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FAMIGLIA NATURALE,
matrimonio e divorzio
(Definizione)
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L'articolo 16 della
Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo afferma:
"Uomini e donne in
età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei
futuri coniugi. La famiglia è il nucleo
naturale e fondamentale della società e ha
diritto ad essere protetta dalla società e
dallo Stato".
La
Costituzione Italiana riconosce la
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio (art. 29).
Definizione delle parole:
Singolo =
Single: persona che convive con
un'altra persona di qualsiasi sesso- puo'
essere eterosessuale e/o omosessuale,
transessuale, ecc.
Coppia: unione formata da due persone
che si amano (di qualsiasi sesso)
Famiglia: una coppia che puo' procreare figli in
modo naturale
con la
linea del sangue
e cioe' del proprio seme;
una famiglia deve avere, per poter essere
chiamata tale, almeno un proprio figlio nato
dal concorso dei due (maschio + femmina) che
compongono la coppia.
Unione famigliare: Coppia di Partners
(di qualsiasi sesso e/o tipologia sessuale)
che non puo' avere figli e che adotta dei
bambini e/o effettua la fecondazione
assistita in uno o per uno dei partner.
La Famiglia
Naturale
e' solo quella che ha una
propria prole derivante dai due
componenti maschio e femmina, che la
compongono; essa si
definisce cosi' da sempre, in quanto SOLO
una coppia maschio-femmina puo' avere una
sua progenie, mentre una coppia
omosessuale,
NON puo' avere progenie diretta, quindi essa non puo' definirsi naturale e se non e' naturale
e' evidente che e' innaturale, infatti se la
famiglia naturale fosse stata fin dagli
albori della nascita dell'umanita', una
famiglia composta da omosessuali, oggi noi
NON esisteremmo !
La famiglia Naturale se ha dei figli, e'
sempre composta da una madre che puo'
partorire un figlio e da un padre che
puo' inseminare l'uovo femminile.
Quando hanno una prole, essi divengono
genitori (da geni-generare).
La
Famiglia
naturale
(Legge
consuetudinaria) pre-esiste alla
famiglia degli "sposati" (con rito
civile e/o religioso), in quanto essa e'
stata istituita dagli individui (agli albori
dell'umanita') che volevano avere una
propria discendenza (linea consanguigna) e
per fare cio' le femmine ed i maschi hanno
imparato ad associarsi (unirsi) con legame
il piu' duraturo possibile, assumendosi
anche le rispettive responsabilita':
generare i propri figli educandoli
(trasfondendo in essi la propria conoscenza)
e mantenendoli fino a quando essi non
divenivano autosufficienti.
FAMIGLIA
NATURALE
La famiglia naturale, quindi e' quella
composta da maschio e femmina, e' il luogo
piu' bello dove crescere e maturare i propri
figli, e' altresi' vero che purtroppo ci
sono famiglie non all'altezza del compito
affidato, chi vuole privare il bambino di
avere un papa' e una mamma, senz'altro ha
avuto delle famiglie non all'altezza o delle
non famiglie.
Maschio e femmina con diversita' cosi'
straordinarie e complementari con
possibilita' di unione che portano vita
nella propria figliolanza.
Questa e’ la vera vita, che da milioni di
anni si riproduce grazie a queste unioni
naturali del maschio con la femmina.
Se sei per la vita e ami la tua famiglia
naturale, non condividere la “teoria gender”
perche' dequalifica e non informa persino
nella scuola, nel modo adatto i bambini,
mettendo la famiglia naturale sullo stesso
piano delle altre aggregazioni di coppia,
percio’ dequalifica la meravigliosa
diversita' tra maschio e femmina e la
liberta' della vera famiglia che genera
propri figli per portarli ad una
informazione di
Amore, unione, partecipazione e di
riproduzione del maschio e della femmina
nello spazio futuro.
Definizione della parola MATRIMONIO:
La parola italiana
matrimonio continua la voce
latina
matrimonium, formata dal
genitivo singolare di
mater (ovvero
matris) unito al suffisso –monium,
collegato, in maniera trasparente, al
sostantivo
munus ‘dovere, compito’.
Questa informazione è contenuta in gran
parte dei dizionari storici o etimologici
italiani, come il DEI,
Dizionario Etimologico Italiano
(a cura di Carlo Battisti e Giovanni
Alessio, Firenze, Barbera, 1950-1957), il
DELI,
Dizionario etimologico della lingua italiana
(a cura di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli,
Bologna, Zanichelli, 1983) e il GDLI,
Grande Dizionario della Lingua
Italiana (a cura di Salvatore
Battaglia, Torino, UTET, 1961-2002) che
specificano anche che il termine si è
formato su influsso del preesistente
patrimonium.
Dunque
matrimonio, rispetto ad altri
termini che vengono correntemente impiegati
con significato affine, pone, almeno in
origine, maggiore enfasi sulla finalità
procreativa dell’unione:
l’etimologia stessa fa riferimento al
“compito di madre” più che a quello di
moglie, ritenendo quasi che la completa
realizzazione dell’unione tra un uomo e una
donna avvenga con l’atto della procreazione,
con il divenire madre della donna che
genera, all’interno del vincolo
matrimoniale, i figli legittimi.
È ciò che dice chiaramente, fin dalla prima
edizione, il
Vocabolario degli Accademici della Crusca
(1612), dove alla voce
matrimonio è riportata una
citazione tratta dal
Volgarizzamento della somma Pisanella detta
Maestruzza: «Matrimonio è una
congiunzione dell’huomo, e della donna, la
quale ritiene una usanza di vita, la quale
dividere non si può. E perchè nel matrimonio
apparisce più l’uficio d’esso nella madre,
che nel padre, perciò è determinato più
dalla madre, che dal padre. Matrimonio,
tanto è a dire, come uficio di madre».
Una citazione ancora più antica, dal libro
XIX dei
Contra Faustum Manichaeum libri XXXIII
di sant’Agostino (354-430) e riportata dal
Thesaurus Linguae Latinae
recita: «Matrimonium quippe ex hoc
appellatum est, quod non ob aliud debeat
femina nubere, quam ut mater fiat», ovvero
‘il matrimonio è senza dubbio chiamato così
perché la donna si deve sposare non per
altro motivo che per diventare madre’.
vedi:
Matrimonio si o no ?
+
Circoncisione
+
Omosessualita' &C.
DIVORZIO
Fino all'emanazione della
"Legge sul Divorzio" (legge n. 898/1970,
detta anche "Legge Fortuna-Baslini"), non
erano previste cause di scioglimento del
matrimonio diverse dalla morte di uno dei
coniugi: prima dell'avvento della Legge sul
Divorzio, il matrimonio era quindi
considerato legalmente indissolubile.
La Legge sul Divorzio fino ad ora 2014,
prevede i casi in cui è consentito il
divorzio; il caso di gran lunga prevalente è
dato dalla separazione legale dei coniugi
che dura senza interruzioni da almeno 3
anni (salvo nuove disposizioni).
Il procedimento di divorzio può essere
contenzioso o a domanda congiunta e, una
volta pronunciato, ha effetti sul piano
civile, patrimoniale, successorio e
sull'affidamento degli eventuali figli.
Nel caso di matrimonio civile
(ossia di matrimonio contratto in Comune
davanti all’Ufficiale dello Stato Civile),
il divorzio è lo scioglimento definitivo del
vincolo matrimoniale, pronunciato con
sentenza da parte del Tribunale competente.
In caso di matrimonio concordatario (ossia
quando il matrimonio è stato celebrato in
Chiesa e poi regolarmente trascritto nei
registri dello Stato Civile del Comune), si
parla più propriamente di “cessazione degli
effetti civili” del matrimonio stesso:
permangono infatti gli effetti sul piano del
sacramento religioso (a meno che non si
ottenga una pronuncia di annullamento o di
nullità da parte del Tribunale Ecclesiastico
Regionale o della Sacra Rota).
Casi di divorzio
Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il
Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione
e accertare che la comunione spirituale e
materiale tra i coniugi non possa più essere
mantenuta o ricostituita (art. 1 della Legge sul
Divorzio):
in altre parole, prima di pronunciare il
divorzio il Giudice deve sincerarsi che la
frattura nei rapporti fra marito e moglie non
possa essere in alcun modo ricomposta.
Oltre a ciò, il Giudice deve controllare la
sussistenza di almeno uno dei presupposti
tassativamente previsti dalla legge.
In estrema sintesi, i casi di divorzio sono i
seguenti:
- i coniugi sono separati legalmente e, al tempo
della presentazione della domanda di divorzio,
lo stato di separazione dura ininterrottamente
da almeno 3 anni (tale termine di 3 anni decorre
dal giorno della comparizione delle parti
davanti al Presidente del Tribunale nel
procedimento di separazione);
- uno dei coniugi ha commesso un
reato di particolare gravità (ad esempio è stato
condannato con sentenza definitiva all’ergastolo
o a una pena superiore a 15 anni di reclusione)
oppure – a prescindere dalla durata della pena -
è stato condannato per incesto, delitti contro
la libertà sessuale, prostituzione, omicidio
volontario o tentato di un figlio, tentato
omicidio del coniuge, lesioni aggravate,
maltrattamenti, ecc.;
- uno dei coniugi è cittadino
straniero e ha ottenuto all’estero
l’annullamento o lo scioglimento del vincolo
matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo
matrimonio;
- il matrimonio non è stato consumato;
- è stato dichiarato giudizialmente il cambio di
sesso di uno dei coniugi.
Divorzio giudiziale
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può
essere richiesto da uno dei coniugi, anche se
l’altro coniuge non è d’accordo.
Il procedimento cd. in contenzioso (per la
mancanza di accordo dei coniugi) si svolge
innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in
cui il secondo coniuge ha la propria residenza o
il proprio domicilio; nel caso in cui il secondo
coniuge sia residente all’estero o risulti
irreperibile, la domanda di divorzio si presenta
al Tribunale del luogo di residenza o di
domicilio del coniuge richiedente.
Nel ricorso si deve aver cura di indicare
l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Se il coniuge richiedente è residente
all’estero, è competente qualunque Tribunale.
Ciascun coniuge deve essere assistito da proprio
difensore.
Come previsto dalla Legge sul Divorzio, alla
prima udienza il Presidente del Tribunale tenta
la conciliazione e accerta che la comunione
spirituale e materiale tra i coniugi non possa
essere mantenuta o ricostituita. Il Presidente
emana quindi un’ordinanza con i provvedimenti
temporanei e urgenti necessari per regolamentare
gli aspetti patrimoniali e che interessano i
figli nella pendenza del procedimento. Il
Presidente nomina un Giudice Istruttore e fissa
la data della relativa udienza innanzi a
quest’ultimo. Il procedimento prosegue poi come
un processo ordinario, con la fissazione di
altre udienze. Se il procedimento comporta una
lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo
periodo di acquisizione delle prove (testimoni,
perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza
provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di
riottenere lo stato libero.
Divorzio a domanda congiunta
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può
essere richiesto da entrambi i coniugi. Come nel
divorzio in contenzioso, anche in questo caso le
parti devono stare in giudizio assistiti da un
difensore, che può essere unico per entrambi.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale
in camera di consiglio, ossia con una procedura
molto più snella del divorzio in contenzioso.
In questo caso tutto si esaurisce in una sola
udienza innanzi al Tribunale in camera di
consiglio: l’udienza è fissata dal Presidente
del Tribunale dopo aver letto il ricorso.
All’udienza il Tribunale tenta la conciliazione
e accerta che la comunione spirituale e
materiale tra i coniugi non può più essere
mantenuta o ricostituita. Quindi il Tribunale
verifica la sussistenza dei presupposti
richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la
sentenza di scioglimento del vincolo
matrimoniale (o di cessazione degli effetti
civili, in caso di matrimonio concordatario).
L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi
più veloce e più semplice dell’iter del divorzio
giudiziale.
L'annotazione della sentenza di
divorzio nel registro di stato civile
Sia che venga emessa al termine di un
procedimento in contenzioso, sia che venga
emessa alla fine di un procedimento “a domanda
congiunta”, la sentenza di divorzio viene
trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per
l’annotazione nel Registro dello Stato Civile
del luogo in cui fu trascritto il matrimonio.
Effetti del divorzio
La sentenza di divorzio produce i seguenti
effetti:
- in caso di matrimonio civile, si ha lo
scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso
di matrimonio religioso, si verifica la
cessazione degli effetti civili (permane,
invece, il vincolo indissolubile sul piano del
sacramento religioso);
- la moglie perde il cognome del marito che
aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio (ma
può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il
Giudice riconosce la sussistenza di un interesse
della donna o dei figli meritevole di tutela);
- fintantoché il coniuge economicamente meno
abbiente non passi a nuove nozze, il Giudice può
disporre che l’altro coniuge sia tenuto a
corrispondere un assegno periodico (detto
“assegno divorzile”): l’importo è quantificato
in base alle condizioni e ai redditi di entrambi
i coniugi, anche in rapporto alla durata del
matrimonio (modificazione delle condizioni di
divorzio);
- viene decisa la destinazione della casa
coniugale e degli altri beni di proprietà;
- i figli minorenni vengono affidati a uno dei
coniugi, con obbligo per l’altro di versare un
assegno di mantenimento della prole, o a
entrambi congiuntamente (cd. “affidamento
condiviso”), nel rispetto di quanto previsto
anche dagli artt. da 337-bis a 337-octies cod.
civ. (così come introdotti dal D.Lgs. 154/2013
in materia di filiazione);
- ciascuno dei coniugi perde i diritti
successori nei confronti dell’altro;
- se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo
riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno
di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche
alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge
defunto (o a una sua quota), a condizione che
nel frattempo il coniuge superstite non si sia
risposato.
In ogni caso, se uno dei coniugi
matura il diritto al
trattamento di fine rapporto (TFR) prima che
sia pronunciata la sentenza di divorzio, l’altro
coniuge ha diritto a una parte di tale importo.
Tratto da: dirittierisposte.it
vedi anche (English):
http://salaw.com/our-services/family/divorce-solicitors/divorce-questions
La famiglia cosi come e' intesa nel mondo
occidentale e'una invenzione dei religiosi
In questo articolo voglio parlare
di una delle sicurezze su cui si basa la vita
dell’essere umano e che sembra essere la causa
di tante gioie ma soprattutto di tante
sofferenze: la famiglia.
Essa non è altro che l’unione di
due o più persone che scelgono di vivere insieme
per portare avanti un progetto comune e
condividere qualcosa.
L’essere umano è senza dubbio un
essere sociale e, come la storia tramanda, ha
sempre sentito il bisogno di comunicare e
relazionarsi con altri esseri umani, formando
già dai primi tempi della sua comparsa, gruppi,
tribù, villaggi che si sono sempre più estesi,
divenendo città, nazioni e continenti.
Non c’è nulla di poco funzionale
nella famiglia che conosciamo, ognuno ha un
ruolo e, in relazione ad esso, può evolversi e
vivere serenamente.
La cosa che fa pensare, però, è
che prima dell’istituzione del matrimonio il
termine "famiglia" non esisteva ma esisteva il
termine “comune”.
Il termine “famiglia”, infatti,
deriva dal latino (familia) e significa “gruppo
di
SERVI e SCHIAVI patrimonio del capo della
gens”.
Prima dell’avvento della
religione, quindi, la famiglia come la
conosciamo noi non esisteva !
La religione ha “preso” una
struttura su cui si basava la vita dell’uomo e
l’ha utilizzata e gestita per controllarci e
renderci, come la parola stessa dice: “SCHIAVI”.
Così è stato deciso cosa fosse
più giusto per la donna e cosa per l’uomo, i
loro diritti e i loro doveri.
Le persone che ne facevano parte non erano più
individui liberi, che collaboravano per un unico
fine, ma si identificavano con il termine
“marito” e “moglie”. Il loro rapporto era
indissolubile, nonostante riguardasse due esseri
che sono in continuo mutamento.
Così è stato installato il “programma del
possesso” e con esso, si sono generate
repressioni, gelosie, tradimenti e malattie
causate dallo stress di questo tipo di rapporti.
È stata costruita una gabbia
dorata per ogni gruppo di individui e, la cosa
peggiore, è che ci siamo convinti che fosse la
cosa migliore per noi.
Osho scrive: “La sua struttura di
base è la possessività – il marito possiede la
moglie ed entrambi possiedono i bambini – e nel
momento in cui possiedi un essere umano ti sei
preso la sua dignità, la sua libertà, la sua
stessa umanità. Hai portato via tutto ciò che è
bello e gli hai solo dato del le manette; forse
fatte in oro – belle gabbie al posto delle sue
ali – ma quelle gabbie dorate non gli possono
dare il cielo e la libertà del cielo.”
Quando si viveva nei villaggi,
ogni gruppo di conviventi collaborava per il
bene del villaggio, invece la famiglia tende ad
isolarci dalle altre.
Ognuno pensa per sé e lo stesso
ragionamento avviene tra le nazioni. Così
nascono le guerre…
Potremo essere felici e liberi
solo quando sradicheremo questa struttura. Le
persone continueranno a vivere insieme ma con
l’obiettivo comune della condivisione. Ognuno
avrà il suo ruolo ma rispetterà la libertà
dell’altro. Ognuno sarà felice della felicità
dell’altro, in qualunque caso e condizione.
Anche i figli non saranno “beni da possedere”.
Osho scrive: “Solo una cosa puoi
fare, e questo è condividere la tua vita.
Racconta loro che sei stato condizionato dai
tuoi genitori, che hai vissuto entro certi
limiti, certi ideali, e a causa di questi limiti
e ideali ti sei lasciato sfuggire completamente
la vita, e non vuoi distruggere la vita dei tuoi
figli. Tu vuoi che siano totalmente liberi –
liberi da te, perché per loro tu rappresenti
l’intero passato.”
– Ma io sono un genitore, amo i
miei figli, come posso lasciarli andare ?
“Un padre, una madre, devono
avere un enorme coraggio per dire ai figli:
Dovete essere liberi da noi. Non ubbiditeci,
fate affidamento solo sulla vostra intelligenza.
Anche se doveste andare fuori strada, sarà
sempre molto meglio che vivere nel “giusto” e
rimanere schiavi per sempre. È molto meglio
commettere errori da soli e imparare grazie ad
essi, piuttosto che non commettere errori e
seguire qualcun altro; in questo modo imparerete
solo a imitare, e questo è veleno, nient’altro
che veleno.”
Non è facile cambiare qualcosa
che ci viene tramandato da secoli e secoli, ma
di certo non è impossibile !
Iniziamo cambiando i nostri
pensieri e, pian piano, anche la nostra realtà
cambierà !
By Lucrezia - Tratto da:
blog.saltoquantico.org
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