|
Con
sentenza n 23/2000, R.G. n. 14/2000, Rep. N. 53/2000, in data 17/06/2000,
il giudice di pace di Chiari (BS)
dott. Flaminio Morandini ha emesso una
sentenza che ha annullato una sanzione a carico di una famiglia seguita da
Vaccinetwork che non aveva vaccinato il figlio. La famiglia aveva dapprima
contestato la sanzione davanti al sindaco del Comune di Chiari, che aveva
rigettato la richiesta; una volta avuta l'ordinanza ingiunzione di
pagamento, la famiglia ha contestato questo documento davanti al giudice
di pace.
Si legge nella sentenza:
"L'opponente
assumeva la disapplicazione, da parte dell'Asl, della normativa che impone
precisi obblighi di raccolta dati sulle eventuali conseguenze negative
derivanti dall'uso dei vaccini nonché gli obblighi informativi nei
confronti dei genitori, tanto è vero che lo stesso opponente, in assenza
di accertamenti preventivi sul figlio che l'Asl avrebbe dovuto eseguire,
vi ha provveduto direttamente, consegnando all'Asl la relazione redatta
dal dott. Massimo Montinari in data 23/9/98 con allegati test di
laboratorio, dalla quale emergeva la controindicazione alla
somministrazione del calendario vaccinale con vaccini HLA attivanti al
proprio figlio.
Non avendo l'Asl, a seguito di tale relazione, predisposto
alcun accertamento o visita medica sul bambino e non avendo dato alcuna
garanzia sulle eventuali conseguenze negative dell'uso dei vaccini,
l'opponente chiedeva la revoca dell'impugnato provvedimento".
La
sentenza prosegue illustrando i motivi della decisione:
"A
seguito della presentazione della relazione del dott. M. Montinari che
controindicava la somministrazione del calendario vaccinale al minore
(omissis) , lo stesso minore non è stato sottoposto a visita medica e
neppure si è ritenuto di effettuare ulteriori accertamenti, in quanto
supportati dalla letteratura scientifica e dal parere dell'Istituto
Superiore di Sanità e non si sono evidenziate in tale relazione
controindicazioni.
Il
comportamento dell'ASL di non sottoporre a visita medica preventiva e agli
accertamenti ad hoc il bambino, dopo la presentazione della relazione del
dott. M. Montinari è da censurare perché non conforme alle vigenti
disposizioni sanitarie in tema di vaccinazioni (L. 210/92). Una visita
medica ed eventuali test diagnostici effettuati sul bambino avrebbero
sicuramente contribuito a tranquillizzare i genitori sui potenziali rischi
derivanti dalla somministrazione dei vaccini, mentre con tale
comportamento l'ASL ha aumentato nei genitori del bambino i dubbi circa i
notevoli rischi a cui poteva andare incontro il proprio figlio
immunizzandolo senza gli accertamenti ad hoc. L'art. 4 della L. 689/81
recita che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il
fatto in stato di necessità. La Suprema Corte, con sentenza 396 del
2/10/89, in tema di infrazioni amministrative, sancisce che lo stato di
necessità contemplato all'art. 4 della L. 24/11/1981 n. 689, come causa
di esclusione della responsabilità, è ravvisabile solo in presenza di
tutti gli elementi previsti dall'art. 54 c.p. incluso il pericolo di danno
grave alla persona.
Ed
ancora, con sentenza 4710 del 12/5/1999, la stessa Corte ravvisa
l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante
da stato di necessità secondo la previsione dell'art. 4 della L. 689/81
postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p. che fissano i principi
generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di
grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea
persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da
circostanze oggettive.
Aderendo a tali principi e considerata l'oggettiva
insufficienza informativa e preventiva riguardo agli eventuali rischi e
metodi di prevenzione delle complicazioni da vaccino, ravvisata nel
comportamento dell'Asl nel non sottoporre il bambino (omissis) ad
accertamenti sanitari ad hoc, nonostante la relazione del dott. Massimo
Montinari, questo Giudice ritiene che il sig. omissis abbia agito, nel non
sottoporre il proprio figlio alle vaccinazioni obbligatorie, in stato di
necessità come previsto dall'art. 4 della L. 689/81 e di conseguenza
l'ordinanza-ingiunzione opposta va annullata. Appare equo compensare le
spese di giudizio".
|
"Questo sito
WEB vi informa"
Non siamo
responsabili della correttezza e/o della solvibilità
degli inserzionisti del ns. Network
Webmaster
- Copyright © 1998, Publisher Bamico ltd - All rights reserved
Tutti i diritti riservati - Vietata
la copia anche parziale dei contenuti, se non viene citata la fonte |
|
|