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SENATO: COMMISSIONE SANITA’
APPROVA DDL SU DANNI VACCINAZIONI
(AGI) - Roma, 11 ott. 2008 - La
Commissione Sanita’ del Senato ha definitivamente approvato
in sede deliberante il disegno di legge che modifica la
normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
ermanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie per
legge o per atto amministrativo di un’autorita’ sanitaria
italiana. I benefici sono costituiti da un assegno mensile
vitalizio e da un assegno “una tantum” per accedere ai quali
coloro che hanno in corso contenziosi giudiziali dovranno
rinunciare alla prosecuzione del giudizio. Benefici che
verranno corrisposti per meta’ al soggetto danneggiato e per
meta’ ai congiunti che prestano o abbiano prestato al
danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
Soddisfazione per il voto e’ stata espressa dai senatori di
Alleanza Nazionale Renato Meduri e Roberto Ulivi. “Con
questa legge per la prima volta si riconosce non solo il
danno dei soggetti colpiti, ma anche il lavoro, l’attenzione
e gli sforzi attuati dai familiari”.
Al ddl e’ stato approvato all’unanimita’ un ordine del
giorno presentato dai senatori di An che impegna il governo
a “individuare nella prossima finanziaria le risorse
necessarie per la concessione dei benefici della legge
210/92 anche ai soggetti danneggiati che non abbiano potuto
presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo
all’entrata in vigore della legge del 1992. “Con questo odg
- spiegano Meduri e Ulivi - si consente a tutti i cittadini
che hanno riportato lesioni da vaccinazioni di accedere agli
indennizzi. Infatti per la legge 210 non c’e’ mai stata
alcuna forma di pubblicita’ per consentire ai cittadini
danneggiati, molti dei quali cerebrolesi, di conoscere la
norma e quindi di accedere alla procedura di indennizzo.
Cosi’ in molti sono rimasti privi di indennizzo nonostante
avessero tutto il diritto di riceverlo. E con questo odg si
porra’ fine ad una ingiusta discriminazione”. (AGI)
Il Ministero del Lavoro
ha pubblicato un nuovo
decreto che fissa le modalita’ di liquidazione e di
determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni, in base alla
legge 229 del 2005.
Il
D.M., pubblicato il 23 luglio 2008 sulla G.U. n. 171,
prevede l’erogazione, da parte del ministero, di un importo
secondo quanto stabilito dal medesimo.
Legge 210/92
Riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati
irreversibilmente a causa di vaccinazioni obbligatorie o
trasfusioni, di sangue od emoderivati
La legge 210/92 (art.1) prevede un riconoscimento economico
a favore di soggetti danneggiati da complicazioni insorte a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue od
emoderivati, che ne facciano richiesta.
I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono
coloro che hanno riportato lesioni od infermità dalle quali
sia derivata una menomazione a seguito da vaccinazioni
obbligatorie o di vaccinazioni non obbligatorie, ma
effettuate a soggetti a rischio operanti in strutture
sanitarie, ospedali etc.; persone non vaccinate che a
contatto con soggetti contagiati hanno riportato un
menomazione permanente;eredi di persona danneggiata, che
muoia dopo aver presentato la domanda, persone che risultino
contagiate da HIV o da epatiti virali dal coniuge
danneggiato; personale sanitario di ogni ordine e grado che
abbia contratto l’infezione HIV durante il servizio con
sangue o suoi derivati proveniente da soggetti affetti dalla
malattia; persone contagiate dal virus HIV o da virus
dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue sia a
carattere occasionale (emergenza da intervento ect.) che
continuativo (soggetti affetti da emofilia etc.); parenti
aventi diritto fino al terzo grado di parentela, qualora a
causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla l.
210/92 sia derivata la morte.
Variazioni
a detta Legge:
Agli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli
minorenni, fratelli maggiorenni inabili al lavoro) di
soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della
legge 229/2005 a seguito di complicanze irreversibili a
causa di vaccinazioni obbligatorie è prevista la
corresponsione di un contributo straordinario."
Legge Finanziaria
2008 - risarcimento danni - La
Legge Finanziaria 2008 prevede il Risarcimento danni da
trasfusioni,
vaccini
e
talidomide (art. 2, co. da 361 a 364)
Sono stati stanziati 180 milioni di euro annui a partire dal
2008 (che si aggiungono ai 150 già previsti per il 2007) per
il risarcimento dei danni subiti a seguito di trasfusione,
vaccinazioni e sindrome da talidomide.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 giugno 2008 -
Modalita' di liquidazione e di determinazione degli
importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni.
IL DIRETTORE GENERALE, della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di
assistenza, e dei principi etici di sistema
Vista la legge 29 ottobre
2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai
soggetti di cui all'art. 1 comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210;
Visto il decreto ministeriale
del 6 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 novembre 2006 tendente a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla
corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
Vista la legge 29 novembre
2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Visto l'art. 3, del decreto
del Ministro pro tempore datato 3 aprile 2008, recante
«Applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229»,
registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio
2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero della salute procede alla liquidazione di
un unico importo corrispondente alle prime tre rate
delle cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005,
n. 229.
2. Detto importo e'
determinato, in riferimento al periodo intercorrente tra
la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la
data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto
riguardo alla misura massima delle dieci annualita'
previste dalla legge, applicando la percentuale del 12,5%,
identica per tutti i soggetti, dell'annualita' corrisposta
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 229/2005.
3. La percentuale indicata
al comma 2, e' fissata in base alla disponibilita' del
capitolo di bilancio 2400, piano gestionale 02, per gli
anni 2006, 2007 e 2008.
Il presente decreto verra'
inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. - Roma, 20 giugno 2008
Il direttore generale: Palumbo - Registrato alla Corte dei
conti l'11 luglio 2008
vedi anche: PDL
4865:
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=14PDL0060350
+ Legge sul
Risarcimento Danni
IMPORTANTE: Il 19 febbraio 2009 il Consiglio di
Stato ha dato parere favorevole al decreto ministeriale
per le transazioni (620.000,00 euro ai deceduti,
465.000,00 euro in vita con sentenza favorevole e
415.000,00 in vita senza sentenza favorevole), il
Direttore della Programmazione economica del Ministero
della salute si è piegato alla volontà delle
associazioni. Sembra una fatalità ma sono passati
proprio due anni dalla Fondazione della Confederazioni
CANADA nata dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il
sottosegretario Enrico Letta.
Segretario Generale Confederazione Associazioni
Nazionali Danneggiati (C.A.NA.DA.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La
legge 210/92, così come modificata dalla
Legge 238/97 prevede un indennizzo a favore di soggetti
danneggiati da complicanze irreversibili a causa di:
- Vaccinazioni obbligatorie
- Trasfusioni
- Somministrazioni di emoderivati
- Infezioni contratte per cause da imputare ai rischi
professionali (per il personale sanitario).
CHI SONO I BENEFICIARI DELLA LEGGE ?
A) Persone che hanno riportato lesioni o infermità
permanenti a causa di :
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorità sanitaria italiana (oggi alcune vaccinazioni non
sono più obbligatorie ma consigliate).
- vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di
lavoro o per incarico del proprio ufficio, o per poter
accedere ad
uno stato estero;
- vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto
soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie
ospedaliere;
- vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, assunta
nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695
(quando la vaccinazione non era obbligatoria).
B) Persone che risultino
contagiate da virus dell’AIDS (HIV) o da virus dell’Epatite
a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati,
oppure da vaccinazioni. Le trasfusioni o le somministrazioni
di emoderivati possono avere avuto carattere periodico (come
nel caso di emofilici e talassemici), o anche occasionale
(come nel caso di un intervento chirurgico).
C) Il personale sanitario di
ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV
durante il servizio, a seguito di contatto diretto con
sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da
infezione da HIV (per il solo HIV e per nessuna altra
patologia).
D) Il coniuge e/o convivente
contagiato dal partner ed il figlio contagiato durante la
gestazione, purché la persona infettante rientri nei
parametri della Legge 210/92 e successive modifiche.
E) Gli eredi
Se, a causa delle vaccinazioni o delle patologie
irreversíbili previste dalla L. 210192, derivi la morte dei
danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare
specifica domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono
nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni.
Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore
prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota
ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di
indennizzo maturate dalla data di presentazione della
domanda sino al giorno della morte (compreso) del
danneggiato.
PER CHI E' IN VITA
La Legge prevede un indennizzo attraverso l’assegnazione di
un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile
con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato
annualmente in base al tasso di inflazione programmato.
L'importo dell'assegno è variabile a seconda della gravità
del danno e della corrispondente categoria.
La persona colpita da doppia
patologia (Epatite + AIDS) gode di un indennizzo aggiuntivo
in misura non inferiore al 50% del valore riconosciuto dalla
Legge 210/92 e successive modifiche.Chi beneficia
dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota
fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni
sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa,
codice di esenzione 90.L’indennizzo decorre dal 1° giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
I soli danneggati da vaccinazioni obbligatorie possono
presentare apposita domanda per ottenere un assegno "una
tantum" corrispondente al 30% dell'indennizzo per ogni anno,
per il periodo intercorrente fra il momento della
manifestazione del danno e l'ottenimento dell'indennizzo.
Tale possibilità viene invece negata a tutti gli altri
contagiati, sia dalla legge che dalla Corte Costituzionale.
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Gli importi originari
dell’indennizzo sono: |
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CATEGORIA |
ANNUALE |
BIMESTRALE |
MENSILE |
GIORNALIERO |
ANNUALE |
|
1° |
€ 7.428,76 |
€ 1.238,12 |
€ 619,06 |
€ 20,35 |
€ 1.114,00 |
|
2° |
€ 7.302,90 |
€ 1.217,15 |
€ 608,58 |
€ 20,01 |
€ 1.002,44 |
|
3° |
€ 7.117,92 |
€ 1.196,32 |
€ 598,16 |
€ 19,67 |
€ 891,66 |
|
4° |
€ 7.052,37 |
€ 1.175,39 |
€ 587,70 |
€ 19,32 |
€ 780,37 |
|
5° |
€ 6.926,51 |
€ 1.154,42 |
€ 577,21 |
€ 18,97 |
€ 668,81 |
|
6° |
€ 6.800,66 |
€ 1.133,44 |
€ 566,72 |
€ 18,63 |
€ 557,26 |
|
7° |
€ 6.675,09 |
€ 1.112,51 |
€ 556,26 |
€ 18,29 |
€ 445,96 |
|
8° |
€ 6.549,23 |
€ 1.091,53 |
€ 545,77 |
€ 17,94 |
€ 334,41 |
PER CHI E' DECEDUTO
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
previste dalla legge 210/92 sia derivato o derivi la morte,
gli aventi diritto (il coniuge, i figli, i genitori o - se
la persona è deceduta in età minore - gli esercenti la
patria potestà, fratelli minorenni e maggiorenni) possono
fare domanda, a loro scelta, per un assegno una tantum nella
misura di 150 milioni, oppure per un assegno mensile per la
durata di 15 anni. Se la persona danneggiata dopo aver
presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo (o
mentre già lo percepisce), agli eredi compete la quota
ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di
indennizzo maturate dalla data di presentazione della
domanda sino al giorno della morte (compreso) del
danneggiato.
LE MODALITA' DI RICHIESTA PER L'INDENNIZZO
La domanda di indennizzo è da presentarsi al Ministero della
Sanità attraverso la propria Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
di appartenenza, deve essere redatta su carta semplice,
firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed
infine datata.
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:
:::[
vedi i moduli ]:::
Certificazione medica dove si documenta l’avvenuta
somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta
vaccinazione. Copia della cartella clinica che attesta
l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure
l’avvenuta vaccinazione. Foglio redatto da un medico dove
viene riportata la data della prima diagnosi di Epatite
cronica e/o di infezione del virus dell’AIDS.
- Certificato di nascita.
- Stato di famiglia (se il contagiato è minorenne).
Se il contagiato è deceduto sono necessari anche:
- Stato di famiglia
- Certificato di morte
- Cartella clinica relativa al decesso, oppure scheda di
morte ISTAT in originale o in copia conforme
In caso di infezione da hiv o epatite a seguito di
somministrazione di sangue e suoi derivati si dovranno
seguire i seguenti accorgimenti:
a. I politrasfusi (ad esempio talassemici ed emofilici)
dovranno inoltrare la scheda informativa, (Gazz. Uff. -
Serie generale - n. 145 del 22.6.92) debitamente compilata,
firmata e timbrata da un medico della struttura sanitaria
pubblica presso la quale l'interessato è in cura. Nella
parte relativa ai prodotti somministrati deve essere
riportato, se possibile, il tipo di ogni singolo prodotto
(sangue od emocomponente od emoderivato), la data di inizio
e la frequenza delle somministrazioni, la struttura e/o le
strutture presso le quali sono avvenute le somministrazioni.
Nella parte riguardante la diagnosi di malattia dovrà essere
precisata la data (rilevante ai fini della verifica della
tempestività della domanda) del primo accertamento di
positività per HIV o epatite. I trasfusi occasionali
dovranno allegare la cartella clinica relativa alle
trasfusioni documentate con le diciture "emotrasfusioni,
plasma, globuli rossi, ecc" nella diaria clinica o nella
scheda anestesiologica, o ancora più efficacemente con i
bollini adesivi delle sacche utilizzate.
Per i soli danni da vaccino sono necessari anche:
Copia conforme del certificato vaccinale della USL o di
quello del Comune;
Nel caso di vaccinazione resa obbligatoria, copia conforme
dell'ordinanza che ne ha previsto l’obbligatorietà;
Nel caso di vaccinazione non obbligatoria ma risultata
necessaria, idonea documentazione che dimostri la necessità
della stessa;
Nel caso di vaccinazione eseguita per motivi professionali,
sarà opportuno, corredare l’istanza con una dichiarazione
del datore di lavoro che ne evidenzi le ragioni;
Copia conforme della cartella clinica del ricovero
determinante la patologia contratta.
Per gli operatori sanitari contagiati da HIV durante il
lavoro vanno aggiunti:
Originale o copia conforme della denuncia di infortunio
subito sul lavoro riportante l'avvenuto contatto con sangue
proveniente da soggetto HIV positivo.
Dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove
si è verificato l'evento attestante che l'interessato era in
servizio durante lo svolgersi dei fatti.
Per contagio dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza
vanno aggiunti i seguenti documenti:
Il coniuge dovrà allegare lo stato di famiglia e la diagnosi
del primo accertamento di positività per HIV o di epatite
del contagiato e del contagiante.
Per il contagio durante la gestazione, al certificato dello
stato di famiglia vanno aggiunte la cartella clinica del
parto e la documentazione attestante la prima positività
virale materna e del bambino.
TERMINI DI LEGGE
I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni
per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e
di 10 anni per i casi di infezione HIV. Tali termini
decorrono dal momento in cui la persona è venuta a
conoscenza del danno avuto, ma ci sono alcuni casi
particolari che vediamo di seguito.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da
vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, il termine
per la presentazione della domanda è di quattro anni, e
decorre dal 20 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della
legge 362/1999)
Per le persone contagiate da virus dell'HIV in seguito a
trasfusione prima del dal 21 marzo 1992 (data di entrata in
vigore della legge 210/92), il termine di 10 anni inizia a
decorrere da tale data.
Per le persone danneggiate da vaccinazioni o da epatiti
postrasfusionali prima del 21 marzo 1992 (data di entrata in
vigore della legge 210/92), il termine dovrebbe iniziare a
decorrere da tale data. In seguito però alle ultime positive
sentenze in materia, ci sono buone possibilità di ottenere
l'indennizzo anche per coloro che hanno presentato la
domanda prima del 28 luglio 2000, cioè entro tre anni
dall'entrata in vigore della legge 238/97. Per
approfondimenti riguardo questo particolare caso, si veda la
sentenza del Tribunale di Livorno ed il relativo commento.
:::[
vedi la sentenza ]:::
Se la domanda è già stata
inoltrata ed il paziente si aggrava, è possibile richiedere
la revisione entro 6 mesi da quando è reso noto il
peggioramento. La richiesta va inoltrata al Ministero della
Sanità tramite l’A.S.L. di appartenenza.
L'APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA
La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) redige un verbale
sugli accertamenti eseguiti e formula un giudizio
diagnostico per le infermità e le lesioni riscontrate,
nonchè sul nesso di causalità tra la trasfusione e/o la
somministrazione di emoderivati oppure la vaccinazione,
assegnando una percentuale di gravità a seconda della
patologia.
Il verbale viene inviato all’A.S.L. che provvederà ad
inoltrare la documentazione al Ministero della Sanità
affinché venga data poi risposta al cittadino infettato. E'
possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. :::[
Clicca qui per vedere il modulo per il ricorso ]:::
ll Ministero della Sanità, sentito l’ufficio medico-legale,
decide sulla validità del ricorso. La comunicazione deve
avvenire entro 3 mesi dalla decisione, anche se in realtà
tale termine non viene solitamente rispettato.
Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà
rivolgersi al giudice ordinario competente, entro 1 anno. >>
2] RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO
"OLTRE" LA LEGGE 210/92
Nei precedenti paragrafi abbiamo parlato dell’indennizzo
previsto dalla Legge 210/92 e successive modifiche, che non
va confuso con il risarcimento del danno.
L'indennizzo (che non ha natura risarcitoria, ma carattere
assistenziale) intende realizzare una forma di solidarietà
sociale e pertanto non preclude al beneficiario il diritto
di promuovere nei confronti della pubblica amministrazione
un'azione risarcitoria volta ad ottenere l'integrale
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del
contagio.
Il risarcimento del danno presuppone l'accertamento della
responsabilità civile di chi ha causato il contagio. Le
recenti sentenze che hanno condannato lo stato a risarcire i
contagiati consentono a tutti coloro che hanno ricevuto
trasfusioni infette dagli anni ’70 a tutt'oggi di verificare
con maggiori possibilità di successo la possibilità di
affrontare un contenzioso nei confronti del Ministero della
Sanità, responsabile di gravi omissioni e controlli.
La
sentenza 21060 del 27.11.’98, emessa dal Tribunale
Civile di Roma Sez. I, ha riconosciuto la responsabilità del
Ministero della Sanità per i danni fisici e morali riportati
dalle persone contagiate a seguito delle somministrazioni di
sangue e/o emoderivati.
La sentenza condanna il Ministero della Sanità per avere,
sino al 1991, negligentemente ritardato il ritiro dei
farmaci non trattati al calore virucidico.
Secondo tale sentenza, pur essendo noto che negli anni
‘70/’80 si erano sviluppate l’infezione da Epatite e poi
quella da AIDS - e che queste erano evitabili col
trattamento a caldo antivirucidico - il Ministero attese
sino al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei farmaci
non trattati al calore e solo nel 1993 di quelli non
trattati contro l’Epatite C.
E' stata dunque riconosciuta pienamente la responsabilità
del Ministero della Sanità per i danni da contagio: per la
quantificazione di tali danni per le singole persone si
dovrà procedere con cause individuali.
A causa della lungaggine di questo processo (la sentenza è
stata anche impugnata davanti alla Corte d'Appello), la
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato lo stato
italiano a pagare da 20 a 60 milioni di lire ad ogni
infettato che aveva intentato la causa, come risarcimento
per il danno subito a causa della lungaggine del
procedimento (30/11/2000).
Nel mese di giugno 2001 il Tribunale di Roma è tornato ad
esprimersi a favore di altri 351 infettati che avevano
intentato una causa contro il Ministero della Sanità al fine
di vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito.
La sentenza dà ampiamente ragione ai contagiati, andando
anche oltre quanto deciso nelle precedenti sentenze aventi
ad oggetto la medesima materia: la responsabilità del
Ministero viene riconosciuta anche per i contagi avvenuti
prima degli anni in cui sono stati approntati i test per i
singoli virus.
A questo proposito si veda la
sentenza ed il relativo commento
Promuovere un autonomo giudizio civile non è l’unica strada
per arrivare al risarcimento del danno, essendo possibile
anche costituirsi parte civile nell’ambito del processo
penale già in corso a
Trento contro i responsabili della diffusione di sangue
infetto.
Con il fine di tutelare maggiormente i politrasfusi,
l’ASSOCIAZIONE POLITRASFUSI ITALIANI (A.P.I.) si sta
avvalendo della consulenza e dell'assistenza di uno Studio
Legale di Torino.Tale scelta si è resa opportuna vista anche
l'offensiva cui è sottoposta l'Associazione da parte di
coloro che, per scarsa informazione (peraltro inaccettabile
in coloro che istituzionalmente dovrebbero monitorare il
rischio nel settore trasfusioni e "sangue" in genere) o per
evidenti interessi personali, tentano di impedirne una
corretta informazione e promozione di tutte quelle
iniziative (prima tra tutte la corretta e definitiva
adozione del "piano sangue") che potrebbero portare ad una
maggiore sicurezza per gli ammalati e per i cittadini in
genere.L’Associazione Politrasfusi Italiani ha richiesto
allo Studio Legale un parere sul contenuto e l'applicazione
della Legge 210/92 (vedi commento sulla Legge) I legali,
comprendendo solidaristicamente la difficile situazione
economica in cui si trovano molti di coloro che hanno
diritto ad un giusto risarcimento, si sono dichiarati
disposti ad intraprendere le cause su mandato di chi è in
condizione di proporre la relativa domanda risarcitoria con
l'anticipazione delle sole spese vive e per l'eventuale
domiciliazione (cioè la nomina di un legale nella città ove
viene proposta la domanda giudiziaria, se diversa da Torino.
COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO, OLTRE ED IN
AGGIUNTA ALL’INDENNIZZO
Chi fosse intenzionato ad avviare una causa per il
risarcimento dei danni subiti, oltre ed in aggiunta
all'indennizzo, dovrà fare pervenire all’Associazione
Politrasfusi Italiani la seguente documentazione:
- moduli della richiesta di indennizzo,
- relazione Commissione Medico Ospedaliera attestante il
nesso di causalità, :::[
modulo per la richiesta copia del verbale
]:::riconoscimento nesso di causa Ministero ex L. 210/92, ai
sensi della responsabilità civile relazione medico legale di
parte che certifichi nesso di causa e quantifichi il danno
biologico, · documentazione medica su terapia
emotrasfusionale eseguita,documentazione attestante danni
patrimoniali patiti (perdita occupazione, diminuzione
stipendio, spese mediche sostenute, spese per assistenza,
ecc…),
Previa verifica di tale documentazione, che dovrà essere
ordinata in modo da consentire la Sua agevole lettura, ed
incontro con gli interessati, i nostri legali procederanno,
ove ne ricorrano i presupposti, a redigere gli atti di
citazione. La presente richiesta riveste carattere
d’urgenza, al fine di continuare una battaglia già iniziata
sin dagli anni 1986.
ESAMI MINIMI NECESSARI PER RELAZIONE MEDICO LEGALE
- PCR HCV semiquantitativa;
- Genotipo HCV; (se in precedenza non eseguito: anti HCV)
- AST;
- ALT;
- GGT;
- ALP;
- Protidogramma elettroforetico;
- dosaggio Ig;
- bilirubina;
- sali biliari;
- ecografia addome superiore.
COMMENTO LEGALE SULLA LEGGE 210 DEL 25 FEBBRAIO 1992
Al momento dell'elaborazione delle proposte di legge n. 2733
e n. 2935 (successivamente unificate nel testo adottato), il
danno permanente, provocato da somministrazione di sangue e
suoi derivati, neppure veniva menzionato.
All'epoca, siamo nel 1988, i promotori della norma avevano
presente esclusivamente l'esigenza di concedere aiuto a
coloro che subivano danni in seguito a vaccinazioni
obbligatorie. In seguito, ma non a causa delle stesse. Il
danno quindi si verificava per una particolare
predisposizione del soggetto vaccinato e non per un difetto
del vaccino o per un errore nella sua somministrazione.
Nel tentativo di equiparare il nostro Paese agli altri
europei, l’indennizzo doveva essere riconosciuto a quei
soggetti che, sottoposti ad una vaccinazione obbligatoria,
avessero subito un danno permanente
Qui si riporta un passo significativo, estrapolato dalla
relazione del deputato Saretto, in cui si precisa che "…è
importante sottolineare come la quasi totalità delle
complicazioni post-vaccinali risultano indipendenti da
qualsiasi errore di tipo professionale o da difetti
derivanti dalla natura del vaccino impiegato. Il rischio in
parola è cioè connesso in genere a delle predisposizioni del
vaccinato che sono indeterminabili in via preventiva;
quindi, il rischio si presenta imprevedibile.
"La situazione descritta è completamente diversa da quella
dei politrasfusi che hanno contratto AIDS o Epatite C in
seguito a trasfusioni od assunzione di emoderivati. In
nessun caso il danno subito è provocato da una particolare
predisposizione del paziente, anzi la causa va sempre
individuata nelle condizioni del sangue oppure dell'emoderivato.
Una conferma si può trarre dalla Sentenza n. 307/90 della
Corte Costituzionale che, dichiarando l'incostituzionalità
della Legge 4 Febbraio 1966 n. 51 nella parte in cui non
prevedeva a carico della Stato un'equa indennità per il
danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia
causalmente riconducibile alla vaccinazione antipolio,
precisa "…al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 C.C.".L'articolo
2043 del C.C. sancisce: "…qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno".
E’ chiaro che la Corte Costituzionale ha inteso prevedere,
così come la Legge 210/92 la cui emanazione è stata senza
dubbio sollecitata dalla declaratoria di incostituzionalità
per coprire il vuoto legislativo che ne derivava,
l'indennizzo nel solo caso di mancanza di colpa nella
causazione del danno.Al contrario, nella somministrazione di
sangue od emoderivati che abbia provocato contagio da AIDS o
da Epatite C (ovvero leucemie ecc.), la colpa è quasi sempre
imputabile al responsabile del servizio trasfusionale (Stato
o privati) e di chi è responsabile della produzione,
distribuzione e prescrizione dell'emoderivato (case
farmaceutiche e Servizi Sanitari).
La colpa si può individuare sotto diversi profili ma nella
maggioranza dei casi può definirsi di natura omissiva (non
essendosi adottate le misure di sicurezza che le notizie
giunte sin dal 1983 consigliavano) ovvero per non aver
correttamente rispettato o fatto rispettare le norme e i
regolamenti che nel frattempo sono stati adottati.
Va pertanto affermato con chiarezza il diritto di tutti
coloro che malauguratamente hanno subito il contagio da AIDS
o Epatite C, in seguito a trasfusioni o assunzione di
emoderivati, di vedersi risarcire il danno secondo i criteri
di liquidazione ordinaria adottati dalla Magistratura.La
previsione da parte della Legge 210/92 di un indennizzo per
chi ha subito un danno permanente alla propria integrità
psicofisica in seguito a somministrazione di sangue od
emoderivati, è quindi frutto del lodevole lavoro di
sensibilizzazione operato da associazioni come l'A.P.I.
Ma tale indennizzo si aggiunge, senza certo escluderlo, al
diritto di richiedere il risarcimento del danno nella sua
interezza, rispettando il termine prescrizionale di cinque
anni dal fatto. Tale possibilità potrà in alcuni casi
estendersi verso chi ha subito il contagio tramite contatti
con persone già contagiate, con le modalità previste.
Tratto da: politrasfusi.it
|
Mentre
continua ad emergere la
verità sugli estremi
pericoli dei vaccini e dei
prodotti farmaceutici, la
Big
Pharma è
sempre più disperata,
non sapendo più come
costringere il pubblico a
fidarsi dei suoi prodotti.
Ora sta
lavorando in stretta
collaborazione con le
autorità politiche
(inclusi i governatori di
diversi stati)
per
rendere coercitive le
vaccinazioni sui bambini.
Ciò contempla la
criminalizzazione dei
genitori che rifiutino di
esporre i propri figli ai
pericoli derivanti da queste
sostanze chimiche.
In sostanza, la
Big
Pharma spera
di trasformare in
criminali i seguaci
della
medicina naturale.
La
FDA ha già
criminalizzato le
compagnie produttrici di
supplementi nutrizionali che
osino dire la Verità
sui benefici alla salute
derivanti dai loro prodotti.
Inoltre, i genitori che
rifiutano di iniettare ai
propri figli i prodotti
farmaceutici imposti da
Big
Pharma, verranno
criminalizzati,
radunati e incarcerati
per "rifiuto di
accondiscendere alle
politiche sanitarie".
Tutto ciò viene perpetrato
dallo Stato col pretesto di
"proteggere i bambini"
dai genitori che credono
nella medicina naturale (è
folle, vero, pensare che
proteggere i propri figli da
sostanze chimiche tossiche è
oggi un crimine negli Stati
Uniti ?).
Il fine ultimo di tutto
questo è l'applicazione
delle tattiche di
Medicina a Mano Armata
a tutti noi. Compresi gli
adulti e gli anziani.
Chiunque soffra, per
esempio, di colesterolo alto
e non si assoggetti ai
farmaci statinici della
Big
Pharma, potrà
essere arrestato, legato a
un tavolo e curato contro la
sua volontà. Chi è affetto
da cancro, potrà essere
arrestato per aver scelto di
curarlo con medicine
botaniche sicure ed
efficaci, anziché con
farmaci brevettati e fonti
di alti profitti per la
Big
Pharma.
Se pensate che già oggi le
prigioni siano strapiene a
causa degli arresti per
possesso di marijuana e per
altri crimini di nessun
rilievo, aspettate che lo
Stato inizi ad arrestare
tutte le mamme e i papà del
paese che rifiutano di
partecipare al pazzesco e
dannosissimo sistema
farmacologico
che domina oggi la sanità
americana e mondiale.
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Ecco
come procedere per evitare fastidi inutili
I
genitori che non vogliono vaccinare i loro bambini probabilmente hanno
studiato l'argomento e scoperto che le vaccinazioni possono provocare
gravi danni alla salute. Infatti è piuttosto facile incontrare, sentire o
leggere di bambini lesi dalle vaccinazioni in modo anche molto grave.
La
legge stessa ammette apertamente che questo tipo di intervento sanitario
possa causare handicap e morte.
Si
tratta della legge n° 210 del 1992 che prevede un indennizzo (portato di
recente a 150 milioni) per chi muore per una vaccinazione o una
trasfusione. Può essere significativo notare che sono gli unici
interventi sanitari per i quali la legge ammette espressamente la
probabilità che possano concludersi con la morte.
Le
USL/ASL sono obbligate a informare della legge
La
legge n° 210 del 1992 oltre a definire gli indennizzi relativi alle
lesioni permanenti e ai decessi dovuti a vaccinazioni (e trasfusioni),
stabilisce che le USL/ASL mettano in atto progetti di informazione
sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, prioritariamente
rivolti ai genitori, alle scuole e alle comunità in genere.
Tutte
le domande dei genitori rispetto a questo diritto/dovere di informazione
per la cura del minore sono lecite e ammesse ed è obbligo della USL/ASL
rispondere: tra l'altro, la legge prevede che tali informazioni siano
fornite ai genitori prima della vaccinazione.
I
genitori devono sapere per decidere
L'Associazione
per la Protezione della Salute, come altre associazioni, consiglia ai
genitori di spedire alla USL/ASL una lettera-tipo ai sensi della legge n°
210 del 1992, per ottenere le informazioni sulle malattie e sui vaccini
necessarie ad esprimere, o non esprimere, il proprio consenso informato
alla vaccinazione. E' evidente che, nell'attesa di ricevere tali
informazioni previste per legge, i genitori hanno diritto di non vaccinare
i figli.
La
Sanità fornisce informazioni false e/o incomplete
Le
risposte fornite dagli uffici sanitari, nella maggioranza dei casi, sono
vaghe, mai puntuali rispetto alle domande, talvolta fuorvianti tanto da
esaltare i benefici dei vaccini e manipolare e sminuire la frequenza e la
gravità dei possibili danni.
Se
i funzionari rispondessero con sincerità a tutte le domande dovrebbero
ammettere che le malattie sono scomparse(difterite e poliomielite) o
rarissime (tetano ed epatite B), non infantili (epatite B e tetano), non
contagiose (tetano).
A
volte i funzionari sanitari rispondono dicendo che i dati e le
informazioni richieste non sono loro disponibili e rimandano ad altre
istituzioni sanitarie o al Ministero non ottemperando a quanto indicato
nella legge che attribuisce espressamente alle USL/ASL questo
dovere
informativo.
Le
domande a cui la USL/ASL normalmente evita di rispondere sono soprattutto
quelle relative alle sostanze tossiche presenti nei vaccini, quelle sulla
possibilità di danni a medio e lungo termine.
Le
risposte della USL/ASL sono fornite spesso in termini autoritari, fissando
tempi molto ristretti e modalità spersonalizzate, che non tengono conto
della situazione particolare del bambino e della sua famiglia.
I
genitori hanno il diritto ed il dovere di proteggere la salute dei loro bambini
Di
fronte alle richieste di garanzie i medici delle USL/ASL concludono quasi
sempre rinnovando il loro sollecito alle vaccinazioni, dimostrando di non
aver compreso che i genitori intendono tutelare documentatamene la salute
dei loro piccoli, fintanto che non ricevono un'informazione corretta e
completa.
Nessuno
ha mai ricevuto garanzie sicure sull'affidabilità di questi preparati,
mai sperimentati in maniera scientificamente accettabile; gli stessi
medici che eseguono le vaccinazioni si rifiutano di sottoscrivere
qualunque dichiarazione di assunzione di responsabilità personale in caso
di danni causati dalla vaccinazione.
E'
diritto dei genitori non vaccinare i figli
Dopo
la prima lettera di risposta dell'istituzione sanitaria, la famiglia
(generalmente assistita da un'associazione di genitori) chiede di ottenere
risposta alle proprie richieste di informazioni, ribattendo eventuali
informazioni e dati falsi o imprecisi.
Fino
a quando la USL/ASL non è in grado di dare tutte le spiegazioni richieste
e necessarie ai genitori per dare il loro consenso informato, essi non
presenteranno i propri figli per la vaccinazione.
Chi
non vaccina paga una multa di 166.000 lire
Il
risultato di tutta questa strategia messa in atto dalla famiglia è quello
che alla fine la USL/ASL non può fare altro che prendere atto della
semplice inosservanza della legge, che prevede espressamente per chi non
ottempera una semplice contravvenzione di 166.000 lire.
Si
può aggiungere tuttavia che la risposta più coerente alla
multa è
quella di presentare un ricorso (molto semplice da scrivere) perché non
si sono ricevute le informazioni richieste, in quanto prima di dare la
multa vanno fornite le informazioni richieste, come stabilito dalla legge.
Tratto
da:http://www.naturalmail.it
vedi:
Disparita' di risarcimento nella Legge (fra
emotrasfusi e danneggiati dai vaccini)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Abbiamo cercato di avere un'intervista su
questo argomento del mercurio nei vaccini con il nostro
Ministero della sanita', ma ci e' stata
negata.
La motivazione e'
che i funzionari non hanno tempo o sono
troppo timidi per rispondere di
persona. Ma al funzionario non era stato chiesto
di venire in trasmissione, sarei andata io da lui e avrebbe
dedicato massimo mezz'ora ad una pubblica informazione.
Nel fax inviatoci, leggiamo che il Consiglio superiore di
sanita' non autorizza motivi di allarme per eventuali rischi
alla salute. Ma allora perche' molte USL, pediatri e
ospedali hanno scelto comunque di prendere delle precauzioni
?
"So che molte USL hanno fatto la scelta di vaccinare
senza Tiomersal " ci informa
la dottoressa Luisella Grandori. "Cosi' come molti
pediatri di base, soprattutto al Sud. Perche' no ? Infatti
una precauzione, soprattutto nei piccolissimi, e' doverosa".
Quanti sono i casi accertati di danno da
vaccino e quanti sono quelli che hanno fatto richiesta di
indennizzo ?
A questa
domanda, da noi formulata il 9 agosto al Ministero della
Sanita', nel fax di risposta arrivato il 6 settembre ci
rimandavano a un altro ufficio, e quando l'abbiamo fatto
presente ci hanno risposto che dovevamo rimandare il fax e
attendere l'indomani.
Abbiamo atteso ancora, ma questa risposta non siamo in
grado di darvela perche' non ci e' mai arrivata.
Cosi' come non e' mai arrivata la legge sull'obiezione di
coscienza alle vaccinazioni obbligatorie, che era stata
annunciata ben due anni fa. E' bloccata al Senato per
"questioni tecniche". E intanto ecco cosa succede ai
genitori che si rifiutano di far vaccinare i figli:
rischiano di vedersi sottratta la patria potesta'.
Tratto da un’articolo di Rai 3 – Report – By Stefania
Rimini
Segnalazione: Il programma del
governo federale per il risarcimento dei
danni da vaccino negli Usa (Nvicp) ha pagato più di
650,6 milioni di dollari a genitori di bambini morti o
resi disabili dai vaccini, una media di 90 milioni all’anno
per i contribuenti.
E cio' in pochissimi anni !
Gli interessi che gravitano attorno ai vaccini sono enormi
per Big Pharma. La
vaccinazione antinfluenzale, somministrata a tappeto a
milioni di anziani, la vaccinazione contro il papilloma
virus alle ragazzine e ora questa profilassi antimeningite.
Tutte cose buone (io personalmente sono contraria ai vaccini
ma è una posizione che non pretendo sia condivisa) ma
pretendiamo informazione anche sui possibili effetti
collaterali.
Si parlava prima di risarcimento alle vittime di neuropatie
iatrogene. Cito da
una puntata di “Report” del 2006 dedicata all’argomento
pandemie :
Nel 1976,
quando il governo decise di somministrare il vaccino a tutti
(donne, uomini, bambini) le assicurazioni si rifiutarono di
stipulare polizze a coloro che avevano preso i vaccini, non
vollero quindi prendersi nessuna responsabilità in merito e
le case produttrici minacciarono di non produrre più il
vaccino. Allora il governo si prese la responsabilità.
Furono quattro mila i danneggiati che chiesero al Governo
risarcimenti astronomici.
Il 50% di chi fece causa al governo ottenne un risarcimento.
Oggi, con il provvedimento firmato lo scorso dicembre [2005]
nessuno potrebbe più pretendere nulla e l’amministrazione
Bush non ha destinato un dollaro per coprire i danni per ora
sono le industrie farmaceutiche a beneficiare di una
pandemia che forse mai ci sarà. Questo, grazie soprattutto
alla compattezza della maggioranza repubblicana… e grazie al
leader repubblicano al senato Bill Frist.
Ci si
riferisce ad una legge dell’amministrazione Bush che
libera le multinazionali
del farmaco dalla responsabilità di dover risarcire le
vittime di eventuali effetti collaterali di farmaci e
vaccini. Un bel regalone per
Big Pharma e tanta sicurezza in meno per
noi consumatori.
Se i vari governi dei vari Stati
del mondo, dovessero risarcire TUTTI i Danneggiati dai
Vaccini, quegli Stati
FALLIREBBERO e quindi quegli Stati DEVONO
evitare di fare leggi GIUSTE
per effettuare i risarcimenti !
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Noi, vittime dell'antipolio
Quasi quarantamila le richieste di risarcimento dei danni I
casi di richiesta di risarcimento per danni da vaccini sono
numerosi. Stime fornite da Vaccinetwork arrivano a parlare
addirittura di 40 mila citazioni attualmente in corso contro
le strutture sanitarie. Nessuno, comunque, ha riguardato
finora prodotti che contenessero mercurio.
Ecco due storie, raccontate dagli interessati a Panorama:
I genitori di Elena, di Ceccano (Frosinone), hanno ottenuto
il rinvio a giudizio di due medici per lesioni colpose.
«Elena aveva avuto una faringite» ricorda la mamma «e non si
era ancora ristabilita quando le furono somministrati i
vaccini antiepatite B e antipolio. Da allora, non riuscì più
a tenere la testa retta sul collo, i movimenti diventarono
lenti».
Nel reparto di neurologia del Bambin Gesù di Roma i medici
parlarono di «ritardo psicomotorio su base ipotonica». La
vera sentenza è arrivata soltanto tre anni fa: Elena ha una
malattia autoimmunitaria, causata dal vaccino in un momento
in cui il suo organismo non aveva sufficienti anticorpi. Lo
Stato le ha riconosciuto un'invalidità di primo grado, con
un risarcimento di poco più di 1 milione al mese. È comunque
uno dei pochissimi casi.
Per Francesco di Andora (Savona), la battaglia burocratica
non è ancora terminata. «Dopo il richiamo della vaccinazione
antipolio» ricorda la mamma «cominciò a perdere il suo
bagaglio linguistico. Il pediatra parlò di gelosia verso il
fratellino». I problemi continuarono per anni. «Lo
sottoponemmo anche a ipnosi» racconta la madre. Poi, a 11
anni, Francesco subì un intervento di ernia. «Il chirurgo ci
suggerì che potesse trattarsi di una complicanza da vaccino.
Abbiamo scoperto che gli era stata somministrata una dose
per adulto del Recombivax, l'antipolio». Grazie a cure
omeopatiche, Francesco sta recuperando.
Oggi ha 15 anni, va a scuola. Ma il processo per il
risarcimento è lento.
Anche la Cassazione cambia registro
Solo sanzioni pecuniarie per i genitori che non fanno
vaccinare i figli Una condanna dura, due mesi di arresto, in
primo grado.
Solo una multa di 100 mila lire in Appello e in Cassazione.
Con una sentenza del luglio 2000, la suprema corte ha scelto
la linea morbida nei confronti dei genitori che non
obbediscono alle ordinanze con le quali i sindaci impongono
la somministrazione di vaccini ai minori.
Il caso in questione riguardava Marcella R., una madre di
Mondovì (Cuneo) che si era rifiutata di far vaccinare la
figlia contro la difterite, la poliomielite e il tetano.
La Cassazione ha esplicitamente affermato che l'inosservanza
dell'ordinanza del sindaco in materia di vaccinazioni può
essere punita esclusivamente «con sanzioni di natura
amministrativa».
Solo il Trentino-Alto Adige ha stabilito, sei mesi fa, che i
bambini non vaccinati possano andare a
scuola.
Tratto da: Panorama" del 23.02.2001 - By Anna
Leogrande e Maurizio Tortorella
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BASTA CON I PROCESSI LUMACA
- Occorre modificare la legge vigente ed imporre allo Stato
una sanzione di almeno 10.000 euro per ogni anno di ritardo
nella pronuncia di una sentenza civile o amministrativa.
- Abolizione definitiva dei
termini di prescrizione e decadenza per richiedere allo
Stato ed alle Regioni il risarcimento o l'indennizzo per
danni da trasfusione e vaccinazione;
- Estensione degli indennizzi di
2500 euro al mese e di dieci anni di arretrati, a tutti i
danneggiati da emotrasfusione: emofilici, talassemici,
trapiantati, microcitemici;
- Estensione dello stesso
indennizzo a tutti gli infermieri ed operatori sanitari, ed
ai pazienti ricoverati, militari in servizio, contagiati da
contatto con sangue o strumenti infetti;
- Pensionamento anticipato con
20 anni di servizio e/o di contributi per i genitori di
figli portatori di gravi invalidità, parificando in questi
casi il mestiere di padre o madre al lavoro usurante;
- Riduzione delle aliquote Iva
per i cittadini portatori di disabilità, per l'acquisto di
beni o servizi (es. riduzione dell'Iva sull'acqusto di tutti
i mezzi di trasporto, anche di camper per le
vacanze;riduzione dell'Iva sulle fatture professionali,
legali o mediche, per la difesa in giudizio nei procedimenti
per il riconoscimento della disabilità);
- Preferenza assoluta
nell'accesso ai concorsi pubblici per i cittadini
danneggiati dallo Stato per vaccinanzioni o trasfusioni, e
diritto al pensionamento anticipato senza riduzione;
- Libertà di sottoporre i propri
figli alla vaccinazione, così come disposto recentemente
dalla Legge Regionale del Veneto, limitando l'obbligo solo
al caso di conclamata epidemia;
- Estensione del risarcimento
della legge 229/2005 ai casi di contagio di cittadini che
per motivi di credo religioso avevano rifiutato le
trasfusioni di sangue e, tuttavia, sono rimasti contagiati
in seguito all'imposizione giudiziale del trattamento
sanitario;
- Opportunità di applicare a
parità di reddito, aliquote diverse alle famiglie di single
ed alle famiglie di quattro persone, con due figli o più
figli a carico;
By Marcello Stanca
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Alcuni casi di risarcimento
Italy
- Paralisi da vaccino:
Risarcimento - vedi:
il Caso Tremante +
Oltre 1.000 studi
sui Danni dei VACCINI
Iniezione
vaccinale ad un bimbo: la ASL pagherà 1.400 mila
euro.
La Sentenza del Tribunale di Lodi (Italy).
La Struttura Sanitaria è stata considerata responsabile della tetraparesi
spastica di Marco, sano fino a 11 mesi.
vedi:
Alcuni Morti per i Vaccini
+
Militari Uccisi dai vaccini
+
Vaccini: esperimenti medici sulle masse - La Leva di
Archimede (IT) +
Risarcimento in Gran Bretagna
+ In Giappone
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Vaccini, condannato Ministero Salute -
Giovane ridotta
in stato vegetativo per l'epatite B
CAMPOBASSO - Sett. 2008 - Il Ministero della Salute e'
stato condannato a risarcire una ragazza colpita da
epilessia dopo una vaccinazione obbligatoria. La giovane,
che oggi ha 25 anni, e' affetta dall'eta' di 11 anni da
epilessia progressiva in seguito alla vaccinazione per l'epatite
B.
In sostanza il
Tribunale ha accertato il nesso di causalita' anche a
seguito delle perizie effettuate da alcuni consulenti, tra i
quali l'immunologo Ferdinando Aiuti ed il prof.
Massimo Montinari.
La famiglia della ragazza si era costituita in giudizio,
assistita dall'avvocato Vincenzo Iacovino il quale ha
sostenuto la correlazione tra la malattia contratta dalla
ragazza e la vaccinazione seguita.
Il Tribunale ha anche disposto che l'indennizzo sia pagato
con la maggiorazione degli interessi e rivalutazione dalla
data della domanda a quella del reale pagamento.
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Neonato paralizzato dopo
vaccino: risarcimento e polemiche
Nonostante ci siano migliaia di
referenze scientifiche contro le vaccinazioni e nonostante
la gente continui a subire i gravi effetti delle stesse si
continua a proteggere la pratica vaccinale. -
Articolo GAZZETTA DI PARMA
MILANO - Carlo, 35 anni, ha 40 crisi epilettiche per notte e
non ha mai condotto una vita normale. Gianni, 42 anni, è
affetto da elefantiasi alle gambe e l'altro giorno ha
assistito al matrimonio del fratello da un autocarro
parcheggiato davanti alla chiesa. Enrica, 51, è come una
bimba di 4, ma in menopausa. Valentina, 7 anni, è
paralizzata, si muove a scatti e quando si arrabbia rischia
di fare e di farsi del male. Stavano tutti bene prima di
essere sottoposti, da neonati, a una delle vaccinazioni
obbligatorie.
La vicenda di Marco, i cui
genitori hanno ottenuto un risarcimento di un milione e
250mila euro perché il bimbo è rimasto paralizzato a 11
mesi, nel 1998, dopo la vaccinazione obbligatoria
pentavalente, ha scatenato di nuovo le polemiche. Non solo
sulla sicurezza dei vaccini, ma anche sul riconoscimento dei
danni. Ci sono infatti cause che si trascinano da anni, o
risarcimenti che non vengono mai riconosciuti.
Soprattutto quando, a differenza di quel che è successo
nella storia di Marco, non viene accertata una
responsabilità precisa, come quella del medico dell'Asl. A
Marco, infatti, il vaccino sarebbe stato somministrato
mentre aveva la febbre, una delle condizioni in cui è
controindicato. «Per le vittime del vaccino dovrebbe essere
riconosciuta una responsabilità oggettiva dello Stato, così
come è successo per chi ha subito danni per le trasfusioni
con sangue infetto - ha detto l'avvocato Marcello Stanca,
che da anni si batte per aiutare i danneggiati da vaccino
riuscendo a portare in tribunale circa 400 casi - Inoltre il
risarcimento del caso di Lodi, è davvero un evento
eccezionale, perché gli indennizzi in genere si aggirano su
qualche centinaio di euro al mese».
Difficile comunque tracciare un quadro preciso di quanti
bambini si siano ammalati dopo i vaccini obbligatori. Per
stabilire la correlazione occorrono almeno due anni di
accertamenti. «E' questo il vero dramma delle vaccinazioni:
vengono fatte malissimo - ha detto Nadia Gatti, presidente
Condav - Noi non siamo assolutamente contro le vaccinazioni,
che sicuramente sono servite e servono, ma non si possono
fare con la superficialità con cui si fanno adesso».
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RISARCIMENTI in Italia: I danni dei vaccini e
del sangue infetto - 19 marzo 2008
Mi chiamo Teresa Tosi e sono la
presidente dell’associazione nazionale I Delfini onlus, che
conta quasi 1000 iscritti, si occupa tra l’altro delle
persone contagiate da sangue infetto e bambini danneggiati
dai vaccini, esiste una legge la 210/92 che prevede un
indennizzo che deve essere erogato alla fine di ogni
bimestre, ma puntualmente non viene rispettato, né dalle
asl né dalla Regione Lazio, dicendo che non ci sono i fondi,
ma questi fondi vengono mandati dal ministero del Tesoro per
i sopra elencati e invece che finalizzarli per questa legge
vengono messi nel calderone e quindi le asl che hanno dei
pignoramenti attingono anche ai ns fondi.
Nonostante le ns. numerose telefonate sia le asl che la
Regione Lazio non trovano risposte, e detti indennizzi
vengono pagati anche dopo 30 gg dalla data di scadenza.
Vorrei sapere i loro stipendi come vengono pagati perché per
tutte queste persone malate è una questione di vitale
importanza. Ci rivolgiamo a lei e speriamo di trovare
ascolto quello che invece non abbiamo trovato nel presidente
Marrazzo, che nei suoi discorsi prima di essere eletto
diceva che la regione sarà una regione di tutti. Aperta a
tutti. Io personalmente sono riuscita a parlarci una sola
volta rispondono le segretarie che promettono che saremo
richiamati cosa che non è mai successa.
Siamo stanchi di essere presi in giro costantemente vogliamo
delle risposte concrete, questi ritardi devono finire.
Grazie di cuore
By Teresa Tosi - Presidente Associazione “I Delfini” onlus
Tratto da ilmessaggero.it
e per finire....
.....La Commissione non ci
piace e manca il decreto risarcimenti
La
C.A.NA.DA. propone,
senza compromessi al ribasso una
commissione diversa, composta da
cinque membri provenienti da:
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Avvocatura dello Stato, Confederazione
Associazioni Nazionali Danneggiati e presieduta da un
uomo di scienza proposto dall’Istituto Superiore di
Sanità.
By Diego Righini - Segretario Generale -
PORTAVOCE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tutte
le famiglie che hanno vaccinato il primo dei loro figli, perché
NON
conoscevano i gravi danni dei vaccini ed hanno avuto altri figli che
NON
hanno vaccinato perché hanno preso coscienza successivamente dei danni
dei vaccini, conoscono molto bene la
differenza
dello stato di salute fra
il loro
figlio/a vaccinato e
l'altro (NON
vicinato)
perche questi non sono
MAI
malati
ad ogni
cambio di stagione,
mentre i
vaccinati ne hanno sempre una…
Questo
per coloro che sembra non abbiano avuto danni gravi; mentre per coloro che
hanno vaccinato ed il loro figlio è rimasto handicappato ed i successivi
NO ……hanno un calvario di sofferenza enorme per il continuo
peregrinare di ospedale in ospedale di medico in medico, pagando somme
enormi per tentare di salvare e/o guarire il loro figlio/a, senza trovare
soluzioni reali, anzi il loro figlio/a diviene sempre più grave, alle
volta arrivando anche a morire per le cure sbagliate che gli hanno
propinato, ma anche perché si rendono conto che è stata la loro
ignoranza (seguendo le indicazioni dei “pediatri vaccinatori”) che ha
reso handicappato il loro figlio !
E’
lo stato (per mezzo delle strutture sanitarie (USL/ASL) con i medici
vaccinatori che li ha obbligati a rendere handicappato il loro figlio/a
inserendogli delle sostanze tossiche prodotte dalle
multinazionali dei
vaccini ed è quindi allo stato + strutture sanitarie + medici che hanno
vaccinato il figlio/a + le
aziende produttrici del vaccino (responsabilità del produttore) che ha
reso handicappato il piccolo/a, ai quali occorre fare causa con richiesta
di risarcimento, anche per aiutare il ragazzo/a handicappato ad avere un
risarcimento (pensione) nel caso i genitori muoiano prima del giovane,
risarcimento che è previsto dalla legge sui danni dai vaccini !
L' Associazione
Universo Bambino assiste anche tutti i genitori di figli
danneggiati dai vaccini, con assistenza
medico legale (esami clinici con
perizie) ecc., da presentare in tribunale, per poter ottenere il
risarcimento dei danni dei vaccini.
Abbiamo
già vinto molte cause, per cui se avete il sospetto che vs. figlio sia
stato leso dai vaccini ed abbia contratto: asma, allergie, epatiti,
epilessie,
malattie gastroenteriche,
autoimmuni, nervose, malnutrizione, non
sviluppo, autismo, distrofie, leucemie, cancri, sclerosi,
mutazioni genetiche generanti malformazioni, ecc.,
contattateci vi forniremo il ns. aiuto anche dal punto di vista medico
sanitario per aiutare a risolvere in certi casi il danno ed in altri a
migliorare la qualità di vita del malato.
Sono già in cura presso lo studio del dott. M.
Montinari, oltre
3500 bambini/ragazzi/militari rovinati dai vaccini, con esiti
ed handicap veramente
importanti per la loro salute, anche se i danni dei vaccini sono in genere
irreversibili, si può arrivare con nuovi metodi NON invasivi a ridurre a
seconda dei casi, gli handicap ricevuti con i vaccini.
RICORDATE:
“Il
figlio è Vostro. Non dello stato. Non è stato messo al mondo allo
scopo di arricchire la “scienza medica”.
Voi
siete responsabili per le Sue cure e per la Sua educazione. I
genitori hanno molte responsabilità nei confronti dei propri figli. Tra
queste una è certamente quella di salvaguardarli dagli attacchi dei
fattori nocivi, specialmente da quelli che mettono a repentaglio la loro
salute.
E’
DOVERE di
ogni genitore di “RIFIUTARE e COMBATTERE” la vaccinazione
nell’interesse dei propri figli, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi
circostanza. Combattete
con le istituzioni “sanitarie” e resistete in ogni maniera possibile
contro gli attacchi dei sostenitori di questa pratica ripugnante”
(tratto
da “Damages caused from vaccines and serum” di M. Shelton)
RISARCIMENTO Danni da VACCINI in Gran Bretagna
(UK)
I risarcimenti in denaro per bambini che sono stati danneggiati dai piu'
diffusi vaccini, sono raddoppiati, fino a 100.000 Lst.
Lo fa sapere il
ministro della Social Security (UK), che specifica in 900 il numero di
bambini per cui e' stato gia' deciso un indennizzo di 67.000 Lst.
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La
legge 210/92 e successive modificazioni ed integrazioni
prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei
soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile
provocate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati;
tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per
quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella
B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come
modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111,
rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmato ed integrato da una somma corrispondente
all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla
legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;
nel meccanismo delineato dalla legge 210/92 non viene
tuttavia preso in considerazione, ai fini dell’indennizzo,
il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali e
patrimoniali conseguenti alle lesioni alla salute provocate
dalle vaccinazioni;
la misura dell’indennizzo non appare adeguata all’estrema
gravità dei danni subiti dagli interessati, anche in
relazione a quelli che derivano loro in ordine alla vita di
relazione ed alla capacità lavorativa, sempre conseguenti
alla vaccinazione;
negli anni successivi all’entrata in vigore della legge 210
il Ministero della salute ha riconosciuto l’esistenza di
numerosi casi di danni alla salute che hanno colpito i
bambini in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie;
i casi già indennizzati dal Ministero della salute sono
attualmente circa un migliaio, e nel settembre 1996 il
ministro Bindi in risposta ad una interrogazione
parlamentare dichiarò che i casi di danni da vaccinazione
accertati a quella data dal Ministero della salute erano
stati 326;
il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con
modificazioni dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è stato
attuato con regolamento interministeriale del 3 novembre
2003 pubblicato il 2 dicembre 2003, il quale ha previsto il
pagamento di somme ingenti, a carico del Ministero della
salute, a titolo di risarcimento dei danni a favore degli
emofilici contagiati dal virus dell’epatite C o dell’HIV a
causa di trasfusioni di sangue o emoderivati infetti, in
aggiunta a quanto dagli stessi già percepito a titolo di
indennizzo ex lege 210/92;
negli ultimi 60 giorni sono pervenute al Ministero della
salute almeno 150 richieste di risarcimento dei danni alla
salute a causa di vaccinazioni, presentate dal coordinamento
legale di tre associazioni nazionale di danneggiati da
vaccinazioni, AMEV, Condav e Comilva coordinate dall’Avv.
Marcello Stanca, presidente dell’AMEV, per un valore che
supera complessivamente la cifra di 200 milioni di euro;
in tali richieste tutti i danneggiati aderenti alle tre
associazioni citate lamentano una palese disparità di
trattamento, incostituzionale, operata dal citato
decreto-legge n. 89 del 2003, con il quale si è attribuito
agli emofilici emotrasfusi, anche privi di una sentenza
favorevole, un risarcimento dei danni che individualmente
varia da 388.000 euro a 413.000 euro, così come disposto dal
decreto dirigenziale n. 9266 del 17 novembre 2003 a firma
del Direttore Generale del Ministero della salute, Dott.
Filippo Palumbo;
in particolare la quasi totalità dei cittadini danneggiati
da vaccinazione che abbiano subito gravi danni al sistema
nervoso centrale o periferico a causa di un trattamento
sanitario obbligatorio, per conseguenze seppur rare della
vaccinazione, ma tuttavia conosciute ed accettate
dall’ordinamento che ha imposto o consigliato le
vaccinazioni, si vedono doppiamente limitati nei propri
diritti, in primo luogo poiché non possono esercitare azioni
risarcitorie contro le strutture sanitarie che hanno
adempiuto un obbligo di legge, ed in secondo luogo poiché
gli eventuali responsabili sono deceduti da tempo oppure non
rintracciabili, visto che i danni da vaccinazione
indennizzabili ai sensi della legge 210/92 possono risalire
anche al 1959 (secondo quanto disposto dalla sentenza n. 27
/98 della Corte Costituzionale);
quindi i cittadini che hanno inoltrato le istanze
risarcitorie hanno visto conferire dal Ministero della
salute, a soggetti danneggiati da emotrasfusione, un
emolumento economico che spetterebbe a maggior ragione anche
ai propri figli, poiché danneggiati da un trattamento
sanitario obbligatorio, ed ancor più perché colpiti da una
danno alla salute (lesione al sistema nervoso gravemente
invalidante) molto più grave di quello normalmente subito
dagli emotrasfusi, e molto più precoce;
la legge 210/92 ha previsto l’erogazione di un indennizzo
mensile soltanto a favore dei bambini direttamente
contagiati e resi invalidi, mentre non ha previsto alcun
indennizzo, neanche a titolo di danno morale oggettivamente
subito, a favore dei genitori che si sono visto distruggere
il figlio da un trattamento sanitario eseguito
nell’adempimento di un dovere giuridico;
la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n.
956/2002, ha finalmente stabilito che anche i congiunti
conviventi con il cittadino che ha subito gravi lesioni
fisiche hanno diritto, iure proprio, ad un risarcimento del
danno morale e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233
del 2003, ha statuito che il risarcimento per il danno
morale può e deve essere riconosciuto, anche nel caso in cui
la lesione subita da un cittadino non derivi da un reato;
anche i genitori dei bambini danneggiati da vaccinazione
potrebbero agire contro lo Stato per ottenere un giusto
risarcimento dei danni subiti;
la legge 210/92 ha ridotto del 70% le somme riconosciute ai
danneggiati da vaccinazione obbligatoria per gli anni
trascorsi dalla data della lesione alla data di conferimento
dell’assegno mensile vitalizio, negando anche gli interessi
e la rivalutazione, mentre agli emotrasfusi a cui tali
arretrati non spettano in base alla sentenza n. 423 del 2000
della Corte Costituzionale è stata attribuita con un atto
legislativo e regolamentare una somma che supera di dieci
volte il valore dell’indennizzo riconosciuto ai danneggiati
da vaccinazione, e basti riflettere sul caso del signor
Salvatore Mariella di San Vito dei Normanni (Brindisi),
recentemente citato dal quotidiano “la Repubblica” –
edizione di Firenze e dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”, in
tre edizioni consecutive, che si è visto riconoscere un
indennizzo pari a 75.000 euro per il decesso del figlio
provocato da vaccinazione obbligatoria, mentre al cittadino
deceduto a causa di emotrasfusione di sangue infetto, viene
attribuito, in base al decreto ministeriale citato, un
indennizzo pari a 619.748,28 euro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga giusto che i bambini
danneggiati da vaccinazione possano legittimamente essere
trattati in maniera diversa rispetto ai cittadini
danneggiati da emotrasfusione, anche in considerazione del
fatto che i primi hanno subito il danno in base ad un
trattamento sanitario obbligatorio mentre i secondi lo hanno
subito in base ad un trattamento sanitario facoltativo o
necessitato;
se il Ministro non ritenga che lo Stato possa ritenersi
maggiormente responsabile nei confronti dei danneggiati da
emotrasfusione ed ignorare o limitare la propria
responsabilità oggettiva nei confronti dei cittadini, per di
più bambini, danneggiati da trattamenti scientificamente
gravati da un rischio di effetti collaterali più o meno
gravi e permanenti, imponendo o consigliando il trattamento
sanitario;
se il Ministro non ritenga ingiusto che ai genitori dei
bambini danneggiati dalle vaccinazioni non spetti alcun
indennizzo, iure proprio, neanche a titolo di danno morale,
a causa delle gravi ed irreversibili lesioni personali
accidentalmente provocate ai loro figli dalle complicazioni
collegate alle vaccinazioni;
se non si ritenga opportuno prevedere l’erogazione di un
risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologici, a
favore dei bambini danneggiati da vaccinazione obbligatoria
(senza preclusioni temporali derivanti dall’epoca della
vaccinazione), stante la permanenza e l’irreversibilità dei
danni, in aggiunta all’indennizzo previsto dalla legge
210/92, così come è stato disposto per gli emotrasfusi;
se non si ritenga opportuno costituire una Commissione
Paritetica con le Associazioni dei danneggiati da
vaccinazioni, AMEV, CONDAV e COMILVA, per la valutazione
delle richieste di risarcimento già pervenute al Ministero
della salute, e l’individuazione di una serie di criteri
uniformi di risarcimento, sia a favore dei cittadini
danneggiati, sia a favore dei loro genitori (ai quali la
legge n. 210 non riconosce nulla, se non nel caso di decesso
del figlio o congiunto, direttamente danneggiato, così come
è stato fatto con gli emotrasfusi ai quali sono stati pagati
i risarcimenti di cui al decreto-legge n. 89/2003);
se infine il Ministro della salute non ritenga che il
meccanismo della trattativa in sede politica sia meno
dispendioso per la collettività, rispetto all’ipotesi
alternativa di costringere gli interessati ad instaurare
centinaia di azioni giudiziarie nei confronti del Ministero
della salute.
Tratto da: lasoffittadiluna.it
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UK - £3.5m paid out in vaccine damages
The government has paid out £3.5m to patients left disabled
by vaccinations since 1997, it has been revealed
Since then, any claimant who is successful in their claim
has received a tax-free lump sum of £100,000.
Source BBC news
VACCINES DAMAGES – Injury
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_injury
+
http://www.whale.to/vaccines/damage.html
http://www.charge.org.uk/about/jj.html +
http://www.vran.org/news-art/press/morgan-suit.htm
http://www.vaclib.org +
http://www.gov.mb.ca/justice/mlrc/reports/104.pdf
http://www.sayingnotovaccines.com/
USA Vaccine Damage:
Parents receive $2bn compensation pay-outs - 04 October 2007
Vaccine manufacturers have paid
out nearly $ 2bn in damages to parents in America whose
children were harmed by one of the childhood jabs such as
the MMR (measles-mumps-rubella) or DPT (diphtheria-pertussis-tetanus).
In all, around 2,000 families have received compensation
payments that have averaged $
850,000 each. There are a further 700 claims that are going
through the pipeline.
None of the claims is for autism as medical researchers say
they have failed to find a link between the disease and the
MMR vaccine, despite the initial findings made by Dr Andrew
Wakefield. Instead they are for a wide spectrum of physical
and mental conditions that are likely to have been caused by
one of the vaccinations.
Around 7,000 parents have filed a claim of an adverse
reaction with America’s Vaccine Injury Compensation Program
(VICP). To win an award, the claimant must prove a causal
link to a vaccine.
As the medical establishment (*)
has refused to recognise any link to autism, the
VICP has so far rejected 300 claims for this outright.
Source: New England Journal of Medicine, 2007; 357: 1275-9
USA – Vaccines Injury table:
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/table.htm
(*) Commento NdR: ovvio
che l’establishement rifiuti di accettare le prove sul
collegamento fra
autismo ed altre malattie e
le vaccinazioni, perche’
se cio’ avvenisse, dovrebbero risarcire tanto di quel
denaro…che le case farmaceutiche fallirebbero assieme agli
Stati che sono da sempre conniventi con i
produttori dei vaccini !
- vedi:
Produttori Tutelati
Continua in:
Pag. 6 -
Pag. 7 -
Pag. 8 -
Pag. 9 -
Pag. 10 -
Pag 11 -
Pag. 12 -
Pag. 13 -
Pag 14 -
Pag 15 -
Pag. 16 -
Pag. 17 -
Pag. 18 -
Pag.19 -
Pag. 20 -
Pag. 21
vedi
anche
Dati ISTAT sui Vaccini +
Malattie e Vaccini
Commento NdR: questi
studi dimostrano e confermano cio'
che insegniamo da decenni e cioe' che i
Vaccini
producono nei soggetti sottoposti a
quelle infauste pratiche in-sanitarie, spacciate per
tecniche preventive,
Malnutrizione con perdita di fattori
vitali essenziali alla vita sana, alterazione e
perdita di:
flora batterica autoctona,
vitamine,
minerali,
proteine vitali), oltre alle
mutazioni genetiche occulte,
immunodepressioni,
intossicazioni,
infiammazioni
e
contaminazioni da
virus e/o batteri
pericolosi che nel tempo possono
produrre malattie
le piu' disparate ! - vedi:
Contenuto dei vaccini
vedi
Statistiche Istat
sui vaccini
Consulenze e
perizie per danni da vaccino dott.
M. Montinari
+
Interrogazione Parlamentare
Autismo, Vaccini, la prova -
Il
nuovo libro del
dott.
Massimo Montinari
Gli anticorpi che dovrebbero essere indotti da un
vaccino NON indicano immunità. Ciò che mette
molti medici in confusione è che parte della
reazione nei confronti del vaccino porta alla
produzione di anticorpi.
Ciò è falsamente considerato immunità.
Continua
in:
Immunogenetica + Pag.2
+ Pag.3 +
Pag.
4
+
Bibliografia
vedi:
Bibliografia Danni dei vaccini +
Bibliografia danni 2 +
1.000 studi sui Danni dei Vaccini
vedi anche:
Ruolo dei Vaccini nella Guerra del Golfo
+
Contenuto dei Vaccini
+
Uranio e Vaccini - 1 +
Uranio e Vaccini - 2
+
Guerra del Golfo, Uranio o
Vaccini ?
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