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Vorremmo giustamente ricordare alle
autorita' italiane, sia pure non facendo una
epidemiologia sistematica, che di casi ne' conosciamo a
migliaia, anche drammatici - di bambini incautamente vaccinati,
che hanno riportato conseguenze gravissime per la loro salute
-
immunodepressione e
mutazioni
genetiche e vi sono anche
casi di morte).
Che questa sia una situazione normativa assolutamente
inadeguata, anche e particolarmente rispetto alle acquisizioni
scientifiche sui gli ormai noti danni dei vaccini, totalmente
difforme dal resto della realtà europea, ci pare emerga
chiaramente, oltre che da un'amplissima documentazione ben
elencata in questo sito.
Quello che è più grave, signori Presidente e signori
rappresentanti del Governo, è che, quando i genitori si fanno
carico delle preoccupazioni per la salute dei propri figli, che
sono peraltro fondate scientificamente, sul piano medico e
comunque su casi ben conosciuti che si sono verificati in molte
realtà, al punto da non farli vaccinare totalmente o
parzialmente, tali bambini vengano esclusi dalla scuola, cioè
dal diritto all'istruzione, che è costituzionalmente garantito:
questo è francamente inaccettabile in uno Stato democratico !
Leggere anche questa pagina:
http://wai.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk1500/relazion/1053.htm
LEGGI VACCINALI Italiane:
In Italia
ormai vi sono, migliaia di casi di "obiettori alle vaccinazioni" che sono stati
denunciati ai Tribunali dei Minori Italiani e centinaia di migliaia di famiglie che si
oppongono, con metodi legali e non (purtroppo anche con certificati medici fasulli che
comprovano la vaccinazione, che invece non è stata fatta) alla obbligatorietà delle
vaccinazioni.
Per fortuna che dopo tanti anni di battaglie, recentemente è stata permessa la frequenza scolastica anche senza il
certificato di vaccinazione e le sentenze delle corti dAppello smentiscono i
Tribunali dei minori che tendono ancora oggi a condannare i genitori
allaffievolimento della patria podestà.
Le
Leggi Italiane sulle vaccinazioni, per coloro che non obiettano ai vaccini
e quindi devono sottoporre i loro figli a quelle infauste pratiche,
prevedono dei tempi precisi sulla vaccinoprofilassi che sono puntualmente
trasgredite dai medici vaccinatori:
Ma quello che è gravissimo è che le Leggi Italiane sulle vaccinazioni prevedono
dei tempi precisi sulla vaccinoprofilassi che vengono puntualmente trasgredite:
ANTIEPATITE B: Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1
GIUGNO 1991 n. 127): Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO
1991 n. 127)
Obbligatorietà della vaccinazione contro
lEpatite virale B. (NdR: vedi
antiEpatite B - Engerix B)
.......è obbligatoria per tutti i nuovi nati, nel primo anno di
vita. Il "primo anno"
di vita inizia il giorno della nascita e finisce il giorno del compleanno del 1 anno
(365 giorni dopo).
...limitatamente ai 12 anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel
corso del
dodicesimo anno di età.
Il dodicesimo anno di età inizia al compleanno degli 11 anni e termina al
compleanno dei 12 anni.
La legge è chiara, dal 2° fino all 11° anno di età e dal 13° in poi, la
vaccinazione NON E PIU OBBLIGATORIA.
Controllate giusta eta' del vs figlio/a !!
Il
capoverso 1 afferma: Al fine di prevenire l’insorgere e
la diffusione dell’epatite virale B la vaccinazione contro tale
malattia è obbligatoria per tutti i nuovi nati, nel primo anno
di età.
2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge (fino al 27 MAGGIO del 2003) la
vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti, nel
corso del dodicesimo anno di età. Il 1° anno di età, lo
ripetiamo, inizia il giorno della nascita e termina con il
giorno del compleanno dell’anno 1.
Il "dodicesimo" anno inizia il giorno del compleanno degli anni
11 e termina con il giorno del compleanno degli anni 12.
Anche in questo caso la vaccinazione è obbligatoria SOLO nei
primi anni di età e (per soli 12 anni successivi alla legge) nel
corso del dodicesimo anno; ciò significa che un bambino di 2
anni o più fino agli undici anni o dal compimento dei 12 anni in
avanti, NON può essere vaccinato.
Il capoverso 3: La certificazione della avvenuta
vaccinazione è presentata all’atto della prima iscrizione alla
scuola dell’obbligo, (scuola elementare) a partire dal sesto
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale certificazione è altresì presentata dagli studenti della
scuola media inferiore al momento dell’ammissione agli esami di
licenza.
Vedi sotto punto:
(C)
DECRETO 20 NOVEMBRE 2000
(G.U. 23/12/2000)
Aggiornamento del protocollo per l’esecuzione della vaccinazione
contro l’epatite virale B
Il Ministro della Sanità
VISTO l’articolo 2, comma 1, della
legge 27 maggio 1991, n. 165, riguardante l’obbligatorietà della
vaccinazione contro l’epatite virale B;
Visto l’art. 2 del D.M. 3 ottobre 1991, riguardante il
protocollo per l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite
virale B;
Visto il D.M. 7 aprile 1999, riguardante il nuovo calendario
delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età
evolutiva;
VISTI gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b) della legge 23
dicembre 1978, n. 833, riguardante l’istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale;
VISTO l’articolo 1 del Decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, riguardante il riordinamento del Ministero della sanità, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
VISTI gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera b) del
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni
ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
RICONOSCIUTA la necessità di aggiornare il protocollo per
l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite virale B,
particolarmente per ciò che concerne l’immunizzazione del
personale sanitario;
UDITA la Commissione di Esperti in tema di vaccinazioni
istituita con D.M. 20 ottobre 1997;
SENTITO il parere del Consiglio Superiore di Sanità:
D E C R E T A
Art. 1
Il protocollo allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 è
aggiornato secondo quanto riportato in allegato
Roma, 20 novembre 2000
Il Ministro
Firmato: Veronesi
Allegato al D.M. 20 novembre
Protocollo per l’esecuzione della vaccinazione contro l’epatite
virale B
Le vaccinazioni contro l’epatite virale B sono eseguite secondo
la schedula prevista per ciascun vaccino registrato in Italia.
Per gli scopi della legge 27 maggio 1991, n. 165, e per
assicurare uniformità della strategia della vaccinazione
antiepatite B su tutto il territorio italiano, è opportuno
seguire calendari di vaccinazione e regimi di trattamento
post-esposizione il più possibile uniformi, secondo il
protocollo di seguito riportato.
1)Neonati che debbono effettuare le vaccinazioni dell’obbligo:
a) nati da madre HBsAg negativa;
Il vaccino antiepatite B va somministrato al 3°, 5° e 11° mese
di vita contemporaneamente alle altre vaccinazioni obbligatorie
e raccomandate, secondo le modalità descritte nel D.M. 7 aprile
1999;
b) nati da madre HbsAg positiva:
1a dose alla nascita (entro le prime 12-24 ore di vita, con
contemporanea somministrazione, in altra sede corporea, di
immunoglobuline specifiche antiepatite B);
2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima;
3a dose subito dopo il compimento del secondo mese di vita, in
concomitanza con la somministrazione delle prime dosi degli
altri vaccini obbligatori e raccomandati;
4a dose all’undicesimo mese di vita, in concomitanza con la
somministrazione delle suddette vaccinazioni.
Dosaggio pediatrico.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono
necessarie dosi di richiamo.
2) Soggetti di età inferiore a 16 anni appartenenti ai gruppi a
rischio e adolescenti della coorte dell’obbligo:
Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.
Dosaggio pediatrico.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono
necessarie dosi di richiamo.
3) Soggetti di età superiore a 16 anni ed adulti:
Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.
Dosaggio per adulti.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono
necessarie dosi di richiamo.
4) Personale sanitario
E’ indicata la valutazione della risposta anticorpale a distanza
di almeno un mese dal completamento del ciclo primario della
vaccinazione contro l’epatite virale B.
E’ parimenti indicato il controllo anticorpale al momento
dell’inizio dell’attività di operatore sanitario per coloro che
avessero ricevuto precedentemente un ciclo primario di
vaccinazione.
Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario di
vaccinazione contro l’epatite virale B e che presentino
positività per anti-HBs al controllo anticorpale, non è
necessaria alcuna dose di richiamo né ulteriori controlli dello
stato immunitario.
Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario di
vaccinazione contro l’epatite virale B e che vengono riscontrati
negativi al controllo anticorpale, va somministrata una quarta
dose di vaccino contro l’epatite virale B, con ulteriore
valutazione anticorpale a distanza di almeno un mese da questa.
Nei soggetti non vaccinati, qualora si dovesse fare ricorso a
profilassi post-esposizione, oltre alla somministrazione delle
immunoglobuline, è indicata l’esecuzione di un ciclo completo di
vaccinazione contro l’epatite virale B secondo le modalità
descritte al punto 6, paragrafo 1, e la determinazione dell’anti-HBs
a distanza di almeno un mese dal completamento del ciclo
primario (3° dose).
Nei soggetti vaccinati e riscontrati antiHBs-negativi (non
responders), la profilassi post-esposizione va effettuata
mediante somministrazione di immunoglobuline specifiche.
5) Soggetti emodializzati e/o immunocompromessi
Si segue lo schema di somministrazione 0, 1, 6 mesi, utilizzando
una dose doppia rispetto a quella usata per l’adulto
immunocompetente, ovvero preparazioni vaccinali apposite. Il
contenuto in alluminio non deve comunque superare 1,25 mg/dose.
Al fine di ottenere una risposta sierologica adeguata, ulteriori
dosi di rinforzo potranno essere decise caso per caso in base ai
risultati del monitoraggio sierologico dell’anti-Hbs.
6)Trattamento post-esposizione
Per i soggetti non vaccinati si segue lo schema accelerato di
immunizzazione contro l’epatite virale B con somministrazione
delle dosi di vaccino ai tempi: 0, 1, 2 mesi e successiva
somministrazione di una dose di rinforzo a distanza di 6-12 mesi
dalla terza.
Contemporaneamente alla somministrazione della prima dose di
vaccino è opportuna la somministrazione di immunoglobuline
specifiche, in sede corporea diversa da quella utilizzata per
l’inoculazione del vaccino contro l’epatite virale B.
Le immunoglobuline specifiche vanno somministrate entro il 7°
giorno ed il ciclo di vaccinazione per il trattamento
post-esposizione va iniziato entro il 14° giorno dal contatto
potenzialmente infettante.
Per i soggetti pur vaccinati in precedenza, di cui non si
conosca la risposta anticorpale al ciclo di immunizzazione
primaria, è indicata la somministrazione di immunoglobuline
specifiche insieme ad una dose di vaccino e l'esecuzione di un
test per la ricerca degli anticorpi anti-HBs a distanza di
almeno un mese.
7) Vie di somministrazione e modalità di conservazione
Il vaccino contro l’epatite virale B va somministrato per via
intramuscolare, nella faccia antero-laterale della coscia nei
neonati e nei lattanti, e nella regione deltoidea nei ragazzi e
negli adulti.
Tutti i vaccini contro l’epatite virale B vanno conservati a
temperature comprese tra 2° e 8°C, evitando accuratamente il
congelamento che ne provoca il deterioramento irreversibile.
Note al D.M. 20 novembre 2000
Nota al punto 2
Le categorie a rischio cui la vaccinazione contro l’epatite
virale B è raccomandata ed offerta gratuitamente dal SSN sono
elencate nel D.M. 4 ottobre 1991, pubblicato sulla G.U. Serie
generale n. 251 del 25 ottobre 1991 e nel D.M. 22 giugno 1992,
pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 158 del 7 luglio 1992.
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ANTIPOLIO:
Legge 4 FEBBRAIO 1966 n. 51 (G.U. 19 FEBBRAIO 1966 n. 44):
Obbligatorietà della vaccinazione
antiPoliomielitica. (ndR:
vedi
Poliomielite)
La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini
entro il primo anno di età.
Il "primo anno di età" inizia il giorno della nascita e termina il
giorno del compleanno dell' anno 1.
La legge è chiara, dal 2° anno di età la vaccinazione
NON E PIU
OBBLIGATORIA.
Come potete osservare la legge (anticonsuetudinaria
e quindi anticostituzionale) è chiara, vaccinazione solo
entro il primo anno di età, NON dopo
Dal secondo anno non è più obbligatoria; NON SI PUO’ VACCINARE
al di fuori dell’età prescritta dalla legge; eppure da più di 30
anni assistiamo ad una
Dittatura Sanitaria
che se ne frega
altamente della legge e vaccina a qualsiasi età.
La legge continua dicendo: 3. Il contravventore è punito con
l’ammenda fino a lire 100 mila.
Anche qui vi è una chiara e precisa indicazione, il reato di non
vaccinazione (obbligatoria nel solo primo anno di età), non è
perseguibile penalmente, se non con un’ammenda (reato solo
amministrativo).
NON è prevista la coercizione o la vaccinazione coatta; infatti
nel successivo DM del 25 MAG. 1967 si aggiunge all’art. 4 al 3°
capoverso:
A tal fine è fatto obbligo agli uffici di igiene di esplicare
opera di propaganda e di convinzione presso il pubblico affinché
detti soggetti si presentino alla vaccinazione.
4. Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola
dell’obbligo (scuole elementari) è aggiunto il certificato da
rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione
antipoliomielitica.
Commento: il certificato di vaccinazione è richiesto SOLO alla
prima ammissione (scuola elementare e non media o successive)
alla scuola dell’obbligo (i primi 8 anni, 5 elementari + 3
medie).
Inoltre da questo articolo si evince che, la non presentazione
del certificato non impedisce la frequenza scolastica, il
certificato non esclude l’obbligo all’educazione scolastica,
sancito dall’art. 34 della Costituzione Italiana, nelle scuole
Superiori non è obbligatorio presentare il certificato di
vaccinazione e se ve lo chiedono, la richiesta è illegittima.
Vedi sotto punto:
(B)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ANTITETANICA: Legge 5 MARZO 1963 n. 292 (G.U.
27 MARZO 1963 n. 83):
Vaccinazione antiTetanica obbligatoria. (NdR:
vedi
Tetano vaccino)
E resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica..........per tutti i bambini
nel
secondo anno di età.
Nel primo anno di età non è obbligatoria ma
solo dal secondo; anno. Il 2° anno
di età, inizia il giorno del compleanno del 1° anno e termina il giorno del compleanno
degli anni 2.
La legge è chiara, nel 1° anno e dal 3° anno di età
la vaccinazione NON E’ OBBLIGATORIA.
Come potete osservare anche in questa legge, si determinano i
momenti precisi della vaccinazione obbligatoria, al di fuori dei
quali non vi è possibilità di vaccinare; eppure da più di 40
anni i medici vaccinatori eseguono vaccinazioni al di fuori
della legge senza che nessuno abbia il coraggio di far loro
rispettare la legge.
Persino i giudici dei tribunali italiani stendono sentenze al di
fuori della legge.
3 bis: Tra i documenti prescritti per l’ammissione alle
scuole primarie (scuole elementari) e secondarie (scuole medie)
sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione antitetanica, antidifterica e quando del caso le inoculazioni di
richiamo.
Come potete osservare nelle scuole liceali e superiori questi
documenti non possono essere richiesti e come per le altre
vaccinazioni obbligatorie la mancata presentazione del
certificato non comporta l’esclusione dalla frequenza alla
scuola dell’obbligo, nelle superiori l’obbligo di presentazione
del documento vaccinale non esiste più.
Se fosse stata da applicare una sanzione così grave, il
legislatore l’avrebbe prevista, ma conoscendo bene l’articolo
Costituzionale (34) che sancisce: "la scuola è aperta a TUTTI"
(non solo ai vaccinati) non poteva che richiedere la sola
presentazione del certificato e non l’allontanamento dalla
frequenza scolastica perché non vaccinato. Non si può
considerare un bambino sano, come un’untore; NON esiste nessuno
studio scientifico che dimostri che un bambino NON vaccinato è
un rischio per la collettività vaccinata !
Occorre ricordare che è richiesto solo la presentazione del
certificato di vaccinazione e non di "avvenuta vaccinazione" per
cui potete presentare un certificato anche "negativo".
NON deve spettare al Preside di una scuola, controllare se la
vaccinazione è stata eseguita o meno, (questo spetta alle USL),
egli può solo richiedere il certificato e null’altro.
Vedi sotto punto:
(A)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ANTIDIFTERICA: Legge 6 GIUGNO 1939 n. 891 (G.U. 1 LUGLIO
1939 n. 152)
Obbligatorietà della vaccinazione
antiDifterica. (NdR: vedi
Difterite)
E
obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal
secondo al decimo
anno di età.
La legge è chiara, nel 1° anno di età NON E
OBBLIGATORIA, come dal
compleanno dei 10 anni in avanti.
Il "decimo anno di età" inizia il giorno del compleanno degli
anni 9 e termina il giorno del compleanno degli anni 10 (dieci).
Come potete osservare gli anni nei quali i bambini possono
essere vaccinati sono solamente dal secondo al decimo anno di
età, cioè significa che nel 1° anno di età la vaccinazione NON è
obbligatoria, così come dal compleanno degli anni 10 in avanti.
Purtroppo da più di 40 anni si vaccina illegalmente con il
vaccino antidifterico i bimbi a 3 mesi e 6 mesi e nessun giudice
di tribunale ha mai mosso un dito per denunciare questa
illegalità.
Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole
primarie (scuole elementari) è compreso il certificato di aver
subito la vaccinazione antidifterica. Tra i documenti
prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie (scuole
elementari) è compreso il certificato di aver subito la
vaccinazione antidifterica.
Come sopra, il certificato di questa vaccinazione obbligatoria è
richiesto solo per le scuole elementari, per le medie o le
superiori l’obbligo della presentazione del certificato
vaccinale non esiste più, però certe scuole lo richiedono, basta
consegnare il certificato anche se di contenuto negativo.
Vedi sotto punto:
(A)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Malgrado le leggi siano chiare, la Dittatura Sanitaria, per mezzo di medici e giudici
consenzienti, impone con la prepotenza del terrorismo psicologico le vaccinazioni ai bambini e giovani di
età diverse da quelle previste e permesse dalla Legge Italiana e questo avviene da 30
anni senza che nessuno abbia il coraggio di gridare il misfatto.
Nessun giudice italiano, in circa 50 anni, ha osato denunciare i soprusi che sono stati fatti con le
vaccinazioni, su milioni di persone, salvo l’autore di questo libro ed altri
cittadini,
che si sono autodenunciati per non aver vaccinato i propri figli.
Comunque gia da alcuni anni il Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato
una circolare ai presidi delle scuole italiane per poter far ammettere alla frequenza scolastica tutti i bambini non
vaccinati, secondo il comando Costituzionale (art.34) che recita: "La
SCUOLA è APERTA a TUTTI",……e NON solo ai
vaccinati…
Purtroppo
il partito dei vaccini, ovvero
la mafia farmacologica sta cercando di instaurare in tutte le
nazioni del mondo attraverso l’OMS (Or. Mondiale Sanità), la loro
dittatura sanitaria e vaccinatoria; quando questo partito finanziato
dalle case produttrici, avrà ottenuto il potere necessario, la
dittatura sarà terribile e produrrà effetti disastrosi.
In
Italia il 7 Gennaio 1994 è stato emanato un “Decreto Presidenziale”
n. 8 (voluto dall’allora Ministro della Sanità On. Garavaglia) dal
titolo “Disposizioni urgenti in
materia Sanitaria” che contiene alcune direttive vincolanti in materia
di vaccinazioni: Articolo 9:
1)
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori
NON PUO’
essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica.
2)
Resta fermo l’operatività delle sanzioni previste a carico di coloro
che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei
direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il
minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi
della legge 4 maggio 1983 n. 184
3)
I soggetti indicati al comma 2
sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal
minore o da terzi, conseguentemente all’inosservanza delle
disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.
4)
A
parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 14, comma terzo,
lettera q) della legge 23 DIC. 78 n. 833, ai fini dell’esonero della
obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o
del medico specialista, presentato dall’interessato, è VINCOLANTE per
l’Unità Sanitaria Locale (USSL).
Su
questo decreto ministeriale occorre fare alcune considerazioni:
A)
Riconosciamo nel decreto lo sforzo del Ministro della Sanità
nell’iniziare finalmente il riconoscimento al sacro santo diritto
sancito anche dalla Costituzione (art. 32) sul fatto che NESSUN
trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto se questo viola
i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ed il vincolo
all’USSL di accettare i certificati consegnati da colui che chiede
legittimamente l’esonero del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) al Sindaco (Legge 833/78 art 33), ma
dobbiamo anche affermare che vi è, nel contenuto un’affermazione
veramente dittatoriale nel punto 3:
...
sono personalmente responsabili
di ogni effetto dannoso subito dal minore o
da terzi...; mentre possiamo “accettare” la responsabilità
sui propri ”tutelati” o sui figli minori, quello che è scandaloso
è che si debba accettare che per ipotesi, il vicino di casa che si
ammalasse di Difterite,
Tetano,
Poliomielite,
Epatite B, vi accusasse di
essere voi od i vostri figli coloro che glielo avrebbero trasmesso, (pur
non essendo malato di quella malattia) il giudice “zelante” del
Tribunale, potrebbe condannarvi addirittura alla prigione !
ATTENZIONE:
Art.
5
C.C. (Atti di disposizione del proprio corpo) cita testualmente:
"Gli
atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una
diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".
Quindi
un consenso alla disponibilità ad accettare un vaccino che possa
eventualmente cagionare una diminuzione permanente della integrità
fisica è addirittura vietato dalla legge e neanche minimamente
consentito.
Quindi,
firmando una qualsiasi
dichiarazione di assunzione di responsabilità
(richiesta fatta dai medici vaccinatori a tutti i genitori
dei bambini da vaccinare), si va
addirittura contro la legge.
Per ulteriori
informazioni consultate anche il sito:
http://www.comilva.org
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NOVITA'
GIURISPRUDENZIALI - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER I GENITORI CHE
NON FANNO VACCINARE I FIGLI.
Con sentenza n.
5877/04, depositata lo scorso 24 Marzo la I° Sezione Civile
della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i genitori
che non fanno sottoporre i figli alle vaccinazioni obbligatorie
per legge (antiepatite B, antipolio, antidifterica e
antitetanica, ecc...) rischiano una sanzione amministrativa in
quanto le dette vaccinazioni sono finalizzate alla tutela della
salute collettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 32
della Costituzione.
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GAZZETTA UFFICIALE N. 87 DEL 15
APRILE 1999
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 7 APRILE 1999
NUOVO CALENDARIO delle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE e RACCOMANDATE
per L'ETA' EVOLUTIVA
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 27 aprile 1981, n. 166,
recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 296, come
modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la
vaccinazione antitetanica obbligatoria; Visto l'art. 1 della
legge 4 febbraio 1966, n. 51, riguardante l'obbligatorieta'
della vaccinazione antipoliomelitica; Visto l'art. 2 della legge
27 maggio 1991, n. 165, riguardante l'obbligatorieta' della
vaccinazione contro l'epatite virale B; Visti gli articoli 5,
comma 3, e 6 lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
riguardante il riordinamento del Ministero della sanita', a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421; Visti gli articoli 112, comma 3 e 115, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, riguardante l'approvazione del
Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 10
dicembre 1998; Considerata l'opportunita' di fornire al Servizio
sanitario nazionale, in tema di vaccinazioni, uno strumento
operativo atto a consentire il perseguimento degli obiettivi
specifici indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 per
(Contrastare le principali patologie) (Obiettivo II);
Considerato che, per assicurare l'uniformita' della strategia di
immunizzazione su tutto il territorio nazionale e' necessario
seguire calendari di vaccinazioni il piu' possibile uniformi;
Riconosciuta la necessita' di modificare il calendario delle
vaccinazioni per l'eta' evolutiva, in relazione alle mutate
condizioni epidemiologiche ed alla disponibilita' di nuovi
vaccini; Udita la commissione di esperti in tema di vaccinazione
istituita con decreto del Ministro della Sanita' 20 ottobre
1997; Sentita il parere del Consiglio superiore di sanita';
DECRETA
ARTICOLO 1.
1. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie per i nuovi
nati e' modificato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3,
4 del presente decreto.
2. Il calendario delle vaccinazioni raccomandate per i nuovi
nati e' indicato all'articolo 2, comma 4, ed agli articoli 5 e 6
del presente decreto.
3. Lo schema del calendario delle vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate e' riportato nell'allegato 1.
ARTICOLO 2. (A)
1. La vaccinazione antidifterica-tetanica (DT) va somministrata
nel corso del primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima
nel terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava
settimana), la seconda nel quinto mese di vita, e comunque non
prima che siano trascorse sei settimane dalla prima, la terza in
un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di
vita.
2. Il ciclo di base della vaccinazione DT va completato con una
dose di rinforzo al quinto-sesto anno di vita.
3. Ai fini del mantenimento nel tempo dell'immunita' nei
confronti di difterite e tetano, una ulteriore dose di rinforzo
con vaccino antidifterico-tetanico per gli adulti (Td) e'
indicata in un periodo compreso tra gli 11 e i 15 anni.
4. Lo schema temporale previsto dai commi 1 e 2 vale anche per
l'ipotesi, che viene raccomandata, di vaccinazione
antidifterica- tetanica-pertossica (DPT).
ARTICOLO 3. (B)
1. La vaccinazione antipoliomielitica va somministrata nel corso
del primo anno di vita in tre dosi, con i vaccini e con gli
intervalli temporali di seguito specificati: a) prima dose di
vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40
Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unita' di
antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unita' di antigene D
per il poliovirus tipo 3) nel corso del terzo mese di vita (a
partire dal compimento della ottava settimana); b) seconda dose
di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato nel corso
del quinto mese di vita, e comunque non prima che siano
trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose;
c) terza dose di vaccino antipoliomielitico orale trivalente
(contenente 1.000.000 TCID/50 di poliovirus tipo 1, 100.000 TCID/50
di poliovirus tipo 2 e 300.000 TCID di poliovirus tipo 3) in un
periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo
mese; d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico orale
trivalente somministrata nel corso del terzo anno di vita e,
comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla
somministrazione della terza dose.
ARTICOLO 4.
(C)
1. La vaccinazione antiepatite virale B va somministrata nel
primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel corso del
terzo mese (a partire dal compimento della ottava settimana), la
seconda nel corspo del quinto mese di vita e, comunque, non
prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione
della prima dose, la terza in un periodo di tempo compreso tra
l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita.
2. La vaccinazione antiepatite virale B nei bambini nati da
madri positive per HBsAg prevede la somministrazione della prima
dose di vaccino alla nascita (entro 12-24 ore) con contemporanea
somministrazione di immunoglobuline specifiche antiepatite B,
seguita dalla seconda dose a distanza di quattro settimane dalla
prima, dalla terza dose dopo il compimento della ottava
settimana e dalla quarta dose in un periodo compreso tra
l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, in concomitanza con
altre vaccinazioni.
ARTICOLO 5. (NdR: questa
vaccinazione NON e' obbligatoria)
1. La vaccinazio antimorbillo-parotite-rosolia (MPR) va
somministrata in un periodo di tempo compreso tra il dodicesimo
mese ed il quindicesimo mese di vita.
2. la somministrazione di routine, mediante offerta attiva alla
popolazione, di una seconda dose di vaccino MPR va presa in
considerazione soltanto dopo il raggiungimento di coperture
vaccinali pari o superiori all'80% nella popolazione bersaglio
(bambini di eta' inferiore a ventiquattro mesi di vita).
3. In attesa del raggiugimento di coperture vaccinali pari o
superiori all'80% la seconda dose di vaccino MPR puo' essere
offerta all'eta' di 5-6 anni come strategia di recupero dei
soggetti non vaccinati nel corso del secondo anno di vita,
oppure all'eta' di 11-12 anni come alternativa alla vaccinazione
antirosolia nelle ragazze pre-adolescenti ai fini della
prevenzione della sindrome da rosolia congenita, o alla
vaccinazione antiparotite nei ragazzi.
ARTICOLO 6. (NdR: questa vaccinazione
NON e' obbligatoria)
1. La vaccinazione contro le infezioni invasive da Haemophilus
influenzae b va somministrata nel corso del primo anno di vita
in tre dosi, di cui la prima nel terzo mese di vita (a partire
dal compimento della ottava settimana), la seconda nel quinto
mese di vita e la terza all'undicesimo mese di vita.
ARTICOLO 7.
1. Ai fini del perseguimento di obiettivi di sanita' pubblica
adeguati alla situazione epidemiologica corrente ed in linea con
gli enunciati del Piano sanitario nazionale 1998-2000, nel
programma nazionale di vaccinazioni per l'eta' evolutiva e'
consentita l'utilizzazione dei vaccini commercializzati in
Italia anche secondo schemi diversi da quelli previsti nei
relativi foglietti illustrativi, purche' rispondenti ai
protocolli previsti nel presente decreto.
ARTICOLO 8.
1. Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del
presente decreto la vaccinazione antipolio dei nuovi nati viene
effettuata secondo la schedula di cui all'articolo 3.
2. Le regioni in base ai rispettivi assetti organizzativi,
stabiliscono le modalita' ed i tempi per l'applicazione del
calendario delle vaccinazioni raccomandate, come indicato nel
presente decreto, tenendo conto degli obiettivi stabiliti in
merito al raggiungimento di coperture vaccinali del Piano
sanitario nazionale 1998-2000.
3. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
per l'eta' evolutiva di cui al presente decreto verra'
aggiornato periodicamente in relazione al mutare della
situazione epidemiologica delle malattie bersaglio, alla
definizione di obiettivi operativi in sede nazionale o europea,
alla disponibilita' di nuovi vaccini. Roma, 7 aprile 1999
F.to: Il MINISTRO: BINDI.
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Marzo
2005 - Introdotti nuovi vaccini nel piano Vaccinale Italiano:
Ufficiale il nuovo piano
vaccinale
Vaccinazione contro la meningite e la varicella. Il nuovo Piano
Nazionale Vaccini, che introduce le novità della prevenzione contro lo
pneumococco, il meningococco C e la varicella, ha completato tutto
l'iter previsto dalla legge. Sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 14 aprile
è stato pubblicato l'accordo fra il Ministro della Salute, i Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome:
"E' l’ultimo atto del percorso che il provvedimento doveva
compiere - dice Pier Luigi Tucci, presidente della Federazione Italiana
Medici Pediatri (FIMP) – per diventare operativo. Un provvedimento cui
molto hanno contribuito i pediatri di famiglia della FIMP nella
consapevolezza che esistono vaccini sicuri e quindi tutti i bambini ne
devono usufruire. Adesso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
le Regioni e le ASL non hanno più alibi e giustificazioni: devono
cercare, nel più breve tempo possibile e su tutto il Territorio di
competenza, di predisporre gli strumenti necessari a garantire le
vaccinazioni
Commento NdR: ma bravi, cosi', continuate a
distruggere il
sistema immunitario dei ns figli...solo per
servire le multinazionali dei Vaccini ! di cosa capiti a quei poveri
vaccinati....a voi cari medici vaccinatori e politici poco informati ma
molto indottrinati....non importa proprio nulla !
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Il VACCINO OBBLIGATORIO di UNO STATO PATERNO, ANZI "ETICO"
Dalla culla alla tomba: lo Stato,
autoritario e paterno, ci assiste senza scampo lungo tutta la nostra vita,
imponendoci per forza di legge - e naturalmente "per il nostro
bene" - comportamenti che, molto spesso, avremmo il desiderio di
evitare o di decidere da soli. Ma è forse più esatto definire etico,
anziché paterno, questo tipo di Stato: anche perché, nel caso che stiamo
per descrivere, la sua vena autoritaria si indirizza proprio contro i padri
e le madri nonché verso i bambini.
Infatti, una legge del 1939 (poi modificata e integrata nel 1983 e nel 1988)
dispone l’obbligatorietà delle vaccinazioni antipolio, antitetanica e
antidifterica; dal 1991, in Italia, unico Paese tra quelli industrializzati,
su proposta dell’allora ministro De Lorenzo, è divenuto obbligatorio
anche il vaccino per l’epatite B a partire dal primo anno vita.
Si tratta, nei fatti, di un
trattamento sanitario coatto (che non riguarda solo i bambini ma anche i
militari di leva e i lavoratori addetti a particolari mansioni) contro cui
non pochi genitori si ribellano.
Non solo per la sacrosanta rivendicazione di diritti individuali ma anche
per ragioni di merito medico-sanitario poiché non infrequenti sono le
patologie, le menomazioni e le morti provocate proprio dall’inoculazione
di tali vaccini in bambini o adulti che sviluppano una specifica
intolleranza. E’ ben vero che le autorità sanitarie, come ha ribadito la
Corte Costituzionale con sentenza n. 258 del giugno 1994, sarebbero tenute
ad "accertamenti preventivi idonei, se non a eliminare, a ridurre il
rischio di gravi complicanze da vaccino" e dunque sarebbero tenute a
esonerare il bambino, ma è indubbio che tali rigorosi e preventivi
accertamenti non vengono effettuati mai o quasi mai.
Poiché, secondo alcune fonti, è attendibile ritenere che gli esoneri
precauzionali dovrebbero riguardare il 10-15% e quelli permanenti il 3-5% di
tutti i bambini, risulta del tutto comprensibile il timore di molti genitori
nei confronti delle vaccinazioni.
Ma ciò che è agevolmente comprensibile
da un normale cittadino sfugge allo Stato che, in questi casi, manda a
prelevare coattivamente il minore affinché si "provveda alla
somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie". Anzi, fa di più e
talvolta dispone "l’affievolimento della potestà" dei genitori.
E’ quanto è successo a due
coniugi di Milano, ai quali il tribunale per i minori ha notificato un
provvedimento così formulato, ma anche a tanti genitori che si vedono prima
convocare in tribunale (senza che nella citazione sia esplicitato il motivo)
e poi, in caso di "non ottemperanza alla prescrizione impartita",
si vedono prelevare il figlio per la vaccinazione forzata e
"affievolire" le proprie prerogative giuridiche di genitori, o
anche si trovano condannati a pagare multe, come nel caso di P.M. e R.A., ai
quali, fortunatamente, la prima sezione della Corte di Cassazione, ha dato
ragione annullando la condanna loro inflitta dal pretore di Tirano.
Al di là del fastidioso ‘burocratese’,
la filosofia che ispira tali disposizioni è evidente: tenere sotto tutela i
cittadini, limitandone la libertà di scelta, persino quando da tali
imposizioni possano derivare gravi danni alla salute.
Che questo rischio esista nel caso di alcuni vaccini è del tutto pacifico,
tanto che il legislatore ha dovuto fare un’apposita legge, la n. 210 del
1992, "in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati". Ma, fatta la legge, si è
trovato prontamente l’inganno: l’indennizzo non è retroattivo, così, a
fronte di 30 mila domande presentate, i casi di applicazione risultano poche
centinaia. Nell’aprile 1996 una sentenza della Consulta ha censurato la
non retroattività e il decreto-legge n. 92 dell’aprile 1997 ha corretto
sul punto la norma del 1992.
Tuttavia, pochi giorni fa, il decreto è decaduto. Quindi, siamo da capo in
materia di indennizzi ma anche, più in generale, nella battaglia di libertà
e civiltà che coinvolge ormai decine di migliaia di cittadini e di
famiglie, molte delle quali si sono associate nel "Coordinamento del
movimento italiano per la libertà di vaccinazione".
Le cronache di questi giorni ci
riferiscono che in Australia, per trent’anni, centinaia di orfani sono
stati usati come cavie per sperimentare alcuni vaccini. Naturalmente, e
giustamente, la notizia ci ha indignati.
Allo stesso modo dovremmo decisamente indignarci anche per quei bambini
italiani vaccinati contro la volontà dei familiari. Anch’essi orfani, non
di genitori ma di libertà di scelta.
By Luigi Manconi su: Il Foglio
- 13 Giugno 1997
Altre Leggi Italiane sui VACCINI
SENTENZA N. 423 - ANNO 2000 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA
CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA:
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio
1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999
dal Tribunale di Firenze, il 29 settembre 1999 dal Tribunale
di Firenze – sezione del lavoro e il 6 dicembre 1999 dal
Tribunale di Sanremo, rispettivamente iscritte ai nn. 601 e
683 del registro ordinanze 1999, e al n. 65 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 44 e 51, prima serie speciale, dell’anno 1999
e n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1.1. – Con ordinanza del 7
luglio 1999 (r.o. 601/1999), il Tribunale di Firenze ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 38 della
Costituzione, questione di costituzionalità degli artt. 1,
comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 1992, n.
210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
nella parte in cui tali norme, "quantificando l’indennizzo
dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione,
sia pure in misura ridotta, del danno biologico subìto a
seguito di emotrasfusioni".
In fatto, riferisce il Tribunale
che l’attore del giudizio di merito ha esposto di essersi
sottoposto, nel 1991, a un intervento comportante
trasfusioni di sangue, a seguito delle quali aveva contratto
un’epatite HCV; il nesso causale fra la trasfusione e il
danno da epatite cronica HCV era stato riconosciuto dalla
apposita commissione medico-ospedaliera, nell’ambito della
procedura per l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del
1992, ascrivendosi l’infermità a una determinata categoria
contestata dall’interessato, che, proponendo la domanda
giudiziale, ha lamentato l’inadeguatezza della
quantificazione dell’indennizzo sotto il profilo della
omessa considerazione del danno alla persona e che ha
chiesto pertanto nei confronti del Ministero della sanità la
condanna al pagamento di una somma corrispondente alla
percentuale di invalidità permanente patita, prospettando la
possibile incostituzionalità della disciplina circa la
liquidazione dell’indennizzo appunto in quanto quest’ultimo
non è comprensivo della voce di danno biologico e perciò non
è qualificabile in termini di "serio ristoro", come
prescritto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 307
del 1990.
Costituitasi l’amministrazione
convenuta, che rilevava l’estraneità reciproca tra
l’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e il richiesto
risarcimento del danno biologico, questo presupponendo
l’imputabilità del danno stesso a titolo di colpa e quello
viceversa prescindendone, veniva disposta nel giudizio una
consulenza medico-legale che riconosceva all’interessato una
percentuale del 50% di invalidità permanente.
Il Tribunale solleva quindi la
questione di costituzionalità, dando seguito a quanto
eccepito dalla parte attrice.
Quanto alla rilevanza della
questione, il Tribunale osserva che essa è postulata dal
contenuto stesso della domanda giudiziale, di liquidazione
di un indennizzo che tenga conto anche del danno biologico.
Quanto alla non manifesta
infondatezza, l’ordinanza di rimessione muove dalla disamina
del sistema di indennizzo delineato dalla legge n. 210 del
1992.
In questa – si rileva – il
legislatore ha disciplinato ipotesi eterogenee tra loro,
classificabili in due gruppi: a) da un lato, i casi di danno
da atto lecito, cioè derivanti da una attività della
pubblica amministrazione che, immune da colpa, comporta
svantaggi per i limiti oggettivi del sapere scientifico di
un dato periodo, e nei quali le conseguenze sfavorevoli
all’individuo sono accettate come "prezzo" per la maggiore
tutela della salute collettiva: in essi è ricompreso il
danno da vaccinazioni obbligatorie; b) dall’altro, i casi
nei quali, indipendentemente da una valutazione circa la
liceità del comportamento della pubblica amministrazione, si
riconosce una tutela sul piano patrimoniale a situazioni che
presentano una oggettiva difficoltà probatoria che
renderebbe altrimenti difficile, di fatto, una garanzia
risarcitoria: in essi è ricompreso il danno da
emotrasfusioni. Per gli uni e per gli altri casi, prosegue
il Tribunale, la legge ha ancorato l’indennizzo a tabelle
dettate per le pensioni del personale militare.
Il sistema non esclude – rileva
ancora il rimettente – la risarcibilità del danno per
l’intero e in tutte le sue componenti, quando il
comportamento della pubblica amministrazione integri gli
estremi del fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043
cod. civ., ovvero ex art. 2050 cod. civ.): ciò è
riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 118 del 1996) e altresì dalla giurisprudenza
comune, che ha escluso il rapporto di specialità tra
l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e la
disciplina generale in tema di fatto illecito, sussistendo
il quale pertanto la pubblica amministrazione sarà tenuta
all’integrale risarcimento del danno. Benché il risarcimento
dell’intero danno sia garantito nel caso di accertamento
della responsabilità aquiliana della pubblica
amministrazione, ritiene tuttavia il Tribunale che sussista
un dubbio di costituzionalità della disciplina sotto il
profilo della "serietà del ristoro" che deve caratterizzare
l’indennizzo.
Se infatti è vero che
quest’ultimo non può e non deve essere pari al risarcimento
integrale del danno, essendo diverse le rispettive finalità
– di assistenza e solidarietà sociale, in un caso; di
reintegrazione per equivalente, nell’altro – e se assumono
inoltre rilievo, ai fini dell’indennizzo, le compatibilità e
le disponibilità finanziarie dello Stato, tuttavia, ad
avviso del Tribunale – a parte la "stranezza" della
previsione legislativa, che ricollega l’importo
dell’indennizzo al trattamento pensionistico dei militari –
può rilevarsi l’inadeguatezza della quantificazione del
beneficio, alla luce dell’enunciato della sentenza n. 307
del 1990 della Corte costituzionale, secondo la quale
l’indennizzo, per i danni da trattamenti sanitari
obbligatori, deve essere corrisposto "... nei limiti di una
liquidazione equitativa che pur tenga conto di tutte le
componenti del danno stesso".
Ora, sottolinea il rimettente,
una delle componenti essenziali del danno non patrimoniale,
secondo l’ormai consolidato orientamento della
giurisprudenza, è il danno biologico (o danno alla salute),
danno che però l’assegno di cui alla tabella B allegata alla
legge 29 aprile 1976, n. 177 (cui fa rinvio l’art. 2 della
legge n. 210) non considera affatto, giacché la tabella in
questione richiama un assegno agganciato agli stipendi del
personale militare, variabile in rapporto al grado e alla
categoria di appartenenza, secondo una tecnica di
valutazione analoga a quella che concerne il danno
patrimoniale da responsabilità civile per la circolazione di
veicoli, commisurato al reddito della persona e
all’incidenza dell’invalidità subìta sul reddito medesimo.
Nel meccanismo delineato dalla
legge n. 210 del 1992, dunque, non viene presa in
considerazione, ai fini dell’indennizzo, la voce di danno
"biologico", liquidabile in via equitativa, né viene svolta
nel procedimento correlativo alcuna indagine medico-legale
circa l’incidenza della lesione sulla salute dell’individuo,
nei termini di una valutazione percentuale di invalidità
permanente.
L’esigenza che l’attività lecita
della pubblica amministrazione che sia causa di un danno per
il privato comporti un ristoro serio ed effettivo emerge,
prosegue il Tribunale, dalla giurisprudenza costituzionale
resa sul non affine terreno del diritto di proprietà,
relativamente al quale la Corte ha varie volte censurato,
alla stregua dell’art. 42 della Costituzione,
l’inadeguatezza dell’indennizzo per espropriazione previsto
dal legislatore, in quanto non "serio". Allo stesso modo
sarebbe necessario il rispetto delle medesime
caratteristiche quanto al beneficio in parola, che attiene
al diritto fondamentale alla salute.
1.2. – Nel giudizio così
instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o
l’infondatezza della questione, illustrando le conclusioni
in successiva memoria.
L’Avvocatura sottolinea che dal
tenore dell’ordinanza di rimessione non si comprende se il
Tribunale voglia riferirsi a una ipotesi di responsabilità
da atto lecito ovvero a una da fatto illecito, ipotesi che
sono assai diverse tra loro, e che richiedono un diverso
approccio sistematico e argomentativo.
Mentre infatti sul terreno
generale della responsabilità da fatto illecito valgono i
comuni principi e trovano applicazione gli artt. 2043 e 2059
cod. civ., nel campo della responsabilità da atto lecito –
cioè non ascrivibile a dolo o colpa dell’agente – la censura
del Tribunale, di "non serietà" del ristoro stabilito dalla
legge, appare infondata, poiché non può confondersi il bene
della vita di cui si chiede il ristoro con il criterio di
determinazione dell’ammontare dello stesso ristoro. Se,
cioè, oggetto della questione è il quantum dell’indennizzo,
che si assume inadeguato in relazione al bene della vita
perduto o leso – tenendo peraltro presenti, sottolinea
l’Avvocatura, i caratteri dell’indennizzo quali definiti
dalla sentenza n. 118 del 1996 -, potrà essere criticata la
scelta legislativa che ha optato per un determinato metodo,
ma non potrà chiedersi, per via di declaratoria di
incostituzionalità, di modificarne la natura, con
l’inserimento di istituti estranei: non sarebbe quindi
ammissibile la considerazione di elementi, come il danno
biologico, non congruenti rispetto al criterio adottato dal
legislatore; del resto, la stessa voce di danno biologico è
stata ed è determinata dagli interpreti attraverso criteri
talvolta di carattere esclusivamente patrimoniale (ad
esempio, con il ricorso al criterio del triplo della
pensione sociale).
La richiesta del rimettente non
può dunque essere accolta, a fronte di un indennizzo
discrezionalmente configurato dal legislatore nei termini di
un intervento di solidarietà che, come tale, ha riguardo a
parametri del tutto diversi da quelli del risarcimento e
prescinde dalla concreta valutazione caso per caso della
vicenda e dalla situazione personale dell’interessato.
2.1. – Il Tribunale di Firenze –
sezione del lavoro ha sollevato, con ordinanza del 29
settembre 1999 (r.o. 683/1999), questione di
costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del
1992, come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25
luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della
Costituzione.
In fatto, il Tribunale riferisce
che il ricorrente, premesso: a) di essere affetto da
emofilia e di sottoporsi pertanto a periodiche trasfusioni
di emoderivati; b) di aver contratto, fin dall’aprile 1982,
una epatopatia irreversibile, dapprima di tipo B e poi di
tipo C; c) di avere pertanto chiesto la corresponsione
dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992; d) di
avere ottenuto detto indennizzo, con decorrenza dal 1°
dicembre 1994 (primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda), ha formulato, sulla base di
tali premesse, richiesta di condanna del Ministero della
sanità convenuto, in via principale al pagamento
dell’indennizzo pieno a decorrere dal manifestarsi
dell’evento dannoso (aprile 1982), e in via subordinata al
pagamento, a decorrere dalla medesima data, dell’assegno una
tantum pari al 30% dell’indennizzo pieno. Con riferimento a
entrambe le domande, si aggiunge nell’ordinanza, il
ricorrente ha prospettato la possibile incostituzionalità
della disciplina legislativa sopra indicata.
Alla prospettazione di
incostituzionalità dà seguito il Tribunale, peraltro
limitatamente alla rilevanza che essa assume rispetto alla
domanda subordinata e non anche in riferimento a quella
principale: la normativa è infatti denunciata in quanto
attribuisce il diritto all’assegno una tantum, per il
periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e
l’ottenimento del beneficio, soltanto a chi abbia riportato
lesioni o infermità da vaccinazioni obbligatorie e non anche
a chi presenti danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali.
La censura di
incostituzionalità, la cui rilevanza rispetto al contenuto
della domanda giudiziale, prosegue il Tribunale, risulta
chiara, si incentra sul raffronto tra l’omissione lamentata
e il caso delle persone danneggiate da vaccinazioni
(antipoliomielitiche) non obbligatorie ma solo promosse e
incentivate dall’autorità sanitaria, caso nel quale, a
seguito della sentenza n. 27 del 1998 della Corte
costituzionale, il diritto all’assegno una tantum per il
periodo anteriore alla vigenza della legge n. 210 è
riconosciuto: la situazione di chi, emofilico, si sottoponga
a trasfusioni per assicurarsi la stessa sopravvivenza è
connotata – sottolinea il rimettente – da uno stato di
coartazione e di necessità certo non minore di quello di chi
si sottoponga a vaccinazioni "promosse".
Anche nell’ambito della
tripartizione dei casi che possono darsi come conseguenze di
trattamenti sanitari, quale fissata dalla sentenza n. 118
del 1996 della Corte costituzionale (risarcimento del danno
ex art. 2043 cod. civ.; equo indennizzo a fronte
dell’adempimento di un obbligo legale; sostegno
assistenziale negli altri casi), non risulterebbe comunque
giustificabile, ad avviso del Tribunale, il trattamento
deteriore riservato a persone che si sono trovate nella
necessità di sottoporsi a terapie trasfusionali, in un
periodo nel quale il servizio sanitario pubblico non aveva
raggiunto adeguati standards di sicurezza.
La lacuna legislativa, d’altra
parte, sarebbe lesiva anche dell’art. 32 della Costituzione,
che tutela la salute anche nella sua dimensione individuale
e non solo in quella collettiva; e, conclusivamente, il
Tribunale osserva che è lo stesso art. 3 della Costituzione
che richiede di assegnare rilievo alle situazioni di fatto
che costringono il singolo in una condizione di necessità e
di bisogno; una condizione, si precisa, che la richiamata
sentenza n. 118 del 1996 non aveva potuto prendere in
considerazione, essendo il problema derivato dalla
legislazione del 1997 e altresì dal nuovo assetto
determinato dalla sentenza costituzionale n. 27 del 1998.
2.2. – Nel giudizio così
promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza della questione, anche in
tal caso illustrando le conclusioni in successiva memoria.
Rileva l’Avvocatura che, secondo
l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza
costituzionale, non può essere oggetto di censura, alla
stregua dell’art. 3 della Costituzione, la potestà,
attinente al vero e proprio merito legislativo, di adottare
discrezionalmente soluzioni differenziate per ipotesi
diverse, pur se assimilabili. Nella specie, la condizione di
coloro che hanno riportato lesioni o infermità da
vaccinazioni obbligatorie è oggettivamente diversa e
distinta da quella dei soggetti che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sebbene le due
categorie siano ricomprese nel più ampio ambito dei soggetti
danneggiati da un intervento sanitario: proprio la loro
considerazione in due distinte norme, anzi, sembra
evidenziare l’intento del legislatore di regolare in
autonomia e non unitariamente i due casi, anche nel quadro
delle determinazioni economico-finanziarie assunte con la
legge n. 238 del 1997.
3.1. – Il Tribunale di Sanremo,
con ordinanza del 6 dicembre 1999 (r.o. 65/2000), ha
sollevato questione di costituzionalità dell’art. 1, comma
1, della legge n. 210 del 1992, "nella parte in cui non
prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti
sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria
in quanto appartenenti a categoria a rischio (nella specie:
persone conviventi con soggetti HBsAG positivi) in relazione
alla quale l’autorità sanitaria abbia promosso e diffuso
capillarmente la vaccinazione", in riferimento agli artt. 2,
3, primo comma, e 32 della Costituzione.
Nel procedimento civile
principale, il ricorrente ha chiesto, nei confronti del
Ministero della sanità, l’erogazione dell’indennizzo
previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992,
perché, essendosi sottoposto a vaccinazione antiepatite B su
raccomandazione dell’autorità sanitaria italiana in quanto
persona convivente con soggetto HBsAG positivo (cioè affetto
da epatite B acuta e cronica), ha contratto, in conseguenza
della vaccinazione, una epatopatia cronica; la richiesta –
precisa il rimettente – si basa sulla citata norma, quale
risultante a seguito della sentenza n. 27 del 1998 della
Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale "nella parte in cui non prevede il diritto
all’indennizzo ... di coloro che si siano sottoposti a
vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della
legge 30 luglio 1959, n. 695".
La domanda giudiziale, osserva
il Tribunale, non è però accoglibile, allo stato della
disciplina in vigore, perché a) non si tratta, nella specie,
di vaccinazione obbligatoria, alla quale si riferisce il
testo dell’art. 1, e b) non è richiamabile la citata
pronuncia della Corte, che concerne un diverso tipo di
vaccinazione e che non è formulata in termini generali, ma
solo con riguardo alla vaccinazione antipoliomielitica.
E’ però accertato, prosegue il
rimettente, che il ricorrente ha contratto una epatopatia
cronica per effetto della vaccinazione antiepatite B: del
resto, l’indennizzo in argomento in un primo tempo era stato
erogato all’interessato, fino al 1997, ma era stato poi
revocato appunto per la mancanza del requisito legale
dell’obbligatorietà della vaccinazione.
Ciò posto, è rilevante – osserva
il Tribunale - la questione di costituzionalità relativa
all’omessa attribuzione dell’indennizzo ai soggetti
sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria
ma "promossa" nei loro riguardi, perché è tale lacuna
legislativa a impedire l’accoglimento del ricorso; e la
questione stessa è, per il Tribunale, non manifestamente
infondata, per le considerazioni che seguono.
Varrebbero, anche in questa
situazione, le argomentazioni di fondo della sentenza n. 27
del 1998 citata, nella quale, affermato il principio che non
è lecito, ex artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che
il singolo metta a rischio la propria salute per un
trattamento nell’interesse della collettività senza che
questa sia disposta a condividere il peso delle conseguenze
negative che ne possono derivare, la Corte ha rilevato che,
dal punto di vista di questo stesso principio, non è
possibile distinguere il caso in cui il trattamento sia
imposto per legge dal caso in cui esso sia promosso e
incentivato dalla pubblica autorità; ed è alla stregua di
questa omologazione che la Corte, chiamata al controllo di
costituzionalità a partire da vicende di fatto analoghe alla
presente (si trattava infatti di casi di vaccinazione
antipolio non obbligatoria), si è pronunciata nel senso
anzidetto.
Anche nel caso in questione,
osserva il Tribunale, all’epoca in cui l’interessato si era
sottoposto alla vaccinazione antiepatite B – cioè nel
dicembre del 1985 – l’amministrazione sanitaria pubblica
stava svolgendo una intensa attività di promozione e
incentivazione di tale tipo di vaccinazione, in particolare
verso chi, come il ricorrente, fosse "a rischio" perché
convivente con soggetti positivi al virus.
Questa attività, si precisa
nell’ordinanza, si era espressa, già dagli inizi del 1983,
fino all’epoca dei fatti di causa e poi oltre, con una serie
di atti dell’amministrazione, principalmente circolari e
direttive, che il rimettente indica puntualmente: la
circolare del Ministero della sanità n. 2 dell’11 gennaio
1983 (Profilassi immunitaria dell’epatite B), che
individuava i conviventi di persone affette da epatite B
come categoria "a rischio" da sottoporre a censimento e
screening per la conseguente vaccinazione; la circolare del
Ministero della sanità n. 39 del 22 aprile 1983
(Approvvigionamento vaccini antiepatite B registrati in
Italia), circa il programma di approvvigionamento da parte
delle autorità sanitarie competenti a livello locale in
materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive;
le circolari del Ministero della sanità n. 51 del 1° giugno
1983 (Programmi di vaccinazione contro l’epatite B) e n. 9
del 19 marzo 1985 (Programmi di vaccinazione contro
l'epatite B), relative ai programmi di vaccinazione e alle
direttive per le autorità locali; la nota del Ministero
della sanità 400.2/41VH/717 del 23 maggio 1985 (Profilassi
dell’epatite B. Primi risultati delle campagne di
vaccinazione), circa l’andamento delle campagne vaccinali
promosse fino ad allora; atti, tutti, orientati nel senso
della realizzazione di programmi di censimento e screening
da parte delle U.S.L., per individuare i soggetti definibili
a rischio e per raccomandare nei loro riguardi la
sottoposizione alla vaccinazione, ai quali hanno fatto
seguito, nella medesima prospettiva: la circolare del
Ministero della sanità n. 31 del 26 luglio 1985
(Vaccinazione antiepatite B); la circolare del Ministero
della sanità n. 30 del 15 aprile 1986 (Programmi di
vaccinazione contro l’epatite B); la nota del Ministero
della sanità 400.2/41V/1190 del 19 luglio 1986 (Profilassi
vaccinale dell’epatite B); la nota del Ministero della
sanità 400.2/41V/1104 del 4 agosto 1987 (Campagne vaccinali
contro l’epatite B); la nota del Ministero della sanità
400.2/41V85/323 del 14 marzo 1988 (Campagna di vaccinazione
contro l’epatite B. Approvvigionamento di vaccini).
E tali indirizzi di promozione e
diffusione della vaccinazione antiepatite B, aggiunge il
rimettente, hanno altresì trovato riscontro sul piano
locale, per quanto qui maggiormente rileva, nelle circolari
della Regione Liguria n. 43989 del 1° giugno 1983 (Programma
di vaccinazione contro l’epatite virale B in Liguria) e n.
69225/2235 IP del 4 giugno 1985 (Campagna di vaccinazione
contro l’epatite B nel 1985).
All’atto di sottoporsi al
trattamento dunque – osserva il Tribunale – era in opera una
precisa e mirata sollecitazione dell’autorità sanitaria
pubblica, nell’ambito di una vera e propria "campagna" di
vaccinazioni antiepatite B.
Come nel caso oggetto della
sentenza n. 27 del 1998, dunque, il trattamento sanitario
non obbligatorio è stato compiuto a seguito di una
complessiva attività di informazione, sollecitazione e
responsabilizzazione svolta dall’autorità sanitaria, anche
con la prospettazione di rischi derivanti, in caso di
mancata vaccinazione, per i bambini.
Il Tribunale aggiunge che sul
piano legislativo la vaccinazione antiepatite B è stata resa
obbligatoria, con la legge 27 maggio 1991, n. 165, solo nei
riguardi dei nuovi nati: per le persone nate in precedenza,
dunque, la vaccinazione in discorso, pur se gratuita, non è
tuttora obbligatoria; ma tale circostanza, conclude il
Tribunale rimettente, non è decisiva ai fini della questione
sollevata, perché la censura non attiene alla
irretroattività della disciplina ma alla mancata inclusione
di una determinata categoria di soggetti tra i titolari del
diritto all’indennizzo.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Firenze, il
Tribunale di Firenze - sezione del lavoro e il Tribunale di
Sanremo dubitano, sotto diversi aspetti, della legittimità
costituzionale della disciplina dettata dalla legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), in tema di indennizzo dovuto a coloro che
abbiano subito danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali.
In particolare, il Tribunale di
Firenze (r.o. 601/1999) dubita - in riferimento agli artt. 2
e 38 della Costituzione - della legittimità costituzionale
degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n. 210
del 1992, nella parte in cui, nel quantificare l’indennizzo
dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione,
sia pure in misura ridotta, del danno biologico subito a
seguito di emotrasfusione.
Il Tribunale di Firenze -
sezione del lavoro, a sua volta (r.o. 683/1999), dubita – in
relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione -
della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 (come
integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997,
n. 238) della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui
escludono i soggetti che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali dal diritto all’assegno una
tantum per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto
dalla legge.
Il Tribunale di Sanremo, infine
(r.o. 65/2000), dubita – in riferimento agli artt. 2, 3,
primo comma, e 32 della Costituzione – della legittimità
costituzionale dell’art. 1 1, comma 1, della legge n. 210
del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto
all’indennizzo per soggetti sottoposti a vaccinazioni
antiepatite B non obbligatoria, in quanto appartenenti a
categorie a rischio, in relazione alle quali l’autorità
sanitaria abbia promosso la diffusione della vaccinazione.
2. – Le tre questioni anzidette,
riguardando la medesima materia dei diritti indennitari
conseguenti alla sottoposizione a trattamenti sanitari,
possono essere riunite e trattate congiuntamente in un’unica
sentenza.
3. – La questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, che
contesta la scelta del legislatore circa i criteri adottati
per quantificare il beneficio previsto, non è fondata.
La disciplina apprestata dalla
legge n. 210 del 1992 opera su un piano diverso da quello in
cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento
del danno, compreso il cosiddetto danno biologico. Per
quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che
separa il risarcimento del danno dall’indennità prevista
dalla legge denunciata, basta rilevare che la responsabilità
civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno
risarcibile e configura quest’ultimo, quanto alla sua
entità, in relazione alle singole fattispecie concrete,
valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto
all’indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile
derivante da epatite post-trafusionale, in una misura
prefissata dalla legge. Ferma la possibilità per
l’interessato di azionare l’ordinaria pretesa risarcitoria,
il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha
dunque previsto una misura economica di sostegno aggiuntiva,
in un caso di danno alla salute, il cui ottenimento dipende
esclusivamente da ragioni obiettive facilmente
determinabili, secondo parametri fissi, in modo da
consentire agli interessati in tempi brevi una protezione
certa nell’an e nel quantum, non subordinata all’esito di
un’azione di risarcimento del danno, esito condizionato
all’accertamento dell’entità e, soprattutto, alla non facile
individuazione di un fatto illecito e del responsabile di
questo.
La questione di costituzionalità
in esame tende quindi a trasferire elementi di un sistema di
garanzia in un altro – operazione che si potrebbe semmai
giustificare se la misura prevista dalla legge impugnata
dovesse valere in luogo del risarcimento del danno, o in
conseguenza di una prescrizione legale o per l’impossibilità
di fatto di far valere le pretese risarcitorie derivanti dal
danno subìto. Poiché però così non può dirsi che sia –
nemmeno sotto il profilo fattuale, rispetto al quale occorre
sottolineare che spetta necessariamente alla giurisprudenza
rendere efficace la tutela risarcitoria nei casi di
trasfusione di sangue infetto, individuando gli eventuali
fatti illeciti e i responsabili di questi - la pretesa
inclusione nel beneficio previsto dalla legge n. 210 di
elementi propri della tutela risarcitoria non appare
giustificata.
Il Tribunale rimettente ritiene
che la stessa mancata considerazione, quale componente del
beneficio previsto dalla legge, de |