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Modifiche apportate alle Leggi sul risarcimento danni da
vaccino e trasfusioni vedi:
http://www.emofilici.com/leggi/Legge 238 .htm
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Mentre
continua ad emergere la
verità sugli estremi
pericoli dei vaccini e dei
prodotti farmaceutici, la
Big
Pharma è
sempre più disperata,
non sapendo più come
costringere il pubblico a
fidarsi dei suoi prodotti.
Ora sta
lavorando in stretta
collaborazione con le
autorità politiche
(inclusi i governatori di
diversi stati)
per
rendere coercitive le
vaccinazioni sui bambini.
Ciò contempla la
criminalizzazione dei
genitori che rifiutino di
esporre i propri figli ai
pericoli derivanti da queste
sostanze chimiche.
In sostanza, la
Big
Pharma spera
di trasformare in
criminali i seguaci
della
medicina naturale.
La
FDA ha già
criminalizzato le
compagnie produttrici di
supplementi nutrizionali che
osino dire la Verità
sui benefici alla salute
derivanti dai loro prodotti.
Inoltre, i genitori che
rifiutano di iniettare ai
propri figli i prodotti
farmaceutici imposti da
Big
Pharma, verranno
criminalizzati,
radunati e incarcerati
per "rifiuto di
accondiscendere alle
politiche sanitarie".
Tutto ciò viene perpetrato
dallo Stato col pretesto di
"proteggere i bambini"
dai genitori che credono
nella medicina naturale (è
folle, vero, pensare che
proteggere i propri figli da
sostanze chimiche tossiche è
oggi un crimine negli Stati
Uniti ?).
Il fine ultimo di tutto
questo è l'applicazione
delle tattiche di
Medicina a Mano Armata
a tutti noi. Compresi gli
adulti e gli anziani.
Chiunque soffra, per
esempio, di colesterolo alto
e non si assoggetti ai
farmaci statinici della
Big
Pharma, potrà
essere arrestato, legato a
un tavolo e curato contro la
sua volontà. Chi è affetto
da cancro, potrà essere
arrestato per aver scelto di
curarlo con medicine
botaniche sicure ed
efficaci, anziché con
farmaci brevettati e fonti
di alti profitti per la
Big
Pharma.
Se pensate che già oggi le
prigioni siano strapiene a
causa degli arresti per
possesso di marijuana e per
altri crimini di nessun
rilievo, aspettate che lo
Stato inizi ad arrestare
tutte le mamme e i papà del
paese che rifiutano di
partecipare al pazzesco e
dannosissimo sistema
farmacologico
che domina oggi la sanità
americana e mondiale.
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Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicata
nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55.
(1/a)
Vedi, anche, la L. 25 luglio 1997, n. 238, riportata al n. E/XV.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- I.N.P.S.
(Istituto Nazionale Previdenza Sociale): Circ. 6 dicembre 200, n.203;
Circ. 10 ottobre 2000, n.172;
Ministero
del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
Ministero
del Tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC;
Ministero
della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072;
-
Presidenza
del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli
affari regionali: Circ. 3 luglio 1996, n.296: Circ. 25 ottobre 1996, n.
8198.
1.
1. Chiunque abbia riportato, a causa
di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un autorità
sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una
menomazione permanente della integrità psico-fisica ha diritto ad un
indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti
dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che
risultino contagiati da
infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi
derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il
servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica
conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi
derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non
vaccinate che abbiano riportato a seguito ed in conseguenza di contatto
con persona vaccinata i danni di cui al comma 1; alle persone che per
motivi di lavoro e per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad
uno Stato estero si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo
obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle
strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni
anche non obbligatorie. (2/cost).
2.
1. L'indennizzo di cui
all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29
aprile 1976 n. 177(2), come modificata dall'articolo 8 della legge 2
maggio 1984 n. 111.
2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato da una somma
corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui
alla legge 27 maggio 1959 n. 324(3) e successive modificazioni, ha
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda ai sensi dell'art. 3. La predetta somma integrativa è
cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità
collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già
concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il
manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto
dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura par, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del
periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e
rivalutazione monetaria. (3/cost).
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare
fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di
lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi
diritto nell'ordine i
seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al
presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona
deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo
8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, nonché
dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del
medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
dall'articolo 1 della legge23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle
prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste
dalla presente legge.
6. I benefici della presente legge spettano altresì al coniuge che
risulti contagiato da uno dei soggetti
di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un
indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio
decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai
commi 1 e 2 (4) (2/cost).
(2)
Riportata
alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti
statali.
(3)
Riportata
alla voce Impiegati civili dello Stato.
(2/cost)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (Gazz.
Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, come
sostituito dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, sollevata in
riferimento art. 2, 32 e 38, primo e terzo comma, e 136 della
Costituzione.
(4)
Così
sostituito dall'art. 7, D.L., 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla voce
Cassa del Mezzogiorno. Precedentemente la Corte costituzionale, con
sentenza 15-18 aprile 1996, n.118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 17 Serie
speciale), aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del
comma 2 del vecchio testo.
(2/cost)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n.266 (Gazz. Uff.
28 giugno 2000, n. 27 serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale, degli art. 1 e 2, come integrati dall'art. 1, comma 2,
della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli art. 2,
3, 32 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte
- come notificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre1996,
n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3,
comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38
della Costituzione. Con successiva sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 423 (Gazz.
Uff. 18 ottobre 2000, n. 43 serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
comma 3, e 2, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38
della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, come integrati dall 'art.1,
comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione: Successivamente la stessa Corte, con
ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 522 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 come integrati dall'art.
1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 32 della Cost. e già rigettata.
3.
1. I soggetti interessati ad
ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 comma 1 presentano alla USL
competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità,
entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di
epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I
termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di
cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del
danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione
delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del
giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero
della Sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche
mediante opportune modalità organizzative (5).
1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a
conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto
d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le
misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona
interessata (6).
2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data
della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche
conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità
da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una
documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o
della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi
all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta
infezione da HIV.
4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2 comma 3,
è allegata la documentazione comprovante: la data della
vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche
conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV è
allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della
trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei
dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data
dell'avvenuto decesso.
5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1
compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti
collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che effettua
trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei
dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.
7. Per coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione
prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente
articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (7)
(2/cost).
4.
1. Il giudizio sanitario sul nesso
causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di
emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività
di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è
espresso da una commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973 n. 1092(8).
2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli
accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e
sulle lesioni riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul
nesso causale tra le infermità
o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di
emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività
di servizio
4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle
lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n.
915(9), come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981 n.
834.
(8)
Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(9)
Riportato alla voce : Pensioni civili, militari e di guerra.
5.
1. Avverso il giudizio della
commissione di cui all'articolo 4 è ammesso ricorso al ministro della
sanità. Il ricorso è inoltrato entro 30 giorni dalla notifica o dalla
piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della
sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con
atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del ricorrente
esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno
dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla
scadenza del termine previsto per la comunicazione.
6.
1. Nel caso di aggravamento
delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di
revisione al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente
competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento (10).
2.Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui
agli articoli 3 e 4.
(10)
Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548,
riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
7.
1. Ai fini della prevenzione
delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali
predispongono e attuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in
particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani,
alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.
2. I progetti di cui al comma 1
assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili
rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente
rivolti ai genitori, alle scuole e alle comunità in genere.
3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la
raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine
di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di
prevenzione
8.
1. Gli indennizzi previsti dalla
presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.
2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato il lire 19 miliardi
l'anno 1992 e in lire 10
miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del
ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
3.
Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Legge
25 luglio 1997 n. 238 (1)
Modifiche ed
integrazioni alla L. 25 febbraio 1992 n. 210 (2), in materia di indennizzi ai
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.
(1)
Pubblicata nella
Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174. La data del provvedimento è stata così
corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1997, n.175.
(
Riportata al n. E/XIV.
1.
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1
della legge 25/2/92 n. 210(2) consiste un assegno, reversibile per quindici
anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29
aprile 1976 n. 177 (3), come modificata dall'art. 8 della L. 2 maggio 1984 n.
111 (3). L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi
titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma
corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L.
27/5/59 n. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica
funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La
predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale
o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2),
anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a
domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e
l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per
ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del
presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di
interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla
L. 25/2/92 n. 210 (2) sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra
l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di 150
milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto
nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma
spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è
stato già corrisposto l'una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a
domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione
di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione
monetaria.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta
ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2),
sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e
15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (4), e successive
modificazioni, nonché al pagamento della quota fissa per ricetta di cui al
comma 16-ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge
23 dicembre 1994 n. 724 (4), limitatamente alle prestazioni sanitarie
necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta
legge n.210 del 1992(2).
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge
che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 della L. 25/2/92
n. 210, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un
indennizzo aggiuntivo, stabilito dal ministro della sanità con proprio
decreto in misura non superiore al 50% di quello previsto ai commi 1 e 2.
8. Le disposizioni di cui ai commi
1,2,3,4,5,6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi
1,2,3,4,5,6 e 7, valutati pari a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si
provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del fondo sanitario
nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
9.………..
10.……….. 11. Le domande già
presentate al ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono
trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome,
che provvedono entro novanta giorni dalla data del ricevimento ad inviarle
alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli
adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. 25/2/92 n. 210, come
sostituito dal comma 9 del presente articolo.
12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo,
le commissioni medico.ospedaliere di cui all'art. 4 della legge 25/2/92 n. 210
sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di
indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 165 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della repubblica 29/12/73 n. 1092.
13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli
assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite
affissione di copia della medesima presso ogni uffcio delle prefetture e delle
aziende unità sanitarie locali competenti in materia di invalidi civili,
presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie
locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati
all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e
delle case di cura private, nonché nei locali adibiti al servizio
trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel bollettino ufficiale del
Ministero della sanità.
2)
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto
legge 4/4/97 n. 92.
3)
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L. 14 ottobre 1999, n. 362 (1)
Disposizioni
urgenti in materia di sanitaria
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20
ottobre 1999, n.247
1.
Quaderno di campagna.
1. L’applicazione…………
2.
Acque
di balneazione.
1.
………………………………………………………………………………………………
(2)
Sostituisce la lettera b) del primo comma all’art. 4, D.P.R. 8 giugno
1982, n. 470
3.
Interventi per la prevenzione e cura della
fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggettidanneggiati da vaccinazioni,
trasfusioni ed emoderivati e per la propoga del programma cooperativo
italo-americano sulla terapia dei tumori.
1. A decorrere dall’anno
1999………………………………………………………………
2. Il primo periodo del comma 8 dell’art,1 della legge 25 luglio
1997, n. 238, è soppresso.
3. L’indennizzo di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro
che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel
periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. i soggetti danneggiati
devono presentare la domanda alla azienda sanitaria locale competente, entro
il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3
dell’art. 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, presentano le relative
domande alla azienda sanitaria locale competente.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(ANSA) -
ROMA, 27 ott - E' in fase di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto che prevede la copertura finanziaria
di 30 milioni di euro per i danneggiati da vaccino.
Lo ha reso noto il sottosegretario alla Salute Antonio
Gaglione.
La Corte dei Conti ha apposto il visto sul Decreto del 6
ottobre 2006 e lunedi' saranno avviate le procedure di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto stabilisce i modi di erogazione a tutti i
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che gia'
godono dell'indennizzo base ai sensi dell'articolo 1 comma 1
della legge del 1992: un indennizzo aggiuntivo viene
corrisposto in forma di assegno mensile vitalizio e un
assegno 'una tantum aggiuntivo', il cui ammontare e'
determinato dalla commissione apposita.
''L'amministrazione, rispetto alle domande pervenute - ha
spiegato Gaglione - e' gia' attrezzata per avviare entro il
mese di novembre le procedure di liquidazione
dell'indennizzo vitalizio; riguardo all'assegno una tantum,
la commissione preposta fissera' appena possibile
l'ammontare delle somme e l'amministrazione potra' procedere
all'ulteriore erogazione. Si specifica che i beneficiari
sono tutti i soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie che gia' godono dell'indennizzo base previsto
dalla legge 210/1992. Non vi sono tempi di scadenza al fine
della presentazione delle domande; tuttavia e' auspicabile
che i beneficiari gia' in godimento dell'indennizzo base
producano documentazione in tempi brevi tali da poter
velocizzare l'attivita' di liquidazione''.
E' gia' disponibile la somma di 30 milioni di euro stanziata
dalla legge su competente capitolo di spesa.
''Requisito fondamentale per l'ottenimento dei benefici ha
specificato il Sottosegretario Antonio Gaglione e' la
rinuncia a contenziosi con l'Amministrazione in relazione
alla legge del 1992.
Alle domande, pertanto, deve essere allegata formale
rinuncia ai contenziosi giurisdizionali in corso''.
Il
ministero invita i soggetti danneggiati (o, in alternativa,
coloro che esercitano la potesta' genitoriale, il tutore o
l'amministratore di sostegno) a presentare la domanda al
Ministero della Salute Direzione Generale della
programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei
principi etici di sistema -
Ufficio VIII - Piazzale dell'Industria, 20 00144 Roma.
Commento NdR:
Quindi silenzio anche nei confronti dei medici, delle Asl e
dei produttori dei vaccini.....
TEMPI del RISARCIMENTO
Nel danno da vaccinazione obbligatoria, la legge 238/1997
(art.1, comma 9 ) stabilisce che la domanda d'indennizzo va
presentata entro 3 anni dal momento in cui il soggetto
danneggiato individui la malattia prodottasi in seguito al
vaccino.
Ma per un Tribunale siciliano, un periodo temporale così
ristretto viola i princìpi costituzionali dell'uguaglianza e
del diritto alla salute, dal momento che per alcune cause di
responsabilità professionale, il termine si estingue in 10
anni.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi, (sentenza n. 342 del
27 ottobre 2006) ha parere opposto, ritenendo che "la norma
impugnata non eccede l'ambito delle scelte spettanti al
legislatore in materia di diritti sociali" e che "la
menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari
può determinare, oltre al risarcimento del danno secondo la
previsione dell'art. 2043 del codice civile, il diritto a un
equo indennizzo "allorché il danno, non derivante da fatto
illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo
legale". Ma anche "il diritto ... a misure di sostegno
assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della
propria discrezionalità".
Tuttavia l'indennizzo va "rimesso alla discrezionalità del
legislatore, e questi, nel ragionevole bilanciamento dei
diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti,
può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla
presentazione della relativa domanda entro un dato termine".
By Angelo Ferri, Medico legale - Tratto da repubblica.it
Modifiche apportate alle Leggi sul risarcimento danni da
vaccino e trasfusioni vedi:
http://www.emofilici.com/leggi/Legge 238 .htm
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