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SENTENZA Corte Costituzionale:
Hanno diritto all'indennizzo le
persone che hanno subito gravi danni alla salute dopo
essersi sottoposte, dal 1983, a vaccinazione anti-epatite
B non obbligatoria.
Lo ha deciso la Corte costituzionale che - con la sentenza 423
del 9 ottobre 2000 - ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art.1, comma 1, della legge 210 del '92
(norma che regola l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).
A sollevare la questione dinanzi alla Consulta è stato il
Tribunale di Sanremo in relazione al caso di un uomo che,
vaccinatosi perché convivente con una persona affetta da epatite
B acuta e cronica, aveva contratto la malattia proprio per
effetto della vaccinazione.
Secondo i giudici della Consulta, il danneggiato ha diritto
all'indennizzo in quanto, seppure non obbligatoria, la
vaccinazione anti-epatite è stata eseguita per effetto di una
capillare campagna promossa dal Ministero della Sanità a partire
dal 1983.
Solo con la legge 165 del '91 la vaccinazione anti-epatite è
stata resa obbligatoria per tutti i nuovi nati nel primo anno di
vita, ma già da prima il programma di prevenzione era stato
avviato.
Per questo motivo la Corte - analogamente a quanto aveva già
stabilito nel '98 a favore dei soggetti sottoposti a
vaccinazione antipoliomelitica - ha deciso di estendere
l'indennizzo anche a chi ha subito un danno dopo la vaccinazione
anti-epatite B seppure questa, all'epoca, non fosse ancora
obbligatoria.
Nella stessa sentenza, i giudici della Consulta hanno preso in
esame altri due casi (sollevati dal Tribunale di Firenze) sempre
relativi ad indennizzi previsti dalla legge 210 del '92,
dichiarando infondate le questioni di legittimità
costituzionale. In particolare, non è stato accolto il dubbio
sollevato in relazione al fatto che la norma, nel quantificare
l'indennizzo dovuto a coloro che presentano danni irreversibili
da epatiti post-trasfusionali, non preveda la liquidazione, sia
pura in misura ridotta, del danno biologico subito a seguito di
emotrasfusione.
Per la Corte, infatti, indennizzo previsto dalla legge è altra
cosa rispetto all'esito di risarcimento del danno biologico.
Esito che - si legge nella sentenza - "è condizionato
all'accertamento dell'entità e, soprattutto, alla non facile
individuazione di un fatto illecito e del responsabile di
questo". (16 ottobre 2000)
SENTENZA N.423 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: […]
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge 25 febbraio 1992, n. 210 [1] (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come
integrati dall’ art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997,
n. 238 [2] (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999
dal Tribunale di Firenze, il 29 settembre 1999 dal Tribunale
di Firenze – sezione del lavoro e il 6 dicembre 1999 dal
Tribunale di Sanremo, rispettivamente iscritte ai nn. 601 e
683 del registro ordinanze 1999, e al n. 65 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 44 e 51, prima serie speciale, dell’anno 1999
e n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1.1. Con ordinanza del 7 luglio 1999 (r.o. 601/1999), il
Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt.
2 e 38 della Costituzione [3], questione di costituzionalità
degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), nella parte in cui tali norme, "quantificando
l’indennizzo dovuto a coloro che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali, non prevedono
la liquidazione, sia pure in misura ridotta, del danno
biologico subìto a seguito di emotrasfusioni".
In fatto, riferisce il Tribunale che l’attore del giudizio di
merito ha esposto di essersi sottoposto, nel 1991, a un
intervento comportante trasfusioni di sangue, a seguito
delle quali aveva contratto un’epatite HCV; il nesso causale
fra la trasfusione e il danno da epatite cronica HCV era
stato riconosciuto dalla apposita commissione
medico-ospedaliera, nell’ambito della procedura per
l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, ascrivendosi
l’infermità a una determinata categoria contestata
dall’interessato, che, proponendo la domanda giudiziale, ha
lamentato l’inadeguatezza della quantificazione
dell’indennizzo sotto il profilo della omessa considerazione
del danno alla persona e che ha chiesto pertanto nei
confronti del Ministero della sanità la condanna al
pagamento di una somma corrispondente alla percentuale di
invalidità permanente patita, prospettando la possibile
incostituzionalità della disciplina circa la liquidazione
dell’indennizzo appunto in quanto quest’ultimo non è
comprensivo della voce di danno biologico e perciò non è
qualificabile in termini di "serio ristoro", come prescritto
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 307 del 1990.
Costituitasi l’amministrazione convenuta, che rilevava
l’estraneità reciproca tra l’indennizzo ex legge n. 210 del
1992 e il richiesto risarcimento del danno biologico, questo
presupponendo l’imputabilità del danno stesso a titolo di
colpa e quello viceversa prescindendone, veniva disposta nel
giudizio una consulenza medico-legale che riconosceva
all’interessato una percentuale del 50% di invalidità
permanente.
Il Tribunale solleva quindi la questione di costituzionalità,
dando seguito a quanto eccepito dalla parte attrice.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale osserva che
essa è postulata dal contenuto stesso della domanda
giudiziale, di liquidazione di un indennizzo che tenga conto
anche del danno biologico.
Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza di
rimessione muove dalla disamina del sistema di indennizzo
delineato dalla legge n. 210 del 1992.
In questa – si rileva – il legislatore ha disciplinato ipotesi
eterogenee tra loro, classificabili in due gruppi: a) da un
lato, i casi di danno da atto lecito, cioè derivanti da una
attività della pubblica amministrazione che, immune da
colpa, comporta svantaggi per i limiti oggettivi del sapere
scientifico di un dato periodo, e nei quali le conseguenze
sfavorevoli all’individuo sono accettate come "prezzo" per
la maggiore tutela della salute collettiva: in essi è
ricompreso il danno da vaccinazioni obbligatorie; b)
dall’altro, i casi nei quali, indipendentemente da una
valutazione circa la liceità del comportamento della
pubblica amministrazione, si riconosce una tutela sul piano
patrimoniale a situazioni che presentano una oggettiva
difficoltà probatoria che renderebbe altrimenti difficile,
di fatto, una garanzia risarcitoria: in essi è ricompreso il
danno da emotrasfusioni.
Per gli uni e per gli altri casi, prosegue il Tribunale, la
legge ha ancorato l’indennizzo a tabelle dettate per le
pensioni del personale militare.
Il sistema non esclude – rileva ancora il rimettente – la
risarcibilità del danno per l’intero e in tutte le sue
componenti, quando il comportamento della pubblica
amministrazione integri gli estremi del fatto illecito
extracontrattuale (ex art. 2043 cod. civ., ovvero ex art.
2050 cod. civ.): ciò è riconosciuto dalla stessa
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 118 del 1996) e
altresì dalla giurisprudenza comune, che ha escluso il
rapporto di specialità tra l’indennizzo di cui alla legge n.
210 del 1992 e la disciplina generale in tema di fatto
illecito, sussistendo il quale pertanto la pubblica
amministrazione sarà tenuta all’integrale risarcimento del
danno. Benché il risarcimento dell’intero danno sia
garantito nel caso di accertamento della responsabilità
aquiliana della pubblica amministrazione, ritiene tuttavia
il Tribunale che sussista un dubbio di costituzionalità
della disciplina sotto il profilo della "serietà del
ristoro" che deve caratterizzare l’indennizzo.
Se infatti è vero che quest’ultimo non può e non deve essere
pari al risarcimento integrale del danno, essendo diverse le
rispettive finalità – di assistenza e solidarietà sociale,
in un caso; di reintegrazione per equivalente, nell’altro –
e se assumono inoltre rilievo, ai fini dell’indennizzo, le
compatibilità e le disponibilità finanziarie dello Stato,
tuttavia, ad avviso del Tribunale – a parte la "stranezza"
della previsione legislativa, che ricollega l’importo
dell’indennizzo al trattamento pensionistico dei militari –
può rilevarsi l’inadeguatezza della quantificazione del
beneficio, alla luce dell’enunciato della sentenza n. 307
del 1990 della Corte costituzionale, secondo la quale
l’indennizzo, per i danni da trattamenti sanitari
obbligatori, deve essere corrisposto "... nei limiti di una
liquidazione equitativa che pur tenga conto di tutte le
componenti del danno stesso".
Ora, sottolinea il rimettente, una delle componenti essenziali
del danno non patrimoniale, secondo l’ormai consolidato
orientamento della giurisprudenza, è il danno biologico (o
danno alla salute), danno che però l’assegno di cui alla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 (cui fa
rinvio l’art. 2 della legge n. 210) non considera affatto,
giacché la tabella in questione richiama un assegno
agganciato agli stipendi del personale militare, variabile
in rapporto al grado e alla categoria di appartenenza,
secondo una tecnica di valutazione analoga a quella che
concerne il danno patrimoniale da responsabilità civile per
la circolazione di veicoli, commisurato al reddito della
persona e all’incidenza dell’invalidità subìta sul reddito
medesimo.
Nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992, dunque,
non viene presa in considerazione, ai fini dell’indennizzo,
la voce di danno "biologico", liquidabile in via equitativa,
né viene svolta nel procedimento correlativo alcuna indagine
medico-legale circa l’incidenza della lesione sulla salute
dell’individuo, nei termini di una valutazione percentuale
di invalidità permanente.
L’esigenza che l’attività lecita della pubblica amministrazione
che sia causa di un danno per il privato comporti un ristoro
serio ed effettivo emerge, prosegue il Tribunale, dalla
giurisprudenza costituzionale resa sul non affine terreno
del diritto di proprietà, relativamente al quale la Corte ha
varie volte censurato, alla stregua dell’art. 42 della
Costituzione, l’inadeguatezza dell’indennizzo per
espropriazione previsto dal legislatore, in quanto non
"serio". Allo stesso modo sarebbe necessario il rispetto
delle medesime caratteristiche quanto al beneficio in
parola, che attiene al diritto fondamentale alla salute.
1.2. Nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l’inammissibilità o l’infondatezza della questione,
illustrando le conclusioni in successiva memoria.
L’Avvocatura sottolinea che dal tenore dell’ordinanza di
rimessione non si comprende se il Tribunale voglia riferirsi
a una ipotesi di responsabilità da atto lecito ovvero a una
da fatto illecito, ipotesi che sono assai diverse tra loro,
e che richiedono un diverso approccio sistematico e
argomentativo.
Mentre infatti sul terreno generale della responsabilità da
fatto illecito valgono i comuni principi e trovano
applicazione gli artt. 2043 e 2059 cod. civ., nel campo
della responsabilità da atto lecito – cioè non ascrivibile a
dolo o colpa dell’agente – la censura del Tribunale, di "non
serietà" del ristoro stabilito dalla legge, appare
infondata, poiché non può confondersi il bene della vita di
cui si chiede il ristoro con il criterio di determinazione
dell’ammontare dello stesso ristoro. Se, cioè, oggetto della
questione è il quantum dell’indennizzo, che si assume
inadeguato in relazione al bene della vita perduto o leso –
tenendo peraltro presenti, sottolinea l’Avvocatura, i
caratteri dell’indennizzo quali definiti dalla sentenza n.
118 del 1996 -, potrà essere criticata la scelta legislativa
che ha optato per un determinato metodo, ma non potrà
chiedersi, per via di declaratoria di incostituzionalità, di
modificarne la natura, con l’inserimento di istituti
estranei: non sarebbe quindi ammissibile la considerazione
di elementi, come il danno biologico, non congruenti
rispetto al criterio adottato dal legislatore; del resto, la
stessa voce di danno biologico è stata ed è determinata
dagli interpreti attraverso criteri talvolta di carattere
esclusivamente patrimoniale (ad esempio, con il ricorso al
criterio del triplo della pensione sociale).
La richiesta del rimettente non può dunque essere accolta, a
fronte di un indennizzo discrezionalmente configurato dal
legislatore nei termini di un intervento di solidarietà che,
come tale, ha riguardo a parametri del tutto diversi da
quelli del risarcimento e prescinde dalla concreta
valutazione caso per caso della vicenda e dalla situazione
personale dell’interessato.
2.1. Il Tribunale di Firenze – sezione del lavoro ha sollevato,
con ordinanza del 29 settembre 1999 (r.o. 683/1999),
questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge
n. 210 del 1992, come integrati dall’art. 1, comma 2, della
legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati), in riferimento agli artt. 2, 3,
32 e 38 della Costituzione.
In fatto, il Tribunale riferisce che il ricorrente, premesso: a)
di essere affetto da emofilia e di sottoporsi pertanto a
periodiche trasfusioni di emoderivati; b) di aver contratto,
fin dall’aprile 1982, una epatopatia irreversibile, dapprima
di tipo B e poi di tipo C; c) di avere pertanto chiesto la
corresponsione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del
1992; d) di avere ottenuto detto indennizzo, con decorrenza
dal 1° dicembre 1994 (primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda), ha formulato, sulla
base di tali premesse, richiesta di condanna del Ministero
della sanità convenuto, in via principale al pagamento
dell’indennizzo pieno a decorrere dal manifestarsi
dell’evento dannoso (aprile 1982), e in via subordinata al
pagamento, a decorrere dalla medesima data, dell’assegno una
tantum pari al 30% dell’indennizzo pieno. Con riferimento a
entrambe le domande, si aggiunge nell’ordinanza, il
ricorrente ha prospettato la possibile incostituzionalità
della disciplina legislativa sopra indicata.
Alla prospettazione di incostituzionalità dà seguito il
Tribunale, peraltro limitatamente alla rilevanza che essa
assume rispetto alla domanda subordinata e non anche in
riferimento a quella principale: la normativa è infatti
denunciata in quanto attribuisce il diritto all’assegno una
tantum, per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio, soltanto
a chi abbia riportato lesioni o infermità da vaccinazioni
obbligatorie e non anche a chi presenti danni irreversibili
da epatiti post-trasfusionali.
La censura di incostituzionalità, la cui rilevanza rispetto al
contenuto della domanda giudiziale, prosegue il Tribunale,
risulta chiara, si incentra sul raffronto tra l’omissione
lamentata e il caso delle persone danneggiate da
vaccinazioni (antipoliomielitiche) non obbligatorie ma solo
promosse e incentivate dall’autorità sanitaria, caso nel
quale, a seguito della sentenza n. 27 del 1998 della Corte
costituzionale, il diritto all’assegno una tantum per il
periodo anteriore alla vigenza della legge n. 210 è
riconosciuto: la situazione di chi, emofilico, si sottoponga
a trasfusioni per assicurarsi la stessa sopravvivenza è
connotata – sottolinea il rimettente – da uno stato di
coartazione e di necessità certo non minore di quello di chi
si sottoponga a vaccinazioni "promosse".
Anche nell’ambito della tripartizione dei casi che possono darsi
come conseguenze di trattamenti sanitari, quale fissata
dalla sentenza n. 118 del 1996 della Corte costituzionale
(risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.; equo
indennizzo a fronte dell’adempimento di un obbligo legale;
sostegno assistenziale negli altri casi), non risulterebbe
comunque giustificabile, ad avviso del Tribunale, il
trattamento deteriore riservato a persone che si sono
trovate nella necessità di sottoporsi a terapie
trasfusionali, in un periodo nel quale il servizio sanitario
pubblico non aveva raggiunto adeguati standards di
sicurezza.
La lacuna legislativa, d’altra parte, sarebbe lesiva anche
dell’art. 32 della Costituzione [4], che tutela la salute
anche nella sua dimensione individuale e non solo in quella
collettiva; e, conclusivamente, il Tribunale osserva che è
lo stesso art. 3 della Costituzione che richiede di
assegnare rilievo alle situazioni di fatto che costringono
il singolo in una condizione di necessità e di bisogno; una
condizione, si precisa, che la richiamata sentenza n. 118
del 1996 non aveva potuto prendere in considerazione,
essendo il problema derivato dalla legislazione del 1997 e
altresì dal nuovo assetto determinato dalla sentenza
costituzionale n. 27 del 1998.
2.2. Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della
questione, anche in tal caso illustrando le conclusioni in
successiva memoria.
Rileva l’Avvocatura che, secondo l’ormai consolidato indirizzo
della giurisprudenza costituzionale, non può essere oggetto
di censura, alla stregua dell’art. 3 della Costituzione, la
potestà, attinente al vero e proprio merito legislativo, di
adottare discrezionalmente soluzioni differenziate per
ipotesi diverse, pur se assimilabili. Nella specie, la
condizione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità
da vaccinazioni obbligatorie è oggettivamente diversa e
distinta da quella dei soggetti che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sebbene le due
categorie siano ricomprese nel più ampio ambito dei soggetti
danneggiati da un intervento sanitario: proprio la loro
considerazione in due distinte norme, anzi, sembra
evidenziare l’intento del legislatore di regolare in
autonomia e non unitariamente i due casi, anche nel quadro
delle determinazioni economico-finanziarie assunte con la
legge n. 238 del 1997.
3.1. Il Tribunale di Sanremo, con ordinanza del 6 dicembre
1999 (r.o. 65/2000), ha sollevato questione di
costituzionalità dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210
del 1992, "nella parte in cui non prevede il diritto
all’indennizzo per i soggetti sottopostisi a vaccinazione
antiepatite B non obbligatoria in quanto appartenenti a
categoria a rischio (nella specie: persone conviventi con
soggetti HBsAG positivi) in relazione alla quale l’autorità
sanitaria abbia promosso e diffuso capillarmente la
vaccinazione", in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,
e 32 della Costituzione.
Nel procedimento civile principale, il ricorrente ha chiesto,
nei confronti del Ministero della sanità, l’erogazione
dell’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 1, della legge
n. 210 del 1992, perché, essendosi sottoposto a vaccinazione
antiepatite B su raccomandazione dell’autorità sanitaria
italiana in quanto persona convivente con soggetto HBsAG
positivo (cioè affetto da epatite B acuta e cronica), ha
contratto, in conseguenza della vaccinazione, una epatopatia
cronica; la richiesta – precisa il rimettente – si basa
sulla citata norma, quale risultante a seguito della
sentenza n. 27 del 1998 della Corte costituzionale, che ne
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale "nella parte in
cui non prevede il diritto all’indennizzo di coloro che si
siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel
periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695".
La domanda giudiziale, osserva il Tribunale, non è però
accoglibile, allo stato della disciplina in vigore, perché
a) non si tratta, nella specie, di vaccinazione
obbligatoria, alla quale si riferisce il testo dell’art. 1,
e b) non è richiamabile la citata pronuncia della Corte, che
concerne un diverso tipo di vaccinazione e che non è
formulata in termini generali, ma solo con riguardo alla
vaccinazione antipoliomielitica.
E’ però accertato, prosegue il rimettente, che il ricorrente ha
contratto una epatopatia cronica per effetto della
vaccinazione antiepatite B: del resto, l’indennizzo in
argomento in un primo tempo era stato erogato
all’interessato, fino al 1997, ma era stato poi revocato
appunto per la mancanza del requisito legale
dell’obbligatorietà della vaccinazione.
Ciò posto, è rilevante – osserva il Tribunale - la questione di
costituzionalità relativa all’omessa attribuzione
dell’indennizzo ai soggetti sottopostisi a vaccinazione
antiepatite B non obbligatoria ma "promossa" nei loro
riguardi, perché è tale lacuna legislativa a impedire
l’accoglimento del ricorso; e la questione stessa è, per il
Tribunale, non manifestamente infondata, per le
considerazioni che seguono.
Varrebbero, anche in questa situazione, le argomentazioni di
fondo della sentenza n. 27 del 1998 citata, nella quale,
affermato il principio che non è lecito, ex artt. 2 e 32
della Costituzione, richiedere che il singolo metta a
rischio la propria salute per un trattamento nell’interesse
della collettività senza che questa sia disposta a
condividere il peso delle conseguenze negative che ne
possono derivare, la Corte ha rilevato che, dal punto di
vista di questo stesso principio, non è possibile
distinguere il caso in cui il trattamento sia imposto per
legge dal caso in cui esso sia promosso e incentivato dalla
pubblica autorità; ed è alla stregua di questa omologazione
che la Corte, chiamata al controllo di costituzionalità a
partire da vicende di fatto analoghe alla presente (si
trattava infatti di casi di vaccinazione antipolio non
obbligatoria), si è pronunciata nel senso anzidetto.
Anche nel caso in questione, osserva il Tribunale, all’epoca in
cui l’interessato si era sottoposto alla vaccinazione
antiepatite B – cioè nel dicembre del 1985 –
l’amministrazione sanitaria pubblica stava svolgendo una
intensa attività di promozione e incentivazione di tale tipo
di vaccinazione, in particolare verso chi, come il
ricorrente, fosse "a rischio" perché convivente con soggetti
positivi al virus.
Questa attività, si precisa nell’ordinanza, si era espressa, già
dagli inizi del 1983, fino all’epoca dei fatti di causa e
poi oltre, con una serie di atti dell’amministrazione,
principalmente circolari e direttive, che il rimettente
indica puntualmente: la circolare del Ministero della sanità
n. 2 dell’11 gennaio 1983 (Profilassi immunitaria
dell’epatite B), che individuava i conviventi di persone
affette da epatite B come categoria "a rischio" da
sottoporre a censimento e screening per la conseguente
vaccinazione; la circolare del Ministero della sanità n. 39
del 22 aprile 1983 (Approvvigionamento vaccini antiepatite B
registrati in Italia), circa il programma di
approvvigionamento da parte delle autorità sanitarie
competenti a livello locale in materia di profilassi delle
malattie infettive e diffusive; le circolari del Ministero
della sanità n. 51 del 1° giugno 1983 (Programmi di
vaccinazione contro l’epatite B) e n. 9 del 19 marzo 1985
(Programmi di vaccinazione contro l'epatite B), relative ai
programmi di vaccinazione e alle direttive per le autorità
locali; la nota del Ministero della sanità 400.2/41VH/717
del 23 maggio 1985 (Profilassi dell’epatite B. Primi
risultati delle campagne di vaccinazione), circa l’andamento
delle campagne vaccinali promosse fino ad allora; atti,
tutti, orientati nel senso della realizzazione di programmi
di censimento e screening da parte delle U.S.L., per
individuare i soggetti definibili a rischio e per
raccomandare nei loro riguardi la sottoposizione alla
vaccinazione, ai quali hanno fatto seguito, nella medesima
prospettiva: la circolare del Ministero della sanità n. 31
del 26 luglio 1985 (Vaccinazione antiepatite B); la
circolare del Ministero della sanità n. 30 del 15 aprile
1986 (Programmi di vaccinazione contro l’epatite B); la nota
del Ministero della sanità 400.2/41V/1190 del 19 luglio 1986
(Profilassi vaccinale dell’epatite B); la nota del Ministero
della sanità 400.2/41V/1104 del 4 agosto 1987 (Campagne
vaccinali contro l’epatite B); la nota del Ministero della
sanità 400.2/41V85/323 del 14 marzo 1988 (Campagna di
vaccinazione contro l’epatite B. Approvvigionamento di
vaccini).
E tali indirizzi di promozione e diffusione della vaccinazione
antiepatite B, aggiunge il rimettente, hanno altresì trovato
riscontro sul piano locale, per quanto qui maggiormente
rileva, nelle circolari della Regione Liguria n. 43989 del
1° giugno 1983 (Programma di vaccinazione contro l’epatite
virale B in Liguria) e n. 69225/2235 IP del 4 giugno 1985
(Campagna di vaccinazione contro l’epatite B nel 1985).
All’atto di sottoporsi al trattamento dunque – osserva il
Tribunale – era in opera una precisa e mirata sollecitazione
dell’autorità sanitaria pubblica, nell’ambito di una vera e
propria "campagna" di vaccinazioni antiepatite B.
Come nel caso oggetto della sentenza n. 27 del 1998, dunque, il
trattamento sanitario non obbligatorio è stato compiuto a
seguito di una complessiva attività di informazione,
sollecitazione e responsabilizzazione svolta dall’autorità
sanitaria, anche con la prospettazione di rischi derivanti,
in caso di mancata vaccinazione, per i bambini.
Il Tribunale aggiunge che sul piano legislativo la vaccinazione
antiepatite B è stata resa obbligatoria, con la legge 27
maggio 1991, n. 165, solo nei riguardi dei nuovi nati: per
le persone nate in precedenza, dunque, la vaccinazione in
discorso, pur se gratuita, non è tuttora obbligatoria; ma
tale circostanza, conclude il Tribunale rimettente, non è
decisiva ai fini della questione sollevata, perché la
censura non attiene alla irretroattività della disciplina ma
alla mancata inclusione di una determinata categoria di
soggetti tra i titolari del diritto all’indennizzo.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Firenze -
sezione del lavoro e il Tribunale di Sanremo dubitano, sotto
diversi aspetti, della legittimità costituzionale della
disciplina dettata dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), in tema di
indennizzo dovuto a coloro che abbiano subito danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
In particolare, il Tribunale di Firenze (r.o. 601/1999) dubita -
in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione - della
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2,
commi 1 e 2, della legge n. 210 del 1992, nella parte in
cui, nel quantificare l’indennizzo dovuto a coloro che
presentino danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione, sia pure
in misura ridotta, del danno biologico subito a seguito di
emotrasfusione.
Il Tribunale di Firenze - sezione del lavoro, a sua volta (r.o.
683/1999), dubita – in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38
della Costituzione - della legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 (come integrati dall’art. 1, comma 2, della
legge 25 luglio 1997, n. 238) della legge n. 210 del 1992,
nella parte in cui escludono i soggetti che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali dal diritto
all’assegno una tantum per il periodo compreso tra il
manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento
dell’indennizzo previsto dalla legge.
Il Tribunale di Sanremo, infine (r.o. 65/2000), dubita – in
riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 32 della
Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 1
1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui
non prevede il diritto all’indennizzo per soggetti
sottoposti a vaccinazioni antiepatite B non obbligatoria, in
quanto appartenenti a categorie a rischio, in relazione alle
quali l’autorità sanitaria abbia promosso la diffusione
della vaccinazione.
2. Le tre questioni anzidette, riguardando la medesima
materia dei diritti indennitari conseguenti alla
sottoposizione a trattamenti sanitari, possono essere
riunite e trattate congiuntamente in un’unica sentenza.
3. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Firenze, che contesta la scelta del legislatore
circa i criteri adottati per quantificare il beneficio
previsto, non è fondata.
La disciplina apprestata dalla legge n. 210 del 1992 opera su un
piano diverso da quello in cui si colloca quella civilistica
in tema di risarcimento del danno, compreso il cosiddetto
danno biologico. Per quanto qui interessa, al fine di
evidenziare la distanza che separa il risarcimento del danno
dall’indennità prevista dalla legge denunciata, basta
rilevare che la responsabilità civile presuppone un rapporto
tra fatto illecito e danno risarcibile e configura
quest’ultimo, quanto alla sua entità, in relazione alle
singole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal
giudice, mentre il diritto all’indennità sorge per il sol
fatto del danno irreversibile derivante da epatite
post-trafusionale, in una misura prefissata dalla legge.
Ferma la possibilità per l’interessato di azionare
l’ordinaria pretesa risarcitoria, il legislatore,
nell’esercizio della sua discrezionalità, ha dunque previsto
una misura economica di sostegno aggiuntiva, in un caso di
danno alla salute, il cui ottenimento dipende esclusivamente
da ragioni obiettive facilmente determinabili, secondo
parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in
tempi brevi una protezione certa nell’an e nel quantum, non
subordinata all’esito di un’azione di risarcimento del
danno, esito condizionato all’accertamento dell’entità e,
soprattutto, alla non facile individuazione di un fatto
illecito e del responsabile di questo.
La questione di costituzionalità in esame tende quindi a
trasferire elementi di un sistema di garanzia in un altro –
operazione che si potrebbe semmai giustificare se la misura
prevista dalla legge impugnata dovesse valere in luogo del
risarcimento del danno, o in conseguenza di una prescrizione
legale o per l’impossibilità di fatto di far valere le
pretese risarcitorie derivanti dal danno subìto. Poiché però
così non può dirsi che sia – nemmeno sotto il profilo
fattuale, rispetto al quale occorre sottolineare che spetta
necessariamente alla giurisprudenza rendere efficace la
tutela risarcitoria nei casi di trasfusione di sangue
infetto, individuando gli eventuali fatti illeciti e i
responsabili di questi - la pretesa inclusione nel beneficio
previsto dalla legge n. 210 di elementi propri della tutela
risarcitoria non appare giustificata.
Il Tribunale rimettente ritiene che la stessa mancata
considerazione, quale componente del beneficio previsto
dalla legge, del danno biologico, comporti l’inadeguatezza
del beneficio medesimo, con violazione degli artt. 2 e 38
della Costituzione, evocati peraltro genericamente. Ma, così
argomentando, si finisce per l’appunto per confondere gli
istituti in una sorta di petitio principii: non dimostrando
ma dando per dimostrato il presupposto, cioè il necessario
carattere comune dei due istituti – il beneficio e il
risarcimento - rispetto ai criteri di quantificazione.
Quanto fin qui detto non esclude comunque che il legislatore
possa riconsiderare l’opportunità della scelta operata circa
il criterio da adottare nella quantificazione del beneficio
riconosciuto dalla legge ai soggetti danneggiati da epatiti
post-trasfusionali (oltre che agli ammalati di HIV e ai
danneggiati da vaccini): criterio collegato oggi al
trattamento pensionistico dei militari. Ma ciò riguarda il
buon uso della discrezionalità legislativa e non -
quantomeno sotto i profili indicati dal Tribunale rimettente
– la legittimità costituzionale della legge denunciata.
4. Non fondata è altresì la questione sollevata dal
Tribunale di Firenze – sezione del lavoro, relativa alla
mancata previsione da parte della legge n. 210 del 1992, a
favore dei soggetti danneggiati irreversibilmente da epatiti
post-trasfusionali, del diritto all’assegno una tantum
previsto - dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 per il
periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e
l’ottenimento dell’indennizzo - a favore di quanti abbiano
subito una menomazione permanente alla salute da
vaccinazione obbligatoria.
Si fa dunque essenzialmente una questione di rispetto del
principio di uguaglianza, mentre gli altri principi
costituzionali evocati non costituiscono altro che una sua
connotazione. Si denuncia l’irrazionale disparità di
trattamento tra i sottoposti a vaccinazione obbligatoria e
coloro che hanno subito trattamenti trasfusionali ematici,
disparità che si risolve a danno dei secondi. Osserva il
Tribunale rimettente che il grado di costrizione al
trattamento di questi ultimi, spesso indotti dalla necessità
di salvare la vita, non è minore di quello riguardante
coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione in
conseguenza di un obbligo legale, tanto più in quanto alla
situazione dell’obbligo legale sia stata equiparata – con la
sentenza n. 27 del 1998 di questa Corte – quella
dell’incentivazione nell’ambito di una politica sanitaria
pubblica.
La questione, così impostata, non può essere accolta per le
ragioni già addotte da questa Corte, nella sentenza n. 226
del 2000, nel dichiarare non fondata analoga questione
sollevata dal Pretore di Milano. Anche in quell’occasione si
faceva valere l’assimilabilità della situazione di coloro
che si sono sottoposti a un trattamento sanitario,
ricevendone un danno irrimediabile alla salute, in
conseguenza di un obbligo legale (caso su cui sono
intervenute le sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996,
relative alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica)
alla situazione di coloro i quali, come gli emofilici, sono
necessitati, in mancanza di alternative terapeutiche, senza
possibilità di scelta, a sottoporsi a somministrazioni di
sangue ed emoderivati, pena il decorso infausto della loro
malattia. Già in tale occasione, il giudice rimettente
osservava che la necessità del ricorso alla terapia ematica,
stante un rischio per la vita, si potrebbe dire perfino più
cogente che non nel caso di trattamento sanitario imposto
per legge, la cui violazione dà luogo meramente a una
sanzione giuridica.
E si concludeva ricordando che la Corte costituzionale
stessa non ha assegnato valore dirimente all’esistenza di un
obbligo legale avendo affermato, con la sentenza n. 27 del
1998, il diritto all’indennizzo non necessariamente in
presenza di un obbligo legale ma anche nell’ipotesi in cui
il trattamento terapeutico, non (ancora) reso obbligatorio,
era oggetto di una specifica politica di promozione.
Queste argomentazioni, tuttavia, si collocano fuori della ratio
costituzionale del diritto all’equo indennizzo riconosciuto
in base agli artt. 32 e 2 della Costituzione. Ciò che rileva
è l’esistenza di un interesse pubblico alla promozione della
salute collettiva tramite il trattamento sanitario, il
quale, per conseguenza, viene dalla legge assunto a oggetto
di un obbligo legale o di una politica pubblica di
diffusione tra la popolazione. La giurisprudenza
costituzionale alla quale il giudice rimettente si riferisce
è ferma nell’individuare in questo interesse – e non
nell’essere il singolo necessitato al trattamento: necessità
che è solo una conseguenza - la ragione dell’obbligo
generale di solidarietà nei confronti di quanti,
sottomettendosi al trattamento imposto, vengono a soffrire
di un pregiudizio alla loro salute.
In base a queste considerazioni, si comprende che il raffronto
tra la cogenza dell’obbligo legale o l’incentivazione al
trattamento, da un lato, e la necessità terapeutica del
trattamento stesso, dall’altro, non è produttivo nel senso
della equiparazione delle situazioni, dal punto di vista del
principio di uguaglianza.
Le situazioni sono diverse e non si prestano a entrare in
una visione unificatrice perché solo le prime corrispondono
a un interesse generale, che è quello in base al quale è
costituzionalmente necessario che la collettività assuma su
di sé una partecipazione alle difficoltà nelle quali può
venirsi a trovare il singolo che ha cooperato al
perseguimento di tale interesse.
La questione di costituzionalità - pur ponendo un problema di
tutela di soggetti deboli, posti in condizioni di gravissima
difficoltà e quindi meritevoli di protezione - in quanto
impiantata nei termini anzidetti, non può dunque trovare
accoglimento.
5. Fondata è invece la questione sollevata dal Tribunale di
Sanremo, il quale dubita della legittimità costituzionale
della mancata previsione del diritto all’indennizzo,
previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 210 a favore
di quanti abbiano riportato danni irreversibili alla salute,
essendo stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B non
obbligatoria, appartenendo a una categoria di persone
considerate "a rischio" e perciò incentivate a sottoporsi
alla vaccinazione stessa nell’ambito di una campagna
promossa dall’autorità sanitaria. Il giudice rimettente
ritiene ingiustificata tale mancata previsione, a fronte
della attribuzione dell’indennizzo a favore di chi, in
analoghe circostanze, abbia contratto un’infermità a seguito
di vaccinazione antipoliomielitica (art. 1 della legge n.
210 del 1992, quale risultante a seguito della sentenza n.
27 del 1998 di questa Corte).
Il citato art. 1 della legge n. 210 prevede il diritto
all’indennizzo (determinato dall’art. 2) per chiunque abbia
riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una
menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa
di vaccinazioni obbligatorie per legge. Con la sentenza
testé citata, questa Corte – richiamato "il principio che
non è lecito [...] richiedere che il singolo esponga a
rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza
che la collettività stessa sia disposta a condividere, come
è possibile, il peso di eventuali conseguenze negative"
(sentenze nn. 307 del 1990 e 118 del 1996) - ha ritenuto non
esservi ragione di differenziare, rispetto a tale principio,
"il caso [...] in cui il trattamento sanitario sia imposto
per legge da quello [...] in cui esso sia, in base a una
legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua
diffusione capillare nella società; il caso in cui si
annulla la libera determinazione individuale attraverso la
comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello
alla collaborazione dei singoli a un programma di politica
sanitaria". Infatti, si aggiungeva, "una differenziazione
che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso
si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge.
Essa riserverebbe [...] a coloro che sono stati indotti a
tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di
solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a
quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza
della minaccia di una sanzione".
In applicazione dei princìpi così posti, la risoluzione della
presente questione di costituzionalità consiste nel
rispondere alla domanda se, analogamente a quanto accertato
in relazione alla vaccinazione antipoliomielitica, anche per
la vaccinazione antiepatite possa dirsi essere stata in atto
una campagna legalmente promossa dall’autorità sanitaria per
la diffusione di tale secondo tipo di vaccinazione.
La risposta positiva è documentata dagli atti – ricordati
analiticamente nell’esposizione in fatto - adottati a
partire dal 1983, in attuazione dei compiti di promozione
della salute pubblica che, alla stregua della legge 13 marzo
1958, n. 296, spettano all’autorità sanitaria nazionale. Con
la legge 27 maggio 1991, n. 165, la vaccinazione contro
l’epatite virale B è stata resa obbligatoria per tutti i
nuovi nati nel primo anno di vita, ma anche prima di tale
data gli atti sopra menzionati testimoniano essere stata
condotta – a partire dalla circolare n. 2 dell’11 gennaio
1983 del Ministero della sanità - una capillare campagna per
la realizzazione di un programma di diffusione della
vaccinazione stessa che ha coinvolto le strutture sanitarie
pubbliche del nostro paese in un’opera di
responsabilizzazione e sensibilizzazione ai rischi che
l’epatite di tipo B comporta per sé e per gli altri, e
innanzitutto per i bambini.
Deve così ritenersi che sussistono, anche per i soggetti
sottoposti a vaccinazione antiepatite di tipo B in
attuazione della suddetta politica sanitaria promossa al
riguardo, le condizioni che hanno indotto questa Corte,
nella sentenza n. 27 del 1998, a ritenere costituzionalmente
dovuto per i soggetti sottoposti a vaccinazione
antipoliomielitica l’indennizzo previsto dall’art. 1 della
legge n. 210. Pertanto, in accoglimento della questione
proposta dal Tribunale di Sanremo, tale disposizione deve
essere dichiarata incostituzionale per dare ingresso al
diritto all’indennizzo anche a tale categoria di soggetti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte
in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle
condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati
sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dall’anno
1983;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2,
della legge n. 210 del 1992 sollevata, in riferimento agli
artt. 2 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze
con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del
1992, come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25
luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze – sezione del
lavoro con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Firmato:
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000
Il Direttore della Cancelleria - F.to: DI PAOLA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Modifiche apportate alle Leggi sul
risarcimento danni da
vaccino e trasfusioni
vedi:
http://www.emofilici.com/leggi/Legge 238 .htm
Dal 25 settembre 2009 per 90 giorni è aperta la
possibilità di transare un risarcimento da
danno biologico
per vaccinazioni, con il Ministero della Salute, la legge di
conversione del Decreto Fiscale 159/2007 che stanziava per
l’istituto giuridico della transazione 150.000.000,00 di
euro ha avuto il 24 settembre il suo decreto attuativo e la
procedura di transazione.
Purtroppo la categoria si
aspettava i 150 milioni più i 180 milioni delle Leggi
Finanziarie ma il Governo mette a disposizione solo la
parzialità dei fondi stanziati.
Considerando che ci potrebbe ro essere 6000 richieste di
transazione per cause ante 31 dicembre 2007, i danneggiati
avranno la miseria di 25.000,00 euro a testa invece dei
600.000,00 elencati nella tabella del decreto attuativo.
VERGOGNA, si approfitta del dolore
dei cittadini, dopo averli ROVINATI
....per Legge....con i Vaccini, che schifo !
vedi:
Richiesta di
risarcimento +
In Italia tocca
alle ASL pagare il risarcimento danni + Altre Leggi
Italiane
+ Meningite dai
vaccini + Disfunzioni dello Sviluppo
+
Falsita' della medicina ufficiale + 1000 studi sui
Danni dei Vaccini +
Malassorbimento
+
Vaccini
sicuri ? NO ! +
Sfogo
sdegnato di una madre verso un pediatra
vedi anche
Polio +
Vaiolo +
Difterite +
Tetano +
Epatite B +
Pertosse +
Morbillo +
Parotite
Un
VACCINO
..e' una
scarica enorme di tossine
invasive e pericolose !
Sindrome
infiammatoria chiamata "Asia" scatenata dai
vaccini !
ASIA_Sindrome
infiammatoria-dai-vaccini-Riassunto.pdf
Tratto da: http://www.assis.it/wp-content/uploads/2014/12/ASIARiassunto.pdf
... ed e' noto che... le
infiammazioni sono foriere di qualsiasi tipo
di sintomi, che i
medici impreparati
allopati chiamano erroneamente "malattie"....
Infatti:
ANCORA UNA
BAMBINA
MORTA DOPO la SOMMINISTRAZIONE dell'ESAVALENTE. -
Luglio 2013
Questo VACCINO e' stato RITIRATO IN MOLTI PAESI MA NON IN
ITALIA. RISARCIMENTO RECORD, PERO' NESSUNO RIDARA' PIU' LA
BIMBA AI GENITORI. -
Muore in culla a causa del vaccino
Infanrix, risarcimento record ai genitori.
La loro bambina è morta di
Sids ("morte in culla") a
pochi giorni dalla vaccinazione con il vaccino
Esavalente.
Il tribunale di Pesaro ha deciso un risarcimento record di
200 mila euro alla famiglia, più un vitalizio di circa 700
euro al mese ed un ulteriore indennizzo ancora da
quantificare. Una sentenza storica per l'Italia.
|
La
Merck ammette l'inoculazione
del virus del cancro -
La divisione vaccini della farmaceutica Merck,
ammette l'inoculazione del virus del cancro per
mezzo dei
vaccini.
La sconvolgente intervista censurata, condotta
dallo studioso di storia medica Edward Shorter
per la televisione pubblica di Boston WGBH e la
Blackwell Science, è stata tagliata dal libro "The
Health Century" a causa dei sui contenuti -
l'ammissione che la Merck ha tradizionalmente
iniettato il virus (SV40 ed altri) nella
popolazione di tutto il mondo.
Questo filmato contenuto nel documentario "In
Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism",
prodotto e creato
liberamente dalle
associazioni di tutela dei
consumatori e dall'esperto
di salute pubblica, Dr.
Leonard Horowitz,
caratterizza l'intervista ad
uno dei
maggiori esperti di
vaccini del mondo, il Dott. Maurice
Hilleman, che spiega perché la Merck ha diffuso
l'AIDS, la
leucemia e altre orribili piaghe nel
mondo :
http://www.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU
Nei vaccini venduti al terzo mondo si é
scoperto che molti di questi contenevano
l'ormone B-hCG un anti fertile se
immesso in un
vaccino.
La corte Suprema delle Filippine ha scoperto
che oltre 3 milioni di ragazze e donne hanno
assunto questi vaccini contaminati, cosí
come in Nigeria, Tailandia ecc...
Per chi non abbia ancora visto questi
video-documenti scioccanti:
http://uk.youtube.com/watch?v=edikv0zbAlU
http://it.youtube.com/watch?v=wg-52mHIjhs&feature=related
Sembrerebbe che oltre al profitto a tutti i
costi, ci sia dietro qualcosa d'altro....impedire
alle donne dei paesi del terzo
mondo... di avere figli....
|
|
I
Vaccini
creano
Mutazioni Genetiche
nei
Mitocondri delle
cellule, mutazioni che
sono trasmissibili alla prole,
dalla via materna. Nelle cellule
infettate da virus si
risvegliano
i retrovirus piu’ vecchi.
Dei ricercatori hanno osservato che
quando il metabolismo della cellula
infettata da un virus (NdR: che puo’
essere anche
vaccinale) essa viene
ingannata al fine di riprodurre il
virus che la infetta, pero’ in essa decade
la funzionalità di alcune
reazioni biochimiche di contenimento
e di funzione cellulare:
sintesi e specializzazione delle
proteine,
specializzazione degli
enzimi e
duplicazione del
DNA.
Quindi anche l'infezione
da virus
vaccinale e’ in grado
quindi di riattivare genomi di
precedenti virus, o di quelli
iniettati
con i vaccini ai genitori,
nonni, avi del vaccinato, virus, che
erano divenuti parte del genoma
delle cellule dei genitori, nonni,
avi, generando anticipatamente
qualsiasi tipo di patologia; il
meccanismo si chiama
slatentizzazione = liberare
anticipatamente patologie.
Di fatto i
Vaccini sono un
cocktail di Tossine
altamente
pericolose che possono
rimanere inerti per anni e
riesplodere come
bombe a
tempo anche dopo 30-40
anni o piu’, in uno stato febbrile…
che alterano il
Terreno in modo
importante, specie negli organismi
non perfettamente sani, per problemi
ereditari e/o di alimentazione
inadatta alla Perfetta Salute.
Mentre
continua ad emergere la
verità sugli estremi
pericoli dei vaccini e dei
prodotti farmaceutici, la
Big
Pharma è
sempre più disperata,
non sapendo più come
costringere il pubblico a
fidarsi dei suoi prodotti.
Ora sta
lavorando in stretta
collaborazione con le
autorità politiche
(inclusi i governatori di
diversi stati)
per
rendere coercitive
le vaccinazioni sui bambini.
Ciò contempla la
criminalizzazione dei
genitori che rifiutino di
esporre i propri figli ai
pericoli derivanti da queste
sostanze chimiche.
In sostanza, la
Big
Pharma spera
di trasformare in
criminali i seguaci
della
medicina naturale.
La
FDA ha già
criminalizzato le
compagnie produttrici di
supplementi nutrizionali che
osino dire la Verità
sui benefici alla salute
derivanti dai loro prodotti.
Inoltre, i genitori che
rifiutano di iniettare ai
propri figli i prodotti
farmaceutici imposti da
Big
Pharma, verranno
criminalizzati,
radunati e incarcerati
per "rifiuto di
accondiscendere alle
politiche sanitarie".
Tutto ciò viene perpetrato
dallo Stato col pretesto di
"proteggere i bambini"
dai genitori che credono
nella medicina naturale (è
folle, vero, pensare che
proteggere i propri figli da
sostanze chimiche tossiche è
oggi un crimine negli Stati
Uniti ?).
Il fine ultimo di tutto
questo è l'applicazione
delle tattiche di
Medicina a Mano Armata
a tutti noi. Compresi gli
adulti e gli anziani.
Chiunque soffra, per
esempio, di colesterolo alto
e non si assoggetti ai
farmaci statinici della
Big
Pharma, potrà
essere arrestato, legato a
un tavolo e curato contro la
sua volontà. Chi è affetto
da cancro, potrà essere
arrestato per aver scelto di
curarlo con medicine
botaniche sicure ed
efficaci, anziché con
farmaci brevettati e fonti
di alti profitti per la
Big
Pharma.
Se pensate che già oggi le
prigioni siano strapiene a
causa degli arresti per
possesso di marijuana e per
altri crimini di nessun
rilievo, aspettate che lo
Stato inizi ad arrestare
tutte le mamme e i papà del
paese che rifiutano di
partecipare al pazzesco e
dannosissimo sistema
farmacologico
che domina oggi la sanità
americana e mondiale.
Risarcimenti in US per danno da vaccino
per l'influenza
http://healthimpactnews.com/2014/government-pays-compensation-to-80-flu-vaccine-injuries-and-deaths-in-3-month-period/
Ecco
come procedere con le
varie USL/ASL, per evitare fastidi inutili
I
genitori che non vogliono vaccinare i loro bambini probabilmente hanno
studiato l'argomento e scoperto che le vaccinazioni possono provocare
gravi danni alla salute. Infatti è piuttosto facile incontrare, sentire o
leggere di bambini lesi dalle vaccinazioni in modo anche molto grave.
La
legge stessa ammette apertamente che questo tipo di intervento sanitario
possa causare handicap e morte.
Si
tratta della legge n° 210 del 1992 che prevede un indennizzo (portato di
recente a 150 milioni) per chi muore per una vaccinazione o una
trasfusione. Può essere significativo notare che sono gli unici
interventi sanitari per i quali la legge ammette espressamente la
probabilità che possano concludersi con la morte.
Le
USL/ASL sono
obbligate
ad informare dalla Legge
La
legge n° 210 del 1992 oltre a definire gli indennizzi relativi alle
lesioni permanenti e ai decessi dovuti a vaccinazioni (e trasfusioni),
stabilisce che le USL/ASL mettano in atto progetti di informazione
sull'uso dei vaccini, sui
possibili rischi
e complicanze, prioritariamente rivolti ai genitori, alle
scuole e alle comunità in genere.
Tutte
le domande dei genitori rispetto a questo diritto/dovere di informazione
per la cura del minore sono lecite e ammesse ed è obbligo della USL/ASL
rispondere: tra l'altro, la legge prevede che tali informazioni siano
fornite ai genitori prima della vaccinazione.
I
genitori devono sapere per decidere
L'Associazione
per la Protezione della Salute, come altre associazioni, consiglia ai
genitori di spedire alla USL/ASL una lettera-tipo ai sensi della legge n°
210 del 1992, per ottenere le informazioni sulle malattie e sui vaccini
necessarie ad esprimere, o non esprimere, il proprio consenso informato
alla vaccinazione. E' evidente che, nell'attesa di ricevere tali
informazioni previste per legge, i genitori hanno diritto di non vaccinare
i figli.
La
Sanità fornisce informazioni
false e/o incomplete
Le
risposte fornite dagli uffici sanitari, nella maggioranza dei casi, sono
vaghe, mai puntuali rispetto alle domande, talvolta fuorvianti tanto da
esaltare i benefici dei vaccini e manipolare e sminuire la frequenza e la
gravità dei possibili danni.
Se
i funzionari rispondessero con sincerità a tutte le domande dovrebbero
ammettere che le malattie sono scomparse(difterite e poliomielite) o
rarissime (tetano ed epatite B), non infantili (epatite B e tetano), non
contagiose (tetano).
A
volte i funzionari sanitari rispondono dicendo che i dati e le
informazioni richieste non sono loro disponibili e rimandano ad altre
istituzioni sanitarie o al Ministero non ottemperando a quanto indicato nella legge che attribuisce
espressamente
alle USL/ASL questo
dovere
informativo.
Le
domande a cui la USL/ASL normalmente evita di rispondere sono soprattutto
quelle relative alle sostanze tossiche presenti nei vaccini, quelle sulla
possibilità di danni a medio e lungo termine.
Le
risposte della USL/ASL sono fornite spesso in termini autoritari, fissando
tempi molto ristretti e modalità spersonalizzate, che non tengono conto
della situazione particolare del bambino e della sua famiglia.
I
genitori hanno il diritto ed il dovere di proteggere la salute dei loro bambini
Di
fronte alle richieste di garanzie i medici delle USL/ASL concludono quasi
sempre rinnovando il loro sollecito alle vaccinazioni, dimostrando di non
aver compreso che i genitori intendono tutelare documentatamene la salute
dei loro piccoli, fintanto che non ricevono un'informazione corretta e
completa.
Nessuno
ha mai ricevuto garanzie sicure sull'affidabilità di questi preparati,
mai sperimentati in maniera scientificamente accettabile; gli stessi
medici che eseguono le vaccinazioni si rifiutano di sottoscrivere
qualunque dichiarazione di assunzione di responsabilità personale in caso
di danni causati dalla vaccinazione.
E'
diritto dei genitori non vaccinare i figli
Dopo
la prima lettera di risposta dell'istituzione sanitaria, la famiglia
(generalmente assistita da un'associazione di genitori) chiede di ottenere
risposta alle proprie richieste di informazioni, ribattendo eventuali
informazioni e dati falsi o imprecisi.
Fino
a quando la USL/ASL non è in grado di dare tutte le spiegazioni richieste
e necessarie ai genitori per dare il loro consenso informato, essi non
presenteranno i propri figli per la vaccinazione.
Chi
non vaccina paga una multa di 166.000 lire
Il
risultato di tutta questa strategia messa in atto dalla famiglia è quello
che alla fine la USL/ASL non può fare altro che prendere atto della
semplice inosservanza della legge, che prevede espressamente per chi non
ottempera una semplice contravvenzione di 166.000 lire.
Si
può aggiungere tuttavia che la risposta più coerente alla
multa è
quella di presentare un ricorso (molto semplice da scrivere) perché non
si sono ricevute le informazioni richieste, in quanto prima di dare la
multa vanno fornite le informazioni richieste, come stabilito dalla legge.
Tratto
da:http://www.naturalmail.it
vedi:
Disparita' di risarcimento nella Legge (fra
emotrasfusi e danneggiati dai vaccini)
Risarcimenti in US per danno da vaccino
per l'influenza
http://healthimpactnews.com/2014/government-pays-compensation-to-80-flu-vaccine-injuries-and-deaths-in-3-month-period/
http://www.attiviamoci.it/autismo-e-vaccini-esplode-il-caso-3-miliardi-di-dollari-in-risarcimenti-alle-famiglie/?id=15
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Abbiamo cercato di avere un'intervista su
questo argomento del mercurio nei vaccini con il nostro
Ministero della sanita', ma ci e' stata negata.
La motivazione e'
che i funzionari non hanno tempo o sono
troppo timidi per rispondere di
persona. Ma al funzionario non era stato chiesto
di venire in trasmissione, sarei andata io da lui e avrebbe
dedicato massimo mezz'ora ad una pubblica informazione.
Nel fax inviatoci, leggiamo che il Consiglio superiore di
sanita' non autorizza motivi di allarme per eventuali rischi
alla salute. Ma allora perche' molte USL, pediatri e
ospedali hanno scelto comunque di prendere delle precauzioni
?
"So che molte USL hanno fatto la scelta di vaccinare
senza Tiomersal " ci informa
la dottoressa Luisella Grandori. "Cosi' come molti
pediatri di base, soprattutto al Sud. Perche' no ? Infatti
una precauzione, soprattutto nei piccolissimi, e' doverosa".
Quanti sono i casi accertati di danno da
vaccino e quanti sono quelli che hanno fatto richiesta di
indennizzo ?
A questa
domanda, da noi formulata il 9 agosto al Ministero della
Sanita', nel fax di risposta arrivato il 6 settembre ci
rimandavano a un altro ufficio, e quando l'abbiamo fatto
presente ci hanno risposto che dovevamo rimandare il fax e
attendere l'indomani.
Abbiamo atteso ancora, ma questa risposta non siamo in
grado di darvela perche' non ci e' mai arrivata.
Cosi' come non e' mai arrivata la legge sull'obiezione di
coscienza alle vaccinazioni obbligatorie, che era stata
annunciata ben due anni fa. E' bloccata al Senato per
"questioni tecniche". E intanto ecco cosa succede ai
genitori che si rifiutano di far vaccinare i figli:
rischiano di vedersi sottratta la patria potesta'.
Tratto da un’articolo di Rai 3 – Report – By Stefania
Rimini
Segnalazione: Il programma del
governo federale per il risarcimento dei
danni da vaccino negli Usa (Nvicp) ha pagato più di
650,6 milioni di dollari a genitori di bambini morti o
resi disabili dai vaccini, una media di 90 milioni all’anno
per i contribuenti.
E cio' in pochissimi anni !
Gli interessi che gravitano attorno ai vaccini sono enormi
per Big Pharma. La
vaccinazione antinfluenzale, somministrata a tappeto a
milioni di anziani, la vaccinazione contro il papilloma
virus alle ragazzine e ora questa profilassi antimeningite.
Tutte cose buone (io personalmente sono contraria ai vaccini
ma è una posizione che non pretendo sia condivisa) ma
pretendiamo informazione anche sui possibili effetti
collaterali.
Si parlava prima di risarcimento alle vittime di neuropatie
iatrogene. Cito da
una puntata di “Report” del 2006 dedicata all’argomento
pandemie :
Nel 1976,
quando il governo decise di somministrare il vaccino a tutti
(donne, uomini, bambini) le assicurazioni si rifiutarono di
stipulare polizze a coloro che avevano preso i vaccini, non
vollero quindi prendersi nessuna responsabilità in merito e
le case produttrici minacciarono di non produrre più il
vaccino. Allora il governo si prese la responsabilità.
Furono quattro mila i danneggiati che chiesero al Governo
risarcimenti astronomici.
Il 50% di chi fece causa al governo ottenne un risarcimento.
Oggi, con il provvedimento firmato lo scorso dicembre [2005]
nessuno potrebbe più pretendere nulla e l’amministrazione
Bush non ha destinato un dollaro per coprire i danni per ora
sono le industrie farmaceutiche a beneficiare di una
pandemia che forse mai ci sarà. Questo, grazie soprattutto
alla compattezza della maggioranza repubblicana… e grazie al
leader repubblicano al senato Bill Frist.
Ci si
riferisce ad una legge dell’amministrazione Bush che
libera le multinazionali
del farmaco dalla responsabilità di dover risarcire le
vittime di eventuali effetti collaterali di farmaci e
vaccini. Un bel regalone per
Big Pharma e tanta sicurezza in meno per
noi consumatori.
Se i vari governi dei vari Stati
del mondo, dovessero risarcire TUTTI i Danneggiati dai
Vaccini, TUTTI quegli Stati
FALLIREBBERO e quindi quegli Stati DEVONO
evitare di giudicare per risarcire e per fare leggi GIUSTE,
proprio per evitare di effettuare i risarcimenti !
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Noi, vittime dell'antipolio
Quasi quarantamila le richieste di risarcimento dei danni I
casi di richiesta di risarcimento per danni da vaccini sono
numerosi. Stime fornite da Vaccinetwork.org (sito chiuso) arrivano a parlare
addirittura di 40 mila citazioni attualmente in corso contro
le strutture sanitarie. Nessuno, comunque, ha riguardato
finora prodotti che contenessero mercurio.
Ecco due storie, raccontate dagli interessati a Panorama:
I genitori di Elena, di Ceccano (Frosinone), hanno ottenuto
il rinvio a giudizio di due medici per lesioni colpose.
«Elena aveva avuto una faringite» ricorda la mamma «e non si
era ancora ristabilita quando le furono somministrati i
vaccini antiepatite B e antipolio. Da allora, non riuscì più
a tenere la testa retta sul collo, i movimenti diventarono
lenti».
Nel reparto di neurologia del Bambin Gesù di Roma i medici
parlarono di «ritardo psicomotorio su base ipotonica».
La
vera sentenza è arrivata soltanto tre anni fa: Elena ha una
malattia autoimmunitaria, causata dal vaccino in un momento
in cui il suo organismo non aveva sufficienti anticorpi. Lo
Stato le ha riconosciuto un'invalidità di primo grado, con
un risarcimento di poco più di 1 milione al mese. È comunque
uno dei pochissimi casi.
Per Francesco di Andora (Savona), la battaglia burocratica
non è ancora terminata. «Dopo il richiamo della vaccinazione
antipolio» ricorda la mamma «cominciò a perdere il suo
bagaglio linguistico. Il pediatra parlò di gelosia verso il
fratellino». I problemi continuarono per anni. «Lo
sottoponemmo anche a ipnosi» racconta la madre. Poi, a 11
anni, Francesco subì un intervento di ernia. «Il chirurgo ci
suggerì che potesse trattarsi di una complicanza da vaccino.
Abbiamo scoperto che gli era stata somministrata una dose
per adulto del Recombivax, l'antipolio». Grazie a cure
omeopatiche, Francesco sta recuperando.
Oggi ha 15 anni, va a scuola. Ma il processo per il
risarcimento è lento.
Anche la Cassazione cambia registro
Solo sanzioni pecuniarie per i genitori che non fanno
vaccinare i figli Una condanna dura, due mesi di arresto, in
primo grado.
Solo una multa di 100 mila lire in Appello e in Cassazione.
Con una sentenza del luglio 2000, la suprema corte ha scelto
la linea morbida nei confronti dei genitori che non
obbediscono alle ordinanze con le quali i sindaci impongono
la somministrazione di vaccini ai minori.
Il caso in questione riguardava Marcella R., una madre di
Mondovì (Cuneo) che si era rifiutata di far vaccinare la
figlia contro la difterite, la poliomielite e il tetano.
La Cassazione ha esplicitamente affermato che l'inosservanza
dell'ordinanza del sindaco in materia di vaccinazioni può
essere punita esclusivamente "con sanzioni di natura
amministrativa".
Solo il Trentino-Alto Adige ha stabilito, sei mesi fa, che i
bambini non vaccinati
possano andare a
scuola.
Tratto da: Panorama" del 23.02.2001 - By Anna
Leogrande e Maurizio Tortorella
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BASTA CON I PROCESSI LUMACA
- Occorre modificare la legge vigente ed imporre allo Stato
una sanzione di almeno 10.000 euro per ogni anno di ritardo
nella pronuncia di una sentenza civile o amministrativa.
- Abolizione definitiva dei
termini di prescrizione e decadenza per richiedere allo
Stato ed alle Regioni il risarcimento o l'indennizzo per
danni da trasfusione e vaccinazione;
- Estensione degli indennizzi di
2500 euro al mese e di dieci anni di arretrati, a tutti i
danneggiati da emotrasfusione: emofilici, talassemici,
trapiantati, microcitemici;
- Estensione dello stesso
indennizzo a tutti gli infermieri ed operatori sanitari, ed
ai pazienti ricoverati, militari in servizio, contagiati da
contatto con sangue o strumenti infetti;
- Pensionamento anticipato con
20 anni di servizio e/o di contributi per i genitori di
figli portatori di gravi invalidità, parificando in questi
casi il mestiere di padre o madre al lavoro usurante;
- Riduzione delle aliquote Iva
per i cittadini portatori di disabilità, per l'acquisto di
beni o servizi (es. riduzione dell'Iva sull'acquisto di tutti
i mezzi di trasporto, anche di camper per le
vacanze; riduzione dell'Iva sulle fatture professionali,
legali o mediche, per la difesa in giudizio nei procedimenti
per il riconoscimento della disabilità);
- Preferenza assoluta
nell'accesso ai concorsi pubblici per i cittadini
danneggiati dallo Stato per vaccinazioni o trasfusioni, e
diritto al pensionamento anticipato senza riduzione;
- Libertà di sottoporre i propri
figli alla vaccinazione, così come disposto recentemente
dalla Legge Regionale del Veneto, limitando l'obbligo solo
al caso di conclamata epidemia;
- Estensione del risarcimento
della legge 229/2005 ai casi di contagio di cittadini che
per motivi di credo religioso avevano rifiutato le
trasfusioni di sangue e, tuttavia, sono rimasti contagiati
in seguito all'imposizione giudiziale del trattamento
sanitario;
- Opportunità di applicare a
parità di reddito, aliquote diverse alle famiglie di single
ed alle famiglie di quattro persone, con due figli o più
figli a carico;
By Marcello Stanca
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Alcuni casi di risarcimento
Italy
- Paralisi da vaccino:
Risarcimento - vedi:
il Caso Tremante +
Oltre 1.000 studi
sui Danni dei VACCINI
Iniezione
vaccinale ad un bimbo: la ASL pagherà 1.400 mila
euro.
La Sentenza del Tribunale di Lodi (Italy).
La Struttura Sanitaria è stata considerata responsabile della tetraparesi
spastica di Marco, sano fino a 11 mesi.
vedi:
Alcuni Morti per i Vaccini +
Morti per vaccino
(piccolo elenco)
+
Militari Uccisi dai vaccini
+
Vaccini: esperimenti medici sulle masse +
Perche' vaccinare ?
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Vaccini, condannato Ministero Salute -
Giovane ridotta
in stato vegetativo per l'epatite B
CAMPOBASSO - Sett. 2008 - Il Ministero della Salute e'
stato condannato a risarcire una ragazza colpita da
epilessia dopo una vaccinazione obbligatoria. La giovane,
che oggi ha 25 anni, e' affetta dall'eta' di 11 anni da
epilessia progressiva in seguito alla vaccinazione per l'epatite
B.
In sostanza il
Tribunale ha accertato il nesso di causalita' anche a
seguito delle perizie effettuate da alcuni consulenti, tra i
quali l'immunologo Ferdinando Aiuti ed il prof.
Massimo Montinari.
La famiglia della ragazza si era costituita in giudizio,
assistita dall'avvocato Vincenzo Iacovino il quale ha
sostenuto la correlazione tra la malattia contratta dalla
ragazza e la vaccinazione seguita.
Il Tribunale ha anche disposto che l'indennizzo sia pagato
con la maggiorazione degli interessi e rivalutazione dalla
data della domanda a quella del reale pagamento.
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Neonato paralizzato dopo
vaccino: risarcimento e polemiche
Nonostante ci siano migliaia di
referenze scientifiche contro le vaccinazioni e nonostante
la gente continui a subire i gravi effetti delle stesse si
continua a proteggere la pratica vaccinale. -
Articolo GAZZETTA DI PARMA
MILANO - Carlo, 35 anni, ha 40 crisi epilettiche per notte e
non ha mai condotto una vita normale. Gianni, 42 anni, è
affetto da elefantiasi alle gambe e l'altro giorno ha
assistito al matrimonio del fratello da un autocarro
parcheggiato davanti alla chiesa. Enrica, 51, è come una
bimba di 4, ma in menopausa. Valentina, 7 anni, è
paralizzata, si muove a scatti e quando si arrabbia rischia
di fare e di farsi del male. Stavano tutti bene prima di
essere sottoposti, da neonati, a una delle vaccinazioni
obbligatorie.
La vicenda di Marco, i cui
genitori hanno ottenuto un risarcimento di un milione e
250mila euro perché il bimbo è rimasto paralizzato a 11
mesi, nel 1998, dopo la vaccinazione obbligatoria
pentavalente, ha scatenato di nuovo le polemiche. Non solo
sulla sicurezza dei vaccini, ma anche sul riconoscimento dei
danni. Ci sono infatti cause che si trascinano da anni, o
risarcimenti che non vengono mai riconosciuti.
Soprattutto quando, a differenza di quel che è successo
nella storia di Marco, non viene accertata una
responsabilità precisa, come quella del medico dell'Asl. A
Marco, infatti, il vaccino sarebbe stato somministrato
mentre aveva la febbre, una delle condizioni in cui è
controindicato. «Per le vittime del vaccino dovrebbe essere
riconosciuta una responsabilità oggettiva dello Stato, così
come è successo per chi ha subito danni per le trasfusioni
con sangue infetto - ha detto l'avvocato Marcello Stanca,
che da anni si batte per aiutare i danneggiati da vaccino
riuscendo a portare in tribunale circa 400 casi - Inoltre il
risarcimento del caso di Lodi, è davvero un evento
eccezionale, perché gli indennizzi in genere si aggirano su
qualche centinaio di euro al mese».
Difficile comunque tracciare un quadro preciso di quanti
bambini si siano ammalati dopo i vaccini obbligatori. Per
stabilire la correlazione occorrono almeno due anni di
accertamenti. «E' questo il vero dramma delle vaccinazioni:
vengono fatte malissimo - ha detto Nadia Gatti, presidente
Condav - Noi non siamo assolutamente contro le vaccinazioni,
che sicuramente sono servite e servono, ma non si possono
fare con la superficialità con cui si fanno adesso».
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RISARCIMENTI in Italia: I
danni dei vaccini e
del sangue infetto - 19 marzo 2008
Mi chiamo Teresa Tosi e sono la
presidente dell’associazione nazionale I Delfini onlus, che
conta quasi 1000 iscritti, si occupa tra l’altro delle
persone contagiate da sangue infetto e bambini danneggiati
dai vaccini, esiste una legge la 210/92 che prevede un
indennizzo che deve essere erogato alla fine di ogni
bimestre, ma puntualmente non viene rispettato, né dalle
asl né dalla Regione Lazio, dicendo che non ci sono i fondi,
ma questi fondi vengono mandati dal ministero del Tesoro per
i sopra elencati e invece che finalizzarli per questa legge
vengono messi nel calderone e quindi le asl che hanno dei
pignoramenti attingono anche ai ns fondi.
Nonostante le ns. numerose telefonate sia le asl che la
Regione Lazio non trovano risposte, e detti indennizzi
vengono pagati anche dopo 30 gg dalla data di scadenza.
Vorrei sapere i loro stipendi come vengono pagati perché per
tutte queste persone malate è una questione di vitale
importanza. Ci rivolgiamo a lei e speriamo di trovare
ascolto quello che invece non abbiamo trovato nel presidente
Marrazzo, che nei suoi discorsi prima di essere eletto
diceva che la regione sarà una regione di tutti. Aperta a
tutti. Io personalmente sono riuscita a parlarci una sola
volta rispondono le segretarie che promettono che saremo
richiamati cosa che non è mai successa.
Siamo stanchi di essere presi in giro costantemente vogliamo
delle risposte concrete, questi ritardi devono finire.
Grazie di cuore
By Teresa Tosi - Presidente Associazione “I Delfini” onlus
Tratto da ilmessaggero.it
e per finire....
.....La Commissione non ci
piace e manca il decreto risarcimenti
La
C.A.NA.DA. propone,
senza compromessi al ribasso una
commissione diversa, composta da
cinque membri provenienti da:
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Avvocatura dello Stato, Confederazione
Associazioni Nazionali Danneggiati e presieduta da un
uomo di scienza proposto dall’Istituto Superiore di
Sanità.
By Diego Righini - Segretario Generale -
PORTAVOCE
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Tutte
le famiglie che hanno vaccinato il primo dei loro figli, perché
NON
conoscevano i gravi danni dei vaccini ed hanno avuto altri figli che
NON
hanno vaccinato perché hanno preso coscienza successivamente dei
danni
dei vaccini, conoscono molto bene la
differenza
dello stato di salute fra
il loro
figlio/a
vaccinato e
l'altro (NON
vaccinato)
perche questi non sono
MAI
malati
ad ogni
cambio di stagione,
mentre i
vaccinati
ne hanno sempre una…
Questo
per coloro che sembra non abbiano avuto danni gravi; mentre per coloro che
hanno vaccinato ed il loro figlio è rimasto handicappato ed i successivi
NO ……hanno un calvario di sofferenza enorme per il continuo
peregrinare di ospedale in ospedale di medico in medico, pagando somme
enormi per tentare di salvare e/o guarire il loro figlio/a, senza trovare
soluzioni reali, anzi il loro figlio/a diviene sempre più grave, alle
volta arrivando anche a morire per le cure sbagliate che gli hanno
propinato, ma anche perché si rendono conto che è stata la loro
ignoranza (seguendo le indicazioni dei “pediatri vaccinatori”) che ha
reso handicappato il loro figlio !
E’
lo stato (per mezzo delle strutture sanitarie (USL/ASL) con i medici
vaccinatori che li ha obbligati a rendere handicappato il loro figlio/a
inserendogli delle sostanze tossiche prodotte dalle
multinazionali dei
vaccini ed è quindi allo stato + strutture sanitarie + medici che hanno
vaccinato il figlio/a + le
aziende produttrici del vaccino (responsabilità del produttore) che ha
reso handicappato il piccolo/a, ai quali occorre fare causa con richiesta
di risarcimento, anche per aiutare il ragazzo/a handicappato ad avere un
risarcimento (pensione) nel caso i genitori muoiano prima del giovane,
risarcimento che è previsto dalla legge sui danni dai vaccini !
L' Associazione
Universo Bambino assiste anche tutti i genitori di figli
danneggiati dai vaccini, con assistenza
medico legale (esami clinici con
perizie) ecc., da presentare in tribunale, per poter ottenere il
risarcimento dei danni dei vaccini.
Abbiamo
già vinto molte cause, per cui se avete il sospetto che vs. figlio sia
stato leso dai vaccini ed abbia contratto: asma, allergie, epatiti,
epilessie,
malattie gastroenteriche,
autoimmuni, nervose, malnutrizione, non
sviluppo, autismo, distrofie, leucemie, cancri, sclerosi,
mutazioni genetiche generanti malformazioni, ecc.,
contattateci vi forniremo il ns. aiuto anche dal punto di vista medico
sanitario per aiutare a risolvere in certi casi il danno ed in altri a
migliorare la qualità di vita del malato.
Sono già in cura presso lo studio del dott. M.
Montinari, oltre
3500 bambini/ragazzi/militari rovinati dai vaccini, con esiti
ed handicap veramente
importanti per la loro salute, anche se i danni dei vaccini sono in genere
irreversibili, si può arrivare con nuovi metodi NON invasivi a ridurre a
seconda dei casi, gli handicap ricevuti con i vaccini.
RICORDATE:
“Il
figlio è Vostro. Non dello stato. Non è stato messo al mondo allo
scopo di arricchire la “scienza medica”.
Voi
siete responsabili per le Sue cure e per la Sua educazione. I
genitori hanno molte responsabilità nei confronti dei propri figli. Tra
queste una è certamente quella di salvaguardarli dagli attacchi dei
fattori nocivi, specialmente da quelli che mettono a repentaglio la loro
salute.
E’
DOVERE di
ogni genitore di “RIFIUTARE e COMBATTERE” la vaccinazione
nell’interesse dei propri figli, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi
circostanza. Combattete
con le istituzioni “sanitarie” e resistete in ogni maniera possibile
contro gli attacchi dei sostenitori di questa pratica ripugnante”
(tratto
da “Damages caused from vaccines and serum” di M. Shelton)
RISARCIMENTO Danni da VACCINI in Gran Bretagna
(UK)
I risarcimenti in denaro per bambini che sono stati danneggiati dai piu'
diffusi vaccini, sono raddoppiati, fino a 100.000 Lst.
Lo fa sapere il
ministro della Social Security (UK), che specifica in 900 il numero di
bambini per cui e' stato gia' deciso un indennizzo di 67.000 Lst.
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La
legge 210/92 e successive modificazioni ed integrazioni
prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei
soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile
provocate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati;
tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per
quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella
B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come
modificata dall’art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111,
rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmato ed integrato da una somma corrispondente
all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla
legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;
nel meccanismo delineato dalla legge 210/92 non viene
tuttavia preso in considerazione, ai fini dell’indennizzo,
il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali e
patrimoniali conseguenti alle lesioni alla salute provocate
dalle vaccinazioni;
la misura dell’indennizzo non appare adeguata all’estrema
gravità dei danni subiti dagli interessati, anche in
relazione a quelli che derivano loro in ordine alla vita di
relazione ed alla capacità lavorativa, sempre conseguenti
alla vaccinazione;
negli anni successivi all’entrata in vigore della legge 210
il Ministero della salute ha riconosciuto l’esistenza di
numerosi casi di danni alla salute che hanno colpito i
bambini in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie;
i casi già indennizzati dal Ministero della salute sono
attualmente circa un migliaio, e nel settembre 1996 il
ministro Bindi in risposta ad una interrogazione
parlamentare dichiarò che i casi di danni da vaccinazione
accertati a quella data dal Ministero della salute erano
stati 326;
il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con
modificazioni dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è stato
attuato con regolamento interministeriale del 3 novembre
2003 pubblicato il 2 dicembre 2003, il quale ha previsto il
pagamento di somme ingenti, a carico del Ministero della
salute, a titolo di risarcimento dei danni a favore degli
emofilici contagiati dal virus dell’epatite C o dell’HIV a
causa di trasfusioni di sangue o emoderivati infetti, in
aggiunta a quanto dagli stessi già percepito a titolo di
indennizzo ex lege 210/92;
negli ultimi 60 giorni sono pervenute al Ministero della
salute almeno 150 richieste di risarcimento dei danni alla
salute a causa di vaccinazioni, presentate dal coordinamento
legale di tre associazioni nazionale di danneggiati da
vaccinazioni, AMEV, Condav e Comilva coordinate dall’Avv.
Marcello Stanca, presidente dell’AMEV, per un valore che
supera complessivamente la cifra di 200 milioni di euro;
in tali richieste tutti i danneggiati aderenti alle tre
associazioni citate lamentano una palese disparità di
trattamento, incostituzionale, operata dal citato
decreto-legge n. 89 del 2003, con il quale si è attribuito
agli emofilici emotrasfusi, anche privi di una sentenza
favorevole, un risarcimento dei danni che individualmente
varia da 388.000 euro a 413.000 euro, così come disposto dal
decreto dirigenziale n. 9266 del 17 novembre 2003 a firma
del Direttore Generale del Ministero della salute, Dott.
Filippo Palumbo;
in particolare la quasi totalità dei cittadini danneggiati
da vaccinazione che abbiano subito gravi danni al sistema
nervoso centrale o periferico a causa di un trattamento
sanitario obbligatorio, per conseguenze seppur rare della
vaccinazione, ma tuttavia conosciute ed accettate
dall’ordinamento che ha imposto o consigliato le
vaccinazioni, si vedono doppiamente limitati nei propri
diritti, in primo luogo poiché non possono esercitare azioni
risarcitorie contro le strutture sanitarie che hanno
adempiuto un obbligo di legge, ed in secondo luogo poiché
gli eventuali responsabili sono deceduti da tempo oppure non
rintracciabili, visto che i danni da vaccinazione
indennizzabili ai sensi della legge 210/92 possono risalire
anche al 1959 (secondo quanto disposto dalla sentenza n. 27
/98 della Corte Costituzionale);
quindi i cittadini che hanno inoltrato le istanze
risarcitorie hanno visto conferire dal Ministero della
salute, a soggetti danneggiati da emotrasfusione, un
emolumento economico che spetterebbe a maggior ragione anche
ai propri figli, poiché danneggiati da un trattamento
sanitario obbligatorio, ed ancor più perché colpiti da una
danno alla salute (lesione al sistema nervoso gravemente
invalidante) molto più grave di quello normalmente subito
dagli emotrasfusi, e molto più precoce;
la legge 210/92 ha previsto l’erogazione di un indennizzo
mensile soltanto a favore dei bambini direttamente
contagiati e resi invalidi, mentre non ha previsto alcun
indennizzo, neanche a titolo di danno morale oggettivamente
subito, a favore dei genitori che si sono visto distruggere
il figlio da un trattamento sanitario eseguito
nell’adempimento di un dovere giuridico;
la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n.
956/2002, ha finalmente stabilito che anche i congiunti
conviventi con il cittadino che ha subito gravi lesioni
fisiche hanno diritto, iure proprio, ad un risarcimento del
danno morale e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 233
del 2003, ha statuito che il risarcimento per il danno
morale può e deve essere riconosciuto, anche nel caso in cui
la lesione subita da un cittadino non derivi da un reato;
anche i genitori dei bambini danneggiati da vaccinazione
potrebbero agire contro lo Stato per ottenere un giusto
risarcimento dei danni subiti;
la legge 210/92 ha ridotto del 70% le somme riconosciute ai
danneggiati da vaccinazione obbligatoria per gli anni
trascorsi dalla data della lesione alla data di conferimento
dell’assegno mensile vitalizio, negando anche gli interessi
e la rivalutazione, mentre agli emotrasfusi a cui tali
arretrati non spettano in base alla sentenza n. 423 del 2000
della Corte Costituzionale è stata attribuita con un atto
legislativo e regolamentare una somma che supera di dieci
volte il valore dell’indennizzo riconosciuto ai danneggiati
da vaccinazione, e basti riflettere sul caso del signor
Salvatore Mariella di San Vito dei Normanni (Brindisi),
recentemente citato dal quotidiano “la Repubblica” –
edizione di Firenze e dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”, in
tre edizioni consecutive, che si è visto riconoscere un
indennizzo pari a 75.000 euro per il decesso del figlio
provocato da vaccinazione obbligatoria, mentre al cittadino
deceduto a causa di emotrasfusione di sangue infetto, viene
attribuito, in base al decreto ministeriale citato, un
indennizzo pari a 619.748,28 euro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga giusto che i bambini
danneggiati da vaccinazione possano legittimamente essere
trattati in maniera diversa rispetto ai cittadini
danneggiati da emotrasfusione, anche in considerazione del
fatto che i primi hanno subito il danno in base ad un
trattamento sanitario obbligatorio mentre i secondi lo hanno
subito in base ad un trattamento sanitario facoltativo o
necessitato;
se il Ministro non ritenga che lo Stato possa ritenersi
maggiormente responsabile nei confronti dei danneggiati da
emotrasfusione ed ignorare o limitare la propria
responsabilità oggettiva nei confronti dei cittadini, per di
più bambini, danneggiati da trattamenti scientificamente
gravati da un rischio di effetti collaterali più o meno
gravi e permanenti, imponendo o consigliando il trattamento
sanitario;
se il Ministro non ritenga ingiusto che ai genitori dei
bambini danneggiati dalle vaccinazioni non spetti alcun
indennizzo, iure proprio, neanche a titolo di danno morale,
a causa delle gravi ed irreversibili lesioni personali
accidentalmente provocate ai loro figli dalle complicazioni
collegate alle vaccinazioni;
se non si ritenga opportuno prevedere l’erogazione di un
risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologici, a
favore dei bambini danneggiati da vaccinazione obbligatoria
(senza preclusioni temporali derivanti dall’epoca della
vaccinazione), stante la permanenza e l’irreversibilità dei
danni, in aggiunta all’indennizzo previsto dalla legge
210/92, così come è stato disposto per gli emotrasfusi;
se non si ritenga opportuno costituire una Commissione
Paritetica con le Associazioni dei danneggiati da
vaccinazioni, AMEV, CONDAV e COMILVA, per la valutazione
delle richieste di risarcimento già pervenute al Ministero
della salute, e l’individuazione di una serie di criteri
uniformi di risarcimento, sia a favore dei cittadini
danneggiati, sia a favore dei loro genitori (ai quali la
legge n. 210 non riconosce nulla, se non nel caso di decesso
del figlio o congiunto, direttamente danneggiato, così come
è stato fatto con gli emotrasfusi ai quali sono stati pagati
i risarcimenti di cui al decreto-legge n. 89/2003);
se infine il Ministro della salute non ritenga che il
meccanismo della trattativa in sede politica sia meno
dispendioso per la collettività, rispetto all’ipotesi
alternativa di costringere gli interessati ad instaurare
centinaia di azioni giudiziarie nei confronti del Ministero
della salute.
Tratto da: lasoffittadiluna.it
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Danno da vaccinazioni, nuova tranche di
risarcimenti - (Decreto
Ministeriale) -
15/01/2010
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali provvede alla corresponsione, ad ognuno dei soggetti
interessati dell'indennizzo aggiuntivo e dell'assegno una
tantum previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 della
legge n. 229/2005, aderendo agli orientamenti indicati dal
Consiglio di Stato
p>Con la decisione n. 3084/09 il
Consiglio di Stato, ritenendo «irragionevole il criterio
temporale per la corresponsione degli assegni se non e'
accompagnato da adeguati parametri correttivi, intesi a
salvaguardare particolari esigenze di salute, di assistenza
e familiari dei richiedenti, che potrebbero giustificare una
accelerazione del relativo procedimento», afferma l'obbligo
di definire «ragionevoli criteri organizzativi che
salvaguardino l'esigenza di attribuire immediata
soddisfazione alle pretese economiche correlate a
particolari situazioni di gravita' delle affezioni o di
difficolta' economiche degli aventi titolo o dei loro nuclei
familiari» e dunque di provvedere alla formazione di una
graduatoria sulla base dei predetti criteri.
Sono state avviate le opportune
iniziative presso il Ministero dell'economia e delle finanze
per ottenere un'adeguata integrazione allo stanziamento
disponibile.
Con il decreto, nelle more del
completamento di dette iniziative, si provvede alla
erogazione in favore dei soggetti interessati della quarta
delle complessive cinque rate previste dall'art. 4, comma 3,
della legge 29 ottobre 2005, n. 229, fissandone il relativo
importo sulla base delle disponibilita' di bilancio.
Il parametro della difficolta'
economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari e'
determinato dall'indicatore economico ISEE di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni.
Per le istanze di accesso si
procede quindi all'indennizzo di cui all'art. 1 della legge
n. 229/2005 e alla formazione di una graduatoria dei
soggetti da soddisfare sulla base del criterio cronologico
di presentazione delle istanze degli aventi titolo cui e'
assegnato un punteggio pari al 30%, accompagnato dai
parametri correttivi della gravita' dell'affezione, cui e'
assegnato un punteggio pari al 40%, o della difficolta'
economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari,
cui e' assegnato un punteggio pari al 30%.
In tal modo viene data
attuazione alla predetta sentenza del Consiglio di Stato
procedendo alla individuazione dei criteri per la formazione
delle graduatorie utili ai fini in questione.
Decreto Ministero della
Salute 21/10/2009, G.U. 13/01/2010, n. 9
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UK - £3.5m paid out in vaccine damages
The government has paid out £3.5m to patients left disabled
by vaccinations since 1997, it has been revealed
Since then, any claimant who is successful in their claim
has received a tax-free lump sum of £100,000.
Source BBC news
Risarcimenti in US per danno da vaccino
per l'influenza
http://healthimpactnews.com/2014/government-pays-compensation-to-80-flu-vaccine-injuries-and-deaths-in-3-month-period/
VACCINES DAMAGES – Injury
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_injury
+
http://www.whale.to/vaccines/damage.html
http://www.charge.org.uk/about/jj.html +
http://www.vran.org/news-art/press/morgan-suit.htm
http://www.vaclib.org +
http://www.gov.mb.ca/justice/mlrc/reports/104.pdf
http://www.sayingnotovaccines.com/
USA Vaccine Damage:
Parents receive $2bn compensation pay-outs - 04 October 2007
Vaccine manufacturers have paid
out nearly $ 2bn in damages to parents in America whose
children were harmed by one of the childhood jabs such as
the MMR (measles-mumps-rubella) or DPT (diphtheria-pertussis-tetanus).
In all, around 2,000 families have received compensation
payments that have averaged $
850,000 each. There are a further 700 claims that are going
through the pipeline.
None of the claims is for autism as medical researchers say
they have failed to find a link between the disease and the
MMR vaccine, despite the initial findings made by Dr Andrew
Wakefield. Instead they are for a wide spectrum of physical
and mental conditions that are likely to have been caused by
one of the vaccinations.
Around 7,000 parents have filed a claim of an adverse
reaction with America’s Vaccine Injury Compensation Program
(VICP). To win an award, the claimant must prove a causal
link to a vaccine.
As the medical establishment (*)
has refused to recognise any link to autism, the
VICP has so far rejected 300 claims for this outright.
Source: New England Journal of Medicine, 2007; 357: 1275-9
USA – Vaccines Injury table:
http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/table.htm
(*) Commento NdR: ovvio
che l’establishement
medico, anche
statale, cerchi di rifiutare di accettare le prove sul
collegamento fra
autismo ed altre malattie e
le vaccinazioni, perche’
se cio’ avvenisse, dovrebbero risarcire tanto di quel
denaro…che le
case farmaceutiche fallirebbero assieme agli
Stati che sono da sempre conniventi con i
produttori dei vaccini !
vedi:
Produttori Tutelati
+
Big Pharma
C'è da aggiungere che le
case
farmaceutiche in alcuni casi sono state
condannate a
risarcire i danni, ma lo fanno facendoti firmare la
CLAUSOLA
di NON DIVULGAZIONE, ovvero dopo che hai preso i soldi
devi
stare zitto per non rovinare i loro sporchi affari.......
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DANNO da VACCINAZIONE.
SI all'INDENNIZZO per QUELLA "OBBLIGATORIA di FATTO"
Con Sentenza n.
687/2015 il Tribunale di Roma - Sez. Lavoro ha riconosciuto
il diritto all'indennizzo legge n. 210/1992 in favore di una
donna danneggiata da vaccinazione antipoliomielitica del
1958. Indipendentemente dall'obbligo normativo alla
vaccinazione, intervenuta solo successivamente con legge n.
695/1959, il Tribunale in persona del Giudice Emili ha
riconosciuto la "obbligatorietà di fatto" del trattamento
sanitario, imposto nel 1958 alla danneggiata da circostanze
non legislative: forte incentivazione delle autorità
sanitarie nazionali e locali.
By Avv. Renato Mattarelli - Tratto da: dannidisangue.it
Qui di seguito il testo della
sentenza:
"...Con ricorso depositato in data 9.12.2013, il Ministero
della Salute ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo
n. 8948 del 14.10.2013 notificato in data 31.10.2013, ad
istanza di C.M., per l'importo di euro 86.966,90 oltre
interessi, a titolo di mancato pagamento dei ratei mensili
dal febbraio 2003 al giugno 2013, dell'indennizzo ex L.
210/92 per danni derivanti dalla vaccinazione
antipoliomelitica, richiesto dalla ricorrente con domanda
del 20.11.95.
Ha precisato che la C.M. aveva assunto che il proprio
credito risultava dall'atto di riconoscimento del Ministero
n. DPS Ufficio XV CMO 19024 dell'indennizzo del 25.3.2000
con cui l'Amministrazione aveva riconosciuto esistente il
nesso causale tra la vaccinazione e l'infermità (esiti di
paralisi anteriore acuta) a seguito di domanda del 26.4.97.
Ha rilevato la inammissibilità ed infondatezza della
ingiunzione in quanto seppure riconosciuto il nesso causale,
con iscrizione alla VII Cat. Tab. A all. al DPR 834/81, e
ritenuta la tempestività della domanda (come da nota del
25.3.2000) con nota del 6.11.2000 in rettifica,
l'Amministrazione aveva comunicato che non avrebbe
provveduto al pagamento dell'indennizzo ex L. 210/92 “in
quanto dalla documentazione in atti risulta che la S.V. è
stata sottoposta a vaccinazione antipoliomelitica in data
12.11.58 e cioè in epoca anteriore al periodo preso in
considerazione dalla legge 362/1999” (tale legge aveva
disposto infatti che l'indennizzo di cui al comma 1
dell'art. 1 della L. 210/92 spetta alle condizioni idi
stabilite a condizione che siano stati sottoposti a
vaccinazione nel periodo di vigenza della L. 695/59 e quindi
aveva riconosciuto, sostanzialmente, i benefici anche ai
vaccinati in periodo precedente alla L. 51/1966 ma a
condizione che tale vaccinazione fosse intervenuta durante
il periodo di vigenza della L. 695/59 (la C.M. al contrario
si era sottoposta a vaccinazione in data 12.11.58) mentre la
ragione giustificatrice dell'indennizzo era
nell'obbligatorietà del trattamento sanitario che in sé
spiega la socializzazione del rischio connesso a tale
trattamento, non volontariamente scelto dal danneggiato.
La C.M. si è costituita
contestando che connota del novembre 2000 la amministrazione
avesse rettificato il giudizio in precedenza espresso, e che
il decreto dovesse considerarsi infondato per mancanza dei
presupposti delle condizioni di legge (vaccinazione
obbligatoria e eseguita nel periodo di vigenza della legge
695/59.
La nota menzionata dall'Amministrazione infatti non era mai
stata notificata alla parte e quindi era priva di effetto, e
comunque la possibilità di rettifica doveva considerarsi
prescritta per decorrenza di oltre 10 anni. Nella denegata
ipotesi il provvedimento del 6 novembre doveva considerarsi
nullo ed inefficace sul piano formale in quanto privo del
dovuto avviso della facoltà di ricorso giudiziario, e in
quanto in sede di adozione del relativo atto senza la
partecipazione della C.M. al procedimento che aveva dato
luogo alla rettifica. Ha eccepito la mancanza di un
interesse pubblico (c.d. autotutela decisoria) e la non
applicabilità al diritto soggettivo, già acquisito e
riconosciuto. Nel merito ha ribadito la sussistenza del
presupposti di legge per l'emissione del decreto, in quanto
fondato su documento che costituiva prova scritta del
credito, e quanto alla eccezione della non obbligatorietà
della vaccinazione antipolio dichiarava di non accettare il
contraddittorio su una questione e decisa e compiuta da
oltre 14 anni e pertanto su un diritto ormai acquisito nel
suo patrimonio, e comunque la stessa doveva considerarsi
obbligatoria secondo quanto statuito dalla C. Costituzionale
con sentenza n. 423/2000 (ed infatti all'epoca la
vaccinazione era resa necessaria a livello statale dalle
varie politiche che la incentivavano e a livello locale
della incisiva promozione della vaccinazione antipolio (il
Consiglio comunale di Monterotondo aveva adottato 3
deliberazioni aventi ad oggetto la promozione e negli
elenchi approvati risultava anche il nominativo della C.M.
Alla odierna udienza, il
processo è stato quindi deciso, a seguito di concessione di
termine per lo scambio di note.
Il ricorso in opposizione è
infondato. La C.M., infatti, ha agito in monitorio assumendo
di essere creditrice della Amministrazione della Salute
degli importi dei ratei mensili dell'indennizzo ex L. 210/92
come da domanda del 20.11.1995 mentre la Amministrazione
resistente fonda la propria opposizione sul provvedimento di
rettifica della deliberazione già adottata e che aveva
riconosciuto il nesso etiologico fra la vaccinazione e la
patologia lamentata, sostenendo che, in ogni caso, la
vaccinazione non era all'epoca dei fatti obbligatoria e
quindi che non avrebbe dato luogo all'indennizzo richiesto.
Orbene ritiene il giudicante che
tali argomentazioni non possano considerarsi dirimenti,
mentre le censure volte alla inammissibilità della
ingiunzione non impediscono che, in questa fase, la pretesa
della opposta possa comunque esser vagliata nel merito.
L'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 dispone
testualmente: “Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della
integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte
dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge”.
La Corte costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998,
n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
citata disposizione nella parte in cui non prevede il
diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di
coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione
antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30
luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la
vaccinazione antipoliomielitica), cioè nel periodo in cui
tale vaccinazione non era ancora obbligatoria, come poi
disposto con legge 4 febbraio 1966, n. 51. In ottemperanza
alla citata pronuncia della Corte costituzionale, il
legislatore è quindi intervenuto per disciplinare il diritto
all'indennizzo a favore di coloro che abbiano subito danni
permanenti in conseguenza di vaccinazioni
antipoliomielitiche effettuate sotto il vigore della legge
n. 695 del 1959. L'art. 3, comma 3, della legge 14.10.1999,
n. 362, dispone, infatti: “L'indennizzo di cui al comma 1
dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si
siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non
obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio
1959, n. 695. I soggetti danneggiati devono presentare la
domanda alla azienda unità sanitaria locale competente,
entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge”. La C.
Costituzionale (come accennato, già pronunciatasi sul tema
in precedenti occasioni e quindi oltre alla sent. n. 27 del
26.02.1998 va ricordata la n. 423 del 16.10.2000, in tema,
rispettivamente, di vaccinazione antipolio e antiepatite di
tipo B.) ha, anche dal ultimo, posto l'accento sui doveri di
solidarietà sociale e sulla ratio della Legge 210/1992
stessa. Questa -si legge nella pronuncia- affonda le sue
radici nell'esigenza di bilanciare attentamente due
contrapposti interessi, entrambe di rilevanza
costituzionale: quello alla salute ed all'integrità fisica
di ogni singolo individuo e quello alla salute della
collettività.
Il fondamento dell'indennizzo non va individuato, spiega la
Consulta, nell'obbligatorietà della vaccinazione, quanto
nell'interesse della collettività (nei confronti del quale,
semmai, l'imposizione dell'obbligo della vaccinazione si
configura come uno strumento). Lo Stato ha il dovere
solidaristico di non lasciare solo chi abbia corso un
rischio (quello di subire lesioni conseguenti al vaccino)
nell'interesse ed a tutela della salute della collettività.
Posto ciò, la legge che si risolvesse ad indennizzare quanti
avessero corso un rischio individuale per perseguire detto
interesse collettivo dietro la minaccia di una sanzione,
escludendo, invece, coloro i quali si fossero risolti alla
medesima scelta pur in assenza di costrizioni e tuttavia
animati dalla medesima finalità solidaristica di tutela
della collettività sarebbe assolutamente irragionevole ed
incostituzionale.
Accertato quindi il diritto della opposta all'indennizzo di
cui alla legge n. 210/1992, il ricorso in opposizione deve
essere respinto ed il decreto munito di esecutorietà, mentre
le spese vanno come di norma regolate secondo soccombenza e
liquidate come nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n 8948/2013
emesso in data 14.10.2013 e notificato in data 31.10.2013 e,
per l'effetto, ne dichiara la esecutorietà; condanna
l'Amministrazione opponente al pagamento delle spese
processuali liquidate in complessivi euro 2.500,00, da
distrarre in favore del procuratore dell'opposta
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, all'udienza del 23.1.2015..."
Continua da: Pag. 1