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Diritto
sacro e santo:
TUTTI
hanno DIRITTO di MANIFESTARE LIBERAMENTE il PROPRIO
PENSIERO con la PAROLA, lo SCRITTO ed OGNI ALTRO MEZZO di
DIFFUSIONE ecc. ecc. (Art.
21 della Costituzione Italiana)
TUTTI hanno DIRITTO di PROFESSARE LIBERAMENTE la
PROPRIA FEDE RELIGIOSA in QUALSIASI FORMA, INDIVIDUALE od
ASSOCIATA, di FARNE PROPAGANDA e di ESERCITARNE in PRIVATO
ed in PUBBLICO il CULTO (LA PRATICA), PURCHE‘ NON
SI TRATTI di RITI CONTRARI al BUON COSTUME.
(Art.
19 della Costituzione Italiana)
La Repubblica TUTELA la SALUTE come FONDAMENTALE
DIRITTO dell’INDIVIDUO e interesse della Collettività
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO ad un determinato
trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge.
LA LEGGE NON PUO’
IN
NESSUN CASO (neanche
nel caso delle leggi vaccinali) VIOLARE I LIMITI
IMPOSTI dal RISPETTO della PERSONA UMANA. (Art.
32 della Costituzione Italiana).
La TUTELA della SALUTE FISICA e PSICHICA deve
avvenire nel RISPETTO della dignità e della
LIBERTA’ della PERSONA UMANA. (Legge
23/12/78 n. 833 - Titoli I, capo I, "I
Principi")
TUTTI i Cittadini (anche quelli non
vaccinati)
sono uguali davanti alla Legge... E’ COMPITO della
Repubblica RIMUOVERE gli OSTACOLI di ordine economico e
sociale che, LIMITANDO di fatto la LIBERTA’ e
l’UGUAGLIANZA dei Cittadini, IMPEDISCONO il PIENO
SVILUPPO della PERSONA UMANA...... (Art.
3 della Costituzione Italiana)
La scuola è APERTA a TUTTI (non solo ai
vaccinati). (non
solo ai vaccinati).
L’istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è
OBBLIGATORIA e gratuita...
(Art. 34 della Costituzione
Italiana)
Commento NdR: Infatti,
giustamente, tutti i bambini sieropositivi o malati di
Aids sono ammessi alla frequenza regolare della
scuola, mentre i bambini SANI ma non vaccinati sono
allontanati dalla scuola dell’obbligo...
Ecco
la "giustizia democratica" dello Stato
Italiano; questo è semplicemente vergognoso e
discriminatorio.
Ai bambini SANI ma non vaccinati, si
impedisce di ottenere il pieno sviluppo della loro
personalità e l’art. 3 della Costituzione che prevede
...l’uguaglianza dei cittadini rispetto alle leggi e
...l’obbligo dello stato a rimuovere gli ostacoli che
limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza del
cittadino davanti alla legge, viene calpestato.
Ecco
come viene applicata nei fatti la
Dittatura Sanitaria,
in Italia - vedi:
Conflitto di
Interesse
Un grande pensatore ha detto: "Nella
vita è meglio essere nessuno e fare qualcosa, che essere
qualcuno e fare niente" ....sembra proprio
quello che sono oggi i nostri politici !!
vedi:
Medicina Naturale
(Naturopatia) riconosciuta dallo stato Italiano
+
Insegnamento
della Medicina naturale nelle scuole
+
Legge
CONSUETUDINARIA
+
Altre Leggi per la Salute
+
Altre Leggi 1
+ Altre 2
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Chi è competente ad emanare ordinanze in materia di
sanità e igiene ?
RISPOSTA
La questione che si pone è se le ordinanze in materia di
sanità e igiene siano riconducibili alla competenza dei
responsabili dei servizi, ai sensi dei combinato
disposto degli artt. 107 e 109 dei decreto legislativo
n. 267/2000, oppure attengano alla competenza del
sindaco, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge
n.833/1978.
Competente all'adozione delle
ordinanze contingibili e urgenti, che ricorrono in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, è il sindaco "quale rappresentante
della comunità locale", sulla base del dato testuale del
comma 5 dell'articolo 50 del Tuel n. 267/2000.
In tale ambito, invero, il
sindaco opera in qualità di "autorità sanitaria locale"
attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, c. 2 della
legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla
disposizione di cui al comma 4 del medesimo art. 50, ai
sensi del quale il sindaco esercita le funzioni imputategli
quale "autorità locale".
Il suddetto comma 4, infatti,
opera come limite (così come il comma 3 del medesimo art. 50
e come l'art. 54) all'applicabilità dell'art. 107, comma 5
dei Tuel n. 267/2000 (che prevede l'abrogazione di tutte le
competenze gestionali dell'organo di vertice) in relazione
alle ipotesi in cui il sindaco svolge le funzioni di
autorità locale; occorre considerare che tale assunto
rappresenta il criterio interpretativo per le disposizioni
precedenti al testo unico, ma anche il parametro per il
legislatore nel momento in cui, con leggi di settore
successive al testo unico, venga ad attribuire delle
competenze nominalmente al sindaco.
L'imputazione al sindaco delle
ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale, nella veste di "rappresentante della comunità
locale" (comma 5 surriferito art. 50) piuttosto che in
quella di ufficiale di Governo, trae origine dall'analoga
previsione contemplata dall'articolo 117 dei decreto
legislativo n. 112/1998. Infatti, già all'indomani della
legge n. 833/1978 il Consiglio di Stato si espresse nel
senso dell'esercizio della competenza del sindaco non più
quale ufficiale del Governo, bensì quale capo
dell'amministrazione locale, in virtù dei fatto che il comma
4 dell'art. 32 di quella legge aveva introdotto una
competenza, accanto a quella dei primo cittadino, del
presidente della regione in luogo del prefetto (Cons. Stato,
sez. ]V, 6.12.1985, n. 605; Cons. Stato, sez. V, 27.10.1986,
n. 568). Tale orientamento fu recepito dall'art. 117 dei
dlgs n. 112/1998.
Considerato che le ordinanze
contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale attengono
alla competenza del sindaco, si pone la questione circa le
modalità di esercizio di tale competenza sindacale, e
precisamente sull'ammissibilità di un'eventuale sua
delegabilità alla struttura burocratica dell'ente locale.
Secondo la dottrina, sino a
quando detti atti erano di competenza dei sindaco quale
ufficiale dei Governo, la loro adozione competeva all'organo
di vertice, trattandosi di materie delegate dallo Stato; ne
derivava che dette funzioni non potevano essere delegate ai
dirigenti.
Nell'attuale assetto
rappresentato emerge come le funzioni sindacali in questione
vengano imputate alla competenza dell'organo di vertice come
capo dell'amministrazione, responsabile della macchina
amministrativa e titolare di un potere straordinario, quale
"autorità sanitaria locale" ' investita di una funzione di
garanzia della salubrità e dell'igiene della collettività
amministrata.
In un'ottica di attribuzione di
tali funzioni al comune come funzioni proprie dell'ente, in
cui il sindaco opera come "rappresentante della comunità
locale" secondo la dizione testuale della norma, secondo
alcuni orientamenti dottrinali può accedersi alla tesi per
cui l’adozione delle surriferite ordinanze contingibili e
urgenti può, in talune ipotesi, essere delegata alla
dirigenza locale, in applicazione dell'art. 107, lett. i)
dei citato Tuel n. 267/2000, norma, quest'ultima, che
consente al sindaco di delegare ai dirigenti, attraverso la
scelta statutaria o regolamentare in tal senso, il
compimento di atti di propria competenza.
L'autonomia normativa dell'ente
locale (oggetto, fra l'altro, di riconoscimento di rango
costituzionale ex novellati artt. 114, comma 2 e 117, comma
6 della Costituzione) non potrà certamente spostare sulla
dirigenza la competenza all'adozione delle ordinanze
contingibili e urgenti di cui al sopracitato articolo 50,
comma 5 che la legge affida, come sopra rilevato, al
sindaco, ma potrà individuare una serie di ipotesi in cui il
sindaco potrà delegare alla dirigenza locale l'adozione
delle summenzionate ordinanze, ex art. 107, lett. i) dei
Tuel citato.
In ordine alla competenza
all'emanazione di ordinanze ordinarie in materia di sanità,
occorre considerare che il quadro complessivo delle
disposizioni che regolano la materia in esame (artt. 50 e
107 dei Tuel n. 267) richiede una lettura unitaria, al fine
di pervenire alla loro, non facile, armonizzazione.
L’art. 107, comma 5 del Tuel n.
267 abroga le competenze gestionali che le leggi previgenti
al testo unico affidavano all'organo di vertice,
demandandole alla dirigenza locale.
Il sindaco, tuttavia, può
mantenere la titolarità delle competenze fissate da
specifiche disposizioni, previgenti all'entrata in vigore
dei testo unico, che vengono esercitate quale autorità
locale, restando all'interprete l’individuazione delle
singole fattispecie, oltre che essere attributario di
ulteriori competenze, sempre quale autorità locale.
Nel caso delle ordinanze in
materia sanitaria, secondo i più recenti orientamenti, il
criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della
competenza deve essere individuato, più che nella tipologia
dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da
tutelare di volta in volta attraverso la stessa,
distinguendo l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere
emesso al fine di prevenire una situazione di grave
pericolosità per la salute della collettività locale, nel
qual caso la competenza va imputata al sindaco, dall'ipotesi
in cui il provvedimento assume i caratteri di intervento
"tecnico", cioè attinente alla disciplina tecnica che
riguarda la misura oggetto dell'ordinanza; in altri termini,
l'ordinanza, se adottata quale misura meramente esecutiva,
ben potrà essere imputata alla competenza del livello
burocratico‑amministrativo, piuttosto che di quello
politico.
il Sindaco del comune dove si risiede, è la massima Autorità
sanitaria locale
Il sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai
sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117
del D. Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze
contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio
comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene
pubblica.
ex T.U.L.S. 1934 (artt. 216 e 217) e Regolamento Locale di
Igiene, oltre che per le competenze assegnate dal d.lgs.
267/2000 (art. 50).
Inquinamento: il comitato è legittimato a chiedere
l’attivazione dei poteri sindacali
TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza 07.07.2009 n° 1786 (Francesco
Navaro)
Un comitato cittadino chiedeva
al Sindaco del Comune di adottare ogni atto utile ad evitare
la grave situazione sanitaria dovuta all’inquinamento
ambientale proveniente, in prevalenza, da lavorazioni di
tipo industriali.
Dinanzi all’inerzia protratta
del Sindaco, il predetto comitato interponeva gravame per la
declaratoria di illegittimità del silenzio serbato, in
particolare per violazione del principio comunitario di
massima precauzione, degli artt. 50 e 54 del
T.U.E.L. e dell’art. 217 del testo unico leggi sanitarie
(TUS) e del conseguente obbligo di concludere il
procedimento con un provvedimento espresso.
La posizione del Tar
Ad avviso del Tar il ricorso deve ritenersi fondato.
I giudici amministrativi
circoscrivono la loro indagine alla verifica della
ricorrenza di un obbligo per il Comune di provvedere sulla
domanda di parte ricorrente articolando il loro esame nei
seguenti due momenti:
a) appurare se effettivamente
ricorra nel caso in esame un comportamento inerte della
p.a.;
b) verificare che lo stesso non
sia giustificato dalla manifesta infondatezza dell’istanza
predetta: unico limite che la giurisprudenza ravvisa
all’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, infatti, è
quello della manifesta infondatezza -o assurdità,
genericità, etc.- della pretesa del privato.
Quanto al punto sub a) il Tar
rileva come, a fronte dell’istanza notificatagli dal
comitato ricorrente, non risultava che il Comune avesse mai
adottato al riguardo alcun provvedimento.
Quanto al punto sub b), i
giudici precisano che il giudizio di non manifesta
infondatezza deve svolgersi attraverso l’analisi di tre
particolari profili: a) l’esistenza di uno specifico “potere
amministrativo” in capo al Comune onde intervenire nel senso
indicato; b) la sussistenza di “legittimazione” in capo al
comitato ricorrente al fine di poter invocare l’esercizio di
siffatto potere; c) la sussistenza – sebbene in chiave
altamente intesa – dei “presupposti” per l’esercizio del
potere stesso.
In ordine al primo aspetto,
secondo i giudici, l’esistenza di uno specifico “potere
amministrativo” in capo al Comune deve essere riconducibile
non al potere di ordinanza di cui agli artt. 50 e 54 del
T.U.E.L. quanto, piuttosto, all’art. 217 del testo unico
leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934. Il ricorso
al suddetto potere di ordinanza è infatti ammesso nei soli
casi in cui non è possibile attivare le normali procedure,
qui ancora esperibili per mancanza di indizi di segno
contrario.
Ebbene, a norma del citato art.
217 “quando vapori, gas o altre esalazioni … provenienti da
manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di
danno per la salute pubblica, il podestà (oggi il sindaco,
ovviamente) prescrive le norme da applicare per prevenire o
impedire il danno”.
Il sindaco agisce in questa
veste quale autorità sanitaria locale chiamato ad esercitare
poteri-doveri di controllo a tutela dell’ambiente e della
salute pubblica, anche in caso di persistente inerzia dei
competenti organismi regionali e statali nelle suddette
materie: dunque, l’oggetto proprio dell’istanza di cui si
chiede in questa sede l’adempimento.
Ai sensi degli art. 216 e 217
t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, il sindaco è infatti titolare
di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri
e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di
accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività, volti
a prevenire, a tutela dell'igiene e della salute pubblica,
situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente
discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel
momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto, sia
in epoca successiva (Tar Veneto 1754/1997)
Presupposto per l’esercizio di
siffatto potere è la sussistenza di un concreto pericolo per
l’ambiente e dunque per la salute pubblica, da valutare
complessivamente a seguito di attenta ed approfondita
istruttoria, e dunque previa consultazione ed avviso degli
organismi competenti in materia sanitaria ed ambientale
(ASL, ARPA, etc.), nei sensi ed alle condizioni previste
dall’art. 16 della
legge n. 241 del 1990.
I giudici evidenziano ancora
come tale potere, il cui mancato esercizio in presenza dei
prescritti presupposti (fenomeni di grave inquinamento
ambientale e conseguente pericolo per la salute pubblica)
determina tra l’altro i reati di danneggiamento e di
omissione di atti d’ufficio ai sensi dell’art. 328, comma 1,
c.p., sia tuttora esercitabile –per pacifica giurisprudenza
(Tar Liguria 68/1996; CdS 1080/1992)- anche in presenza di
norme specifiche in materia di inquinamento come ad esempio
il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (cfr. Tar Piemonte
37/1998).
Da quanto sopra detto deriva
dunque, secondo il Tar, la presenza del primo requisito
(sussistenza di potere amministrativo).
Secondo il giudice
amministrativo e in relazione al secondo aspetto, la
“legittimazione” del comitato ricorrente a chiedere
l’attivazione dei poteri sindacali di cui all’art. 217 TUS
può essere ricavata, in primo luogo, dalla lettura dell’art.
3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice
dell’ambiente), come introdotto dal decreto legislativo
n. 4 del 2008.
Tale disposizione, rubricata
“principio dell’azione ambientale”, prevede infatti che “la
tutela dell’ambiente … deve essere garantita da tutti gli
enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche
pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia
informata ai principi della precauzione, del’azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte,
dei danni causati all’ambiente”.
Viene in questo modo consacrato
il modello di “governance ambientale”, ossia di un modello
di gestione dei beni ambientali non più ispirato al classico
modello gerarchico ma ad un nuovo stile di governo
caratterizzato da un maggior grado di cooperazione ed
interazione tra poteri pubblici da una parte ed attori non
statuali dall’altra parte (realtà economica e realtà
sociale).
Ora, se si considera: da un
lato, che la garanzia di un ambiente salubre costituisce
condizione preliminare (e fondamentale) per consentire
altresì un adeguato livello di tutela della salute pubblica;
dall’altro lato, che lo stesso art. 217 TUS è sì preordinato
al controllo della stessa salute pubblica ma, ancora più a
monte, alla prevenzione o alla gestione di gravi fenomeni di
inquinamento (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 2 ottobre 1985, n.
8465), ecco che, secondo il Tar, ben può riconoscersi ad un
comitato come quello in esame la legittimazione ad agire
nella direzione sopra indicata.
Alle stesse conclusioni
(legittimazione a richiedere un provvedimento espresso) si
perviene, secondo i giudici amministrativi, considerando che
la giurisprudenza amministrativa ha tra l’altro riconosciuto
l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi espressamente
previsti dalla legge, anche nelle ipotesi in cui l’esercizio
del potere amministrativo non richiede -come nella specie
(art. 217 TUS)- che il relativo procedimento sia avviato ad
iniziativa di parte privata.
Sussistono infatti casi in cui,
per ragioni legate alla generale doverosità dell’azione
amministrativa, nonché per ragioni di giustizia ed equità,
si impone l’adozione di un provvedimento ad istanza di parte
anche laddove tale iniziativa non sia prevista espressamente
dalla legge (CdS 7975/2004).
Secondo tale impostazione,
“indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme che
impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza
non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che,
in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo
obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia
sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento
espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona
amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una
legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita
pronuncia”.
Alla luce di quanto appena
detto, se si considera anche qui che il suddetto modello di
governance ambientale si fonda proprio sulla massima
trasparenza dell’azione amministrativa e sulla più ampia
partecipazione dei soggetti privati (preferibilmente
organizzati mediante enti esponenziali) ai processi
decisionali, i giudici convengono sulla necessità che gli
stessi soggetti privati possano agire, a tutela degli
interessi della collettività in materia ambientale e
sanitaria, anche mediante la richiesta di attivazione di
determinati poteri pubblicistici.
Sussiste dunque, secondo il Tar
e per i motivi anzidetti anche il requisito della
legittimazione, in capo al comitato ricorrente, a richiedere
ed ottenere un provvedimento espresso in merito alla
problematiche specificamente sollevate.
Quanto al terzo ed ultimo
aspetto, la sussistenza dei “presupposti” -sebbene da
intendersi in senso lato- può ben essere ricondotta, secondo
i giudici, alle analisi compiute da plurimi e qualificati
organismi pubblici in materia sanitaria ed ambientale (Arpa,
Asl, nonché Università ) e prodotte nel presente giudizio da
cui si traevano dati piuttosto allarmanti, costituiti in
sostanza dalla presenza di patologie legate alla particolare
incidenza di fattori di origine per l’appunto industriale;
rimanendo, ovviamente, non preclusa all’autorità comunale la
possibilità di attivare ulteriori canali istituzionali di
consultazione a carattere tecnico-scientifico,
nell’obiettivo condiviso di giungere ad una seria ed
approfondita istruttoria.
(Altalex, 8 ottobre 2009. Nota
di
Francesco Navaro)
T.A.R. - Puglia – Lecce - Sezione I
Sentenza 7 luglio 2009, n. 1786
N. 01786/2009 REG.SEN.
N. 00738/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 738 del 2009,
proposto da:
Comitato Cittadino Referendario per la Tutela della Salute e
del Lavoro Taranto Futura, rappresentato e difeso dall'avv.
Nicola Russo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in
Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Comune di Taranto, non
costituito;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio rifiuto del Sindaco del Comune di Taranto
formatosi in ordine all'atto di significazione e diffida
notificato il 30/10/2008, inerente la mancata adozione, ai
sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000,
di ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di prevenire,
limitare ed eliminare i gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e, quindi, la salute dei cittadini,
ma, soprattutto, al fine di evitare ulteriori gravi danni in
materia ambientale, di sicurezza alimentare ovvero in
materia igienico - sanitaria;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 03/06/2009 il dott. Massimo Santini e
uditi per le parti l’Avv. Russo;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza in data 30 ottobre 2008, il ricorrente comitato
cittadino chiedeva al Sindaco del Comune di Taranto
l’adozione di ogni atto utile ad evitare la grave situazione
sanitaria dovuta all’inquinamento ambientale proveniente, in
prevalenza, da lavorazioni di tipo industriali.
Dinanzi all’inerzia protratta
del Sindaco, il predetto comitato interponeva gravame per la
declaratoria di illegittimità del silenzio serbato, in
particolare per violazione del principio comunitario di
massima precauzione degli artt. 50 e 54 del TUEL e dell’art.
217 del testo unico leggi sanitarie (TUS) e del conseguente
obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento
espresso.
Alla camera di consiglio del 3
giugno 2009, dopo la precisazione delle conclusioni di parte
ricorrente, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per le
ragioni che di seguito si esporranno.
2. Circoscritta l’indagine ad una verifica sulla ricorrenza
di un obbligo per il Comune di provvedere sulla domanda di
parte ricorrente (atteso che non è possibile invocare in
questa sede un giudizio circa la fondatezza della pretesa
parallelamente azionata, e ciò per l’ampia discrezionalità
di cui è intriso, come si vedrà, il potere amministrativo
che si intende attivare) l’esame del Tribunale dovrà quindi
articolarsi in due momenti:
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso in esame un
comportamento inerte della p.a.;
b) verificare che lo stesso non sia giustificato dalla
manifesta infondatezza dell’istanza predetta: unico limite
che la giurisprudenza ravvisa all’obbligo di provvedere
dell’Amministrazione, infatti, è quello della manifesta
infondatezza – o assurdità, genericità, etc. – della pretesa
del privato.
2.1 Quanto al punto sub a) deve rilevarsi come, a fronte
dell’istanza notificatagli dal comitato ricorrente il 30
ottobre 2008, non risulta che il Comune abbia mai adottato
al riguardo alcun provvedimento.
2.2 Quanto al punto sub b), il giudizio di non manifesta
infondatezza si svolgerà invece attraverso l’analisi di tre
particolari profili: a) l’esistenza di uno specifico “potere
amministrativo” in capo al Comune onde intervenire nel senso
indicato; b) la sussistenza di “legittimazione” in capo al
comitato ricorrente al fine di poter invocare l’esercizio di
siffatto potere; c) la sussistenza – sebbene in chiave
latamente intesa – dei “presupposti” per l’esercizio del
potere stesso.
3. In ordine al primo aspetto va subito detto che
l’esistenza di uno specifico “potere amministrativo” in capo
al Comune deve essere riconducibile non al potere di
ordinanza di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL quanto,
piuttosto, all’art. 217 del testo unico leggi sanitarie di
cui al R.D. n. 1265 del 1934. Il ricorso al suddetto potere
di ordinanza è infatti ammesso nei soli casi in cui non è
possibile attivare le normali procedure, qui ancora
esperibili per mancanza di indizi di segno contrario.
Ebbene, a norma del citato art. 217 “quando vapori, gas o
altre esalazioni … provenienti da manifatture o fabbriche,
possono riuscire di pericolo o di danno per la salute
pubblica, il podestà (oggi il sindaco, ovviamente) prescrive
le norme da applicare per prevenire o impedire il danno”.
Il sindaco agisce in questa veste quale autorità sanitaria
locale chiamato ad esercitare poteri-doveri di controllo a
tutela dell’ambiente e della salute pubblica, anche in caso
di persistente inerzia dei competenti organismi regionali e
statali nelle suddette materie: dunque, l’oggetto proprio
dell’istanza di cui si chiede in questa sede l’adempimento.
Ai sensi degli art. 216 e 217 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265,
il sindaco è infatti titolare di un generale potere di
vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può
anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti
relativi allo svolgimento dell'attività, volti a prevenire,
a tutela dell'igiene e della salute pubblica, situazioni di
inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed
esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è
richiesta l'attivazione dell'impianto, sia in epoca
successiva (T.A.R. Veneto, sez. II, 16 dicembre 1997, n.
1754).
Presupposto per l’esercizio di siffatto potere è la
sussistenza di un concreto pericolo per l’ambiente e dunque
per la salute pubblica, da valutare complessivamente a
seguito di attenta ed approfondita istruttoria, e dunque
previa consultazione ed avviso degli organismi competenti in
materia sanitaria ed ambientale (ASL, ARPA, etc.), nei sensi
ed alle condizioni previste dall’art. 16 della legge n. 241
del 1990.
Si sottolinea ancora come tale potere, il cui mancato
esercizio in presenza dei prescritti presupposti (fenomeni
di grave inquinamento ambientale e conseguente pericolo per
la salute pubblica) determina tra l’altro i reati di
danneggiamento e di omissione di atti d’ufficio ai sensi
dell’art. 328, comma 1, c.p., sia tuttora esercitabile – per
quieta giurisprudenza (T.A.R. Liguria, sez. I, 8 marzo 1996,
n. 68; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 1992, n. 1080) –
anche in presenza di norme specifiche in materia di
inquinamento come ad esempio il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203
(cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 febbraio 1998 , n. 37).
Da quanto sopra detto deriva dunque la sussistenza del primo
requisito (sussistenza di potere amministrativo).
4. Quanto al secondo aspetto, la “legittimazione” del
comitato ricorrente a chiedere l’attivazione dei poteri
sindacali di cui all’art. 217 TUS può essere ricavata, in
primo luogo, dalla lettura dell’art. 3-ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente), come
introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
Tale disposizione, rubricata “principio dell’azione
ambientale”, prevede infatti che “la tutela dell’ambiente …
deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e
dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private,
mediante una adeguata azione che sia informata ai principi
della precauzione, del’azione preventiva, della correzione,
in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente”.
Viene in questo modo consacrato il modello di “governance
ambientale”, ossia di un modello di gestione dei beni
ambientali non più ispirato al classico modello gerarchico
ma ad un nuovo stile di governo diversamente caratterizzato
da un maggior grado di cooperazione ed interazione tra
poteri pubblici da una parte ed attori non statuali
dall’altra parte (realtà economica e realtà sociale).
La governance ambientale presuppone, in chiave di
progressiva democratizzazione dei processi decisionali in
subiecta materia e nell’ottica del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art., 118, quarto
comma, Cost., necessità di visione comune intorno ad un
problema, con il coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati per raggiungere risultati migliori.
Ora, se si considera: da un lato, che la garanzia di un
ambiente salubre costituisce condizione preliminare (e
fondamentale) per consentire altresì un adeguato livello di
tutela della salute pubblica; dall’altro lato, che lo stesso
art. 217 TUS è sì preordinato al controllo della stessa
salute pubblica ma, ancora più a monte, alla prevenzione o
alla gestione di gravi fenomeni di inquinamento (cfr. Cass.
Pen., sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8465), ecco che ben può
riconoscersi ad un comitato come quello in esame la
legittimazione ad agire nella direzione sopra indicata.
Alle stesse conclusioni (legittimazione a richiedere un
provvedimento espresso) si perviene considerando che la
giurisprudenza amministrativa ha tra l’altro riconosciuto
l’obbligo di provvedere, oltre che nei casi espressamente
previsti dalla legge, anche nelle ipotesi in cui l’esercizio
del potere amministrativo non richiede – come nella specie
(art. 217 TUS) – che il relativo procedimento sia avviato ad
iniziativa di parte privata.
Sussistono infatti casi in cui, per ragioni legate alla
generale doverosità dell’azione amministrativa, nonché per
ragioni di giustizia ed equità, si impone l’adozione di un
provvedimento ad istanza di parte anche laddove tale
iniziativa non sia prevista espressamente dalla legge (Cons.
Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975).
Secondo tale impostazione, “indipendentemente dall’esistenza
di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di
pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei
privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e
partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta
esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un
provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza
e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato
vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una
esplicita pronuncia”.
Alla luce di quanto appena detto, se si considera anche qui
che il suddetto modello di governance ambientale si fonda
proprio sulla massima trasparenza dell’azione amministrativa
e sulla più ampia partecipazione dei soggetti privati
(preferibilmente organizzati mediante enti esponenziali) ai
processi decisionali, deve giocoforza convenirsi sulla
necessità che gli stessi soggetti privati possano agire, a
tutela degli interessi della collettività in materia
ambientale e sanitaria, anche mediante la richiesta di
attivazione di determinati poteri pubblicistici.
Sussiste dunque per i motivi anzidetti anche il requisito
della legittimazione, in capo al comitato ricorrente, a
richiedere ed ottenere un provvedimento espresso in merito
alla problematiche specificamente sollevate.
5. Quanto al terzo ed ultimo aspetto, la sussistenza dei
“presupposti” – sebbene da intendersi in senso lato – può
ben essere ricondotta alle analisi compiute da plurimi e
qualificati organismi pubblici in materia sanitaria ed
ambientale (ARPA, ASL di Brindisi, Lecce e Taranto, nonché
Università di Bari) e prodotte nel presente giudizio: al
riguardo sono stati forniti dati piuttosto allarmanti,
costituiti in sostanza dalla presenza di patologie legate
alla particolare incidenza di fattori di origine per
l’appunto industriale.
Ciò non può che costituire, ovviamente, base di iniziale
riflessione per l’attività che l’autorità comunale è
chiamata nella specie ad esercitare, senza per questo
precludere alla stessa la possibilità di attivare ulteriori
canali istituzionali di consultazione a carattere
tecnico-scientifico, nell’obiettivo condiviso di giungere ad
una seria ed approfondita istruttoria.
6. Sulla scorta di questo sopra esposto, e nei sensi appena
precisati, il presente ricorso merita dunque accoglimento,
sebbene limitatamente al solo obbligo di provvedere,
conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di
provvedere espressamente sull’istanza del comitato
ricorrente, secondo quanto appena precisato, nel termine di
giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della presente
sentenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico
dell’amministrazione soccombente e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 738/2009
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto assegna
al Comune di Taranto il termine di 90 giorni, decorrente
dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza,
per concludere con atto espresso il procedimento relativo
alla diffida presentata dal comitato ricorrente il 30
ottobre 2008.
Liquida le spese di giudizio in
euro 750 (settecentocinquanta), oltre IVA e CPA, da porre a
carico dell’amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella
camera di consiglio del giorno 03/06/2009 con l'intervento
dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario
Massimo Santini, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2009
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le
case
farmaceutiche non sono obbligate a pubblicare TUTTI
i risultati delle loro ricerche....-
Gen. 2009
«Dalle sperimentazioni risulta che il risultato
complessivo della nuova generazione di antidepressivi è
sotto la soglia consigliata dei criteri clinicamente
significativi», scrivono gli scienziati. Kirsch
sottolinea, inoltre, la necessità di cambiare il sistema
attuale, che permette alle case farmaceutiche di non
pubblicare una parte dei dati delle loro
sperimentazioni:
«La frustrazione sta in questo - dice Kirsch -. Rende
difficile determinare se i farmaci funzionino.
Le
case
farmaceutiche dovrebbero essere obbligate, quando
commercializzano un nuovo prodotto, a pubblicare
tutti i dati». Stavolta, per accedere alle informazioni,
gli scienziati si sono avvalsi del Freedom of
Information Act, la legge sulla trasparenza.
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/scienza/grubrica.aspID_blog=38&ID_articolo=607&ID_sezione=243&sezione=News
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
LEGGI ITALIANE in materia
di SALUTE
Art. 4 della Costituzione It.:
...Ogni
Cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
unattività od una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società
Art . 9 della Costituzione It.:
La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Art. 32 della Costituzione It.:
La
Repubblica TUTELA la SALUTE come FONDAMENTALE DIRITTO dellindividuo e interesse
della collettività...
Il
Ministero della Sanità è lorganismo preposto dallo Stato per lorganizzazione
della TUTELA secondo il comando Costituzionale.
LItalia
è legata alla Comunità Europea; questa emana delle disposizioni alle quali gli stati
appartenenti, devono adeguare le proprie Leggi.
In
materia di Sanità vi sono per esempio, delle disposizioni riguardanti la Prevenzione e
leducazione Sanitaria. LItalia nella sua normativa prevede:
L.
23 /12 / 78 n. 833 Istituzione del servizio Sanitario Nazionale.
Fra
i suoi obbiettivi:
1)
La formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di una adeguata educazione
sanitaria del cittadino e delle comunità.
8)
G) tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo
H)
La identificazione e la eliminazione delle Cause degli inquinamenti dellatmosfera,
delle acque e del suolo.
D.M.
9/2/79 - (G.U. 20/02/1979, n 50, suppl. - 4* parte - c)
Programmi,
orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale
C)
Educazione matematica, scientifica e sanitaria:
Le
scienze matematiche, chimiche, fisiche e NATURALI (perciò anche la
Medicina
Biologica o Naturale) con i loro PROPRI metodi e contenuti, tendono a sviluppare sia la
capacità logica, astrattiva e deduttiva sia una mentalità scientifica nei modi di
affrontare i problemi attraverso un rapporto costruttivo e dinamico con la realtà
sostenuto da un complesso di conoscenze iniziali e da adeguati strumenti di
formalizzazione del pensiero. Lalunno sarà cosi avviato ad una comprensione delle
interazioni fra sapere matematico, scientifico e società umana, che lo preparerà ad
AUTONOMIA di giudizio ed a CAPACITA di scelte consapevoli. In questo ambito si
inserisce per la prima volta lEDUCAZIONE SANITARIA; essa si propone come obbiettivo
primario la consapevolezza dei fattori PERSONALI e comunitari che condizionano la sanità
fisico, psichica e ambientale, nonché dei MODI IDONEI per Tutelare e Promuoverla.
L.
22/12/75 al Titolo IX Interventi informativi ed educativi
In
tutti questi punti dal 85 al 89 si prevede leducazione sanitaria oltre al problema
della droga.
85)
Comitato di studio, programmazione e ricerca
86)
Corsi di studio per insegnanti
87)
Lezioni per genitori
88)
Informazione, istruzione ed educazioni dei giovani
89)
Lezioni per giovani durante il servizio militare
D.P.R.
27/10/62 n. 2056 - Capo II - Corsi di aggiornamento - Educazione sanitaria
41)
Chiunque intenda realizzare iniziative di educazione sanitaria... è tenuto a darne
notizia al Ministero della sanità.
E
strano ma NON abbiamo trovato nelle leggi esaminate, che questo compito di educazione
sanitaria sia affidato esclusivamente ai medici allopati; questo è importante per la
formazione di nuovi e Educatori allEtica ed alla Salute; ........infatti lart. 33
della Costituzione dice:
Larte e la scienza sono libere e libero è
linsegnamento.
Inoltre
vi sono delle recenti direttive UE che obbligano gli stati membri ad uniformare con
apposite Leggi la vendita e la commercializzazione dei medicinali Omeopatici e Naturali,
questo perché lindirizzo della UE è quello di permettere a tutti i cittadini
facenti parte della comunità di ogni paese membro, la
Libertà di Scelta Terapeutica e
Sanitaria.
Ecco
perché auspichiamo che anche le autorità Italiane, preposte alla Tutela della salute
dellIndividuo e di quella collettiva, inizino ad applicare ciò che la legge prevede
già da parecchi anni e che ha trovato inadempiente fino ad oggi, lo stesso Ministero e
Ministro della Sanità.
In
funzione di tutto ciò, possiamo affermare che la
Medicina Biologica o Naturale entra a
far parte ed a pieni titoli del futuro delle Scienze, per il prossimo Millennio
dellUmanità.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sull’art.
32 della Costituzione, ecco la sentenza
intelligente di un Giudice Italiano:
E’ forse la prima volta in
Italia che un giudice, il dr. Guido Stanzani del Tribunale
di Modena, nel pronunciare un decreto in materia tutelare,
ritiene di ribadire che “tutte le norme costituzionali, e
l’art. 32 è fra queste, che consacrano i diritti primari
sono imperative e di immediata operatività ed applicabilità
senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del
legislatore ordinario”.
Lo ha affermato nell’accogliere l’istanza di una donna, ora
deceduta, affetta da una patologia neurologica, la quale,
attraverso il marito da lei nominato amministratore di
sostegno, aveva espresso la volontà di non essere sottoposta
ad eventuale tracheotomia, allo scopo di essere mantenuta in
vita. “Si tratta di un diritto, come la Cassazione ha
lucidamente precisato – ha proseguito il giudice -
che è e resta assoluto… perché improntato alla sovrana
esigenza di rispetto
dell’individuo e dell’insieme delle convinzioni
etiche,
religiose, culturali
e filosofiche che ne
improntano le determinazioni”.
Tratto da:
http://www.dirittolibertadicura.org
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Esempio per i comportamenti
dell'Ordine dei medici e della Magistratura che delle
leggi se ne frega...altamente...almeno in questi
casi.....per le pressioni che ricevono...dall'alto....
Italy: Legge 8 aprile
1998, n. 94
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante
disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni
cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria"
...[omissis]
Art. 3. - Osservanza delle indicazioni terapeutiche
autorizzate
1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico,
nel prescrivere una specialita' medicinale o altro
medicinale prodotto industrialmente, si attiene
alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalita'
di somministrazione previste dall'autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero
della sanita'.
2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o
una via di somministrazione o una modalita' di
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso
ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente
non possa essere utilmente trattato con medicinali per i
quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o
quella via o modalità di somministrazione e purché tale
impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale.
...[omissis]
Questa legge, promulgata dall'allora Ministro Bindi per
le note vicende della cura
DiBella, consente di fatto di
utilizzare anche il bicarbonato di sodio per la cura del
cancro.
"...qualora il medico stesso ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere
utilmente trattato con medicinali per i quali sia già
approvata quella indicazione terapeutica o quella via o
modalità di
somministrazione e purché tale impiego sia noto e
conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche
accreditate in campo internazionale "
Questi riportati di seguito sono solo alcuni studi
internazionali...
Studi relativi al potere antiacido del
bicarbonato di
sodio nei tumori:
Anche la Cassazione...Salva la libertà terapeutica del medico
La Cassazione (Sentenza n.301/2001, Sezione IV) ribadisce il principio
della libertà terapeutica del medico. Secondo quanto
stabilito:
"e' corretto valorizzare l'autonomia del
medico nelle scelte terapeutiche, perché l'arte medica -
mancando per sua natura di protocolli scientifici a base
matematica - spesso prospetta diverse pratiche o
soluzioni che l'esperienza ha dimostrato efficaci, da
scegliere con attenta valutazione di una quantità di
varianti che solo il medico può apprezzare; tale valore
di libertà nelle scelte terapeutiche non può essere
compresso, pena la degradazione del medico a semplice
burocrate; la scelta del medico non può essere avventata
né fondata su semplici esperienze personali. Una volta
effettuata la scelta, il medico deve restare vigile
osservatore dell'evolversi della situazione, in modo da
poter intervenire immediatamente in caso di urgenza,
qualora capisca che la scelta fatta non era quella
appropriata; quando tutto ciò sia stato realizzato, il
medico non può rispondere di un eventuale insuccesso; il
giudice, per valutare la correttezza della scelta
terapeutica operata dal medico e l'eventuale imperizia
del suo operato, deve operare un giudizio "ex ante",
collocandosi cioè mentalmente nel momento in cui il
medico viene chiamato a operare la scelta e considerando
anche la consistenza scientifica di questa".
Ma allora... se esiste una legge, ...se anche la
Cassazione si è espressa per la libertà terapeutica del
medico...
perchè TUTTI si ostinano ad ignorare questi FATTI,
giudici compresi....? e
perseguitano i
ricercatori
?
E soprattutto...
PERCHE' l'Oncologo dott.
SIMONCINI (di
Roma) E' STATO RADIATO dall'Ordine dei medici,
cosi come altri medici "alternativi" ???
(la lettera scrittagli dall'ordine parla
**esclusivamente** del fatto che non ha utilizzato il
Protocollo ufficiale...)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sentenza favorevole per
esercizio della medicina
Omeopatica e
Fitoterapia:
REPUBBLICA ITALIANA - IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI
BOLZANO -
SEZIONE PENALE
Il
Tribunale di Bolzano - Sezione Penale - in persona del
giudice:
Dott. GOTTARDI Claudio alla pubblica udienza del
11.01.2005 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento penale n. 1125/04 DIB. contro (XX),
nata il (omissis) 1942 a Bolzano, ivi residente in via
(omissis); libera, presente, imputata del delitto p. e
p. dall'art. 348 c.p. per avere, eseguendo visite
mediche, emettendo diagnosi ed effettuando terapie a
base di prescrizioni di medicinali omeopatici a R.F.,
M.G, E.A., M.Z., esercitato abusivamente la professione
medica, senza essere in possesso della prescritta
abilitazione professionale. Accertato in Bolzano, il
12.12.2001.
Con la partecipazione al dibattimento del
Pubblico Ministero e dei difensori dell'imputata, avv.
G.R. di Rovigo e avv. D.F. del foro di Bologna. Le parti
hanno formulato a chiusura della discussione finale le
seguenti
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero: chiede la condanna
dell'imputata ad Euro 300,00 di multa.
I difensori dell'imputata: chiedono
l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
A seguito di rituale opposizione a decreto
penale di condanna, la nominata in intestazione - con
decreto di citazione del GIP di Bolzano di data
10.07.2004 regolarmente notificato all'imputata e ai
difensori - veniva tratta a giudizio davanti a questo
Giudice per rispondere del reato in rubrica indicato.
All'udienza del 19.11.2004, preliminarmente revocato il
decreto penale di condanna, il giudice dichiarava aperto
il dibattimento esperendo l'istruttoria dibattimentale
mediante l'esame dei testi dell'accusa, A.P. e A.F.,
funzionari dell'Ufficio tecnico della prevenzione del
Servizio igiene sanità pubblica e di R.F., G.A. e C.P.,
soggetti che si erano avvalsi della consulenza
dell'imputata.
Nella stessa udienza venivano acquisiti, su
accordo delle parti, i seguenti atti delle indagini
preliminari:
-
lettera del Ministero della Salute di data 10
gennaio 2002;
-
messaggio telefax dell'Ordine degli odontoiatri di
data 21 dicembre 2001;
-
circolare del Ministero della Salute di data 7
novembre 1995;
-
comunicazione dell'Ordine Nazionale dei biologi di
data 19 dicembre 2001;
-
relazione peritale del dott. V.F.;
-
titoli e attestati di (XX);
-
dichiarazione di data 20 ottobre 2004 della Società
Italiana Medicina Omeopatica;
-
copia delle disposizioni
del dott. Giudice, sulle circostanze della
qualificazione del prodotto omeopatico.
All'udienza dell'11 gennaio 2005 venivano
escussi i testi della difesa C.D.S., S.C., N.C., G.S.,
U.O., G.B., E.B. e il consulente tecnico della difesa
dott. V.F.
Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale
ed indicati quali atti utilizzabili per la decisione dei
documenti e delle prove assunte, contenuti nel fascicolo
per il dibattimento, le parti hanno formulato ed
illustrato le rispettive conclusioni come risultano
trascritte a verbale. Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale e dall'analisi
della documentazione acquisita al fascicolo del
dibattimento emerge una versione dei fatti univoca.
In data 18 dicembre 2001 gli Ispettori d'igiene
A.P. e A.F. si recavano presso lo studio della (XX) al
fine di accertare quale genere di attività professionale
fosse ivi svolta. Al piano terreno dello studio era
affissa una targa pubblicitaria recante l'indicazione "(XX)
consulente Scientifico".
Nella sala d'aspetto dello stesso era presente R.F.,
mentre successivamente usciva dal colloquio avuto con
l'imputata (XX). Nel corso del sopralluogo effettuato
all'interno del locale adibito a studio, veniva notata
la sola presenza di un apparecchio iridoscopico. Il
personale operante procedeva infine all'acquisizione di
alcune schede relative a persone assistite
dall'imputata, in particolare tali M.Z. e la neonata
E.A.
A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che
la (XX) era priva di qualsivoglia titolo medico, non
essendo nemmeno iscritta all'Ordine dei medici e
odontoiatri della Provincia Autonoma di Bolzano ovvero
all'Ordine dei Biologi. Essa era peraltro in possesso di
un diploma di medicina biologica ottenuto negli U.S.A.,
del quale non aveva peraltro mai richiesto
l'equipollenza ai sensi della normativa italiana e di
attestati relativi alla partecipazione a numerosi
seminari di omeopatia.
Dall'analisi del contenuto delle dichiarazioni
testimoniali, tutte concordi sui punti salienti del
fatto, emerge come fosse noto a tutti i clienti la
circostanza che la (XX) non era medico, non essendosi
peraltro la stessa mai qualificata come tale, né
verbalmente, né tantomeno sulla documentazione cartacea
utilizzata durante l'espletamento della sua attività
professionale. L'attività della (XX) iniziava con un
colloquio, vertente sulle abitudini di vita dei clienti,
proseguiva con la lettura dell'iride tramite uno
speciale strumento e si concludeva con la
somministrazione di una serie di consigli, relativi al
modo migliore di regolare la propria vita e
all'assunzione di prodotti omeopatici, acquistabili in
farmacia o erboristeria. Il suo intervento non era
peraltro alternativo alla medicina "ufficiale" e nemmeno
invasivo di diagnosi effettuate dai medici personali dei
suoi assistiti.
R.F. ha riferito, in particolare, di essersi
rivolta alla (XX) per la risoluzione di problemi legati
a sintomi di nausea e vomito, dei quali soffriva in
stato di gravidanza e di problemi inerenti a disturbi
ginecologici.
La teste aggiungeva che l'attività della (XX) si
risolveva nell'espletazione di un colloquio personale,
poi nella visione dell'iride e infine nel consigliare
l'assunzione di prodotti omeopatici di natura
imprecisata.
G.A. ha riferito di essersi rivolto alla (XX)
per ottenere informazioni sugli effetti delle
vaccinazioni obbligatorie, poiché interessato alla
vicenda in relazione alle condizioni della figlia di
tenera età E.A.; a tal fine la (XX) si limitava a
suggerirgli di consultare il sito internet
www.yyy.it
M.G., ha riferito di essersi rivolta alla (XX)
perché soffriva di psoriasi. La teste aggiungeva che
l'attività della (XX) si risolveva nell'espletazione di
un colloquio personale, relativo alla sua vita, alla
famiglia e al lavoro poi nella visione dell'iride e
infine nel consigliare l'assunzione di Natrium
Muriaticum CH200 e di lievito di birra.
M.Z., ha riferito di essersi rivolto alla (XX)
per la soluzione di problemi legati all'insonnia e che
questa dopo un iniziale colloquio nel quale poneva
domande del tipo quale fosse il suo piatto preferito,
quale fosse il suo rapporto con il mare, con il caffè e
queste cose, lo sottoponeva ad un test, nel corso del
quale gli veniva domandato di reggere in mano delle
bottiglie di diverse dimensioni e peso e di mimare una
resistenza con il braccio alla quale la (XX) applicava
una forza. Al termine della visita l'imputata
consigliava allo M.Z. l'assunzione di Coffea Cruda
CH100, giacché dalla visione dello stato dell'iride era
possibile desumere una situazione di forte stress.
G.B., medico omeopata, ha riferito in ordine
all'attività esercitata in concreto dall'imputata,
definita quale attività "atipica", rivolta alle persone
che soffrono di disagi non qualificabili quali vere e
proprie patologie, e in ordine all'orientamento della
comunità medica internazionale, prevalentemente
indirizzato a negare dignità scientifica alla disciplina
della "medicina omeopata".
Così accertato il contenuto dell'attività
professionale posta in essere dalla (XX), occorre
stabilire se questa integri o meno il paradigma
dell'illecito penale di cui all'art. 348 c.p., norma che
tutela l'interesse collettivo a che determinate
professioni siano esercitate soltanto da coloro i quali
risultino in possesso di una speciale autorizzazione
amministrativa. In definitiva all'imputata è contestato
di aver abusivamente esercitato la professione medica,
attraverso l'emissione di diagnosi mediche e la
prescrizione di prodotti omeopatici ragion per cui, la
valutazione delle sue responsabilità va ricondotta ad
una ricognizione in positivo, dell'attività riservata al
medico ed alla successiva valutazione dell'eventuale
invasione di tale campo attribuibile alla (XX), che,
sola, può realizzare il fatto tipico punito dalla norma
incriminatrice.
Orbene mancando qualsivoglia definizione
legislativa dell'attività "omeopatica" non è possibile
qualificare la stessa come pratica terapeutica tout
court "non convenzionale", facendola confluire
nell'alveo dell'esercizio dell'attività medica, per la
quale è quindi richiesta l'iscrizione all'albo
professionale. Soccorre a tal fine l'insegnamento
costante della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22528/2003),
la quale, nel definire le pratiche terapeutiche "non
convenzionali", ne delinea i caratteri che le
qualificano come attività medica: una diagnosi di
un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del
corpo o della mente, l'individuazione dei rimedi, la
somministrazione degli stessi da parte del medico. In
applicazione di tali principi, si è ritenuto esercizio
abusivo della professione medica il compimento in linea
generale di qualsivoglia attività comunque riconducibile
a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da
quella concretantesi nella formulazione di un giudizio
prognostico o nella prescrizione di una terapia
particolare, a quella consistente nella mera verifica di
attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia
in corso.
Proprio partendo da tali premesse, va desunto
che l'attività omeopata integri gli estremi del reato
d'esercizio abusivo della professione medica unicamente
nell'eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi
di una malattia, ovvero nella commercializzazione di
prodotti o preparati medici, comunque perseguenti
finalità terapeutiche.
Orbene i detti tratti salienti dell'attività
medica, peraltro delineati dalla stessa Pubblica Accusa
nel capo d'imputazione in rubrica, come risulta dalla
emergenze processuali, sono del tutto mancanti
nell'attività professionale posta in essere
dall'imputata. Nessun compimento di atto medico è
riconoscibile infatti nell'attività svolta dalla (XX),
non avendo la stessa nel corso delle proprie consulenze
mai ispezionato il corpo dei propri "clienti", ne
tantomeno usato strumenti invasivi o altri mezzi idonei
ad effettuare analisi o misurazioni cliniche, né emesso
diagnosi o prognosi.
Per quanto riguarda poi la natura
dell'apparecchio deputato alla lettura dell'iride,
questo Giudicante nulla può osservare non rientrando le
caratteristiche tecniche di questo in fatti notori
conosciuti secondo la comune esperienza e non avendo la
Pubblica Accusa nulla allegato e dimostrato circa il
funzionamento dello strumento in questione, mentre il
consulente della difesa dott. F. ha escluso che lo
stesso appartenga alla categoria degli apparecchi medici
in senso stretto.
Alle stesse conclusioni si deve giungere -
incidenter tantum non essendo tale estremo oggetto di
imputazione - in ordine all'eventuale invasione da parte
dell'imputata delle competenze riservate alle scienze
della psiche umana: come l'assenza di una malattia
fisica distingue l'attività de quo da quella del medico,
egualmente l'assenza di una malattia psichica la
distingue dall'attività dello psicologo o dello
psicoterapeuta.
Orbene, accertato che l'imputata non ha posto in
essere atti tipici dell'attività medica occorre ora
stabilire se i prodotti "omeopatici" dalla stessa
consigliati (Natrium Muriaticum CH200 Coffea Cruda CH100
e lievito di birra) siano o meno considerati dal
legislatore quali prodotti medicinali e in caso di
risposta positiva se gli stessi, se somministrati da
soggetto non qualificato, possano produrre danni alla
salute.
Al
primo quesito bisogna dare risposta negativa, poiché
nessuna norma di diritto positivo regola, nel nostro
ordinamento la medicina omeopatica e perché i prodotti
consigliati dalla (XX) sono liberamente in vendita, non
occorrendo la presentazione di ricetta medica.
Anche a voler assimilare poi il prodotto
omeopatico ad un prodotto medicinale non bisogna
sottacere come la letteratura scientifica sia divisa
sull'efficacia dei rimedi omeopatici, tant'è che
l'orientamento dominante li considera alla stregua di
non farmaci avuto riguardo alla quasi totale assenza di
principi attivi. Questo dimostrerebbe, d'altro canto,
come il rimedio omeopatico opererebbe quale "placebo di
lusso" in forza di una fortissima potenzialità
suggestiva basata sulla sua diffusione internazionale e
sull'apparente fondamento scientifico.
Se il farmaco è un medicinale formato da molecole
misurabili, le cui proprietà farmacologiche sono
valutate con metodo scientifico da una previa
sperimentazione, al contrario il prodotto omeopatico ha
la caratteristica di non avere molecola al di sopra
della nona CH, ed essendo somministrato ad alta
diluizione può produrre un effetto regolatore solo sul
piano emozionale, perché non se ne conosce il meccanismo
d'azione ma non su quello biologico.
In maniera inconferente la Pubblica Accusa si è
poi richiamata all'unico precedente giurisprudenziale
"apparentemente" favorevole (Cass. n. 2652/1999), nel
quale l'imputato, a differenza che nel caso de quo, pur
non possedendo il relativo titolo, si qualificava come
"medico" omeopata, compilava ricette ed effettuava
diagnosi sui pazienti.
L'evoluzione scientifica e tecnologica determinano
sovente la possibilità che nuove attività professionali
non riescano ad essere incasellate nelle professioni
ufficialmente consolidate, ma ciò non può essere motivo
per una dilatazione degli ambiti delle categorie
professionali riconosciute, fino a comprendere nella
riserva loro spettante, attività solo analoghe,
complementari, parallele o ausiliarie rispetto alle
professioni protette.
Fatta questa necessaria distinzione e non essendo stata
data prova al di là di ogni ragionevole dubbio, che la (XX)
abbia posto in essere atti tipici propri dell'attività
medica, bisogna concludere nel senso che la sua attività
professionale da definirsi rispetto all'ordinamento
"atipica" , è tutelata e protetta dalla previsione di
cui all'art. 41 Cost.
Per tali ragioni l'imputata deve essere assolta, ai
sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato ad essa
ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.
ASSOLVE
((...XX...)) dal reato a lei in rubrica ascritto perché il
fatto non sussiste.
Così deciso in
Bolzano l'11 gennaio 2005. -
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2005.
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CASSAZIONE - Per la
professione di Omeopata
serve la laurea in medicina - 07 Ven. Sett., 2007
PRESCRIVEVA, nel suo studio, cure omeopatiche senza avere
alcun titolo per farlo.
La Corte di Cassazione ha precisato, nella sentenza n.34200,
che questa disciplina, poichè rientra nel campo della «cura
della malattia» tipico delle scienze mediche, richiede la
laurea in medicina.
Pertanto, chiunque eserciti queste attività senza aver
conseguito il titolo di medico è punibile secondo l’art. 348
c.p. (esercizio abusivo dell'attività medica).
Nel caso esaminato dalla Sesta Sezione Penale, l'omeopata
era stato assolto dalla Corte d'Appello di Bologna.
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Costituzione Italiana: Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile
si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Commento NdR: questo articolo come altri della
Costituzione Italiana sono da sempre trasgrediti e disattesi
proprio da coloro che lo rappresentano, specie nella Sanita',
Finanza, tutela, commercio, agricoltura, ecc.
Per cui invitiamo i cittadini di questi stati trasgressori,
compresi i loro rappresentanti e dirigenti, a DENUNCIARE
all'autorita' giudiziaria tutti questi farabutti che
trasgrediscono la Costituzione; verra' il momento, il tempo
comunque nel quale il
Popolo Sovrano, si sollevera' ed
arrestera' tutti questi "soggetti" che compiono questi
misfatti, sulla pelle del Popolo reso suddito... !
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In
Italia vi sono molti gruppi di famiglie che: si
oppongono alle violenze e invadenze di
vaccini, trattamenti
psichiatrici,
espianti,
medicalizzazioni e trattamenti
farmacologici forzati (TSO),
che cercano di diffondere le notizie taciute dalla stampa
sulla dannosità della maggior parte delle terapie della
medicina ufficiale,
sulla tossicità dei farmaci di sintesi chimica.
Che si battono per dare dignità alle terapie "non
convenzionali", agli approcci dietetici e igienisti;
Che si battono per dare spazio alla prevenzione primaria
(che come tale è a costo zero) e ad una corretta
informazione che non sia succube degli interessi delle
case farmaceutiche e della casta
dei medici ortodossi.
Che si oppongono al sempre crescente e squallido business
della cosiddetta "ricerca medica"
e finalizzata alla messa in commercio di nuovi farmaci
altrettanto tossici e velenosi di quelli vecchi.
Che si battono contro la
vivisezione e contro ogni sperimentazione sugli animali,
sia perché eticamente inaccettabile, sia perché incapace di
dare informazioni utili per l'uomo
Lo scopo della rete libera WEB è di mettere in contatto
tutte queste isolette del vasto arcipelago di opposizione ai
dogmi imperanti della pseudo-scienza e della pseudo-ricerca
medica, di collettivizzare saperi e tecniche di opposizione
alle imposizioni autoritarie, di creare iniziative congiunte
a sostegno delle lotte di ogni singolo gruppo.
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