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GUIDA  alla  SALUTE con la Natura

"Medicina Alternativa"   per  CORPO  e   SPIRITO
"
Alternative Medicine"
  for  BODY  and SPIRIT
 

 
 


RISARCIMENTO DANNI da VACCINO - 1
Info da conoscere prima di vaccinare i piccoli -  Cosa devono fare i genitori che si rifiutano di vaccinare ?
(Guida alla Compilazione per i medici che li segnalano)
Risarcimento danni da vaccino
RIFORMA SANITARIA con Proposta di LEGGE Regionale Italiana, per vaccinazioni FACOLTATIVE
Il Thiomersal dei vaccini produce danni anche gravi
Metalli tossici
Alluminio ed altro....nei Vaccini ecco i gravi danni:
http://edgytruth.com/2016/07/18/vaccine-ingredients-comprehensive-guide/#
Danni al sistema enzimatico da Vaccini e metalli 
By Giusy Arcidiacono (CT) - arcidiaconogiusy@hotmail.com -
Perito Commerciale - chimico
Sindrome della permeabilita' intestinale ed autismo
Metalli tossici dei vaccini = Autismo vedi: PDF dott. M. Proietti
Il Thimerosal dei vaccini distrugge e/o altera la flora intestinale essendo una sostanza altamente tossica
Ecco il recente studio che ha coinvolto più di 17.000 bambini fino a 19 anni
Questo studio-indagine attualmente in corso è stato avviato dall’omeopata Andreas Bachmair.

l'ASL DEVE per legge affiggere (esporre) su di una parete, gli effetti collaterali dei vaccini,
 in ogni locale ove si vaccina

Vaccino Acelluvax (Chiron-Novartis) DANNOSO
PDF degli studi sui danni dei vaccini, dal 1926 al 2009
MINISTERO della "SALUTE" italiano, avvelena i  nostri bambini con i Vaccini !
La scomparsa delle malattie infettive NON e' dovuta ai vaccini ! (Francais)
Allergie e Dermatiti con i Vaccini propinati ai bambini

Premi in denaro ai medici che vaccinano...
Sentenza della Cassazione per danni dei Vaccini - 5756/12
Sentenza della Corte Costituzionale sui Danni dei Vaccini - n° 107 del 2012
Bibliografia aggiuntiva:
http://treasoncast.com/2014/04/05/anti-vaccination-peer-reviewd-research-list/
 

Segnalazione di reazione avversa a farmaci e Vaccini  - Continua anche in Pag 2

La segnalazione relativa all’insorgenza di una reazione avversa che si sospetta si sia verificata dopo l’assunzione di un farmaco, costituisce un’importante fonte di informazioni per le attività di Farmacovigilanza, in quanto consente di rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso di tutti i farmaci disponibili sul territorio nazionale.
La qualità dell’informazione è determinata dalla congruità dei dati, dalla loro completezza e dalla precisione con cui sono riportati. Per questo motivo sono state predisposte due schede di segnalazione: la prima ad uso dei medici e degli altri operatori sanitari (va trasmessa tempestivamente al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza), la seconda ad uso dei cittadini (va inoltrata direttamente alla ASL di appartenenza).
Se per motivi di privacy non è possibile riportare il nome e cognome del paziente, l’indicazione della sua data di nascita risulta essere particolarmente importante in caso di segnalazioni di reazioni avverse a vaccino.
noltre la data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili perché consentono di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e reazione avversa.

Per quanto riguarda la reazione, è importante che la sua descrizione avvenga nel modo più chiaro e meno fantasioso possibile considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro operatore all’atto dell’inserimento della scheda in banca dati.
E’ importante, infine, riportare il nome commerciale del farmaco e non solo il principio attivo sia per consentire eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti dalla legge Italiana.
Inoltre nel caso dei farmaci generici, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell’azienda.
Senza questa informazione non sarà possibile procedere all’identificazione del medicinale coinvolto.

Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono da sempre sbandierati come utili e sicuri anche e non solo dal Ministero della salute, ma esiste una sentenza ben precisa (ignorata da tutti…) che mostra come tali distinzioni fra vaccini obbligatori e non, NON possono sussistere - vedi: Sentenza Corte Costituzionale
Le famiglie dei danneggiati da vaccino dal canto loro sottolineano “lo stato di abbandono in cui sono  state lasciate dalle cosiddette “istituzioni che dovrebbero tutelare”, infatti “tutelano” ma solo i fatturati di Big Pharma….". + Corruzione per i Vaccini

IMPORTANTE:
 PROPOSTA di LEGGE per  STUDIO negli  USA sullo STATO di SALUTE FRA BAMBINI VACCINATI e NON VACCINATI (di nessun vaccino)
 Il DISEGNO di LEGGE n° 3069 a FIRMA della DEPUTATA MALONEY NON E' STATO APPROVATO per cui  E' RIMASTO sulla CARTA.... e NEPPURE DISCUSSO dal CONGRESSO....a dimostrazione che NON si vuole fare vere ricerche sui gravi DANNI dei VACCINI......
Big Pharma ringrazia...
 

 
"Noi medici siamo plagiati, fin dall'inizio, dagli insegnamenti universitari che ci vengono propinati da un manipolo di "professori"
  che
hanno il solo interesse di lasciarci nell'ignoranza sulla vera origine delle malattie. Alcuni di noi, alla fine, raggiungono la consapevolezza e mettono in moto delle grosse energie che provocano reazioni positive nel Tutto."
  By  Dott.
Giuseppe De Pace (medico ortopedico ospedaliero)

Un VACCINO ..e' una scarica enorme di tossine invasive e pericolose !

Infatti:
ANCORA UNA BAMBINA MORTA DOPO la SOMMINISTRAZIONE dell'ESAVALENTE. - Luglio 2013
Questo VACCINO e' stato RITIRATO IN MOLTI PAESI MA NON IN ITALIA. RISARCIMENTO RECORD, PERO' NESSUNO RIDARA' PIU' LA BIMBA AI GENITORI. - Muore in culla a causa del vaccino Infanrix, risarcimento record ai genitori.
La loro bambina è morta di Sids ("morte in culla") a pochi giorni dalla vaccinazione con il vaccino Esavalente.
Il tribunale di Pesaro ha deciso un risarcimento record di 200 mila euro alla famiglia, più un vitalizio di circa 700 euro al mese ed un ulteriore indennizzo ancora da quantificare. Una sentenza storica per l'Italia.

Aumento delle richieste di risarcimento Danni da Vaccini in Giappone
http://edgytruth.com/2016/07/19/lawsuits-hpv-vaccines-increasing-japan/#


Le vaccinazioni ormai stanno diventando FACOLTATIVE in tutte le regioni d'Italia, vedi QUI
Salvo che nella regione Emilia Romagna che ha varato una legge Regionale INCOSTITUZIONALE nel Nov 2016

IMPORTANTE

Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti, specializzati nelle cause di risarcimento danni (dai vaccini, incidenti, farmaci, ospedalizzazioni,  aggressioni, ecc.) con operativita' su tutto il territorio Italiano, per assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e prefissate, con possibilita' di avere anche una assicurazione che copre le spese legali (non di registrazione delle querele, cause, ecc.).

Possiamo assistervi legalmente anche nelle cause CONTRO la recente Legge regionale dell'Emilia Romagna, la quale vi impedisce di far frequentare gli asili nido e scuole materne ai vostri figli, pur avendone diritto per legge, chiedendo non solo la possibilita' di frequenza senza vaccinazioni, ma anche il risarcimento danni.
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a mano la @ all'interno della mail)

Mentre il altre Regioni italiane vi e' ancora Liberta di vaccinarsi o meno;
Per fortuna che due presidenti di Regione Lombardia e Liguria hanno confermato che NON passeranno nelle loro regioni all'obbligo vaccinale, come in Emilia Romagna Legge inquisitoria ed INCOSTITUZIONALE che priva delle fondamentali Liberta evidenziate anche nei Diritti dell'Uomo !), perche' quei due Presidenti, ai quali rendiamo grazie ed onore, vogliono lasciare la Liberta' di scelta e di cura alla popolazione delle loro regioni !
-
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/11/23/news/vaccini_maroni_toti_lombardia-152636744/?ref=fbpr

NON firmate MAI NESSUN foglio prestampato dalle ASL !

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AUSTRALIA - Stato del Victoria - Giugno 2016
I bambini iper intelligenti sono esenti  dai Vaccini in Australia !
Un programma scolastico per studenti dotati, sta offrendo forme di esenzione di vaccinazione e sollecitando gli studenti a evitare il Wi-Fi nelle scuole, sostenendo che i bambini dotati hanno "connessioni neurologiche extra" che li rendono più suscettibili a reazioni allergiche.
Pat Slattery, il fondatore di WiseOnes, un popolare programma per studenti dotati, che lavorano nelle scuole dello Stato del Victoria, pubblicato sul suo sito web, che i bambini dotati hanno "sensibilità fisiologiche in più per il cibo o sostanze chimiche" e sono inclini a sviluppare reazioni negative per la salute, con le vaccinazioni.
In un post che da allora è stato rimosso...., si fa riferimento a informazioni che collegano i vaccini per l'autismo, e dice ai genitori di scrivere mail, per richiedere una richiesta di esenzione vaccinazione. 
"Sono preoccupato perché sappiamo quanto i bambini dotati più sensibili sono dovute alla loro connessioni neurologiche aggiuntive. Dando loro neurotossine con i vaccini, sembra illogico. Sono disposto ad aiutare ad educare i figli in linea di rifiuto dei vaccini", scrive.
Il programma pretende di lavorare con 30 scuole vittoriane, che sono elencati sul sito web, mentre la signora Slattery porta bandiera del rifiuto, sta progettando di espandere il programma per NSW e Queensland.  Ms Slattery lavora con altri insegnanti per fornire il programma nelle scuole.

Read more:
http://www.theage.com.au/victoria/antivaccination-program-offered-to-gifted-children-in-primary-schools-20160621-gpnzzp.html#ixzz4CDbFuAMH
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Commento NdR: ma i bambini normali, non iper intelligenti, cioe' non dotati.....invece si possono vaccinare con le sostante tossiche vaccinali per inquinare i loro organismi..e farli facilmente ammalare....?... questo perche' i vostri figli sono carne da macello.
..genitori SVEGLIA !

Visionate queste URL - documenti ufficiali di riviste scientifiche ove sono stati pubblicati alcuni studi sui danni dei vaccini:
http://oi62.tinypic.com/swfgo5.jpg  + http://oi60.tinypic.com/11lpj0z.jpg  + http://oi61.tinypic.com/2vik13q.jpg  +
http://oi57.tinypic.com/2i07tk2.jpg  + http://oi60.tinypic.com/14kdyjr.jpg

TROVATO il meccanismo di azione delle tossine dei VACCINI anche sul cervello  !
ANSA, Roma, 22 Mar. 2009 - Esiste un passaggio segreto che permette alle cellule immunitarie di penetrare nel cervello e di aprire la strada ad una seconda ondata di cellule pericolose, capaci di scatenare malattie autoimmunitarie, come la sclerosi multipla, nelle quali il sistema immunitario aggredisce l’organismo al quale appartiene.
La scoperta della nuova porta, pubblicata sulla rivista Nature Immunology, potrebbe portare in futuro a nuove armi per contro la sclerosi multipla, "ma non solo: lo stesso meccanismo potrebbe essere coinvolto in altre malattie autoimmuni", osserva la coordinatrice della ricerca, l’italiana Federica Sallusto, dell’Istituto svizzero per la Ricerca in Biomedicina (Irb) di Bellinzona, diretto da Antonio Lanzavecchia.
Oltre che con Lanzavecchia, il lavoro e' stato condotto in collaborazione con Andrea Reboldi, dell’Irb, e da Antonio Uccelli, dell’università di Genova. Il passaggio segreto che permette di entrare nel cervello alle cellule apripista e' il plesso coroideo, una vera e propria matassa di vasi sanguigni nella quale viene prodotto il liquido spinale. e' una via d’ingresso alternativa a quella che da tempo e' considerata il «portone principale», ossia la barriera emato-encefalica.
Che ci fosse un’altra entrata era noto, spiegano i ricercatori, ma questa era considerata una sorta di "porta di servizio", di importanza secondaria. Adesso, osserva Lanzavecchia, "conosciamo la funzione di questa porta segreta e si può pensare a future strategie terapeutiche in grado di bloccare questo ingresso".

Altro meccanismo di azione delle tossine vaccinali di qualsiasi vaccino, anche nel cervello:
I Macrofagi molte volte trasportano le sostanze vaccinali nel cervello ed in tutti i tessuti del corpo, ecco una descrizione del  meccanismo:
L'alluminio (od altri metalloidi tossici, ad esempio il Thiomersal) contenuto in vari Vaccini esempio: influenza, esavalente  comprese, viene trasportato nel cervello dai macrofagi .... e cio' spiega il meccanismo della cosiddetta SIDS o morte nella culla, che nei fatti e' una danno vaccinale e non una nuova malattia !
Ecco spiegato il meccanismo biologico ed il diagramma del tragico evento....
Il meccanismo viene ben spiegato qui:  ciò che in realtà accade è che un tipo di globuli bianchi chiamati a macrofagi (MF) ingerisce (processo è chiamato "fagocitosi") gli AANs prima che si sciolgano. (
Aluminum Adjuvant Nanoparticles = AANs)
L'ingestione di corpi estranei è un comportamento normale per MF.
La loro funzione principale è la fagocitosi cioè la capacità di inglobare nel loro citoplasma particelle estranee, anche nanoparticelle, compresi i microrganismi (batteri e funghi estranei), e di distruggerle. Inoltre, fatto importante da tenere in considerazione in  questi casi, secernono citochine ad attività proinfiammatoria e presentano l'antigene ai linfociti T-CD4.
Quando MFs rilevano batteri o altri agenti patogeni, i loro campi magnetici li invitano ad ingerire gli agenti patogeni, e distruggerli con gli enzimi. I MFs sanno assieme ad altre cellule del sistema immunitario circa il patogeno introdotto e come rilevarlo. MFs ingeriscono anche molti tipi di nanoparticelle.
Il problema è che AANs non sono digeriti dagli enzimi MF. E gli AANs, una volta all'interno degli MF, si sciolgono lentamente.
Le AANs persistono per lungo tempo (anni) e causano nei MF a far fuoriuscire lentamente alluminio.
Gli MF che consumano gli AANs divengono altamente contaminati con l'alluminio o con altri metalli tossici e nanoparticelle ingerite, e li diffondono ovunque vanno. E vanno in tutto il corpo. MFs e non viaggiano solo nel sangue, il che spiega il motivo per cui non si trova facilmente nel sangue l'alluminio dopo la vaccinazione
, perche' e' gia stato fagocitato (ingerito) dagli MF e perche' gli MF viaggiano anche attraverso il sistema linfatico.
I campi magnetici sono in grado di "viaggiare" (informare) attraverso la barriera emato-encefalica (BBB). Gli MFS, una volta caricati con AANs, agiscono come un cavallo di Troia e trasportano le AANs nel cervello. Questo è dannoso, perché il cervello è molto sensibile all' alluminio.
Senza contare le possibili microischemie (vedi le scoperte del Dott. Andrew Moulden) che possono intervenire nella microcircolazione, soprattutto cerebrale od in altri luoghi...per il fatto che i globuli bianchi e di conseguenza i macrofagi nel loro processo di fagocitosi, (ingestione delle sostanze tossiche vaccinali) possono generare,.... inoltre i macrofagi secernono, nella loro azione quando hanno ingerito le sostanze vaccinali, altre sostante PRO-infiammazioni.... con tutte le conseguenze del caso, polio = paralisi, distrofie, meningiti, sclerosi, infiammazioni croniche, gastroenteriti croniche, ecc....fino alla morte nella culla = SIDS !!

Qui nel diagramma, viene spiegato nei particolari il tragico evento:
http://vaccinepapers.org/al-adjuvant-nanoparticles-can-travel-brain/

 

Per chi è a favore delle vaccinazioni, si consiglia questo bel scritto, questa lettera concisa e convincente scritta dal medico neurologo dott. Russell Blaylock di fama mondiale, saprà smantellare tutti gli argomenti utilizzati a sostegno di questa disumana pratica barbarica. -  Dicembre 2009
Ho avuto il privilegio di incontrare il dottor Blaylock nel corso di una conferenza pochi anni fa.
Lui è molto intelligente, un pensiero chiaro, logico medico che non ha paura degli effetti negativi sulla sua carriera nell’affermare la verità sulle atrocità delle vaccinazioni. Ascoltare un medico come il dottor Blaylock che non ha alcun interesse finanziario o di altro tipo su questo argomento, solo per parlare della verità per amore dell’obbiettività è infinitamente più prezioso che ascoltare medici e altri "esperti" che lo fanno per interesse.
By Sarah, TheHealthyHomeEconomist.com

VACCINI: PERTOSSE, con quello  ACELLULARE (DTPa) si DIFFONDE l’INFEZIONE – Nov 2013
Still contagious. The current whooping cough vaccine may allow people to spread the disease even if they don't get sick, a new animal study suggests […] “There's a difference between protecting individuals from illness and bringing down the incidence of pertussis in the population,” Merkel says. “To do both we may need a different vaccine.”
TRADUZIONE
Ancora contagiosa. Un nuovo studio sugli animali suggerisce che l’attuale vaccino contro la pertosse può permettere alle persone di diffondere la malattia, anche se non si ammalano […] "C'è differenza tra proteggere gli individui dalla malattia e abbattere l'incidenza della pertosse nella popolazione", dice Merkel "Per fare entrambe le cose potremmo aver bisogno di un vaccino diverso."

FONTE: Science 25 Novembre, 2013
http://news.sciencemag.org/health/2013/11/whooping-cough-vaccine-does-not-stop-spread-disease-lab-animals

Tod J. Merkel ricercatore presso l'Ufficio ricerca vaccini e revisioni della FDA, è l' autore principale di uno studio condotto dalla stessa FDA e pubblicato in PNAS dal titolo: “Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model” http://www.pnas.org/content/111/2/787.full.pdf )
Lo studio ha evidenziato come i babbuini vaccinati fossero protetti da sintomi severi associati alla pertosse ma non dalla colonizzazione del batterio, non si liberassero dell’infezione prima degli animali “naive” (ndt: non da esperimento), e trasmettessero facilmente la Bordetella pertussis ai loro contatti non vaccinati.
I ricercatori hanno argomentato che questo era dovuto alle differenze tra l’ immunità conferita dalla infezione contratta naturalmente e quella conferita dal vaccino. L’infezione naturale conferisce una robusta immunità cellulo-mediata (cioè mediata da cellule: i linfociti) che la vaccinazione in realtà previene favorendo l’immunità umorale (cioè mediata da anticorpi), che significa che il vaccino stimola la produzione di anticorpi ma non la memoria di cui le cellule hanno bisogno per una immunità robusta e di lunga durata.
“When you’re newly vaccinated you are an asymptomatic carrier, which is good for you, but not for the population” ovvero “quando sei stato da poco vaccinato, sei un portatore asintomatico, cosa che va bene per te ma non per il resto della popolazione” - By Tod J. Merkel
http://www.nytimes.com/2013/11/26/health/study-finds-vaccinated-baboons-can-still-carry-whooping-cough.html?_r=0

Commento NdR: Questo è esattamente l’opposto di quanto viene solitamente detto ai genitori riguardo la necessità di vaccinarsi, perché il “gregge” ha bisogno di essere vaccinato per proteggere coloro che non possono essere vaccinati (neonati, immunodepressi, ecc.)
Infatti la BALLA spaziale dell’effetto gregge (protezione del gregge = le pecore) NON esiste !
 

Un'altro studio recente della FDA, afferma che negli US:
"Ci sono stati 48.000 casi denunciati lo scorso anno 2014, nonostante gli alti tassi di vaccinazione", ha detto Anthony Fauci, MD, direttore del National Institute of Allergy e Malattie infettive del NIH. "Questa rinascita suggerisce la necessità di ricerche sulle cause che stanno dietro l'aumento di infezioni e modi più efficaci per prevenire la diffusione della malattia."
"
Questa ricerca suggerisce che, anche se gli individui immunizzati con un vaccino acellulare possono essere protetti dalle malattie, essi possono ancora essere infettati con i batteri e sono in grado di diffondere l'infezione ad altri, inclusi i bambini piccoli che sono suscettibili di malattia pertosse".
In parole povere: i vaccinati NON sono protetti dal vaccino e possono anche infettare altri soggetti.....
Tratto da: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm376937.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200027

Il passaggio a un vaccino per la pertosse creato artificialmente, in laboratorio, con le tecniche di ingegneria genetica, è responsabile dell’aumento dei casi di mortalità verificatisi per la malattia negli Stati Uniti.
E’ quanto suggerisce e dimostra un nuovo studio a firma della Monash University, la più grande Università australiana, con campus localizzati in Malesia, Sud Africa, India e Italia.
I risultati sottolineano la necessità di condurre una ricerca simile in Australia e nel Regno Unito, sotto la supervisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove i casi di pertosse sono entrati in una pericolosa spirale verso l’alto negli ultimi dieci anni, come afferma il Dr. Manoj Gambhir, Professore Associato presso la sede australiana della Monash University.


vedi: Pertosse e Cure naturali + Pertosse +  Pertosse 2 + Polio e Vaccini + Come nasce l'Unica malattia del Vivente + I germi non solo causa di malattia + Effetto Gregge Pertosse 2 + Trivalente - 2 +  Interrogazione Parlamentare + Morti per vaccino + Penta Vaccini, i loro pericoli + Meccanismo dei danni dei vaccini

UK (Gran Bretagna)
Negli anni 1950 (mese di aprile), l'Associazione Medicale Britannica, ha sospeso e proibito il vaccino per la difteritepertosse a seguito di numerosi casi di poliomielite (paralisi infantile) constatati sui bambini vaccinati da quel vaccino.
Tratto da: I ciarlatani della medicina, a pag. 170.


VACCINI: PERTOSSE, con quello  ACELLULARE (DTPa) si DIFFONDE l’INFEZIONE – Nov 2013
Still contagious. The current whooping cough vaccine may allow people to spread the disease even if they don't get sick, a new animal study suggests […] “There's a difference between protecting individuals from illness and bringing down the incidence of pertussis in the population,” Merkel says. “To do both we may need a different vaccine.”
TRADUZIONE
Ancora contagiosa. Un nuovo studio sugli animali suggerisce che l’attuale vaccino contro la pertosse può permettere alle persone di diffondere la malattia, anche se non si ammalano […] "C'è differenza tra proteggere gli individui dalla malattia e abbattere l'incidenza della pertosse nella popolazione", dice Merkel "Per fare entrambe le cose potremmo aver bisogno di un vaccino diverso."

FONTE: Science 25 Novembre, 2013
http://news.sciencemag.org/health/2013/11/whooping-cough-vaccine-does-not-stop-spread-disease-lab-animals

Tod J. Merkel ricercatore presso l'Ufficio ricerca vaccini e revisioni della FDA, è l' autore principale di uno studio condotto dalla stessa FDA e pubblicato in PNAS dal titolo: “Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model” http://www.pnas.org/content/111/2/787.full.pdf )
Lo studio ha evidenziato come i babbuini vaccinati fossero protetti da sintomi severi associati alla pertosse ma non dalla colonizzazione del batterio, non si liberassero dell’infezione prima degli animali “naive” (ndt: non da esperimento), e trasmettessero facilmente la Bordetella pertussis ai loro contatti non vaccinati.
I ricercatori hanno argomentato che questo era dovuto alle differenze tra l’ immunità conferita dalla infezione contratta naturalmente e quella conferita dal vaccino. L’infezione naturale conferisce una robusta immunità cellulo-mediata (cioè mediata da cellule: i linfociti) che la vaccinazione in realtà previene favorendo l’immunità umorale (cioè mediata da anticorpi), che significa che il vaccino stimola la produzione di anticorpi ma non la memoria di cui le cellule hanno bisogno per una immunità robusta e di lunga durata.
“When you’re newly vaccinated you are an asymptomatic carrier, which is good for you, but not for the population” ovvero “quando sei stato da poco vaccinato, sei un portatore asintomatico, cosa che va bene per te ma non per il resto della popolazione” - By Tod J. Merkel
http://www.nytimes.com/2013/11/26/health/study-finds-vaccinated-baboons-can-still-carry-whooping-cough.html?_r=0

Commento NdR: Questo è esattamente l’opposto di quanto viene solitamente detto ai genitori riguardo la necessità di vaccinarsi, perché il “gregge” ha bisogno di essere vaccinato per proteggere coloro che non possono essere vaccinati (neonati, immunodepressi, ecc.)
Infatti la BALLA spaziale dell’effetto gregge (protezione del gregge = le pecore) NON esiste !

Quindi secondo le fonti ufficiali i soggetti, bambini, ragazzi, adulti, vaccinati con il vaccino per la Pertosse, Varicella o con il Morbillo, ecc., possono facilmente "infettare" gli altri,... purtroppo questa possibilita' e' valida anche per tutti gli altri soggetti vaccinati di QUALSIASI VACCINO  !

Nel 2014, un innovativo studio pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases
, tra gli autori del quale ci sono scienziati che lavorano per Bureau of Immunization, New York City Department of Health and Mental Hygiene e National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC),  ha preso in esame le prove che, nel  focolaio di morbillo scoppiato a New York nel 2011, sia gli  individui precedentemente vaccinati che quelli con "immunità" da vaccino, erano in grado di essere infettati con il morbillo e di infettare altri (trasmissione secondaria).
Questa scoperta ha suscitato anche l’attenzione dei media, come l’articolo apparso su Sciencemag.org nell’aprile 2014 intitolato:
“Per la prima volta una epidemia di morbillo è stata ricondotta ad un individuo completamente vaccinato“.
Questo studio rivoluzionario intitolato “Epidemia di morbillo tra persone "immunizzate" (vaccinate) in precedenza, New York City,  2011”, ha riconosciuto che, “il morbillo può manifestarsi anche in individui vaccinati, ma non è stata documentata la trasmissione secondaria da tali individui”.
Al fine di scoprire se individui completamente vaccinati per il morbillo siano capaci di essere infettati e di trasmettere l’infezione ad altri, gli studiosi hanno preso in esame i casi sospetti ed i contatti esposti durante l‘epidemia di morbillo del 2011 a New York. Si concentrarono su un paziente che aveva ricevuto due dosi di vaccino per il morbillo e fu scoperto che,
”su 88 contatti, quattro casi secondari avevano ricevuto due dosi di vaccino anti- morbillo o avevano una precedente positività di anticorpi IgG per il morbillo . Tutti i casi sono stati confermati in laboratorio, i sintomi clinici erano coerenti con il morbillo e presentavano un’alta presenza di anticorpi IgG caratteristica di una risposta immunitaria secondaria.”

La loro importante conclusione fu la seguente:
 ”Questa è la prima segnalazione di trasmissione del morbillo da un individuo vaccinato due volte. La manifestazione clinica e i dati di laboratorio erano tipici del morbillo in un individuo mai esposto al virus.
Casi secondari avevano risposte anticorpali anamnestiche robuste. Nessun caso terziario si è verificato nonostante i numerosi contatti. Questo focolaio sottolinea la necessità di una approfondita indagine epidemiologica e di laboratorio dei casi sospetti di morbillo a prescindere dallo status vaccinale“.
Ovviamente questo fenomeno: individuo completamente vaccinato che infetta altri individui completamente vaccinati, è stato ignorato dalle agenzie sanitarie e dai media.
Questi dati confermano la possibilità che, durante il focolaio di morbillo verificatosi a Disney, soggetti precedentemente vaccinati (chiunque facente parte del 18% che si sa essersi infettato-ammalato) possono essere stati infettati o anche aver contratto il morbillo dal vaccino e aver trasmesso il morbillo sia ai vaccinati che ai non vaccinati.
Fonte: http://www.greenmedinfo.com/blog/measles-transmitted-vaccinated-gov-researchers-confirm - a mezzo: comilva.org

Ecco altra bibliografia che dimostra questi fatti:
- http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/patient_information/Patient%20Guide%20Final.pdf
- http://www.stjude.org/stjude/v/index.jsp?vgnextoid=20206f9523e70110VgnVCM1000001e0215acRCRD
- Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/27/cid.ciu105
- Detection of Measles Virus RNA in Urine Specimens from Vaccine Recipients 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7494055
- Comparison of the Safety, Vaccine Virus Shedding and Immunogenicity of Influenza Virus Vaccine, Trivalent, Types A and B, Live Cold-Adapted, Administered to Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected and Non-HIV Infected Adults 
http://jid.oxfordjournals.org/content/181/2/725.full
- Sibling Transmission of Vaccine-Derived Rotavirus (RotaTeq) Associated with Rotavirus Gastroenteritis 
http://pediatrics.aappublications.org/content/125/2/e438

- Polio vaccination may continue after wild virus fades 
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2008/10/polio-vaccination-may-continue-after-wild-virus-fades
- Engineering attenuated virus vaccines by controlling replication fidelity 
http://www.nature.com/nm/journal/v14/n2/abs/nm1726.html
- CASE of VACCINE-ASSOCIATED MEASLES FIVE WEEKS POST-IMMUNISATION, BRITISH COLUMBIA, CANADA, October 2013 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20649
- The Safety Profile of Varicella Vaccine: A 10-Year Review

http://jid.oxfordjournals.org/content/197/Supplement_2/S165.full
- Comparison of Shedding Characteristics of Seasonal Influenza Virus (Sub)Types and Influenza A(H1N1)pdm09; Germany, 2007 - 2011 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0051653
- Epigenetics of Host-Pathogen Interactions: The Road Ahead and the Road Behind 

http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1003007
- Animal Models for Influenza Virus Pathogenesis and Transmission
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3063653/
- Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate mode 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24277828
- Study Finds Parents Can Pass Whooping Cough to Babies
http://www.nytimes.com/2007/04/03/health/03coug.html?_r=0

- Immunized People Getting Whooping Cough
 http://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/
 

I personaggi che fanno le regole e le leggi sulle vaccinazioni sono spesso implicati nella vendita dei vaccini.
Ad esempio, la dr Julie Gerberding, che è stata alla direzione del CDC per 8 anni, è oggi presidente della Merck Vaccini.
Il dr. Paul Offit, membro dell'Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP), ha addirittura sviluppato e registrato all'ufficio brevetti il suo stesso vaccino.
- vedi: Corruttori e Corrotti

Gli esperti di vaccini del CDC, hanno spesso conflitti di interesse - 18/03/2010 - vedi Danni dei Vaccini + Contro Immunizzazione
CDC e Conflitti di interesse - 1 + CDC e Conflitti di interesse - 2 + CDC e Conflitti di interesse - 3 + Corruzione

CDC conflitti di interesse
anche per i vaccini
http://healthimpactnews.com/2014/cdcs-purchase-of-4-billion-of-vaccines-a-conflict-of-interest-in-overseeing-vaccine-safety/
Risarcimenti in US per danno da vaccino per l'influenza
http://healthimpactnews.com/2014/government-pays-compensation-to-80-flu-vaccine-injuries-and-deaths-in-3-month-period/ 
http://www.attiviamoci.it/autismo-e-vaccini-esplode-il-caso-3-miliardi-di-dollari-in-risarcimenti-alle-famiglie/?id=15


IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti, specializzati nelle cause di risarcimento danni (dai vaccini, incidenti, farmaci, ospedalizzazioni,  aggressioni, ecc.) con operativita' su tutto il territorio Italiano, per assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e prefissate, con possibilita' di avere anche una assicurazione che copre le spese legali (non di registrazione delle querele, cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a mano la @ all'interno della mail)


La vergogna del Ministero della "salute" Italiano:
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Danni da vaccini.
Il ministero afferma: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace, ma non pagheremo un euro”
“Ci spiace, ma anche se abbiamo sbagliato, per le pratiche valutate prima del 2011 non pagheremo un euro”.
In soldoni è questa la risposta del Ministero della salute ad un “question time” dei deputati del Movimento 5 stelle, che sbatte la porta in faccia a tante famiglie danneggiate dai vaccini obbligatori e, soprattutto, alla giustizia.
La doccia fredda ministeriale, a firma del sottosegretario Paolo Fadda, è arrivata la scorsa settimana in seguito alla domanda avanzata dalla parlamentare palermitana alla Camera, Giulia Di Vita, che ha portato all’attenzione del Ministero le vicissitudini della famiglia P. di Terrasini, nel Palermitano, entrata nel tunnel della disperazione da quasi tredici anni a causa della somministrazione al loro piccolo dei vaccini obbligatori (Difterite - Tetano - Pertosse - Epatite B Antipolio SABIN).
La famiglia P. invoca invano giustizia da anni e il giusto indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i danni causati dalla somministrazione dei vaccini obbligatori.
Era stato proprio il Ministero (tramite il braccio operativo della commissione medica ospedaliera dell’ospedale militare di zona) a certificare il rapporto causa-effetto tra le inoculazioni e il deficit cognitivo del bambino di Terrasini e a mettere apparentemente fine quantomeno al calvario burocratico e di ricerca della famiglia che, per quasi tredici anni, ha annaspato tra laboratori medici, uffici statali ed estenuanti navigazioni in rete alla ricerca di informazioni utili alla loro causa.
La stessa commissione medica che aveva imputato ai vaccini i problemi del bambino stoppava però la corsa della pratica verso l’indennizzo: mancava, infatti, il fondamentale requisito della tempestività, che prevedeva come termine massimo per la produzione della domanda di risarcimento il periodo di tre anni.
Un nuovo stop era però dietro l’angolo: il Ministero, riesaminando la pratica, si rimangiava il nesso di causalità e cancellava il rapporto causa effetto tra i vaccini e i problemi del bambino.
A questo punto, però, era lo stesso Ministero a chiedere un parere al Consiglio di Stato “per dirimere ogni dubbio circa la corretta procedura amministrativa”. Il parere arrivava nel 2011. Poche righe che davano praticamente ragione alla famiglia del Palermitano e ai tanti che si trovano nelle stesse condizioni.
Da quel momento il silenzio, fino a questi giorni e al “question time” presentato da Giulia di Vita, “per capire quale azioni intendeva mettere in atto per riesaminare e rettificare la pratica dei P. e delle altre famiglie nelle stesse condizioni”.
Chiara, ma scioccante, la risposta, che asserisce che gli uffici a partire dal parere del 2011 “hanno modificato l’espletamento dei criteri di valutazione delle istanze, adeguando gli stessi alle nuove indicazioni del Consiglio di Stato. Decidendo nel contempo di non rivedere anche i procedimenti di rigetto assunti precedentemente a tale parere”.
Tratto da: articolotre.com


Sui DANNI dei VACCINI parla l'avv. Crea

Uno studio scientifico mostra che il vaccino quadrivalente per il papilloma virus può causare vasculopatia autoimmuni fatali (ovvero mortali).
Lo studio realizzato dai due medici canadesi Lucija Tomljenovic e Cristopher A. Shaw si intitola "Morte dopo il vaccino contro il papilloma virus, c'è una relazione causale o è una coincidenza ? " e si può leggere (in inglese) al seguente link
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2012/10/Tomljenovic-Shaw-Gardasil-Causal-Coincidental-2167-7689-S12-001.pdf.
Le conclusioni dell'articolo non sono per niente ambigue: il vaccino in questione può innescare una reazione autoimmune che può essere talora mortale.
Le conclusioni sono motivate dal fatto che molte delle reazioni avverse a tale vaccino finora registrate corrispondono a sintomi di vasculopatia cerebrale.
Studi come questo ovviamente mettono in un angolo tutti i ministeri della sanità che negano continuamente ogni correlazione tra le morti ed i vaccini.

Ricerca medica sul collegamento fra Vaccini e malattie autoimmuni !
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/first-medical-textbook-devoted-to-research-linking-vaccines-to-autoimmunity

Video su: I BAMBINI NON VACCINATI SONO molto PIU' SANI di quelli VACCINATI !
Nel 1992 I.A.S. ha condotto un sondaggio sulla salute e la vaccinazione dei bambini della Nuova Zelanda ed ha trovato solide prove scientifiche che I BAMBINI NON VACCINATI sono PIU' SANI dei loro coetanei vaccinati !


VACCINI OMICIDIO di MASSA

 

Il Ministero della Salute Italiano, non riconosce l'indennizzo dei danni da vaccinazione volontaria (per l'influenza, per il morbillo, parotite, rosolia, epatite A., pneumococco, meningococco, haemophilus, pertosse, varicella, papilloma virus-utero).
Per la Regione Veneto e per le Regioni che hanno approvato delibere di sospensione dell'obbligo, attualmente non c'e' giurisprudenza riguardante questo aspetto.
Noi prevediamo che sicuramente il Ministero cerchera' di non riconoscere l'indennizzo, in queste realta' anche per i vaccini obbligatori.

Pero' la Corte Costituzionale ha decretato che invece il Ministero e' responsabile, dichiarando illegittimo l'articolo di Legge che lo esonerava ! - 16/04/2012
"La Corte Costituzionale, con la sentenza 107 del 16 aprile, depositata oggi, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, là dove limita il diritto di indennizzo solo a coloro che subivano danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie escludendolo, invece, quelle raccomandate come morbillo, parotite e rosolia".
Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
A sollevare il caso di fronte alla Consulta era stato il Tribunale ordinario di Ancona rispetto al ricorso per ottenere l’indennizzo proposto dai genitori di una bambina la quale, a seguito della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia (MPR), che, “ancorché non obbligatoria e, dunque, non suscettibile di dar luogo, ove generatrice delle complicanze previste dalla normativa denunciata, all’indennizzo ivi previsto si presentava, però, fortemente incentivata dalle pubbliche autorità, avendo essa formato oggetto di una intensa campagna di sensibilizzazione, attestata da numerosi atti emanati a tale riguardo dalla pubblica amministrazione”.
La sentenza sancisce l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste a seguito di vaccinazione per il morbillo, la parotite e la rosolia.

video del dott. Massimo Montinari a Don Chisciotte  - Ott. 2012

DIRITTO SANITARIO - Danno da vaccini obbligatori: sì alla rivalutazione monetaria
Il fatto
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Bologna gli eredi di una persona che aveva riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie hanno chiesto venisse riconosciuto il diritto della loro congiunta alla rivalutazione, sulla base del tasso di inflazione programmato, delle somme corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale per il periodo dal 1995 al 2012.

Il diritto
In materia di diritto all'indennizzo del soggetto che abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie delle lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ai sensi della legge 210 del 1992 - successivamente modificata dalla legge 238 del 1997 - la somma dell'indennizzo comprensiva anche dell'indennità integrativa è soggetta a rivalutazione monetaria.

Esito del giudizio
Il Tribunale ha accolto il ricorso.
Segnalato dall' Avv. Ennio Grassini - Tratto da Aduc.it

Occhio alle vaccinazioni
A Busto Arsizio (Varese - Italy), un giudice, ha riconosciuto la possibilità di un nesso causa-effetto tra vaccinazione e autismo.
«Mancando la prova di altre cause concomitanti, c’è una ragionevole probabilità che ciò sia avvenuto», ha detto in buona sostanza il tribunale di Busto, condannando il Ministero della Salute a risarcire i genitori di un bambina di Gallarate che aveva sviluppato problemi di autismo proprio in seguito a una vaccinazione obbligatoria (era un’antipolio), secondo quanto prescritto dalla legge 210 del 1992 che risarcisce appunto i danni causati da vaccini.

Sentenza clamorosa. Non solo perché i danni da vaccino sono contestati dall’establishment ufficiale, i cui rapporti con le case farmaceutiche non sono sempre esenti da conflitti di interesse, ma soprattutto perché il Tribunale di Busto, nell’emettere la sentenza, ha contraddetto persino il suo stesso consulente tecnico che aveva espresso parere contrario.
«Ci muoviamo su di un vero e proprio campo minato», avverte Saverio Crea, avvocato di Firenze, uno dei legali che ha difeso in giudizio il diritto al risarcimento.
Non è il solo caso riconosciuto da un giudice, ce ne è stato un altro in Lombardia. Esiste un’associazione che si chiama CONDAV (Coordinamento nazionale dei danneggiati da Vaccino), alla quale aderiscono anche molti militari ammalatisi per l’uranio impoverito, ma molto più probabilmente per un cocktail di vaccini.

I medici che lavorano con questo coordinamento sostengono che non tutti i casi di autismo sono attribuibili ai vaccini ed al mercurio in esso contenuto fino ad un certo periodo come disinfettante. Ma anche a reazioni anomale e prolungate ai vaccini, che persistono per molti anni dopo ed i cui segni sono rinvenibili nel sangue dei piccoli pazienti, nei quali compaiono altre malattie.
«In molti casi, non in tutti ma la gran parte, c'entrano i vaccini. A volte gli eccipienti, a volte gli stessi antigeni virali. Questo lo si vede bene dagli esami del sangue. Vengono genitori che riferiscono di disturbi comparsi ‘dopo la vaccinazione’.

Tutte le istituzioni questo lo negano. Ci sono medici che dicono ‘potrebbe essere stato’, ma non lo registrano sulle cartelle. É un dato che viene omesso, sempre. Da questi esami, che servono proprio per valutare la reazione anticorpale a un determinato vaccino, si rilevano reazioni anomale. Risposte eccessive a quel vaccino, anche a distanza di dieci anni dalla vaccinazione».
Se uno ha fatto la vaccinazione al morbillo dieci anni prima, la reazione dovrebbe essere bassa o comunque entro certi limiti. Invece i valori sono esagerati, non giustificati. I medici dicono: ‘buon per lui, è ancora protetto…’. E non si pongono il perché.
Per noi invece una risposta esagerata e prolungata nel tempo è il due più due: se c’è una reazione, il pensiero è che c’entrino direttamente questi virus o i loro eccipienti».
Ma ci sono anche altre malattie infantili in spaventoso aumento «Per esempio il diabete precoce infantile che è una malattia auto-immune. É aumentata anche questa notevolmente e sono state ipotizzate pure qui cause vaccinali, tutte ricollegabili all’introduzione della profilassi per l’epatite B.
E possono rientrarci encefalopatie, problemi spastici e paralisi. É chiaro che si creano squilibri nel sistema immunitario. Sono violenze a un sistema che non è preparato, pronto, per ingressi di materiale genetico esterno così a sorpresa».
Quando si sottopongono i bambini alle vaccinazioni obbligatorie, si chiede ai genitori di firmare il "consenso informato", ma queste possibili gravi conseguenze non sono riportate perché non sono riconosciute dalla comunità scientifica, per cui, che consenso informato è ?

C’è una pressione mediatica troppo forte verso le vaccinazioni. L’abbiamo vista nei mesi scorsi per l’influenza ed anche per l’infezione da HPV, che in Danimarca non è stata adottata in quanto quel governo ha ritenuto troppo poco convincenti le evidenze sulla sua capacità di ridurre le già scarse (almeno nel mondo occidentale) morti per cancro alla cervice.
Un tumore che può essere curato, se diagnosticato precocemente con il Pap test. Ci sarebbe cioè una sproporzione tra il numero di persone esposte al vaccino ed il presunto numero di vite salvate.
By Maurizio Portaluri (medico) - Articolo pubblicato su "Salute" del 11.05.2010 - http://www.asl.brindisi.it/presidi/radioterapia.asp


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Con ricorso al Tar i genitori di una ragazza, tracheostomizzata a seguito di danni irreversibili da vaccinazione obbligatoria, hanno impugnato il D.M. Salute del 3 aprile 2008, chiedendo:
- l'annullamento dell'art. 3, relativo alla corresponsione dei benefici economici, in quanto non dispone alcuna priorità in relazione alle particolari esigenze dei beneficiari, che non vengono considerate nemmeno ai fini della quantificazione del contributo
- la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

Con la sentenza nr. 6707 depositata il 9 luglio scorso, il TAR Lazio ha accolto il ricorso condannano il Ministero della Salute al risarcimento del danno esistenziale per riduzione arbitraria del credito, mancata formazione di graduatoria e ritardo nei pagamenti. Nella specie i giudici hanno quantificano il danno nella misura del 20% delle somme non pagate.
3 agosto 2009. Si ringrazia l’Avv. Marcello Stanca per la segnalazione

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Danni da vaccinazione e trasfusione: adottata in Italia, la graduatoria per gli indennizzi  
Il ministero della Salute ha stilato la graduatoria degli aventi diritto all’indennizzo per danni irreversibili conseguenti a vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. Ecco cosa fare per conoscere il proprio posto in graduatoria.

29 Nov. 2010 - Con decreto a firma del Capo del Dipartimento della qualità del ministero della Salute, è stata adottata la graduatoria relativa ai soggetti aventi titolo a beneficiare dell’indennizzo previsto dall'art.1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229. Coloro che sono interessati ad avere notizie circa la propria collocazione in graduatoria possono fare istanza per iscritto, tramite posta, ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, al Ministero della Salute - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.
Tratto da: quotidianosanita.it
Vitalizio pari a sei volte la somma prevista per i danni da vaccinazione obbligatoria.

Via libera all'indennizzo per i nati negli anni dal 1959 al 1965 – Talidomide
Il regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965.
L'indennizzo, di seguito denominato indennizzo per i talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
L'indennizzo decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L'importo dell'indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi del presente articolo, e' corrisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mensilmente e posticipatamente, con le medesime modalita' adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed e' interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
L'indennizzo per i talidomidici e' corrisposto per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
Se il danneggiato e' incapace di intendere e di volere l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo.
In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici e interamente corrisposto al danneggiato.
In caso di morte dei congiunti, l'indennizzo e' erogato al danneggiato o, se questi e' incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
(Decreto Ministero della Salute 02/10/2009, n. 163, G.U. 13/11/2009, n. 265)


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Italy - 2010 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5190 pronunciata lo scorso 4 marzo, ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva riconosciuto ad un minore il risarcimento integrale dei danni subiti in conseguenza di una poliomielite causata dalla vaccinazione.
Se ancora qualcuno non lo sapesse, ebbene: il vaccino  per la polio può causare la poliomielite perche' contiene il virus attenuato. La suprema Corte ha rideterminato, in una somma migliore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, il danno morale spettante ai due genitori in conseguenza del pregiudizio subito alla vita di relazione per dover assistere continuamente e solidalmente il figlio, per il resto della sua vita dolorosa.
I giudici di Cassazione, in particolare, hanno rigettato i ricorsi presentati dalla Regione e dalla gestione liquidatoria della Usl, ritenendo che la decisione da questi impugnata fosse, in realtà, priva "di alcun errore di legge o vizio della motivazione sul punto decisivo dell'accertamento e della imputabilita` soggettiva dell'ente, per il contatto sociale, e del nesso di causalita` tra la condotta umana ed il verificarsi del danno ingiusto per lesione del diritto alla salute".
Fonte: Dire

Danni conseguenti a vaccinazione. Riconosciuto il danno morale ai genitori.
La terza sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 4 marzo 2010 n. 5190 ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo e dalla Gestione Liquidatoria della Usl confermando la pronuncia con la quale la Corte d’Appello dell’Aquila, accogliendo l’appello incidentale proposto, aveva riconosciuto il risarcimento per il danno morale sofferto da due genitori per le lesioni riportate dal figlio a seguito di una vaccinazione anti-poliomelite effettuata omettendo gli opportuni controlli e accertamenti sul bambino.
La preparazione e somministrazione del vaccino non venne eseguita, come richiesto, da un medico dopo aver eseguito accertamenti sulle condizioni di salute e anamnestiche del bambino, consentendo la somministrazione del vaccino ad un bambino a rischio, effettuata in maniera affrettata ed illegittima da personale non abilitato.
Secondo i giudici di legittimità la somma precedentemente liquidata ai genitori era inadeguata , omettendo di prendere in debita considerazione i danni subiti da ciascuno dei genitori, in particolare i danni riportati alla vita di relazione degli stessi, in considerazione al dovere di assistenza continua e solidale al figlio poliomelitico.
Così è stato respinto il ricorso presentato. La linea difensiva dei ricorrenti, secondo cui nessuna negligenza sarebbe da addebitare alla struttura ospedaliera che si è limitata ad applicare il protocollo previsto in tema di vaccinazioni, non ha trovato accoglimento.
I Giudici hanno ritenuto che l'ente sanitario debba rispondere non solo ex art. 2043 c.c. per colpa grave da negligenza e imprudenza, ma anche in relazione alla qualificazione del rapporto di assistenza come contatto sociale di protezione.
L’ente ha un particolare dovere di diligenza e cautela, specie se la negligenza e l'inadempimento del debitore di tale prestazione di garanzia (della salute) siano suscettibili di ledere e in modo grave la lesione e la vita futura dei bambini.
Fonte: studiocataldi.it

Risarcimento danno morale dei genitori per conseguenze da vaccino sui figli - Corte di cassazione civile - sentenza n. 5190/10 del 04/03/2010

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Danni da vaccini, il Tar boccia i parametri uguali per tutti - 13/07/2009
I giudici stabiliscono risarcimento per i danni esistenziali ad una ragazza con lesioni irreversibili
Non vanno risarciti tutti nello stesso modo i pazienti che hanno subito un danno dopo una vaccinazione. Il parametro uguale per tutti (12,5 percento) nel risarcire chi ha subito danni irreversibili da vaccino non è conforme alla legge. Lo ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo un ricorso di una ragazza danneggiata in maniera irreversibile dalla vaccinazione obbligatoria.
Dichiarando illegittima la riduzione ministeriale, i giudici hanno stabilito per la ragazza un risarcimento anche per i danni esistenziali, pari al 20 percento delle somme pagate in ritardo, o non pagate.



Il 23 luglio scorso, i genitori della ragazza si erano rivolti al Tar, con l'avvocato Marcello Stanca (presidente Amef), chiedendo di annullare la parte del decreto che non prevede una priorità nei pagamenti, nè una diversificazione dell'indennizzo decennale in relazione alla gravità dei danni. I giudici hanno ritenuto che «non appare conforme alla ratio della legge - si legge nella sentenza - adottare un parametro uguale per tutti», e sottolineato come la diversa rilevanza e gravità dei danni sembra invece essere presa in considerazione da un ulteriore articolo della legge «in funzione della indicazione di una misura massima e quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione». «Si tratta di una sentenza di portata innovativa in quanto lo Stato, caso unico, è stato condannato a pagare una multa del 20 percento delle somme pagate in ritardo, o non pagate; e questo vale per almeno 350 di 700 persone cui sono dovuti 200.000 euro di arretrati», ha detto l'avvocato Stanca preannunciando una richiesta di risarcimento «al ministro della Salute in persona, per tutti i soci Amev ingiustamente e colpevolmente pretermessi».
Tratto da: il messaggero.it

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Danni da vaccini: Interrogazione dell'On. Ercolino Duilio (PD)
Per sapere - premesso che:

la legge n. 210 del 1992, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emotrasfusioni, affida alle commissioni mediche ospedaliere (CMO) il compito di esprimere il giudizio sanitario in merito al nesso causale tra il trattamento terapeutico e la menomazione o la morte del cittadino, nonché in merito alla tempestività della domanda, rispetto ai termini di decadenza previsti;
ai sensi dell'articolo 5 della legge, contro la decisione delle CMO è ammesso ricorso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; come l'interrogante ha già avuto modo di evidenziare nella propria interrogazione a risposta in commissione n. 5-01451 del 21 maggio 2009, presso gli uffici del Ministero, in sede di decisione in via gerarchica, è invalsa una prassi non conforme al dettato normativo;
in effetti, nei frequenti casi in cui i cittadini ricorrenti impugnino il giudizio delle CMO per i soli profili inerenti la tempestività della domanda, il citato Ministero ha spesso provveduto a riformare nel merito i provvedimenti emanati delle commissioni mediche, nuovamente sindacando ed escludendo l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione, prima invece pacificamente riconosciuto;
in sede di risposta, resa all'interrogante il 29 settembre 2009, il Ministro interrogato ha riferito che «nella considerazione della unicità della vicenda clinica cui fa riferimento ogni istanza di indennizzo», «appare imprescindibile che in ambito di ricorso ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 210/92, trattandosi di erogazione di indennizzo da parte dello Stato, l'Ufficio Medico Legale, acquisite tutte le informazioni ritenute utili e valutata la vicenda clinica nella sua globalità, si esprima, al pari della CMO, verificando la presenza dei requisiti di legge e con unicità di giudizio»;
in tutta evidenza, non solo la risposta si dimostra non pertinente rispetto alla puntuale questione sollevata, ma con essa si conferma l'esistenza e la gravità della prassi censurata nella precedente interrogazione, in patente violazione ad avviso dell'interrogante dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 recante norme generali in materia di ricorsi amministrativi; ed infatti in materia di ricorsi amministrativi, ed in particolare di ricorso gerarchico proprio ed improprio, vista la natura giustiziale, trova applicazione il principio generale proprio della funzione giurisdizionale della corrispondenza tra chiesto (petitum) e pronunciato (decisum), con divieto per l'autorità amministrativa di pronunciarsi ultrapetita, riformando o annullando l'atto impugnato per motivi differenti da quelli oggetto di gravame; questa regola, unanimemente riferita dalla dottrina e già affermata in risalenti decisioni giurisdizionali (ex plurimis, Consiglio Stato, sezione V, 31 ottobre 1980, n. 909) è stata definitivamente ribadita dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato del 10 giugno 1999, n. 8, secondo la quale l'autorità amministrativa investita del ricorso può prendere in esame solo le censure ivi prospettate e non ha il potere di integrare d'ufficio l'oggetto del procedimento; conseguentemente, come già notato dell'interrogante in sede replica, la prassi censurata appare priva di qualsiasi fondamento normativo e mossa esclusivamente da considerazioni d'ordine finanziario, non pertinenti e non consentite dalla legge;

per l'effetto, non solo si aggrava la posizione del ricorrente in sede di ricorso giurisdizionale, ma, una volta rilevata dal giudice ordinario l'illegittimità dei provvedimenti emanati, si espone il Ministero a pesanti e non necessarie condanne alle spese di giudizio -:
se, alla luce dei chiari precedenti del Consiglio di Stato, il Ministro interrogato non intenda emanare appositi atti di indirizzo ai propri uffici, conformi al dettato normativo, modificando così la propria prassi in materia di ricorsi ex lege n. 210 del 1992, in particolare limitando il proprio sindacato ai motivi proposti dalle parti ricorrenti, comunque escludendo, ove non espressamente richiesto, una nuova valutazione medico legale sul nesso causale tra vaccinazione (o emotrasfusione) e patologia;
se, quantomeno, il Ministro interrogato non reputi opportuno rimeditare la propria prassi, acquisendo, sul punto, i pareri dei competenti organi di consulenza istituzionale al Governo, ed in particolare, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato.
Tratto da avvisatore.it

vedi:
Dati ISTAT sui Vaccini +  Statistiche Istat sui vaccini + Malattie e Vaccini +  Interrogazione Parlamentare + Ministero della salute informato sui Danni dei Vaccini +
Vaccini non obbligatori in alcune regioni Italiane + Effetto Gregge + Perche' vaccinare ? + Sfogo sdegnato di una madre verso un pediatra + Disparita' legge risarcimento danni

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ACCOLTO il RISARCIMENTO del DANNO MORALE  per i genitori
La terza sezione della Corte di Cassazione con sentenza del 4 marzo scorso ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo e dalla Gestione Liquidatoria della Usl confermando la pronuncia con la quale la Corte d’Appello dell’Aquila aveva riconosciuto il risarcimento per il danno morale sofferto da due genitori per le lesioni riportate dal figlio a seguito di una vaccinazione anti-poliomelite effettuata omettendo gli opportuni controlli e accertamenti sul bambino.
La preparazione e somministrazione del vaccino non venne eseguita, come richiesto, da un medico dopo accertamenti sulle condizioni di salute e anamnestiche, consentendo la somministrazione del vaccino ad un bambino a rischio, effettuata in maniera affrettata ed illegittima da personale non abilitato.
Secondo i giudici di legittimità la somma precedentemente liquidata ai genitori era inadeguata, omettendo di prendere in debita considerazione i danni subiti da ciascuno dei genitori, in particolare i danni riportati alla vita di relazione degli stessi, in considerazione al dovere di assistenza continua e solidale al figlio piliomelitico.
Così è stato respinto il ricorso presentato. La linea difensiva dei ricorrenti, secondo cui nessuna negligenza sarebbe da addebitare alla struttura ospedaliera che si è limitata ad applicare il protocollo previsto in tema di vaccinazioni, non ha trovato accoglimento.
Tratto da trevisopress.it - 19 Mag. 2010.


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RISARCIMENTO DANNI da VACCINO - (Guida alla Compilazione per i medici che li segnalano)
È stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n. 221 del 23-9-2009 il decreto 28 aprile 2009, n. 132  recante “ Regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.”

Successivamente, con apposita circolare da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e' stata definita la procedura per l’acquisizione delle domande di adesione alle transazioni. Dalla data di pubblicazione della circolare decorreranno termini per la presentazione delle domande di adesione; contestualmente sul sito del Ministero saranno disponibili la documentazione e le informazioni necessarie all’inoltro, tramite procedura informatica o via posta ordinaria, delle domande.

vedi: Come richiedere il Risarcimento + Scheda per la segnalazione + DICHIARAZIONE  di PERICOLOSITA’ + Interrogazione Parlamentare + Falsita' della medicina ufficiale  + 1000 studi sui Danni dei Vaccini +  Malassorbimento  + "Quando succede a Voi od al Vostri bambini, I rischi sono del 100%"

GUIDA alla COMPILAZIONE -
vedi: Scheda per la segnalazione
Premessa.
La segnalazione spontanea e' una comunicazione relativa all'insorgenza di una reazione avversa che si sospetta si sia verificata dopo l'assunzione di un farmaco (vaccini compresi). E' uno strumento semplice, pratico ed economico applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a tutti i farmaci, che consente di rilevare potenziali segnali di allarme.
A tal fine la qualita' e la completezza delle informazioni riportate sono fondamentali. La qualita' dell'informazione e' determinata dalla congruita' dei dati, dalla loro completezza e dalla precisione con cui sono riportati. Ogni sezione della scheda ha una ragione di esistere e dovrebbe essere adeguatamente compilata.
Una scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalita' tra farmaco e reazione. Indipendentemente dall'algoritmo che verra' usato non si puo' fare a meno di conoscere la relazione temporale, se esistono o meno spiegazioni alternative sia per quanto riguarda le condizioni cliniche che per quanto riguarda l'utilizzo di altri prodotti, e cosa ha determinato la sospensione del farmaco ritenuto sospetto.
E' stata quindi eliminata la differenziazione in campi obbligatori e facoltativi, prevista nel precedente modello, in quanto essa poteva portare ad una compilazione parziale che non consentiva di fatto la valutazione del nesso di causalita' tra farmaco e reazione.
Infine e' predisposto un unico modello di scheda per segnalare le sospette reazioni avverse a tutti i farmaci inclusi i vaccini.
I vaccini sono infatti soggetti al doppio monitoraggio della farmacovigilanza (come per tutti i farmaci) e della prevenzione, con il principale obiettivo di identificare e correggere rapidamente eventuali errori nel programma di immunizzazione al fine di garantire, in modo piu' efficiente e piu' sicuro, quel diritto alla salute rappresentato dalle vaccinazioni.
L'adozione di un modello unico di scheda, che tiene conto degli standard internazionali, semplifica la segnalazione di reazione avversa a vaccino, limita i possibili duplicati e velocizza le operazioni di inserimento in banca dati essendo previsto il suo invio al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria.

Compilazione.
Vengono di seguito riportate alcune motivazioni relative all'esistenza dei diversi campi che dovrebbero essere tenute in considerazione durante la compilazione.
Paziente e data di insorgenza: i dati di questa sezione sono importanti per l'identificazione del caso ed il riconoscimento di duplicati (insieme alle informazioni su farmaco e reazione).
Per motivi di privacy non e' possibile scrivere per esteso il nome e cognome del paziente; sara' comunque sufficiente riportare prima la lettera iniziale del nome seguita dalla lettera iniziale del cognome.
L'indicazione della data di nascita, invece che dell'eta', risulta essere particolarmente importante in caso di segnalazioni di reazioni avverse a vaccino: infatti, le vaccinazioni dell'eta' evolutiva vengono somministrate, di norma, ad eta' prestabilite.
Le iniziali, insieme alla data di nascita, consentono di distinguere i casi, operazione necessaria soprattutto in occasione di segnalazioni di cluster di reazioni avverse da vaccini derivanti da una stessa struttura.
Inoltre la data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili perche' consentono di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e
reazione avversa.
Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di farmacovigilanza dopo l'avvenuto inserimento della scheda in banca dati.
Reazione: la compilazione di questo campo e' ovviamente fondamentale, oltre alla descrizione della reazione e' prevista anche la sua diagnosi ed i risultati di eventuali accertamenti diagnostici.
E' opportuno che tale descrizione avvenga nel modo piu' chiaro e meno fantasioso possibile considerato che la descrizione dovra' poi essere interpretata e codificata da un altro operatore all'atto
dell'inserimento della scheda in banca dati. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare anche l'orario di insorgenza della reazione. In allegato 3 sono riportati alcuni
suggerimenti relativi alla descrizione delle reazioni da vaccino e alla definizione di caso.
Nella sezione «esami di laboratorio e strumentali» vanno riportati i risultati, rilevanti ai fini della reazione avversa, degli esami effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono.
La sola citazione dell'esame senza conoscere il risultato non e' dirimente.
E' importante anche precisare se la reazione e' stata trattata e come. Il segnalatore puo' allegare alla scheda eventuali referti,
lettere di dimissioni ospedaliera, relazioni cliniche rispettando comunque la tutela della privacy del paziente.
Gravita': l'importanza di una reazione avversa varia anche in relazione alla sua gravita'; va ricordato che la gravita' non deve essere stabilita su base soggettiva per cui non hanno senso le affermazioni media gravita' o gravita' moderata ecc.
Una reazione e' grave solo se:
- e' fatale;
- ha provocato o prolungato l'ospedalizzazione;
- ha provocato invalidita' grave o permanente;
- ha messo in pericolo la vita del paziente.
Sono da considerare gravi anche le anomalie congenite e i difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza.
In questo ultimo caso la scheda sara' compilata con i dati della madre, ma alla scheda stessa dovra' essere allegata un'accurata relazione clinica che oltre ai dati anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del neonato e l'esito della stessa.
Esito: analogamente alla gravita' e' importante riportare l'esito della reazione facendo attenzione alle voci poste al di sotto dell'esito «decesso»: infatti ad esempio le frasi «il farmaco puo' aver contribuito» oppure «non dovuto al farmaco» sono relativi ai casi fatali. Nel campo esito andranno riportate anche le date di guarigione o di decesso.
Farmaco sospetto: E' importante riportare il nome commerciale del farmaco e non solo il principio attivo sia per consentire eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti dalla legge.
Inoltre nel caso dei farmaci generici, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell'azienda. Senza questa informazione non sara' possibile procedere all'identificazione del medicinale coinvolto.
Deve essere indicato il dosaggio e non solo l'unita' posologica (infatti per un dato farmaco potrebbero ad esempio esserci compresse da 250, 500 o 1000 mg).
In questa sezione e' importante fornire anche le informazioni relative all'eventuale miglioramento della reazione avversa dopo la sospensione del farmaco e quando disponibile anche il dato sulla risomministrazione del farmaco (rechallenge).
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare anche l'ora della somministrazione ed il numero di dose (I, II III o di richiamo). Inoltre vanno specificati il lotto e la data di scadenza.
Non va tralasciata l'indicazione terapeutica per la quale il farmaco e' stato assunto: da tale indicazione potrebbero emergere spiegazioni alternative all'insorgenza della reazione osservata che potrebbe essere in realta' un aspetto della patologia trattata. Anche le indicazioni vanno riportate nel modo piu' preciso possibile tenendo presente la classificazione internazionale delle malattie (ICD IX: International classification disease).
Condizioni predisponenti: la disponibilita' di queste informazioni consente di accertare la presenza o meno di cause alternative al farmaco nel determinare la reazione avversa. In particolare nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare i dati anamnestici, la storia clinica e farmacologica rilevante. E' opportuno anche specificare la sede dove e' avvenuta la vaccinazione: ASL, studio privato, scuola, altro (specificare) ed il sito di inoculo del vaccino.
Farmaci concomitanti: l'informazione di eventuali farmaci concomitanti va acquisita soprattutto in relazione alle possibili interazioni. Nell'apposita sezione andrebbero riportate anche le altre possibili interazioni con integratori alimentari, prodotti erboristici ecc. 
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare anche i vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione.
Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente identificabile, anche se i suoi dati sono tutelati, in primo luogo perche' spesso c'e' la necessita' di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up ed inoltre non sono accettabili schede anonime. Qualora la fonte venga riportata come «Altro» deve essere specificato chiaramente la tipologia di segnalatore.
Per le reazioni gravi, tanto piu' se non previste nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) o per le quali l'esito non e' conosciuto al momento della segnalazione stessa e' opportuno far seguire la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso.
La scheda compilata va inviata al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza per i successivi adempimenti ai sensi del decreto legislativo n. 95/2003.
Per approfondimenti sulla Farmacovigilanza si rimanda alla lettura del volume IX di EudraLex disponibile all'indirizzo:
Tratto da:
http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/index.htm


vedi:
Scheda per segnalare i danni di Farmaci e Vaccini + Testimonianze di Danni dei Vaccini + Lettere di genitori con figli rovinati dai vaccini + Vaccinazioni non più obbligatorie in GIAPPONE + Anche in Italia in alcune regioni sono facoltativi + Documenti per formulare la domanda di risarcimento  +  LEGGI per la Salute, anche VACCINALI  +  Studi legali USA, fanno causa a produttori di Vaccini + Rifiuto sanzioni ASL

Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all’applicazione dei benefici stessi.
La legge n.210/92 stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza) di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
Ulteriori benefici sono stati introdotti dalla L. n.229/05 (cioè un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge n. 210, a seconda della categoria ascritta).
Queste, in sintesi, alcune disposizioni del decreto: il Ministero provvede alla corresponsione dell’indennizzo aggiuntivo e dell’assegno una tantum previsti dalla Legge n. 229/2005, nonché alla formazione di una graduatoria, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell’affezione o della difficoltà economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari.
Il parametro della gravità dei danni subiti è stabilito in base alla L. 210/92; quello della difficoltà economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari è determinato dall’indicatore economico ISEE; indennizzo aggiuntivo e rate dell’assegno una tantum sono stabiliti secondo apposite graduatorie.
L'indennizzo previsto dalla legge 210/92, misura di solidarietà sociale, non pregiudica in nessun modo il diritto del cittadino danneggiato dal vaccino ad ottenere il risarcimento del danno. Questo presuppone l'accertamento di una responsabilità colposa o dolosa, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043. 
Fonte:  Decreto 21 ottobre 2009 - Ministero della salute


Sarebbe opportuno fare prima richiesta con R/R o protocollo, alla ASL di competenza e dipendenza, del certificato di vaccinazione effettuata al soggetto, con specificato il vaccino e il lotto di produzione e produttore del vaccino, da allegare alla segnalazione, così gli si fa capire che si hanno intenzioni serie.
Per costringerli a rispondere, senza ritardo, la richiesta va fatta con questa formula:
Facciamo richiesta ai sensi dell’art. 7 d. Lgs. 196/2003.
Si deve SEMPRE tenere una copia del documento ricevuto dall'ASL munita del numero di Protocollo o della ricevuta della R/R, da usare per l’obiezione o la richiesta di risarcimento ed essere sicuri che non venga “smarrita”.
Se poi rimangono postumi di qualsiasi tipo di danno (anche lieve), va fatta richiesta d’indennizzo, ai sensi della Legge 25 Febbraio 1992 n. 210, per danno da vaccino alla asl.

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 titolo IX art. 132/2
I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria attività.
Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dall'AIFA”.
Purtroppo questo decreto non prevede sanzioni, quindi non viene rispettato da nessuno dei medici vaccinatori.

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SENATO: COMMISSIONE SANITA’ APPROVA DDL su DANNI VACCINAZIONI
AGI - Roma, 11 ott. 2008 - La Commissione Sanita’ del Senato ha definitivamente approvato in sede deliberante il disegno di legge che modifica la normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa ermanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per atto amministrativo di un’autorita’ sanitaria italiana. I benefici sono costituiti da un assegno mensile vitalizio e da un assegno “una tantum” per accedere ai quali coloro che hanno in corso contenziosi giudiziali dovranno rinunciare alla prosecuzione del giudizio. Benefici che verranno corrisposti per meta’ al soggetto danneggiato e per meta’ ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
Soddisfazione per il voto e’ stata espressa dai senatori di Alleanza Nazionale Renato Meduri e Roberto Ulivi. “Con questa legge per la prima volta si riconosce non solo il danno dei soggetti colpiti, ma anche il lavoro, l’attenzione e gli sforzi attuati dai familiari”.
Al ddl e’ stato approvato all’unanimita’ un ordine del giorno presentato dai senatori di An che impegna il governo a “individuare nella prossima finanziaria le risorse necessarie per la concessione dei benefici della legge 210/92 anche ai soggetti danneggiati che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo all’entrata in vigore della legge del 1992. “Con questo odg - spiegano Meduri e Ulivi - si consente a tutti i cittadini che hanno riportato lesioni da vaccinazioni di accedere agli indennizzi. Infatti per la legge 210 non c’e’ mai stata alcuna forma di pubblicita’ per consentire ai cittadini danneggiati, molti dei quali cerebrolesi, di conoscere la norma e quindi di accedere alla procedura di indennizzo. Cosi’ in molti sono rimasti privi di indennizzo nonostante avessero tutto il diritto di riceverlo. E con questo odg si porra’ fine ad una ingiusta discriminazione”. (AGI)


Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un nuovo decreto che fissa le modalita’ di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, in base alla legge 229 del 2005.
Il D.M., pubblicato il 23 luglio 2008 sulla G.U. n. 171, prevede l’erogazione, da parte del ministero, di un importo secondo quanto stabilito dal medesimo.

IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti, specializzati nelle cause di risarcimento danni (dai vaccini, incidenti, farmaci, ospedalizzazioni,  aggressioni, ecc.) con operativita' su tutto il territorio Italiano, per assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e prefissate, con possibilita' di avere anche una assicurazione che copre le spese legali (non di registrazione delle querele, cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a mano la @ all'interno della mail)


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LEGGE sul RISARCIMENTO DANNI da VACCINO  (Italy) - Legge n.210/92 - 25 febbraio 1992, n. 210
Riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni, di sangue od emoderivati

La legge 210/92 (art.1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue od emoderivati, che ne facciano richiesta.
I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono coloro che hanno riportato lesioni od infermità dalle quali sia derivata una menomazione a seguito da vaccinazioni obbligatorie o di vaccinazioni non obbligatorie, ma effettuate a soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie, ospedali etc.; persone non vaccinate che a contatto con soggetti contagiati hanno riportato un menomazione permanente;eredi di persona danneggiata, che muoia dopo aver presentato la domanda, persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal coniuge danneggiato; personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione HIV durante il servizio con sangue o suoi derivati proveniente da soggetti affetti dalla malattia; persone contagiate dal virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue sia a carattere occasionale (emergenza da intervento ect.) che continuativo (soggetti affetti da emofilia etc.); parenti aventi diritto fino al terzo grado di parentela, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla l. 210/92 sia derivata la morte.

Variazioni a detta Legge:
Agli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni inabili al lavoro) di soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge 229/2005 a seguito di complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie è prevista la corresponsione di un contributo straordinario."

Legge Finanziaria 2008 - risarcimento danni - La Legge Finanziaria 2008 prevede il Risarcimento danni da trasfusioni, vaccini e talidomide (art. 2, co. da 361 a 364)
Sono stati stanziati 180 milioni di euro annui a partire dal 2008 (che si aggiungono ai 150 già previsti per il 2007) per il risarcimento dei danni subiti a seguito di trasfusione, vaccinazioni e sindrome da talidomide.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2008 - Modalita'  di  liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE, della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza, e dei principi etici di sistema

Vista  la  legge  29 ottobre  2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici   ai  soggetti  di  cui  all'art.  1  comma 1,  della  legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Visto  il  decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale dell'11 novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Vista  la  legge  29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge,  con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante  interventi  urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;

Visto  l'art.  3,  del  decreto  del  Ministro  pro  tempore datato 3 aprile  2008, recante «Applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229»,  registrato  alla Corte dei conti il 7 maggio 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2008;

Decreta:
Art. 1.
1.  Il Ministero della salute procede alla liquidazione di un unico importo  corrispondente  alle  prime  tre  rate  delle  cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

2.   Detto  importo  e'  determinato,  in  riferimento  al  periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione e  la  data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla  misura  massima  delle  dieci  annualita' previste dalla legge, applicando  la  percentuale del 12,5%, identica per tutti i soggetti, dell'annualita'  corrisposta  ai  sensi  dell'art.  1  della legge n. 229/2005.

3.  La  percentuale  indicata  al  comma 2, e' fissata in base alla disponibilita'  del  capitolo  di bilancio 2400, piano gestionale 02, per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. - Roma, 20 giugno 2008
Il direttore generale: Palumbo - Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2008  

vedi anche: PDL 4865: http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=14PDL0060350

IMPORTANTE: Il 19 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al decreto ministeriale per le transazioni (620.000,00 euro ai deceduti, 465.000,00 euro in vita con sentenza favorevole e 415.000,00 in vita senza sentenza favorevole), il Direttore della Programmazione economica del Ministero della salute si è piegato alla volontà delle associazioni. Sembra una fatalità ma sono passati proprio due anni dalla Fondazione della Confederazioni CANADA nata dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario Enrico Letta.

Segretario Generale Confederazione Associazioni Nazionali Danneggiati (C.A.NA.DA.)

IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti, specializzati nelle cause di risarcimento danni (dai vaccini, incidenti, farmaci, ospedalizzazioni,  aggressioni, ecc.) con operativita' su tutto il territorio Italiano, per assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e prefissate, con possibilita' di avere anche una assicurazione che copre le spese legali (non di registrazione delle querele, cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a mano la @ all'interno della mail)


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Legge per l’Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (1/a) (1/circ).

(1)  Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55.
(1/a) Vedi, anche, la L. 25 luglio 1997, n. 238, riportata al n. E/XV.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-     I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale): Circ. 6 dicembre 200, n.203; Circ. 10   ottobre 2000, n.172;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
Ministero del Tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC;
Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072;

-          Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 3 luglio 1996, n.296: Circ. 25 ottobre 1996, n. 8198.

1.      1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

      2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezione da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

      3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

      4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata i danni di cui al comma 1; alle persone che per motivi di lavoro e per incarico del loro ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. (2/cost).

2.  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177(2), come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984 n. 111.

      2. L'indennizzo di cui al comma 1, integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324(3) e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura par, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. (3/cost).

      3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto  nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

      4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

      5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

      6. I benefici della presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei   soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

      7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2 (4) (2/cost).

(2)     Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

(3)     Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, sollevata in riferimento art. 2, 32 e 38, primo e terzo comma, e 136 della Costituzione.

(4)     Così sostituito dall'art. 7, D.L., 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla voce Cassa del Mezzogiorno. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 15-18 aprile 1996, n.118 (Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 17 Serie speciale), aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del comma 2 del vecchio testo.

(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n.266 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27 serie speciale), ha dichiarato   non fondata la questione di legittimità costituzionale, degli art. 1 e 2, come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, prima parte - come notificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre1996, n. 548, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 38 della Costituzione. Con successiva sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 423 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 43 serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, come integrati dall 'art.1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione: Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 522 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Cost. e già rigettata.

3.   1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 comma 1 presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della Sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative (5).

      1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata (6).

      2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

      3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta infezione da HIV.

      4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2 comma 3,  è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuto decesso.

      5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1 compila una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.

      6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.

      7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa (7) (2/cost).

4. 1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso da una commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092(8).

      2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.

      3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le  infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio

      4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915(9), come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981 n. 834.

(8) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

(9) Riportato alla voce : Pensioni civili, militari e di guerra.

5.   1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4 è ammesso ricorso al ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro 30 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

      2. Entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.

      3. E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6.  1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento (10).

      2.Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

(10) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

7.  1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.

      2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole e alle comunità in genere.

      3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione

8. 1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.

      2.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato il lire 19 miliardi

      l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del ministero della sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3.      Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 25 luglio 1997 n. 238 (1)

Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992 n. 210 (2), in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

(1)     Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174. La data del provvedimento è stata così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1997, n.175. ( Riportata al n. E/XIV.

1. 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210(2) consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177 (3), come modificata dall'art. 8 della L. 2 maggio 1984 n. 111 (3). L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

      2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27/5/59 n. 324 e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2), anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

      3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L. 25/2/92 n. 210 (2) sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

      4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

      5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2), sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (4), e successive modificazioni, nonché al pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (4), limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n.210 del 1992(2).

      6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'art. 1 della L. 25/2/92 n. 210, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

      7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal ministro della sanità con proprio decreto in misura non superiore al 50% di quello previsto ai commi 1 e 2.

      8. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7, valutati pari a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

      9.………..

      10.……….. 11. Le domande già presentate al ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che provvedono entro novanta giorni dalla data del ricevimento ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. 25/2/92 n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

      12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, le commissioni medico.ospedaliere di cui all'art. 4 della legge 25/2/92 n. 210 sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 29/12/73 n. 1092.

      13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni uffcio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonché nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

2)  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 4/4/97 n. 92.

3)  La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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La legge 210/92, così come modificata dalla Legge 238/97 prevede un indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di: 
 
- Vaccinazioni obbligatorie  
- Trasfusioni  
- Somministrazioni di emoderivati  
- Infezioni contratte per cause da imputare ai rischi professionali (per il personale sanitario).

CHI SONO I BENEFICIARI DELLA LEGGE ?
A) Persone che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa di : 
 
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana (oggi alcune vaccinazioni non sono più obbligatorie ma consigliate). 
- vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio, o per poter accedere ad  
  uno stato estero; 
- vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere; 
- vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, assunta nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (quando la vaccinazione non era obbligatoria).

B) Persone che risultino contagiate da virus dell’AIDS (HIV) o da virus dell’Epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, oppure da vaccinazioni. Le trasfusioni o le somministrazioni di emoderivati possono avere avuto carattere periodico (come nel caso di emofilici e talassemici), o anche occasionale (come nel caso di un intervento chirurgico).

C) Il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (per il solo HIV e per nessuna altra patologia).

D) Il coniuge e/o convivente contagiato dal partner ed il figlio contagiato durante la gestazione, purché la persona infettante rientri nei parametri della Legge 210/92 e successive modifiche.

E) Gli eredi 
Se, a causa delle vaccinazioni o delle patologie irreversíbili previste dalla L. 210192, derivi la morte dei danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare specifica domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. 
Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.

PER CHI E' IN VITA
La Legge prevede un indennizzo attraverso l’assegnazione di un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato.
L'importo dell'assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria.

La persona colpita da doppia patologia (Epatite + AIDS) gode di un indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50% del valore riconosciuto dalla Legge 210/92 e successive modifiche. Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa, codice di esenzione 90.L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
I soli danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono presentare apposita domanda per ottenere un assegno "una tantum" corrispondente al 30% dell'indennizzo per ogni anno, per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l'ottenimento dell'indennizzo.
Tale possibilità viene invece negata a tutti gli altri contagiati, sia dalla legge che dalla Corte Costituzionale.

Gli importi originari dell’indennizzo sono:

CATEGORIA

ANNUALE

BIMESTRALE

MENSILE

GIORNALIERO

ANNUALE

€ 7.428,76

€ 1.238,12

€ 619,06

€ 20,35

€ 1.114,00

€ 7.302,90

€ 1.217,15

€ 608,58

€ 20,01

€ 1.002,44

€ 7.117,92

€ 1.196,32

€ 598,16

€ 19,67

€ 891,66

€ 7.052,37

€ 1.175,39

€ 587,70

€ 19,32

€ 780,37

€ 6.926,51

€ 1.154,42

€ 577,21

€ 18,97

€ 668,81

€ 6.800,66

€ 1.133,44

€ 566,72

€ 18,63

€ 557,26

€ 6.675,09

€ 1.112,51

€ 556,26

€ 18,29

€ 445,96

€ 6.549,23

€ 1.091,53

€ 545,77

€ 17,94

€ 334,41

PER CHI E' DECEDUTO
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 210/92 sia derivato o derivi la morte, gli aventi diritto (il coniuge, i figli, i genitori o - se la persona è deceduta in età minore - gli esercenti la patria potestà, fratelli minorenni e maggiorenni) possono fare domanda, a loro scelta, per un assegno una tantum nella misura di 150 milioni, oppure per un assegno mensile per la durata di 15 anni. Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo (o mentre già lo percepisce), agli eredi compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.

LE MODALITA' DI RICHIESTA PER L'INDENNIZZO
La domanda di indennizzo è da presentarsi al Ministero della Sanità attraverso la propria Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di appartenenza, deve essere redatta su carta semplice, firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed infine datata. 
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti: :::[ vedi i moduli ]::: 
Certificazione medica dove si documenta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione. Copia della cartella clinica che attesta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione. Foglio redatto da un medico dove viene riportata la data della prima diagnosi di Epatite cronica e/o di infezione del virus dell’AIDS. 
 
- Certificato di nascita.  
- Stato di famiglia (se il contagiato è minorenne).  
 
Se il contagiato è deceduto sono necessari anche: 
- Stato di famiglia 
- Certificato di morte 
- Cartella clinica relativa al decesso, oppure scheda di morte ISTAT in originale o in copia conforme  
 
In caso di infezione da hiv o epatite a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati si dovranno seguire i seguenti accorgimenti: 
 
a. I politrasfusi (ad esempio talassemici ed emofilici) dovranno inoltrare la scheda informativa, (Gazz. Uff. - Serie generale - n. 145 del 22.6.92) debitamente compilata, firmata e timbrata da un medico della struttura sanitaria pubblica presso la quale l'interessato è in cura. Nella parte relativa ai prodotti somministrati deve essere riportato, se possibile, il tipo di ogni singolo prodotto (sangue od emocomponente od emoderivato), la data di inizio e la frequenza delle somministrazioni, la struttura e/o le strutture presso le quali sono avvenute le somministrazioni. Nella parte riguardante la diagnosi di malattia dovrà essere precisata la data (rilevante ai fini della verifica della tempestività della domanda) del primo accertamento di positività per HIV o epatite.
I trasfusi occasionali dovranno allegare la cartella clinica relativa alle trasfusioni documentate con le diciture "emotrasfusioni, plasma, globuli rossi, ecc" nella diaria clinica o nella scheda anestesiologica, o ancora più efficacemente con i bollini adesivi delle sacche utilizzate.  
 
Per i soli danni da vaccino sono necessari anche: 
Copia conforme del certificato vaccinale della USL o di quello del Comune; 
Nel caso di vaccinazione resa obbligatoria, copia conforme dell'ordinanza che ne ha previsto l’obbligatorietà; 
Nel caso di vaccinazione non obbligatoria ma risultata necessaria, idonea documentazione che dimostri la necessità della stessa; 
Nel caso di vaccinazione eseguita per motivi professionali, sarà opportuno, corredare l’istanza con una dichiarazione del datore di lavoro che ne evidenzi le ragioni; 
Copia conforme della cartella clinica del ricovero determinante la patologia contratta. 
 
Per gli operatori sanitari contagiati da HIV durante il lavoro vanno aggiunti: 
Originale o copia conforme della denuncia di infortunio subito sul lavoro riportante l'avvenuto contatto con sangue proveniente da soggetto HIV positivo. 
Dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove si è verificato l'evento attestante che l'interessato era in servizio durante lo svolgersi dei fatti. 
 
Per contagio dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza vanno aggiunti i seguenti documenti: 
Il coniuge dovrà allegare lo stato di famiglia e la diagnosi del primo accertamento di positività per HIV o di epatite del contagiato e del contagiante.  
Per il contagio durante la gestazione, al certificato dello stato di famiglia vanno aggiunte la cartella clinica del parto e la documentazione attestante la prima positività virale materna e del bambino.

TERMINI DI LEGGE
I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di infezione HIV. Tali termini decorrono dal momento in cui la persona è venuta a conoscenza del danno avuto, ma ci sono alcuni casi particolari che vediamo di seguito. 
 
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, il termine per la presentazione della domanda è di quattro anni, e decorre dal 20 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge 362/1999
 
Per le persone contagiate da virus dell'HIV in seguito a trasfusione prima del dal 21 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge 210/92), il termine di 10 anni inizia a decorrere da tale data. 
 
Per le persone danneggiate da vaccinazioni o da epatiti postrasfusionali prima del 21 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge 210/92), il termine dovrebbe iniziare a decorrere da tale data. In seguito però alle ultime positive sentenze in materia, ci sono buone possibilità di ottenere l'indennizzo anche per coloro che hanno presentato la domanda prima del 28 luglio 2000, cioè entro tre anni dall'entrata in vigore della legge 238/97. Per approfondimenti riguardo questo particolare caso, si veda la sentenza del Tribunale di Livorno ed il relativo commento. :::[ vedi la sentenza ]:::

Se la domanda è già stata inoltrata ed il paziente si aggrava, è possibile richiedere la revisione entro 6 mesi da quando è reso noto il peggioramento. La richiesta va inoltrata al Ministero della Sanità tramite l’A.S.L. di appartenenza.

L'APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA
La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) redige un verbale sugli accertamenti eseguiti e formula un giudizio diagnostico per le infermità e le lesioni riscontrate, nonchè sul nesso di causalità tra la trasfusione e/o la somministrazione di emoderivati oppure la vaccinazione, assegnando una percentuale di gravità a seconda della patologia. 
 
Il verbale viene inviato all’A.S.L. che provvederà ad inoltrare la documentazione al Ministero della Sanità affinché venga data poi risposta al cittadino infettato. E' possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. :::[ Clicca qui per vedere il modulo per il ricorso ]::: 
 
ll Ministero della Sanità, sentito l’ufficio medico-legale, decide sulla validità del ricorso. La comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla decisione, anche se in realtà tale termine non viene solitamente rispettato. 
 
Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà rivolgersi al giudice ordinario competente, entro 1 anno. >>

2] RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO "OLTRE" LA LEGGE 210/92
Nei precedenti paragrafi abbiamo parlato dell’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 e successive modifiche, che non va confuso con il risarcimento del danno.  
L'indennizzo (che non ha natura risarcitoria, ma carattere assistenziale) intende realizzare una forma di solidarietà sociale e pertanto non preclude al beneficiario il diritto di promuovere nei confronti della pubblica amministrazione un'azione risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio.  
 
Il risarcimento del danno presuppone l'accertamento della responsabilità civile di chi ha causato il contagio. Le recenti sentenze che hanno condannato lo stato a risarcire i contagiati consentono a tutti coloro che hanno ricevuto trasfusioni infette dagli anni ’70 a tutt'oggi di verificare con maggiori possibilità di successo la possibilità di affrontare un contenzioso nei confronti del Ministero della Sanità, responsabile di gravi omissioni e controlli. 
 
La sentenza 21060 del 27.11.’98, emessa dal Tribunale Civile di Roma Sez. I, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni fisici e morali riportati dalle persone contagiate a seguito delle somministrazioni di sangue e/o emoderivati. 
La sentenza condanna il Ministero della Sanità per avere, sino al 1991, negligentemente ritardato il ritiro dei farmaci non trattati al calore virucidico. 
Secondo tale sentenza, pur essendo noto che negli anni ‘70/’80 si erano sviluppate l’infezione da Epatite e poi quella da AIDS - e che queste erano evitabili col trattamento a caldo antivirucidico - il Ministero attese sino al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei farmaci non trattati al calore e solo nel 1993 di quelli non trattati contro l’Epatite C. 
E' stata dunque riconosciuta pienamente la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni da contagio: per la quantificazione di tali danni per le singole persone si dovrà procedere con cause individuali. 
 
A causa della lungaggine di questo processo (la sentenza è stata anche impugnata davanti alla Corte d'Appello), la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato lo stato italiano a pagare da 20 a 60 milioni di lire ad ogni infettato che aveva intentato la causa, come risarcimento per il danno subito a causa della lungaggine del procedimento (30/11/2000). 
 
Nel mese di giugno 2001 il Tribunale di Roma è tornato ad esprimersi a favore di altri 351 infettati che avevano intentato una causa contro il Ministero della Sanità al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito. La sentenza dà ampiamente ragione ai contagiati, andando anche oltre quanto deciso nelle precedenti sentenze aventi ad oggetto la medesima materia: la responsabilità del Ministero viene riconosciuta anche per i contagi avvenuti prima degli anni in cui sono stati approntati i test per i singoli virus. 
A questo proposito si veda la sentenza ed il relativo commento 
 
Promuovere un autonomo giudizio civile non è l’unica strada per arrivare al risarcimento del danno, essendo possibile anche costituirsi parte civile nell’ambito del processo penale già in corso a Trento contro i responsabili della diffusione di sangue infetto. 
Con il fine di tutelare maggiormente i politrasfusi, l’ASSOCIAZIONE POLITRASFUSI ITALIANI (A.P.I.) si sta avvalendo della consulenza e dell'assistenza di uno Studio Legale di Torino.
Tale scelta si è resa opportuna vista anche l'offensiva cui è sottoposta l'Associazione da parte di coloro che, per scarsa informazione (peraltro inaccettabile in coloro che istituzionalmente dovrebbero monitorare il rischio nel settore trasfusioni e "sangue" in genere) o per evidenti interessi personali, tentano di impedirne una corretta informazione e promozione di tutte quelle iniziative (prima tra tutte la corretta e definitiva adozione del "piano sangue") che potrebbero portare ad una maggiore sicurezza per gli ammalati e per i cittadini in genere.
L’Associazione Politrasfusi Italiani ha richiesto allo Studio Legale un parere sul contenuto e l'applicazione della Legge 210/92 (vedi commento sulla Legge) I legali, comprendendo solidaristicamente la difficile situazione economica in cui si trovano molti di coloro che hanno diritto ad un giusto risarcimento, si sono dichiarati disposti ad intraprendere le cause su mandato di chi è in condizione di proporre la relativa domanda risarcitoria con l'anticipazione delle sole spese vive e per l'eventuale domiciliazione (cioè la nomina di un legale nella città ove viene proposta la domanda giudiziaria, se diversa da Torino.


COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO, OLTRE ED IN AGGIUNTA ALL’INDENNIZZO
Chi fosse intenzionato ad avviare una causa per il risarcimento dei danni subiti, oltre ed in aggiunta all'indennizzo, dovrà fare pervenire all’Associazione Politrasfusi Italiani la seguente documentazione: 
 
- moduli della richiesta di indennizzo,  
- relazione Commissione Medico Ospedaliera attestante il nesso di causalità, :::[ modulo per la richiesta copia del verbale ]:::riconoscimento nesso di causa Ministero ex L. 210/92, ai sensi della responsabilità civile relazione medico legale di parte che certifichi nesso di causa e quantifichi il danno biologico, · documentazione medica su terapia emotrasfusionale eseguita,documentazione attestante danni patrimoniali patiti (perdita occupazione, diminuzione stipendio, spese mediche sostenute, spese per assistenza, ecc…), 
Previa verifica di tale documentazione, che dovrà essere ordinata in modo da consentire la Sua agevole lettura, ed incontro con gli interessati, i nostri legali procederanno, ove ne ricorrano i presupposti, a redigere gli atti di citazione. La presente richiesta riveste carattere d’urgenza, al fine di continuare una battaglia già iniziata sin dagli anni 1986.

ESAMI MINIMI NECESSARI PER RELAZIONE MEDICO LEGALE
- PCR HCV semiquantitativa; 
- Genotipo HCV; (se in precedenza non eseguito: anti HCV) 
- AST;  
- ALT; 
- GGT;  
- ALP;  
- Protidogramma elettroforetico;  
- dosaggio Ig; 
- bilirubina;  
- sali biliari; 
- ecografia addome superiore.

COMMENTO LEGALE SULLA LEGGE 210 DEL 25 FEBBRAIO 1992
Al momento dell'elaborazione delle proposte di legge n. 2733 e n. 2935 (successivamente unificate nel testo adottato), il danno permanente, provocato da somministrazione di sangue e suoi derivati, neppure veniva menzionato.
All'epoca, siamo nel 1988, i promotori della norma avevano presente esclusivamente l'esigenza di concedere aiuto a coloro che subivano danni in seguito a vaccinazioni obbligatorie. In seguito, ma non a causa delle stesse. Il danno quindi si verificava per una particolare predisposizione del soggetto vaccinato e non per un difetto del vaccino o per un errore nella sua somministrazione.
Nel tentativo di equiparare il nostro Paese agli altri europei, l’indennizzo doveva essere riconosciuto a quei soggetti che, sottoposti ad una vaccinazione obbligatoria, avessero subito un danno permanente
Qui si riporta un passo significativo, estrapolato dalla relazione del deputato Saretto, in cui si precisa che "…è importante sottolineare come la quasi totalità delle complicazioni post-vaccinali risultano indipendenti da qualsiasi errore di tipo professionale o da difetti derivanti dalla natura del vaccino impiegato. Il rischio in parola è cioè connesso in genere a delle predisposizioni del vaccinato che sono indeterminabili in via preventiva; quindi, il rischio si presenta imprevedibile.
"La situazione descritta è completamente diversa da quella dei politrasfusi che hanno contratto AIDS o Epatite C in seguito a trasfusioni od assunzione di emoderivati. In nessun caso il danno subito è provocato da una particolare predisposizione del paziente, anzi la causa va sempre individuata nelle condizioni del sangue oppure dell'emoderivato.
Una conferma si può trarre dalla Sentenza n. 307/90 della Corte Costituzionale che, dichiarando l'incostituzionalità della Legge 4 Febbraio 1966 n. 51 nella parte in cui non prevedeva a carico della Stato un'equa indennità per il danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione antipolio, precisa "…al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 C.C.".L'articolo 2043 del C.C. sancisce: "…qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
E’ chiaro che la Corte Costituzionale ha inteso prevedere, così come la Legge 210/92 la cui emanazione è stata senza dubbio sollecitata dalla declaratoria di incostituzionalità per coprire il vuoto legislativo che ne derivava, l'indennizzo nel solo caso di mancanza di colpa nella causa del danno. Al contrario, nella somministrazione di sangue od emoderivati che abbia provocato contagio da AIDS o da Epatite C (ovvero leucemie ecc.), la colpa è quasi sempre imputabile al responsabile del servizio trasfusionale (Stato o privati) e di chi è responsabile della produzione, distribuzione e prescrizione dell'emoderivato (case farmaceutiche e Servizi Sanitari).
La colpa si può individuare sotto diversi profili ma nella maggioranza dei casi può definirsi di natura omissiva (non essendosi adottate le misure di sicurezza che le notizie giunte sin dal 1983 consigliavano) ovvero per non aver correttamente rispettato o fatto rispettare le norme e i regolamenti che nel frattempo sono stati adottati.
Va pertanto affermato con chiarezza il diritto di tutti coloro che malauguratamente hanno subito il contagio da AIDS o Epatite C, in seguito a trasfusioni o assunzione di emoderivati, di vedersi risarcire il danno secondo i criteri di liquidazione ordinaria adottati dalla Magistratura.
La previsione da parte della Legge 210/92 di un indennizzo per chi ha subito un danno permanente alla propria integrità psicofisica in seguito a somministrazione di sangue od emoderivati, è quindi frutto del lodevole lavoro di sensibilizzazione operato da associazioni come l'A.P.I.
Ma tale indennizzo si aggiunge, senza certo escluderlo, al diritto di richiedere il risarcimento del danno nella sua interezza, rispettando il termine prescrizionale di cinque anni dal fatto. Tale possibilità potrà in alcuni casi estendersi verso chi ha subito il contagio tramite contatti con persone già contagiate, con le modalità previste.
Tratto da:  politrasfusi.it

'Commenti vari: 'Requisito fondamentale per l'ottenimento dei benefici ha specificato il Sottosegretario Antonio Gaglione e' la rinuncia a contenziosi con l'Amministrazione in relazione alla legge del 1992.
Alle domande, pertanto, deve essere allegata formale rinuncia ai contenziosi giurisdizionali in corso''.
Il ministero invita i soggetti danneggiati (o, in alternativa, coloro che esercitano la potesta' genitoriale, il tutore o l'amministratore di sostegno) a presentare la domanda al Ministero della Salute Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema -
Ufficio VIII - Piazzale dell'Industria, 20, 00144 Roma.
 
Commento NdR: Quindi silenzio anche nei confronti dei medici, delle Asl e dei produttori dei vaccini.....

TEMPI del RISARCIMENTO
Nel danno da vaccinazione obbligatoria, la legge 238/1997 (art.1, comma 9 ) stabilisce che la domanda d'indennizzo va presentata entro 3 anni dal momento in cui il soggetto danneggiato individui la malattia prodottasi in seguito al vaccino.
Ma per un Tribunale siciliano, un periodo temporale così ristretto viola i princìpi costituzionali dell'uguaglianza e del diritto alla salute, dal momento che per alcune cause di responsabilità professionale, il termine si estingue in 10 anni.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi, (sentenza n. 342 del 27 ottobre 2006) ha parere opposto, ritenendo che "la norma impugnata non eccede l'ambito delle scelte spettanti al legislatore in materia di diritti sociali" e che "la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno secondo la previsione dell'art. 2043 del codice civile, il diritto a un equo indennizzo "allorché il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale". Ma anche "il diritto ... a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità".
Tuttavia l'indennizzo va "rimesso alla discrezionalità del legislatore, e questi, nel ragionevole bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla presentazione della relativa domanda entro un dato termine".
By Angelo Ferri, Medico legale - Tratto da repubblica.it

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L. 14 ottobre 1999, n. 362 (1) - Disposizioni urgenti in materia di sanitaria - (1)  Pubblicato nella Gazz. Uff.  20 ottobre 1999, n.247

1. Quaderno di campagna.

    1. L’applicazione…………

2. Acque di balneazione.

    1. ………………………………………………………………………………………………

(2)  Sostituisce la lettera b) del primo comma all’art. 4, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470

3. Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

      1. A decorrere dall’anno 1999………………………………………………………………

      2. Il primo periodo del comma 8 dell’art,1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, è soppresso.

      3. L’indennizzo di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. i soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, presentano le relative domande alla azienda sanitaria locale competente.

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Legge 29 ottobre 2005, n. 229

" Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005

   

Art. 1.

    1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

    2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l’indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
    3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l’avente diritto può optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
    4. L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

Art. 2.

    1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.

    2. All’istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all’attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3.

    1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.

    2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all’articolo  2.

Art. 4.

    1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all’articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell’indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

    2. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell’evento dannoso e la data di ottenimento dell’indennizzo.
    3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro per l’anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tratto da: http://www.senato.it/parlam/leggi/05229l.htm

Le REAZIONI da VACCINO  - "Quando succede a Voi od al Vostri bambini, I rischi sono del 100%"
Testimonianze di Danni dei Vaccini + Lettere genitori figli rovinati dai vaccini  + Risarcimento Danni da Vaccino 1  +  Richiesta di Risarcimento 2

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INDENNIZZO per DANNI dai VACCINI e da TRASFUSIONI
INDENNIZZO: http://www.ministerosalute.it/indennizzo/indennizzo.jsp
vedi: Falsita' della medicina ufficiale + Big Pharma + Interrogazione Parlamentare  +  Contenuto dei Vaccini + Risarcimento danni dei Vaccini

Con la Legge 25 febbraio 1992 n. 210 (successivamente più volte modificata ed integrata) lo Stato Italiano ha previsto un riconoscimento economico (indennizzo) per i soggetti che hanno subito danni irreversibili in seguito a vaccinazioni, trasfusioni, contagio con persona già indennizzata o operatori sanitari che si siano infettati durante il servizio a causa di contatto con sangue o suoi derivati.
N.B.: La L. 210/92 riguarda il riconoscimento di un “indennizzo”, indipendentemente da una dimostrata colpa.
Tale previsione non preclude pertanto la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, in caso di comportamenti colposi di terzi (ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile).

Nel dettaglio le previsioni normative sono:

1.       Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).

2.       Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

3.       Persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).

4.       Personale sanitario di ogni ordine e grado che, durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, abbia contratto l'infezione da HIV oppure (sentenza Corte Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

5.       Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).

6.       Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo.

7.       Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

I termini per la presentazione della domanda
I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:

  • 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale;

  • 10 anni, nei casi di infezione da HIV.

I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.

La presentazione della domanda
Le domande, in carta libera, vanno presentate all’ASL territorialmente competente, cioè quella presso la quale è (o, in caso di morte, era) iscritto il danneggiato.
Per l’ASl di Brescia ci si deve pertanto rivolgere al proprio Distretto di appartenenza, consultando la pagina Sedi e Modalità.

Alla domanda devono essere allegati

  • documentazione amministrativa (ad es. certificazioni o dichiarazioni sostitutive di nascita, residenza, stato di famiglia,  ecc.);

  • documentazione sanitaria (in originale e/o copia conforme) necessaria a dimostrare:

    • l’avvenuto evento lesivo (ad es. cartella clinica relativa alla trasfusione o certificato vaccinale)

    • il verificarsi del danno (prima diagnosi di epatite ovvero prima diagnosi di reazione avversa a vaccino ecc.)

    • le condizioni attuali di salute (ad es. ultimi esami di funzionalità epatica).

Maggiori indicazioni sulla documentazione necessaria, in relazione al singolo caso, possono essere richieste alle sedi di Distretto.

L’istruttoria della pratica
Una volta verificata con il medico la completezza della domanda e della documentazione prodotta, la pratica viene trasmessa al Servizio di Medicina Legale dell’Asl, che inoltrerà copia del fascicolo alla Commissione Medico Ospedaliera (CMO) presso l’Ospedale Militare di Milano.
La CMO (composta da medici militari) convocherà a visita l’interessato e, in seguito, stenderà un verbale di visita formulando il relativo giudizio.
Il verbale viene quindi trasmesso al Servizio di Medicina Legale dell’ASL che adotterà i provvedimenti conseguenti: nel caso in cui la CMO abbia espresso un parere negativo l’esito viene notificato all’interessato unitamente alle istruzioni per l’eventuale ricorso. Nel caso di esito positivo l’esito viene notificato sia all’interessato che al Servizio Provvidenze Economiche agli invalidi dell’ASL che avvierà la pratica per la corresponsione del beneficio economico.

Aggravamento dell’infermità
In caso di aggravamento dell'infermità, l'interessato può presentare domanda di revisione del giudizio entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'edevento. Per il giudizio sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e la quantificazione del danno originario.
Così pure, coloro che in conseguenza di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, abbiano contratto più di una patologia determinante esiti invalidanti distinti, possono presentare domanda di integrazione dell'indennizzo per doppia patologia.

Decesso del richiedente
Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda muoia prima o durante la percezione dell'indennizzo, i ratei non erogati competono agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria.
Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che succedono nel diritto all'indennizzo (art.2, comma 3, L. 210/92) possono presentare domanda di una tantum o di assegno reversibile per 15 anni. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.
Ricorso avverso al giudizio espresso
Avverso il giudizio espresso dalla C.M.O. e notificato all'interessato o agli aventi diritto, da parte dell’ASL, unitamente a copia conforme del verbale mod. ML/V, è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 5 della L. 210/92.
I ricorso va presentato al Ministero della Salute tramite l'ASL du Brescia (rivolgersi al Distretto di appartenenza, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Il Ministero della Salute decide sul ricorso stesso e notifica con proprio atto, al ricorrente e alla ASL, la decisione adottata.
In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il ricorrente può esperire l'azione innanzi al giudice ordinario competente.
Tratto da: http://www.aslbrescia.it/asl/bin/index.php?id=1224

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Quando sospettare un danno da vaccino in un bambino piccolo ?  - 16/03/2012
Ricevo quotidianamente decine di email di genitori che chiedono consigli su come comportarsi con i loro figli che hanno avuto disturbi o patologie gravi dopo le vaccinazioni pediatriche. Purtroppo, io non sono assolutamente in grado di rispondere a tutti, anche se mi rendo conto che un bambino con danno da vaccino dovrebbe essere curato quanto prima per evitare che il danno si instauri irreversibilmente in lui alterando in particolare le sue capacità e le sue future potenzialità neuro-psichiche.

Ora vorrei accennare molto brevemente quando bisogna sospettare un danno vaccinale in un neonato o comunque in un bambino piccolo.
A tale riguardo ricordo che i danni da vaccino hanno praticamente sempre le seguenti caratteristiche:

- Il bambino presenta una debolezza psico-fisica precedente (più il bambino è piccolo e più è a rischio di danno vaccinale; quando invece il bambino viene lasciato crescere e maturare, il rischio di danno vaccinale si riduce, anche se non scompare del tutto).

- Il vaccino slatentizza la debolezza soggettiva di ogni bambino agendo prevalentemente sul sistema immunitario e su tutti gli apparati strettamente collegati con questo: sistema nervoso centrale e periferico, apparato gastro-enterico, apparato respiratorio e apparato cutaneo (sono comunque possibili praticamente quasi tutte le patologie pediatriche, perché il sistema immunitario è alla base di qualsiasi processo flogistico e la flogosi è alla base di qualsiasi patologia, specialmente in un bambino piccolo).

- La latenza con cui il vaccino induce un danno visibile da parte dei genitori o dei medici varia da pochi giorni a circa 1-2 mesi e dipende dall'intensità dell'alterazione immunitaria, dalla maturità tessutale (o anche età anagrafica) del bambino, dalle predisposizioni genetiche, da come si è svolta la gravidanza e specialmente il parto, dai trattamenti farmacologici assunti (specie quelli con antibiotici e corticosteroidi), dalla correttezza nutrizionale dell'alimentazione assunta dal bambino e dalla madre durante la gravidanza e dopo il parto in caso di allattamento al seno, dalle malattie avute (specie virali) sia dal bambino che dalla madre durante la gravidanza e in particolare dal numero dei vaccini ricevuti e dall'età in cui sono stati somministrati.

- Il danno da vaccino è quasi sempre aspecifico e difficilmente inquadrabile dalle nostre attuali conoscenze, almeno nei primi 1-2 anni della sua manifestazione (in un tempo successivo il danno diventerà sempre più grave e quindi evidente, ma molto raramente permetterà che i medici diagnostichino con certezza il fattore eziologico che lo ha determinato, … anche perché i vaccini non vengono quasi mai presi in considerazione).
- Il danno vaccinale in genere non risponde ai trattamenti farmacologici di routine (e se risponde, risponde parzialmente e richiede dosaggi elevati e in genere trattamenti farmacologici multipli).

- Il danno da vaccino raramente manifesta grandi alterazioni ematochimiche tra gli esami che comunemente vengono eseguiti e comunque non fornisce facili interpretazioni dei referti ematologici alla luce delle nostre attuali conoscenze fisiopatologiche.

A livello della diagnosi laboratoristica, il danno da vaccino va indagato con vari esami che possiamo suddividere in esami di primo e secondo livello.

Tra gli esami di primo livello, e quindi quelli più comuni e che dovrebbero essere eseguiti anche prima della vaccinazione, ricordiamo in particolare:
- Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria
- VES, PCR, elettroforesi proteica
- Sideremia, ferritina, glicemia, lipemia, creatinina
- Fosfatasi alcalina, CPK, LDH, GGT, transaminasi, vitamina D3
- Elettroliti plasmatici (sodio, potassio, magnesio, calcio e fosforo inorganico)
- Dosaggio delle immunoglobuline (IgG, IgA, IgM, IgE)
- TSH, T3, T4
- Esame completo delle urine
- Tipizzazione linfocitaria
- Tipizzazione tessutale HLA di classe I e II
- Test di intolleranza alimentare (RAST-test)
- Mineralogramma del capello.

Tra gli esami di secondo livello, che dovrebbero essere eseguiti sempre quando c’è un danno vaccinale anche solo leggermente sospetto, ricordiamo in particolare:
- Valutazione dello stress ossidativo: dosaggio plasmatico del glutatione ridotto e ossidato e misura del loro rapporto (GSH/GSSG), dosaggio degli F2-isoprostani urinari, neopterina urinaria (espressione di iperattivazione immunitaria)
- Valutazione dello stress cellulare: dosaggio plasmatico del DNA cellulare libero
- Valutazione del danno genomico: dosaggio della la 8-idrossi 2-deossiguanosina urinaria (8-OHdG)
- Valutazione del danno del sistema nervoso centrale: dosaggio del criptopirrolo urinario e dell’istamina plasmatica
- Valutazione delle porfirine urinarie (uroporfirine e coproporfirine), che possono essere espressione di danno farmacologico, intossicazione di metalli tossici o di sostanze chimiche tossiche, disordini genetici, iponutrizione, patologie epatiche, stress ossidativo
- Valutazione di un danno metabolico: aminoacidi plasmatici (compresa l’omocisteina) e urinari, istamina plasmatica, acidi organici e acido orotico urinario
- Valutazione della capacità di detossificazione: dosaggio della glutatione S-transferasi
- Dosaggio plasmatico delle vitamine antiossidanti: vitamina A, C, E (queste vitamine rappresentano un sistema antiossidante alternativo o parallelo al sistema che vede impegnato il glutatione)
- Dosaggio plasmatico delle IgM e IgG verso i principali virus (Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Varicella-Zoster virus, Herpes Simplex virus)
- Dosaggio plasmatico degli anticorpi verso i virus vaccinali (epatite B, poliovirus, morbillo, parotite, rosolia) e verso i batteri vaccinali (difterite, tetano, pertosse) assunti.

Alcuni esami del secondo livello possono non essere eseguiti dai comuni laboratori convenzionati con il nostro Servizio Sanitario e allora consiglio di contattare il laboratorio FLEMING di Brescia facendosi però fare prima un preventivo di spesa perché alcuni esami potrebbero essere costosi (questo laboratorio, che appartiene ad una catena europea di laboratori molto specialistici, prevede anche l’invio del sangue con corriere in modo da non doversi recare a Brescia, ma prevede pure la collaborazione con moltissimi comuni laboratori di analisi mediche presenti nelle nostre città che eseguono il prelievo e lo spediscono poi al Fleming di Brescia).

Ricordo però che, invece di eseguire a tappeto molti esami, una adeguata visita medica e un approccio rigidamente personalizzato è indispensabile per un vantaggioso percorso diagnostico e terapeutico.
Non sono molti i medici che hanno la competenza, la pazienza e la cultura sufficienti per agire in questo modo, ma i medici omeopati, specialmente di approccio unicista, sono certamente quelli che meglio di tutti hanno gli strumenti e le conoscenze appropriate per conseguire i risultati auspicati.

Bibliografia
1 - Gava R. La Sindrome Influenzale in bambini e adulti. Edizioni Salus Infirmorum, Padova, 2a edizione, 2012
2 - Gava R. Le Vaccinazioni Pediatriche. Revisione delle conoscenze scientifiche. Edizioni Salus Infirmorum, Padova, 3a ed., 2010
By dott. Roberto Gava - Tratto da: informasalus.it

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VACCINAZIONI NON OBBLIGATORIE, i DANNI possono essere RISARCITI
Hanno diritto ad un indennizzo tutte le persone che abbiano subito gravi danni alla salute dopo essersi sottoposte ad una vaccinazione, anche se quest’ultima non è obbligatoria, ma solo “raccomandata” dall’autorità sanitaria.

 

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (sentenza 423/2000), dichiarando l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, della legge 210/1992 che disciplina, appunto, gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

La norma è stata giudicata anticostituzionale nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione dell’ EpatiteB a partire dal 1983.

La questione era stata promossa dal tribunale di Sanremo, cui si era rivolto un cittadino che aveva contratto un’epatopatia cronica dopo essersi sottoposto al vaccino dell’epatiteB.

L’uomo aveva scelto di vaccinarsi a seguito delle massicce campagne di “informazione” avviate a partire dal 1983 dal Ministero della Sanità per promuovere il vaccino dell’epatiteB  (divenuto obbligatorio nel 1991) per i soggetti a “rischio”, tra cui, come nel caso del ricorrente, i conviventi con persona affetta da malattia acuta.

Confermando l’orientamento espresso con la sentenza 27/1998 a proposito del vaccino della poliomielite, anch’esso  non obbligatorio, in un primo periodo, la Consulta ha affermato che “non è lecito chiedere al singolo di esporre a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività sia disposta a condividere il peso di eventuali conseguenze negative”.

In quest’ottica, secondo i giudici, “non vi è ragione per differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge e da quello in cui esso sia promosso dalla pubblica autorità in vista di una capillare diffusione nella società”.

Tratto da Il Sole 24 ORE – 17/10/2000

IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti, specializzati nelle cause di risarcimento danni (dai vaccini, incidenti, farmaci, ospedalizzazioni,  aggressioni, ecc.) con operativita' su tutto il territorio Italiano, per assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e prefissate, con possibilita' di avere anche una assicurazione che copre le spese legali (non di registrazione delle querele, cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a mano la @ all'interno della mail)

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(*) Commento NdR: ovvio che l’establishement medico, anche statale, cerchi di rifiutare di accettare le prove sul collegamento fra autismo ed altre malattie e le vaccinazioni, perche’ se cio’ avvenisse, dovrebbero risarcire tanto di quel denaro…che le case farmaceutiche fallirebbero assieme agli Stati che sono da sempre conniventi con i produttori dei vaccini
vedi: Produttori Tutelati + Big Pharma

C'è da aggiungere che le case farmaceutiche in alcuni casi sono state condannate a risarcire i danni, ma lo fanno facendoti firmare la CLAUSOLA di NON DIVULGAZIONE, ovvero dopo che hai preso i soldi devi stare zitto per non rovinare i loro sporchi affari.......
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