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GUIDA alla SALUTE NATURALE 

Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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Annullata una multa a Chiari (BS - Italy): la sentenza
Negli USA dal 1988 le vaccinazioni si sono triplicate ed i casi di Autismo sono aumentati del 270 % !!
Falsita' della medicina ufficiale
 +  1000 studi sui Danni dei Vaccini  +  Malassorbimento
Vaccini sicuri ? NO !   Meningite dai vaccini  +  Contenuto dei Vaccini
 
Come distruggere in maniera scientifica il sistema immunitario, con i Vaccini
IMPORTANTE: questo pdf: http://www.dipmat.unipg.it/~mamone/sci-dem/nuocontri_1/debernardi.pdf
Danni Biologici dei Vaccini e Cure (dott. M. Montinari)  +  Danni dei Vaccini  (testimonianze)
Nanoparticelle.it  +  Illusoria la copertura vaccinale +  Medici pagati dall'industria dei Vaccini
Caso Tremante  + 
Risarcimento Danni da Vaccino
Esami indispensabili, prima di vaccinare
 

La Merck ammette l'inoculazione del virus del cancro - La divisione vaccini della farmaceutica Merck, ammette l'inoculazione del virus del cancro per mezzo dei vaccini.
 La sconvolgente intervista censurata, condotta dallo studioso di storia medica Edward Shorter per la televisione pubblica di Boston WGBH e la Blackwell Science, è stata tagliata dal libro "The Health Century" a causa dei sui contenuti - l'ammissione che la Merck ha tradizionalmente iniettato il virus (SV40 ed altri) nella popolazione di tutto il mondo.
 Questo filmato contenuto nel documentario "In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism", prodotto e creato liberamente dalle associazioni di tutela dei consumatori e dall'esperto di salute pubblica, dott. Leonard Horowitz, caratterizza l'intervista al maggior esperto di vaccini del mondo, il Dott. Maurice Hilleman, che spiega perché la Merck ha diffuso l'AIDS, la leucemia e altre orribili piaghe nel mondo :
http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU


Con sentenza n 23/2000, R.G. n. 14/2000, Rep. N. 53/2000, in data 17/06/2000
, il giudice di pace di Chiari (BS) 
dott. Flaminio Morandini ha emesso una sentenza che ha annullato una sanzione a carico di una famiglia seguita da Vaccinetwork che non aveva vaccinato il figlio. La famiglia aveva dapprima contestato la sanzione davanti al sindaco del Comune di Chiari, che aveva rigettato la richiesta; una volta avuta l'ordinanza ingiunzione di pagamento, la famiglia ha contestato questo documento davanti al giudice di pace.
Si legge nella sentenza:

"L'opponente assumeva la disapplicazione, da parte dell'Asl, della normativa che impone precisi obblighi di raccolta dati sulle eventuali conseguenze negative derivanti dall'uso dei vaccini nonché gli obblighi informativi nei confronti dei genitori, tanto è vero che lo stesso opponente, in assenza di accertamenti preventivi sul figlio che l'Asl avrebbe dovuto eseguire, vi ha provveduto direttamente, consegnando all'Asl la relazione redatta dal dott. Massimo Montinari in data 23/9/98 con allegati test di laboratorio, dalla quale emergeva la controindicazione alla somministrazione del calendario vaccinale con vaccini HLA attivanti al proprio figlio. 
Non avendo l'Asl, a seguito di tale relazione, predisposto alcun accertamento o visita medica sul bambino e non avendo dato alcuna garanzia sulle eventuali conseguenze negative dell'uso dei vaccini, l'opponente chiedeva la revoca dell'impugnato provvedimento".

La sentenza prosegue illustrando i motivi della decisione:

"A seguito della presentazione della relazione del dott. M. Montinari che controindicava la somministrazione del calendario vaccinale al minore (omissis) , lo stesso minore non è stato sottoposto a visita medica e neppure si è ritenuto di effettuare ulteriori accertamenti, in quanto supportati dalla letteratura scientifica e dal parere dell'Istituto Superiore di Sanità e non si sono evidenziate in tale relazione controindicazioni.

Il comportamento dell'ASL di non sottoporre a visita medica preventiva e agli accertamenti ad hoc il bambino, dopo la presentazione della relazione del dott. M. Montinari è da censurare perché non conforme alle vigenti disposizioni sanitarie in tema di vaccinazioni (L. 210/92). Una visita medica ed eventuali test diagnostici effettuati sul bambino avrebbero sicuramente contribuito a tranquillizzare i genitori sui potenziali rischi derivanti dalla somministrazione dei vaccini, mentre con tale comportamento l'ASL ha aumentato nei genitori del bambino i dubbi circa i notevoli rischi a cui poteva andare incontro il proprio figlio immunizzandolo senza gli accertamenti ad hoc. L'art. 4 della L. 689/81 recita che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità. La Suprema Corte, con sentenza 396 del 2/10/89, in tema di infrazioni amministrative, sancisce che lo stato di necessità contemplato all'art. 4 della L. 24/11/1981 n. 689, come causa di esclusione della responsabilità, è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 54 c.p. incluso il pericolo di danno grave alla persona.

Ed ancora, con sentenza 4710 del 12/5/1999, la stessa Corte ravvisa l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da stato di necessità secondo la previsione dell'art. 4 della L. 689/81 postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p. che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive.
Aderendo a tali principi e considerata l'oggettiva insufficienza informativa e preventiva riguardo agli eventuali rischi e metodi di prevenzione delle complicazioni da vaccino, ravvisata nel comportamento dell'Asl nel non sottoporre il bambino (omissis) ad accertamenti sanitari ad hoc, nonostante la relazione del dott. Massimo Montinari, questo Giudice ritiene che il sig. omissis abbia agito, nel non sottoporre il proprio figlio alle vaccinazioni obbligatorie, in stato di necessità come previsto dall'art. 4 della L. 689/81 e di conseguenza l'ordinanza-ingiunzione opposta va annullata.  Appare equo compensare le spese di giudizio".

 
   

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