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GUIDA alla SALUTE NATURALE 

Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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LEGGE sul RISARCIMENTO DANNI da VACCINO  (Italy)
Legge  25 febbraio 1992, n. 210 (1)  
In Italia tocca alle ASL pagare il risarcimento danni

vedi anche Altre Leggi Italiane  + 
Falsita' della medicina ufficiale  Meningite dai vaccini
Testimonianze di Danni dei Vaccini  +  Lettera genitori figli rovinati dai vaccini 1
 vedi anche Polio + Vaiolo + Difterite + Tetano + Epatite B + Pertosse + Morbillo + Parotite
Negli USA dal 1988 le vaccinazioni si sono triplicate ed i casi di Autismo sono aumentati del 270 % !!
Falsita' della medicina ufficiale
 +  1000 studi sui Danni dei Vaccini  +  Malassorbimento
  Vaccini sicuri ? NO !  +  Risarcimenti negli USA  +  GranBretagna  +  Giappone
 la Teoria dei Germi di Pasteur e' Falsa  + 
Contenuto dei Vaccini
 
Come distruggere in maniera scientifica il sistema immunitario, con i Vaccini
IMPORTANTE: questo pdf: http://www.dipmat.unipg.it/~mamone/sci-dem/nuocontri_1/debernardi.pdf
Danni Biologici dei Vaccini e Cure (dott. M. Montinari)  +  Danni dei Vaccini  (testimonianze)
Nanoparticelle.it  +  Illusoria la copertura vaccinale
Caso Tremante  + 
Risarcimento Danni da Vaccino  +  Guerra contro le Donne
Esami indispensabili, prima di vaccinare

Farmaci , Soldi, Bugie: www.informatori.it/informatori/farsold.htm
L'F.D.A. (USA) ha TENUTO NASCOSTE le PROVE della PERICOLOSITÀ dei CIBI TRANSGENICI
e di molti Farmaci e Vaccini   (vedi la trasmissione Report -Rai3 del 20704/08)
Corruzione nella Sanita' italiana = Aifa
Il padre pago' Poggiolini, il figlio l'Aifa
Malattie inventate
Quanti animali vengono UCCISI per i test sui vaccini ?
Le REAZIONI da VACCINO  - "Quando succede a Voi od al Vostri bambini, I rischi sono del 100%"
Esami indispensabili, prima di vaccinare

La Merck ammette l'inoculazione del virus del cancro - La divisione vaccini della farmaceutica Merck, ammette l'inoculazione del virus del cancro per mezzo dei vaccini.
 La sconvolgente intervista censurata, condotta dallo studioso di storia medica Edward Shorter per la televisione pubblica di Boston WGBH e la Blackwell Science, è stata tagliata dal libro "The Health Century" a causa dei sui contenuti - l'ammissione che la Merck ha tradizionalmente iniettato il virus (SV40 ed altri) nella popolazione di tutto il mondo.
 Questo filmato contenuto nel documentario "In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism", prodotto e creato liberamente dalle associazioni di tutela dei consumatori e dall'esperto di salute pubblica, Dr. Leonard Horowitz, caratterizza l'intervista al maggior esperto di vaccini del mondo, il Dott. Maurice Hilleman, che spiega perché la Merck ha diffuso l'AIDS, la leucemia e altre orribili piaghe nel mondo :
http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU


Modifiche apportate alle Leggi sul risarcimento danni da vaccino e trasfusioni vedi:
http://www.emofilici.com/leggi/Legge 238 .htm
 


Mentre continua ad emergere la verità sugli estremi pericoli dei vaccini e dei prodotti farmaceutici, la Big Pharma è sempre più disperata, non sapendo più come costringere il pubblico a fidarsi dei suoi prodotti. Ora sta lavorando in stretta collaborazione con le autorità politiche (inclusi i governatori di diversi stati) per rendere coercitive le vaccinazioni sui bambini. Ciò contempla la criminalizzazione dei genitori che rifiutino di esporre i propri figli ai pericoli derivanti da queste sostanze chimiche.
In sostanza, la Big Pharma spera di trasformare in criminali i seguaci della medicina naturale.

La FDA ha già criminalizzato le compagnie produttrici di supplementi nutrizionali che osino dire la Verità sui benefici alla salute derivanti dai loro prodotti. Inoltre, i genitori che rifiutano di iniettare ai propri figli i prodotti farmaceutici imposti da Big Pharma, verranno criminalizzati, radunati e incarcerati per "rifiuto di accondiscendere alle politiche sanitarie".
Tutto ciò viene perpetrato dallo Stato col pretesto di "proteggere i bambini" dai genitori che credono nella medicina naturale (è folle, vero, pensare che proteggere i propri figli da sostanze chimiche tossiche è oggi un crimine negli Stati Uniti ?).

Il fine ultimo di tutto questo è l'applicazione delle tattiche di Medicina a Mano Armata a tutti noi. Compresi gli adulti e gli anziani. Chiunque soffra, per esempio, di colesterolo alto e non si assoggetti ai farmaci statinici della Big Pharma, potrà essere arrestato, legato a un tavolo e curato contro la sua volontà. Chi è affetto da cancro, potrà essere arrestato per aver scelto di curarlo con medicine botaniche sicure ed efficaci, anziché con farmaci brevettati e fonti di alti profitti per la Big Pharma.
Se pensate che già oggi le prigioni siano strapiene a causa degli arresti per possesso di marijuana e per altri crimini di nessun rilievo, aspettate che lo Stato inizi ad arrestare tutte le mamme e i papà del paese che rifiutano di partecipare al pazzesco e dannosissimo sistema farmacologico che domina oggi la sanità americana e mondiale.

 

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (1/a) (1/circ).

(1)  Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55.
(1/a) Vedi, anche, la L. 25 luglio 1997, n. 238, riportata al n. E/XV.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-     I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale): Circ. 6 dicembre 200, n.203; Circ. 10   ottobre 2000, n.172;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
Ministero del Tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC;
Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072;

-          Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 3 luglio 1996, n.296: Circ. 25 ottobre 1996, n. 8198.

1.      1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

      2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

      3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

      4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata i danni di cui al comma 1; alle persone che per motivi di lavoro e per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. (2/cost).

2.  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177(2), come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984 n. 111.

      2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324(3) e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura par, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. (3/cost).

      3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto  nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

      4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

      5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

      6. I benefici della presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei   soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

      7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2 (4) (2/cost).

(2)     Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

(3)     Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, sollevata in riferimento art. 2, 32 e 38, primo e terzo comma, e 136 della Costituzione.

(4)     Così sostituito dall'art. 7, D.L., 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla voce Cassa del Mezzogiorno. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 15-18 aprile 1996, n.118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 17 Serie speciale), aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del comma 2 del vecchio testo.

(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n.266 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27 serie speciale), ha dichiarato   non fondata la questione di legittimità costituzionale, degli art. 1 e 2, come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte - come notificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 423 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 43 serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, come integrati dall 'art.1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione: Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 522 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Cost. e già rigettata.

3.   1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 comma 1 presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della Sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative (5).

      1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata (6).

      2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

      3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta infezione da HIV.

      4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2 comma 3,  è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuto decesso.

      5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.

      6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.

      7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (7) (2/cost).

4. 1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso da una commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092(8).

      2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.

      3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le  infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio

      4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915(9), come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981 n. 834.

(8) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

(9) Riportato alla voce : Pensioni civili, militari e di guerra.

5.   1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4 è ammesso ricorso al ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro 30 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

      2. Entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.

      3. E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6.  1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento (10).

      2.Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

(10) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

7.  1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.

      2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole e alle comunità in genere.

      3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione

8. 1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.

      2.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato il lire 19 miliardi

      l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3.      Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 25 luglio 1997 n. 238 (1)

Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992 n. 210 (2), in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

(1)     Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174. La data del provvedimento è stata così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1997, n.175. ( Riportata al n. E/XIV.

1. 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210(2) consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177 (3), come modificata dall'art. 8 della L. 2 maggio 1984 n. 111 (3). L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

      2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27/5/59 n. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2), anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

      3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L. 25/2/92 n. 210 (2) sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

      4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

      5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2), sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (4), e successive modificazioni, nonché al pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (4), limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n.210 del 1992(2).

      6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 della L. 25/2/92 n. 210, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

      7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal ministro della sanità con proprio decreto in misura non superiore al 50% di quello previsto ai commi 1 e 2.

      8. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7, valutati pari a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

      9.………..

      10.……….. 11. Le domande già presentate al ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che provvedono entro novanta giorni dalla data del ricevimento ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. 25/2/92 n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

      12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, le commissioni medico.ospedaliere di cui all'art. 4 della legge 25/2/92 n. 210 sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 29/12/73 n. 1092.

      13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni uffcio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonché nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

2)  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 4/4/97 n. 92.

3)  La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L. 14 ottobre 1999, n. 362 (1)

Disposizioni urgenti in materia di sanitaria

(1)  Pubblicato nella Gazz. Uff.  20 ottobre 1999, n.247

1. Quaderno di campagna.

    1. L’applicazione…………

2. Acque di balneazione.

    1. ………………………………………………………………………………………………

(2)  Sostituisce la lettera b) del primo comma all’art. 4, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470

3. Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggettidanneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la propoga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

      1. A decorrere dall’anno 1999………………………………………………………………

      2. Il primo periodo del comma 8 dell’art,1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, è soppresso.

      3. L’indennizzo di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. i soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, presentano le relative domande alla azienda sanitaria locale competente.

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(ANSA) - ROMA, 27 ott - E' in fase di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto che prevede la copertura finanziaria di 30 milioni di euro per i danneggiati da vaccino.
Lo ha reso noto il sottosegretario alla Salute Antonio Gaglione.
La Corte dei Conti ha apposto il visto sul Decreto del 6 ottobre 2006 e lunedi' saranno avviate le procedure di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto stabilisce i modi di erogazione a tutti i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che gia' godono dell'indennizzo base ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge del 1992: un indennizzo aggiuntivo viene corrisposto in forma di assegno mensile vitalizio e un assegno 'una tantum aggiuntivo', il cui ammontare e' determinato dalla commissione apposita.
 
''L'amministrazione, rispetto alle domande pervenute - ha spiegato Gaglione - e' gia' attrezzata per avviare entro il mese di novembre le procedure di liquidazione dell'indennizzo vitalizio; riguardo all'assegno una tantum, la commissione preposta fissera' appena possibile l'ammontare delle somme e l'amministrazione potra' procedere all'ulteriore erogazione. Si specifica che i beneficiari sono tutti i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che gia' godono dell'indennizzo base previsto dalla legge 210/1992. Non vi sono tempi di scadenza al fine della presentazione delle domande; tuttavia e' auspicabile che i beneficiari gia' in godimento dell'indennizzo base producano documentazione in tempi brevi tali da poter velocizzare l'attivita' di liquidazione''.
E' gia' disponibile la somma di 30 milioni di euro stanziata dalla legge su competente capitolo di spesa.

''Requisito fondamentale per l'ottenimento dei benefici ha specificato il Sottosegretario Antonio Gaglione e' la rinuncia a contenziosi con l'Amministrazione in relazione alla legge del 1992.
Alle domande, pertanto, deve essere allegata formale rinuncia ai contenziosi giurisdizionali in corso''.
Il ministero invita i soggetti danneggiati (o, in alternativa, coloro che esercitano la potesta' genitoriale, il tutore o l'amministratore di sostegno) a presentare la domanda al Ministero della Salute Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema -
Ufficio VIII - Piazzale dell'Industria, 20 00144 Roma.
 
Commento NdR: Quindi silenzio anche nei confronti dei medici, delle Asl e dei produttori dei vaccini.....

TEMPI del RISARCIMENTO
Nel danno da vaccinazione obbligatoria, la legge 238/1997 (art.1, comma 9 ) stabilisce che la domanda d'indennizzo va presentata entro 3 anni dal momento in cui il soggetto danneggiato individui la malattia prodottasi in seguito al vaccino.
Ma per un Tribunale siciliano, un periodo temporale così ristretto viola i princìpi costituzionali dell'uguaglianza e del diritto alla salute, dal momento che per alcune cause di responsabilità professionale, il termine si estingue in 10 anni.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi, (sentenza n. 342 del 27 ottobre 2006) ha parere opposto, ritenendo che "la norma impugnata non eccede l'ambito delle scelte spettanti al legislatore in materia di diritti sociali" e che "la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno secondo la previsione dell'art. 2043 del codice civile, il diritto a un equo indennizzo "allorché il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale". Ma anche "il diritto ... a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità".
Tuttavia l'indennizzo va "rimesso alla discrezionalità del legislatore, e questi, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine".
By Angelo Ferri, Medico legale - Tratto da repubblica.it

Modifiche apportate alle Leggi sul risarcimento danni da vaccino e trasfusioni vedi:
http://www.emofilici.com/leggi/Legge 238 .htm