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Il governo ha
approvato la legge 210/92 sul Danno Biologico
che sancisce un indennizzo alle persone che
hanno contratto l’AIDS
o l’Epatite
C in seguito a
trasfusioni.
La legge limita l’intervento dello Stato nei
confronti dei contagiati: ne esclude i
dializzati, i trapiantati ed i contagiati da
strumenti contaminati.
La sentenza 21060 del 27.11.’98, emanata dal
Tribunale Civile di Roma Sez. I, ha riconosciuto
la responsabilità del Ministero della Sanità per
i danni fisici e morali riportati dalle persone
contagiate a seguito delle somministrazioni di
sangue e/o emoderivati.
La sentenza, condanna il Ministero della Sanità
per avere, sino al 1991, negligentemente
ritardato il ritiro dei farmaci non trattati al
calore virucidico.
Secondo tale sentenza, pur essendo noto che
negli anni ‘70/’80 si erano sviluppate
l’infezione da Epatite e poi quella da AIDS - e
che queste erano evitabili col trattamento a
caldo antivirucidico - il Ministero attese sino
al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei
farmaci non trattati al calore e solo nel 1993
di quelli non trattati contro l’Epatite C.
Il Ministero della Sanità è stato quindi
condannato a risarcire economicamente il danno
ad ogni singola persona, dietro causa
individuale.
In seguito al danno morale riconosciuto dal
tribunale nel 1998, l’Associazione Politrasfusi
Italiani si costituisce parte civile nei
confronti dello Stato e delle case
farmaceutiche.
Il risarcimento riconosciuto agli infettati
dalla sentenza di Roma del 1998 viene ridotto
con sentenza della Corte d’Appello, in seguito
al ricorso presentato dal Ministero della
Sanità; gli interessati presentano ricorso in
Cassazione avverso tale decisione In occasione
di questo processo, segnaliamo comunque un’altra
vittoria, seppure piccola, per i contagiati: la
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo condanna
lo stato italiano a pagare 60 milioni di lire ad
ogni infettato che aveva intentato la causa,
come risarcimento per il danno subito a causa
della lungaggine del procedimento (30/11/2000).
Nel mese di giugno il Tribunale di Roma torna ad
esprimersi a favore di altri 351 infettati che
avevano intentato una causa contro il Ministero
della Sanità al fine di vedersi riconosciuto il
risarcimento per il danno subito. La sentenza dà
ampiamente ragione ai contagiati, andando anche
oltre quanto deciso nelle precedenti sentenze
aventi ad oggetto la medesima materia: la
responsabilità del Ministero viene riconosciuta
anche per i contagi avvenuti prima degli anni in
cui sono stati approntati i test per i singoli
virus.
Modalità per
ottenere l’indennizzo
Chi ha riportato danni irreversibili da
vaccinazioni obbligatorie, o chi è stato
contagiato da infezione di HIV o HCV con
emoderivati ha diritto all’indennizzo previsto
dalla legge 210 del 1992.
Per ottenere l’indennizzo, è essenziale ottenere
il riconoscimento del nesso di causalità tra la
trasfusione di emoderivati e l’insorgenza
dell’infermità da cui deriva un danno
all’integrità psico-fisica ascrivibile ad una
delle otto categorie previste dalla tabella n.
834/81.
I giudizi sul nesso di causalità competono alla
Commissione Medica Ospedaliera.
L’indennizzo può consistere in un assegno
vitalizio, se il soggetto danneggiato è in vita,
o in una pensione di reversibilità per 15 anni o
un assegno.
L’importo varia a seconda della tabella allegata
al D.P.R. 834/81:
1241,69 Euro a
bimestre
1220,35
1199,17
1177,89
1156,56
1135,22
1113,94
1092,61
L’assegno una tantum
è pari ad € 77.468,53.
L’indennizzo va
richiesto entro 10 anni dall’accertamento
dell’infezione da HIV e tre dall’accertamento
della infezione da HCV;
ed entro 4 anni
dalla vaccinazione obbligatoria.
La domanda va
presentata alla ASL di residenza e va corredata
di:
•cartella clinica da
cui risulti la trasfusione di sangue effettuata;
•referti di analisi
eseguite prima e dopo l’infezione;
•certificati medici
attestanti la irreversibilità del danno;
Successivamente la
pratica verrà inviata alla C.M.O. che a sua
volta deve sottoporre il paziente a visita.
Modalità per
ottenere il risarcimento del danno
Oltre all’indennizzo
di cui sopra, si può ottenere un ulteriore
risarcimento dei danni da richiedere al
Tribunale Civile di Roma.
Il Tribunale Civile
di Roma ha infatti stabilito la responsabilità
del Ministero della Salute stabilendo che lo
stesso dovrà risarcire tutti i danni provocati a
pazienti che hanno contratto l’epatite C e la
infezione da HIV a seguito di trasfusioni.
Tale risarcimento
sarà cumulabile con l’indennizzo previsto dalla
legge 210 del 92.
Il risarcimento dei
danni richiesti, prevede il ristoro di tutti i
danni morali, materiali, biologici e
patrimoniali che un soggetto ha subito per colpa
del danno irreversibile in cui si trova.
Tale richiesta di
risarcimento dei danni va fatta con atto di
citazione.
L’ammontare di tale
risarcimento varia secondo molti fattori.
Si fa notare come
una sentenza recente del Tribunale di Firenze ha
stabilito un risarcimento dei danni pari ad €
1.000.000,00.
Tale dato è solo
indicativo.
A tal proposito
dobbiamo dire che un recente decreto legge ha
stabilito che lo Stato, sarebbe disposto a fare
una transazione con chi abbia una sentenza
definitiva già favorevole e con quanti hanno
inoltrato già atto di citazione per risarcimento
danni contro il Ministero della Salute.
Tale transazione
prevede un pagamento di una cifra compresa fra i
388.000,00 € ed i 455.000,00 a seconda delle
fasce di età.
Si accede a tale
transazione essendo in possesso di un atto di
citazione o di una sentenza favorevole e
presentando una domanda al Ministero della
Salute.
Giurisprudenza
Il tribunale di Roma in analoga vicenda (e la
sentenza, sul punto, è stata confermata in
secondo grado) ha affermato la responsabilità
del Ministero sull’implicito presupposto che su
di esso incombeva il dovere di vigilare in
materia, al quale è coessenziale quello di
attivarsi operativamente allo scopo di evitare
o, quanto meno, di ridurre il rischio delle
infezioni virali notoriamente insite nella
pratica terapeutica della trasfusione di sangue
e dell’uso degli emoderivati. Si tratta di un
orientamento in linea con le acquisizioni più
recenti della giurisprudenza (v. Cass. n.
3132/2001, 7339/1998, 8836/1994) la quale ha
rilevato che l’omissione da parte della p.a. di
qualunque iniziativa funzionale alla
realizzazione dello scopo per il quale
l’orientamento attribuisce il potere (qui
concernente la tutela della salute pubblica) la
espone a responsabilità extracontrattuale quando
dalla violazione del vincolo interno costituito
dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico,
il quale è strumentale ed accessorio a quel
potere, siano derivate violazioni dei diritti
soggettivi dei terzi.
Pertanto il risarcimento del danno per infezione
da Epatite “C” o “B” contratta a seguito di
trasfusione o di uso di emoderivati, incombe sul
Ministero della Salute che deve risarcire tutti
i danni morali, patrimoniali e morali per non
aver vigilato sul sangue infetto.
Tutti i soggetti che hanno contratto l’epatite C
o B da trasfusioni non solo possono e debbono
ricevere l’indennizzo da parte dello stato, ma
possono anche ottenere un consistente
risarcimento del danno dal Tribunale Civile di
Roma.
Infine con una
recentissima pronuncia la Suprema Corte, in
sezioni unite civili, con la sentenza n. 581
dell’11.01.2008 è intervenuta in tema di
risarcimento danni da emotrasfusione da sangue
infetto.
Nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV e HIV a
seguito di trasfusioni con sangue infetto,
eseguite da strutture pubbliche o private, non
si configura il reato di epidemia colposa, per
la mancanza dell’elemento della volontaria
diffusione di germi patogeni, bensì quello di
lesioni o di omicidio colposi.
Il termine
prescrizione è quindi di norma quinquennale, a
meno che non sia intervenuta la morte del
trasfuso.
La prescrizione dell’azione di danno nei
confronti del Ministero della Salute per omessa
vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue
decorre non dal giorno della eseguita
trasfusione, né da quello in cui si sono
rilevati i primi sintomi della malattia, bensì
dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto
consapevolezza della riconducibilità del suo
stato morboso alla trasfusione subita.
By Avv. M. Gallone – Tratto da: overlex.com
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Scambio di
sangue
infetto
Il
contagio attraverso contatto diretto
dell’organismo con sangue infetto avviene
mediante:
- scambio di oggetti acuminati, quali siringhe,
forbici, tagliaunghie e rasoi, e oggetti di uso
quotidiano che possono entrare in contatto con
il sangue, come gli spazzolini da denti;
- Trasfusione di sangue infetto;
- somministrazione di derivati del sangue
infetti come nella profilassi per le malattie
infettive.
Iniettarsi una
qualsiasi sostanza con una siringa usata da
un’altra persona è l’azione che presenta il
maggior fattore di rischio relativamente al
contagio da HIV. Quantitativamente, secondo il
rapporto della Regione Lazio, poco meno del 10%
dei contagi avviene in seguito all’utilizzo di
una siringa già usata da una persona infetta.
Piccoli residui di sangue infetto presenti nella
siringa o nell’ago possono penetrare
direttamente nel circolo sanguigno e infettare
l’individuo. Se si usano siringhe per iniettarsi
sostanze, è indispensabile non utilizzare mai la
siringa usata da altri né permettere ad altri di
utilizzare la propria siringa usata.
Lo scambio del rasoio o di altri oggetti
taglienti di uso personale può essere causa di
infezione nel caso di micro lesioni.
E’ fondamentale non utilizzare gli strumenti da
toelette altrui, anche lo spazzolino da denti
(le micro-lesioni alle gengive sono estremamente
frequenti).
In passato, molte persone hanno contratto HIV
con trasfusioni di sangue provenienti da
donatori infetti, ma attualmente il sangue
donato è controllato in modo molto accurato e il
rischio di contagio è estremamente ridotto
(nessun caso rilevato nel Lazio dal 2006).
tratto da: stopaids.it
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Trasfusioni con
sangue infetto, Ministero condannato a risarcire
oltre 1 milione di euro
Duplice condanna del Ministero della Salute al
risarcimento del danno in favore di soggetti
danneggiati a causa di trasfusione di sangue
infetto.
La Terza Sezione
Civile del Tribunale di Palermo, ha emesso due
diverse sentenze di condanna del Ministero della
Salute al risarcimento del danno in favore di
soggetti danneggiati per contagio di epatite C
dovuta a trasfusioni di sangue infetto.
In particolare con
una prima sentenza il Tribunale ha condannato il
Ministero della Salute a risarcire la somma
complessiva di € 547.000,00, di cui € 497.000,00
in favore di un cittadino Lampedusano D.G., a
titolo di danno biologico e morale, ed €
50.000,00 in favore della di lui moglie S.M., a
titolo di danno morale e danno alla sfera
sessuale conseguente alla necessità di adottare
precauzioni per il pericolo di contagio.
Con una seconda
sentenza, lo stesso Tribunale, sia pure in
persona di un Giudice diverso, ha condannato lo
stesso Ministero a risarcire in favore di due
coniugi di Ravanusa, la somma complessiva di €
529.000,00, di cui € 376.000,00 in favore della
moglie F.G., a titolo di danno biologico e
morale, ed € 153.000,00 in favore del marito
A.B., anch’esso contagiato dal virus HCV, per
effetto dei rapporti sessuali intrattenuti con
la moglie già affetta dal virus a causa di
trasfusioni di sangue infetto.
Entrambe le
sentenze, costituiscono l’epilogo di una
battaglia processuale intrapresa da soggetti che
a causa di una trasfusione di sangue subita nel
corso di un intervento chirurgico effettuato
rispettivamente, il primo presso l’Ospedale
“Molinette” di Torino, ed il secondo presso
l’Ospedale Policlinico di Palermo, hanno
contratto, senza loro colpa, il virus
dell’epatite C.
Peraltro, nel caso
dei coniugi Ravanusani, dalla cartella clinica
relativa all’intervento chirurgico cui era stata
sottoposta la Signora F.G., non emergevano, in
quanto non erano state annotate, neppure le
trasfusioni di sangue effettuate, circostanze
questa che avrebbe impedito la prova del nesso
di causalità tra la trasfusione ed il contagio.
Solo dopo innumerevoli istanze di accesso ed in
ultimo la minaccia ad opera dell’Avv. Angelo
Farruggia nei confronti dell’Azienda
Universitaria Policlinico di una denuncia penale
per omissioni di atti d’ufficio, ha consentito
ai legali di venire in possesso dei registri
trasfusionali dai quali, invece, risultava che
alla Signora F.G erano state somministrate
almeno tre sacche di sangue.
A distanza di quasi
vent’anni dalle trasfusioni, effettuate nel
primo caso nel 1986 e nel secondo nel 1983, il
grave peggioramento dello stato di salute ed il
radicale mutamento delle proprie condizioni di
vita, caratterizzate da frequenti ricoveri in
urgenza, hanno indotto i cittadini agrigentini
ad intraprendere una causa civile contro il
Ministero della Salute al quale competeva
istituzionalmente il compito di vigilare sulla
raccolta e sulla distribuzione del sangue e
degli emoderivati da destinare alla
somministrazione.
Il
Ministero della
Salute, difeso dall’Avvocatura di Stato, si è
difeso sostenendo che in capo allo stesso non
poteva riconoscersi alcuna colpa nella causazione del danno, in quanto all’epoca della
trasfusioni (effettuate nel 1986 nel primo caso
e nel 1983 nel secondo) il virus dell’Epatite C
non era stato ancora classificato; dunque, non
essendo ancora conosciuto dalla Comunità
Scientifica non sarebbe stato possibile
prevenirne la diffusione.
Di contrario avviso
è stato il Tribunale di Palermo che, accogliendo
la diversa tesi sostenuta dai legali del
danneggiato, Avv. Angelo Farruggia e Annalisa
Russello del Foro di Agrigento, ha condannato il
Ministero della Salute a risarcire entrambi i
danneggiati ed i loro coniugi.
In particolare il
Tribunale, facendo applicazione dei principi già
espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione in materia di danno da
emotrasfusione di sangue infetto, ha ritenuto
che lo stato delle conoscenze progressivamente
raggiunto dalla scienza fin dagli anni “70”,
avrebbe dovuto indurre il Ministero della Salute
ad esercitare attivamente il dovere di
controllare e vigilare – secondo le tecniche al
tempo note – sulla sicurezza del sangue e dei
suoi derivati, in modo da ridurre il rischio
infezioni post-trasfusionali.
Pertanto, l’aver
omesso di effettuare i previsti controlli sul
sangue, che in grosse quantità veniva importato
da Paesi come l’Africa e l’Asia ad alto rischio
patogeno, integra una responsabilità colposa in
capo al Ministero della Salute che con il suo
comportamento omissivo ha favorito, in tutti
coloro che per una qualche ragione avessero
subito, prima degli anni novanta, una
trasfusione di sangue o la somministrazione di
emoderivati, il contagio del virus dell’Epatite
B, dell’Epatite C e del virus HIV.
Tratto da: agrigentoflash.it
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