|
Vorremmo giustamente ricordare
anche alle autorita'
"sanitarie" italiane, sia pure non facendo una
epidemiologia sistematica, che di casi ne' conosciamo a
migliaia, anche drammatici - di
bambini vaccinati,
che hanno riportato conseguenze
gravissime per la loro salute
-
Danni neurologici +
immunodepressione e
mutazioni
genetiche e vi sono anche
casi di morte).
- vedi: Morti per Vaccino
Che questa sia una situazione normativa assolutamente
inadeguata, anche e particolarmente rispetto alle
acquisizioni
scientifiche sui gli
ormai noti
danni dei vaccini, totalmente
difforme dal resto della realtà europea, ci pare emerga
chiaramente, oltre che da un'amplissima documentazione ben
elencata in questo sito.
Quello che è più grave, signori
Presidente e signori
rappresentanti del Governo, è che, quando i genitori si fanno
carico delle preoccupazioni per la salute dei propri figli, che
sono peraltro fondate scientificamente, sul
piano medico e
comunque su casi ben conosciuti che si sono verificati in molte
realtà, al punto da non farli vaccinare totalmente o
parzialmente, tali bambini vengano facilmente esclusi dalla scuola
e/o dalle scuole materne, cioè
dal diritto all'istruzione, che è Costituzionalmente garantito:
questo è francamente inaccettabile in uno Stato democratico !
Legge 238 del 97
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97238l.htm
"Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati." - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997
Art.13 - Alla presente legge sara' data la massima
pubblicita' a cura degli assessorati alla sanita' delle
regioni e delle province autonome tramite affissione di copia
della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle
aziende unita' sanitarie locali competente in materia di
invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici
delle aziende unita' sanitarie locali competenti in materia di
vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della
Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e
delle case di cura private, nonche' nei locali adibiti al
servizio trasfusionale. Essa sara' altresi' pubblicata nel
Bolletino ufficiale del Ministero della sanita'.
Commento NdR: da quell'anno NULLA e' stato fatto per
dare la massima pubblicita'.....ecco la forza di
Big
Pharma....far si che i governi non facciano nulla.....specie
quello italiano, servo totale degli USA....e delle
Companies
farmaceutiche.
vedi:
Leggi
Vaccinali 2
+
Calendario Vaccinale
Italiano
+
Abbiamo diritto a non ammalarci
+
Diritto alla salute
+
Risarcimento dei Danni dei Vaccini
+ Disparita'
nei risarcimenti +
Falsita'
della medicina ufficiale + 1000 studi sui Danni dei Vaccini
+
Risarcimento Danni da Vaccino
+ Guerra contro le Donne
+ Contenuto dei Vaccini +
Esami indispensabili, prima di
vaccinare
+
Effetto Gregge
+
Perche' vaccinare ?
+
Sfogo
sdegnato di una madre verso un pediatra
vedi anche:
Corruzione per far vaccinare +
Contro immunizzazione - 1 +
Contro immunizzazione - 2
VACCINI
PEDIATRICI:
CORRUTTORI
&
VENDUTI
Si
inventano
malattie
e si alimentano
epidemie
per imporre nuovi mercati e fagocitare
profitti stellari.
Gli esperti di
vaccini
del
CDC, hanno spesso
conflitti di
interesse
- 18/03/2010
CDC e
Conflitti di interesse - 1
+
CDC e Conflitti
di interesse - 2
+
CDC e Conflitti
di interesse - 3
+
Corruzione
+
Danni dei
Vaccini +
Contro Immunizzazione
CDC
conflitti di
interesse
anche per i vaccini +
anche per la FDA
http://healthimpactnews.com/2014/cdcs-purchase-of-4-billion-of-vaccines-a-conflict-of-interest-in-overseeing-vaccine-safety/
Parlamentari pagati dalle Lobbies ? -
Roma Ott. 2013
L'intervista a un assistente di un Senatore
che svelerebbe i traffici illeciti tra
parlamentari e
Lobbies.
Video dell'intervista:
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/390060/roma-parlamentari-pagati-dalle-lobbies.html
Informatore dei CDC
CONFESSA la FRODE e le FALSIFICAZIONI sugli
studi della correlazione VACCINO=AUTISMO
Ricerca medica sul collegamento fra
Vaccini e malattie
autoimmuni !
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/first-medical-textbook-devoted-to-research-linking-vaccines-to-autoimmunity
Video su: I BAMBINI
NON
VACCINATI SONO molto PIU' SANI
di quelli VACCINATI !
Nel 1992 I.A.S. ha condotto un sondaggio
sulla salute e la vaccinazione dei
bambini della Nuova Zelanda ed ha
trovato solide prove scientifiche che I
BAMBINI NON VACCINATI sono PIU' SANI dei
loro coetanei vaccinati !
http://www.levaccinazioni.it/Professionisti/Documenti/legislazione.htm
Calendario Vaccinale di San Marino PDF +
Disciplina delle vaccinazioni in San Marino
L’Immunità di gregge, è
la supposta carta
vincente per la difesa
della vaccinazione in
TV, Internet, riviste
mediche e giornali, sul
motivo per cui
dovremmo essere
vaccinati più e più
volte per tutta la vita,
con un numero sempre
crescente di vaccini e
cio' per ogni "malattia".
Lo sbandierato a 360°
"supposto
successo delle vaccinazioni" è basato fondamentalmente su
"teorie" che si danno per scontate, senza controllarle. Quando
si entra nei particolari si evince e si dimostra invece che il
tasso di incidenza e di morte di molte malattie infettive, è
diminuito radicalmente nel e dal momento in cui si registrava un
miglioramento delle condizioni, igienico-sanitarie, abitative,
alimentari e delle procedure di isolamento,
Pero' siccome nello stesso periodo sono stati introdotti i
vaccini, la
medicina ufficiale ha dato per scontato che la sola
vaccinazione sia stata interamente responsabile della scomparsa
di queste "malattie" e per far quadrare questa teoria fasulla,
ha cambiato nome alle malattie.....
QUI
in queste pagine ve ne
daremo la dimostrazione !
Le vaccinazioni ormai stanno diventando FACOLTATIVE in tutte le
regioni d'Italia, vedi QUI
Decreto Legge 273 del 6 Maggio
1994, convertito con legge 490 del 20 Novembre 1995
Art. 9.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori
non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della
forza pubblica.
2. Resta ferma l'operatività delle sanzioni previste a carico di
coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul
minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza
pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone
affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184.
3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente
responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da
terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge
sulle vaccinazioni obbligatorie.
4. Ai fini dell'esonero dalla obbligatorietà delle vaccinazioni
il certificato del medico curante o del medico specialista,
presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria
locale.
Normative di riferimento:
http://www.edizionieuropee.it/data/html/66/zn98_01_028653.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-20;490
http://www.edizionieuropee.it/data/html/49/zn86_06_013.html
Vaccini obbligatori o no, tutti quanti sono da sempre
sbandierati come utili e sicuri anche e non solo dal
Ministero della salute, ma esiste una sentenza ben precisa
(ignorata da tutti…) che mostra come tali distinzioni fra
vaccini obbligatori e non, NON possono sussistere
- vedi:
Sentenza Corte Costituzionale
Le famiglie dei
danneggiati da vaccino dal canto loro sottolineano “lo stato
di abbandono in cui sono state lasciate dalle cosiddette
“istituzioni che dovrebbero tutelare”, infatti “tutelano” si, ma
solo i
fatturati di
Big Pharma….". +
Corruzione per i Vaccini
I personaggi che fanno le regole
e le leggi sulle vaccinazioni sono spesso implicati nella
vendita dei vaccini.
Ad esempio, la dr Julie Gerberding, che è stata alla direzione
del
CDC per 8 anni, è oggi presidente della
Merck Vaccini.
Il dr. Paul Offit, membro dell'Advisory
Committee on Immunization Practice (ACIP), ha
addirittura sviluppato e registrato all'ufficio brevetti il suo
stesso vaccino.
video del dott.
Massimo Montinari a Don
Chisciotte - Ott. 2012
Leggere anche questa pagina:
http://wai.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk1500/relazion/1053.htm
LEGGI VACCINALI Italiane sui VACCINI
"OBBLIGATORI" - vedi
anche: Vaccini e
statistiche +
Calendario Vaccinale It.
In Italia
ormai vi sono, migliaia di casi di "obiettori alle vaccinazioni" che sono stati
denunciati ai Tribunali dei Minori Italiani e centinaia di migliaia di famiglie che si
oppongono, con metodi legali e non (purtroppo anche con certificati medici fasulli che
comprovano la vaccinazione, che invece non è stata fatta) alla obbligatorietà delle
vaccinazioni. (NdR: dettata da
Big Pharma)
Per fortuna che dopo tanti anni di battaglie, recentemente è stata permessa la frequenza scolastica anche senza il
certificato di vaccinazione e le sentenze delle corti dAppello smentiscono i
Tribunali dei minori che tendono ancora oggi a condannare (sempre meno per
fortuna) i genitori
allaffievolimento della patria podestà.
Le
Leggi Italiane sulle vaccinazioni, per coloro che non obiettano ai vaccini
e quindi devono sottoporre i loro figli a quelle infauste pratiche,
prevedono dei tempi precisi sulla vaccinoprofilassi che sono puntualmente
trasgredite dai medici vaccinatori:
Ma quello che è gravissimo è che le Leggi Italiane sulle vaccinazioni prevedono
dei tempi precisi sulla vaccinoprofilassi che vengono puntualmente trasgredite....(vedi
piu' sotto per i tempi delle
vaccinazioni).
vedi: LEGGE Consuetudinaria
DECRETO 20 NOVEMBRE 2000
(G.U. 23/12/2000)
Aggiornamento del protocollo per l’esecuzione della vaccinazione
contro l’epatite virale B
Il Ministro della Sanità
VISTO l’articolo 2, comma 1, della
legge 27 maggio 1991, n. 165, riguardante l’obbligatorietà della
vaccinazione contro l’epatite virale B;
Visto l’art. 2 del D.M. 3 ottobre 1991, riguardante il
protocollo per l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite
virale B;
Visto il D.M. 7 aprile 1999, riguardante il nuovo calendario
delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età
evolutiva;
VISTI gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b) della legge 23
dicembre 1978, n. 833, riguardante l’istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale;
VISTO l’articolo 1 del Decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, riguardante il riordinamento del Ministero della sanità, a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
VISTI gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera b) del
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni
ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
RICONOSCIUTA la necessità di aggiornare il protocollo per
l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite virale B,
particolarmente per ciò che concerne l’immunizzazione del
personale sanitario;
UDITA la Commissione di Esperti in tema di vaccinazioni
istituita con D.M. 20 ottobre 1997;
SENTITO il parere del Consiglio Superiore di Sanità:
D E C R E T A
Art. 1
Il protocollo allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 è
aggiornato secondo quanto riportato in allegato
Roma, 20 novembre 2000
Il Ministro
Firmato: Veronesi
Allegato al D.M. 20 novembre
Protocollo per l’esecuzione della vaccinazione contro l’epatite
virale B
Le vaccinazioni contro l’epatite virale B sono eseguite secondo
la schedula prevista per ciascun vaccino registrato in Italia.
Per gli scopi della legge 27 maggio 1991, n. 165, e per
assicurare uniformità della strategia della vaccinazione
antiepatite B su tutto il territorio italiano, è opportuno
seguire calendari di vaccinazione e regimi di trattamento
post-esposizione il più possibile uniformi, secondo il
protocollo di seguito riportato.
1)Neonati che debbono effettuare le vaccinazioni dell’obbligo:
a) nati da madre HBsAg negativa;
Il vaccino antiepatite B va somministrato al 3°, 5° e 11° mese
di vita contemporaneamente alle altre vaccinazioni obbligatorie
e raccomandate, secondo le modalità descritte nel D.M. 7 aprile
1999;
b) nati da madre HbsAg positiva:
1a dose alla nascita (entro le prime 12-24 ore di vita, con
contemporanea somministrazione, in altra sede corporea, di
immunoglobuline specifiche antiepatite B);
2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima;
3a dose subito dopo il compimento del secondo mese di vita, in
concomitanza con la somministrazione delle prime dosi degli
altri vaccini obbligatori e raccomandati;
4a dose all’undicesimo mese di vita, in concomitanza con la
somministrazione delle suddette vaccinazioni.
Dosaggio pediatrico.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono
necessarie dosi di richiamo.
2) Soggetti di età inferiore a 16 anni appartenenti ai gruppi a
rischio e adolescenti della coorte dell’obbligo:
Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.
Dosaggio pediatrico.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono
necessarie dosi di richiamo.
3) Soggetti di età superiore a 16 anni ed adulti:
Si segue lo schema di somministrazione: 0, 1, 6 mesi.
Dosaggio per adulti.
Una volta completato il ciclo primario di vaccinazione, non sono
necessarie dosi di richiamo.
4) Personale sanitario
E’ indicata la valutazione della risposta anticorpale a distanza
di almeno un mese dal completamento del ciclo primario della
vaccinazione contro l’epatite virale B.
E’ parimenti indicato il controllo anticorpale al momento
dell’inizio dell’attività di operatore sanitario per coloro che
avessero ricevuto precedentemente un ciclo primario di
vaccinazione.
Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario di
vaccinazione contro l’epatite virale B e che presentino
positività per anti-HBs al controllo anticorpale, non è
necessaria alcuna dose di richiamo né ulteriori controlli dello
stato immunitario.
Nei soggetti che hanno completato il ciclo primario di
vaccinazione contro l’epatite virale B e che vengono riscontrati
negativi al controllo anticorpale, va somministrata una quarta
dose di vaccino contro l’epatite virale B, con ulteriore
valutazione anticorpale a distanza di almeno un mese da questa.
Nei soggetti non vaccinati, qualora si dovesse fare ricorso a
profilassi post-esposizione, oltre alla somministrazione delle
immunoglobuline, è indicata l’esecuzione di un ciclo completo di
vaccinazione contro l’epatite virale B secondo le modalità
descritte al punto 6, paragrafo 1, e la determinazione dell’anti-HBs
a distanza di almeno un mese dal completamento del ciclo
primario (3° dose).
Nei soggetti vaccinati e riscontrati antiHBs-negativi (non
responders), la profilassi post-esposizione va effettuata
mediante somministrazione di immunoglobuline specifiche.
5) Soggetti emodializzati e/o immunocompromessi
Si segue lo schema di somministrazione 0, 1, 6 mesi, utilizzando
una dose doppia rispetto a quella usata per l’adulto
immunocompetente, ovvero preparazioni vaccinali apposite. Il
contenuto in alluminio non deve comunque superare 1,25 mg/dose.
Al fine di ottenere una risposta sierologica adeguata, ulteriori
dosi di rinforzo potranno essere decise caso per caso in base ai
risultati del monitoraggio sierologico dell’anti-Hbs.
6)Trattamento post-esposizione
Per i soggetti non vaccinati si segue lo schema accelerato di
immunizzazione contro l’epatite virale B con somministrazione
delle dosi di vaccino ai tempi: 0, 1, 2 mesi e successiva
somministrazione di una dose di rinforzo a distanza di 6-12 mesi
dalla terza.
Contemporaneamente alla somministrazione della prima dose di
vaccino è opportuna la somministrazione di immunoglobuline
specifiche, in sede corporea diversa da quella utilizzata per
l’inoculazione del vaccino contro l’epatite virale B.
Le immunoglobuline specifiche vanno somministrate entro il 7°
giorno ed il ciclo di vaccinazione per il trattamento
post-esposizione va iniziato entro il 14° giorno dal contatto
potenzialmente infettante.
Per i soggetti pur vaccinati in precedenza, di cui non si
conosca la risposta anticorpale al ciclo di immunizzazione
primaria, è indicata la somministrazione di immunoglobuline
specifiche insieme ad una dose di vaccino e l'esecuzione di un
test per la ricerca degli anticorpi anti-HBs a distanza di
almeno un mese.
7) Vie di somministrazione e modalità di conservazione
Il vaccino contro l’epatite virale B va somministrato per via
intramuscolare, nella faccia antero-laterale della coscia nei
neonati e nei lattanti, e nella regione deltoidea nei ragazzi e
negli adulti.
Tutti i vaccini contro l’epatite virale B vanno conservati a
temperature comprese tra 2° e 8°C, evitando accuratamente il
congelamento che ne provoca il deterioramento irreversibile.
Note al D.M. 20 novembre 2000
Nota al punto 2
Le categorie a rischio cui la vaccinazione contro l’epatite
virale B è raccomandata ed offerta gratuitamente dal SSN sono
elencate nel D.M. 4 ottobre 1991, pubblicato sulla G.U. Serie
generale n. 251 del 25 ottobre 1991 e nel D.M. 22 giugno 1992,
pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 158 del 7 luglio 1992.
Gli
esperti di
Vaccini della
FDA,
CDC,
(vedi
anche:
CDC e
conflitti di interesse 1
+
Conflitti 2) hanno spesso
Conflitti di interesse
- 18/03/2010
- vedi
Danni dei Vaccini +
Contro Immunizzazione
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VACCINAZIONI in EUROPA:
Su 29 Paesi europei (27 dell'Unione europea, più Islanda e
Norvegia) 15 nazioni non hanno alcuna vaccinazione obbligatoria,
mentre gli altri 14 ne hanno almeno una all'interno del proprio
programma vaccinale.
È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista
Eurosurvellance, che ha valutato 15 vaccini. In particolare, è
stato notato che la vaccinazione per la
poliomielite è
obbligatoria in 12 Paesi per bambini e adulti, quella per
difterite e
tetano in 11 paesi e quella
per l'epatite B
in 10. Dei 15 vaccini considerati, otto rientrano in una
strategia mista tra vaccini obbligatori e raccomandati.
Tutti e 29 i Paesi hanno la vaccinazione per la
difterite,
epatite b,
Haemophilus influenzae tipo B
(Hib), influenza,
morbillo -
orecchioni -
rosolia,
pertosse,
polio e
tetano nel loro
programma vaccinale.
In totale 28 paesi hanno il vaccino per lo
pneumococco, nelle loro
raccomandazioni o leggi, alcuni solo per i bambini, altri anche
per adulti e gruppi a rischio.
Molte altre vaccinazioni (epatite A,
papilloma virus umano
(HPV),
meningite,
tubercolosi e
varicella) sono
considerate almeno da 20 dei Paesi.
Il vaccino per il rotavirus invece è incluso nel programma di
immunizzazione di soli 9 paesi.
In Italia, la Regione Veneto (che ha una popolazione di cinque
milioni di persone) nel 2007 ha sancito
FINALMENTE la FINE dell'obbligo vaccinale
per tutti i nuovi nati a partire dall'1 gennaio 2008, per
la difterite,
tetano,
poliomielite,
epatite B, essendo
gia' facoltativi tutti gli altri vaccini.
Vedi anche QUI:
Vaccinazioni in EU PDF +
Vaccini in
Europa +
Vaccinazioni in Europa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vaccinazioni "Obbligatorie"
per legge in ITALIA, sono solo 4.....e
non 6 come nella
Pericolosa Esavalente,
multivaccino spacciato per tale e
propinato alla ignara
popolazione che
NON si informa
- vedi anche
Rapporto confidenziale sulla esavalente
anti polio
anti difterite
anti tetano
anti epatite b
- resa obbligatoria con una tangente
da € 300.000, dal produttore al
ministro della salute.....tangente certificata in tribunale;
il ministro e' stato condannato,
ma la legge e' rimasta....Big
Pharma ringrazia....
Poi vi sono
Vaccinazioni "obbligatorie" per determinate categorie di persone e
di lavoratori !
I vaccini FACOLTATIVI sono spacciati come:
Vaccinazioni raccomandate
Vaccinazioni Speciali
Vaccinazioni raccomandate per determinate categorie di persone e
di lavoratori
Ecco i vaccini raccomandati:
anti morbillo (NON obbligatoria)
anti rosolia (NON obbligatoria)
anti parotite (NON
obbligatoria)
anti meningococco (NON obbligatoria)
anti varicella (NON obbligatoria)
anti pertosse (NON obbligatoria)
anti haemophilus influenzae (NON obbligatoria)
anti pneumococco (NON obbligatoria)
anti HPV (NON obbligatoria)
Le vaccinazioni ormai stanno diventando FACOLTATIVE in tutte le
regioni d'Italia, vedi QUI
NON firmate MAI NESSUN foglio prestampato dalle ASL !
Nel MONDO
Quali sono i calendari di vaccinazione seguiti negli altri Paesi
del Mondo ? Cercare su Google.com le varie legislazioni in
materia.
Tratto dal sito del
Ministero della Salute (Ultimo aggiornamento 03 Maggio 2007)
E' innanzitutto
opportuno distinguere per i
Vaccini, tra popolazione adulta e
bambini
Vaccini per i
BAMBINI e gli
adulti -
Corruttori e Corrotti per far varare le
Leggi per rendere obbligatori i Vaccini !
Nel 2009, in Italia, salvo in
alcune Regioni ove esse
sono divenute facoltative, sono obbligatorie, per
tutti i nuovi nati, le seguenti vaccinazioni:
Anti Polio, anti Vaiolo obbligatorie
-
Leggi varate rispettivamente nel
1996 e nel 1968:
- antipoliomielitica (L. 4 febbraio
1966 n° 51) - Con il decreto del 7/4/99 le prime due dosi di
antipolio vengono somministrate con vaccino Salk anzichè Sabin.
- antitetanica (L. 20 marzo 1968 n°
419)
Il 26 giugno del 1981. Il Decreto legge n. 34 sancisce per
l’Italia la sospensione dall’obbligatorietà della vaccinazione
anti-vaiolosa.
All'epoca chi governava l'Italia -
http://www.governo.it/Governo/Governi/governi.html
- era il III
Governo Moro (23/02/1966 - 24/06/1968) -
Coalizione politica DC- PSI - PSDI - PRI
Prima
Legge di Indennizzo per i
danni dei vaccini:
http://storia.camera.it/governi/iii-governo-moro
+
http://www.governo.it/Governo/Governi/moro3.html
In quegli anni era Ministro della Sanita’:
Luigi Mariotti (PSI) dal 23/02/1966 al
24/06/1968
e come Ministro all’Industria, commercio e
artigianato
Giulio Andreotti (DC) il cui
figlio e’
stato messo successivamente a capo in Italia, di
una
grande industria
farmaceutica, la
Bristol Myers Squibb….;
- antidifterica
(L.
6 giugno 1939 n° 891 - L. 27 aprile 1981 n° 166) - Allora vi
era il governo fascista di Mussolini...(oggi queste ultime due
in un'unica iniezione)
- antiepatite virale B (L. 27
maggio 1991 n° 165) - e' stato "varata" la Legge dell'obbligo
con una
bustarella di 600 milioni di lire data al
poco onorevole
ex ministro della salute: De Lorenzo.
Le vaccinazioni antidifterica ed antitetanica possono essere
somministrate utilizzando vaccino combinato
antidifterico-tetanico (DT), vaccino combinato
antidifterico-tetanico-pertossico (DTaP) o una qualsiasi delle
combinazioni vaccinali attualmente disponibili sul mercato:
DTaP-Hib-IPV; DTP-Hib-IPV-Epatite B.
Oggi nel 2010 hanno tolto i vari vaccini monovalenti,
bivalenti,
trivalenti, quadrivalenti, pentavalenti e li hanno
sostituiti con l'esavalente
che contiene 2 vaccini NON obbligatori, spacciandoli per
tali....
Il ciclo delle vaccinazioni inizia, secondo il calendario
stabilito dalle leggi, al 3° mese di vita e prevede la
somministrazione di tre dosi dei vaccini DT o DTP,
antipoliomielitico iniettabile (IPV) ed antiepatite B, entro il
compimento del 12° mese di vita, secondo il calendario di
seguito riportato, recentemente modificato con il nuovo
Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Suppl. Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2005).
I vaccini possono essere somministrati simultaneamente; numerosi
studi hanno dimostrato che non esistono interferenze che possano
compromettere l'efficacia della risposta immunitaria in caso di
somministrazione contemporanea dei vaccini comunemente usati per
l'immunizzazione dei bambini.
Per ottenere un rinforzo a lungo termine dell’immunità conferita
dal ciclo primario, si raccomanda che una dose di richiamo di
vaccino DT o DTaP venga effettuata in età pre-scolare (5-6
anni).
La vaccinazione contro la pertosse, contro il morbillo, la
parotite, la rosolia e quella contro le forme invasive da
Haemophilus influenzae b (Hib) sono invece raccomandate; come
già detto, il vaccino contro la pertosse può essere
somministrato in associazione con il DT o con altri antigeni,
usando vaccini combinati.
Anche le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la
rosolia possono essere somministrate, oltre che in forma
singola, con il vaccino combinato (MPR), entro il 24° mese di
vita e, preferibilmente, al 13° - 15° mese (Circolare
n. 12 del 13 luglio 1999 e
Piano Nazionale Vaccini 2005-2007).
La vaccinazione contro le infezioni invasive causate dallo
pneumococco è raccomandata per i bambini, di età inferiore a 5
anni che presentino alcune condizioni che li espongono a maggior
rischio.
ADULTI
Prendendo in considerazione la popolazione adulta, alcune
vaccinazioni sono obbligatorie per determinate categorie di
persone e di lavoratori:
la vaccinazione antitetanica è
obbligatoria, oltre che per tutti gli sportivi affiliati al
CONI, per i lavoratori agricoli, i metalmeccanici, gli operatori
ecologici, gli stradini, i minatori e gli sterratori etc.,
secondo l'elenco riportato nella Legge del 5 marzo 1963, n° 292;
il
DPR n. 464 del 7 novembre 2001 ha recentemente
modificato la cadenza con cui effettuare i richiami periodici
della vaccinazione, cadenza peraltro già da tempo suggerita con
alcune circolari del Ministero della Salute, di cui l’ultima è
la Circolare n.16 dell’11 novembre 1996;
le vaccinazioni per: la
meningite,
tifo,
difterite,
tetano,
morbillo-parotite-rosolia
sono obbligatorie per tutte le
reclute all'atto dell'arruolamento (Decreto
del Ministro della Difesa del 19 febbraio 1997, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1997).
La vaccinazione antitifica era
obbligatoria per gli addetti ai servizi di approvvigionamento
idrico, ai servizi di raccolta e distribuzione del latte, ai
servizi di lavanderia, pulizia e disinfezione degli ospedali,
per le reclute, e per altri lavoratori, ma tale obbligo è
cessato con l’abrogazione del D. C. G. 2 dicembre 1926 e
dell’art. 38 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327, ad opera
rispettivamente dell’art. 32 della Legge 27 dicembre 1997, n.
449 e dell’art. 93 della Legge 27 dicembre 2000, n° 388; l’art.
93 della legge 388/2000, comunque, conferisce alle Regioni, in
casi di riconosciuta necessità e sulla base della situazione
epidemiologica locale, la possibilità di disporre l’esecuzione
della vaccinazione antitifica in specifiche categorie
professionali.
La vaccinazione antitubercolare
(BCG) era obbligatoria, secondo la legge 14 dicembre 1970 n°
1008, per il personale medico ed infermieristico, per le persone
conviventi con soggetti affetti da tubercolosi, per i ragazzi di
età di compresa tra 5 e 15 anni residenti in zone depresse ad
elevata morbosità tubercolare (indice tubercolinico maggiore del
5% nei bambini di 6 anni), per le reclute all'atto
dell'arruolamento; il
DPR n° 465 del 7 novembre 2001 emanato ai sensi dell’ art.
93 della Legge 27 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che la
vaccinazione antitubercolare è ora obbligatoria soltanto per il
personale sanitario, gli studenti in medicina, gli allievi
infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test
tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto
rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti, oppure
che operi in ambienti ad alto rischio e non possa essere
sottoposto a terapia preventiva, perché presenta
controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici.
Oltre alle vaccinazioni
"obbligatorie", esistono anche
vaccinazioni raccomandate per alcune categorie
professionali considerate maggiormente a rischio per talune
infezioni ovvero per alcune categorie di persone suscettibili di
andare incontro a serie complicazioni in caso di infezione.
La vaccinazione contro l'epatite virale B è raccomandata, e
offerta gratuitamente, agli operatori sanitari e al personale di
assistenza degli ospedali e delle case di cura private, alle
persone conviventi con portatori cronici del virus dell'epatite
B, agli operatori di pubblica sicurezza, ai politrasfusi e agli
emodializzati e a tutte le altre categorie indicate nel D.M. del
4 ottobre 1991; l’aggiornamento del protocollo per l’esecuzione
della vaccinazione contro l’epatite virale B è stato effettuato
con il
D.M. 20 novembre 2000, con relativa
Circolare esplicativa n. 19 del 30 novembre 2000 .
La vaccinazione contro l'influenza è raccomandata a tutte le
persone di età superiore a 65 anni e a coloro che sono
sofferenti di malattie croniche e debilitanti a carico
dell'apparato cardiovascolare, broncopolmonare, renale etc.,
nonché agli addetti a servizi di pubblica utilità (Circolari
emanate annualmente).
La vaccinazione contro le infezioni da pneumococco è
consigliabile alle persone di età superiore a 65 anni o
sofferenti di malattie croniche e debilitanti a carico
dell'apparato cardiovascolare, broncopolmonare, renale, o con
asplenia (mancanza della milza) funzionale o a seguito di
intervento chirurgico.
La vaccinazione per il tfo, così come quella per l'epatite
virale A e B, per la polio, tetano, meningite, rabbia e quella
per la febbre gialla possono essere indicate per i viaggiatori
che si rechino all'estero in zone endemiche o comunque
considerate a rischio, dopo avere effettuato una attenta
valutazione della tipologia del viaggio e della destinazione
dello stesso.
La vaccinazione per la febbre gialla o antiamarillica è
raccomandata nel caso di viaggi in alcune zone del mondo in cui
la malattia è endemica, ed è richiesta obbligatoriamente per
l’ingresso in alcuni Paesi (vedi:
febbre gialla).
Il regime d'obbligo, comunque, non
costituisce necessariamente una classificazione di maggior
pericolosità delle malattie per la cui prevenzione vengono
effettuate, rispetto alla sola raccomandazione; piuttosto,
l'obbligatorietà è stata determinata da particolari
atteggiamenti culturali storicamente presenti al momento della
loro introduzione.
Ciò è ben rappresentato dalla gratuità di tutte le vaccinazioni
effettuate nell'interesse della salute pubblica e nell'obbligo
della loro offerta attribuito ai Servizi territoriali, come
previsto dalla Circolare n° 13 del 6 giugno 1995 e dalla
definizione, ad opera del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000,
di obiettivi per la prevenzione di alcune malattie infettive,
esemplificabili nel raggiungimento in tutti i bambini di età
inferiore a 24 mesi di coperture vaccinali non inferiori al 95%
per difterite, tetano, poliomielite, epatite B, morbillo,
parotite, pertosse, rosolia, infezioni invasive da Hib e nelle
persone al di sopra dei 64 anni di coperture non inferiori al
75% per influenza.
Calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva
Se, dunque, la Repubblica
Italiana mantiene fermo e non derogabile (Cassaz. Civ. sent.
13346 del 1.06.2010) l’obbligo vaccinale nonostante, si
direbbe, l’art. 32 Cost., è ben vero che si tratta di un obbligo
che lo stesso Legislatore nazionale ha mitigato anche in
relazione alle sanzioni per la sua inottemperanza, rendendo in
tal modo, se possibile, il sistema ancora più anacronistico.
Infatti le vaccinazioni non sono coercibili (Decreto Legge
6.05.1994 n. 273, art. 9), e all’indomani del D.P.R. 355 del
26.01.1999 che ha abolito l’odiosa sanzione indiretta
dell’esclusione dalla scuola dell’obbligo e dalle altre comunità
dei bambini non vaccinati, resta a carico del genitore
inadempiente all’obbligo, la mera ammenda pecuniaria
(depenalizzata in base alla l. 689/1981, art. 32), oltre alla
responsabilità per gli eventuali effetti dannosi subiti dai
minori per la mancata vaccinazione (art. 9, comma 3, D.L.
273/1994).
E’ comunque astrattamente possibile, mediante il ricorso agli
articoli 333 e 336 del Codice Civile, l’imposizione coattiva
della vaccinazione sul minore; ma un tale intervento da parte
dell’Autorità Giudiziaria può giustificarsi solo in presenza di
comportamenti negligenti e gravi del genitore che denotino
complessivamente l’inadeguatezza a svolgere la sua funzione, e
tale non è, di per sé sola, l’inottemperanza all’obbligo
vaccinale (da ultima, Corte Appello Napoli 13.04.2011).
Invero, siamo molto lontani dalla coercizione all’obbligo, anche
perché gli stessi Giudici minorili applicano e solo in casi
limitatissimi la sanzione pecuniaria, contribuendo così anche la
giurisprudenza alla evoluzione coerente del sistema nella
direzione dell’auspicabile superamento dell’obbligo vaccinale,
che in questi ultimi anni viene scardinato grazie,
principalmente, alle politiche sanitarie regionali.
In effetti sono le singole Regioni che, forti della devoluzione
delle competenze in materia sanitarie attribuite loro con Legge
3/2001, stanno contribuendo alla nascita di un sistema basato
sulla volontaria adesione alla pratica vaccinale, riconoscendo
il diritto del genitore all’autodeterminazione consapevole; in
taluni casi (Veneto) l’obbligo vaccinale è stato addirittura
sospeso per i nuovi nati (L.R. Veneto 7/2007).
La Regione Toscana, che pure lo ha mantenuto, con delibera
G.R.T. n. 369 del 22.06.2006, ha riconosciuto la piena
legittimità dell’obiezione all’obbligo vaccinale del genitore,
regolamentando la procedura del dissenso informato (Allegato “A”
alla delibera G.R.T. 369/2006).
In Toscana, infatti, i genitori hanno l’ineliminabile diritto di
rifiutare la vaccinazione, anche per motivi di convincimento
personale, e non è loro richiesto di fornire le ragioni sottese
alla scelta del dissenso.
Mi limito a segnalare l’opportunità, da parte dei genitori che
intendono rifiutare le vaccinazioni obbligatorie per
convincimento personale, di rispondere a mezzo posta una volta
raggiunti dalla missiva di “sollecitazione” da parte della Asl:
in questo modo, si eviteranno possibili visite domiciliari.
In capo al pediatra o al medico di famiglia gravano precisi
obblighi di informazione sui rischi a cui il bambino non
vaccinato può andare incontro; mi domando quali argomentazioni
potrebbe il pediatra portare all’attenzione del genitore
obiettore, se è lo stesso Ministero della Salute ad avere
dichiarato la quasi totale scomparsa delle infezioni per le
quali vi è obbligo vaccinale...
In ogni caso, i medici dovrebbero disporre di tutte le
conoscenze necessarie per mettere in grado i genitori di
valutare e scegliere, tenendo sempre a mente i contenuti dei
documenti internazionali sui diritti inviolabili della persona
(dal Codice di Norimberga alla dichiarazione di Helsinki, fino
alla più recente Convenzione europea di Oviedo 4 aprile 1997 sui
diritti dell’uomo e la biomedicina, ratificata in Italia con
Legge n. 145 il 28 marzo 2001), così come il fondamentale art.
32 della Costituzione italiana e l’art. 30 del Codice di
deontologia medica.
I genitori, almeno in Toscana, devono essere posti in condizione
di esercitare il sacro diritto all’autodetermina-zione
consapevole, e manifestare liberamente il dissenso.
Il medico, di fronte al rifiuto del genitore al trattamento,
deve “limitarsi” a raccogliere la firma del dissenziente su
apposito modulo prestampato, e successivamente trasmetterlo alle
Autorità sanitarie, al Sindaco ed al Tribunale dei Minori.
Al raggiungimento della maggiore età del figlio, questo sarà
ricontattato dalla Asl per verificarne il consenso alla
vaccinazione.
Sempre che i tempi non diventino maturi per l’abolizione, in
tutte le Regioni italiane, dell’obbligo vaccinale, che
rappresenta il punto di arrivo imprescindibile per un sistema
sanitario che individua nell’espressione consapevole del
consenso la piena legittimazione degli atti medici.
Tratto da:
http://www.percorsibiosalute.it/
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VACCINAZIONI "OBBLIGATORIE"
ANTIDIFTERICA: Legge 6 GIUGNO 1939 n. 891 (G.U. 1 LUGLIO
1939 n. 152)
Obbligatorietà della vaccinazione
antiDifterica. (NdR: vedi
Difterite)
E
obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal
secondo
al decimo
anno di età.
vedi: la legge Consuetudinaria
La legge è chiara, nel 1° anno di età
NON E’ OBBLIGATORIA, come dal
compleanno dei 10 anni in avanti.
Il "decimo anno di età" inizia il giorno del compleanno degli
anni 9 e termina il giorno del compleanno degli anni 10 (dieci).
Come potete osservare gli anni nei quali i bambini possono
essere vaccinati sono solamente dal secondo al decimo anno di
età, cioè significa che nel 1° anno di età la vaccinazione NON è
obbligatoria, così come dal compleanno degli anni 10 in avanti.
Purtroppo da più di 40 anni si vaccina illegalmente con il
vaccino antidifterico i bimbi a 3 mesi e 6 mesi e nessun giudice
di tribunale ha mai mosso un dito per denunciare questa
illegalità.
Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole
primarie (scuole elementari) è compreso il certificato di aver
subito la vaccinazione antidifterica. Tra i documenti
prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie (scuole
elementari) è compreso il certificato di aver subito la
vaccinazione antidifterica.
Come sopra, il certificato di questa vaccinazione obbligatoria è
richiesto solo per le scuole elementari, per le medie o le
superiori l’obbligo della presentazione del certificato
vaccinale non esiste più, però certe scuole lo richiedono, basta
consegnare il certificato anche se di contenuto negativo.
Vedi sotto punto:
(A)
ANTITETANICA: Legge 5 MARZO 1963 n. 292 (G.U.
27 MARZO 1963 n. 83):
Vaccinazione antiTetanica obbligatoria. (NdR:
vedi
Tetano vaccino)
E resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica..........per tutti i bambini
nel
secondo anno di età.
vedi: la legge Consuetudinaria
Nel primo anno di età non è obbligatoria ma
solo
dal secondo anno.
Il 2° anno
di età, inizia il giorno del compleanno del 1° anno e termina il giorno del compleanno
degli anni 2.
La legge è chiara, nel 1° anno e dal 3° anno di età
la vaccinazione NON E’ OBBLIGATORIA.
Come potete osservare anche in questa legge, si determinano i
momenti precisi della vaccinazione obbligatoria, al di fuori dei
quali non vi è possibilità di vaccinare; eppure da più di 40
anni i medici vaccinatori eseguono vaccinazioni al di fuori
della legge senza che nessuno abbia il coraggio di far loro
rispettare la legge.
Persino i giudici dei tribunali italiani stendono sentenze al di
fuori della legge.
3 bis: Tra i documenti prescritti per l’ammissione alle
scuole primarie (scuole elementari) e secondarie (scuole medie)
sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione antitetanica, antidifterica e quando del caso le inoculazioni di
richiamo.
Come potete osservare nelle scuole liceali e superiori questi
documenti non possono essere richiesti e come per le altre
vaccinazioni obbligatorie la mancata presentazione del
certificato non comporta l’esclusione dalla frequenza alla
scuola dell’obbligo, nelle superiori l’obbligo di presentazione
del documento vaccinale non esiste più.
Se fosse stata da applicare una sanzione così grave, il
legislatore l’avrebbe prevista, ma conoscendo bene l’articolo
Costituzionale (34) che sancisce: "la scuola è aperta a TUTTI"
(non solo ai vaccinati) non poteva che richiedere la sola
presentazione del certificato e non l’allontanamento dalla
frequenza scolastica perché non vaccinato. Non si può
considerare un bambino sano, come un’untore; NON esiste nessuno
studio scientifico che dimostri che un bambino NON vaccinato è
un rischio per la collettività vaccinata !
Occorre ricordare che è richiesto solo la presentazione del
certificato di vaccinazione e non di "avvenuta vaccinazione" per
cui potete presentare un certificato anche "negativo".
NON deve spettare al Preside di una scuola, controllare se la
vaccinazione è stata eseguita o meno, (questo spetta alle USL),
egli può solo richiedere il certificato e null’altro.
Vedi sotto punto:
(A)
ANTIPOLIO:
Legge 4 FEBBRAIO 1966 n. 51 (G.U. 19 FEBBRAIO 1966 n. 44):
Obbligatorietà della vaccinazione
antiPoliomielitica. (NdR:
vedi
Poliomielite)
La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini
entro il primo anno di età.
Il "primo anno di età" inizia il giorno della nascita e termina il
giorno del compleanno dell' anno 1.
La legge è chiara, dal 2° anno di età la vaccinazione
NON E PIU
OBBLIGATORIA.
Come potete osservare la legge vaccinale - - e'
chiara, la vaccinazione puo' essere effettuata solo
entro il primo anno di età,
NON dopo.
vedi: la legge Consuetudinaria
Dal secondo anno non è più obbligatoria;
NON SI PUO’ VACCINARE
al di fuori dell’età prescritta dalla legge; eppure da più di 30
anni assistiamo ad una
Dittatura Sanitaria
che se ne frega
altamente della legge e vaccina a qualsiasi età.
La legge continua dicendo: 3. Il contravventore è punito con
l’ammenda fino a lire 100 mila.
Anche qui vi è una chiara e precisa indicazione, il reato di non
vaccinazione (obbligatoria nel solo primo anno di età), non è
perseguibile penalmente, se non con un’ammenda (reato solo
amministrativo).
NON è prevista la coercizione o la vaccinazione coatta; infatti
nel successivo DM del 25 MAG. 1967 si aggiunge all’art. 4 al 3°
capoverso:
A tal fine è fatto obbligo agli uffici di igiene di esplicare
opera di propaganda e di convinzione presso il pubblico affinché
detti soggetti si presentino alla vaccinazione.
4. Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola
dell’obbligo (scuole elementari) è aggiunto il certificato da
rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione
antipoliomielitica.
Commento: il certificato di vaccinazione è richiesto SOLO alla
prima ammissione (scuola elementare e non media o successive)
alla scuola dell’obbligo (i primi 8 anni, 5 elementari + 3
medie).
Inoltre da questo articolo si evince che, la non presentazione
del certificato non impedisce la frequenza scolastica, il
certificato non esclude l’obbligo all’educazione scolastica,
sancito dall’art. 34 della Costituzione Italiana, nelle scuole
Superiori non è obbligatorio presentare il certificato di
vaccinazione e se ve lo chiedono, la richiesta è illegittima.
Vedi sotto punto:
(B)
ANTIEPATITE B:
Legge 27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127): Legge
27 MAGGIO 1991 n. 165 (G.U. 1 GIUGNO 1991 n. 127)
-
ARTICOLO 4.
(C)
1. La vaccinazione antiepatite virale B va somministrata nel
primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel corso del
terzo mese (a partire dal compimento della ottava settimana), la
seconda nel corspo del quinto mese di vita e, comunque, non
prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione
della prima dose, la terza in un periodo di tempo compreso tra
l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita.
vedi: la legge Consuetudinaria
Obbligatorietà della vaccinazione per
lEpatite virale B. (NdR: vedi
antiEpatite B - Engerix B)
.......è obbligatoria per tutti i nuovi nati, nel primo anno di
vita (la vaccinazione DEVE iniziare solo nel 3° mese,
NON prima).
Il "primo anno"
di vita inizia il giorno della nascita e finisce il giorno del compleanno del 1 anno
(365 giorni dopo).
...limitatamente ai 12 anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel
corso del
dodicesimo anno di età.
Il dodicesimo anno di età inizia al compleanno degli 11 anni e termina al
compleanno dei 12 anni.
La legge è chiara, dal 2° fino all 11° anno di età e dal 13° in poi, la
vaccinazione NON E PIU OBBLIGATORIA.
Controllate la giusta eta' del vs figlio/a !!
Il
capoverso 1 afferma: Al fine di prevenire l’insorgere e
la diffusione dell’epatite virale B la vaccinazione contro tale
malattia è obbligatoria per tutti i nuovi nati, nel primo anno
di età.
2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge (fino al 27 MAGGIO del 2003) la
vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti, nel
corso del dodicesimo anno di età. Il 1° anno di età, lo
ripetiamo, inizia il giorno della nascita e termina con il
giorno del compleanno dell’anno 1.
Il "dodicesimo" anno inizia il giorno del compleanno degli anni
11 e termina con il giorno del compleanno degli anni 12.
Anche in questo caso la vaccinazione è obbligatoria SOLO nei
primi anni di età e (per soli 12 anni successivi alla legge) nel
corso del dodicesimo anno; ciò significa che un bambino di 2
anni o più fino agli undici anni o dal compimento dei 12 anni in
avanti, NON può essere vaccinato.
Il capoverso 3: La certificazione della avvenuta
vaccinazione è presentata all’atto della prima iscrizione alla
scuola dell’obbligo, (scuola elementare) a partire dal sesto
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale certificazione è altresì presentata dagli studenti della
scuola media inferiore al momento dell’ammissione agli esami di
licenza.
Vedi sotto punto:
(C)
NON FIRMARE MAI questo Modulo
!! (facsimile di foglio che le
ASL,
in mala fede presentano, quando
vi convocano per le vaccinazioni)
-
NON firmate MAI NESSUN foglio prestampato dalle ASL !
Decreto legge 273/1994 art 9 comma 3. Responsabilita' per
eventuali effetti dannosi per la mancata vaccinazione.
Non vaccinando ovviamente si assumono tutte le responsabilità,
come ci assumiamo la responsabilità anche nel vaccinare.
Nell'uno e nell'altro la responsabilità è dei genitori e/o dei
tutori.
Potrebbe sembrare che questi incorrano in responsabilitá diciamo
"legali", vale a dire: "non hai fatto il vaccino a tuo figlio
per la malattia x od y; il bimbo si ammala e riporta una
complicazione grave…
Per caso si incorre in problemi col tribunale dei minori per
negligenza o sanzioni di altro genere ?.
Risposta: Il codice civile ne’ penale, prevedono sanzioni ne’
azioni coercitive.
L'unica cosa che può succedere che in presenza di “epidemie
diffuse”, ma sempre inventate dall’OMS
& C, di
malattie collegate alle vaccinazioni "obbligatorie", lo stato od
il sindaco, in sua rappresentanza come dirigente delle
ASL di competenza,
in base all'art. 32 comma 1 della Costituzione, "potrebbe"
rendere coercitiva-obbligatoria la vaccinazione. Costituzione
art. 32:
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32
Comunque, l'articolo citato è stato SOPPRESSO. cancellato
dalla riconversione della legge.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/18/095A7381/sg
Le vaccinazioni ormai stanno diventando FACOLTATIVE in
tutte le regioni d'Italia, vedi QUI
Dovete anche conoscere i
veri e
GRAVI Danni del
vaccino
Esavalente che vogliono fare ai vs figli...(4
vaccini detti impropriamente "obbligatori", infatti
non esistono vaccini obbligatori, e 2 detti
"facoltativi", spacciati per obbligatori... dai
medici vaccinatori....)
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Malgrado le leggi siano chiare, la
Dittatura Sanitaria, per mezzo di
medici e giudici
consenzienti, impone
con la prepotenza del
terrorismo psicologico le vaccinazioni ai
bambini e giovani di età diverse da
quelle previste e permesse-regolamentate
dalla Legge Italiana e questo avviene da 30
anni senza che nessuno abbia il coraggio di
gridare il misfatto.
Nessun giudice italiano, in circa 50 anni,
ha osato denunciare i soprusi che sono stati fatti con le
vaccinazioni, su milioni di persone, salvo l’autore di questo libro ed altri
cittadini,
che si sono autodenunciati per non aver vaccinato i propri figli.
Comunque gia da alcuni anni il Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato
una circolare ai presidi delle scuole italiane per poter far ammettere alla frequenza scolastica tutti i bambini non
vaccinati, secondo il comando Costituzionale (art.34) che recita:
"La
SCUOLA è APERTA a TUTTI",……e NON solo ai vaccinati…
Purtroppo
il partito dei vaccini, ovvero
la mafia farmacologica sta cercando di instaurare in tutte le
nazioni del mondo attraverso l’OMS (Or. Mondiale Sanità), la loro
dittatura sanitaria e vaccinatoria; quando questo partito finanziato
dalle case produttrici, avrà ottenuto il potere necessario, la
dittatura sarà terribile e produrrà effetti disastrosi.
In
Italia il 7 Gennaio 1994 è stato emanato un “Decreto Presidenziale”
n. 8 (voluto dall’allora Ministro della Sanità On. Garavaglia) dal
titolo “Disposizioni urgenti in
materia Sanitaria” che contiene alcune direttive vincolanti in materia
di vaccinazioni: Articolo 9:
1)
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori
NON PUO’
essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica.
2)
Resta fermo l’operatività delle sanzioni previste a carico di coloro
che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei
direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il
minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi
della legge 4 maggio 1983 n. 184
3)
I soggetti indicati al comma 2
sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal
minore o da terzi, conseguentemente all’inosservanza delle
disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.
4)
A
parziale modifica di quanto disposto dall’articolo 14, comma terzo,
lettera q) della legge 23 DIC. 78 n. 833, ai fini dell’esonero della
obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o
del medico specialista, presentato dall’interessato, è VINCOLANTE per
l’Unità Sanitaria Locale (USSL).
Su
questo decreto ministeriale occorre fare alcune considerazioni:
A)
Riconosciamo nel decreto lo sforzo del Ministro della Sanità
nell’iniziare finalmente il riconoscimento al sacro santo diritto
sancito anche dalla Costituzione (art. 32) sul fatto che NESSUN
trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto se questo viola
i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ed il vincolo
all’USSL di accettare i certificati consegnati da colui che chiede
legittimamente l’esonero del
TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) al Sindaco (Legge 833/78 art 33), ma
dobbiamo anche affermare che vi è, nel contenuto un’affermazione
veramente dittatoriale nel punto 3:
..sono personalmente responsabili
di ogni effetto dannoso subito dal minore o
da terzi...; mentre possiamo “accettare” la responsabilità
sui propri ”tutelati” o sui figli minori, quello che è scandaloso
è che si debba accettare che per ipotesi, il vicino di casa che si
ammalasse di Difterite,
Tetano,
Poliomielite,
Epatite B, vi accusasse di
essere voi od i vostri figli coloro che glielo avrebbero trasmesso, (pur
non essendo malato di quella malattia) il giudice “zelante” del
Tribunale, potrebbe condannarvi addirittura alla prigione !
ATTENZIONE:
Art.
5
C.C. (Atti di disposizione del proprio corpo) cita testualmente:
"Gli
atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una
diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".
Quindi
un consenso alla disponibilità ad accettare un vaccino che possa
eventualmente cagionare una diminuzione permanente della integrità
fisica è addirittura vietato dalla legge e neanche minimamente
consentito.
Quindi,
firmando una qualsiasi
dichiarazione di assunzione di responsabilità (richiesta fatta dai medici vaccinatori a tutti i genitori
dei bambini da vaccinare), si va
addirittura contro la legge.
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NOVITA'
GIURISPRUDENZIALI - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER I GENITORI CHE
NON FANNO VACCINARE I FIGLI.
Con sentenza n.
5877/04, depositata lo scorso 24 Marzo la I° Sezione Civile
della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che i genitori
che non fanno sottoporre i figli alle vaccinazioni obbligatorie
per legge (antiepatite B
-
Epatite B, antipolio
-
Poliomielite, antidifterica
-
Difterite, ed
antitetanica -
Tetano) rischiano una sanzione amministrativa in
quanto le dette vaccinazioni sono finalizzate alla tutela della
salute collettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 32
della Costituzione.
...ma queste nuove disposizioni sono state recentemente
annullate.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
- A.D.U.C.-
LUCCA NEWS
E-mail:
segreteria@aduc-lucca.it
- S.i.p. ANNO I Numero 1 Gennaio 2004
vedi:
VACCINAZIONI di MASSA - il CRIMINE
delle Vaccinazioni nel Mondo
+
Siamo
Contro le false Immunizzazioni di
massa
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE :
La Corte d'Appello per Minori di Venezia ha ritenuto di dover sollevare
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 32 della
cost. della legge 5 marzo 1963, n. 292 (da ultimo modif. con legge 27
aprile 1981, n. 166) sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica,
per i seguenti motivi : l'obbligo della vaccinazione per il tetano e' nato
in un periodo storico in cui i bambini giocavano per strada e nei campi, e
il rischio di venire a contatto con le spore del tetano era molto più
elevato di oggi, in cui i bambini giocano normalmente in appartamenti
ristretti ma asettici, e nei quali imbattersi nelle spore del tetano e'
quanto mai improbabile.
Che il rischio di contrarre il
tetano sia
estremamente ridotto, è il dubbio che ha colpito anche il legislatore, il
quale, però, non ha ancora preso una posizione precisa (si noti
che, nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea non sussiste
l'obbligatorietà), e considerato che l'art. 9 del decreto legge 7 gennaio
1994, n. 8, seppur non convertito in legge, escludeva l'imposizione
coattiva delle vaccinazioni obbligatorie e il D.P.R. 26 gennaio 1999, n.
355, disponeva la libertà di frequenza scolastica per tutti gli alunni
non vaccinati; per cui ora ci si trova in questa ambigua situazione per
cui le vaccinazioni sono formalmente ancora obbligatorie per legge, ma se
non si fanno non succede assolutamente nulla.
«Negli ultimi tempi, poi, si e' allargato un vasto movimento d'opinione
contro l'obbligatorietà delle vaccinazioni. - dichiara Marco Affatigato,
dell'ADUC-Lucca, che prosegue - Lo stesso Consiglio superiore di sanità
(risoluzione 5 novembre 1995) ha raccomandato di accelerare lo spostamento
dell'impegno per le vaccinazioni dall'ambito degli interventi impositivi
di polizia sanitaria a quello della partecipazione consapevole.
La Corte
di Appello minorile si è trovata ad affrontare un rifiuto genitoriale
alla vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge non fondato su
un'opposizione preconcetta e immotivata alla vaccinazione: i genitori
chiedono alla Corte di Appello di spiegare perché se il
vaccino
antitetanico contenente mercurio è ritenuto potenzialmente
pericoloso dal
punto di vista scientifico-sanitario, tant'è che entro il 31 dicembre
scorso doveva essere ritirato dal commercio (Decreto Ministeriale 13
novembre 2001 in Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2002, n. 66), al giugno del
2003 non lo é giuridicamente , periodo in cui il minore avrebbe dovuto
assumerlo, ma lo diventerà solo dal 1ø gennaio 2004. Ne consegue che la
Corte non ha inteso limitarsi ad affievolire la potestà dei genitori, al
fine di rimuovere o superare decisioni degli stessi ritenute
pregiudizievoli per il minore, in quanto non lo é l'opposizione motivata
su ragioni sanitarie di buon senso.»
La Corte di Appello ha valutato che la salute costituisce un valore
protetto e garantito dalla Costituzione (art. 32), che lo definisce come
diritto individuale e interesse della collettività. Fra i due, oggi
prevale indubbiamente la componente individualistica, dal momento che la
Costituzione non impone al singolo individuo un obbligo di mantenersi in
buona salute e di curarsi nell'interesse della collettività, ma gli
riconosce la facoltà di scegliere se curarsi o non curarsi.
Con ripetuti
interventi chirarificatori, infatti, la Corte Costituzionale affermato che
l'art. 32 della Costituzione postula il necessario contemperamento del
diritto alla salute del singolo (avente anche un contenuto negativo di non
assoggettabilità a trattamenti non richiesti e non accettati: Corte cost.
26 luglio 1979, n. 88), con l'interesse della collettività. In
quest'ottica, ha affermato che l'intervento coattivo sanitario e'
giustificabile solo se viene messa in pericolo la salute pubblica (Corte
cost. 22 giugno 1990, n. 307 e 27 marzo 1992, n. 132, proprio per casi di
vaccinazione obbligatoria; Corte cost. 23 maggio 1994, n. 218, per un caso
in cui un sanitario si era rifiutato di sottoporsi all'esame dell'Hiv, con
conseguente rischio per i ricoverati che finivano sotto le sue mani).
«Dunque, può tranquillamente affermarsi che il criterio principe per
stabilire i limiti dell'autodeterminazione individuale (diritto parimenti
di rango costituzionale: Cass. III, 15 gennaio 1997,n. 364), rispetto alla
obbligatorietà imposta dalla legge, consiste nella pericolosità della
situazione per il solo individuo o per l'intera collettività.
Non c'e' dubbio, ad avviso di questo collegio, che nessun pericolo alla
collettività possa venire dal fatto che il singolo soggetto non si
vaccini contro il rischio del tetano, perché il tetano non e' una
malattia diffusiva (cioè contagiosa), ma solo tossinfettiva, che esplica
la sua azione esclusivamente attraverso la produzione di una neurotossina
estremamente attiva che colpisce il solo soggetto penetrato. Ne consegue
che viene a cadere in radice - a giudizio di questa Corte -
l'obbligatorietà della vaccinazione stessa, che potrebbe sussistere solo
se il tetano costituisse una malattia diffusiva. P. Q. M. La Corte
d'appello di Venezia, sezione minorenni, pregiudizialmente decidendo:
1)
solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2
legge n. 5 marzo 1963, n. 292 (obbligo della vaccinazione antitetanica per
alcune categorie di rischio), siccome novellato dall'art. 1, lett. c),
legge 27 aprile 1968 n. 491, e dall'art. 1 legge 27 aprile 1981 n. 166 per
contrasto con l'art. 32 della Costituzione;
2) sospende il giudizio in
corso;
3) ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e
del fascicolo integrale alla Corte costituzionale;
4) dispone che, a cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in
causa (ivi compreso il P.G.), nonché al sig. Presidente del Consiglio dei
ministri in Roma, nel suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale
dello Stato, e che - sempre a cura della cancelleria - la presente
ordinanza sia comunicata ai signori Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato.
Venezia, 20 giugno 2003. Il Presidente: Asili.
Pareri Legali e spiegazione del
termine “Obbligatorio” - 31/05/2014
Cerchiamo di capire se il termine
obbligatorio, sia effettivamente tale, messo in atto
“coercitivamente” o se in realtà si e' davvero poco informati.
Partiamo per approfondire a livello legale questo argomento, da
un semplice articolo e da un decreto presidenziale del 1999…
Articolo 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”.
DPR 355/1999 “che ha consentito la frequenza scolastica ai bimbi
non vaccinati“
In questo documento viene riportato il
parere legale sull’iter da seguire in merito all’obiezione
alle vaccinazioni.
Pareri Legali e spiegazione del termine “Obbligatorio” -
31/05/2014
Cerchiamo di capire se il
termine obbligatorio, sia effettivamente tale, messo in atto
“coercitivamente” o se in realtà si e' davvero poco informati.
Partiamo per approfondire a livello legale questo
argomento, da un semplice articolo e da un
decreto presidenziale del 1999…
Articolo 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”.
DPR 355/1999 “che ha consentito la frequenza scolastica ai bimbi
non vaccinati“
In questo documento viene riportato il parere legale sull’iter
da seguire in merito all’obiezione alle vaccinazioni.
Parere legale: obiezione,
Avv. Roberto Mastalia
L’avvocato Roberto Mastalia ha più volte rimarcato che il suo
parere in merito all’obiezione si discosta da altre associazioni
e fino ad oggi i genitori da lui consigliati non hanno avuto
alcuna conseguenza. Innanzitutto,cerchiamo di capire se il
termine obbligatorio,sia effettivamente tale ,mettendolo in atto
“coercitivamente”,o se in realtà noi siamo davvero poco
informati…
Da mamma,ho voluto approfondire a livello legale
questo argomento,per cercare di capire se avessi dovuto
OBBLIGATORIAMENTE vaccinare mio figlio senza sè e senza ma….
Questi i suoi consigli: Come ho avuto modo di dire in tutti i
convegni ai quali ho partecipato e di scrivere sia su FB che in
altri siti e pubblicazioni, ritengo che col ricevimento delle
prime lettere per posta prioritaria, non scatti alcun obbligo a
carico dei genitori in quanto:
A) non c’è prova che siano state spedite e soprattutto…
B) …non c’è prova che siano state ricevute.
Questo consente intanto, nella peggiore delle ipotesi, di far
trascorrere alcuni mesi peraltro utili al raggiungimento
dell’anno di età prima di ricevere l’invito formale a
presentarsi al colloquio informativo inviato per RACCOMANDATA
(R/R); nell’ipotesi migliore, come avviene talvolta in certe ASL
più grandi o meno organizzate, possono addirittura dimenticarsi
di inviarla.
Contrariamente a quanto affermato da qualcuno, non esiste alcuna
“presunzione di diritto pubblico” in favore della ASL in quanto
in diritto (pubblico, privato, penale etc.) l’onere della prova
è sempre a carico di chi afferma una circostanza.
E la ASL che deve provare di avervi inviato la raccomandata e
non viceversa voi a dover provare di non averla ricevuta !
Una volta ricevuta la raccomandata, consiglio di presentarvi al
colloquio ben preparati (è facile esserlo più di loro) dopo
esservi informati leggendo testi, articoli e magari aver
partecipato ad appositi convegni.
Nell’occasione è opportuno lasciare una prova tangibile della
vostra preparazione e delle vostre intenzioni (verba volant…)
per cui consiglio di predisporre un vostro documento nel quale
spiegate le vostre ragioni (e non quelle generiche che tutti
possono scaricare) e dichiarate di non voler vaccinare il bimbo.
E’ necessario specificare che il bambino è in buone condizioni e
che il vostro dissenso non deriva da negligenza, da un
disinteresse nei confronti del bambino, ma dall’esatto
contrario, ovvero dalla ferma volontà di salvaguardare la sua
salute da vaccinazioni spesso inutili e potenzialmente dannose.
Ricordatevi che l’interesse del TdM e degli assistenti sociali
non è e non deve essere tanto la vaccinazione in sé quanto
piuttosto la possibilità che alla mancata vaccinazione non
corrisponda il disinteresse dei genitori nei confronti del
minore.
Riguardo all’impossibilità di essere sottoposti a trattamenti
sanitari contro la propria volontà, potete fare riferimento alla
Costituzione Italiana (art. 32/2° comma), alla Carta
Costituzionale Europea, alla vigente normativa ed a trattati
internazionali come quello di Oviedo.
Ricordatevi che i vaccini sono obbligatori, ma non coercibili,
come indicato anche dalla Corte di Appello di Napoli e che da
tempo la stragrande maggioranza dei TdM archivia oppure si
dichiara incompetente a decidere.
Se poi in famiglia vi sono casi di malattie autoimmuni o di
particolari forme di allergie o intolleranze (metalli, uova,
medicine, formaldeide etc.) oppure di malattie neurologiche ed
immunitarie è il caso di metterlo in evidenza.
Potete portare il documento con voi al colloquio avendo cura di
farlo protocollare oppure, per sicurezza, potete inviarlo per
raccomandata.
Personalmente, ritengo superfluo ed inutile inviare la
raccomandata anche al Sindaco in questa fase perché il Sindaco,
pur rappresentando l’autorità sanitaria, entra “in gioco” solo
in casi eccezionali qualora vi sia la necessità ed urgenza di
obbligare determinati trattamenti sanitari in occasione di gravi
epidemie e non certo in questa fase.
Riguardo al pediatra,
eventualmente basta comunicarglielo a voce; in ogni caso il
pediatra non ha alcun diritto di comunicare a terzi i vostri
recapiti telefonici né di fare indebita “pressione” su di voi
per indurvi a vaccinare i bimbi. Purtroppo, in caso di
controversia sulla gestione medico-sanitaria del bambino, il
pediatra può chiedervi di essere sostituito.
Personalmente, in presenza di un atteggiamento ostile e poco
urbano non attenderei che fosse lui a chiedermelo. In ogni caso,
fintanto che non sarà avvenuta la sostituzione, il pediatra
rimane responsabile per la salute del bambino ed in caso di
emergenza,qualora lo chiamiate, è tenuto ad intervenire; in caso
contrario è passibile di denuncia per omissione d’atti
d’ufficio. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo.
INDICAZIONI AI GENITORI PER
EVENTUALE CONVOCAZIONE TdM (Tribunale dei Minori)
Non farsi confondere dalle tante chiacchiere: le uniche cose da
mettere in evidenza davanti al TdM sono:
- la vostra obiezione non deriva da un disinteresse nei
confronti del bambino ma dalla volontà di preservare la sua
salute.
- la vostra convinzione si è maturata in conseguenza di un
accurato approfondimento della materia legata alle vaccinazioni
mediante la lettura (a seconda dei casi) di libri (vedi le
vaccinazioni pediatriche del Dott. Gava), articoli,
recensioni e la partecipazione a convegni sulla materia.
Da ciò è emerso che alcune forme virali per le quali sarebbe
obbligatorio vaccinare sono scomparse (Polio), sono assenti da
oltre 30 anni (difterite) o sono comunque di difficile
contrazione da parte di un bimbo (tetano ed epatite B).
Riguardo al tetano, poi, prima di vaccinare sarebbe il caso di
verificare se il relativo titolo ematico non dimostri che il
bimbo sia già coperto (valore superiore a 0,01 Uml).
- ricordate che le leggi hanno disposto l’obbligatorietà delle
vaccinazioni ma non la loro coercibilità.
- ricordate che la Costituzione italiana, la vigente normativa
e una serie di trattati internazionali sottoscritti dall’Italia
(tra i quali quello di Oviedo) impediscono l’effettuazione di
prestazioni sanitarie senza il consenso dell’interessato.
Cerchiamo di sostenere i genitori nella scelta di non vaccinare,
non si può schematizzare l’obiezione, varia da A.S.L. ad A.S.L.,
da Regione a Regione ed a volte le situazioni personali sono
diverse.
Questo e' il
Parere Legale Avv. Roberto Mastalia
vedi:
Bibliografia
Danni dei vaccini +
Bibliografia danni
2 +
1.000 studi sui Danni dei Vaccini
+
Big
Pharma
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GAZZETTA UFFICIALE N. 87 DEL 15
APRILE 1999
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 7 APRILE 1999
NUOVO CALENDARIO delle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE e RACCOMANDATE
per L'ETA' EVOLUTIVA
IL MINISTRO
della SANITA'
Vista la legge 27 aprile 1981, n. 166,
recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 296, come
modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la
vaccinazione antitetanica obbligatoria;
Visto l'art. 1 della
legge 4 febbraio 1966, n. 51, riguardante l'obbligatorieta'
della vaccinazione antipoliomelitica; Visto l'art. 2 della legge
27 maggio 1991, n. 165, riguardante l'obbligatorieta' della
vaccinazione contro l'epatite virale B;
Visti gli articoli 5,
comma 3, e 6 lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
riguardante il riordinamento del Ministero della sanita', a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421; Visti gli articoli 112, comma 3 e 115, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, riguardante l'approvazione del
Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 10
dicembre 1998; Considerata l'opportunita' di fornire al Servizio
sanitario nazionale, in tema di vaccinazioni, uno strumento
operativo atto a consentire il perseguimento degli obiettivi
specifici indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 per
(Contrastare le principali patologie) (Obiettivo II);
Considerato che, per assicurare l'uniformita' della strategia di
immunizzazione su tutto il territorio nazionale e' necessario
seguire calendari di vaccinazioni il piu' possibile uniformi;
Riconosciuta la necessita' di modificare il calendario delle
vaccinazioni per l'eta' evolutiva, in relazione alle mutate
condizioni epidemiologiche ed alla disponibilita' di nuovi
vaccini; Udita la commissione di esperti in tema di vaccinazione
istituita con decreto del Ministro della Sanita' 20 ottobre
1997; Sentita il parere del Consiglio superiore di sanita';
DECRETA
ARTICOLO 1.
1. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie per i nuovi
nati e' modificato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3,
4 del presente decreto.
2. Il calendario delle vaccinazioni raccomandate per i nuovi
nati e' indicato all'articolo 2, comma 4, ed agli articoli 5 e 6
del presente decreto.
3. Lo schema del calendario delle vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate e' riportato nell'allegato 1.
ARTICOLO 2. (A)
1. La vaccinazione antidifterica-tetanica (DT) va somministrata
nel corso del primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima
nel terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava
settimana), la seconda nel quinto mese di vita, e comunque non
prima che siano trascorse sei settimane dalla prima, la terza in
un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di
vita.
2. Il ciclo di base della vaccinazione DT va completato con una
dose di rinforzo al quinto-sesto anno di vita.
3. Ai fini del mantenimento nel tempo dell'immunita' nei
confronti di difterite e tetano, una ulteriore dose di rinforzo
con vaccino antidifterico-tetanico per gli adulti (Td) e'
indicata in un periodo compreso tra gli 11 e i 15 anni.
4. Lo schema temporale previsto dai commi 1 e 2 vale anche per
l'ipotesi, che viene raccomandata, di vaccinazione
antidifterica- tetanica-pertossica (DPT).
ARTICOLO 3. (B)
1. La vaccinazione antipoliomielitica va somministrata nel corso
del primo anno di vita in tre dosi, con i vaccini e con gli
intervalli temporali di seguito specificati: a) prima dose di
vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40
Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unita' di
antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unita' di antigene D
per il poliovirus tipo 3) nel corso del terzo mese di vita (a
partire dal compimento della ottava settimana); b) seconda dose
di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato nel corso
del quinto mese di vita, e comunque non prima che siano
trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose;
c) terza dose di vaccino antipoliomielitico orale trivalente
(contenente 1.000.000 TCID/50 di poliovirus tipo 1, 100.000 TCID/50
di poliovirus tipo 2 e 300.000 TCID di poliovirus tipo 3) in un
periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo
mese; d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico orale
trivalente somministrata nel corso del terzo anno di vita e,
comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla
somministrazione della terza dose.
ARTICOLO 4.
(C)
1. La vaccinazione antiepatite virale B va somministrata nel
primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel corso del
terzo mese (a partire dal compimento della ottava settimana), la
seconda nel corspo del quinto mese di vita e, comunque, non
prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione
della prima dose, la terza in un periodo di tempo compreso tra
l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita.
2. La vaccinazione antiepatite virale B nei bambini nati da
madri positive per HBsAg prevede la somministrazione della prima
dose di vaccino alla nascita (entro 12-24 ore) con contemporanea
somministrazione di immunoglobuline specifiche antiepatite B,
seguita dalla seconda dose a distanza di quattro settimane dalla
prima, dalla terza dose dopo il compimento della ottava
settimana e dalla quarta dose in un periodo compreso tra
l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, in concomitanza con
altre vaccinazioni.
ARTICOLO 5. (NdR: questa
vaccinazione NON e' obbligatoria)
1. La vaccinazione antimorbillo -
parotite -
rosolia (MPR) va
somministrata in un periodo di tempo compreso tra il dodicesimo
mese ed il quindicesimo mese di vita.
2. la somministrazione di routine, mediante offerta attiva alla
popolazione, di una seconda dose di vaccino MPR va presa in
considerazione soltanto dopo il raggiungimento di coperture
vaccinali pari o superiori all'80% nella popolazione bersaglio
(bambini di eta' inferiore a ventiquattro mesi di vita).
3. In attesa del raggiungimento di coperture vaccinali pari o
superiori all'80% la seconda dose di vaccino MPR puo' essere
offerta all'eta' di 5-6 anni come strategia di recupero dei
soggetti non vaccinati nel corso del secondo anno di vita,
oppure all'eta' di 11-12 anni come alternativa alla vaccinazione
antirosolia nelle ragazze pre-adolescenti ai fini della
prevenzione della sindrome da rosolia congenita, o alla
vaccinazione antiparotite nei ragazzi.
ARTICOLO 6. (NdR: questa
vaccinazione NON e' obbligatoria)
1. La vaccinazione contro le infezioni invasive da Haemophilus
influenzae b va somministrata nel corso del primo anno di vita
in tre dosi, di cui la prima nel terzo mese di vita (a partire
dal compimento della ottava settimana), la seconda nel quinto
mese di vita e la terza all'undicesimo mese di vita.
ARTICOLO 7.
1. Ai fini del perseguimento di obiettivi di sanita' pubblica
adeguati alla situazione epidemiologica corrente ed in linea con
gli enunciati del Piano sanitario nazionale 1998-2000, nel
programma nazionale di vaccinazioni per l'eta' evolutiva e'
consentita l'utilizzazione dei vaccini commercializzati in
Italia anche secondo schemi diversi da quelli previsti nei
relativi foglietti illustrativi, purche' rispondenti ai
protocolli previsti nel presente decreto.
ARTICOLO 8.
1. Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del
presente decreto la vaccinazione antipolio dei nuovi nati viene
effettuata secondo la schedula di cui all'articolo 3.
2. Le regioni in base ai rispettivi assetti organizzativi,
stabiliscono le modalita' ed i tempi per l'applicazione del
calendario delle vaccinazioni raccomandate, come indicato nel
presente decreto, tenendo conto degli obiettivi stabiliti in
merito al raggiungimento di coperture vaccinali del Piano
sanitario nazionale 1998-2000.
3. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
per l'eta' evolutiva di cui al presente decreto verra'
aggiornato periodicamente in relazione al mutare della
situazione epidemiologica delle malattie bersaglio, alla
definizione di obiettivi operativi in sede nazionale o europea,
alla disponibilita' di nuovi vaccini.
Roma, 7 aprile 1999 -
F.to: Il MINISTRO: BINDI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LEGGI e NORMATIVE Italiane sulle
vaccinazioni - NORME GENERALI
- Legge 25 febbraio,1992, n. 210. Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati. [2O] [Scarica]
- Circolare 23 marzo 1995 "Revisione delle schede di rilevazione
connesse alla sorveglianza delle attività vaccinali." [2E] [Scarica]
- Circolare 6 giugno 1995, n° 13 "Esecuzione delle vaccinazioni
obbligatorie e facoltative in attuazione del Piano Sanitario
Nazionale 1994-96" [B] [Scarica]
- D.M. 11 febbraio 1997 "Modalità di importazione di specialità
medicinali registrate all'estero." [F] [Scarica]
- Legge 25 luglio 1997, n. 238 Modifiche ed integrazioni alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
ed emoderivati. [2P] [Scarica]
- Circolare n° 4 del 13 marzo 1998 Misure di profilassi per
esigenze di Sanità Pubblica Provvedimenti da adottare nei
confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei
confronti di loro conviventi o contatti. [2B] [Scarica]
- Circolare Interministeriale congiunta – Ministro Pubblica
Istruzione e Ministero della Sanità del 23 settembre '98
"Certificazioni di vaccinazioni obbligatorie" [2Y] [Scarica]
- D.M. 7 aprile 1999 "Nuovo calendario delle vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva" [D] [Scarica]
- Circolare n. 5 del 7 aprile 1999 "Nuovo calendario delle
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva"
[A] [Scarica]
- Circolare n. 5 del 7 aprile 1999 "Nuovo calendario delle
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva –
Chiarimenti" [2D] [Scarica]
- Legge 14 ottobre 1999, n. 362 Disposizioni urgenti in materia
sanitaria. G.U. n. 247 del 20 ottobre 1999. [2Pbis] [Scarica]
- Circolare n. 6 del 20 aprile2000 "Soggiorni di vacanza per
minori: misure sanitarie per l’ammissione" [X] [Scarica]
- Circolare n. 6 del 20 aprile2000 "Soggiorni di vacanza per
minori: misure sanitarie per l’ammissione" [ALLEGATO] [XA] [Scarica]
- Piano Nazionale Vaccini 1999-2000, Provvedimento Conferenza
Stato Regioni 18 giugno 1999 Suppl. Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 luglio 1999 [L] [Scarica] [Scarica]
- D. M. 31 marzo 2003 "Aggiornamento delle schedule vaccinali e
delle altre misure di profilassi per il personale militare"
(G.U. n. 87, 14 aprile 2003, Serie Generale) [Z] [Scarica]
- Conferenza Stato regioni. Accordo tra Governo, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
"Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche
operative della legge 2 febbraio 1992, n. 210 in materia di
indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni" (repertorio
atti 1285). 1 agosto 2002. [3A] [Scarica]
- Piano sanitario nazionale 2003 – 2005 :
http://www.ministerosalute.it/psn/psnHome.jsp
- Relazione illustrativa del Piano sanitario nazionale 2003-
2005
http://www.ministerosalute.it/psn/psnHome.jsp
- D.Lgs 12 dicembre 2003 Nuovo modello di segnalazione di
reazione avversa a farmaci e a vaccini. G.U. n. 36 del 13
febbraio 2004 [G] [Scarica]
- Commissione parlamentare per l'infanzia Indagine conoscitiva
sulla copertura vaccinale in età pediatrica e
sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive
- Martedì 16 marzo 2004 [V] [Scarica]
DIFTERITE
- Legge 6 giugno 1939, n° 891: "Obbligatorietà della
vaccinazione antidifterica" [2G] [Scarica]
- D.C.G. 7 marzo 1940 "Norme per l’attuazione della legge 6
giugno 1939, sulla obbligatorietà della vaccinazione
antidifterica" [4A] [Scarica]
- Lettera Circolare 400.2/12/3685 del 27 agosto 1994
"Prevenzione della difterite" [2F] [Scarica]
- Circolare n° 6 del 19 marzo 1997 "Difterite: misure di
profilassi, cenni di terapia" [H] [Scarica]
- Decreto Ministeriale 26/07/1999 Procedure tecniche per
l'esecuzione del controllo di stato del vaccino combinato
difterico, tetanico e pertossico (cellulare):
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_300_allegato.pdf
EPATITE VIRALE B
- Circolare 11 gennaio 1983, n° 2 "Profilassi immunitaria
dell’epatite B" [4B] [Scarica]
- Circolare 13 aprile 1983, n° 38 "Programmi di vaccinazione
contro l’epatite B" [4C] [Scarica]
- Lettera Circolare 400.2/41 V/ 341 del 19 marzo 1985 "Programmi
di vaccinazione contro l’epatite B" [4D] [Scarica]
- Lettera Circolare 400.2/41 VH/ 717 del 23 maggio 1985
"Profilassi dell’epatite B. Primi risultati delle campagne di
vaccinazione" [4E] [Scarica]
- Circolare 26 luglio 1985, n° 31 "Vaccinazione antiepatite B"
[4F] [Scarica]
- Circolare 15 aprile 1986, n° 30 "Programmi di vaccinazione
contro l’epatite B" [4G] [Scarica]
- Lettera Circolare 400.2/41 V/ 1104 del 4 agosto 1987 "Campagne
vaccinali contro l’epatite B - Riunione del 20 febbraio 1987"
[4H] [Scarica]
Lettera Circolare 400.2/41 V 85/ 323 del 14 marzo 1988 "Campagne
di vaccinazione contro l’epatite B. Approvvigionamento dei
vaccini" [4I] [Scarica]
- Lettera Circolare 400.2/41 VH/ 1171 del 30 luglio 1988 "
Resoconto dell’incontro del 2-3 giugno 88 su sorveglianza
infezioni e programmi vaccinali Epatite B" [4L] [Scarica]
- D.M. 22 dicembre 1988 "Offerta gratuita della vaccinazione
contro l’epatite virale B alle categorie a rischio" [4M] [Scarica]
- D.M. 26 aprile 1990 "Offerta gratuita della vaccinazione
contro l’epatite virale B alle categorie a rischio" [2U [Scarica]
- Legge 27 maggio 1991, n° 165 " Obbligatorietà della
vaccinazione contro l’epatite virale B" [T] [Scarica]
- D.M. 3 ottobre 1991 "Protocollo per l’esecuzione delle
vaccinazioni contro l’epatite virale B" [S] [Scarica]
- D.M. 4 ottobre 1991 "Offerta gratuita della vaccinazione
contro l’epatite virale B alle categorie a rischio" [2Z] [Scarica]
- Circolare 4 ottobre 1991, n° 20 "Disposizioni relative
all’applicazione della legge 27 maggio 1991, n° 165" [2Q] [Scarica]
- D.M. 20 novembre 2000 "Protocollo per l’esecuzione della
vaccinazione contro l’epatite virale B" [2V] [Scarica]
- Circolare n. 19 del 30 novembre 2000 esplicativa
del"Protocollo per l’esecuzione della vaccinazione contro
l’epatite virale B (D.M. 20 novembre 2000) [M] [Scarica]
HIB
- Decreto Ministeriale 26/07/1999 Procedure tecniche per
l'esecuzione del controllo di stato del vaccino coniugato anti
emofilo tipo B. :
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_289_allegato.pdf
INFLUENZA
- Circolare n° 9/2001"Profilassi antinfluenzale .Raccomandazioni
per la stagione 2001-2002 [2C] [Scarica]
- Circolare n. 1 del 1° Luglio 2002 Prevenzione e controllo
dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2002-2003 [2H] [Scarica]
- Circolare Circolare n.5 del 22 luglio 2003 Prevenzione e
controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione
2003-2004 [2I] [Scarica]
- Circolare n.1 del 2 agosto 2004 Prevenzione e controllo
dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2004-2005 [Scarica]
MENINGOCOCCO
- Decreto Ministeriale 26/07/1999 Procedure tecniche per
l'esecuzione del controllo di stato del vaccino polisaccaridico
meningococcico :
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_307_allegato.pdf
MORBILLO
- Circolare 25 giugno 1979 "Profilassi del morbillo" [4O] [Scarica]
- Circolare n. 12 del 13 luglio 1999 "Controllo ed eliminazione
di morbillo, parotite e rosolia attraverso la vaccinazione" [C]
[Scarica]
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano. Deliberazione 13
novembre 2003. Accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante: «Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita». (Gazzetta Ufficiale N. 297 del 23
Dicembre 2003 Suppl. Ordinario n. 195) [3C] [Scarica]
PAROTITE
- Circolare 21 aprile 1982 "profilassi della parotite epidemica"
[4P] [Scarica]
- Circolare n. 12 del 13 luglio 1999 "Controllo ed eliminazione
di morbillo, parotite e rosolia attraverso la vaccinazione" [C]
[Scarica]
PERTOSSE
- Decreto Ministeriale 26/07/1999 Procedure tecniche per
l'esecuzione del controllo di stato del vaccino antipertosse
acellulare pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.210 del 07.09.1999
:
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_312_allegato.pdf
- Decreto Ministeriale 26/07/1999 Procedure tecniche per
l'esecuzione del controllo di stato del vaccino combinato
difterico, tetanico e pertossico (cellulare) :
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_300_allegato.pdf
POLIOMELITE
- Legge 30 luglio 1959, n° 695 "Provvedimenti per rendere
integrale la vaccinazione antipoliomielitica" [4R] [Scarica]
- Legge 4 febbraio 1966, n° 51 "Obbligatorietà della
vaccinazione antipoliomielitica" [4S] [Scarica]
- D.M. 25 maggio 1967 "Disposizioni relative alla quantità e
tipo di vaccino antipoliomielitico. [4T] [Scarica]
- D.M. 14 gennaio 1972 "Nuove norme in materia di vaccinazione
antipoliomielitica" [4U] [Scarica]
- D.M. 19 aprile 1984 "Impiego del vaccino antipoliomielitico
inattivato tipo Salk" [4V] [Scarica]
- Circolare n° 11/97 "Completamento della schedula vaccinale
antipolio mediante impiego di vaccini iniettabili aventi
caratteristiche diverse" [2A] [Scarica]
- D.M. 18 giugno 2002 "Nuovo Calendario della Vaccinazione
antipolio" [2N] [Scarica]
- Circolare 6 agosto 2002 "Piano per il mantenimento della
situazione di eradicazione della poliomielite [U] [Scarica]
- Circolare del Ministero della Salute - 20/02/2004 Eradicazione
della Polio - Sorveglianza della paralisi flaccida acuta nel
2003 [3B] [Scarica]
PNEUMOCOCCO
- Decreto Ministeriale - 26/07/1999 Procedure tecniche per
l'esecuzione del controllo di stato del vaccino
antipneumococcico polisaccaridico :
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_302_allegato.pdf
- Circolare n. 11 del 19 novembre 2001 Vaccinazione
antipneumococcica in età pediatrica [Q] [Scarica]
RABBIA
- Circolare 10 settembre 1993, n°36 "Profilassi antirabbica:
trattamento antirabbico pre e post-esposizione" [E] [Scarica]
ROSOLIA
- Circolare n° 21 del 6 aprile 1976 "profilassi della rosolia"
[4Q] [Scarica]
- Circolare n. 12 del 13 luglio 1999 "Controllo ed eliminazione
di morbillo, parotite e rosolia attraverso la vaccinazione" [C]
[Scarica]
- Decreto 14 Ottobre 2004 - Notifica obbligatoria della
sindrome/infezione da rosolia congenita.
[Scarica]
[Scheda
1] [Scheda
2] [Scheda
3] [Scheda
4] [Scheda
5] [Scheda
6]
TETANO
- Legge 5 marzo 1963, n° 292 "Vaccinazione antitetanica
obbligatoria" [2X] [Scarica]
- D.P.R. 7 settembre 1965, n° 1301 "Regolamento di esecuzione
della legge 5 marzo 1963, n° 292, concernente la vaccinazione
antitetanica obbligatoria" [2R] [Scarica]
- Legge 20 marzo 1968, n° 419 "Modificazioni alla legge 292/63,
recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica
obbligatoria – Vedi testo integrato a L 5.3.1963 n. 292 [2X] [Scarica]
- Decreto Ministero Sanità 16 settembre 1975 Estensione
dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ai marittimi ed ai
lavoratori portuali G.U. 2-11-1975, n. 280 Vedi testo integrato
a L 5.3.1963 n. 292 [2X] [Scarica]
- Legge 27 aprile 1981, n°166 "Modifiche alla legge 292/1963, e
della legge 419/1968, concernente la vaccinazione antitetanica
obbligatoria" (calendario vaccinazioni DT e polio) Vedi testo
integrato a L 5.3.1963 n. 292 [2X] [Scarica]
- Circolare n. 52 del 9 agosto 1982 "Nuovo calendario della
vaccinazione antitetanica" [4Z] [Scarica]
- Circolare n°16 del 11 novembre 1996 "Tetano: misure di
profilassi" [P] [Scarica]
- D. M. 26/07/1999 Procedure tecniche per l'esecuzione del
controllo di stato del vaccino combinato difterico, tetanico e
pertossico (cellulare)
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_300_allegato.pdf
- D.P.R. 7 Novembre 2001, n. 464 "Regolamento recante modalità
di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma
dell’art. 93, comma2,della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. G.U.
n. 7 del 9 gennaio 2002. [N] [Scarica]
TIFO
- D.C.G. 2 dicembre 1926 "obbligatorietà della vaccinazione
antitifica" [4N] [Scarica]
- D.P.R. 26 marzo 1980, n° 327 "Regolamento di esecuzione della
legge 283/1962 e successive modificazioni.......disciplina
igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.." (art. 38:
vaccinazione antitifica per gli alimentaristi) [4X] [Scarica]
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 32 comma 10 (legge
Finanziaria 1998): abrogazione dell’obbligo della vaccinazione
antitifica (e di altre vaccinazioni) per gli addetti alla
lavorazione di alimenti [2AA] [Scarica]
- Legge 14 Ottobre 1999, n. 362" Disposizioni urgenti in materia
sanitaria " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20
Ottobre 1999 - art. 10 Disposizioni in materia di profilassi.
[2AAA] [Scarica]
- Decreto Ministeriale 26/07/1999 Procedure tecniche per
l'esecuzione del controllo di stato del vaccino polisaccaridico
tifoideo :
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_298_allegato.pdf
TUBERCOLOSI
- Legge 14 dicembre 1970, n° 1088 "Miglioramento delle
prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da
tubercolosi" (art. 10: vaccinazione antitubercolare
obbligatoria) [2BB] [Scarica]
- D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 447. Regolamento per l'applicazione
dell'articolo 10 della L. 14 dicembre 1970, n. 1088, sulla
vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi pubblicato nella
Gazz. Uff. 10 settembre 1975, n. 241 [2S] [Scarica]
- D.M. 25 giugno 1976 "Determinazione del vaccino di scelta per
la vaccinazione antitubercolare e delle modalità di
inoculazione" [4Y] [Scarica]
- Conferenza Stato Regioni - Provvedimento 17 dicembre 1998
"Documento di linee-guida per il controllo della malattia
tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità, ai sensi
dell’art. 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112" [2W] [Scarica]
- Decreto Ministeriale 26/07/1999 Procedure tecniche per
l'esecuzione del controllo di stato del vaccino BCG
liofilizzato:
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_293_allegato.pdf
- D.P.R. 7 novembre 2001, n.465 "Regolamento che stabilisce le
condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione
antitubercolare, a norma dell’art 93, comma 2, della Legge 23
dicembre 2003, n. 388" G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002. [O] [Scarica]
VARICELLA
- Circolare n. 8 del 10 marzo 1992 "Indicazioni della
vaccinazione antivaricella in categorie di soggetti a rischio"
[4W] [Scarica]
COMPONENTI DEI
VACCINI
- Let. Circ. 17.10.2000. Presenza di conservanti contenenti
mercurio nelle preparazioni vaccinali in commercio. Parere del
CSS [I] [Scarica]
- D.M. 27 giugno 2003 "Modifica del decreto ministeriale 13
novembre 2001, recante disposizioni sulla modifica della
composizione dei medicinali costituiti da vaccini monodose
iniettabili contenenti mertiolato o altri composti
organomercuriali come conservanti o come residui nel processo
produttivo." Gazzetta Ufficiale N. 153 del 4 Luglio 2003 [R] [Scarica]
Tratto da: levaccinazioni.it
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Marzo
2005 - Introdotti nuovi vaccini nel piano Vaccinale Italiano:
Ufficiale il nuovo piano
vaccinale
Vaccinazione contro la meningite e la varicella. Il nuovo Piano
Nazionale Vaccini, che introduce le novità della prevenzione contro lo
pneumococco, il meningococco C e la varicella, ha completato tutto
l'iter previsto dalla legge. Sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 14 aprile
è stato pubblicato l'accordo fra il Ministro della Salute, i Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome:
"E' l’ultimo atto del percorso che il provvedimento doveva
compiere - dice Pier Luigi Tucci, presidente della Federazione Italiana
Medici Pediatri (FIMP) – per diventare operativo. Un provvedimento cui
molto hanno contribuito i pediatri di famiglia della FIMP nella
consapevolezza che esistono vaccini sicuri e quindi tutti i bambini ne
devono usufruire. Adesso, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
le Regioni e le ASL non hanno più alibi e giustificazioni: devono
cercare, nel più breve tempo possibile e su tutto il Territorio di
competenza, di predisporre gli strumenti necessari a garantire le
vaccinazioni
Commento NdR:
ma bravi, cosi', continuate a
distruggere e/o ad alterare il
sistema immunitario dei nostri figli...solo per
servire le
multinazionali dei Vaccini ! di cosa capiti a quei poveri
vaccinati....a voi cari medici vaccinatori e politici poco informati ma
molto indottrinati....non importa proprio nulla !
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Il VACCINO OBBLIGATORIO di UNO STATO PATERNO, ANZI "ETICO"
Dalla culla alla tomba: lo Stato,
autoritario e paterno, ci assiste senza scampo lungo tutta la nostra vita,
imponendoci per forza di legge - e naturalmente "per il nostro
bene" - comportamenti che, molto spesso, avremmo il desiderio di
evitare o di decidere da soli. Ma è forse più esatto definire etico,
anziché paterno, questo tipo di Stato: anche perché, nel caso che stiamo
per descrivere, la sua vena autoritaria si indirizza proprio contro i padri
e le madri nonché verso i bambini.
Infatti, una legge del 1939 (poi modificata e integrata nel 1983 e nel 1988)
dispone l’obbligatorietà delle vaccinazioni antipolio, antitetanica e
antidifterica; dal 1991, in Italia, unico Paese tra quelli industrializzati,
su proposta dell’allora ministro De Lorenzo, è divenuto obbligatorio
anche il vaccino per l’epatite B a partire dal primo anno vita.
Si tratta, nei fatti, di un
trattamento sanitario coatto (che non riguarda solo i bambini ma anche i
militari di leva e i lavoratori addetti a particolari mansioni) contro cui
non pochi genitori si ribellano.
Non solo per la sacrosanta rivendicazione di diritti individuali ma anche
per ragioni di merito medico-sanitario poiché non infrequenti sono le
patologie, le menomazioni e le morti provocate proprio dall’inoculazione
di tali vaccini in bambini o adulti che sviluppano una specifica
intolleranza. E’ ben vero che le autorità sanitarie, come ha ribadito la
Corte Costituzionale con sentenza n. 258 del giugno 1994, sarebbero tenute
ad "accertamenti preventivi idonei, se non a eliminare, a ridurre il
rischio di gravi complicanze da vaccino" e dunque sarebbero tenute a
esonerare il bambino, ma è indubbio che tali rigorosi e preventivi
accertamenti non vengono effettuati mai o quasi mai.
Poiché, secondo alcune fonti, è attendibile ritenere che gli esoneri
precauzionali dovrebbero riguardare il 10-15% e quelli permanenti il 3-5% di
tutti i bambini, risulta del tutto comprensibile il timore di molti genitori
nei confronti delle vaccinazioni.
Ma ciò che è agevolmente comprensibile
da un normale cittadino sfugge allo Stato che, in questi casi, manda a
prelevare coattivamente il minore affinché si "provveda alla
somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie". Anzi, fa di più e
talvolta dispone "l’affievolimento della potestà" dei genitori.
E’ quanto è successo a due
coniugi di Milano, ai quali il tribunale per i minori ha notificato un
provvedimento così formulato, ma anche a tanti genitori che si vedono prima
convocare in tribunale (senza che nella citazione sia esplicitato il motivo)
e poi, in caso di "non ottemperanza alla prescrizione impartita",
si vedono prelevare il figlio per la vaccinazione forzata e
"affievolire" le proprie prerogative giuridiche di genitori, o
anche si trovano condannati a pagare multe, come nel caso di P.M. e R.A., ai
quali, fortunatamente, la prima sezione della Corte di Cassazione, ha dato
ragione annullando la condanna loro inflitta dal pretore di Tirano.
Al di là del fastidioso ‘burocratese’,
la filosofia che ispira tali disposizioni è evidente: tenere sotto tutela i
cittadini, limitandone la libertà di scelta, persino quando da tali
imposizioni possano derivare gravi danni alla salute.
Che questo rischio esista nel caso di alcuni vaccini è del tutto pacifico,
tanto che il legislatore ha dovuto fare un’apposita legge, la n. 210 del
1992, "in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati". Ma, fatta la legge, si è
trovato prontamente l’inganno: l’indennizzo non è retroattivo, così, a
fronte di 30 mila domande presentate, i casi di applicazione risultano poche
centinaia. Nell’aprile 1996 una sentenza della Consulta ha censurato la
non retroattività e il decreto-legge n. 92 dell’aprile 1997 ha corretto
sul punto la norma del 1992.
Tuttavia, pochi giorni fa, il decreto è decaduto. Quindi, siamo da capo in
materia di indennizzi ma anche, più in generale, nella battaglia di libertà
e civiltà che coinvolge ormai decine di migliaia di cittadini e di
famiglie, molte delle quali si sono associate nel "Coordinamento del
movimento italiano per la libertà di vaccinazione".
Le cronache di questi giorni ci
riferiscono che in Australia, per trent’anni, centinaia di orfani sono
stati usati come cavie per sperimentare alcuni vaccini. Naturalmente, e
giustamente, la notizia ci ha indignati.
Allo stesso modo dovremmo decisamente indignarci anche per quei bambini
italiani vaccinati contro la volontà dei familiari. Anch’essi orfani, non
di genitori ma di libertà di scelta.
By Luigi Manconi su: Il Foglio
- 13 Giugno 1997
Altre Leggi Italiane sui
VACCINI +
Big
Parma ....
essa
controlla la sanita' nel mondo
SENTENZA N. 423 - ANNO 2000 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - LA
CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA:
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio
1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1999
dal Tribunale di Firenze, il 29 settembre 1999 dal Tribunale
di Firenze – sezione del lavoro e il 6 dicembre 1999 dal
Tribunale di Sanremo, rispettivamente iscritte ai nn. 601 e
683 del registro ordinanze 1999, e al n. 65 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 44 e 51, prima serie speciale, dell’anno 1999
e n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1.1. – Con ordinanza del 7
luglio 1999 (r.o. 601/1999), il Tribunale di Firenze ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 38 della
Costituzione, questione di costituzionalità degli artt. 1,
comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge 25 febbraio 1992, n.
210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
nella parte in cui tali norme, "quantificando l’indennizzo
dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione,
sia pure in misura ridotta, del danno biologico subìto a
seguito di emotrasfusioni".
In fatto, riferisce il Tribunale
che l’attore del giudizio di merito ha esposto di essersi
sottoposto, nel 1991, a un intervento comportante
trasfusioni di sangue, a seguito delle quali aveva contratto
un’epatite HCV; il nesso causale fra la trasfusione e il
danno da epatite cronica HCV era stato riconosciuto dalla
apposita commissione medico-ospedaliera, nell’ambito della
procedura per l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del
1992, ascrivendosi l’infermità a una determinata categoria
contestata dall’interessato, che, proponendo la domanda
giudiziale, ha lamentato l’inadeguatezza della
quantificazione dell’indennizzo sotto il profilo della
omessa considerazione del danno alla persona e che ha
chiesto pertanto nei confronti del Ministero della sanità la
condanna al pagamento di una somma corrispondente alla
percentuale di invalidità permanente patita, prospettando la
possibile incostituzionalità della disciplina circa la
liquidazione dell’indennizzo appunto in quanto quest’ultimo
non è comprensivo della voce di danno biologico e perciò non
è qualificabile in termini di "serio ristoro", come
prescritto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 307
del 1990.
Costituitasi l’amministrazione
convenuta, che rilevava l’estraneità reciproca tra
l’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e il richiesto
risarcimento del danno biologico, questo presupponendo
l’imputabilità del danno stesso a titolo di colpa e quello
viceversa prescindendone, veniva disposta nel giudizio una
consulenza medico-legale che riconosceva all’interessato una
percentuale del 50% di invalidità permanente.
Il Tribunale solleva quindi la
questione di costituzionalità, dando seguito a quanto
eccepito dalla parte attrice.
Quanto alla rilevanza della
questione, il Tribunale osserva che essa è postulata dal
contenuto stesso della domanda giudiziale, di liquidazione
di un indennizzo che tenga conto anche del danno biologico.
Quanto alla non manifesta
infondatezza, l’ordinanza di rimessione muove dalla disamina
del sistema di indennizzo delineato dalla legge n. 210 del
1992.
In questa – si rileva – il
legislatore ha disciplinato ipotesi eterogenee tra loro,
classificabili in due gruppi: a) da un lato, i casi di danno
da atto lecito, cioè derivanti da una attività della
pubblica amministrazione che, immune da colpa, comporta
svantaggi per i limiti oggettivi del sapere scientifico di
un dato periodo, e nei quali le conseguenze sfavorevoli
all’individuo sono accettate come "prezzo" per la maggiore
tutela della salute collettiva: in essi è ricompreso il
danno da vaccinazioni obbligatorie; b) dall’altro, i casi
nei quali, indipendentemente da una valutazione circa la
liceità del comportamento della pubblica amministrazione, si
riconosce una tutela sul piano patrimoniale a situazioni che
presentano una oggettiva difficoltà probatoria che
renderebbe altrimenti difficile, di fatto, una garanzia
risarcitoria: in essi è ricompreso il danno da
emotrasfusioni. Per gli uni e per gli altri casi, prosegue
il Tribunale, la legge ha ancorato l’indennizzo a tabelle
dettate per le pensioni del personale militare.
Il sistema non esclude – rileva
ancora il rimettente – la risarcibilità del danno per
l’intero e in tutte le sue componenti, quando il
comportamento della pubblica amministrazione integri gli
estremi del fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043
cod. civ., ovvero ex art. 2050 cod. civ.): ciò è
riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 118 del 1996) e altresì dalla giurisprudenza
comune, che ha escluso il rapporto di specialità tra
l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 e la
disciplina generale in tema di fatto illecito, sussistendo
il quale pertanto la pubblica amministrazione sarà tenuta
all’integrale risarcimento del danno. Benché il risarcimento
dell’intero danno sia garantito nel caso di accertamento
della responsabilità aquiliana della pubblica
amministrazione, ritiene tuttavia il Tribunale che sussista
un dubbio di costituzionalità della disciplina sotto il
profilo della "serietà del ristoro" che deve caratterizzare
l’indennizzo.
Se infatti è vero che
quest’ultimo non può e non deve essere pari al risarcimento
integrale del danno, essendo diverse le rispettive finalità
– di assistenza e solidarietà sociale, in un caso; di
reintegrazione per equivalente, nell’altro – e se assumono
inoltre rilievo, ai fini dell’indennizzo, le compatibilità e
le disponibilità finanziarie dello Stato, tuttavia, ad
avviso del Tribunale – a parte la "stranezza" della
previsione legislativa, che ricollega l’importo
dell’indennizzo al trattamento pensionistico dei militari –
può rilevarsi l’inadeguatezza della quantificazione del
beneficio, alla luce dell’enunciato della sentenza n. 307
del 1990 della Corte costituzionale, secondo la quale
l’indennizzo, per i danni da trattamenti sanitari
obbligatori, deve essere corrisposto "... nei limiti di una
liquidazione equitativa che pur tenga conto di tutte le
componenti del danno stesso".
Ora, sottolinea il rimettente,
una delle componenti essenziali del danno non patrimoniale,
secondo l’ormai consolidato orientamento della
giurisprudenza, è il danno biologico (o danno alla salute),
danno che però l’assegno di cui alla tabella B allegata alla
legge 29 aprile 1976, n. 177 (cui fa rinvio l’art. 2 della
legge n. 210) non considera affatto, giacché la tabella in
questione richiama un assegno agganciato agli stipendi del
personale militare, variabile in rapporto al grado e alla
categoria di appartenenza, secondo una tecnica di
valutazione analoga a quella che concerne il danno
patrimoniale da responsabilità civile per la circolazione di
veicoli, commisurato al reddito della persona e
all’incidenza dell’invalidità subìta sul reddito medesimo.
Nel meccanismo delineato dalla
legge n. 210 del 1992, dunque, non viene presa in
considerazione, ai fini dell’indennizzo, la voce di danno
"biologico", liquidabile in via equitativa, né viene svolta
nel procedimento correlativo alcuna indagine medico-legale
circa l’incidenza della lesione sulla salute dell’individuo,
nei termini di una valutazione percentuale di invalidità
permanente.
L’esigenza che l’attività lecita
della pubblica amministrazione che sia causa di un danno per
il privato comporti un ristoro serio ed effettivo emerge,
prosegue il Tribunale, dalla giurisprudenza costituzionale
resa sul non affine terreno del diritto di proprietà,
relativamente al quale la Corte ha varie volte censurato,
alla stregua dell’art. 42 della Costituzione,
l’inadeguatezza dell’indennizzo per espropriazione previsto
dal legislatore, in quanto non "serio". Allo stesso modo
sarebbe necessario il rispetto delle medesime
caratteristiche quanto al beneficio in parola, che attiene
al diritto fondamentale alla salute.
1.2. – Nel giudizio così
instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o
l’infondatezza della questione, illustrando le conclusioni
in successiva memoria.
L’Avvocatura sottolinea che dal
tenore dell’ordinanza di rimessione non si comprende se il
Tribunale voglia riferirsi a una ipotesi di responsabilità
da atto lecito ovvero a una da fatto illecito, ipotesi che
sono assai diverse tra loro, e che richiedono un diverso
approccio sistematico e argomentativo.
Mentre infatti sul terreno
generale della responsabilità da fatto illecito valgono i
comuni principi e trovano applicazione gli artt. 2043 e 2059
cod. civ., nel campo della responsabilità da atto lecito –
cioè non ascrivibile a dolo o colpa dell’agente – la censura
del Tribunale, di "non serietà" del ristoro stabilito dalla
legge, appare infondata, poiché non può confondersi il bene
della vita di cui si chiede il ristoro con il criterio di
determinazione dell’ammontare dello stesso ristoro. Se,
cioè, oggetto della questione è il quantum dell’indennizzo,
che si assume inadeguato in relazione al bene della vita
perduto o leso – tenendo peraltro presenti, sottolinea
l’Avvocatura, i caratteri dell’indennizzo quali definiti
dalla sentenza n. 118 del 1996 -, potrà essere criticata la
scelta legislativa che ha optato per un determinato metodo,
ma non potrà chiedersi, per via di declaratoria di
incostituzionalità, di modificarne la natura, con
l’inserimento di istituti estranei: non sarebbe quindi
ammissibile la considerazione di elementi, come il danno
biologico, non congruenti rispetto al criterio adottato dal
legislatore; del resto, la stessa voce di danno biologico è
stata ed è determinata dagli interpreti attraverso criteri
talvolta di carattere esclusivamente patrimoniale (ad
esempio, con il ricorso al criterio del triplo della
pensione sociale).
La richiesta del rimettente non
può dunque essere accolta, a fronte di un indennizzo
discrezionalmente configurato dal legislatore nei termini di
un intervento di solidarietà che, come tale, ha riguardo a
parametri del tutto diversi da quelli del risarcimento e
prescinde dalla concreta valutazione caso per caso della
vicenda e dalla situazione personale dell’interessato.
2.1. – Il Tribunale di Firenze –
sezione del lavoro ha sollevato, con ordinanza del 29
settembre 1999 (r.o. 683/1999), questione di
costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del
1992, come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25
luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della
Costituzione.
In fatto, il Tribunale riferisce
che il ricorrente, premesso: a) di essere affetto da
emofilia e di sottoporsi pertanto a periodiche trasfusioni
di emoderivati; b) di aver contratto, fin dall’aprile 1982,
una epatopatia irreversibile, dapprima di tipo B e poi di
tipo C; c) di avere pertanto chiesto la corresponsione
dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992; d) di
avere ottenuto detto indennizzo, con decorrenza dal 1°
dicembre 1994 (primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda), ha formulato, sulla base di
tali premesse, richiesta di condanna del Ministero della
sanità convenuto, in via principale al pagamento
dell’indennizzo pieno a decorrere dal manifestarsi
dell’evento dannoso (aprile 1982), e in via subordinata al
pagamento, a decorrere dalla medesima data, dell’assegno una
tantum pari al 30% dell’indennizzo pieno. Con riferimento a
entrambe le domande, si aggiunge nell’ordinanza, il
ricorrente ha prospettato la possibile incostituzionalità
della disciplina legislativa sopra indicata.
Alla prospettazione di
incostituzionalità dà seguito il Tribunale, peraltro
limitatamente alla rilevanza che essa assume rispetto alla
domanda subordinata e non anche in riferimento a quella
principale: la normativa è infatti denunciata in quanto
attribuisce il diritto all’assegno una tantum, per il
periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e
l’ottenimento del beneficio, soltanto a chi abbia riportato
lesioni o infermità da vaccinazioni obbligatorie e non anche
a chi presenti danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali.
La censura di
incostituzionalità, la cui rilevanza rispetto al contenuto
della domanda giudiziale, prosegue il Tribunale, risulta
chiara, si incentra sul raffronto tra l’omissione lamentata
e il caso delle persone danneggiate da vaccinazioni
(antipoliomielitiche) non obbligatorie ma solo promosse e
incentivate dall’autorità sanitaria, caso nel quale, a
seguito della sentenza n. 27 del 1998 della Corte
costituzionale, il diritto all’assegno una tantum per il
periodo anteriore alla vigenza della legge n. 210 è
riconosciuto: la situazione di chi, emofilico, si sottoponga
a trasfusioni per assicurarsi la stessa sopravvivenza è
connotata – sottolinea il rimettente – da uno stato di
coartazione e di necessità certo non minore di quello di chi
si sottoponga a vaccinazioni "promosse".
Anche nell’ambito della
tripartizione dei casi che possono darsi come conseguenze di
trattamenti sanitari, quale fissata dalla sentenza n. 118
del 1996 della Corte costituzionale (risarcimento del danno
ex art. 2043 cod. civ.; equo indennizzo a fronte
dell’adempimento di un obbligo legale; sostegno
assistenziale negli altri casi), non risulterebbe comunque
giustificabile, ad avviso del Tribunale, il trattamento
deteriore riservato a persone che si sono trovate nella
necessità di sottoporsi a terapie trasfusionali, in un
periodo nel quale il servizio sanitario pubblico non aveva
raggiunto adeguati standards di sicurezza.
La lacuna legislativa, d’altra
parte, sarebbe lesiva anche dell’art. 32 della Costituzione,
che tutela la salute anche nella sua dimensione individuale
e non solo in quella collettiva; e, conclusivamente, il
Tribunale osserva che è lo stesso art. 3 della Costituzione
che richiede di assegnare rilievo alle situazioni di fatto
che costringono il singolo in una condizione di necessità e
di bisogno; una condizione, si precisa, che la richiamata
sentenza n. 118 del 1996 non aveva potuto prendere in
considerazione, essendo il problema derivato dalla
legislazione del 1997 e altresì dal nuovo assetto
determinato dalla sentenza costituzionale n. 27 del 1998.
2.2. – Nel giudizio così
promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità o di infondatezza della questione, anche in
tal caso illustrando le conclusioni in successiva memoria.
Rileva l’Avvocatura che, secondo
l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza
costituzionale, non può essere oggetto di censura, alla
stregua dell’art. 3 della Costituzione, la potestà,
attinente al vero e proprio merito legislativo, di adottare
discrezionalmente soluzioni differenziate per ipotesi
diverse, pur se assimilabili. Nella specie, la condizione di
coloro che hanno riportato lesioni o infermità da
vaccinazioni obbligatorie è oggettivamente diversa e
distinta da quella dei soggetti che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sebbene le due
categorie siano ricomprese nel più ampio ambito dei soggetti
danneggiati da un intervento sanitario: proprio la loro
considerazione in due distinte norme, anzi, sembra
evidenziare l’intento del legislatore di regolare in
autonomia e non unitariamente i due casi, anche nel quadro
delle determinazioni economico-finanziarie assunte con la
legge n. 238 del 1997.
3.1. – Il Tribunale di Sanremo,
con ordinanza del 6 dicembre 1999 (r.o. 65/2000), ha
sollevato questione di costituzionalità dell’art. 1, comma
1, della legge n. 210 del 1992, "nella parte in cui non
prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti
sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria
in quanto appartenenti a categoria a rischio (nella specie:
persone conviventi con soggetti HBsAG positivi) in relazione
alla quale l’autorità sanitaria abbia promosso e diffuso
capillarmente la vaccinazione", in riferimento agli artt. 2,
3, primo comma, e 32 della Costituzione.
Nel procedimento civile
principale, il ricorrente ha chiesto, nei confronti del
Ministero della sanità, l’erogazione dell’indennizzo
previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992,
perché, essendosi sottoposto a vaccinazione antiepatite B su
raccomandazione dell’autorità sanitaria italiana in quanto
persona convivente con soggetto HBsAG positivo (cioè affetto
da epatite B acuta e cronica), ha contratto, in conseguenza
della vaccinazione, una epatopatia cronica; la richiesta –
precisa il rimettente – si basa sulla citata norma, quale
risultante a seguito della sentenza n. 27 del 1998 della
Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale "nella parte in cui non prevede il diritto
all’indennizzo ... di coloro che si siano sottoposti a
vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della
legge 30 luglio 1959, n. 695".
La domanda giudiziale, osserva
il Tribunale, non è però accoglibile, allo stato della
disciplina in vigore, perché a) non si tratta, nella specie,
di vaccinazione obbligatoria, alla quale si riferisce il
testo dell’art. 1, e b) non è richiamabile la citata
pronuncia della Corte, che concerne un diverso tipo di
vaccinazione e che non è formulata in termini generali, ma
solo con riguardo alla vaccinazione antipoliomielitica.
E’ però accertato, prosegue il
rimettente, che il ricorrente ha contratto una epatopatia
cronica per effetto della vaccinazione antiepatite B: del
resto, l’indennizzo in argomento in un primo tempo era stato
erogato all’interessato, fino al 1997, ma era stato poi
revocato appunto per la mancanza del requisito legale
dell’obbligatorietà della vaccinazione.
Ciò posto, è rilevante – osserva
il Tribunale - la questione di costituzionalità relativa
all’omessa attribuzione dell’indennizzo ai soggetti
sottopostisi a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria
ma "promossa" nei loro riguardi, perché è tale lacuna
legislativa a impedire l’accoglimento del ricorso; e la
questione stessa è, per il Tribunale, non manifestamente
infondata, per le considerazioni che seguono.
Varrebbero, anche in questa
situazione, le argomentazioni di fondo della sentenza n. 27
del 1998 citata, nella quale, affermato il principio che non
è lecito, ex artt. 2 e 32 della Costituzione, richiedere che
il singolo metta a rischio la propria salute per un
trattamento nell’interesse della collettività senza che
questa sia disposta a condividere il peso delle conseguenze
negative che ne possono derivare, la Corte ha rilevato che,
dal punto di vista di questo stesso principio, non è
possibile distinguere il caso in cui il trattamento sia
imposto per legge dal caso in cui esso sia promosso e
incentivato dalla pubblica autorità; ed è alla stregua di
questa omologazione che la Corte, chiamata al controllo di
costituzionalità a partire da vicende di fatto analoghe alla
presente (si trattava infatti di casi di vaccinazione
antipolio non obbligatoria), si è pronunciata nel senso
anzidetto.
Anche nel caso in questione,
osserva il Tribunale, all’epoca in cui l’interessato si era
sottoposto alla vaccinazione antiepatite B – cioè nel
dicembre del 1985 – l’amministrazione sanitaria pubblica
stava svolgendo una intensa attività di promozione e
incentivazione di tale tipo di vaccinazione, in particolare
verso chi, come il ricorrente, fosse "a rischio" perché
convivente con soggetti positivi al virus.
Questa attività, si precisa
nell’ordinanza, si era espressa, già dagli inizi del 1983,
fino all’epoca dei fatti di causa e poi oltre, con una serie
di atti dell’amministrazione, principalmente circolari e
direttive, che il rimettente indica puntualmente: la
circolare del Ministero della sanità n. 2 dell’11 gennaio
1983 (Profilassi immunitaria dell’epatite B), che
individuava i conviventi di persone affette da epatite B
come categoria "a rischio" da sottoporre a censimento e
screening per la conseguente vaccinazione; la circolare del
Ministero della sanità n. 39 del 22 aprile 1983
(Approvvigionamento vaccini antiepatite B registrati in
Italia), circa il programma di approvvigionamento da parte
delle autorità sanitarie competenti a livello locale in
materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive;
le circolari del Ministero della sanità n. 51 del 1° giugno
1983 (Programmi di vaccinazione contro l’epatite B) e n. 9
del 19 marzo 1985 (Programmi di vaccinazione contro
l'epatite B), relative ai programmi di vaccinazione e alle
direttive per le autorità locali; la nota del Ministero
della sanità 400.2/41VH/717 del 23 maggio 1985 (Profilassi
dell’epatite B. Primi risultati delle campagne di
vaccinazione), circa l’andamento delle campagne vaccinali
promosse fino ad allora; atti, tutti, orientati nel senso
della realizzazione di programmi di censimento e screening
da parte delle U.S.L., per individuare i soggetti definibili
a rischio e per raccomandare nei loro riguardi la
sottoposizione alla vaccinazione, ai quali hanno fatto
seguito, nella medesima prospettiva: la circolare del
Ministero della sanità n. 31 del 26 luglio 1985
(Vaccinazione antiepatite B); la circolare del Ministero
della sanità n. 30 del 15 aprile 1986 (Programmi di
vaccinazione contro l’epatite B); la nota del Ministero
della sanità 400.2/41V/1190 del 19 luglio 1986 (Profilassi
vaccinale dell’epatite B); la nota del Ministero della
sanità 400.2/41V/1104 del 4 agosto 1987 (Campagne vaccinali
contro l’epatite B); la nota del Ministero della sanità
400.2/41V85/323 del 14 marzo 1988 (Campagna di vaccinazione
contro l’epatite B. Approvvigionamento di vaccini).
E tali indirizzi di promozione e
diffusione della vaccinazione antiepatite B, aggiunge il
rimettente, hanno altresì trovato riscontro sul piano
locale, per quanto qui maggiormente rileva, nelle circolari
della Regione Liguria n. 43989 del 1° giugno 1983 (Programma
di vaccinazione contro l’epatite virale B in Liguria) e n.
69225/2235 IP del 4 giugno 1985 (Campagna di vaccinazione
contro l’epatite B nel 1985).
All’atto di sottoporsi al
trattamento dunque – osserva il Tribunale – era in opera una
precisa e mirata sollecitazione dell’autorità sanitaria
pubblica, nell’ambito di una vera e propria "campagna" di
vaccinazioni antiepatite B.
Come nel caso oggetto della
sentenza n. 27 del 1998, dunque, il trattamento sanitario
non obbligatorio è stato compiuto a seguito di una
complessiva attività di informazione, sollecitazione e
responsabilizzazione svolta dall’autorità sanitaria, anche
con la prospettazione di rischi derivanti, in caso di
mancata vaccinazione, per i bambini.
Il Tribunale aggiunge che sul
piano legislativo la vaccinazione antiepatite B è stata resa
obbligatoria, con la legge 27 maggio 1991, n. 165, solo nei
riguardi dei nuovi nati: per le persone nate in precedenza,
dunque, la vaccinazione in discorso, pur se gratuita, non è
tuttora obbligatoria; ma tale circostanza, conclude il
Tribunale rimettente, non è decisiva ai fini della questione
sollevata, perché la censura non attiene alla
irretroattività della disciplina ma alla mancata inclusione
di una determinata categoria di soggetti tra i titolari del
diritto all’indennizzo.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Firenze, il
Tribunale di Firenze - sezione del lavoro e il Tribunale di
Sanremo dubitano, sotto diversi aspetti, della legittimità
costituzionale della disciplina dettata dalla legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), in tema di indennizzo dovuto a coloro che
abbiano subito danni irreversibili da epatiti
post-trasfusionali.
In particolare, il Tribunale di
Firenze (r.o. 601/1999) dubita - in riferimento agli artt. 2
e 38 della Costituzione - della legittimità costituzionale
degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2, della legge n. 210
del 1992, nella parte in cui, nel quantificare l’indennizzo
dovuto a coloro che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali, non prevedono la liquidazione,
sia pure in misura ridotta, del danno biologico subito a
seguito di emotrasfusione.
Il Tribunale di Firenze -
sezione del lavoro, a sua volta (r.o. 683/1999), dubita – in
relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione -
della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 (come
integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997,
n. 238) della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui
escludono i soggetti che presentino danni irreversibili da
epatiti post-trasfusionali dal diritto all’assegno una
tantum per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto
dalla legge.
Il Tribunale di Sanremo, infine
(r.o. 65/2000), dubita – in riferimento agli artt. 2, 3,
primo comma, e 32 della Costituzione – della legittimità
costituzionale dell’art. 1 1, comma 1, della legge n. 210
del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto
all’indennizzo per soggetti sottoposti a vaccinazioni
antiepatite B non obbligatoria, in quanto appartenenti a
categorie a rischio, in relazione alle quali l’autorità
sanitaria abbia promosso la diffusione della vaccinazione.
2. – Le tre questioni anzidette,
riguardando la medesima materia dei diritti indennitari
conseguenti alla sottoposizione a trattamenti sanitari,
possono essere riunite e trattate congiuntamente in un’unica
sentenza.
3. – La questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, che
contesta la scelta del legislatore circa i criteri adottati
per quantificare il beneficio previsto, non è fondata.
La disciplina apprestata dalla
legge n. 210 del 1992 opera su un piano diverso da quello in
cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento
del danno, compreso il cosiddetto danno biologico. Per
quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che
separa il risarcimento del danno dall’indennità prevista
dalla legge denunciata, basta rilevare che la responsabilità
civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno
risarcibile e configura quest’ultimo, quanto alla sua
entità, in relazione alle singole fattispecie concrete,
valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto
all’indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile
derivante da epatite post-trafusionale, in una misura
prefissata dalla legge. Ferma la possibilità per
l’interessato di azionare l’ordinaria pretesa risarcitoria,
il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha
dunque previsto una misura economica di sostegno aggiuntiva,
in un caso di danno alla salute, il cui ottenimento dipende
esclusivamente da ragioni obiettive facilmente
determinabili, secondo parametri fissi, in modo da
consentire agli interessati in tempi brevi una protezione
certa nell’an e nel quantum, non subordinata all’esito di
un’azione di risarcimento del danno, esito condizionato
all’accertamento dell’entità e, soprattutto, alla non facile
individuazione di un fatto illecito e del responsabile di
questo.
La questione di costituzionalità
in esame tende quindi a trasferire elementi di un sistema di
garanzia in un altro – operazione che si potrebbe semmai
giustificare se la misura prevista dalla legge impugnata
dovesse valere in luogo del risarcimento del danno, o in
conseguenza di una prescrizione legale o per l’impossibilità
di fatto di far valere le pretese risarcitorie derivanti dal
danno subìto. Poiché però così non può dirsi che sia –
nemmeno sotto il profilo fattuale, rispetto al quale occorre
sottolineare che spetta necessariamente alla giurisprudenza
rendere efficace la tutela risarcitoria nei casi di
trasfusione di sangue infetto, individuando gli eventuali
fatti illeciti e i responsabili di questi - la pretesa
inclusione nel beneficio previsto dalla legge n. 210 di
elementi propri della tutela risarcitoria non appare
giustificata.
Il Tribunale rimettente ritiene
che la stessa mancata considerazione, quale componente del
beneficio previsto dalla legge, del danno biologico,
comporti l’inadeguatezza del beneficio medesimo, con
violazione degli artt. 2 e 38 della Costituzione, evocati
peraltro genericamente. Ma, così argomentando, si finisce
per l’appunto per confondere gli istituti in una sorta di
petitio principii: non dimostrando ma dando per dimostrato
il presupposto, cioè il necessario carattere comune dei due
istituti – il beneficio e il risarcimento - rispetto ai
criteri di quantificazione.
Quanto fin qui detto non esclude
comunque che il legislatore possa riconsiderare
l’opportunità della scelta operata circa il criterio da
adottare nella quantificazione del beneficio riconosciuto
dalla legge ai soggetti danneggiati da epatiti
post-trasfusionali (oltre che agli ammalati di HIV e ai
danneggiati da vaccini): criterio collegato oggi al
trattamento pensionistico dei militari. Ma ciò riguarda il
buon uso della discrezionalità legislativa e non -
quantomeno sotto i profili indicati dal Tribunale rimettente
– la legittimità costituzionale della legge denunciata.
4. – Non fondata è altresì la
questione sollevata dal Tribunale di Firenze – sezione del
lavoro, relativa alla mancata previsione da parte della
legge n. 210 del 1992, a favore dei soggetti danneggiati
irreversibilmente da epatiti post-trasfusionali, del diritto
all’assegno una tantum previsto - dall’art. 2, comma 2,
della legge n. 210 per il periodo intercorrente tra il
manifestarsi della malattia e l’ottenimento dell’indennizzo
- a favore di quanti abbiano subìto una menomazione
permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria.
Si fa dunque essenzialmente una
questione di rispetto del principio di uguaglianza, mentre
gli altri principi costituzionali evocati non costituiscono
altro che una sua connotazione. Si denuncia l’irrazionale
disparità di trattamento tra i sottoposti a vaccinazione
obbligatoria e coloro che hanno subito trattamenti
trasfusionali ematici, disparità che si risolve a danno dei
secondi. Osserva il Tribunale rimettente che il grado di
costrizione al trattamento di questi ultimi, spesso indotti
dalla necessità di salvare la vita, non è minore di quello
riguardante coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione
in conseguenza di un obbligo legale, tanto più in quanto
alla situazione dell’obbligo legale sia stata equiparata –
con la sentenza n. 27 del 1998 di questa Corte – quella
dell’incentivazione nell’ambito di una politica sanitaria
pubblica.
La questione, così impostata,
non può essere accolta per le ragioni già addotte da questa
Corte, nella sentenza n. 226 del 2000, nel dichiarare non
fondata analoga questione sollevata dal Pretore di Milano.
Anche in quell’occasione si faceva valere l’assimilabilità
della situazione di coloro che si sono sottoposti a un
trattamento sanitario, ricevendone un danno irrimediabile
alla salute, in conseguenza di un obbligo legale (caso su
cui sono intervenute le sentenze n. 307 del 1990 e n. 118
del 1996, relative alla vaccinazione obbligatoria
antipoliomielitica) alla situazione di coloro i quali, come
gli emofilici, sono necessitati, in mancanza di alternative
terapeutiche, senza possibilità di scelta, a sottoporsi a
somministrazioni di sangue ed emoderivati, pena il decorso
infausto della loro malattia. Già in tale occasione, il
giudice rimettente osservava che la necessità del ricorso
alla terapia ematica, stante un rischio per la vita, si
potrebbe dire perfino più cogente che non nel caso di
trattamento sanitario imposto per legge, la cui violazione
dà luogo meramente a una sanzione giuridica. E si concludeva
ricordando che la Corte costituzionale stessa non ha
assegnato valore dirimente all’esistenza di un obbligo
legale avendo affermato, con la sentenza n. 27 del 1998, il
diritto all’indennizzo non necessariamente in presenza di un
obbligo legale ma anche nell’ipotesi in cui il trattamento
terapeutico, non (ancora) reso obbligatorio, era oggetto di
una specifica politica di promozione.
Queste argomentazioni, tuttavia,
si collocano fuori della ratio costituzionale del diritto
all’equo indennizzo riconosciuto in base agli artt. 32 e 2
della Costituzione. Ciò che rileva è l’esistenza di un
interesse pubblico alla promozione della salute collettiva
tramite il trattamento sanitario, il quale, per conseguenza,
viene dalla legge assunto a oggetto di un obbligo legale o
di una politica pubblica di diffusione tra la popolazione.
La giurisprudenza costituzionale alla quale il giudice
rimettente si riferisce è ferma nell’individuare in questo
interesse – e non nell’essere il singolo necessitato al
trattamento: necessità che è solo una conseguenza - la
ragione dell’obbligo generale di solidarietà nei confronti
di quanti, sottomettendosi al trattamento imposto, vengono a
soffrire di un pregiudizio alla loro salute.
In base a queste considerazioni,
si comprende che il raffronto tra la cogenza dell’obbligo
legale o l’incentivazione al trattamento, da un lato, e la
necessità terapeutica del trattamento stesso, dall’altro,
non è produttivo nel senso della equiparazione delle
situazioni, dal punto di vista del principio di uguaglianza.
Le situazioni sono diverse e non si prestano a entrare in
una visione unificatrice perché solo le prime corrispondono
a un interesse generale, che è quello in base al quale è
costituzionalmente necessario che la collettività assuma su
di sé una partecipazione alle difficoltà nelle quali può
venirsi a trovare il singolo che ha cooperato al
perseguimento di tale interesse.
La questione di costituzionalità
- pur ponendo un problema di tutela di soggetti deboli,
posti in condizioni di gravissima difficoltà e quindi
meritevoli di protezione - in quanto impiantata nei termini
anzidetti, non può dunque trovare accoglimento.
5. – Fondata è invece la
questione sollevata dal Tribunale di Sanremo, il quale
dubita della legittimità costituzionale della mancata
previsione del diritto all’indennizzo, previsto dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 210 a favore di quanti abbiano
riportato danni irreversibili alla salute, essendo stati
sottoposti a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria,
appartenendo a una categoria di persone considerate "a
rischio" e perciò incentivate a sottoporsi alla vaccinazione
stessa nell’ambito di una campagna promossa dall’autorità
sanitaria. Il giudice rimettente ritiene ingiustificata tale
mancata previsione, a fronte della attribuzione
dell’indennizzo a favore di chi, in analoghe circostanze,
abbia contratto un’infermità a seguito di vaccinazione
antipoliomielitica (art. 1 della legge n. 210 del 1992,
quale risultante a seguito della sentenza n. 27 del 1998 di
questa Corte).
Il citato art. 1 della legge n.
210 prevede il diritto all’indennizzo (determinato dall’art.
2) per chiunque abbia riportato lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente all’integrità
psico-fisica, a causa di vaccinazioni obbligatorie per
legge. Con la sentenza testé citata, questa Corte –
richiamato "il principio che non è lecito [...] richiedere
che il singolo esponga a rischio la propria salute per un
interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia
disposta a condividere, come è possibile, il peso di
eventuali conseguenze negative" (sentenze nn. 307 del 1990 e
118 del 1996) - ha ritenuto non esservi ragione di
differenziare, rispetto a tale principio, "il caso [...] in
cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello
[...] in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla
pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare
nella società; il caso in cui si annulla la libera
determinazione individuale attraverso la comminazione di una
sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione
dei singoli a un programma di politica sanitaria". Infatti,
si aggiungeva, "una differenziazione che negasse il diritto
all’indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una
patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe [...] a
coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di
utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un
trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di
quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione".
In applicazione dei princìpi
così posti, la risoluzione della presente questione di
costituzionalità consiste nel rispondere alla domanda se,
analogamente a quanto accertato in relazione alla
vaccinazione antipoliomielitica, anche per la vaccinazione
antiepatite possa dirsi essere stata in atto una campagna
legalmente promossa dall’autorità sanitaria per la
diffusione di tale secondo tipo di vaccinazione. La risposta
positiva è documentata dagli atti – ricordati analiticamente
nell’esposizione in fatto - adottati a partire dal 1983, in
attuazione dei compiti di promozione della salute pubblica
che, alla stregua della legge 13 marzo 1958, n. 296,
spettano all’autorità sanitaria nazionale.
Con la legge 27
maggio 1991, n. 165, la vaccinazione contro l’epatite virale
B è stata resa obbligatoria per tutti i nuovi nati nel primo
anno di vita, ma anche prima di tale data gli atti sopra
menzionati testimoniano essere stata condotta – a partire
dalla circolare n. 2 dell’11 gennaio 1983 del Ministero
della sanità - una capillare campagna per la realizzazione
di un programma di diffusione della vaccinazione stessa che
ha coinvolto le strutture sanitarie pubbliche del nostro
paese in un’opera di responsabilizzazione e
sensibilizzazione ai rischi che l’epatite di tipo B comporta
per sé e per gli altri, e innanzitutto per i bambini.
Deve così ritenersi che
sussistono, anche per i soggetti sottoposti a vaccinazione
antiepatite di tipo B in attuazione della suddetta politica
sanitaria promossa al riguardo, le condizioni che hanno
indotto questa Corte, nella sentenza n. 27 del 1998, a
ritenere costituzionalmente dovuto per i soggetti sottoposti
a vaccinazione antipoliomielitica l’indennizzo previsto
dall’art. 1 della legge n. 210. Pertanto, in accoglimento
della questione proposta dal Tribunale di Sanremo, tale
disposizione deve essere dichiarata incostituzionale per
dare ingresso al diritto all’indennizzo anche a tale
categoria di soggetti.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE, riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo,
alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati
sottoposti a vaccinazione antiepatite B, a partire dall’anno
1983;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2,
della legge n. 210 del 1992 sollevata, in riferimento agli
artt. 2 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze
con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del
1992, come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25
luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze – sezione del
lavoro con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
ottobre 2000.
F:to:
Cesare MIRABELLI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 2000.
A
quanto pare tutti sono servi di
Big
Pharma
...ed ora nel 2015, 26 Vaccini per tutti
i
bambini
=
Calendario Vaccinale Italiano
vedi:
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