INDENNIZZO per DANNI dai VACCINI e da TRASFUSIONI
Con
la
Legge 25 febbraio 1992 n. 210
(successivamente più volte modificata ed integrata) lo Stato
Italiano ha previsto un riconoscimento economico (indennizzo)
per i soggetti che hanno subito danni irreversibili in seguito a
vaccinazioni, trasfusioni, contagio con persona già indennizzata
o operatori sanitari che si siano infettati durante il servizio
a causa di contatto con sangue o suoi derivati.
N.B.: La L. 210/92 riguarda il riconoscimento di un
“indennizzo”, indipendentemente da una dimostrata colpa.
Tale previsione non preclude pertanto la possibilità di
rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento
del danno, in caso di comportamenti colposi di terzi (ai sensi
dell'art. 2043 del Codice Civile).
Nel dettaglio le previsioni normative sono:
1.
Persone che hanno riportato lesioni o infermità,
dalle quali sia derivata una menomazione permanente
dell'integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni
obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità
sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per
motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere
ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate
in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie
ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria
nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14
ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
2.
Persone non vaccinate che hanno riportato, a
seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata,
lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente dell'integrità psico-fisica.
3.
Persone contagiate da virus HIV o da virus
dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi
derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia,
talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di
intervento chirurgico, ecc.).
4.
Personale sanitario di ogni ordine e grado che,
durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o
suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da
HIV, abbia contratto l'infezione da HIV oppure (sentenza Corte
Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato
danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a
infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi
derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
5.
Persone che risultino contagiate da HIV o da
epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle
categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato
riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge
210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la
gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).
6.
Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver
presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire
l'indennizzo.
7.
Parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge,
i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle
vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia
derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono
optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una
tantum.
I
termini per la presentazione della domanda
I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art.
3 della L. 210/92 sono i seguenti:
-
3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite
post-trasfusionale;
-
10 anni, nei casi di infezione da HIV.
I
termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è
venuta a conoscenza del danno avuto.
Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione
antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della
legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999,
data di entrata in vigore della legge n. 362/99.
La presentazione della domanda
Le domande, in carta libera, vanno presentate all’ASL
territorialmente competente, cioè quella presso la quale è (o,
in caso di morte, era) iscritto il danneggiato.
Per l’ASl di Brescia ci si deve pertanto rivolgere al proprio
Distretto di appartenenza, consultando la pagina
Sedi e Modalità.
Alla domanda devono essere allegati:
-
documentazione amministrativa (ad es.
certificazioni o dichiarazioni sostitutive di nascita,
residenza, stato di famiglia, ecc.);
-
documentazione sanitaria (in originale e/o
copia conforme) necessaria a dimostrare:
-
l’avvenuto evento lesivo (ad es. cartella
clinica relativa alla trasfusione o certificato
vaccinale)
-
il verificarsi del danno (prima diagnosi
di epatite ovvero prima diagnosi di reazione avversa a
vaccino ecc.)
-
le condizioni attuali di salute (ad es.
ultimi esami di funzionalità epatica).
Maggiori indicazioni sulla
documentazione necessaria, in relazione al singolo caso, possono
essere richieste alle sedi di Distretto.
L’istruttoria della
pratica
Una volta verificata con il medico la completezza della domanda
e della documentazione prodotta, la pratica viene trasmessa al
Servizio di Medicina Legale dell’Asl, che inoltrerà copia del
fascicolo alla Commissione Medico Ospedaliera (CMO) presso
l’Ospedale Militare di Milano.
La CMO (composta da medici militari) convocherà a visita
l’interessato e, in seguito, stenderà un verbale di visita
formulando il relativo giudizio.
Il verbale viene quindi trasmesso al Servizio di Medicina Legale
dell’ASL che adotterà i provvedimenti conseguenti: nel caso in
cui la CMO abbia espresso un parere negativo l’esito viene
notificato all’interessato unitamente alle istruzioni per
l’eventuale ricorso. Nel caso di esito positivo l’esito viene
notificato sia all’interessato che al Servizio Provvidenze
Economiche agli invalidi dell’ASL che avvierà la pratica per la
corresponsione del beneficio economico.
Aggravamento
dell’infermità
In caso di aggravamento dell'infermità, l'interessato può
presentare domanda di revisione del giudizio entro 6 mesi dalla
data di conoscenza dell'edevento. Per il giudizio
sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la
determinazione e la quantificazione del danno originario.
Così pure, coloro che in conseguenza di vaccinazioni o
trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, abbiano
contratto più di una patologia determinante esiti invalidanti
distinti, possono presentare domanda di integrazione
dell'indennizzo per doppia patologia.
Decesso del richiedente
Nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda
muoia prima o durante la percezione dell'indennizzo, i ratei non
erogati competono agli eredi in base alle quote parti di
successione legittima o testamentaria.
Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia
acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che
succedono nel diritto all'indennizzo (art.2, comma 3, L. 210/92)
possono presentare domanda di una tantum o di assegno
reversibile per 15 anni. La domanda può essere presentata dagli
aventi diritto anche quando la persona danneggiata non ha
presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.
Ricorso avverso al giudizio espresso
Avverso il giudizio espresso dalla C.M.O. e notificato
all'interessato o agli aventi diritto, da parte dell’ASL,
unitamente a copia conforme del verbale mod. ML/V, è ammesso il
ricorso ai sensi dell'art. 5 della L. 210/92.
I ricorso va presentato al Ministero della Salute tramite l'ASL
du Brescia (rivolgersi al Distretto di appartenenza, in carta
libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica
o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
Il Ministero della Salute decide sul ricorso stesso e notifica
con proprio atto, al ricorrente e alla ASL, la decisione
adottata.
In caso di decisione sfavorevole da parte del Ministero, il
ricorrente può esperire l'azione innanzi al giudice ordinario
competente.
Tratto da:
http://www.aslbrescia.it/asl/bin/index.php?id=1224
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hanno diritto all'indennizzo
le persone che hanno subito gravi danni alla salute dopo essersi sottoposte, dal 1983, a
vaccinazione anti-epatite B non obbligatoria.
Lo ha deciso la Corte costituzionale che -
con la sentenza 423 del 9 ottobre 2000 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art.1, comma 1, della legge 210 del '92 (norma che regola l'indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).
A sollevare la questione
dinanzi alla Consulta è stato il Tribunale di Sanremo in relazione al caso di un uomo
che, vaccinatosi perché convivente con una persona affetta da epatite B acuta e cronica,
aveva contratto la malattia proprio per effetto della vaccinazione.
Secondo i giudici della Consulta, il danneggiato ha diritto all'indennizzo in quanto,
seppure non obbligatoria, la vaccinazione anti-epatite è stata eseguita per effetto di
una capillare campagna promossa dal Ministero della Sanità a partire dal 1983.
Solo con
la legge 165 del '91 la vaccinazione anti-epatite è stata resa obbligatoria per tutti i
nuovi nati nel primo anno di vita, ma già da prima il programma di prevenzione era stato
avviato.
Per questo motivo la Corte - analogamente a quanto aveva già stabilito nel '98 a
favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica - ha deciso di estendere
l'indennizzo anche a chi ha subito un danno dopo la vaccinazione anti-epatite B seppure
questa, all'epoca, non fosse ancora obbligatoria.
Nella stessa sentenza, i giudici della Consulta hanno preso in esame altri due casi
(sollevati dal Tribunale di Firenze) sempre relativi ad indennizzi previsti dalla legge
210 del '92, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale. In
particolare, non è stato accolto il dubbio sollevato in relazione al fatto che la norma,
nel quantificare l'indennizzo dovuto a coloro che presentano danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali, non preveda la liquidazione, sia pura in misura ridotta, del
danno biologico subito a seguito di emotrasfusione.
Per la Corte, infatti, indennizzo previsto dalla legge è altra cosa rispetto all'esito di
risarcimento del danno biologico. Esito che - si legge nella sentenza - "è
condizionato all'accertamento dell'entità e, soprattutto, alla non facile individuazione
di un fatto illecito e del responsabile di questo". (16 ottobre 2000)
SENTENZA
N.423 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
[
]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 [1] (Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrati dall
art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 [2] (Modifiche ed integrazioni alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), promossi con ordinanze emesse il 7
luglio 1999 dal Tribunale di Firenze, il 29 settembre 1999 dal Tribunale di Firenze
sezione del lavoro e il 6 dicembre 1999 dal Tribunale di Sanremo, rispettivamente iscritte
ai nn. 601 e 683 del registro ordinanze 1999, e al n. 65 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 51, prima serie speciale,
dellanno 1999 e n. 9, prima serie speciale, dellanno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Gustavo
Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1.1. Con ordinanza del 7 luglio 1999 (r.o.
601/1999), il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 38 della
Costituzione [3], questione di costituzionalità degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2,
della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati), nella parte in cui tali norme, "quantificando
lindennizzo dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione, sia pure in misura ridotta, del danno
biologico subìto a seguito di emotrasfusioni".
In fatto, riferisce il Tribunale che lattore del giudizio di merito ha
esposto di essersi sottoposto, nel 1991, a un intervento comportante trasfusioni di
sangue, a seguito delle quali aveva contratto unepatite HCV; il nesso causale fra la
trasfusione e il danno da epatite cronica HCV era stato riconosciuto dalla apposita
commissione medico-ospedaliera, nellambito della procedura per lindennizzo di
cui alla legge n. 210 del 1992, ascrivendosi linfermità a una determinata categoria
contestata dallinteressato, che, proponendo la domanda giudiziale, ha lamentato
linadeguatezza della quantificazione dellindennizzo sotto il profilo della
omessa considerazione del danno alla persona e che ha chiesto pertanto nei confronti del
Ministero della sanità la condanna al pagamento di una somma corrispondente alla
percentuale di invalidità permanente patita, prospettando la possibile
incostituzionalità della disciplina circa la liquidazione dellindennizzo appunto in
quanto questultimo non è comprensivo della voce di danno biologico e perciò non è
qualificabile in termini di "serio ristoro", come prescritto dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 307 del 1990.
Costituitasi lamministrazione convenuta, che rilevava lestraneità
reciproca tra lindennizzo ex legge n. 210 del 1992 e il richiesto risarcimento del
danno biologico, questo presupponendo limputabilità del danno stesso a titolo di
colpa e quello viceversa prescindendone, veniva disposta nel giudizio una consulenza
medico-legale che riconosceva allinteressato una percentuale del 50% di invalidità
permanente.
Il Tribunale solleva quindi la questione di costituzionalità, dando seguito a
quanto eccepito dalla parte attrice.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che essa è postulata
dal contenuto stesso della domanda giudiziale, di liquidazione di un indennizzo che tenga
conto anche del danno biologico.
Quanto alla non manifesta infondatezza, lordinanza di rimessione muove dalla
disamina del sistema di indennizzo delineato dalla legge n. 210 del 1992.
In questa si rileva il legislatore ha disciplinato ipotesi eterogenee
tra loro, classificabili in due gruppi: a) da un lato, i casi di danno da atto lecito,
cioè derivanti da una attività della pubblica amministrazione che, immune da colpa,
comporta svantaggi per i limiti oggettivi del sapere scientifico di un dato periodo, e nei
quali le conseguenze sfavorevoli allindividuo sono accettate come "prezzo"
per la maggiore tutela della salute collettiva: in essi è ricompreso il danno da
vaccinazioni obbligatorie; b) dallaltro, i casi nei quali, indipendentemente da una
valutazione circa la liceità del comportamento della pubblica amministrazione, si
riconosce una tutela sul piano patrimoniale a situazioni che presentano una oggettiva
difficoltà probatoria che renderebbe altrimenti difficile, di fatto, una garanzia
risarcitoria: in essi è ricompreso il danno da emotrasfusioni.
Per gli uni e per gli
altri casi, prosegue il Tribunale, la legge ha ancorato lindennizzo a tabelle
dettate per le pensioni del personale militare.
Il sistema non esclude rileva ancora il rimettente la risarcibilità
del danno per lintero e in tutte le sue componenti, quando il comportamento della
pubblica amministrazione integri gli estremi del fatto illecito extracontrattuale (ex art.
2043 cod. civ., ovvero ex art. 2050 cod. civ.): ciò è riconosciuto dalla stessa
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 118 del 1996) e altresì dalla giurisprudenza
comune, che ha escluso il rapporto di specialità tra lindennizzo di cui alla legge
n. 210 del 1992 e la disciplina generale in tema di fatto illecito, sussistendo il quale
pertanto la pubblica amministrazione sarà tenuta allintegrale risarcimento del
danno. Benché il risarcimento dellintero danno sia garantito nel caso di
accertamento della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, ritiene
tuttavia il Tribunale che sussista un dubbio di costituzionalità della disciplina sotto
il profilo della "serietà del ristoro" che deve caratterizzare
lindennizzo.
Se infatti è vero che questultimo non può e non deve essere pari al
risarcimento integrale del danno, essendo diverse le rispettive finalità di
assistenza e solidarietà sociale, in un caso; di reintegrazione per equivalente,
nellaltro e se assumono inoltre rilievo, ai fini dellindennizzo, le
compatibilità e le disponibilità finanziarie dello Stato, tuttavia, ad avviso del
Tribunale a parte la "stranezza" della previsione legislativa, che
ricollega limporto dellindennizzo al trattamento pensionistico dei militari
può rilevarsi linadeguatezza della quantificazione del beneficio, alla luce
dellenunciato della sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale, secondo la
quale lindennizzo, per i danni da trattamenti sanitari obbligatori, deve essere
corrisposto "... nei limiti di una liquidazione equitativa che pur tenga conto di
tutte le componenti del danno stesso".
Ora, sottolinea il rimettente, una delle componenti essenziali del danno non
patrimoniale, secondo lormai consolidato orientamento della giurisprudenza, è il
danno biologico (o danno alla salute), danno che però lassegno di cui alla tabella
B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 (cui fa rinvio lart. 2 della legge n.
210) non considera affatto, giacché la tabella in questione richiama un assegno
agganciato agli stipendi del personale militare, variabile in rapporto al grado e alla
categoria di appartenenza, secondo una tecnica di valutazione analoga a quella che
concerne il danno patrimoniale da responsabilità civile per la circolazione di veicoli,
commisurato al reddito della persona e allincidenza dellinvalidità subìta
sul reddito medesimo.
Nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992, dunque, non viene presa in
considerazione, ai fini dellindennizzo, la voce di danno "biologico",
liquidabile in via equitativa, né viene svolta nel procedimento correlativo alcuna
indagine medico-legale circa lincidenza della lesione sulla salute
dellindividuo, nei termini di una valutazione percentuale di invalidità permanente.
Lesigenza che lattività lecita della pubblica amministrazione che sia
causa di un danno per il privato comporti un ristoro serio ed effettivo emerge, prosegue
il Tribunale, dalla giurisprudenza costituzionale resa sul non affine terreno del diritto
di proprietà, relativamente al quale la Corte ha varie volte censurato, alla stregua
dellart. 42 della Costituzione, linadeguatezza dellindennizzo per
espropriazione previsto dal legislatore, in quanto non "serio". Allo stesso modo
sarebbe necessario il rispetto delle medesime caratteristiche quanto al beneficio in
parola, che attiene al diritto fondamentale alla salute.
1.2. Nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per linammissibilità o linfondatezza della questione, illustrando le
conclusioni in successiva memoria.
LAvvocatura sottolinea che dal tenore dellordinanza di rimessione non
si comprende se il Tribunale voglia riferirsi a una ipotesi di responsabilità da atto
lecito ovvero a una da fatto illecito, ipotesi che sono assai diverse tra loro, e che
richiedono un diverso approccio sistematico e argomentativo.
Mentre infatti sul terreno generale della responsabilità da fatto illecito valgono
i comuni principi e trovano applicazione gli artt. 2043 e 2059 cod. civ., nel campo della
responsabilità da atto lecito cioè non ascrivibile a dolo o colpa
dellagente la censura del Tribunale, di "non serietà" del ristoro
stabilito dalla legge, appare infondata, poiché non può confondersi il bene della vita
di cui si chiede il ristoro con il criterio di determinazione dellammontare dello
stesso ristoro. Se, cioè, oggetto della questione è il quantum dellindennizzo, che
si assume inadeguato in relazione al bene della vita perduto o leso tenendo
peraltro presenti, sottolinea lAvvocatura, i caratteri dellindennizzo quali
definiti dalla sentenza n. 118 del 1996 -, potrà essere criticata la scelta legislativa
che ha optato per un determinato metodo, ma non potrà chiedersi, per via di declaratoria
di incostituzionalità, di modificarne la natura, con linserimento di istituti
estranei: non sarebbe quindi ammissibile la considerazione di elementi, come il danno
biologico, non congruenti rispetto al criterio adottato dal legislatore; del resto, la
stessa voce di danno biologico è stata ed è determinata dagli interpreti attraverso
criteri talvolta di carattere esclusivamente patrimoniale (ad esempio, con il ricorso al
criterio del triplo della pensione sociale).
La richiesta del rimettente non può dunque essere accolta, a fronte di un
indennizzo discrezionalmente configurato dal legislatore nei termini di un intervento di
solidarietà che, come tale, ha riguardo a parametri del tutto diversi da quelli del
risarcimento e prescinde dalla concreta valutazione caso per caso della vicenda e dalla
situazione personale dellinteressato.
2.1. Il Tribunale di Firenze sezione del lavoro ha sollevato, con ordinanza
del 29 settembre 1999 (r.o. 683/1999), questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2
della legge n. 210 del 1992, come integrati dallart. 1, comma 2, della legge 25
luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in
materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.
In fatto, il Tribunale riferisce che il ricorrente, premesso: a) di essere affetto
da emofilia e di sottoporsi pertanto a periodiche trasfusioni di emoderivati; b) di aver
contratto, fin dallaprile 1982, una epatopatia irreversibile, dapprima di tipo B e
poi di tipo C; c) di avere pertanto chiesto la corresponsione dellindennizzo di cui
alla legge n. 210 del 1992; d) di avere ottenuto detto indennizzo, con decorrenza dal 1°
dicembre 1994 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda),
ha formulato, sulla base di tali premesse, richiesta di condanna del Ministero della
sanità convenuto, in via principale al pagamento dellindennizzo pieno a decorrere
dal manifestarsi dellevento dannoso (aprile 1982), e in via subordinata al
pagamento, a decorrere dalla medesima data, dellassegno una tantum pari al 30%
dellindennizzo pieno. Con riferimento a entrambe le domande, si aggiunge
nellordinanza, il ricorrente ha prospettato la possibile incostituzionalità della
disciplina legislativa sopra indicata.
Alla prospettazione di incostituzionalità dà seguito il Tribunale, peraltro
limitatamente alla rilevanza che essa assume rispetto alla domanda subordinata e non anche
in riferimento a quella principale: la normativa è infatti denunciata in quanto
attribuisce il diritto allassegno una tantum, per il periodo compreso tra il
manifestarsi dellevento dannoso e lottenimento del beneficio, soltanto a chi
abbia riportato lesioni o infermità da vaccinazioni obbligatorie e non anche a chi
presenti danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
La censura di incostituzionalità, la cui rilevanza rispetto al contenuto della
domanda giudiziale, prosegue il Tribunale, risulta chiara, si incentra sul raffronto tra
lomissione lamentata e il caso delle persone danneggiate da vaccinazioni
(antipoliomielitiche) non obbligatorie ma solo promosse e incentivate dallautorità
sanitaria, caso nel quale, a seguito della sentenza n. 27 del 1998 della Corte
costituzionale, il diritto allassegno una tantum per il periodo anteriore alla
vigenza della legge n. 210 è riconosciuto: la situazione di chi, emofilico, si sottoponga
a trasfusioni per assicurarsi la stessa sopravvivenza è connotata sottolinea il
rimettente da uno stato di coartazione e di necessità certo non minore di quello
di chi si sottoponga a vaccinazioni "promosse".
Anche nellambito della tripartizione dei casi che possono darsi come
conseguenze di trattamenti sanitari, quale fissata dalla sentenza n. 118 del 1996 della
Corte costituzionale (risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.; equo indennizzo a
fronte delladempimento di un obbligo legale; sostegno assistenziale negli altri
casi), non risulterebbe comunque giustificabile, ad avviso del Tribunale, il trattamento
deteriore riservato a persone che si sono trovate nella necessità di sottoporsi a terapie
trasfusionali, in un periodo nel quale il servizio sanitario pubblico non aveva raggiunto
adeguati standards di sicurezza.
La lacuna legislativa, daltra parte, sarebbe lesiva anche dellart. 32
della Costituzione [4], che tutela la salute anche nella sua dimensione individuale e non
solo in quella collettiva; e, conclusivamente, il Tribunale osserva che è lo stesso art.
3 della Costituzione che richiede di assegnare rilievo alle situazioni di fatto che
costringono il singolo in una condizione di necessità e di bisogno; una condizione, si
precisa, che la richiamata sentenza n. 118 del 1996 non aveva potuto prendere in
considerazione, essendo il problema derivato dalla legislazione del 1997 e altresì dal
nuovo assetto determinato dalla sentenza costituzionale n. 27 del 1998.
2.2. Nel giudizio così promosso è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dallAvvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza della questione, anche in tal caso illustrando le
conclusioni in successiva memoria.
Rileva lAvvocatura che, secondo lormai consolidato indirizzo della
giurisprudenza costituzionale, non può essere oggetto di censura, alla stregua
dellart. 3 della Costituzione, la potestà, attinente al vero e proprio merito
legislativo, di adottare discrezionalmente soluzioni differenziate per ipotesi diverse,
pur se assimilabili. Nella specie, la condizione di coloro che hanno riportato lesioni o
infermità da vaccinazioni obbligatorie è oggettivamente diversa e distinta da quella dei
soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sebbene le due
categorie siano ricomprese nel più ampio ambito dei soggetti danneggiati da un intervento
sanitario: proprio la loro considerazione in due distinte norme, anzi, sembra evidenziare
lintento del legislatore di regolare in autonomia e non unitariamente i due casi,
anche nel quadro delle determinazioni economico-finanziarie assunte con la legge n. 238
del 1997.
3.1. Il Tribunale di Sanremo, con ordinanza
del 6 dicembre 1999 (r.o. 65/2000), ha sollevato questione di costituzionalità
dellart. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, "nella parte in cui non
prevede il diritto allindennizzo per i soggetti sottopostisi a vaccinazione
antiepatite B non obbligatoria in quanto appartenenti a categoria a rischio (nella specie:
persone conviventi con soggetti HBsAG positivi) in relazione alla quale lautorità
sanitaria abbia promosso e diffuso capillarmente la vaccinazione", in riferimento
agli artt. 2, 3, primo comma, e 32 della Costituzione.
Nel procedimento civile principale, il ricorrente ha chiesto, nei confronti del
Ministero della sanità, lerogazione dellindennizzo previsto dallart. 1,
comma 1, della legge n. 210 del 1992, perché, essendosi sottoposto a vaccinazione
antiepatite B su raccomandazione dellautorità sanitaria italiana in quanto persona
convivente con soggetto HBsAG positivo (cioè affetto da epatite B acuta e cronica), ha
contratto, in conseguenza della vaccinazione, una epatopatia cronica; la richiesta
precisa il rimettente si basa sulla citata norma, quale risultante a seguito della
sentenza n. 27 del 1998 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato
lillegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede il diritto
allindennizzo di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica
nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695".
La domanda giudiziale, osserva il Tribunale, non è però accoglibile, allo stato
della disciplina in vigore, perché a) non si tratta, nella specie, di vaccinazione
obbligatoria, alla quale si riferisce il testo dellart. 1, e b) non è richiamabile
la citata pronuncia della Corte, che concerne un diverso tipo di vaccinazione e che non è
formulata in termini generali, ma solo con riguardo alla vaccinazione antipoliomielitica.
E però accertato, prosegue il rimettente, che il ricorrente ha contratto una
epatopatia cronica per effetto della vaccinazione antiepatite B: del resto,
lindennizzo in argomento in un primo tempo era stato erogato allinteressato,
fino al 1997, ma era stato poi revocato appunto per la mancanza del requisito legale
dellobbligatorietà della vaccinazione.
Ciò posto, è rilevante osserva il Tribunale - la questione di
costituzionalità relativa allomessa attribuzione dellindennizzo ai soggetti
sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria ma "promossa" nei
loro riguardi, perché è tale lacuna legislativa a impedire laccoglimento del
ricorso; e la questione stessa è, per il Tribunale, non manifestamente infondata, per le
considerazioni che seguono.
Varrebbero, anche in questa situazione, le argomentazioni di fondo della sentenza
n. 27 del 1998 citata, nella quale, affermato il principio che non è lecito, ex artt. 2 e
32 della Costituzione, richiedere che il singolo metta a rischio la propria salute per un
trattamento nellinteresse della collettività senza che questa sia disposta a
condividere il peso delle conseguenze negative che ne possono derivare, la Corte ha
rilevato che, dal punto di vista di questo stesso principio, non è possibile distinguere
il caso in cui il trattamento sia imposto per legge dal caso in cui esso sia promosso e
incentivato dalla pubblica autorità; ed è alla stregua di questa omologazione che la
Corte, chiamata al controllo di costituzionalità a partire da vicende di fatto analoghe
alla presente (si trattava infatti di casi di vaccinazione antipolio non obbligatoria), si
è pronunciata nel senso anzidetto.
Anche nel caso in questione, osserva il Tribunale, allepoca in cui
linteressato si era sottoposto alla vaccinazione antiepatite B cioè nel
dicembre del 1985 lamministrazione sanitaria pubblica stava svolgendo una
intensa attività di promozione e incentivazione di tale tipo di vaccinazione, in
particolare verso chi, come il ricorrente, fosse "a rischio" perché convivente
con soggetti positivi al virus.
Questa attività, si precisa nellordinanza, si era espressa, già dagli inizi
del 1983, fino allepoca dei fatti di causa e poi oltre, con una serie di atti
dellamministrazione, principalmente circolari e direttive, che il rimettente indica
puntualmente: la circolare del Ministero della sanità n. 2 dell11 gennaio 1983
(Profilassi immunitaria dellepatite B), che individuava i conviventi di persone
affette da epatite B come categoria "a rischio" da sottoporre a censimento e
screening per la conseguente vaccinazione; la circolare del Ministero della sanità n. 39
del 22 aprile 1983 (Approvvigionamento vaccini antiepatite B registrati in Italia), circa
il programma di approvvigionamento da parte delle autorità sanitarie competenti a livello
locale in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive; le circolari del
Ministero della sanità n. 51 del 1° giugno 1983 (Programmi di vaccinazione contro
lepatite B) e n. 9 del 19 marzo 1985 (Programmi di vaccinazione contro l'epatite B),
relative ai programmi di vaccinazione e alle direttive per le autorità locali; la nota
del Ministero della sanità 400.2/41VH/717 del 23 maggio 1985 (Profilassi
dellepatite B. Primi risultati delle campagne di vaccinazione), circa
landamento delle campagne vaccinali promosse fino ad allora; atti, tutti, orientati
nel senso della realizzazione di programmi di censimento e screening da parte delle
U.S.L., per individuare i soggetti definibili a rischio e per raccomandare nei loro
riguardi la sottoposizione alla vaccinazione, ai quali hanno fatto seguito, nella medesima
prospettiva: la circolare del Ministero della sanità n. 31 del 26 luglio 1985
(Vaccinazione antiepatite B); la circolare del Ministero della sanità n. 30 del 15 aprile
1986 (Programmi di vaccinazione contro lepatite B); la nota del Ministero della
sanità 400.2/41V/1190 del 19 luglio 1986 (Profilassi vaccinale dellepatite B); la
nota del Ministero della sanità 400.2/41V/1104 del 4 agosto 1987 (Campagne vaccinali
contro lepatite B); la nota del Ministero della sanità 400.2/41V85/323 del 14 marzo
1988 (Campagna di vaccinazione contro lepatite B. Approvvigionamento di vaccini).
E tali indirizzi di promozione e diffusione della vaccinazione antiepatite B,
aggiunge il rimettente, hanno altresì trovato riscontro sul piano locale, per quanto qui
maggiormente rileva, nelle circolari della Regione Liguria n. 43989 del 1° giugno 1983
(Programma di vaccinazione contro lepatite virale B in Liguria) e n. 69225/2235 IP
del 4 giugno 1985 (Campagna di vaccinazione contro lepatite B nel 1985).
Allatto di sottoporsi al trattamento dunque osserva il Tribunale
era in opera una precisa e mirata sollecitazione dellautorità sanitaria
pubblica, nellambito di una vera e propria "campagna" di vaccinazioni
antiepatite B.
Come nel caso oggetto della sentenza n. 27 del 1998, dunque, il trattamento
sanitario non obbligatorio è stato compiuto a seguito di una complessiva attività di
informazione, sollecitazione e responsabilizzazione svolta dallautorità sanitaria,
anche con la prospettazione di rischi derivanti, in caso di mancata vaccinazione, per i
bambini.
Il Tribunale aggiunge che sul piano legislativo la vaccinazione antiepatite B è
stata resa obbligatoria, con la legge 27 maggio 1991, n. 165, solo nei riguardi dei nuovi
nati: per le persone nate in precedenza, dunque, la vaccinazione in discorso, pur se
gratuita, non è tuttora obbligatoria; ma tale circostanza, conclude il Tribunale
rimettente, non è decisiva ai fini della questione sollevata, perché la censura non
attiene alla irretroattività della disciplina ma alla mancata inclusione di una
determinata categoria di soggetti tra i titolari del diritto allindennizzo.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale di Firenze, il Tribunale di
Firenze - sezione del lavoro e il Tribunale di Sanremo dubitano, sotto diversi aspetti,
della legittimità costituzionale della disciplina dettata dalla legge 25 febbraio 1992,
n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), in
tema di indennizzo dovuto a coloro che abbiano subito danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali.
In particolare, il Tribunale di Firenze (r.o. 601/1999) dubita - in riferimento
agli artt. 2 e 38 della Costituzione - della legittimità costituzionale degli artt. 1,
comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, nel
quantificare lindennizzo dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione, sia pure in misura ridotta, del
danno biologico subito a seguito di emotrasfusione.
Il Tribunale di Firenze - sezione del lavoro, a sua volta (r.o. 683/1999), dubita
in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione - della legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 (come integrati dallart. 1, comma 2, della legge 25
luglio 1997, n. 238) della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui escludono i soggetti
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali dal diritto
allassegno una tantum per il periodo compreso tra il manifestarsi dellevento
dannoso e lottenimento dellindennizzo previsto dalla legge.
Il Tribunale di Sanremo, infine (r.o. 65/2000), dubita in riferimento agli
artt. 2, 3, primo comma, e 32 della Costituzione della legittimità costituzionale
dellart. 1 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il
diritto allindennizzo per soggetti sottoposti a vaccinazioni antiepatite B non
obbligatoria, in quanto appartenenti a categorie a rischio, in relazione alle quali
lautorità sanitaria abbia promosso la diffusione della vaccinazione.
2. Le tre questioni anzidette, riguardando la
medesima materia dei diritti indennitari conseguenti alla sottoposizione a trattamenti
sanitari, possono essere riunite e trattate congiuntamente in ununica sentenza.
3. La questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, che contesta la scelta del legislatore
circa i criteri adottati per quantificare il beneficio previsto, non è fondata.
La disciplina apprestata dalla legge n. 210 del 1992 opera su un piano diverso da
quello in cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento del danno, compreso il
cosiddetto danno biologico. Per quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza
che separa il risarcimento del danno dallindennità prevista dalla legge denunciata,
basta rilevare che la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e
danno risarcibile e configura questultimo, quanto alla sua entità, in relazione
alle singole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto
allindennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile derivante da epatite
post-trafusionale, in una misura prefissata dalla legge. Ferma la possibilità per
linteressato di azionare lordinaria pretesa risarcitoria, il legislatore,
nellesercizio della sua discrezionalità, ha dunque previsto una misura economica di
sostegno aggiuntiva, in un caso di danno alla salute, il cui ottenimento dipende
esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili, secondo parametri fissi, in
modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa nellan e nel
quantum, non subordinata allesito di unazione di risarcimento del danno, esito
condizionato allaccertamento dellentità e, soprattutto, alla non facile
individuazione di un fatto illecito e del responsabile di questo.
La questione di costituzionalità in esame tende quindi a trasferire elementi di un
sistema di garanzia in un altro operazione che si potrebbe semmai giustificare se
la misura prevista dalla legge impugnata dovesse valere in luogo del risarcimento del
danno, o in conseguenza di una prescrizione legale o per limpossibilità di fatto di
far valere le pretese risarcitorie derivanti dal danno subìto. Poiché però così non
può dirsi che sia nemmeno sotto il profilo fattuale, rispetto al quale occorre
sottolineare che spetta necessariamente alla giurisprudenza rendere efficace la tutela
risarcitoria nei casi di trasfusione di sangue infetto, individuando gli eventuali fatti
illeciti e i responsabili di questi - la pretesa inclusione nel beneficio previsto dalla
legge n. 210 di elementi propri della tutela risarcitoria non appare giustificata.
Il Tribunale rimettente ritiene che la stessa mancata considerazione, quale
componente del beneficio previsto dalla legge, del danno biologico, comporti
linadeguatezza del beneficio medesimo, con violazione degli artt. 2 e 38 della
Costituzione, evocati peraltro genericamente. Ma, così argomentando, si finisce per
lappunto per confondere gli istituti in una sorta di petitio principii: non
dimostrando ma dando per dimostrato il presupposto, cioè il necessario carattere comune
dei due istituti il beneficio e il risarcimento - rispetto ai criteri di
quantificazione.
Quanto fin qui detto non esclude comunque che il legislatore possa riconsiderare
lopportunità della scelta operata circa il criterio da adottare nella
quantificazione del beneficio riconosciuto dalla legge ai soggetti danneggiati da epatiti
post-trasfusionali (oltre che agli ammalati di HIV e ai danneggiati da vaccini): criterio
collegato oggi al trattamento pensionistico dei militari. Ma ciò riguarda il buon uso
della discrezionalità legislativa e non - quantomeno sotto i profili indicati dal
Tribunale rimettente la legittimità costituzionale della legge denunciata.
4. Non fondata è altresì la questione
sollevata dal Tribunale di Firenze sezione del lavoro, relativa alla mancata
previsione da parte della legge n. 210 del 1992, a favore dei soggetti danneggiati
irreversibilmente da epatiti post-trasfusionali, del diritto allassegno una tantum
previsto - dallart. 2, comma 2, della legge n. 210 per il periodo intercorrente tra
il manifestarsi della malattia e lottenimento dellindennizzo - a favore di
quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute da vaccinazione
obbligatoria.
Si fa dunque essenzialmente una questione di rispetto del principio di uguaglianza,
mentre gli altri principi costituzionali evocati non costituiscono altro che una sua
connotazione. Si denuncia lirrazionale disparità di trattamento tra i sottoposti a
vaccinazione obbligatoria e coloro che hanno subito trattamenti trasfusionali ematici,
disparità che si risolve a danno dei secondi. Osserva il Tribunale rimettente che il
grado di costrizione al trattamento di questi ultimi, spesso indotti dalla necessità di
salvare la vita, non è minore di quello riguardante coloro che si sono sottoposti alla
vaccinazione in conseguenza di un obbligo legale, tanto più in quanto alla situazione
dellobbligo legale sia stata equiparata con la sentenza n. 27 del 1998 di
questa Corte quella dellincentivazione nellambito di una politica
sanitaria pubblica.
La questione, così impostata, non può essere accolta per le ragioni già addotte
da questa Corte, nella sentenza n. 226 del 2000, nel dichiarare non fondata analoga
questione sollevata dal Pretore di Milano. Anche in quelloccasione si faceva valere
lassimilabilità della situazione di coloro che si sono sottoposti a un trattamento
sanitario, ricevendone un danno irrimediabile alla salute, in conseguenza di un obbligo
legale (caso su cui sono intervenute le sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996,
relative alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica) alla situazione di coloro i
quali, come gli emofilici, sono necessitati, in mancanza di alternative terapeutiche,
senza possibilità di scelta, a sottoporsi a somministrazioni di sangue ed emoderivati,
pena il decorso infausto della loro malattia. Già in tale occasione, il giudice
rimettente osservava che la necessità del ricorso alla terapia ematica, stante un rischio
per la vita, si potrebbe dire perfino più cogente che non nel caso di trattamento
sanitario imposto per legge, la cui violazione dà luogo meramente a una sanzione
giuridica.
E si concludeva ricordando che la Corte costituzionale stessa non ha assegnato
valore dirimente allesistenza di un obbligo legale avendo affermato, con la sentenza
n. 27 del 1998, il diritto allindennizzo non necessariamente in presenza di un
obbligo legale ma anche nellipotesi in cui il trattamento terapeutico, non (ancora)
reso obbligatorio, era oggetto di una specifica politica di promozione.
Queste argomentazioni, tuttavia, si collocano fuori della ratio costituzionale del
diritto allequo indennizzo riconosciuto in base agli artt. 32 e 2 della
Costituzione. Ciò che rileva è lesistenza di un interesse pubblico alla promozione
della salute collettiva tramite il trattamento sanitario, il quale, per conseguenza, viene
dalla legge assunto a oggetto di un obbligo legale o di una politica pubblica di
diffusione tra la popolazione. La giurisprudenza costituzionale alla quale il giudice
rimettente si riferisce è ferma nellindividuare in questo interesse e non
nellessere il singolo necessitato al trattamento: necessità che è solo una
conseguenza - la ragione dellobbligo generale di solidarietà nei confronti di
quanti, sottomettendosi al trattamento imposto, vengono a soffrire di un pregiudizio alla
loro salute.
In base a queste considerazioni, si comprende che il raffronto tra la cogenza
dellobbligo legale o lincentivazione al trattamento, da un lato, e la
necessità terapeutica del trattamento stesso, dallaltro, non è produttivo nel
senso della equiparazione delle situazioni, dal punto di vista del principio di
uguaglianza.
Le situazioni sono diverse e non si prestano a entrare in una visione
unificatrice perché solo le prime corrispondono a un interesse generale, che è quello in
base al quale è costituzionalmente necessario che la collettività assuma su di sé una
partecipazione alle difficoltà nelle quali può venirsi a trovare il singolo che ha
cooperato al perseguimento di tale interesse.
La questione di costituzionalità - pur ponendo un problema di tutela di soggetti
deboli, posti in condizioni di gravissima difficoltà e quindi meritevoli di protezione -
in quanto impiantata nei termini anzidetti, non può dunque trovare accoglimento.
5. Fondata è invece la questione sollevata
dal Tribunale di Sanremo, il quale dubita della legittimità costituzionale della mancata
previsione del diritto allindennizzo, previsto dallart. 1, comma 1, della
legge n. 210 a favore di quanti abbiano riportato danni irreversibili alla salute, essendo
stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria, appartenendo a una
categoria di persone considerate "a rischio" e perciò incentivate a sottoporsi
alla vaccinazione stessa nellambito di una campagna promossa dallautorità
sanitaria. Il giudice rimettente ritiene ingiustificata tale mancata previsione, a fronte
della attribuzione dellindennizzo a favore di chi, in analoghe circostanze, abbia
contratto uninfermità a seguito di vaccinazione antipoliomielitica (art. 1 della
legge n. 210 del 1992, quale risultante a seguito della sentenza n. 27 del 1998 di questa
Corte).
Il citato art. 1 della legge n. 210 prevede il diritto allindennizzo
(determinato dallart. 2) per chiunque abbia riportato lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente allintegrità psico-fisica, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge. Con la sentenza testé citata, questa Corte
richiamato "il principio che non è lecito [...] richiedere che il singolo esponga a
rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa
sia disposta a condividere, come è possibile, il peso di eventuali conseguenze
negative" (sentenze nn. 307 del 1990 e 118 del 1996) - ha ritenuto non esservi
ragione di differenziare, rispetto a tale principio, "il caso [...] in cui il
trattamento sanitario sia imposto per legge da quello [...] in cui esso sia, in base a una
legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella
società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la
comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei
singoli a un programma di politica sanitaria". Infatti, si aggiungeva, "una
differenziazione che negasse il diritto allindennizzo in questo secondo caso si
risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe [...] a coloro
che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di
solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di
quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione".
In applicazione dei princìpi così posti, la risoluzione della presente questione
di costituzionalità consiste nel rispondere alla domanda se, analogamente a quanto
accertato in relazione alla vaccinazione antipoliomielitica, anche per la vaccinazione
antiepatite possa dirsi essere stata in atto una campagna legalmente promossa
dallautorità sanitaria per la diffusione di tale secondo tipo di vaccinazione.
La
risposta positiva è documentata dagli atti ricordati analiticamente
nellesposizione in fatto - adottati a partire dal 1983, in attuazione dei compiti di
promozione della salute pubblica che, alla stregua della legge 13 marzo 1958, n. 296,
spettano allautorità sanitaria nazionale. Con la legge 27 maggio 1991, n. 165, la
vaccinazione contro lepatite virale B è stata resa obbligatoria per tutti i nuovi
nati nel primo anno di vita, ma anche prima di tale data gli atti sopra menzionati
testimoniano essere stata condotta a partire dalla circolare n. 2 dell11
gennaio 1983 del Ministero della sanità - una capillare campagna per la realizzazione di
un programma di diffusione della vaccinazione stessa che ha coinvolto le strutture
sanitarie pubbliche del nostro paese in unopera di responsabilizzazione e
sensibilizzazione ai rischi che lepatite di tipo B comporta per sé e per gli altri,
e innanzitutto per i bambini.
Deve così ritenersi che sussistono, anche per i soggetti sottoposti a vaccinazione
antiepatite di tipo B in attuazione della suddetta politica sanitaria promossa al
riguardo, le condizioni che hanno indotto questa Corte, nella sentenza n. 27 del 1998, a
ritenere costituzionalmente dovuto per i soggetti sottoposti a vaccinazione
antipoliomielitica lindennizzo previsto dallart. 1 della legge n. 210.
Pertanto, in accoglimento della questione proposta dal Tribunale di Sanremo, tale
disposizione deve essere dichiarata incostituzionale per dare ingresso al diritto
allindennizzo anche a tale categoria di soggetti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara lillegittimità
costituzionale dellart. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in
cui non prevede il diritto allindennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro
che siano stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dallanno 1983;
2) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n. 210
del 1992 sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di
Firenze con lordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, come integrati
dallart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati) sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze sezione del lavoro con
lordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Firmato:
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000
Il Direttore della Cancelleria - F.to: DI PAOLA
vedi anche
Dati ISTAT sui
Vaccini
Pag.
6 -
Pag. 7
-
Pag. 8
- Pag.
9 -
Pag. 10
-
Pag 11 -
Pag. 12
-
Pag. 13 -
Pag 14
- Pag 15
-
Pag. 16 -
Pag. 17
-
Pag. 18 -
Pag.19
-
Pag. 20 -
Pag. 21
|