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La presente proposta parte da una
volontà manifesta di ampie parti della popolazione italiana, di assicurarsi il diritto
all'autodeterminazione in materia di prevenzione e cura, in materia di Salute.
Il monopolio medico sancito per
legge - vedi divieto dell'esercizio della professione medica senza la prescritta
autorizzazione - è di fatti superato per due ragioni:
-
E' venuta meno la fiducia della gente in una professione che non ha saputo
trasformarsi per inglobare nuove tecniche non invasive, e che è percepita ormai come
inefficiente e serva delle prescrizioni delle multinazionali del farmaco, con la colpa,
almeno in parte, della crescita smisurata delle spese sanitarie.
-
Si è vista e si vede tuttora in corso una grande trasformazione del pubblico
stesso da gregge da tutelare e proteggere a soggetti maturi, in grado di apprendere
informazioni sul proprio stato di salute e di scegliere in autonomia la strada da seguire
ed il professionista da interpellare, e molte volte il professionista non è più il
medico di famiglia, quello convenzionale, ma uno di quei soggetti che praticano quello che
il Parlamento Europeo ha chiamate le "medicine non convenzionali".
Alcune delle
discipline - un elenco delle quali sarebbe in ogni caso limitativo - hanno ottenuto un
riconoscimento in qualcuno dei stati membri. Alcune hanno elaborato delle proposte di
legge per il loro riconoscimento in Italia ed esiste perfino una proposta a firma dei
deputati Galletti, Procacci ed altri, intitolata "disciplina delle terapie non
convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non
convenzionali", la quale nomina sette indirizzi distinti di terapia e probabilmente
nega l'esistenza di altrettanti.
Pare però che
il problema non è più quello del "riconoscimento" di una o dell'altra corrente
di pensiero e pratica medica alternativa o complementare. Siamo già passati oltre quel
punto dove, con il riconoscimento e l'inglobare, come propongono Galletti e Procacci, di
alcune delle meglio articolate correnti ne "la medicina" - quella ufficiale - si
potrebbe rimettere il tappo alla situazione e continuare come se niente fosse.
Bisognerà
avere il coraggio di voltare pagina.
Anche la
Germania, finora considerata quasi un modello per quanto riguarda la medicina
"alternativa", sente il peso di una regolamentazione non più al passo con i
tempi.
La legge degli
"Heilpraktiker", i praticanti delle cure non-mediche autorizzati dallo stato,
risale al 1939. Quella legge istituì una eccezione al divieto dell'esercizio della
professione medica per i non medici, istituendo un permesso delle autorità. Il permesso
non è facile da ottenere e necessita di uno studio approfondito, generalmente di due
anni, per soddisfare le autorità che il futuro Heilpraktiker non sia fonte di pericolo
per la salute dei suoi pazienti.
Si badi che
quello studio non è sulle tecniche terapeutiche da applicare bensì solamente su concetti
di base della medicina e sui limiti ai quali è sottoposto l'operato del terapeuta.
Le autorità
sanitarie tedesche mancano di personale qualificato a sufficienza. Non riescono ad
assicurare lo smaltimento delle domande di esami senza che siano necessari tempi di attesa
anche lunghi.
D'altra parte
si è accorti che esistono delle forme di cura che ben poco hanno a che fare con la
medicina in senso tradizionale, come per esempio le cure spirituali, la pranoterapia ecc.,
che non richiederebbero una preparazione da Heilpraktiker. Per quelle forme di cura
infatti, lo studio imposto dalla legge non solo non apporta nessun elemento utile al fine
della formazione del terapeuta, ma impone uno spreco di tempo non giustificabile sotto
l'aspetto della tutela della salute del paziente.
Così la
Federazione per le Cure Spirituali (DGH - Dachverband Geistiges Heilen e.V., Schönbrunn)
ha fatto la proposta di esentare le cure spirituali dall'obbligo del permesso statale.
Una
innovazione significativa e forse degna di studio approfondito per la sua applicabilità
in Italia invece, viene dall'Olanda con una legge approvata il 9 novembre 1993, la
"legge per la riforma delle professioni della salute".
Ritengo utile
riportare la legge olandese qui in modo più dettagliato, perché con essa viene
introdotto un nuovo concetto e viene infatti percorsa una strada che al contempo assicura
la qualità delle prestazioni sanitarie, tutela la salute e l'incolumità del cittadino
malato e permette la più ampia scelta in materia di metodologie di cura.
La nuova legge
olandese è una legge quadro da essere completata con decreti specifici e sostituisce
tutte e dodici le norme legislative preesistenti sulle professioni sanitarie.
La nuova norma
fa un passo significativo nell'abbandonare il vecchio divieto dell'esercizio della
professione medica senza autorizzazione, aprendo così il campo delle cure e della salute
a tutti, specialmente a tutte le professionalità che sono cresciute nel campo della
medicina alternativa. All'utente viene data la possibilità di scegliere liberamente, a
quale terapeuta rivolgersi.
Per prevenire,
dall'altro canto, rischi inaccettabili per la salute derivanti da incompetenza
professionale, certe procedure vengono escluse in modo specifico, cioè vengono riservate
a determinate figure professionali. Inoltre viene introdotto il divieto di agire in modo
da arrecare danni alla salute di una persona.
Qui segue una
breve rassegna delle singole disposizioni della nuova legge olandese:
1) Qualità:
La legge crea
le precondizioni per lo sviluppo e il monitoraggio di standard di qualità nella sanità
individuale. Se necessario, si potrà intervenire con decreti per dare altre regole a
certi aspetti qualitativi come l'aggiornamento professionale, ecc.
2) Protezione
dei titoli:
La scomparsa
del divieto dell'esercizio della professione medica senza autorizzazione significa la fine
del sistema delle professioni protette. L'esercizio delle funzioni mediche non è più
ristretto a certi professionisti medici. La nuova legge introduce un sistema di protezione
dei titoli di un numero limitato di professioni. La protezione dei titoli può avvenire
per legge o per decreto ministeriale. La differenza principale è che l'albo delle
professioni solo nel primo caso viene istituito e mantenuto dal governo. La legge stessa
individua otto professioni a titolo protetto che hanno dei regolamenti per quanto riguarda
i corsi di studio e le competenze professionali. Le funzioni ristrette (vedi sotto)
ricadono in una o nell'altra di queste otto professioni. Si tratta delle seguenti
professioni:
- medico;
- dentista;
- chimico farmaceutico;
- psicologo clinico;
- psicoterapeuta;
- fisioterapeuta;
- ostetrica;
- infermiera;
3)
Registrazione:
Sono stati
istituiti registri ufficiali per quelle otto professioni. Può esercitare solamente chi è
iscritto nel relativo registro. La registrazione non è automatica. Necessita di domanda e
del pagamento di una tassa. E' previsto anche un limite temporale dell'iscrizione con la
necessità di ripresentare la domanda e una conseguente valutazione della competenza
professionale. Il registro è aperto al pubblico, cioè può essere ispezionato sia dalla
persona stessa che dal pubblico in generale.
La
registrazione delle altre professioni è volontaria ed è previsto che sia applicata
soprattutto a professioni paramediche, come per esempio logopedista, igienista dentale e
dietologa. I decreti applicabili a quel tipo di professione detteranno regole di studio e
daranno una definizione dell'area di competenza. La legislazione proteggerà l'uso del
relativo titolo. Il governo non istituirà però un registro, che potrà invece essere
istituito dalle società professionali.
4)
Specializzazioni:
Nel corso
degli anni si sono sviluppate delle specializzazioni che non avevano finora delle regole
individuali. La nuova legge permette di dare dei regolamenti a queste specializzazioni,
proteggendone il titolo ed assicurando la competenza degli operatori.
5) Le
procedure riservate:
Il principio
di base della nuova legislazione è che l'esercizio della medicina è aperto a tutti. Ma
la legge fa certe eccezioni a questa regola. Alcune procedure possono essere messe in atto
solo da professionisti autorizzati per legge. Queste sono le procedure che comportano un
alto grado di rischio per il paziente se utilizzate da persone non esperte. E' un fatto
penale l'utilizzo di queste procedure senza la dovuta autorizzazione. Si tratta di:
- procedure chirurgiche;
- procedure ostetriche;
- utilizzo di cateteri ed endoscopie;
- punture ed iniezioni;
- anestesia generale;
- procedure che richiedono l'impiego di sostanze radioattive e delle radiazioni
ionizzanti;
- cardioversione;
- defibrillazione;
- terapia elettroconvulsiva;
- litotripsia;
- inseminazione artificiale.
Le procedure
riservate possono essere utilizzate da due gruppi di persone: quelle che hanno
l'autorizzazione diretta e quelle che possono utilizzare una procedura su ordine di un
professionista autorizzato. Autorizzazione diretta è data dalla legge ai medici, ai
dentisti ed alle ostetriche, specificando per ogni professione quali sono le procedure
ammesse. Sono state stabilite anche delle regole sotto le quali un professionista non
autorizzato può utilizzare delle procedure ristrette, su ordine sempre di un
professionista autorizzato.
6) Codice
Disciplinare:
Le professioni
regolamentate per legge avranno un loro codice disciplinare; le leggi civili e penali non
contengono strumenti adatti a questo scopo. La revisione dei vecchi codici disciplinari è
diretta verso una maggiore apertura al pubblico delle procedure. Le misure disciplinari
sono gradate e vanno dal semplice avvertimento alla radiazione del nominativo dal
registro. Le persone radiate per ragioni disciplinari non possono essere riammesse.
Chiaramente,
ho potuto descrivere questa nuova legislazione solamente a grandi linee. La pubblicazione
informativa del Ministero della Sanità olandese, sulla quale mi sono basato per questi
cenni, è comunque disponibile a chi ne fa richiesta, anche via fax.
Certamente,
non ho la possibilità di proporre una seria riforma delle leggi sanitarie italiane sul
modello olandese. Questo sarebbe un lavoro per una commissione da istituire. Credo però
che sia indispensabile adottare un nuovo approccio su questo complesso problema anche qui
in Italia. Occorre essere coraggiosi nel ribaltare vecchie logiche e vedere la situazione
in un'ottica nuova.
Per questa
ragione riproporrò la bozza di proposta elaborata nel mese di marzo di quest'anno, con
modifiche per tenere conto dei molti commenti che ho ricevuto dalle varie associazioni,
scuole e da individui, così come della recente legislazione olandese, che credo abbia
colto l'importanza dei cambiamenti in atto ed abbia dato una risposta moderna, al passo
con i tempi, al problema della libertà di scelta.
A scanso di
equivoci ripeto ancora una volta che sarebbe preferibile impostare il lavoro in Italia in
modo simile a quello della legislazione olandese, cioè con una revisione delle leggi
sanitarie esistenti.
Bozza
revisionata in Settembre 1998
Proposta di Legge
Libertà di scelta terapeutica
Articolo 1
La Repubblica
italiana riconosce il principio della libertà delle scelte terapeutiche adottate dal
singolo cittadino.
Articolo 2
Il medico è
libero di adottare, nell'interesse della salute dei suoi pazienti, le terapie a suo
giudizio più efficaci.
Articolo 3
Chiunque è
libero di esercitare l'attività terapeutica, con l'eccezione delle procedure riservate ai
medici elencate nel seguente articolo.
Articolo 4
E' riservata
al medico l'autonoma attuazione delle seguenti procedure:
a) le procedure chirurgiche;
b) le procedure ostetriche;
c) l'utilizzo di cateteri e l'endoscopia;
d) punture ed iniezioni, con l'eccezione dell'agopuntura, che può essere esercitata dagli
agopuntori non medici.
e) l'anestesia generale;
f) le procedure che richiedono l'impiego di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti;
g) la cardioversione;
h) la defibrillazione;
i) la terapia elettroconvulsiva;
k) la litotripsia;
l) l'inseminazione artificiale.
Le procedure di cui alla lettera b) possono essere attuate autonomamente
anche dalle ostetriche.
Il medico
può, sotto la sua responsabilità, delegare del personale non medico, ad eseguire delle
procedure riservate per le quali la persona è qualificata.
Articolo 5
Gli indirizzi
diagnostici e/o terapeutici non convenzionali, possono istituire liberamente le loro
società professionali, con lo scopo di dare regole uniformi ai loro programmi di
insegnamento, eventuali diplomi di abilitazione e codice deontologico.
Articolo 6
Al solo scopo
della protezione del titolo professionale, le società o associazioni rappresentative dei
singoli indirizzi diagnostici e/o terapeutici non convenzionali possono fare richiesta del
riconoscimento ministeriale.
Articolo 7
Il Ministro
della Sanità accerterà la presenza dei seguenti requisiti minimi organizzativi a
garanzia della stabilità nel tempo dell'organizzazione di cui all'art. 6.
a) l'esistenza di un codice deontologico della professione;
b) l'esistenza di un programma strutturato di insegnamento della materia;
c) l'esistenza di almeno una scuola e/o un istituto di formazione sul territorio
nazionale;
d) la presenza di un elenco dei terapeuti operanti in Italia riconosciuti dalla società
professionale.
Alla comunicazione della società professionale che espone la presenza dei
requisiti di cui sopra, il Ministro risponderà entro 90 giorni con comunicazione
affermativa, con una richiesta di integrazione dei dati o con un diniego, che deve recare
motivazione specifica.
La assenza di
risposta entro 90 giorni dalla data della comunicazione, così come il diniego
ministeriale possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nel caso di
risposta positiva del Ministro o di decisione affermativa della magistratura
amministrativa, il titolo professionale per il quale è stato chiesto la protezione,
verrà iscritto in un elenco da aggiornare all'occorrenza, e che verrà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro della sanità.
Articolo 8
E' fatto
divieto di utilizzare un titolo protetto a chiunque non abbia ottenuto l'autorizzazione
della società professionale.
Articolo 9
Il Ministro
della Sanità crea le premesse per assicurare la disponibilità sul mercato nazionale dei
medicinali e dei presidi necessari per l'esercizio delle terapie non convenzionali. I
medicinali necessari alle terapie non convenzionali vengono registrati con procedura
semplificata da stabilire con decreto ministeriale. Al fine della definizione della
procedura da adottare per la registrazione ed al fine di non ostacolare la disponibilità
dei medicinali, il Ministro della Sanità formerà una commissione per ciascun indirizzo
terapeutico che ha necessità di medicinali specifici. Detta commissione sarà composta da
un pari numero di esperti dello specifico indirizzo terapeutico e di esperti nel controllo
e la registrazione dei medicinali e dovrà proporre una procedura che soddisfi sia
l'esigenza della disponibilità che l'esigenza della qualità ed innocuità di detti
medicinali. La procedura non dovrà valutare in nessun caso la efficacia dei medicinali da
registrare.
Articolo 10
I medicinali
così registrati dovranno essere inclusi nella farmacopea in una sezione apposita per
ciascun indirizzo di terapia.
Articolo 11
Chiunque, non avendo conseguito
il relativo diploma, utilizzi il titolo professionale di uno degli indirizzi di diagnosi
e/o terapia non convenzionale protetti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della presente
legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da lire un milione a sei milioni.
vedi:
MINISTERO "SALUTE" informato sui
Danni dei Vaccini
I MEDICI,
una MINACCIA per la SALUTE
? + MEDICI IMPREPARATI
+
Falsificazioni degli Studi
Scientifici +
Ricerca
Scientifica
+ Falsita'
della
medicina ufficiale + Pubblico Credulone +
Le case farmaceutiche
ingannano i medici e questi danneggiano i
malati +
I medici sono
una minaccia
RICERCA DEVIATA ai MEDICINALI che MANTENGONO
la MALATTIA CRONICA.
INTERVISTA al PREMIO NOBEL per la
MEDICINA: RICHARD J. ROBERTS. - MEDITATE e
CONDIVIDETE !
Il vincitore del Premio Nobel per la
Medicina, Richard J.Roberts, denuncia il
modo in cui operano le grandi
industrie farmaceutiche
nel sistema capitalistico, anteponendo i
benefici economici alla salute e rallentando
lo sviluppo scientifico nella cura delle
malattie perché guarire non è fruttuoso come
la cronicità.
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