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Italy - SENATO
della REPUBBLICA
Atto
n. 4-06416 - Pubblicato il 18 marzo 2004
- Seduta n. 567
ULIVI,
TATO',
COZZOLINO,
DEMASI,
DANZI,
SALZANO,
CARRARA,
BIANCONI,
BOLDI,
STANISCI,
MASCIONI,
CARELLA.
Al Ministro
della salute.
Premesso
che:
la
legge 210/92 e successive modificazioni ed
integrazioni prevede un indennizzo da parte dello
Stato a favore dei
soggetti danneggiati da
complicazioni di tipo irreversibile provocate da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati;
tale
indennizzo consiste in un assegno reversibile per
quindici anni, determinato nella misura di cui
alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976,
n. 177, come modificata dall’art. 8 della legge
2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmato ed
integrato da una somma corrispondente
all’importo dell’indennità integrativa
speciale di cui alla legge n. 324 del 1959, e
successive modificazioni;
nel
meccanismo delineato dalla legge 210/92 non viene
tuttavia preso in considerazione, ai fini
dell’indennizzo, il risarcimento dei danni
biologici e dei danni morali e patrimoniali
conseguenti alle lesioni alla salute provocate
dalle vaccinazioni;
la misura dell’indennizzo non appare adeguata
all’estrema gravità dei danni subiti dagli
interessati, anche in relazione a quelli che
derivano loro in ordine alla vita di relazione ed
alla capacità lavorativa, sempre conseguenti alla
vaccinazione;
negli
anni successivi all’entrata in vigore della
legge 210 il Ministero della salute ha
riconosciuto l’esistenza di numerosi casi di
danni alla salute che hanno colpito i bambini in
conseguenza di vaccinazioni obbligatorie;
i
casi già indennizzati dal
Ministero della salute
sono attualmente circa un migliaio, e nel
settembre 1996 il ministro Bindi in risposta ad
una interrogazione parlamentare dichiarò che i
casi di danni da vaccinazione accertati a quella
data dal Ministero della salute erano stati 326;
il
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito
con modificazioni dalla legge 20 giugno 2003, n.
141, è stato attuato con regolamento
interministeriale del 3 novembre 2003 pubblicato
il 2 dicembre 2003, il quale ha previsto il
pagamento di somme ingenti, a carico del Ministero
della salute, a titolo di risarcimento dei danni a
favore degli emofilici contagiati dal virus
dell’epatite C o dell’HIV a causa di
trasfusioni di sangue o emoderivati infetti, in
aggiunta a quanto dagli stessi già percepito a
titolo di indennizzo ex lege 210/92;
negli
ultimi anni sono pervenute al Ministero della
salute (fino agli anni 2005) almeno
15.000 richieste di risarcimento
dei danni alla salute a causa
di vaccinazioni,
presentate dal coordinamento legale di tre
associazioni nazionale di danneggiati da
vaccinazioni, AMEV, Condav e Comilva coordinate
dall’Avv. Marcello Stanca, presidente dell’AMEV;
In
tali richieste tutti i danneggiati aderenti alle
tre associazioni citate lamentano una palese disparità
di trattamento, incostituzionale, operata dal
citato decreto-legge n. 89 del 2003, con il quale
si è attribuito agli emofilici emotrasfusi, anche
privi di una sentenza favorevole, un risarcimento
dei danni che individualmente varia da 388.000
euro a 413.000 euro, così come disposto dal
decreto dirigenziale n. 9266 del 17 novembre 2003
a firma del Direttore Generale del Ministero della
salute, Dott. Filippo Palumbo;
in
particolare la quasi totalità dei cittadini
danneggiati da vaccinazione che abbiano subito
gravi danni al sistema nervoso centrale o
periferico a causa di un trattamento sanitario
obbligatorio, per conseguenze seppur rare della
vaccinazione, ma tuttavia conosciute ed accettate
dall’ordinamento che ha imposto o consigliato le
vaccinazioni, si vedono doppiamente limitati nei
propri diritti, in primo luogo poiché non possono
esercitare azioni risarcitorie contro le strutture
sanitarie che hanno adempiuto un obbligo di legge,
ed in secondo luogo poiché gli eventuali
responsabili sono deceduti da tempo oppure non
rintracciabili, visto che i danni da vaccinazione
indennizzabili ai sensi della legge 210/92 possono
risalire anche al 1959 (secondo quanto disposto
dalla sentenza n. 27 /98 della Corte
Costituzionale);
quindi
i cittadini che hanno inoltrato le istanze
risarcitorie hanno visto conferire dal Ministero
della salute, a soggetti danneggiati da
emotrasfusione, un emolumento economico che
spetterebbe a maggior ragione anche ai propri
figli, poiché danneggiati da un trattamento
sanitario obbligatorio, ed ancor più perché
colpiti da una danno alla salute (lesione al
sistema nervoso gravemente invalidante) molto più
grave di quello normalmente subito dagli
emotrasfusi, e molto più precoce;
la
legge 210/92 ha previsto l’erogazione di un
indennizzo mensile soltanto a favore dei bambini
direttamente contagiati e resi invalidi, mentre
non ha previsto alcun indennizzo, neanche a titolo
di danno morale oggettivamente subito, a favore
dei genitori che si sono visto distruggere il
figlio da un trattamento sanitario eseguito
nell’adempimento di un dovere giuridico;
la
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza
n. 956/2002, ha finalmente stabilito che anche i
congiunti conviventi con il cittadino che ha
subito gravi lesioni fisiche hanno diritto, iure
proprio, ad un risarcimento del danno morale e
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233 del
2003, ha statuito che il risarcimento per il danno
morale può e deve essere riconosciuto, anche nel
caso in cui la lesione subita da un cittadino non
derivi da un reato;
anche
i genitori dei bambini danneggiati da vaccinazione
potrebbero agire contro lo Stato per ottenere un
giusto risarcimento dei danni subiti.
La
legge 210/92 ha ridotto del 70% le somme
riconosciute ai danneggiati da vaccinazione
obbligatoria per gli anni trascorsi dalla data
della lesione alla data di conferimento
dell’assegno mensile vitalizio, negando anche
gli interessi e la rivalutazione, mentre agli emotrasfusi a cui tali arretrati non spettano in
base alla sentenza n. 423 del 2000 della Corte
Costituzionale è stata attribuita con un atto
legislativo e regolamentare una somma che supera
di dieci volte il valore dell’indennizzo
riconosciuto ai danneggiati da vaccinazione, e
basti riflettere sul caso del signor Salvatore
Mariella di San Vito dei Normanni (Brindisi),
recentemente citato dal quotidiano “la
Repubblica” – edizione di Firenze e dalla
“Gazzetta del Mezzogiorno”, in tre edizioni
consecutive, che si è visto riconoscere un
indennizzo pari a 75.000 euro per il decesso del
figlio provocato da vaccinazione obbligatoria,
mentre al cittadino deceduto a causa di
emotrasfusione di sangue infetto, viene
attribuito, in base al decreto ministeriale
citato, un indennizzo pari a 619.748,28 euro, si
chiede di sapere:
- se
il Ministro in indirizzo ritenga giusto che i
bambini danneggiati da vaccinazione possano
legittimamente essere trattati in maniera diversa
rispetto ai cittadini danneggiati da
emotrasfusione, anche in considerazione del fatto
che i primi hanno subito il danno in base ad un
trattamento sanitario obbligatorio mentre i
secondi lo hanno subito in base ad un trattamento
sanitario facoltativo o necessitato;
- se
il Ministro non ritenga che lo Stato possa
ritenersi maggiormente responsabile nei confronti
dei danneggiati da emotrasfusione ed ignorare o
limitare la propria responsabilità oggettiva nei
confronti dei cittadini, per di più bambini,
danneggiati da trattamenti scientificamente
gravati da un rischio di effetti collaterali più
o meno gravi e permanenti, imponendo o
consigliando il trattamento sanitario;
- se
il Ministro non ritenga ingiusto che ai genitori
dei bambini danneggiati dalle vaccinazioni non
spetti alcun indennizzo, iure proprio,
neanche a titolo di danno morale, a causa delle
gravi ed irreversibili lesioni personali
accidentalmente provocate ai loro figli dalle
complicazioni collegate alle vaccinazioni;
- se
non si ritenga opportuno prevedere l’erogazione
di un risarcimento dei danni patrimoniali, morali
e biologici, a favore dei bambini danneggiati da
vaccinazione obbligatoria (senza preclusioni
temporali derivanti dall’epoca della
vaccinazione), stante la permanenza e
l’irreversibilità dei danni, in aggiunta
all’indennizzo previsto dalla legge 210/92, così
come è stato disposto per gli emotrasfusi;
se
non si ritenga opportuno costituire una
Commissione Paritetica con le Associazioni dei
danneggiati da vaccinazioni, AMEV, CONDAV e
COMILVA, per la valutazione delle richieste di
risarcimento già pervenute al Ministero della
salute, e l’individuazione di una serie di
criteri uniformi di risarcimento, sia a favore dei
cittadini danneggiati, sia a favore dei loro
genitori (ai quali la legge n. 210 non riconosce
nulla, se non nel caso di decesso del figlio o
congiunto, direttamente danneggiato, così come è
stato fatto con gli emotrasfusi ai quali sono
stati pagati i risarcimenti di cui al
decreto-legge n. 89/2003);
- se
infine il Ministro della salute non ritenga che il
meccanismo della trattativa in sede politica sia
meno dispendioso per la collettività, rispetto
all’ipotesi alternativa di costringere gli
interessati ad instaurare centinaia di azioni
giudiziarie nei confronti del
Ministero della
salute.
Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono
da sempre sbandierati come utili e sicuri anche
e non solo dal
Ministero della salute, ma esiste una
sentenza ben precisa (ignorata da tutti…) che
mostra come tali distinzioni fra vaccini
obbligatori e non, NON possono sussistere -
vedi:
Sentenza Corte Costituzionale
Le famiglie dei
danneggiati da vaccino dal canto loro
sottolineano “lo stato di abbandono in cui sono
state lasciate dalle cosiddette “istituzioni
che dovrebbero tutelare”, infatti “tutelano” ma
solo i
fatturati di
Big Pharma….". +
Corruzione per i Vaccini
L’Immunità di gregge, è
la supposta carta
vincente per la difesa
della vaccinazione in
TV, Internet, riviste
mediche e giornali, sul
motivo per cui
dovremmo essere
vaccinati più e più
volte per tutta la vita,
con un numero sempre
crescente di vaccini e
cio' per ogni malattia.
Lo
sbandierato a 360° "supposto
successo delle vaccinazioni" è basato
fondamentalmente su "teorie" che si danno per
scontate, senza controllarle. Quando si entra
nei particolari si evince e si dimostra invece
che il tasso di incidenza e di morte di molte
malattie infettive, è diminuito radicalmente nel
e dal momento in cui si registrava un
miglioramento delle condizioni,
igienico-sanitarie, abitative, alimentari e
delle procedure di isolamento,
Pero' siccome nello stesso periodo sono stati
introdotti i vaccini, la
medicina ufficiale ha dato per scontato che
la sola vaccinazione sia stata interamente
responsabile della scomparsa di queste
"malattie" e per far quadrare questa teoria
fasulla, ha cambiato nome alle malattie.....QUI
in queste pagine ve ne
daremo la dimostrazione !
video del dott.
Massimo Montinari a Don
Chisciotte - Ott. 2012
vedi:
Interrogazione
Parlamentare +
Statistiche Istat
sui vaccini +
Dati ISTAT sui
Vaccini + Calendario Vaccinale Italiano 2008
+
Contenuto dei vaccini +
Bibliografia
Danni dei vaccini + Bibliografia danni
2 + 1.000 studi sui Danni dei Vaccini
+
Falsita'
della medicina ufficiale +
Malassorbimento
+
Perche' vaccinare ?
+
Risarcimento danni da vaccino
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