Sentenza del
Pretore di Brescia che ha annullato una sanzione comminata dallAsl locale, ai
genitori per mancata vaccinazione
Le REAZIONI da VACCINO
- "Quando
succede a Voi od al Vostri bambini, I rischi
sono del 100%"
Meccanismo dei danni dei vaccini
Cronistoria:
Una coppia di genitori della provincia di Brescia ha impugnato davanti al pretore una
sanzione amministrativa comminata dalla Ausl locale perché non avevano vaccinato la
figlia ed il pretore di Brescia li "assolve".
Il pretore ha accolto il ricorso e
annullato la
sanzione comminata
dallAsl.
REPUBBLICA ITALIANA - PRETURA
CIRCONDARIALE DI BRESCIA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Pretore di Brescia - dott.ssa Eliana Genovese - ha emesso la seguente SENTENZA
Nella
causa civile di opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da B. & G., in proprio
Contro
ASL
di Leno (BS), in proprio
CONCLUSIONI
Per
il ricorrente: annullarsi o revocarsi l'opposta ordinanza-ingiunzione
Per
il resistente: rigettarsi la domanda
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La
problematica relativa alle vaccinazioni obbligatorie è strettamente connessa alla tutela
del diritto alla salute, che viene riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale
diritto dell'individuo e come interesse della collettività (art. 32 primo allinea).
Coerentemente
con tale configurazione del diritto alla salute, il secondo comma della norma citata
stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se
non per disposizioni di legge; la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Con
ciò la norma costituzionale ha disegnato il diritto alla salute primariamente in termini
di diritto assoluto del singolo, e secondariamente come interesse della collettività.
Ed
è proprio l'interesse della collettività, inteso come interesse alla salute degli altri,
che giustifica la compressione del diritto alla autodeterminazione in ordine al proprio
corpo e alla propria salute da parte della legge, la quale in certi casi può imporre al
singolo determinati trattamenti sanitari, sempre peraltro col limite del rispetto della
dignità della persona umana.
In
questa prospettiva si inseriscono le vaccinazioni obbligatorie, tra cui quella contro
l'epatite B, le quali costituiscono dei veri e propri trattamenti sanitari obbligatori per
legge, il cui fondamento costituzionale è da individuarsi nell'art. 32 - secondo allinea
- della Costituzioni.
Va
osservato come la giurisprudenza che nel corso degli anni si è occupata della tematica in
oggetto, sia stata caratterizzata da una progressiva evoluzione verso una sempre maggiore
attenzione e rivalutazione del diritto alla salute inteso soprattutto come fondamentale
diritto del singolo.
A
questo proposito va innanzitutto ricordata la pronunzia della Corte Costituzionale n.
88/79 in cui, per la prima volta, la Consulta esplicitamente definisce il diritto alla
salute non solo come interesse della collettività, ma soprattutto come diritto primario e
assoluto di ogni individuo.
Su
questo filone interpretativo si innesta la nota sentenza n. 307/90, in cui la Suprema
Corte affermava, in tema di vaccinazione antipoliomielitica, che "un trattamento
sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente
sullo stato di salute di chi vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze
che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento
sanitario e pertanto tollerabili".
Nell'ipotesi
di danno alla salute del soggetto, causato proprio dalla profilassi vaccinale, secondo la
Corte il rilievo costituzionale alla salute come interesse della collettività non è da
solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria, in quanto tale rilievo non potrebbe
mai comportare il sacrificio della salute di ciascuno per la salute degli altri.
Sulla
scorta di tali considerazioni, basate evidentemente su di una lettura dell'art. 32 Cost.
tesa a valorizzare maggiormente il rilievo del diritto soggettivo del singolo alla salute,
la Corte giungeva alla declaratoria di illegittimità della legge impositiva dell'obbligo
della vaccinazione antipolio, nella parte in cui non prevedeva, al di fuori delle ipotesi
di tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., un'equa indennità nel caso di danno derivante
da contagio o da altra malattia casualmente riconducibile all'effettuazione della
vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica.
La
stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 23/6/94, decideva la questione di
legittimità, sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, delle leggi che stabiliscono
l'obbligo delle vaccinazioni per la polio, per la difterite,
per il tetano e per l'epatite B, nella
parte in cui non prevedevano accertamenti preventivi idonei a ridurre il rischio di
lesioni della integrità psico-fisica per complicanze da vaccino.
La
Suprema Corte, nella citata pronuncia, pur dichiarando l'inammissibilità della questione,
in quanto implicante un intervento del legislatore "non a rime obbligate", al
quale dunque la Corte non poteva sostituirsi, avvertiva peraltro la necessità di
richiamare l'attenzione del legislatore sul problema sollevato dal Giudice a quo,
affinché vengano individuati e prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, gli
accertamenti preventivi idonei a prevedere e a prevenire i possibili rischi di complicanze
derivanti dall'inoculazione dei vaccini.
Numerose
sono poi le ordinanze con cui diversi Pretori hanno sollevato questione di
costituzionalità delle leggi impositive dell'obbligo delle vaccinazioni, sulla base di
una rinnovata interpretazione dell'art. 32 Cost. che privilegia l'autodeterminazione
dell'individuo, quale necessario corollario del diritto di ciascuno alla salite proprio in
quanto diritto fondamentale.
Siffatta
evoluzione giurisprudenziale in tema di diritto alla salute è strettamente correlata con
la questione dei danni e degli effetti negativi, a medio e lungo termine, conseguenti
all'uso delle vaccinazioni, messi in luce da numerosi e autorevoli studiosi a livello
nazionale ed internazionale.
A
questo proposito Robert Mendelson, professore associato presso il Dipartimento di medicina
preventiva e di salute pubblica della Scuola di Medicina A. Lincoln dell'Università
dell'Illinois e Direttore medico presso l'Ospedale americano internazionale Zion
dell'Illinois, evidenziava "notevoli e significativi rischi" associati ad ogni
tipo di vaccinazione, e "numerose controindicazioni che possono rendere molto
pericolosa la consuetudine di immunizzare i bambini senza previo accertamento"
(estratto da How to raise a healthy child, Chicago 1984).
Inoltre
lo studioso metteva in evidenza come siano tuttora poco approfonditi dalla medicina
ufficiale le conseguenze a lunga scadenza dell'inoculazione nel corpo dei bambini di
proteine estranee attraverso le vaccinazioni.
Sempre
secondo Mendelson, in base a studi effettuati anche sugli animali, si farebbe sempre più
strada la convinzione che le vaccinazioni indeboliscono il sistema immunitario e siano la
causa del drammatico incremento nei bambini (sotto gli occhi di tutti) delle malattie
auto-immunitarie come le allergie, la sclerosi multipla e le leucemie.
Anche
una rivista medico-scientifica a vasta diffusione come Lancet evidenziava, nel 1991, la
necessità, prima di intraprendere un protocollo vaccinale, di esaminare il rapporto
rischi da complicanze del vaccino con il grado di immunizzazione dello stesso, con ciò
ammettendo l'esistenza di effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni.
Con
specifico riferimento alla vaccinazione contro l'epatite B, che stranamente e
immotivatamente è obbligatoria solamente in Italia, numerosi studi effettuati negli Stati
Uniti hanno messo in evidenza come alcune sostanze conservanti costituiscano cause
accertate di malattie allergizzanti sin dalla prima somministrazione (Uchida T., Naito S::
"Thimerosal induces toxic reaction in non-sensitized animals", Int. Arch.
Allergy Immunol. 104, 1994).
La
vaccinazione in oggetto viene inoltre criticata da un autorevole esperto in materia di
vaccinazioni quale il Prof. Sabin, creatore dell'omonimo vaccino, che la definiva un
"errore grossolano".
Alla
luce di tali osservazioni, che costituiscono per la verità solamente una piccola parte
dei numerosi studi svolti in proposito, ritiene questo Pretore che le leggi che impongono
le vaccinazioni debbano essere interpretate in armonia con la norma costituzionale del
diritto alla salute, nell'ambito del quale è in via esegetica da comprendere la
previsione e la adeguata valutazione degli effetti nocivi e dannosi derivanti dalle
vaccinazioni.
Ciò
trova piena conferma sul piano legislativo.
Infatti
l'art. 7 L. n. 210/92 stabilisce che ai fini della prevenzione delle
complicanze
causate da
vaccinazioni,
"le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro i sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione
rivolti alla popolazione"
Tali
progetti assicurano una
corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e
complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle
scuole e alle comunità in genere.
Le Regioni attraverso le unità sanitarie locali curano
la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze
da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i
progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
Dalla
lettura della disposizione in esame emergono alcuni dati di fondo: l'obbligo per le
Regioni, attraverso l'opera delle Asl, di raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze
da vaccino e l'obbligo diretto alle Asl di predisporre d attuare, sulla base dei dati
raccolti, progetti di informazione rivolti alla popolazione, al fine, espressamente
dichiarato dalla norma, di prevenire le complicanze causate dalle vaccinazioni.
Pertanto
è evidente come assuma primaria importanza l'attività informativa rivolta in particolar
modo ai metodi di prevenzione, in relazione alle possibili conseguenze negative dei
vaccini, sia sugli effetti nocivi in generale, sia con specifico riferimento alla
situazione fisica del soggetto da vaccinare.
E'
noto infatti che i rischi da vaccino possono risultare non solo più gravi, ma
statisticamente più frequenti in soggetti che presentano particolari anamnesi familiari o
anche personali, dalle quali pertanto non è possibile prescindere se si vuole garantire
una completa attività di prevenzione, secondo lo spirito e la lettera della legge
poc'anzi citata.
Ciò
significa che il personale sanitario, prima di effettuare una vaccinazione, dovrebbe
esaminare lo stato di salute generale del bambino, anche richiedendo ai genitori
informazioni volte ad evidenziare eventuali situazioni di probabile predisposizione a
complicanze da vaccino, o per accertare una semplice controindicazione ad effettuare la
profilassi vaccinale in quel particolare periodo.
E'
fatto notorio, conosciuto anche da questo Giudice, che il personale medico incaricato si
astiene dallo svolgimento di tale attività, sicuramente fondamentale per la successiva
raccolta di dati sui danni da vaccino, né risulta che siano stati posti in essere, da
parte della ASL, quei progetti di informazione, redatti sulla base dei predetti dati,
rivolti alla popolazione e in particolare ai soggetti da vaccinare.
A
questo proposito non sembra a questo Pretore che sia sufficiente l'organizzazione, o la
semplice partecipazione a una conferenza, da parte dei medici della ASL, per ritenere
assolto l'obbligo che la legge n. 210/92 stabilisce, considerato che l'attività
informativa, rivolta alla prevenzione dei danni da vaccino, dovrebbe basarsi su dati
obiettivi che non vengono né raccolti né elaborati né tanto meno studiati.
Del
resto, come si rileva da una lettera versata in atti da ricorrente e non contestata,
proprio un dirigente del servizio prevenzione sanitaria della Regione Lombardia
sottolineava il verificarsi di sempre più frequenti reazioni morbose a seguito della
somministrazione di vaccini, segnalando ai Presidenti delle USSL l'assenza o comunque
l'insufficienza dei dati raccolti al fine di una loro corretta valutazione.
Ora,
ad avviso dello scrivente Pretore, la legge impositiva dell'obbligo della vaccinazione,
che, come si è detto in precedenza, discende dall'esigenza di tutela della salute come
interesse della collettività, deve necessariamente essere interpretata in correlazione
con gli obblighi a carico delle competenti strutture sanitarie previsti dalla legge n.
210/92 a tutela della salute del singolo rispetto alle complicanze derivanti dai vaccini.
In
sostanza, il legislatore ha inteso porre l'obbligo di effettuare talune profilassi
vaccinali, ritenendole necessarie alla esigenza di tutela della salute collettiva, ha
però, sul presupposto dell'esistenza di complicanze e danni che derivano proprio dai
vaccini, ritenuto parimenti indispensabile prevenire tali evenienze (in ossequio al
principio costituzionale che tutela la salute del singolo come diritto fondamentale e
primario e non come semplice interesse) predisponendo una serie di obblighi a carico delle
strutture sanitarie.
L'inosservanza
di siffatti obblighi produce sul piano pratico l'impossibilità di prevenire adeguatamente
le insorgenze di effetti negativi del vaccino.
Sul
piano giuridico sostanziale, non sembra potersi ipotizzare che il legislatore abbia
imposto degli obblighi a delle strutture pubbliche, consentendo poi che la loro
inosservanza sia scevra di conseguenze. Deriva allora, quale corollario, che
l'inosservanza degli obblighi di informazione e prevenzione non può che riverberarsi
sulla applicazione della legge impositiva dell'obbligo di vaccinazione, sulla base di una
interpretazione sistematica non solo delle due leggi citate ma anche dell'art. 4 L. 689/81
e dell'art. 51 c.p.
A
questo proposito va osservato come la materia degli illeciti amministrativi abbia numerosi
punti di contatto con il diritto penale, dal quale la legge n. 689/81 ha mutuato parecchi
istituti.
Tra
questi, per l'espressa previsione di cui all'art. 4, sono ricomprese anche le cosiddette
discriminanti o cause di giustificazione, la cui esistenza, per un principio di non
contraddizione dell'ordinamento, elide l'antigiuridicità del fatto, che resta pur sempre
tipico, ossia conforme al modello astratto di illecito previsto dal legislatore, ma
cio nondimeno lecito.
Alla
base delle discriminanti, e dunque anche di quella relativa all'esercizio di un diritto e di
quella dell'adempimento di un dovere, vi è sempre un bilanciamento di interessi, risolto
dal legislatore nel senso della legittimazione del comportamento che preserva il bene o
interesse considerato prevalente.
Nel
caso in oggetto i genitori sono astretti, nei confronti del figlio minore, da una parte
dall'obbligo giuridico di vaccinazione, ispirato all'ampia salvaguardia della salute
collettiva, e dall'altra, da una serie di obblighi, sanciti dalla Costituzione e dalle
leggi civili, quali l'obbligo di mantenimento, di istruzione, di educazione, e
primariamente di tutela e cura della salute.
Considerata,
dunque, l'oggettiva insufficienza informativa e preventiva riguardo non solo ai rischi, ma
anche ai metodi di prevenzione delle complicanze da vaccino, con riferimento, si
sottolinea, anche alla specificità anamnestica del vaccinando, non si può certamente
affermare che, nel dualismo degli obblighi anzidetti, confliggenti per carenze delle
autorità sanitarie, la scelta dei genitori di non sottoporre il figlio minore alla
profilassi vaccinale non sia la più opportuna nell'interesse appunto della salute del
minore.
Con
la conseguenza, sotto il profilo giuridico, che il fatto posto in essere dal ricorrente è
sicuramente tipico, ossia astrattamente conforme al modello astratto delineato dal
legislatore, ma in concreto privo del carattere della illiceità, in quanto
"discriminato" in base all'art. 51 c.p.
Con
ulteriore conseguenza che il provvedimento opposto deve essere annullato.
Appare
tuttavia equo compensare le spese.
PQM
Il
pretore di Brescia, definitivamente pronunziando, così decide: accoglie il ricorso e, per
l'effetto, annulla il provvedimento opposto.
Spese
interamente compensate.
Brescia,
29/3/99 - Il
Pretore: Dott.ssa
E. Genovese
Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono da sempre
sbandierati come utili e sicuri anche e non solo dal
Ministero della salute, ma esiste una sentenza ben precisa
(ignorata da tutti…) che mostra come tali distinzioni fra
vaccini obbligatori e non, NON possono sussistere - vedi:
Sentenza Corte Costituzionale
Le famiglie dei
danneggiati da vaccino dal canto loro sottolineano “lo stato
di abbandono in cui sono state lasciate dalle cosiddette
“istituzioni che dovrebbero tutelare”, infatti “tutelano” ma
solo i
fatturati di
Big Pharma….". +
Corruzione per i Vaccini
AUSTRALIA - Stato del Victoria -
Giugno 2016
I bambini iper intelligenti sono esenti dai Vaccini in
Australia !
Un programma scolastico per studenti dotati, sta offrendo forme
di esenzione di vaccinazione e sollecitando gli studenti a
evitare il Wi-Fi nelle scuole, sostenendo che i bambini dotati
hanno "connessioni neurologiche extra" che li rendono più
suscettibili a reazioni allergiche.
Pat Slattery, il fondatore di WiseOnes, un popolare programma
per studenti dotati, che lavorano nelle scuole dello Stato del
Victoria, pubblicato sul suo sito web, che i bambini dotati
hanno "sensibilità fisiologiche in più per il cibo o sostanze
chimiche" e sono inclini a sviluppare reazioni negative per la
salute,
con le vaccinazioni.
In un post che da allora è stato rimosso...., si fa riferimento
a informazioni che collegano i vaccini per l'autismo, e dice ai
genitori di scrivere mail, per richiedere una richiesta di
esenzione vaccinazione.
"Sono preoccupato perché sappiamo quanto i bambini dotati più
sensibili sono dovute alla loro connessioni neurologiche
aggiuntive. Dando loro
neurotossine con
i vaccini, sembra illogico. Sono disposto ad aiutare ad
educare i figli in linea di rifiuto dei vaccini", scrive.
Il programma pretende di lavorare con 30 scuole vittoriane, che
sono elencati sul sito web, mentre la signora Slattery porta
bandiera del rifiuto, sta progettando di espandere il programma
per NSW e Queensland. Ms Slattery lavora con altri insegnanti
per fornire il programma nelle scuole.
Read more:
http://www.theage.com.au/victoria/antivaccination-program-offered-to-gifted-children-in-primary-schools-20160621-gpnzzp.html#ixzz4CDbFuAMH
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Commento NdR: ma i bambini
normali, non iper intelligenti, cioe' non dotati.....invece si
possono vaccinare con le
sostante
tossiche vaccinali per
inquinare i loro
organismi..e farli
facilmente ammalare....?... questo perche' i vostri figli
sono carne da macello.
..genitori SVEGLIA !
Video su: I BAMBINI
NON
VACCINATI SONO molto PIU' SANI di
quelli VACCINATI !
Nel 1992 I.A.S. ha condotto un sondaggio
sulla salute e la vaccinazione dei
bambini della Nuova Zelanda ed ha
trovato solide prove scientifiche che I
BAMBINI NON VACCINATI sono PIU' SANI dei
loro coetanei vaccinati !
Meccanismo dei DANNI dei Vaccini,
delle
Amalgami dentali
e/o
Metalli Tossici
(che hanno le madri durante la gravidanza)
-
Questo meccanismo vale anche per
TUTTI i
Vaccini !
vedi
QUI le scoperte ed
i filmati del dott.
Moulder, in Canada
+
Poliomielite
+
Dati
ISTAT
+
Statistiche Istat
sui vaccini +
Interrogazione Parlamentare
+
Danni neurologici da Vaccino +
Contenuto dei vaccini
+
Alimentazione -
Crudismo +
Frutta e Verdure
FATE ATTENZIONE, questo
e' MOLTO IMPORTANTE:
OGNI tipo di
Vaccino
produce
Stress ossidativo cellulare e
quindi
tissutale !
Questi sono i principali
vaccini per le
quali si effettua la
vaccinazione:
Polio +
Vaiolo +
Tetano +
Epatite B +
Pertosse +
Morbillo +
Parotite +
Rosolia +
Meningite
+
HPV (Cervarix-Gardasil
per Tumore all'utero) +
Varicella +
Influenza
VACCINI
PEDIATRICI:
CORRUTTORI
&
VENDUTI
Si inventano
malattie
e si alimentano
epidemie
per imporre nuovi mercati e fagocitare
profitti stellari.
...ovviamente
per indurre alla vaccinazione....si
fa SEMPRE del
terrorismo mediatico
sulla popolazione
ignara,
spaventandola,
elencando le varie
“malattie” che si
potrebbero scatenare, se
non ci si vaccina,
quindi loro dicono che
occorre vaccinarsi, ma
questi stessi
terroristi mediatici,
i
medici ufficiali che
sponsorizzano i
vaccini,
non si rendono conto delle loro stupidate e ve lo
dimostriamo:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LOMBARDIA: Accordo firmato,
dell’anno 2010, fra i Tribunali dei Minori di Milano
(TDM) e Brescia, con le ASL
La normativa regionale già esistente della LOMBARDIA,
protegge poi gli obiettori dalle sanzioni.
vedi il PDF del Ministero della Sanita':
QUI
scaricato
Segnalazioni dell'Avv.Ventaloro in materia di Obiezione
Vaccinale in Italia.
Siccome la
patria potestà, nonchè la
responsabilità genitoriale, ai sensi della Legge
italiana (ed
europea) sono attribuite ai genitori,
questi hanno l'obbligo di fare tutto il meglio per i propri
figli, ivi compreso
vigilare a che non
vengano somministrati alimenti e farmaci pericolosi.
Pertanto NESSUN ente ne’ alcun pediatra possono obbligare
alcunche’.
Un trattamento pericoloso, come le
vaccinazioni, può
(anzi DEVE) essere interrotto, onde evitare
ulteriore danno, NON vi è alcun concetto di 'ciclo' da
rispettare. Viste le reazioni, prima si interrompe meglio è. In
ossequio alla responsabilità genitoriale.
In merito alle questioni
doveri e diritti dei genitori, segnalo nuovamente i seguenti
punti:
1) La vaccinazione coatta in Italia NON è possibile.
Questo è un dato giuridico invalicabile e NON smentibile. Vi è
una tutta una serie di norme al riguardo. Quando vi parlano di
casi del genere successi 'chissà dove' e 'chissa quando', stanno
dicendo bugie. Chiedete specifiche informazioni e vedrete che
sui presunti casi di vaccinazione obbligata non diranno più
niente.
2) NON è pertanto ammissibile ne' possibile l'uso della Forza
Pubblica, ne’ l'ingresso casalingo delle Forze dell'Ordine.
Le vaccinazioni prevedono (in rari casi) solo semplici sanzioni
amministrative e pertanto NON sono coercibili.
3) In Italia i TdM oramai NON intervengono più con gli
affievolimenti della potestà (che comunque rimanevano solo una
finzione giuridica, senza di fatto provocare o cambiare
alcunche’ sulla potestà genitoriale).
Residua ancora il Veneto ed un po’ la Lombardia, ma l'iter
minorile ora è veramente "soft'" e gestito in forma colloquiale,
tale da terminare con provvedimenti in favore dei genitori.
4) NON esiste un solo caso di non vaccinato che abbia contratto
una malattia per cui si vaccina. se fosse capitato, ci avrebbero
come minimo "lapidato". Mi occupo di questa materia da oltre 15
anni, giro ininterrottamente l'Italia per processi e/o
conferenze, e tale dato è assolutamente perentorio. Esistono
invece i danneggiati da vaccino sono tantissimi,
e non stanno più zitti.
5) Come tutti sapete, le
Regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana..), avendo
abolito le sanzioni amministrative per gli obiettori, hanno
cominciato un percorso che diverrà la prassi.
Di fatto poi, da sempre, l'obiezione in Italia è stata
ampiamente tollerata. Ora diverrà
anche legale.
Pertanto non impauritevi, ma affrontate con solida
convinzione e preparazione la vostra piccola battaglia, oggi
divenuta più facile ed addirittura soddisfacente, perche’ volta
alla salute degli individui ed alla salvaguardia di un principio
invalicabile di libertà."
By Avv. Luca Ventaloro
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