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GUIDA  alla  SALUTE con la Natura

"Medicina Alternativa"   per  CORPO  e   SPIRITO
"
Alternative Medicine"
  for  BODY  and SPIRIT
 

 
 


TRASFUSIONI e
Sangue infetto
- il Ministero della Salute risarcisce
POSSONO ANCHE UCCIDERE INVECE di SALVARE
 

Il governo ha approvato la legge 210/92 sul  Danno Biologico che sancisce un indennizzo alle persone che hanno contratto l’AIDS o l’Epatite C in seguito a trasfusioni.

La legge limita l’intervento dello Stato nei confronti dei contagiati: ne esclude i dializzati, i trapiantati ed i contagiati da strumenti contaminati.
La sentenza 21060 del 27.11.’98, emanata dal Tribunale Civile di Roma Sez. I, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni fisici e morali riportati dalle persone contagiate a seguito delle somministrazioni di sangue e/o emoderivati.
La sentenza, condanna il Ministero della Sanità per avere, sino al 1991, negligentemente ritardato il ritiro dei farmaci non trattati al calore virucidico.
Secondo tale sentenza, pur essendo noto che negli anni ‘70/’80 si erano sviluppate l’infezione da Epatite e poi quella da AIDS - e che queste erano evitabili col trattamento a caldo antivirucidico - il Ministero attese sino al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei farmaci non trattati al calore e solo nel 1993 di quelli non trattati contro l’Epatite C.
Il Ministero della Sanità è stato quindi condannato a risarcire economicamente il danno ad ogni singola persona, dietro causa individuale.
In seguito al danno morale riconosciuto dal tribunale nel 1998, l’Associazione Politrasfusi Italiani si costituisce parte civile nei confronti dello Stato e delle case farmaceutiche.
Il risarcimento riconosciuto agli infettati dalla sentenza di Roma del 1998 viene ridotto con sentenza della Corte d’Appello, in seguito al ricorso presentato dal Ministero della Sanità; gli interessati presentano ricorso in Cassazione avverso tale decisione In occasione di questo processo, segnaliamo comunque un’altra vittoria, seppure piccola, per i contagiati: la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo condanna lo stato italiano a pagare 60 milioni di lire ad ogni infettato che aveva intentato la causa, come risarcimento per il danno subito a causa della lungaggine del procedimento (30/11/2000).
Nel mese di giugno il Tribunale di Roma torna ad esprimersi a favore di altri 351 infettati che avevano intentato una causa contro il Ministero della Sanità al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito. La sentenza dà ampiamente ragione ai contagiati, andando anche oltre quanto deciso nelle precedenti sentenze aventi ad oggetto la medesima materia: la responsabilità del Ministero viene riconosciuta anche per i contagi avvenuti prima degli anni in cui sono stati approntati i test per i singoli virus.

Modalità per ottenere l’indennizzo
Chi ha riportato danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, o chi è stato contagiato da infezione di HIV o HCV con emoderivati ha diritto all’indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992.
Per ottenere l’indennizzo, è essenziale ottenere il riconoscimento del nesso di causalità tra la trasfusione di emoderivati e l’insorgenza dell’infermità da cui deriva un danno all’integrità psico-fisica ascrivibile ad una delle otto categorie previste dalla tabella n. 834/81.
I giudizi sul nesso di causalità competono alla Commissione Medica Ospedaliera.
L’indennizzo può consistere in un assegno vitalizio, se il soggetto danneggiato è in vita, o in una pensione di reversibilità per 15 anni o un assegno.
L’importo varia a seconda della tabella allegata al D.P.R. 834/81:

1241,69 Euro a bimestre

1220,35

1199,17

1177,89

1156,56

1135,22

1113,94

1092,61

L’assegno una tantum è pari ad € 77.468,53.

L’indennizzo va richiesto entro 10 anni dall’accertamento dell’infezione da HIV e tre dall’accertamento della infezione da HCV;

ed entro 4 anni dalla vaccinazione obbligatoria.

La domanda va presentata alla ASL di residenza e va corredata di:

•cartella clinica da cui risulti la trasfusione di sangue effettuata;

•referti di analisi eseguite prima e dopo l’infezione;

•certificati medici attestanti la irreversibilità del danno;

Successivamente la pratica verrà inviata alla C.M.O. che a sua volta deve sottoporre il paziente a visita.

Modalità per ottenere il risarcimento del danno

Oltre all’indennizzo di cui sopra, si può ottenere un ulteriore risarcimento dei danni da richiedere al Tribunale Civile di Roma.

Il Tribunale Civile di Roma ha infatti stabilito la responsabilità del Ministero della Salute stabilendo che lo stesso dovrà risarcire tutti i danni provocati a pazienti che hanno contratto l’epatite C e la infezione da HIV a seguito di trasfusioni.

Tale risarcimento sarà cumulabile con l’indennizzo previsto dalla legge 210 del 92.

Il risarcimento dei danni richiesti, prevede il ristoro di tutti i danni morali, materiali, biologici e patrimoniali che un soggetto ha subito per colpa del danno irreversibile in cui si trova.

Tale richiesta di risarcimento dei danni va fatta con atto di citazione.

L’ammontare di tale risarcimento varia secondo molti fattori.

Si fa notare come una sentenza recente del Tribunale di Firenze ha stabilito un risarcimento dei danni pari ad € 1.000.000,00.

Tale dato è solo indicativo.

A tal proposito dobbiamo dire che un recente decreto legge ha stabilito che lo Stato, sarebbe disposto a fare una transazione con chi abbia una sentenza definitiva già favorevole e con quanti hanno inoltrato già atto di citazione per risarcimento danni contro il Ministero della Salute.

Tale transazione prevede un pagamento di una cifra compresa fra i 388.000,00 € ed i 455.000,00 a seconda delle fasce di età.

Si accede a tale transazione essendo in possesso di un atto di citazione o di una sentenza favorevole e presentando una domanda al Ministero della Salute.

Giurisprudenza
Il tribunale di Roma in analoga vicenda (e la sentenza, sul punto, è stata confermata in secondo grado) ha affermato la responsabilità del Ministero sull’implicito presupposto che su di esso incombeva il dovere di vigilare in materia, al quale è coessenziale quello di attivarsi operativamente allo scopo di evitare o, quanto meno, di ridurre il rischio delle infezioni virali notoriamente insite nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell’uso degli emoderivati. Si tratta di un orientamento in linea con le acquisizioni più recenti della giurisprudenza (v. Cass. n. 3132/2001, 7339/1998, 8836/1994) la quale ha rilevato che l’omissione da parte della p.a. di qualunque iniziativa funzionale alla realizzazione dello scopo per il quale l’orientamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) la espone a responsabilità extracontrattuale quando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.
Pertanto il risarcimento del danno per infezione da Epatite “C” o “B” contratta a seguito di trasfusione o di uso di emoderivati, incombe sul Ministero della Salute che deve risarcire tutti i danni morali, patrimoniali e morali per non aver vigilato sul sangue infetto.
Tutti i soggetti che hanno contratto l’epatite C o B da trasfusioni non solo possono e debbono ricevere l’indennizzo da parte dello stato, ma possono anche ottenere un consistente risarcimento del danno dal Tribunale Civile di Roma.

Infine con una recentissima pronuncia la Suprema Corte, in sezioni unite civili, con la sentenza n. 581 dell’11.01.2008 è intervenuta in tema di risarcimento danni da emotrasfusione da sangue infetto.
Nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV e HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dell’elemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o di omicidio colposi.

Il termine prescrizione è quindi di norma quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del trasfuso.
La prescrizione dell’azione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, né da quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita.
By Avv. M. Gallone – Tratto da: overlex.com

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Scambio di sangue infetto
Il contagio attraverso contatto diretto dell’organismo con sangue infetto avviene mediante:
- scambio di oggetti acuminati, quali siringhe, forbici, tagliaunghie e rasoi, e oggetti di uso quotidiano che possono entrare in contatto con il sangue, come gli spazzolini da denti;
- Trasfusione di sangue infetto;
- somministrazione di derivati del sangue infetti come nella profilassi per le malattie infettive.
Iniettarsi una qualsiasi sostanza con una siringa usata da un’altra persona è l’azione che presenta il maggior fattore di rischio relativamente al contagio da HIV. Quantitativamente, secondo il rapporto della Regione Lazio, poco meno del 10% dei contagi avviene in seguito all’utilizzo di una siringa già usata da una persona infetta.
Piccoli residui di sangue infetto presenti nella siringa o nell’ago possono penetrare direttamente nel circolo sanguigno e infettare l’individuo. Se si usano siringhe per iniettarsi sostanze, è indispensabile non utilizzare mai la siringa usata da altri né permettere ad altri di utilizzare la propria siringa usata.
Lo scambio del rasoio o di altri oggetti taglienti di uso personale può essere causa di infezione nel caso di micro lesioni.
E’ fondamentale non utilizzare gli strumenti da toelette altrui, anche lo spazzolino da denti (le micro-lesioni alle gengive sono estremamente frequenti).
In passato, molte persone hanno contratto HIV con trasfusioni di sangue provenienti da donatori infetti, ma attualmente il sangue donato è controllato in modo molto accurato e il rischio di contagio è estremamente ridotto (nessun caso rilevato nel Lazio dal 2006).
tratto da: stopaids.it

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Trasfusioni con sangue infetto, Ministero condannato a risarcire oltre 1 milione di euro
Duplice condanna del Ministero della Salute al risarcimento del danno in favore di soggetti danneggiati a causa di trasfusione di sangue infetto.
La Terza Sezione Civile del Tribunale di Palermo, ha emesso due diverse sentenze di condanna del Ministero della Salute al risarcimento del danno in favore di soggetti danneggiati per contagio di epatite C dovuta a trasfusioni di sangue infetto.
In particolare con una prima sentenza il Tribunale ha condannato il Ministero della Salute a risarcire la somma complessiva di € 547.000,00, di cui € 497.000,00 in favore di un cittadino Lampedusano D.G., a titolo di danno biologico e morale, ed € 50.000,00 in favore della di lui moglie S.M., a titolo di danno morale e danno alla sfera sessuale conseguente alla necessità di adottare precauzioni per il pericolo di contagio.
Con una seconda sentenza, lo stesso Tribunale, sia pure in persona di un Giudice diverso, ha condannato lo stesso Ministero a risarcire in favore di due coniugi di Ravanusa, la somma complessiva di € 529.000,00, di cui € 376.000,00 in favore della moglie F.G., a titolo di danno biologico e morale, ed € 153.000,00 in favore del marito A.B., anch’esso contagiato dal virus HCV, per effetto dei rapporti sessuali intrattenuti con la moglie già affetta dal virus a causa di trasfusioni di sangue infetto.
Entrambe le sentenze, costituiscono l’epilogo di una battaglia processuale intrapresa da soggetti che a causa di una trasfusione di sangue subita nel corso di un intervento chirurgico effettuato rispettivamente, il primo presso l’Ospedale “Molinette” di Torino, ed il secondo presso l’Ospedale Policlinico di Palermo, hanno contratto, senza loro colpa, il virus dell’epatite C.

Peraltro, nel caso dei coniugi Ravanusani, dalla cartella clinica relativa all’intervento chirurgico cui era stata sottoposta la Signora F.G., non emergevano, in quanto non erano state annotate, neppure le trasfusioni di sangue effettuate, circostanze questa che avrebbe impedito la prova del nesso di causalità tra la trasfusione ed il contagio. Solo dopo innumerevoli istanze di accesso ed in ultimo la minaccia ad opera dell’Avv. Angelo Farruggia nei confronti dell’Azienda Universitaria Policlinico di una denuncia penale per omissioni di atti d’ufficio, ha consentito ai legali di venire in possesso dei registri trasfusionali dai quali, invece, risultava che alla Signora F.G erano state somministrate almeno tre sacche di sangue.

A distanza di quasi vent’anni dalle trasfusioni, effettuate nel primo caso nel 1986 e nel secondo nel 1983, il grave peggioramento dello stato di salute ed il radicale mutamento delle proprie condizioni di vita, caratterizzate da frequenti ricoveri in urgenza, hanno indotto i cittadini agrigentini ad intraprendere una causa civile contro il Ministero della Salute al quale competeva istituzionalmente il compito di vigilare sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue e degli emoderivati da destinare alla somministrazione.
Il Ministero della Salute, difeso dall’Avvocatura di Stato, si è difeso sostenendo che in capo allo stesso non poteva riconoscersi alcuna colpa nella causazione del danno, in quanto all’epoca della trasfusioni (effettuate nel 1986 nel primo caso e nel 1983 nel secondo)  il virus dell’Epatite C non era  stato ancora classificato; dunque, non essendo ancora conosciuto dalla Comunità Scientifica non sarebbe stato possibile prevenirne la diffusione.
Di contrario avviso è stato il Tribunale di Palermo che, accogliendo la diversa tesi sostenuta dai legali del danneggiato, Avv. Angelo Farruggia e Annalisa Russello del Foro di Agrigento, ha condannato il Ministero della Salute a risarcire entrambi i danneggiati ed i loro coniugi.
In particolare il Tribunale, facendo applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in materia di danno da emotrasfusione di sangue infetto, ha ritenuto che lo stato delle conoscenze progressivamente raggiunto dalla scienza fin dagli anni “70”, avrebbe dovuto indurre il Ministero della Salute ad esercitare attivamente il dovere di controllare e vigilare – secondo le tecniche al tempo note – sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati, in modo da ridurre il rischio infezioni post-trasfusionali.
Pertanto, l’aver omesso di effettuare i previsti controlli sul sangue, che in grosse quantità veniva importato da Paesi come l’Africa e l’Asia ad alto rischio patogeno, integra una responsabilità colposa in capo al Ministero della Salute che con il suo comportamento omissivo ha favorito, in tutti coloro che per una qualche ragione avessero subito, prima degli anni novanta, una trasfusione di sangue o la somministrazione di emoderivati, il contagio del virus dell’Epatite B, dell’Epatite C e del virus HIV.
Tratto da: agrigentoflash.it