|
A.D.U.C.-
LUCCA NEWS Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
E-mail:
segreteria@aduc-lucca.it
- S.i.p. ANNO I Numero 1 Gennaio 2004
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE :
La Corte d'Appello per Minori di Venezia ha ritenuto di dover sollevare
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della
cost. della legge 5 marzo 1963, n. 292 (da ultimo modif. con legge 27
aprile 1981, n. 166) sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica,
per i seguenti motivi : l'obbligo della vaccinazione antitetanica e' nato
in un periodo storico in cui i bambini giocavano per strada e nei campi, e
il rischio di venire a contatto con le spore del tetano era molto più
elevato di oggi, in cui i bambini giocano normalmente in appartamenti
ristretti ma asettici, e nei quali imbattersi nelle spore del tetano e'
quanto mai improbabile.
Che il rischio di contrarre il tetano sia
estremamente ridotto, è il dubbio che ha colpito anche il legislatore, il
quale, però, non ha ancora preso una posizione precisa (si noti
che, nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea non sussiste
l'obbligatorietà), e considerato che l'art. 9 del decreto legge 7 gennaio
1994, n. 8, seppur non convertito in legge, escludeva l'imposizione
coattiva delle vaccinazioni obbligatorie e il D.P.R. 26 gennaio 1999, n.
355, disponeva la libertà di frequenza scolastica per tutti gli alunni
non vaccinati; per cui ora ci si trova in questa ambigua situazione per
cui le vaccinazioni sono formalmente ancora obbligatorie per legge, ma se
non si fanno non succede assolutamente nulla.
«Negli ultimi tempi, poi, si e' allargato un vasto movimento d'opinione
contro l'obbligatorietà delle vaccinazioni. - dichiara Marco Affatigato,
dell'ADUC-Lucca , che prosegue - Lo stesso Consiglio superiore di sanità
(risoluzione 5 novembre 1995) ha raccomandato di accelerare lo spostamento
dell'impegno per le vaccinazioni dall'ambito degli interventi impositivi
di polizia sanitaria a quello della partecipazione consapevole. La Corte
di Appello minorile si è trovata ad affrontare un rifiuto genitoriale
alla vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge non fondato su
un'opposizione preconcetta e immotivata alla vaccinazione: i genitori
chiedono alla Corte di Appello di spiegare perché se il vaccino
antitetanico contenente mercurio è ritenuto potenzialmente pericoloso dal
punto di vista scientifico-sanitario, tant'è che entro il 31 dicembre
scorso doveva essere ritirato dal commercio (Decreto Ministeriale 13
novembre 2001 in Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2002, n. 66), al giugno del
2003 non lo é giuridicamente , periodo in cui il minore avrebbe dovuto
assumerlo, ma lo diventerà solo dal 1ø gennaio 2004. Ne consegue che la
Corte non ha inteso limitarsi ad affievolire la potestà dei genitori, al
fine di rimuovere o superare decisioni degli stessi ritenute
pregiudizievoli per il minore, in quanto non lo é l'opposizione motivata
su ragioni sanitarie di buon senso.»
La Corte di Appello ha valutato che la salute costituisce un valore
protetto e garantito dalla Costituzione (art. 32), che lo definisce come
diritto individuale e interesse della collettività. Fra i due, oggi
prevale indubbiamente la componente individualistica, dal momento che la
Costituzione non impone al singolo individuo un obbligo di mantenersi in
buona salute e di curarsi nell'interesse della collettività, ma gli
riconosce la facoltà di scegliere se curarsi o non curarsi. Con ripetuti
interventi chirarificatori, infatti, la Corte Costituzionale affermato che
l'art. 32 della Costituzione postula il necessario contemperamento del
diritto alla salute del singolo (avente anche un contenuto negativo di non
assoggettabilità a trattamenti non richiesti e non accettati: Corte cost.
26 luglio 1979, n. 88), con l'interesse della collettività. In
quest'ottica, ha affermato che l'intervento coattivo sanitario e'
giustificabile solo se viene messa in pericolo la salute pubblica (Corte
cost. 22 giugno 1990, n. 307 e 27 marzo 1992, n. 132, proprio per casi di
vaccinazione obbligatoria; Corte cost. 23 maggio 1994, n. 218, per un caso
in cui un sanitario si era rifiutato di sottoporsi all'esame dell'Hiv, con
conseguente rischio per i ricoverati che finivano sotto le sue mani).
«Dunque, può tranquillamente affermarsi che il criterio principe per
stabilire i limiti dell'autodeterminazione individuale (diritto parimenti
di rango costituzionale: Cass. III, 15 gennaio 1997,n. 364), rispetto alla
obbligatorietà imposta dalla legge, consiste nella pericolosità della
situazione per il solo individuo o per l'intera collettività.
Non c'e' dubbio, ad avviso di questo collegio, che nessun pericolo alla
collettività possa venire dal fatto che il singolo soggetto non si
vaccini contro il rischio del tetano, perché il tetano non e' una
malattia diffusiva (cioè contagiosa), ma solo tossinfettiva, che esplica
la sua azione esclusivamente attraverso la produzione di una neurotossina
estremamente attiva che colpisce il solo soggetto penetrato. Ne consegue
che viene a cadere in radice - a giudizio di questa Corte -
l'obbligatorietà della vaccinazione stessa, che potrebbe sussistere solo
se il tetano costituisse una malattia diffusiva. P. Q. M. La Corte
d'appello di Venezia, sezione minorenni, pregiudizialmente decidendo: 1)
solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2
legge n. 5 marzo 1963, n. 292 (obbligo della vaccinazione antitetanica per
alcune categorie di rischio), siccome novellato dall'art. 1, lett. c),
legge 27 aprile 1968 n. 491, e dall'art. 1 legge 27 aprile 1981 n. 166 per
contrasto con l'art. 32 della Costituzione; 2) sospende il giudizio in
corso; 3) ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e del
fascicolo integrale alla Corte costituzionale;t 4) dispone che, a cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in
causa (ivi compreso il P.G.), nonché al sig. Presidente del Consiglio dei
ministri in Roma, nel suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale
dello Stato, e che - sempre a cura della cancelleria - la presente
ordinanza sia comunicata ai signori Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato.
Venezia, 20 giugno 2003. Il Presidente: Asili».
|
"Questo sito
WEB vi informa"
Non siamo
responsabili della correttezza e/o della solvibilità
degli inserzionisti del ns. Network
Webmaster
- Copyright © 1998, Publisher Bamico ltd - All rights reserved
Tutti i diritti riservati - Vietata
la copia anche parziale dei contenuti, se non viene citata la fonte |
|
|