Continua
da e in:
Sovranita' Individuale - 1
+
Sovranita' Individuale - 2
+
Sovranita' Individuale -
3 (documenti
da inviare al
$ixt€ma) +
Sovranita' Individuale -
5 (notifiche
ed altro) +
Documenti sulla Sovranita'
USCIRE da
MATRIX +
Definizione dell'Io Sono
da
Sovrano
+
Glossario per Sovranita' Individuale
+
ACCESSO al VALORE di Io Sono
+
Il PARADIGMA dell'UOMO LIBERO !
vedi anche per altre info
sul tema:
http://www.iconicon.it/blog/2014/03/bond-tuo-bond/
vedi:
Il NUOVO PARADIGMA - PDF
+
https://www.facebook.com/pages/Movimento-Sovrano/174775536012864?ref=hl
Per capire i grandi inganni:
http://ilnuovorinascimentoitaliano.blogspot.it/search/label/progetto
gaia
vedi:
Il NUOVO PARADIGMA - PDF
+
https://www.facebook.com/pages/Movimento-Sovrano/174775536012864?ref=hl
Per capire i grandi inganni:
http://ilnuovorinascimentoitaliano.blogspot.it/search/label/progetto
gaia
PDF:
Ecco descritto in modo preciso come
e' nata la SCHIAVITU', come viene perpetrata e
come viene ampliata dai CRIMINALI che
controllano il PianEta....
vedi anche:
https://docs.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jTENMb1p3TThpNkU/edit?pli=1
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
vedi un sunto su come
nasce la SCHIAVITU'
moderna....
https://docs.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jTENMb1p3TThpNkU/edit?pli=1
"Repubblica Italiana",
corporation
ormai colonia privata denominata
“Republic of Italy” (iscritta
dal 1934 anche presso la SEC, Security
Exchange Commission” di Washington
US, Data Base US delle Companies mondiali:
vedi:
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar
... 0000052782
con un
suo proprio codice identificativo),
Pero' lo ricordiamo ancora una
volta che, tutti gli stati del mondo e quindi anche la
società di diritto privato REPUBBLIC of ITALY è
stata pignorata, cancellata, annullata il 28 novembre
2012 da The One People's Public Trust 1776 tramite
il documento ufficiale registrato:
UCC FINANCING
STATEMENT UCC Doc #: 2012114776, UCC Doc #: 2012127914,
(e successivi emendamenti) depositati e registrati
presso il Washington DC
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
https://countyfusion4.propertyinfo.com/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC
https://www.law.cornell.edu/ucc/1
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
COME USCIRE da MATRX, il
$ixT€ma
- Per
divenire Sovrani operativi ed
accettati come tali anche dal
$ixT€ma, NON basta la
"dichiarazione di Sovranita' " (vedi
nelle pagine successive), ma
occorre assolutamente riprendere la
proprieta' e l'amministrazione della
FINZIONE GIURIDICA
=
UOMO DI PAGLIA
e toglierla dalla giurisdizione
dello stato nel quale vivete,
con apposito documento (qui
sotto indicato) da protocollare in
Comune ed in Prefettura, con il
quale si dichiara che la
FINZIONE GIURIDICA
viene
amministrata, fin dalla nascita,
dall'essere Stesso
IO SONO
(Nome e Cognome), documento senza il
quale la dichiarazione di Sovranita'
e' monca e non viene presa in
considerazione dal $ixT€ma; solo in
quel momento, dopo il deposito del
documento (qui sotto indicato) e
Protocollato, diviene operativa
persino in Tribunale.
- Non solo
ma occorre anche istituire un TRUST
(Jersey), nel quale il beneficiario
e'
IO SONO (Nome e Cognome) ed il trustee (amministratore) deve essere
ovviamente una persona di fiducia, e
dopo avergli fatto assegnare un
CODICE FISCALE per poter operare
commercialmente, introdurre in esso:
conto corrente bancario o postale,
titoli, denaro, i beni, la FINZIONE
GIURIDICA, i figli, e tutto cio' che
si desidera introdurre, ed operare
con esso, come interfaccia, con il
$ixT€ma.
-
vedi
anche:
SBATEZZATEVI
(fatelo se siete stati
battezzati in qualche
religione cristiana o
non)
Ecco come si esce da
Matrix in 3 mosse:
Proclamazione di Sovranita'
(la
trovate in questa pagina)
+ Autocertificazione di Esistenza
in Vita (la trovate in questa
pagina)
+
AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ
di TITOLARE UNICO e quindi di LEGALE
RAPPRESENTANTE
(LR)
della FINZIONE GIURIDICA
con CODICE FISCALE
(certificato di nascita, carta di
identita', carta sanitaria,
passaporto, ecc.) -
vedi qui sotto la Bozza da
personalizzare,
con la quale
interfacciarsi con il
SixT€ma.
+
Creazione del
proprio TRUST (azienda - vedi
la L.R.)
vedi per altre info sul tema:
https://docs.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtYzJ6eTZRNjd6VVU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jdHdfQlY3Z21yOXM/edit?pli=1
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
AUTOCERTIFICAZIONE ed
atto di Notorietà,
modalità di
presentazione:
COSA
Con il termine generico di
autocertificazione si intende la
facoltà del cittadino di dichiarare,
sotto la propria responsabilità, una
serie di stati, fatti e qualità che
sono certificati o attestati da una
pubblica amministrazione
(dichiarazioni sostitutive di
certificazione) o conosciute
direttamente dal cittadino e
riferite a se stesso o a terze
persone (dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà).
CHI
Possono rendere dichiarazioni
sostitutive tutti i cittadini
italiani e della UE; i cittadini
extra comunitari in possesso di
regolare permesso di soggiorno
possono rendere dichiarazioni
limitatamente ai dati verificabili
presso le pubbliche amministrazioni
italiane. Possono inoltre utilizzare
l’autocertificazione le persone
giuridiche, le società di persone e
le associazioni e comitati aventi
sedi legali in Italia o nei paesi
dell'Unione Europea.
COME
A) Per le dichiarazioni sostitutive
dei certificati: scrivere su carta
semplice e firmare sotto la propria
ed esclusiva responsabilità (non è
necessario firmare davanti
all'impiegato), oppure compilare
modelli prestampati di dichiarazione
messi a disposizione dagli Uffici
pubblici (scarica
il modello).
B) Per le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà: dichiarare
fatti, stati o qualità personali a
diretta conoscenza dell'interessato
e sottoscrivere la dichiarazione
dinnanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione, oppure
sottoscrivere la dichiarazione
unendo alla stessa fotocopia della
carta di identità valida (scarica
il modello generico), (scarica
il modello specifico eredi).
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Le autocertificazioni e gli atti di
notorietà possono essere resi a
tutte le pubbliche amministrazioni
comprese scuole, università,
motorizzazione, gestori in
concessione di servizi pubblici (es.
Enel, Ferrovie dello Stato, Poste,
ecc.) nonché ai privati (es. banche,
assicurazioni, ecc) che vi
consentono.
L'autocertificazione è consentita
per comprovare:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e
politici;
- stato di celibe/nubile,
coniugato/a o vedovo/a, stato
libero;
- lo stato di famiglia;
- l’esistenza in vita;
- la nascita del figlio, decesso del
coniuge, dei genitori e dei figli;
- L'autocertificazione consente di
comprovare anche:
- l’iscrizione in albi o elenchi
tenuti dalla Pubblica
Amministrazione;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- appartenenza a ordini
professionali;
- qualifica professionale posseduta,
titoli di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
- situazione reddituale o economica
anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto.
- possesso e numero del codice
fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria
di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
- tutte le situazioni relative
all’adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario
dei provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di
prevenzione;
- di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza
dell’interessato contenuto nei
registri di stato civile;
- di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti
penali;
- di non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di
concordato.
Il
dichiarante è responsabile in prima
persona di eventuale falsità o
inesattezza di quanto
autocertificato. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante, oltre a risponderne
penalmente, decade dai benefìci
eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
- RIFERIMENTI NORMATIVI: D.P.R.
445/2000
Decreto legge:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
Autocertificazione:
Tutti gli stati, fatti e qualità
personali non espressamente previsti
nell’elenco sopraindicato, possono
essere comprovati dall'interessato,
a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Il dichiarante può rendere anche
dichiarazioni nell'interesse proprio
ma riguardanti stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
....La modifica introdotta dalla
norma ha lo scopo di promuovere
l’utilizzo dell’autocertificazione
da parte del privato cittadino:
infatti, il comma 1 dell’art. 40
d.p.r. 445/2000 , come modificato
dall’art.15 della legge 183/2011,
prevede che nei rapporti con gli
organi della Pubblica
Amministrazione o con i gestori di
pubblici servizi, i certificati e
gli atti di notorietà siano
sempre sostituiti con le
dichiarazioni di cui agli artt.
46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè
con le cd autocertificazioni
.
L'autocertificazione ha lo stesso
valore dei certificati (art. 46
D.P.R. 445/2000) ma non costa
nulla.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Promemoria:
Tutte queste autocertificazioni sono
per legge delle
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Ecco alcuni esempi di Certificati
(autocertificati) di
"Legale Rappresentate della
FINZIONE GIURIDICA", gia' inviato, notificato, protocollato, e la
relativa certificazione del ricevimento
(n° di Protocollo) da parte
del Comune.
Ecco la
mia
personale
autocertificazione di:
Legale Rappresentante 1
+
2 +
3 e dell'Esistenza
in Vita (2015)
e la
risposta del comune che dietro mia richiesta ha
inviato agli Enti sottoposti la mia
autodichiarazione + le
Precisazioni del 22/09/2015
Un altro tipo di
Dichiarazione di Legale Rappresentante con atto
notorio - By Ottavio Cencioni
Altro
tipo di Dichiarazione di
Sovranita' Individuale e di
Legale Rappresentante di
FINZIONE GIURIDICA - By Carlo
Carta
Altro tipo di L.R. (LR) - By
Cesare Moroni
- vedi anche la bozza di questo tipo di
autocertificazione di Legale Rappresentante
(LR), che trovate QUI in questa pagina
Consiglio: a questo documento, nelle
firme inserite se volete, anche le firme con
Nome e Cognome di 2 testimoni !
Ecco, qui sotto, la bozza dell'ATTO NOTORIO di
ESISTENZA in Vita da
preparare
(alla nascita di un figlio/a), in
SOSTITUZIONE del "certificato
di nascita =
FINZIONE GIURIDICA"
=
UOMO DI PAGLIA,
prestampato, che vi presentano e vi chiedono
di firmarlo, da parte del dipendente
dell'ufficio anagrafe del comune ove
abitate.
L'
autodichiarazione-autocertificazione
della "Esistenza in Vita", e' da presentare agli
uffici anagrafe del
Comune ove si ha il
proprio domicilio, alla
nascita della propria
progenie. -
MAI firmare un
"certificato od atto di
nascita" che il comune
presenta
ai genitori,
altrimenti consegnate
la
"proprieta' "
della vostra progenie
(figli) allo Stato
! !
......sostituitelo con una
vostra
dichiarazione di Esistenza in
vita, come qui
indicato.
(Questo documento certifica
la Nascita di un figlio
di
Sovrani
individuali dichiarati)
Questo sottostante, e’
il documento attestante
che l'intestatario è
vivente, sano e completo
nella sua forma di
(maschio o femmina – con
allegato certificato
medico che ne comprovi
lo stato di salute o
meno), alla data del
rilascio del certificato
medesimo.
Alla presenza di due
testimoni (e della
FINZIONE GIURIDICA
dei genitori +
certificato medico) e
genitori che sono i
curatori.
Il certificato di
esistenza in vita viene
consegnato a vista, al
dipendente dell’anagrafe
del comune ove si
risiede. E' sufficiente
rivolgersi allo
sportello Protocollo,
del comune di residenza
per farlo Protocollare
con copia per voi
contenente il timbro e
firma dell’ufficiale del
comune che lo ha
protocollato.
Di norma, per l'Italia,
viene preparato in carta
semplice oppure in bollo
(14,62 €).
Il certificato ha
validità di 6 mesi.
Oltre detto termine, il
documento è comunque
valido se l'interessato
dichiara e sottoscrive,
in calce allo stesso
certificato, che "le
informazioni in esso
contenute non hanno e
non subiranno alcuna
variazione".
P.S. Ricordate che la
discendenza propria
(“figli”) sono
Proprieta' (come i beni)
di chi li ha generati e
non sono "figli" ma
"Proprieta' " infatti il
DNA
lo dimostra !
BOZZA
sul come compilarlo
- questo serve per
sostituire un
qualsiasi "certificato di
nascita"
prestampato che l'ufficio anagrafe
vi presenta da firmare e che vi
consigliamo di NON firmare.
Su questo “certificato
di nascita”
dell'anagrafe del comune, se viene
accettata la firma del modello fornito dal
Comune ove abitate -
applichera' al nascituro la
cosiddetta "FINZIONE GIURIDICA", con il suo
NOME e COGNOME (scritti
in MAIUSCOLO) + COD.
FISCALE, ad essa
verranno assegnati
automaticamente tutti i
debiti (pubblici) e gli oneri
(imposte e tasse) perche' nei fatti
voi genitori, con la firma sul
modulo del comune, consegnate la
FINZIONE di vostro figlio allo
stato, che ne diviene amministratore
e quindi sara' SCHIAVO, finche' non
si ricordera' che puo' sottrarla
allo stato e gestirsela da solo, con
la
Sovranita' Individuale e
l'autocertificazione di Legale
Rappresentante della propria
FINZIONE GIURIDICA
(LR - L.R.), quando avra'
raggiunto i 18 anni (in Italia) !
ATTO
NOTORIO di ESISTENZA in
VITA
- AUTOCERTIFICAZIONE,
ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto/il
genitore/i
genitori Sig. (Nome e
Cognome del padre e della madre)………………………. della
discendenza
…………………….certifica/no e
conferma/no, alla
presenza di (eventuali) testimoni,
di cui uno e’ il medico
(vedi allegato
certificato di buona
salute) con le loro “FINZIONI
GIURIDICHE”
n……………..PINCO PALLINO,
………., che mio/nostro
figlio/a........ e’ nato
in buona salute e
completamente formato,
Ella/Egli e' la nostra proprieta’ e discendenza
maschile/femminile: dal
Nome proprio
.......(Nome)…..della
discendenza (Cognome)….
alle ore...... del
giorno……anno…..in
v……..paese……
Egli/Ella dimora
stabilmente nel suo
corpo e ivi ne ha
stabilito la propria
residenza, ed
occasionalmente puo’
avere il proprio
domicilio in via………..
paese
……………Stato.........
Questa
ESSENZA
od
ENTE/ESSERE,
che si e'
incarnata,
possiede un corpo
fatto di: carne,
ossa,
sangue,
con
Spirito
ed
energia,
con dimora-residenza,
domicilio, ovunque ove
il suo
Io Sono
(Nome e Cognome) quale
Persona umana, si
manifesta (e' presente)
nel e con il suo corpo
fisico,
nasce SENZA
legami di debiti
pregressi generati da
terzi o dallo Stato ove
e' nata, ne’ accetta il
"silenzio
assenso",
e puo’ emettere dei
titoli
a suo nome di
qualsiasi importo
egli/ella riterra’
necessario;
Il
bond
/
titoli
che vengono emessi a suo
nome, occultamente da
parte dello stato nel
quale e' nata e
registrata, viene
incassato e gestito da
parte del
tutelante/genitore/curatore/
fino al raggiungimento
della maggior eta’,
cioe’ al 18° anno.
Questa Essenza/Essere
nata/o, non potra'
essere sottoposto/a a
nessun trattamento
sanitario (es.
vaccinazioni),
senza un suo esplicito
consenso o di quello
scritto di ENTRAMBI i
genitori e/o di uno
solo, e/o dei tutelanti
incaricati, designati
solo dai genitori.
Autocertificazione ai
sensi del
DPR 445/2000
Mio figlia/o (Nome)…….. del/la
quale tutelo, in qualità
di Trustee del
Trust
interno della Famiglia
(Cognome) …………......... ,
cioe'
l'Essere
incarnato/generato e
quindi nato nel fisico
(corpo) in carne, ossa,
sangue e
Spirito,
del quale siamo tutori
unici (padre Nome e Cognome) e
madre (Nome e Cognome) DIFFIDIAMO chiunque a
congiungerla/o o
assimilarla/o od a
sovrapporle o ad
assegnare una qualsiasi
forma di FINZIONE
GIURIDICA,
con o senza CODICE FISCALE, senza
nostro consenso, “nunco pro
tunc”.
La “FINZIONE
GIURIDICA”
=
UOMO DI PAGLIA
che potrebbe essere
eventualmente ad
egli/ella assegnata, e’
comunque di sua unica proprieta’ (quale
titolare unico ed
indivisibile) e per
sempre, ma dato che
Ella/Egli fino al
compimento del 18 esimo
anno di eta’ e’ sotto la
tutela, la procura e
l’amministrazione dei
suoi genitori, anche gli eventuali
titoli
(bonds) emessi a suo
nome sono di esclusiva
gestione ed
amministrazione e
tutela, assolutamente
escludendo terzi, stato
compreso, dei
curatori/genitori, fino
al 18esimo anno di eta’,
nel quale egli/ella
potra’ beneficiare dei
suoi
titoli
(bonds).
Le informazioni
contenute in questo
documento, non hanno e
non subiranno alcuna
variazione, salvo quando
e quanto dal curatore
e/o genitori, verranno
comunicate.
La risposta di conferma
ed accettazione del
documento, deve avvenire
entro e non oltre 15 gg,
dalla ricevuta della
stessa e non ricevendo
risposta si riterranno
da Voi accettati
pienamente tutti i punti
e quanto espresso
in questo documento, per
silenzio/assenso.
In caso di
risposta da parte
dell'Ente, essa dovra’
essere effettuata SOLO
in forma scritta con
raccomandata R/R.
NON si accettano altre
risposte, se non in
questa forma:
Raccomandata con Ricevuta di
Ritorno, indirizzata al domicilio
temporaneo dichiarato.
Oggi……………a PINCO
COMUNE…….
I
sottoscritti (Nome della
discendenza Cognome),
abitanti in ………………………….
(Sovrani individuali
dichiarati, vedi
allegato, se lo si e')
Titolari unici,
amministratori e
creditori beneficiari
indivisibili (vedi
allegato) delle loro “FINZIONI
GIURIDICHE”
con NOMI e COGNOMI scritti tutto in
MAIUSCOLO e denominate
(NOME e
COGNOME con COD. FISCALE
n ……padre)
(NOME e COGNOME con COD. FISCALE n
......madre)
Firma (Nome e Cognome) dei genitori ed
eventuali
testimoni (2 o 3)
–
Autocertificazioni
possibili e lecite,
comprese le pene per chi
si oppone (pubblici
ufficiali)
Si diffida qualsiasi
soggetto, anche pubblico
ufficiale, a modificare
una qualsiasi parte di
questo documento
autocertificato da parte
di uno o dei due
genitori.
Art. 74 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Costituisce violazione
dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione
delle dichiarazioni
sostitutive di
certificazione
(autocertificazione)
rese a norma delle
disposizioni di cui
all'art. 46 D.P.R.
28-12-2000, n. 445.
Consapevole che in caso
di dichiarazione mendace
sarà punito ai sensi del
Codice Penale secondo
quanto prescritto
dall'art. 76 del
succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo
effettuato emerga la non
veridicità del contenuto
di taluna delle
dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici
conseguenti al
provvedimento
eventualmente emanato
sulla base della
dichiarazione non
veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).
Ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003
autorizza la raccolta
dei presenti dati per il
procedimento in corso.
Esente da imposta di
bollo ai sensi dell'art.
37 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Questo e' l'atto
notorio/Attestato e/o
“certificato di nascita
di Sovrano”, e deve
essere accettata la
trascrizione da parte
del Comune ove abitate,
(nel caso accettaste la
loro cosiddetta "FINZIONE
GIURIDICA",
dell'anagrafe del comune,
il suo Nome e Cognome
(discendenza) DEVE in
questo atto del Comune,
essere assolutamente
scritto in Maiuscolo e
minuscolo (maiuscolo
solo la prima lettera
del nome proprio e di
quello della
discendenza), per non
perdere la proprieta'
dei propri figli e
cadere sotto i debiti
dello stato, senza poter
eventualmente emettere
titoli.
Se volete uscire
dalla SCHIAVITU'
iniziate a
protocollare presso il
Comune ove avete il
vostro domicilio +
Prefettura + Enti
statali necessari,
anche questo documento (LR)
autocertificato,
DOPO avere
proclamato per iscritto
la vostra
Sovranita' Individuale
che trovate qui
-
Legale Rappresentante
della FINZIONE GIURIDICA
(LR - L.R.),
che trovate in questa pagina.
La
vostra LR, senza la
dichiarazione di
Sovranita'
Individuale (la
bozza la trovate qui)
puo' essere, specie se
mal formulata come
quelle che trovate in
certi gruppi di
Facebook, messa in un
cassetto oppure
contestata, se poi la LR
viene portata davanti ad
un giudice, al 99,9%
egli la ricusa
come non valevole,
proprio perche' manca il
patto precedente con lo
stato =
Dichiarazione di
Sovranita' individuale
che sancisce che la
Persona Fisica che
amministra la FINZIONE
GIURIDICA, quale
Titolare unico de
quindi legale
rappresentante e
Beneficiario, sottrae la
proprieta' della
FINZIONE GIURIDICA allo
stato e rifiuta,
rinnegando e non
accettando la
giurisdizione italiana e
le sue leggi al di fuori
dalla Legge dell'Amore
e del rispetto della
Natura e dei suoi
abitanti, perche Egli si
richiama alla
Giurisdizione superiore
la propria e/o la
Common Law e le Leggi
sui
diritti dell'Uomo.
Per dare ulteriore
valore ai vostri
documenti aggiungete la
postilla: Registrato
all'AIA e gliene
inviate copia.
Tutte le
Persone Dichiarate Libere dai Debiti
!
Vedi Avviso di Dichiarazione di
Assoluta Verità
UCC
# 2013032035
Il documento finale
dell’OPPT emesso il 18 marzo 2013.
Questo documento ha posto fine a
tutte le restanti entità fatte
dall’uomo e ha ridato assoluta
libertà a tutte le persone di
questo pianeta.
In questo documento il Creatore è
indicato come “Essenza Assoluta” e
tutte le persone create sono
indicate come “Essenza Assoluta
incarnata”.
L’articolo VI afferma: “…Ho
debitamente verificato con piena
responsabilità, tramite la
DICHIARAZIONE DI ORDINE (DELARATION
OF ORDER) che l’Eterna Essenza è
trasparente e conosciuta dal Fare
(DO’ing) di ciascuno e che ogni
incarnazione di Essenza Eterna
nell’Universo di Eterna Essenza è
libera e libera dal debito, non
confutata.”
Questo significa che NON ESISTE
DEBITO. Voi non avete alcun debito,
nessuno ha debiti…. ed è ormai un
fatto da divulgare e da esercitare !
BOZZA
sul come compilarlo
- (questo
serve per soggetti oltre
i 10 anni)
Il sottoscritto (Nome)
………………………. della
discendenza (Cognome)
…………………….certifica e
conferma, e’ nato in
buona salute e
completamente formato,
il….. alle ore del
giorno……anno…..in
v……..paese…… ed e’
tutt’ora in Esistenza in
Vita
Egli dimora stabilmente
nel suo proprio corpo e
ivi ne ha stabilito la
propria RESIDENZA fino
al proprio Trapasso, ma
ed occasionalmente per
ora puo’ avere Domicilio
in via……….. paese
……………Stato.........
Questa ESSENZA od
ENTE/ESSERE, che si e'
incarnata, possiede un
corpo fatto di: carne,
ossa, sangue, con
Spirito ed energia, con
dimora, domicilio,
ovunque ove il suo Io
Sono (Nome e Cognome)
quale Persona umana, si
manifesta (e' presente)
nel e con il suo corpo
fisico, nasce SENZA
legami di debiti
pregressi generati da
terzi o dallo Stato ove
e' nata, ne’ accetta il
"silenzio assenso", e
puo’ emettere dei titoli
a suo nome di
qualsiasi importo
egli/ella riterra’
necessario;
Il bond / titoli che
vengono emessi a suo
nome ed occultamente, da
parte dello stato nel
quale e' nata e
registrata, o di terzi
di altri stati, viene
incassato e gestito da
parte di questa
Essenza/Essere, ed Ella
non potra' essere
sottoposto/a, a nessun
trattamento sanitario
(es.
vaccinazioni,
TSO),
senza un suo esplicito
consenso.
Questa essenza potra’ a
suo insindacabile
giudizio richiedere allo
stato in cui vive, il
risarcimento danni per
la SCHIAVITU’ alla
quale e’ stata
sottoposta fino ad ora
od in futuro….
Autocertificazione ai
sensi del
Art. 74 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
–
Autocertificazioni
possibili e lecite,
comprese le pene per chi
si oppone (pubblici
ufficiali)
Si diffida qualsiasi
soggetto, anche pubblico
ufficiale, a modificare
una qualsiasi parte di
questo documento
autocertificato da parte
di uno o dei due
genitori.
Art. 74 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
- Costituisce violazione
dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione
delle dichiarazioni
sostitutive di
certificazione
(autocertificazione)
rese a norma delle
disposizioni di cui
all'art. 46 D.P.R.
28-12-2000, n. 445.
- Consapevole che in
caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai
sensi del Codice Penale
secondo quanto
prescritto dall'art. 76
del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo
effettuato emerga la non
veridicità del contenuto
di taluna delle
dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici
conseguenti al
provvedimento
eventualmente emanato
sulla base della
dichiarazione non
veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).
- Ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003
autorizza la raccolta
dei presenti dati per il
procedimento in corso.
Esente da imposta di
bollo ai sensi dell'art.
37 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
P.S. Le informazioni
contenute in questo
documento, non hanno e
non subiranno alcuna
variazione, salvo quando
e quanto dal soggetto
stesso, verranno
comunicate.
La risposta di conferma
ed accettazione del
documento, deve avvenire
entro e non oltre 30 gg,
dalla ricevuta della
stessa e non ricevendo
risposta si riterranno
da Voi accettati
pienamente tutti i punti
e quanto espresso
in questo documento, per
silenzio/assenso.
In caso di
risposta da parte
dell'Ente, essa dovra’
essere effettuata SOLO
in forma scritta con
raccomandata R/R.
NON si accettano altre
risposte, se non in
questa forma:
Raccomandata con
Ricevuta di Ritorno,
indirizzata al
domicilio, residenza
temporanea.
Oggi il……………a PINCO COMUNE…….
Il
sottoscritto Nome della discendenza
Cognome, abitante in ………………………….
(Sovrano individuale dichiarato,
vedi allegato se lo si e') Titolare
unico, amministratore e creditore
beneficiario indivisibile (vedi
allegato) della “FINZIONE
GIURIDICA”
denominata NOME E COGNOME con COD.
FISCALE n ……
Firma
leggibile (Nome e Cognome)
Vi ricordiamo anche che:
“Al momento del
contratto (atto di nascita
= FINZIONE GIURIDICA) lo stato italiano attribuisce ad
ogni nascituro un Bond (Titolo
obbligazionario) di circa 2
milioni e piu' di euro, crescente nel
tempo, a seconda delle
competenze acquisite che
piuttosto che essere consegnato
al diretto interessato, al
momento del raggiungimento della
maggiore età, è sottratto con un
espediente dall’età di 10 anni.
Pertanto, il denaro che dovrebbe
servire per le spese di
sopravvivenza quali, l’acquisto
di una casa, ecc. viene inserito
in lotti e commercializzato a
livello internazionale a
insaputa dei diretti
interessati, andando a far parte
del Pil nazionale”. Ecco perché
nulla
bisogna pagare poi al presunto Stato Italia, in
quanto e' uno stato nato con Violenza, Rapina,
Truffa, Corruzione, quindi e' unì'azienda
privata;
vedi qui i FATTI della storia, ed anche perche' la
Republic of Italy e' una
colonia US e quindi una azienda
in mano ai privatI = company, infatti
cio' e anche
confermato dalla registrazione al SEC di
cui abbiamo evidenziato e
dimostrato con i riferimenti ed
i links, proprio in queste
pagine).
vedi:
Il NUOVO PARADIGMA - PDF
+
https://www.facebook.com/pages/Movimento-Sovrano/174775536012864?ref=hl
Per capire i grandi inganni:
http://ilnuovorinascimentoitaliano.blogspot.it/search/label/progetto
gaia
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
PDF:
Ecco descritto in modo preciso come e' nata la
SCHIAVITU', come viene perpetrata e come viene ampliata dai
CRIMINALI che controllano il PianEta....
IMPORTANTE:
come uscire dal $i$T€ma ? ecco come
vedi:
Glossario per Sovranita' Individuale
+
ACCESSO al VALORE di Io Sono
+
Il PARADIGMA
dell'UOMO LIBERO !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ACCORDO fra Persona Fisica Umana e
FINZIONE GIURIDICA
IO SONO
(Nome) della discendenza (Cognome),
Essenza/Essere/Entita’ incarnata in
una persona, con corpo fisico dotato
di Spirito, carne, sangue, ossa (con
tutti i diritti Riservati), abitante
temporaneamente e per ora, nei
pressi di Comune, Italia, …..,
prov:…. v……., (vedi anche allegata
Autocertificazione di Esistenza in
Vita del ……..)
Sovrano dichiarato per iscritto alle
autorita’ italiane
del.............., Proprietario
Titolare unico e quindi
amministratore, quale legale
Rappresentante autocertificato,
Beneficiario unico ed indivisibile,
consulente esclusivo del Trust,
(NOME E COGNOME con CODICE FISCALE)
e facente parte, con la propria
funzione di
PERSONALITA’ GIURIDICA, di qualsiasi
altro tipo di funzione civile,
commerciale, fiscale e finanziaria,
necessarie, ecc., eccetto i debiti,
vincoli, giudiziari e/o non,
eventuali, passati, esistenti o
futuri, quindi
BENEFICIARIO UNICO ed
INDIVISIBILE di qualsiasi bene
(mobile od immobile) intestato alla
FINZIONE
GIURIDICA, azienda
artificiale, denominata
Amministrato e Debitore del
Beneficiario, qui sotto
indicato:
(NOME COGNOME in MAIUSCOLO + COD.
FISCALE
n°............................, con
recapito presso (in certi casi
mettere): Casella Postale: n°….. -
Posta di ……… Italia
Il presente Accordo Privato e
mutualmente concordato, entra in
vigore alla data della firma di
questa scrittura/Accordo Privato,
tra la FINZIONE GIURIDICA “NOME
e COGNOME, COD. FISCALE", noto
anche da ogni, qualsiasi e tutti i
derivati e le variazioni nella
grafia di detta FINZIONE GIURIDICA
con l’unica eccezione di: "Nome
Cognome", di seguito
congiuntamente e solidalmente
Beneficiario,
unico creditore della FINZIONE
GIURIDICA
"NOME e COGNOME", COD.
FISCALE,
Amministrato e Debitore,
dell'Essere/Ente/IO SONO, incarnato
nella Persona fisica umana dotata di
Spirito, carne, sangue, ossa,
vivente e respirante, conosciuto con
l'appellativo distintivo: Nome e
Cognome, di seguito "Titolare
Unico e quindi
Amministratore e Creditore
indivisibile ” (vedi
specifiche nell’intestazione).
DEFINIZIONI: Glossario dei Termini
Ai fini del presente Accordo
Privato, le seguenti parole e
termini esprimono il significato
stabilito come segue,
ACCORDO PRIVATO
In questo Accordo Privato il termine
"Accordo Privato" indica il presente
scritto ed espresso come Accordo -
datato il giorno della firma di
questo accordo, tra il
Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione) e la
FINZIONE
GIURIDICA
NOME e COGNOME,
insieme a tutte le eventuali
modifiche di e sostituzioni per
questo Accordo Privato.
DENOMINAZIONE
In questo Accordo Privato con il
termine "denominazione" si intende:
un termine generale che introduce e
specifica un termine particolare che
può essere utilizzato per rivolgersi
ad augurare, richiamare o fare
appello ad un particolare Essere
umano, persona vivente e respirante.
CONDOTTO
In questo Accordo Privato il termine
"Condotto" indica un mezzo di
trasmissione e distribuzione
dell’energia e degli
effetti/prodotto dal e del lavoro,
come i beni e/o servizi, attraverso
e con la
FINZIONE
GIURIDICA
NOME e
COGNOME", conosciuto anche con
qualsiasi e tutti i derivati e le
variazioni nella grafia di detto
nome, tranne: "Nome e Cognome".
AMMINISTRATORE e CREDITORE
(vedi specifiche nell’intestazione)
In questo Accordo Privato il termine
"Amministratore e Creditore indica:
"Nome Cognome”.
NOME e COGNOME
In questo Accordo Privato il
termine "NOME e COGNOME" significa
NOME e COGNOME come “FINZIONE
GIURIDICA Artificiale” cioe'
azienda, Trust, anche conosciuto con
qualsiasi e tutti i derivati e le
variazioni nella grafia di detto
nome, tranne: "Nome e Cognome”.
DERIVATO
In questo Accordo Privato la parola
"derivato" significa proveniente da
un altro; ottenuto da qualcosa che è
superiore ad un subalterno; quello
che non ha l'origine in se stesso,
ma ottiene l'esistenza da qualcosa
di precedente e di natura
fondamentale o primaria; qualunque
cosa che derivi da un’altra.
Ens legis
In questo Accordo Privato con il
termine "ens legis" (dal Latino:
essere legge) si intende: una
“creatura” della legge; in realta’
una FINZIONE Artificiale,
contrapposto a Essere/Persona
naturale Umana con Spirito, carne,
sangue ed ossa, come ad esempio una
società, considerata derivante la
propria esistenza interamente dalla
legge e NON dalla Natura.
FINZIONE GIURIDICA
La locuzione “FINZIONE GIURIDICA”
(o, secondo una vecchia
terminologia, ente morale), in
diritto, indica un complesso
organizzato di persone e di beni al
quale l'ordinamento giuridico
attribuisce la capacità giuridica
facendo FINZIONE di un Soggetto di
diritto.
In generale la “capacità giuridica”
riconosciuta alla “FINZIONE
GIURIDICA” è meno estesa di quella
riconosciuta all'Essere umano in
quanto soggetto di diritto, ossia
alla Persona fisica, poiché la
“FINZIONE GIURIDICA” non può essere
parte di quei rapporti giuridici
che, per loro natura, possono
intercorrere solo tra Persone
fisiche in carne ed ossa.
La FINZIONE GIURIDICA è quindi
quell’organismo unitario,
caratterizzato da una singolarita’
e/o PLURALITÀ’ di FINZIONI o da un
COMPLESSO di beni, al quale viene
riconosciuta dal diritto, la
capacità di agire in vista di scopi
leciti e determinati per conto del
Beneficiario in carne ed ossa, la
Persona fisica.
Quindi in questo Accordo Privato con
il termine "FINZIONE GIURIDICA" si
intende un astratto, un'entità
immaginaria giuridica, ens legis,
come una società, anche di capitali,
creata per costrutto di diritto e
considerata legalmente come
“FINZIONE”, titolare di determinati
diritti e doveri simili ma non
primari, per conto di un
Essere/Persona umana, cioe’
l’Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione), che
sulla base del ragionamento
giuridico, è legalmente trattata
come “FINZIONE di un Essere/Persona
umana” allo scopo di condurre
legalmente attività commerciali a
beneficio e per conto di un Essere
vivente biologico, una Persona
fisica in carne ed ossa.
Fin dai tempi antichi, la legge dei
vari stati del mondo, ha imposto
diritti e preteso doveri,
utilizzando una concettualizzazione
aziendale, riconoscendo, cioè, le
FINZIONI GIURIDICHE come differenti
dagli Esseri umani.
Le teorie per cui questa modalità di
funzionamento legale si è
sviluppata, è stata giustificata,
qualificata e definita, sono oggetto
di una biblioteca molto consistente
e non sono state ancora ben
definite.
Le radici storiche di una
particolare società, le pressioni
economiche, le nozioni filosofiche,
tutto ha avuto la propria parte
nella risposta della legge alla
modalità con cui gli uomini
portavano avanti i propri affari
attraverso quello che oggi è il
familiare dispositivo della società.
L’attribuzione legale di diritti e
doveri di una
FINZIONE
GIURIDICA
diversa da Uomo/Ente/Essere/Persona
in carne, sangue, ossa e
Spirito è necessariamente un
processo metaforico. E non c’è nulla
di peggio.
Senza dubbio, "le metafore nel
diritto devono essere strettamente
controllate."
By Cardozo, J., in Berkey v Third
Avenue R. Co. , 244 NY 84, 94.
“Tutti gli strumenti di pensiero
devono essere strettamente
controllati per non essere abusati e
fallire nel loro servizio alla
ragione."
Vedere
US v SCOPHONY CORP OF AMERICA
, 333 US 795 ; 68 S. Ct. 855 ; 1948 Stati Uniti".
Nome e Cognome
- vedi allegato “Estratto integrale
Atto di Nascita” (in
tedesco-francese)
In questo Accordo Privato il termine
"Nome e Cognome" indica l’Essere
vivente, Persona senziente,
conosciuto con l'appellativo
distintivo di: "Nome, della
discendenza, Cognome", quale Essere
umano, Persona fisica in carne ed
ossa che vive e respira, dotato di
Spirito personalizzato, ben Distinto
dal costrutto legale ed artificiale,
dalla ens legis, e quindi
dalla “FINZIONE
GIURIDICA”, creata
per costrutto di legge ed esistente
solo su di un pezzo di carta o di
plastica, con o senza chip.
Essere senziente e vivente
In questo Accordo Privato il termine
"Essere/Essenza/Ente/Persona Umana
senziente e vivente", e’ riferito
esclusivamente a (Nome e Cognome)
cioe’ all’Amministratore in toto, ed
indivisibile e creditore del Trust
FINZIONE GIURIDICA = NOME e COGNOME
(scritto tutto in MAIUSCOLO),
trattasi quindi di un
Essere/Persona, uomo vivente che
respira, e’ da distinguersi da un
costrutto legale astratto come
un’entità artificiale, chiamata
“FINZIONE
GIURIDICA” (nei fatti un
“pezzo di carta o di plastica, con o
senza chip”), o società, di
soggetti, anche di capitali,
associazioni e simili.
Non obstante
In questo Accordo Privato con il
termine "non obstante"
significa: parole anticamente usate
in atti pubblici e privati con
l’intento di escludere, in anticipo,
qualsiasi interpretazione diversa da
certi scopi e oggetti dichiarati.
Quindi, come indicato anche nella
Costituzione Italiana, ogni
Uomo/Persona (maschio e/o femmina) è
Sovrano, in quanto facente
parte dell’insieme “Popolo
Sovrano” (art. 1, Cost.), ed e’
quindi, in quanto SOVRANO,
indipendente da tutte le Leggi, ad
eccezione di quelle Naturali.
Egli NON è vincolato da alcuna
istituzione creata da suoi simili,
SENZA il suo esplicito e
dichiarato consenso".
vedi: CRUDEN v NEALE , 2 NC 338
(1796) 2 SE 70.
FIRMA: Vedere
UCC § 3-401
(b), (quello che è considerato
firma).
In Italia: Non esiste una
definizione legale di firma, perché
il codice civile Italiano si occupa
solamente di disciplinare gli
effetti giuridici di un documento
sottoscritto.
Firmato: Vedere
UCC § 1-201
(39) (quello che è considerato
firmato).
Mezzo di trasmissione
In questo Accordo Privato il termine
"mezzo di trasmissione" si riferisce
a un condotto, ad esempio a NOME e
COGNOME, quale FINZIONE
GIURIDICA.
U.C.C.: In questo Accordo
Privato con il termine "U.C.C. " si
intende “Uniform Commercial Code”
(Codice Commerciale Uniforme, di
diritto Nazionale ed
Internazionale), e’ un modello
riconosciuto di legge in materia di
contratti commerciali, dalle varie
nazioni del mondo, Italia compresa.
Lo U.C.C. è una Legge Internazionale
modello, che ha per oggetto un tema
di competenza delle legislazioni
degli Stati del mondo che hanno
aderito/firmato (l’Italia e la
Francia sono fra queste).
Una volta elaborato, è stato
proposto alle assemblee parlamentari
dei singoli Stati, e moltissimi
Stati del mondo hanno recepito con
proprio provvedimento legislativo lo
UCC, facendolo diventare pertanto
Legge dei contratti commerciali,
applicabile anche nel proprio
territorio e nei rapporti
Commerciali Internazionali.
ACCORDO:
In considerazione del fatto che il
Titolare Unico indivisibile e quindi
Amministratore e Creditore
(vedi specifiche nell’intestazione),
1 - costituisce la sorgente,
l’origine, la sostanza, ed essendo
cioè base di "rivendicazione
preesistente" dalla quale compare la
creazione artificiale della FINZIONE
GIURIDICA, NOME e COGNOME,
base sulla quale NOME e COGNOME
funziona come mezzo di trasmissione,
ossia serve come un condotto,
garantendo all’ Amministratore e
Creditore (vedi specifiche
nell’intestazione) la capacità di
interagire, contrattare, acquistare,
scambiare beni e servizi,
commerciando con altre FINZIONI
giuridiche/artificiali.
2 – Nome e Cognome,
costituisce la vera ed unica FONTE
dei beni, attualmente intestati alla
FINZIONE GIURIDICA NOME e COGNOME,
attraverso l’Esistenza senziente,
l’esercizio di facoltà, creative con
il lavoro e la fatica dell’
Amministratore e Creditore Unico ed
indivisibile (vedi specifiche
nell’intestazione), che hanno
fornito e forniscono i fattori di
costo sufficienti per sostenere
qualsiasi contratto di sorta che
NOME e COGNOME possa eseguire, od ha
potuto eseguire in passato, ed in
riferimento al quale NOME e COGNOME
possa essere considerato stato, o
e’, vincolato;
3 - al fine di garantire la
sicurezza del pagamento di tutte le
somme ora dovute e ancora da pagare,
e di quelle che potrebbero diventare
dovute ed esigibili, da parte della
FINZIONE
GIURIDICA
NOME e COGNOME, a
titolo oneroso, con la scrittura
presente, Concorda e Conviene che
NOME e COGNOME debba sottoscrivere
l’impegno a:
- di funzionare e servire come mezzo
di trasmissione a beneficio dell’
Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione),
garantendo all’ Amministratore e
Creditore, la capacità di impegnarsi
in commercio con altre FINZIONI
GIURIDICHE, e di indennizzare,
difendere e conservare integro il
capitale e/o i beni e/o servizi
dell’ Amministratore e Creditore
perche’ solo da Egli acquistati e
pagati (vedi specifiche
nell’intestazione) da e contro ogni
e qualsiasi responsabilità, reclami,
richieste, ordini, citazioni,
ordinanze, sentenze, fiscali e/o
finanziarie, economiche, danni,
costi, perdite, pignoramenti,
imposte, depositi, cause, azioni
legali, azioni fiscali, sanzioni,
multe, interessi e spese di sorta,
da parte di privati e/o dello stato
(enti ad esso collegati), sia in
assoluto che nel contingente, dovuti
e/o che potrebbero diventare dovuti
ed esistenti al presente e/o
nascenti in futuro, comunque
evidenziati, sofferti, sostenuti da,
ed imposti alla FINZIONE NOME e
COGNOME, e per qualsiasi motivo,
scopo e causa di sorta,
esonerando l’Amministratore da
qualsiasi tipo di debito, ipoteca,
vincolo, giudiziario e non,
contratto e/o subito dai terzi
privati (banche, finanziarie, ecc.)
e/o dallo stato (ministero delle
finanze, agenzie delle entrate,
equitalia, ecc.), anche in futuro
dalla e sulla FINZIONE GIURIDICA,
NOME e COGNOME, in quanto NULLI ed
INESISTENTI, in quanto gli enti
citati sono stati PIGNORATI e
DICHIARATI ANULLATI ! (vedi
UCC)
UCC
- Per comprendere pienamente questo
vi invitiamo a leggere la
“Dichiarazione dei Fatti” sul link:
http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation/
e
http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-UCC-filings/
>UCC Filings>2012ptll>
Declaration of Facts. Eccone due
estratti:
Statuti Governativi Annullati:
(vedi: DECLARATION OF FACTS: UCC DOC
# 2012127914 Nov. 28 2012)
“….Che qualsiasi e tutti gli
statuti del Governo Federale degli
Stati Uniti, STATI UNITI, “STATO
DEL ….” inclusa qualsiasi e tutte
le abbreviazioni, idem sonans, o
altre forme legali, finanziarie o
manageriali, e inclusi qualsiasi e
tutti gli UFFICI, inclusi
qualsiasi e tutti i FUNZIONARI,
gli ADDETTI PUBBLICI, gli
ORDINI ESECUTIVI, i TRATTATI, le
COSTITUZIONI, l’INSIEME DEI MEMBRI,
gli ATTI, e qualsiasi e tutti gli
altri contratti e accordi fatti
sotto questi e per mezzo di questi,
sono ora nulli, senza valore, o
comunque annullati, confutati,….”
Statuti Bancari
Annullati: (vedi TRUE
BILL: WA DC UCC DOC #
2012114776 Oct. 24 2012)
“Dichiarati e ordinati
irrevocabilmente
annullati; qualsiasi e
tutti gli statuti per
Bank of International
Settlements (BIS),
membri di questa e
pertanto includendo
tutti i beneficiari,
incluso tutti i vari
sistemi corporativi che
operano, aiutano,
favoriscono sistemi
finanziari privati e che
usano la fatturazione,
la riscossione, misure
di controllo e
pignoramento per operare
SISTEMI SCHIAVISTICI, e
che confiscano valori
leciti tramite
autorizzazioni illegali.
Ordine di Cessare e
Desistere
Fare riferimento a
DECLARATION AND ORDER:
UCC DOC # 2012 096074
Sept. 09/2012,
riconfermato e
ratificato
dal COMMERCIAL BILL UCC
DOC. NO. 2012114586 e
TRUE BILL UCC DOC. NO.
2012114776 che afferma:
Volontari nell’ambito
militare…. “per
arrestare e prendere in
custodia qualsiasi
corporazione, i loro
agenti, gli ufficiali e
altre figure,
indipendentemente dal
domicilio (domicil)
scelto, che possiedono,
operano, aiutano,
favoriscono sistemi
monetari privati e che
usano la
fatturazione, la
riscossione, misure di
controllo e pignoramento
per operare SISTEMI
SCHIAVISTICI…” e
recupero di tutti i
sistemi monetari
privati, sistemi per
l’inseguimento,
sistemi di
trasferimento, sistemi
di fatturazione,
imprese di
riscossione, sistemi
di controllo e
pignoramento, i quali
operano sistemi di
SCHIAVITU’…”
“Tutti gli Esseri del
Creatore dovranno
immediatamente assistere
tutti i Servitori
Pubblici qui
identificati, per
accrescere, proteggere,
preservare e completare
quest’ORDINE con tutti i
mezzi del Creatore e del
Creato come qui
enunciato, per mezzo e
sotto la piena
responsabilità
personale….”
Cercare i numeri dei
documenti elencati al
Registro di Washington
DC UCC (U niform
Commercial Code):
http://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
- l’Amministrato e debitore la
FINZIONE GIURIDICA NOME e COGNOME
conferma che tutti i beni, servizi,
capitali, ecc. sono di UNICA ed
INDIVISIBILE Proprieta’ del
BENEFICIARIO Nome e Cognome al quale
si conferma di esonerarlo da
qualsiasi debito contratto o subito
dall’Amministrato debitore, salvo di
incassarli dai terzi che li
emettono, come Beneficiario Unico e
CREDITORE
indivisibile.
4 - Inoltre, NOME e COGNOME (FINZIONE
GIURIDICA),
a titolo oneroso, con il presente
Accordo espressamente riconosce,
consente e concorda che
l’Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione) non
può e non deve, in nessun caso, né
in alcuna maniera, essere
considerato come e/o con funzione di
alloggio, né il garante, di NOME e
COGNOME.
5 - Inoltre TUTTI gli ESSERI
UMANI, Persone in carne ed ossa,
sono LIBERI da QUALSIASI DEBITO:
vedi qui la Legge U.C.C.:
http://www.scribd.com/doc/144666831/131330716-Ucc-Eternal-Essence-18mar2013
Questo documento dichiara terminate
tutte le restanti FINZIONI
artificiali e riconduce tutte le
Persone di questo Pianeta alla
Libertà Assoluta.
In questo documento ci si riferisce
al Creatore come "Essenza Assoluta"
e tutte le Creature sono definite
come "Essenze Assolute Incarnate".
L'Articolo VI afferma:
"lo debitamente attesto, con piena
responsabilità e onestà d'intenti,
attraverso la DICHIARAZIONE
dell'ORDINE (DECLARATION OF ORDER),
che l'ESSENZA ETERNA è RESA
TRASPARENTE ed E' VISIBILE
ATTRAVERSO il CREARE (DO’, english.)
di OGNI e di QUALSIASI FORMA di
ESSENZA ETERNA INCARNATA,
nell'UNIVERSO dell'ETERNA ESSENZA e
che ESSA è LIBERA e SOLLEVATA da
OGNI DEBITO in MODO INCONFUTATO”
Questo significa che NON ESISTE
NESSUN DEBITO per nessuna Persona
quale ESSENZA Incarnata.
Conclusioni
Il presente Accordo Privato è
continuativo e si perpetua in
effetti fino alla morte, vale a dire
la cessazione definitiva di tutte le
funzioni vitali e facoltà
dell’Amministratore e Creditore
(vedi specifiche nell’intestazione).
Il presente accordo privato è
datato: …………….
Amministrato e Debitore: NOME e
COGNOME (Firma in MAIUSCOLO)
L’Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione)
accetta la firma in MAIUSCOLO della
FINZIONE GIURIDICA: NOME e COGNOME
in accordo con
UCC § § 1-201 (39),
3-401 (b).
Il
sottoscritto Nome della discendenza
Cognome, abitante in ………………………….
(Sovrano individuale dichiarato,
vedi allegato, se lo si e') Titolare
unico, amministratore e creditore
beneficiario indivisibile (vedi
allegato) della “FINZIONE GIURIDICA”
denominata NOME E COGNOME con COD.
FISCALE n ……
Firma leggibile - Tutti i diritti
Riservati
....da Registrare (se volete,
perche’ e' facoltativo -
consiglio meglio andare in Posta
e farsi fare la "data Certa" e
tenerlo in casa propria) con una
Notifica Protocollata nel Comune di
residenza ed alla Cancelleria del
Tribunale di competenza (zona ove si
abita).
Se volete
uscire dalla SCHIAVITU' iniziate
a protocollare presso il Comune ove
avete il vostro domicilio +
Prefettura + Enti statali
necessari, questo documento (LR)
autocertificato,
DOPO avere proclamato per
iscritto la vostra
Sovranita' Individuale che trovate
qui +
Legale Rappresentante della FINZIONE
GIURIDICA
(L.R. - LR) che trovate sotto, in
questa pagina.
La
vostra LR - L.R., senza la
dichiarazione di
Sovranita' Individuale (la bozza
la trovate qui in questa pagina)
puo' essere, specie se mal
formulata, come quelle che trovate
in certi gruppi di Facebook, messa
in un cassetto oppure contestata, se
poi la L.R. viene portata davanti ad
un giudice, al 99,9% egli la ricusa
come non valevole, proprio perche'
manca il patto precedente con lo
stato =
Dichiarazione di Sovranita'
individuale
che sancisce che la Persona Fisica
Umana quale titolare unico
della FINZIONE GIURIDICA, e quale
legale rappresentante,
amministratore e unico ed
indivisibile Beneficiario, sottrae
la proprieta' della FINZIONE allo
stato e rifiuta, non accettando la
giurisdizione italiana, perche Egli
si richiama alla Giurisdizione
superiore la propria e/o le leggi
internazionali sui
diritti dell'Uomo
ed anche la Common Law.
Per dare ulteriore valore ai vostri
documenti aggiungete la postilla:
Registrato all'AIA e registratelo
presso i loro uffici delegati.
POTETE anche, al posto
dell'utilizzo della
Autocertificazione, vedi art. 46
- lettera u, del DPR 28/12/2000 n°
445, utilizzare:
Atto
SOSTITUTIVO di NOTORIETA’,
INVECE della autocertificazione come
L.R., Legale Rappresentante,
cosi come quella INDICATA QUI SOTTO,
contenente anche
l'autocertificazione dell'ESISTENZA
in VITA.
L'atto sostitutivo di Notorieta',
e' l'apposita dichiarazione,
prevista dal Dpr
445/2000, che deve essere
utilizzata nei rapporti con la
pubblica amministrazione, con i
gestori di servizi pubblici e con i
privati che vi consentono per
comprovare stati, qualità personali
e fatti a diretta conoscenza
dell’interessato.
La mancata accettazione di tali
dichiarazioni o la richiesta di
certificati o di atti di
notorietà costituisce, per la
pubblica amministrazione,
violazione dei doveri d'ufficio.
Cosa si
può dichiarare
Si può usare la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per
certificare, a titolo definitivo:
- stati, fatti e qualità personali,
a diretta conoscenza
dell'interessato, non compresi
nell'elenco dei casi in cui si può
ricorrere all'autocertificazione;
- stati, fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti di cui il
dichiarante abbia conoscenza
diretta.
La
dichiarazione può riguardare anche
la conformità all'originale della
copia di:
- atti o documenti conservati o
rilasciati da una pubblica
amministrazione
- pubblicazioni
- titoli di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono
essere obbligatoriamente conservati
dai privati.
Chi può
dichiarare
- cittadini italiani e dell'Unione
europea, persone giuridiche, società
di persone, pubbliche
amministrazioni, enti, associazioni
e comitati aventi sede legale in
Italia o in uno dei paesi
dell'Unione europea;
- cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti in Italia
limitatamente ai dati e ai fatti che
possono essere attestati
dall'amministrazione pubblica, o se
previsto da speciali disposizioni di
legge e/o da reciproche convenzioni
internazionali.
Casi
particolari - minori, interdetti,
inabilitati:
- MINORI: può dichiarare chi ne
esercita la patria potestà o il
tutore;
- INTERDETTI: può dichiarare il
tutore;
- INABILITATI e MINORI EMANCIPATI:
può dichiarare l'interessato con
l'assistenza del curatore;
- CHI NON SA o NON PUO' FIRMARE deve
rendere la dichiarazione davanti al
pubblico ufficiale
- CHI SI TROVA in CONDIZIONI di
TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di
salute: la dichiarazione può essere
resa davanti al pubblico ufficiale
dal coniuge o, in sua assenza dai
figli o, in mancanza di questi
ultimi, da un parente in linea retta
o collaterale fino al terzo grado.
Come si
presenta
La dichiarazione deve essere
sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a riceverla
oppure si trasmette, allegando copia
di un documento di identità del
dichiarante, via posta, fax o
e-mail; in quest'ultimo caso è
necessaria la firma digitale o pec.
Se la dichiarazione è da presentare
alle pubbliche amministrazioni ai
fini della riscossione di benefici
economici (pensioni, contributi,
ecc.) o ai privati che lo
consentono, la firma deve essere
autenticata.
Validità
- Le dichiarazioni sostitutive hanno
la stessa validità temporale degli
atti che sostituiscono.
Modulistica
MODULO PER LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DI UNA
COPIA DI DOCUMENTO
Normativa di riferimento
- L. n. 183 del 12 novembre 2011
"Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2012").
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio
2001 "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa".
- Circ. del Ministero di grazia e
giustizia del 22 febbraio 1999
"Regolamento di attuazione sulla
semplificazione delle certificazioni
amministrative".
- Circ. del Ministero dell'interno
del 2 febbraio 1999 "Decreto del
Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403, recante norme
di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n.127,
in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative".
- D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998
"Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni
amministrative".
- L. n. 127 del 15 maggio 1997
"Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di
controllo".
- L. n. del 241 del 7 agosto 1990
"Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti".
IMPORTANTE:
SBATEZZATEVI
(fatelo se siete stati battezzati in
qualche religione cristiana o non,
scrivete cosi come suggerito, nel
caso della
chiesa cattolica, al Parroco
della citta' ove siete nati)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ecco la descrizione del valore importante
della LEGALE RAPPRESENTANZA (L.R. - LR)...
che deve seguire la DICHIARAZIONE di
SOVRANITA' INDIVIDUALE ...
..perche' nei
fatti....la L.R. - LR....È un
living trust
interno autodichiarato - 06/07/2016
Qui stiamo parlando di
diritti umani, vale a dire quelle situazioni
giuridiche riconosciute come fondamentali della
persona umana e tali che neppure lo Stato può
ostacolare nella loro realizzazione.
La Legale Rappresentanza è di fatto un living
trust auto-dichiarato, non italiano seppur qui
residente.
È un ente di alto scopo umanitario
giuridicamente riconosciuto, vigente nella
potestà giudiziale del Diritto internazionale.
Vi partecipa un solo
individuo, l’essere umano, a cui è attribuita la
personalità giuridica, vale a dire la facoltà di
esercitare in prima persona la capacità di agire
giuridicamente, senza l’ausilio o l’ingerenza di
intermediari, è riconosciuta nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e
politici (New York 16/12/66) ratificato
dall’Italia con la
legge 881 del 25/10/1977 (Parte terza – Art. 16
"Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica".
Tale legge contiene norme che assicurano una
diretta protezione concreta all’esercizio dei
diritti umani, imponendosi direttamente ai
cittadini e agli organi dello Stato.
Quanto si trova segregato nella LR, che è un
trust interno auto-dichiarato,
è conforme alla legge in quanto il disponente (settlor “il
proprietario dei beni”) se ne spossessa e li
attribuisce ad un curatore (trustee) che assume
l’obbligo di amministrarli secondo quanto
previsto dall’accordo di trust nell’interesse
del beneficiario individuato dallo stesso
disponente.
Il Legale Rappresentante, quale trustee,
amministra e dispone in modo esclusivo ed
indivisibile, tutte le
funzioni-FINZIONI GIURIDICHE
stabilite a suo tempo dallo Stato,
artificiosamente, in capo all’individuo ed
appropriandosene senza il consenso del
vero ed unico titolare .....l'Essere, la Persona
stessa.
Con le FINZIONI
GIURIDICHE che lo Stato
si e' illegalmente
attribuito della
proprieta' del titolo,
ha anche attribuito
(impropriamente, perche
sono comunque sue
intrinseche facolta')
all’individuo (all’AdN)
l’appartenenza a
delimitate categorie
alla
FINZIONE GIURIDICA)
alla stregua delle
tradizionali “FINZIONI PRETORIE” del mondo,
pregnato dalla cultura
giuridica dei romani,
come la "fictio
civitatis", quale
attribuzione fittizia
della cittadinanza
romana allo straniero,
con lo specifico fine di
conferirgli
legittimazione
processuale…
RIEPILOGANDO:
La
Legale Rappresentanza (L.R.
- LR) è quindi un atto pubblico
che fa prova legale. È
una
autoDichiarazione
sostitutiva dell’atto di
notorietà (Art.
47 Dpr. 455/2000)
in cui sono enunciati
“stati, qualità
personali o fatti a
diretta conoscenza
dell’interessato”.
Di tale atto, in Diritto
civile, la fidefacienza
(veridicità) è requisito
imprescindibile perché
si possa considerare
atto pubblico
(Art.
2699 c.c.,
Art. 483 c.p.).
De facto la L.R. realizza un
Trust interno patrimoniale
autodichiarato, così
vincolando i beni al
beneficiario.
La segregazione dei beni
(inseriti in una L.R.
autodichiarata), conseguente
all’istituzione del
trust interno autodichiarato resiste
al pignoramento
effettuato
posteriormente,
rendendoli NON
SUSCETTIBILI di
Ipoteca e/o PIGNORAMENTO da parte
dei creditori personali
del disponente, stato e
banche compresi.
Quindi tutti i beni di
coloro che partecipano
al Trust, trustee
compreso, non sono
Pignorabili od
ipotecabili.
(vedi sopra
UCC
)
RICONOSCIUTA la VALIDITÀ
del “TRUST INTERNO
AUTODICHIARATO”. Vedi
QUI.
NOTA FISCALE TRUST
AUTODICHIARATO. Vedi
QUI.
va dichiarato e
registrato nel Jersey
!
(La legge di Jersey (Trusts
Jersey Law del 1984, poi
emendata dalla Trusts (Amendment)
(Jersey) Law del 1989,
dalla Trusts (Amendment
No. 2) (Jersey) Law del
1991, dalla Trusts (Amendment
No. 3) (Jersey) Law del
1996 e da ultimo dalla
Trusts (Amendment No. 4)
(Jersey) Law del 2006)
prevede la forma del
“trust autodichiarato”
che è legittimo ed
ammissibile
nell’ordinamento
italiano come “Trust
interno”, idoneo a
segregare, nel
patrimonio del
disponente che ne è il
trustee, i beni
destinati alle finalità
per le quali il trust è
istituito).
By
Stefano Nizzola,
con
precisazioni del
redattore
BOZZA da
Personalizzare:
AUTOCERTIFICAZIONE mutualmente
concordata, NON NEGOZIABILE, con
MANDATO LEGALE della QUALITÀ di
TITOLARE UNICO e quindi LEGALE
RAPPRESENTANTE (LR), AMMINISTRATORE,
BENEFICIARIO e CREDITORE
INDIVISIBILE, di
FINZIONE GIURIDICA
e simili (come da contratto
privato).
(Autocertificazioni, Art. 46 -
lettera u) D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445
Protocollo Interno: n°……. del……… (il
vostro personale protocollo)
Spett. Comune……………..all’Ufficio
Protocollo, Anagrafe, Ufficio di
Stato Civile
e per conoscenza alla:
Prefettura………… Cancelleria del
Tribunale di………….
TRUST INTERNO AUTODICHIARATO,
INAPRIBILE da Terzi !
Il
sottoscritto, Nome e Cognome
(scritto cosi' in alternato), nato
il ……………, in ………..domiciliato per
ora in via ………….., citta’….
consapevole che in caso di
dichiarazione mendace sarà punita/o
ai sensi del C.P., secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del
succitato D.P.R. 445/2000 e che,
inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000),
Dopo aver effettuato la mia Proclamazione -
Dichiarazione di Sovranita'
Individuale inviata alle
autorita' dello stato, in
data......in aggiunta dichiaro ed
affermo quanto segue:
AFFERMO
e DICHIARO in QUALITA' di IO
SONO (Nome e Cognome), quale
Persona fisica Umana riconosciuta
dalle Leggi Internazionali, chiamato
a dire la Verita’, al di sopra dei
“codici degli stati”, quale Essere
come SORGENTE di ogni cosa, parte
del “Progetto
Vita Divino”
con PIENI DIRITTI e quale Persona
fisica Umana ESISTENTE in VITA (vedi
apposita autocertificazione
n°....del.....), con Personalita'
Giuridica legalmente gia’
riconosciuta anche dalle leggi
internazionali ed italiane, di essere Proprietario in
quanto TITOLARE UNICO ed
INDIVISIBILE e quindi
amministratore e BENEFICIARIO UNICO
ed INDIVISIBILE (quindi trust
INAPRIBILE da terzi, stato,
banche, ecc., compresi), di ogni
cosa (tutti i beni mobili, immobili
e finanziari) ascritti al living
Trust autodichiarato della:
FINZIONE GIURIDICA con
(NOME E COGNOME, COD. FISCALE
n°……….., configurata in apposito
Trust = azienda fiduciaria)
In qualita' di
Persona Umana (Nome e Cognome)
residente sulla Terra esclusivamente
nel mio personale Corpo fisico, dichiaro
di:
- NON
accettare di essere identificato con
il NOME E COGNOME scritti in
MAIUSCOLO, presente nei vari
documenti procuratomi dallo stato
nel quale sono nato e/o vivo, e
comunque di Detenere la Personalita’
GIURIDICA e quindi la qualità di
Titolare unico e quindi di Legale
Rappresentante con Funzione
GIURIDICA e di essere quindi l'UNICO
TITOLARE ed INDIVISIBILE
BENEFICIARIO, e quindi CREDITORE
UNICO, ed INDIVISIBILE, tutelante, rappresentante,
amministratore, notaio e legale difensore della FINZIONE
GIURIDICA (vedi sotto), Trust
(azienda Fiduciaria) "creato" dallo
stato nel quale sono nato/a, (o sono
stato iscritto nell'anagrafe) SENZA
il mio consenso esplicito ed
appropriandosi illegalmente del mio
NOME e COGNOME, alla mia
nascita (Nome e Cognome), venuto/a
alla luce dalla Madre, …..………….. e
dal Padre, ……………………., nato in
(citta') il ………….. dell’anno ……
(scrivi il tuo in lettere Maiuscole
e minuscole = Nome e Cognome), alle
ore …………, con domicilio per ora nei
pressi di ……………………. Penisola Italica
(o qualsiasi altra nazione), così
espressa:
FINZIONE GIURIDICA (DEBITORE
indivisibile): NOME E COGNOME,
(TUTTO MAIUSCOLO) con COD. FISCALE
n° ………........ e/o dei documenti
identificativi ad essa riferenti, e
suoi relativi codici espressi in
stringhe alfanumeriche, espresse e/o
in banda magnetica e/o ogni loro
possibile utilizzo in combinazione,
per esteso e/o per segmenti di essi.
A titolo di compenso, la FINZIONE
GIURIDICA con COD: FISCALE n°……),
oltre, a delegare il suo UNICO
TITOLARE, quale Beneficiario
CREDITORE Indivisibile alla propria
Tutela, rimette TUTTI i beni (mobili
ed immobili) ad essa ascritti, all'UNICO ed
Indivisibile CREDITORE, Beneficiario
ed amministratore (Nome e Cognome),
in quanto tutti i presunti debiti ad
essa intestata sono NULLI ed
INESISTENTI.
(vedi QUI
UCC
)
UCC
- Per comprendere pienamente questo
vi invitiamo a leggere la
“Dichiarazione dei Fatti” sul link:
http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation/
e
http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-UCC-filings/
>UCC Filings>2012ptll>
Declaration of Facts. Eccone due
estratti:
Statuti Governativi Annullati:
(vedi: DECLARATION OF FACTS: UCC DOC
# 2012127914 Nov. 28 2012)
“….Che qualsiasi e tutti gli
statuti del Governo Federale degli
Stati Uniti, STATI UNITI, “STATO
DEL ….” inclusa qualsiasi e tutte
le abbreviazioni, idem sonans, o
altre forme legali, finanziarie o
manageriali, e inclusi qualsiasi e
tutti gli UFFICI, inclusi
qualsiasi e tutti i FUNZIONARI,
gli ADDETTI PUBBLICI, gli
ORDINI ESECUTIVI, i TRATTATI, le
COSTITUZIONI, l’INSIEME DEI MEMBRI,
gli ATTI, e qualsiasi e tutti gli
altri contratti e accordi fatti
sotto questi e per mezzo di questi,
sono ora nulli, senza valore, o
comunque annullati, confutati,….”
Statuti Bancari
Annullati: (vedi TRUE
BILL: WA DC UCC DOC #
2012114776 Oct. 24 2012)
“Dichiarati e ordinati
irrevocabilmente
annullati; qualsiasi e
tutti gli statuti per
Bank of International
Settlements (BIS),
membri di questa e
pertanto includendo
tutti i beneficiari,
incluso tutti i vari
sistemi corporativi che
operano, aiutano,
favoriscono sistemi
finanziari privati e che
usano la fatturazione,
la riscossione, misure
di controllo e
pignoramento per operare
SISTEMI SCHIAVISTICI, e
che confiscano valori
leciti tramite
autorizzazioni illegali.
Ordine di Cessare e
Desistere
Fare riferimento a
DECLARATION AND ORDER:
UCC DOC # 2012 096074
Sept. 09/2012,
riconfermato e
ratificato
dal COMMERCIAL BILL UCC
DOC. NO. 2012114586 e
TRUE BILL UCC DOC. NO.
2012114776 che afferma:
Volontari nell’ambito
militare…. “per
arrestare e prendere in
custodia qualsiasi
corporazione, i loro
agenti, gli ufficiali e
altre figure,
indipendentemente dal
domicilio (domicil)
scelto, che possiedono,
operano, aiutano,
favoriscono sistemi
monetari privati e che
usano la
fatturazione, la
riscossione, misure di
controllo e pignoramento
per operare SISTEMI
SCHIAVISTICI…” e
recupero di tutti i
sistemi monetari
privati, sistemi per
l’inseguimento,
sistemi di
trasferimento, sistemi
di fatturazione,
imprese di
riscossione, sistemi
di controllo e
pignoramento, i quali
operano sistemi di
SCHIAVITU’…”
“Tutti gli Esseri del
Creatore dovranno
immediatamente assistere
tutti i Servitori
Pubblici qui
identificati, per
accrescere, proteggere,
preservare e completare
quest’ORDINE con tutti i
mezzi del Creatore e del
Creato come qui
enunciato, per mezzo e
sotto la piena
responsabilità
personale….”
Cercare i numeri dei
documenti elencati al
Registro di Washington
DC UCC (Uniform
Commercial Code):
http://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
Con questa mia
(Nome e Cognome)
dichiarazione-comunicazione,
- DINEGO la giurisdizione esistente
nello stato nel quale ho il mio
attuale domicilio, salvo quelle
leggi di esso, che sono in armonia
con la Legge dell’Amore ed
il Rispetto dell’UniVerso e
dei suoi abitanti, Natura compresa,
e ristabilisco autorevolmente il mio
contatto DIRETTO e senza
intermediari con l’INFINITO
(che alcuni chiamano impropriamente
"dio"),
quale suo Punto di osservazione,
rispettando ed insegnando le Leggi
Universali, Naturali, dell’Etica applicandole
dei miei comportamenti, nel NON
nuocere e tutto cio’ in ONORE e per
il Bene degli Esseri
Viventi, applicandomi con ardore
sociale anche nella societa’ umana
ove per ora vivo.
Inoltre:
- DISCONOSCO qualsiasi azione
effettuata, sulla mia FINZIONE
GIURIDICA (COD. FISCALE n°….)
SENZA il mio CONSENSO
scritto, e cio' anche da parte dello
stato e/o enti dello stesso e/o
bancari e/o finanziari, ecc., che
nei FATTI SONO NULLE ed INEFFICACI
per sempre (anche quelle del
passato, compreso) e
- SOTTRAGGO la PROPRIETA’ e quindi
ri-divengo TITOLARE UNICO
Amministratore, Beneficiario oltre
che UNICO ed INDIVISIBILE CREDITORE,
della FINZIONE
GIURIDICA (NOME E COGNOME con
COD. FISC. n°…………………), allo stato
nel quale vivo, e cio’ dal giorno
della mia nascita (o dalla data di
trascrizione all'anagrafe), per cui
tutto cio' che viene "richiesto", da
parte di Terzi, a questa FINZIONE,
DEVE essere dai richiedenti, pagato
o reso, per il passato, al
sottoscritto (Nome e Cognome).
-
Questa Essenza potra’ a suo
insindacabile giudizio, richiedere
allo stato in cui vive, il
RISARCIMENTO DANNI per la situazione
di SCHIAVITU’, alla quale
e’ stata sottoposta fino ad ora od
in futuro….secondo le tariffe gia'
inviate e registrate in deposito
all'Agenzia delle Entrate ed allo stato Italiano nella
Proclamazione - Dichiarazione di Sovranita Individuale
e cio' per Essa stessa o per i suoi
figli, anche se maggiorenni.
La presente dichiarazione viene resa
relativamente ai punti di cui ai
numeri 1), 2), 3) ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003
autorizza la raccolta dei presenti
dati per il procedimento in corso.
Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Citta’………..,
lì …………………..
Il
sottoscritto Nome della discendenza
Cognome, abitante in ………………………….
Sovrano individuale dichiarato,
(vedi allegato) Titolare unico,
amministratore e creditore
beneficiario indivisibile (vedi
allegato) della “FINZIONE
GIURIDICA”
denominata NOME E COGNOME con COD.
FISCALE n ……
Firma leggibile (Nome e Cognome)
Inserire il
Protocollo del Comune di ………………………:
Numero..... del..........
La presente viene
pubblicizzata e consegnata
all'Ufficio Protocollo del Comune di
………….., con inoltro per pubblicità e
conoscenza all’Ufficio Anagrafe e
all’Ufficio di Stato Civile dello
stesso, in ottemperanza dell'Art. 74
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Costituisce violazione dei doveri
d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione (autocertificazione)
da parte della Pubblica
Amministrazione rese a norma delle
disposizioni di cui all'art. 46
D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
Promemoria:
Tutte queste autocertificazioni sono
per legge delle
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Per fare un TRUST autodichiarato
interno od esterno, di puo' prendere
la bozza della L.R. ed inserire
tutti i dati dei beni intestati alla
od alle FINZIONI GIURIDICHE e
registrarlo presso gli uffici di:
Jersey,
La legge di Jersey sul trust:
Jersey nel
modello internazionale dei trust
vedi anche qui:
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Diritto/Dossier/Holzmiller/2006/DIR_HOL_DPS_24_2006_TRUST_2.shtml
L'immagine qui sotto, e' solo la
Copertina, che potreste copiare
cambiandone i dati, con il contenuto e la
personalizzazione vostra, della
autocertificazione di Legale
Rappresentante della vostra FINZIONE
GIURIDICA, da protocollare nel
Comune ove avete il vostro
domicilio, con il testo che
trovate qui sopra.
ATTENZIONE:
Se negli uffici municipali,
regionali, statali,
(Istituzioni) non accettano i
vostri documenti, tenete presente
che potete sporgere DENUNCIA legale
CONTRO il personale che RIFIUTA di
ACCETTARE come validi e/o REGISTRARE i vostri
documenti: Denuncia legale, del
personale che lavora per le
Istituzioni,
per violazione dei doveri
d'ufficio, art. 74 DPR
445/2000, comma 1 dell'art. 74:
1. Costituisce violazione dei doveri
d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di
notorieta' rese a norma delle
disposizioni del presente testo
unico.
Dopo aver presentato e
protocollato questi documenti,
nel comune ove avete il vostro
domicilio, richiede in comune la
copia conforme dei documenti
depositati che potete utilizzare per
qualsiasi cosa si rendano necessari.
Questo documento
(autocertificazione) va protocollato
nel Comune ove si abita ed inviato
in plico R/R, alla Prefettura dalla
quale dipende il Comune.
Quindi per chi si e'
autocertificato
Legale
Rappresentante (LR) della
FINZIONE GIURIDICA con il suo
nome, con il documento, previsto
dal
DPR 445/2000, con il quale
si rivendica e si detiene la
qualità di Titolare e
Beneficiario unico, esclusivo e
CREDITORE
INDIVISIBILE, come Legale
Rappresentante e curatore della
FINZIONE
GIURIDICA.
Tutto cio' e' stato fatto sulle
basi della
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani
del 1948,
ratificata in Italia nel 1977
tramite la
Legge 881.
Questa autocertificazione
ci consente di far valere i
diritti dell’Essere Umano (Nome
e Cognome scritto in alternato)
stabiliti per convenzione anche
internazionale.
Denuncia legale,
del personale che lavora per le
Istituzioni,
per violazione dei doveri d'ufficio,
art. 74 DPR 445/2000, comma 1
dell'art. 74: 1. Costituisce
violazione dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di
notorieta' rese a norma delle
disposizioni del presente testo
unico.
Dispositivo dell'art. 328 Codice
Penale Il pubblico
ufficiale o
l'incaricato
di un pubblico servizio,
che indebitamente rifiuta (1) un atto
del suo ufficio (2)
che, per ragioni
di giustizia o
di sicurezza
pubblica, o
di ordine pubblico o di
igiene e sanità,
deve essere compiuto senza ritardo,
è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni. Fuori dei casi
previsti dal primo comma, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio,
che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse
non compie l'atto del suo ufficio e
non risponde per esporre le ragioni
del ritardo, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la
multa fino a milletrentadue euro.
Tale richiesta deve essere
redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre
dalla ricezione della richiesta
stessa (3).
Note
(1) Il comma primo disciplina il
reato di rifiuto di atti urgenti, la
cui rilevanza è limitata a tassative
ragioni d'urgenza di compiere l'atto
tra cui rientrano ad esempio i
sequestri obbligatori
amministrativi, la confisca
amministrativa, gli ordini di
distruzione degli immobili abusivi,
gli ordini di scioglimento delle
manifestazioni vietate, la
sospensione e la revoca della
patente di guida, gli ordini di non
circolare su determinate strade.
Questo dunque si consuma quando
l'inerzia ha compromesso l'adozione
efficace dell'atto urgente. In
merito all'urgenza parte della
dottrina ritiene che occorra
distinguere tra termine perentorio
in cui si ha una vera e propria
omissione e termine ordinatorio in
cui si avrebbe mero ritardo, in
quanto l'atto può essere ancora
compiuto e può esplicare i suoi
effetti tipici.
(2) Rilevano solo gli atti esterni e
quelli a rilevanza esterna, non
invece gli atti interni cosiddetti
organizzativi.
(3) Il comma secondo punisce invece
la condotta di omissione non
motivata di atti richiesti. Questa
ovviamente non si realizza qualora
il procedimento si sia concluso
senza adozione espressa dell'atto in
virtù del silenzio-assenso, previsto
all'art. 20, comma 1, della l. 7
agosto 1990, n. 241. Dunque perché
vi sia omissione è necessario il
ricorrere di tre requisiti: la
richiesta formale dell'interessato,
il mancato compimento dell'atto
entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta (termine previsto
dalle norme amministrative) e la
mancata esposizione
dell'interessato, nello stesso
termine, delle ragioni del ritardo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Come creare il proprio TRUST
personale e famigliare (vedi
anche autodichiarazione di
L. R. legale Rappresentante, in
questa pagina) nel quale inserire i
propri beni, e/o
quelli della famiglia, figli, ecc.
Il tutto
staccato ed inespugnabile dal
$isTema
SCHIAVISTA che
imperante su tutta la Terra !
- vedi:
Padroni del mondo
Definizione della parola:
TRUST -
Definizione della frase:
Cestui que trust
Il trust è uno strumento giuridico che,
nell'interesse di uno o più beneficiari o per
uno specifico scopo, permette di strutturare in
vario modo "posizioni giuridiche" basate su
legami fiduciari. Non esiste un rigido ed unitario modello di
trust, ma tanti possibili schemi che è possibile
costruire in vista di una finalità ultima da
raggiungere. I soggetti del trust o, più
correttamente, le "posizioni giuridiche", sono
generalmente tre:
- una è quella del Disponente (o
settlor o grantor), cioè colui che
promuove/istituisce il trust;
disponente
[di-spo-nèn-te] (pl. -ti, part. pres. di
dispórre) - A agg. Che dispone - B s.m. e f. DIR Autore di una disposizione,
spec. testamentaria
Il disponente intesta
i beni mobili
/
immobili
all'amministratore, il quale ha il potere-dovere
di gestirli secondo le "regole" del trust.
- la seconda è rappresentata dall'Amministratore/gestore
(trustee = beneficiario).
. Il disponente intesta
beni mobili
/
immobili
all'amministratore, il quale ha il potere-dovere
di gestirli secondo le "regole" del trust
fissate dal disponente.
- la terza è quella del
Beneficiario (beneficiary),
espressa o implicita.
Beneficiario:
[be-ne-fi-cià-rio] agg., s. (pl. -ri) - agg. dir. Che gode di un beneficio: ente b. - s.m. (f. -ria) dir. Destinatario di beni o
proventi assegnati con atto giuridico: il b. di
un testamento
Posizione "eventuale" è
quella del guardiano (protector).
"Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere.
Lo stesso soggetto può assumere più di una
posizione giuridica, in realta' solo
FINZIONE GIURIDICA
=
UOMO DI PAGLIA
(uomo
di paglia), come, ad esempio, nel
"trust autodichiarato" in cui un soggetto è nel
contempo disponente e trustee, così come
più soggetti possono rivestire una medesima
posizione (trust con una pluralità di disponenti,
di amministratori, ecc.). Modellare un trust in grado di soddisfare un
interesse specifico significa individuare le
"regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle
elaborate/scelte dal disponente (il soggetto che
istituisce il Trust) nel quadro normativo di
riferimento (Convenzione
dell'Aja, leggi straniere sul trust,
leggi italiane). Da un trust valido conseguono necessariamente
caratteristici effetti: - separazione e protezione del
patrimonio,
- intestazione all'amministratore (che non ne
diventa proprietario vero e proprio), - gestione fiduciaria vincolata e
responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono
coincidere con lo scopo principale/finale per
cui è stato costituito il trust.
Ecco due esempi
utili a tutti:
TRUST PERSONALE L’istituto del Trust, può essere utilizzato per
le finalità più diverse, nell’interesse di un
singolo, di una famiglia o di un’impresa, con
riferimento alle successioni, alla
cointestazione di immobili, alla pianificazione
patrimoniale e fiscale, ovvero per il
soddisfacimento degli interessi di un gruppo
societario.
PRIMO PIANO Con il trust non si possono derogare leggi che
tutelano: - i minori e gli incapaci; - gli effetti personali e patrimoniali del
matrimonio, la quota di legittima delle
successioni mortis causa, il trasferimento di
proprietà e le garanzie reali, la protezione dei
creditori in casi di insolvibilità, la
protezione dei terzi che agiscono in buona fede.
Questi limiti permettono di superare le riserve
avanzate da parte della dottrina in ordine
all’applicabilità, anche in Italia,
dell’istituto in esame.
PRASSI Il trust a favore di un disabile si deve
intendere come un trust “di scopo”, ossia privo
di un beneficiario determinato. Secondo l’ar t.
73, comma 2, del TUIR (per il quale, “nei casi
in cui i beneficiari del trust siano
individuati, i redditi conseguiti dal trust sono
imputati in ogni caso ai beneficiari”), i
redditi conseguiti scontano l’IRES in capo al
trustee (e non l’IRPEF in capo al beneficiario).
È quanto affermano le Entrate. (Risoluzione
278/E del 4 ottobre 2007)
La conversione in legge del decreto
"milleproroghe" (d.l. 273/05) ha sancito
definitivamente la legittimità del trust: in
particolare, con l’inserimento, nel codice
civile, dell’art. 2645ter sono state create le
premesse affinché l’istituto trovi quel
riconoscimento finora mancante. Questo nuovo articolo, infatti, prevede che si
possa stabilire, per atto pubblico, un vincolo
di destinazione a carico dei beni mobili o
immobili registrati allo scopo di proteggere
“interessi meritevoli di tutela”. Questo vincolo potrà avere durata non superiore
a 90 anni, se riferito a enti o persone
giuridiche, o durata non superiore alla vita
della persona fisica beneficiaria se riferito a
individui o a gruppi di individui. Data la grande flessibilità e adattabilità
dell’istituto del trust ai singoli casi
concreti, si aprono ora prospettive molto
interessanti nella gestione dei patti
parasociali, nella risoluzione dei conflitti di
interesse temporanei, nelle formulazione di
garanzie ad operazioni finanziarie, nelle
intestazioni fiduciarie in genere, nei passaggi
generazionali di imprese, nella gestione di
patrimoni ereditari, nella destinazione di
alcuni beni ad enti no profit ecc.
Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione) Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui
beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri sono destinati, per un periodo non
superiore a novanta anni o per la durata della
vita della persona fisica beneficiaria, alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela
ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. possono
essere trascritti al fine di rendere opponibile
ai terzi il vincolo di destinazione; per la
realizzazione di tali interessi può agire, oltre
al conferente, qualsiasi interessato anche
durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere
impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di
esecuzione, salvo quanto previsto dall’ar t.
2915, primo comma, c.c. solo per debiti con- tratti per tale scopo. By Valeria Gentili
Costituzione - Atto istitutivo e parametri del
Jersey trust.pdf - Google Drive
Convenzione relativa alla legge applicabile ai
trust
(2) ed al loro riconoscimento
(resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989
n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992)
http://www.il-trust-in-italia.it/aja/ConvAjaItal%20testo.htm
TRUST
ATTO ISTITUTIVO
del TRUST (JERSEY): “NOME
del TRUST”
(Bozza)
Con
la presente scrittura, da conservare
agli atti del Notaio che
autenticherà le firme, si conviene
quanto appreso tra:
………………………., nato a ………………., il
………………… e residente in …………………..,
via …………………………, 30, CF:
…………………………………….., Libero
Professionista, di seguito indicato
come SETTLOR;
e
………………………….., nata a ……………… il
…………….e residente in ………………, Largo
…………………., CF:…………………, di seguito
indicata come TRUSTEE.
PREMESSO:
- che il SETTLOR intende costituire
in Italia un “Trust” al quale si
applicano le disposizioni della
Convenzione dell’Aja del 1° luglio
1985, ratificata dalla Repubblica
Italiana con legge 16 ottobre 1989,
n. 364, entrata in vigore il 1°
gennaio 1992, salvo disposizioni di
maggiore favore.
-
Che il SETTLOR trasferisce in questo
momento al TRUSTEE appresso
nominato, la somma di …………………., per
mezzo di assegno bancario
n............tratto sulla banca di
...............
-
Che il SETTLOR intende trasferirgli
successivamente altri beni e mezzi.
Ciò
premesso come parte integrante e
sostanziale della presente
scrittura.
ART. 1
COSTITUZIONE ed ACCETTAZIONE
Il SETTLOR istituisce un Trust
denominato “…………………………”.
Il Trust è irrevocabile ed ha la
durata di ottanta anni.
TRUSTEE viene nominata …………………… che
accetta tale nomina e le relative
condizioni.
Trustees possono essere nominati
solo soggetti residenti in Italia.
GUARDIANO viene nominata la dott.ssa
……………………………., che accetta tale
nomina e le relative condizioni.
ART.
2
CONFERIMENTO
Allo scopo di dotare il Trust di
idonei mezzi il SETTLOR sin d’ora
conferisce allo stesso la somma
iniziale di Euro ……………….. (……………….)
che verrà utilizzata dal TRUSTEE per
aprire un conto corrente bancario a
nome del Trust presso la Banca
……………………………... – Filiale di ……………….,
con esonero da ogni responsabilità
per la Banca stessa.
Potranno entrare nel patrimonio del
Trust altri beni mobili, immobili e
diritti in Italia o all’Estero che
il SETTLOR stesso o altri, con il
consenso del SETTLOR, se vivente,
possano conferire al Trust.
Sono beni del Trust tali
conferimenti, i frutti degli stessi
ed ogni bene e diritto acquistato
per mezzo di beni del Trust o
pervenuto quale corrispettivo
dell’alienazione dei beni del Trust.
Qualora beni immobili siano inclusi
tra beni in Trust, il TRUSTEE può
consentire a uno o più beneficiari o
loro familiari di abitarvi e/o di
utilizzarlo per altro uso,
permanentemente o stagionalmente, a
secondo della destinazione
dell’immobile, a titolo di comodato
precario.
Il denaro conferito in Trust, potrà
essere investito, a discrezione del
TRUSTEE, in titoli di Stato o
comunque in forme di investimento
che lo stesso riterrà opportune,
previo parere del GUARDIANO.
I beni del Trust sono separati dal
patrimonio personale del TRUSTEE,
non formano oggetto della sua
successione ereditaria, non fanno
parte di alcun regime patrimoniale
nascente dal suo matrimonio o da
convenzioni matrimoniali, non sono
in alcun modo aggredibili né dai
suoi creditori personali né dai
creditori del SETTLOR.
ART.
3
SCOPO del TRUST
Scopo del Trust è assicurare a
…………………, nata a ……………., il ………….. e
…………………….. nato a …………………, il
………………, residenti entrambi in
……………………., ……………., una autonomia
economico, patrimoniale e
finanziaria agli stessi, vita
natural durante.
Il TRUST viene istituito per
assicurare il mantenimento di un
eccellente tenore di vita mediante
l’uso diretto ed i redditi
eventualmente ricavati dall’impiego
del patrimonio del TRUST.
Qualunque interessato anche
moralmente, oltre al SETTLOR e al
TRUSTEE, potrà agire ed intervenire
perché sia dato adempimento allo
scopo del Trust.
Quando il Trust avrà esaurito il suo
scopo, per raggiungimento da parte
dei beneficiari di una autonomia
economica in grado di soddisfare lo
scopo del TRUST, il Trustee sotto la
supervisione del Guardiano
provvederà all’assegnazione dei beni
del TRUST. Il TRUSTEE dovrà disporre
dei beni in favore dei BENEFICIARI.
ART.
4
BENEFICIARI
Il SETTLOR nomina sin d’ora quale
Beneficiari dei beni del Trust
……………………., nata a ……………. il ………….. e
…………………. nato a ……….., il …………..,
residenti entrambi in
………………………………... .
La nomina e la revoca dei
Beneficiari è riservata “ad libitum”
al SETTLOR sin quando esso sia in
vita e sia capace di intender e di
volere.
I Beneficiarî non possono alienare
alcun proprio diritto nel corso
della Durata del Trust né in alcun
altro modo disporne, né tali diritti
entrano nella massa fallimentare in
caso di fallimento o insolvenza di
un Beneficiario né su di essi
possono essere compiuti atti di
esecuzione.
ART.
5
POTERI del TRUSTEE
Il TRUSTEE ha capacità processuale
attiva e passiva in relazione ai
beni del Trust.
Esso può comparire nella sua qualità
di TRUSTEE dinanzi a Notai e a
qualunque pubblica autorità senza
che mai si possa eccepirgli mancanza
o indeterminatezza di poteri.
L’ufficio di Trustee non è
remunerato.
Il
TRUSTEE potrà:
- delegare a professionisti e/o
consulenti l’amministrazione dei
beni del Trust;
- delegare a terzi il compimento
di singole attività per un tempo
determinato.
Il TRUSTEE deve tenere i beni del
Trust separati dai propri, in
particolare:
- tutte le volte che si tratti
di beni o diritti iscritti o
iscrivibili in registri pubblici o
privati il TRUSTEE è tenuto a
richiederne l’iscrizione o nella sua
qualità di TRUSTEE o a nome del
Trust o con qualunque altra modalità
che riveli l’esistenza del Trust;
- i rapporti bancari istituiti
dal TRUSTEE e tutti i contratti da
lui stipulati dovranno essere
intestati o al Trust o a lui
medesimo.
Il TRUSTEE consegna annualmente al
SETTLOR l’inventario dei beni del
Trust, unitamente ad una relazione
sull’amministrazione.
Ove il SETTLOR lo richieda, il
TRUSTEE deve sottoporsi ad una
verifica contabile e amministrativa,
condotta da uno o più professionisti
abilitati, nominato/i dal SETTLOR e
compensato/i dal Trust.
Nell’esercizio della propria
discrezionalità il TRUSTEE terrà
conto dei desideri del SETTLOR, come
manifestati verbalmente o per
iscritto.
Salve le disposizioni e le
limitazioni espresse in questo atto,
la discrezionalità del TRUSTEE
rimane tuttavia piena.
Nel corso della Durata del Trust il
Trustee può, per quanto riguarda
beni immobili inclusi nel Fondo in
trust, consentire ad uno o più
Beneficiari, attuale, di averne il
possesso o il godimento alle
condizioni che il Trustee ritenga
opportune, previo parere vincolante
del GUARDIANO.
ART.6
SUCCESSIONE del TRUSTEE
A. Il TRUSTEE rimane nell’ufficio
fino alla propria morte,
sopravvenuta incapacità, revoca o
dimissioni.
B. Esso può essere revocato in
ogni tempo, per mezzo di atto
scritto, dal SETTLOR, il quale
disporrà per la nuova nomina. In
caso di decesso del SETTLOR e di
morte, sopravvenuta incapacità,
revoca o dimissioni del TRUSTEE, il
TRUSTEE viene nominato dal
GUARDIANO.
C. Le dimissioni del TRUSTEE
hanno effetto 30 giorni dopo che lo
stesso ne abbia dato comunicazione
scritta al SETTLOR.
ART.7
LEGGE REGOLATRICE
Il Trust è regolato dalla Legge
inglese.
I diritti, le obbligazioni e la
responsabilità del TRUSTEE sono
disciplinate cumulativamente dalla
Legge inglese e dalla Legge
italiana.
Per l’applicazione della Legge
italiana il TRUSTEE è considerato
quale gestore di beni che, sebbene
di sua proprietà, sono destinati a
soddisfare esclusivamente interessi
altrui e ad essere trasferiti ai
Beneficiari.
ART.8
FORMA degli ATTI
Tutti gli atti che regolamentano o
siano modificativi del Trust devono
rivestire la forma autentica o
pubblica a pena di inefficacia.
ART.9
REDDITO del TRUST
Il reddito del Trust, assolto ogni
costo relativo all’amministrazione
dei beni del Trust ed ogni altro
costo inerente il Trust e al
raggiungimento dello scopo indicato
all’art. 3 del presente atto, dovrà
essere dal TRUSTEE mantenuto nel
Trust.
ART.10
LUOGO DELL’AMMINISTRAZIONE DEL TRUST
Il luogo dell’amministrazione del
Trust è fissato in …………….. , Piazza
……………..
Ogni atto, contabilità e documento
del Trust dovrà essere custodito nel
luogo dell’amministrazione.
ART.11
LIBRO degli EVENTI (EFFETTI VERSO i
TERZI)
A. il TRUSTEE è obbligato a
istituire, custodire ed aggiornare
il “Libro degli eventi del Trust”,
vidimato dal medesimo Notaio che
autentica le sottoscrizioni di
questa scrittura.
B. Il TRUSTEE registrerà in tale
libro ogni avvenimento del quale
ritenga opportuno conservare la
memoria.
C. in ogni caso il TRUSTEE
annoterà gli estremi e il contenuto
di qualsiasi atto per il quale la
forma autentica sia prescritta in
questa scrittura o del quale sia
comunque opportuno pervenire la
dispersione e manterrà una raccolta
completa di tali atti.
D. Chiunque contragga con il
TRUSTEE è legittimato a fare pieno
affidamento sulle risultanze del
“Libro degli eventi del Trust”.
ART.12
La CLAUSOLA CREDITIZIA
Lo scopo del Trust e' anche quello
che prevede anche di proteggere
dall'eventualità che vengano
confermate le voci ufficiali di
esponenti di grande calibro del
mondo della finanza internazionale
(possiamo citare i virgolettati di
almeno 20 punte di diamante di FMI,
Bank of England, Fed...ecc., ecc)
che affermano che il denaro di
"proprietà" delle banche, lo e’ in
modo assolutamente improprio ed
anche e soprattutto contrario alla
Costituzione (cioe' illegale) perchè
creato dal nulla, a debito, sulla
base della nostra firma di garanzia
e valore e su di esso non possono
essere imposte tassazioni, che
sarebbero altresì dovute dalle
banche, come companies, poichè sono
entità di diritto societario a
carattere meramente privato.
ART.13 Il GUARDIANO Il poteri del Guardiano sono fiduciari e non
personali. E’ nominato dal SETTLOR e da questi
revocato. In caso di morte del SETTLOR è
nominato dai Beneficiari stessi o in ultima
istanza dal TRUSTEE. Il Guardiano: 1. può esprimere la propria opinione su
qualsiasi attività del Trust anche se non ne sia
richiesto dal Trustee, oltre che per attività
previste dal presente strumento; 2. ha diritto di agire in giudizio: - per l’esecuzione del Trust e in caso di
inadempimento delle obbligazioni del Trustee; - in caso di violazione della legge
regolatrice del Trust o della legge applicabile
a uno specifico atto del Trustee. Il Guardiano può ricevere un compenso per i suoi
servizi, periodicamente convenuto, con il
SETTLOR e successivamente con il TRUSTEE. Le
spese sostenute dal GUARDIANO per l'adempimento
delle sue funzioni sono a carico del TRUST. Il Guardiano rimane nell’ufficio per il termine,
o fino a dimissioni o, revoca o: 1. se persona fisica: fino a morte o
sopravvenuta incapacità; 2. se persona giuridica: fino a messa in
liquidazione o inizio di alcuna procedura
concorsuale.
ART.14
MODIFICAZIONI di QUESTO STRUMENTO
Il SETTLOR e dopo la morte o
sopravvenuta incapacità del SETTLOR
il TRUSTEE, ottenuto il consenso del
GUARDIANO, può modificare questo
Strumento, tranne gli articoli
intitolati
1. Scopo del Trust – art.3
2. Beneficiari – art. 4
Questo
Strumento è stato redatto
da.........................., in cui
sia il SETTLOR che il Notaro
autenticante ripongono piena
fiducia.
Le spese del presente atto inerenti
e conseguenti sono a carico del
TRUST.
Data............................
Firme..........................
vedi qui altre INFO sul tema:
http://assistingvessels.wordpress.com/trusts/ meglio, ancora anche QUI:
Per altre info sul tema, Sovranita'
Individuale eTrust
famigliare:
https://tools.google.com/dlpage/drive/?hl=it
https://drive.google.com/folderview?id=0B9PEriRP9nMtWFI0WmZMdjMzZ3M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k&usp=sharing
Affidavit:
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhNkFSeEFIdkcwWEk&usp=sharing&tid=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k
Sovranita'
Individuale di
IO SONO
https://drive.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtVFk2dWJmbko2MzA/edit?usp=sharing
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Quando vi recate in
Tribunale, oppure andate in caserma e/o siete
fermati dai
Carabinieri, Polizia, Vigili, Guardia di Finanza
ecc.,
DOVETE
registrare cio' che accade con il vs cellulare,
meglio se video e non solo sonoro. e tenete a
disposizione la vostra
Dichiarazione
di Sovranita' e l'autocertificazione di
Legale
Rappresentante
della FINZIONE
GIURIDICA che avete protocollato nel
Comune ove abitate ed al quale
richiedete una copia autenticata
della vs autocertificazione, con
timbro del Comune,
Se siete in aula del Tribunale,
presentatele ufficialmente,
dichiarando cio' che state facendo e
consegnate i documenti direttamente
nelle mani del Giudice, nell'aula e
davanti a testimoni ai quali dite di
essere testimoni della consegna di
detti documenti, e chiedendo che la
consegna al Giudice di quei
documenti sia anche registrata nel
verbale dell'udienza, visto che il
cancelliere e' obbligato a redigere
e registrare per iscritto, tutto cio'
che viene detto nell'aula. Questa la Legge Italiana che vi autorizza alla
registrazione dei fatti e dei colloqui -
Avvisateli, se lo volete, che state registrando.
Dispositivo dell'art. 234 Codice di Procedura
Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO TERZO
- Prove → Titolo II - Mezzi di prova (Artt.
194-243) → Capo VII - Documenti
1.
È consentita l'acquisizione
di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti, persone o cose mediante la
fotografia, la cinematografia, la fonografia o
qualsiasi altro mezzo
(2).
Per la Corte di Cassazione la registrazione
delle conversazioni è legittima. Lo dicono
alcune sentenze tra cui: la n. 7239 dell’ 8
giugno 1999 e la n. 36747 del 24 settembre
2003. Quest’ultima
in particolare stabilisce che «le
registrazioni di colloqui anche all’insaputa
dell’interessato sono perfettamente lecite
ed equivalgano ad una presa di appunti
scritti; non solo, la cosiddetta
“registrazione fonica” costituisce valido
elemento di prova davanti al giudice».
Secondo la sentenza della Corte di
Cassazione n. 31342 del 16 marzo 2011
la registrazione fonica di un
colloquio telefonico ad opera di uno dei
partecipi al colloquio medesimo è prova
documentale rappresentativa di un fatto
storicamente avvenuto, pienamente
utilizzabile nel procedimento a carico
dell’altro soggetto che ha preso parte alla
conversazione.
Inoltre, secondo la sentenza della Corte di
Cassazione n. 18908 del 13 maggio 2011 è
legale registrare una conversazione tra
presenti perchè chi dialoga ”accetta il
rischio” di essere registrato; tuttavia la
diffusione della registrazione costituisce
violazione della privacy se è fatta per
scopi diversi ”dalla tutela di un diritto
proprio o altrui”. Fuori dalla necessità di tutelare “un
diritto proprio o altrui”, invece, la
semplice registrazione di una conversazione
non è reato se è effettuata per fini
personali, in questo caso non c’è bisogno
del consenso dell’interlocutore purchè la
registrazione venga custodita e non si
proceda alla sua “comunicazione o
diffusione”. Invece per poter diffondere a
terzi la registrazione, quando ciò non sia
necessario alla tutela di un diritto, è
indispensabile il consenso
dell’interlocutore per non incorrere nel
reato di trattamento illecito dei dati
personali (Dlgs 196/2003)
Dunque la registrazione (anche
segreta) non costituisce reato se,
e solo se, a farla è chi partecipa o assiste
alla conversazione, mentre non è uno
strumento utilizzabile da terzi che, invece,
non possono captare conversazioni altrui.
"La
comunicazione, una volta che si è
liberamente e legittimamente esaurita, senza
alcuna intrusione da parte di soggetti ad
essa estranei», dice la Cassazione,
"entra a fare parte del patrimonio di
conoscenza degli interlocutori e di chi vi
ha non occultamente assistito, con l’effetto
che ognuno di essi ne può disporre".
La Corte di Cassazione ha recentemente
riaffermato, con sentenza n. 29320 del 2012,
che le registrazioni audio di dialoghi poste
in essere da persona partecipante alla
discussione possono essere utilizzati a fini
processuali sebbene catturate di nascosto.
Vietate sono invece quelle effettuate da un
soggetto assente che ha lasciato il
dispositivo audio attivo per registrare
conversazione di terzi.
Questo secondo caso
si configura come ”intercettazione”, la
quale deve sottostare a tutti gli oneri
procedimentali richiesti dalla legge.
La registrazione del colloquio per la Corte
di Cassazione è un ottimo strumento di
difesa. Può rappresentare un’ utile prova di
prepotenze, minacce, insulti e ricatti
subiti.
http://www.papaseparatiliguria.it/?p=6945
AUTODIFESA IN TRIBUNALE
Ecco
come autodifendersi anche in
Tribunale:
L. 25 ottobre 1977,
n. 881
Ratifica
ed esecuzione del patto
internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali,
nonché del patto internazionale
relativo ai diritti civili e
politici, con protocollo
facoltativo, adottati e aperti alla
firma a New York rispettivamente il
16 e il 19 dicembre 1966.
Articolo 14
- d) ad essere presente al processo
ed a difendersi personalmente
o mediante un difensore di sua
scelta: nel caso sia sprovvisto di
un difensore, ad essere informato
del suo diritto ad averne e, ogni
qualvolta l'interesse della
giustizia lo esiga, a vedersi
assegnato un difensore di ufficio, a
titolo gratuito se egli non dispone
di mezzi sufficienti per
compensarlo;
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al
riconoscimento in qualsiasi luogo
della sua "personalità giuridica".
Diritto all'Autodifesa,
senza avvocati, e' sancito oltre che
dai Diritti dell'Uomo anche dalla
Costituzione Italiana:
Articolo 24
Costituzione
Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi [cfr.
art.113].
La difesa è
diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire
e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione. La legge determina le
condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Tale diritto può
essere esercitato sia personalmente
(autodifesa) sia per mezzo del
difensore (difesa tecnica).
Esempio di autodifesa è il diritto
spettante sia all’indagato, sia alla
persona offesa, di ricevere
personalmente notizia del
procedimento penale in corso
attraverso l’informazione di
garanzia.
Pero' nell'ordinamento Italiano
questo Diritto all'autodifesa
sancito anche nella Costituzione
Italiana NON e' concesso !
L'autodifesa in quell'ordinamento e'
concessa soltanto nei ricorsi dal
giudice di pace, per cifre di valore
non superiore ai 1.100 euro o quando
il giudice, su richiesta
dell'interessato, lo autorizzi in
considerazione della natura ed
entità della causa. Negli altri casi
le parti devono essere assistite e
difese da un avvocato.
Un
avvocato però può assistere se
stesso, ma nel penale non gli e'
concesso.
L'Autodifesa
nella Common Law
Utilizzate questi articoli di
Legge e relativi Documenti
(Sovranita + L.R.) per
poterlo fare legalmente:
Se volete uscire
dalla Schiavitu' iniziate
a protocollare, dopo la dichiarazione
di Sovranita' Individuale e
l'autocertificazione di Esistenza in
Vita, il doc. di
Legale Rappresentante della
FINZIONE GIURIDICA presso il Comune
e la Prefettura (della zona), ove
avete il vs domicilio.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SOVRANO (USA)
incontra la POLIZIA = Confronto
SOVRANITA' INDIVIDUALE APPLICATA in TRIBUNALE
a MILANO (I) - 2014
SOVRANITA' INDIVIDUALE APPLICATA in TRIBUNALE
a UDINE (I) - 2014
Sovranita' individuale
applicata in Tribunale a
POZZUOLI (NA), Italy - 2014
Guardate con ATTENZIONE, nel
VIDEO qui sotto, e state attenti a cio' che accade nell'aula
e con il giudice:
Ecco cosa dice il Sovrano individuale che si e' presentato
in Tribunale affermando: Io Sono Kay:
..Se resti in
Onore e ti identifichi come Essenza cioe'
Essere vivente, cioe' anima
con
Spirito
e
sangue
che scorre nelle vene
(corpo) e quindi "NON nella tua persona come
FINZIONE GIURIDICA"
(di cui sei Titolare Unico e quindi beneficiario creditore
oltre che amministratore) i tribunali "de
facto" e NON "de
jure"
non possono NULLA contro la Tua Persona Fisica. Violerebbero
le loro leggi, cadendo nello
spergiuro.
MAI accettare i loro verdetti o farsi intimorire:
opporsi sempre e ricorrere in appello. Ora è solo questione
di tempo. Il re è nudo perche' prima ...ha abbandonato la
nave...
Ecco un video che indica un chiaro esempio di
Giusto comportamento da tenersi in una aula di Tribunale:
fate attenzione al comportamento del
giudice, prima di lasciare l'aula. si inchina davanti
all'Essere
vivente che si e' dichiarato
Sovrano....alla fine e' bene
dichiarare davanti ai testimoni presenti
in aula, che: "il giudice ha abbandonato l'aula"....("cioe'
il comandante abbandona la nave"..e' molto chiaro il
rifermento al
Diritto Marittimo) = Caso chiuso con: “Causa e
pregiudizio”.
Come mai cio' succede ? e' semplice, perche' il
giudice ha compreso e sa che non puo' trattare ne'
giudicare al di fuori della sua propria
giurisdizione (competenza), in quanto l'Essere
che si e' dichiarato Sovrano e' al di sopra ed al di fuori
della giurisdizione del giudice che stava tentando di
giudicarlo....e riconoscendo tale diritto si e' inchinato
davanti al Sovrano.
Cittadino
ARRESTA in fragranza di reato un Giudice, in Tribunale a
Firenze (I) - 10/03/2015
ARRESTO in
fragranza di Reato del giudice, in Italia, CHE PERO' e'
stato impedito dai poliziotti presenti !
Privato cittadino può procedere all'arresto in flagranza
per i reati...
e per cui è previsto l'arresto obbligatorio da
parte della polizia giudiziaria. - vedi: Codice Penale, art. 476 c.p.p.
L'arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti
dall'art. 380 c.p.p..
In particolare l'arresto va eseguito obbligatoriamente:
- nei confronti di chiunque è colto in flagranza di un
delitto non colposo, tentato o consumato,
per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel
massimo a 20 anni;
- nei confronti di chiunque è colto in flagranza di uno
dei delitti non colposi, consumati o tentati,
specificatamente elencati dall'art. 380, comma 2 c.p.p..
L'arresto obbligatorio in flagranza è disciplinato
dall'art 380 c.p.p.:
Arresto in flagranza eseguito da privati
In particolare, nelle ipotesi di arresto in flagranza di
reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio da
parte della polizia
giudiziaria (ai sensi degli
artt. 380 e seguenti del codice
di procedura penale italiano)
e limitatamente ai casi in cui il delitto sia
perseguibile d'ufficio, l'art. 383 del codice di
procedura penale stabilisce che:
" 1. Nei
casi previsti dall’art. 380 ogni persona è autorizzata a
procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di
delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza
ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il
corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige
il verbale della consegna e ne rilascia copia. »
Arresto obbligatorio nelle ipotesi di delitti
perseguibili a querela
Ai sensi del comma 3 dell'art. 380 c.p.p., nelle ipotesi
di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza obbligatorio può essere eseguito solo se la
querela viene proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Tuttavia, se l'avente
diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è
posto immediatamente in libertà.
L'art. 383 del codice di procedura penale, al comma 1
prevede che gli individui privati abbiano la facoltà , e
non l'obbligo, di procedere all'arresto in flagranza
esclusivamente nei casi di arresto obbligatorio previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale e
purché si tratti di delitti perseguibili d'ufficio.
La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo
del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il
verbale della consegna e ne rilascia copia (ex art. 383
comma 2).
Il pubblico ministero non può disporre l’arresto in
flagranza se non nelle ipotesi di reati commessi nel
corso dell'udienza, a norma dell'articolo 476 comma 1
del codice di procedura penale (si pensi ad esempio, al
caso del padre della donna stuprata che nel corso
dell'udienza tira fuori una pistola e uccide l'imputato
presunto stupratore) e quando agisce uti privatus, cioè
come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti
dal richiamato articolo 383 del codice di procedura
penale.
I presupposti sono:
Stato di flagranza di reato, (ex art. 382 c.p.p.).
Commissione dei delitti previsti dagli articoli 380
comma 2 (arresto obbligatorio) e 381 comma 2 (arresto
facoltativo) del codice di procedura penale.
Nelle sole ipotesi di arresto facoltativo, sussistenza
delle condizioni delle quali al comma 4 dell'articolo
381 del codice di procedura penale.
Sia nell'arresto obbligatorio sia in quello facoltativo,
proposizione della querela, nelle ipotesi di delitti
perseguibili a querela (ex artt. 380, comma 3 e 381,
comma 3 c.p.p.).
Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso
nell'atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e
immediatamente dopo).
Allo stesso modo, è in flagranza (o quasi flagranza)
colui che viene catturato dall'autorità di polizia o
dalla persona offesa dal reato o da altri al termine
dell'inseguimento (è necessario che l'attività di
inseguimento sia continua dal momento della commissione
del fatto), oppure viene sorpreso con cose o tracce
dalle quali L'art. 383 del codice di procedura penale,
al comma 1 prevede che gli individui privati abbiano la
facoltà , e non l'obbligo, di procedere all'arresto in
flagranza esclusivamente nei casi di arresto
obbligatorio previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale e purché si tratti di delitti
perseguibili d'ufficio.
La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo
del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il
verbale della consegna e ne rilascia copia (ex art. 383
comma 2).
Il pubblico ministero non può disporre l’arresto in
flagranza se non nelle ipotesi di reati commessi nel
corso dell'udienza, a norma dell'articolo 476 comma 1
del codice di procedura penale (si pensi ad esempio, al
caso del padre della donna stuprata che nel corso
dell'udienza tira fuori una pistola e uccide l'imputato
presunto stupratore) e quando agisce uti privatus, cioè
come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti
dal richiamato articolo 383 del codice di procedura
penale.
I presupposti sono:
Stato di flagranza di reato, (ex art. 382 c.p.p.).
Commissione dei delitti previsti dagli articoli 380
comma 2 (arresto obbligatorio) e 381 comma 2 (arresto
facoltativo) del codice di procedura penale.
Nelle sole ipotesi di arresto facoltativo, sussistenza
delle condizioni delle quali al comma 4 dell'articolo
381 del codice di procedura penale.
Sia nell'arresto obbligatorio sia in quello facoltativo,
proposizione della querela, nelle ipotesi di delitti
perseguibili a querela (ex artt. 380, comma 3 e 381,
comma 3 c.p.p.).
Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso
nell'atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e
immediatamente dopo).
Allo stesso modo, è in flagranza (o quasi flagranza)
colui che viene catturato dall'autorità di polizia o
dalla persona offesa dal reato o da altri al termine
dell'inseguimento (è necessario che l'attività di
inseguimento sia continua dal momento della commissione
del fatto), oppure viene sorpreso con cose o tracce
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato
immediatamente prima.
L’arresto in flagranza è eseguito nei confronti di
chiunque è colto in stato di flagranza di reato.
In proposito:
L’art. 382, comma 1 del codice di procedura penale,
stabilisce che è in stato di flagranza chi viene colto
nell’atto di commettere il reato (cosiddetta flagranza
propria) oppure chi, subito dopo il reato, è inseguito
dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da
altre persone oppure è sorpreso con cose o tracce dalle
quali appaia che egli abbia commesso il reato
immediatamente prima (cosiddetta quasi flagranza).
L'art. 382 comma 2 del codice di procedura penale
stabilisce che nel reato permanente (come ad esempio nel
sequestro di persona) lo stato di flagranza dura sino a
quando non è cessata la permanenza.
Le tipologie sono:
Arresto obbligatorio
L'arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale. pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
Arresto in flagranza eseguito da privati
In particolare, nelle ipotesi di arresto in flagranza di
reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio da
parte della polizia giudiziaria (ai sensi degli artt.
380 e seguenti del c.p.p.) e limitatamente ai casi nei
quali il delitto sia perseguibile d’ufficio a norma
dell'articolol’art. 383 del codice di procedura penale.
Arresto obbligatorio nelle ipotesi di delitti
perseguibili a querela
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 380 del codice di
procedura penale, nelle ipotesi di delitto perseguibile
a querela, l'arresto in flagranza obbligatorio può
essere eseguito esclusivamente se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo.
Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela,
l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
Arresto facoltativo
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono
procedere all'arresto facoltativo se:
La misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla
pericolosità sociale del soggetto desunta dalle
circostanze del fatto o dalla sua personalità.
Se si procede per un delitto consumato o tentato per il
quale è prevista la pena della reclusione superiore nel
massimo a 3 anni o di un delitto colposo per il quale è
prevista una pena superiore nel massimo ai 5 anni di
reclusione.
Anche in questo caso se il delitto è perseguibile a
querela si procede all'arresto solo se il querelante la
propone, anche se è resa oralmente.
L'arresto o il fermo non è consentito quando tenuto
conto delle circostanze del fatto, appare che questo è
stato compiuto:
Nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima.
In presenza di una causa di non punibilità.
Le personalità immuni all'arresto sono:
Il Sommo Pontefice.
Il Presidente della Repubblica.
(Esclusivamente nell'ambito di atti espletati
nell'esercizio delle sue funzioni e se responsabile dei
reati di Alto tradimento e di attentato alla
Costituzione, come cittadino non ha immunità).
I Cardinali quando la sede papale è vacante.
I Capi e Ministri di Stati esteri in visita all'Italia.
I Diplomatici accreditati dalla Repubblica Italiana e
dallo Stato pontificio.
Gli Agenti consolari.
I Componenti del Consiglio d'Europa.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Frank O'Collins: Il Giudice,
la Corte e il Culto di Baal - Traduzione
Italiano
Le cose che non sai e che non ti sono
state mai dette, OPPT-
UCC
Vedi QUI i documenti su richieste
di spiegazione a ICC = UCC Italia, sulla
CANCELLAZIONE di Governi, Stati, Banche,
depositate da OPPT,
nel 2010 !
Giornalista
arrestata
mentre
filmava per una TV (KKK), un processo ove Esseri
umani si presentavano alla corte
senza avvocati….
http://www.waronwethepeople.com/journalist-assaulted-foreclosure-scandal/
http://vimeo.com/74999611
ITALIA,
neppure gli AVVOCATI possono parlare LIBERAMENTE......
https://www.facebook.com/video.php?v=1373748039325&set=vb.1700546504&type=2&theater
GIUDICE
ARRESTATO, nella sua stessa corte, dal massimo
Tribunale "We The Poeple" !
Comminato
T.S.O....
ILLEGALE
ad un Sovrano nel Veneto
(I) -
Giugno-Luglio 2014
Ne e' seguita un Mobilitazione generale dei
Sovrani e con l'Aiuto di tutti e' stato fatto
uscire dall'ospedale ove era rinchiuso ed
imprigionato, e sottoposto a "sedazione"
farmacologica... , cioe' reso impotente di agire
secondo la sua propria volonta'...ma per fortuna
ora e' libero e sono state presentate varie
denunce alla Procura della Repubblica, e fra le
quali questa:
Questo e' il
comunicato ricevuto da Mahat della "Fondazione
Mahat Bonifacio"
Ave Sovrani e non,
Sandro: Bertuolo detto Bart è uscito
dall’ospedale nel quale ha subito un TSO
illegittimo poiché scaturito da una
dichiarazione di indipendenza, Noi della
Fondazione abbiamo creato una squadra che è
andata sul luogo e ha fatto domande, foto ,
raccolto informazioni , testimonianze , e una
quantità sufficiente di prove che hanno permesso
a un Uomo senza documento di depositare una
denuncia per difendere l’onore di un uomo senza
licenza.
Alla fine della denuncia potete leggere - GREVIO
DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ - non è la prima volta
che lo faccio, ma è la prima volta in Italia che
è depositato un atto di questa portata storica
che oltre tutto potrà far ricevere a Bart un
risarcimento per quello che ha subito e tutto
senza dover chiamare un avvocato… in MODO
INDIPENDENTE come farebbe qualsiasi Sovrano che
ne è capace.
Altri aggiornamenti seguiranno in questi giorni.
Un ringraziamento a tutti gli angeli che hanno
permesso tutto questo compresi i responsabili
della procura della repubblica di Venezia che
hanno dimostrato di essere uomini di legge e
giustizia
QUI, la denuncia che è stata depositata il 2
luglio 2014 alla procura della repubblica di
Venezia
http://www.sovranitaindividuale.it/sovranita-personale/denuncia-per-bart-depositata-sovrano/
Brutalita’ della Polizia tedesca, ad un
Sovrano che non ha consegnato la carta di
identita’…
vedi
anche:
Dichiarazione sul Diritto marittimo + Manuale
di Diritto della Navigazione +
Governo del Mare
+ Glossario
del Diritto marittimo
Avviso
di
frode e/o
intenti
per commettere frodi, ogni e qualsiasi
mezzo di terze parti,
interloping
(interlopings
plurale)
=
Un
atto di
intrusione
o di
invasione.
C'è
stato un
interloping
sulla mia proprietà, ecc., ovvero
azione di intromettersi
in
qualche
regione o
settore
di
commercio senza
una
licenza appropriata.
-
spingere
se
stessi
negli
affari degli altri
per
omissione
e
/
o
Commissione
+
Libri sul Diritto Marittimo +
Federazione Mare
FRANCIA
vedi, voir, see:
Souverainete' individuelle
Quello che mi ha
stupito negli uomini dell'Occidente è che
perdono la salute per fare i soldi e poi perdono
i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto
al futuro che dimenticano di vivere il presente
in tale maniera che non riescono a vivere né il
presente né il futuro. Vivono come se non
dovessero morire mai e muoiono come se non
avessero mai vissuto ! - By
Dalai Lama
Sequestro di
persona da parte delle "Istituzioni a tutela"....il
28/09/2014:
Mahat sequestrato dalla polizia: ignobile
storia di come il sistema calpesta i diritti
dell’Uomo – 28/09/2014
http://salvo5puntozero.tv/miscappaladiretta-26092014-mahat-sequestrato-con-violenza-dalla-polizia-di-stato/
vedi anche:
CHI SIAMO, da DOVE VENIAMO, DOVE ANDIAMO - 1 + Chi
siamo 2
+
Progetto di Vita
+
Creare nell'Amore +
Morte cosa sei ?
+
J.E. Charon +
Body Wide Web +
Uomo Psico Elettronico
+
DNA antenna
+
MELKISEDEK - Ordine di Melchisedec
Sovranità personale
Si fa un po’ di fatica a digerire un certo tipo di
informazione e certe cose sembrano proprio fuori dal mondo.
Ma non si fa in tempo ad inserire una tessera, che subito si
scorgono i particolari di una nuova figura del tutto
inaspettata, che rende l’immagine totale ancora più assurda.
Pur con tutta la buona volontà, occorre tempo e indicazioni
più chiare per realizzare anche solo di cosa si sta
parlando.
Ma è importante continuare su
questa strada. E’ importante non scoraggiarsi e cercare di
capire al più presto in quale situazione ci siamo cacciati a
livello di umanità. Ciò che sta accadendo è come se il
pianeta fosse investito da uno straordinario fascio di luce
che sta illuminando tutto, anche quel che prima veniva
accuratamente nascosto. E’ nell’oscurità infatti che vengono
condotti gli affari più sporchi.
Per esempio, che le ragioni
della crisi finanziaria si possano circoscrive intorno alla
truffa dell’emissione monetaria sulla base del nulla da
parte delle banche private, sembra un discorso ormai
abbastanza riconosciuto. Di materiale documentativo in giro
ce n’è tanto e anche noi di Pickline abbiamo pubblicato
l’intervista a Domenica De Simone
in cui,
parlando dell’impegno di
Ezra Pound contro l’usura della
finanza internazionale, egli cerca di spiegare cosa c’è
alla base del meccanismo che ha condotto e sta conducendo il
mondo alla rovina.
Ma è da pochissimo che qui in
Italia si sta scoprendo una storia ancora più agghiacciante
della perdita della sovranità monetaria. Tutti noi, appena
entriamo a far parte della società civile, già semplicemente
con il
certificato di nascita, veniamo privati della nostra
sovranità personale per entrare in un complesso sistema di
vincoli, tali da essere trattati come schiavi, se non
addirittura come merce. Non si tratta di semplici sospetti.
C’è gente che sta studiando la materia da anni e ha
accumulato molti documenti in proposito.
Potevamo mai immaginare, per
esempio, che l’Italia come molte altre nazioni già dagli
anni ’30 ha subito la bancarotta nazionale e, di fatto,
tutta la popolazione è stata immolata alla finanza
internazionale come garanzia per ripagare un debito che non
sarà mai possibile ripagare? Potevamo immaginare che il
certificato di nascita di ogni individuo corrisponde ad
un bond regolarmente depositato al SEC (Security
Exchange Commission) di New York, per cui ognuno di
noi è stato quantificato con una certa somma? Potevamo
immaginare che il nostro nome scritto sui documenti non
corrisponde affatto al nostro essere in carne ed ossa, ma ad
un trust, una corporation, una personalità giuridica (in
realta'
FINZIONE GIURIDICA =
UOMO DI PAGLIA), vincolata all’interno del sistema con
leggi che limitano drasticamente i nostri diritti?
Immaginavamo, sì, che c’era
qualcosa che non andava nel sistema, ma questa realtà ha
dell’allucinante. Stiamo cercando di approfondire
l’argomento, attraverso ciò che è stato pubblicato in
inglese da appassionati ricercatori in Australia, Canada e
Stati Uniti. Per il momento non siamo ancora in grado
di specificare fonti più precise, se non quelle che abbiamo
già riferito nell’articolo
Nascere da schiavi e nell’introduzione alla
fondamentale conferenza di Santos Bonacci,
Rivendicare la propria sovranità, a cui
senz’altro rimandiamo per compiere voi stessi le vostre
ricerche. Anzi, vi saremmo grati se voi stessi voleste
contribuire indicandoci le vostre scoperte.
- vedi:
Fabbricanti di Stupidi - PDF =
UOMO DI PAGLIA
-
vedi
anche:
Il NOME cosa e' ? +
l'UOMO DI PAGLIA:
https://www.youtube.com/watch?v=RXFrBDI_DEw
definizione di:
FINZIONE GIURIDICA:
https://drive.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jNG14REhnajdZN00/view
A quanto ci risulta qui in
Italia c’è Italo Cillo che da un paio di settimane sta
affrontando l’argomento nel suo podcast settimanale, in
particolare vi consigliamo di ascoltare
il numero 8 che in sostanza riporta i contenuti
della conferenza di Bonacci, e il
numero 9 che fa un passo ulteriore cercando di
verificare come migliaia di persone in tutto il mondo stanno
cercando di affrancarsi dalle maglie del sistema e
rivendicare la propria sovranità sulla base della conoscenza
dettagliata delle norme giuridiche.
Il sito
Connessione Cosciente sta pubblicando materiale
storico tradotto dai siti del gruppo di ricerca di
Bonacci. Il nostro articolo
Disoccupazione: sia la benvenuta, non era solo
una provocazione, ma spiegava anche quanto sia importante in
questo momento per il benessere della nostra esistenza,
cercare di uscire in qualche modo e quanto prima dal
sistema. Come si consta ogni giorno, esso sta stringendo
sempre più il cappio intorno al nostro collo.
Qui di seguito riportiamo un
testo esplicativo tratto da una conferenza di Victor
Varjabedian, che riferisce della realtà degli Stati Uniti.
Possono cambiare i nomi e le leggi, ma in sostanza quella
italiana, come provincia dell’impero, non si discosta molto.
Tratto da: pickline.it
Se volete uscire dalla Schiavitu'
iniziate a protocollare presso il
Comune ove avete il vostro domicilio
+ Prefettura + Enti statali necessari,
questo documento (LR) autocertificato,
DOPO avere proclamato per iscritto la vostra
Sovranita' Individuale che trovate qui
+ Esistenza in Vita +
Legale
Rappresentante della FINZIONE
GIURIDICA
(LR)
La
vostra LR, senza la dichiarazione di
Sovranita' Individuale (la bozza la trovate qui)
puo' essere, specie se mal formulata come quelle che trovate
in certi gruppi di Facebook, messa in un cassetto oppure
contestata, se poi la LR viene portata davanti ad un
giudice, al 99,9% egli la ricusa
come non valevole, proprio perche' manca il patto precedente
con lo stato =
Dichiarazione di Sovranita' individuale
che sancisce che la Persona Fisica che amministra la
FINZIONE GIURIDICA, quale unico legale rappresentante e
Beneficiario, sottrae la proprieta' della FINZIONE allo
stato e rifiuta, non accettando la giurisdizione italiana,
perche Egli si richiama alla Giurisdizione superiore la
propria e/o la Common Law (leggi sui
diritti
dell'Uomo).
Per dare ulteriore valore ai vostri documenti aggiungete la
postilla: Registrato all'AIA
Denuncia legale, del personale che lavora per le Istituzioni, per violazione dei doveri d'ufficio, art. 74 DPR 445/2000, comma 1 dell'art. 74:
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Il LIBERISMO Finanziario, È una MENZOGNA che
NON STA in PIEDI
"Sono giunto alla conclusione che tutto cio' che di Economia
mi e' stato insegnato all'Universita', dagli esperti della
materia, e' TOTALMENTE FALSO"
(By
Franklin Delano Roosvelt)
Questo è quello che chiunque conclude una volta ascoltata
questa intervista di
Nando Ioppolo, che con eccezionale chiarezza ci spiega
come il sistema ci ha concettualmente “fregati” facendoci
credere che liberalizzando selvaggiamente, l’economia
prospera. In realtà è vero esattamente il contrario. Ma
l’ipnosi dei media pretende ancora di convincerci con una
menzogna che diviene sempre più palese ogni giorno che
passa. Prendete quindi quello che vi hanno raccontato i
“professori” di economia e buttatelo nel cesso. By Jerve’
– Tratto da: iconicon.it
Video: Economia CRIMINALE
I sudditi di tutti gli stati, sono per ora, gli "uomini di paglia" del Trust in mano ai Criminali padroni del mondo
vedi Video:
«Fino a che non diventeranno coscienti del loro potere (i popoli della Terra), non saranno mai capaci di ribellarsi, e fino a che non si saranno liberati, non diventeranno mai coscienti del loro potere». - By George Orwell, 1984
Scopi e Finalita' della Sovranita'
individuale:
Il Movimento della
sovranità individuale non promuove una
ideologia specifica, ma il suo.più
importante obiettivo, è quello di garantire
in un modo sostenibile, la tutela dei diritti fondamentali, compreso
il diritto di Sovranità personale
nella governance, cioe'
di quell‘insieme
dei princìpi, dei modi, delle procedure per
la gestione e il governo di società, enti,
istituzioni, o fenomeni complessi, dalle
rilevanti ricadute sociali. Quindi esso apre la porta ad un consenso
ideologico collettivo, il cui obiettivo è di
produrre un
sistema funzionale
sostenibile da tutti gli
Esseri viventi,
od
Entita' -
Essenze
Incarnate
(SE'
- Io Sono =
EGO/IO...... )
Riflessione: la funzionalità od indice di
un
sistema
deve essere correlata al grado
di felicità e soddisfazione sentita e
vissuta dalla popolazione, cioe' di tutti i
tipi di
esseri viventi
presenti sulla
Terra.
Denuncia legale, del personale che lavora per
le Istituzioni,
per violazione dei doveri d'ufficio, art. 74 DPR 445/2000,
comma 1 dell'art. 74:
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico.
IMPORTANTE per TUTTI:
Firmare ogni documento di ricevuta da terzi
(raccomandate di istituzioni, stato, equitalia,
agenzia delle entrate, enti, aziende, companies,
assicurazioni, telefoniche, energia, ecc) delle
quali non siete in accordo,
con questa dicitura al di sopra
della vs firma: V.C. = Versus
Constriction
(significa: che ritirate il documento ma "Sotto
Costrizione")... e riquadrate la firma entro un
rettangolo da voi disegnato.
vedi anche:
ACCESSO al VALORE di Io
Sono
+
Definizione dell'Io Sono
da
Sovrano
.... e prima di proseguire vedi anche:
Chi siamo noi ?
=
Esseri viventi, od
Entita' -
Essenze
Incarnate=Io
Sono
+
Chi e' Dio, cosa e' e dov'e' ?
+
Chi e' cosa e' dov'e' il diavolo-satana ?
+
PDF:
Ecco descritto in modo
preciso come e' nata la SCHIAVITU', come viene perpetrata e
come viene ampliata dai CRIMINALI che controllano il PianEta....
vedi anche:
https://docs.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jTENMb1p3TThpNkU/edit?pli=1
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(RI)
- Se questa la chiamate Repubblica…del
Popolo ?! Guarda guarda…dal sito ufficiale del Tesoro ecco
lo Statement di registrazione della Repubblica
Italiana al SEC
Security and Exchange Commission…
PREMESSA FONDAMENTALE: Ogni Stato e quindi ogni Governo è registrato
presso la S.E.C. (US Securities and Exchange
Commission) all’interno del suo relativo
Database identificato con l’acronimo Edgar. Ogni documento di bilancio, ogni determinazione
fiscale ogni cartolarizzazione di beni mobili ed
immobili, l’elenco completo delle industrie
strategiche, gli istituti finanziari, le banche
nazionali e le emissioni/cessioni di titoli
dello Stato vengono regolarmente inserite in
carta intestata, recante lo “stellone” della
Repubblica Italiana, a firma dei più alti
titolari di Stato e titolari di dicasteri. La Corporation così costituita, nel pieno
rispetto delle regole della S.E.C. riporta
nell’intestazione due riferimenti:
La sede amministrativa: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE VIA XX SETTEMBRE, 97 ROME L6 00187 (44) 20 7532 1000
L’indirizzo di posta a cui fare riferimento: C/O WHITE AND CASE LLP 5 OLD BROAD STREET LONDON X0 EC2N 1DW
(Si prega di aprire ogni singolo documento, sono
tutti accessibili)
Ricordate che:
“Al momento del
contratto (atto di nascita
= FINZIONE GIURIDICA)
lo stato italiano attribuisce ad
ogni nascituro un Bond (Titolo
obbligazionario) di circa 2
milioni di euro, crescente nel
tempo, a seconda delle
competenze acquisite che
piuttosto che essere consegnato
al diretto interessato, al
momento del raggiungimento della
maggiore età, è sottratto con un
espediente all’età di 10 anni.
Pertanto, il denaro che dovrebbe
servire per le spese di
sopravvivenza quali, l’acquisto
di una casa, ecc. viene inserito
in lotti e commercializzato a
livello internazionale a
insaputa dei diretti
interessati, andando a far parte
del Pil nazionale”. Ecco perché
nulla
bisogna pagare poi al presunto Stato Italia,
in quanto e' uno stato nato con
Violenza, Rapina, Truffa,
Corruzione, quindi e' unì'azienda
privata;
vedi qui i FATTI della storia,
ed anche perche' la
Republic of Italy e' una
colonia US e quindi una azienda
in mano ai privatI = company,
infatti cio' e anche
confermato dalla registrazione al SEC di
cui abbiamo evidenziato e
dimostrato con i riferimenti ed
i links, proprio in queste
pagine).
"Repubblica Italiana",
corporation
ormai colonia privata denominata
“Republic of Italy” (iscritta
dal 1933 anche presso la SEC, Security
Exchange Commission” di Washington
US, Data Base US delle Companies
mondiali,
vedi:
-
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782
con un/il
suo proprio codice identificativo),
Alcuni cittadini americani, in possesso del
numero originale di registrazione anagrafica del
loro atto di nascita, inserendolo in un database
che raccoglie gli Assets di tutti i maggiori
gruppi finanziari americani, sono riusciti a
trovare il loro nome e cognome e tutti i loro
dati anagrafici, indirizzo compreso, inseriti
all’interno dell’elenco delle “proprietà” di
queste banche.
Purtroppo per noi italiani la
cosa è preclusa, dato che l’anagrafe centrale,
se si fa richiesta di un estratto di un
certificato di nascita completo lo fornisce
privo del numero di protocollo originale (ne
assegnano uno diverso da quello originale)
CHE COSA È SUCCESSO
? L'OPPT ha dimostrato pubblicamente che tutte le
banche e i Governi del mondo, sulla base dei
documenti e pratiche ingannevoli in suo
possesso, sottraggono denaro alle persone da
sempre e ristabilendo con certezza in base alla
Common Law che tra il
Creatore e ciascuna delle
sue Creature umane manifestate anche sulla
Terra, nulla si frappone, ha dato la
possibilità, come previsto dallo stesso
ordinamento legislativo della Common Law, di
confutare entrambe queste sue affermazioni. Banche e Governi non erano in grado di confutare
alcunché e non lo hanno fatto. Per comprendere a pieno questo passaggio, si
rimanda alla lettura della Dichiarazione dei
Fatti (Declaration of Facts) al seguente
indirizzo:
http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2 ...
OfFact.pdf
UCC Doc# 2012127914 - 28 novembre 2012
A questo link è
possibile vedere e scaricare tutti i
documenti originali OPPT, depositati
all'UCC, divenuti Leggi a
riconoscimento Internazionale:
http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/
vedi
anche:
http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND
Vedi QUI i documenti
su richieste di spiegazione a ICC =
UCC Italia, sulla CANCELLAZIONE di
Governi, Stati, Banche, depositate
da OPPT,
nel 2010 !
Pero' lo ricordiamo ancora una
volta che, tutti gli stati del mondo
e quindi anche la società di diritto
privato REPUBBLIC of ITALY è
stata pignorata, cancellata,
annullata il 28 novembre 2012 da
The One People's Public Trust 1776
tramite il documento ufficiale
registrato: UCC FINANCING STATEMENT
UCC Doc #: 2012114776, UCC Doc #:
2012127914, (e successivi
emendamenti) depositati e registrati
presso il Washington DC
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
https://countyfusion4.propertyinfo.com/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC
https://www.law.cornell.edu/ucc/1
Di seguito, alcuni passaggi rilevanti: ATTI COSTITUTIVI DEL GOVERNO
ANNULLATI (Fare riferimento: DECLARATIONS OF FACTS:
UCC
Doc# 2012127914 - 28novembre 2012)
"(OMISSIS) ... Che qualsiasi ATTO COSTITUTIVO,
ivi compresi quelli del Governo Federale degli
Stati Uniti, degli Stati Uniti, dello ‘Stato di
...’, comprensivo di ogni e tutte le
abbreviazioni, idem sonans (che ‘suonino come
tali’), o di altre forme giuridiche, finanziarie
e gestionali e quelli di ogni e qualsiasi
(Governo) internazionale o equivalente, in esso
compresi ogni e tutti GLI UFFICI APPARTENENTI,
comprensivi di ogni e tutti I FUNZIONARI, I
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI
ORDINI ESECUTIVI, I TRATTATI, LE COSTITUZIONI, I
MEMBRI APPARTENENTI, GLI ATTI ed ogni e tutti
gli altri contratti e accordi che dovessero
essere intervenuti o intervenire in derivazione
di questi, sono ora privi, nulli, senza valore o
comunque annullati e non confutati... ".
ATTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA BANCARIO
ANNULLATI: (Fare riferimento: TRUE BILL - WA CC
UCC Doc #
2012114776 - 24 ottobre 2012)
-
http://www.scribd.com/doc/146136536/True-Bill-Bank-for-Intenrational-Settlements
"Dichiarazione ed ordine irrevocabile di
cancellazione per tutti ed ogni gli atti
costituenti di Istituti bancari in base ai
regolamenti internazionali (BRI), cancellazione
degli organigrammi riferiti ad essi e da essi
derivati, nonché destituzione di tutti i
beneficiari, compresi quelli (identificati
nelle) corporazioni a regime privato,
proprietarie di CORPI UMANI e facenti
riferimento agli Stati, che operano,
spalleggiano e si macchiano di favoreggiamento
in regime di capitale privato, dell'emissione,
della raccolta, dell’uso coercitivo delle norme
legislative, mettendo in pratica Un SISTEMA
SCHIAVISTA...(OMISSIS)... REQUISIZIONE di VALORE
LEGALE ATTRAVERSO una ILLEGALE RAPPRESENTAZIONE
... "
Gli ORDINI di CESSARE e DESISTERE: Leggasi DECLARATION AND ORDER :
UCC Doc #
2012096074 - 9 settembre 2012
http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2
... dOrder.pdf
http://img856.imageshack.us/img856/8108 ...
096074.jpg (screenshot del database del Governo Americano,
Washington D.C. dove esso è registrato)
E relativa ratifica nel COMMERCIAL BILL -
UCC
doc. # 2012114586
-
http://www.scribd.com/doc/143813060/Commercial-Bill-UCC-n-2012114586
-
http://i-uv.com/wp-content/uploads/2013/04/Courtesy_Notice_Update_Kit-V06p00-08_Mar_2013.zip
-
http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND
- e TRUE BILL -
UCC doc. No
2012114776 -
http://img153.imageshack.us/img153/9922
... 114776.jpg Nb: nell’ultima slide è evidenziata in rosso la
dicitura “FORMER” che vuol dire “EX" in cui si
afferma: Ai volontari all'interno della compagine
militare SI ORDINA DI ... "Arrestare e tenere in custodia ogni e qualsiasi
corpo del reato, gli agenti, i manager e gli
altri corresponsabili, indipendentemente dal
domicilio da loro eletto, che detengano, che
operino, che aiutino e che favoreggino detti
sistemi monetari privati, attraverso l'emissione
(di titoli), la loro raccolta, i sistemi
coercitivi legali ad esso connessi, mettendo di
fatto in essere IL SISTEMA DI SCHIAVITÙ' a danno
di gran parte dei cittadini dei vari Stati"
e afferma ancora "...Di rientrare in possesso dell'intero
ammontare del sistema economico a regime privato
tracciato, trasferito, emesso, posto a frutto e
dei sistemi di applicazione delle norme di legge
che gestiscono il SISTEMA DI
SCHIAVITÙ' ... "
"... Tutti gli Esseri del
Creatore dovranno
immediatamente rendere partecipi tutti i
dipendenti pubblici, individuati nel presente
documento, al fine di implementare, proteggere,
conservare e completare questo ORDINE, in
oggetto al documento, con tutti i mezzi del
Creatore e del Creato, come indicato nel
presente documento, da, con e sotto la loro
INDIVIDUALE E COMPLETA responsabilità personale
... " Tutti questi documenti sono protocollati presso
L'Ufficio del Registro
UCC di Washington D.C.
nel Database di cui al link:
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
(è necessario creare un account e vengono
richiesti $4 per ogni download) Che significato ha tutto questo ? Si sta pagando un "debito" ad un istituto
soggetto a pignoramento ? E i mutui, le fidejussioni, le carte di credito,
o il prestito per l'acquisto di un'auto ?
OPPT HA PIGNORATO il SISTEMA
della SCHIAVITÙ. La gerarchia di controllo è stata liquidata.
Nessuno si frappone tra Te e il tuo Creatore,
nemmeno il Governo. Si può immaginare adesso una Vita senza
limitazioni di sorta ... e la responsabilità che
da essa deriva. Tutto questo perché, per merito di un ordine
esecutivo di CESSARE E DESISTERE (“Cease and
Desist”) si è ora LIBERI di STABILIRE TERMINI E
CONDIZIONI ALLE PERSONE CHE AGISCONO PER CONTO
DI UNA BANCA PIGNORATA O DI UN GOVERNO, mediante
l'emissione di una vostra Notifica di
Cortesia... (Courtesy Note) link originale:
-
http://i-uv.com/wp-content/uploads/2013/04/Courtesy_Notice_Update_Kit-V06p00-08_Mar_2013.zip
-
link versione italiana:
http://www.scribd.com/doc/136821558/Notifica-Di-Cortesia-Paper-Action
o semplicemente inviando loro questo COMUNICATO.
Vedi QUI i documenti
su richieste di spiegazione a ICC =
UCC Italia, sulla CANCELLAZIONE di
Governi, Stati, Banche, depositate
da OPPT,
nel 2010 !
CHE COSA SIGNIFICA CIÒ per le BANCHE
e per i
"GOVERNI" ? Tutti gli esseri ora agiscono in qualità di
individui, senza una rete di sicurezza aziendale
e in piena responsabilità personale per OGNUNA e
OGNI LORO AZIONE sottoposta al sistema giuridico
della COMMON LAW, TUTELATA E MANTENUTA OPERATIVA
DALL'ATTO DI ORDINE PUBBLICO
UCC N° 1-103 -
http://www.law.cornell.edu/ucc/1/article1.htm
-
e dalla Legge Universale quella che regola ed è
prevista nei documenti OPPT depositati presso l’
UCC. (Fare riferimento: WA CC UCC Rif. Doc #
2012113593) Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel
perseguire eventuali azioni per conto di una
Banca pignorata o di "governo" pignorato,
causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni
danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a
titolo personale e senza alcuna pregiudiziale
assolutamente responsabile dei suoi atti. Tali azioni possono comportare la ricezione (da
parte di chi persevera in questi comportamenti
illeciti) di un Notifica di Cortesia a loro
nome.
Per avere maggiori particolari
sulle NOTIFICHE consultate questo
sito:
http://demetriopriolo.altervista.org/regime-delle-notifiche-lunione-postale-universale/
NOTIFICA di CORTESIA La Notifica di Cortesia contiene le informazioni
di questa circolare e offre termini e condizioni
per eventuali rapporti futuri. Considerando che le banche e i "governi" sono
stati pignorati in tutto il Mondo ... Atti,
statuti, codici, tribunali, ordini esecutivi
eccetera sono stati allo stesso modo PIGNORATI,
quindi, in assenza di un contratto legalmente
vincolante - da persona a persona (contratto
Peer to Peer), NON esiste ALCUN CAVILLO per
COSTRINGERE l'INDIVIDUO all'OSSERVANZA dei
TERMINI CONTRATTUALI. La Notifica di Cortesia offre nuovi termini di
accordo a qualsiasi individuo appartenente ad un
ente ai fini della sua accettazione e lo stesso
metodo di sottoscrizione è chiaramente definito.
Le persone stanno scaricando e spedendo questa
Notifica di Cortesia in tutto il Mondo: 64.000
downloads solo nei primi due giorni dopo il
rilascio, all'inizio del febbraio 2013.
COSA È lo
UCC ? DOVE
e a CHI VIENE APPLICATO ? L’Uniform Commercial Code (UCC) è la 'bibbia'
del commercio ed è utilizzato in tutto il Mondo,
ma a volte sotto mentite spoglie. Il codice UCC
non viene insegnato nelle Accademie di Diritto,
ma è usato nelle questioni di alta finanza e
negli ambienti delle corporazioni governative.
Di conseguenza la maggior parte dei giuristi,
degli avvocati e dei magistrati NON SANNO NULLA DI UCC e continueranno a sostenere che esso non
trovi alcuna applicazione. Consultare i seguenti documenti per
approfondire: 1. Ordine Esecutivo 13037 datato 4 Marzo 1997: "L'ESSERE UMANO definito come CAPITALE" 2.UCC Doc # 0000000181425776 depositato 12
agosto 2011 che fa riferimento a cittadini degli
Stati Uniti come patrimonio immobiliare: "(Omissis) ... VERI UOMINI CON BRACCIA
e GAMBE".
Prestare attenzione particolare alla somma di
$14,3 Quadrilioni, (miliardi di miliardi di
miliardi di miliardi) registrata in transazione
tra la la Federal Reserve System e Gli Stati
Uniti - Dipartimento del Tesoro 1789 3.UCC Doc # 2001059388 evidenzia il modello
della Federal Reserve Bank di New York
utilizzato per rendere certi i fondi collaterali
in tutto il Mondo, compresi i relativi
certificati di assicurazione, ivi comprese le
polizze, i beni e i nascituri, definiti
“CUCCIOLI di ANIMALE” Specchietto riassuntivo con riferimenti
legislativi a questo link:
-
http://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac
4.Coloro che considerano il codice
UCC come
IRRILEVANTE AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI, così
facendo affermano che le pregresse modalità di
finanziamento nel rapporto con la Federal
Reserve Bank di New York sono di fatto nulle e
prive di valenza.
IMPEGNO d'ONORE Dato l'utilizzo delle norme
UCC presso i livelli
più alti dei "governi" e delle banche di tutto
il Mondo, l'impegno d'onore per queste è
obbligatorio. Se si configura una disputa, un errore o una
falsità, si stila e si spedisce una
DICHIARAZIONE A CONFUTAZIONE GIURATA e
DEBITAMENTE VERIFICATA NEI TERMINI,
indirizzandola all'OPPT - DECLARATION OF FACT,
IN CORSO DI VIGENZA, debitamente verificato e
sotto vincolo di giuramento. Detta dichiarazione deve essere completa in
tutte le sue parti, punto per punto, con dati
specifici e dettagli, con piena responsabilità e
in totale onestà di chi scrive, sotto la pena di
spergiuro ai sensi di qualsiasi legge, di
qualsiasi Paese si sia soggetti e tutto quanto
CONTENUTO NELLA NOTIFICA di CONFUTAZIONE è
dichiarato RISPONDENTE AL VERO ED ACCURATO e
SIGLATO IN FIRMA UMIDA IN CALCE, CON APPOSTA LA
DATA DI SPEDIZIONE Ad oggi, nessun rifiuto simile a quanto
descritto è mai stato ricevuto da OPPT. Il Trust Oppt nel frattempo, compiuto il suo
lavoro di registrazione dei documenti di
relativa Foreclosure di tutte queste
Corporazioni, è stato legittimamente chiuso dopo
aver trasferito l’effettiva proprietà di tutti i
beni e di tutti i Bond fisici nominali al Popolo
della Terra, costituito da ogni singolo essere
umano, senza distinzione e gerarchie.
La TUA
BANCA È COINVOLTA ? Ecco come si lo si può scoprire:
1.Vai su questo sito:
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
- Crea un account - E' gratis - Effettua il
Login - Clicca su Documenti catastali (‘LAND
RECORDS’) - nel menù "Application" Alla voce "Ricerche disponibili (‘SEARCHES
AVAILABLE’) - Fai clic su "Grantor/Grantee"
Nel pannello di ricerca METTI IL TUO NOME
(cognome, nome, secondo nome) scrivi: "FEDERAL
RESERVE BANK OF NEW YORK" Premi INVIO.
Trova la
tua BANCA (nel tuo Paese) e puoi acquistare il
documento per soli $4.00.
Inoltre, siamo sicuri che le banche sulle quali
appoggiamo i nostri conti siano davvero Italiane
? Con una semplice ricerca di due ore, siamo
andati a rintracciare la proprietà effettiva dei
più grossi gruppi bancari europei e di molte
società finanziarie anche per il piccolo credito
appartenenti a tali gruppi all’interno
dell’archivio S.E.C. scoprendo che queste
imponenti società per azioni sono nominalmente
italiane, sono di fatto nel portafoglio dei
maggiori gruppi bancari americani, con sedi
proprie a Manhattan, a Los Angeles, perfino nel
Montana. I Grantor, quindi gli affidatari sono persone
fisiche, di norma CEO di queste Corporation
americane e quindi DE FACTO questi gruppi
bancari “nazionali” sottostanno in tutto e per
tutto ai codici di regolamento UCC basati sulla
Common Law e non alla Giurisprudenza Civile e
Penale italiana. Link all’elenco:
-
http://www.scribd.com/doc/144678939/Appartenenza-Delle-Banche-Italiane-SEC
Ulteriori approfondimenti Tutti gli Esseri Umani sono LIBERI DAL DEBITO (Fare riferimento all'Avviso di Dichiarazione di
Verità Assoluta UCC # 2013032035)
-
http://www.scribd.com/doc/144666831/131330716-Ucc-Eternal-Essence-18mar2013
Questo documento dichiara terminate tutte le
restanti entità artificiali e riconduce tutte le
Persone di questo Pianeta alla Libertà Assoluta.
In questo documento ci si riferisce al
Creatore
come "Essenza Assoluta" e tutte le Creature
manifestate anche sulla Terra, sono
definite come "Essenze Assolute Incarnate".
L'Articolo VI afferma: "Io debitamente attesto, con piena
responsabilità e onestà d'intenti, attraverso la
DICHIARAZIONE DELL'ORDINE (DECLARATION OF ORDER),
che l'ESSENZA ETERNA è RESA TRASPARENTE ED E'
VISIBILE ATTRAVERSO IL CREARE (DO'ing) DI OGNI E
DI QUALSIASI FORMA
DI ESSENZA ETERNA INCARNATA,
NELL'UNIVERSO DELL'ETERNA ESSENZA E CHE ESSA è
LIBERA E SOLLEVATA DA OGNI DEBITO
IN MODO
INCONFUTATO”.
Questo significa che
NON ESISTE NESSUN DEBITO. TU NON HAI DEBITI - IL
DEBITO NON ESISTE.
By Alfred on Gaia &
Valeria Gentili
Per riassumere:
Ormai in molti
sanno che dal 1934 l’Italia non è
uno Stato Nazione, ma una Società
per Azioni iscritta alla S.E.C
Securities and Exchange Commission
Statunitense, insieme ad altri 194
"paesi" del pianeta.
Tutti sanno che MPS (Monte dei
Paschi di Siena) spacciò per "titoli
di stato" azioni della ITALY
REPUBLIC OF CIK#: 0000052782] [SIC:
8888 - FOREIGN GOVERNMENTS] con sede
a Roma all’indirizzo del Ministero
delle Finanze e sede legale presso
uno studio di avvocati di Londra.
Chi aderisce alla S.E.C., lo fa in
qualità di ente privato a scopo di
lucro, che ha per azioni le nostre
identità anagrafiche (FINZIONI
GIURIDICHE), come fossimo di loro
proprietà
Per ogni nome e cognome viene emesso
un bond, cioè un valore da immettere
sul mercato.
Per applicare le sue politiche
fiscali, commerciali ed economiche
su di Noi Con-Tribu-Enti, a mezzo
delle
FINZIONI GIURIDICHE a NOSTRO
NOME (scritto solo in MAIUSCOLO), è
richiesto un contratto regolarmente
firmato in "umido".
Senza la presenza della Nostra firma
su quel documento, tutte le
politiche giuridiche, penali,
civili, fiscali, commerciali,
economiche, del presunto stato ove
abitiamo e quelle delle sue
"istituzioni" (filiali: comuni,
regioni, agenzia delle entrate,
equitalia, polizie varie,
carabinieri, guardia di finanza,
ecc.) sono TUTTE NULLE.
Un GRUPPO di avvocati londinesi ha
chiesto spiegazioni sulla
trasformazione degli Stati in
corporazioni, sulla logica del
profitto e sui soprusi perpetrati ai
danni dell’umanità, scrivendo all'U.C.C.
(Uniform Commercial Code),
denunciando ed accusando tutti gli
stati del mondo, banche, aziende di
aver SCHIAVIZZATO l'Umanita'
intera .
Una volta depositata l'accusa ben
circostanziata, in 28 giorni non
venne fornita NESSUNA risposta, come
richiede la normativa
UCC
(Uniform
Commercial Code), NULLA del testo di
denuncia venne confutato, e' quindi
scattato il silenzio/assenso, perciò
la denuncia e' divenuta Legge, e
l’intero "sistema" e' decaduto:
Le corporations, gli stati, le
banche, le aziende, risultano
pignorati e tutti noi oggi siamo i
depositari ed i beneficiari della
nostra parte di Pignoramento,
iscrivendoci al Trust (Oppt) che ha
in mano il pignoramento depositato
ufficialmente, per conto di tutti
gli esseri veneti umani.
L’Oppt (One People's Public Trust),
è un accordo che attribuisce le
ricchezze del pianeta ai singoli
individui, in carne e ossa,
togliendole di fatto agli enti
giuridici che li amministrano.
"Gli Stati non esistono piu', le
banche e le multinazionali sono
pignorate, per cui chi di loro batte
cassa a che titolo lo fa, Non è
supportato più da alcun ente, ci si
rivolge alla Persona a titolo
personale e la responsabilità delle
azioni è di chi chiede il non
dovuto".
QUINDI a questo "presunto stato", in
realta' azienda privata in mano ai
mafiosi
Banchieri, NON si deve
proprio NULLA !
Il presunto stato Italiano e'
quindi un'azienda privata, NON solo
perche' e' una
Company iscritta al SEC, ma
anche perche' lo e' nei fatti:
http://marcodellaluna.info/sito/2016/08/02/ricostituire-la-repubblica-rifiutando-lo-stato-azienda/
Vedi QUI i documenti su richieste di
spiegazione a ICC = UCC Italia, sulla CANCELLAZIONE di
Governi, Stati, Banche, depositate da OPPT,
nel 2010 !
vedi anche per altre
info sul tema:
http://www.iconicon.it/blog/2014/03/bond-tuo-bond/
Quindi siccome il fatto che i
presunti stati del mondo sono
aziende private i cittadini
risvegliati stanno iniziando a
chiedere il risarcimenti a queste
aziende private !
esempio:
In Italia una
Class Action "Liberi dalla
Schiavitù", e' stata presentata
alla magistratura (Procura di Roma),
con richiesta del "diritto
risarcitorio", il18/01/2016,
patrocinata dall'avv.
Michele Ruggiero,
anche il redattore di questa pagina
vi ha aderito.
Ed Ecco il vostro valore reale
!
Italy, altre iniziative:
http://www.assembleepopolari.altervista.org
In Germania ecco cosa sta
succedendo:
http://marcodellaluna.info/sito/2016/07/25/cittadini-contro-istituzioni-cause-di-risarcimento-a-raffica/
Francia:
http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-le-mouvement-de-la-souverainete-individuelle-105605894.html
Le stesse iniziative di cittadini
e/o gruppi di essi, stanno iniziando
in altri stati del mondo...una
vera rivoluzione Legale contro
il
SixT€ma in mano ai
prePotenti del mondo, l'elite
che ci domina e dei quali siamo
tutti schiavi...a meno
che....vi risvegliate e fate quello
che dovete fare ribellarvi in modo
legale e
Gandhiano....senza violenza
fisica ma con assoluta
determinazione nel fare...le cose
importanti ed utili per la propria e
l'altrui liberazione dalla
SCHIAVITU' nella quali oggi si vive
!
Concludiamo questa pagina, citando
l'avvocato Della Luna:
Questo spiega il fatto che migliaia
di cittadini stanno spedendo ai loro
governi dichiarazioni
(spesso tecnicamente pasticciate e
illogiche) in cui disconoscono la
sovranità dello “Stato (azienda)”,
rivendicano la
propria Sovranità, si
dichiarano indipendenti.
Sul piano teorico-razionale, essendo
venuto meno lo Stato come "res-publica",
ossia cosa pubblica, si è aperto uno
spazio politico e costituzionale in
cui i cittadini possono mettersi
insieme e fondare, dichiarandolo,
una "Repubblica degli uomini e
delle comunità" in sostituzione
degli ex-Stati ormai privatizzati, e
indipendente da questi.
Perché avere una "res publica"
costituirsi in un vero Stato, in cui
essere partecipe e attivo, è un
diritto fondamentale dell’Uomo, che
oggi è negato, e che l’Uomo può
riprendersi, disconoscendo gli
ex-Stati e rifiutando loro ogni
obbedienza e collaborazione,
trattandoli come aziende private del
capitalismo finanziario privato,
quali essi sono.
Dunque, altro che “complottismo”,
altro che “populismo”, come
etichettano questo fenomeno i media
convenzionali, nella loro usuale
ottusità sociologica, che fa il paio
con quella dei politici e dei
magistrati tedeschi che invocano il
varo di norme penali per reprimere
le iniziative sopra descritte. Se il
potere reagisce alla sfiducia che
sale del basso con nuove
mistificazioni e con misure di
repressione, non potrà che
aggiungere legna sotto la caldaia
già in pressione.
By
Marco Della Luna - 19/07/16
|
|