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Medicina Alternativa"  
per il CORPO  e per lo  SPIRITO
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Alternative Medicine"
  for the BODY  and for the  SPIRIT



GUIDA alla SALUTE NATURALE 

Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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LIBERTA’ di CURA  -  MEDICINE NATURALI
Liberta di Cura 2  +  Liberta' di Cura 3  +  Liberta' di Cura 4
I veri padroni della sanita' nel mondo  +  BARONIE, Universita' e MEDICI
I  MEDICI, una MINACCIA per la SALUTE  ?  +  Potere e Giustizia
Falsificazioni degli Studi Scientifici  +  Sapevate che  i farmaci  +  Bugiardino
  Falsita' della medicina ufficiale  +  Pubblico Credulone  +  Industria della Malattia
Farmaci ritirati dal commercio reimmessi  +  Terrorismo con i Farmaci 
+  Dittatura Sanitaria
INTEGRATORI (Mineral-Vitaminici) e Farmaci a CONFRONTO  +  Pericolo Farmaci
$$$ influenzano studi sulle Ricerche Mediche  +  Considerazioni in Med. Naturale
La Teoria sui germi che generano malattie e' Falsa
Corruzione e sistemi sanitari nel mondo
: vedi http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/globalcorrupt.asp
FILM interessantissimo da visionare:  http://video.google.it/videoplay?docid=4684006660448941414

"Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione,  verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e  senza farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. E il tentativo di limitare l'arte della medicina solo ad una classe di persone, e la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la Bastiglia della scienza medica". 
(By Benjamin Rush, firmatario  della Dichiarazione  d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)
Rapporto Flexner e Dichiarazione di Alma Ata
FARMACI e CONTROINDICAZIONI

I dittatori nascosti (clandestini) della medicina, d’altra parte li conosciamo molto bene…..; che vestano gli abiti dei “baroni” e degli “scienziati”, che si mimetizzano nelle “lobbies accademiche” od operino nelle multinazionali del farmaci,
sono loro quelli che “contano” e “governano” la medicina ufficiale.
Alle menti aperte e liberali il compito di reagire a questa marea montante di intolleranza anti-scientifica, prima che questi nuovi tiranni arrivino ad insegnarci perfino cosa e’ giusto e non e’ giusto pensare…!


220 anni dopo, questa situazione di dittatura sanitaria si e' realizzata
e TU caro lettore cosa fai per contrastarla ??

L'F.D.A. (USA) ha TENUTO NASCOSTE le PROVE della PERICOLOSITÀ dei CIBI TRANSGENICI
 
e di molti Farmaci e Vaccini   (vedi la trasmissione Report -Rai3 del 20704/08)
Centri di Medicina Biologico Naturale

DIRITTO alla LIBERTA' di CURA
 

"Il Diritto alla Salute è un diritto fondamentale” e' riconosciuto dalla Costituzione Italiana (art. 32).
Il Cittadino ha il Diritto ed il Dovere di conservare la salute fisica e psichica. Lo Stato, deve pero' garantire al cittadino il Diritto alla Salute, non può tenere conto soltanto della componente fisica delle malattie e dell'eventuale efficacia organica dei trattamenti, bensì anche degli aspetti psichici-spirituali del soggetto.
L'art. 32 della Costituzione deve essere letto anche in relazione all'articolo 13 della Costituzione, il quale recita: "La libertà personale e inviolabile").
Ciò significa che il malato ha il diritto di curarsi come desidera, spetta quindi al malato decidere a quale cura o terapia sottoporsi per i suoi problemi - nessuno (neppure il medico) può sindacare o contrastare le decisioni del malato.
Il malato ha Diritto di scegliere la terapia, ha quindi piena Libertà di Cura; e’ libero di decidere e di scegliere il modo in cui curarsi, nel senso che può optare per una terapia ufficiale o per una considerata dalla medicina ufficiale, oggi imperante, "alternativa".
La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo” (Cost. art.32), salvaguarda quindi il principio del pluralismo scientifico e garantisce la libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e la qualificazione professionale degli operatori sanitari, valorizzando in particolar modo l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche.
vedi: Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 301, 8 febbraio 2001.
Inoltre la risoluzione del Parlamento Europeo (EU) del maggio 1997 garantisce ai cittadini la più ampia libertà possibile di “Scelta Terapeutica”, assicurando loro anche più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità, la qualità, l'efficacia di tutte le medicine-terapie utilizzate, anche quelle ufficiali.
Il comma 5 lett. C della Dichiarazione di Helsinki adottata dall'Associazione Medica Mondiale (vedi sotto: AMM) sancisce che: "Nel trattamento di un paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici o questi siano stati inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la sofferenza. Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una ricerca designata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti i casi, le nuove informazioni devono essere registrate e, dove opportuno, pubblicate."

Questo “Dovrebbe” essere lo stato delle cose……ma in pratica cio' NON avviene, la “sanita ufficiale” NON permette, negli ospedali la Liberta’ di Cura, ne’ istruisce i medici su tutte le possibili tecniche sanitarie, ben note alla Medicina Naturale.

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Associazione Medica Mondiale (AMM) - Dichiarazione di Helsinki - Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani

Adottata dalla 18a Assemblea Generale dall’AMM a Helsinki, Finlandia, nel giugno 1964 ed emendata dalla 29a Assemblea Generale a Tokyo, Giappone, nell'ottobre 1975, dalla 35a Assemblea Generale a Venezia, Italia, nell'ottobre 1983, dalla 41a Assemblea Generale a Hong Kong, nel settembre 1989, dalla 48a Assemblea Generale a Somerset West, Repubblica del Sud Africa, nell’ottobre 1996 e dalla 52a Assemblea Generale a Edimburgo, Scozia, nell’ottobre 2000.

A. Introduzione

1.        L’Associazione Medica Mondiale ha elaborato la Dichiarazione di Helsinki come dichiarazione di principi etici che forniscano una guida per i medici e per gli altri partecipanti ad una ricerca medica che coinvolge soggetti umani. La ricerca medica che coinvolge soggetti umani include la ricerca su materiale umano identificabile o su altri dati identificabili.

2.        E’ dovere del medico promuovere e salvaguardare la salute delle persone. Le sue conoscenze e la sua coscienza sono finalizzate al compimento di questo dovere.

3.        La Dichiarazione di Ginevra dell'Associazione Medica Mondiale impegna il medico con le parole "La salute del mio paziente sarà la mia preoccupazione principale", e il Codice Internazionale di Etica Medica dichiara che "Un medico dovrà agire solo nell'interesse del paziente quando fornisca una cura medica che possa avere l’effetto di indebolire lo stato fisico e mentale del paziente".

4.        Il progresso medico è fondato sulla ricerca la quale a sua volta si deve basare in qualche misura su una sperimentazione che coinvolga soggetti umani.

5.        Nella ricerca su soggetti umani, le considerazioni correlate con il benessere del soggetto umano devono avere la precedenza sugli interessi della scienza e della società.

6.        Lo scopo primario della ricerca medica che coinvolga soggetti umani è quello di migliorare le procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche e di comprendere l'eziologia e la patogenesi della malattia. Anche i più comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici devono continuamente essere messi in discussione mediante la ricerca sulla loro efficacia, efficienza, accessibilità e qualità.

7.        Nella pratica medica corrente e nella ricerca medica, la maggior parte delle procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche implicano rischi ed aggravi.

8.        La ricerca medica è sottoposta agli standard etici che promuovono il rispetto per tutti gli esseri umani e proteggono la loro salute e i loro diritti. Alcuni soggetti di ricerca sono vulnerabili e richiedono una speciale protezione. Devono essere riconosciuti le particolari necessità di coloro che sono economicamente e medicalmente svantaggiati. Una speciale attenzione è pure richiesta per coloro che non possono dare o che rifiutano il consenso personale, per coloro che possono essere esposti a dare il consenso sotto costrizione, per coloro che non beneficeranno personalmente dalla ricerca e per coloro per i quali la ricerca è associata alla cura.

9.        I ricercatori devono essere al corrente dei requisiti etici, giuridici e regolatori della ricerca sui soggetti umani, sia i requisiti nazionali sia quelli internazionali, ove applicabili. Nessun requisito nazionale di natura etica, giuridica o regolatoria deve poter ridurre o eliminare alcuna delle protezioni per i soggetti umani esposte in questa Dichiarazione.

B. Principi basilari per tutta la ricerca medica

10.    Nella ricerca medica è dovere del medico proteggere la vita, la salute, la riservatezza e la dignità del soggetto umano.

11.    La ricerca medica che coinvolge soggetti umani deve essere conforme ai principi scientifici universalmente accettati e deve essere basata su una approfondita conoscenza della letteratura scientifica, di altre rilevanti fonti di informazione, e su un’adeguata sperimentazione in laboratorio e, ove appropriato, sull’animale.

12.    Un’appropriata cautela deve essere posta nella conduzione di ricerche che possano incidere sull'ambiente, e deve essere rispettato il benessere degli animali utilizzati per la ricerca.

13.    Il disegno e l'esecuzione di ogni procedura sperimentale che coinvolga soggetti umani devono essere chiaramente descritti in un protocollo di sperimentazione. Tale protocollo deve essere sottoposto ad esame, commenti, orientamenti e, dove previsto, all’approvazione da parte di un comitato etico di revisione appositamente istituito, che deve essere indipendente dal ricercatore, dallo sponsor e da qualsiasi altro tipo di indebita influenza. Questo comitato indipendente deve essere conforme alle leggi ed ai regolamenti della nazione in cui la sperimentazione è condotta. Il comitato ha titolo per monitorare i trial in corso. Il ricercatore ha l’obbligo di fornire le informazioni di monitoraggio al comitato, specialmente quelle relative agli eventi avversi seri. Il ricercatore deve anche sottoporre al comitato, per la revisione, le informazioni relative a finanziamento, sponsor, appartenenze a istituzione, altri potenziali conflitti di interesse e incentivi per i soggetti di sperimentazione.

14.    Il protocollo di ricerca deve sempre contenere una esposizione delle considerazioni etiche implicate e deve recare l’indicazione di conformità con i principi enunciati nella presente Dichiarazione.

15.    La ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani deve essere condotta solo da persone scientificamente qualificate e sotto la supervisione di un medico competente sul piano clinico. La responsabilità nei confronti del soggetto umano deve sempre ricadere sul personale medico qualificato e mai sul soggetto della ricerca, anche se questi ha dato il proprio consenso.

16.    Ogni progetto di ricerca medica che coinvolga soggetti umani deve essere preceduto da un'attenta valutazione dei rischi e degli aggravi prevedibili in rapporto ai benefici attesi per il soggetto stesso o per altri. Ciò non preclude la partecipazione di volontari sani ad una ricerca medica. Il disegno di tutti gli studi deve essere pubblicamente disponibile.

17.    I medici devono astenersi dall'intraprendere progetti di ricerca che coinvolgano soggetti umani a meno che non siano sicuri che i rischi implicati siano stati adeguatamente valutati e possano essere controllati in modo soddisfacente. I medici devono interrompere ogni ricerca se i rischi si presentano superiori ai potenziali benefici o se si è raggiunta già una prova definitiva di risultati positivi e benefici.

18.    La ricerca medica che coinvolga soggetti umani deve essere condotta solo se l'importanza dell'obiettivo prevalga sui i rischi e gli aggravi connessi per il soggetto. Ciò è particolarmente importante quando i soggetti umani siano volontari sani.

19.    La ricerca medica è giustificata solo se vi è una ragionevole probabilità che le popolazioni in cui la ricerca è condotta possano beneficiare dei risultati della ricerca.

20.    I soggetti devono essere volontari e partecipare informati al progetto di ricerca.

21.    Il diritto dei soggetti di sperimentazione alla salvaguardia della loro integrità deve essere sempre rispettato. Deve essere adottata ogni precauzione per rispettare la privacy del soggetto, la riservatezza sulle informazioni relative al paziente e per minimizzare l'impatto dello studio sulla integrità fisica e mentale del soggetto e sulla sua personalità.

22.    In ogni ricerca su esseri umani ciascun potenziale soggetto deve essere adeguatamente informato degli scopi, dei metodi, delle fonti di finanziamento, di ogni possibile conflitto di interessi, della appartenenza istituzionale del ricercatore, dei benefici previsti e dei rischi potenziali connessi allo studio, nonché dei fastidi che esso potrebbe comportare. Il soggetto deve essere informato del diritto di astenersi dal partecipare allo studio o della possibilità di ritirare il consenso alla partecipazione in qualsiasi momento senza ritorsioni. Solo dopo essersi assicurato che il soggetto abbia compreso le informazioni, il medico deve ottenere dal soggetto il consenso informato, liberamente espresso, preferibilmente in forma scritta. Se il consenso non può essere ottenuto per iscritto, deve essere formalmente documentato e testimoniato un consenso non scritto.

23.    Nell'ottenere il consenso informato al progetto di ricerca, il medico deve essere particolarmente attento quando il soggetto si trovi in una condizione di dipendenza nei suoi confronti o possa sentirsi costretto a dare il consenso. In questo caso il consenso informato deve essere ottenuto da un altro medico che conosca bene la ricerca ma non sia coinvolto in essa e che sia completamente indipendente nella relazione col soggetto.

24.    Per un soggetto di ricerca che sia legalmente, fisicamente o mentalmente incapace di dare il consenso, o per un minore legalmente incapace, il ricercatore deve ottenere il consenso informato dal tutore legale, in accordo con la legislazione specifica. Questi gruppi di soggetti non devono essere inclusi in una ricerca a meno che la ricerca stessa non sia necessaria per promuovere la salute della popolazione rappresentata e tale ricerca non possa essere invece attuata su persone legalmente capaci.

25.    Quando un soggetto giudicato legalmente incapace, come un minore, sia capace di dare un assenso alla decisione di partecipare in una ricerca, lo sperimentatore deve ottenere tale assenso in aggiunta a quello del tutore legale.

26.    La ricerca su individui dai quali non sia possibile ottenere un consenso, incluso quello rappresentato o anticipato, deve essere attuata solo se la condizione fisica o mentale che impedisce di ottenere il consenso è una caratteristica necessaria della popolazione in studio. Le ragioni specifiche per coinvolgere soggetti di ricerca che si trovino in condizioni tali da renderli incapaci di dare un consenso informato devono essere dichiarate nel protocollo di sperimentazione per l’esame e l’approvazione da parte del comitato di revisione. Il protocollo deve dichiarare che il consenso a rimanere nella ricerca sarà ottenuto non appena possibile da parte dello stesso soggetto o da un rappresentante legalmente autorizzato.

27.    Sia gli autori sia gli editori hanno obbligazioni etiche. Nella pubblicazione dei risultati della ricerca gli sperimentatori sono obbligati a salvaguardare l’accuratezza dei risultati. Sia i risultati negativi sia quelli positivi devono essere pubblicati o resi in qualche modo pubblicamente disponibili. Le fonti del finanziamento, l’appartenenza istituzionale ed ogni possibile conflitto di interessi devono essere dichiarati nella pubblicazione. Relazioni di sperimentazioni non conformi con i principi fissati in questa Dichiarazione non devono essere accettati per la pubblicazione.

C. Principi aggiuntivi per la ricerca medica associata alle cure mediche

1.      Il medico può associare la ricerca medica con le cure mediche solo con il limite che la ricerca sia giustificata da un potenziale valore preventivo, diagnostico o terapeutico. Quando la ricerca medica è associata con le cure mediche si applicano degli standard addizionali per proteggere i pazienti che sono soggetti di ricerca.

2.        I benefici, i rischi, gli aggravi e l’efficacia di un nuovo metodo devono essere valutati in confronto con quelli dei migliori metodi preventivi, diagnostici e terapeutici attualmente in uso. Ciò non esclude l’impiego di placebo, o l’assenza di trattamento, negli studi dove non esistono metodi comprovati di prevenzione, diagnosi o terapia.

3.        A conclusione dello studio, ad ogni paziente entrato nello studio deve essere assicurato l’accesso ai migliori metodi preventivi, diagnostici e terapeutici di comprovata efficacia identificati dallo studio.

4.        Il medico deve informare pienamente il paziente di quali aspetti della cura sono correlati con la ricerca. Il rifiuto di un paziente a partecipare in uno studio non deve mai interferire con la relazione medico-paziente.

5.        Nel trattamento di un paziente, laddove non esistano comprovati metodi preventivi, diagnostici e terapeutici o questi siano stati inefficaci, il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la sofferenza. Laddove possibile, tali mezzi dovrebbero essere fatti oggetto di una ricerca disegnata per valutare la loro sicurezza ed efficacia. In tutti i casi, le nuove informazioni devono essere registrate e, dove opportuno, pubblicate. Tutte le altre linee-guida di questa Dichiarazione devono essere seguite.

Traduzione By Antonio G. Spagnolo - Direttore dell'Istituto di Bioetica - Facoltà di Medicina and Chirurgia "A. Gemelli", Università Cattolica del S. Cuore, Roma
Tratto da:
 http://www.aix-scientifics.de/it/_helsinki2004.html 

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Principio della Libertà Terapeutica del medico in Italia

(Italy) - La Cassazione (sent. n.301/2001, sezione IV, depositata il 25 gennaio 2005), ribadisce il principio della libertà terapeutica del medico, secondo quanto stabilito.
"E' corretto valorizzare l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche, perché l'arte medica, mancando per sua natura di protocolli scientifici a base matematica, spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni che l'esperienza ha efficaci, da scegliere con attenta valutazione di una quantità di varianti che solo il medico può apprezzare.
Tale valore di libertà nelle scelte terapeutiche non può essere avventata né fondata su semplici esperienze personali. Una volta effettuata la scelta, il medico deve restare vigile osservatore dell'evolversi della situazione, in modo da poter intervenire immediatamente in caso di urgenza, qualora capisca che la scelta fatta non era quella appropriata. Quanto tutto ciò sia stato realizzato, il medico non può rispondere di un eventuale insuccesso.
Il giudice, per valutare la correttezza della scelta terapeutica operata dal medico e l'eventuale imperizia del suo operato, deve operare un giudizio "ex ante", collocandosi cioè mentalmente nel momento in cui il medico viene chiamato a operare la scelta e considerando anche la consistenza scientifica di questa
."

Nella realta' giornaliera in Italia i medici che seguono il giuramento fatto di "Curare secondo Scienza e Coscienza"...sono sottoposti dall'ordine dei medici a: richiami, ammonizioni ed anche radiazioni.....sempre motivati dal fatto che quei medici "non seguono i protocollo ufficiali".....che di fatto sono veri e propri Dogmi farmaceutici....di cui l'80-90 % non comprovati e dimostrati dai risultai  !!
Continuano purtroppo in Italia gli attacchi mediatici vergognosi, e non solo, ai Medici che seguono in Scienza e Coscienza (e per il Bene delle persone sofferenti) non seguendo i dogmi della scienza medica ortodossa.
Dogmi che sono stati imposti dall'establishment corporativo delle multinazionali del farmaco che controllano le istituzioni e le baronie universitarie.
Oggi per Decreto legislativo un medico non può "curare", pena sanzioni, es. il cancro con metodi diversi da quelli ufficiali: chemioterapia, radioterapia e chirurgia !
E questo nonostante i dati epidemiologici delle cure ufficiali dicano che a 5 anni dal trattamento la sopravvivenza è del 2,3% - 2,5% - www.pubmed.gov  autore Morgan pubblicato su "A Clinical Oncology".
Studio multicentrico eseguito negli Stati Uniti e Australia su 225.000 persone seguite per 14 anni nei 22 casi di tumore più frequenti).
Nel 1978, l'Office of Technology Asessment (l'organismo del Congresso Americano per la valutazione e l'approvazione delle tecnologie), ha pubblicato un importante studio sulla medicina scientifica, le cui conclusioni sono che dall'80 al 90% delle terapie e dei protocolli utilizzati in medicina, non erano provati da studi clinici controllati, cioè venivano ampiamente utilizzati pur non essendo dimostrati scientificamente.
Nel 1985 la National Academy of Science riprende lo studio e giunge alle stesse conclusioni (notizia riportata da G. Lanctot nel libro "La mafia della Sanità", Macro edizioni).
Questo significa che la maggior parte delle terapie mediche sono potenzialmente inutili o dannose. È da notare che la fonte di tali statistiche è un organismo ufficiale del governo degli Stati Uniti d'America, paese dove le multinazionali farmaceutiche sono potentissime (tanto da piazzare un loro esponente, Bush padre, presidente dell'azienda farmaceutica Lilly, ed il figlio alla presidenza della nazione).

Altro esempio: In Italia nel 1991 la vaccinazione per l'epatite B è divenuta obbligatoria non perché utile o benefica, ma perché la casa produttrice del vaccino (SKB) ha pagato all'ora ministro della sanità De Lorenzo una tangente di 300.000 euri (600 milioni di lire); dopo la condanna al carcere del ex ministro, la somministrazione di tale vaccino a tutti i neonati è rimasta obbligatoria...chissa' perche'...?....la forza di Big Pharma

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In Olanda la Cura e' libera !

Si, avete letto bene. Chiunque abbia voglia di dare consigli ad altri per curarli, o chi abbia un qualche metodo non invasivo di terapia, in Olanda può stare tranquillo.
Non verrà messo in prigione.

Non è il Far West, comunque, perchè delle regole ci sono.
Non potreste per esempio andare in Olanda e chiamarvi medico o dentista, senza aver studiato, perchè alcune professioni sanitarie sono protette.
Non potreste neanche praticare iniezioni, incisioni o defibrillazioni cardiache perchè le pratiche invasive o comunque delicate sono riservate ai medici.
Ma avreste tutta la libertà di imparare un'arte curativa e praticarla! Questo è quanto dice la legge quadro sulle professioni sanitarie, che
dal 1994 è in vigore in Olanda.

Qui da noi, invece, si fa a gara per incorporare nella medicina "ufficiale" tutte le pratiche più appetitose.
Ci sono varie proposte di legge che vogliono proprio questo: curare una qualsiasi malattia sarà sempre un diritto esclusivo del medico, o almeno per curare gli altri bisogna comunque aver eseguito almeno tre anni di studio ed essere iscritti ad un albo e quindi attenersi strettamente a quello che l'iscrizione a questo albo impone.

Quindi una persona che conosce l'arte del curare con terapie naturali o ha il dono di guarire una persona con le mani o dovrà seguire comunque un corso di studi e in seguito iscriversi all'albo dei naturopati, omeopati, pranoterapeuti, agopuntori ecc.

C'è chi sostiene che è tutta una messinscena per far fuori una concorrenza scomoda o comunque di imbrigliarla e tenerla sotto la propria "giurisdizione" o all'occasione "far fuori" i personaggi scomodi screditandoli, dandogli del pazzo o meglio ancora mettendoli in prigione.

Noi non commentiamo.
Ci chiediamo solo perché da noi nessun parlamentare italiano ha pensato di adottare quel
"modello olandese"!
Tratto da: http://www.newmediaexplorer.org/rinaldo_lampis/2007/10/12/in_olanda_la_cura_e_libera.htm

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Libera circolazione dei pazienti nell'Unione Europea

Sarà più facile ottenere l'autorizzazione a curarsi all'estero, sarà automatico il rimborso in patria e si potrà disporre di prescrizione unica valida per tutti i paesi dell'Unione. Queste le principali novità della proposta di direttiva che la Commissione europea presenterà domani. Con l'obiettivo di spazzare via i tanti ostacoli e la burocrazia che finora hanno reso difficile la mobilità dei pazienti. La proposta recepirebbe in sostanza le tante sentenze firmate dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo, che più volte ha sancito il diritto di curarsi all'estero. Ad anticipare la bozza in discussione è Help Consumatori, l'agenzia online dei consumi.

Le regole messe a punto da Bruxelles prevedono innanzitutto che per le prestazioni al di fuori dell'ospedale non sia necessaria alcuna autorizzazione. Che invece dovrà essere richiesta alla propria ASL in caso di cure ospedaliere.
La direttiva mette inoltre le basi per una ricetta europea: le prescrizioni di un medico potranno essere utilizzate in tutta l'Unione, per consentire a tutti i cittadini di acquistare ovunque il farmaco di cui hanno bisogno.
La novità sta nel fatto che l'autorizzazione non potrà essere rifiutata se il ricovero in un altro paese è più "appropriato" e se i "benefici attesi" per la salute superano "le conseguenze negative". Ma la proposta di Bruxelles non si limita a questi casi di necessità. Stando alla bozza, basta semplicemente il criterio della "preferenza soggettiva" o del "minore costo" per garantire al cittadino europeo il diritto di scegliere un altro Stato per farsi curare rispetto a quello nel quale abitualmente risiede.

Consiglio NdR: andate in Olanda se volete avere la Liberta' di Cura !

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Malattia e libertà di scelta terapeutica
Oggi in Italia esiste la libertà di scelta terapeutica ?
Una persona è libera di intraprendere una strada terapeutica piuttosto che un'altra, e soprattutto un medico, in scienza e coscienza può - per  aiutare il suo assistito - decidere la cura migliore, anche se non riconosciuta e se va contro gli interessi delle lobbies del farmaco?
La risposta a tutte queste domande purtroppo è NO !

A cosa serve allora riempirsi la bocca di belle parole come: libertà, costituzione, diritti, se e quando una persona malata di tumore, per esempio, può solamente 'scegliere' tra chemioterapia, radioterapia e chirurgia ?
Un medico del terzo millennio, nonostante il giuramento di Ippocrate ("primo non nuocere": la chemio è non è un veleno mortale?) e nonostante  la Dichiarazione di Helsinki del 1964 (dell'Associazione medici mondiale),  NON può scegliere una strada terapeutica, ma DEVE stare ai protocolli ufficiali.
Quando dico che un medico NON può scegliere intendo dire che se non si adegua, non si piega ai dettami della medicina ortodossa (al paradigma vigente) rischia prima di tutto la professione (radiazione dall'albo professionale) e poi anche la galera! Sono numerosissimi i medici che  hanno toccato con mano la pesante scure dell'inquisizione moderna, che è passata dalla croce con gli abiti neri, al caduceo con il camice bianco !
Personaggi come Geerd Ryke Hamer (radiato e incarcerato), Tullio Simoncini (radiato), Liborio Bonifacio, Aldo Alessiani, Rudolf Breuss, Luigi Di Bella, Gianfranco Valsé Pantellini, Romano Zago, Giuseppe Zora (radiato), il ricercatore Giuseppe Puccio e moltissimi altri, hanno avuto il coraggio o l'incoscienza di mettere davanti agli interessi economici, la salute delle persone. Cosa questa estremamente pericolosa per l'establishment medico-scientifico, che mette invece il dio-denaro dinnanzi ai pellegrini-malati.
L'ultimo in termini di tempo è il dottor Paolo Rossaro di Padova, indagato addirittura per "omicidio colposo", perché avrebbe utilizzato metodologie non convenzionali, oltre a quelle ufficiali, in cure oncologiche e nonostante il paziente purtroppo deceduto (uno su migliaia di casi) avesse firmato il consenso informato (quindi era pienamente consapevole)!
Sarebbe molto interessante se tale metro di giudizio, usato indiscriminatamente nei confronti del dottor Rossaro, venisse adoperato anche per tutte le centinaia di migliaia di morti ogni anno in Italia: tutti gli oncologi finirebbero in galera !
Oggi se una persona muore dopo (o a causa della) chemioterapia è tutto ok, ma se muore perché non ha voluto farla (in libertà di coscienza) non va bene e bisogna indagare il medico.
L'attuale paradigma nel caso del cancro, anche se si può estendere a tutta la medicina allopatica, impone come cura: la chemioterapia, la  radioterapia e la chirurgia. Null'altro.
Si potrebbe pensare a questo punto che i risultati di queste terapie siano così straordinari, da imporli per legge! Ma non è così: basta leggere i dati sulla mortalità per tumore - previa cura ufficiale ovviamente -  per comprendere che queste terapie sono un fallimento su tutta la linea: centinaia di migliaia di persone ogni anno in Italia muoiono nonostante i protocolli scientifici e nonostante le belle e incoraggianti parole dei luminari della scienza (gli stessi che poi fatturano nello loro cliniche private migliaia di euro per una visita e una pseudo-cura).
D'altronde è risaputo che la guerra al cancro iniziata da Nixon negli anni '70, e che ha prosciugato investimenti per centinaia di miliardi di dollari, è un fallimento globale su tutta la linea !
By A.M. da It.salute

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Cure palliative, diritto negato a 9 bambini su 10
Un diritto che sulla carta i piccoli malati italiani hanno già. Un diritto che, però, resta sulla carta per il 90% di loro. "Il paziente pediatrico per molto tempo è stato escluso dalla medicina palliativa e, tuttora in Italia, gli interventi rivolti al bambino sono limitati ad esperienze isolate: non più di tre, quattro centri". A richiamare l'attenzione su questa carenza dell'assistenza sanitaria italiana (le cure contro il dolore dei bambini colpiti da malattie inguaribili) è la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio: "I bambini italiani con malattie inguaribili continuano a vivere per lunghi periodi e morire in ospedale", dice la presidente, Silvia Lefebvre D'Ovidio.
Ben il 90% di loro, spiega, non vede riconosciuto il proprio diritto alle cure palliative e, quindi, ad una adeguata qualità della vita. In Italia sono circa 12 mila i casi di bambini con malattie inguaribili e terminali.
Ogni anno muoiono in 1.200. Per questo la Fondazione e il ministero della Salute hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa. Obiettivo del protocollo - che Livia Turco ha definito "un impegno significativo, con importanti ricadute concrete" - è "il sostegno alla realizzazione di un programma nazionale di cure palliative".
La firma del protocollo, ha sottolineato Turco, "si inserisce in un quadro di attività del ministero della Salute che hanno visto di recente la ratifica, in conferenza Stato-Regioni, di un accordo per superare le disomogeneità territoriali della rete, per garantire team  multidisciplinari per la presa in carico dei pazienti, per privilegiare le cure a  domicilio".
Col protocollo, il ministero si impegna a coinvolgere la Fondazione nell'attività di rafforzamento della rete di cure palliative e al varo di un Osservatorio nazionale sui servizi offerti dal Ssn. La Fondazione metterà le proprie competenze a disposizione del personale sanitario attraverso corsi di formazione.

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Approvata proposta di legge su medicina complementare - Reg. TOSCANA
Finalmente una proposta di legge che regola l'esercizio delle medicine complementari da parte di medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari. L'ha votata alla unanimita' il Consiglio regionale toscano. La legge garantisce il principio della liberta' di scelta terapeutica del paziente e la liberta' di cura del medico sotto stretto controllo scientifico e punta a tutelare l'esercizio delle medicine complementari.
La legge stabilisce che gli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti istituiscano elenchi dei professionisti che esercitano le medicine complementari e rilascino specifiche certificazioni sui requisiti.
Soddisfatto Fabio Roggiolani, dei Verdi, primo firmatario della legge: ''La Toscana afferma il suo primato per l'utilizzo delle medicine. Questa legge puo' fare da apripista".
Dal 2002 sono stati riconosciuti in Toscana tre centri di riferimento che erogano prestazioni delle medicine complementari piu' utilizzate: medicina cinese e agopuntura a Firenze, omeopatia a Lucca e fitoterapia ad Empoli.
La legge sulle medicine complementari consente ai cittadini toscani di avvalersi in maniera integrata di tutte le conoscenze mediche a disposizione dell'umanita'.
La legge ha trovato il consenso di tutto il consiglio regionale. “Con questa proposta di legge, ha detto Fossati dei Ds, si sono superate le differenze politiche''.
Piu' del 20% dei cittadini italiani fanno riferimento alla medicina alternativa.
Mercoledì, 14 febbraio 2007

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Tecnico Terapeuta Naturopata assolta da Tribunale - tratto dalla sentenza:
......Nella fattispecie l'imputata si era autoqualificata come "consulente scientifico" e non come medico.
Tutti i "pazienti" erano a conoscenza del fatto che l'imputata non era medico.
Una ispezione condotta nello "studio" della "consulente scientifica" portò alla scoperta - come unico strumento "diagnostico" - di un iridoscopio. La "consulente", dopo un colloquio con il paziente e la lettura dell'iride si limitava a consigliare preparati omeopatici che i pazienti acquistavano in farmacia.

I prodotti omeopatici prescritti sono liberamente acquistabili in farmacia senza prescrizione medica, inoltre la Letteratura scientifica della medicina ufficiale non tiene conto della efficacia di tali preparati che sono dalla medicina allopatica, paragonati ad un "placebo di lusso".
Lo stesso iridoscopio non appartiene alla categoria degli strumenti medici riconosciuti.

Il tribunale, in sostanza, ha mandato assolta l'imputata perchè: "Nessun compimento di atto medico è riconoscibile infatti nell'attività svolta dalla (Omissis), non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze mai ispezionato il corpo dei propri "clienti", ne tanto meno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso diagnosi o prognosi".

In altri termini: non esiste reato di esercizio abusivo della professione medica perchè le pratiche summenzionate di "medicina alternativa" non sono riconosciute come tecniche mediche.

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  Il Parlamento Europeo chiede il riconoscimento.
Un commento sul "Rapporto Lannoye" che chiede la libertà di cura per alcune metodiche diverse dalla medicina ufficiale e che il Parlamento Europeo ha adottato in forma di risoluzione. 

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Relazione sullo Statuto delle Medicine Non Convenzionali  
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Il Consiglio d'Europa ha approvato una Risoluzione invitando gli stati membri a regolarizzare lo status delle terapie alternative o non convenzionali.
By On. Paul Lannoye


Altre proposte di legge che vogliono "integrare" le cure naturali con il sistema vigente: 

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Proposta del deputato dei Verdi Galletti vuole permettere ai medici di usare altre forme di cura...……ma i medici non debbono avere un permesso, essi devono utilizzare, per il benessere dei malati, tutte le tecniche sanitarie, e quindi anche e sopra tutto le Medicine Naturali.
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Proposta dell’associazione di B. Passagrilli, l'MC4, che propone il riconoscimento di alcune discipline, riservando però al medico alcune delle cure...
Proposta per una legge veramente "Liberatrice" dalla dittatura sanitaria attuale
 
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Il modello olandese - Riconoscere la Libertà di curare

PROPOSTA: LIBERTÀ di CURARE e CURARSI

  La presente proposta parte da una volontà manifesta di ampie parti della popolazione italiana, di assicurarsi il diritto all'autodeterminazione in materia di prevenzione e cura, in materia di Salute.
Il monopolio medico sancito per legge - vedi divieto dell'esercizio della professione medica senza la prescritta autorizzazione - è di fatti superato per due ragioni:
E' venuta meno la fiducia della gente in una professione che non ha saputo trasformarsi per inglobare nuove tecniche non invasive, e che è percepita ormai come inefficiente e serva delle prescrizioni delle multinazionali del farmaco, con la colpa, almeno in parte, della crescita smisurata delle spese sanitarie.
Si è vista e si vede tuttora in corso una grande trasformazione del pubblico stesso da gregge da tutelare e proteggere a soggetti maturi, in grado di apprendere informazioni sul proprio stato di salute e di scegliere in autonomia la strada da seguire ed il professionista da interpellare, e molte volte il professionista non è più il medico di famiglia, quello convenzionale, ma uno di quei soggetti che praticano quello che il Parlamento Europeo ha chiamate le "medicine non convenzionali".
Alcune delle discipline - un elenco delle quali sarebbe in ogni caso limitativo - hanno ottenuto un riconoscimento in qualcuno dei stati membri. Alcune hanno elaborato delle proposte di legge per il loro riconoscimento in Italia ed esiste perfino una proposta a firma dei deputati Galletti, Procacci ed altri, intitolata "disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali", la quale nomina sette indirizzi distinti di terapia e probabilmente nega l'esistenza di altrettanti.
Pare però che il problema non è più quello del "riconoscimento" di una o dell'altra corrente di pensiero e pratica medica alternativa o complementare. Siamo già passati oltre quel punto dove, con il riconoscimento e l'inglobare, come propongono Galletti e Procacci, di alcune delle meglio articolate correnti ne "la medicina" - quella ufficiale - si potrebbe rimettere il tappo alla situazione e continuare come se niente fosse.
Bisognerà avere il coraggio di voltare pagina.
Anche la Germania, finora considerata quasi un modello per quanto riguarda la medicina "alternativa", sente il peso di una regolamentazione non più al passo con i tempi.
La legge degli "Heilpraktiker", i praticanti delle cure non-mediche autorizzati dallo stato, risale al 1939. Quella legge istituì una eccezione al divieto dell'esercizio della professione medica per i non medici, istituendo un permesso delle autorità. Il permesso non è facile da ottenere e necessita di uno studio approfondito, generalmente di due anni, per soddisfare le autorità che il futuro Heilpraktiker non sia fonte di pericolo per la salute dei suoi pazienti.
Si badi che quello studio non è sulle tecniche terapeutiche da applicare bensì solamente su concetti di base della medicina e sui limiti ai quali è sottoposto l'operato del terapeuta.
Le autorità sanitarie tedesche mancano di personale qualificato a sufficienza. Non riescono ad assicurare lo smaltimento delle domande di esami senza che siano necessari tempi di attesa anche lunghi.
D'altra parte si è accorti che esistono delle forme di cura che ben poco hanno a che fare con la medicina in senso tradizionale, come per esempio le cure spirituali, la pranoterapia ecc., che non richiederebbero una preparazione da Heilpraktiker. Per quelle forme di cura infatti, lo studio imposto dalla legge non solo non apporta nessun elemento utile al fine della formazione del terapeuta, ma impone uno spreco di tempo non giustificabile sotto l'aspetto della tutela della salute del paziente.
Così la Federazione per le Cure Spirituali (DGH - Dachverband Geistiges Heilen e.V., Schönbrunn) ha fatto la proposta di esentare le cure spirituali dall'obbligo del permesso statale.
Una innovazione significativa e forse degna di studio approfondito per la sua applicabilità in Italia invece, viene dall'Olanda con una legge approvata il 9 novembre 1993, la "legge per la riforma delle professioni della salute".
Ritengo utile riportare la legge olandese qui in modo più dettagliato, perché con essa viene introdotto un nuovo concetto e viene infatti percorsa una strada che al contempo assicura la qualità delle prestazioni sanitarie, tutela la salute e l'incolumità del cittadino malato e permette la più ampia scelta in materia di metodologie di cura.
La nuova legge olandese è una legge quadro da essere completata con decreti specifici e sostituisce tutte e dodici le norme legislative preesistenti sulle professioni sanitarie.
La nuova norma fa un passo significativo nell'abbandonare il vecchio divieto dell'esercizio della professione medica senza autorizzazione, aprendo così il campo delle cure e della salute a tutti, specialmente a tutte le professionalità che sono cresciute nel campo della medicina alternativa. All'utente viene data la possibilità di scegliere liberamente, a quale terapeuta rivolgersi.
Per prevenire, dall'altro canto, rischi inaccettabili per la salute derivanti da incompetenza professionale, certe procedure vengono escluse in modo specifico, cioè vengono riservate a determinate figure professionali. Inoltre viene introdotto il divieto di agire in modo da arrecare danni alla salute di una persona.
Qui segue una breve rassegna delle singole disposizioni della nuova legge olandese:
1) Qualità:
La legge crea le precondizioni per lo sviluppo e il monitoraggio di standard di qualità nella sanità individuale. Se necessario, si potrà intervenire con decreti per dare altre regole a certi aspetti qualitativi come l'aggiornamento professionale, ecc.

2) Protezione dei titoli:
La scomparsa del divieto dell'esercizio della professione medica senza autorizzazione significa la fine del sistema delle professioni protette. L'esercizio delle funzioni mediche non è più ristretto a certi professionisti medici. La nuova legge introduce un sistema di protezione dei titoli di un numero limitato di professioni. La protezione dei titoli può avvenire per legge o per decreto ministeriale. La differenza principale è che l'albo delle professioni solo nel primo caso viene istituito e mantenuto dal governo. La legge stessa individua otto professioni a titolo protetto che hanno dei regolamenti per quanto riguarda i corsi di studio e le competenze professionali. Le funzioni ristrette (vedi sotto) ricadono in una o nell'altra di queste otto professioni. Si tratta delle seguenti professioni:  

-                                  medico;  
-                                 
dentista;  
-                                 
chimico farmaceutico;  
-                                 
psicologo clinico;  
-                                 
psicoterapeuta;  
-                                 
fisioterapeuta;  
-                                 
ostetrica;  
-                                  infermiera;  


3) Registrazione:

Sono stati istituiti registri ufficiali per quelle otto professioni. Può esercitare solamente chi è iscritto nel relativo registro. La registrazione non è automatica. Necessita di domanda e del pagamento di una tassa. E' previsto anche un limite temporale dell'iscrizione con la necessità di ripresentare la domanda e una conseguente valutazione della competenza professionale. Il registro è aperto al pubblico, cioè può essere ispezionato sia dalla persona stessa che dal pubblico in generale.
La registrazione delle altre professioni è volontaria ed è previsto che sia applicata soprattutto a professioni paramediche, come per esempio logopedista, igienista dentale e dietologa. I decreti applicabili a quel tipo di professione detteranno regole di studio e daranno una definizione dell'area di competenza. La legislazione proteggerà l'uso del relativo titolo. Il governo non istituirà però un registro, che potrà invece essere istituito dalle società professionali.

4) Specializzazioni:

Nel corso degli anni si sono sviluppate delle specializzazioni che non avevano finora delle regole individuali. La nuova legge permette di dare dei regolamenti a queste specializzazioni, proteggendone il titolo ed assicurando la competenza degli operatori.

5) Le procedure riservate:

Il principio di base della nuova legislazione è che l'esercizio della medicina è aperto a tutti. Ma la legge fa certe eccezioni a questa regola. Alcune procedure possono essere messe in atto solo da professionisti autorizzati per legge. Queste sono le procedure che comportano un alto grado di rischio per il paziente se utilizzate da persone non esperte. E' un fatto penale l'utilizzo di queste procedure senza la dovuta autorizzazione. Si tratta di:  

-                                 
procedure chirurgiche;  
-                                 
procedure ostetriche;  
-                                 
utilizzo di cateteri ed endoscopie;  
-                                 
punture ed iniezioni;  
-                                 
anestesia generale;  
-                                 
procedure che richiedono l'impiego di sostanze radioattive e delle radiazioni ionizzanti;  
-                                 
cardioversione;  
-                                 
defibrillazione;  
-                                 
terapia elettroconvulsiva;  
-                                 
litotripsia;  
-                                  inseminazione artificiale.  
Le procedure riservate possono essere utilizzate da due gruppi di persone: quelle che hanno l'autorizzazione diretta e quelle che possono utilizzare una procedura su ordine di un professionista autorizzato. Autorizzazione diretta è data dalla legge ai medici, ai dentisti ed alle ostetriche, specificando per ogni professione quali sono le procedure ammesse. Sono state stabilite anche delle regole sotto le quali un professionista non autorizzato può utilizzare delle procedure ristrette, su ordine sempre di un professionista autorizzato.

6) Codice Disciplinare:

Le professioni regolamentate per legge avranno un loro codice disciplinare; le leggi civili e penali non contengono strumenti adatti a questo scopo. La revisione dei vecchi codici disciplinari è diretta verso una maggiore apertura al pubblico delle procedure. Le misure disciplinari sono graduate e vanno dal semplice avvertimento alla radiazione del nominativo dal registro. Le persone radiate per ragioni disciplinari non possono essere riammesse.

Chiaramente, ho potuto descrivere questa nuova legislazione solamente a grandi linee. La pubblicazione informativa del Ministero della Sanità olandese, sulla quale mi sono basato per questi cenni, è comunque disponibile a chi ne fa richiesta, anche via fax.

Certamente, non ho la possibilità di proporre una seria riforma delle leggi sanitarie italiane sul modello olandese. Questo sarebbe un lavoro per una commissione da istituire. Credo però che sia indispensabile adottare un nuovo approccio su questo complesso problema anche qui in Italia. Occorre essere coraggiosi nel ribaltare vecchie logiche e vedere la situazione in un'ottica nuova.

Per questa ragione riproporrò la bozza di proposta elaborata nel mese di marzo di quest'anno, con modifiche per tenere conto dei molti commenti che ho ricevuto dalle varie associazioni, scuole e da individui, così come della recente legislazione olandese, che credo abbia colto l'importanza dei cambiamenti in atto ed abbia dato una risposta moderna, al passo con i tempi, al problema della libertà di scelta.

A scanso di equivoci ripeto ancora una volta che sarebbe preferibile impostare il lavoro in Italia in modo simile a quello della legislazione olandese, cioè con una revisione delle leggi sanitarie esistenti.
 

Bozza revisionata Settembre 1998 - Proposta di Legge:

Libertà di scelta terapeutica


Articolo 1

La Repubblica italiana riconosce il principio della libertà delle scelte terapeutiche adottate dal singolo cittadino.

Articolo 2

Il medico è libero di adottare, nell'interesse della salute dei suoi pazienti, le terapie a suo giudizio più efficaci.

Articolo 3

Chiunque è libero di esercitare l'attività terapeutica, con l'eccezione delle procedure riservate ai medici elencate nel seguente articolo.

Articolo 4

E' riservata al medico l'autonoma attuazione delle seguenti procedure:
a)                               le procedure chirurgiche;
b)
                               le procedure ostetriche;
c)                               l'utilizzo di cateteri e l'endoscopia;
d)                            
   punture ed iniezioni, con l'eccezione dell'agopuntura, 
                                  che può essere esercitata dagli agopuntori non medici.
e)                               l'anestesia generale;
f )                               le procedure che richiedono l'impiego di sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti;
g)                               la cardioversione;
h)                               la defibrillazione;
i)                                la terapia elettroconvulsiva;
l)                                la litotripsia;
m)   
                           l'inseminazione artificiale.
Le procedure di cui alla lettera b) possono essere attuate autonomamente anche dalle ostetriche.
Il medico può, sotto la sua responsabilità, delegare del personale non medico, ad eseguire delle procedure riservate per le quali la persona è qualificata.
Articolo 5
Gli indirizzi diagnostici e/o terapeutici non convenzionali, possono istituire liberamente le loro società professionali, con lo scopo di dare regole uniformi ai loro programmi di insegnamento, eventuali diplomi di abilitazione e codice deontologico.
Articolo 6
Al solo scopo della protezione del titolo professionale, le società o associazioni rappresentative dei singoli indirizzi diagnostici e/o terapeutici non convenzionali possono fare richiesta del riconoscimento ministeriale.
Articolo 7
Il Ministro della Sanità accerterà la presenza dei seguenti requisiti minimi organizzativi a garanzia della stabilità nel tempo dell'organizzazione di cui all'art. 6.
A - l'esistenza di un codice deontologico della professione;
B - l'esistenza di un programma strutturato di insegnamento della materia;
C - l'esistenza di almeno una scuola e/o un istituto di formazione sul territorio nazionale;
D - la presenza di un elenco dei terapeuti operanti in Italia riconosciuti dalla società professionale.
Alla comunicazione della società professionale che espone la presenza dei requisiti di cui sopra, il Ministro risponderà entro 90 giorni con comunicazione affermativa, con una richiesta di integrazione dei dati o con un diniego, che deve recare motivazione specifica.
La assenza di risposta entro 90 giorni dalla data della comunicazione, così come il diniego ministeriale possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nel caso di risposta positiva del Ministro o di decisione affermativa della magistratura amministrativa, il titolo professionale per il quale è stato chiesto la protezione, verrà iscritto in un elenco da aggiornare all'occorrenza, e che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro della sanità.
Articolo 8
E' fatto divieto di utilizzare un titolo protetto a chiunque non abbia o