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Italy - Sono già
più d'una le sentenze della Corte di Cassazione che sanciscono il
principio secondo cui un genitore che non ottempera ad una ordinanza del
sindaco di vaccinazione coatta NON commette reato.
La più recente è
una sentenza della Prima Sezione penale Corte Cassazione depositata il
27/07/2000, mentre una delle prime fu la sentenza 2424/196 del
12/12/1990 depositata il 26/02/1991 (Pres. Aiello - Rel. Carinci - P.M.
Aponte).
In sostanza, ecco cosa dicono.
Se un sindaco, sollecitato dalla
ASL, emette una ordinanza con la quale appunto ordina ai genitori di
far vaccinare il figlio e il genitore non ubbidisce, non ci può essere
denuncia penale ma solo sanzione amministrativa. Infatti alcuni sindaci
avevano denunciato i genitori perché non avevano ottemperato ai sensi
dell'art. 650 del codice penale, ma ciò non è possibile. Per chi non
ubbidisce può essere prevista solo una sanzione.
Questo perché la
Cassazione ha ritenuto che l'articolo del codice sia applicabile, in
merito a ordinanze sindacali, "solo nei casi di inottemperanza alle
ordinanze contingibili e urgenti, di natura eccezionale, adottate dal
sindaco al fine di prevenire e/o eliminare gravi danni che minaccino
l'incolumità dei cittadini".
Nei casi in cui invece l'ordinanza
viene adottata in conformità a leggi o regolamenti, e quindi in
situazioni di normalità, la sanzione per chi disubbidisce è sempre di
natura amministrativa.
E proprio in tale ultima categoria i giudici
hanno ritenuto di dover classificare l'ordine relativo alle vaccinazioni
obbligatorie.
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