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Italy - La Corte
Costituzionale (sentenza n.38 del 06/03/2002) ha
dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale in merito alla normativa che stabilisce i
criteri di determinazione del risarcimento dei danni
provocati dalle vaccinazioni antipolio (artt. 2,
comma 7 e 4 comma 4 legge n. 210 del 1992 e successive
integrazioni).
Il rimettente aveva sostenuto la
violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, per
il fatto che la legge non prevede, per i casi più gravi,
la corresponsione dell'assegno di «superinvalidità» (di
cui alla tabella E allegata al D.P.R. n. 834 del 1981) e
non consente alla commissione medica ospedaliera di
applicare al danneggiato la medesima tabella per il caso
di danno alla salute derivante da vaccinazione
obbligatoria antipolio.
I Giudici della Corte, hanno
però riconosciuto che, a prescindere dalla
costituzionalità, il Legislatore non ha adottato criteri
adeguati per far fronte al cosiddetto giusto
risarcimento.
By Roberto Cataldi - 08/03/2002 - Tratto da:
studiocataldi.it
vedi anche:
Risarcimento Danni da Vaccino
IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti,
specializzati nelle cause di risarcimento
danni (dai vaccini, incidenti, farmaci,
ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.) con
operativita' su tutto il territorio Italiano, per
assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a
spese modiche e prefissate, con possibilita' di
avere anche una assicurazione che copre le
spese legali (non di registrazione delle querele,
cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a
mano la @ all'interno della mail)
Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono da
sempre sbandierati come utili e sicuri anche e non solo
dal
Ministero della salute, ma esiste una sentenza ben
precisa (ignorata da tutti…) che mostra come tali
distinzioni fra vaccini obbligatori e non, NON possono
sussistere - vedi:
Sentenza Corte Costituzionale
Le famiglie dei
danneggiati da vaccino dal canto loro sottolineano
“lo stato di abbandono in cui sono state lasciate dalle
cosiddette “istituzioni che dovrebbero tutelare”,
infatti “tutelano” ma solo i
fatturati di
Big Pharma….". +
Corruzione per i Vaccini
Maggiori vaccinazioni,
maggiore mortalità infantile: Lo studio di Miller e
Goldman
In questo studio si correla la vaccinazione con l'indice di
mortalità infantile (IMR).
Nonostante gli USA siano la nazione con la più alta
percentuale di vaccinati, con 26 dosi di vaccino nei neonati
prima dell'anno di vita, sono al 34° posto nella classifica
per quanto riguarda la mortalità infantile, avendone piu' di
ogni altra nazione ove si vaccina.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/
AUSTRALIA - Stato del
Victoria - Giugno 2016
I bambini iper intelligenti sono esenti dai
Vaccini in Australia !
Un programma scolastico per studenti dotati, sta
offrendo forme di esenzione di vaccinazione e
sollecitando gli studenti a evitare il Wi-Fi nelle
scuole, sostenendo che i bambini dotati hanno
"connessioni neurologiche extra" che li rendono più
suscettibili a reazioni allergiche.
Pat Slattery, il fondatore di WiseOnes, un popolare
programma per studenti dotati, che lavorano nelle scuole
dello Stato del Victoria, pubblicato sul suo sito web,
che i bambini dotati hanno "sensibilità fisiologiche in
più per il cibo o sostanze chimiche" e sono inclini a
sviluppare reazioni negative per la salute,
con le vaccinazioni.
In un post che da allora è stato rimosso...., si fa
riferimento a informazioni che collegano i vaccini per
l'autismo, e dice ai genitori di scrivere mail, per
richiedere una richiesta di esenzione vaccinazione.
"Sono preoccupato perché sappiamo quanto i bambini
dotati più sensibili sono dovute alla loro connessioni
neurologiche aggiuntive. Dando loro
neurotossine con i vaccini, sembra illogico. Sono
disposto ad aiutare ad educare i figli in linea di
rifiuto dei vaccini", scrive.
Il programma pretende di lavorare con 30 scuole
vittoriane, che sono elencati sul sito web, mentre la
signora Slattery porta bandiera del rifiuto, sta
progettando di espandere il programma per NSW e
Queensland. Ms Slattery lavora con altri insegnanti per
fornire il programma nelle scuole.
Read more:
http://www.theage.com.au/victoria/antivaccination-program-offered-to-gifted-children-in-primary-schools-20160621-gpnzzp.html#ixzz4CDbFuAMH
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Commento NdR: ma i
bambini normali, non iper intelligenti, cioe' non
dotati.....invece si possono vaccinare con le
sostante tossiche vaccinali per
inquinare i loro
organismi..e farli
facilmente ammalare....?... questo perche' i vostri
figli sono carne da macello.
..genitori SVEGLIA !
Ricerca medica sul
collegamento fra Vaccini e malattie
autoimmuni !
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/first-medical-textbook-devoted-to-research-linking-vaccines-to-autoimmunity
IMPORTANTE:
PROPOSTA di LEGGE per STUDIO negli USA sullo STATO
di SALUTE FRA BAMBINI VACCINATI e NON VACCINATI (di
nessun vaccino)
Il DISEGNO di LEGGE n° 3069 a FIRMA della DEPUTATA
MALONEY NON E' STATO APPROVATO per cui E' RIMASTO
sulla CARTA.... e NEPPURE DISCUSSO dal CONGRESSO....a
dimostrazione che NON si vuole fare vere ricerche sui
gravi DANNI dei VACCINI......Big
Pharma
ringrazia...
"Noi
medici siamo plagiati, fin dall'inizio, dagli
insegnamenti
universitari
che ci vengono propinati da un manipolo di "professori"
che
hanno il solo interesse di lasciarci nell'ignoranza
sulla vera origine delle malattie.
Alcuni di noi, alla fine, raggiungono la consapevolezza
e mettono in moto delle grosse energie che provocano
reazioni positive nel Tutto."
By Dott.
Giuseppe De Pace
(medico
ortopedico ospedaliero)
Video su: I BAMBINI
NON
VACCINATI SONO molto PIU' SANI
di quelli VACCINATI !
Nel 1992 I.A.S. ha condotto un sondaggio
sulla salute e la vaccinazione dei
bambini della Nuova Zelanda ed ha
trovato solide prove scientifiche che I
BAMBINI NON VACCINATI sono PIU' SANI dei
loro coetanei vaccinati !
I personaggi che fanno le
regole e le leggi sulle vaccinazioni sono spesso
implicati nella
vendita dei vaccini.
Ad esempio, la dr Julie Gerberding, che è stata alla
direzione del
CDC per 8 anni, è oggi presidente della
Merck Vaccini.
Il dr. Paul Offit, membro dell'Advisory
Committee on Immunization Practice (ACIP), ha
addirittura sviluppato e registrato all'ufficio brevetti
il suo stesso vaccino.
CDC e Conflitti di interesse - 1 +
CDC e Conflitti
di interesse - 2
+
CDC e Conflitti
di interesse - 3
+
Corruzione
CDC conflitti di interesse
anche per i vaccini
http://healthimpactnews.com/2014/cdcs-purchase-of-4-billion-of-vaccines-a-conflict-of-interest-in-overseeing-vaccine-safety/
IMPORTANTE:
OGNI tipo di
Vaccino
produce
Stress ossidativo cellulare e
quindi
tissutale ! +
Danni
neurologici con i vaccini
AZIONE LEGALE di MASSA =
Class Action
Quando occorre, si deve iniziare una causa contro il
Governo e le aziende produttrici dei
farmaci o
vaccini
che hanno prodotti i danni riscontrati, affinche'
si possano far riconoscere i danni anche quelli
causati dal mancato soccorso e dall'abbandono nei
confronti dei cittadini ammalati, per la
mancanza della tutela ed
assistenza della salute (Art. 32 Costituz.)
Per inoltrare la causa collettiva è tuttavia necessario
che tutti gli interessati si associno un una
Onlus in modo da formare una Class-action.
E' importante che ci si iscriva in essa, perchè per
poter legittimare l’iniziativa, il numero che compone la
Class-action è di fondamentale importanza, piu’ si e’
meglio e’.. In assenza di numero sufficiente si dovrebbe
costituire un fondo comune che poi servira’, una volta
raggiunto il numero adatto, ad iniziare la causa legale
collettiva..
Cause innovative infatti costano poichè devono essere
preventivamente studiate.
Tenete presente anche questi fatti:
Produttori dei Vaccini
tutelati....da leggi criminali !
+
Perche' vaccinare ?
+
Sfogo sdegnato di una madre verso un pediatra
L’Immunità
di gregge, è la supposta carta vincente per la
difesa della vaccinazione in TV, Internet, riviste
mediche e giornali, sul motivo per cui dovremmo
essere vaccinati più e più volte per tutta la vita,
con un numero sempre crescente di vaccini e cio' per
ogni malattia.
Lo
sbandierato a 360° "supposto
successo delle vaccinazioni" è basato
fondamentalmente su "teorie" che si danno per scontate,
senza controllarle. Quando si entra nei particolari si
evince e si dimostra invece che il tasso di incidenza e
di morte di molte malattie infettive, è diminuito
radicalmente nel e dal momento in cui si registrava un
miglioramento delle condizioni, igienico-sanitarie,
abitative, alimentari e delle procedure di isolamento,
Pero' siccome nello stesso periodo sono stati
introdotti i vaccini, la
medicina ufficiale ha dato per scontato che la sola
vaccinazione sia stata interamente responsabile della
scomparsa di queste "malattie" e per far quadrare questa
teoria fasulla, ha cambiato nome alle malattie.....QUI
in queste pagine ve ne
daremo la dimostrazione !
Un
VACCINO
..e' una
scarica enorme di tossine
invasive e pericolose !
Infatti:
ANCORA UNA
BAMBINA
MORTA DOPO la SOMMINISTRAZIONE dell'ESAVALENTE. -
Luglio 2013
Questo VACCINO e' stato RITIRATO IN MOLTI PAESI MA NON IN
ITALIA. RISARCIMENTO RECORD, PERO' NESSUNO RIDARA' PIU' LA
BIMBA AI GENITORI. -
Muore in culla a causa del vaccino
Infanrix, risarcimento record ai genitori.
La loro bambina è morta di
Sids ("morte in culla") a
pochi giorni dalla vaccinazione con il vaccino
Esavalente.
Il tribunale di Pesaro ha deciso un risarcimento record di
200 mila euro alla famiglia, più un vitalizio di circa 700
euro al mese ed un ulteriore indennizzo ancora da
quantificare. Una sentenza storica per l'Italia.
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Uno studio scientifico mostra che il vaccino
quadrivalente per il papilloma virus può causare
vasculopatia autoimmuni fatali (ovvero
mortali).
Lo studio realizzato dai due medici canadesi
Lucija Tomljenovic e Cristopher A. Shaw si intitola
"Morte dopo il vaccino contro il papilloma virus, c'è
una relazione causale o è una coincidenza ? " e si può
leggere (in inglese) al seguente link
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2012/10/Tomljenovic-Shaw-Gardasil-Causal-Coincidental-2167-7689-S12-001.pdf.
Le conclusioni dell'articolo non sono per niente
ambigue: il vaccino in questione può innescare una
reazione autoimmune che può essere talora mortale.
Le
conclusioni sono motivate dal fatto che molte delle
reazioni avverse a tale vaccino finora registrate
corrispondono a sintomi di
vasculopatia cerebrale.
Studi come questo ovviamente mettono in un angolo tutti
i
ministeri della sanità che negano
continuamente ogni correlazione tra le morti ed i
vaccini.
IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti,
specializzati nelle cause di risarcimento
danni (dai vaccini, incidenti, farmaci,
ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.) con
operativita' su tutto il territorio Italiano, per
assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a
spese modiche e prefissate, con possibilita' di
avere anche una assicurazione che copre le
spese legali (non di registrazione delle querele,
cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a
mano la @ all'interno della mail)
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video del dott.
Massimo Montinari a Don
Chisciotte - Ott. 2012
Le vaccinazioni
NON fanno sempre bene,
come vogliono farci credere
ad ogni costo.
Le reazioni avverse da vaccino
sono in costante aumento, e riguardano
patologie di ogni genere, anche
gravissime e
tutte irreversibili, di ordine psicologico -
comportamentale, neurologico e fisico.
In Italia esiste una legge che tutela i diritti dei
danneggiati e garantisce un assegno vitalizio
consistente per le cure e l'assistenza dei nostri
figli, ma è ancora poco conosciuta.
Eccovi un breve prospetto informativo, che vi
aiuterà a tutelare meglio i vostri diritti.
Indennizzo: legge 210/92
Nel 1992 il legislatore italiano ha istituito un
indennizzo in favore di tutti quei cittadini che
sono stati contagiati dai virus dell’epatite e
dell’HIV attraverso vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni di sangue e somministrazione di
emoderivati. L’indennizzo fu istituito al fine di
riconoscere ai soggetti danneggiati in modo
irreversibile, un equo indennizzo, ispirato al
principio della solidarietà sociale, sotto forma di
pensione vitalizia a carico dello Stato.
I beneficiari sono:
a) le persone che hanno riportato lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
- vaccinazioni obbligatorie per legge o per
ordinanza di una autorità sanitaria italiana
- vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi
di lavoro o per incarico del loro ufficio o per
potere accedere ad uno stato estero
- vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in
quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture
sanitarie ospedaliere
- vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria
nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959,
n. 695
- vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 1983
b) le persone non
vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in
conseguenza di contatto con persona vaccinata,
lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una
menomazione permanente dell’integrità psicofisica;
c) le persone contagiate
da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a
seguito di somministrazione di sangue, e suoi
derivati sia periodica (emofilici, talassemici) che
occasionale (interventi chirurgici, emodialisi);
d) il personale
sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto
l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di
contatto diretto con sangue e suoi derivati
provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
e) il personale
sanitario che, in occasione del servizio e durante
il medesimo, abbia riportato danni permanenti
all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione
contratta a seguito di contatto con sangue e suoi
derivati provenienti da soggetti affetti da epatite
f) le persone che
risultano contagiate da HIV e da epatiti virali dal
proprio coniuge appartenente ad una delle categorie
sopra elencate e per le quali sia già stato
riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi
della legge 210/92 nonché i figli dei medesimi,
contagiati durante la gestazione;
g) gli eredi di soggetto
deceduto a causa di patologie causate da
vaccinazione, trasfusione o somministrazione di
emoderivati.
In caso di decesso a
causa delle patologie collegate al diritto
all’indennizzo, gli aventi diritto possono optare
fra l’assegno reversibile per 15 anni e l’assegno
una tantum di lire 150 milioni (euro 77'468,53).
Tale domanda deve essere presentata entro il termine
di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso
della persona danneggiata. Gli aventi diritto sono i
seguenti soggetti a carico nell’ordine indicato
dalla legge:
- il coniuge
- i figli
- i genitori
- i fratelli minorenni
- i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
L’indennizzo
L’indennizzo consiste in un assegno bimestrale,
reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro
tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in
base al tasso di inflazione programmato.
L'importo dell'assegno è variabile a seconda della
gravità del danno e della corrispondente categoria
tabellare.
L’indennizzo in questione è compatibile con altre
forme di tutela quali, ad esempio, quelle previste
dall’Inps o dall’Inail o le prestazioni di
invalidità civile.
L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
La persona colpita da doppia patologia (epatite +
AIDS), con un esito invalidante distinto, gode di un
indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50%
del valore dell’indennizzo riconosciuto con legge
210.
Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese
sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica,
limitatamente alle prestazioni sanitarie per la
diagnosi e la cura della patologia stessa.
La domanda
La domanda di indennizzo è da presentarsi al
Ministero della Salute attraverso la Azienda
Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza, e deve
essere redatta su carta semplice, firmata
dell’interessato o da chi esercita la tutela ed
infine datata.
E’ possibile che la stessa ASL provveda a fornire al
richiedente i moduli prestampati della domanda di
indennizzo.
La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di
minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal
tutore, deve contenere i seguenti dati:
- dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
- dati anagrafici dell’eventuale rappresentante o
rappresentanti (nel caso di minori o incapaci); o
richiedente (in caso di
morte del danneggiato)
- indicazione del danno per il quale si chiede
l’indennizzo (danno da vaccinazione/danno da epatite
post trasfusionale/infezione da HIV/danno a seguito
di assunzione di emoderivati)
- elenco della documentazione allegata
- indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e
recapito telefonico
- firma
- data di presentazione
Alla domanda va allegata
la specifica documentazione amministrativa e
sanitaria richiesta per le diverse tipologie di
beneficiari (informarsi presso l’ufficio della ASL);
in linea generale si tratta di:
- Certificazione medica dove si documenta l’avvenuta
somministrazione di sangue e/o emoderivati oppure
l’avvenuta vaccinazione.
- Copia della cartella clinica che attesta
l’avvenuta somministrazione di sangue e/o
emoderivati oppure l’avvenuta vaccinazione.
- Foglio redatto da un medico dove viene riportata
la data della prima diagnosi di Epatite cronica e/o
di infezione del virus HIV
Infine va allegata alla
domanda la scheda informativa che deve essere
compilata e firmata da un medico di una struttura
pubblica. La scheda informativa contiene i
dati relativi alla trasfusione o vaccinazione e ai
danni conseguenti.
I termini per presentare
la domanda
I termini per la presentazione della domanda sono di
3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti
post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di
infezione HIV.
I termini decorrono dal momento un cui l’avente
diritto risulta aver avuto conoscenza del danno
irreversibile: quindi non dal momento della scoperta
della semplice infezione ma da quello in cui la
patologia si è conclamata pervenendo ad uno stadio
cronico. Questi termini sono perentori.
Domanda di aggravamento
Quando l’infermità o la menomazione si aggravano,
l’interessato può presentare domanda di aggravamento
al Ministero della Salute entro il termine di 6 mesi
dalla data di conoscenza dell’aggravamento.
Iter della domanda
Una volta completata l’istruttoria della domanda, la
ASL trasmette la pratica alla competente Commissione
Medica Ospedaliera (CMO) per un giudizio sanitario
in merito a:
- Nesso di causa tra la menomazione denunciata e
l’episodio trasfusionale o la somministrazione di
vaccini o emoderivati
- Valutazione delle lesioni patite secondo
l’apposita tabella ed iscrizione, a seconda della
loro gravità, ad una delle otto categorie previste
- Tempestività della domanda di indennizzo
Il verbale viene inviato
alla Regione affinché venga inviata la decisione al
cittadino richiedente e venga avviata la procedura
di liquidazione dell’indennizzo. Le Regioni hanno
predisposto un ufficio ed un responsabile sulla
materia.I motivi per i quali la domanda di
indennizzo può essere respinta sono i seguenti:
- istanza non presentata entro i termini perentori
di legge
- incompletezza della documentazione
- mancato riconoscimento del nesso di causa tra la
vaccinazione, la trasfusione e/o la somministrazione
di emoderivati e l’infermità
E' possibile fare
ricorso amministrativo al Ministero della Salute
entro 30 giorni dalla notifica del giudizio
negativo.
Il ricorso va redatto in carta semplice ed inoltrato
tramite lettera raccomandata al Ministero della
Salute allegando idonea documentazione medica ed
eventualmente una relazione medico-legale di parte.
ll Ministero della
Salute deve decidere sul ricorso entro 3 mesi.
La comunicazione all’interessato deve avvenire entro
i successivi 30 giorni, anche se in realtà tale
termine non viene solitamente rispettato.
Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà
rivolgersi al giudice ordinario competente, entro 1
anno dalla notifica della decisione ministeriale
ovvero, in mancanza di tale comunicazione, dalla
data in cui il ricorso deve intendersi respinto per
silenzio-rifiuto (120 giorni dopo la sua
presentazione).
Il termine utile all’avvio del ricorso legale è un
termine di decadenza.
Persone danneggiate da
vaccinazioni obbligatorie: novità legislative
Si segnala una recente norma (legge 229/2005) che
prevede delle forme aggiuntive –in relazione a
quelle già previste per questa categoria dalla legge
210- di indennizzo.
I beneficiari
I beneficiari sono i cittadini già titolari di
indennizzo ex-lege 210 ai quali è riconosciuto un
incremento dell’indennizzo in pagamento in relazione
alla categoria già loro assegnata dalla Commissione
Medico Ospedaliera.
Si prevede una suddivisione a metà tra il
danneggiato ed i congiunti che gli prestano
assistenza in maniera continuativa e prevalente,
dell’importo complessivo dell’indennizzo aggiuntivo.
Nel caso in cui i congiunti siano deceduti, l’intero
importo dell’indennizzo è erogato al cittadino
danneggiato per tutto il periodo della sua esistenza
in vita.
Nel caso di danneggiato minorenne o incapace di
intendere e di volere, l’indennizzo aggiuntivo viene
erogato totalmente ai congiunti conviventi che gli
prestano assistenza prevalente e continuativa.
Nel caso in cui congiunti del minorenne siano
deceduti l’indennizzo è erogato ai familiari
conviventi che prestano assistenza in maniera
prevalente e continuativa per tutto il periodo di
esistenza in vita del danneggiato.
L’indennizzo aggiuntivo
L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno
vitalizio pari a:
sei (6) volte la somma
percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha
avuto un riconoscimento dalla CMO pari alle
categorie che vanno dalla 1° alla 4° della tabella A
annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni
cinque (5) volte la
somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per
chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari
alla 5° o 6° categoria della citata tabella A
quattro (4) volte la
somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per
chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari
alla 7° o 8° categoria della citata tabella A.
In caso di morte del
danneggiato, gli aventi diritto sono gli stessi
soggetti a carico già previsti con legge 210.
Soltanto nel caso di decesso del danneggiato
avvenuto a causa della vaccinazione e in data
successiva al 20 novembre 2005, gli aventi diritto
possono scegliere tra un assegno una tantum di
150'000 euro (corrisposto in 5 rate annuali di
30'000 euro) e l’indennizzo aggiuntivo (rispetto a
quello già concesso in virtù della legge 210/92).
Ulteriore assegno una
tantum
Inoltre, agli stessi soggetti, e cioè ai cittadini
danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni e
già titolari di indennizzo 210/92, la normativa
prevede la concessione di un assegno una tantum,
ulteriore quindi all’indennizzo aggiuntivo istituito
con legge 229/05, il cui importo, determinato da
una apposita commissione, è in ogni caso pari ad un
massimo di 10 annualità dell’indennizzo aggiuntivo
per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell’evento dannoso e l’ottenimento dello stesso
indennizzo aggiuntivo.
L’importo dell’assegno una tantum aggiuntivo viene
erogato in cinque rate annuali con decorrenza 2006.
Questa ulteriore forma di indennizzo erogata dallo
Stato viene corrisposta per metà al danneggiato e
per metà ai congiunti che prestano o abbiano
prestato assistenza in modo continuativo e
prevalente.
Infine, la domanda va indirizzata al Ministero della
Salute allegando la documentazione necessaria per
certificare la titolarità all’indennizzo 210/92
nonché la categoria tabellare attribuita.
Rinuncia al contenzioso
legale
Particolare attenzione va prestata all’obbligo per i
soggetti danneggiati da vaccinazioni già titolari
dei benefici ex-lege 210/92, ed aventi in corso
contenzioso giudiziale di qualsiasi ordine e grado
che riguardi diritti relativi alla legge in
questione –ivi compresa la fase esecutiva- di
rinunciare con atto formale alla prosecuzione del
giudizio per poter accedere ai benefici della legge
229/05.
By Avv. Saverio Crea -
avv_saverio_crea@tre.it
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Esempio di Risarcimento:
Nel
2000 il Tribunale di Cremona ha risarcito con 3 miliardi (interessi
inclusi) un bimbo rimasto paralizzato dal vaccino Sabin, condannando il
medico che aveva mal operato e, in solido, la Usl di Castel Maggiore.
L'indennizzo,
dovrebbe essere automatico, secondo
la legge 210/92: ne va fatta domanda alla competente Asl; che provvede
entro 90 giorni, sulla base del giudizio di una commissione
medico-ospedaliera. Contro il quale può proporsi ricorso entro 30 giorni
al Ministero, che deve decidere entro 3 mesi, salvo azioni avanti al
giudice civile entro un anno.
Ma indennizzo non è risarcimento; bensì più limitato ristoro del
pregiudizio (così come altro è l'indennizzo per la espropriazione d'un
immobile, altro il suo prezzo di mercato).
Per
ottenere totale risarcimento ci vogliono delle responsabilità: o
del singolo operatore sanitario; o della struttura (quale la Asl); o del
produttore del vaccino eventualmente difettoso.
E, se vi sono reati (lesione o omicidio colposo), si risarciscono anche i
danni morali.
La responsabilità dei singoli operatori, meramente civile o anche da
reato, è apprezzabile quasi esclusivamente in termini di colpa: per aver
mal vaccinato, o male informato sui pericoli, o mal diagnosticato o curato
gli effetti collaterali anomali.
La
responsabilità della struttura è invece spesso oggettiva,
cioè prescinde dalla colpa; e lo è sempre quella del fabbricante di
vaccino difettoso, per danno da prodotto.
La Asl può rispondere civilmente sia per fatto proprio, ex art. 2043
c.c.; sia per l'illecito dei propri commessi, ex art. 2049; sia per fatto
della cosa (apparecchiature o materiale medico impiegato) ex art. 2051;
sia per eventuale attività pericolosa ex art. 2050.
Quali consigli dare in questi casi ? Il primo è di attivare subito
il procedimento di indennizzo; il secondo di proporre azione civile contro
ogni responsabile, chiedendo al giudice i danni anche da reato, nonché
ricordando che le Asl rispondono sia per inadempimento, sia per le
richiamate responsabilità extracontrattuali.
E, attenzione: sono
risarcibili anche i danni esistenziali dei familiari.
E’
opportuno prima di iniziare qualsiasi pratica,
di indennizzo ottenere una perizia medico legale da parte di un esperto in
materia di DANNI dei VACCINI
-
Per perizie medico legali, contattare il dott.
M. Montinari - montinari.m@libero.it
I
Vaccini
creano
Mutazioni Genetiche
nei
Mitocondri delle
cellule, mutazioni che
sono
trasmissibili alla prole,
dalla via materna. Nelle cellule
infettate da virus si
risvegliano
i retrovirus piu’ vecchi.
Dei ricercatori hanno osservato che
quando il metabolismo della cellula
infettata da un virus (NdR: che puo’
essere anche
vaccinale) essa viene
ingannata al fine di riprodurre il
virus che la infetta, pero’ in essa
decade
la funzionalità di alcune
reazioni biochimiche di contenimento
e di funzione cellulare:
sintesi e specializzazione delle
proteine,
specializzazione degli
enzimi e
duplicazione del
DNA.
Quindi anche l'infezione
da virus
vaccinale e’ in grado
quindi di
riattivare genomi di
precedenti virus, o di quelli
iniettati
con i vaccini ai genitori,
nonni, avi del vaccinato, virus, che
erano divenuti parte del genoma
delle cellule dei genitori, nonni,
avi, generando anticipatamente
qualsiasi tipo di patologia; il
meccanismo si chiama
slatentizzazione
= liberare
anticipatamente patologie.
Di fatto i
Vaccini sono un
cocktail di
Tossine
altamente
pericolose che possono
rimanere inerti per anni e
riesplodere come
bombe a
tempo anche dopo 30-40
anni o piu’, in uno stato febbrile…
che alterano il
Terreno in modo
importante, specie negli organismi
non perfettamente sani, per problemi
ereditari e/o di alimentazione
inadatta alla Perfetta Salute.
Mentre
continua ad emergere la
verità sugli estremi
pericoli dei vaccini
e dei
prodotti farmaceutici, la
Big
Pharma è
sempre più
disperata,
non sapendo più come
costringere il pubblico a
fidarsi dei suoi prodotti.
Ora
sta
lavorando in stretta
collaborazione con le
autorità politiche
(inclusi i governatori di
diversi stati)
per
rendere coercitive le
vaccinazioni sui bambini.
Ciò contempla la
criminalizzazione dei
genitori che rifiutino di
esporre i propri figli ai
pericoli derivanti da queste
sostanze chimiche.
In sostanza, la
Big
Pharma
spera
di
trasformare in
criminali i seguaci
della
medicina naturale.
La
FDA ha già
criminalizzato le
compagnie produttrici di
supplementi nutrizionali che
osino dire la Verità
sui benefici alla salute
derivanti dai loro prodotti.
Inoltre, i genitori che
rifiutano di iniettare ai
propri figli i prodotti
farmaceutici imposti da
Big
Pharma, verranno
criminalizzati,
radunati e
incarcerati
per "rifiuto di
accondiscendere alle
politiche sanitarie".
Tutto ciò viene perpetrato
dallo Stato col pretesto di
"proteggere i bambini"
dai genitori che credono
nella medicina naturale (è
folle, vero, pensare che
proteggere i propri figli da
sostanze chimiche tossiche è
oggi un crimine negli Stati
Uniti ?).
Il fine ultimo di tutto
questo è l'applicazione
delle tattiche di
Medicina a Mano Armata
a tutti noi. Compresi gli
adulti e gli anziani.
Chiunque soffra, per
esempio, di colesterolo alto
e non si assoggetti ai
farmaci statinici della
Big
Pharma, potrà
essere arrestato, legato a
un tavolo e curato contro la
sua volontà. Chi è affetto
da cancro, potrà essere
arrestato per aver scelto di
curarlo con medicine
botaniche sicure ed
efficaci, anziché con
farmaci brevettati e fonti
di alti profitti per la
Big
Pharma.
Se pensate che già oggi le
prigioni siano strapiene a
causa degli arresti per
possesso di marijuana e per
altri crimini di nessun
rilievo, aspettate che lo
Stato inizi ad arrestare
tutte le mamme e i papà del
paese che rifiutano di
partecipare al pazzesco e
dannosissimo sistema
farmacologico
che domina oggi la sanità
americana e mondiale.
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La
Merck ammette l'inoculazione
del virus del cancro -
La divisione vaccini della farmaceutica Merck,
ammette l'inoculazione del virus del cancro per
mezzo dei
vaccini.
La sconvolgente intervista censurata, condotta
dallo studioso di storia medica Edward Shorter
per la televisione pubblica di Boston WGBH e la
Blackwell Science, è stata tagliata dal libro "The
Health Century" a causa dei sui contenuti -
l'ammissione che la Merck ha tradizionalmente
iniettato il virus (SV40 ed altri) nella
popolazione di tutto il mondo.
Questo filmato contenuto nel documentario "In
Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism",
prodotto e creato liberamente dalle
associazioni di tutela dei
consumatori e dall'esperto di salute
pubblica, Dr. Leonard Horowitz,
caratterizza l'intervista ad uno dei maggiori esperti di
vaccini del mondo, il Dott. Maurice
Hilleman, che spiega perché la Merck ha diffuso
l'AIDS, la
leucemia e altre orribili piaghe nel
mondo :
http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU
Nei vaccini venduti al terzo mondo si é
scoperto che molti di questi contenevano
l'ormone B-hCG un anti fertile se
immesso in un
vaccino.
La corte Suprema delle Filippine ha scoperto
che oltre 3 milioni di ragazze e donne hanno
assunto questi vaccini contaminati, cosí
come in Nigeria, Tailandia ecc...
Per chi non abbia ancora visto questi
video-documenti scioccanti:
http://uk.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU
http://it.youtube.com/watch?v=wg-52mHIjhs&feature=related
Sembrerebbe che oltre al profitto a tutti i
costi, ci sia dietro qualcosa d'altro....impedire
alle donne dei paesi del terzo
mondo... di avere figli....
Studio scientifico mostra che il tasso di mortalità infantile aumenta all'aumentare del numero di dosi vaccinali somministrate.
Qui nel sito qui sotto segnalato, trovate la traduzione dell'abstract (riassunto) dell'articolo "Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?" di Neil Z Miller e Gary S Goldman, pubblicato orginalmente sulla rivista scientifica ufficiale Human & Experimental Toxicology - 2011 September; 30(9): 1429, e reperibile su internet sul sito istituzionale medico-scientifico National Center for Biotechnology Information (.nih.gov significa che è ospitato sul sito governativo del National Institute of Health, ovvero il Ministero della Salute Federale degli USA):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/
Continua QUI: http://scienzamarcia.blogspot.it/2013/03/studio-scientifico-mostra-che-il-tasso.html
vedi anche: Ruolo dei Vaccini nella Guerra del Golfo + Contenuto dei Vaccini + Uranio e Vaccini + Uranio e Vaccini - 2 + Guerra del Golfo, Uranio o Vaccini ?
+
Risarcimento in Italia + Risarcimento in Gran Bretagna + in Giappone + in USA + Chi deve pagare ? + DICHIARAZIONE di PERICOLOSITA’ + Testimonianze di Danni dei Vaccini + Lettere di genitori con figli rovinati dai vaccini + Falsita' della medicina ufficiale + 1000 studi sui Danni dei Vaccini + Malassorbimento + Leggi in materia di Salute
Negli USA dal 1988 le vaccinazioni si sono triplicate ed i casi di Autismo sono aumentati del 270 % !!
Come distruggere in maniera scientifica il sistema immunitario, con i Vaccini
Commento NdR: questi studi dimostrano e confermano cio' che insegniamo da decenni e cioe' che i Vaccini producono nei soggetti sottoposti a quelle infauste pratiche in-sanitarie, spacciate per tecniche preventive, Malnutrizione con perdita di fattori vitali essenziali alla vita sana, alterazione e perdita di: enzimi, flora batterica autoctona, vitamine, minerali, proteine vitali), oltre alle mutazioni genetiche occulte, immunodepressioni, intossicazioni, infiammazioni e contaminazioni da virus e/o batteri pericolosi che nel tempo possono produrre malattie le piu' disparate !
C'è da aggiungere che le case farmaceutiche in alcuni casi sono state condannate a risarcire i danni, ma lo fanno facendo firmare la CLAUSOLA di NON DIVULGAZIONE, ovvero dopo che hai preso i soldi devi stare zitto per non rovinare i loro sporchi affari.....
IMPORTANTE
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti, specializzati nelle cause di risarcimento danni (dai vaccini, incidenti, farmaci, ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.) con operativita' su tutto il territorio Italiano, per assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e prefissate, con possibilita' di avere anche una assicurazione che copre le spese legali (non di registrazione delle querele, cause, ecc.).
Per questo scrivere a: info#mednat.org (mettere a mano la @ all'interno della mail)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Il Tribunale di Milano, quinta sezione civile, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la sentenza n. 3520/05 (pubblicata il 29.3.2005), con una interessante analisi in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale ed alla necessità che sia provato il pregiudizio alla salute, anche in presenza di un consenso informato "carente".
Nel caso di specie risultava "ritualmente acquisito agli atti il modulo del consenso informato, sottoscritto dalla paziente prima dell'intervento", ma è stato chiesto un risarcimento per il "mancato consenso informato sulle modalità dell'intervento e sugli effetti collaterali del trattamento farmacologico successivo".
Il principio di diritto che se ne trae, espresso nella forma più sintetica possibile, è quello secondo cui il consenso prestato per un intervento, poi eseguito con modalità diverse da quelle concordate, pur non essendo "regolare", nel senso che non può considerarsi idoneo a far ritenere assolto da parte dei medici l'onere di informazione, non da luogo a risarcimento se manca una specifica colpa medica ed un effettivo pregiudizio della salute del paziente.
C'è da dire che l'interesse della decisione sta anche nel fatto che affronta ampiamente il discorso che ruota intorno al fondamento costituzionale, alla necessità, al contenuto, alle indicazioni del consenso informato, con citazione di importanti precedenti giurisprudenziali sull'argomento.
Naturalmente viene accolto pienamente dal Giudice il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui il medico non può più intervenire sul paziente senza aver prima acquisito il consenso che non è un atto puramente formale e burocratico, ma è "presupposto indefettibile per un corretto esercizio dell'ars medica."
Dopo aver richiamato gli articoli della Costituzione (13 e 32) e l'articolo 33 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, sui quali la necessità di acquisire il consenso si fonda, viene chiarito che il diritto del paziente di formulare un consenso informato all'intervento "appartiene ai diritti inviolabili della persona, ed è espressione del diritto all'autodeterminazione in ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la personalità dell'uomo, fino a comprendere anche la consapevole adesione al trattamento sanitario (con legittima facoltà di rifiutare quegli interventi e cure che addirittura possano salvare la vita del soggetto)".
Viene pure chiarito che "il consenso dev'essere frutto di un rapporto reale e non solo apparente tra medico e paziente, in cui il sanitario è tenuto a raccogliere un'adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, all'intervento.
Esso non è dunque un atto puramente formale e burocratico ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto normalmente illecito (la violazione dell'integrità psicofisica) in un atto lecito, fonte appunto di responsabilità".
Vengono citate alcune sentenze della Cassazione in particolare: Cass. n. 7027/2001 per ricordare come incombe sul medico un preciso obbligo di ottenere il consenso del paziente, dopo averlo preventivamente informato e come l'onere probatorio circa l'assolvimento del dovere di informazione grava sul medico;
Cass. n 364/1997 e Cass. n. 10014/1994 in merito al contenuto che deve avere l'informazione e sul fatto che deve essere relativa alla "natura dell'intervento medico e chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e ai rischi di questi ultimi".
Stante l'onere probatorio circa l'assolvimento del dovere di informazione a carico del medico, chiarisce ancora il Tribunale, "sarà dunque sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento da parte del creditore-paziente; graverà, invece, sul convenuto debitore-medico l'onere di fornire la prova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo contrattuale posto a suo carico, secondo i principi generali in materia di onere della prova nell'adempimento delle obbligazioni (recentemente ribaditi dalla Corte di Cassazione a S.U. con sentenza n. 13533/01)".
E' interessante esaminare e soffermarsi su alcune motivazioni della decisione (estrapolate e di seguito riportate) per capire come il Giudice arriva alla conclusione sopra anticipata che non può parlarsi di lesione del diritto di autodeterminazione produttiva di un danno non patrimoniale di entità economica apprezzabile, nelle ipotesi in cui il consenso informato sia stato dato per un intervento eseguito con modalità diverse da quelle previste e venga effettuato un trattamento farmacologico successivo (Kessar) non specificato sulla richiesta di consenso, con possibili effetti collaterali del farmaco sul paziente.
Occorre considerare che nel caso deciso risultava acquisito agli atti il modulo del consenso informato, sottoscritto dalla paziente prima dell'intervento.
Ne viene riportato in sentenza il testo per specificare che il modulo, così come formulato, non poteva considerarsi in alcun modo idoneo a ritenere assolto da parte dei medici l'onere di informazione.
Infatti lo stesso risultava "sintetico e non dettagliato", e indicava solo genericamente che la paziente sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico.
In esso non veniva indicato affatto quale intervento sarebbe stato eseguito e, "pur facendosi menzione dei benefici, dei rischi, delle procedure addizionali o diverse" che si potevano rendere necessarie a giudizio del
medico, non si precisava quali potevano essere i rischi specifici, "ovvero le diverse possibili procedure, di tal ché, non può ritenersi che il paziente, anche solo dalla semplice lettura di tale modulo, possa avere compreso effettivamente le modalità ed i rischi connessi all'intervento, in modo da esercitare consapevolmente il proprio diritto di auto determinarsi in vista dello stesso".
Per sintetizzare, nel caso di specie non è stato ritenuto assolto l'onere gravante sui medici di informazione in relazione allo specifico intervento per cui la mancata richiesta del consenso è stata valutata "quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del citato diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione".
È stato quindi acclarato l'inadempimento da parte dei medici convenuti e della struttura sanitaria circa l'obbligazione relativa al consenso informato.
"Ritiene questo giudice", si legge ancora sulla sentenza, "che l'inadempimento dell'obbligo di informazione da parte del medico incida in via diretta sul diritto della paziente all'autodeterminazione in ordine alle scelte che attengono alla propria salute e che tale lesione vada pertanto riconosciuta autonomamente rispetto alla lesione del diritto alla salute, che nella specie non si è verificata".
Tale lesione, viene aggiunto," rientra nella previsione di cui all'art. 2059 c.c., volta a ricomprendere ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, secondo la recente
interpretazione della Cassazione (sentenze n. 8827/03 e n. 8828/03) e della Consulta (sentenza n. 233/03)".
Pertanto, "secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., oltre al danno morale soggettivo (quale transeunte perturbamento dell'animo) e al danno biologico (quale lesione dell'integrità psicofisica della persona) dev'essere risarcito anche il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale, nei quali rientra il diritto di autodeterminazione".
A questo punto il giudice si chiede: "Ma qual è il danno-conseguenza risarcibile?"
La risposta è quella secondo cui "Alla comprovata lesione dell'interesse di rango costituzionale relativo all'autodeterminazione non consegue ipso iure un danno risarcibile".
Con la conclusione che non è possibile "ritenere che il danno lamentato dalla paziente sia in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse protetto (Cass. n. 8827/03), essendo invece necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dello stesso che deve comunque essere apprezzabile per poter dare luogo a risarcimento"e che "ai fini di una corretta liquidazione del danno in esame e al fine di contemperare i principi che presiedono all'onere di allegazione e di prova con l'esigenza di evitare duplicazioni ed automatismi risarcitori, appare essenziale distinguere le ipotesi in cui la lesione del diritto all'autodeterminazione si affianchi o meno alla lesione del diritto alla salute, discriminando le ipotesi in cui si ravvisi, in pari tempo, colpa medica".
Vengono a questo punto prese in considerazione una serie di interessanti ipotesi "tutte comunque caratterizzate da acclarato inadempimento dell'obbligo di informazione in capo al sanitario".
La fattispecie sulla quale si stava decidendo è stata indicata come "ipotesi
c)" riguardante il caso in cui, "all'esito dell'intervento cui non era stato dato il consenso informato da parte del paziente, in assenza di colpa medica, non consegua alcun pregiudizio alla salute dello stesso, anzi, addirittura, consegua un miglioramento delle sue condizioni psicofisiche (si pensi all'ipotesi in cui l'omessa esecuzione dell'intervento non consentito avrebbe cagionato la morte o una grave menomazione del soggetto)".
In tale particolare caso "non sussiste in radice la possibilità di ravvisare alcun danno biologico".
Individuate le ipotesi statisticamente più ricorrenti, "per determinare i criteri di risarcimento del danno-conseguenza, è opportuno richiamare i principi già adottati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184/86, per applicarli all'ipotesi in cui sia stato leso il diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione: il criterio di liquidazione deve essere, per un verso, egualitario ed uniforme (al fine di evitare che, a parità di casi analoghi il giudice liquidi importi notevolmente differenti) e, per altro verso, elastico e flessibile, per adeguare la liquidazione del danno alle peculiarità della fattispecie concreta".
Nel caso come quello deciso (ipotesi sub c)), dove non c'è alcuna lesione del bene salute del soggetto, "il giudice non può comunque sottrarsi all'obbligo di motivazione, ai fini della liquidazione del danno, a pena di nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione e per violazione di legge in relazione agli artt. 1223 e 2059 c.c"; ma per quanto riguarda la liquidazione del danno "il giudice può ricorrere ad un criterio di equità pura, che regoli cioè, solo la fattispecie concreta in esame (criterio generalmente adottato agli albori del danno biologico), ma che può tuttavia tradursi in apodittiche e (ancora una volta) immotivate statuizioni".
"Pertanto il giudice, in tutte le ipotesi in cui sia accertata la lesione del diritto di autodeterminazione, deve esattamente individuare sia il danno risarcibile che un congruo criterio risarcitorio (ciò vale vieppiù nell'ipotesi
sub c). Sarà poi compito della cultura giuridica l'esame dei motivati precedenti giurisprudenziali, da cui poter trarre non semplici automatismi tabellari, ma più univoci criteri direttivi nella liquidazione del danno non
patrimoniale in esame.
In definitiva, anche in relazione al danno-conseguenza risarcibile in esame, devono applicarsi le regole ed i principi sull'onere di allegazione e prova del danno subito, selezionando le conseguenze risarcibili dell'illecito, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità
giuridica: l'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma viene inteso nel senso che la risarcibilità dev'essere estesa anche ai danni mediati e indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass. S.U. n. 9556/02)".
Anche chi si ritiene leso nel proprio diritto ad autodeterminarsi non può sottrarsi alla prova delle circostanze rilevanti che giustifichino il risarcimento del danno ex art. 1223 e 2059 c.c..
Viene citata a questo punto una decisione della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale n. 372/94) dove si è stabilito che "è sempre necessaria la prova dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato".
"La Suprema Corte ha ribadito che ogni qualvolta sia provata la lesione di un interesse costituzionale della persona devono essere risarciti il danno morale soggettivo (pecunia doloris o patema d'animo) e i pregiudizi ulteriori e diversi, derivanti da tale lesione, nei quali rientra il diritto di autodeterminazione".
"È dunque onere della parte provare che, dalla lesione - nella specie dal mancato assolvimento dell'obbligo di informazione - siano derivate conseguenze pregiudizievoli di cui si chiede il ristoro e tali conseguenze"
Conseguenze pregiudizievoli che "in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo".
E' pur vero, fa rilevare il Tribunale, che la Cassazione (Cass. n. 8827/2003) ha stabilito che trattandosi di "pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente) [.] sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire" , ciò non toglie che il danno in questione deve essere "allegato e provato".
Dunque, la conclusione deve essere quella che "anche nella fattispecie concreta gravava sull'attrice un preciso onere di allegazione e di prova".
In base ad una serie di argomentazioni il Tribunale giunge alla conclusione che "la lesione dell'interesse protetto, ovvero del diritto di autodeterminazione, abbia dato luogo ad un danno non patrimoniale - inteso sia come danno morale soggettivo (pretium doloris della lesione subita) che quale pregiudizio ulteriore e diverso (derivante dalla predetta lesione) - ma che tale danno sia ontologicamente trascurabile e, comunque, di entità economica non apprezzabile".
Sul convincimento del giudice di non risarcibilità del danno hanno influito le circostanze che di seguito si riportano testualmente:in primo luogo, non è stata accertata colpa medica e si è verificato un indubbio miglioramento delle condizioni di salute della paziente, che, affetta da carcinoma mammario, è poi definitivamente guarita a seguito dell'intervento.
La fattispecie concreta rientra dunque nella menzionata ipotesi sub c);in secondo luogo, l'intervento praticato fu comunque eseguito secondo la tecnica operatoria più accreditata all'epoca dello stesso e dunque l'astratto diritto dell'attrice di autodeterminarsi in vista di un possibile intervento "diverso" e meno invasivo non può trovare tutela in mancanza della stessa possibilità che, all'epoca dei fatti, fosse praticato un intervento chirurgico alternativo a quello posto in essere;in terzo luogo, nella fattispecie concreta non sussiste, neppure in astratto, ipotesi di reato (Cass. n. 8827/03; Corte Cost. n. 233/03).
Peraltro la denuncia di reato sporta dall'attrice il 9/03/2000 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova nei confronti dei medici convenuti si è risolta in una archiviazione del procedimento, in quanto il G.I.P ha ritenuto di non ravvisare nei fatti denunciati gli estremi di alcun reato, anche sulla base della considerazione "che comunque esiste una sproporzione tra il male lamentato ed il male che affliggeva la signora T. e che occorreva fronteggiare ad ogni costo";in quarto luogo, la circostanza che, a fronte della lesione del diritto di autodeterminazione della paziente - diritto che attiene alla sfera più intima e intangibile della persona umana, particolarmente vulnerabile soprattutto in occasione di eventi drammatici, quali quello che hanno colpito l'attrice - ella nel 1998, in epoca ampiamente successiva all'intervento per cui è causa - allorché aveva certamente già acquisito la piena consapevolezza delle modalità dell'intervento che aveva subito - abbia nuovamente accordato la sua fiducia all'I.E.O., per curare altre patologie da cui veniva affetta, e si sia anche sottoposta alle visite di controllo al seno, determinandosi solo nel 2001 ad agire in giudizio contro lo stesso Istituto;in quinto luogo, quanto ai pregiudizi diversi allegati dall'attrice (pirosi, orticaria, vasculite, iperplasie endometriali), alcuni dei quali di lieve entità (quali le iperplasie endometriali, sub doc. 5), derivanti dall'uso del Kessar, deve precisarsi che, come illustrato nella relazione peritale "il trattamento adiuvante con Tamoxifene 20 mg die per cinque anni, rappresenta la terapia standard per donne con tumori alla mammella con recettori positivi.
La terapia adiuvante può infatti prevenire le recidive e migliorare la sopravvivenza delle donne operate e risultate con recettori positivi". È ben vero che i benefici del Tamoxifene devono essere considerati alla luce dei suoi effetti collaterali ma, come riportato nella letteratura indicata nella relazione tecnica, in generale gli effetti collaterali del farmaco sono di gran lunga superati dai vantaggi, pertanto la "comprovata efficacia del Tamoxifene giustifica il suo uso anche a fronte di tali effetti sfavorevoli". Quanto agli effetti collaterali, infatti, essi "sono di modestissima portata, ampiamente rientranti nelle eventualità attese durante tale terapia; essi, come ben comprensibile, non sono paragonabili per rischio e compromissione a quelli, più comunemente segnalati, di aumento delle possibilità di tromboembolismo venoso e di tumori dell'endometrio.
La comprovata efficacia del Tamoxifene giustifica il suo uso anche a fronte di tali effetti sfavorevoli". Inoltre tali effetti collaterali sono cessati con la sospensione del farmaco ed, in ogni caso, come precisano ancora i CTU "seguendo un itinerario decisionale razionale scientificamente fondato, il referto di lieve iperplasia endometriale (10 mm) segnato all'ecografia del 13-12-96 in donna in età post menopausale [nata il 7.6.1930], con genitali interni in fase involutiva e senza sintomi, non rappresentava un riscontro che giustificasse la sospensione del farmaco la quale, peraltro, si realizzò dopo sei mesi di trattamento";in sesto luogo, infine, l'attrice - affetta da carcinoma alla mammella e comunque sottoposta ad intervento chirurgico di tipo conservativo (quadrantectomia) e non al più devastante e demolitivi intervento di mastectomia - non ha mai allegato anche la remota possibilità, a fronte del rischio probabile della vita, di rifiutare l'intervento, se le fosse stato prospettato che, oltre all'asportazione del solo linfonodo sentinella, le sarebbero stati asportati tutti i linfonodi. Sarebbe stato onere dell'attrice (se non provare che avrebbe fatto una scelta diversa) quanto meno allegare circostanze che rendessero plausibile la possibilità che, se adeguatamente informata, ella avrebbe rifiutato l'intervento.
In definitiva, il Tribunale ha ritenuto di rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'attrice che con l'atto introduttivo del giudizio aveva convenuto l'Istituto Europeo di Oncologia - in persona del legale rappresentante pro-tempore - i medici dello stesso, nonché la Pharmacia & Upjohn s.p.a. (diventata nelle more del giudizio Pharmacia Italia s.p.a.).
Per quanto riguarda il trattamento farmacologico successivo (Kessar), non specificato sulla richiesta di consenso, con una serie di motivazioni che qui per brevità si omettono, il Tribunale ha ritenuto destituite di fondamento le doglianze in relazione alle responsabilità della Pharmacia Italia s.p.a., che secondo quanto sostenuto dall'attrice avrebbe omesso di inserire informazioni essenziali sugli effetti collaterali del Kessar, non adeguatamente riportate sul foglietto illustrativo allegato al medicinale.
(Altalex, 4 maggio 2005. Nota di Giuseppe Mommo)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE V CIVILE
In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Damiano Spera, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 3520/05 (pubblicata il 29.3.2005)
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 46808/01, promossa da M.T.T., con gli avv.ti D. Zerega e L. Franceschinis
IMPORTANTE (Consulenze e perizie anche per danni da vaccino)
Abbiamo un pool di avvocati e medici, periti, specializzati nelle cause di risarcimento danni (dai vaccini, incidenti, farmaci, ospedalizzazioni, aggressioni, ecc.) con operativita' su tutto il territorio Italiano, per assistervi per qualsiasi problema di salute/malattia, a spese modiche e prefissate, con possibilita' di avere anche una assicurazione che copre le spese legali (non di registrazione delle querele, cause, ecc.).
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Gli anticorpi che dovrebbero essere indotti da un vaccino NON indicano immunità. Ciò che mette molti medici in confusione è che parte della reazione nei confronti del vaccino porta alla produzione di anticorpi. Ciò è falsamente considerato immunità.
Autismo, Vaccini, la prova - Il nuovo libro del dott. Massimo Montinari + Interrogazione Parlamentare Continua in: Immunogenetica + Pag.2 + Pag.3 + Pag. 4 + Bibliografia
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