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La libertà religiosa -
Liberta' di manifestazione del pensiero
"La libertà
religiosa non prende partito né per la fede, né
per la miscredenza; ma in quella lotta senza
tregua, che fra di loro si combatte da che
l'uomo esiste e si combatterà forse finché
l'uomo esista, essa si pone assolutamente in
disparte. Non dico al di sopra. Poiché il suo
intento non è così altro: non è, come per la
fede, la salvezza ultramondana; non è, come per
il libero pensiero, la verità scientifica. Il
suo intento è subordinato invece a questi, ed è
assai più modesto e del tutto pratico.
E sta in creare e mantenere nella società una
condizione di cose tale, che ogni individuo
possa perseguire e conseguire a sua posta quei
due fini supremi, senza che gli altri uomini, o
separati o raggruppati in associazioni o anche
impersonati in quella suprema collettività che è
lo Stato, gli possano mettere in ciò il più
piccolo impedimento o arrecare per ciò il più
tenue danno.
Emerge da tutto questo, che la libertà religiosa
non è, come il
libero pensiero, un concetto o un
principio filosofico, non è neppure, come
la
libertà ecclesiastica, un concetto o un
principio teologico; ma è un concetto
o un principio essenzialmente giuridico."
(F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia
dell'idea, Torino, Fratelli Bocca Editori,
1901, p. 5).
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La libertà religiosa negli
articoli 19 e 21 della Costituzione italiana
Il tema della libertà religiosa è vastissimo e
di un'estrema complessità, potendo essere preso
in considerazione dai più svariati punti di
vista, quali quello teologico della libertà
della fede, quello filosofico della libertà del
pensiero, quello confessionale della libertà che
una data confessione deve pretendere per sé e
per i propri fedeli e, infine, quello politico
della libertà che lo Stato deve lasciare ai
propri cittadini in tema di credenze religiose.
Si suole addirittura ripetere che la libertà
religiosa, giuridicamente intesa come «la
libertà garantita dallo Stato ad ogni cittadino
di scegliere e professare la propria credenza in
fatto di religione», costituisce storicamente la
prima libertà dei moderni. Espressione con la
quale si intende dire che il complesso delle
libertà facenti parte ormai del patrimonio
comune dell'uomo contemporaneo si viene
costituendo nel divenire della storia dalla
rivendicazione progressiva della libertà
religiosa e dal suo graduale riconoscimento.
Nonostante tale storico primato, la libertà
religiosa continua oggi ad essere oggetto di un
ampio dibattito teorico: non vi è dubbio,
infatti, che il discorso su di essa sia
caratterizzato, oggi più ancora che in passato,
da ambiguità di fondo, sia per ciò che attiene
al concetto stesso di tale libertà, sia per ciò
che riguarda i suoi contenuti concreti.
Basterebbe pensare in proposito al divario che
tuttora esiste tra la concezione laica e quella
cattolica della libertà religiosa, come pure
basterebbe pensare alla radicale antinomia
individuabile in materia fra le concezioni
sottostanti agli ordinamenti delle forme
contemporanee dello Stato (di democrazia
pluralista o marxista, totalitario o
autoritario).
Tesi di Laurea di Amedeo Pisanti - Tratto da
tesinoline.it
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La liberta'
religiosa in Europa
La libertà religiosa venne recisamente
condannata nel 1864 da Pio IX nel “Sillabo” e un
secolo dopo fu riconosciuta dal
Concilio Vaticano II nella dichiarazione “Dignitatis
humanae” del 1965.
Dal punto di vista storico la libertà religiosa
nasce come rivendicazione del diritto dei
credenti di poter professare liberamente la
propria fede religiosa, con esclusione di
qualsivoglia impedimento proveniente
dall’esterno; quindi la libertà religiosa ha una
valenza propriamente giuridica. Ma la libertà
religiosa può essere oggetto di valutazione
anche in altri ambiti come quello filosofico e
teologico, dove i caratteri salienti sono il
rapporto tra verità ed errore e la doverosità o
meno di aderire alla verità una volta che sia
stata conosciuta.
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La Costituzione italiana,
all’art. 19, riconosce in modo ampio la libertà
di religione.
Essa viene intesa come libertà di fede religiosa
per evidenziare il diritto di ogni individuo di
professare la propria fede e di farne
propaganda. La libertà di religione viene intesa
inoltre come libertà di pratica religiosa,
perchè comporta il diritto di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, cioè di svolgere
e di prendere parte a preghiere e riti
religiosi. Questa seconda libertà trova un unico
limite: non deve trattarsi di riti religiosi
contrari al buon costume.
La disciplina della libertà religiosa è
collegata a diversi altri principi
costituzionali: innanzitutto il principio di
eguaglianza che vieta qualunque discriminazione
tra gli individui a causa della religione
professata.
Nel primo comma dell’art.8 della Costituzione si
afferma infatti che “tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla
legge”.
L’articolo 7 inoltre detta una particolare
disciplina dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa
cattolica. Pertanto gli articoli 7 e 8 vanno
considerati nel loro insieme come la regola
fondamentale del sistema di relazioni tra lo
Stato e le confessioni religiose.
Lo Stato, per regolare le relazioni con le varie
confessioni religiose, legifera non direttamente
e unilateralmente, ma attraverso patti e
convenzioni .
I rapporti con la
Chiesa cattolica, sono basati sul sistema
dei Patti Lateranensi stipulati nel 1929, mentre
i rapporti con le confessioni diverse da quella
cattolica, sono regolati da leggi dello Stato
emanate sulla base di una previa intesa con le
rappresentanze delle varie confessioni ormai
presenti nel nostro paese, come è stabilito
nell’articolo 8.
L'Accordo di revisione del Concordato, concluso
dall'Italia e dalla Santa Sede nel 1984, ha
eliminato il principio della religione cattolica
come religione di Stato, rafforzando così nel
nostro ordinamento il principio di laicità:
questo principio deve essere inteso non con
indifferenza verso il fenomeno religioso ma come
eguale distanza nei confronti di tutte le
confessioni religiose.
L’importanza che lo Stato, rimanendo laico,
riconosce al fenomeno religioso è dimostrata
anche da varie leggi, come quelle che assicurano
agevolazioni fiscali agli enti religiosi e
consentono ai contribuenti di versare a tali
enti una parte delle proprie imposte sui
redditi.
Stato e Chiesa
Cattolica devono essere indipendenti e
autonomi infatti sono posti sullo stesso piano.
Viene, così, sancito l’importante principio
della separazione dei rispettivi ordinamenti e
della rispettiva indipendenza.
Viene riconosciuta, inoltre, la piena autonomia
delle confessioni diverse dalla religione
cattolica e il loro diritto di organizzarsi
adottando liberamente propri statuti, che non
devono essere in contrasto con i principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello
Stato.
La nostra Costituzione, garantisce anche la
libertà di non professare alcuna fede, di non
essere oggetto di propaganda religiosa e di non
essere obbligato a partecipare a pratiche di
culto, e di poter modificare la propria
appartenenza a una determinata confessione
religiosa.
A tal proposito va ribadito che i principi di
libertà dei diritti della persona non possono
essere violati nel nome di alcuna religione.
L’art. 20, poi, disciplina le associazioni o le
istituzioni con finalità religiose o di culto,
affermando che la legge non può imporre
limitazioni in ragione delle loro finalità, né
può disporre imposizioni fiscali per la loro
costituzione e il loro funzionamento.
In definitiva la libertà religiosa non deve
essere ostacolata da interventi pubblici
indirizzati a rendere difficoltosa la pratica
del culto.
Una evidente rilevanza per la libertà religiosa
presentano, infine, anche le disposizioni
costituzionali in tema di libertà di riunione
articolo 17, di libertà di associazione articolo
18 e di libertà di manifestazione del pensiero
articolo 21.
Il principio stabilito dall’articolo 8 – ossia,
quello della eguale libertà di tutte le
confessioni religiose – rappresenta uno dei
pilastri dell’ordinamento giuridico italiano che
si basa sul sistema del pluralismo delle
confessioni religiose e sulla libertà religiosa,
individuale e collettiva. E come è affermato
anche nella carta dei valori della cittadinanza
e dell’integrazione dell’aprile 2007 “l’Italia
favorisce il dialogo interreligioso e
interculturale per far crescere il rispetto
della dignità umana e contribuire al superamento
di pregiudizi e intolleranza.
Tratto da: initalia.rai.it
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Concetto di
“libertà religiosa” in Italia, negli articoli
Costituzionali: art.19 Cost. e art.8,1°c.
(pensiero cattolico)
Art.19: tra i diritti e doveri dei cittadini
troviamo la libertà religiosa, come diritto
individuale, anche se può esprimersi in forma
associativa.
Art.8: libertà religiosa collettiva delle
confessioni.
Quindi ci sono due dimensioni della libertà
religiosa: individuale e collettiva. Sono due
diritti connessi.
Art.19: non è un diritto dei cittadini, ma della
persona umana, che riguarda la professione della
fede religiosa.
L’adesione alla fede religiosa parte da un
principio di coscienza, cioè libertà di seguire
in coscienza quei principi religiosi che si
ritiene preferibili e libertà da condizionamenti
esterni, anche se ognuno di noi è condizionato,
e lo stesso art.19 lo conferma tutelando il
diritto alla professione religiosa. Il diritto
di formarsi un convincimento è un diritto reale.
(NdR: Il problema si pone nei confronti
di tutte le organizzazioni religiose,
accusate di approfittare dei soggetti deboli
facilmente influenzabili, cercando di inculcare
loro convincimenti religiosi; è una forma di
violenza personale, quando per di piu' si creano
appositamente degli
scritti, inventati e/o manipolati come e'
stato fatto ad esempio, nel
Cristianesimo).
Viene in considerazione il caso dell’obiezione
di coscienza. Il convincimento in coscienza è
tutelato dalla legge positiva e si produce una
contrapposizione tra la legge statale, a cui i
cittadini sono tenuti in quanto cittadini, e i
convincimenti religiosi in base alla legge
interiore (es.: servizio militare).
La legislazione
tiene conto di questi principi di coscienza
importanti e per questo legittima l’obiezione
di coscienza per motivi religiosi e di
coscienza, concedendo ad un soggetto l’esenzione
da comportamenti imposti dallo Stato. Pertanto,
un soggetto può far proprio un convincimento
religioso che ritiene preferibile e lo Stato non
va a sindacare la qualità della fede religiosa.
Nella libertà del soggetto rientra il diritto a
non aderire a nessuna fede religiosa. C’è un
certo “favor religionis”,
per cui la
religione, gode nella Costituzione Italiana
di un certo favore, ma non c’è prevalenza della
religione
cattolica su altre credenze.
La libertà di
ateismo è ugualmente tutelata, cosi come
deve essere tutelata la libertà religiosa. Però,
può avere una tutela più specifica.
Il “favor religionis” non si attua come
preferenza di una religione nella Cost. rispetto
all’ateismo; c’è un grado di libertà diversa, ma
certe libertà richiedono una maggiore tutela.
Per esplicarsi al meglio, la religione ha
bisogno di riunione. Rispetto alla libertà di
riunirsi di tutti i cittadini, la religione può
essere circondata da una normativa più attenta.
Un soggetto è libero di cambiare religione, può
passare da una Chiesa ad un’altra; ciò rientra
nella facoltà di professare una propria fede
religiosa. Ma cambiare religione significa anche
subire conseguenze sfavorevoli a livello civile
in quella rete di interessi al di fuori della
religione.
“Professare” significa dichiarare pubblicamente
la propria religione senza nessun
condizionamento. La Corte Costituzionale
dichiarò illegittima l’apertura a Chiese
appartenenti a confessioni non cattoliche.
La religione tende ad avere una dimensione
comunitaria: la libertà religiosa copre la
libertà di propaganda della religione. Il
proselitismo è un aspetto tipico della
religione: chi possiede una verità religiosa
cerca di convincere gli altri.
Ma non tutte le religioni tendono al
proselitismo: ad es. nella religione ebraica
l’appartenenza avviene o per adesione spontanea
o per discendenza. Invece nel cristianesimo è
importante che tutti si avvicinino alla verità
religiosa che professa. Comunque, il
cristianesimo oggi è divenuto meno aggressivo.
Nel nostro ordinamento giuridico il proselitismo
è lecito. In Grecia, invece, il proselitismo non
è lecito, perché vige il principio della
religione di Stato.
Limiti al diritto della libertà religiosa:
- limite del buon costume (art.19: “purché non
si tratti di riti contrari al buon costume”): si
fa riferimento ai valori morali accettati dalla
comunità. Qui è omesso il limite dell’ordine
pubblico, perché poteva prestarsi ad abusi ed
eccessi. Il fatto che una religione preveda la
poligamia è contrario al buon costume, ma finché
la contrarietà al buon costume è a livello
teorico, si rimane nella libertà di pensiero;
quando, invece, si esplica in un rituale, scatta
l’art.19 (un es. è la prostituzione sacra: per
aderire a tale professione religiosa c’è un
comportamento effettivo che contrasta con il
buon costume).
Nello Stato in cui viviamo i diritti di libertà
sono sorti come diritti in senso negativo, per
cui i soggetti non devono subire preclusioni
nell’esercitare un certo diritto e lo Stato li
deve tutelare da attentati esterni (Stato
gendarme). Poi si è affermato lo Stato sociale.
Proclamare diritti di libertà può non essere
sufficiente se non si creano le condizioni per
favorire tali diritti (proclamare il “diritto ad
andare in vacanza” è inutile se i soggetti non
hanno le condizioni economiche che possano
consentirlo). Ciò porta ad un potenziamento dei
diritti di libertà.
Lo Stato si deve occupare dello sviluppo di tali
diritti di libertà. Sentenza della Corte
Costituzionale in materia urbanistica: lo Stato
dà contributi per la costruzione di edifici di
culto, perché attraverso la Chiesa può esplicare
la sua libertà religiosa.
Lo Stato sociale si occupa di esigenze di vita
che soddisfano interessi culturali e spirituali.
C’era discriminazione tra confessioni che
avevano stipulato con lo Stato intesa e che da
questo erano sovvenzionate e confessioni che non
avevano stipulato intesa con lo Stato e non
erano sovvenzionate. I testimoni di Geova hanno
sollevato questione di legittimità e la Corte
Costituzionale ha accolto l’eccezione,
censurando tale discriminazione. Lo Stato
interviene per agevolare i
diritti di
libertà.
La religione
cattolica fa (NdR: purtroppo) parte
della storia italiana e la scuola italiana è
predisposta a far conoscere alle nuove
generazioni i principi religiosi.... cattolici.
In particolari ambienti – carceri, ospedali,
forze armate – la libertà religiosa (NdR:
per i cattolici trova condizionamenti
eccezionali, ma la religione è una libertà della
persona umana e se non si danno disposizioni
particolari tale libertà religiosa non potrà
esplicarsi.
Nasce l’esigenza di un servizio religioso nelle
carceri, si creano cappelle, si emanano
disposizioni positive per consentire ai
carcerati di esplicare tale libertà. Negli
ospedali si garantisce assistenza medica e
spirituale. Ma c’è differenza tra la
religione cattolica
e le altre religioni (??). Il trattamento
deve essere commisurato all’impatto che la
religione può avere (NdR: e chi lo dice )
La stessa Corte Costituzionale ha dichiarato che
i contenuti devono essere commisurati alla
rilevanza della confessione religiosa (NdR:
perche' i padri costituenti e' stata promulgata
da soggetti che avevano una certa riverenza
verso di essa...): l’attribuzione dei contributi
deve tener conto della rilevanza sociale della
religione. L’attribuzione dei contributi non
sarà uguale per tutte le religioni: la religione
cattolica avrà contributi maggiori (NdR:
cosi determinando quindi disparita' fra i vari
pensieri religiosi, cio' determina nel sociale
una piu' o meno intensa discriminazione, nella
sua attuazione !).
Lo Stato non interviene con intenti
confessionistici (lo Stato confessionale
considera la religione un valore proprio), ma
interviene perché reputa la religione
un’esigenza sociale e consente al cittadino di
esplicare le proprie dimensioni spirituali.
Tratto da: skuola.tiscali.it
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Liberta' religiosa e quindi di
PENSIERO, anche in EUROPA è in PERICOLO
EMT 41 - 329 - Lettera dell'ex Segretario di Stato USA
La preoccupazione circa le varie proposte europee tendenti a
restringere la libertà di religione continua, al punto che tali tentativi
sono stati presi seriamente in considerazione dall'amministrazione degli
Stati Uniti.In una lettera del 2 gennaio scorso firmata da Madeleine
Albright, allora Segretario di Stato, indirizzata a Joseph Grieboski
dell'Istituto di religione e politica pubblicata a Washington,
l'amministrazione USA commenta le imminenti disposizioni francesi e nota
che "la legislazione proposta fa parte di una preoccupante tendenza
nell'Europa Occidentale, dove alcuni Stati hanno adottato o stanno
pensando di adottare, normative e politiche discriminatorie che tendono a
censurare legittime espressioni di fedi religiose associandole
erroneamente a "sette" e a "culti" pericolosi. Tali
leggi e politiche costituiscono un pericolo per la libertà di
religione".
Nella sua lettera, la Albright afferma che alcuni Paesi
hanno predisposto liste di ipotetiche "sette", ma la maggior
parte delle denominazioni segnalate sono membri costruttivi e benefici
della comunità.
"La stragrande maggioranza di questi gruppi religiosi
sono membri responsabili della società civile che danno un contributo
positivo alle comunità nelle quali vivono e adorano - ha affermato.
Ci
preoccupa il fatto che tali normative e iniziative politiche che censurano
questi gruppi religiosi contravvengano in pratica alle norme
internazionali ed europee sulla libertà religiosa".
vedi:
Liberta'
Religiosa + Inquisizione
religiosa
+ Persecuzioni contro
Pagani e Gentili
+
RELIGIONI
MONOTEISTE - CIVILTA' con punti di vista
opposti
Considerazione importante:
Ad un
attento osservatore indipendente, non é
difficile capire che il "male" non é soltanto
nei libri detti "sacri", cioe' nella: Bibbia,
Talmud, Corano o persino in “Mein Kampf”, ecc.,
ma e soprattutto nell'uso che il lettore degli
stessi potrebbe fare. Se chi li legge ha una
mente/personalita', debole, insicura, cioe'
bambinesca, magari anche fuorviata da altri
“maestri” che però hanno "credi" molto più
radicali ed utilitaristici che sfruttano i
"credenti" (azione normalmente tipica dei preti,
pastori, rabbini, imam, guru, stregoni, ecc.),
il risultato sara' sicuramente impostato nella
direzione della violenza verso chi non la pensa
come loro.
Infatti come disse
Giordano Bruno: ..."le religioni sono
l'OPPIO dei popoli" !
Comunque sia, Tutte
le religioni sono state inventate e
propinate ad
arte alla ignara popolazione, dei vari
prePotenti
della
Terra, che hanno
fino ad oggi
dominato, controllato e gestito gli umani,
come nel corso delle centinaia di migliaia di
anni sul Pianeta Terra, infatti riflettete: "Se
parli con Dio, dicono che
stai pregando, ma se dici che
Dio parla
con te, Ti ricoverano in psichiatria"..
vedi.
Chi siamo
noi +
Io
sono il Cristos +
Ego/io
vedi anche:
GESU' e' esistito ? pare di no !
+ Cattolicesimo
+
Cristiani-Cattolici e Trinita'
+
Gesu' l'Illuminato
+ Gesu'
e' esistito ?
+ Gesu'
e' morto per noi ?
+
Gesu' = Budda ?
+
Gesu' il Nazareno NON di Nazareth
+
Ebraismo e sue origini
+
Gesu' il Serpente
+
Gesu' NON e' morto di Venerdi di Pasqua
+
GESU’ NON e' NATO il 25 DICEMBRE
+
Gesu' la Vera Storia
+
Chi e', cosa e', dov'e' il diavolo ?
+
Chi e' e cosa e' dio ?
+
Gesu' cristo ritorna ?
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