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GUIDA alla SALUTE NATURALE 

Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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LEGGI VACCINALI ITALIANE  -  ITALIAN VACCINATION LAWS
Leggi Vaccinali 2  +  Abbiamo diritto a non ammalarci
Testimonianze di Danni dei Vaccini  +  Lettera genitori figli rovinati dai vaccini 1
Legge per il Risarcimento dei Danni dei Vaccini  Vaccini sicuri ?
Falsita' della medicina ufficiale  +  1000 studi sui Danni dei Vaccini  +  Malassorbimento
Negli USA dal 1988 le vaccinazioni si sono triplicate ed i casi di Autismo sono aumentati del 270 % !!
 vedi anche Polio + Vaiolo + Difterite + Tetano + Epatite B + Pertosse + Morbillo + Parotite
 la Teoria dei Germi di Pasteur e' Falsa  Meningite dai vaccini
Come distruggere in maniera scientifica il sistema immunitario, con i Vaccini
IMPORTANTE: questo pdf: http://www.dipmat.unipg.it/~mamone/sci-dem/nuocontri_1/debernardi.pdf
Danni Biologici dei Vaccini e Cure (dott. M. Montinari+  Danni dei Vaccini  (testimonianze)
Nanoparticelle.it  +  Illusoria la copertura vaccinale  +  Medici pagati dall'industria dei Vaccini
Caso Tremante  + 
Risarcimento Danni da Vaccino  +  Guerra contro le Donne
Normativa vaccinazioni  +  Contenuto dei Vaccini
http://www.levaccinazioni.it/Professionisti/Documenti/legislazione.htm
Esami indispensabili, prima di vaccinare

"Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione,  verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e  senza farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. E il tentativo di limitare l'arte della medicina solo ad una classe di persone, e la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la Bastiglia della scienza medica". 
(By Benjamin Rush, firmatario  della Dichiarazione  d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)
Rapporto Flexner e Dichiarazione di Alma Ata


I dittatori nascosti (clandestini) della medicina, d’altra parte li conosciamo molto bene…..; che vestano gli abiti dei “baroni” e degli “scienziati”, che si mimetizzano nelle “lobbies accademiche” od operino nelle multinazionali del farmaci,
sono loro quelli che “contano” e “governano” la medicina ufficiale.
Alle menti aperte e liberali il compito di reagire a questa marea montante di intolleranza anti-scientifica, prima che questi nuovi tiranni arrivino ad insegnarci perfino cosa e’ giusto e non e’ giusto pensare…!

220 anni dopo, questa situazione di dittatura sanitaria si e' realizzata
e TU caro lettore cosa fai per contrastarla ??

Farmaci , Soldi, Bugie: www.informatori.it/informatori/farsold.htm
L'F.D.A. (USA) ha TENUTO NASCOSTE le PROVE della PERICOLOSITÀ dei CIBI TRANSGENICI

e di molti Farmaci e Vaccini   (vedi la trasmissione Report -Rai3 del 20704/08)
Corruzione nella Sanita' italiana = Aifa
Il padre pago' Poggiolini, il figlio l'Aifa
Malattie inventate
Quanti animali vengono UCCISI per i test sui vaccini ?
Le REAZIONI da VACCINO  - "Quando succede a Voi od al Vostri bambini, I rischi sono del 100%"
Esami indispensabili, prima di vaccinare

Calendario Vaccinale Italiano 2008
 

La Merck ammette l'inoculazione del virus del cancro - La divisione vaccini della farmaceutica Merck, ammette l'inoculazione del virus del cancro per mezzo dei vaccini.
 La sconvolgente intervista censurata, condotta dallo studioso di storia medica Edward Shorter per la televisione pubblica di Boston WGBH e la Blackwell Science, è stata tagliata dal libro "The Health Century" a causa dei sui contenuti - l'ammissione che la Merck ha tradizionalmente iniettato il virus (SV40 ed altri) nella popolazione di tutto il mondo.
 Questo filmato contenuto nel documentario "In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism", prodotto e creato liberamente dalle associazioni di tutela dei consumatori e dall'esperto di salute pubblica, Dr. Leonard Horowitz, caratterizza l'intervista al maggior esperto di vaccini del mondo, il Dott. Maurice Hilleman, che spiega perché la Merck ha diffuso l'AIDS, la leucemia e altre orribili piaghe nel mondo :
http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU


Vorremmo giustamente ricordare alle autorita' italiane
, sia pure non facendo una epidemiologia sistematica, che di casi ne' conosciamo a migliaia, anche drammatici - di bambini incautamente vaccinati, che hanno riportato conseguenze gravissime per la loro salute - immunodepressione e mutazioni genetiche e vi sono anche casi di morte).
Che questa sia una situazione normativa assolutamente inadeguata, anche e particolarmente rispetto alle acquisizioni scientifiche sui gli ormai noti danni dei vaccini, totalmente difforme dal resto della realtà europea, ci pare emerga chiaramente, oltre che da un'amplissima documentazione ben elencata in questo sito.
Quello che è più grave, signori Presidente e signori rappresentanti del Governo, è che, quando i genitori si fanno carico delle preoccupazioni per la salute dei propri figli, che sono peraltro fondate scientificamente, sul piano medico e comunque su casi ben conosciuti che si sono verificati in molte realtà, al punto da non farli vaccinare totalmente o parzialmente, tali bambini vengano esclusi dalla scuola, cioè dal diritto all'istruzione, che è costituzionalmente garantito: questo è francamente inaccettabile in uno Stato democratico !

Leggere anche questa pagina:
http://wai.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk1500/relazion/1053.htm

LEGGI VACCINALI Italiane
:
In Italia ormai vi sono, migliaia di casi di "obiettori alle vaccinazioni" che sono stati denunciati ai Tribunali dei Minori Italiani e centinaia di migliaia di famiglie che si oppongono, con metodi legali e non (purtroppo anche con certificati medici fasulli che comprovano la vaccinazione, che invece non è stata fatta) alla obbligatorietà delle vaccinazioni.
Per fortuna che dopo tanti anni di battaglie, recentemente è stata permessa la frequenza scolastica anche senza il certificato di vaccinazione e le sentenze delle corti d’Appello smentiscono i Tribunali dei minori che tendono ancora oggi a condannare i genitori all’affievolimento della patria podestà.
Le Leggi Italiane sulle vaccinazioni, per coloro che non obiettano ai vaccini e quindi devono sottoporre i loro figli a quelle infauste pratiche, prevedono dei tempi precisi sulla vaccinoprofilassi che sono puntualmente trasgredite dai medici vaccinatori:
Ma quello che è gravissimo è che le Leggi Italiane sulle vaccinazioni prevedono dei tempi precisi sulla vaccinoprofilassi che vengono puntualmente trasgredite:

ANTIEPATITE B: Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127): Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127)
Obbligatorietà della vaccinazione contro l’Epatite virale B. (NdR: vedi antiEpatite B - Engerix B)
.......è obbligatoria per tutti i nuovi nati, nel primo anno di vita. Il "primo anno" di vita inizia il giorno della nascita e finisce il giorno del compleanno del 1 anno (365 giorni dopo).
...limitatamente ai 12 anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di età.
Il dodicesimo anno di età inizia al compleanno degli 11 anni e termina al compleanno dei 12 anni.
La legge è chiara, dal 2° fino all’ 11° anno di età e dal 13° in poi, la vaccinazione NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA.
Controllate giusta eta' del vs figlio/a !!
Il capoverso 1 afferma: Al fine di prevenire l’insorgere e la diffusione dell’epatite virale B la vaccinazione contro tale malattia è obbligatoria per tutti i nuovi nati, nel primo anno di età.
 2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge (fino al 27 MAGGIO del 2003) la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti, nel corso del dodicesimo anno di età. Il 1° anno di età, lo ripetiamo, inizia il giorno della nascita e termina con il giorno del compleanno dell’anno 1.
 Il "dodicesimo" anno inizia il giorno del compleanno degli anni 11 e termina con il giorno del compleanno degli anni 12.
Anche in questo caso la vaccinazione è obbligatoria SOLO nei primi anni di età e (per soli 12 anni successivi alla legge) nel corso del dodicesimo anno; ciò significa che un bambino di 2 anni o più fino agli undici anni o dal compimento dei 12 anni in avanti, NON può essere vaccinato.
Il capoverso 3: La certificazione della avvenuta vaccinazione è presentata all’atto della prima iscrizione alla scuola dell’obbligo, (scuola elementare) a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale certificazione è altresì presentata dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell’ammissione agli esami di licenza.
Vedi sotto punto:
(C)

DECRETO 20 NOVEMBRE 2000 (G.U. 23/12/2000)
Aggiornamento del protocollo per l’esecuzione della vaccinazione contro l’epatite virale B

Il Ministro della Sanità

VISTO l’articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 1991, n. 165, riguardante l’obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B;
Visto l’art. 2 del D.M. 3 ottobre 1991, riguardante il protocollo per l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite virale B;
Visto il D.M. 7 aprile 1999, riguardante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva;
VISTI gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO l’articolo 1 del Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, riguardante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTI gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
RICONOSCIUTA la necessità di aggiornare il protocollo per l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite virale B, particolarmente per ciò che concerne l’immunizzazione del personale sanitario;
UDITA la Commissione di Esperti in tema di vaccinazioni istituita con D.M. 20 ottobre 1997;
SENTITO il parere del Consiglio Superiore di Sanità:
D E C R E T A
Art. 1
Il protocollo allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 è aggiornato secondo quanto riportato in allegato
Roma, 20 novembre 2000
Il Ministro
Firmato: Veronesi

Allegato al D.M. 20 novembre
Protocollo per l’esecuzione della vaccinazione contro l’epatite virale B
Le vaccinazioni contro l’epatite virale B sono eseguite secondo la schedula prevista per ciascun vaccino registrato in Italia.
Per gli scopi della legge 27 maggio 1991, n. 165, e per assicurare uniformità della strategia della vaccinazione antiepatite B su tutto il territorio italiano, è opportuno seguire calendari di vaccinazione e regimi di trattamento post-esposizione il più possibile uniformi, secondo il protocollo di seguito riportato.
1)Neonati che debbono effettuare le vaccinazioni dell’obbligo:
a) nati da madre HBsAg negativa;
Il vaccino antiepatite B va somministrato al 3°, 5° e 11° mese di vita contemporaneamente alle altre vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, secondo le modalità descritte nel D.M. 7 aprile 1999;
b) nati da madre HbsAg positiva:
1a dose alla nascita (entro le prime 12-24 ore di vita, con contemporanea somministrazione, in altra sede corporea, di immunoglobuline specifiche antiepatite B);
2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima;
3a dose subito dopo il compimento del secondo mese di vita, in concomitanza con la somministrazione delle prime dosi degli altri vaccini obbligatori e raccomandati;
4a dose all’undicesimo mese di vita, in concomitanza con la somministrazione delle suddette vaccinazioni.
Dosaggio pediatrico.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono necessarie dosi di richiamo.
2) Soggetti di età inferiore a 16 anni  appartenenti ai gruppi a rischio e adolescenti della coorte dell’obbligo:
Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.
Dosaggio pediatrico.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono necessarie dosi di richiamo.
3) Soggetti di età superiore a 16 anni ed adulti:
Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.
Dosaggio per adulti.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono necessarie dosi di richiamo.
4) Personale sanitario
E’ indicata la valutazione della risposta anticorpale a distanza di almeno un mese dal completamento del ciclo primario della vaccinazione contro l’epatite virale B.
E’ parimenti indicato il controllo anticorpale al momento dell’inizio dell’attività di operatore sanitario per coloro che avessero ricevuto precedentemente un ciclo primario di vaccinazione.
Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione contro l’epatite virale B e che presentino positività per anti-HBs al controllo anticorpale, non è necessaria alcuna dose di richiamo né ulteriori controlli dello stato immunitario.
Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione contro l’epatite virale B e che vengono riscontrati negativi al controllo anticorpale, va somministrata una quarta dose di vaccino contro l’epatite virale B, con ulteriore valutazione anticorpale a distanza di almeno un mese da questa.
Nei soggetti non vaccinati, qualora si dovesse fare ricorso a profilassi post-esposizione, oltre alla somministrazione delle immunoglobuline, è indicata l’esecuzione di un ciclo completo di vaccinazione contro l’epatite virale B secondo le modalità descritte al punto 6, paragrafo 1, e la determinazione dell’anti-HBs a distanza di almeno un mese dal completamento del ciclo primario (3° dose).
Nei soggetti vaccinati e riscontrati antiHBs-negativi (non responders), la profilassi post-esposizione va effettuata mediante somministrazione di immunoglobuline specifiche.
5) Soggetti emodializzati e/o immunocompromessi
Si segue lo schema di somministrazione 0, 1, 6 mesi, utilizzando una dose doppia rispetto a quella usata per l’adulto immunocompetente, ovvero preparazioni vaccinali apposite. Il contenuto in alluminio non deve comunque superare 1,25 mg/dose.
Al fine di ottenere una risposta sierologica adeguata, ulteriori dosi di rinforzo potranno essere decise caso per caso in base ai risultati del monitoraggio sierologico dell’anti-Hbs.
6)Trattamento post-esposizione
Per i soggetti non vaccinati si segue lo schema accelerato di immunizzazione contro l’epatite virale B con somministrazione delle dosi di vaccino ai tempi: 0, 1, 2 mesi e successiva somministrazione di una dose di rinforzo a distanza di 6-12 mesi dalla terza.
Contemporaneamente alla somministrazione della prima dose di vaccino è opportuna la somministrazione di immunoglobuline specifiche, in sede corporea diversa da quella utilizzata per l’inoculazione del vaccino contro l’epatite virale B.
Le immunoglobuline specifiche vanno somministrate entro il 7° giorno ed il ciclo di vaccinazione per il trattamento post-esposizione va iniziato entro il 14° giorno dal contatto potenzialmente infettante.
Per i soggetti pur vaccinati in precedenza, di cui non si conosca la risposta anticorpale al ciclo di immunizzazione primaria, è indicata la somministrazione di immunoglobuline specifiche insieme ad una dose di vaccino e l'esecuzione di un test per la ricerca degli anticorpi anti-HBs a distanza di almeno un mese.
7) Vie di somministrazione e modalità di conservazione
Il vaccino contro l’epatite virale B va somministrato per via intramuscolare, nella faccia antero-laterale della coscia nei neonati e nei lattanti, e nella regione deltoidea nei ragazzi e negli adulti.
Tutti i vaccini contro l’epatite virale B vanno conservati a temperature comprese tra 2° e 8°C, evitando accuratamente il congelamento che ne provoca il deterioramento irreversibile.

Note al D.M. 20 novembre 2000
Nota al punto 2
Le categorie a rischio cui la vaccinazione contro l’epatite virale B è raccomandata ed offerta gratuitamente dal SSN sono elencate nel D.M. 4 ottobre 1991, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 251 del 25 ottobre 1991 e nel D.M. 22 giugno 1992, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 158 del 7 luglio 1992.


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ANTIPOLIO: Legge 4 FEBBRAIO 1966 n. 51 (G.U. 19 FEBBRAIO 1966 n. 44):
Obbligatorietà della vaccinazione antiPoliomielitica. (ndR: vedi Poliomielite)
La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età.
Il "primo anno di età" inizia il giorno della nascita e termina il giorno del compleanno dell' anno 1.
La legge è chiara, dal 2° anno di età la vaccinazione NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA.
Come potete osservare la legge (anticonsuetudinaria e quindi anticostituzionale) è chiara, vaccinazione solo entro il primo anno di età, NON dopo
Dal secondo anno non è più obbligatoria; NON SI PUO’ VACCINARE al di fuori dell’età prescritta dalla legge; eppure da più di 30 anni assistiamo ad una
Dittatura Sanitaria che se ne frega altamente della legge e vaccina a qualsiasi età.
La legge continua dicendo: 3. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire 100 mila.
Anche qui vi è una chiara e precisa indicazione, il reato di non vaccinazione (obbligatoria nel solo primo anno di età), non è perseguibile penalmente, se non con un’ammenda (reato solo amministrativo).
 NON è prevista la coercizione o la vaccinazione coatta; infatti nel successivo DM del 25 MAG. 1967 si aggiunge all’art. 4 al 3° capoverso:
 A tal fine è fatto obbligo agli uffici di igiene di esplicare opera di propaganda e di convinzione presso il pubblico affinché detti soggetti si presentino alla vaccinazione.
 4. Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola dell’obbligo (scuole elementari) è aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.
 Commento: il certificato di vaccinazione è richiesto SOLO alla prima ammissione (scuola elementare e non media o successive) alla scuola dell’obbligo (i primi 8 anni, 5 elementari + 3 medie).
 Inoltre da questo articolo si evince che, la non presentazione del certificato non impedisce la frequenza scolastica, il certificato non esclude l’obbligo all’educazione scolastica, sancito dall’art. 34 della Costituzione Italiana, nelle scuole Superiori non è obbligatorio presentare il certificato di vaccinazione e se ve lo chiedono, la richiesta è illegittima.
Vedi sotto punto:
(B)

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ANTITETANICA: Legge 5 MARZO 1963 n. 292 (G.U. 27 MARZO 1963 n. 83):

Vaccinazione antiTetanica obbligatoria. (NdR: vedi Tetano vaccino)
E’ resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica..........per tutti i bambini nel secondo anno di età.
Nel primo anno di età non è obbligatoria ma solo dal secondo; anno. Il 2° anno di età, inizia il giorno del compleanno del 1° anno e termina il giorno del compleanno degli anni 2. 
La legge è chiara, nel 1° anno e dal 3° anno di età la vaccinazione NON E’ OBBLIGATORIA.

Come potete osservare anche in questa legge, si determinano i momenti precisi della vaccinazione obbligatoria, al di fuori dei quali non vi è possibilità di vaccinare; eppure da più di 40 anni i medici vaccinatori eseguono vaccinazioni al di fuori della legge senza che nessuno abbia il coraggio di far loro rispettare la legge.
Persino i giudici dei tribunali italiani stendono sentenze al di fuori della legge.
3 bis: Tra i documenti prescritti per l’ammissione alle scuole primarie (scuole elementari) e secondarie (scuole medie) sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione antitetanica, antidifterica e quando del caso le inoculazioni di richiamo.
Come potete osservare nelle scuole liceali e superiori questi documenti non possono essere richiesti e come per le altre vaccinazioni obbligatorie la mancata presentazione del certificato non comporta l’esclusione dalla frequenza alla scuola dell’obbligo, nelle superiori l’obbligo di presentazione del documento vaccinale non esiste più.
Se fosse stata da applicare una sanzione così grave, il legislatore l’avrebbe prevista, ma conoscendo bene l’articolo Costituzionale (34) che sancisce: "la scuola è aperta a TUTTI" (non solo ai vaccinati) non poteva che richiedere la sola presentazione del certificato e non l’allontanamento dalla frequenza scolastica perché non vaccinato. Non si può considerare un bambino sano, come un’untore; NON esiste nessuno studio scientifico che dimostri che un bambino NON vaccinato è un rischio per la collettività vaccinata !
Occorre ricordare che è richiesto solo la presentazione del certificato di vaccinazione e non di "avvenuta vaccinazione" per cui potete presentare un certificato anche "negativo".
NON deve spettare al Preside di una scuola, controllare se la vaccinazione è stata eseguita o meno, (questo spetta alle USL), egli può solo richiedere il certificato e null’altro.
Vedi sotto punto:
(A)
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ANTIDIFTERICA: Legge 6 GIUGNO 1939 n. 891 (G.U. 1 LUGLIO 1939 n. 152)
Obbligatorietà della vaccinazione antiDifterica. (NdR: vedi Difterite)
E’ obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.
La legge è chiara, nel 1° anno di età NON E’ OBBLIGATORIA, come dal compleanno dei 10 anni in avanti.
Il "decimo anno di età" inizia il giorno del compleanno degli anni 9 e termina il giorno del compleanno degli anni 10 (dieci).
Come potete osservare gli anni nei quali i bambini possono essere vaccinati sono solamente dal secondo al decimo anno di età, cioè significa che nel 1° anno di età la vaccinazione NON è obbligatoria, così come dal compleanno degli anni 10 in avanti.
Purtroppo da più di 40 anni si vaccina illegalmente con il vaccino antidifterico i bimbi a 3 mesi e 6 mesi e nessun giudice di tribunale ha mai mosso un dito per denunciare questa illegalità.
Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie (scuole elementari) è compreso il certificato di aver subito la vaccinazione antidifterica. Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie (scuole elementari) è compreso il certificato di aver subito la vaccinazione antidifterica.
Come sopra, il certificato di questa vaccinazione obbligatoria è richiesto solo per le scuole elementari, per le medie o le superiori l’obbligo della presentazione del certificato vaccinale non esiste più, però certe scuole lo richiedono, basta consegnare il certificato anche se di contenuto negativo.
Vedi sotto punto:
(A)

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Malgrado le leggi siano chiare, la Dittatura Sanitaria, per mezzo di medici e giudici consenzienti, impone con la prepotenza del terrorismo psicologico le vaccinazioni ai bambini e giovani di età diverse da quelle previste e permesse dalla Legge Italiana e questo avviene da 30 anni senza che nessuno abbia il coraggio di gridare il misfatto.
Nessun giudice italiano, in circa 50 anni, ha osato denunciare i soprusi che sono stati fatti con le vaccinazioni, su milioni di persone, salvo l’autore di questo libro ed altri cittadini, che si sono autodenunciati per non aver vaccinato i propri figli.
Comunque gia da alcuni anni il Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato  una circolare ai presidi delle scuole italiane per poter far ammettere alla frequenza scolastica tutti i bambini non vaccinati, secondo il comando Costituzionale (art.34) che recita: "La SCUOLA è APERTA a TUTTI",……e NON solo ai vaccinati

Purtroppo il partito dei vaccini, ovvero la mafia farmacologica sta cercando di instaurare in tutte le nazioni del mondo attraverso l’OMS (Or. Mondiale Sanità), la loro dittatura sanitaria e vaccinatoria; quando questo partito finanziato dalle case produttrici, avrà ottenuto il potere necessario, la dittatura sarà terribile e produrrà effetti disastrosi.

In Italia il 7 Gennaio 1994 è stato emanato un “Decreto Presidenziale” n. 8 (voluto dall’allora Ministro della Sanità On. Garavaglia) dal titolo “Disposizioni urgenti in materia Sanitaria” che contiene alcune direttive vincolanti in materia di vaccinazioni: Articolo 9:

1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori NON PUO’ essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica.

2) Resta fermo l’operatività delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184

3) I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguentemente all’inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

4) A parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 14, comma terzo, lettera q) della legge 23 DIC. 78 n. 833, ai fini dell’esonero della obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall’interessato, è VINCOLANTE per l’Unità Sanitaria Locale (USSL).
 

Su questo decreto ministeriale occorre fare alcune considerazioni:

A) Riconosciamo nel decreto lo sforzo del Ministro della Sanità nell’iniziare finalmente il riconoscimento al sacro santo diritto sancito anche dalla Costituzione (art. 32) sul fatto che NESSUN trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto se questo viola i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ed il vincolo all’USSL di accettare i certificati consegnati da colui che chiede legittimamente l’esonero del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) al Sindaco (Legge 833/78 art 33), ma dobbiamo anche affermare che vi è, nel contenuto un’affermazione veramente dittatoriale nel punto 3:

... sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi...; mentre possiamo “accettare” la responsabilità sui propri ”tutelati” o sui figli minori, quello che è scandaloso è che si debba accettare che per ipotesi, il vicino di casa che si ammalasse di Difterite, Tetano, Poliomielite, Epatite B, vi accusasse di essere voi od i vostri figli coloro che glielo avrebbero trasmesso, (pur non essendo malato di quella malattia) il giudice “zelante” del Tribunale, potrebbe condannarvi addirittura alla prigione !
 

ATTENZIONE:

Art. 5 C.C. (Atti di disposizione del proprio corpo) cita testualmente:

"Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".

Quindi un consenso alla disponibilità ad accettare un vaccino che possa eventualmente cagionare una diminuzione permanente della integrità fisica è addirittura vietato dalla legge e neanche minimamente consentito.

Quindi, firmando una qualsiasi dichiarazione di assunzione di responsabilità (richiesta fatta dai medici vaccinatori a tutti i genitori dei bambini da vaccinare), si va addirittura contro la legge.

Per ulteriori informazioni consultate anche il sito: http://www.comilva.org   

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NOVITA' GIURISPRUDENZIALI - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER I GENITORI CHE NON FANNO VACCINARE I FIGLI.
Con sentenza n. 5877/04, depositata lo scorso 24 Marzo la I° Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i genitori che non fanno sottoporre i figli alle vaccinazioni obbligatorie per legge (antiepatite B, antipolio, antidifterica e antitetanica, ecc...) rischiano una sanzione amministrativa in quanto le dette vaccinazioni sono finalizzate alla tutela della salute collettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 32 della Costituzione.

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GAZZETTA UFFICIALE N. 87 DEL 15 APRILE 1999
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 7 APRILE 1999
NUOVO CALENDARIO delle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE e RACCOMANDATE per L'ETA' EVOLUTIVA

IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 27 aprile 1981, n. 166, recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 296, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria; Visto l'art. 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, riguardante l'obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomelitica; Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1991, n. 165, riguardante l'obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B; Visti gli articoli 5, comma 3, e 6 lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, riguardante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti gli articoli 112, comma 3 e 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, riguardante l'approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 10 dicembre 1998; Considerata l'opportunita' di fornire al Servizio sanitario nazionale, in tema di vaccinazioni, uno strumento operativo atto a consentire il perseguimento degli obiettivi specifici indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 per (Contrastare le principali patologie) (Obiettivo II); Considerato che, per assicurare l'uniformita' della strategia di immunizzazione su tutto il territorio nazionale e' necessario seguire calendari di vaccinazioni il piu' possibile uniformi; Riconosciuta la necessita' di modificare il calendario delle vaccinazioni per l'eta' evolutiva, in relazione alle mutate condizioni epidemiologiche ed alla disponibilita' di nuovi vaccini; Udita la commissione di esperti in tema di vaccinazione istituita con decreto del Ministro della Sanita' 20 ottobre 1997; Sentita il parere del Consiglio superiore di sanita';

DECRETA
ARTICOLO 1.
1. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati e' modificato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 del presente decreto.
2. Il calendario delle vaccinazioni raccomandate per i nuovi nati e' indicato all'articolo 2, comma 4, ed agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
3. Lo schema del calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate e' riportato nell'allegato 1.

ARTICOLO 2. (A)
1. La vaccinazione antidifterica-tetanica (DT) va somministrata nel corso del primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana), la seconda nel quinto mese di vita, e comunque non prima che siano trascorse sei settimane dalla prima, la terza in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita.
2. Il ciclo di base della vaccinazione DT va completato con una dose di rinforzo al quinto-sesto anno di vita.
3. Ai fini del mantenimento nel tempo dell'immunita' nei confronti di difterite e tetano, una ulteriore dose di rinforzo con vaccino antidifterico-tetanico per gli adulti (Td) e' indicata in un periodo compreso tra gli 11 e i 15 anni.
4. Lo schema temporale previsto dai commi 1 e 2 vale anche per l'ipotesi, che viene raccomandata, di vaccinazione antidifterica- tetanica-pertossica (DPT).

ARTICOLO 3. (B)
1. La vaccinazione antipoliomielitica va somministrata nel corso del primo anno di vita in tre dosi, con i vaccini e con gli intervalli temporali di seguito specificati: a) prima dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 3) nel corso del terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana); b) seconda dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato nel corso del quinto mese di vita, e comunque non prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose; c) terza dose di vaccino antipoliomielitico orale trivalente (contenente 1.000.000 TCID/50 di poliovirus tipo 1, 100.000 TCID/50 di poliovirus tipo 2 e 300.000 TCID di poliovirus tipo 3) in un periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese; d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico orale trivalente somministrata nel corso del terzo anno di vita e, comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla somministrazione della terza dose.

ARTICOLO 4.
(C)
1. La vaccinazione antiepatite virale B va somministrata nel primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel corso del terzo mese (a partire dal compimento della ottava settimana), la seconda nel corspo del quinto mese di vita e, comunque, non prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose, la terza in un periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita.
2. La vaccinazione antiepatite virale B nei bambini nati da madri positive per HBsAg prevede la somministrazione della prima dose di vaccino alla nascita (entro 12-24 ore) con contemporanea somministrazione di immunoglobuline specifiche antiepatite B, seguita dalla seconda dose a distanza di quattro settimane dalla prima, dalla terza dose dopo il compimento della ottava settimana e dalla quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, in concomitanza con altre vaccinazioni.

ARTICOLO 5.  (NdR: questa vaccinazione NON e' obbligatoria)
1. La vaccinazio antimorbillo-parotite-rosolia (MPR) va somministrata in un periodo di tempo compreso tra il dodicesimo mese ed il quindicesimo mese di vita.
2. la somministrazione di routine, mediante offerta attiva alla popolazione, di una seconda dose di vaccino MPR va presa in considerazione soltanto dopo il raggiungimento di coperture vaccinali pari o superiori all'80% nella popolazione bersaglio (bambini di eta' inferiore a ventiquattro mesi di vita).
3. In attesa del raggiugimento di coperture vaccinali pari o superiori all'80% la seconda dose di vaccino MPR puo' essere offerta all'eta' di 5-6 anni come strategia di recupero dei soggetti non vaccinati nel corso del secondo anno di vita, oppure all'eta' di 11-12 anni come alternativa alla vaccinazione antirosolia nelle ragazze pre-adolescenti ai fini della prevenzione della sindrome da rosolia congenita, o alla vaccinazione antiparotite nei ragazzi.

ARTICOLO 6. (NdR: questa vaccinazione NON e' obbligatoria)
1. La vaccinazione contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b va somministrata nel corso del primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana), la seconda nel quinto mese di vita e la terza all'undicesimo mese di vita.

ARTICOLO 7.
1. Ai fini del perseguimento di obiettivi di sanita' pubblica adeguati alla situazione epidemiologica corrente ed in linea con gli enunciati del Piano sanitario nazionale 1998-2000, nel programma nazionale di vaccinazioni per l'eta' evolutiva e' consentita l'utilizzazione dei vaccini commercializzati in Italia anche secondo schemi diversi da quelli previsti nei relativi foglietti illustrativi, purche' rispondenti ai protocolli previsti nel presente decreto.

ARTICOLO 8.
1. Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto la vaccinazione antipolio dei nuovi nati viene effettuata secondo la schedula di cui all'articolo 3.
2. Le regioni in base ai rispettivi assetti organizzativi, stabiliscono le modalita' ed i tempi per l'applicazione del calendario delle vaccinazioni raccomandate, come indicato nel presente decreto, tenendo conto degli obiettivi stabiliti in merito al raggiungimento di coperture vaccinali del Piano sanitario nazionale 1998-2000.
3. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'eta' evolutiva di cui al presente decreto verra' aggiornato periodicamente in relazione al mutare della situazione epidemiologica delle malattie bersaglio, alla definizione di obiettivi operativi in sede nazionale o europea, alla disponibilita' di nuovi vaccini. Roma, 7 aprile 1999
F.to:  Il MINISTRO: BINDI.

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Marzo 2005 - Introdotti nuovi vaccini nel piano Vaccinale Italiano:

Ufficiale il nuovo piano vaccinale
Vaccinazione contro la meningite e la varicella. Il nuovo Piano Nazionale Vaccini, che introduce le novità della prevenzione contro lo pneumococco, il meningococco C e la varicella, ha completato tutto l'iter previsto dalla legge. Sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 14 aprile è stato pubblicato l'accordo fra il Ministro della Salute, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome: 
"E' l’ultimo atto del percorso che il provvedimento doveva compiere - dice Pier Luigi Tucci, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) – per diventare operativo. Un provvedimento cui molto hanno contribuito i pediatri di famiglia della FIMP nella consapevolezza che esistono vaccini sicuri e quindi tutti i bambini ne devono usufruire. Adesso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le Regioni e le ASL non hanno più alibi e giustificazioni: devono cercare, nel più breve tempo possibile e su tutto il Territorio di competenza, di predisporre gli strumenti necessari a garantire le vaccinazioni

Commento NdR: ma bravi, cosi', continuate a distruggere il sistema immunitario dei ns figli...solo per servire le multinazionali dei Vaccini ! di cosa capiti a quei poveri vaccinati....a voi cari medici vaccinatori e politici poco informati ma molto indottrinati....non importa proprio nulla !

 

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Il VACCINO OBBLIGATORIO di UNO STATO PATERNO, ANZI "ETICO"
Dalla culla alla tomba: lo Stato, autoritario e paterno, ci assiste senza scampo lungo tutta la nostra vita, imponendoci per forza di legge - e naturalmente "per il nostro bene" - comportamenti che, molto spesso, avremmo il desiderio di evitare o di decidere da soli. Ma è forse più esatto definire etico, anziché paterno, questo tipo di Stato: anche perché, nel caso che stiamo per descrivere, la sua vena autoritaria si indirizza proprio contro i padri e le madri nonché verso i bambini.
Infatti, una legge del 1939 (poi modificata e integrata nel 1983 e nel 1988) dispone l’obbligatorietà delle vaccinazioni antipolio, antitetanica e antidifterica; dal 1991, in Italia, unico Paese tra quelli industrializzati, su proposta dell’allora ministro De Lorenzo, è divenuto obbligatorio anche il vaccino per l’epatite B a partire dal primo anno vita.

Si tratta, nei fatti, di un trattamento sanitario coatto (che non riguarda solo i bambini ma anche i militari di leva e i lavoratori addetti a particolari mansioni) contro cui non pochi genitori si ribellano.
Non solo per la sacrosanta rivendicazione di diritti individuali ma anche per ragioni di merito medico-sanitario poiché non infrequenti sono le patologie, le menomazioni e le morti provocate proprio dall’inoculazione di tali vaccini in bambini o adulti che sviluppano una specifica intolleranza. E’ ben vero che le autorità sanitarie, come ha ribadito la Corte Costituzionale con sentenza n. 258 del giugno 1994, sarebbero tenute ad "accertamenti preventivi idonei, se non a eliminare, a ridurre il rischio di gravi complicanze da vaccino" e dunque sarebbero tenute a esonerare il bambino, ma è indubbio che tali rigorosi e preventivi accertamenti non vengono effettuati mai o quasi mai.
Poiché, secondo alcune fonti, è attendibile ritenere che gli esoneri precauzionali dovrebbero riguardare il 10-15% e quelli permanenti il 3-5% di tutti i bambini, risulta del tutto comprensibile il timore di molti genitori nei confronti delle vaccinazioni.
Ma ciò che è agevolmente comprensibile da un normale cittadino sfugge allo Stato che, in questi casi, manda a prelevare coattivamente il minore affinché si "provveda alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie". Anzi, fa di più e talvolta dispone "l’affievolimento della potestà" dei genitori.

E’ quanto è successo a due coniugi di Milano, ai quali il tribunale per i minori ha notificato un provvedimento così formulato, ma anche a tanti genitori che si vedono prima convocare in tribunale (senza che nella citazione sia esplicitato il motivo) e poi, in caso di "non ottemperanza alla prescrizione impartita", si vedono prelevare il figlio per la vaccinazione forzata e "affievolire" le proprie prerogative giuridiche di genitori, o anche si trovano condannati a pagare multe, come nel caso di P.M. e R.A., ai quali, fortunatamente, la prima sezione della Corte di Cassazione, ha dato ragione annullando la condanna loro inflitta dal pretore di Tirano.
Al di là del fastidioso ‘burocratese’, la filosofia che ispira tali disposizioni è evidente: tenere sotto tutela i cittadini, limitandone la libertà di scelta, persino quando da tali imposizioni possano derivare gravi danni alla salute.
Che questo rischio esista nel caso di alcuni vaccini è del tutto pacifico, tanto che il legislatore ha dovuto fare un’apposita legge, la n. 210 del 1992, "in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati". Ma, fatta la legge, si è trovato prontamente l’inganno: l’indennizzo non è retroattivo, così, a fronte di 30 mila domande presentate, i casi di applicazione risultano poche centinaia. Nell’aprile 1996 una sentenza della Consulta ha censurato la non retroattività e il decreto-legge n. 92 dell’aprile 1997 ha corretto sul punto la norma del 1992.
Tuttavia, pochi giorni fa, il decreto è decaduto. Quindi, siamo da capo in materia di indennizzi ma anche, più in generale, nella battaglia di libertà e civiltà che coinvolge ormai decine di migliaia di cittadini e di famiglie, molte delle quali si sono associate nel "Coordinamento del movimento italiano per la libertà di vaccinazione".

Le cronache di questi giorni ci riferiscono che in Australia, per trent’anni, centinaia di orfani sono stati usati come cavie per sperimentare alcuni vaccini. Naturalmente, e giustamente, la notizia ci ha indignati.
Allo stesso modo dovremmo decisamente indignarci anche per quei bambini italiani vaccinati contro la volontà dei familiari. Anch’essi orfani, non di genitori ma di libertà di scelta.

By Luigi Manconi su: Il Foglio - 13 Giugno 1997

 

Altre Leggi Italiane sui VACCINI

 


Abolizione Obbligo vaccinale 
(proposta di Legge) 
Anticostituzionale (Aduc)

Annullata Multa (sentenza)

Calendario Vaccinale

Consenso Informato

Corte di Cassazione (sentenza)

Condav (denuncia)

Gazzetta Ufficiale

Interrogazione Parlamentare 1

Interrogazione Parlamentare 2

Legge Risarcimento Danni 
(Trasfusioni + Vaccini)

Leggi Vaccinali Italiane

 


Non e' reato NON vaccinare

Progetto di Legge

Richiesta Risarcimento danni

Rifiuto sanzioni amministrative (sentenza)

Risarcimento danni da Vaccini in Italia

Risarcimento Danni da Vaccini in GB

Risarcimento Danni da Vaccini in Giappone
Risarcimento Danni da Vaccini in USA

Scuola senza Vaccinazioni

Sentenza risarcimento da Trasfusione

Sentenza Corte Costituzionale

Tribunale Minori

USA, Cause ai produttori di vaccini

Vittoria sui Vaccini

 



 

SENTENZA N. 423 - ANNO 2000 - REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente SENTENZA:

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999 dal Tribunale di Firenze, il 29 settembre 1999 dal Tribunale di Firenze – sezione del lavoro e il 6 dicembre 1999 dal Tribunale di Sanremo, rispettivamente iscritte ai nn. 601 e 683 del registro ordinanze 1999, e al n. 65 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 51, prima serie speciale, dell’anno 1999 e n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ordinanza del 7 luglio 1999 (r.o. 601/1999), il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, questione di costituzionalità degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui tali norme, "quantificando l’indennizzo dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione, sia pure in misura ridotta, del danno biologico subìto a seguito di emotrasfusioni".

In fatto, riferisce il Tribunale che l’attore del giudizio di merito ha esposto di essersi sottoposto, nel 1991, a un intervento comportante trasfusioni di sangue, a seguito delle quali aveva contratto un’epatite HCV; il nesso causale fra la trasfusione e il danno da epatite cronica HCV era stato riconosciuto dalla apposita commissione medico-ospedaliera, nell’ambito della procedura per l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, ascrivendosi l’infermità a una determinata categoria contestata dall’interessato, che, proponendo la domanda giudiziale, ha lamentato l’inadeguatezza della quantificazione dell’indennizzo sotto il profilo della omessa considerazione del danno alla persona e che ha chiesto pertanto nei confronti del Ministero della sanità la condanna al pagamento di una somma corrispondente alla percentuale di invalidità permanente patita, prospettando la possibile incostituzionalità della disciplina circa la liquidazione dell’indennizzo appunto in quanto quest’ultimo non è comprensivo della voce di danno biologico e perciò non è qualificabile in termini di "serio ristoro", come prescritto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 307 del 1990.

Costituitasi l’amministrazione convenuta, che rilevava l’estraneità reciproca tra l’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e il richiesto risarcimento del danno biologico, questo presupponendo l’imputabilità del danno stesso a titolo di colpa e quello viceversa prescindendone, veniva disposta nel giudizio una consulenza medico-legale che riconosceva all’interessato una percentuale del 50% di invalidità permanente.

Il Tribunale solleva quindi la questione di costituzionalità, dando seguito a quanto eccepito dalla parte attrice.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che essa è postulata dal contenuto stesso della domanda giudiziale, di liquidazione di un indennizzo che tenga conto anche del danno biologico.

Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione muove dalla disamina del sistema di indennizzo delineato dalla legge n. 210 del 1992.

In questa – si rileva – il legislatore ha disciplinato ipotesi eterogenee tra loro, classificabili in due gruppi: a) da un lato, i casi di danno da atto lecito, cioè derivanti da una attività della pubblica amministrazione che, immune da colpa, comporta svantaggi per i limiti oggettivi del sapere scientifico di un dato periodo, e nei quali le conseguenze sfavorevoli all’individuo sono accettate come "prezzo" per la maggiore tutela della salute collettiva: in essi è ricompreso il danno da vaccinazioni obbligatorie; b) dall’altro, i casi nei quali, indipendentemente da una valutazione circa la liceità del comportamento della pubblica amministrazione, si riconosce una tutela sul piano patrimoniale a situazioni che presentano una oggettiva difficoltà probatoria che renderebbe altrimenti difficile, di fatto, una garanzia risarcitoria: in essi è ricompreso il danno da emotrasfusioni. Per gli uni e per gli altri casi, prosegue il Tribunale, la legge ha ancorato l’indennizzo a tabelle dettate per le pensioni del personale militare.

Il sistema non esclude – rileva ancora il rimettente – la risarcibilità del danno per l’intero e in tutte le sue componenti, quando il comportamento della pubblica amministrazione integri gli estremi del fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ., ovvero ex art. 2050 cod. civ.): ciò è riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 118 del 1996) e altresì dalla giurisprudenza comune, che ha escluso il rapporto di specialità tra l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e la disciplina generale in tema di fatto illecito, sussistendo il quale pertanto la pubblica amministrazione sarà tenuta all’integrale risarcimento del danno. Benché il risarcimento dell’intero danno sia garantito nel caso di accertamento della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, ritiene tuttavia il Tribunale che sussista un dubbio di costituzionalità della disciplina sotto il profilo della "serietà del ristoro" che deve caratterizzare l’indennizzo.

Se infatti è vero che quest’ultimo non può e non deve essere pari al risarcimento integrale del danno, essendo diverse le rispettive finalità – di assistenza e solidarietà sociale, in un caso; di reintegrazione per equivalente, nell’altro – e se assumono inoltre rilievo, ai fini dell’indennizzo, le compatibilità e le disponibilità finanziarie dello Stato, tuttavia, ad avviso del Tribunale – a parte la "stranezza" della previsione legislativa, che ricollega l’importo dell’indennizzo al trattamento pensionistico dei militari – può rilevarsi l’inadeguatezza della quantificazione del beneficio, alla luce dell’enunciato della sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale, secondo la quale l’indennizzo, per i danni da trattamenti sanitari obbligatori, deve essere corrisposto "... nei limiti di una liquidazione equitativa che pur tenga conto di tutte le componenti del danno stesso".

Ora, sottolinea il rimettente, una delle componenti essenziali del danno non patrimoniale, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, è il danno biologico (o danno alla salute), danno che però l’assegno di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 (cui fa rinvio l’art. 2 della legge n. 210) non considera affatto, giacché la tabella in questione richiama un assegno agganciato agli stipendi del personale militare, variabile in rapporto al grado e alla categoria di appartenenza, secondo una tecnica di valutazione analoga a quella che concerne il danno patrimoniale da responsabilità civile per la circolazione di veicoli, commisurato al reddito della persona e all’incidenza dell’invalidità subìta sul reddito medesimo.

Nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992, dunque, non viene presa in considerazione, ai fini dell’indennizzo, la voce di danno "biologico", liquidabile in via equitativa, né viene svolta nel procedimento correlativo alcuna indagine medico-legale circa l’incidenza della lesione sulla salute dell’individuo, nei termini di una valutazione percentuale di invalidità permanente.

L’esigenza che l’attività lecita della pubblica amministrazione che sia causa di un danno per il privato comporti un ristoro serio ed effettivo emerge, prosegue il Tribunale, dalla giurisprudenza costituzionale resa sul non affine terreno del diritto di proprietà, relativamente al quale la Corte ha varie volte censurato, alla stregua dell’art. 42 della Costituzione, l’inadeguatezza dell’indennizzo per espropriazione previsto dal legislatore, in quanto non "serio". Allo stesso modo sarebbe necessario il rispetto delle medesime caratteristiche quanto al beneficio in parola, che attiene al diritto fondamentale alla salute.

1.2. – Nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione, illustrando le conclusioni in successiva memoria.

L’Avvocatura sottolinea che dal tenore dell’ordinanza di rimessione non si comprende se il Tribunale voglia riferirsi a una ipotesi di responsabilità da atto lecito ovvero a una da fatto illecito, ipotesi che sono assai diverse tra loro, e che richiedono un diverso approccio sistematico e argomentativo.

Mentre infatti sul terreno generale della responsabilità da fatto illecito valgono i comuni principi e trovano applicazione gli artt. 2043 e 2059 cod. civ., nel campo della responsabilità da atto lecito – cioè non ascrivibile a dolo o colpa dell’agente – la censura del Tribunale, di "non serietà" del ristoro stabilito dalla legge, appare infondata, poiché non può confondersi il bene della vita di cui si chiede il ristoro con il criterio di determinazione dell’ammontare dello stesso ristoro. Se, cioè, oggetto della questione è il quantum dell’indennizzo, che si assume inadeguato in relazione al bene della vita perduto o leso – tenendo peraltro presenti, sottolinea l’Avvocatura, i caratteri dell’indennizzo quali definiti dalla sentenza n. 118 del 1996 -, potrà essere criticata la scelta legislativa che ha optato per un determinato metodo, ma non potrà chiedersi, per via di declaratoria di incostituzionalità, di modificarne la natura, con l’inserimento di istituti estranei: non sarebbe quindi ammissibile la considerazione di elementi, come il danno biologico, non congruenti rispetto al criterio adottato dal legislatore; del resto, la stessa voce di danno biologico è stata ed è determinata dagli interpreti attraverso criteri talvolta di carattere esclusivamente patrimoniale (ad esempio, con il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale).

La richiesta del rimettente non può dunque essere accolta, a fronte di un indennizzo discrezionalmente configurato dal legislatore nei termini di un intervento di solidarietà che, come tale, ha riguardo a parametri del tutto diversi da quelli del risarcimento e prescinde dalla concreta valutazione caso per caso della vicenda e dalla situazione personale dell’interessato.

2.1. – Il Tribunale di Firenze – sezione del lavoro ha sollevato, con ordinanza del 29 settembre 1999 (r.o. 683/1999), questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

In fatto, il Tribunale riferisce che il ricorrente, premesso: a) di essere affetto da emofilia e di sottoporsi pertanto a periodiche trasfusioni di emoderivati; b) di aver contratto, fin dall’aprile 1982, una epatopatia irreversibile, dapprima di tipo B e poi di tipo C; c) di avere pertanto chiesto la corresponsione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992; d) di avere ottenuto detto indennizzo, con decorrenza dal 1° dicembre 1994 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), ha formulato, sulla base di tali premesse, richiesta di condanna del Ministero della sanità convenuto, in via principale al pagamento dell’indennizzo pieno a decorrere dal manifestarsi dell’evento dannoso (aprile 1982), e in via subordinata al pagamento, a decorrere dalla medesima data, dell’assegno una tantum pari al 30% dell’indennizzo pieno. Con riferimento a entrambe le domande, si aggiunge nell’ordinanza, il ricorrente ha prospettato la possibile incostituzionalità della disciplina legislativa sopra indicata.

Alla prospettazione di incostituzionalità dà seguito il Tribunale, peraltro limitatamente alla rilevanza che essa assume rispetto alla domanda subordinata e non anche in riferimento a quella principale: la normativa è infatti denunciata in quanto attribuisce il diritto all’assegno una tantum, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio, soltanto a chi abbia riportato lesioni o infermità da vaccinazioni obbligatorie e non anche a chi presenti danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

La censura di incostituzionalità, la cui rilevanza rispetto al contenuto della domanda giudiziale, prosegue il Tribunale, risulta chiara, si incentra sul raffronto tra l’omissione lamentata e il caso delle persone danneggiate da vaccinazioni (antipoliomielitiche) non obbligatorie ma solo promosse e incentivate dall’autorità sanitaria, caso nel quale, a seguito della sentenza n. 27 del 1998 della Corte costituzionale, il diritto all’assegno una tantum per il periodo anteriore alla vigenza della legge n. 210 è riconosciuto: la situazione di chi, emofilico, si sottoponga a trasfusioni per assicurarsi la stessa sopravvivenza è connotata – sottolinea il rimettente – da uno stato di coartazione e di necessità certo non minore di quello di chi si sottoponga a vaccinazioni "promosse".

Anche nell’ambito della tripartizione dei casi che possono darsi come conseguenze di trattamenti sanitari, quale fissata dalla sentenza n. 118 del 1996 della Corte costituzionale (risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.; equo indennizzo a fronte dell’adempimento di un obbligo legale; sostegno assistenziale negli altri casi), non risulterebbe comunque giustificabile, ad avviso del Tribunale, il trattamento deteriore riservato a persone che si sono trovate nella necessità di sottoporsi a terapie trasfusionali, in un periodo nel quale il servizio sanitario pubblico non aveva raggiunto adeguati standards di sicurezza.

La lacuna legislativa, d’altra parte, sarebbe lesiva anche dell’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute anche nella sua dimensione individuale e non solo in quella collettiva; e, conclusivamente, il Tribunale osserva che è lo stesso art. 3 della Costituzione che richiede di assegnare rilievo alle situazioni di fatto che costringono il singolo in una condizione di necessità e di bisogno; una condizione, si precisa, che la richiamata sentenza n. 118 del 1996 non aveva potuto prendere in considerazione, essendo il problema derivato dalla legislazione del 1997 e altresì dal nuovo assetto determinato dalla sentenza costituzionale n. 27 del 1998.

2.2. – Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione, anche in tal caso illustrando le conclusioni in successiva memoria.

Rileva l’Avvocatura che, secondo l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, non può essere oggetto di censura, alla stregua dell’art. 3 della Costituzione, la potestà, attinente al vero e proprio merito legislativo, di adottare discrezionalmente soluzioni differenziate per ipotesi diverse, pur se assimilabili. Nella specie, la condizione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità da vaccinazioni obbligatorie è oggettivamente diversa e distinta da quella dei soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sebbene le due categorie siano ricomprese nel più ampio ambito dei soggetti danneggiati da un intervento sanitario: proprio la loro considerazione in due distinte norme, anzi, sembra evidenziare l’intento del legislatore di regolare in autonomia e non unitariamente i due casi, anche nel quadro delle determinazioni economico-finanziarie assunte con la legge n. 238 del 1997.

3.1. – Il Tribunale di Sanremo, con ordinanza del 6 dicembre 1999 (r.o. 65/2000), ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, "nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria in quanto appartenenti a categoria a rischio (nella specie: persone conviventi con soggetti HBsAG positivi) in relazione alla quale l’autorità sanitaria abbia promosso e diffuso capillarmente la vaccinazione", in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32 della Costituzione.

Nel procedimento civile principale, il ricorrente ha chiesto, nei confronti del Ministero della sanità, l’erogazione dell’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, perché, essendosi sottoposto a vaccinazione antiepatite B su raccomandazione dell’autorità sanitaria italiana in quanto persona convivente con soggetto HBsAG positivo (cioè affetto da epatite B acuta e cronica), ha contratto, in conseguenza della vaccinazione, una epatopatia cronica; la richiesta – precisa il rimettente – si basa sulla citata norma, quale risultante a seguito della sentenza n. 27 del 1998 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo ... di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695".

La domanda giudiziale, osserva il Tribunale, non è però accoglibile, allo stato della disciplina in vigore, perché a) non si tratta, nella specie, di vaccinazione obbligatoria, alla quale si riferisce il testo dell’art. 1, e b) non è richiamabile la citata pronuncia della Corte, che concerne un diverso tipo di vaccinazione e che non è formulata in termini generali, ma solo con riguardo alla vaccinazione antipoliomielitica.

E’ però accertato, prosegue il rimettente, che il ricorrente ha contratto una epatopatia cronica per effetto della vaccinazione antiepatite B: del resto, l’indennizzo in argomento in un primo tempo era stato erogato all’interessato, fino al 1997, ma era stato poi revocato appunto per la mancanza del requisito legale dell’obbligatorietà della vaccinazione.

Ciò posto, è rilevante – osserva il Tribunale - la questione di costituzionalità relativa all’omessa attribuzione dell’indennizzo ai soggetti sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria ma "promossa" nei loro riguardi, perché è tale lacuna legislativa a impedire l’accoglimento del ricorso; e la questione stessa è, per il Tribunale, non manifestamente infondata, per le considerazioni che seguono.

Varrebbero, anche in questa situazione, le argomentazioni di fondo della sentenza n. 27 del 1998 citata, nella quale, affermato il principio che non è lecito, ex artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo metta a rischio la propria salute per un trattamento nell’interesse della collettività senza che questa sia disposta a condividere il peso delle conseguenze negative che ne possono derivare, la Corte ha rilevato che, dal punto di vista di questo stesso principio, non è possibile distinguere il caso in cui il trattamento sia imposto per legge dal caso in cui esso sia promosso e incentivato dalla pubblica autorità; ed è alla stregua di questa omologazione che la Corte, chiamata al controllo di costituzionalità a partire da vicende di fatto analoghe alla presente (si trattava infatti di casi di vaccinazione antipolio non obbligatoria), si è pronunciata nel senso anzidetto.

Anche nel caso in questione, osserva il Tribunale, all’epoca in cui l’interessato si era sottoposto alla vaccinazione antiepatite B – cioè nel dicembre del 1985 – l’amministrazione sanitaria pubblica stava svolgendo una intensa attività di promozione e incentivazione di tale tipo di vaccinazione, in particolare verso chi, come il ricorrente, fosse "a rischio" perché convivente con soggetti positivi al virus.

Questa attività, si precisa nell’ordinanza, si era espressa, già dagli inizi del 1983, fino all’epoca dei fatti di causa e poi oltre, con una serie di atti dell’amministrazione, principalmente circolari e direttive, che il rimettente indica puntualmente: la circolare del Ministero della sanità n. 2 dell’11 gennaio 1983 (Profilassi immunitaria dell’epatite B), che individuava i conviventi di persone affette da epatite B come categoria "a rischio" da sottoporre a censimento e screening per la conseguente vaccinazione; la circolare del Ministero della sanità n. 39 del 22 aprile 1983 (Approvvigionamento vaccini antiepatite B registrati in Italia), circa il programma di approvvigionamento da parte delle autorità sanitarie competenti a livello locale in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive; le circolari del Ministero della sanità n. 51 del 1° giugno 1983 (Programmi di vaccinazione contro l’epatite B) e n. 9 del 19 marzo 1985 (Programmi di vaccinazione contro l'epatite B), relative ai programmi di vaccinazione e alle direttive per le autorità locali; la nota del Ministero della sanità 400.2/41VH/717 del 23 maggio 1985 (Profilassi dell’epatite B. Primi risultati delle campagne di vaccinazione), circa l’andamento delle campagne vaccinali promosse fino ad allora; atti, tutti, orientati nel senso della realizzazione di programmi di censimento e screening da parte delle U.S.L., per individuare i soggetti definibili a rischio e per raccomandare nei loro riguardi la sottoposizione alla vaccinazione, ai quali hanno fatto seguito, nella medesima prospettiva: la circolare del Ministero della sanità n. 31 del 26 luglio 1985 (Vaccinazione antiepatite B); la circolare del Ministero della sanità n. 30 del 15 aprile 1986 (Programmi di vaccinazione contro l’epatite B); la nota del Ministero della sanità 400.2/41V/1190 del 19 luglio 1986 (Profilassi vaccinale dell’epatite B); la nota del Ministero della sanità 400.2/41V/1104 del 4 agosto 1987 (Campagne vaccinali contro l’epatite B); la nota del Ministero della sanità 400.2/41V85/323 del 14 marzo 1988 (Campagna di vaccinazione contro l’epatite B. Approvvigionamento di vaccini).

E tali indirizzi di promozione e diffusione della vaccinazione antiepatite B, aggiunge il rimettente, hanno altresì trovato riscontro sul piano locale, per quanto qui maggiormente rileva, nelle circolari della Regione Liguria n. 43989 del 1° giugno 1983 (Programma di vaccinazione contro l’epatite virale B in Liguria) e n. 69225/2235 IP del 4 giugno 1985 (Campagna di vaccinazione contro l’epatite B nel 1985).

All’atto di sottoporsi al trattamento dunque – osserva il Tribunale – era in opera una precisa e mirata sollecitazione dell’autorità sanitaria pubblica, nell’ambito di una vera e propria "campagna" di vaccinazioni antiepatite B.

Come nel caso oggetto della sentenza n. 27 del 1998, dunque, il trattamento sanitario non obbligatorio è stato compiuto a seguito di una complessiva attività di informazione, sollecitazione e responsabilizzazione svolta dall’autorità sanitaria, anche con la prospettazione di rischi derivanti, in caso di mancata vaccinazione, per i bambini.

Il Tribunale aggiunge che sul piano legislativo la vaccinazione antiepatite B è stata resa obbligatoria, con la legge 27 maggio 1991, n. 165, solo nei riguardi dei nuovi nati: per le persone nate in precedenza, dunque, la vaccinazione in discorso, pur se gratuita, non è tuttora obbligatoria; ma tale circostanza, conclude il Tribunale rimettente, non è decisiva ai fini della questione sollevata, perché la censura non attiene alla irretroattività della disciplina ma alla mancata inclusione di una determinata categoria di soggetti tra i titolari del diritto all’indennizzo.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Firenze - sezione del lavoro e il Tribunale di Sanremo dubitano, sotto diversi aspetti, della legittimità costituzionale della disciplina dettata dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), in tema di indennizzo dovuto a coloro che abbiano subito danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

In particolare, il Tribunale di Firenze (r.o. 601/1999) dubita - in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione - della legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, nel quantificare l’indennizzo dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione, sia pure in misura ridotta, del danno biologico subito a seguito di emotrasfusione.

Il Tribunale di Firenze - sezione del lavoro, a sua volta (r.o. 683/1999), dubita – in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione - della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 (come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238) della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui escludono i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali dal diritto all’assegno una tantum per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla legge.

Il Tribunale di Sanremo, infine (r.o. 65/2000), dubita – in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 1 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per soggetti sottoposti a vaccinazioni antiepatite B non obbligatoria, in quanto appartenenti a categorie a rischio, in relazione alle quali l’autorità sanitaria abbia promosso la diffusione della vaccinazione.

2. – Le tre questioni anzidette, riguardando la medesima materia dei diritti indennitari conseguenti alla sottoposizione a trattamenti sanitari, possono essere riunite e trattate congiuntamente in un’unica sentenza.

3. – La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, che contesta la scelta del legislatore circa i criteri adottati per quantificare il beneficio previsto, non è fondata.

La disciplina apprestata dalla legge n. 210 del 1992 opera su un piano diverso da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento del danno, compreso il cosiddetto danno biologico. Per quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che separa il risarcimento del danno dall’indennità prevista dalla legge denunciata, basta rilevare che la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile e configura quest’ultimo, quanto alla sua entità, in relazione alle singole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto all’indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile derivante da epatite post-trafusionale, in una misura prefissata dalla legge. Ferma la possibilità per l’interessato di azionare l’ordinaria pretesa risarcitoria, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha dunque previsto una misura economica di sostegno aggiuntiva, in un caso di danno alla salute, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili, secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nell’an e nel quantum, non subordinata all’esito di un’azione di risarcimento del danno, esito condizionato all’accertamento dell’entità e, soprattutto, alla non facile individuazione di un fatto illecito e del responsabile di questo.

La questione di costituzionalità in esame tende quindi a trasferire elementi di un sistema di garanzia in un altro – operazione che si potrebbe semmai giustificare se la misura prevista dalla legge impugnata dovesse valere in luogo del risarcimento del danno, o in conseguenza di una prescrizione legale o per l’impossibilità di fatto di far valere le pretese risarcitorie derivanti dal danno subìto. Poiché però così non può dirsi che sia – nemmeno sotto il profilo fattuale, rispetto al quale occorre sottolineare che spetta necessariamente alla giurisprudenza rendere efficace la tutela risarcitoria nei casi di trasfusione di sangue infetto, individuando gli eventuali fatti illeciti e i responsabili di questi - la pretesa inclusione nel beneficio previsto dalla legge n. 210 di elementi propri della tutela risarcitoria non appare giustificata.

Il Tribunale rimettente ritiene che la stessa mancata considerazione, quale componente del beneficio previsto dalla legge, de