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Testo del DPR
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - vedi:
Ministero della sanita'
informato sui danni dei vaccini
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518,
concernente regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in
particolare l'articolo 47;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 30 settembre
1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.
1518, e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione
pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad
accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni
obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa
certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle
rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio
sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di
cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro
cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria
locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata
certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo
o agli esami.
3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità' sanitaria di
interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24
Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformità alla deliberazione
n. 33/99/E delle sezioni riunite adottata nell'adunanza del 20 settembre 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il ''referendum'' popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
Si riporta il testo dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, nella sua
formulazione originaria:
"Art. 47. - I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione
pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non
comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere
stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Il certificato deve
recare l'indicazione dell'anno in cui sono state eseguite le vaccinazioni e, nel caso
della vaccinazione antivaiolosa, l'esito riscontrato.
I certificati di vaccinazione devono essere conservati nel fascicolo personale
dell'alunno ed è compito del medico scolastico di controllarne la validità".
Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza
di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
e) soppressa)".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 47 del D.P.R. n.
1518/1967, nella sua formazione originaria, si veda nelle note alle premesse.
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, reca:
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative". Si
riporta il testo dell'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 117 (Interventi d'urgenza).
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate
della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco
adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del comma 1".
Il Decreto
Testo del Decreto
Modifica all'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n°1518,
concernente il regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 1961, n° 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed
in particolare l'articolo 47;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n° 400;
UDITO il Consiglio superiore della sanità espresso in data 30 settembre 1998;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione Consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
SULLA proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione
EMANA
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. L'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1967, n°15 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 47. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione
pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad
accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni
obbligatorie, ovvero di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 2 e
8 della legge 4 gennaio 1968, n°15, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e
delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio
sanitario nazionale competente a comprovarla.
Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui
al comma precedente, il direttore della scuola o il capo dell'Istituto comunica il fatto
entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'Azienda unità
sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità.
La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla
scuola dell'obbligo o agli esami.
E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'Autorità sanitaria di interventi
di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo31 marzo l998, n°112".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Sulla Gazzetta ufficiale il nuovo
regolamento: saranno i direttori ad
avvertire le Asl che poi chiameranno
i genitori A scuola anche senza vaccinazioni
Resta l'obbligo della
certificazione ma gli "obiettori"
saranno ammessi Commento: il commento del Messaggero
sottolinea ancora una volta, qualora
ce ne fosse bisogno, come si stia
facendo strada l'idea di una
possibile OBIEZIONE LIMITATA. ...
staremo a vedere. ROMA - Vaccinazioni: a scuola si può
andare anche senza l'obbligo di
presentare il certificato. Dopo anni di discussioni, dopo prese
di posizioni dei genitori obiettori,
dopo manifestazioni e addirittura
digiuni come era avvenuto anni fa in
Trentino, adesso le nuove regole
sulle vaccinazioni sono scritte nere
su bianco sulla Gazzetta ufficiale. Dopo 32 anni si volta pagina. Un
nuovo regolamento pubblicato sulla
Gazzetta dell'altro ieri modifica il
decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1967. Non
sarà più la scuola a fare da
"guardiano" ai bambini vaccinati.
"L'intento è quello che il controllo
dell'obbligatorietà venga accertato
e promosso dagli strumenti del
servizio sanitario nazionale -
commentano dal ministero della
Sanità - la modificazione di questa
norma trova ragione nella tutela del
diritto allo studio". Un genitore quindi che,
contravvenendo all'obbligo,
decidesse di non far vaccinare il
proprio bambino non dovrà più
giustificarsi con l'istituzione
scolastica ma con le Asl. Il nuovo
regolamento proposto dal ministro
Bindi di concerto con il ministero
della Pubblica Istruzione prevede
che qualora l'alunno venga iscritto
senza un'adeguata certificazione
sarà cura del direttore o capo della
scuola "comunicare il fatto entro
cinque giorni, per gli opportuni e
tempestivi interventi, all'azienda
sanitaria locale di appartenenza
dell'alunno e al ministero della
Sanità". E' vero quindi che se da
una parte l'obbligo rimane, è
innegabile però che sarà anche più
semplice astenersi. Le stime parlano
solo di un 3 per cento della
popolazione che sarebbe contro la
vaccinazione, ma quali genitori
comuni viene spontaneo chiedersi
quali certezze si abbiano che questa
soglia non aumenti mettendo a
rischio la salute pubblica e,
soprattutto, a cosa va incontro chi
decide di non far vaccinare il
proprio figlio. "L'obbligo della
vaccinazione rimane - sottolinea
Donato Greco, epidemiologo
dell'Istituto superiore di Sanità -
Chi non fa immunizzare il proprio
figlio commette un reato, che anche
se è stato depenalizzato, al tempo
del ministro Guzzanti, (prima si
arrivava a prevedere anche l'arresto
per i genitori), resta come reato.
Nel momento in cui la Asl accerta
che non viene rispettata la norma
comincia una diatriba con la
famiglia: ogni anno abbiamo un
centinaio di procedimenti. Certo che
non si arriva quasi mai alla
vaccinazione coatta". Per il direttore dell'Istituto di
Igiene della Sapienza Gaetano Maria
Fara, uno degli obiettivi è
"spingere le famiglie a ragionare"
poiché "spesso la gente si ribella
all'idea dell'obbligo che non viene
spiegato". Per Fara l'intervento dell'Aziende
sanitarie farà sì che "alla fine
saranno pochi i genitori che non
vaccineranno i figli per motivi
ideologici". Oggi, ha aggiunto, "la media
nazionale non supera il 3 per cento.
Di questi, l'1 per cento non è
vaccinato per motivi di salute
pesche allergici o malati. Un 2 per
cento sfugge alle vaccinazioni per
motivi vari o per un rifiuto dei
genitori". Ma la situazione varia anche a
seconda delle Regioni: "In Trentino
- ha detto - si registra una forte
opposizione ideologica e circa il 3
per cento dei bambini non è
vaccinato". Ad ogni modo, niente
allarmismi: "la percentuale di
bambini non vaccinati, rispetto
all'intera popolazione, è
estremamente bassa e non ci sono
dunque rischi per la salute". Ma ad oggi quali sono le
vaccinazioni obbligatorie ? Tetano,
difterite, poliomielite, epatite B.
Raccomandati invece e consigliati
dalla maggior parte degli
epidemiologi ed infettivologi sono
morbillo, rosolia, parotite,
pertosse, haemophilus influnzae b.
By Rossella CRAVERO
PROGETTO DI LEGGE N. 4934 - 05/06/1998
Modifica all' articolo 1 della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.
DISEGNO DI LEGGE N.
3253 -
06/05/199
Nuove disposizioni in
materia di vaccinazioni
per i bambini e gli
adolescenti e di
consenso informato alla
vaccinazione
PROGETTO DI LEGGE N.
3757 -
03/07/1997
Riconoscimento del
diritto all'obiezione di
coscienza nei confronti
degli obblighi di
vaccinazione.
DISEGNO DI LEGGE N. 585
- 27/05/1996
Nuove disposizioni sulle
vaccinazioni
obbligatorie e
facoltative.
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