Repubblica Italiana -
Corte Costituzionale
-
Sentenza
16 ottobre 2000 n. 423
RISARCIMENTO DEI DANNI PER MALATTIE
CONTRATTE A SEGUITO DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
(il risarcimento spetta anche a coloro che siano stati sottoposti
a vaccinazione antiepatite B)
REPUBBLICA
ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge
25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come
integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in
materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), promossi con ordinanze emesse
il 7 luglio 1999 dal Tribunale di Firenze, il 29 settembre 1999 dal
Tribunale di Firenze – sezione del lavoro e il 6 dicembre 1999 dal
Tribunale di Sanremo, rispettivamente iscritte ai nn. 601 e 683 del
registro ordinanze 1999, e al n. 65 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 51, prima
serie speciale, dell’anno 1999 e n. 9, prima serie speciale,
dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1.1. – Con ordinanza del 7 luglio 1999 (r.o. 601/1999), il Tribunale
di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 38 della
Costituzione, questione di costituzionalità degli artt. 1, comma 3, e
2, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), nella parte in cui tali norme, “quantificando
l’indennizzo dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione, sia pure in
misura ridotta, del danno biologico subìto a seguito di emotrasfusioni”.
In fatto, riferisce il Tribunale che l’attore del giudizio di merito
ha esposto di essersi sottoposto, nel 1991, a un intervento comportante
trasfusioni di sangue, a seguito delle quali aveva contratto
un’epatite HCV; il nesso causale fra la trasfusione e il danno da
epatite cronica HCV era stato riconosciuto dalla apposita commissione
medico-ospedaliera, nell’ambito della procedura per l’indennizzo di
cui alla legge n. 210 del 1992, ascrivendosi l’infermità a una
determinata categoria contestata dall’interessato, che, proponendo la
domanda giudiziale, ha lamentato l’inadeguatezza della quantificazione
dell’indennizzo sotto il profilo della omessa considerazione del danno
alla persona e che ha chiesto pertanto nei confronti del Ministero della
sanità la condanna al pagamento di una somma corrispondente alla
percentuale di invalidità permanente patita, prospettando la possibile
incostituzionalità della disciplina circa la liquidazione
dell’indennizzo appunto in quanto quest’ultimo non è comprensivo
della voce di danno biologico e perciò non è qualificabile in termini
di “serio ristoro”, come prescritto dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 307 del 1990.
Costituitasi l’amministrazione convenuta, che rilevava l’estraneità
reciproca tra l’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e il richiesto
risarcimento del danno biologico, questo presupponendo l’imputabilità
del danno stesso a titolo di colpa e quello viceversa prescindendone,
veniva disposta nel giudizio una consulenza medico-legale che
riconosceva all’interessato una percentuale del 50% di invalidità
permanente.
Il Tribunale solleva quindi la questione di costituzionalità, dando
seguito a quanto eccepito dalla parte attrice.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che essa è
postulata dal contenuto stesso della domanda giudiziale, di liquidazione
di un indennizzo che tenga conto anche del danno biologico.
Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione
muove dalla disamina del sistema di indennizzo delineato dalla legge n.
210 del 1992.
In questa – si rileva – il legislatore ha disciplinato ipotesi
eterogenee tra loro, classificabili in due gruppi: a) da un lato, i casi
di danno da atto lecito, cioè derivanti da una attività della pubblica
amministrazione che, immune da colpa, comporta svantaggi per i limiti
oggettivi del sapere scientifico di un dato periodo, e nei quali le
conseguenze sfavorevoli all’individuo sono accettate come “prezzo”
per la maggiore tutela della salute collettiva: in essi è ricompreso il
danno da vaccinazioni obbligatorie; b) dall’altro, i casi nei quali,
indipendentemente da una valutazione circa la liceità del comportamento
della pubblica amministrazione, si riconosce una tutela sul piano
patrimoniale a situazioni che presentano una oggettiva difficoltà
probatoria che renderebbe altrimenti difficile, di fatto, una garanzia
risarcitoria: in essi è ricompreso il danno da emotrasfusioni. Per gli
uni e per gli altri casi, prosegue il Tribunale, la legge ha ancorato
l’indennizzo a tabelle dettate per le pensioni del personale militare.
Il sistema non esclude – rileva ancora il rimettente – la
risarcibilità del danno per l’intero e in tutte le sue componenti,
quando il comportamento della pubblica amministrazione integri gli
estremi del fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ.,
ovvero ex art. 2050 cod. civ.): ciò è riconosciuto dalla stessa
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 118 del 1996) e altresì
dalla giurisprudenza comune, che ha escluso il rapporto di specialità
tra l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e la disciplina
generale in tema di fatto illecito, sussistendo il quale pertanto la
pubblica amministrazione sarà tenuta all’integrale risarcimento del
danno. Benché il risarcimento dell’intero danno sia garantito nel
caso di accertamento della responsabilità aquiliana della pubblica
amministrazione, ritiene tuttavia il Tribunale che sussista un dubbio di
costituzionalità della disciplina sotto il profilo della “serietà
del ristoro” che deve caratterizzare l’indennizzo.
Se infatti è vero che quest’ultimo non può e non deve essere pari al
risarcimento integrale del danno, essendo diverse le rispettive finalità
– di assistenza e solidarietà sociale, in un caso; di reintegrazione
per equivalente, nell’altro – e se assumono inoltre rilievo, ai fini
dell’indennizzo, le compatibilità e le disponibilità finanziarie
dello Stato, tuttavia, ad avviso del Tribunale – a parte la
“stranezza” della previsione legislativa, che ricollega l’importo
dell’indennizzo al trattamento pensionistico dei militari – può
rilevarsi l’inadeguatezza della quantificazione del beneficio, alla
luce dell’enunciato della sentenza n. 307 del 1990 della Corte
costituzionale, secondo la quale l’indennizzo, per i danni da
trattamenti sanitari obbligatori, deve essere corrisposto “... nei
limiti di una liquidazione equitativa che pur tenga conto di tutte le
componenti del danno stesso”.
Ora, sottolinea il rimettente, una delle componenti essenziali del danno
non patrimoniale, secondo l’ormai consolidato orientamento della
giurisprudenza, è il danno biologico (o danno alla salute), danno che
però l’assegno di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile
1976, n. 177 (cui fa rinvio l’art. 2 della legge n. 210) non considera
affatto, giacché la tabella in questione richiama un assegno agganciato
agli stipendi del personale militare, variabile in rapporto al grado e
alla categoria di appartenenza, secondo una tecnica di valutazione
analoga a quella che concerne il danno patrimoniale da responsabilità
civile per la circolazione di veicoli, commisurato al reddito della
persona e all’incidenza dell’invalidità subita sul reddito
medesimo.
Nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992, dunque, non viene
presa in considerazione, ai fini dell’indennizzo, la voce di danno
“biologico”, liquidabile in via equitativa, né viene svolta nel
procedimento correlativo alcuna indagine medico-legale circa
l’incidenza della lesione sulla salute dell’individuo, nei termini
di una valutazione percentuale di invalidità permanente.
L’esigenza che l’attività lecita della pubblica amministrazione che
sia causa di un danno per il privato comporti un ristoro serio ed
effettivo emerge, prosegue il Tribunale, dalla giurisprudenza
costituzionale resa sul non affine terreno del diritto di proprietà,
relativamente al quale la Corte ha varie volte censurato, alla stregua
dell’art. 42 della Costituzione, l’inadeguatezza dell’indennizzo
per espropriazione previsto dal legislatore, in quanto non “serio”.
Allo stesso modo sarebbe necessario il rispetto delle medesime
caratteristiche quanto al beneficio in parola, che attiene al diritto
fondamentale alla salute.
1.2. – Nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o
l’infondatezza della questione, illustrando le conclusioni in
successiva memoria.
L’Avvocatura sottolinea che dal tenore dell’ordinanza di rimessione
non si comprende se il Tribunale voglia riferirsi a una ipotesi di
responsabilità da atto lecito ovvero a una da fatto illecito, ipotesi
che sono assai diverse tra loro, e che richiedono un diverso approccio
sistematico e argomentativo.
Mentre infatti sul terreno generale della responsabilità da fatto
illecito valgono i comuni principi e trovano applicazione gli artt. 2043
e 2059 cod. civ., nel campo della responsabilità da atto lecito – cioè
non ascrivibile a dolo o colpa dell’agente – la censura del
Tribunale, di “non serietà” del ristoro stabilito dalla legge,
appare infondata, poiché non può confondersi il bene della vita di cui
si chiede il ristoro con il criterio di determinazione dell’ammontare
dello stesso ristoro. Se, cioè, oggetto della questione è il quantum
dell’indennizzo, che si assume inadeguato in relazione al bene della
vita perduto o leso – tenendo peraltro presenti, sottolinea
l’Avvocatura, i caratteri dell’indennizzo quali definiti dalla
sentenza n. 118 del 1996 -, potrà essere criticata la scelta
legislativa che ha optato per un determinato metodo, ma non potrà
chiedersi, per via di declaratoria di incostituzionalità, di
modificarne la natura, con l’inserimento di istituti estranei: non
sarebbe quindi ammissibile la considerazione di elementi, come il danno
biologico, non congruenti rispetto al criterio adottato dal legislatore;
del resto, la stessa voce di danno biologico è stata ed è determinata
dagli interpreti attraverso criteri talvolta di carattere esclusivamente
patrimoniale (ad esempio, con il ricorso al criterio del triplo della
pensione sociale).
La richiesta del rimettente non può dunque essere accolta, a fronte di
un indennizzo discrezionalmente configurato dal legislatore nei termini
di un intervento di solidarietà che, come tale, ha riguardo a parametri
del tutto diversi da quelli del risarcimento e prescinde dalla concreta
valutazione caso per caso della vicenda e dalla situazione personale
dell’interessato.
2.1. – Il Tribunale di Firenze – sezione del lavoro ha sollevato,
con ordinanza del 29 settembre 1999 (r.o. 683/1999), questione di
costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, come
integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238
(Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in
materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 38 della Costituzione.
In fatto, il Tribunale riferisce che il ricorrente, premesso: a) di
essere affetto da emofilia e di sottoporsi pertanto a periodiche
trasfusioni di emoderivati; b) di aver contratto, fin dall’aprile
1982, una epatopatia irreversibile, dapprima di tipo B e poi di tipo C;
c) di avere pertanto chiesto la corresponsione dell’indennizzo di cui
alla legge n. 210 del 1992; d) di avere ottenuto detto indennizzo, con
decorrenza dal 1° dicembre 1994 (primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda), ha formulato, sulla base di tali
premesse, richiesta di condanna del Ministero della sanità convenuto,
in via principale al pagamento dell’indennizzo pieno a decorrere dal
manifestarsi dell’evento dannoso (aprile 1982), e in via subordinata
al pagamento, a decorrere dalla medesima data, dell’assegno una tantum
pari al 30% dell’indennizzo pieno. Con riferimento a entrambe le
domande, si aggiunge nell’ordinanza, il ricorrente ha prospettato la
possibile incostituzionalità della disciplina legislativa sopra
indicata.
Alla prospettazione di incostituzionalità dà seguito il Tribunale,
peraltro limitatamente alla rilevanza che essa assume rispetto alla
domanda subordinata e non anche in riferimento a quella principale: la
normativa è infatti denunciata in quanto attribuisce il diritto
all’assegno una tantum, per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio, soltanto a chi
abbia riportato lesioni o infermità da vaccinazioni obbligatorie e non
anche a chi presenti danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
La censura di incostituzionalità, la cui rilevanza rispetto al
contenuto della domanda giudiziale, prosegue il Tribunale, risulta
chiara, si incentra sul raffronto tra l’omissione lamentata e il caso
delle persone danneggiate da vaccinazioni (antipoliomielitiche) non
obbligatorie ma solo promosse e incentivate dall’autorità sanitaria,
caso nel quale, a seguito della sentenza n. 27 del 1998 della Corte
costituzionale, il diritto all’assegno una tantum per il periodo
anteriore alla vigenza della legge n. 210 è riconosciuto: la situazione
di chi, emofilico, si sottoponga a trasfusioni per assicurarsi la stessa
sopravvivenza è connotata – sottolinea il rimettente – da uno stato
di coartazione e di necessità certo non minore di quello di chi si
sottoponga a vaccinazioni “promosse”.
Anche nell’ambito della tripartizione dei casi che possono darsi come
conseguenze di trattamenti sanitari, quale fissata dalla sentenza n. 118
del 1996 della Corte costituzionale (risarcimento del danno ex art. 2043
cod. civ.; equo indennizzo a fronte dell’adempimento di un obbligo
legale; sostegno assistenziale negli altri casi), non risulterebbe
comunque giustificabile, ad avviso del Tribunale, il trattamento
deteriore riservato a persone che si sono trovate nella necessità di
sottoporsi a terapie trasfusionali, in un periodo nel quale il servizio
sanitario pubblico non aveva raggiunto adeguati standards di sicurezza.
La lacuna legislativa, d’altra parte, sarebbe lesiva anche dell’art.
32 della Costituzione, che tutela la salute anche nella sua dimensione
individuale e non solo in quella collettiva; e, conclusivamente, il
Tribunale osserva che è lo stesso art. 3 della Costituzione che
richiede di assegnare rilievo alle situazioni di fatto che costringono
il singolo in una condizione di necessità e di bisogno; una condizione,
si precisa, che la richiamata sentenza n. 118 del 1996 non aveva potuto
prendere in considerazione, essendo il problema derivato dalla
legislazione del 1997 e altresì dal nuovo assetto determinato dalla
sentenza costituzionale n. 27 del 1998.
2.2. – Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità
o di infondatezza della questione, anche in tal caso illustrando le
conclusioni in successiva memoria.
Rileva l’Avvocatura che, secondo l’ormai consolidato indirizzo della
giurisprudenza costituzionale, non può essere oggetto di censura, alla
stregua dell’art. 3 della Costituzione, la potestà, attinente al vero
e proprio merito legislativo, di adottare discrezionalmente soluzioni
differenziate per ipotesi diverse, pur se assimilabili. Nella specie, la
condizione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità da
vaccinazioni obbligatorie è oggettivamente diversa e distinta da quella
dei soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali, sebbene le due categorie siano ricomprese nel più
ampio ambito dei soggetti danneggiati da un intervento sanitario:
proprio la loro considerazione in due distinte norme, anzi, sembra
evidenziare l’intento del legislatore di regolare in autonomia e non
unitariamente i due casi, anche nel quadro delle determinazioni
economico-finanziarie assunte con la legge n. 238 del 1997.
3.1. – Il Tribunale di Sanremo, con ordinanza del 6 dicembre 1999 (r.o.
65/2000), ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 1,
comma 1, della legge n. 210 del 1992, “nella parte in cui non prevede
il diritto all’indennizzo per i soggetti sottopostisi a vaccinazione
antiepatite B non obbligatoria in quanto appartenenti a categoria a
rischio (nella specie: persone conviventi con soggetti HBsAG positivi)
in relazione alla quale l’autorità sanitaria abbia promosso e diffuso
capillarmente la vaccinazione”, in riferimento agli artt. 2, 3, primo
comma, e 32 della Costituzione.
Nel procedimento civile principale, il ricorrente ha chiesto, nei
confronti del Ministero della sanità, l’erogazione dell’indennizzo
previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, perché,
essendosi sottoposto a vaccinazione antiepatite B su raccomandazione
dell’autorità sanitaria italiana in quanto persona convivente con
soggetto HBsAG positivo (cioè affetto da epatite B acuta e cronica), ha
contratto, in conseguenza della vaccinazione, una epatopatia cronica; la
richiesta – precisa il rimettente – si basa sulla citata norma,
quale risultante a seguito della sentenza n. 27 del 1998 della Corte
costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
“nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo ... di
coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel
periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695”.
La domanda giudiziale, osserva il Tribunale, non è però accoglibile,
allo stato della disciplina in vigore, perché a) non si tratta, nella
specie, di vaccinazione obbligatoria, alla quale si riferisce il testo
dell’art. 1, e b) non è richiamabile la citata pronuncia della Corte,
che concerne un diverso tipo di vaccinazione e che non è formulata in
termini generali, ma solo con riguardo alla vaccinazione
antipoliomielitica.
E’ però accertato, prosegue il rimettente, che il ricorrente ha
contratto una epatopatia cronica per effetto della vaccinazione
antiepatite B: del resto, l’indennizzo in argomento in un primo tempo
era stato erogato all’interessato, fino al 1997, ma era stato poi
revocato appunto per la mancanza del requisito legale
dell’obbligatorietà della vaccinazione.
Ciò posto, è rilevante – osserva il Tribunale - la questione di
costituzionalità relativa all’omessa attribuzione dell’indennizzo
ai soggetti sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria
ma “promossa” nei loro riguardi, perché è tale lacuna legislativa
a impedire l’accoglimento del ricorso; e la questione stessa è, per
il Tribunale, non manifestamente infondata, per le considerazioni che
seguono.
Varrebbero, anche in questa situazione, le argomentazioni di fondo della
sentenza n. 27 del 1998 citata, nella quale, affermato il principio che
non è lecito, ex artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il
singolo metta a rischio la propria salute per un trattamento
nell’interesse della collettività senza che questa sia disposta a
condividere il peso delle conseguenze negative che ne possono derivare,
la Corte ha rilevato che, dal punto di vista di questo stesso principio,
non è possibile distinguere il caso in cui il trattamento sia imposto
per legge dal caso in cui esso sia promosso e incentivato dalla pubblica
autorità; ed è alla stregua di questa omologazione che la Corte,
chiamata al controllo di costituzionalità a partire da vicende di fatto
analoghe alla presente (si trattava infatti di casi di vaccinazione
antipolio non obbligatoria), si è pronunciata nel senso anzidetto.
Anche nel caso in questione, osserva il Tribunale, all’epoca in cui
l’interessato si era sottoposto alla vaccinazione antiepatite B –
cioè nel dicembre del 1985 – l’amministrazione sanitaria pubblica
stava svolgendo una intensa attività di promozione e incentivazione di
tale tipo di vaccinazione, in particolare verso chi, come il ricorrente,
fosse “a rischio” perché convivente con soggetti positivi al virus.
Questa attività, si precisa nell’ordinanza, si era espressa, già
dagli inizi del 1983, fino all’epoca dei fatti di causa e poi oltre,
con una serie di atti dell’amministrazione, principalmente circolari e
direttive, che il rimettente indica puntualmente: la circolare del
Ministero della sanità n. 2 dell’11 gennaio 1983 (Profilassi
immunitaria dell’epatite B), che individuava i conviventi di persone
affette da epatite B come categoria “a rischio” da sottoporre a
censimento e screening per la conseguente vaccinazione; la circolare del
Ministero della sanità n. 39 del 22 aprile 1983 (Approvvigionamento
vaccini antiepatite B registrati in Italia), circa il programma di
approvvigionamento da parte delle autorità sanitarie competenti a
livello locale in materia di profilassi delle malattie infettive e
diffusive; le circolari del Ministero della sanità n. 51 del 1° giugno
1983 (Programmi di vaccinazione contro l’epatite B) e n. 9 del 19
marzo 1985 (Programmi di vaccinazione contro l'epatite B), relative ai
programmi di vaccinazione e alle direttive per le autorità locali; la
nota del Ministero della sanità 400.2/41VH/717 del 23 maggio 1985
(Profilassi dell’epatite B. Primi risultati delle campagne di
vaccinazione), circa l’andamento delle campagne vaccinali promosse
fino ad allora; atti, tutti, orientati nel senso della realizzazione di
programmi di censimento e screening da parte delle U.S.L., per
individuare i soggetti definibili a rischio e per raccomandare nei loro
riguardi la sottoposizione alla vaccinazione, ai quali hanno fatto
seguito, nella medesima prospettiva: la circolare del Ministero della
sanità n. 31 del 26 luglio 1985 (Vaccinazione antiepatite B); la
circolare del Ministero della sanità n. 30 del 15 aprile 1986
(Programmi di vaccinazione contro l’epatite B); la nota del Ministero
della sanità 400.2/41V/1190 del 19 luglio 1986 (Profilassi vaccinale
dell’epatite B); la nota del Ministero della sanità 400.2/41V/1104
del 4 agosto 1987 (Campagne vaccinali contro l’epatite B); la nota del
Ministero della sanità 400.2/41V85/323 del 14 marzo 1988 (Campagna di
vaccinazione contro l’epatite B. Approvvigionamento di vaccini).
E tali indirizzi di promozione e diffusione della vaccinazione
antiepatite B, aggiunge il rimettente, hanno altresì trovato riscontro
sul piano locale, per quanto qui maggiormente rileva, nelle circolari
della Regione Liguria n. 43989 del 1° giugno 1983 (Programma di
vaccinazione contro l’epatite virale B in Liguria) e n. 69225/2235 IP
del 4 giugno 1985 (Campagna di vaccinazione contro l’epatite B nel
1985).
All’atto di sottoporsi al trattamento dunque – osserva il Tribunale
– era in opera una precisa e mirata sollecitazione dell’autorità
sanitaria pubblica, nell’ambito di una vera e propria “campagna”
di vaccinazioni antiepatite B.
Come nel caso oggetto della sentenza n. 27 del 1998, dunque, il
trattamento sanitario non obbligatorio è stato compiuto a seguito di
una complessiva attività di informazione, sollecitazione e
responsabilizzazione svolta dall’autorità sanitaria, anche con la
prospettazione di rischi derivanti, in caso di mancata vaccinazione, per
i bambini.
Il Tribunale aggiunge che sul piano legislativo la vaccinazione
antiepatite B è stata resa obbligatoria, con la legge 27 maggio 1991,
n. 165, solo nei riguardi dei nuovi nati: per le persone nate in
precedenza, dunque, la vaccinazione in discorso, pur se gratuita, non è
tuttora obbligatoria; ma tale circostanza, conclude il Tribunale
rimettente, non è decisiva ai fini della questione sollevata, perché
la censura non attiene alla irretroattività della disciplina ma alla
mancata inclusione di una determinata categoria di soggetti tra i
titolari del diritto all’indennizzo.
Considerato in diritto
1.–
Il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Firenze - sezione del lavoro e
il Tribunale di Sanremo dubitano, sotto diversi aspetti, della
legittimità costituzionale della disciplina dettata dalla legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), in tema di indennizzo
dovuto a coloro che abbiano subito danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali.
In
particolare, il Tribunale di Firenze (r.o. 601/1999) dubita - in
riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione - della legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n.
210 del 1992, nella parte in cui, nel quantificare l’indennizzo dovuto
a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione, sia pure in misura
ridotta, del danno biologico subito a seguito di emotrasfusione.
Il Tribunale di Firenze - sezione del lavoro, a sua volta (r.o.
683/1999), dubita – in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della
Costituzione - della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 (come
integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238)
della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui escludono i soggetti che
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali dal diritto
all’assegno una tantum per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla
legge.
Il Tribunale di Sanremo, infine (r.o. 65/2000), dubita – in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32 della Costituzione –
della legittimità costituzionale dell’art. 1 1, comma 1, della legge
n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto
all’indennizzo per soggetti sottoposti a vaccinazioni antiepatite B
non obbligatoria, in quanto appartenenti a categorie a rischio, in
relazione alle quali l’autorità sanitaria abbia promosso la
diffusione della vaccinazione.
2. – Le tre questioni anzidette, riguardando la medesima materia dei
diritti indennitari conseguenti alla sottoposizione a trattamenti
sanitari, possono essere riunite e trattate congiuntamente in un’unica
sentenza.
3. – La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Firenze, che contesta la scelta del legislatore circa i
criteri adottati per quantificare il beneficio previsto, non è fondata.
La disciplina apprestata dalla legge n. 210 del 1992 opera su un piano
diverso da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di
risarcimento del danno, compreso il cosiddetto danno biologico. Per
quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che separa il
risarcimento del danno dall’indennità prevista dalla legge
denunciata, basta rilevare che la responsabilità civile presuppone un
rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile e configura
quest’ultimo, quanto alla sua entità, in relazione alle singole
fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal giudice, mentre il
diritto all’indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile
derivante da epatite post-trafusionale, in una misura prefissata dalla
legge. Ferma la possibilità per l’interessato di azionare
l’ordinaria pretesa risarcitoria, il legislatore, nell’esercizio
della sua discrezionalità, ha dunque previsto una misura economica di
sostegno aggiuntiva, in un caso di danno alla salute, il cui ottenimento
dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili,
secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi
brevi una protezione certa nell’an e nel quantum, non subordinata
all’esito di un’azione di risarcimento del danno, esito condizionato
all’accertamento dell’entità e, soprattutto, alla non facile
individuazione di un fatto illecito e del responsabile di questo.
La questione di costituzionalità in esame tende quindi a trasferire
elementi di un sistema di garanzia in un altro – operazione che si
potrebbe semmai giustificare se la misura prevista dalla legge impugnata
dovesse valere in luogo del risarcimento del danno, o in conseguenza di
una prescrizione legale o per l’impossibilità di fatto di far valere
le pretese risarcitorie derivanti dal danno subito. Poiché però così
non può dirsi che sia – nemmeno sotto il profilo fattuale, rispetto
al quale occorre sottolineare che spetta necessariamente alla
giurisprudenza rendere efficace la tutela risarcitoria nei casi di
trasfusione di sangue infetto, individuando gli eventuali fatti illeciti
e i responsabili di questi - la pretesa inclusione nel beneficio
previsto dalla legge n. 210 di elementi propri della tutela risarcitoria
non appare giustificata.
Il Tribunale rimettente ritiene che la stessa mancata considerazione,
quale componente del beneficio previsto dalla legge, del danno
biologico, comporti l’inadeguatezza del beneficio medesimo, con
violazione degli artt. 2 e 38 della Costituzione, evocati peraltro
genericamente. Ma, così argomentando, si finisce per l’appunto per
confondere gli istituti in una sorta di petitio principii: non
dimostrando ma dando per dimostrato il presupposto, cioè il necessario
carattere comune dei due istituti – il beneficio e il risarcimento -
rispetto ai criteri di quantificazione.
Quanto fin qui detto non esclude comunque che il legislatore possa
riconsiderare l’opportunità della scelta operata circa il criterio da
adottare nella quantificazione del beneficio riconosciuto dalla legge ai
soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali (oltre che agli
ammalati di HIV e ai danneggiati da vaccini): criterio collegato oggi al
trattamento pensionistico dei militari. Ma ciò riguarda il buon uso
della discrezionalità legislativa e non - quantomeno sotto i profili
indicati dal Tribunale rimettente – la legittimità costituzionale
della legge denunciata.
4. – Non fondata è altresì la questione sollevata dal Tribunale di
Firenze – sezione del lavoro, relativa alla mancata previsione da
parte della legge n. 210 del 1992, a favore dei soggetti danneggiati
irreversibilmente da epatiti post-trasfusionali, del diritto
all’assegno una tantum previsto - dall’art. 2, comma 2, della legge
n. 210 per il periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e
l’ottenimento dell’indennizzo - a favore di quanti abbiano subito
una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria.
Si fa dunque essenzialmente una questione di rispetto del principio di
uguaglianza, mentre gli altri principi costituzionali evocati non
costituiscono altro che una sua connotazione. Si denuncia
l’irrazionale disparità di trattamento tra i sottoposti a
vaccinazione obbligatoria e coloro che hanno subito trattamenti
trasfusionali ematici, disparità che si risolve a danno dei secondi.
Osserva il Tribunale rimettente che il grado di costrizione al
trattamento di questi ultimi, spesso indotti dalla necessità di salvare
la vita, non è minore di quello riguardante coloro che si sono
sottoposti alla vaccinazione in conseguenza di un obbligo legale, tanto
più in quanto alla situazione dell’obbligo legale sia stata
equiparata – con la sentenza n. 27 del 1998 di questa Corte – quella
dell’incentivazione nell’ambito di una politica sanitaria pubblica.
La questione, così impostata, non può essere accolta per le ragioni già
addotte da questa Corte, nella sentenza n. 226 del 2000, nel dichiarare
non fondata analoga questione sollevata dal Pretore di Milano. Anche in
quell’occasione si faceva valere l’assimilabilità della situazione
di coloro che si sono sottoposti a un trattamento sanitario, ricevendone
un danno irrimediabile alla salute, in conseguenza di un obbligo legale
(caso su cui sono intervenute le sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del
1996, relative alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica) alla
situazione di coloro i quali, come gli emofilici, sono necessitati, in
mancanza di alternative terapeutiche, senza possibilità di scelta, a
sottoporsi a somministrazioni di sangue ed emoderivati, pena il decorso
infausto della loro malattia. Già in tale occasione, il giudice
rimettente osservava che la necessità del ricorso alla terapia ematica,
stante un rischio per la vita, si potrebbe dire perfino più cogente che
non nel caso di trattamento sanitario imposto per legge, la cui
violazione dà luogo meramente a una sanzione giuridica. E si concludeva
ricordando che la Corte costituzionale stessa non ha assegnato valore
dirimente all’esistenza di un obbligo legale avendo affermato, con la
sentenza n. 27 del 1998, il diritto all’indennizzo non necessariamente
in presenza di un obbligo legale ma anche nell’ipotesi in cui il
trattamento terapeutico, non (ancora) reso obbligatorio, era oggetto di
una specifica politica di promozione.
Queste argomentazioni, tuttavia, si collocano fuori della ratio
costituzionale del diritto all’equo indennizzo riconosciuto in base
agli artt. 32 e 2 della Costituzione. Ciò che rileva è l’esistenza
di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite
il trattamento sanitario, il quale, per conseguenza, viene dalla legge
assunto a oggetto di un obbligo legale o di una politica pubblica di
diffusione tra la popolazione. La giurisprudenza costituzionale alla
quale il giudice rimettente si riferisce è ferma nell’individuare in
questo interesse – e non nell’essere il singolo necessitato al
trattamento: necessità che è solo una conseguenza - la ragione
dell’obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti,
sottomettendosi al trattamento imposto, vengono a soffrire di un
pregiudizio alla loro salute.
In base a queste considerazioni, si comprende che il raffronto tra la
cogenza dell’obbligo legale o l’incentivazione al trattamento, da un
lato, e la necessità terapeutica del trattamento stesso, dall’altro,
non è produttivo nel senso della equiparazione delle situazioni, dal
punto di vista del principio di uguaglianza. Le situazioni sono diverse
e non si prestano a entrare in una visione unificatrice perché solo le
prime corrispondono a un interesse generale, che è quello in base al
quale è costituzionalmente necessario che la collettività assuma su di
sé una partecipazione alle difficoltà nelle quali può venirsi a
trovare il singolo che ha cooperato al perseguimento di tale interesse.
La questione di costituzionalità - pur ponendo un problema di tutela di
soggetti deboli, posti in condizioni di gravissima difficoltà e quindi
meritevoli di protezione - in quanto impiantata nei termini anzidetti,
non può dunque trovare accoglimento.
5. – Fondata è invece la questione sollevata dal Tribunale di
Sanremo, il quale dubita della legittimità costituzionale della mancata
previsione del diritto all’indennizzo, previsto dall’art. 1, comma
1, della legge n. 210 a favore di quanti abbiano riportato danni
irreversibili alla salute, essendo stati sottoposti a vaccinazione
antiepatite B non obbligatoria, appartenendo a una categoria di persone
considerate “a rischio” e perciò incentivate a sottoporsi alla
vaccinazione stessa nell’ambito di una campagna promossa
dall’autorità sanitaria. Il giudice rimettente ritiene ingiustificata
tale mancata previsione, a fronte della attribuzione dell’indennizzo a
favore di chi, in analoghe circostanze, abbia contratto un’infermità
a seguito di vaccinazione antipoliomielitica (art. 1 della legge n. 210
del 1992, quale risultante a seguito della sentenza n. 27 del 1998 di
questa Corte).
Il citato art. 1 della legge n. 210 prevede il diritto all’indennizzo
(determinato dall’art. 2) per chiunque abbia riportato lesioni o
infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente
all’integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni obbligatorie per
legge. Con la sentenza testé citata, questa Corte – richiamato “il
principio che non è lecito [...] richiedere che il singolo esponga a
rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la
collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il
peso di eventuali conseguenze negative” (sentenze n. 307 del 1990 e
118 del 1996) - ha ritenuto non esservi ragione di differenziare,
rispetto a tale principio, “il caso [...] in cui il trattamento
sanitario sia imposto per legge da quello [...] in cui esso sia, in base
a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua
diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera
determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione,
da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un
programma di politica sanitaria”. Infatti, si aggiungeva, “una
differenziazione che negasse il diritto all’indennizzo in questo
secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge.
Essa riserverebbe [...] a coloro che sono stati indotti a tenere un
comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale
un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti
hanno agito in forza della minaccia di una sanzione”.
In applicazione dei principi così posti, la risoluzione della presente
questione di costituzionalità consiste nel rispondere alla domanda se,
analogamente a quanto accertato in relazione alla vaccinazione
antipoliomielitica, anche per la vaccinazione antiepatite possa dirsi
essere stata in atto una campagna legalmente promossa dall’autorità
sanitaria per la diffusione di tale secondo tipo di vaccinazione. La
risposta positiva è documentata dagli atti – ricordati analiticamente
nell’esposizione in fatto - adottati a partire dal 1983, in attuazione
dei compiti di promozione della salute pubblica che, alla stregua della
legge 13 marzo 1958, n. 296, spettano all’autorità sanitaria
nazionale. Con la legge 27 maggio 1991, n. 165, la vaccinazione contro
l’epatite virale B è stata resa obbligatoria per tutti i nuovi nati
nel primo anno di vita, ma anche prima di tale data gli atti sopra
menzionati testimoniano essere stata condotta – a partire dalla
circolare n. 2 dell’11 gennaio 1983 del Ministero della sanità - una
capillare campagna per la realizzazione di un programma di diffusione
della vaccinazione stessa che ha coinvolto le strutture sanitarie
pubbliche del nostro paese in un’opera di responsabilizzazione e
sensibilizzazione ai rischi che l’epatite di tipo B comporta per sé e
per gli altri, e innanzitutto per i bambini.
Deve così ritenersi che sussistono, anche per i soggetti sottoposti a
vaccinazione antiepatite di tipo B in attuazione della suddetta politica
sanitaria promossa al riguardo, le condizioni che hanno indotto questa
Corte, nella sentenza n. 27 del 1998, a ritenere costituzionalmente
dovuto per i soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica
l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210. Pertanto, in
accoglimento della questione proposta dal Tribunale di Sanremo, tale
disposizione deve essere dichiarata incostituzionale per dare ingresso
al diritto all’indennizzo anche a tale categoria di soggetti.
Per questi motivi
: LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella
parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni
ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione
antiepatite B, a partire dall’anno 1983;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, dal
Tribunale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, come integrati
dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di
indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze – sezione del lavoro con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 ottobre 2000.
F:to:
Cesare MIRABELLI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000.
Il Direttore della Cancelleria - F.to: DI PAOLA
Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono da sempre
sbandierati come utili e sicuri anche e non solo dal
Ministero della salute, ma esiste una sentenza ben
precisa (ignorata da tutti…) che mostra come tali
distinzioni fra vaccini obbligatori e non, NON possono
sussistere -
vedi:
Sentenza della Cassazione per danni dei Vaccini - 5756/12
+
Sentenza della Corte Costituzionale
sui Danni dei Vaccini - n° 107 del 2012
Le famiglie dei
danneggiati da vaccino dal canto loro sottolineano “lo
stato di abbandono in cui sono state lasciate dalle
cosiddette “istituzioni che dovrebbero tutelare”, infatti
“tutelano” ma solo i
fatturati di
Big Pharma….". +
Corruzione per i Vaccini
Ricerca medica sul
collegamento fra Vaccini e malattie
autoimmuni !
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/first-medical-textbook-devoted-to-research-linking-vaccines-to-autoimmunity
IMPORTANTE:
PROPOSTA di LEGGE per STUDIO negli USA sullo STATO di
SALUTE FRA BAMBINI VACCINATI e NON VACCINATI (di nessun
vaccino)
Il DISEGNO di LEGGE n° 3069 a FIRMA della DEPUTATA MALONEY
NON E' STATO APPROVATO per cui E' RIMASTO sulla
CARTA.... e NEPPURE DISCUSSO dal CONGRESSO....a
dimostrazione che NON si vuole fare vere ricerche sui gravi
DANNI dei VACCINI......Big
Pharma
ringrazia...
"Noi
medici siamo plagiati, fin dall'inizio, dagli insegnamenti
universitari
che ci vengono propinati da un manipolo di "professori"
che
hanno il solo interesse di lasciarci nell'ignoranza sulla
vera origine delle malattie.
Alcuni di noi, alla fine, raggiungono la consapevolezza e
mettono in moto delle grosse energie che provocano reazioni
positive nel Tutto."
By Dott.
Giuseppe De Pace
(medico
ortopedico ospedaliero)
Video su: I BAMBINI
NON
VACCINATI SONO molto PIU' SANI di quelli
VACCINATI !
Nel 1992 I.A.S. ha condotto un sondaggio
sulla salute e la vaccinazione dei
bambini della Nuova Zelanda ed ha
trovato solide prove scientifiche che I
BAMBINI NON VACCINATI sono PIU' SANI dei
loro coetanei vaccinati !
Continua in:
Pag. 6 -
Pag. 7 -
Pag. 8 -
Pag. 9 -
Pag. 10 -
Pag 11 -
Pag. 12 -
Pag. 13 -
Pag 14 -
Pag 15 -
Pag. 16 -
Pag. 17 -
Pag. 18 -
Pag.19 -
Pag. 20 -
Pag. 21
vedi
anche
Dati ISTAT sui Vaccini +
Malattie e Vaccini
+
Interrogazione Parlamentare +
Perche' vaccinare ?
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