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Legge 24 febbraio 1992, n.
225, Istituzione del servizio nazionale della
protezione
civile
Art. 1
Servizio nazionale della protezione civile
1. E' istituito il Servizio
nazionale della protezione civile al fine di tutelare la
integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi
calamitosi.
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi
dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (2), il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per il conseguimento delle finalità
del Servizio nazionale della protezione civile, promuove
e coordina le attività delle amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle
finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del
medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, si avvale del Dipartimento della
protezione civile, istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
1. Ai fini dell'attività di
protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o
connessi con l'attività dell'uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli
enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo
che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari.
Art. 3
Attività e compiti di protezione civile
1.Sono attività di
protezione civile quelle volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività
necessaria ed indifferibile diretta a superare
l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
2. La previsione consiste
nelle attività dirette allo studio ed alla
determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla
identificazione dei rischi ed alla individuazione delle
zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste
nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attività di
previsione.
4. Il soccorso consiste
nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare
alle popolazioni colpite dagli eventi di cui
all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento
dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione,
coordinata con gli organi istituzionali competenti,
delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
6. Le attività di protezione
civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le
necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di
tutela e risanamento del territorio.
Art. 4
Direzione e coordinamento delle attività di previsione,
prevenzione e soccorso
1. Il Dipartimento della
protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi
approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai
criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi
nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle
varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di
soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti
misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di
cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi
tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, al fine di
consentire opportune verifiche della efficienza dei
programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente
articolo, dispone la esecuzione di periodiche
esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle
calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce
indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e
l'utilizzazione del volontariato.
Art. 5
Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione
di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a
mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente, e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, può emanare
altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le
predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione.
4. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il
relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in
deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione
delle principali norme a cui si intende derogare e
devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai
sensi del presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché
trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano
pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 6
Componenti del Servizio nazionale della protezione
civile
1. All'attuazione delle
attività di protezione civile provvedono, secondo i
rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i
comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti
pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca
scientifica con finalità di protezione civile, nonché
ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata.
A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione
civile possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì,
all'attività di protezione civile i cittadini ed i
gruppi associati di volontariato civile, nonché gli
ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli
enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma
1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o
gestiscono archivi con informazioni utili per le
finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al
Dipartimento della protezione civile dati e informazioni
ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero
non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica
nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento
della protezione civile è istituito un sistema
informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati
pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con
la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6,
e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989,
n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei
dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Governo
emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7
Organi centrali del Servizio nazionale della protezione
civile
1. Sono istituiti presso il
Dipartimento della protezione civile, quali organi
centrali del Servizio nazionale della protezione civile,
la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione
dei grandi rischi ed il Comitato operativo della
protezione civile.
Art. 8
Consiglio nazionale della protezione civile
1. Il Consiglio nazionale
della protezione civile, in attuazione degli indirizzi
generali della politica di protezione civile fissati dal
Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima
in ordine:
a) ai programmi di
previsione e prevenzione delle calamità;
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e
coordinare gli interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio
nazionale della protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di
protezione civile.
2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono emanate le norme per la
composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo
dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano
parte:
a) i Ministri responsabili
delle amministrazioni dello Stato interessate o loro
delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle
comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle
associazioni di volontariato.
Art. 9
Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi
1. La Commissione nazionale
per la previsione e prevenzione dei grandi rischi è
organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale
della protezione civile su tutte le attività di
protezione civile volte alla previsione e prevenzione
delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce
le indicazioni necessarie per la definizione delle
esigenze di studio e ricerca in materia di protezione
civile, procede all'esame dei dati forniti dalle
istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza
degli eventi previsti dalla presente legge ed alla
valutazione dei rischi connessi e degli interventi
conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione
inerente alle attività di cui alla presente legge ad
essa rimesse.
2. La Commissione è composta
dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente
del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un
docente universitario esperto in problemi di protezione
civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza
o di impedimento, e da esperti nei vari settori del
rischio.
3. Della Commissione fanno
parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge; con il
medesimo decreto sono stabilite le modalità
organizzative e di funzionamento della Commissione.
Art. 10
Comitato operativo della protezione civile
1. Al fine di assicurare la
direzione unitaria ed il coordinamento della attività di
emergenza è istituito il Comitato operativo della
protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di
emergenza predisposti dai prefetti ai sensi
dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti
dalle zone interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di
tutte le amministrazioni ed enti interessati al
soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in
relazione alle esigenze prioritarie delle zone
interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile,
ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un
rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato
rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi
Ministri, riassumono ed esplicano con poteri
decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni
di appartenenza ed altresì nei confronti di enti,
aziende autonome ed amministrazioni controllati o
vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine
all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di
appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme per il funzionamento del
Comitato.
6. Alle riunioni del
Comitato possono essere invitate le autorità regionali e
locali di protezione civile. Possono inoltre essere
invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
Art. 11
Strutture operative nazionali del Servizio
1. Costituiscono strutture
operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco quale componente fondamentale della
protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed
altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri
determinati dal Consiglio nazionale della protezione
civile, le strutture operative nazionali svolgono, a
richiesta del Dipartimento della protezione civile, le
attività previste dalla presente legge nonché compiti di
supporto e consulenza per tutte le amministrazioni
componenti il Servizio nazionale della protezione
civile.
3. Le norme volte a
disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione
delle strutture operative nazionali al Servizio
nazionale della protezione civile sono emanate secondo
le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di
cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle
leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le
ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento
dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture
operative nazionali alle esigenze di protezione civile.
Art. 12
Competenze delle regioni
1. Le regioni - fatte salve
le competenze legislative ed i poteri amministrativi
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti
locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso
alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione
- partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle
attività di protezione civile indicate nell'articolo 3,
assicurando, nei limiti delle competenze proprie o
delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle
attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito
delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed
attuazione dei programmi regionali di previsione e
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi
nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai
commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli
uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi
necessari per l'espletamento delle attività di
protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato
regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute
nella presente legge costituiscono principi della
legislazione statale in materia di attività regionale di
previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile,
cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
Art. 13
Competenze delle province
1. Le province, sulla base
delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e
15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio
nazionale della protezione civile, assicurando lo
svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla
raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, alla predisposizione di programmi
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro
realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e
regionali.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il
Comitato provinciale di protezione civile, presieduto
dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un
suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante
del prefetto.
Art. 14
Competenze del prefetto
1. Il prefetto, anche sulla
base del programma provinciale di previsione e
prevenzione, predispone il piano per fronteggiare
l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne
cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno
degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento
della protezione civile, il presidente della giunta
regionale e la direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi del Ministero
dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza
da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli
interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare
i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, con i poteri
di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4. Per l'organizzazione in
via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza
il prefetto si avvale della struttura della prefettura,
nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al
concorso.
Art. 15
Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito del quadro
ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi
di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto
delle competenze ad essa affidate in materia di
organizzazione dell'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e
con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di
strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità
comunale di protezione civile. Al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il
sindaco assume la direzione e il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al prefetto e al presidente
della giunta regionale.
4. Quando la calamità
naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con
i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede
l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i
propri interventi con quelli dell'autorità comunale di
protezione civile.
Art. 16
Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta
1. Le competenze attribuite
nella presente legge alla provincia e al presidente
dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella
regione Valle d'Aosta, rispettivamente
all'amministrazione regionale ed al presidente della
giunta regionale.
2. Le funzioni che nella
presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte,
nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della
giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del
Consiglio nazionale della protezione civile o designa,
in caso di impedimento, un suo rappresentante.
Art. 17
Gruppi nazionali di ricerca
scientifica
1. Il Servizio nazionale
della protezione civile, per il perseguimento delle
proprie finalità in materia di previsione delle varie
ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi
nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono individuati e
disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica
di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite
convenzioni pluriennali sono regolate le relative
attività.
Art. 18
Volontariato
1. Il Servizio nazionale
della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile all'attività di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in
occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di
cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma
1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di
volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le
procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge,
del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, si provvede a definire i modi e le forme di
partecipazione delle organizzazioni di volontariato
nelle attività di protezione civile, con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di
procedure per la concessione alle organizzazioni di
contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il
miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la
partecipazione delle organizzazioni all'attività di
predisposizione ed attuazione di piani di protezione
civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989,
n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11
del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
in materia di volontariato di protezione civile, in
armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991,
n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla
data di conversione del presente decreto, si provvede a
modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 613.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Le somme relative alle
autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la
protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento previsto, in appositi capitoli, anche di
nuova istituzione, dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, le variazioni compensative che si
rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in
relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità
esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo
per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547,
nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui
già autorizzati con legge a favore del Fondo per la
protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire
nell'apposita rubrica dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di
emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile
può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di
pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali,
mediante ordini di accreditamento da disporre su
pertinenti capitoli, per i quali non trovano
applicazione le norme della legge e del regolamento di
contabilità generale dello Stato sui limiti di somma.
Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a
controllo successivo e, se non estinti al termine
dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere
trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da
parte di enti o privati per le esigenze di protezione
civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa,
con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni
giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge a carico del Fondo per la
protezione civile danno luogo a formali impegni a carico
dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma
1.
Art. 20
Disciplina delle ispezioni
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e
disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di
verifiche delle procedure poste in essere per
l'attuazione delle attività amministrative relative agli
interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto
ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle
verifiche che devono riguardare sia la gestione
finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle
attività e l'affidamento delle medesime a funzionari
ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto
disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 21
Abrogazione delle norme incompatibili
1. Sono abrogate tutte le
norme non compatibili con le disposizioni della presente
legge.
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