SENATO DELLA REPUBBLICA
 
XIII
LEGISLATURA
N. 4083
- DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI e
MANZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1999
Norme sulla proprietà della Banca d'Italia e sui criteri di
nomina del Consiglio superiore della Banca d'Italia -
RELAZIONE -
DISEGNO DI LEGGE -
Art. 1. (Capitale della Banca d'Italia) -
Art. 2. (Modalità di restituzione del capitale ai
quotisti) -
Art. 3. (Amministrazione) -
Art. 4. (Nomina del governatore) -
Art. 5. (Modifiche dello statuto)
ONOREVOLI SENATORI. - La costruzione dell'Unione europea, l'introduzione
dell'Euro quale moneta comune tra i Paesi membri e la creazione di un
Sistema europeo di banche centrali impongono di guardare con rinnovato
interesse al ruolo ed ai compiti che la Banca d'Italia, in qualità di
banca centrale del nostro Paese, dovrà svolgere.
Infatti, a partire dal 1º gennaio 1999 i Paesi che come l'Italia
partecipano all'Unione economica e monetaria (UEM), hanno perso la
sovranità monetaria che é stata trasferita, congiuntamente
alla politica del cambio, alla Banca centrale europea (BCE) e al Sistema
europeo delle banche centrali (SEBC).
L'integrazione della Banca d'Italia nell'ambito del Sistema europeo di
banche centrali rende la stessa partecipe delle scelte relative alla
determinazione ed all'attuazione della politica monetaria dell'Europa che,
come obiettivo principale, persegue il mantenimento della stabilità
dei prezzi.
A questo si aggiunga che, in considerazione della consolidata
organizzazione e presenza territoriale, tutte le banche centrali nazionali
saranno chiamate a svolgere importanti compiti di natura operativa al fine
di realizzare l'obiettivo della stabilità dei prezzi e di esercitare
la vigilanza sul sistema bancario.
Pertanto alla Banca d'Italia compete, su
autorizzazione della Banca centrale europea, l'emissione di banconote in
ambito nazionale.
Per comprendere l'importanza di tale funzione, occorre pensare al fatto
che la regolazione dei flussi monetari é finalizzata a non lasciare
inattive le risorse economiche per mancanza di mezzi monetari e a non far
circolare moneta in quantità superiore alle reali necessità
del sistema controllando cosí i fenomeni inflazionistici nel breve e
soprattutto nel medio periodo.
L'assolvimento di questo compito porta
prioritariamente all'obiettivo del mantenimento della stabilità del
potere di acquisto della moneta e, fermo restando tale obiettivo, alla
promozione dello sviluppo economico, all'attenuazione degli effetti
economici congiunturali e alla massima occupazione delle forze di lavoro
disponibili. Ovviamente, il contemporaneo perseguimento di questi obiettivi puó risultare contraddittorio, per cui é necessario adattare
l'azione dell'istituto alle mutevoli prospettive dei fenomeni economici.
É quindi evidente che il ruolo di fatto svolto dalla Banca d'Italia,
anche al di là delle puntuali previsioni normative, riveste
un'importanza primaria nello svolgimento dell'azione pubblica.
....News sulla Banca
d'Italia:
L’ultimo grande furto
ai danni degli ignari italiani: BANKITALIA: “Ciò
che sta accadendo senza che nessuno lo sappia” -
Gennaio 2014
Riportiamo quanto pubblicato nel profilo
facebook dell’europarlamentare Marco Scurria,
già noto al nostro blog per essersi
più volte battuto per la proprietà della moneta.
Invitiamo pubblicamente tutti alla divulgazione di
questo articolo e di tutti gli altri presenti sulla
rete (tra cui questo post di Lucio di Gaetano nel
blog beppegrillo.it)
che informano sulla vicenda della svendita di
Bankitalia.
L’ultimo grande furto ai danni degli ignari
italiani.
By Marco Scurria
Nei
prossimi giorni la Camera dei Deputati è chiamata a
dare il parere definitivo al Decreto Legge di Letta
e Saccomanni emanato dal Consiglio dei Ministri lo
scorso 27 Novembre, proprio mentre le telecamere dei
media di tutto lo Stivale erano concentrate sulla
decadenza da Senatore della Repubblica di Silvio
Berlusconi. Il DL va a modificare l’assetto
dei proprietari della Banca Centrale Italiana,
oggi in mano ai maggiori cartelli finanziari
operanti nel Belpaese, tra cui Intesa San Paolo,
Unicredit e Assicurazioni Generali.
Continua QUI:
Banca Italia
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Nonostante l'evidente interesse pubblico e nazionale del ruolo della
Banca d'Italia, essa ha conservato per molti aspetti l'originaria struttura
societaria privatistica, specie con riferimento al proprio capitale.
Video del prof. Auriti sul Debito pubblico, Signoraggio ed Usura dei Banchieri del mondo !
La disciplina vigente sull'ordinamento della Banca d'Italia é
ancora oggi contenuta in fonti normative precedenti rispetto alla
Costituzione della Repubblica italiana.
I principali testi che regolano la materia sono:
1) l'articolo 1 del testo unico di legge sugli Istituti d'emissione e
sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con il regio decreto 28
aprile 1910, n. 204, il quale, nel testo originario, attribuiva la
competenza ad emettere biglietti di banca o altri titoli equivalenti - oltre
che al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia - alla Banca d'Italia, "con
capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative di
lire 800 ciascuna". Va ricordato che sarà solo con il regio decreto 6
maggio 1926, n. 812, che il servizio di emissione dei titoli di banca
verrà unificato;
2) l'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, che ha
introdotto la qualifica di "istituto di diritto pubblico" per la Banca
d'Italia. Lo stesso articolo ha modificato la disciplina relativa al
capitale, disponendo che il capitale della Banca d'Italia fosse di trecento
milioni di lire e che fosse rappresentato da trecentomila quote di mille
lire ciascuna, interamente versate. Ai fini della tutela del pubblico
credito e della continuità di indirizzo dell'istituto di emissione,
il terzo comma dell'articolo in esame prevede che le quote di partecipazione
al capitale siano nominative e possano appartenere solamente a:
casse al risparmio;
istituti di credito e banche di diritto pubblico;
istituti di previdenza;
istituti di assicurazione;
3) gli articoli 1 e 3 dello statuto della Banca d'Italia, approvato
con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che costituiscono la normativa
vigente, per cui vengono riportati per intero.
L'articolo 1 recita: "La Banca d'Italia é un istituto di diritto
pubblico, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa
esercita funzioni bancarie, puó emettere titoli al portatore e quale
unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme
stabilite dalla legge.
Nel suo nuovo ordinamento la Banca d'Italia riassume tutte
indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le
passività, gli obblighi e gli impegni dell'Istituto creato con la
legge 10 agosto 1893, n. 449".
L'articolo 3 dello statuto, nel testo modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1992 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992), prevede a sua volta che: "Il
capitale della Banca d'Italia é di 300 milioni di lire rappresentato
da quote di partecipazione di lire mille ciascuna.
Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:
a)
casse di risparmio;
b)
istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
c)
società per azioni esercenti attività bancaria risultanti
dalle operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
d)
istituti di previdenza;
e)
istituti di assicurazione.
Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del
Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie
indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata
la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca
d'Italia da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza
delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici".
Da ultimo l'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
(Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) ha incluso le fondazioni bancarie, i
cui statuti sono stati adeguati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, tra i
soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia a
condizione che:
a)
abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
b)
operino secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due
province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
c)
prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei settori
rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito
dall'Autorità di vigilanza ai sensi dall'articolo 10.
In termini riassuntivi, le quote di partecipazione al capitale della
banca possono appartenere - oltre che a casse di risparmio, a istituti di
diritto pubblico e banche di interesse nazionale, a istituti di previdenza e
a istituti di assicurazione - anche a società per azioni esercenti
attività bancaria, risultanti dalle operazioni di trasformazione
delle casse di risparmio e degli istituti di credito di diritto pubblico di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante
disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio, ovvero alle fondazioni bancarie.
Occorre a questo proposito sottolineare che le fondazioni hanno natura
eminentemente privatistica cosí come stabilito dall'articolo 2 del
decreto legislativo laddove vengono definite "persone giuridiche private
senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale".
Ai partecipanti viene distribuito un dividendo - non superiore al 6 per
cento del capitale nominale - sugli utili prodotti dall'istituto, dopo
l'accantonamento al fondo di riserva ordinaria di una quota massima del 20
per cento. Col residuo possono essere costituite eventuali riserve
straordinarie, nel limite del 20 per cento degli utili complessivi. Ai
partecipanti puó essere distribuito, ad integrazione del dividendo,
un ulteriore importo non eccedente il 4 per cento del capitale. La restante
somma é devoluta allo Stato (articolo 54 dello Statuto).
La situazione del capitale della Banca centrale é stata oggetto di
piú atti di sindacato ispettivo, a cominciare dalla interpellanza
2-00016 a firma dell'onorevole Nesi, a cui il Governo ha risposto nella
seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 27 giugno 1996. Si
ricordano, inoltre, le analoghe iniziative di sindacato ispettivo
dell'onorevole Giorgetti (interrogazione a risposta orale 3-00501),
dell'onorevole Martinelli (interrogazione a risposta scritta 4-04001) e del
senatore Wilde (interrogazione a risposta scritta 4-01918), a cui il Governo
ha sempre fornito una risposta pressochè identica a quella esposta
nella ricordata seduta del 27 giugno 1996. In quell'occasione, il
rappresentante del Ministero del tesoro, rifacendosi ai dati forniti in
occasione della relazione del Governatore presentata il 31 maggio 1996
all'assemblea dei partecipanti, ha chiarito che il capitale della Banca era
ripartito fra 94 azionisti, 87 dei quali con diritto di voto.
Tra i soci con
diritto di voto, rientravano a quella data 79 società bancarie (84,5
per cento del capitale sociale), un istituto di previdenza (5 per cento del
capitale sociale) e 7 istituti di assicurazione (10,5 per cento del capitale
sociale).
Fra i predetti partecipanti al capitale, a parte il caso della Cassa di
risparmio di San Marino che comunque non aveva diritto di voto, undici
società bancarie ed assicurative risultavano in prevalenza private e
ad esse faceva capo il 15,89 per cento del capitale della Banca, trasformato
in quote con diritto di voto (17,84 per cento).
Il rappresentante del Tesoro, nella stessa occasione, aggiunse che
"l'autonomia dell'istituto, nello svolgimento delle funzioni pubbliche
assegnategli dalla legge, non discende dall'appartenenza del capitale della
Banca all'area pubblica ovvero privata, ancorchè la prevalenza
pubblicistica venga conservata dall'articolo 3 prima richiamato. Essa
é, invece, assicurata dalla ripartizione dei poteri tra gli organi
amministrativi e direttivi dell'ente. Ai primi, espressione dell'assemblea
dei partecipanti al suo capitale, l'ordinamento affida l'amministrazione e
la gestione dell'ente, mentre riserva ai secondi i poteri per l'esercizio
delle funzioni istituzionali di emissione, di governo della moneta e di
vigilanza sul sistema finanziario".
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Già in sede di replica, segnalammo che, quale che sia il capitale
della Banca d'Italia la sua proprietà non é mai indifferente
rispetto all'azione della Banca e all'interesse generale del Paese.
Del
resto, se l'autonomia dell'istituto non fosse legata all'assetto
proprietario del suo capitale, non avrebbero senso le previsioni del suo
statuto volte a mantenere in mano pubblica la maggioranza delle quote del
capitale.
Non a caso, la disciplina dei maggiori Paesi stranieri é univoca
nel senso di mantenere in capo al soggetto pubblico il controllo del
capitale delle banche centrali.
In Francia, la legge 4 agosto 1993, n. 980, precisa all'articolo 6 che la
Banca di Francia é un'istituzione il cui capitale appartiene allo
Stato. In Gran Bretagna, il Bank of England Act del 1946, che non
é stato mai modificato, stabilisce che l'intero ammontare in azioni
del capitale della Banca d'Inghilterra viene trasferito, libero da ogni
peso, ad un soggetto nominato dal Tesoro inglese, per essere detenuto dalla
stessa persona per conto del Tesoro. In Germania, lo statuto della
Deutsche Bundesbank del 26 luglio 1957 stabilisce che la
Bundesbank é una persona giuridica federale di diritto pubblico
e il suo capitale appartiene allo Stato federale. Anche negli Stati Uniti,
la Federal Reserve, pur avendo uno statuto atipico ed essendo di
proprietà delle banche federali, puó essere considerata, sulla
base del combinato disposto delle leggi che regolano la materia, una vera e
propria banca pubblica.
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In Italia, come stabilito nel 1936, le casse di risparmio hanno sino a
poco tempo fa posseduto la maggioranza del capitale della Banca d'Italia.
Questo é, tra l'altro, il motivo per cui, dopo la relazione annuale
del Governatore del 31 maggio, prende la parola il presidente
dell'associazione nazionale delle casse di risparmio.
Ma ció aveva
ragione di esistere quando le casse di risparmio erano pubbliche. Adesso non
é piú cosí: nella tabella dove sono elencate le quote
di partecipazione al capitale, non si parla piú delle casse di
risparmio.
Nella tabella, da qualche anno si legge infatti che il capitale di
maggioranza della Banca appartiene a società per azioni esercenti
attività bancaria, a seguito delle operazioni di trasformazione delle
casse di risparmio e degli istituti di credito di diritto pubblico di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 356 del 1990, ossia a seguito
della privatizzazione di tali istituti.
Se é vero che l'articolo 3 dello statuto stabilisce che in ogni
modo per la maggioranza del capitale della Banca d'Italia debba essere
assicurata la partecipazione di enti pubblici o di società la cui
maggioranza delle azioni con diritto di voto sia a sua volta posseduta da
enti pubblici, cosa accadrà quando tutto il sistema delle casse di
risparmio sarà diventato privato ? Che valore avrà la norma
statutaria dinanzi alla trasformazione in società per azioni degli
operatori finanziari, assicurativi e di previdenza ? Inoltre, quali
conseguenze avranno sugli assetti proprietari della Banca d'Italia i
processi di fusione, di trasformazione attualmente in atto nel sistema
bancario italiano ed europeo?
La necessità di salvaguardare l'autonomia della banca centrale
porta quindi alla conclusione che sia necessario fissare per legge il
principio per cui il capitale della Banca d'Italia deve essere integralmente
pubblico, come già previsto in Germania, in Francia e in Inghilterra.
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Il presente disegno di legge all'articolo 1 attribuisce al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarità
dell'intero capitale della Banca d'Italia, prevedendo altresí la
incedibilità delle quote di partecipazione.
L'articolo 2 delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla entrata in
vigore della legge, un decreto attuativo avente ad oggetto le
modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d'Italia. Le quote devono essere rimborsate avendo riguardo al valore
nominale delle stesse ed alla media degli utili netti assegnati ai
partecipanti negli ultimi cinque anni.
L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla nuova composizione
del Consiglio superiore della Banca.
I consiglieri, debbono essere eletti in
numero di tredici, di cui dodici dal Parlamento in seduta comune ed uno
dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, disciplinata dal decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di
onorabilità, professionalità e competenza e devono avere
maturato un'esperienza complessiva non inferiore a venti anni in materia
monetaria, finanziaria e del credito.
Le norme riguardanti la nomina del Consiglio superiore sono estremamente
solenni e rigide.
Solenni perché prevedono una modalità di
elezione quale il Parlamento in seduta comune che rende l'idea dell'estrema
importanza delle nomine stesse (fatto eccezionale nella legislazione delle
istituzioni del Paese).
Rigide perché limitano la scelta a persone
che per età e per storia professionale abbiano maturato un'esperienza
di alto livello.
Viene poi istituita una Commissione bicamerale avente compiti di
vigilanza sull'attività del Consiglio.
Il governatore é tenuto
a relazionare la Commissione sull'operato e sulle attività svolte dal
Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.
L'articolo 4 richiama le disposizioni di nomina e revoca del governatore
contenute nell'articolo 19 dello statuto della Banca d'Italia e le mantiene
invariate. In tal modo si intende ereditare l'attuale sistema in grado di
garantire la piena indipendenza del Governatore come previsto dai trattati
comunitari.
L'articolo 5 infine dispone che l'adeguamento dello statuto della Banca
sia deliberato dal nuovo Consiglio entro tre mesi dal suo insediamento ed
approvato con decreto del Presidente
vedi anche:
Banca
Italia
IMPORTANTE
La Banca d’Inghilterra conferma attraverso il documento
(dettagliatissimo in lingua originale) raggiungibile al
link sottostante, la creazione di denaro dal NULLA
attraverso la riserva frazionaria e il signoraggio
bancario in mano a banche private e autorizzate dalle
banche centrali anch’esse di proprietà delle suddette
banche in percentuale più o meno variabile:"
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q102.pdf
In più, quest'altro link come ulteriore, robusta
conferma:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/18/truth-money-iou-bank-of-england-austerity
AVVISATE TUTTA LA POPOLAZIONE CON QUESTO VIDEO, FATELO
GIRARE ALL'INFINITO !!
Che sappiate o meno che cosa sia, il Fondo di Redenzione
Europeo (E.R.F.) ci rovinerà la vita per i prossimi 20
anni !!
vedi e'
IMPORTANTE:
http://attivo.tv/player/documentari/i-media-stanno-censurando-allintera-popolazione-un-nuovo-trattato-europeo-sconvolgente.html#sthash.4QWK6rLY.dpuf
EURO FALSO: TUTTI I DEBITI CONTRATTI CON LE BANCHE
SONO ANNULLABILI !
Nel contrato non è scritto chi è il proprietario della
moneta….quindi: chi è il creditore ? chi il debitore
?...e per cui TUTTI i debiti sono nulli “tutti i debiti
contratti con le banche sono infatti annullabili”.
“Il sillogismo è semplice: siccome le banche evitano di
iscrivere in contabilità, a patrimonio netto, la quota
annuale di denaro virtuale che creano dal nulla, è
evidente che lo considerano esse stesse “denaro falso“.
I debiti contratti con denaro falso ovviamente non sono
giuridicamente validi.”
Ecco quindi che, se non tutti in generale, almeno quei
debiti che implicano come creditore o controparte una
banca, devono essere considerati nulli dalla nascita !
In sostanza, parafrasando, se il denaro non risulta
“battezzato” contabilmente alla nascita certificandone
l’origine, non può godere dei diritti civili.
Tratto dal testo dell’economista Nino Galloni, IL FUTURO
DELLA BANCA, da dove si impara che la contabilità
bancaria attuale è completamente falsa.
INOLTRE
Interrogazione UE con richiesta di risposta scritta
E-000302/2012 alla Commissione Articolo 117 del
regolamento
Marco Scurria (PPE)
Oggetto: Natura giuridica della proprietà dell’euro
In risposta ad un’interrogazione scritta sul medesimo
tema presentata dall’on. Borghezio fornita il 16 giugno
2011, la Commissione informa il collega che “al momento
dell’emissione, le banconote in euro appartengono all’Eurosistema
e che, una volta emesse, sia le banconote che le monete
in euro appartengono al titolare del conto su cui sono
addebitate in conseguenza”.
Può la Commissione chiarire quale sia la base giuridica
su cui si basa questa affermazione ?
Risposta: Olli Rehn non fa altro che ribadire che dopo
l’emissione, ossia dopo la creazione fisica delle
banconote o più verosimilmente dell’apparizione in video
delle cifre sui terminali dell’Eurosistema (totalmente a
costo zero, se si esclude l’energia elettrica che
mantiene accesi i computers…) la proprietà dei valori
nominali appartiene al nuovo proprietario.
....e se uno e' proprietario del denaro, non puo' essere
contemporaneamente debitore, dato che il denaro
precedentemente all'emissione nei fatti apparteneva al
NULLA.....e non alla banca ! e quindi e' al NULLA che semmai va reso....
Le banche non
prestano denaro, vendono debiti...!
il denaro che inseriscono nei conti correnti dei
loro "clienti" e' creato dalla vostra firma,
quindi e' vostro, infatti quel denaro non e' nel
bilancio della banca precedentemente alla vs
firma....perche' e' vostro e non della banca,
esso e' creato per voi dalla banca proprio dal
NULLA !.....non e' suo !
......quindi NON dovete NULLA alla banca, ne'
capitale, ne' interessi !
Il documento che vi fanno firmare e' una TRUFFA
!
…fatevi furbi sono dei
CRIMINALI TRUFFATORI assieme allo…. stato mafioso
che li protegge....sulla pelle dei sudditi SCHIAVI !
Inoltre le banche
evadono enormemente il fisco perche' immettono le
cifre del denaro che hanno emesso dal NULLA nei loro
bilanci come "debito" e non come credito, come
dovrebbe essere, ed in questo modo non pagano le
tasse sui capitali che sottraggono con l'inganno a
chi ha firmato quel fatidico modulo, sulla cui firma
hanno creato dal NULLA il denaro per il loro cliente
che in realta’ e’ suo REGALATO dal NULLA.
QUINDI Sono anche dei LADRI ! ed EVASORI mostruosi !
e non pagano neppure I'VA sul servizio fatto....
Creazione del denaro
dal nulla:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001070
I mutui
bancari sono una FRODE: come difendersi ?
http://marcodellaluna.info/sito/2015/07/26/i-mutui-bancari-sono-una-truffa-come-difendersi/
Guardate cosa afferma il Consiglio Direttivo della Banca
Centrale Europea – BCE
- (Tratto dal sito ufficiale www.ecb.int)
nel loro documento: “Decisione della Banca Centrale
Europea del 6 dicembre 2001 relativo all’emissione delle
banconote in euro”, al comma 3: “L’emissione delle
banconote in euro non necessita di essere soggetta a
limiti quantitativi o di altro tipo, visto che la
immissione in circolazione di banconote è un processo
indotto dalla domanda.”
Tratto da:
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Commento NdR: L'Eurosistema
e' nei fatti di proprieta' di
PRIVATI cosi come le varie Banche Centrali
Nazionali dei paesi aderenti alla UE, quindi tutto
il sistema bancario europeo e' in mano ai privati cosi
pure come l'emissione della moneta (denaro)
Ricordiamo a tutti che le Banche facendo sorgere dal
"nulla" (che non esiste, per proprieta' intrinseca) il
denaro, esse lo "prendono" dal TUTTO presente ed
esistente SOLO ed UNICAMENTE nell'INFINITO,
e ce lo accreditano nel nostro conto corrente di cui
siamo proprietari e non debitori;, se noi chiediamo ad
esse di darci un credito, quindi trattasi di DONAZIONE
dell'Infinito a tutti noi, che le Banche ci RUBANO e ci
chiedono pure gli interessi, I banchieri e le banche,
sono dei veri e propri CRIMINALI, protetti dalle leggi inique degli
"stati" (a loro volta aziende private) loro servi,
perche' i Banchieri immettono, sponsorizzano o pagano, i
"loro" uomini politici e non, nei posti chiave degli
stati, per ottenere cio' che vogliono... da questi
ultimi, alla faccia del popolo che rimane in TOTALE
schiavitu' !
Quindi:
Cari amici e lettori, dovete rendervi conto che quando
andate a chiedere un "prestito" ad una banca...voi
subite un FURTO da parte della banca, perche l'emissione
del denaro viene effettuata dal NULLA (che e’ di
proprieta’ dell’INFINITO),
sul vostro NOME e COGNOME; la banca non lo
emette/accredita sul suo proprio conto corrente e poi
gira la cifra a Voi con un bonifico dal proprio conto,
ma lo accredita direttamente sul Vs conto corrente, e
quindi siete voi gli UNICI proprietari del denaro, cosi
come ha confermato recentemente anche la UE, in una
risposta ad una interrogazione fatta su: chi e' il
proprietario del denaro..?
Se il denaro viene emesso sul vs NOME e COGNOME,
significa semplicemente che e' VOSTRO e NON della banca,
e siccome viene emesso dal NULLA (di proprieta’ dell’INFINITO
e non della banca), quindi e’ a credito NON a debito …..
la banca non ha NESSUN titolo, ne’ diritto, per
chiedervi di restituire il capitale, che non e’ mai
stato suo, ne' tanto meno di richiedere degli interessi
su di un capitale che nei FATTI e' SOLO VOSTRO all’atto
della emissione fatta per mezzo del vostro NOME e
COGNOME, infatti non puo’ mai dimostrare di aver avuta
la proprieta’ del denaro che e’ stato emesso sul vs
conto corrente !
Inoltre le leggi italiane e quelle dei vari paesi
occidentali, sui “prestiti”, confermano che: se un
soggetto non e’ proprietario di un bene non puo’
prestare nulla, anzi se viene attuato, diviene un’atto
illegale.
Qui siamo alla totale follia illogica bancaria, per
tentare di legalizzare un FURTO !
In piu’ le banche, una volta sottratto il VOSTRO denaro,
con la vostra firma, su di un modulo prestampato e senza
la firma dell’amministratore della banca …. essa lo
immette nel proprio bilancio, nei debiti, e non nei
crediti, come sarebbe se fosse tutto regolare oltre ad
essere logico amministrativamente, (cosa che non e’,
commettendo un falso in bilancio) ma e cosi, non solo
non paga neppure l’iva sul servizio, ma non paga neppure
le tasse allo stato…perche’ trattasi di un
“debito”….ecco perche’ le banche dichiarano sempre un
bilancio facilmente in passivo od a zero….
Video da visionare
per comprendere il meccanismo del FURTO dei nostri
beni da parte di questi
CRIMINALI a
livello mondiale !
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