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Il Parlamento europeo,
(EU)
-
vista la proposta di risoluzione degli on. Pimenta,
Dell'Alba, Diez De Rivera, Crowley, Ewing, González Álvarez e
Plumb sulla medicina complementare (o alternativa) (B4-0024/94),
-
visto il suo parere del 13 giugno 1991 sulla proposta
della Commissione al Consiglio per una direttiva che amplia il campo
di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni
complementari per i medicinali omeopatici (1),
-
vista la direttiva 92/73/CEE del Consiglio che amplia il
campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE
concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa
disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (2),
-
viste le linee di bilancio B6-8332 del bilancio
dell'Unione europea per l'esercizio 1994, B6-7142, penultimo
trattino, del bilancio per l'esercizio 1995, B6-7142, quarto e
quinto trattino, del bilancio per l'esercizio 1996, che prevede
l'importo di 1.000.000 ECU per "ricerche sull'efficacia di
metodi terapeutici quali la chiropratica, l'osteopatia,
l'agopuntura, la naturopatia, la medicina cinese, la medicina
antroposofica, la fitoterapia, ecc.",
-
visti la relazione della commissione per la protezione
dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il
parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0075/1997),
A. considerando
che una parte della popolazione degli Stati dell'Unione europea fa
ricorso a determinate medicine e terapie non convenzionali e
ritenendo irrealistico ignorare tale dato di fatto,
B. considerando
l'opinione sempre più ampiamente condivisa, anche da numerosi
medici, secondo cui diversi metodi di trattamento o diversi approcci
alla salute e alla malattia non si escludono reciprocamente ma
possono essere invece utilizzati in modo complementare,
C. considerando
l'importanza, da un lato, di garantire ai pazienti la più ampia
libertà possibile di scelta terapeutica - assicurando loro il più
elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta
sull'innocuità, la qualità, l'efficacia e il rischio eventuale
delle cosiddette medicine non convenzionali - e, dall'altro, di
proteggerli da persone non qualificate,
D. considerando
che l'insieme dei sistemi medici e delle discipline terapeutiche
riuniti nella denominazione "medicine non convenzionali"
hanno in comune il fatto che la loro validità non è riconosciuta o
lo è solo parzialmente; che si può qualificare di
"alternativo" un trattamento medico o chirurgico in grado
di sostituirne un altro e di "complementare" un
trattamento utilizzato a integrazione di un altro; che risulta
equivoco parlare di disciplina medica "alternativa" o
"complementare", nella misura in cui solo il contesto
preciso nel quale la terapia è utilizzata permette di determinare
se essa sia all'occorrenza alternativa o complementare; che una
disciplina medica alternativa può altresì essere complementare;
che nella presente risoluzione il termine "medicine non
convenzionali" riassume le nozioni di "medicine
alternative", "medicine dolci" e "medicine
complementari", utilizzate indistintamente in taluni Stati
membri per designare le discipline mediche diverse dalla medicina
convenzionale,
E. considerando
che il medico può utilizzare, al fine della massima tutela della
salute dei propri pazienti, tutti i mezzi e tutte le conoscenze
nell'ambito di qualsiasi tipo di medicina secondo scienza e
coscienza,
F. considerando che
esiste un largo spettro di discipline mediche non convenzionali e
che talune di esse - come in particolare la chiropratica,
l'omeopatia, la medicina antroposofica, la medicina tradizionale
cinese (compresa l'agopuntura), lo shiatsu, la naturopatia,
l'osteopatia, la fitoterapia, ecc. - beneficiano di una forma di
riconoscimento giuridico in taluni Stati membri e/o di una struttura
organizzativa sul piano europeo (formazione di base comune, codice
deontologico ...); considerando però che soltanto alcune di esse
soddisfano i seguenti criteri: una forma di riconoscimento giuridico
in taluni Stati membri, una struttura organizzativa sul piano
europeo e una disciplina di autoregolamentazione,
G. considerando
il trattato CE, in particolare il titolo III, articoli 52-66,
concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di
stabilimento; ritenendo che l'eterogeneità in materia di status e
di riconoscimento di ciascuna delle discipline mediche non
convenzionali in seno all'Unione costituisca un ostacolo a tali
libertà; che la libertà di esercitare di cui godono attualmente
taluni terapeuti sanitari nei loro Stati non dovrebbe essere
limitata in nessun caso da una modifica dello statuto o dello stato
di riconoscimento di tali discipline a livello europeo e che da
tutto ciò non dovrebbe derivare alcuna restrizione della libertà
di scelta terapeutica dei pazienti riguardo ai trattamenti medici
non convenzionali; considerando le disposizioni del trattato per gli
Stati membri, e più precisamente quelle previste dall'articolo 57,
paragrafi 1, 2 e 3,
H. considerando che
un'evoluzione si è già chiaramente manifestata, sia grazie
all'adozione in taluni Stati membri di legislazioni nazionali che
liberalizzano l'esercizio delle medicine non convenzionali,
riservando contemporaneamente taluni atti specifici a terapeuti
autorizzati (legge approvata il 9 novembre 1993 dal Senato olandese
e denominata "Beroepen in de individuele gezondheidszorg"),
sia attraverso l'adozione di una regolamentazione specifica (legge
sugli osteopati del 1993 e legge sui chiroterapeuti del 1994 nel
Regno Unito, legislazione sulla chiropratica in Danimarca nel 1991,
in Svezia nel 1989 e in Finlandia), l'ufficializzazione della
formazione (la chiropratica nel Regno Unito e negli Stati nordici)
oppure l'inserimento dei medicinali nella farmacopea (medicina
antroposofica in Germania),
I. considerando
che una legislazione europea in materia di statuto e di esercizio
delle medicine non convenzionali potrebbe costituire una garanzia
per i pazienti e che ciascuna disciplina dovrebbe essere in grado di
organizzare la professione a livello europeo (codice deontologico,
registro della professione, criteri e grado di formazione),
J. considerando
che è necessario individuare chiaramente ciascuna delle discipline
mediche non convenzionali; che a tal fine occorre proseguire gli
studi clinici, la valutazione dei risultati del trattamento, gli
studi fondamentali (meccanismi d'azione) e altri studi scientifici o
ricerche accademiche atti a valutare l'efficacia delle terapie
adottate, partendo dal presupposto che tale valutazione deve aver
luogo secondo le metodologie abituali in ogni terapeutica umana,
ovvero quelle basate sulle conoscenze scientifiche del momento, e in
particolare quelle specifiche delle scienze biologiche e
statistiche,
K. considerando
che la regolamentazione e il coordinamento dei criteri di formazione
imposti ai terapeuti di discipline mediche non convenzionali
costituirebbe una garanzia indispensabile per i cittadini;
considerando che è imperativo, sia nell'interesse dei pazienti che
in quello dei terapeuti, che questa armonizzazione sia fatta a un
alto livello di qualifiche e che sia richiesto in ogni caso
l'ottenimento di un diploma di stato che risponda alle esigenze
specifiche di ciascuna disciplina; considerando che i livelli di
formazione devono essere adeguati ai principî medico-sanitari
generali richiesti da ogni atto terapeutico nonché alle specificità
delle diverse discipline mediche non convenzionali,
L. considerando che la
formazione dei terapeuti della medicina convenzionale dovrebbe
comprendere anche un'iniziazione a talune discipline mediche non
convenzionali,
M. considerando
che per dare ai terapeuti la possibilità di esercitare
correttamente la loro professione e contemporaneamente garantire ai
pazienti un'attenta valutazione dei medicinali non convenzionali la
farmacopea europea deve poter includere l'intera gamma dei prodotti
farmaceutici e di erboristeria utilizzati nella medicina non
convenzionale; che, per le stesse ragioni, è necessario rivedere le
direttive 65/65/CEE, 75/319/CEE e 92/73/CEE, nonché il regolamento
(CEE) 2309/93 che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei
medicinali, garantendo così ai pazienti qualità e innocuità delle
medicine non convenzionali,
N. considerando
che nella sua risoluzione 350/05 del 20 dicembre 1995 relativa ai
preparati a base di piante medicinali (3)
il Consiglio invita la Commissione a chiarire il "regime
giuridico dei preparati a base di piante medicinali, tenuto conto
delle disposizioni comunitarie in materia di specialità
medicinali" e a studiare "le condizioni specifiche
necessarie per garantire la tutela della sanità pubblica",
O. considerando
l'esigenza di dimostrare la qualità, l'efficacia e l'innocuità dei
prodotti terapeutici in esame e di prevedere la pubblicazione di
monografie su ciascun prodotto,
P. considerando
che, tenuto conto dello stato attuale della legislazione, una
legislazione in materia di integratori alimentari (vitamine,
oligoelementi, ecc.) contribuirebbe a proteggere il consumatore
senza limitarne la libertà d'accesso e di scelta e garantirebbe al
terapeuta qualificato la libertà di prescrivere l'uso di tali
prodotti,
Q. considerando la
necessità, da un lato, di prevedere una fase transitoria che
consenta a ciascun terapeuta oggi in attività di conformarsi alla
nuova legislazione e, dall'altro, di istituire una commissione
paritetica incaricata di esaminare, caso per caso, la situazione dei
terapeuti in questione,
1. chiede alla
Commissione, qualora i risultati dei relativi studi lo consentano,
di impegnarsi in un processo di riconoscimento delle medicine non
convenzionali e, a tal fine, di adottare le misure necessarie per
favorire l'istituzione di comitati ad hoc;
2. chiede
alla Commissione di realizzare prioritariamente uno studio
approfondito per quanto concerne l'innocuità, l'efficacia, il campo
di applicazione e il carattere integrativo o alternativo di ciascuna
medicina non convenzionale, nonché uno studio comparativo dei
sistemi giuridici nazionali esistenti cui sono soggetti coloro che
praticano medicine non convenzionali;
3. chiede
alla Commissione di stabilire, nella fase di elaborazione di una
legislazione europea sulle varie forme di medicine non
convenzionali, una netta distinzione tra medicine non convenzionali
a carattere "integrativo" a le cosiddette medicine
"alternative", vale a dire le medicine che si
sostituiscono a quelle convenzionali;
4. invita
il Consiglio a promuovere, dopo la conclusione dei lavori
preliminari di cui al paragrafo 2 della presente risoluzione,
programmi di ricerca nel settore delle medicine non convenzionali in
cui si tenga conto dell'approccio individuale e olistico, del ruolo
preventivo e delle specificità delle discipline mediche non
convenzionali; si impegna, dal canto suo, a fare altrettanto;
5. chiede
alla Commissione di riferire al più presto al Consiglio e al
Parlamento sui risultati degli studi e delle ricerche già
effettuati nel quadro della linea di bilancio B-7142 destinata sin
dal 1994 alla ricerca sull'efficacia dell'omeopatia e di altre
medicine non convenzionali;
6. chiede
alla Commissione di vegliare, nell'ambito delle sue ricerche
sull'efficacia delle terapie applicate nel quadro delle medicine non
convenzionali, a che nessuna di tali pratiche terapeutiche, così
come sono applicate negli Stati membri, faccia ricorso come rimedio
curativo a organi di specie animali minacciate e sia pertanto
coinvolta in un traffico illegale;
7. invita
la Commissione a presentare un progetto di direttiva riguardante gli
integratori alimentari, che spesso si collocano al confine tra
prodotto dietetico e medicinale; tale legislazione dovrebbe
consentire di garantire una valida prassi di fabbricazione ai fini
della protezione del consumatore, senza per questo limitare la
libertà di accesso o di scelta, garantendo a ogni terapeuta la
libertà di raccomandare tali prodotti; invita la Commissione a
smantellare le barriere commerciali esistenti tra i vari Stati,
accordando ai fabbricanti di prodotti per la salute la libertà di
accedere a tutti i mercati dell'Unione;
8. incarica
il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al
Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
(1)GU
C 183 del 15.7.1991, pag. 318.
(2)GU
L 297 del 13.10.1992, pag. 8.
(3)GU
C 350 del 30.12.1995, pag. 6.
Tratto da
http://www2.europarl.eu.int
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ecco cosa afferma
il dott. F. Franchi:
"Il più grande ostacolo
al progresso della scienza è il monopolio che ne fanno
gli esperti, tra i quali si crea una rete (il cosiddetto
establishment) che controlla i fondi per la ricerca, le
pubblicazioni, gli incarichi accademici, le royalities
per i test ed i farmaci, e mira a mantenere la sua
posizione dominante di successo evitando per quanto
possibile che altre idee, altre soluzioni, altre teorie
possano filtrare scalzando le loro.
La censura c’è, e mentre una volta i "dissidenti"
venivano fisicamente eliminati, oggigiorno lo stesso
effetto viene ottenuto escludendoli dal circuito
scientifico e mediatico che conta. Viene incoraggiata la
raccolta di dati, una massa di dati sempre crescente,
mentre scoraggiata è la loro elaborazione critica".
Tratto da:
http://www.dissensomedico.it
EMEA ha legami
con l'Industria
Farmaceutica
Roma, 09 giu 2006
- "Nessuno ha ricordato una cosa: l'Emea,
l'agenzia europea del farmaco, non dipende
dall'amministrazione comunitaria della sanità ma
da quella dell'industria. Un distinzione che
dovrebbe far riflettere. A Bruxelles la forza
delle lobby è grandissima". L'osservazione è di
Luca Poma, portavoce di "Giu'
le mani dai bambini", Comitato sui disagi
dell'infanzia che raggruppa quasi cento
associazioni di volontariato e promozione
sociale. "Continuano a trattare i bambini come
fossero, dal punto di vista metabolico, degli
adulti", protesta Poma: è "assurdo somministrare
ai bambini
farmaci
pensati per gli adulti.
Soprattutto il Prozac, psicofarmaco molto forte,
che richiede prudenza nella somministrazione
anche negli adulti". Prudenza che "sarebbe stato
naturale attendersi, soprattutto dopo drammatici
fatti di cronaca avvenuti negli Stati uniti -
come le stragi nelle scuole causate da
ragazzi in cura
antidepressiva - ma che non è stata
usata".
Fonte: DIRE
Le
case farmaceutiche
non sono obbligate a pubblicare TUTTI i risultati delle
loro ricerche....-
Gen. 2009
«Dalle sperimentazioni risulta che il risultato
complessivo della nuova generazione di antidepressivi è
sotto la soglia consigliata dei criteri clinicamente
significativi», scrivono gli scienziati. Kirsch
sottolinea, inoltre, la necessità di cambiare il sistema
attuale, che permette alle case farmaceutiche di non
pubblicare una parte dei dati delle loro
sperimentazioni:
«La frustrazione sta in questo - dice Kirsch -. Rende
difficile determinare se i farmaci funzionino. Le
case
farmaceutiche dovrebbero essere obbligate, quando
commercializzano un nuovo prodotto, a pubblicare
tutti i dati». Stavolta, per accedere alle informazioni,
gli scienziati si sono avvalsi del Freedom of
Information Act, la legge sulla trasparenza.
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scienza/grubrica.aspID_blog=38&ID_articolo=607&ID_sezione=243&sezione=News
vedi:
Sindacato Rockefeller
+
MINISTERO "SALUTE" italiano,
informato sui Danni dei Vaccini
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Dittatura Sanitaria
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I nuovi Tiranni
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Medicina: tutto quello che avreste
voluto sapere
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La medicina Naturale e'
scientifica
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Falsita'
della medicina
ufficiale
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Industria
della Malattia
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