TERAPIE NON CONVENZIONALI
vedi:
LIBERTÀ' di SCELTA,
quindi di CURA + MEDICINE non
CONVENZIONALI
La presente proposta parte da una volontà manifesta di ampie parti della
popolazione italiana, di assicurarsi il diritto all'autodeterminazione in
materia di prevenzione e cura, in materia di Salute.
Il monopolio
medico sancito per legge - vedi divieto dell'esercizio della professione medica senza la
prescritta autorizzazione - è di fatti superato per due ragioni:
E' venuta meno la fiducia della gente in una professione che non ha saputo trasformarsi
per inglobare nuove tecniche non invasive, e che è percepita ormai come inefficiente e
serva delle prescrizioni delle multinazionali del farmaco, con la colpa, almeno in parte,
della crescita smisurata delle spese sanitarie.
Si è vista e si vede tuttora in corso una grande trasformazione del pubblico stesso da
gregge da tutelare e proteggere a soggetti maturi, in grado di apprendere informazioni sul
proprio stato di salute e di scegliere in autonomia la strada da seguire ed il
professionista da interpellare, e molte volte il professionista non è più il medico di
famiglia, quello convenzionale, ma uno di quei soggetti che praticano quello che il
Parlamento Europeo ha chiamate le "medicine non convenzionali".
Alcune delle
discipline - un elenco delle quali sarebbe in ogni caso limitativo - hanno ottenuto un
riconoscimento in qualcuno dei stati membri. Alcune hanno elaborato delle proposte di
legge per il loro riconoscimento in Italia ed esiste perfino una proposta a firma dei
deputati Galletti, Procacci ed altri, intitolata "disciplina delle terapie non
convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non
convenzionali", la quale nomina sette indirizzi distinti di terapia e probabilmente
nega l'esistenza di altrettanti.
Pare però che
il problema non è più quello del "riconoscimento" di una o dell'altra corrente
di pensiero e pratica medica alternativa o complementare. Siamo già passati oltre quel
punto dove, con il riconoscimento e l'inglobare, come propongono Galletti e Procacci, di
alcune delle meglio articolate correnti ne "la medicina" - quella
ufficiale - si
potrebbe rimettere il tappo alla situazione e continuare come se niente fosse.
Bisognerà
avere il coraggio di voltare pagina.
Anche la
Germania, finora considerata quasi un modello per quanto riguarda la medicina
"alternativa", sente il peso di una regolamentazione non più al passo con i
tempi.
La legge degli
"Heilpraktiker", i praticanti delle cure non-mediche autorizzati dallo stato,
risale al 1939. Quella legge istituì una eccezione al divieto dell'esercizio della
professione medica per i non medici, istituendo un permesso delle autorità. Il permesso
non è facile da ottenere e necessita di uno studio approfondito, generalmente di due
anni, per soddisfare le autorità che il futuro Heilpraktiker non sia fonte di pericolo
per la salute dei suoi pazienti.
Si badi che
quello studio non è sulle tecniche terapeutiche da applicare bensì solamente su concetti
di base della medicina e sui limiti ai quali è sottoposto l'operato del terapeuta.
Le autorità
sanitarie tedesche mancano di personale qualificato a sufficienza. Non riescono ad
assicurare lo smaltimento delle domande di esami senza che siano necessari tempi di attesa
anche lunghi.
D'altra parte
si è accorti che esistono delle forme di cura che ben poco hanno a che fare con la
medicina in senso tradizionale, come per esempio le cure spirituali, la pranoterapia ecc.,
che non richiederebbero una preparazione da Heilpraktiker.
Per quelle forme di cura
infatti, lo studio imposto dalla legge non solo non apporta nessun elemento utile al fine
della formazione del terapeuta, ma impone uno spreco di tempo non giustificabile sotto
l'aspetto della tutela della salute del paziente.
Così la
Federazione per le Cure Spirituali (DGH - Dachverband Geistiges Heilen e.V., Schönbrunn)
ha fatto la proposta di esentare le cure spirituali dall'obbligo del permesso statale.
Una
innovazione significativa e forse degna di studio approfondito per la sua applicabilità
in Italia invece, viene dall'Olanda con una legge approvata il 9 novembre 1993, la
"legge per la riforma delle professioni della salute".
Ritengo utile
riportare la legge olandese qui in modo più dettagliato, perché con essa viene
introdotto un nuovo concetto e viene infatti percorsa una strada che al contempo assicura
la qualità delle prestazioni sanitarie, tutela la salute e l'incolumità del cittadino
malato e permette la più ampia scelta in materia di metodologie di cura.
La nuova legge
olandese è una legge quadro da essere completata con decreti specifici e sostituisce
tutte e dodici le norme legislative preesistenti sulle professioni sanitarie.
La nuova norma
fa un passo significativo nell'abbandonare il vecchio divieto dell'esercizio della
professione medica senza autorizzazione, aprendo così il campo delle cure e della salute
a tutti, specialmente a tutte le professionalità che sono cresciute nel campo della
medicina alternativa. All'utente viene data la possibilità di scegliere liberamente, a
quale terapeuta rivolgersi.
Per prevenire,
dall'altro canto, rischi inaccettabili per la salute derivanti da incompetenza
professionale, certe procedure vengono escluse in modo specifico, cioè vengono riservate
a determinate figure professionali. Inoltre viene introdotto il divieto di agire in modo
da arrecare danni alla salute di una persona.
Qui segue una
breve rassegna delle singole disposizioni della nuova legge olandese:
1) Qualità:
La legge crea
le precondizioni per lo sviluppo e il monitoraggio di standard di qualità nella sanità
individuale. Se necessario, si potrà intervenire con decreti per dare altre regole a
certi aspetti qualitativi come l'aggiornamento professionale, ecc.
2) Protezione
dei titoli:
La scomparsa
del divieto dell'esercizio della professione medica senza autorizzazione significa la fine
del sistema delle professioni protette. L'esercizio delle funzioni mediche non è più
ristretto a certi professionisti medici. La nuova legge introduce un sistema di protezione
dei titoli di un numero limitato di professioni.
La protezione dei titoli può avvenire
per legge o per decreto ministeriale. La differenza principale è che l'albo delle
professioni solo nel primo caso viene istituito e mantenuto dal governo. La legge stessa
individua otto professioni a titolo protetto che hanno dei regolamenti per quanto riguarda
i corsi di studio e le competenze professionali.
Le funzioni ristrette (vedi sotto)
ricadono in una o nell'altra di queste otto professioni.
Si tratta delle seguenti
professioni:
- medico;
- dentista;
- chimico farmaceutico;
- psicologo clinico;
- psicoterapeuta;
- fisioterapeuta;
- ostetrica;
- infermiera;
3)
Registrazione:
Sono stati
istituiti registri ufficiali per quelle otto professioni. Può esercitare solamente chi è
iscritto nel relativo registro.
La registrazione non è automatica. Necessita di domanda e
del pagamento di una tassa. E' previsto anche un limite temporale dell'iscrizione con la
necessità di ripresentare la domanda e una conseguente valutazione della competenza
professionale.
Il registro è aperto al pubblico, cioè può essere ispezionato sia dalla
persona stessa che dal pubblico in generale.
La
registrazione delle altre professioni è volontaria ed è previsto che sia applicata
soprattutto a professioni paramediche, come per esempio logopedista, igienista dentale e
dietologa. I decreti applicabili a quel tipo di professione detteranno regole di studio e
daranno una definizione dell'area di competenza. La legislazione proteggerà l'uso del
relativo titolo. Il governo non istituirà però un registro, che potrà invece essere
istituito dalle società professionali.
4)
Specializzazioni:
Nel corso
degli anni si sono sviluppate delle specializzazioni che non avevano finora delle regole
individuali.
La nuova legge permette di dare dei regolamenti a queste specializzazioni,
proteggendone il titolo ed assicurando la competenza degli operatori.
5) Le
procedure riservate:
Il principio
di base della nuova legislazione è che l'esercizio della medicina è aperto a tutti.
Ma
la legge fa certe eccezioni a questa regola. Alcune procedure possono essere messe in atto
solo da professionisti autorizzati per legge. Queste sono le procedure che comportano un
alto grado di rischio per il paziente se utilizzate da persone non esperte.
E' un fatto
penale l'utilizzo di queste procedure senza la dovuta autorizzazione.
Si tratta di:
- procedure chirurgiche;
- procedure ostetriche;
- utilizzo di cateteri ed endoscopie;
- punture ed iniezioni;
- anestesia generale;
- procedure che richiedono l'impiego di sostanze radioattive e delle radiazioni
ionizzanti;
- cardioversione;
- defibrillazione;
- terapia elettroconvulsiva;
- litotripsia;
- inseminazione artificiale.
Le procedure
riservate possono essere utilizzate da due gruppi di persone: quelle che hanno
l'autorizzazione diretta e quelle che possono utilizzare una procedura su ordine di un
professionista autorizzato. Autorizzazione diretta è data dalla legge ai medici, ai
dentisti ed alle ostetriche, specificando per ogni professione quali sono le procedure
ammesse.
Sono state
stabilite anche delle regole sotto le quali un professionista non autorizzato può
utilizzare delle procedure ristrette, su ordine sempre di un professionista autorizzato.
6) Codice
Disciplinare:
Le professioni
regolamentate per legge avranno un loro codice disciplinare; le leggi civili e penali non
contengono strumenti adatti a questo scopo. La revisione dei vecchi codici disciplinari è
diretta verso una maggiore apertura al pubblico delle procedure.
Le misure disciplinari
sono gradate e vanno dal semplice avvertimento alla radiazione del nominativo dal
registro.
Le persone radiate per ragioni disciplinari non possono essere riammesse.
Chiaramente,
ho potuto descrivere questa nuova legislazione solamente a grandi linee.
La
pubblicazione informativa del Ministero della Sanità olandese, sulla quale mi sono basato
per questi cenni, è comunque disponibile a chi ne fa richiesta, anche via fax.
Certamente,
non ho la possibilità di proporre una seria riforma delle leggi sanitarie italiane sul
modello olandese. Questo sarebbe un lavoro per una commissione da istituire.
Credo però
che sia indispensabile adottare un nuovo approccio su questo complesso problema anche qui
in Italia.
Occorre essere coraggiosi nel ribaltare vecchie logiche e vedere la situazione
in un'ottica nuova.
Per questa
ragione riproporrò la bozza di proposta elaborata nel mese di marzo di quest'anno, con
modifiche per tenere conto dei molti commenti che ho ricevuto dalle varie associazioni,
scuole e da individui, così come della recente legislazione olandese, che credo abbia
colto l'importanza dei cambiamenti in atto ed abbia dato una risposta moderna, al passo
con i tempi, al problema della libertà di scelta.
A scanso di
equivoci ripeto ancora una volta che sarebbe preferibile impostare il lavoro in Italia in
modo simile a quello della legislazione olandese, cioè con una revisione delle leggi
sanitarie esistenti.
Bozza del Settembre 1998
Proposta di Legge -
Libertà di scelta terapeutica
Articolo 1
La Repubblica
italiana riconosce il principio della libertà delle scelte terapeutiche adottate dal
singolo cittadino.
Articolo 2
Il medico è
libero di adottare, nell'interesse della salute dei suoi pazienti, le terapie a suo
giudizio più efficaci.
Articolo 3
Chiunque è
libero di esercitare l'attività terapeutica, con l'eccezione delle procedure riservate ai
medici elencate nel seguente articolo.
Articolo 4
E' riservata
al medico l'autonoma attuazione delle seguenti procedure:
a)
le procedure chirurgiche;
b) le procedure ostetriche;
c) l'utilizzo di cateteri e l'endoscopia;
d) punture ed iniezioni, con l'eccezione dell'agopuntura, che può essere esercitata dagli
agopuntori non medici.
e) l'anestesia generale;
f) le procedure che richiedono l'impiego di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti;
g) la cardioversione;
h) la defibrillazione;
i) la terapia elettroconvulsiva;
k) la litotripsia;
l) l'inseminazione artificiale.
Le procedure di cui alla lettera b) possono essere attuate autonomamente
anche dalle ostetriche.
Il medico
può, sotto la sua responsabilità, delegare del personale non medico, ad eseguire delle
procedure riservate per le quali la persona è qualificata.
Articolo 5
Gli indirizzi
diagnostici e/o terapeutici non convenzionali, possono istituire liberamente le loro
società professionali, con lo scopo di dare regole uniformi ai loro programmi di
insegnamento, eventuali diplomi di abilitazione e codice deontologico.
Articolo 6
Al solo scopo
della protezione del titolo professionale, le società o associazioni rappresentative dei
singoli indirizzi diagnostici e/o terapeutici non convenzionali possono fare richiesta del
riconoscimento ministeriale.
Articolo 7
Il Ministro
della Sanità accerterà la presenza dei seguenti requisiti minimi organizzativi a
garanzia della stabilità nel tempo dell'organizzazione di cui all'art. 6.
a) l'esistenza di un codice deontologico della professione;
b) l'esistenza di un programma strutturato di insegnamento della materia;
c) l'esistenza di almeno una scuola e/o un istituto di formazione sul territorio
nazionale;
d) la presenza di un elenco dei terapeuti operanti in Italia riconosciuti dalla società
professionale.
Alla comunicazione della società professionale che espone la presenza dei
requisiti di cui sopra, il Ministro risponderà entro 90 giorni con comunicazione
affermativa, con una richiesta di integrazione dei dati o con un diniego, che deve recare
motivazione specifica.
La assenza di
risposta entro 90 giorni dalla data della comunicazione, così come il diniego
ministeriale possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nel caso di
risposta positiva del Ministro o di decisione affermativa della magistratura
amministrativa, il titolo professionale per il quale è stato chiesto la protezione,
verrà iscritto in un elenco da aggiornare all'occorrenza, e che verrà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro della sanità.
Articolo 8
E' fatto
divieto di utilizzare un titolo protetto a chiunque non abbia ottenuto l'autorizzazione
della società professionale.
Articolo 9
Il Ministro
della Sanità crea le premesse per assicurare la disponibilità sul mercato nazionale dei
medicinali e dei presidi necessari per l'esercizio delle terapie non convenzionali. I
medicinali necessari alle terapie non convenzionali vengono registrati con procedura
semplificata da stabilire con decreto ministeriale. Al fine della definizione della
procedura da adottare per la registrazione ed al fine di non ostacolare la disponibilità
dei medicinali, il Ministro della Sanità formerà una commissione per ciascun indirizzo
terapeutico che ha necessità di medicinali specifici.
Detta commissione sarà composta da
un pari numero di esperti dello specifico indirizzo terapeutico e di esperti nel controllo
e la registrazione dei medicinali e dovrà proporre una procedura che soddisfi sia
l'esigenza della disponibilità che l'esigenza della qualità ed innocuità di detti
medicinali.
La procedura non dovrà valutare in nessun caso la efficacia dei medicinali da
registrare.
Articolo 10
I medicinali
così registrati dovranno essere inclusi nella farmacopea in una sezione apposita per
ciascun indirizzo di terapia.
Articolo 11
Chiunque, non
avendo conseguito il relativo diploma, utilizzi il titolo professionale di uno degli
indirizzi di diagnosi e/o terapia non convenzionale protetti ai sensi degli articoli 6, 7
e 8 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma da lire un milione a sei milioni.
Discipline
delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici
Articolo 1
(Finalità e oggetto della legge)
La Repubblica Italiana riconosce
l'esistenza di attività professionali nell'ambito della prevenzione, del mantenimento
della salute e dello stato di benessere delle persone denominate
naturopata,
osteopata,
chiropratico, operatore
shiatsu,
riflessologo.
Nell'interesse supremo dei pazienti lo Stato garantisce un'adeguata
qualificazione professionale degli operatori sanitari propri degli indirizzi terapeutici
non convenzionali, ovvero delle terapie non vigilate ai sensi dell'articolo 99 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione controllandone l'attività e
reprimendo l'esercizio per fini illeciti delle seguenti professioni.
Articolo 2
(Definizione delle professioni)
1. Il
Naturopata esercita un'attività paramedica nel campo dell'informazione sulla salute,
delle prevenzione igienico-sanitaria, nonché nell'ambito del sostegno a terapie mediche.
Il Naturopata,
prima di impostare una terapia, deve avvalersi di una diagnosi medica scritta.
Il titolo di
Naturopata è rilasciato da Istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso
articolato su tre anni, con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame finale.
Possono iscriversi ai corsi di naturopatia coloro che hanno conseguito in diploma di
scuola media secondaria.
Il Naturopata
può operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private.
2. L'Osteopata
esercita una attività sanitaria nel campo dell'informazione, della prevenzione e cura
svolgendo un ruolo completamente alle terapie mediche. L'Osteopata
può avvalersi di terapie manipolative.
Il titolo di
Osteopata è rilasciato da Istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso
articolato su cinque anni con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame finale, o su
sei anni a tempo parziale con un numero di ore equiparate alle scuole europee. Possono
iscriversi ai corsi di Osteopata coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media
secondaria. L'Osteopata
può operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private.
3. Il
Chiropratico interviene con la manipolazione degli arti o dei muscoli per riportare a una
corretta postura il paziente affinché avvenga una corretta trasmissione nervosa. Il
titolo di Chiropratico è rilasciato da istituti scolastici pubblici o privati al termine
di un corso articolato su tre anni con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame
finale. Possono iscriversi ai corsi di Chiropratico coloro che hanno conseguito un diploma
di scuola media secondaria. Il
Chiropratico può operare all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private.
4. L'operatore
Shiatsu si avvale di terapie manipolative.
Il titolo di
operatore Schiatsu è rilasciato da Istituti scolastici pubblici o privati al termine di
un corso articolato su tre anni con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame
finale. L'operatore Shiatsu può operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e
private.
5. Il
massaggio Riflessologico, detto anche massaggio zonale, una tecnica che trova applicazione
ottimale sui piedi e sulle palme delle mani, dove hanno sede punti di corrispondenza con
tutte le altre parti del corpo.
La pressione su questi punti va a stimolare gli organi
corporei e i processi fisiologici a esso collegati, consentendo all'organismo nel suo
complesso di reagire e di ristabilire lo stato ottimale di salute. Il titolo di operatore
di massaggio riflessologico viene rilasciato da Istituti scolastici pubblici o privati al
termine di un corso articolato su tre anni con frequenza giornaliera, esami annuali e uno
finale. L'operatore di massaggio riflessologico può operare all'interno delle strutture
sanitarie pubbliche e private.
Articolo 3
(Registri degli operatori della salute non medici)
1. Presso l'ordine dei medici sono istituiti i registri degli operatori non
medici.
2. I registri
degli operatori non medici sono cinque: uno per i naturopati, uno per gli osteopati, uno
per i chiropratici, uno per gli operatori shiatsu e uno per i riflessologi.
3. Ai registri
degli operatori della salute possono iscriversi coloro che sono in possesso del diploma
rilasciato da Istituti Universitari o scuole private riconosciute dal Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Articolo 4
(Commissione permanente)
1. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, istituisce, presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente
sulle suddette professioni.
2. La
Commissione di cui al comma 1. è composta da sette membri scelti dal Ministero della
sanità secondo i seguenti criteri:
a) cinque membri scelti in qualità di esperti riconosciuti per ogni
disciplina;
b) un
rappresentante del Ministro della sanità con funzione di Presidente;
c) un
rappresentante del Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica.
3. La commissione di cui al comma 1. è nominata con decreto del Ministro
della sanità e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina: il segretario
della commissione è un funzionario del Ministero della sanità.
4. Le
eventuali spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 1. sono a carico
del Ministero della sanità che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio
esistenti.
5. La
commissione presenta al Ministro della sanità un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Articolo 5
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) verifica il programma di studio degli istituti scolastici pubblici e
privati delle Università pubbliche e private abilitati a rilasciare il diploma di
operatore non medico per le professioni indicate all'articolo 2;
b) riconosce i
titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
c) promuove la
corretta divulgazione delle tematiche legate alle suddette professioni.
Articolo 6
(Formazione in naturopatia, osteopatia, chiropratica, shiatsu e riflessologia)
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
promuove l'istituzione dei corsi di formazione.
2. Gli
istituti di formazione, singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e che
possano attestare, documentando l'attività svolta, la conformità ai principi del comma 3
del presente articolo possono chiedere il riconoscimento al presidente della Repubblica,
secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982 n. 162.
La Commissione permanente di cui all'articolo 4 può chiedere la revoca
del riconoscimento in caso di riscontrata mancata conformità alle disposizioni di cui al
comma 3.
3. I corsi di
formazione devono comprendere un iter di formazione e un esame di qualificazione:
a) la durata minima dell'iter di formazione specifico è di tre anni, per un
totale complessivo di almeno duecentosessanta ore, delle quali almeno trenta ore di
pratica;
b) l'iter di
formazione nella sua unitaria costituzione, può essere articolato in più corsi anche
autonomi di diverso livello per il conseguimento di titoli finali adeguati al rispettivo
livello, fermo restando che il titolo di esperto in una o più professioni è rilasciato
solo al termine dell'iter completo di formazione;
c) le
università, statali e private, e le scuole riconosciute devono garantire lo svolgimento
dell'iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento, con un
numero minimo di almeno dieci docenti.
Articolo 7
(Compiti delle regioni e delle province di Trento e Bolzano)
1. Le regioni e le province di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono affinché le aziende sanitarie locali,
istituiscano servizi ambulatoriali e ospedalieri per la cura con le terapie non
convenzionali.
A tale fine sono consultate le analoghe istituzioni presenti negli altri
Stati membri dell'Unione Europea.
Articolo 8
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione
ai registri di cui all'articolo 3 è effettuata su semplice richiesta degli interessati
previa presentazione del proprio curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni.
Gli Ordini devono istituire una commissione composta da esperti delle varie professioni
indicate all'articolo 2.
Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum il
professionista deve superare l'esame finale previsto nei corsi riconosciuti dal
Ministero
della Sanità.
vedi:
Falsita' della medicina
ufficiale
+
Medici
impreparati +
Fisica
dell'Intenzione, un nuovo modo di fare Medicina
Visionate questo video, parla un'informatore
farmaceutico,
sul Business dei Farmaci e Vaccini
http://ildocumento.it/farmaci/il-business-farmaceutico-current.html