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Segnalazione di reazione avversa
a farmaci e
Vaccini
- Continua anche in
Pag 2
La
segnalazione relativa all’insorgenza di una
reazione avversa
che si sospetta si sia verificata dopo l’assunzione di un
farmaco, costituisce un’importante fonte di informazioni per
le attività di Farmacovigilanza, in quanto consente di
rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso di
tutti i farmaci disponibili sul territorio nazionale.
La qualità dell’informazione è determinata dalla congruità
dei dati, dalla loro completezza e dalla precisione con cui
sono riportati. Per questo motivo sono state predisposte due
schede di segnalazione: la
prima
ad uso dei medici e degli altri operatori sanitari (va
trasmessa tempestivamente al Responsabile di
farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza),
la
seconda ad uso dei cittadini (va inoltrata
direttamente alla ASL di appartenenza).
Se per motivi di privacy non è possibile riportare il nome e
cognome del paziente, l’indicazione della sua data di
nascita risulta essere particolarmente importante in caso di
segnalazioni di reazioni avverse a vaccino.
noltre la data di insorgenza della reazione insieme alle
date di inizio e fine terapia sono indispensabili perché
consentono di stabilire la correlazione temporale tra
assunzione del farmaco e reazione avversa.
Per quanto
riguarda la reazione, è importante che la sua descrizione
avvenga nel modo più chiaro e meno fantasioso possibile
considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata
e codificata da un altro operatore all’atto dell’inserimento
della scheda in banca dati.
E’ importante, infine, riportare il nome commerciale del
farmaco e non solo il principio attivo sia per
consentire eventuali accertamenti legati alla produzione
dello stesso sia per consentire alle
aziende
farmaceutiche titolari del farmaco sospetto
di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza
nazionale ed internazionale previsti dalla legge Italiana.
Inoltre nel caso dei farmaci generici, al nome del principio
attivo deve essere aggiunto il nome dell’azienda.
Senza questa informazione non sarà possibile procedere
all’identificazione del medicinale coinvolto.
Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono da sempre
sbandierati come utili e sicuri anche e non solo dal
Ministero della salute, ma esiste una sentenza ben
precisa (ignorata da tutti…) che mostra come tali
distinzioni fra vaccini obbligatori e non, NON possono
sussistere - vedi:
Sentenza Corte Costituzionale
Le famiglie dei
danneggiati da vaccino dal canto loro sottolineano “lo
stato di abbandono in cui sono state lasciate dalle
cosiddette “istituzioni che dovrebbero tutelare”, infatti
“tutelano” ma solo i
fatturati di
Big Pharma….". +
Corruzione per i Vaccini
IMPORTANTE:
PROPOSTA di LEGGE per STUDIO negli USA sullo STATO di
SALUTE FRA BAMBINI VACCINATI e NON VACCINATI (di nessun
vaccino)
Il DISEGNO di LEGGE n° 3069 a FIRMA della DEPUTATA MALONEY
NON E' STATO APPROVATO per cui E' RIMASTO sulla
CARTA.... e NEPPURE DISCUSSO dal CONGRESSO....a
dimostrazione che NON si vuole fare vere ricerche sui gravi
DANNI dei VACCINI......Big
Pharma
ringrazia...
"Noi
medici siamo plagiati, fin dall'inizio, dagli insegnamenti
universitari
che ci vengono propinati da un manipolo di "professori"
che
hanno il solo interesse di lasciarci nell'ignoranza sulla
vera origine delle malattie.
Alcuni di noi, alla fine, raggiungono la consapevolezza e
mettono in moto delle grosse energie che provocano reazioni
positive nel Tutto."
By Dott.
Giuseppe De Pace
(medico
ortopedico ospedaliero)
Un
VACCINO
..e' una
scarica enorme di tossine
invasive e pericolose !
Infatti:
ANCORA UNA
BAMBINA
MORTA DOPO la SOMMINISTRAZIONE dell'ESAVALENTE. -
Luglio 2013
Questo VACCINO e' stato RITIRATO IN MOLTI PAESI MA NON IN
ITALIA. RISARCIMENTO RECORD, PERO' NESSUNO RIDARA' PIU' LA
BIMBA AI GENITORI. -
Muore in culla a causa del vaccino
Infanrix, risarcimento record ai genitori.
La loro bambina è morta di
Sids ("morte in culla") a
pochi giorni dalla vaccinazione con il vaccino
Esavalente.
Il tribunale di Pesaro ha deciso un risarcimento record di
200 mila euro alla famiglia, più un vitalizio di circa 700
euro al mese ed un ulteriore indennizzo ancora da
quantificare. Una sentenza storica per l'Italia.
Aumento delle richieste di risarcimento Danni da Vaccini in
Giappone
http://edgytruth.com/2016/07/19/lawsuits-hpv-vaccines-increasing-japan/#
Le vaccinazioni ormai stanno diventando FACOLTATIVE in tutte
le regioni d'Italia, vedi QUI
Salvo che nella regione Emilia Romagna che
ha varato una legge Regionale INCOSTITUZIONALE
nel Nov 2016
IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti,
specializzati nelle cause di risarcimento
danni (dai vaccini, incidenti, farmaci,
ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.) con operativita'
su tutto il territorio Italiano, per assistervi per
qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e
prefissate, con possibilita' di avere anche una
assicurazione che copre le spese legali (non di
registrazione delle querele, cause, ecc.).
Possiamo assistervi legalmente anche nelle cause CONTRO
la recente Legge regionale dell'Emilia Romagna,
la quale vi impedisce di far frequentare gli asili nido e
scuole materne ai vostri figli, pur avendone diritto per
legge, chiedendo non solo la possibilita' di frequenza senza
vaccinazioni, ma anche il risarcimento danni.
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a
mano la @ all'interno della mail)
Mentre il altre Regioni italiane vi e' ancora Liberta di
vaccinarsi o meno;
Per fortuna che due presidenti di Regione Lombardia e
Liguria hanno confermato che NON passeranno nelle loro
regioni all'obbligo vaccinale, come in Emilia Romagna Legge
inquisitoria ed INCOSTITUZIONALE che priva delle
fondamentali Liberta evidenziate anche nei
Diritti
dell'Uomo !), perche' quei due Presidenti, ai quali
rendiamo grazie ed onore, vogliono lasciare la
Liberta' di
scelta e di cura alla popolazione delle loro regioni !
-
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/11/23/news/vaccini_maroni_toti_lombardia-152636744/?ref=fbpr
NON firmate MAI NESSUN foglio prestampato dalle ASL !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
AUSTRALIA - Stato del
Victoria - Giugno 2016
I bambini iper intelligenti sono esenti dai Vaccini
in Australia !
Un programma scolastico per studenti dotati, sta offrendo
forme di esenzione di vaccinazione e sollecitando gli
studenti a evitare il Wi-Fi nelle scuole, sostenendo che i
bambini dotati hanno "connessioni neurologiche extra" che li
rendono più suscettibili a reazioni allergiche.
Pat Slattery, il fondatore di WiseOnes, un popolare
programma per studenti dotati, che lavorano nelle scuole
dello Stato del Victoria, pubblicato sul suo sito web, che i
bambini dotati hanno "sensibilità fisiologiche in più per il
cibo o sostanze chimiche" e sono inclini a sviluppare
reazioni negative per la salute,
con
le vaccinazioni.
In un post che da allora è stato rimosso...., si fa
riferimento a informazioni che collegano i vaccini per
l'autismo, e dice ai genitori di scrivere mail, per
richiedere una richiesta di esenzione vaccinazione.
"Sono preoccupato perché sappiamo quanto i bambini dotati
più sensibili sono dovute alla loro connessioni neurologiche
aggiuntive. Dando loro
neurotossine
con i vaccini, sembra illogico. Sono disposto ad aiutare
ad educare i figli in linea di rifiuto dei vaccini", scrive.
Il programma pretende di lavorare con 30 scuole vittoriane,
che sono elencati sul sito web, mentre la signora Slattery
porta bandiera del rifiuto, sta progettando di espandere il
programma per NSW e Queensland. Ms Slattery lavora con
altri insegnanti per fornire il programma nelle scuole.
Read more:
http://www.theage.com.au/victoria/antivaccination-program-offered-to-gifted-children-in-primary-schools-20160621-gpnzzp.html#ixzz4CDbFuAMH
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Commento NdR: ma i
bambini normali, non iper intelligenti, cioe' non
dotati.....invece si possono vaccinare con le
sostante
tossiche vaccinali per
inquinare i loro
organismi..e farli
facilmente ammalare....?... questo perche' i vostri
figli sono carne da macello.
..genitori SVEGLIA !
Visionate queste URL - documenti
ufficiali di riviste scientifiche ove sono stati pubblicati
alcuni studi sui danni dei vaccini:
http://oi62.tinypic.com/swfgo5.jpg +
http://oi60.tinypic.com/11lpj0z.jpg +
http://oi61.tinypic.com/2vik13q.jpg +
http://oi57.tinypic.com/2i07tk2.jpg +
http://oi60.tinypic.com/14kdyjr.jpg
TROVATO il
meccanismo di azione delle
tossine dei
VACCINI
anche sul cervello
!
ANSA, Roma, 22 Mar. 2009 - Esiste un
passaggio segreto che permette alle cellule
immunitarie di penetrare nel cervello e di
aprire la strada ad una seconda ondata di
cellule pericolose, capaci di scatenare
malattie autoimmunitarie, come la sclerosi
multipla, nelle quali il sistema immunitario
aggredisce l’organismo al quale appartiene.
La scoperta della nuova porta, pubblicata
sulla rivista
Nature Immunology, potrebbe portare in
futuro a nuove armi per contro la
sclerosi
multipla, "ma non solo: lo stesso
meccanismo potrebbe essere coinvolto in
altre malattie
autoimmuni", osserva la coordinatrice
della ricerca, l’italiana Federica Sallusto,
dell’Istituto
svizzero per la Ricerca in Biomedicina
(Irb) di Bellinzona, diretto da Antonio
Lanzavecchia.
Oltre che con Lanzavecchia, il lavoro e'
stato condotto in collaborazione con Andrea
Reboldi, dell’Irb, e da Antonio Uccelli,
dell’università di Genova. Il passaggio
segreto che permette di entrare nel cervello
alle cellule apripista e' il plesso
coroideo, una vera e propria matassa di vasi
sanguigni nella quale viene prodotto il
liquido spinale. e' una via d’ingresso
alternativa
a quella che da tempo e' considerata il
«portone principale», ossia la barriera
emato-encefalica.
Che ci fosse un’altra entrata era noto,
spiegano i ricercatori, ma questa era
considerata una sorta di "porta di
servizio", di importanza secondaria. Adesso,
osserva Lanzavecchia, "conosciamo la
funzione di questa porta segreta e si può
pensare a future strategie terapeutiche in
grado di bloccare questo ingresso".
Altro meccanismo di azione delle tossine vaccinali di
qualsiasi vaccino, anche nel cervello:
I
Macrofagi molte volte trasportano le sostanze
vaccinali nel cervello ed in tutti i tessuti del corpo, ecco
una descrizione del meccanismo:
L'alluminio
(od altri metalloidi tossici, ad esempio
il Thiomersal) contenuto
in vari Vaccini esempio:
influenza,
esavalente comprese, viene trasportato nel
cervello dai
macrofagi .... e
cio' spiega
il meccanismo
della cosiddetta
SIDS
o
morte nella culla, che nei fatti e' una
danno vaccinale e non una nuova malattia !
Ecco spiegato il meccanismo biologico ed
il diagramma del tragico evento....
Il meccanismo viene ben spiegato qui:
ciò che in realtà accade è che un tipo di
globuli bianchi chiamati a macrofagi (MF)
ingerisce (processo è chiamato "fagocitosi")
gli AANs prima che si sciolgano. (Aluminum
Adjuvant Nanoparticles = AANs)
L'ingestione di corpi estranei è un
comportamento normale per MF.
La loro
funzione principale è la fagocitosi cioè la capacità di
inglobare nel loro
citoplasma particelle estranee, anche
nanoparticelle, compresi i microrganismi (batteri e
funghi estranei), e di distruggerle. Inoltre, fatto
importante da tenere in considerazione in questi casi,
secernono
citochine ad attività
proinfiammatoria e presentano l'antigene
ai
linfociti
T-CD4.
Quando MFs
rilevano batteri o altri agenti patogeni, i
loro campi magnetici li invitano ad ingerire
gli agenti patogeni, e distruggerli con gli
enzimi. I MFs sanno assieme ad altre cellule
del sistema immunitario circa il patogeno
introdotto e come rilevarlo. MFs ingeriscono
anche molti tipi di nanoparticelle.
Il problema è che AANs non sono digeriti
dagli enzimi MF. E gli AANs, una volta
all'interno degli MF, si sciolgono
lentamente.
Le AANs persistono per lungo tempo (anni) e
causano nei MF a far fuoriuscire lentamente
alluminio.
Gli MF che consumano gli AANs divengono
altamente contaminati con l'alluminio o
con altri metalli tossici e
nanoparticelle ingerite, e
li diffondono ovunque vanno. E
vanno in tutto il corpo. MFs e
non viaggiano solo nel sangue, il che spiega il
motivo per cui non si trova facilmente nel sangue
l'alluminio dopo
la vaccinazione,
perche' e' gia stato fagocitato (ingerito)
dagli MF e perche' gli MF viaggiano
anche attraverso il sistema linfatico.
I campi magnetici sono in grado di "viaggiare"
(informare)
attraverso la barriera emato-encefalica (BBB).
Gli MFS, una volta caricati con AANs, agiscono
come un cavallo di Troia e trasportano le
AANs nel cervello. Questo è dannoso, perché
il cervello è molto sensibile all'
alluminio.
Senza contare le possibili
microischemie (vedi le scoperte del
Dott. Andrew
Moulden)
che possono intervenire nella
microcircolazione, soprattutto cerebrale od in altri
luoghi...per il fatto che i globuli bianchi e di conseguenza
i macrofagi nel loro processo di fagocitosi, (ingestione
delle sostanze tossiche vaccinali) possono generare,....
inoltre i macrofagi secernono, nella loro azione quando
hanno ingerito le sostanze vaccinali, altre sostante PRO-infiammazioni....
con tutte le conseguenze del caso,
polio =
paralisi,
distrofie,
meningiti,
sclerosi,
infiammazioni croniche, gastroenteriti croniche, ecc....fino
alla morte nella culla = SIDS !!
Qui nel
diagramma, viene spiegato nei particolari il
tragico evento:
http://vaccinepapers.org/al-adjuvant-nanoparticles-can-travel-brain/
Per chi è a favore delle
vaccinazioni, si consiglia questo bel scritto, questa lettera concisa
e convincente scritta dal medico neurologo dott.
Russell Blaylock di fama mondiale, saprà smantellare
tutti gli argomenti utilizzati a sostegno di questa
disumana pratica barbarica. - Dicembre 2009
Ho avuto il privilegio di incontrare il dottor Blaylock
nel corso di una conferenza pochi anni fa.
Lui è molto intelligente, un pensiero chiaro, logico
medico che non ha paura degli effetti negativi sulla sua
carriera nell’affermare la verità sulle atrocità delle
vaccinazioni. Ascoltare un medico come il dottor
Blaylock che non ha alcun interesse finanziario o di
altro tipo su questo argomento, solo per parlare della
verità per amore dell’obbiettività è infinitamente più
prezioso che ascoltare medici e altri "esperti" che lo
fanno per interesse.
By Sarah, TheHealthyHomeEconomist.com
VACCINI: PERTOSSE, con
quello ACELLULARE (DTPa) si DIFFONDE l’INFEZIONE –
Nov 2013
Still contagious. The current whooping cough vaccine may
allow people to spread the disease even if they don't
get sick, a new animal study suggests […] “There's a
difference between protecting individuals from illness
and bringing down the incidence of pertussis in the
population,” Merkel says. “To do both we may need a
different vaccine.”
TRADUZIONE
Ancora contagiosa. Un nuovo studio sugli animali
suggerisce che l’attuale vaccino contro la pertosse può
permettere alle persone di diffondere la malattia, anche
se non si ammalano […] "C'è differenza tra proteggere
gli individui dalla malattia e abbattere l'incidenza
della pertosse nella popolazione", dice Merkel "Per fare
entrambe le cose potremmo aver bisogno di un vaccino
diverso."
FONTE: Science 25 Novembre, 2013
http://news.sciencemag.org/health/2013/11/whooping-cough-vaccine-does-not-stop-spread-disease-lab-animals
Tod J. Merkel ricercatore presso l'Ufficio ricerca
vaccini e revisioni della
FDA, è
l' autore principale di uno studio condotto dalla stessa
FDA e pubblicato in PNAS dal titolo: “Acellular
pertussis vaccines protect against disease but fail to
prevent infection and transmission in a nonhuman primate
model”
http://www.pnas.org/content/111/2/787.full.pdf )
Lo studio ha evidenziato come i babbuini vaccinati
fossero protetti da sintomi severi associati alla
pertosse ma non dalla colonizzazione del batterio, non
si liberassero dell’infezione prima degli animali
“naive” (ndt: non da esperimento), e trasmettessero
facilmente la Bordetella pertussis ai loro contatti non
vaccinati.
I ricercatori hanno argomentato che questo era dovuto
alle differenze tra l’ immunità conferita dalla
infezione contratta naturalmente e quella conferita dal
vaccino. L’infezione naturale conferisce una robusta
immunità cellulo-mediata (cioè mediata da cellule: i
linfociti) che la vaccinazione in realtà previene
favorendo l’immunità umorale (cioè mediata da
anticorpi), che significa che il vaccino stimola la
produzione di anticorpi ma non la memoria di cui le
cellule hanno bisogno per una immunità robusta e di
lunga durata.
“When you’re newly vaccinated you are an asymptomatic
carrier, which is good for you, but not for the
population” ovvero “quando sei stato da poco vaccinato,
sei un portatore asintomatico, cosa che va bene per te
ma non per il resto della popolazione” - By Tod J.
Merkel
http://www.nytimes.com/2013/11/26/health/study-finds-vaccinated-baboons-can-still-carry-whooping-cough.html?_r=0
Commento NdR: Questo è esattamente l’opposto di
quanto viene solitamente detto ai genitori riguardo la
necessità di vaccinarsi, perché il “gregge” ha bisogno
di essere vaccinato per proteggere coloro che non
possono essere vaccinati (neonati, immunodepressi, ecc.)
Infatti la BALLA spaziale dell’effetto
gregge (protezione del gregge = le pecore) NON esiste
!
Un'altro studio recente della
FDA, afferma che negli
US:
"Ci sono
stati
48.000 casi
denunciati lo scorso
anno 2014, nonostante
gli alti tassi di
vaccinazione", ha detto
Anthony Fauci,
MD, direttore del
National Institute of Allergy
e Malattie infettive
del NIH.
"Questa
rinascita suggerisce la
necessità di ricerche sulle
cause che stanno dietro
l'aumento di
infezioni e
modi più
efficaci per prevenire
la diffusione della malattia."
"Questa
ricerca suggerisce
che, anche se
gli individui immunizzati con
un vaccino
acellulare possono essere
protetti dalle malattie,
essi possono ancora
essere infettati
con i batteri
e sono in grado
di
diffondere l'infezione
ad altri, inclusi i bambini
piccoli che sono suscettibili
di malattia
pertosse".
In parole povere: i vaccinati NON sono protetti dal
vaccino e possono anche infettare altri soggetti.....
Tratto da:
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm376937.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20200027
Il passaggio a un
vaccino per la pertosse creato artificialmente, in
laboratorio, con le tecniche di ingegneria genetica, è
responsabile dell’aumento dei casi di mortalità
verificatisi per la malattia negli Stati Uniti.
E’ quanto suggerisce e dimostra un nuovo studio a firma
della
Monash University, la più grande Università
australiana, con campus localizzati in Malesia, Sud
Africa, India e Italia.
I risultati sottolineano la necessità di condurre una
ricerca simile in Australia e nel Regno Unito, sotto la
supervisione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, dove i casi di pertosse sono
entrati in una pericolosa spirale verso l’alto negli
ultimi dieci anni, come afferma il Dr. Manoj Gambhir,
Professore Associato presso la sede australiana della
Monash
University.
vedi: Pertosse
e Cure naturali
+ Pertosse +
Pertosse 2
+
Polio e Vaccini
+ Come
nasce l'Unica malattia del Vivente
+
I germi non solo causa di
malattia +
Effetto Gregge
+
Pertosse 2
+
Trivalente - 2 +
Interrogazione Parlamentare
+
Morti per vaccino
+
Penta Vaccini, i loro
pericoli +
Meccanismo dei danni dei vaccini
UK (Gran Bretagna)
Negli anni 1950 (mese di aprile), l'Associazione
Medicale Britannica, ha sospeso e proibito il
vaccino per la
difterite +
pertosse a
seguito di numerosi casi di
poliomielite
(paralisi
infantile) constatati sui
bambini vaccinati da quel vaccino.
Tratto da: I ciarlatani della medicina, a pag. 170.
VACCINI: PERTOSSE,
con quello ACELLULARE (DTPa) si DIFFONDE l’INFEZIONE
– Nov 2013
Still contagious. The current whooping cough vaccine may
allow people to spread the disease even if they don't
get sick, a new animal study suggests […] “There's a
difference between protecting individuals from illness
and bringing down the incidence of pertussis in the
population,” Merkel says. “To do both we may need a
different vaccine.”
TRADUZIONE
Ancora contagiosa. Un nuovo studio sugli animali
suggerisce che l’attuale vaccino contro la pertosse può
permettere alle persone di diffondere la malattia, anche
se non si ammalano […] "C'è differenza tra proteggere
gli individui dalla malattia e abbattere l'incidenza
della pertosse nella popolazione", dice Merkel "Per fare
entrambe le cose potremmo aver bisogno di un vaccino
diverso."
FONTE: Science 25 Novembre, 2013
http://news.sciencemag.org/health/2013/11/whooping-cough-vaccine-does-not-stop-spread-disease-lab-animals
Tod J. Merkel ricercatore presso l'Ufficio ricerca
vaccini e revisioni della
FDA, è
l' autore principale di uno studio condotto dalla stessa
FDA e pubblicato in PNAS dal titolo: “Acellular
pertussis vaccines protect against disease but fail to
prevent infection and transmission in a nonhuman primate
model”
http://www.pnas.org/content/111/2/787.full.pdf )
Lo studio ha evidenziato come i babbuini vaccinati
fossero protetti da sintomi severi associati alla
pertosse ma non dalla colonizzazione del batterio, non
si liberassero dell’infezione prima degli animali
“naive” (ndt: non da esperimento), e trasmettessero
facilmente la Bordetella pertussis ai loro contatti non
vaccinati.
I ricercatori hanno argomentato che questo era dovuto
alle differenze tra l’ immunità conferita dalla
infezione contratta naturalmente e quella conferita dal
vaccino. L’infezione naturale conferisce una robusta
immunità cellulo-mediata (cioè mediata da cellule: i
linfociti) che la vaccinazione in realtà previene
favorendo l’immunità umorale (cioè mediata da
anticorpi), che significa che il vaccino stimola la
produzione di anticorpi ma non la memoria di cui le
cellule hanno bisogno per una immunità robusta e di
lunga durata.
“When you’re newly vaccinated you are an asymptomatic
carrier, which is good for you, but not for the
population” ovvero “quando sei stato da poco vaccinato,
sei un portatore asintomatico, cosa che va bene per te
ma non per il resto della popolazione” - By Tod J.
Merkel
http://www.nytimes.com/2013/11/26/health/study-finds-vaccinated-baboons-can-still-carry-whooping-cough.html?_r=0
Commento NdR: Questo è esattamente l’opposto di
quanto viene solitamente detto ai genitori riguardo la
necessità di vaccinarsi, perché il “gregge” ha bisogno
di essere vaccinato per proteggere coloro che non
possono essere vaccinati (neonati, immunodepressi, ecc.)
Infatti la BALLA spaziale dell’effetto
gregge (protezione del gregge = le pecore) NON esiste
!
Quindi secondo le
fonti ufficiali i soggetti, bambini,
ragazzi, adulti,
vaccinati con il vaccino
per la
Pertosse,
Varicella
o con il Morbillo,
ecc., possono
facilmente "infettare"
gli altri,... purtroppo
questa possibilita' e'
valida anche per tutti gli
altri soggetti vaccinati
di QUALSIASI VACCINO
!
Nel 2014, un innovativo
studio pubblicato sulla
rivista Clinical
Infectious Diseases,
tra gli autori del quale
ci sono scienziati che
lavorano per Bureau of
Immunization, New York
City Department of
Health and Mental
Hygiene e National
Center for Immunization
and Respiratory Diseases,
Centers for Disease
Control and Prevention
(CDC), ha preso in
esame le prove che, nel
focolaio di morbillo
scoppiato a New York nel
2011, sia gli individui
precedentemente
vaccinati che quelli con
"immunità"
da vaccino, erano in
grado di essere
infettati con il
morbillo e di infettare
altri (trasmissione
secondaria).
Questa scoperta ha
suscitato anche
l’attenzione dei media,
come l’articolo apparso
su Sciencemag.org
nell’aprile 2014
intitolato:
“Per la prima volta una
epidemia di morbillo è
stata ricondotta ad un
individuo completamente
vaccinato“.
Questo studio
rivoluzionario
intitolato “Epidemia
di
morbillo tra persone
"immunizzate" (vaccinate)
in precedenza, New York
City, 2011”, ha
riconosciuto che, “il
morbillo può
manifestarsi anche in
individui vaccinati,
ma non è stata
documentata la
trasmissione secondaria
da tali individui”.
Al fine di scoprire se
individui completamente
vaccinati per il
morbillo siano capaci di
essere infettati e di
trasmettere l’infezione
ad altri, gli studiosi
hanno preso in esame i
casi sospetti ed i
contatti esposti durante
l‘epidemia di morbillo
del 2011 a New York. Si
concentrarono su un
paziente che aveva
ricevuto due dosi di
vaccino per il morbillo
e fu scoperto che,
”su 88 contatti, quattro
casi secondari avevano
ricevuto due dosi di
vaccino anti- morbillo o
avevano una precedente
positività di anticorpi
IgG per il morbillo .
Tutti i casi sono stati
confermati in
laboratorio, i sintomi
clinici erano coerenti
con il morbillo e
presentavano un’alta
presenza di anticorpi
IgG caratteristica di
una risposta immunitaria
secondaria.”
La loro
importante conclusione fu la seguente:
”Questa è la prima segnalazione di
trasmissione del morbillo da un individuo
vaccinato due volte. La manifestazione
clinica e i dati di laboratorio erano tipici
del morbillo in un individuo mai esposto al
virus.
Casi secondari avevano risposte anticorpali
anamnestiche robuste. Nessun caso terziario
si è verificato nonostante i numerosi
contatti. Questo focolaio sottolinea la
necessità di una approfondita indagine
epidemiologica e di laboratorio dei casi
sospetti di morbillo a prescindere dallo
status vaccinale“.
Ovviamente questo fenomeno: individuo
completamente vaccinato che infetta altri
individui completamente vaccinati, è stato
ignorato dalle agenzie sanitarie e dai
media.
Questi dati confermano la possibilità che,
durante il focolaio di morbillo verificatosi
a Disney, soggetti precedentemente vaccinati
(chiunque facente parte del 18% che si sa
essersi infettato-ammalato) possono essere
stati infettati o anche aver contratto il
morbillo dal vaccino e aver trasmesso il
morbillo sia ai vaccinati che ai non
vaccinati.
Fonte:
http://www.greenmedinfo.com/blog/measles-transmitted-vaccinated-gov-researchers-confirm
- a mezzo: comilva.org
Ecco altra bibliografia che dimostra questi fatti:
-
http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center/patient_information/Patient%20Guide%20Final.pdf
- http://www.stjude.org/stjude/v/index.jsp?vgnextoid=20206f9523e70110VgnVCM1000001e0215acRCRD
- Outbreak of Measles Among Persons With
Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/27/cid.ciu105
- Detection of Measles Virus RNA in Urine Specimens from Vaccine
Recipients
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7494055
- Comparison of the Safety, Vaccine Virus Shedding and
Immunogenicity of Influenza Virus Vaccine, Trivalent, Types A
and B, Live Cold-Adapted, Administered to Human Immunodeficiency
Virus (HIV)-Infected and Non-HIV Infected Adults
http://jid.oxfordjournals.org/content/181/2/725.full
- Sibling Transmission of Vaccine-Derived Rotavirus (RotaTeq)
Associated with Rotavirus Gastroenteritis
http://pediatrics.aappublications.org/content/125/2/e438
-
Polio vaccination may continue after wild
virus fades
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2008/10/polio-vaccination-may-continue-after-wild-virus-fades
- Engineering attenuated virus vaccines by controlling
replication fidelity
http://www.nature.com/nm/journal/v14/n2/abs/nm1726.html
- CASE of VACCINE-ASSOCIATED MEASLES FIVE WEEKS POST-IMMUNISATION,
BRITISH COLUMBIA, CANADA, October 2013
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20649
- The Safety Profile of Varicella Vaccine: A 10-Year Review
http://jid.oxfordjournals.org/content/197/Supplement_2/S165.full
- Comparison of Shedding Characteristics of Seasonal Influenza
Virus (Sub)Types and Influenza A(H1N1)pdm09; Germany, 2007 -
2011
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0051653
- Epigenetics of Host-Pathogen Interactions: The Road Ahead and
the Road Behind
http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1003007
- Animal Models for Influenza Virus Pathogenesis and
Transmission
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3063653/
- Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail
to prevent infection and transmission in a nonhuman primate
mode
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24277828
- Study Finds Parents Can Pass Whooping Cough to Babies
http://www.nytimes.com/2007/04/03/health/03coug.html?_r=0
- Immunized People Getting Whooping Cough
http://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/
I personaggi che fanno
le regole e le leggi sulle vaccinazioni sono spesso
implicati nella
vendita dei vaccini.
Ad esempio, la dr Julie Gerberding, che è stata alla
direzione del
CDC per 8 anni, è oggi presidente della
Merck Vaccini.
Il dr. Paul Offit, membro dell'Advisory
Committee on Immunization Practice (ACIP), ha
addirittura sviluppato e registrato all'ufficio brevetti il
suo stesso vaccino.
- vedi: Corruttori
e Corrotti
Gli
esperti di
vaccini del
CDC, hanno spesso
conflitti di interesse
- 18/03/2010 - vedi
Danni dei Vaccini +
Contro Immunizzazione
CDC e Conflitti di interesse - 1 +
CDC e Conflitti
di interesse - 2
+
CDC e Conflitti
di interesse - 3
+
Corruzione
CDC conflitti di interesse
anche per i vaccini
http://healthimpactnews.com/2014/cdcs-purchase-of-4-billion-of-vaccines-a-conflict-of-interest-in-overseeing-vaccine-safety/
Risarcimenti in US per danno da vaccino
per l'influenza
http://healthimpactnews.com/2014/government-pays-compensation-to-80-flu-vaccine-injuries-and-deaths-in-3-month-period/
http://www.attiviamoci.it/autismo-e-vaccini-esplode-il-caso-3-miliardi-di-dollari-in-risarcimenti-alle-famiglie/?id=15
IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti,
specializzati nelle cause di risarcimento
danni (dai vaccini, incidenti, farmaci,
ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.) con operativita'
su tutto il territorio Italiano, per assistervi per
qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e
prefissate, con possibilita' di avere anche una
assicurazione che copre le spese legali (non di
registrazione delle querele, cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a
mano la @ all'interno della mail)
La vergogna del
Ministero della "salute" Italiano:
-
Danni da
vaccini.
Il ministero afferma: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace, ma
non pagheremo un euro”
“Ci spiace, ma anche se abbiamo sbagliato, per le pratiche
valutate prima del 2011 non pagheremo un euro”.
In soldoni è questa la risposta del Ministero della salute
ad un “question time” dei deputati del Movimento 5 stelle,
che sbatte la porta in faccia a tante famiglie danneggiate
dai vaccini obbligatori e, soprattutto, alla giustizia.
La doccia fredda ministeriale, a firma del sottosegretario
Paolo Fadda, è arrivata la scorsa settimana in seguito alla
domanda avanzata dalla parlamentare palermitana alla Camera,
Giulia Di Vita, che ha portato all’attenzione del Ministero
le vicissitudini della famiglia P. di Terrasini, nel
Palermitano, entrata nel tunnel della disperazione da quasi
tredici anni a causa della somministrazione al loro piccolo
dei vaccini obbligatori (Difterite
-
Tetano -
Pertosse -
Epatite B –
Antipolio SABIN).
La famiglia P. invoca invano giustizia da anni e il giusto
indennizzo previsto dalla legge 210/92 per i danni causati
dalla somministrazione dei vaccini obbligatori.
Era stato proprio il Ministero (tramite il braccio operativo
della commissione medica ospedaliera dell’ospedale militare
di zona) a certificare il rapporto causa-effetto tra le
inoculazioni e il deficit cognitivo del bambino di Terrasini
e a mettere apparentemente fine quantomeno al calvario
burocratico e di ricerca della famiglia che, per quasi
tredici anni, ha annaspato tra laboratori medici, uffici
statali ed estenuanti navigazioni in rete alla ricerca di
informazioni utili alla loro causa.
La stessa commissione medica che aveva imputato ai vaccini i
problemi del bambino stoppava però la corsa della pratica
verso l’indennizzo: mancava, infatti, il fondamentale
requisito della tempestività, che prevedeva come termine
massimo per la produzione della domanda di risarcimento il
periodo di tre anni.
Un nuovo stop era però dietro l’angolo: il Ministero,
riesaminando la pratica, si rimangiava il nesso di causalità
e cancellava il rapporto causa effetto tra i vaccini e i
problemi del bambino.
A questo punto, però, era lo stesso Ministero a chiedere un
parere al Consiglio di Stato “per dirimere ogni dubbio circa
la corretta procedura amministrativa”. Il parere arrivava
nel 2011. Poche righe che davano praticamente ragione alla
famiglia del Palermitano e ai tanti che si trovano nelle
stesse condizioni.
Da quel momento il silenzio, fino a questi giorni e al
“question time” presentato da Giulia di Vita, “per capire
quale azioni intendeva mettere in atto per riesaminare e
rettificare la pratica dei P. e delle altre famiglie nelle
stesse condizioni”.
Chiara, ma scioccante, la risposta, che asserisce che gli
uffici a partire dal parere del 2011 “hanno modificato
l’espletamento dei criteri di valutazione delle istanze,
adeguando gli stessi alle nuove indicazioni del Consiglio di
Stato. Decidendo nel contempo di non rivedere anche i
procedimenti di rigetto assunti precedentemente a tale
parere”.
Tratto da:
articolotre.com
Sui
DANNI dei VACCINI parla l'avv.
Crea
VACCINI OMICIDIO
di MASSA
Il
Ministero della
Salute Italiano, non riconosce l'indennizzo
dei danni da vaccinazione
volontaria (per l'influenza,
per il morbillo,
parotite,
rosolia,
epatite A.,
pneumococco,
meningococco,
haemophilus,
pertosse,
varicella,
papilloma virus-utero).
Per la Regione Veneto e per le Regioni che hanno
approvato delibere di sospensione dell'obbligo,
attualmente non c'e' giurisprudenza riguardante questo
aspetto.
Noi prevediamo che sicuramente il Ministero cerchera' di non riconoscere l'indennizzo, in queste
realta' anche per i vaccini obbligatori.
Pero' la Corte Costituzionale ha
decretato che invece il Ministero e' responsabile,
dichiarando illegittimo l'articolo di Legge che lo
esonerava ! - 16/04/2012
"La Corte Costituzionale, con la sentenza 107 del 16 aprile,
depositata oggi, ha dichiarato “l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della
legge 25 febbraio 1992,
n. 210, là dove limita il diritto di indennizzo solo a
coloro che subivano danni irreversibili da vaccinazioni
obbligatorie escludendolo, invece, quelle raccomandate come morbillo,
parotite e
rosolia".
Ad evidenziarlo è Giovanni D’Agata, componente del
Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela
del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello
“Sportello
dei Diritti”.
A sollevare il caso di fronte alla Consulta era stato il
Tribunale ordinario di Ancona rispetto al ricorso per
ottenere l’indennizzo proposto dai genitori di una bambina
la quale, a seguito della vaccinazione contro
morbillo-parotite-rosolia (MPR),
che, “ancorché non obbligatoria e, dunque, non suscettibile
di dar luogo, ove generatrice delle complicanze previste
dalla normativa denunciata, all’indennizzo ivi previsto si
presentava, però, fortemente incentivata dalle pubbliche
autorità, avendo essa formato oggetto di una intensa
campagna di sensibilizzazione, attestata da numerosi atti
emanati a tale riguardo dalla pubblica amministrazione”.
La sentenza sancisce l’indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati, nella parte in cui non prevede il diritto ad un
indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano
subìto le conseguenze previste a seguito di vaccinazione per
il morbillo, la parotite e la rosolia.
video del dott.
Massimo Montinari a Don
Chisciotte - Ott. 2012
DIRITTO SANITARIO - Danno da vaccini obbligatori: sì alla
rivalutazione monetaria
Il fatto
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Bologna gli
eredi di una persona che aveva riportato danni irreversibili
a causa di vaccinazioni obbligatorie hanno chiesto venisse
riconosciuto il diritto della loro congiunta alla
rivalutazione, sulla base del tasso di inflazione
programmato, delle somme corrisposte a titolo di indennità
integrativa speciale per il periodo dal 1995 al 2012.
Il diritto
In materia di diritto all'indennizzo del soggetto che abbia
riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie delle lesioni
o infermità dalle quali sia derivata una menomazione
permanente dell'integrità psicofisica, ai sensi della legge
210 del 1992 - successivamente modificata dalla legge 238
del 1997 - la somma dell'indennizzo comprensiva anche
dell'indennità integrativa è soggetta a rivalutazione
monetaria.
Esito del giudizio
Il Tribunale ha accolto il ricorso.
Segnalato dall' Avv. Ennio Grassini - Tratto da Aduc.it
Occhio alle vaccinazioni
A Busto Arsizio (Varese - Italy), un giudice, ha
riconosciuto la possibilità di un nesso causa-effetto tra
vaccinazione e
autismo.
«Mancando la prova di altre cause concomitanti, c’è una
ragionevole probabilità che ciò sia avvenuto», ha detto in
buona sostanza il tribunale di Busto, condannando il
Ministero della Salute a risarcire i genitori di un bambina
di Gallarate che aveva sviluppato problemi di autismo
proprio in seguito a una vaccinazione obbligatoria (era
un’antipolio), secondo quanto prescritto dalla legge 210 del
1992 che risarcisce appunto i danni causati da vaccini.
Sentenza clamorosa.
Non solo perché i danni da vaccino
sono contestati dall’establishment ufficiale, i
cui rapporti con le case
farmaceutiche non sono sempre esenti da
conflitti di interesse,
ma soprattutto perché il Tribunale di Busto, nell’emettere
la sentenza, ha contraddetto persino il suo stesso
consulente tecnico che aveva espresso parere contrario.
«Ci muoviamo su di un vero e
proprio campo minato», avverte Saverio Crea,
avvocato di Firenze, uno dei legali che ha difeso in
giudizio il diritto al risarcimento.
Non è il solo caso riconosciuto da un giudice, ce ne è stato
un altro in Lombardia. Esiste un’associazione che si chiama
CONDAV (Coordinamento nazionale dei danneggiati da Vaccino),
alla quale aderiscono anche molti
militari ammalatisi per l’uranio impoverito, ma molto
più probabilmente per un
cocktail di vaccini.
I medici che lavorano con questo
coordinamento sostengono che non tutti i casi di autismo
sono attribuibili ai
vaccini ed al
mercurio in esso contenuto fino
ad un certo periodo come disinfettante. Ma anche a reazioni
anomale e prolungate ai vaccini, che persistono per molti
anni dopo ed i cui segni sono rinvenibili nel sangue dei
piccoli pazienti, nei quali compaiono altre malattie.
«In molti casi, non in tutti ma la gran parte, c'entrano
i vaccini. A volte gli
eccipienti, a volte
gli stessi antigeni virali.
Questo lo si vede bene dagli esami del sangue. Vengono
genitori che riferiscono di disturbi comparsi ‘dopo la
vaccinazione’.
Tutte le istituzioni questo lo
negano. Ci sono medici che dicono ‘potrebbe essere stato’,
ma non lo registrano sulle cartelle. É un dato che viene
omesso, sempre. Da questi
esami, che servono proprio per valutare la reazione
anticorpale a un determinato vaccino, si rilevano reazioni
anomale. Risposte eccessive a quel vaccino, anche a distanza
di dieci anni dalla vaccinazione».
Se uno ha fatto la vaccinazione al morbillo dieci anni
prima, la reazione dovrebbe essere bassa o comunque entro
certi limiti. Invece i valori sono esagerati, non
giustificati. I medici dicono: ‘buon per lui, è ancora
protetto…’. E non si pongono il perché.
Per noi invece una risposta esagerata e prolungata nel tempo
è il due più due: se c’è una reazione, il pensiero è che
c’entrino direttamente questi virus o i loro eccipienti».
Ma ci sono anche altre malattie infantili in spaventoso
aumento «Per esempio il diabete precoce infantile che è una
malattia auto-immune. É
aumentata anche questa
notevolmente
e sono state ipotizzate pure qui cause vaccinali, tutte
ricollegabili all’introduzione della profilassi per l’epatite
B.
E possono rientrarci encefalopatie, problemi
spastici e
paralisi. É chiaro che si creano squilibri nel
sistema immunitario.
Sono violenze a un sistema che non è preparato, pronto, per
ingressi di materiale genetico esterno così a sorpresa».
Quando si sottopongono i bambini alle vaccinazioni
obbligatorie, si chiede ai genitori di firmare il "consenso
informato", ma queste possibili gravi conseguenze non
sono riportate perché non sono riconosciute dalla comunità
scientifica, per cui, che
consenso informato è ?
C’è una
pressione mediatica
troppo forte verso le vaccinazioni. L’abbiamo vista nei
mesi scorsi per l’influenza
ed anche per l’infezione da
HPV, che in Danimarca non è
stata adottata in quanto quel governo ha ritenuto
troppo poco convincenti le evidenze sulla sua capacità di
ridurre le già scarse (almeno nel mondo occidentale) morti
per cancro alla cervice.
Un tumore che può essere curato, se diagnosticato
precocemente con il Pap test. Ci sarebbe cioè una
sproporzione tra il numero di persone esposte al vaccino ed
il presunto numero di vite salvate.
By Maurizio Portaluri
(medico) - Articolo pubblicato su "Salute" del 11.05.2010
-
http://www.asl.brindisi.it/presidi/radioterapia.asp
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Con ricorso al Tar i genitori di una ragazza,
tracheostomizzata a seguito di danni irreversibili da
vaccinazione obbligatoria, hanno impugnato il D.M.
Salute del 3 aprile 2008, chiedendo:
- l'annullamento dell'art. 3, relativo alla corresponsione
dei benefici economici, in quanto non dispone alcuna
priorità in relazione alle particolari esigenze dei
beneficiari, che non vengono considerate nemmeno ai fini
della quantificazione del contributo
- la condanna al risarcimento dei danni subiti
dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.
Con la
sentenza nr. 6707 depositata il 9 luglio scorso, il TAR
Lazio ha accolto il ricorso condannano il Ministero della
Salute al risarcimento del danno esistenziale per riduzione
arbitraria del credito, mancata formazione di graduatoria e
ritardo nei pagamenti. Nella specie i giudici hanno
quantificano il danno nella misura del 20% delle somme non
pagate.
3 agosto 2009. Si ringrazia l’Avv.
Marcello Stanca per la segnalazione
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Danni da vaccinazione e
trasfusione: adottata in Italia, la
graduatoria per gli indennizzi
Il ministero della Salute ha stilato la graduatoria degli
aventi diritto all’indennizzo per danni irreversibili
conseguenti a vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. Ecco
cosa fare per conoscere il proprio posto in graduatoria.
29 Nov. 2010 - Con decreto a firma
del Capo del Dipartimento della qualità del ministero della
Salute, è stata adottata la graduatoria relativa ai soggetti
aventi titolo a beneficiare dell’indennizzo previsto
dall'art.1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229. Coloro che
sono interessati ad avere notizie circa la propria
collocazione in graduatoria possono fare istanza per
iscritto, tramite posta, ai sensi della legge 241/90 e
successive integrazioni e modificazioni, al Ministero della
Salute - Direzione Generale della programmazione sanitaria,
dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di
sistema, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.
Tratto da: quotidianosanita.it
Vitalizio pari a sei volte la somma prevista per i danni da
vaccinazione obbligatoria.
Via libera all'indennizzo per
i nati negli anni dal 1959 al 1965 –
Talidomide
Il regolamento disciplina il procedimento per il
riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto
dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata
dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme
dell'amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli
anni dal 1959 al 1965.
L'indennizzo, di seguito denominato indennizzo per i
talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di
importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un
importo base di riferimento, determinato in analogia a
quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla
quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a
quattro volte per le categorie settima e ottava della
tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
L'indennizzo decorre dalla data di entrata in vigore della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L'importo dell'indennizzo per i talidomidici, stabilito ai
sensi del presente articolo, e' corrisposto dal Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
mensilmente e posticipatamente, con le medesime modalita'
adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge
25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed e'
interamente rivalutato annualmente in base alla variazione
degli indici ISTAT.
L'indennizzo per i talidomidici e' corrisposto per la meta'
al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che
prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in
maniera prevalente e continuativa.
Se il danneggiato e' incapace di intendere e di volere
l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti
conviventi di cui al precedente periodo.
In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano
prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e
continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici e
interamente corrisposto al danneggiato.
In caso di morte dei congiunti, l'indennizzo e' erogato al
danneggiato o, se questi e' incapace di intendere e di
volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in
maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di
esistenza in vita del danneggiato.
(Decreto Ministero della Salute 02/10/2009, n. 163, G.U.
13/11/2009, n. 265)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Italy - 2010 -
La
Corte di Cassazione, con sentenza n. 5190
pronunciata lo scorso 4 marzo, ha confermato la decisione
con cui la Corte d'appello aveva riconosciuto ad un minore
il
risarcimento integrale
dei danni subiti in
conseguenza di una poliomielite
causata dalla vaccinazione.
Se ancora qualcuno non lo sapesse, ebbene: il
vaccino
per la polio può
causare la poliomielite perche' contiene il
virus
attenuato. La suprema Corte ha rideterminato, in una somma
migliore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, il
danno morale spettante ai due
genitori in conseguenza del pregiudizio subito
alla vita di relazione per dover assistere continuamente e
solidalmente il figlio, per il resto della sua vita
dolorosa.
I giudici di Cassazione, in particolare, hanno rigettato i
ricorsi presentati dalla Regione e dalla gestione
liquidatoria della Usl,
ritenendo che la decisione da questi impugnata fosse, in
realtà, priva "di alcun errore di legge o vizio della
motivazione sul punto decisivo dell'accertamento e della
imputabilita` soggettiva dell'ente, per il contatto sociale,
e del nesso di causalita` tra la condotta umana ed il
verificarsi del danno ingiusto per lesione del diritto alla
salute".
Fonte: Dire
Danni conseguenti a vaccinazione.
Riconosciuto il danno morale
ai genitori.
La terza sezione della Corte di Cassazione con sentenza del
4 marzo 2010 n. 5190 ha rigettato il ricorso presentato
dalla Regione Abruzzo e dalla Gestione Liquidatoria della
Usl confermando la pronuncia con la quale la Corte d’Appello
dell’Aquila, accogliendo l’appello incidentale proposto,
aveva riconosciuto il risarcimento per il danno morale
sofferto da due genitori per le lesioni riportate dal figlio
a seguito di una vaccinazione anti-poliomelite effettuata
omettendo gli opportuni controlli e accertamenti sul
bambino.
La preparazione e somministrazione del vaccino non venne
eseguita, come richiesto, da un medico dopo aver eseguito
accertamenti sulle condizioni di salute e anamnestiche del
bambino, consentendo la somministrazione del vaccino ad un
bambino a rischio, effettuata in maniera affrettata ed
illegittima da personale non abilitato.
Secondo i giudici di legittimità la somma precedentemente
liquidata ai genitori era inadeguata , omettendo di prendere
in debita considerazione i danni subiti da ciascuno dei
genitori, in particolare i danni riportati alla vita di
relazione degli stessi, in considerazione al dovere di
assistenza continua e solidale al figlio poliomelitico.
Così è stato respinto il ricorso presentato. La linea
difensiva dei ricorrenti, secondo cui nessuna negligenza
sarebbe da addebitare alla struttura ospedaliera che si è
limitata ad applicare il protocollo previsto in tema di
vaccinazioni, non ha trovato accoglimento.
I Giudici hanno ritenuto che l'ente sanitario debba
rispondere non solo ex art. 2043 c.c. per colpa grave da
negligenza e imprudenza, ma anche in relazione alla
qualificazione del rapporto di assistenza come contatto
sociale di protezione.
L’ente ha un particolare dovere di diligenza e cautela,
specie se la negligenza e l'inadempimento del debitore di
tale prestazione di garanzia (della salute) siano
suscettibili di ledere e in modo grave la lesione e la vita
futura dei bambini.
Fonte: studiocataldi.it
Risarcimento
danno morale dei genitori per conseguenze da
vaccino sui figli - Corte
di cassazione civile - sentenza n. 5190/10 del 04/03/2010
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Danni da vaccini, il Tar boccia i parametri
uguali per tutti
- 13/07/2009
I giudici stabiliscono risarcimento per i danni esistenziali
ad una ragazza con lesioni irreversibili
Non vanno risarciti tutti nello stesso modo i pazienti che
hanno subito un danno dopo una vaccinazione. Il parametro
uguale per tutti (12,5 percento) nel risarcire chi ha subito
danni irreversibili da vaccino non è conforme alla legge. Lo
ha stabilito il Tar del Lazio accogliendo un ricorso di una
ragazza danneggiata in maniera irreversibile dalla
vaccinazione obbligatoria.
Dichiarando illegittima la
riduzione ministeriale, i giudici hanno stabilito per la
ragazza un risarcimento anche per i danni esistenziali, pari
al 20 percento delle somme pagate in ritardo, o non pagate.
Il 23 luglio scorso, i genitori della ragazza si erano
rivolti al Tar, con l'avvocato Marcello Stanca (presidente
Amef), chiedendo di annullare la parte del decreto che non
prevede una priorità nei pagamenti, nè una diversificazione
dell'indennizzo decennale in relazione alla gravità dei
danni. I giudici hanno ritenuto che «non appare conforme
alla ratio della legge - si legge nella sentenza - adottare
un parametro uguale per tutti», e sottolineato come la
diversa rilevanza e gravità dei danni sembra invece essere
presa in considerazione da un ulteriore articolo della legge
«in funzione della indicazione di una misura massima e
quindi sul presupposto di una ragionevole diversificazione».
«Si tratta di una sentenza di portata innovativa in quanto
lo Stato, caso unico, è stato condannato a pagare una multa
del 20 percento delle somme pagate in ritardo, o non pagate;
e questo vale per almeno 350 di 700 persone cui sono dovuti
200.000 euro di arretrati», ha detto l'avvocato Stanca
preannunciando una richiesta di risarcimento «al ministro
della Salute in persona, per tutti i soci Amev ingiustamente
e colpevolmente pretermessi».
Tratto da: il messaggero.it
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Danni da vaccini:
Interrogazione
dell'On. Ercolino Duilio (PD)
Per sapere - premesso che:
la legge n. 210 del 1992, in
materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie ed emotrasfusioni, affida alle
commissioni mediche ospedaliere (CMO) il compito di
esprimere il giudizio sanitario in merito al nesso causale
tra il trattamento terapeutico e la menomazione o la morte
del cittadino, nonché in merito alla tempestività della
domanda, rispetto ai termini di decadenza previsti;
ai sensi dell'articolo 5 della legge, contro la decisione
delle CMO è ammesso ricorso al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali; come l'interrogante ha già
avuto modo di evidenziare nella propria interrogazione a
risposta in commissione n. 5-01451 del 21 maggio 2009,
presso gli uffici del Ministero, in sede di decisione in via
gerarchica, è invalsa una prassi non conforme al dettato
normativo;
in effetti, nei frequenti casi in cui i cittadini ricorrenti
impugnino il giudizio delle CMO per i soli profili inerenti
la tempestività della domanda, il citato Ministero ha spesso
provveduto a riformare nel merito i provvedimenti emanati
delle commissioni mediche, nuovamente sindacando ed
escludendo l'esistenza del nesso causale tra morbo e
vaccinazione, prima invece pacificamente riconosciuto;
in sede di risposta, resa all'interrogante il 29 settembre
2009, il Ministro interrogato ha riferito che «nella
considerazione della unicità della vicenda clinica cui fa
riferimento ogni istanza di indennizzo», «appare
imprescindibile che in ambito di ricorso ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 210/92, trattandosi di
erogazione di indennizzo da parte dello Stato, l'Ufficio
Medico Legale, acquisite tutte le informazioni ritenute
utili e valutata la vicenda clinica nella sua globalità, si
esprima, al pari della CMO, verificando la presenza dei
requisiti di legge e con unicità di giudizio»;
in tutta evidenza, non solo la risposta si dimostra non
pertinente rispetto alla puntuale questione sollevata, ma
con essa si conferma l'esistenza e la gravità della prassi
censurata nella precedente interrogazione, in patente
violazione ad avviso dell'interrogante dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971
recante norme generali in materia di ricorsi amministrativi;
ed infatti in materia di ricorsi amministrativi, ed in
particolare di ricorso gerarchico proprio ed improprio,
vista la natura giustiziale, trova applicazione il principio
generale proprio della funzione giurisdizionale della
corrispondenza tra chiesto (petitum) e pronunciato (decisum),
con divieto per l'autorità amministrativa di pronunciarsi
ultrapetita, riformando o annullando l'atto impugnato per
motivi differenti da quelli oggetto di gravame; questa
regola, unanimemente riferita dalla dottrina e già affermata
in risalenti decisioni giurisdizionali (ex plurimis,
Consiglio Stato, sezione V, 31 ottobre 1980, n. 909) è stata
definitivamente ribadita dall'Adunanza generale del
Consiglio di Stato del 10 giugno 1999, n. 8, secondo la
quale l'autorità amministrativa investita del ricorso può
prendere in esame solo le censure ivi prospettate e non ha
il potere di integrare d'ufficio l'oggetto del procedimento;
conseguentemente, come già notato dell'interrogante in sede
replica, la prassi censurata appare priva di qualsiasi
fondamento normativo e mossa esclusivamente da
considerazioni d'ordine finanziario, non pertinenti e non
consentite dalla legge;
per l'effetto, non solo si aggrava
la posizione del ricorrente in sede di ricorso
giurisdizionale, ma, una volta rilevata dal giudice
ordinario l'illegittimità dei provvedimenti emanati, si
espone il Ministero a pesanti e non necessarie condanne alle
spese di giudizio -:
se, alla luce dei chiari
precedenti del Consiglio di Stato, il Ministro interrogato
non intenda emanare appositi atti di indirizzo ai propri
uffici, conformi al dettato normativo, modificando così la
propria prassi in materia di ricorsi ex lege n. 210 del
1992, in particolare limitando il proprio sindacato ai
motivi proposti dalle parti ricorrenti, comunque escludendo,
ove non espressamente richiesto, una nuova valutazione
medico legale sul nesso causale tra vaccinazione (o
emotrasfusione) e patologia;
se, quantomeno, il Ministro
interrogato non reputi opportuno rimeditare la propria
prassi, acquisendo, sul punto, i pareri dei competenti
organi di consulenza istituzionale al Governo, ed in
particolare, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura
generale dello Stato.
Tratto da avvisatore.it
vedi:
Dati ISTAT sui Vaccini +
Statistiche Istat
sui vaccini +
Malattie e Vaccini
+
Interrogazione Parlamentare
+
Ministero della salute
informato sui Danni dei Vaccini +
Vaccini non
obbligatori in alcune regioni Italiane +
Effetto Gregge
+
Perche' vaccinare ?
+
Sfogo
sdegnato di una madre verso un pediatra
+
Disparita' legge
risarcimento danni
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ACCOLTO il
RISARCIMENTO del DANNO MORALE per i genitori
La terza sezione della Corte di Cassazione con sentenza del
4 marzo scorso ha rigettato il ricorso presentato dalla
Regione Abruzzo e dalla Gestione Liquidatoria della Usl
confermando la pronuncia con la quale la Corte d’Appello
dell’Aquila aveva riconosciuto il risarcimento per il danno
morale sofferto da due genitori per le lesioni riportate dal
figlio a seguito di una vaccinazione anti-poliomelite
effettuata omettendo gli opportuni controlli e accertamenti
sul bambino.
La preparazione e somministrazione del vaccino non venne
eseguita, come richiesto, da un medico dopo accertamenti
sulle condizioni di salute e anamnestiche, consentendo la
somministrazione del vaccino ad un bambino a rischio,
effettuata in maniera affrettata ed illegittima da personale
non abilitato.
Secondo i giudici di legittimità la somma precedentemente
liquidata ai genitori era inadeguata, omettendo di prendere
in debita considerazione i danni subiti da ciascuno dei
genitori, in particolare i danni riportati alla vita di
relazione degli stessi, in considerazione al dovere di
assistenza continua e solidale al figlio piliomelitico.
Così è stato respinto il ricorso presentato. La linea
difensiva dei ricorrenti, secondo cui nessuna negligenza
sarebbe da addebitare alla struttura ospedaliera che si è
limitata ad applicare il protocollo previsto in tema di
vaccinazioni, non ha trovato accoglimento.
Tratto da trevisopress.it - 19 Mag. 2010.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
RISARCIMENTO DANNI da VACCINO
-
(Guida alla
Compilazione per i medici che li segnalano)
È stato
pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n. 221
del 23-9-2009 il decreto 28 aprile 2009, n. 132 recante “
Regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire
le transazioni da stipulare con soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati
da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di
emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di
risarcimento danni tuttora pendenti.”
Successivamente, con apposita
circolare da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, e' stata definita la procedura per
l’acquisizione delle domande di adesione alle transazioni.
Dalla data di pubblicazione della circolare decorreranno
termini per la presentazione delle domande di adesione;
contestualmente sul sito del Ministero saranno disponibili
la documentazione e le informazioni necessarie all’inoltro,
tramite procedura informatica o via posta ordinaria, delle
domande.
vedi:
Come
richiedere il Risarcimento
+
Scheda per
la segnalazione +
DICHIARAZIONE
di PERICOLOSITA’
+
Interrogazione Parlamentare +
Falsita'
della medicina ufficiale + 1000 studi sui Danni dei Vaccini +
Malassorbimento
+ "Quando
succede a Voi od al Vostri bambini, I rischi
sono del 100%"
GUIDA alla COMPILAZIONE -
vedi:
Scheda per
la segnalazione
Premessa.
La segnalazione spontanea e' una comunicazione relativa all'insorgenza di
una reazione avversa che si sospetta si sia verificata dopo l'assunzione
di un farmaco (vaccini
compresi). E' uno strumento semplice, pratico ed economico applicabile
a tutte le tipologie di pazienti e a tutti i farmaci, che consente di
rilevare potenziali segnali di allarme.
A tal fine la qualita' e la
completezza delle informazioni riportate sono fondamentali. La qualita'
dell'informazione e' determinata dalla congruita' dei dati, dalla loro
completezza e dalla precisione con cui sono riportati. Ogni sezione della
scheda ha una ragione di esistere e dovrebbe essere adeguatamente
compilata.
Una scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalita' tra
farmaco e reazione. Indipendentemente dall'algoritmo che verra' usato non
si puo' fare a meno di conoscere la relazione
temporale, se esistono o meno spiegazioni alternative sia per quanto
riguarda le condizioni cliniche che per quanto riguarda l'utilizzo di
altri prodotti, e cosa ha determinato la sospensione del farmaco
ritenuto sospetto.
E' stata quindi eliminata la differenziazione in campi obbligatori e
facoltativi, prevista nel precedente modello, in quanto essa poteva
portare ad una compilazione parziale che non consentiva di fatto la
valutazione del nesso di causalita' tra farmaco e reazione.
Infine e' predisposto un unico modello di scheda per segnalare le sospette
reazioni avverse a tutti i farmaci inclusi i vaccini.
I vaccini sono
infatti soggetti al doppio monitoraggio della farmacovigilanza (come per
tutti i farmaci) e della prevenzione, con il principale obiettivo di
identificare e correggere rapidamente eventuali errori nel programma di
immunizzazione al fine di garantire, in modo piu' efficiente e piu'
sicuro, quel diritto alla salute rappresentato dalle vaccinazioni.
L'adozione di un modello unico di scheda, che tiene conto degli standard
internazionali, semplifica la segnalazione di
reazione avversa a
vaccino,
limita i possibili duplicati e velocizza le operazioni di inserimento in
banca dati essendo previsto il suo invio al responsabile di
farmacovigilanza della struttura sanitaria.
Compilazione.
Vengono di seguito riportate alcune motivazioni relative all'esistenza dei
diversi campi che dovrebbero essere tenute in considerazione durante la
compilazione.
Paziente e data di insorgenza: i dati di questa sezione sono importanti
per l'identificazione del caso ed il riconoscimento di duplicati (insieme
alle informazioni su farmaco e reazione).
Per motivi di privacy non e' possibile scrivere per esteso il nome e
cognome del paziente; sara' comunque sufficiente
riportare prima la
lettera iniziale del nome seguita dalla lettera iniziale del
cognome.
L'indicazione della data di nascita, invece che dell'eta',
risulta essere particolarmente importante in caso di segnalazioni di
reazioni avverse a
vaccino: infatti, le vaccinazioni dell'eta' evolutiva
vengono somministrate, di norma, ad eta' prestabilite.
Le iniziali,
insieme alla data di nascita, consentono di distinguere i casi, operazione
necessaria soprattutto in occasione di segnalazioni di cluster di reazioni
avverse da vaccini derivanti da una stessa struttura.
Inoltre la data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e
fine terapia sono indispensabili perche' consentono di stabilire la
correlazione temporale tra assunzione del farmaco e
reazione avversa.
Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di
farmacovigilanza dopo l'avvenuto inserimento della scheda in banca dati.
Reazione: la compilazione di questo campo e' ovviamente fondamentale,
oltre alla descrizione della reazione e' prevista anche la sua diagnosi ed
i risultati di eventuali accertamenti diagnostici.
E' opportuno che tale descrizione avvenga nel modo piu' chiaro e meno
fantasioso possibile considerato che la descrizione dovra' poi essere
interpretata e codificata da un altro operatore all'atto
dell'inserimento della scheda in banca dati. Nel caso di segnalazione di
reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare anche l'orario di
insorgenza della reazione. In allegato 3 sono riportati alcuni
suggerimenti relativi alla descrizione delle reazioni da vaccino e alla
definizione di caso.
Nella sezione «esami di laboratorio e strumentali» vanno riportati i
risultati, rilevanti ai fini della reazione avversa, degli esami
effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono.
La sola citazione dell'esame senza conoscere il risultato non e'
dirimente.
E' importante anche precisare se la reazione e' stata trattata e
come. Il segnalatore puo' allegare alla scheda eventuali referti,
lettere di dimissioni ospedaliera, relazioni cliniche rispettando
comunque la tutela della privacy del paziente.
Gravita': l'importanza di una reazione avversa varia anche in relazione
alla sua gravita'; va ricordato che la gravita' non deve essere stabilita
su base soggettiva per cui non hanno senso le affermazioni media gravita'
o gravita' moderata ecc.
Una reazione e' grave solo se:
-
e' fatale;
-
ha provocato o prolungato l'ospedalizzazione;
-
ha provocato invalidita' grave o permanente;
-
ha messo in pericolo la vita del paziente.
Sono da considerare gravi anche le anomalie congenite e i difetti alla
nascita in neonati le cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in
gravidanza.
In questo ultimo caso la scheda sara' compilata con i dati della madre, ma
alla scheda stessa dovra' essere allegata un'accurata relazione clinica
che oltre ai dati anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del
neonato e l'esito della stessa.
Esito: analogamente alla gravita' e' importante riportare l'esito della
reazione facendo attenzione alle voci poste al di sotto dell'esito «decesso»:
infatti ad esempio le frasi «il farmaco puo' aver contribuito» oppure «non
dovuto al farmaco» sono relativi ai casi fatali. Nel campo esito andranno
riportate anche le date di guarigione o di decesso.
Farmaco sospetto: E' importante riportare il nome commerciale del farmaco
e non solo il principio attivo sia per consentire eventuali accertamenti
legati alla produzione dello stesso sia per consentire
alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai
numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti
dalla legge.
Inoltre nel caso dei farmaci generici, al nome del principio
attivo deve essere aggiunto il nome dell'azienda. Senza questa
informazione non sara' possibile procedere all'identificazione del
medicinale coinvolto.
Deve essere indicato il dosaggio e non solo l'unita' posologica (infatti
per un dato farmaco potrebbero ad esempio esserci compresse da 250, 500 o
1000 mg).
In questa sezione e' importante fornire anche le informazioni relative
all'eventuale miglioramento della reazione avversa dopo la sospensione del
farmaco e quando disponibile anche il dato sulla risomministrazione del
farmaco (rechallenge).
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario
riportare anche l'ora della somministrazione ed il numero di dose (I, II
III o di richiamo). Inoltre vanno specificati il lotto
e la data di scadenza.
Non va tralasciata l'indicazione terapeutica per la quale il farmaco e'
stato assunto: da tale indicazione potrebbero emergere spiegazioni
alternative all'insorgenza della reazione osservata che potrebbe essere in
realta' un aspetto della patologia trattata. Anche le indicazioni vanno
riportate nel modo piu' preciso possibile tenendo presente la
classificazione internazionale delle malattie
(ICD IX: International classification disease).
Condizioni predisponenti: la disponibilita' di queste informazioni
consente di accertare la presenza o meno di cause alternative al farmaco
nel determinare la reazione avversa. In particolare nel caso di
segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare i dati
anamnestici, la storia clinica e farmacologica rilevante. E' opportuno
anche specificare la sede dove e' avvenuta la vaccinazione: ASL, studio
privato, scuola, altro (specificare) ed il sito di inoculo del vaccino.
Farmaci concomitanti: l'informazione di eventuali farmaci concomitanti va
acquisita soprattutto in relazione alle possibili interazioni.
Nell'apposita sezione andrebbero riportate anche le altre possibili
interazioni con integratori alimentari, prodotti erboristici ecc.
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario
riportare anche i vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla
somministrazione.
Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente
identificabile, anche se i suoi dati sono tutelati, in primo luogo perche'
spesso c'e' la necessita' di contattare il segnalatore per chiarimenti o
follow-up ed inoltre non sono accettabili schede anonime. Qualora la fonte
venga riportata come «Altro» deve essere specificato chiaramente la
tipologia di segnalatore.
Per le reazioni gravi, tanto piu' se non previste nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto (RCP) o per le quali l'esito non e'
conosciuto al momento della segnalazione stessa e' opportuno far
seguire la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso.
La scheda compilata va inviata al responsabile di farmacovigilanza della
struttura sanitaria di appartenenza per i successivi adempimenti ai sensi
del decreto legislativo n. 95/2003.
Per approfondimenti sulla Farmacovigilanza si rimanda alla lettura del
volume IX di EudraLex disponibile all'indirizzo:
Tratto da:
http://pharmacos.eudra.org/F2/eudralex/index.htm
vedi:
Scheda per segnalare i
danni di Farmaci e Vaccini
+
Testimonianze di Danni
dei Vaccini + Lettere
di genitori con figli rovinati dai vaccini
+
Vaccinazioni non più
obbligatorie in
GIAPPONE
+
Anche in Italia in alcune
regioni sono facoltativi
+
Documenti per formulare la domanda di risarcimento
+
LEGGI per la Salute, anche VACCINALI
+
Studi legali USA, fanno causa a produttori di Vaccini
+ Rifiuto sanzioni ASL
Con
decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.9 del 13 gennaio 2010, è stata
integrata la normativa relativa ai
benefici cui hanno diritto le persone danneggiate dalle
vaccinazioni, individuando i criteri necessari alla
formazione delle graduatorie necessarie all’applicazione dei
benefici stessi.
La
legge n.210/92 stabilisce che chiunque abbia riportato,
a causa di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per
ordinanza) di una autorità sanitaria italiana, lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un
indennizzo da parte dello Stato.
Ulteriori benefici sono stati introdotti dalla
L. n.229/05 (cioè un ulteriore indennizzo pari
rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma
attribuita dalla Legge n. 210, a seconda della categoria
ascritta).
Queste, in sintesi, alcune disposizioni del decreto: il
Ministero provvede alla corresponsione dell’indennizzo
aggiuntivo e dell’assegno una tantum previsti dalla
Legge n.
229/2005, nonché alla formazione di una graduatoria, sulla
base del criterio cronologico di presentazione delle istanze
degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi
della gravità dell’affezione o della difficoltà economica
degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari.
Il parametro della gravità dei danni subiti è stabilito in
base alla L. 210/92; quello della difficoltà economica degli
aventi titolo o dei loro nuclei familiari è determinato
dall’indicatore economico
ISEE; indennizzo aggiuntivo e rate dell’assegno una
tantum sono stabiliti secondo apposite graduatorie.
L'indennizzo
previsto dalla legge 210/92, misura di solidarietà sociale,
non pregiudica in nessun modo il diritto del cittadino
danneggiato dal vaccino ad ottenere il risarcimento del
danno. Questo presuppone l'accertamento di una
responsabilità colposa o dolosa, come stabilito dal Codice
Civile all’articolo 2043.
Fonte: Decreto 21 ottobre 2009 -
Ministero della salute
Sarebbe
opportuno fare prima richiesta con R/R o protocollo, alla
ASL di competenza e
dipendenza, del certificato di vaccinazione effettuata al
soggetto, con specificato il vaccino e il lotto di
produzione e produttore del vaccino, da allegare alla
segnalazione, così gli si fa capire che si hanno intenzioni
serie.
Per costringerli a rispondere, senza ritardo, la richiesta
va fatta con questa formula:
Facciamo richiesta ai sensi dell’art. 7 d. Lgs. 196/2003.
Si deve SEMPRE tenere una copia del documento ricevuto
dall'ASL munita del
numero di Protocollo o della ricevuta della R/R, da usare
per l’obiezione o la richiesta di risarcimento ed essere
sicuri che non venga “smarrita”.
Se poi rimangono postumi di qualsiasi tipo di danno
(anche lieve), va fatta richiesta d’indennizzo, ai sensi
della Legge 25 Febbraio 1992 n. 210, per danno da
vaccino alla asl.
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 titolo IX art.
132/2
“I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a
segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o
inattese di cui vengono a conoscenza nell'ambito della
propria attività.
Vanno
comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse
osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i
vaccini
e dai medicinali posti sotto monitoraggio intensivo ed
inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dall'AIFA”.
Purtroppo questo decreto non prevede sanzioni, quindi non
viene rispettato da nessuno dei medici vaccinatori.
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SENATO: COMMISSIONE SANITA’
APPROVA DDL su
DANNI VACCINAZIONI
AGI - Roma, 11 ott. 2008 - La
Commissione Sanita’ del Senato ha definitivamente approvato
in sede deliberante il disegno di legge che modifica la
normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
ermanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie per
legge o per atto amministrativo di un’autorita’ sanitaria
italiana. I benefici sono costituiti da un assegno mensile
vitalizio e da un assegno “una tantum” per accedere ai quali
coloro che hanno in corso contenziosi giudiziali dovranno
rinunciare alla prosecuzione del giudizio. Benefici che
verranno corrisposti per meta’ al soggetto danneggiato e per
meta’ ai congiunti che prestano o abbiano prestato al
danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
Soddisfazione per il voto e’ stata espressa dai senatori di
Alleanza Nazionale Renato Meduri e Roberto Ulivi. “Con
questa legge per la prima volta si riconosce non solo il
danno dei soggetti colpiti, ma anche il lavoro, l’attenzione
e gli sforzi attuati dai familiari”.
Al ddl e’ stato approvato all’unanimita’ un ordine del
giorno presentato dai senatori di An che impegna il governo
a “individuare nella prossima finanziaria le risorse
necessarie per la concessione dei benefici della legge
210/92 anche ai soggetti danneggiati che non abbiano potuto
presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo
all’entrata in vigore della legge del 1992. “Con questo odg
- spiegano Meduri e Ulivi - si consente a tutti i cittadini
che hanno riportato lesioni da vaccinazioni di accedere agli
indennizzi. Infatti per la legge 210 non c’e’ mai stata
alcuna forma di pubblicita’ per consentire ai cittadini
danneggiati, molti dei quali cerebrolesi, di conoscere la
norma e quindi di accedere alla procedura di indennizzo.
Cosi’ in molti sono rimasti privi di indennizzo nonostante
avessero tutto il diritto di riceverlo. E con questo odg si
porra’ fine ad una ingiusta discriminazione”. (AGI)
Il Ministero del Lavoro
ha pubblicato un nuovo
decreto che fissa le modalita’ di liquidazione e di
determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni, in base alla
legge 229 del 2005.
Il
D.M., pubblicato il 23 luglio 2008 sulla G.U. n. 171,
prevede l’erogazione, da parte del ministero, di un importo
secondo quanto stabilito dal medesimo.
IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti,
specializzati nelle cause di risarcimento
danni (dai vaccini, incidenti, farmaci,
ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.) con operativita'
su tutto il territorio Italiano, per assistervi per
qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e
prefissate, con possibilita' di avere anche una
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registrazione delle querele, cause, ecc.).
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LEGGE sul
RISARCIMENTO DANNI da VACCINO (Italy)
-
Legge n.210/92
- 25 febbraio 1992, n.
210
Riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati
irreversibilmente a causa di vaccinazioni obbligatorie o
trasfusioni, di sangue od emoderivati
La legge 210/92 (art.1) prevede un riconoscimento economico
a favore di soggetti danneggiati da complicazioni insorte a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue od
emoderivati, che ne facciano richiesta.
I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono
coloro che hanno riportato lesioni od infermità dalle quali
sia derivata una menomazione a seguito da vaccinazioni
obbligatorie o di vaccinazioni non obbligatorie, ma
effettuate a soggetti a rischio operanti in strutture
sanitarie, ospedali etc.; persone non vaccinate che a
contatto con soggetti contagiati hanno riportato un
menomazione permanente;eredi di persona danneggiata, che
muoia dopo aver presentato la domanda, persone che risultino
contagiate da HIV o da epatiti virali dal coniuge
danneggiato; personale sanitario di ogni ordine e grado che
abbia contratto l’infezione HIV durante il servizio con
sangue o suoi derivati proveniente da soggetti affetti dalla
malattia; persone contagiate dal virus HIV o da virus
dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue sia a
carattere occasionale (emergenza da intervento ect.) che
continuativo (soggetti affetti da emofilia etc.); parenti
aventi diritto fino al terzo grado di parentela, qualora a
causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla l.
210/92 sia derivata la morte.
Variazioni
a detta Legge:
Agli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli
minorenni, fratelli maggiorenni inabili al lavoro) di
soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della
legge 229/2005 a seguito di complicanze irreversibili a
causa di vaccinazioni obbligatorie è prevista la
corresponsione di un contributo straordinario."
Legge Finanziaria
2008 - risarcimento danni - La
Legge Finanziaria 2008 prevede il Risarcimento danni da
trasfusioni,
vaccini
e
talidomide (art. 2, co. da 361 a 364)
Sono stati stanziati 180 milioni di euro annui a partire dal
2008 (che si aggiungono ai 150 già previsti per il 2007) per
il risarcimento dei danni subiti a seguito di trasfusione,
vaccinazioni e sindrome da talidomide.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 giugno 2008 -
Modalita' di liquidazione e di determinazione degli
importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni.
IL DIRETTORE GENERALE, della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di
assistenza, e dei principi etici di sistema
Vista la legge 29 ottobre
2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai
soggetti di cui all'art. 1 comma 1, della legge 25
febbraio 1992, n. 210;
Visto il decreto ministeriale
del 6 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 novembre 2006 tendente a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla
corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
Vista la legge 29 novembre
2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Visto l'art. 3, del decreto
del Ministro pro tempore datato 3 aprile 2008, recante
«Applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229»,
registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio
2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero della salute procede alla liquidazione di
un unico importo corrispondente alle prime tre rate
delle cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005,
n. 229.
2. Detto importo e'
determinato, in riferimento al periodo intercorrente tra
la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la
data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto
riguardo alla misura massima delle dieci annualita'
previste dalla legge, applicando la percentuale del 12,5%,
identica per tutti i soggetti, dell'annualita' corrisposta
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 229/2005.
3. La percentuale indicata
al comma 2, e' fissata in base alla disponibilita' del
capitolo di bilancio 2400, piano gestionale 02, per gli
anni 2006, 2007 e 2008.
Il presente decreto verra'
inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. - Roma, 20 giugno 2008
Il direttore generale: Palumbo - Registrato alla Corte dei
conti l'11 luglio 2008
vedi anche: PDL
4865:
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=14PDL0060350
IMPORTANTE: Il 19 febbraio 2009 il Consiglio di
Stato ha dato parere favorevole al decreto ministeriale
per le transazioni (620.000,00 euro ai deceduti,
465.000,00 euro in vita con sentenza favorevole e
415.000,00 in vita senza sentenza favorevole), il
Direttore della Programmazione economica del Ministero
della salute si è piegato alla volontà delle
associazioni. Sembra una fatalità ma sono passati
proprio due anni dalla Fondazione della Confederazioni
CANADA nata dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il
sottosegretario Enrico Letta.
Segretario Generale Confederazione Associazioni
Nazionali Danneggiati (C.A.NA.DA.)
IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti,
specializzati nelle cause di
risarcimento danni (dai vaccini, incidenti,
farmaci, ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.)
con operativita' su tutto il territorio Italiano,
per assistervi per qualsiasi problema di
salute/malattia, a spese modiche e prefissate,
con possibilita' di avere anche una assicurazione
che copre le spese legali (non di
registrazione delle querele, cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org
(mettere a mano la @ all'interno della mail)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Legge per
l’Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicata nella
Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55.
(1/a) Vedi, anche, la L. 25 luglio 1997, n. 238,
riportata al n. E/XV.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento
sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto
Nazionale Previdenza Sociale): Circ. 6 dicembre 200,
n.203; Circ. 10 ottobre 2000, n.172;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
Ministero del Tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC;
Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n.
900.U.S./L.210/AG/3/6072;
- Presidenza
del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la
funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 3
luglio 1996, n.296: Circ. 25 ottobre 1996, n. 8198.
1. 1. Chiunque
abbia riportato, a causa di vaccinazioni
obbligatorie per legge o per ordinanza di un
autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità
dalle quali sia derivata una menomazione permanente
della integrità psico-fisica ha diritto ad un
indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e
nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di
cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che
risultino contagiati da infezione da HIV a seguito
di somministrazione di sangue e suoi derivati,
nonché agli operatori sanitari che, in occasione e
durante il servizio, abbiano riportato danni
permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a
infezione contratta a seguito di contatto con sangue
e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da
infezione da HIV.
3. I benefici di
cui alla presente legge spettano altresì a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali.
4. I benefici di
cui alla presente legge spettano alle persone non
vaccinate che abbiano riportato a seguito ed in
conseguenza di contatto con persona vaccinata i
danni di cui al comma 1; alle persone che per motivi
di lavoro e per incarico del loro ufficio o per
poter accedere ad uno Stato estero si siano
sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo
obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a
rischio operanti nelle strutture sanitarie
ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni
anche non obbligatorie. (2/cost).
2. 1. L'indennizzo di
cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno
non reversibile determinato nella misura di cui alla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n.
177(2), come modificata dall'articolo 8 della legge
2 maggio 1984 n. 111.
2. L'indennizzo di
cui al comma 1, integrato da una somma
corrispondente all'importo dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959 n. 324(3) e successive modificazioni, ha
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda ai sensi
dell'art. 3. La predetta somma integrativa è
cumulabile con l'indennità integrativa speciale o
altra analoga indennità collegata alla variazione
del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo
sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda,
per il periodo ricompreso tra il manifestarsi
dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo
previsto dalla presente legge, un assegno una tantum
nella misura par, per ciascun anno, al 30 per cento
dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del
periodo del presente comma, con esclusione di
interessi legali e rivalutazione monetaria. (3/cost).
3. Qualora a causa
delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla
presente legge sia derivata la morte, l'avente
diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui
al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150
milioni. Ai fini della presente legge, sono
considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti
soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori,
i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili
al lavoro. I benefici di cui al presente comma
spettano anche nel caso in cui il reddito della
persona deceduta non rappresenti l'unico
sostentamento della famiglia.
4. Qualora la
persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.
5. I soggetti di
cui all'articolo 1 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi
14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, nonché dal
pagamento della quota fissa per ricetta di cui al
comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata
legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1
della legge23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente
alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura
delle patologie previste dalla presente legge.
6. I benefici
della presente legge spettano altresì al coniuge che
risulti contagiato da uno dei soggetti di cui
all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante
la gestazione.
7. Ai soggetti
danneggiati che contraggono più di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito
invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai
benefici previsti dal presente articolo, un
indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della
sanità con proprio decreto, in misura non superiore
al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2
(4) (2/cost).
(2) Riportata alla
voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
dei dipendenti statali.
(3) Riportata alla
voce Impiegati civili dello Stato.
(2/cost) La Corte
Costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n.
27 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale),
ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,
come sostituito dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre
1996, n. 548, convertito, con modificazioni, nella
legge 20 dicembre 1996, n. 641, sollevata in
riferimento art. 2, 32 e 38, primo e terzo comma, e
136 della Costituzione.
(4) Così sostituito
dall'art. 7, D.L., 23 ottobre 1996, n. 548,
riportato alla voce Cassa del Mezzogiorno.
Precedentemente la Corte costituzionale, con
sentenza 15-18 aprile 1996, n.118 (Gazz. Uff. 24
aprile 1996, n. 17 Serie speciale), aveva dichiarato
la parziale illegittimità costituzionale del comma 2
del vecchio testo.
(2/cost) La Corte
Costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n.266
(Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27 serie speciale),
ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale, degli art. 1 e 2, come
integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25
luglio 1997, n. 238, sollevata in riferimento agli
art. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione; ha
dichiarato, inoltre, non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,
prima parte - come notificato dall'art. 7, comma 1,
del decreto-legge 23 ottobre1996, n. 548, convertito
in legge 20 dicembre 1996, n. 641 - e dell'art. 3,
comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3,
secondo comma, e 38 della Costituzione. Con
successiva sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 423 (Gazz.
Uff. 18 ottobre 2000, n. 43 serie speciale), la
stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma
3, e 2, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli
artt. 2 e 38 della Costituzione; ha dichiarato,
inoltre, non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2, come integrati
dall 'art.1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n.
238 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della
Costituzione: Successivamente la stessa Corte, con
ordinanza 15-21 novembre 2000, n. 522 (Gazz. Uff. 29
novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 come
integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25
luglio 1997, n. 238 sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Cost. e già rigettata.
3. 1. I soggetti
interessati ad ottenere l'indennizzo di cui
all'articolo 1 comma 1 presentano alla USL
competente le relative domande, indirizzate al
Ministro della sanità, entro il termine perentorio
di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti
post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di
infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in
cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi
2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto
conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta
giorni dalla data di presentazione delle domande,
all'istruttoria delle domande stesse e
all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4,
sulla base di direttive del Ministero della Sanità,
che garantiscono il diritto alla riservatezza anche
mediante opportune modalità organizzative (5).
1-bis. Chiunque,
nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a
conoscenza di casi di persone danneggiate da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati, è tenuto a
rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare,
nell'ambito delle proprie competenze, tutte le
misure occorrenti per la tutela della riservatezza
della persona interessata (6).
2. Alla domanda è
allegata la documentazione comprovante: la data
della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le
manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e l'entità delle lesioni o
dell'infermità da cui è derivata la menomazione
permanente del soggetto.
3. Per le
infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da
una documentazione comprovante la data di
effettuazione della trasfusione o della
somministrazione di emoderivati con l'indicazione
dei dati relativi all'evento trasfusionale o
all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuta
infezione da HIV.
4. Alla domanda di
indennizzo ai sensi dell'articolo 2 comma 3, è
allegata la documentazione comprovante: la data
della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le
manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV è
allegata la documentazione comprovante la data di
effettuazione della trasfusione o della
somministrazione di emoderivati con l'indicazione
dei dati relativi all'evento trasfusionale o
all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuto
decesso.
5. Il medico che
effettua la vaccinazione di cui all'articolo 1
compila una scheda informativa dalla quale risultino
gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle
vaccinazioni stesse.
6. Il medico che
effettua trasfusioni o somministra emoderivati
compila una scheda informativa dei dati relativi
alla trasfusione o alla somministrazione.
7. Per coloro che,
alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno già subito la menomazione prevista
dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 del
presente articolo decorre dalla data di entrata in
vigore della legge stessa (7) (2/cost).
4. 1. Il giudizio
sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la
trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il
contatto con il sangue e derivati in occasione di
attività di servizio e la menomazione dell'integrità
psico-fisica o la morte è espresso da una
commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo
165 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n.
1092(8).
2. La commissione
medico-ospedaliera redige un verbale degli
accertamenti eseguiti e formula il giudizio
diagnostico sulle infermità e sulle lesioni
riscontrate.
3. La commissione
medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul
nesso causale tra le infermità o le lesioni e la
vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di
emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in
occasione di attività di servizio
4. Nel verbale è
espresso il giudizio di classificazione delle
lesioni e delle infermità secondo la tabella A
annessa al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n.
915(9), come sostituita dalla tabella A allegata al
D.P.R. 30/12/1981 n. 834.
(8) Riportato alla voce
Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei
dipendenti statali.
(9) Riportato alla voce
: Pensioni civili, militari e di guerra.
5. 1. Avverso il
giudizio della commissione di cui all'articolo 4 è
ammesso ricorso al ministro della sanità. Il ricorso
è inoltrato entro 30 giorni dalla notifica o dalla
piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro 3 mesi
dalla presentazione del ricorso, il Ministro della
sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul
ricorso stesso con atto che è comunicato al
ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del
ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice
ordinario competente entro un anno dalla
comunicazione della decisione sul ricorso o, in
difetto, dalla scadenza del termine previsto per la
comunicazione.
6. 1. Nel caso di
aggravamento delle infermità o delle lesioni,
l'interessato può presentare domanda di revisione al
Ministro della sanità, tramite la USL
territorialmente competente, entro sei mesi dalla
data di conoscenza dell'evento (10).
2.Per il giudizio
sull'aggravamento si osserva la procedura di cui
agli articoli 3 e 4.
(10) Comma così
modificato dall'art. 7, D.L. 23 ottobre 1996, n.
548, riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
7. 1. Ai fini della
prevenzione delle complicanze causate da
vaccinazioni, le unità sanitarie locali
predispongono e attuano, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, progetti di
informazione rivolti alla popolazione e in
particolare ai donatori e ai soggetti riceventi
materiali biologici umani, alle persone da vaccinare
e alle persone a contatto.
2. I progetti di
cui al comma 1 assicurano una corretta informazione
sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e
complicanze, sui metodi di prevenzione e sono
prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole e
alle comunità in genere.
3. Le regioni,
attraverso le unità sanitarie locali, curano la
raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da
vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i
progetti di informazione e i metodi di prevenzione
8. 1. Gli indennizzi
previsti dalla presente legge sono corrisposti dal
Ministero della sanità.
2. All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato il lire 19 miliardi
l'anno 1992 e in
lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 4550 dello stato di previsione del
ministero della sanità per l'anno 1992 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Legge 25 luglio 1997 n.
238 (1)
Modifiche ed
integrazioni alla L. 25 febbraio 1992 n. 210 (2), in
materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati.
(1) Pubblicata nella
Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174. La data del
provvedimento è stata così corretta con avviso
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1997, n.175. (
Riportata al n. E/XIV.
1. 1. L'indennizzo di
cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210(2)
consiste un assegno, reversibile per quindici anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B
allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177 (3), come
modificata dall'art. 8 della L. 2 maggio 1984 n. 111
(3). L'indennizzo è cumulabile con ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è
rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato.
2. L'indennizzo di
cui al comma 1 è integrato da una somma
corrispondente all'importo dell'indennità
integrativa speciale di cui alla L. 27/5/59 n. 324 e
successive modificazioni, prevista per la prima
qualifica funzionale degli impiegati civili dello
Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della
domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile
con l'indennità integrativa speciale o altra analoga
indennità collegata alla variazione del costo della
vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1
della legge 25/2/92 n. 210 (2), anche nel caso in
cui l'indennizzo sia stato già concesso, è
corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso
tra il manifestarsi dell'evento dannoso e
l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum
nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento
dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del
presente articolo e del primo periodo del presente
comma, con esclusione di interessi legali e
rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa
delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla
L. 25/2/92 n. 210 (2) sia derivata la morte,
l'avente diritto può optare fra l'assegno
reversibile di cui al comma 1 e un assegno una
tantum di 150 milioni. Ai fini della presente legge,
sono considerati aventi diritto nell'ordine i
seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori,
i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I
benefici di cui al presente comma spettano anche nel
caso in cui il reddito della persona deceduta non
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai
soggetti ai quali è stato già corrisposto l'una
tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a
domanda, da presentare entro il termine del 30
settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni,
con esclusione di interessi legali e rivalutazione
monetaria.
4. Qualora la
persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potestà
parentale.
5. I soggetti di
cui all'articolo 1 della legge 25/2/92 n. 210 (2),
sono esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8
della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (4), e
successive modificazioni, nonché al pagamento della
quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del
medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (4),
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie
per la diagnosi e la cura delle patologie previste
dalla predetta legge n.210 del 1992(2).
6. I benefici di
cui alla presente legge spettano altresì al coniuge
che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui
all'art. 1 della L. 25/2/92 n. 210, nonché al figlio
contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti
danneggiati che contraggono più di una malattia ad
ognuna delle quali sia conseguito un esito
invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai
benefici previsti dal presente articolo, un
indennizzo aggiuntivo, stabilito dal ministro della
sanità con proprio decreto in misura non superiore
al 50% di quello previsto ai commi 1 e 2.
8. Le disposizioni
di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 si applicano
limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni previste ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7,
valutati pari a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997,
si provvede, per il medesimo anno, mediante
riduzione del fondo sanitario nazionale di parte
corrente con corrispondente contenimento dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.
9.………..
10.……….. 11. Le
domande già presentate al ministero della sanità,
per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria,
sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, agli
assessorati alla sanità delle regioni e delle
province autonome, che provvedono entro novanta
giorni dalla data del ricevimento ad inviarle alle
aziende unità sanitarie locali territorialmente
competenti ai fini degli adempimenti previsti
dall'art. 3, comma 1, della L. 25/2/92 n. 210, come
sostituito dal comma 9 del presente articolo.
12. Ai fini
dell'attuazione delle disposizioni del presente
articolo, le commissioni medico.ospedaliere di cui
all'art. 4 della legge 25/2/92 n. 210 sono integrate
con medici esperti nelle materie attinenti alle
richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della repubblica 29/12/73 n. 1092.
13. Alla presente
legge sarà data la massima pubblicità a cura degli
assessorati alla sanità delle regioni e delle
province autonome tramite affissione di copia della
medesima presso ogni uffcio delle prefetture e delle
aziende unità sanitarie locali competenti in materia
di invalidi civili, presso ogni caserma militare,
presso gli uffici delle aziende unità sanitarie
locali competenti in materia di vaccinazioni, presso
tutti i consolati all'estero della Repubblica
italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e
delle case di cura private, nonché nei locali
adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì
pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero
della sanità.
2) Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto legge 4/4/97 n. 92.
3) La presente legge
entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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legge 210/92, così come modificata dalla
Legge 238/97 prevede un indennizzo a favore di soggetti
danneggiati da complicanze irreversibili a causa di:
- Vaccinazioni obbligatorie
- Trasfusioni
- Somministrazioni di emoderivati
- Infezioni contratte per cause da imputare ai rischi
professionali (per il personale sanitario).
CHI SONO I BENEFICIARI DELLA LEGGE ?
A) Persone che hanno riportato lesioni o infermità
permanenti a causa di :
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorità sanitaria italiana (oggi alcune vaccinazioni non
sono più obbligatorie ma consigliate).
- vaccinazioni non obbligatorie, assunte per motivi di
lavoro o per incarico del proprio ufficio, o per poter
accedere ad
uno stato estero;
- vaccinazioni, anche non obbligatorie, assunte in quanto
soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie
ospedaliere;
- vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, assunta
nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695
(quando la vaccinazione non era obbligatoria).
B) Persone che risultino
contagiate da virus dell’AIDS (HIV) o da virus dell’Epatite
a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati,
oppure da vaccinazioni. Le trasfusioni o le somministrazioni
di emoderivati possono avere avuto carattere periodico (come
nel caso di emofilici e talassemici), o anche occasionale
(come nel caso di un intervento chirurgico).
C) Il personale sanitario di
ogni ordine e grado che ha contratto l'infezione da HIV
durante il servizio, a seguito di contatto diretto con
sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da
infezione da HIV (per il solo HIV e per nessuna altra
patologia).
D) Il coniuge e/o convivente
contagiato dal partner ed il figlio contagiato durante la
gestazione, purché la persona infettante rientri nei
parametri della Legge 210/92 e successive modifiche.
E) Gli eredi
Se, a causa delle vaccinazioni o delle patologie
irreversíbili previste dalla L. 210192, derivi la morte dei
danneggiato, i parenti aventi diritto possono presentare
specifica domanda di indennizzo. Parenti aventi diritto sono
nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni.
Se la persona danneggiata dopo aver presentato domanda muore
prima di percepire l'indennizzo, agli eredi compete la quota
ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di
indennizzo maturate dalla data di presentazione della
domanda sino al giorno della morte (compreso) del
danneggiato.
PER CHI E' IN VITA
La Legge prevede un indennizzo attraverso l’assegnazione di
un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile
con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato
annualmente in base al tasso di inflazione programmato.
L'importo dell'assegno è variabile a seconda della gravità
del danno e della corrispondente categoria.
La persona colpita da doppia
patologia (Epatite + AIDS) gode di un indennizzo aggiuntivo
in misura non inferiore al 50% del valore riconosciuto dalla
Legge 210/92 e successive modifiche. Chi beneficia
dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota
fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni
sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa,
codice di esenzione 90.L’indennizzo decorre dal 1° giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
I soli danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono
presentare apposita domanda per ottenere un assegno "una
tantum" corrispondente al 30% dell'indennizzo per ogni anno,
per il periodo intercorrente fra il momento della
manifestazione del danno e l'ottenimento dell'indennizzo.
Tale possibilità viene invece negata a tutti gli altri
contagiati, sia dalla legge che dalla Corte Costituzionale.
|
Gli importi originari
dell’indennizzo sono: |
|
CATEGORIA |
ANNUALE |
BIMESTRALE |
MENSILE |
GIORNALIERO |
ANNUALE |
|
1° |
€ 7.428,76 |
€ 1.238,12 |
€ 619,06 |
€ 20,35 |
€ 1.114,00 |
|
2° |
€ 7.302,90 |
€ 1.217,15 |
€ 608,58 |
€ 20,01 |
€ 1.002,44 |
|
3° |
€ 7.117,92 |
€ 1.196,32 |
€ 598,16 |
€ 19,67 |
€ 891,66 |
|
4° |
€ 7.052,37 |
€ 1.175,39 |
€ 587,70 |
€ 19,32 |
€ 780,37 |
|
5° |
€ 6.926,51 |
€ 1.154,42 |
€ 577,21 |
€ 18,97 |
€ 668,81 |
|
6° |
€ 6.800,66 |
€ 1.133,44 |
€ 566,72 |
€ 18,63 |
€ 557,26 |
|
7° |
€ 6.675,09 |
€ 1.112,51 |
€ 556,26 |
€ 18,29 |
€ 445,96 |
|
8° |
€ 6.549,23 |
€ 1.091,53 |
€ 545,77 |
€ 17,94 |
€ 334,41 |
PER CHI E' DECEDUTO
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
previste dalla legge 210/92 sia derivato o derivi la morte,
gli aventi diritto (il coniuge, i figli, i genitori o - se
la persona è deceduta in età minore - gli esercenti la
patria potestà, fratelli minorenni e maggiorenni) possono
fare domanda, a loro scelta, per un assegno una tantum nella
misura di 150 milioni, oppure per un assegno mensile per la
durata di 15 anni. Se la persona danneggiata dopo aver
presentato domanda muore prima di percepire l'indennizzo (o
mentre già lo percepisce), agli eredi compete la quota
ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di
indennizzo maturate dalla data di presentazione della
domanda sino al giorno della morte (compreso) del
danneggiato.
LE MODALITA' DI RICHIESTA PER L'INDENNIZZO
La domanda di indennizzo è da presentarsi al Ministero della
Sanità attraverso la propria Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
di appartenenza, deve essere redatta su carta semplice,
firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela ed
infine datata.
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:
:::[
vedi i moduli ]:::
Certificazione medica dove si documenta l’avvenuta
somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure l’avvenuta
vaccinazione. Copia della cartella clinica che attesta
l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure
l’avvenuta vaccinazione. Foglio redatto da un medico dove
viene riportata la data della prima diagnosi di Epatite
cronica e/o di infezione del virus dell’AIDS.
- Certificato di nascita.
- Stato di famiglia (se il contagiato è minorenne).
Se il contagiato è deceduto sono necessari anche:
- Stato di famiglia
- Certificato di morte
- Cartella clinica relativa al decesso, oppure scheda di
morte ISTAT in originale o in copia conforme
In caso di infezione da hiv o epatite a seguito di
somministrazione di sangue e suoi derivati si dovranno
seguire i seguenti accorgimenti:
a. I politrasfusi (ad esempio talassemici ed emofilici)
dovranno inoltrare la scheda informativa, (Gazz. Uff. -
Serie generale - n. 145 del 22.6.92) debitamente compilata,
firmata e timbrata da un medico della struttura sanitaria
pubblica presso la quale l'interessato è in cura. Nella
parte relativa ai prodotti somministrati deve essere
riportato, se possibile, il tipo di ogni singolo prodotto
(sangue od emocomponente od emoderivato), la data di inizio
e la frequenza delle somministrazioni, la struttura e/o le
strutture presso le quali sono avvenute le somministrazioni.
Nella parte riguardante la diagnosi di malattia dovrà essere
precisata la data (rilevante ai fini della verifica della
tempestività della domanda) del primo accertamento di
positività per HIV o epatite.
I trasfusi occasionali
dovranno allegare la cartella clinica relativa alle
trasfusioni documentate con le diciture "emotrasfusioni,
plasma, globuli rossi, ecc" nella diaria clinica o nella
scheda anestesiologica, o ancora più efficacemente con i
bollini adesivi delle sacche utilizzate.
Per i soli danni da vaccino sono necessari anche:
Copia conforme del certificato vaccinale della USL o di
quello del Comune;
Nel caso di vaccinazione resa obbligatoria, copia conforme
dell'ordinanza che ne ha previsto l’obbligatorietà;
Nel caso di vaccinazione non obbligatoria ma risultata
necessaria, idonea documentazione che dimostri la necessità
della stessa;
Nel caso di vaccinazione eseguita per motivi professionali,
sarà opportuno, corredare l’istanza con una dichiarazione
del datore di lavoro che ne evidenzi le ragioni;
Copia conforme della cartella clinica del ricovero
determinante la patologia contratta.
Per gli operatori sanitari contagiati da HIV durante il
lavoro vanno aggiunti:
Originale o copia conforme della denuncia di infortunio
subito sul lavoro riportante l'avvenuto contatto con sangue
proveniente da soggetto HIV positivo.
Dichiarazione della Direzione sanitaria della struttura dove
si è verificato l'evento attestante che l'interessato era in
servizio durante lo svolgersi dei fatti.
Per contagio dal coniuge o dalla madre durante la gravidanza
vanno aggiunti i seguenti documenti:
Il coniuge dovrà allegare lo stato di famiglia e la diagnosi
del primo accertamento di positività per HIV o di epatite
del contagiato e del contagiante.
Per il contagio durante la gestazione, al certificato dello
stato di famiglia vanno aggiunte la cartella clinica del
parto e la documentazione attestante la prima positività
virale materna e del bambino.
TERMINI DI LEGGE
I termini per la presentazione della domanda sono di 3 anni
per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e
di 10 anni per i casi di infezione HIV. Tali termini
decorrono dal momento in cui la persona è venuta a
conoscenza del danno avuto, ma ci sono alcuni casi
particolari che vediamo di seguito.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da
vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria, il termine
per la presentazione della domanda è di quattro anni, e
decorre dal 20 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della
legge 362/1999)
Per le persone contagiate da virus dell'HIV in seguito a
trasfusione prima del dal 21 marzo 1992 (data di entrata in
vigore della legge 210/92), il termine di 10 anni inizia a
decorrere da tale data.
Per le persone danneggiate da vaccinazioni o da epatiti
postrasfusionali prima del 21 marzo 1992 (data di entrata in
vigore della legge 210/92), il termine dovrebbe iniziare a
decorrere da tale data. In seguito però alle ultime positive
sentenze in materia, ci sono buone possibilità di ottenere
l'indennizzo anche per coloro che hanno presentato la
domanda prima del 28 luglio 2000, cioè entro tre anni
dall'entrata in vigore della legge 238/97. Per
approfondimenti riguardo questo particolare caso, si veda la
sentenza del Tribunale di Livorno ed il relativo commento.
:::[
vedi la sentenza ]:::
Se la domanda è già stata
inoltrata ed il paziente si aggrava, è possibile richiedere
la revisione entro 6 mesi da quando è reso noto il
peggioramento. La richiesta va inoltrata al Ministero della
Sanità tramite l’A.S.L. di appartenenza.
L'APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA
La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) redige un verbale
sugli accertamenti eseguiti e formula un giudizio
diagnostico per le infermità e le lesioni riscontrate,
nonchè sul nesso di causalità tra la trasfusione e/o la
somministrazione di emoderivati oppure la vaccinazione,
assegnando una percentuale di gravità a seconda della
patologia.
Il verbale viene inviato all’A.S.L. che provvederà ad
inoltrare la documentazione al Ministero della Sanità
affinché venga data poi risposta al cittadino infettato. E'
possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. :::[
Clicca qui per vedere il modulo per il ricorso ]:::
ll Ministero della Sanità, sentito l’ufficio medico-legale,
decide sulla validità del ricorso. La comunicazione deve
avvenire entro 3 mesi dalla decisione, anche se in realtà
tale termine non viene solitamente rispettato.
Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà
rivolgersi al giudice ordinario competente, entro 1 anno. >>
2] RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO
"OLTRE" LA LEGGE 210/92
Nei precedenti paragrafi abbiamo parlato dell’indennizzo
previsto dalla Legge 210/92 e successive modifiche, che non
va confuso con il risarcimento del danno.
L'indennizzo (che non ha natura risarcitoria, ma carattere
assistenziale) intende realizzare una forma di solidarietà
sociale e pertanto non preclude al beneficiario il diritto
di promuovere nei confronti della pubblica amministrazione
un'azione risarcitoria volta ad ottenere l'integrale
risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del
contagio.
Il risarcimento del danno presuppone l'accertamento della
responsabilità civile di chi ha causato il contagio. Le
recenti sentenze che hanno condannato lo stato a risarcire i
contagiati consentono a tutti coloro che hanno ricevuto
trasfusioni infette dagli anni ’70 a tutt'oggi di verificare
con maggiori possibilità di successo la possibilità di
affrontare un contenzioso nei confronti del Ministero della
Sanità, responsabile di gravi omissioni e controlli.
La
sentenza 21060 del 27.11.’98, emessa dal Tribunale
Civile di Roma Sez. I, ha riconosciuto la responsabilità del
Ministero della Sanità per i danni fisici e morali riportati
dalle persone contagiate a seguito delle somministrazioni di
sangue e/o emoderivati.
La sentenza condanna il Ministero della Sanità per avere,
sino al 1991, negligentemente ritardato il ritiro dei
farmaci non trattati al calore virucidico.
Secondo tale sentenza, pur essendo noto che negli anni
‘70/’80 si erano sviluppate l’infezione da Epatite e poi
quella da AIDS - e che queste erano evitabili col
trattamento a caldo antivirucidico - il Ministero attese
sino al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei farmaci
non trattati al calore e solo nel 1993 di quelli non
trattati contro l’Epatite C.
E' stata dunque riconosciuta pienamente la responsabilità
del Ministero della Sanità per i danni da contagio: per la
quantificazione di tali danni per le singole persone si
dovrà procedere con cause individuali.
A causa della lungaggine di questo processo (la sentenza è
stata anche impugnata davanti alla Corte d'Appello), la
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato lo stato
italiano a pagare da 20 a 60 milioni di lire ad ogni
infettato che aveva intentato la causa, come risarcimento
per il danno subito a causa della lungaggine del
procedimento (30/11/2000).
Nel mese di giugno 2001 il Tribunale di Roma è tornato ad
esprimersi a favore di altri 351 infettati che avevano
intentato una causa contro il Ministero della Sanità al fine
di vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito.
La sentenza dà ampiamente ragione ai contagiati, andando
anche oltre quanto deciso nelle precedenti sentenze aventi
ad oggetto la medesima materia: la responsabilità del
Ministero viene riconosciuta anche per i contagi avvenuti
prima degli anni in cui sono stati approntati i test per i
singoli virus.
A questo proposito si veda la
sentenza ed il relativo commento
Promuovere un autonomo giudizio civile non è l’unica strada
per arrivare al risarcimento del danno, essendo possibile
anche costituirsi parte civile nell’ambito del processo
penale già in corso a
Trento contro i responsabili della diffusione di sangue
infetto.
Con il fine di tutelare maggiormente i politrasfusi,
l’ASSOCIAZIONE POLITRASFUSI ITALIANI (A.P.I.) si sta
avvalendo della consulenza e dell'assistenza di uno Studio
Legale di Torino.
Tale scelta si è resa opportuna vista anche
l'offensiva cui è sottoposta l'Associazione da parte di
coloro che, per scarsa informazione (peraltro inaccettabile
in coloro che istituzionalmente dovrebbero monitorare il
rischio nel settore trasfusioni e "sangue" in genere) o per
evidenti interessi personali, tentano di impedirne una
corretta informazione e promozione di tutte quelle
iniziative (prima tra tutte la corretta e definitiva
adozione del "piano sangue") che potrebbero portare ad una
maggiore sicurezza per gli ammalati e per i cittadini in
genere.
L’Associazione Politrasfusi Italiani ha richiesto
allo Studio Legale un parere sul contenuto e l'applicazione
della Legge 210/92 (vedi commento sulla Legge) I legali,
comprendendo solidaristicamente la difficile situazione
economica in cui si trovano molti di coloro che hanno
diritto ad un giusto risarcimento, si sono dichiarati
disposti ad intraprendere le cause su mandato di chi è in
condizione di proporre la relativa domanda risarcitoria con
l'anticipazione delle sole spese vive e per l'eventuale
domiciliazione (cioè la nomina di un legale nella città ove
viene proposta la domanda giudiziaria, se diversa da Torino.
COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO, OLTRE ED IN
AGGIUNTA ALL’INDENNIZZO
Chi fosse intenzionato ad avviare una causa per il
risarcimento dei danni subiti, oltre ed in aggiunta
all'indennizzo, dovrà fare pervenire all’Associazione
Politrasfusi Italiani la seguente documentazione:
- moduli della richiesta di indennizzo,
- relazione Commissione Medico Ospedaliera attestante il
nesso di causalità, :::[
modulo per la richiesta copia del verbale
]:::riconoscimento nesso di causa Ministero ex L. 210/92, ai
sensi della responsabilità civile relazione medico legale di
parte che certifichi nesso di causa e quantifichi il danno
biologico, · documentazione medica su terapia
emotrasfusionale eseguita,documentazione attestante danni
patrimoniali patiti (perdita occupazione, diminuzione
stipendio, spese mediche sostenute, spese per assistenza,
ecc…),
Previa verifica di tale documentazione, che dovrà essere
ordinata in modo da consentire la Sua agevole lettura, ed
incontro con gli interessati, i nostri legali procederanno,
ove ne ricorrano i presupposti, a redigere gli atti di
citazione. La presente richiesta riveste carattere
d’urgenza, al fine di continuare una battaglia già iniziata
sin dagli anni 1986.
ESAMI MINIMI NECESSARI PER RELAZIONE MEDICO LEGALE
- PCR HCV semiquantitativa;
- Genotipo HCV; (se in precedenza non eseguito: anti HCV)
- AST;
- ALT;
- GGT;
- ALP;
- Protidogramma elettroforetico;
- dosaggio Ig;
- bilirubina;
- sali biliari;
- ecografia addome superiore.
COMMENTO LEGALE SULLA LEGGE 210 DEL 25 FEBBRAIO 1992
Al momento dell'elaborazione delle proposte di legge n. 2733
e n. 2935 (successivamente unificate nel testo adottato), il
danno permanente, provocato da somministrazione di sangue e
suoi derivati, neppure veniva menzionato.
All'epoca, siamo nel 1988, i promotori della norma avevano
presente esclusivamente l'esigenza di concedere aiuto a
coloro che subivano danni in seguito a vaccinazioni
obbligatorie. In seguito, ma non a causa delle stesse. Il
danno quindi si verificava per una particolare
predisposizione del soggetto vaccinato e non per un difetto
del vaccino o per un errore nella sua somministrazione.
Nel tentativo di equiparare il nostro Paese agli altri
europei, l’indennizzo doveva essere riconosciuto a quei
soggetti che, sottoposti ad una vaccinazione obbligatoria,
avessero subito un danno permanente
Qui si riporta un passo significativo, estrapolato dalla
relazione del deputato Saretto, in cui si precisa che "…è
importante sottolineare come la quasi totalità delle
complicazioni post-vaccinali risultano indipendenti da
qualsiasi errore di tipo professionale o da difetti
derivanti dalla natura del vaccino impiegato. Il rischio in
parola è cioè connesso in genere a delle predisposizioni del
vaccinato che sono indeterminabili in via preventiva;
quindi, il rischio si presenta imprevedibile.
"La situazione descritta è completamente diversa da quella
dei politrasfusi che hanno contratto AIDS o Epatite C in
seguito a trasfusioni od assunzione di emoderivati. In
nessun caso il danno subito è provocato da una particolare
predisposizione del paziente, anzi la causa va sempre
individuata nelle condizioni del sangue oppure dell'emoderivato.
Una conferma si può trarre dalla Sentenza n. 307/90 della
Corte Costituzionale che, dichiarando l'incostituzionalità
della Legge 4 Febbraio 1966 n. 51 nella parte in cui non
prevedeva a carico della Stato un'equa indennità per il
danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia
causalmente riconducibile alla vaccinazione antipolio,
precisa "…al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 C.C.".L'articolo
2043 del C.C. sancisce: "…qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno".
E’ chiaro che la Corte Costituzionale ha inteso prevedere,
così come la Legge 210/92 la cui emanazione è stata senza
dubbio sollecitata dalla declaratoria di incostituzionalità
per coprire il vuoto legislativo che ne derivava,
l'indennizzo nel solo caso di mancanza di colpa nella
causa del danno. Al contrario, nella somministrazione di
sangue od emoderivati che abbia provocato contagio da AIDS o
da Epatite C (ovvero leucemie ecc.), la colpa è quasi sempre
imputabile al responsabile del servizio trasfusionale (Stato
o privati) e di chi è responsabile della produzione,
distribuzione e prescrizione dell'emoderivato (case
farmaceutiche e Servizi Sanitari).
La colpa si può individuare sotto diversi profili ma nella
maggioranza dei casi può definirsi di natura omissiva (non
essendosi adottate le misure di sicurezza che le notizie
giunte sin dal 1983 consigliavano) ovvero per non aver
correttamente rispettato o fatto rispettare le norme e i
regolamenti che nel frattempo sono stati adottati.
Va pertanto affermato con chiarezza il diritto di tutti
coloro che malauguratamente hanno subito il contagio da AIDS
o Epatite C, in seguito a trasfusioni o assunzione di
emoderivati, di vedersi risarcire il danno secondo i criteri
di liquidazione ordinaria adottati dalla Magistratura.
La
previsione da parte della Legge 210/92 di un indennizzo per
chi ha subito un danno permanente alla propria integrità
psicofisica in seguito a somministrazione di sangue od
emoderivati, è quindi frutto del lodevole lavoro di
sensibilizzazione operato da associazioni come l'A.P.I.
Ma tale indennizzo si aggiunge, senza certo escluderlo, al
diritto di richiedere il risarcimento del danno nella sua
interezza, rispettando il termine prescrizionale di cinque
anni dal fatto. Tale possibilità potrà in alcuni casi
estendersi verso chi ha subito il contagio tramite contatti
con persone già contagiate, con le modalità previste.
Tratto da: politrasfusi.it
'Commenti vari:
'Requisito fondamentale per l'ottenimento dei benefici ha
specificato il Sottosegretario Antonio Gaglione e' la
rinuncia a contenziosi con l'Amministrazione in relazione
alla legge del 1992.
Alle domande, pertanto, deve essere allegata formale
rinuncia ai contenziosi giurisdizionali in corso''.
Il ministero invita i soggetti danneggiati (o, in
alternativa, coloro che esercitano la potesta' genitoriale,
il tutore o l'amministratore di sostegno) a presentare la
domanda al Ministero della Salute Direzione Generale della
programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei
principi etici di sistema -
Ufficio VIII - Piazzale dell'Industria, 20, 00144 Roma.
Commento NdR: Quindi
silenzio anche nei confronti dei
medici, delle
Asl e dei
produttori dei vaccini.....
TEMPI del RISARCIMENTO
Nel danno da vaccinazione obbligatoria, la legge 238/1997
(art.1, comma 9 ) stabilisce che la domanda d'indennizzo va
presentata entro 3 anni dal momento in cui il soggetto
danneggiato individui la malattia prodottasi in seguito al
vaccino.
Ma per un Tribunale siciliano, un periodo temporale così
ristretto viola i princìpi costituzionali dell'uguaglianza e
del diritto alla salute, dal momento che per alcune cause di
responsabilità professionale, il termine si estingue in 10
anni.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi, (sentenza n. 342 del
27 ottobre 2006) ha parere opposto, ritenendo che "la norma
impugnata non eccede l'ambito delle scelte spettanti al
legislatore in materia di diritti sociali" e che "la
menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari
può determinare, oltre al risarcimento del danno secondo la
previsione dell'art. 2043 del codice civile, il diritto a un
equo indennizzo "allorché il danno, non derivante da fatto
illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo
legale". Ma anche "il diritto ... a misure di sostegno
assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della
propria discrezionalità".
Tuttavia l'indennizzo va "rimesso alla discrezionalità del
legislatore, e questi, nel ragionevole bilanciamento dei
diversi interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti,
può subordinare l'attribuzione delle provvidenze alla
presentazione della relativa domanda entro un dato termine".
By Angelo Ferri, Medico legale - Tratto da repubblica.it
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L. 14 ottobre 1999, n. 362 (1) - Disposizioni urgenti
in materia di sanitaria - (1) Pubblicato nella Gazz. Uff.
20 ottobre 1999, n.247
1. Quaderno di campagna.
1. L’applicazione…………
2. Acque di balneazione.
1.
………………………………………………………………………………………………
(2) Sostituisce la lettera b)
del primo comma all’art. 4, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470
3. Interventi per la prevenzione
e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e
per la proroga del programma cooperativo italo-americano
sulla terapia dei tumori.
1. A decorrere dall’anno
1999………………………………………………………………
2. Il primo periodo del
comma 8 dell’art,1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, è
soppresso.
3. L’indennizzo di cui al
comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n.
210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro
che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica
non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30
luglio 1959, n. 695. i soggetti danneggiati devono
presentare la domanda alla azienda sanitaria locale
competente, entro il termine perentorio di quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I
soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al
comma 3 dell’art. 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238,
presentano le relative domande alla azienda sanitaria locale
competente.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Legge 29 ottobre 2005, n. 229
"
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5
novembre 2005
Art.
1.
1.
Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
riconosciuto, in relazione alla categoria già
loro assegnata dalla competente commissione
medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un
ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo
consiste in un assegno mensile vitalizio, di
importo pari a sei volte la somma percepita dal
danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge
25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie
dalla prima alla quarta della tabella A annessa al
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, a cinque volte per le
categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le
categorie settima e ottava. Esso è corrisposto
per la metà al soggetto danneggiato e per
l’altra metà ai congiunti che prestano o
abbiano prestato al danneggiato assistenza in
maniera prevalente e continuativa. Se il
danneggiato è minore di età o incapace di
intendere e di volere l’indennizzo è
corrisposto per intero ai congiunti conviventi di
cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto
al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale derivante da fatto illecito.
2.
In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1,
l’indennizzo è erogato al danneggiato e, se
minore o incapace di intendere e di volere, ai
familiari conviventi che prestano assistenza in
maniera prevalente e continuativa, per tutto il
periodo di esistenza in vita del danneggiato.
3. Qualora a causa della
vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso
in data successiva a quella di entrata in vigore
della presente legge, l’avente diritto può
optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al
comma 1 e un assegno una tantum pari a
150.000 euro, da corrispondere in cinque rate
annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della
presente legge sono considerati aventi diritto
nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
4. L’intero importo
dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente
articolo, è rivalutato annualmente in base alla
variazione degli indici ISTAT.
Art.
2.
1.
Con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una
commissione per la definizione degli importi da
erogare di cui agli articoli 1 e 4.
2.
All’istituzione e al funzionamento della
commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le
risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. La
partecipazione all’attività della commissione
non dà luogo alla corresponsione di alcun
compenso o rimborso spese.
Art.
3.
1.
I soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi
in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della
medesima legge, in qualsiasi stato e grado del
giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali
intendono accedere ai benefici previsti dalla
presente legge, debbono rinunciare con atto
formale alla prosecuzione del giudizio.
2.
Gli atti di rinuncia degli interessati sono
trasmessi alla commissione di cui all’articolo 2.
Art.
4.
1.
Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 è
ulteriormente riconosciuto il beneficio di un
assegno una tantum, il cui ammontare è
determinato dalla commissione di cui
all’articolo 2, sino alla misura massima di
dieci annualità dell’indennizzo di cui al
medesimo comma 1 dell’articolo 1, per il periodo
compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso
e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo. Esso
è corrisposto per la metà al soggetto
danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che
prestano o abbiano prestato al danneggiato
assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2.
Le annualità pregresse sono definite con tabelle
di conversione al 50 per cento del periodo
intercorrente tra la data del manifestarsi
dell’evento dannoso e la data di ottenimento
dell’indennizzo.
3. Gli importi,
determinati ai sensi del presente articolo, sono
erogati in cinque rate annuali, a decorrere
dall’anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
5.
1.
All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro
per l’anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della
salute.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, anche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468
del 1978.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Tratto
da:
http://www.senato.it/parlam/leggi/05229l.htm
Le REAZIONI da VACCINO
- "Quando
succede a Voi od al Vostri bambini, I rischi
sono del 100%"
Testimonianze di Danni dei Vaccini
+ Lettere genitori figli
rovinati dai vaccini
+
Risarcimento
Danni da Vaccino
1
+
Richiesta di
Risarcimento 2
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
INDENNIZZO per
DANNI dai VACCINI e da
TRASFUSIONI
INDENNIZZO:
http://www.ministerosalute.it/indennizzo/indennizzo.jsp
vedi:
Falsita' della
medicina ufficiale
+
Big Pharma
+
Interrogazione Parlamentare
+
Contenuto dei Vaccini
+
Risarcimento danni dei Vaccini
Con
la
Legge 25 febbraio 1992 n. 210
(successivamente più volte modificata ed integrata) lo Stato
Italiano ha previsto un riconoscimento economico (indennizzo)
per i soggetti che hanno subito danni irreversibili in seguito a
vaccinazioni, trasfusioni, contagio con persona già indennizzata
o operatori sanitari che si siano infettati durante il servizio
a causa di contatto con sangue o suoi derivati.
N.B.: La L. 210/92 riguarda il riconoscimento di un
“indennizzo”, indipendentemente da una dimostrata colpa.
Tale previsione non preclude pertanto la possibilità di
rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento
del danno, in caso di comportamenti colposi di terzi (ai sensi
dell'art. 2043 del Codice Civile).
Nel dettaglio le previsioni normative sono:
1.
Persone che hanno riportato lesioni o infermità,
dalle quali sia derivata una menomazione permanente
dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni
obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità
sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per
motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere
ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate
in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie
ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria
nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14
ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
2.
Persone non vaccinate che hanno riportato, a
seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata,
lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente dell'integrità psico-fisica.
3.
Persone contagiate da virus HIV o da virus
dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi
derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia,
talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di
intervento chirurgico, ecc.).
4.
Personale sanitario di ogni ordine e grado che,
durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o
suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da
HIV, abbia contratto l'infezione da HIV oppure (sentenza Corte
Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato
danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a
infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi
derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
5.
Persone che risultino contagiate da HIV o da
epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle
categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato
riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge
210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la
gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).
6.
Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver
presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire
l'indennizzo.
7.
Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge,
i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle
vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia
derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono
optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una
tantum.
I
termini per la presentazione della domanda
I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art.
3 della L. 210/92 sono i seguenti:
-
3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite
post-trasfusionale;
-
10 anni, nei casi di infezione da HIV.
I
termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è
venuta a conoscenza del danno avuto.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione
antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della
legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999,
data di entrata in vigore della legge n. 362/99.
La presentazione della domanda
Le domande, in carta libera, vanno presentate all’ASL
territorialmente competente, cioè quella presso la quale è (o,
in caso di morte, era) iscritto il danneggiato.
Per l’ASl di Brescia ci si deve pertanto rivolgere al proprio
Distretto di appartenenza, consultando la pagina
Sedi e Modalità.
Alla domanda devono essere allegati:
-
documentazione amministrativa (ad es.
certificazioni o dichiarazioni sostitutive di nascita,
residenza, stato di famiglia, ecc.);
-
documentazione sanitaria (in originale e/o
copia conforme) necessaria a dimostrare:
-
l’avvenuto evento lesivo (ad es. cartella
clinica relativa alla trasfusione o certificato
vaccinale)
-
il verificarsi del danno (prima diagnosi
di epatite ovvero prima diagnosi di reazione avversa a
vaccino ecc.)
-
le condizioni attuali di salute (ad es.
ultimi esami di funzionalità epatica).
Maggiori indicazioni sulla
documentazione necessaria, in relazione al singolo caso, possono
essere richieste alle sedi di Distretto.
L’istruttoria della
pratica
Una volta verificata con il medico la completezza della domanda
e della documentazione prodotta, la pratica viene trasmessa al
Servizio di Medicina Legale dell’Asl, che inoltrerà copia del
fascicolo alla Commissione Medico Ospedaliera (CMO) presso
l’Ospedale Militare di Milano.
La CMO (composta da medici militari) convocherà a visita
l’interessato e, in seguito, stenderà un verbale di visita
formulando il relativo giudizio.
Il verbale viene quindi trasmesso al Servizio di Medicina Legale
dell’ASL che adotterà i provvedimenti conseguenti: nel caso in
cui la CMO abbia espresso un parere negativo l’esito viene
notificato all’interessato unitamente alle istruzioni per
l’eventuale ricorso. Nel caso di esito positivo l’esito viene
notificato sia all’interessato che al Servizio Provvidenze
Economiche agli invalidi dell’ASL che avvierà la pratica per la
corresponsione del beneficio economico.
Aggravamento
dell’infermità
In caso di aggravamento dell'infermità, l'interessato può
presentare domanda di revisione del giudizio entro 6 mesi dalla
data di conoscenza dell'edevento. Per il giudizio
sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la
determinazione e la quantificazione del danno originario.
Così pure, coloro che in conseguenza di vaccinazioni o
trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, abbiano
contratto più di una patologia determinante esiti invalidanti
distinti, possono presentare domanda di integrazione
dell'indennizzo per doppia patologia.
Decesso del richiedente
Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda
muoia prima o durante la percezione dell'indennizzo, i ratei non
erogati competono agli eredi in base alle quote parti di
successione legittima o testamentaria.
Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia
acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che
succedono nel diritto all'indennizzo (art.2, comma 3, L. 210/92)
possono presentare domanda di una tantum o di assegno
reversibile per 15 anni. La domanda può essere presentata dagli
aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha
presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.
Ricorso avverso al giudizio espresso
Avverso il giudizio espresso dalla C.M.O. e notificato
all'interessato o agli aventi diritto, da parte dell’ASL,
unitamente a copia conforme del verbale mod. ML/V, è ammesso il
ricorso ai sensi dell'art. 5 della L. 210/92.
I ricorso va presentato al Ministero della Salute tramite l'ASL
du Brescia (rivolgersi al Distretto di appartenenza, in carta
libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica
o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Il Ministero della Salute decide sul ricorso stesso e notifica
con proprio atto, al ricorrente e alla ASL, la decisione
adottata.
In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il
ricorrente può esperire l'azione innanzi al giudice ordinario
competente.
Tratto da:
http://www.aslbrescia.it/asl/bin/index.php?id=1224
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Quando sospettare un danno da vaccino in un bambino piccolo
? - 16/03/2012
Ricevo quotidianamente decine di email di genitori che
chiedono consigli su come comportarsi con i loro figli che
hanno avuto disturbi o patologie gravi dopo le vaccinazioni
pediatriche. Purtroppo, io non sono assolutamente in grado
di rispondere a tutti, anche se mi rendo conto che un
bambino con danno da vaccino dovrebbe essere curato quanto
prima per evitare che il danno si instauri irreversibilmente
in lui alterando in particolare le sue capacità e le sue
future potenzialità neuro-psichiche.
Ora vorrei accennare molto brevemente quando bisogna
sospettare un danno vaccinale in un neonato o comunque in un
bambino piccolo.
A tale riguardo ricordo che i danni da vaccino hanno
praticamente sempre le seguenti caratteristiche:
- Il bambino presenta una debolezza psico-fisica precedente
(più il bambino è piccolo e più è a rischio di danno
vaccinale; quando invece il bambino viene lasciato crescere
e maturare, il rischio di danno vaccinale si riduce, anche
se non scompare del tutto).
- Il vaccino slatentizza la debolezza soggettiva di ogni
bambino agendo prevalentemente sul sistema immunitario e su
tutti gli apparati strettamente collegati con questo:
sistema nervoso centrale e periferico, apparato
gastro-enterico, apparato respiratorio e apparato cutaneo
(sono comunque possibili praticamente quasi tutte le
patologie pediatriche, perché il sistema immunitario è alla
base di qualsiasi processo flogistico e la flogosi è alla
base di qualsiasi patologia, specialmente in un bambino
piccolo).
- La latenza con cui il vaccino induce un danno visibile da
parte dei genitori o dei medici varia da pochi giorni a
circa 1-2 mesi e dipende dall'intensità dell'alterazione
immunitaria, dalla maturità tessutale (o anche età
anagrafica) del bambino, dalle predisposizioni genetiche, da
come si è svolta la gravidanza e specialmente il parto, dai
trattamenti farmacologici assunti (specie quelli con
antibiotici e corticosteroidi), dalla correttezza
nutrizionale dell'alimentazione assunta dal bambino e dalla
madre durante la gravidanza e dopo il parto in caso di
allattamento al seno, dalle malattie avute (specie virali)
sia dal bambino che dalla madre durante la gravidanza e in
particolare dal numero dei vaccini ricevuti e dall'età in
cui sono stati somministrati.
- Il danno da vaccino è quasi sempre aspecifico e
difficilmente inquadrabile dalle nostre attuali conoscenze,
almeno nei primi 1-2 anni della sua manifestazione (in un
tempo successivo il danno diventerà sempre più grave e
quindi evidente, ma molto raramente permetterà che i medici
diagnostichino con certezza il fattore eziologico che lo ha
determinato, … anche perché i vaccini non vengono quasi mai
presi in considerazione).
- Il danno vaccinale in genere non risponde ai trattamenti
farmacologici di routine (e se risponde, risponde
parzialmente e richiede dosaggi elevati e in genere
trattamenti farmacologici multipli).
- Il danno da vaccino raramente manifesta grandi alterazioni
ematochimiche tra gli esami che comunemente vengono eseguiti
e comunque non fornisce facili interpretazioni dei referti
ematologici alla luce delle nostre attuali conoscenze
fisiopatologiche.
A livello della diagnosi laboratoristica, il danno da
vaccino va indagato con vari esami che possiamo suddividere
in esami di primo e secondo livello.
Tra gli esami di primo livello, e quindi quelli più comuni e
che dovrebbero essere eseguiti anche prima della
vaccinazione, ricordiamo in particolare:
- Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria
- VES, PCR, elettroforesi proteica
- Sideremia, ferritina, glicemia, lipemia, creatinina
- Fosfatasi alcalina, CPK, LDH, GGT, transaminasi, vitamina
D3
- Elettroliti plasmatici (sodio, potassio, magnesio, calcio
e fosforo inorganico)
- Dosaggio delle immunoglobuline (IgG, IgA, IgM, IgE)
- TSH, T3, T4
- Esame completo delle urine
- Tipizzazione linfocitaria
- Tipizzazione tessutale HLA di classe I e II
- Test di intolleranza alimentare (RAST-test)
- Mineralogramma del capello.
Tra gli esami di secondo livello, che dovrebbero essere
eseguiti sempre quando c’è un danno vaccinale anche solo
leggermente sospetto, ricordiamo in particolare:
- Valutazione dello stress ossidativo: dosaggio plasmatico
del glutatione ridotto e ossidato e misura del loro rapporto
(GSH/GSSG), dosaggio degli F2-isoprostani urinari,
neopterina urinaria (espressione di iperattivazione
immunitaria)
- Valutazione dello stress cellulare: dosaggio plasmatico
del DNA cellulare libero
- Valutazione del danno genomico: dosaggio della la
8-idrossi 2-deossiguanosina urinaria (8-OHdG)
- Valutazione del danno del sistema nervoso centrale:
dosaggio del criptopirrolo urinario e dell’istamina
plasmatica
- Valutazione delle porfirine urinarie (uroporfirine e
coproporfirine), che possono essere espressione di danno
farmacologico, intossicazione di metalli tossici o di
sostanze chimiche tossiche, disordini genetici,
iponutrizione, patologie epatiche, stress ossidativo
- Valutazione di un danno metabolico: aminoacidi plasmatici
(compresa l’omocisteina) e urinari, istamina plasmatica,
acidi organici e acido orotico urinario
- Valutazione della capacità di detossificazione: dosaggio
della glutatione S-transferasi
- Dosaggio plasmatico delle vitamine antiossidanti: vitamina
A, C, E (queste vitamine rappresentano un sistema
antiossidante alternativo o parallelo al sistema che vede
impegnato il glutatione)
- Dosaggio plasmatico delle IgM e IgG verso i principali
virus (Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Varicella-Zoster
virus, Herpes Simplex virus)
- Dosaggio plasmatico degli anticorpi verso i virus
vaccinali (epatite B, poliovirus, morbillo, parotite,
rosolia) e verso i batteri vaccinali (difterite, tetano,
pertosse) assunti.
Alcuni esami del secondo livello possono non essere eseguiti
dai comuni laboratori convenzionati con il nostro Servizio
Sanitario e allora consiglio di contattare il laboratorio
FLEMING di Brescia facendosi però fare prima un preventivo
di spesa perché alcuni esami potrebbero essere costosi
(questo laboratorio, che appartiene ad una catena europea di
laboratori molto specialistici, prevede anche l’invio del
sangue con corriere in modo da non doversi recare a Brescia,
ma prevede pure la collaborazione con moltissimi comuni
laboratori di analisi mediche presenti nelle nostre città
che eseguono il prelievo e lo spediscono poi al Fleming di
Brescia).
Ricordo però che, invece di eseguire a tappeto molti esami,
una adeguata visita medica e un approccio rigidamente
personalizzato è indispensabile per un vantaggioso percorso
diagnostico e terapeutico.
Non sono molti i medici che hanno la competenza, la pazienza
e la cultura sufficienti per agire in questo modo, ma i
medici omeopati, specialmente di approccio unicista, sono
certamente quelli che meglio di tutti hanno gli strumenti e
le conoscenze appropriate per conseguire i risultati
auspicati.
Bibliografia
1 - Gava R. La Sindrome Influenzale in bambini e adulti.
Edizioni Salus Infirmorum, Padova, 2a edizione, 2012
2 - Gava R. Le Vaccinazioni Pediatriche. Revisione delle
conoscenze scientifiche. Edizioni Salus Infirmorum, Padova,
3a ed., 2010
By dott. Roberto Gava -
Tratto da: informasalus.it
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VACCINAZIONI NON OBBLIGATORIE, i
DANNI possono essere
RISARCITI
Hanno diritto ad un indennizzo tutte le persone che abbiano
subito gravi danni alla salute dopo essersi sottoposte ad una
vaccinazione, anche se quest’ultima non è obbligatoria, ma solo
“raccomandata” dall’autorità sanitaria.
Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale (sentenza 423/2000), dichiarando l’illegittimità
dell’art. 1, comma 1, della legge 210/1992 che disciplina,
appunto, gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.
La norma è stata giudicata
anticostituzionale nella parte in cui non prevede il diritto
all’indennizzo per coloro che siano stati sottoposti a
vaccinazione dell’ EpatiteB a partire dal 1983.
La questione era stata promossa dal
tribunale di Sanremo, cui si era rivolto un cittadino che aveva
contratto un’epatopatia cronica dopo essersi sottoposto al
vaccino dell’epatiteB.
L’uomo aveva scelto di vaccinarsi a
seguito delle massicce campagne di “informazione” avviate a
partire dal 1983 dal Ministero della Sanità per promuovere il
vaccino dell’epatiteB (divenuto obbligatorio nel 1991) per i
soggetti a “rischio”, tra cui, come nel caso del ricorrente, i
conviventi con persona affetta da malattia acuta.
Confermando l’orientamento espresso
con la sentenza 27/1998 a proposito del vaccino della
poliomielite, anch’esso non obbligatorio, in un primo periodo,
la Consulta ha affermato che “non è lecito chiedere al singolo
di esporre a rischio la propria salute per un interesse
collettivo, senza che la collettività sia disposta a condividere
il peso di eventuali conseguenze negative”.
In quest’ottica, secondo i giudici,
“non vi è ragione per differenziare il caso in cui il
trattamento sanitario sia imposto per legge e da quello in cui
esso sia promosso dalla pubblica autorità in vista di una
capillare diffusione nella società”.
Tratto da Il Sole 24 ORE –
17/10/2000
IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti, specializzati
nelle cause di risarcimento danni (dai vaccini,
incidenti, farmaci, ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.)
con operativita' su tutto il territorio Italiano, per assistervi
per qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e
prefissate, con possibilita' di avere anche una
assicurazione che copre le spese legali (non di
registrazione delle querele, cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a mano la
@ all'interno della mail)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(*) Commento NdR: ovvio
che l’establishement
medico, anche statale,
cerchi di rifiutare di accettare le prove sul
collegamento fra
autismo ed altre malattie e
le vaccinazioni, perche’
se cio’ avvenisse, dovrebbero risarcire tanto di quel
denaro…che le
case farmaceutiche fallirebbero assieme agli
Stati che sono da sempre conniventi con i
produttori dei vaccini !
vedi:
Produttori Tutelati
+
Big Pharma
C'è da aggiungere che le
case
farmaceutiche in alcuni casi sono state
condannate a
risarcire i danni, ma lo fanno facendoti firmare la
CLAUSOLA
di NON DIVULGAZIONE, ovvero dopo che hai preso i soldi
devi
stare zitto per non rovinare i loro sporchi affari.......
Continua in
Pag 2
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