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GUIDA  alla  SALUTE con la Natura

"Medicina Alternativa"   per  CORPO  e   SPIRITO
"
Alternative Medicine"
  for  BODY  and SPIRIT
 

 
 


SANZIONI dalle  ASL per  MANCATA VACCINAZIONE
? (NON PAGARE)
Il Thimerosal dei vaccini distrugge e/o altera la flora intestinale essendo una sostanza altamente tossica
Ecco il recente studio che ha coinvolto più di 17.000 bambini fino a 19 anni
Questo studio-indagine attualmente in corso è stato avviato dall’omeopata Andreas Bachmair.

PDF degli studi sui danni dei vaccini, dal 1926 al 2009
La scomparsa delle malattie infettive NON e' dovuta ai vaccini !
(Francais)
Bibliografia aggiuntiva:
http://treasoncast.com/2014/04/05/anti-vaccination-peer-reviewd-research-list/
 

Sentenza del Pretore di Brescia che ha annullato una sanzione comminata dall’Asl locale, ai genitori per mancata vaccinazione
Le REAZIONI da VACCINO
  - "Quando succede a Voi od al Vostri bambini, I rischi sono del 100%"
Meccanismo dei danni dei vaccini

Cronistoria: Una coppia di genitori della provincia di Brescia ha impugnato davanti al pretore una sanzione amministrativa comminata dalla Ausl locale perché non avevano vaccinato la figlia ed il pretore di Brescia li "assolve". 

Il pretore ha accolto il ricorso e annullato la sanzione comminata dall’Asl.


REPUBBLICA ITALIANA - PRETURA CIRCONDARIALE DI BRESCIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Pretore di Brescia - dott.ssa Eliana Genovese - ha emesso la seguente SENTENZA

Nella causa civile di opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa da B. & G., in proprio

Contro ASL di Leno (BS), in proprio

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: annullarsi o revocarsi l'opposta ordinanza-ingiunzione

Per il resistente: rigettarsi la domanda

MOTIVI DELLA DECISIONE

La problematica relativa alle vaccinazioni obbligatorie è strettamente connessa alla tutela del diritto alla salute, che viene riconosciuto dalla Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività (art. 32 primo allinea).

Coerentemente con tale configurazione del diritto alla salute, il secondo comma della norma citata stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge; la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Con ciò la norma costituzionale ha disegnato il diritto alla salute primariamente in termini di diritto assoluto del singolo, e secondariamente come interesse della collettività.

Ed è proprio l'interesse della collettività, inteso come interesse alla salute degli altri, che giustifica la compressione del diritto alla autodeterminazione in ordine al proprio corpo e alla propria salute da parte della legge, la quale in certi casi può imporre al singolo determinati trattamenti sanitari, sempre peraltro col limite del rispetto della dignità della persona umana.

In questa prospettiva si inseriscono le vaccinazioni obbligatorie, tra cui quella contro l'epatite B, le quali costituiscono dei veri e propri trattamenti sanitari obbligatori per legge, il cui fondamento costituzionale è da individuarsi nell'art. 32 - secondo allinea - della Costituzioni.

Va osservato come la giurisprudenza che nel corso degli anni si è occupata della tematica in oggetto, sia stata caratterizzata da una progressiva evoluzione verso una sempre maggiore attenzione e rivalutazione del diritto alla salute inteso soprattutto come fondamentale diritto del singolo.

A questo proposito va innanzitutto ricordata la pronunzia della Corte Costituzionale n. 88/79 in cui, per la prima volta, la Consulta esplicitamente definisce il diritto alla salute non solo come interesse della collettività, ma soprattutto come diritto primario e assoluto di ogni individuo.

Su questo filone interpretativo si innesta la nota sentenza n. 307/90, in cui la Suprema Corte affermava, in tema di vaccinazione antipoliomielitica, che "un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili".

Nell'ipotesi di danno alla salute del soggetto, causato proprio dalla profilassi vaccinale, secondo la Corte il rilievo costituzionale alla salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria, in quanto tale rilievo non potrebbe mai comportare il sacrificio della salute di ciascuno per la salute degli altri.

Sulla scorta di tali considerazioni, basate evidentemente su di una lettura dell'art. 32 Cost. tesa a valorizzare maggiormente il rilievo del diritto soggettivo del singolo alla salute, la Corte giungeva alla declaratoria di illegittimità della legge impositiva dell'obbligo della vaccinazione antipolio, nella parte in cui non prevedeva, al di fuori delle ipotesi di tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., un'equa indennità nel caso di danno derivante da contagio o da altra malattia casualmente riconducibile all'effettuazione della vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica.

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 23/6/94, decideva la questione di legittimità, sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, delle leggi che stabiliscono l'obbligo delle vaccinazioni per la polio, per la difterite, per il tetano e per l'epatite B, nella parte in cui non prevedevano accertamenti preventivi idonei a ridurre il rischio di lesioni della integrità psico-fisica per complicanze da vaccino.

La Suprema Corte, nella citata pronuncia, pur dichiarando l'inammissibilità della questione, in quanto implicante un intervento del legislatore "non a rime obbligate", al quale dunque la Corte non poteva sostituirsi, avvertiva peraltro la necessità di richiamare l'attenzione del legislatore sul problema sollevato dal Giudice a quo, affinché vengano individuati e prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere e a prevenire i possibili rischi di complicanze derivanti dall'inoculazione dei vaccini.

Numerose sono poi le ordinanze con cui diversi Pretori hanno sollevato questione di costituzionalità delle leggi impositive dell'obbligo delle vaccinazioni, sulla base di una rinnovata interpretazione dell'art. 32 Cost. che privilegia l'autodeterminazione dell'individuo, quale necessario corollario del diritto di ciascuno alla salite proprio in quanto diritto fondamentale.

Siffatta evoluzione giurisprudenziale in tema di diritto alla salute è strettamente correlata con la questione dei danni e degli effetti negativi, a medio e lungo termine, conseguenti all'uso delle vaccinazioni, messi in luce da numerosi e autorevoli studiosi a livello nazionale ed internazionale.

A questo proposito Robert Mendelson, professore associato presso il Dipartimento di medicina preventiva e di salute pubblica della Scuola di Medicina A. Lincoln dell'Università dell'Illinois e Direttore medico presso l'Ospedale americano internazionale Zion dell'Illinois, evidenziava "notevoli e significativi rischi" associati ad ogni tipo di vaccinazione, e "numerose controindicazioni che possono rendere molto pericolosa la consuetudine di immunizzare i bambini senza previo accertamento" (estratto da How to raise a healthy child, Chicago 1984).

Inoltre lo studioso metteva in evidenza come siano tuttora poco approfonditi dalla medicina ufficiale le conseguenze a lunga scadenza dell'inoculazione nel corpo dei bambini di proteine estranee attraverso le vaccinazioni.

Sempre secondo Mendelson, in base a studi effettuati anche sugli animali, si farebbe sempre più strada la convinzione che le vaccinazioni indeboliscono il sistema immunitario e siano la causa del drammatico incremento nei bambini (sotto gli occhi di tutti) delle malattie auto-immunitarie come le allergie, la sclerosi multipla e le leucemie.

Anche una rivista medico-scientifica a vasta diffusione come Lancet evidenziava, nel 1991, la necessità, prima di intraprendere un protocollo vaccinale, di esaminare il rapporto rischi da complicanze del vaccino con il grado di immunizzazione dello stesso, con ciò ammettendo l'esistenza di effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni.

Con specifico riferimento alla vaccinazione contro l'epatite B, che stranamente e immotivatamente è obbligatoria solamente in Italia, numerosi studi effettuati negli Stati Uniti hanno messo in evidenza come alcune sostanze conservanti costituiscano cause accertate di malattie allergizzanti sin dalla prima somministrazione (Uchida T., Naito S:: "Thimerosal induces toxic reaction in non-sensitized animals", Int. Arch. Allergy Immunol. 104, 1994).

La vaccinazione in oggetto viene inoltre criticata da un autorevole esperto in materia di vaccinazioni quale il Prof. Sabin, creatore dell'omonimo vaccino, che la definiva un "errore grossolano".

Alla luce di tali osservazioni, che costituiscono per la verità solamente una piccola parte dei numerosi studi svolti in proposito, ritiene questo Pretore che le leggi che impongono le vaccinazioni debbano essere interpretate in armonia con la norma costituzionale del diritto alla salute, nell'ambito del quale è in via esegetica da comprendere la previsione e la adeguata valutazione degli effetti nocivi e dannosi derivanti dalle vaccinazioni.

Ciò trova piena conferma sul piano legislativo.

Infatti l'art. 7 L. n. 210/92 stabilisce che ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, "le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione"…

Tali progetti assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole e alle comunità in genere. 
Le Regioni attraverso le unità sanitarie locali curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.

Dalla lettura della disposizione in esame emergono alcuni dati di fondo: l'obbligo per le Regioni, attraverso l'opera delle Asl, di raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino e l'obbligo diretto alle Asl di predisporre d attuare, sulla base dei dati raccolti, progetti di informazione rivolti alla popolazione, al fine, espressamente dichiarato dalla norma, di prevenire le complicanze causate dalle vaccinazioni.

Pertanto è evidente come assuma primaria importanza l'attività informativa rivolta in particolar modo ai metodi di prevenzione, in relazione alle possibili conseguenze negative dei vaccini, sia sugli effetti nocivi in generale, sia con specifico riferimento alla situazione fisica del soggetto da vaccinare.

E' noto infatti che i rischi da vaccino possono risultare non solo più gravi, ma statisticamente più frequenti in soggetti che presentano particolari anamnesi familiari o anche personali, dalle quali pertanto non è possibile prescindere se si vuole garantire una completa attività di prevenzione, secondo lo spirito e la lettera della legge poc'anzi citata.

Ciò significa che il personale sanitario, prima di effettuare una vaccinazione, dovrebbe esaminare lo stato di salute generale del bambino, anche richiedendo ai genitori informazioni volte ad evidenziare eventuali situazioni di probabile predisposizione a complicanze da vaccino, o per accertare una semplice controindicazione ad effettuare la profilassi vaccinale in quel particolare periodo.

E' fatto notorio, conosciuto anche da questo Giudice, che il personale medico incaricato si astiene dallo svolgimento di tale attività, sicuramente fondamentale per la successiva raccolta di dati sui danni da vaccino, né risulta che siano stati posti in essere, da parte della ASL, quei progetti di informazione, redatti sulla base dei predetti dati, rivolti alla popolazione e in particolare ai soggetti da vaccinare.

A questo proposito non sembra a questo Pretore che sia sufficiente l'organizzazione, o la semplice partecipazione a una conferenza, da parte dei medici della ASL, per ritenere assolto l'obbligo che la legge n. 210/92 stabilisce, considerato che l'attività informativa, rivolta alla prevenzione dei danni da vaccino, dovrebbe basarsi su dati obiettivi che non vengono né raccolti né elaborati né tanto meno studiati.

Del resto, come si rileva da una lettera versata in atti da ricorrente e non contestata, proprio un dirigente del servizio prevenzione sanitaria della Regione Lombardia sottolineava il verificarsi di sempre più frequenti reazioni morbose a seguito della somministrazione di vaccini, segnalando ai Presidenti delle USSL l'assenza o comunque l'insufficienza dei dati raccolti al fine di una loro corretta valutazione.

Ora, ad avviso dello scrivente Pretore, la legge impositiva dell'obbligo della vaccinazione, che, come si è detto in precedenza, discende dall'esigenza di tutela della salute come interesse della collettività, deve necessariamente essere interpretata in correlazione con gli obblighi a carico delle competenti strutture sanitarie previsti dalla legge n. 210/92 a tutela della salute del singolo rispetto alle complicanze derivanti dai vaccini.

In sostanza, il legislatore ha inteso porre l'obbligo di effettuare talune profilassi vaccinali, ritenendole necessarie alla esigenza di tutela della salute collettiva, ha però, sul presupposto dell'esistenza di complicanze e danni che derivano proprio dai vaccini, ritenuto parimenti indispensabile prevenire tali evenienze (in ossequio al principio costituzionale che tutela la salute del singolo come diritto fondamentale e primario e non come semplice interesse) predisponendo una serie di obblighi a carico delle strutture sanitarie.

L'inosservanza di siffatti obblighi produce sul piano pratico l'impossibilità di prevenire adeguatamente le insorgenze di effetti negativi del vaccino.

Sul piano giuridico sostanziale, non sembra potersi ipotizzare che il legislatore abbia imposto degli obblighi a delle strutture pubbliche, consentendo poi che la loro inosservanza sia scevra di conseguenze. Deriva allora, quale corollario, che l'inosservanza degli obblighi di informazione e prevenzione non può che riverberarsi sulla applicazione della legge impositiva dell'obbligo di vaccinazione, sulla base di una interpretazione sistematica non solo delle due leggi citate ma anche dell'art. 4 L. 689/81 e dell'art. 51 c.p.

A questo proposito va osservato come la materia degli illeciti amministrativi abbia numerosi punti di contatto con il diritto penale, dal quale la legge n. 689/81 ha mutuato parecchi istituti.

Tra questi, per l'espressa previsione di cui all'art. 4, sono ricomprese anche le cosiddette discriminanti o cause di giustificazione, la cui esistenza, per un principio di non contraddizione dell'ordinamento, elide l'antigiuridicità del fatto, che resta pur sempre tipico, ossia conforme al modello astratto di illecito previsto dal legislatore, ma cio nondimeno lecito.

Alla base delle discriminanti, e dunque anche di quella relativa all'esercizio di un diritto e di quella dell'adempimento di un dovere, vi è sempre un bilanciamento di interessi, risolto dal legislatore nel senso della legittimazione del comportamento che preserva il bene o interesse considerato prevalente.

Nel caso in oggetto i genitori sono astretti, nei confronti del figlio minore, da una parte dall'obbligo giuridico di vaccinazione, ispirato all'ampia salvaguardia della salute collettiva, e dall'altra, da una serie di obblighi, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi civili, quali l'obbligo di mantenimento, di istruzione, di educazione, e primariamente di tutela e cura della salute.

Considerata, dunque, l'oggettiva insufficienza informativa e preventiva riguardo non solo ai rischi, ma anche ai metodi di prevenzione delle complicanze da vaccino, con riferimento, si sottolinea, anche alla specificità anamnestica del vaccinando, non si può certamente affermare che, nel dualismo degli obblighi anzidetti, confliggenti per carenze delle autorità sanitarie, la scelta dei genitori di non sottoporre il figlio minore alla profilassi vaccinale non sia la più opportuna nell'interesse appunto della salute del minore.

Con la conseguenza, sotto il profilo giuridico, che il fatto posto in essere dal ricorrente è sicuramente tipico, ossia astrattamente conforme al modello astratto delineato dal legislatore, ma in concreto privo del carattere della illiceità, in quanto "discriminato" in base all'art. 51 c.p.

Con ulteriore conseguenza che il provvedimento opposto deve essere annullato.

Appare tuttavia equo compensare le spese.

PQM

Il pretore di Brescia, definitivamente pronunziando, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento opposto.

Spese interamente compensate.

Brescia, 29/3/99 - Il Pretore: Dott.ssa E. Genovese
 

Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono da sempre sbandierati come utili e sicuri anche e non solo dal Ministero della salute, ma esiste una sentenza ben precisa (ignorata da tutti…) che mostra come tali distinzioni fra vaccini obbligatori e non, NON possono sussistere - vedi: Sentenza Corte Costituzionale
Le famiglie dei danneggiati da vaccino dal canto loro sottolineano “lo stato di abbandono in cui sono  state lasciate dalle cosiddette “istituzioni che dovrebbero tutelare”, infatti “tutelano” ma solo i fatturati di Big Pharma….". + Corruzione per i Vaccini


AUSTRALIA - Stato del Victoria - Giugno 2016
I bambini iper intelligenti sono esenti  dai Vaccini in Australia !
Un programma scolastico per studenti dotati, sta offrendo forme di esenzione di vaccinazione e sollecitando gli studenti a evitare il Wi-Fi nelle scuole, sostenendo che i bambini dotati hanno "connessioni neurologiche extra" che li rendono più suscettibili a reazioni allergiche.
Pat Slattery, il fondatore di WiseOnes, un popolare programma per studenti dotati, che lavorano nelle scuole dello Stato del Victoria, pubblicato sul suo sito web, che i bambini dotati hanno "sensibilità fisiologiche in più per il cibo o sostanze chimiche" e sono inclini a sviluppare reazioni negative per la salute, con le vaccinazioni.
In un post che da allora è stato rimosso...., si fa riferimento a informazioni che collegano i vaccini per l'autismo, e dice ai genitori di scrivere mail, per richiedere una richiesta di esenzione vaccinazione. 
"Sono preoccupato perché sappiamo quanto i bambini dotati più sensibili sono dovute alla loro connessioni neurologiche aggiuntive. Dando loro neurotossine con i vaccini, sembra illogico. Sono disposto ad aiutare ad educare i figli in linea di rifiuto dei vaccini", scrive.
Il programma pretende di lavorare con 30 scuole vittoriane, che sono elencati sul sito web, mentre la signora Slattery porta bandiera del rifiuto, sta progettando di espandere il programma per NSW e Queensland.  Ms Slattery lavora con altri insegnanti per fornire il programma nelle scuole.

Read more:
http://www.theage.com.au/victoria/antivaccination-program-offered-to-gifted-children-in-primary-schools-20160621-gpnzzp.html#ixzz4CDbFuAMH
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Commento NdR: ma i bambini normali, non iper intelligenti, cioe' non dotati.....invece si possono vaccinare con le sostante tossiche vaccinali per inquinare i loro organismi..e farli facilmente ammalare....?... questo perche' i vostri figli sono carne da macello.
..genitori SVEGLIA !

Video su: I BAMBINI NON VACCINATI SONO molto PIU' SANI di quelli VACCINATI !
Nel 1992 I.A.S. ha condotto un sondaggio sulla salute e la vaccinazione dei bambini della Nuova Zelanda ed ha trovato solide prove scientifiche che I BAMBINI NON VACCINATI sono PIU' SANI dei loro coetanei vaccinati !

Meccanismo dei DANNI dei Vaccini, delle Amalgami dentali e/o Metalli Tossici  (che hanno le madri durante la gravidanza) - Questo meccanismo vale anche per TUTTI i Vaccini !
vedi QUI le scoperte ed i filmati del dott. Moulder, in Canada +
Poliomielite + Dati ISTAT + Statistiche Istat sui vaccini +  Interrogazione Parlamentare  + Danni neurologici da Vaccino +  Contenuto dei vaccini + Alimentazione - Crudismo + Frutta e Verdure

FATE ATTENZIONE, questo e' MOLTO IMPORTANTE:
OGNI tipo di Vaccino produce Stress ossidativo cellulare e quindi tissutale !

Questi sono i principali vaccini per le quali si effettua la vaccinazione:

Polio + Vaiolo + Tetano  + Epatite B + Pertosse + Morbillo + Parotite + Rosolia + Meningite + HPV (Cervarix-Gardasil per Tumore all'utero) +  Varicella + Influenza


VACCINI PEDIATRICI CORRUTTORI & VENDUTI
Si inventano malattie e si alimentano epidemie per imporre nuovi mercati e fagocitare profitti stellari.

 ...ovviamente per indurre alla vaccinazione....si fa SEMPRE del terrorismo mediatico sulla popolazione ignara, spaventandola, elencando le varie “malattie” che si potrebbero scatenare, se non ci si vaccina, quindi loro dicono che occorre vaccinarsi, ma questi stessi terroristi mediatici, i medici ufficiali che sponsorizzano i vaccini, non si rendono conto delle loro stupidate e ve lo dimostriamo:


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LOMBARDIA:  Accordo firmato, dell’anno 2010, fra i Tribunali dei Minori di Milano (TDM)  e Brescia, con le ASL
La normativa regionale già esistente della LOMBARDIA, protegge poi gli obiettori dalle sanzioni.

vedi il PDF del Ministero della Sanita':  QUI scaricato

Segnalazioni dell'Avv.Ventaloro in materia di Obiezione Vaccinale in Italia.
Siccome la patria potestà, nonchè la responsabilità genitoriale, ai sensi della Legge italiana (ed europea) sono attribuite ai genitori, questi hanno l'obbligo di fare tutto il meglio per i propri figli, ivi compreso vigilare a che non vengano somministrati alimenti e farmaci pericolosi.  Pertanto NESSUN ente ne’ alcun pediatra possono obbligare alcunche’.
Un trattamento pericoloso, come le vaccinazioni, può (anzi DEVE) essere interrotto, onde evitare ulteriore danno, NON vi è alcun concetto di 'ciclo' da rispettare. Viste le reazioni, prima si interrompe meglio è. In ossequio alla responsabilità genitoriale.

In merito alle questioni doveri e diritti dei genitori, segnalo nuovamente i seguenti punti:
1) La vaccinazione coatta in Italia NON è possibile. Questo è un dato giuridico invalicabile e NON smentibile. Vi è una tutta una serie di norme al riguardo. Quando vi parlano di casi del genere successi 'chissà dove' e 'chissa quando', stanno dicendo bugie. Chiedete specifiche informazioni e vedrete che sui presunti casi di vaccinazione obbligata non diranno più niente.
2) NON è pertanto ammissibile ne' possibile l'uso della Forza Pubblica, ne’ l'ingresso casalingo delle Forze dell'Ordine.
Le vaccinazioni prevedono (in rari casi) solo semplici sanzioni amministrative e pertanto NON sono coercibili.
3) In Italia i TdM oramai NON intervengono più con gli affievolimenti della potestà (che comunque rimanevano solo una finzione giuridica, senza di fatto provocare o cambiare alcunche’ sulla potestà genitoriale).
Residua ancora il Veneto ed un po’ la Lombardia, ma l'iter minorile ora è veramente "soft'" e gestito in forma colloquiale, tale da terminare con provvedimenti in favore dei genitori.
4) NON esiste un solo caso di non vaccinato che abbia contratto una malattia per cui si vaccina. se fosse capitato, ci avrebbero come minimo "lapidato". Mi occupo di questa materia da oltre 15 anni, giro ininterrottamente l'Italia per processi e/o conferenze, e tale dato è assolutamente perentorio. Esistono invece i danneggiati da vaccino sono tantissimi, e non stanno più zitti.
5) Come tutti sapete, le Regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana..), avendo abolito le sanzioni amministrative per gli obiettori, hanno cominciato un percorso che diverrà la prassi.
Di fatto poi, da sempre, l'obiezione in Italia è stata ampiamente tollerata. Ora diverrà anche legale.
Pertanto non impauritevi, ma affrontate con solida convinzione e preparazione la vostra piccola battaglia, oggi divenuta più facile ed addirittura soddisfacente, perche’ volta alla salute degli individui ed alla salvaguardia di un principio invalicabile di libertà."
By Avv. Luca Ventaloro