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Italy - SENATO della REPUBBLICA

Atto n. 4-06416 - Pubblicato il 18 marzo 2004  - Seduta n. 567

ULIVI, TATO', COZZOLINO, DEMASI, DANZI, SALZANO, CARRARA, BIANCONI, BOLDI, STANISCI, MASCIONI, CARELLA
Al Ministro della salute

Premesso che:

la legge 210/92 e successive modificazioni ed integrazioni prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile provocate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;
nel meccanismo delineato dalla legge 210/92 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell’indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali e patrimoniali conseguenti alle lesioni alla salute provocate dalle vaccinazioni;
la misura dell’indennizzo non appare adeguata all’estrema gravità dei danni subiti dagli interessati, anche in relazione a quelli che derivano loro in ordine alla vita di relazione ed alla capacità lavorativa, sempre conseguenti alla vaccinazione;

negli anni successivi all’entrata in vigore della legge 210 il Ministero della salute ha riconosciuto l’esistenza di numerosi casi di danni alla salute che hanno colpito i bambini in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie;

i casi già indennizzati dal Ministero della salute sono attualmente circa un migliaio, e nel settembre 1996 il ministro Bindi in risposta ad una interrogazione parlamentare dichiarò che i casi di danni da vaccinazione accertati a quella data dal Ministero della salute erano stati 326;

il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è stato attuato con regolamento interministeriale del 3 novembre 2003 pubblicato il 2 dicembre 2003, il quale ha previsto il pagamento di somme ingenti, a carico del Ministero della salute, a titolo di risarcimento dei danni a favore degli emofilici contagiati dal virus dell’epatite C o dell’HIV a causa di trasfusioni di sangue o emoderivati infetti, in aggiunta a quanto dagli stessi già percepito a titolo di indennizzo ex lege 210/92;  negli ultimi anni sono pervenute al Ministero della salute (fino agli anni 2005) almeno 15.000 richieste di risarcimento dei danni alla salute a causa di vaccinazioni, presentate dal coordinamento legale di tre associazioni nazionale di danneggiati da vaccinazioni, AMEV, Condav e Comilva coordinate dall’Avv. Marcello Stanca, presidente dell’AMEV;

In tali richieste tutti i danneggiati aderenti alle tre associazioni citate lamentano una palese disparità di trattamento, incostituzionale, operata dal citato decreto-legge n. 89 del 2003, con il quale si è attribuito agli emofilici emotrasfusi, anche privi di una sentenza favorevole, un risarcimento dei danni che individualmente varia da 388.000 euro a 413.000 euro, così come disposto dal decreto dirigenziale n. 9266 del 17 novembre 2003 a firma del Direttore Generale del Ministero della salute, Dott. Filippo Palumbo;

in particolare la quasi totalità dei cittadini danneggiati da vaccinazione che abbiano subito gravi danni al sistema nervoso centrale o periferico a causa di un trattamento sanitario obbligatorio, per conseguenze seppur rare della vaccinazione, ma tuttavia conosciute ed accettate dall’ordinamento che ha imposto o consigliato le vaccinazioni, si vedono doppiamente limitati nei propri diritti, in primo luogo poiché non possono esercitare azioni risarcitorie contro le strutture sanitarie che hanno adempiuto un obbligo di legge, ed in secondo luogo poiché gli eventuali responsabili sono deceduti da tempo oppure non rintracciabili, visto che i danni da vaccinazione indennizzabili ai sensi della legge 210/92 possono risalire anche al 1959 (secondo quanto disposto dalla sentenza n. 27 /98 della Corte Costituzionale);

quindi i cittadini che hanno inoltrato le istanze risarcitorie hanno visto conferire dal Ministero della salute, a soggetti danneggiati da emotrasfusione, un emolumento economico che spetterebbe a maggior ragione anche ai propri figli, poiché danneggiati da un trattamento sanitario obbligatorio, ed ancor più perché colpiti da una danno alla salute (lesione al sistema nervoso gravemente invalidante) molto più grave di quello normalmente subito dagli emotrasfusi, e molto più precoce;

la legge 210/92 ha previsto l’erogazione di un indennizzo mensile soltanto a favore dei bambini direttamente contagiati e resi invalidi, mentre non ha previsto alcun indennizzo, neanche a titolo di danno morale oggettivamente subito, a favore dei genitori che si sono visto distruggere il figlio da un trattamento sanitario eseguito nell’adempimento di un dovere giuridico;

la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 956/2002, ha finalmente stabilito che anche i congiunti conviventi con il cittadino che ha subito gravi lesioni fisiche hanno diritto, iure proprio, ad un risarcimento del danno morale e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233 del 2003, ha statuito che il risarcimento per il danno morale può e deve essere riconosciuto, anche nel caso in cui la lesione subita da un cittadino non derivi da un reato;

anche i genitori dei bambini danneggiati da vaccinazione potrebbero agire contro lo Stato per ottenere un giusto risarcimento dei danni subiti. 
La legge 210/92 ha ridotto del 70% le somme riconosciute ai danneggiati da vaccinazione obbligatoria per gli anni trascorsi dalla data della lesione alla data di conferimento dell’assegno mensile vitalizio, negando anche gli interessi e la rivalutazione, mentre agli emotrasfusi a cui tali arretrati non spettano in base alla sentenza n. 423 del 2000 della Corte Costituzionale è stata attribuita con un atto legislativo e regolamentare una somma che supera di dieci volte il valore dell’indennizzo riconosciuto ai danneggiati da vaccinazione, e basti riflettere sul caso del signor Salvatore Mariella di San Vito dei Normanni (Brindisi), recentemente citato dal quotidiano “la Repubblica” – edizione di Firenze e dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”, in tre edizioni consecutive, che si è visto riconoscere un indennizzo pari a 75.000 euro per il decesso del figlio provocato da vaccinazione obbligatoria, mentre al cittadino deceduto a causa di emotrasfusione di sangue infetto, viene attribuito, in base al decreto ministeriale citato, un indennizzo pari a 619.748,28 euro,  si chiede di sapere:

- se il Ministro in indirizzo ritenga giusto che i bambini danneggiati da vaccinazione possano legittimamente essere trattati in maniera diversa rispetto ai cittadini danneggiati da emotrasfusione, anche in considerazione del fatto che i primi hanno subito il danno in base ad un trattamento sanitario obbligatorio mentre i secondi lo hanno subito in base ad un trattamento sanitario facoltativo o necessitato;

- se il Ministro non ritenga che lo Stato possa ritenersi maggiormente responsabile nei confronti dei danneggiati da emotrasfusione ed ignorare o limitare la propria responsabilità oggettiva nei confronti dei cittadini, per di più bambini, danneggiati da trattamenti scientificamente gravati da un rischio di effetti collaterali più o meno gravi e permanenti, imponendo o consigliando il trattamento sanitario;

- se il Ministro non ritenga ingiusto che ai genitori dei bambini danneggiati dalle vaccinazioni non spetti alcun indennizzo, iure proprio, neanche a titolo di danno morale, a causa delle gravi ed irreversibili lesioni personali accidentalmente provocate ai loro figli dalle complicazioni collegate alle vaccinazioni;

- se non si ritenga opportuno prevedere l’erogazione di un risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologici, a favore dei bambini danneggiati da vaccinazione obbligatoria (senza preclusioni temporali derivanti dall’epoca della vaccinazione), stante la permanenza e l’irreversibilità dei danni, in aggiunta all’indennizzo previsto dalla legge 210/92, così come è stato disposto per gli emotrasfusi;

se non si ritenga opportuno costituire una Commissione Paritetica con le Associazioni dei danneggiati da vaccinazioni, AMEV, CONDAV e COMILVA, per la valutazione delle richieste di risarcimento già pervenute al Ministero della salute, e l’individuazione di una serie di criteri uniformi di risarcimento, sia a favore dei cittadini danneggiati, sia a favore dei loro genitori (ai quali la legge n. 210 non riconosce nulla, se non nel caso di decesso del figlio o congiunto, direttamente danneggiato, così come è stato fatto con gli emotrasfusi ai quali sono stati pagati i risarcimenti di cui al decreto-legge n. 89/2003); 
- se infine il Ministro della salute non ritenga che il meccanismo della trattativa in sede politica sia meno dispendioso per la collettività, rispetto all’ipotesi alternativa di costringere gli interessati ad instaurare centinaia di azioni giudiziarie nei confronti del Ministero della salute.

Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono da sempre sbandierati come utili e sicuri anche e non solo dal Ministero della salute, ma esiste una sentenza ben precisa (ignorata da tutti…) che mostra come tali distinzioni fra vaccini obbligatori e non, NON possono sussistere - vedi: Sentenza Corte Costituzionale
Le famiglie dei danneggiati da vaccino dal canto loro sottolineano “lo stato di abbandono in cui sono  state lasciate dalle cosiddette “istituzioni che dovrebbero tutelare”, infatti “tutelano” ma solo i fatturati di Big Pharma….". + Corruzione per i Vaccini


L’Immunità di gregge, è la supposta carta vincente per la difesa della vaccinazione in TV, Internet, riviste mediche e giornali, sul motivo per cui dovremmo essere vaccinati più e più volte per tutta la vita, con un numero sempre crescente di vaccini e cio' per ogni malattia.
Lo sbandierato a 360° "supposto successo delle vaccinazioni" è basato fondamentalmente su "teorie" che si danno per scontate, senza controllarle. Quando si entra nei particolari si evince e si dimostra invece che il tasso di incidenza e di morte di molte malattie infettive, è diminuito radicalmente nel e dal momento in cui si registrava un miglioramento delle condizioni, igienico-sanitarie, abitative, alimentari e delle procedure di isolamento,
Pero' siccome nello stesso periodo sono stati introdotti i vaccini, la medicina ufficiale ha dato per scontato che la sola vaccinazione sia stata interamente responsabile della scomparsa di queste "malattie" e per far quadrare questa teoria fasulla, ha cambiato nome alle malattie.....QUI in queste pagine ve ne daremo la dimostrazione !

video del dott. Massimo Montinari a Don Chisciotte  - Ott. 2012


vedi: Interrogazione Parlamentare Statistiche Istat sui vaccini + Dati ISTAT sui Vaccini + Calendario Vaccinale Italiano 2008 + Contenuto dei vaccini + Bibliografia Danni dei vacciniBibliografia danni 21.000 studi sui Danni dei Vaccini + Falsita' della medicina ufficiale  +  Malassorbimento + Perche' vaccinare ? + Risarcimento danni da vaccino

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