Complimenti.....Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico  Naturali e Spirituali - la Guida alla Salute Naturale - Leggi, Studia, Pratica e starai in Perfetta  Salute, senza Farmaci ne' Vaccini


GUIDA  alla  SALUTE con la Natura

"Medicina Alternativa"   per  CORPO  e   SPIRITO
"
Alternative Medicine"
  for  BODY  and SPIRIT
 

 
 


GAZZETTA UFFICIALE  ITALIANA
n. 243 del 15-10-1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1999, n. 355
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie. - in vigore dal: 30-10-1999
Vaccinazioni e frequenza scolastica - 1  +  Vaccini e Scuola - 2

"Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione,  verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e  senza farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. E il tentativo di limitare l'arte della medicina solo ad una classe di persone, e la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la Bastiglia della scienza medica". 
(By Benjamin Rush, firmatario  della Dichiarazione  d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)
Rapporto Flexner e Dichiarazione di Alma Ata
+ Big Pharma + Padroni della sanita' + Sindacato Rockefeller

I dittatori nascosti (clandestini) della medicina, d’altra parte li conosciamo molto bene…..; che vestano gli abiti dei “baroni” e degli “scienziati”, che si mimetizzano nelle “lobbies accademiche” od operino nelle multinazionali del farmaci,
sono loro quelli che “contano” e “governano” la medicina ufficiale.
Alle menti aperte e liberali il compito di reagire a questa marea montante di intolleranza anti-scientifica, prima che questi nuovi tiranni arrivino ad insegnarci perfino cosa e’ giusto e non e’ giusto pensare…!


220 anni dopo, questa situazione di dittatura sanitaria si e' realizzata
e TU caro lettore cosa fai per contrastarla ??

L'F.D.A. (USA) ha TENUTO NASCOSTE le PROVE della PERICOLOSITÀ dei CIBI TRANSGENICI

 

Testo del DPR
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- vedi: Ministero della sanita' informato sui danni dei vaccini

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernente regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l'articolo 47;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 30 settembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.
3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24
Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformità alla deliberazione n. 33/99/E delle sezioni riunite adottata nell'adunanza del 20 settembre 1999.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il ''referendum'' popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
Si riporta il testo dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, nella sua formulazione originaria:
"Art. 47. - I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Il certificato deve recare l'indicazione dell'anno in cui sono state eseguite le vaccinazioni e, nel caso della vaccinazione antivaiolosa, l'esito riscontrato.
I certificati di vaccinazione devono essere conservati nel fascicolo personale dell'alunno ed è compito del medico scolastico di controllarne la validità".
Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) soppressa)".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 1518/1967, nella sua formazione originaria, si veda nelle note alle premesse.
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, reca:
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative". Si riporta il testo dell'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 117 (Interventi d'urgenza).
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1".
Il Decreto
Testo del Decreto

Modifica all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n°1518, concernente il regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n° 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l'articolo 47;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n° 400;
UDITO il Consiglio superiore della sanità espresso in data 30 settembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
SULLA proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione

EMANA
il seguente regolamento:
Articolo 1

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n°15 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 47. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, ovvero di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n°15, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente a comprovarla.
Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma precedente, il direttore della scuola o il capo dell'Istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità.
La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.
E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'Autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo31 marzo l998, n°112". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Sulla Gazzetta ufficiale il nuovo regolamento: saranno i direttori ad avvertire le Asl che poi chiameranno i genitori
A scuola anche senza vaccinazioni
Resta l'obbligo della certificazione ma gli "obiettori" saranno ammessi
Commento: il commento del Messaggero sottolinea ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, come si stia facendo strada l'idea di una possibile OBIEZIONE LIMITATA. ... staremo a vedere.

ROMA - Vaccinazioni: a scuola si può andare anche senza l'obbligo di presentare il certificato.
Dopo anni di discussioni, dopo prese di posizioni dei genitori obiettori, dopo manifestazioni e addirittura digiuni come era avvenuto anni fa in Trentino, adesso le nuove regole sulle vaccinazioni sono scritte nere su bianco sulla Gazzetta ufficiale.
Dopo 32 anni si volta pagina. Un nuovo regolamento pubblicato sulla Gazzetta dell'altro ieri modifica il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967. Non sarà più la scuola a fare da "guardiano" ai bambini vaccinati. "L'intento è quello che il controllo dell'obbligatorietà venga accertato e promosso dagli strumenti del servizio sanitario nazionale - commentano dal ministero della Sanità - la modificazione di questa norma trova ragione nella tutela del diritto allo studio".
Un genitore quindi che, contravvenendo all'obbligo, decidesse di non far vaccinare il proprio bambino non dovrà più giustificarsi con l'istituzione scolastica ma con le Asl. Il nuovo regolamento proposto dal ministro Bindi di concerto con il ministero della Pubblica Istruzione prevede che qualora l'alunno venga iscritto senza un'adeguata certificazione sarà cura del direttore o capo della scuola "comunicare il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno e al ministero della Sanità". E' vero quindi che se da una parte l'obbligo rimane, è innegabile però che sarà anche più semplice astenersi. Le stime parlano solo di un 3 per cento della popolazione che sarebbe contro la vaccinazione, ma quali genitori comuni viene spontaneo chiedersi quali certezze si abbiano che questa soglia non aumenti mettendo a rischio la salute pubblica e, soprattutto, a cosa va incontro chi decide di non far vaccinare il proprio figlio. "L'obbligo della vaccinazione rimane - sottolinea Donato Greco, epidemiologo dell'Istituto superiore di Sanità - Chi non fa immunizzare il proprio figlio commette un reato, che anche se è stato depenalizzato, al tempo del ministro Guzzanti, (prima si arrivava a prevedere anche l'arresto per i genitori), resta come reato. Nel momento in cui la Asl accerta che non viene rispettata la norma comincia una diatriba con la famiglia: ogni anno abbiamo un centinaio di procedimenti. Certo che non si arriva quasi mai alla vaccinazione coatta".
Per il direttore dell'Istituto di Igiene della Sapienza Gaetano Maria Fara, uno degli obiettivi è "spingere le famiglie a ragionare" poiché "spesso la gente si ribella all'idea dell'obbligo che non viene spiegato".
Per Fara l'intervento dell'Aziende sanitarie farà sì che "alla fine saranno pochi i genitori che non vaccineranno i figli per motivi ideologici".
Oggi, ha aggiunto, "la media nazionale non supera il 3 per cento. Di questi, l'1 per cento non è vaccinato per motivi di salute pesche allergici o malati. Un 2 per cento sfugge alle vaccinazioni per motivi vari o per un rifiuto dei genitori".
Ma la situazione varia anche a seconda delle Regioni: "In Trentino - ha detto - si registra una forte opposizione ideologica e circa il 3 per cento dei bambini non è vaccinato". Ad ogni modo, niente allarmismi: "la percentuale di bambini non vaccinati, rispetto all'intera popolazione, è estremamente bassa e non ci sono dunque rischi per la salute".
Ma ad oggi quali sono le vaccinazioni obbligatorie ? Tetano, difterite, poliomielite, epatite B. Raccomandati invece e consigliati dalla maggior parte degli epidemiologi ed infettivologi sono morbillo, rosolia, parotite, pertosse, haemophilus influnzae b.
By Rossella CRAVERO

PROGETTO DI LEGGE N. 4934 - 05/06/1998

Modifica all' articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

DISEGNO DI LEGGE N. 3253 - 06/05/199
Nuove disposizioni in materia di vaccinazioni per i bambini e gli adolescenti e di consenso informato alla vaccinazione

PROGETTO DI LEGGE N. 3757 -
03/07/1997
Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza nei confronti degli obblighi di vaccinazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 585 -
27/05/1996
Nuove disposizioni sulle vaccinazioni obbligatorie e facoltative.

Video su: I BAMBINI NON VACCINATI SONO molto PIU' SANI di quelli VACCINATI !
Nel 1992 I.A.S. ha condotto un sondaggio sulla salute e la vaccinazione dei bambini della Nuova Zelanda ed ha trovato solide prove scientifiche che I BAMBINI NON VACCINATI sono PIU' SANI dei loro coetanei vaccinati !

Frequenza scolastica e vaccinazioni (Italy) + Vaccinazioni e frequenza scolastica - 1  +  Sentenza della Cassazione + Dati ISTAT sui Vaccini + Big Pharma