MOLTE
LEGGI dello STATO ITALIANO sono ANTICOSTITUZIONALI
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DIRITTI e LEGGI
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DIRITTI 2
L'art.
32 della Costituzione Italiana recita:
"In
NESSUN CASO la legge può
violare i LIMITI IMPOSTI dal RISPETTO della PERSONA UMANA.
Questi limiti li pone lINDIVIDUO STESSO, ovviamente non prevaricando i limiti
dellaltro, per GARANTIRSI LA SALUTE e la PROPRIA SOPRAVVIVENZA,.....
(le
vaccinazioni
OBBLIGATORIE come tutti gli altri provvedimenti sanitari obbligatori
(TSO) EFFETTUATI
SENZA il CONSENSO e la PARTECIPAZIONE del SINGOLO CITTADINO, sono una VIOLAZIONE del
RISPETTO della PERSONA UMANA, dei DIRITTI alla sua SALUTE e sono una COERCIZIONE dei
PRINCIPI FONDAMENTALI della sua COSCIENZA e per TUTTI coloro che sono AUTOSUFFICIENTI
nella gestione della loro Salute.
Infatti e
giustamente lart. 33 della 833, prevede che, allindividuo od
allesercente la patria potestà sul minore, che dovrebbe sottostare ad un
provvedimento sanitario obbligatorio, DEVE essere richiesto il consenso e la
partecipazione; da queste affermazioni si evince con chiarezza, che senza consenso e
partecipazione, NON vi può essere coercizione o vaccinazione coatta in quanto oltre a
tutto NON sono previste pene per colui che si rifiuta di sottostare al provvedimento
sanitario obbligatorio.
Migliaia di
famiglie, in Italia si umiliano a cercare certificati di vaccinazioni fasulli, presso
medici compiacenti, pur di non sottostare ad una INIQUA IMPOSIZIONE che lo
Stato, che
dovrebbe essere al nostro SERVIZIO cioè nostro TUTELANTE, ha imposto INCOSTITUZIONALMENTE
per seguire interessi di parte, NON certo quelli del POPOLO SOVRANO !
vedi
Presentazione
dei Danni dei Vaccini +
Meccanismo dei danni dei Vaccini
+
Bimbi sempre
piu' malati con i Vaccini
In Italia la
CARTA dei DIRITTI del CITTADINO è stata sancita anche da una Legge (Legge Reg.
Lombardia. 48/88; questa Carta dei diritti riguarda tutti gli utenti del servizio
sanitario nazionale ed essa prevede che ogni cittadino ha DIRITTO a:
Essere trattato
come utente pagante per un servizio dovuto.
Essere ricoverato
in strutture sanitarie che permettono una degenza adeguata e consona alle esigenze.
Non essere
ricoverato in ospedale quando ciò non sia realmente necessario.
Essere assistito
da personale qualificato.
Ricevere da parte
del personale medico ed infermieristico una assistenza tempestiva.
Essere assistito
da personale sanitario perfettamente identificabile.
Essere ascoltato
dal medico, quando è malato.
Vedere
riconosciuta la propria soggettività culturale e fisica, conservare il proprio nome e
cognome.
Essere ricoverato
in strutture sanitarie che permettano la conservazione della propria privacy.
Essere informato
insieme ai suoi parenti, sulla diagnosi.
Essere tutelato
nei confronti di violenze e maltrattamenti e da ogni abuso commesso nei suoi confronti.
Non essere oggetto
di nessuna sperimentazione per nessun motivo (farmaci
o
Vaccini).
Le donne hanno
diritto a vivere la gravidanza ed il parto come momenti fisiologici e non patologici.
I bambini in età
scolare hanno diritto a NON interrompere la continuità didattica, (anche se non hanno il
certificato di vaccinazione).
Tutti i cittadini
hanno il diritto di disporre allinterno di ogni struttura sanitaria di organi di
partecipazione e di essere presenti tramite i propri rappresentanti.
Per attuare meglio
questi principi della Tutela, in Italia è stata varata la legge sulla Riforma
Sanitaria (Servizio Sanitario Nazionale L. 23 - 12 - 78 n. 833); allarticolo
n. 33 si
legge:
Norme per gli
accertamenti sanitari volontari ed obbligatori:
(NdR: ricordiamo che le vaccinazioni in
Italia, sono trattamenti sanitari obbligatori e lo sono in primo luogo per lo stato
stesso, cioè se un cittadino si reca presso la struttura sanitaria per richiedere la
vaccinazione lo stato è OBBLIGATO, non può esimersi dalleseguire il trattamento,
mentre lobbligo non è reversibile con coercizione in quanto la legge prevede la
possibilità di richiederne lesonero - art. 33, legge 833/78) e non prevede le pene
coercitive da comminare al soggetto che si rifiuta e chiede lesonero; la
trasgressione infatti è colpita con sanzione amministrativa, (cioè con una
multa pecuniaria) anche se riteniamo che questa sanzione sia
illegittima.
I
trattamenti
sanitari obbligatori NON devono essere: Coattivi - Discriminatori - Rischiosi -
Sperimentali e non ci devono essere altre alternative; inoltre tutti abbiamo la libertà
di ammalarci di conseguenza tutti dobbiamo avere la libertà di
vaccinarsi).
Gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui
alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello stato
(NdR: cioè anche
per le vaccinazioni rese obbligatorie da leggi dello stato) POSSONO
(NdR: non devono) essere
disposti dallautorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori,
secondo lart. 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei
diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del
medico e del luogo di cura.
NdR:
Fate attenzione
come la legge precisa che questi trattamenti sanitari obbligatori, anche le vaccinazioni,
DEVONO rispettare lart. 32 della costituzione ed i limiti disposti dai diritti
civili e dalla dignità della persona; questi limiti li pone lindividuo stesso,
sopra tutto in ragione della salute quale suo BENE FONDAMENTALE.
Gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimenti del sindaco nella
sua qualità di autorità sanitaria, su proposta MOTIVATA di un
medico.
Commento
NdR: è il
sindaco che deve con una ordinanza da lui firmata, disporre il trattamento sanitario
obbligatorio anche per le vaccinazioni, su proposta MOTIVATA di un medico ed essendoci un
reale pericolo per il singolo o se vi è pericolo per la comunità essendo in essere in
quella zona una forte epidemia della malattia per cui si vuole vaccinare, non essendoci
nella realtà odierna questi casi, lobbligo diviene un imposizione da
DITTATURA
SANITARIA; quale motivazione vi è nel voler obbligare alla vaccinazione per esempio
antiPolio quando si sa che la Polio era scomparsa già prima dellobbligatorietà
della vaccinazione che è del Febbraio 1966; la motivazione non esiste, essa è di ordine
solo economico per gli industriali della farmaceutica e non di ordine sanitario per il
cittadino e questo vale anche per la difterite ed il tetano; ricordiamo che
questultima, NON è una malattia infettiva che si trasmette da uomo a uomo! La legge
continua dicendo:
Gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici
territoriali e ove necessario la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti
commi, devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il
CONSENSO e la
PARTECIPAZIONE da parte di chi vi è obbligato.
Lunità
sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari
obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i
rapporti organici fra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario
obbligatorio, linfermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno, esempio
un legale.
Commento
NdR: è ovvio
che se non vi è consenso e partecipazione da parte della persona o di chi ne fa le veci,
il provvedimento NON può essere imposto con la forza, tantè che non sono previste
le pene e le sanzioni coercitive per chi si oppone al provvedimento; una coercizione da
parte dellautorità sanitaria alla vaccinazione, è una trasgressione grave da
denuncia penale; non ci risulta che le USL ed i
medici vaccinatori siano così democratici
e si adoperino per condurre iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato ovviamente informandoli su tutti i
pericoli che le vaccinazioni presentano sui quali essi sono normalmente informati, oppure
che essi si prodighino nel ridurre il ricorso a tali provvedimenti (le
vaccinazioni) ...sviluppando iniziative di prevenzione e non di profilassi (come lo sono
le vaccinazioni) e come prevede la legge, anzi essi fanno delle pressioni terroristiche
dicendo il più delle volte: se non ti vaccini prenderai la polio, lepatite,
la difterite, il tetano e così il cittadino si spaventa ed in genere soggiace alla
tecnica vaccinatoria non perché convinto, ma perché terrorizzato; come vedete essi si
comportano esattamente al contrario di ciò che dice la legge; inoltre essi si adoperano a
promuovere (al posto di ridurre) con lappoggio del ministero della sanità legato
alle multinazionali della chimico/farmacopea per aumentare il quantitativo delle
vaccinazioni obbligatorie (vedi la nuova vaccinazione obbligatoria anti epatite B varata
nel 1992). Continua la Legge:
Chiunque
può rivolgere al sindaco
richiesta di revoca o di modifica del provvedimento
con il quale è stato disposto o prolungato il
trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di
revoca o di modifica il sindaco DECIDE entro 10 giorni. I provvedimenti di revoca o di
modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
NdR:
Ricordiamo anche che
esiste lart. 328 C.P. e 241 C.C. che la obbliga ad assumersi la responsabilità nel
dover rispondere entro 30 giorni, altrimenti può essere denunciato per omissione in atti
di ufficio (commento: occorre assolutamente utilizzare questa possibilità che la legge ci
da ed inoltrare le richieste di esonero alle vaccinazioni per motivi di coscienza, al
sindaco ove si risiede, che DEVE decidere e di conseguenza informare il richiedente entro
10 giorni dalla data di presentazione della domanda di esonero). Se invece risponde alla
richiesta di esonero, la battaglia è vinta, ma se risponde con la negazione
dellesonero e cioè vi obbliga alla vaccinazione del figlio, occorre assolutamente
denunciarlo per la trasgressione dellart.323 che dice:
Abuso di ufficio in
casi non previsti specificatamente dalla legge, e di quello del C.P. n. 452 Delitti
colposi contro la salute pubblica e n. 443-444, 586 Morte o lesione come
conseguenza di altro delitto.
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