RELAZIONE
sullo
statuto delle Medicine Non Convenzionali (MNC)
Commissione
per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
Relatore:
on. Paul Lannoye (Comunità Europea) EU
I N D I C E
Pagina
regolamentare
A. PROPOSTA DI RISOLUZIONE -
B. MOTIVAZIONE
ALLEGATI
Proposta
di risoluzione B4-0024/94 - Parere della commissione
giuridica e per i diritti dei cittadini
Nella seduta del
27 ottobre 1994 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta di
risoluzione sulla medicina complementare (o alternativa) presentata dall'on. Pimenta et
al. a norma dell'art. 45 del regolamento alla commissione per la protezione dell'ambiente,
la sanità pubblica e la tutela dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla
commissione per gli affari sociali e l'occupazione e alla commissione giuridica e per i
diritti dei cittadini.
Nella
riunione del 23 novembre la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori ha deciso di elaborare una relazione e, con lettera
del 28 novembre 1994, ha richiesto la necessaria autorizzazione. Nella seduta del 16
gennaio 1995 il Presidente ha annunciato che la Conferenza dei presidenti autorizzava la
commissione ad elaborare la relazione in parola.
Nella
riunione del 20 dicembre 1994 la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori ha nominato relatore l'on. Lannoye.
Nelle
riunioni del 7 maggio 1996, 9 luglio 1996, 3 settembre 1996 e 27 febbraio 1997 ha
esaminato il progetto di relazione.
Nell'ultima
riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 21 voti favorevoli, 4
contrari e 2 astensioni.
Erano
presenti alla votazione gli onn.: Collins, presidente; Lannoye, relatore e vicepresidente;
Alber (in sostituzione dell'on. Burtone), Aparicio Sánchez (in sostituzione dell'on.
Apolinario), Baldi (in sostituzione dell'on. d'Aboville), Bébéar, Blokland, Breyer,
Corbett (in sostituzione dell'on. Bowe), Correia (in sostituzione dell'on. Hulthén), De
Coene (in sostituzione dell'on. Kokkola), Díez de Rivera Icaza, Eisma, Feret, Florenz,
Garosci (in sostituzione dellon. Cabrol), Gränitz, Hardstaff (in sostituzione dell'on.
van Putten), Kisten M. Jensen, McKenna, Kestelijn-Sierens (in sostituzione dell'on.
Olsson), Kronberger, Kuhn, Liese (in sostituzione dell'on. Jackson), Marinucci, Needle,
Pollack, Roth-Behrendt, Sornosa Martinez (in sostituzione dell'on. Bertinotti), Tamino,
Trakatellis e White.
Il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini è allegato alla
presente relazione; la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso di non
esprimere parere.
La
relazione è stata depositata il 6 marzo 1997.
Il
termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del
giorno della giornata.
A.
- PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Risoluzione
sullo statuto delle medicine non convenzionali
Il
Parlamento europeo,
- vista
la proposta di risoluzione degli onn. Pimenta, Dell'Alba, Díez De Rivera Icaza, Crowley,
Ewing, González Álvarez e Plumb sulla medicina complementare (o alternativa)
(B4-0024/94),
- vista
la sua risoluzione del 13 giugno 1991 relativa a una direttiva che amplia il campo
d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che
fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici1,
- vista
la direttiva 92/73/CEE 2
del Consiglio che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE
concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i
medicinali omeopatici,
- viste
le linee di bilancio B6-8332 del bilancio delle CE per l'esercizio 1994, B6-7142,
penultimo trattino, del bilancio delle CE per l'esercizio 1995, B6-7142, quarto e quinto
trattino, del bilancio delle CE per l'esercizio 1996, che prevede un milione di ecu per
"ricerche sull'efficacia di metodi terapeutici quali la chiropratica, l'osteopatia,
l'agopuntura, la naturopatia, la medicina cinese, la medicina antroposofica, la
fitoterapia, ecc.",
- vista
la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei
cittadini (A4- 0075/97),
A.
considerando che una parte della popolazione degli Stati membri
dell'UE fa ricorso a determinate medicine e terapie non convenzionali e ritenendo
irrealistico ignorare tale dato di fatto,
B.
considerando l'opinione sempre più ampiamente condivisa, anche
da numerosi medici, secondo cui diversi metodi di trattamento o diversi approcci alla
salute e alla malattia non si escludono mutuamente, ma possono essere invece utilizzati in
modo complementare,
C. considerando
l'importanza di garantire ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta
terapeutica, assicurando loro il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più
corretta sulla innocuità, la qualità e l'efficacia delle cosiddette medicine non
convenzionali, nonché di proteggerli da persone non qualificate,
D. considerando
che l'insieme dei sistemi medici e delle discipline terapeutiche riuniti nella
denominazione "medicine non convenzionali" hanno in comune il fatto che la loro
validità non è riconosciuta o lo è solo parzialmente; che si può qualificare di
"alternativo" un trattamento medico o chirurgico in grado di sostituirne un
altro, e di "complementare" un trattamento utilizzato a integrazione di un
altro; che risulta equivoco parlare di disciplina medica "alternativa" o
"complementare", nella misura in cui solo il contesto preciso nel quale la
terapia è utilizzata permette di determinare se essa sia all'occorrenza alternativa o
complementare; che una disciplina medica alternativa può altresì essere complementare;
che, nella presente relazione, il termine "medicine non convenzionali" riassume
le nozioni di "medicine alternative", "medicine dolci" e
"medicine complementari", utilizzate indistintamente in taluni Stati membri per
designare le discipline mediche diverse dalla medicina convenzionale,
E.
considerando che il medico al fine della massima tutela della
salute dei propri pazienti può utilizzare tutti i mezzi e tutte le conoscenze nell'ambito
di qualsiasi tipo di medicina secondo scienza e coscienza,
F. considerando
che esiste un largo spettro di discipline mediche non convenzionali e che talune di esse,
come in particolare la chiropratica, l'omeopatia, la medicina antroposofica, la medicina
tradizionale cinese (compresa l'agopuntura), lo shiatsu, la naturopatia, l'osteopatia, la
fitoterapia, ecc., beneficiano di una forma di riconoscimento giuridico in taluni Stati
membri e/o di una struttura organizzativa sul piano europeo (formazione di base comune,
codice deontologico ...), considerando che esiste un largo spettro di discipline mediche
non convenzionali ma che solo alcune di esse soddisfano tutti i seguenti criteri:
beneficiano di una forma di riconoscimento giuridico in taluni Stati membri, di una
struttura organizzativa sul piano europeo e di una disciplina di autoregolamentazione,
G. considerando
il trattato CE, e in particolare il titolo III, articoli 52-66, concernenti la libera
circolazione delle persone e la libertà di stabilimento; ritenendo che l'eterogeneità in
materia di status e di riconoscimento di ciascuna delle discipline mediche non
convenzionali in seno all'Unione europea costituisca un ostacolo a tali libertà; che la
libertà di esercitare di cui godono attualmente taluni terapeuti sanitari nei loro paesi
non dovrebbe essere limitata in nessun caso da una modifica dello statuto o dello stato di
riconoscimento di tali discipline a livello europeo, e che da tutto ciò non dovrebbe
derivare alcuna restrizione della libertà di scelta terapeutica dei pazienti riguardo ai
trattamenti medici non convenzionali; considerando le disposizioni del trattato per gli
Stati membri, e più precisamente quelle previste dall'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3,
H. considerando
che un'evoluzione si è già chiaramente manifestata, sia grazie all'adozione in taluni
Stati membri di legislazioni nazionali che liberalizzano l'esercizio delle medicine non
convenzionali, riservando contemporaneamente taluni atti specifici a terapeuti autorizzati
(legge adottata il 9 novembre 1993 dal Senato olandese e denominata "Beroepen in de
individuele Gezondheidszorg"), sia attraverso l'adozione di una regolamentazione
specifica (legge sugli osteopati del 1993 e legge sui chiroterapeuti del 1994 nel Regno
Unito, legislazione sulla chiropratica in Danimarca nel 1991, in Svezia nel 1989 e in
Finlandia), l'ufficializzazione della formazione (la chiropratica nel Regno Unito e nei
paesi nordici), e ancora l'inserimento dei medicinali nella farmacopea (medicina
antroposofica in Germania),
I. considerando
che una legislazione europea in materia di statuto e di esercizio delle medicine non
convenzionali potrebbe costituire una garanzia per i pazienti; che ciascuna disciplina
dovrebbe essere in grado di organizzare la professione a livello europeo (codice
deontologico, registro della professione, criteri e grado di formazione),
J. considerando
che in via preliminare è necessario individuare chiaramente ciascuna delle discipline
mediche non convenzionali; che a tal fine occorre proseguire gli studi clinici, la
valutazione dei risultati del trattamento, gli studi fondamentali (meccanismi d'azione) e
altri studi scientifici o ricerche accademiche atti a valutare l'efficacia delle terapie
adottate, partendo dal presupposto che tale valutazione deve aver luogo secondo le
metodologie specifiche delle varie discipline,
K. considerando
che la regolamentazione e il coordinamento dei criteri di formazione imposti ai terapeuti
di discipline mediche non convenzionali costituirebbe una garanzia indispensabile per i
cittadini; considerando che è imperativo, sia nell'interesse dei pazienti che in quello
dei terapeuti, che questa armonizzazione sia fatta a un alto livello di qualifiche, sulla
scorta di un rigoroso processo di autoregolamentazione in seno alla stessa professione e
per giungere infine all'ottenimento di un diploma di stato che risponda alle esigenze
specifiche di ciascuna disciplina; considerando che i livelli di formazione devono essere
adeguati alle specificità delle diverse discipline mediche non convenzionali,
L.
considerando che la formazione dei terapeuti della medicina
convenzionale dovrebbe comprendere anche un'iniziazione a talune discipline mediche non
convenzionali,
M. considerando
che la farmacopea europea deve poter includere l'intera gamma dei prodotti farmaceutici e
di erboristeria dei medicinali non convenzionali per dare ai terapeuti la possibilità di
esercitare correttamente la loro professione e contemporaneamente per garantire ai
pazienti che sarà attuata un'attenta valutazione dei medicinali non convenzionali; che,
per le stesse ragioni, è necessario rivedere le direttive 65/65/CEE, 75/319/CEE e
92/73/CEE, nonché il regolamento (CEE) n. 2309/93 che istituisce l'Agenzia europea di
valutazione dei medicinali, garantendo così ai pazienti qualità e innocuità delle
medicine non convenzionali,
N. considerando
che nella sua risoluzione 95/C 350/05 del 30 novembre 1995 relativa ai preparati a base di
piante medicinali 3,
il Consiglio invita la Commissione a chiarire il "regime giuridico dei preparati a
base di piante medicinali, tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia di
specialità medicinali" e a studiare "le condizioni specifiche necessarie per
garantire la tutela della sanità pubblica",
O.
considerando l'esigenza di dimostrare la qualità, l'efficacia e l'innocuità dei prodotti
terapeutici in esame, e prevedendo la pubblicazione di monografie su ciascun prodotto,
P. considerando
che una legislazione in materia di integratori alimentari (vitamine, oligoelementi, ecc.),
tenuto conto dello stato attuale della legislazione, contribuirebbe a proteggere il
consumatore senza limitarne la libertà d'accesso e di scelta e garantirebbe al terapeuta
qualificato la libertà di prescrivere l'uso di tali prodotti,
Q.
considerando l'importanza che avrebbero lo sviluppo e
l'introduzione, laddove possibile, delle medicine non convenzionali nel settore zootecnico
al fine di giungere ad una migliore protezione del consumatore dai residui farmacologici
nei prodotti carnei e ad un miglioramento del benessere animale negli attuali allevamenti,
anche in vista della ormai prossima regolamentazione delle tecniche di allevamento
biologico,
R. considerando
la necessità di prevedere una fase transitoria che consenta a ciascun terapeuta oggi in
attività di conformarsi alla nuova legislazione, e di istituire una commissione
paritetica incaricata di esaminare, caso per caso, la situazione dei terapeuti in
questione,
1. chiede
alla Commissione, qualora i risultati dello studio lo consentano, di impegnarsi in un
processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali e, a tal fine, di adottare le
misure necessarie per favorire l'istituzione di comitati ad hoc ;
2.
chiede alla Commissione di realizzare prioritariamente uno studio
approfondito per quanto concerne l'innocuità, l'efficacia, il campo di applicazione e il
carattere integrativo ovvero alternativo di ciascuna medicina non convenzionale, nonché
uno studio comparativo dei sistemi giuridici nazionali esistenti cui sono soggetti coloro
che praticano medicine non convenzionali; chiede alla Commissione di utilizzare tali studi
come base per l'elaborazione di un'eventuale legislazione di coordinamento in materia di
medicine non convenzionali; chiede alla Commissione di presentare, prioritariamente per le
varie discipline mediche non convenzionali che beneficiano di una certa forma di
riconoscimento e di un'organizzazione a livello europeo, i progetti di direttiva necessari
a garantire la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizio da parte
dei terapeuti delle medicine non convenzionali (come previsto dall'articolo 57, paragrafo
3 del trattato), nonché il libero accesso ai prodotti terapeutici necessari all'esercizio
della loro disciplina, e di rivedere pertanto la legislazione esistente riguardante le
professioni mediche e i prodotti terapeutici necessari all'esercizio di tali discipline;
3.
chiede alla Commissione di stabilire, nella fase di sviluppo di
una legislazione europea sulle varie forme di medicine non convenzionali, una netta
distinzione tra medicine non convenzionali a carattere "integrativo" a le
cosiddette medicine "alternative", vale a dire le medicine che si sostituiscono
a quelle convenzionali;
4.
invita il Consiglio e il Parlamento europeo a promuovere, in
conformità del paragrafo 2 della presente relazione e dopo la conclusione dei lavori
preliminari, lo sviluppo di programmi di ricerca nel settore delle medicine non
convenzionali, in cui si tenga conto dell'approccio individuale ed olistico, del ruolo
preventivo e delle specificità delle discipline mediche non convenzionali;
5.
chiede alla Commissione di riferire al più presto al Consiglio e
al Parlamento europeo sui risultati degli studi e delle ricerche già effettuati nel
quadro della linea di bilancio B-7142 destinata sin dal 1994 alla ricerca sull'efficacia
dell'omeopatia e di altre medicine non convenzionali;
6.
chiede alla Commissione di vegliare, nell'ambito delle sue
ricerche sull'efficacia delle terapie applicate nel quadro delle medicine non
convenzionali, a che nessuna di tali pratiche terapeutiche, così come sono applicate
negli Stati membri, faccia ricorso come rimedio curativo ad organi di specie animali
minacciate e sia pertanto coinvolta in un traffico illegale;
7.
invita la Commissione a presentare un progetto di direttiva
riguardante gli integratori alimentari, che spesso si collocano al confine tra prodotto
dietetico e medicinale; tale legislazione dovrebbe consentire di garantire una valida
prassi di fabbricazione ai fini della protezione del consumatore, senza per questo
limitare la libertà di accesso o di scelta, garantendo a ogni terapeuta la libertà di
raccomandare tali prodotti; invita la Commissione a smantellare le barriere commerciali
esistenti tra i vari Stati, accordando ai fabbricanti di prodotti per la salute la
libertà di accedere a tutti i mercati dell'UE;
8. incarica
il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, agli Stati membri,
alla Commissione e al Consiglio d'Europa.
B
- MOTIVAZIONE
1.
INTRODUZIONE
I
sondaggi d'opinione effettuati in vari Stati membri dell'Unione europea confermano, se mai
ve ne fosse il bisogno, il crescente interesse dei cittadini per le medicine non
convenzionali 4. Nei
paesi per i quali non sono disponibili statistiche le medicine non convenzionali sono
utilizzate da una quota pari al 20-50% della popolazione.
Questo
crescente interesse è connesso a una certa disaffezione nei confronti della medicina
convenzionale, il cui straordinario sviluppo tecnologico si è tradotto in un innegabile
successo sul piano medico, ma al tempo stesso ha generato squilibri nel rapporto
terapeuta-paziente. Inoltre, l'arsenale farmaceutico su cui si basa la medicina
convenzionale è certamente efficace, ma riguarda soprattutto la sintomatologia e comporta
spesso effetti indesiderabili se non addirittura gravi stati di dipendenza.
Si
osserva quindi una tendenza verso una medicina più umana, che tenga conto dell'essere
umano in quanto tale e non solamente della sua patologia. Di qui il ritorno d'interesse
per le terapie tradizionali e per farmaci più dolci, il cui obiettivo non è tanto quello
di distruggere l'agente patogeno, quanto di restituire al corpo umano la sua capacità di
resistergli.
Ciò
non significa tuttavia che la medicina convenzionale e quelle non convenzionali si
escludano a vicenda. Al contrario, esse possono rivelarsi complementari, a tutto vantaggio
del paziente.
Dal
momento che le medicine non convenzionali sono assai numerose, è impossibile citarle
tutte. Esse hanno comunque un punto in comune, quello di non essere riconosciute o di
essere riconosciute in modo differenziato dalle autorità mediche, benché nel corso degli
ultimi anni siano stati fatti dei tentativi, da un parte, analizzando i pregiudizi di
irrazionalità scientifica con cui vengono bollate e, dall'altra, avviando nella prassi
esperienze di complementarità di trattamento proposte da taluni medici ai loro pazienti.
2.
LA LEGISLAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
In
materia di cure mediche coesistono oggi in seno all'Unione europea due concezioni
completamente opposte. La prima ritiene che solo il corpo medico (i medici) può fornire
le cure sanitarie, ovvero curare i malati, ad eccezione di talune professioni alle quali
è consentito praticare determinati atti medici o paramedici. Al di fuori di tali casi
specifici vi è esercizio abusivo della professione medica. Tale visione si è imposta nei
paesi del Sud, Francia, Belgio e Lussemburgo compresi.
Ciò
detto, l'esistenza in questi stessi paesi di una prassi delle discipline mediche non
convenzionali e la crescente domanda dei pazienti hanno condotto a una certa tolleranza;
per esempio in Francia, l'agopuntura, riconosciuta dall'Accademia medica fin dal 1950,
può essere praticata legalmente dai dottori in medicina; i medicinali omeopatici,
inoltre, sono oggetto, da parte della previdenza sociale, del rimborso previsto per le
prescrizioni mediche.
La
seconda, predominante nei paesi del Nordeuropa, adotta l'approccio opposto: chiunque lo
desideri può praticare cure mediche, ma taluni atti sono rigorosamente riservati ai
medici che, inoltre, detengono l'autorità e rappresentano il punto di riferimento in
materia di organizzazione delle cure e di politica sanitaria.
Nel
Regno Unito e in Irlanda, in virtù del diritto consuetudinario, qualunque persona non
qualificata, vale a dire che non eserciti la professione di medico, può praticare una
terapia, a condizione di non millantare il titolo di dottore in medicina. Tale situazione
presenta l'immenso inconveniente, in assenza di un riconoscimento giuridico di titoli e
formazioni, di non proteggere né i terapeuti seri e competenti né i pazienti da persone
poco qualificate o eventuali ciarlatani. Tale lacuna è colmata nel Regno Unito grazie
all'"Osteopaths Act" del 1993 e al "Chiropracters Act" del 1994.
Nei
Paesi Bassi è stata adottata nel novembre 1993 una legge relativa alle professioni del
settore delle cure mediche individuali (BIG wet = Beroepen in de individuele
Gezondheidszorg). In linea di principio essa autorizza chiunque a esercitare la prassi
medica. La legge enumera tuttavia gli atti riservati, vale a dire quelli che possono
essere praticati unicamente da terapeuti autorizzati. Inoltre, tale legge integra la
libertà della prassi medica con una disposizione penale: chi nuoce alla salute di un
individuo è passibile di una pena.
In
Germania la libertà di curare esiste dal 1873 e la professione dello Heilpraktiker
(terapeuta sanitario) è riconosciuta dal 1939; anche se non si esige alcuna formazione
specifica, è richiesto un esame di conoscenze mediche di base nonché l'iscrizione nel
registro professionale 5.
Inoltre, tanto i medicinali omeopatici quanto quelli antroposofici sono inclusi nella
farmacopea nazionale (a seguito dei lavori di una specifica commissione, creata nel 1978,
di cui fanno parte anche rappresentanti delle discipline in questione).
Infine, in Danimarca e in Svezia i non medici e i paramedici
possono esercitare le medicine non convenzionali entro certi limiti fissati
rispettivamente dalle leggi del 14 maggio 1970 e dalla legge n. 409 del 1960. D'altro
canto, la chiropratica è legalmente riconosciuta come professione sanitaria in Danimarca
(legge n. 415 del 6.6.1991), in Svezia (legge n. 1988/89: 96) e in Finlandia.
3.
LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
La
diversità degli approcci e delle legislazioni degli Stati membri comporta un trattamento
differenziato e non paritario dei cittadini europei. Un terapeuta sanitario ufficialmente
riconosciuto in un paese può essere denunciato in un altro Stato membro per esercizio
illegale della professione medica. Ciò è contrario ai principi enunciati nel trattato di
Roma, e in particolare alla libera circolazione delle persone e alla libertà di
stabilimento (titolo III, articoli 52-66 del trattato).
Se
dal 1975 le professioni mediche e paramediche sono state oggetto di varie direttive, ciò
non è avvenuto invece per le medicine non convenzionali se non in modo indiretto,
attraverso l'adozione della direttiva 92/73/CEE relativa ai medicinali omeopatici.
Viene
fatto di pensare che gli interessi dell'industria farmaceutica abbiano prevalso su quelli
dei cittadini. Come spiegare che non si sia ancora arrivati a definire una metodologia
specifica per le prove cliniche dei medicinali omeopatici, quando la metodologia
convenzionale è da tutti considerata inadeguata? Come spiegare inoltre che il regolamento
(CEE) n. 2309/93 che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali non
comprenda i medicinali omeopatici, antroposofici o fitoterapici nelle procedure
decentralizzate di autorizzazione?
Considerata
tale carenza, il Parlamento è costretto a invitare la Commissione ad adottare le
iniziative necessarie ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3 del trattato, per quanto
riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, al fine di coordinare le
"condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri". Ciò non
significa che occorra uniformare le condizioni per l'esercizio delle discipline mediche
non convenzionali; si tratta semmai, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di
garantire il diritto di stabilimento a qualunque terapeuta, dandogli i mezzi per
esercitare la sua professione.
A
tal fine è indispensabile legalizzare e armonizzare lo statuto dei terapeuti non
convenzionali, definirne le condizioni di formazione, includere i relativi medicinali
nella farmacopea europea e prevedere che gli enti di previdenza sociale si facciano carico
delle cure e dei medicinali.
4.
VERSO UN PLURALISMO IN MATERIA MEDICA
I
due obiettivi da perseguire sono da una parte quello di rispondere alle esigenze del
trattato sull'Unione europea e alle legittime rivendicazioni dei terapeuti delle medicine
non convenzionali; dall'altra, quello di rispondere alla crescente domanda dei pazienti,
di adeguare domanda e offerta partendo da un doppio principio di libertà: libertà per i
pazienti di scegliere la terapia preferita e libertà per i terapeuti di esercitare la
loro professione.
E' evidente che tale doppio principio implica per il paziente la garanzia
dell'innocuità e della qualità dei trattamenti dispensati.
Per le discipline che
beneficiano già di una forma di riconoscimento giuridico in uno o diversi Stati membri
e/o di un'organizzazione professionale sul piano europeo 6, la garanzia
d'innocuità dev'essere considerata già acquisita, se si ha che fare con un terapeuta
competente. Quanto alla loro efficacia, essa è oggetto di studi, certo poco numerosi, ma
in generale probanti, se si accetta il principio di non limitarsi a valutare l'efficacia
sulla base della metodologia e dei criteri in vigore nella medicina convenzionale
(essenzialmente le prove cliniche a doppia cieca).
Ecco
quindi che la chiropratica, a seguito di numerosi studi richiesti da autorità pubbliche,
e in particolare dal Consiglio per la ricerca medica in Gran Bretagna - un organismo
finanziato dal governo -, è ora riconosciuta scientificamente come metodo terapeutico 7.
Per
l' omeopatia si stanno accumulando prove decisive riguardo alla sua efficacia 8, benché la comunità
scientifica ortodossa non ne sia ancora convinta. Si potrebbero moltiplicare gli esempi
per quanto riguarda l'agopuntura, la medicina tradizionale cinese, l'osteopatia e molti
altri metodi di trattamento.
Come
ha scritto la stessa Commissione, la prova degli effetti terapeutici "con i metodi
scientifici generalmente accettati risulta infatti impossibile o suscita per lo meno serie
controversie" 9.
Questa apertura al pluralismo in materia medica ha già trovato un riscontro concreto
nell'adozione dei bilanci 1994, 1995 e 1996. In effetti, la linea B6-8332 del bilancio
delle CE per l'esercizio 1994 ha creato una nuova voce di un milione di ecu per la ricerca
nel campo omeopatico; la linea B6-7142, penultimo trattino, del bilancio delle CE per
l'esercizio 1995 richiedeva un importo di 3 milioni di ecu da destinarsi alla prosecuzione
della ricerca sull'efficacia dell'omeopatia e, infine, il quarto e quinto trattino della
linea B6-7142 del bilancio delle CE per l'esercizio 1996 prevedono un milione di ecu per
la "ricerca sull'efficacia di metodi terapeutici quali la chiropratica, l'osteopatia,
l'agopuntura, la naturopatia, la medicina cinese, la medicina antroposofica, la
fitoterapia, ecc.".
E'
chiaro che per accompagnare e legittimare il processo di riconoscimento delle discipline
mediche non convenzionali occorre spingersi più avanti: organizzare il dialogo fra gli
ambienti universitari e gli esperti di ciascuna disciplina; avviare programmi
pluridisciplinari di ricerca sulla base di metodologie definite in comune e di appropriati
criteri di validità. Quando il paziente avverte un effetto dovuto a un prodotto della
medicina omeopatica, a una tecnica osteopatica o ad altro, non vi è necessariamente
causalità diretta. Gli studi clinici, la valutazione dei risultati dei trattamenti e
altri studi scientifici o ricerche accademiche sono inoltre necessari al fine di
analizzare il dato osservato e la relazione. L'ipotesi è che un prodotto della medicina
omeopatica, una manipolazione osteopatica o un trattamento di agopuntura produca un
effetto e che tale effetto debba poter essere dimostrato.
La
necessità di dimostrare l'effetto terapeutico non deve tuttavia comportare una
discriminazione delle discipline non convenzionali rispetto alla medicina convenzionale:
molte pratiche mediche sono convalidate più a seguito del parere espresso dal corpo
medico che sulla base di studi scientifici rigorosi. E' tuttavia corretto affermare, in
linea di principio, che una divisione fra "scienza" e "non scienza" è
al tempo stesso ragionevole e soggetta a modifiche. Nella misura in cui un crescente
numero di trattamenti o di sistemi completi sono convalidati scientificamente, essi
cessano di essere "non ortodossi" e diventano parte integrante della prassi
quotidiana, uscendo in tal modo dalla sfera delle terapie "non convenzionali".
In realtà, sarebbe più opportuno parlare non di una divisione pura e semplice, o rigida,
fra "scienza" e "non scienza", ma di uno spettro fluttuante di prove e
di accettabilità, come si è potuto constatare a più riprese nel corso della storia
della scienza.
5.
LA FORMAZIONE DEI TERAPEUTI
La
garanzia di qualità delle medicine non convenzionali dev'essere assicurata da
un'appropriata formazione dei terapeuti, che porti al conseguimento di un diploma. Anche
in questo caso non si tratta di uniformare, poiché il livello di formazione necessario
per una qualificazione professionale ottimale varia inevitabilmente da una disciplina
all'altra.
I
sistemi medici globali come l'omeopatia, la medicina antroposofica, la medicina
tradizionale cinese o la naturopatia, per esempio, sono, in linea di principio, tanto
vasti e completi nella loro applicazione quanto la medicina occidentale convenzionale,
anche se i campi della patologia e della terapia coperti da tali medicine non sono
esattamente sovrapponibili. Un crescente numero di terapeuti di tali sistemi cerca di
mantenere o di acquisire autonomia quanto alla diagnosi, al trattamento e alla cura dei
casi medici. Inoltre, sempre più spesso i pazienti che ricorrono a tali terapie non
considerano i loro terapeuti come specialisti che trattano un dolore o un organo, ma come
medici generici cui decidono di affidare il controllo della loro salute. Anche se non
dovrebbe escludere di per sé una collaborazione intelligente con i medici convenzionali o
altri terapeuti di medicine complementari, ciò richiede un grado di autonomia
professionale che comporta un alto livello di responsabilità nei confronti del benessere
del paziente ed esige una formazione tanto rigorosa quanto quella attualmente richiesta
per l'esercizio della medicina occidentale convenzionale. A tal fine, gli studi che in
tali sistemi conducono a una qualificazione professionale completa dovrebbero e potrebbero
effettuarsi sia nelle facoltà universitarie, sia in istituti privati, riconosciuti e
sovvenzionati dalle autorità nazionali, che devono permettere il conseguimento di un
diploma di Stato o di un diploma riconosciuto dallo Stato.
Altre
discipline, come la riflessologia, l'aromaterapia, i massaggi tradizionali orientali,
l'iridologia, ecc., vengono esercitate a integrazione di tecniche terapeutiche più vaste
come la medicina occidentale convenzionale, l'omeopatia, la fitoterapia, la naturopatia,
ecc., o a integrazione l'una dell'altra, e i terapeuti generalmente non si sognano neanche
di esercitare in completa autonomia. La diagnosi e le competenze ad essa connesse
dovrebbero limitarsi all'interpretazione dei sintomi o di condizioni già identificate da
terapeuti generici (di medicina convenzionale o altro). Sarebbe pertanto inopportuno
esigere da tali terapeuti una formazione universitaria completa, ma occorre prevedere
quanto meno una qualifica di alto livello.
Esistono
infine, ed esisteranno ancora per un certo tempo, terapeuti dell'omeopatia, della
fitoterapia, dell'agopuntura e di altri importanti sistemi medici che preferiscono
considerare il loro ruolo complementare a quello di persone più ampiamente o meglio
qualificate (spesso, i dottori della medicina convenzionale). Tali terapeuti non cercano
l'autonomia, ma preferiscono lasciare la competenza della diagnosi e del trattamento
medico globale dei pazienti a dei medici generici, tanto da inviare i malati a dei
consulenti sanitari in ospedale in caso di necessità. Anche qui sembrano inappropriate
qualifiche complete di livello universitario.
E' tuttavia chiaro che i terapeuti in
questione dovranno possedere una conoscenza estesa del sistema nel quale intendono
esercitare, poiché altrimenti avremmo un sistema a due velocità che sarebbe fonte di
confusione per i pazienti.
6.
LEGALIZZARE E ARMONIZZARE LO STATUTO DEI TERAPEUTI
Al
di là della formazione di alto livello richiesta per praticare le varie terapie non
convenzionali con la massima garanzia di qualità per i pazienti, è essenziale codificare
nello stesso senso lo statuto professionale dei terapeuti.
La
maggior parte delle discipline mediche non convenzionali, e in particolare quelle
menzionate esplicitamente nella presente relazione, sono già organizzate nella maggior
parte degli Stati membri, se non sul piano europeo. Ciò significa in particolare che
esiste un codice di condotta professionale tale da definire le norme rispettate dai membri
attivi della professione, nonché un registro degli stessi. In assenza di uno statuto
giuridico, in certi Stati membri possono coesistere diverse associazioni professionali,
ciascuna con un proprio codice di condotta e un proprio registro; a fortiori, fra gli
Stati membri possono esservi differenze rilevanti.
Un'iniziativa
europea, analoga a quella che presiede all'elaborazione di direttive concernenti la
libertà di stabilimento e di prestazione di servizio per medici, infermieri, dentisti ed
ostetriche, dovrà armonizzare lo statuto dei professionisti della sanità delle
discipline non convenzionali non solo in seno all'Unione europea, ma altresì in quegli
Stati membri nei quali non esiste oggi alcun riconoscimento giuridico. Tale riconoscimento
non può essere definito sotto la tutela del corpo medico e dei suoi organi
rappresentativi nazionali ed europei, nella misura in cui le "nuove" discipline
mediche presentano un approccio autonomo (olistico) e specifico (diverso settore di
conoscenza).
L'istituzione
di commissioni di esperti nelle quali saranno rappresentati su base paritetica i terapeuti
delle discipline in questione e i rappresentanti del corpo medico sembra essere una
risposta adeguata per valutare l'efficacia dei metodi terapeutici, definire l'ambito di
responsabilità e le prassi riservate e pronunciarsi sul riconoscimento delle varie
medicine o terapie non convenzionali. Per quanto riguarda la sua organizzazione interna
(codice deontologico, registro della professione, raggiungimento di un determinato livello
in materia di formazione dei terapeuti attualmente in attività), ciascuna disciplina deve
poter operare in modo autonomo.
7.
AMPLIARE IL CAMPO D'AZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
L'assenza
di uno statuto giuridico delle discipline mediche non convenzionali nella maggior parte
degli Stati membri non consente che il sistema di previdenza sociale in vigore possa
farsene carico. A tale riguardo si sono sviluppati due approcci nell'Unione europea. Il
primo consiste nell'integrazione parziale di talune discipline; è il caso per esempio
della Francia, dove i medicinali omeopatici sono oggetto di un rimborso da parte della
previdenza sociale, mentre l'omeopatia non può giovarsi di alcun riconoscimento giuridico
e le prestazioni degli omeopati non sono oggetto di una tariffa di rimborso differenziata.
Il secondo approccio, molto più diffuso, vede intervenire le assicurazioni private che
accettano di avviare un regime parallelo di rimborso.
Nessuno
dei due approcci può durare a lungo, il primo per via della sua incoerenza, il secondo
perché la sua generalizzazione si iscriverebbe in una logica di privatizzazione della
previdenza sociale pericolosa per l'evoluzione della società.
E'
ovvio che la previdenza sociale deve assicurare il rimborso di una terapia, nel momento in
cui quest'ultima sia riconosciuta efficace. Non potrà esserci libera scelta terapeutica
per i pazienti, anche se vi fosse un riconoscimento giuridico delle discipline mediche non
convenzionali, se sussisterà una discriminazione a livello di rimborso da parte della
previdenza sociale.
Tutti
i sistemi europei di previdenza sociale presentano forti disavanzi. Ciò non deve tuttavia
giustificare l'esclusione delle medicine non convenzionali; la loro inclusione, al
contrario, non foss'altro che per i loro aspetti di prevenzione, deve iscriversi in una
riforma globale dei sistemi di previdenza sociale che potrebbe prevedere un meccanismo di
rimborso basato sulla previsione dei costi globali di una malattia e non solamente su
quello del trattamento o del medicinale.
Qualunque
terapeuta che desideri convenzionarsi deve sottomettersi agli stessi obblighi, accettare i
prontuari medico-mutualistici e i controlli riguardo all'opportunità del trattamento e
delle prescrizioni. Tali controlli devono essere esercitati tuttavia da esperti della
professione in questione.
Deve
rimanere possibile, per i medici e i terapeuti di medicine non convenzionali che lo
desiderino, di non iscriversi ad alcuna convenzione medico-mutualistica, a condizione che
i pazienti ne siano chiaramente e previamente informati. D'altro canto non si può
escludere la possibilità, per i pazienti che lo desiderino, di sottoscrivere presso
assicurazioni private contratti per il rimborso di spese mediche altrimenti non
riconosciute.
8. INTEGRAZIONE DEI FARMACI DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI NELLA
FARMACOPEA EUROPEA
La
farmacopea europea, come è stata elaborata dal Consiglio d'Europa, deve aprirsi ad altre
farmacopee, e in particolare alle piante medicinali della medicina cinese.
Non
serve a nulla legiferare in materia di statuto delle medicine non convenzionali se al
tempo stesso non si dà la possibilità ai terapeuti di disporre della gamma di prodotti
terapeutici che giudicano indispensabile, tanto più che l'alto livello di formazione
previsto deve poter cancellare i timori connessi ai rischi di una cattiva utilizzazione
dei farmaci. Si impone in tale contesto una revisione delle direttive 65/65/CEE e
75/319/CEE, che dovrà prevedere la libera circolazione di tutti i medicinali, quale che
ne sia la natura, a condizione che siano stati riconosciuti, secondo i suoi propri
criteri, da una delle medicine non convenzionali. Tale revisione dovrà riguardare
altresì il contenuto dei protocolli d'identificazione delle materie prime di cui il
medicinale è composto. Ai test biologici sarà necessario aggiungere la realizzazione di
analisi macroscopiche e cromatografiche. D'altro canto, una commissione valutativa
composta, per ciascuno Stato membro, di terapeuti qualificati delle discipline mediche non
convenzionali, di ricercatori, di rappresentanti dei produttori farmaceutici e delle
associazioni di consumatori competenti in materia, nonché di rappresentanti della
Commissione, darà il proprio beneplacito riguardo ai criteri di qualità dei prodotti e
alle norme d'efficacia e d'innocuità su cui saranno basate le monografie pubblicate nella
farmacopea europea. E' necessario adeguare nello stesso senso il regolamento (CEE) n.
2309/93 che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.
Inoltre,
all'insieme delle disposizioni in vigore occorrerà aggiungere una legislazione europea
sugli integratori alimentari, che si trovano spesso in una specie di terra di mezzo fra
alimento dietetico e farmaco. Tale legislazione dovrà consentire di garantire una
migliore qualità e tutela del consumatore ed evitare, a causa dell'attuale vuoto
giuridico, che siano intentati processi per esercizio illegale della professione
farmaceutica nei confronti dei produttori e/o venditori di tali integratori.
Occorre
comunque richiamare l'attenzione della Comunità sulle importazioni provenienti da paesi
terzi in cui vigono per gli stessi prodotti legislazioni diverse. Occorrerà poter esigere
da parte degli importatori trasparenza quanto ai componenti di una certa specialità e
alla loro qualità; in assenza dei requisiti richiesti, la Comunità dovrà impedire
l'importazione di prodotti provenienti da paesi che rifiutano di applicare le norme di
qualità e di fornire le indicazioni considerate indispensabili.
9.
ASSICURARE LA TRANSIZIONE
E'
evidente che l'armonizzazione non potrà realizzarsi dall'oggi al domani. Occorrerà
decidere una moratoria che consenta di sospendere i procedimenti giudiziari per esercizio
illegale della professione medica che sono stati avviati in taluni Stati membri (in
particolare in Francia) nei confronti dei terapeuti di discipline non convenzionali
menzionate nella presente relazione. Non è peraltro possibile estromettere tutti coloro
che fino ad oggi hanno seguito una di queste scuole di pensiero e che professano.
Occorrerà quindi istituire una commissione paritetica, composta di esperti della
disciplina in questione e di insegnanti accademicamente qualificati, e incaricata di
esaminare caso per caso la situazione di tali persone e i loro diplomi, definendo gli
aggiornamenti eventualmente necessari.
ALLEGATO
- PROPOSTA
di RISOLUZIONE presentata a norma dell'articolo 45 del regolamento dagli on. PIMENTA,
DELL'ALBA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, CROWLEY, EWING, GONZALEZ ALVAREZ e Lord PLUMB sulla
medicina complementare (o alternativa)
Il
Parlamento europeo,
A. considerando
che una consistente fetta della popolazione (18-75% a seconda dei paesi) ricorre a sistemi
alternativi di cura,
B. considerando
che sarebbe opportuno intervenire al fine di garantire ai pazienti il libero accesso al
tipo di medicina da essi scelto, fornendo tutte le necessarie garanzie,
C. considerando
che la legislazione europea sull'esercizio legale della medicina alternativa costituirebbe
una prima garanzia in tal senso,
D. considerando
che i sistemi alternativi di cura possono tra l'altro essere imputati ai sistemi di
previdenza sociale, che non dovrebbero effettuare discriminazioni nel rimborsare
prestazioni e medicinali associati alla medicina complementare,
E. considerando
che, al fine di garantire il diritto di stabilimento, si deve procedere all'abolizione
delle restrizioni esistenti, come previsto dall'articolo 57, paragrafo 3 del trattato,
mediante coordinamento delle condizioni per l'esercizio della professione medica,
farmaceutica e paramedica nei vari Stati membri,
1. invita
la Commissione ad adottare le misure necessarie ad armonizzare gli statuti delle varie
discipline della medicina complementare;
2. invita
il Consiglio ad emanare la legislazione in materia al fine di garantire ai pazienti la
libera scelta di cura e le garanzie necessarie, garantendo al contempo efficacemente il
diritto di stabilimento agli operatori sanitari alternativi;
3. invita
il Consiglio a formulare una raccomandazione agli Stati membri affinché includano la
medicina complementare nei rispettivi sistemi di previdenza sociale.
PARERE
(articolo 147 del regolamento)
destinato
alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori
sullo
statuto delle medicine non convenzionali
Commissione
giuridica e per i diritti dei cittadini
Relatore
per parere: on. Siegbert Alber
PROCEDURA
Nella
riunione del 29 ottobre 1996, la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini ha
nominato relatore per parere l'on. Siegbert Alber.
Nella
riunione del 25-26 novembre 1996 la commissione ha proceduto ad uno scambio di idee e
nella riunione del 27-28 gennaio 1997 ha esaminato il progetto di parere.
In
quest'ultima riunione ha approvato l'insieme delle conclusioni con 13 voti favorevoli, 1
contrario e nessuna astensione.
Erano
presenti al momento della votazione gli onn. De Clercq, presidente; Alber, relatore per
parere; Añoveros Trias de Bes, Berger, Cassidy, Cot, Crowley, Gebhardt, Herman (in
sostituzione dell'on. Ferri), Hory, Martin D., Thors, Ullmann, Valverde López (in
sostituzione dell'on. Palacio Vallelersundi) e Zimmermann.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La
relazione Lannoye intende giungere al riconoscimento della medicina non convenzionale.
Soprattutto per 7 metodi terapeutici, in essa indicati, la relazione chiede l'adozione di
direttive.
I. Osservazioni
generali
1) Competenza
comunitaria e base giuridica
La
dimensione transfrontaliera delle medicine non convenzionali si riferisce alla libertà di
stabilimento e di prestazione di servizi per coloro che le praticano, alla circolazione
delle merci (in particolare medicinali) e alla circolazione dei pazienti (che si recano
dal medico e devono poter avere libertà di scelta al di là dei confini nazionali).
Il trattato CE fa riferimento alla salute (o alla sanità) negli articoli 3, lettere o) e
s)10, 36, 56, 100 A,
paragrafo 3, e 129. Quest'ultimo non prevede per la verità atti comunitari, ma dai
ripetuti riferimenti all'argomento si può desumere che la protezione della salute è un
obiettivo che sta a cuore all'Unione.
Lasciando
da parte l'articolo 235, vanno presi in considerazione quali basi giuridiche l'articolo
54, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafi 1 e 2, l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo
100 A11.
In
virtù della specificità del suo paragrafo 3 (in cui si parla di "professioni
paramediche"), l'articolo 57 appare, sotto il profilo sistematico, la base giuridica
più appropriata. Il paragrafo 1 contempla il reciproco riconoscimento dei diplomi, il
paragrafo 2 l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio.
La
formulazione del paragrafo 1 è abbastanza generica da consentire di farvi rientrare i
diplomi nel campo della medicina non convenzionale già esistenti negli Stati membri.
Altrettanto generica è la formulazione del paragrafo 2: non vi sono ragioni per cui si
debbano escludere dal suo campo di applicazione le attività della medicina non
convenzionale.
Poiché
gli articoli da prendere in considerazione non hanno una formulazione restrittiva, in
merito alla questione della base giuridica si può presumere l'esistenza di un ampio
margine di discrezionalità delle istituzioni che partecipano al processo legislativo.
La
competenza di armonizzazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, non è limitata alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative già esistenti, e ciò per i
seguenti motivi: in primo luogo, il testo di tale paragrafo non fa alcuna distinzione fra
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative già esistenti o non ancora
adottate. In secondo luogo, la totale assenza di disposizioni può essere interpretata, a
secondo del contesto dell'ordinamento, quale divieto totale o totale liberalizzazione di
un determinato tipo di medicina non convenzionale, divieto o liberalizzazione che possono
quindi essere oggetto di armonizzazione.
E contro un'interpretazione restrittiva
dell'articolo 57, paragrafo 2, vi è, in terzo luogo, un argomento teleologico: non
avrebbe senso aspettare che vi sia una sufficiente divergenza fra gli ordinamenti
nazionali per poi, solo allora, ripristinare l'uniformità desiderata!
2) Sussidiarietà
In
primo luogo vi è da registrare un'enorme disparità fra i diversi ordinamenti nazionali
nel campo della medicina non convenzionale. Ne consegue una totale difformità, nei
diversi Stati membri, delle condizioni di concorrenza per coloro che esercitano tali forme
di medicina. Da questo punto di vista vi è, in linea di principio, la necessità di
un'azione a livello europeo in questo settore. Peraltro non vi è alcun bisogno di una
regolamentazione europea per quanto concerne l'organizzazione e gli obblighi di
contribuzione e di rimborso delle casse malattia degli Stati membri; in base al principio
di sussidiarietà, la disciplina di questa materia rimane di competenza degli Stati
membri.
3) Definizione
astratta o enumerazione esaustiva?
L'impostazione
dell'on. Lannoye per quanto concerne la definizione deve essere integrata dalle seguenti
considerazioni:
con
l'espressione medicina non convenzionale si dovrebbero intendere i procedimenti
terapeutici che non fanno o non fanno ancora parte della medicina convenzionale (la
medicina ufficiale o classica, quale è insegnata nelle università), e che da una parte
producono con buona probabilità l'effetto terapeutico promesso, dall'altra non richiedono
necessariamente, per essere applicati, il possesso di un titolo di studio nel campo della
scienza medica riconosciuto dallo Stato (laurea in medicina).
Una
definizione astratta è da preferirsi ad una enumerazione, poiché sarebbe ingiustificato
limitare o addirittura impedire nuovi sviluppi nel campo della medicina non convenzionale.
Inoltre,
non appaiono opportune singole direttive per ciascun tipo di medicina non convenzionale.
E'
preferibile una direttiva unitaria - come nel caso della medicina convenzionale.
In
presenza di una direttiva comunitaria, l'inesistenza di un certo profilo professionale in
uno Stato membro non potrà impedire l'esercizio, nello stesso Stato, della professione
corrispondente.
4) Istituzione
di commissioni
L'istituzione
delle commissioni (o comitati) proposte dall'on. Lannoye è in linea di massima opportuna;
esse devono mantenersi nei limiti previsti dalla decisione del Consiglio del 13 luglio
198712. Un comitato
di gestione (tipo II b) viene proposto anche nella relazione Fontaine (A4- 0269/96) sulla
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli.
5) Protezione
dei pazienti
Un
aspetto importante di un'efficace protezione della salute è la tutela dei pazienti, che
può essere ottenuta mediante un livello di qualificazione il più possibile elevato,
mediante obblighi di informazione e attraverso adeguati meccanismi di compensazione.
5.1 Livello
di qualificazione di coloro che esercitano le medicine non convenzionali
a) I medici (laureati in
medicina) che hanno deciso di dedicarsi ad una medicina non convenzionale dispongono delle
conoscenze che consentono loro di adottare all'occorrenza i necessari provvedimenti
terapeutici della medicina ufficiale. Un tale livello di qualificazione è il benvenuto;
per questa categoria di persone le preoccupazioni sono ridotte al minimo. Coloro che hanno
ricevuto la formazione classica del medico e che si occupano di medicina non convenzionale
possono quindi senz'altro praticare i metodi terapeutici di quest'ultima.
b) Coloro che esercitano la
medicina non convenzionale ("medici non convenzionali") senza essere titolari di
una laurea in medicina spesso non posseggono, in base al loro curriculum formativo, le
necessarie conoscenze di base. Si deve perciò puntare al raggiungimento del livello più
elevato possibile. Ciò può essere garantito da un'autoregolamentazione a livello di
categoria professionale: le organizzazioni professionali potrebbero vegliare
sull'esercizio della rispettiva disciplina e sull'abilitazione a tale esercizio. Purché
diano sufficienti garanzie di onorabilità, i membri di un ordine professionale sono i
più indicati per i giudicare i propri colleghi. Si può presumere che, per limitare la
concorrenza, gli ordini professionali applicheranno un criterio severo.
Tali
organizzazioni professionali dovrebbero essere assoggettabili a controlli pubblici. Come
livello minimo di qualificazione si deve esigere quello che è andato definendosi in uno
Stato membro quale requisito per l'esercizio della professione di
"Heilpraktiker" (terapista autorizzato). Va espressamente ricordato che tale
livello di qualificazione non è definito in astratto, bensì può essere riconosciuto o
meno, con un'ampia discrezionalità caso per caso, dalle autorità competenti13. Dai "medici non
convenzionali" si devono comunque esigere le conoscenze di base della medicina
classica ed in più conoscenze approfondite della medicina non convenzionale che intendono
praticare.
5.2 Meccanismi
di prevenzione e di compensazione
A
questo riguardo vanno considerati, per la tutela dei pazienti, da una parte soprattutto
determinati obblighi di informazione e dall'altra un'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile. L'informazione dovrebbe essere fornita obbligatoriamente e con la
maggior completezza possibile dallo stesso curante. Un contributo può venire anche da
campagne d'informazione.
Il contenuto dell'informazione deve essere stabilito e
controllato dall'organizzazione professionale. L'assicurazione della responsabilità
civile dovrebbe essere obbligatoriamente associata all'iscrizione, anch'essa obbligatoria,
all'organizzazione professionale, e dovrebbe fornire una copertura non inferiore
all'assicurazione di responsabilità civile dei medici di formazione ufficiale.
II. Conclusioni
in diritto e emendamenti proposti
A) Conclusioni
1. Le
medicine non convenzionali vanno definite in astratto. Con l'espressione medicina non
convenzionale si dovrebbero intendere i procedimenti terapeutici che non fanno o non fanno
ancora parte della medicina convenzionale (la medicina ufficiale o classica, quale è
insegnata nelle università), che producono con buona probabilità l'effetto terapeutico
promesso, e che non richiedono necessariamente, per essere applicati, il possesso di un
titolo di studio nel campo della scienza medica riconosciuto dallo Stato (laurea in
medicina).
2. Alla
questione dell'esistenza di una competenza comunitaria nel campo delle medicine non
convenzionali si deve, in linea di principio, rispondere affermativamente. La
regolamentazione della materia può fondarsi in particolare sull'articolo 57, paragrafi 1
e 2. All'uopo, deve figurare esplicitamente nel testo della risoluzione il richiamo
all'articolo 138 B, secondo comma, del trattato.
3. Qualunque
normativa comunitaria deve avere l'obiettivo fondamentale di garantire la libertà di
scelta terapeutica dei pazienti, di informarli pienamente dei vantaggi, dei limiti e dei
pericoli del ricorso alle medicine non convenzionali e di proteggerli dai ciarlatani.
4. Per
le medicine non convenzionali si deve poter contare su un livello di qualificazione il
più elevato possibile. Bisogna esigere un livello almeno pari, ad esempio, a quello che
è andato definendosi per la professione di "Heilpraktiker" (terapista
autorizzato).
5. Quali
meccanismi di prevenzione e di compensazione si devono prevedere, in generale,
l'iscrizione obbligatoria ad organizzazioni professionali sottoposte al controllo pubblico
e, in particolare, l'informazione dettagliata dei pazienti e l'obbligo, per la persona che
esercita l'attività terapeutica non convenzionale, di stipulare un contratto di
assicurazione della responsabilità civile.
B) Nella
relazione Lannoye vanno modificati i seguenti punti:
6. La
citazione, al secondo visto del progetto di relazione, della proposta di risoluzione della
Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1994 deve essere corredata
dall'indicazione che tale testo rispecchia solo l'opinione dei firmatari e non è un
parere approvato da detta Assemblea.
E'
quindi necessario sopprimere il secondo visto.
7. Il passo relativo agli "obblighi
imposti dal trattato agli Stati membri, e più precisamente quelli previsti dall'articolo
57, paragrafo 3, che invita gli Stati membri a coordinare i requisiti per l'esercizio
delle professioni mediche e paramediche" ( considerando F, ultima frase) deve essere
soppresso in quanto l'articolo 57, paragrafo 3, non comporta alcun obbligo.
8. L'assunzione degli oneri da parte dei
regimi di previdenza sociale non è di competenza comunitaria.
E' opportuno modificare in tale senso il considerando L.
9. Distinte
direttive sulle singole medicine non convenzionali potrebbero non essere auspicabili.
La
Commissione, di concerto con gli esperti nelle varie discipline, dovrà vagliare se sia
preferibile che la legislazione in materia sia introdotta mediante una direttiva unica.
10. Il
passaggio relativo alla presentazione di un ricorso in carenza (paragrafo 2 della proposta
di risoluzione) è, alla luce del testo dell'articolo 175, paragrafo 2, insostenibile e va
pertanto soppresso.
11. Le
commissioni di cui si chiede la creazione al paragrafo 6 del progetto di relazione possono
essere istituite solo da atti vincolanti, che devono trovare le loro basi giuridiche nel
trattato. D'altro canto la composizione paritetica della commissione di esperti di cui al
paragrafo 6, lettera a) e il principio di autoregolamentazione applicato per la
commissione valutativa di cui al paragrafo 6, lettera b) non forniscono le garanzie
necessarie alla tutela dei pazienti. E' pertanto opportuno sopprimere tali disposizioni.
12. La
moratoria chiesta al paragrafo 7 del progetto di relazione è di dubbia applicabilità dal
punto di vista dello Stato di diritto e rappresenta un'ingerenza nella competenza
nazionale in materia penale.
Tutti
i passaggi della proposta di risoluzione della relazione Lannoye miranti all'adozione di
tale moratoria dovrebbero pertanto essere soppressi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 GU C 183 del 15.7.1991, pag. 322.
2
GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8.
3 GU
C 350 del 30.12.1995, pag. 6.
4 Per
medicine non convenzionali si intendono, in opposizione alle nozioni di medicina
alternativa e/o complementare utilizzate nel quadro della medicina convenzionale (per
esempio, il termine "alternativo" è utilizzato correntemente per descrivere un
trattamento medico che può sostituirsi a un trattamento chirurgico, e viceversa),
discipline o prassi mediche come l'antroposofia, l'omeopatia, la medicina cinese o la
naturopatia, che rappresentano dei sistemi medici globali e cui sono sottesi concetti
teorici e/o filosofici in base ai quali la malattia è consideratata non tanto dovuta
all'azione di agenti esterni, quanto piuttosto a uno squilibrio dell'organismo.
5 Lo
Heilpraktiker può, se detiene un permesso (Erlaubnis), praticare le discipline non
convenzionali.
6 E'
il caso dell'omeopatia, della fitoterapia, della medicina antroposofica, della
naturopatia, dell'agopuntura, della medicina tradizionale cinese, dell'osteopatia e della
chiropratica.
7 - Randomised
Comparison of Chiropractic and Hospital Outpatient Treatment for Low Back Pain of
Mechanical Origin - T.W. Meade, Sandra Dyer, Wendy Browne, Joy Townsend, A.O. Frank, The
Medical Research Council Epidemiology and Medical Care Unit, Northwick Park Hospital,
Harrow, England, pubblicato in: The British Medical Journal, n. 300, 2 giugno 1990.
- Randomised Comparison of Chiropractic and
Hospital Outpatient Treatment for Low Back Pain: Results from Extended Follow-up - T.W.
Meade, Sandra Dyer, Wendy Browne, Joy Townsend, A.O. Frank, The Medical Research Council
Epidemiology and Medical Care Unit, Northwick Park Hospital, Harrow, England, pubblicato
in: The British Medical Journal, n. 311, 5 agosto 1995.
8 - WALACH,
H. (1992). Wissenschaftliche Homöopathische Arzneimittelprüfung. Doppelblinde
crossover-Studie einer homöopathischen Hochpotenz gegen Placebo. Heidelberg : Haug.
- LINDE K., JONAS W.B., MELCHAT D., WORKU
F., WAGNER H., EITEK F. (1994). Human and Experimental Toxicology, in: Critical Review and
Meta-analysis of Serial Agitated Dilutions in Experimental Toxicology, n. 13, pagg.
481-492.
- KLEIGNEN J., KNIPSCHILD P., ter RIET G.
(1991). Clinical Trials of Homeopathy : a Meta Analysis, in: British Medical Journal, n.
302, pagg. 316-323.
9 COM(90)0072
def., pag. 3.
10Protezione dei
consumatori: questa può riferirsi ai prodotti medicinali
11La direttiva 92/73
(GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8) si basa sull'articolo 100 A.
12GU L 197 del
18.7.1987, pag. 33
13Legge sull'esercizio
professionale dell'arte medica senza nomina (legge sugli "Heilpraktiker") del 17
febbraio 1939 (RGBl (G.U. del Reich) I, pag. 251; BGBl (G.U. della RFG) III 2122-2); primo
regolamento di attuazione della legge sull'esercizio professionale dell'arte medica senz
nomina (legge sugli "Heilpraktiker") del 18 febbraio 1939 (RGBl I pag. 259; BGBl
III 2122-2-1); si vedano l'articolo 1 della legge sugli "Heilpraktiker" e gli
articoli 3, paragrafi 1e 2, e 4 del regolamento di attuazione. Per la formazione degli
"Heilpraktiker" esistono scuole private la cui frequenza non è però
obbligatoria. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
"Heilpraktiker" l'autorità sanitaria effettua, sulla base di apposite
"guide", una verifica delle conoscenze e delle capacità del candidato. Gli
"Heilpraktiker" sono organizzati in diverse associazioni di diritto privato.
Commento NdR: pur considerando lo sforzo
di chi ha compilato questa proposta di legge UE,
occorre dire che essa e' molto carente verso le
aperture necessarie alla medicina naturale ed al
fai da te che essa insegna, esempio:
- vieta per
esempio a chi non è medico di fare una
puntura,
- vieta a chi non è ostetrica di fare
manovre ostetriche...
in pratica
vieta il parto inassistito dal medico e,
se andasse in vigore questa proposta,
una amica o un marito che aiuta a
partorire la propria donna ad istinto,
come spesso succede, e/o risolve senza
essere ostetrico, una distocia (parto
difficile) ad es. di spalla o si procura
un farmaco contro le emorragie, può
passare, secondo questa proposta, seri
guai legali !
- ma se uno
non vuole pubblici ufficiali attorno e
vuole farsi fare una procedura dal
vicino di casa con la terza media che
magari è esperto o vuole abortire con
una praticona...se lo fa, incorre in
problemi legali !
Questa proposta, manca della liberta'
sovrana dell'Individuo !
Come diceva Bartali, gli e' tutto da
rifare...
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