Il
NIEHS è emanazione dell'OMS
(organizzazione mondiale sanità) riferimento solo a campi in Basse
Frequenza.
Nel giugno 1998, il NIEHS ha convocato un gruppo di lavoro
internazionale per una revisione critica dei risultati della ricerca.
Il gruppo di lavoro,
usando i criteri stabiliti dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(International Agency for Research on Cancer, IARC), ha concluso che i campi ELF debbano
essere considerati come un "possibile cancerogeno per l'uomo".
D.M. 10 settembre 1998, n. 381 (1)
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana.
(1) Pubblicato nella G.U. 3 novembre 1998, n. 257.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITA e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6,
lettera a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente,
d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti
l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche
conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale,
pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di
qualità anche al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli
effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato
di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive
specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative
perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per
tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998,
con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo
all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento
all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della
popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10
settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
Adotta il seguente regolamento:
1. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori
limite di esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici connessi al funzionamento ed
all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza
compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non
si applicano ai lavoratori esposti per ragioni
professionali.
2. Definizioni ed unità di misura.
1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto
e le corrispondenti unità di misura sono riportate in
allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte
integrante del presente decreto.
3. Limiti di esposizione.
1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i
livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di
potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione
verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei
minuti, non devono superare i valori di tabella 1.
Tabella 1
Limiti di esposizione per la popolazione ai campi
elettromagnetici
Frequenza fValore efficace di intensità Valore efficace di
intensità Densità di potenza dell'onda (MHz)di campo
elettrico E (V/m)di campo magnetico H
(A/m)piana equivalente (W/m2)0,1 - 3600,2- > 3 - 3000200,051
> 3000 - 300000400,14
2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più
sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati,
definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.
4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità.
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la
progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo
di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento
di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i
valori di campo elettromagnetico più bassi possibile,
compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal
sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della
popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori
a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori,
indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo
elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come
valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 MHz e 300
GHz, 0,10 W/m2 per la densità di potenza dell'onda piana
equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le
attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, le regioni e le province autonome
disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di
radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei
limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui
al precedente comma, il raggiungimento di eventuali
obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e
vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in
collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli
impianti e delle frequenze loro assegnate.
5. Risanamenti.
1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per
lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone
comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i
limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4,
comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a
carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi
di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte
dalle regioni e province autonome, secondo la
regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.
2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito
dell'attività di risanamento deve essere effettuata in
accordo a quanto riportato nell'allegato C.
6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A
Definizione ed unità di misura
Campo elettrico : si definisce campo elettrico una quantità
vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio,
rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una
carica elettrica di prova q ed il valore della carica
medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema
S.I. è il volt/metro (V/m)
Campo magnetico : si definisce campo magnetico una quantità
vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data
regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale
alla densità di corrente elettrica totale, compresa la
corrente di spostamento. L'unità di misura del campo
magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)
Densità di potenza elettromagnetica S: è la potenza
elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di
superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella
regione di campo lontano S è legata al valore efficace del
campo elettrico Eeff ed al valore efficace del campo
magnetico Heff dalle relazioni. L'unità di misura della
densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il
watt/metro-quadro (W/m2).
Frequenza f: numero di cicli o periodi nell'unità di tempo.L'unità
di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz):
sono di uso frequente i multipli kilohertz (1kHz = 103 Hz);
megahertz (1 MHz = 106 Hz); gigahertz (1GHz = 109 Hz)
Media sull'intervallo temporale (t1, t2): per una grandezza
p(t) variabile nel tempo è data dalla espressione:
Valore efficace: di una grandezza periodica a(t) si
definisce valore efficace l'espressione
Onda piana: è una distribuzione di campo elettromagnetico
propagativo, inn cui in ogni punto i vettori campo elettrico
e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono
su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.
Regione di campo lontano: regione di spazio,
sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il
campo elettromagnetico ha una distribuzione con le
caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa
regione dipende dalle dimensioni massime lineari D
dall'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda l del campo
emesso. Si assume che la ragione di campo lontano inizia ad
una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale
alla maggiore fra le quantità l e D2/l.
Obiettivi di qualità: sono i valori di campo
elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo
periodo, usando tecnologie e metodologie di risanamento
disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.
Allegato B
Modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui
all'articolo 3 e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2,
le intensità dei campi elettromagnetici possono essere
determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure
sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano
prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano
1/2 dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore
calcolato e valore misurato, è acquisito il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono
essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di
queste devono essere eseguite secondo le norme di buona
tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali
oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di
riconosciuta competenza.
Valori normalizzati delle misure
In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di
esposizione è 1, da ottenere come somma dei contributi
normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono
determinati dividendo il quadrato del valore misurato del
campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato
del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze
comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densità di
potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da
seguire per la riduzione a conformità è descritta
nell'Allegato C.
Allegato C
Riduzione a conformità
La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici
generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato
punto al superamento dei limiti di esposizione di cui
all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve
essere eseguito nel modo seguente:
indicando con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima,
con Li il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con Di
la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente
limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi
normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in
considerazione nel modo seguente:
supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono
soddisfatti ed i vari segnali Ei vanno pertanto ridotti in
modi che risulti C <= 0,8 ai fini di maggior tutela della
popolazione.
In via preliminare si individuano con Ri quei contributi Ci
che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei
corrispondenti segnali Ei deve essere applicato un
coefficiente di riduzione bi che soddisfa la relazione biRi
= 0,8
Se la somma
C = SjCj + SibiRi
supera il valore 0,8 i vari segnali Ei devono essere ridotti
in modo che risulti C <= 0,8. Dall'insieme dei contributi da
normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un
contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con
l'espressione:
Sk Ak
Quindi la (2) può essere scritta:
essendo a il coefficiente di riduzione ed Ej, En i nuovi
valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici.
Linee Guida Applicative del DM 381/98
Ministero dell’Ambiente Ministero delle Comunicazioni
Ministero della Sanità
"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti
di radiofrequenza compatibili con la salute umana "
G.U. Serie Generale n. 257 del 3.11.98
Linee guida applicative - Roma, luglio/settembre 1999
Il presente documento è stato elaborato al fine di favorire
una uniforme applicazione del decreto del Ministero
dell’Ambiente 381/98 "Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana " dal Gruppo di Lavoro Interministeriale di
cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 2 giugno 1997.
Il Gruppo di Lavoro è composto dai tre Sottosegretari
delegati (firmatari del DM 381/98) e da rappresentanti
indicati dai ministeri e dagli istituti/agenzie ad essi
collegati: per il Ministero dell’Ambiente (Monticelli,
Clini, Damiani, Silvestrini, Tomaselli, Urbani); per il
Ministero della Sanità (Oleari, Grandolfo,Giuliani, Comba,
Crescimanno, Dottarelli); per il Ministero delle
Comunicazioni (Guidarelli, Mattioli, Artemisio, Micciarelli);
per il Ministero dell’Industria (Rossoni, Cavanna, Focà,
Minghetti).
La redazione della presente versione è stata curata
dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
Indice
Introduzione
Il testo del Decreto
1 Campo di
applicazione (art. 1)
2 Definizioni ed
unità di misura (art.2 , Allegato A)
3 Limiti di
esposizione (art. 3 )
4 Misure di cautela ed
obiettivi di qualità (art.4 , commi 1 e 2)
5 Competenze e
controlli (art.4 , comma 3)
6 Risanamenti (art.5)
7 Allegato B
Modalità di esecuzione delle misure e delle valutazioni
8 Allegato C
Riduzione a conformità
9 Esempi di
calcolo per la riduzione a conformità:
9.1 Caso 1: Sorgenti
che emettono nellintervallo di frequenze 3 MHz 3 GHz
9.2 Caso 2: Sorgenti
che emettono nei tre intervalli di frequenze 100 kHz 3 MHz, 3 MHz - 3 GHz, 3 GHz
300 GHz
9.3 Caso 3: Sorgenti
identiche a quelle considerate nel caso 2 che insistono in aree residenziali
10 Conclusioni
Allegato 1 Elenco dati
per impianti per teleradiocomunicazioni
Allegato 2 Decreto
Ministero Ambiente 10 settembre 1998 n.381
Introduzione
Lopuscolo
illustra la normativa italiana sui campi elettromagnetici provocati dai sistemi operanti
in alcuni intervalli di frequenza.
Viviamo ormai
"immersi" in un invisibile, inodore, intoccabile ambiente elettromagnetico, in
parte minore naturale (emissioni del sole, magnetismo terrestre, scariche atmosferiche) e
in parte crescente artificiale (tralicci, antenne, ripetitori, apparecchi domestici,
telefoni cellulari).
La normativa in
vigore regolamenta alcuni campi "artificiali": antenne e ripetitori.
Lenorme sviluppo dei dispositivi elettrici e, più recentemente, di quelli
elettronici ha posto una serie di quesiti sullinquinamento ambientale e suoi
riflessi sulla salute umana. Va infatti considerata sia la diffusione dei campi elettrici
(più facilmente schermabili, ma prodotti dalla rete anche se gli apparecchi sono spenti),
sia la diffusione dei campi magnetici (più difficilmente schermabili, correlati alle
correnti circolanti). Sono inoltre fortemente aumentati i livelli di esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici prodotti in particolare dagli impianti per le
telecomunicazioni.
Già molte indagini
hanno mostrato effetti nocivi per la salute dei lavoratori e della popolazione, in
particolare per le frequenze basse (elettrodotti), soprattutto a medio-lungo termine.
Dobbiamo evitare di cercare rimedi dopo che gli effetti si siano verificati e siano stati
documentati in modo incontrovertibile. Occorre intensificare le ricerche sulla tipologia e
lentità dei rischi e, nel frattempo, "cautelarsi" valutando benefici e
costi.
Per quanto riguarda
le radiofrequenze sono noti gli effetti nocivi basati sul riscaldamento dei tessuti
(effetti termici) e sugli effetti indiretti, come le ustioni. Il Governo italiano da
almeno due anni ha promosso unintensa politica di prevenzione e riduzione
dellinquinamento elettromagnetico, anticipando altri paesi. Nel luglio 1997 è stato
costituito un gruppo di lavoro interministeriale che ha predisposto un disegno di legge
organico sullintera materia. La proposta di legge è stata oramai approvata dalla
Camera; entro il 1999 può essere la novità normativa ambientale più importante di
questa legislatura e la prima precisa regolamentazione nei paesi industrializzati.
Nella recente legge
sulle comunicazioni il Parlamento ha chiesto poi al Governo di emanare subito uno
specifico decreto relativo alle radiofrequenze. Questo provvedimento è entrato in vigore
il 2 gennaio 1999 e lopuscolo ne spiega obiettivi e contenuti. Il decreto
ministeriale fissa limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici generati da
apparecchi per le telecomunicazioni molto più restrittivi di quelli internazionalmente
riconosciuti da comunità scientifiche e da amministrazioni centrali di altri paesi. Lo
spirito informativo del Decreto è di "
riservare misure più cautelative nei
casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi
prolungati, da parte di ricettori sensibili, non esposti per ragioni professionali".
Il rischio implicito cui si fa riferimento è rappresentato da eventuali malattie in
qualche modo connesse con una esposizione prolungata nel tempo anche a livelli molto
bassi, per cui sono stati adottati anche valori inferiori ai limiti sanitari fissati dallo
stesso decreto, che peraltro erano già cautelativi rispetto alla protezione dai soli
effetti termici e dalla normativa sinora vigente nel contesto internazionale.
lerio Calzolai Vao
- Sottosegretario di Stato all'Ambiente
Il Decreto n. 381
del 10 settembre 1998 trova le sue origini nella legge n. 249 del 31.7.97 che dispone
allart. 1, comma 6, lettera a), n. 15, tra laltro, lemanazione da parte
del Ministero dellAmbiente, dintesa con quello della Sanità e delle
Comunicazioni, di un decreto che fissi "i tetti" delle radiofrequenze
compatibili con la salute umana. Il decreto si compone di 6 articoli e tre allegati
tecnici, che ne sono parte integrante.
1 Campo di
applicazione (art. 1)
Lart. 1
definisce il campo di applicazione, che è limitato allesposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed allesercizio dei sistemi
fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nellintervallo di frequenza
compreso tra 100 kHz e 300 GHz. Vengono così regolamentati gli impianti fissi per la
telefonia mobile (Stazioni Radio Base), quelli per la generazione e trasmissione dei
segnali radio e televisivi, inclusi i ponti radio, gli impianti di comunicazione
satellitari, gli impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc., con esclusione, quindi,
dei sistemi mobili quali, ad esempio i telefoni cellulari, gli scanner, gli apparecchi CB
portatili e tutte le altre apparecchiature (fisse o mobili) che utilizzano radiazione
elettromagnetica nellintervallo di frequenza considerato, ma che non operano nel
settore delle telecomunicazioni o delle trasmissioni radiotelevisive, quali ad esempio i
radar.
Inoltre, è
precisato che i limiti di esposizione indicati non si applicano ai lavoratori
professionalmente esposti, ovvero a coloro che, operando nel settore della costruzione,
esercizio, manutenzione, ecc. degli impianti, devono essere a conoscenza dei rischi legati
allesposizione ai campi elettromagnetici e sono periodicamente sottoposti a
controlli sanitari in ottemperanza al D.Lgs. 626/94. Va sottolineato che dipendenti di
società del settore non adibiti alle mansioni connesse con lesposizione a
radiazioni non ionizzanti non sono professionalmente esposti e quindi vanno assimilati
alla popolazione.
2 Definizioni ed
unità di misura (art. 2 e Allegato A)
Lart. 2
rimanda allallegato A del Decreto, che definisce le unità di misura e la
terminologia tecnica utilizzata. Viene introdotta la definizione di obiettivi di qualità,
cioè di valori entro cui contenere il campo elettromagnetico per tutelare la popolazione
da eventuali rischi legati allesposizione nel breve, medio e lungo periodo, valori
che possono essere raggiunti utilizzando innovazioni tecnologiche. E fondamentale
sottolineare limportanza di tale definizione, che può comportare
lintroduzione di misure che portano a ridurre ulteriormente lesposizione della
popolazione anche nel caso in cui siano già rispettati i limiti e le misure di cautela
definite nel decreto. Lobiettivo di qualità è, in altri termini, uno strumento che
concorre allattuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite
della popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera
nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessità di garantire la funzionalità dei
servizi di radiocomunicazione.
3 Limiti di
esposizione (art. 3 )
Lart. 3, al
comma 1, fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico presente in ambiente
libero (Tabella 1). Tali limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e
la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata. Nella zona di
campo lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente superiore alla quantità r eguale
alla maggiore fra le quantità l e D²/l , dove le intensità di campo elettrico E
(espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di potenza S (espressa in
W/m²) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite le relazioni:
E= H x 377
S= E²/377= 377 x H²
la verifica del
rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre grandezze è sufficiente ad
assicurare il rispetto dei limiti di esposizione. Nella regione di campo vicino è
necessario verificare il rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al campo
elettrico ed a quello magnetico mentre perde di significato la misura della densità di
potenza.
I livelli del campo
elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su unarea
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di
sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che
vengano effettuate più misure nel punto dindagine, almeno due corrispondenti alla
testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1.90 m e 1.10 m. Ognuna di queste dovrà
essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra
le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi
dellincertezza di quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1.50 m da
terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene
individuato attraverso una prima serie di misure nellarea in esame al fine di
rilevare il punto di massima esposizione (e non, come nella prassi generale
delligiene ambientale, nel punto dove il soggetto trascorre la maggior parte del
tempo, ovvero in un qualche punto definito "rappresentativo" sulla base di altre
considerazioni a priori).
Tutte le medie sopra
riportate devono essere considerate come medie aritmetiche sulla densità di potenza
ovvero come medie quadratiche delle intensità del campo elettrico o magnetico.
Tabella
1: LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
|
frequenza
(MHz) |
Valore efficace di intensità di campo elettrico
E(V/m) |
V alore ef ficace di intensità di campo magnetico
H(A/m) |
Densità di potenza dellonda piana equivalente
(W/m2) |
|
0.1 ¸ 3 |
60 |
0,2 |
- |
|
> 3 ¸ 3000 |
20 |
0,05 |
1 |
|
> 3000 ¸ 300000 |
40 |
0,1 |
4 |
Questi
valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile agli individui della
popolazione. Nel proseguo del documento sono fornite alcune indicazioni da seguire per la
verifica di tali limiti.
Al comma 2 dello
stesso articolo viene presa in considerazione anche la situazione, ormai sempre più
frequente, della presenza contemporanea di segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso
viene imposto che la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari
restrizioni, come precisato nellallegato B del decreto stesso.
4 Misure di cautela
ed obiettivi di qualità (art.4 , commi 1 e 2)
In base a
considerazioni protezionistiche sono state adottate misure più restrittive, al fine di
tutelare eventuali recettori sensibili (non esposti per ragioni professionali) da
possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizione prolungata a bassi livelli
di campo. Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni indebite",
rispetto alla qualità del servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la
progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché ladeguamento di quelli
preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare lesposizione della popolazione
al campo elettromagnetico.
Per tali motivi,
"in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore"
i limiti di cui allart. 3 sono stati ulteriormente ridotti: indipendentemente dalla
frequenza, a 6 V/m per il campo elettrico, a 0.016 A/m per il campo magnetico e, solo per
le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0.1 W/m2 per la densità di potenza (art.4,
comma 2). Tali valori di cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2°
capoverso del paragrafo 2.3.
Il decreto quindi
aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi e definiti, fissati allart. 3,
valori di cautela da rispettare nel caso di situazioni in cui è ragionevole prevedere
unesposizione continua della popolazione per più di quattro ore.
Nello specifico, la
frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore", nello spirito del decreto va interpretata come relativa a tutte le aree interne
di edifici (quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali,
ambienti destinati allinfanzia) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole
pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioè non inferiore a quattro
ore nellarco della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche dei
valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio anche aree esterne quali:
balconi, terrazzi, giardini e cortili.
La definizione di un
valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un ulteriore fattore 10 di riduzione alla
grandezza fisica significativa dal punto di vista dosimetrico, cioè la densità di
potenza, considerata lassenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa così da un
valore di 1 W/m², corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo elettrico
nel caso di onda piana equivalente, a 0.1 W/m², corrispondenti invece a 6 V/m. Tale
valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile attualmente in una grande città
dove sono presenti numerosi impianti, tipicamente compreso tra 0.1 e 2 V/m. Confrontarsi
con valori di fondo già presenti in ambito urbano è opportuno per valutare,
indipendentemente da un valore limite di riferimento, la significatività dell'esposizione
ad una determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese
"Low frequency electrical and magnetic fields: the precautionary principle for
national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai campi
elettrici e magnetici a frequenza industriale.
Tali limiti possono
essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione ed installazione sia degli
impianti per la telefonia cellulare che di quelli utilizzati per le comunicazioni
radiotelevisive.
I Comuni possono
adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute,
dellambiente e del paesaggio e la minimizzazione dellesposizione ai campi
elettromagnetici. Il valore di cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che
lintroduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori
le condizioni ambientali, mentre gli obbiettivi di qualità tendono a contenere
ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che senza il decreto
sarebbe altrimenti in rapida crescita.
5
Competenze e controlli (art.4 , comma 3)
Sempre
allart.4 (comma 3) viene assegnato a Regioni e Province autonome il compito di
disciplinare:
-
linstallazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al
fine di garantire il rispetto dei limiti di cui allart. 3 e dei valori di cautela
precedenti;
-
modalità e tempi di esecuzione dei risanamenti;
-
il conseguimento di eventuali obiettivi di qualità;
-
le attività di controllo e di vigilanza.
Questo implica una
riconsiderazione dellattuale distribuzione degli impianti sul territorio, sia per
quanto attiene alla posizione geografica, che per quanto riguarda la potenza irraggiata,
anche in considerazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze determinato
dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Inoltre, le Regioni e le Province
autonome potranno fissare tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità individuati a livello centrale, a cui i gestori degli impianti dovranno
necessariamente adeguarsi nel breve o nel medio periodo.
Nelle more
delladeguamento della specifica normativa regionale e locale, ai fini della
minimizzazione dellesposizione della popolazione, si può eseguire una valutazione
preventiva allinstallazione di nuovi impianti basandosi sulleffettiva potenza
degli stessi, sulle loro caratteristiche radioelettriche e su quelle geometriche e
architettoniche del sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere soluzioni
migliorative. La valutazione preventiva deve tener conto del numero degli impianti e dei
valori di campo elettromagnetico già presenti nel sito.
Appare inoltre
opportuno puntare sullo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative che consentano
anche un contenimento dellimpatto paesaggistico.
Le attività di
controllo e vigilanza sono svolte:
-
dalle Regioni e dalle Province tramite le Agenzie Regionali (o Provinciali)
per la Protezione dellAmbiente (ARPA e APPA) o, dove non sono operative, dai Presidi
Multizonali di Prevenzione (PMP) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);
-
dallAutorità Sanitaria e dalle Asl-Dipartimenti di prevenzione per
quanto attiene in particolare agli interventi di natura epidemiologica e sanitaria a
tutela e promozione della salute umana nei luoghi di vita e di lavoro;
-
dallISPESL, in ordine alle specifiche competenze in materia di
sicurezza sul lavoro, per la verifica di conformità degli impianti e degli insediamenti
produttivi, in termini di consulenza e supporto allAutorità Sanitaria;
-
dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anche per il tramite
degli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni, relativamente
allassegnazione delle frequenze e alle caratteristiche degli impianti in conformità
con le previste concessioni.
Linstallazione
o la modifica degli impianti (di cui allarticolo 1 del decreto ministeriale)
collocati sopra edifici o in prossimità di aree urbane o rurali è soggetto ad
autorizzazione motivata o, ricorrendo le condizioni secondo la specifica normativa, a
concessione edilizia dal Sindaco del Comune nel quale è situato limpianto. In tali
situazioni non può essere seguita la procedura di dichiarazione di inizio attività
(DIA). Le Regioni e gli Enti locali competenti, con propri atti, adeguano, ove ritenuto
necessario, le loro strumentazioni legislative e regolamentari in materia edilizia e
urbanistica.
La valutazione
preventiva, anche ai fini della mitigazione dellimpatto paesaggistico, dovrebbe
fondarsi su alcune azioni preliminari da parte dellautorità competente:
-
l'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il
confronto con situazioni preesistenti, tramite le ARPA ove funzionanti e i PMP in loro
assenza;
-
la valutazione, dintesa con le Autorità Sanitarie (Dipartimenti di
Prevenzione-ASL) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL) in relazione
allesistenza di ricettori particolarmente sensibili;
-
lindividuazione di soluzioni alternative di localizzazione.
Al fine della
valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore i dati sulle caratteristiche tecniche
dellimpianto (in allegato si fornisce uno schema indicativo). Possono essere inoltre
considerate previsioni o richieste di altre installazioni nellambito della medesima
area urbana o del medesimo territorio al fine di una valutazione integrata degli impatti
complessivi.
Tale informazione
può consentire anche listituzione di un catasto regionale delle sorgenti.
6 Risanamenti
(art.5)
Qualora i limiti di
cui allart. 3, e/o i valori di cui allart. 4, comma 2 risultino superati in
zone accessibili alla popolazione o in zone abitative, nelle sedi di attività lavorative
per operatori non professionalmente esposti, devono essere attuate azioni di risanamento a
carico dei titolari degli impianti. Per quanto attiene alla riduzione a conformità vale
la procedura illustrata nell'allegato C, che è stata definita sulla base anche
dell'esperienza pluriennale delle strutture che oggi costituiscono le ARPA.
Nulla vieta che
nelle situazioni di non conformità i titolari degli impianti possono determinare una
riduzione consensuale dei livelli di campo elettromagnetico mediante altri criteri, quali
ad esempio quello della riduzione iterativa, motivando opportunamente tale scelta e
comunicandola allorgano di controllo.
7 Allegato B
Modalità di esecuzione delle misure e delle valutazioni
NellAllegato
B, che come gli altri è parte integrante del decreto, sono fissati i criteri per le
valutazioni e le misure dei livelli di campo. In particolare, la verifica del rispetto dei
limiti e dei valori di cautela potrà essere effettuata sia attraverso misure che calcoli
previsionali; tuttavia, nel caso in cui questi ultimi facciano prevedere livelli superiori
al 50% dei valori massimi previsti dal decreto, sarà necessario provvedere alle misure
dirette del campo elettrico e magnetico, o della densità di potenza nella regione di
campo lontano.
A tale proposito si
farà riferimento al valore di 3 V/m per il campo elettrico ed a 0.08 A/m per il campo
magnetico, come discriminante tra valutazioni previsionali e misure, secondo quanto
stabilito dal secondo capoverso dellallegato che fa esplicito riferimento "ai
valori di campo elettrico o magnetico".
L'obbligatorietà
delle misure è stata inserita non a causa della scarsa affidabilità dei programmi di
calcolo previsionale, ma piuttosto in considerazione della difficoltà di conoscere in
maniera sufficientemente precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad esempio, le
varie caratteristiche tecniche degli impianti. Poiché può accadere che i siti siano
oltremodo complessi con un assai elevato numero di impianti e che i parametri di progetto
o quelli dichiarati dai produttori degli impianti o dai loro gestori, possano differire da
quanto riscontrabile nella realtà, nellottica della massima cautela possibile, si
è privilegiato il momento della misura, almeno nei casi in cui gli errori nei parametri
di ingresso possono essere significativi.
Per quanto riguarda
le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga e nel caso in cui venga superato
il 50% del valore del limite o misura di cautela è consigliabile effettuare
unanalisi in banda stretta dei segnali presenti, oltre il 75% dei suddetti limiti
tale analisi diventa assolutamente necessaria. A causa delle dimensioni non trascurabili
delle antenne (ad esempio 1.2 m x 0.4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm per i dipoli in
mezzonda e circa 0.4 m x 0.5 m per le log periodiche) è sufficiente un solo punto
di misura a 1,5 m di altezza.
In ogni caso è
necessario che siano precisate le condizioni di funzionamento degli impianti esistenti, al
momento delle rilevazioni: tali condizioni dovrebbero rispecchiare la massima
potenzialità degli impianti stessi o consentire di valutare il valore di campo presente
in quelle condizioni per estrapolazione. Qualora ciò non fosse possibile sarà necessario
effettuare misure in banda stretta sulla base delle quali ricostruire i valori massimi di
esposizione attesi su qualunque intervallo di 6 minuti.
Per la verifica dei
limiti di Tab.1 le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione
ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela di cui
allart. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di
maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne
considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio
edifici destinati allinfanzia, scuole, ospedali.
Al fine di valutare
ladeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le
norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB
ed abbiano un fattore di calibrazione noto con unincertezza massima di 2 dB, e le
norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e
riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge 273/91 è stato istituito il
Servizio Italiano di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il riferimento
nazionale.
8 Allegato C
Riduzione a conformità
Le sorgenti che
concorrono al superamento del livello limite possono essere diverse. I criteri di
riduzione a conformità dovranno tenere conto di quanto ogni sorgente contribuisce al
livello globale di campo elettrico, penalizzando maggiormente le sorgenti che producono un
maggiore inquinamento elettromagnetico.
Per questo scopo il
processo di riduzione a conformità previsto dal D.M. si articola in due fasi:
|
Sorgente |
Frequenza
(MHz) |
Campo Elettrico - Ei(V/m) |
Limite corrispondente
(V/m) |
|
Radio FM 1 |
89 |
14 |
20 |
|
Radio FM 2 |
95 |
23 |
20 |
|
Televisione |
99.25 |
6
|
20 |
|
|
948 |
0.18 |
20 |
La somma dei contributi relativi, definiti come: Ci = Ei²/Li², è uguale a 1.9 e,
quindi, maggiore di 1. Con Ei si intende il contributo della singola (i-esima) sorgente,
pertanto se una stessa sorgente emette su più frequenze, come nel caso della stazione
radio base, per individuare il contributo della sorgente occorrerà sommare
quadraticamente i contributi delle singole frequenze di emissione.
Inizialmente
occorrerà ridurre la sorgente radio 2 la quale, singolarmente, produce un contributo
superiore al limite (23 V/m). Il coefficiente di riduzione b si ricaverà sulla base della
relazione: b = (0.8Li²)/Ei² = 0.6. In seguito allapplicazione del coefficiente di
riduzione così calcolato per il contributo relativo, la sorgente radio 2 ridurrà il
livello di campo elettrico, di un coefficiente pari a Ö b = 0.78, passando da 23 V/m a
17.8 V/m.
Si avrà quindi la
seguente situazione globale:
|
Sorgente |
Frequenza
(MHz) |
Campo Elettrico - Ei(V/m) |
Limite corrispondente
(V/m) |
|
Radio FM 1 |
89 |
14 |
20 |
|
Radio FM 2 |
95 |
17.8 |
20 |
|
Televisione |
99.25 |
6 |
20 |
|
|
944 |
|
20 |
|
Portante 2 |
948 |
0.18 |
20 |
Ripetendo
la somma dei contributi relativi essa risulta ancora maggiore di 1, per cui occorrerà
applicare il coefficiente di riduzione a tutte le sorgenti che contribuiscono per più di
1/100.
Nel nostro caso la stazione radio base fornisce un contributo relativo pari a
0.000156, per cui non verrà coinvolta nellulteriore procedura di riduzione. Il
nuovo coefficiente di riduzione a sarà dato da:
dove Cf sono i
contributi relativi dei segnali, ricalcolati dopo la prima fase di riduzione, e superiori
ad 1/100 del limite. Seguendo questa procedura si ricaverà un valore a =0.58 che darà
luogo ai seguenti valori di campo, ridotti a conformità:
|
Sorgente |
Frequenza
(MHz) |
Campo Elettrico - Ei(V/m) |
Limite corrispondente
(V/m) |
|
Radio FM 1 |
89 |
10.7 |
20 |
|
Radio FM 2 |
95 |
13.6 |
20 |
|
Televisione |
99.25 |
4.6 |
20 |
|
|
944 |
0.18 |
20 |
|
|
|
0.25 |
20 |
9.2 Caso 2
Consideriamo il caso
in cui lesposizione sia dovuta ad una stazione radio ad onde medie con frequenza di
trasmissione pari a 999 kHz, due stazioni radiofoniche FM emittenti alle frequenze di 94
MHz e di 105.5 MHz, rispettivamente, ed un ponte radio con frequenza di trasmissione pari
a 17.5 GHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:
|
Sorgente |
Frequenza
(MHz) |
Campo Elettrico -
Ei
(V/m) |
Limite corrispondente
(V/m) |
|
Radio onde medie |
0.999 |
28 |
60 |
|
Radio FM 1 |
94 |
17.8 |
20 |
|
Radio FM 2 |
05.5 |
3.5 |
20 |
|
Ponte Radio |
7500 |
6.2 |
40 |
In
questo caso nessuna delle sorgenti singolarmente supera il limite relativo
allintervallo di frequenza di appartenenza, ma la somma dei contributi relativi è: pertanto occorrerà
applicare un coefficiente di riduzione in modo da riportarsi nella condizione C £ 0.8.
Tale coefficiente di riduzione calcolato per i contributi relativi darà luogo ad un
coefficiente di riduzione sul livello di campo pari a Ö a = 0.87, per cui i valori del
campo elettrico ridotti a conformità saranno quelli riportati in tabella:
|
Sorgente |
Frequenza
(MHz) |
Campo Elettrico - Ei
(V/m) |
Limite corrispondente
(V/m) |
|
Radio onde medie |
0.999 |
24.3 |
60 |
|
Radio FM 1 |
94 |
15.4 |
20 |
|
Radio FM 2 |
05.5 |
3.0 |
20 |
|
Ponte Radio |
7500 |
5.4 |
40 |
9.3
Caso 3
Consideriamo il caso
in cui si abbiano le stesse sorgenti e valori di campo del precedente caso 2 ma in aree
residenziali, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a
quattro ore". Essendo in questo caso il valore limite pari a 6 V/m, indipendentemente
dalla frequenza, la situazione espositiva sarà rappresentata dalla tabella seguente.
|
Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo Elettrico - Ei
(V/m) |
Limite corrispondente
(V/m) |
|
Radio onde medie |
0.999 |
28 |
6 |
|
Radio FM 1 |
94 |
17.8 |
6 |
|
Radio FM 2 |
05.5 |
3.5 |
6 |
|
Ponte Radio |
7500 |
6.2 |
6 |
Poiché la radio ad
onde medie, la radio FM 1 ed il ponte radio superano singolarmente il limite previsto per
le esposizioni residenziali, in una prima fase occorrerà ridurre i valori di campo emessi
da tali sorgenti. I rispettivi coefficienti di riduzione saranno b 1= 0.037, b 2 = 0.091,
b 3 = 0.75 per cui i valori ridotti di campo elettrico saranno:
|
Sorgente |
Frequenza (MHz) |
Campo Elettrico- Ei
(V/m) |
Limite corrispondente
(V/m) |
|
Ponte onde medie |
0.999 |
5.37 |
6 |
|
Radio FM 1 |
94 |
5.37 |
6 |
|
Radio FM 2 |
05.5 |
3.5 |
6 |
|
Ponte Radio |
7500 |
5.37 |
6 |
I valori cosi ricalcolati devono essere ulteriormente ridotti in quanto la somma dei loro
contributi relativi, pari a 2.74, comporta un livello globale di campo elettrico superiore
a 6 V/m.
Applicando il
coefficiente di riduzione a , che risulta pari a 0.29, si otterranno infine i seguenti
valori di campo ridotti a conformità:
|
Sorgente |
Frequenza
(MHz) |
Campo Elettrico -
Ei
(V/m) |
Limite corrispondente
(V/m) |
|
Radio onde medie |
0.999 |
2.9 |
6 |
|
Radio FM 1 |
94 |
2.9 |
6 |
|
Radio FM 2 |
05.5 |
1.9 |
6 |
|
Ponte Radio |
7500 |
2.9 |
6 |
10.
Conclusioni
Il Decreto 10
settembre 1998 n. 381 introduce, per la prima volta, una regolamentazione
dellesposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti
fissi per telecomunicazioni nellintervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300
GHz. I limiti ed i valori di cautela introdotti costituiscono i tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana e appaiono finalizzati a tutelare la salute umana dalla
esposizione ai campi elettromagnetici e a contenere i livelli ambientali di inquinamento
elettromagnetico, specialmente quando lesposizione assume carattere di continuità.
Le Regioni e le Province autonome assumono un ruolo di primaria importanza in questo
contesto, in quanto responsabili dellemanazione dei regolamenti e delle linee guida
che fissano modalità e tempi per effettuare il risanamento degli impianti non in regola,
della previsione di eventuali obiettivi di qualità, nonché dellattribuzione dei
compiti di controllo e vigilanza sul territorio che, in ultima analisi, assicurano il
rispetto delle norme introdotte.
Allegato 1
ELENCO DATI PER IMPIANTI PER
TELE RADIO COMUNICAZIONE
-
Scheda tecnica dellimpianto, con indicato tipo di antenna installata,
altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
-
Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema
irradiante.
In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, lattenuazione
in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0 ).
-
Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in
esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà
soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante.
-
Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante.
-
In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni
frequenza.
-
Mappa del territorio circostante allimpianto:
-
in scala 1:1500;
-
con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante
con un raggio di
-
almeno 300 metri intorno allimpianto;
-
con indicazione delle curve di livello altimetriche;
-
con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della
domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori
terra di ognuno;
-
con indicazione del Nord geografico.
Allegato 2
Stampato a cura dellAgenzia Nazionale per la Protezione
dellAmbiente
Dipartimento Stato dellAmbiente, Controlli e Sistemi Informativi
Settore Monitoraggio e Controllo dellInquinamento Acustico ed
Elettromagnetico
Via Brancati, 48 00144 ROMA
Commento (NdR):
quello che non si vuol MAI dire pero' e' che i CEM in questo
caso agiscono piu' profondamente e negativamente sui
soggetti
VACCINATI, perche essi sono
immunodepressi dai vaccini che hanno subito, vedi Danni dei vaccini, e
per i metalli pesanti (mercurio
ed alluminio)
oltre ai
prodotti cancerogeni, che gli hanno inoculato
con le vaccinazioni !
|