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Legge 29 ottobre 2005, n. 229
"
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5
novembre 2005
Art.
1.
1.
Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è
riconosciuto, in relazione alla categoria già
loro assegnata dalla competente commissione
medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un
ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo
consiste in un assegno mensile vitalizio, di
importo pari a sei volte la somma percepita dal
danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge
25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie
dalla prima alla quarta della tabella A annessa al
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, a cinque volte per le
categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le
categorie settima e ottava. Esso è corrisposto
per la metà al soggetto danneggiato e per
l’altra metà ai congiunti che prestano o
abbiano prestato al danneggiato assistenza in
maniera prevalente e continuativa. Se il
danneggiato è minore di età o incapace di
intendere e di volere l’indennizzo è
corrisposto per intero ai congiunti conviventi di
cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto
al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale derivante da fatto illecito.
2.
In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1,
l’indennizzo è erogato al danneggiato e, se
minore o incapace di intendere e di volere, ai
familiari conviventi che prestano assistenza in
maniera prevalente e continuativa, per tutto il
periodo di esistenza in vita del danneggiato.
3. Qualora a causa della
vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso
in data successiva a quella di entrata in vigore
della presente legge, l’avente diritto può
optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al
comma 1 e un assegno una tantum pari a
150.000 euro, da corrispondere in cinque rate
annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della
presente legge sono considerati aventi diritto
nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
4. L’intero importo
dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente
articolo, è rivalutato annualmente in base alla
variazione degli indici ISTAT.
Art.
2.
1.
Con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una
commissione per la definizione degli importi da
erogare di cui agli articoli 1 e 4.
2.
All’istituzione e al funzionamento della
commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le
risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. La
partecipazione all’attività della commissione
non dà luogo alla corresponsione di alcun
compenso o rimborso spese.
Art.
3.
1.
I soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi
in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della
medesima legge, in qualsiasi stato e grado del
giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali
intendono accedere ai benefici previsti dalla
presente legge, debbono rinunciare con atto
formale alla prosecuzione del giudizio.
2.
Gli atti di rinuncia degli interessati sono
trasmessi alla commissione di cui all’articolo 2.
Art.
4.
1.
Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 è
ulteriormente riconosciuto il beneficio di un
assegno una tantum, il cui ammontare è
determinato dalla commissione di cui
all’articolo 2, sino alla misura massima di
dieci annualità dell’indennizzo di cui al
medesimo comma 1 dell’articolo 1, per il periodo
compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso
e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo. Esso
è corrisposto per la metà al soggetto
danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che
prestano o abbiano prestato al danneggiato
assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2.
Le annualità pregresse sono definite con tabelle
di conversione al 50 per cento del periodo
intercorrente tra la data del manifestarsi
dell’evento dannoso e la data di ottenimento
dell’indennizzo.
3. Gli importi,
determinati ai sensi del presente articolo, sono
erogati in cinque rate annuali, a decorrere
dall’anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
5.
1.
All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in 15,2 milioni di euro
per l’anno 2005 e in 30 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della
salute.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, anche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468
del 1978.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Tratto
da:
http://www.senato.it/parlam/leggi/05229l.htm
Consulenze e perizie per danni da vaccino
dott.
M. Montinari +
Interrogazione
Parlamentare
Autismo,
Vaccini, la prova -
Il nuovo libro del
dott.
Massimo Montinari
Gli anticorpi che dovrebbero essere indotti
da un vaccino NON indicano immunità.
Ciò che mette molti medici in confusione è
che parte della reazione nei confronti del
vaccino porta alla produzione di anticorpi.
Ciò è falsamente
considerato immunità.
Continua in:
Immunogenetica + Pag.2
+ Pag.3 + Pag.
4
+
Bibliografia
vedi anche:
Ruolo dei Vaccini nella Guerra del Golfo
+
Contenuto dei Vaccini
+
Uranio e Vaccini - 1 +
Uranio e Vaccini - 2
+
Guerra del Golfo, Uranio o Vaccini ?
vedi anche
Dati ISTAT sui
Vaccini
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