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FOTOVOLTAICO
IMPIANTI SOLARI:
produrre e scambiare energia per risparmiare con il CONTO
ENERGIA e lo SCAMBIO sul POSTO
Con la direttiva 2001/77/CE il Parlamento europeo ha inteso
promuovere la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, ovvero da fonti naturali (eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica,
biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione, etc.).
In Italia questa direttiva e' stata recepita dal d.lgs.
387/2003, che ha previsto -tra le altre cose- incentivazioni
per la produzione di energia solare introducendo anche il
concetto di "scambio sul posto", ovvero di scambio di
energia tra l'utente/produttore e il gestore/distributore.
Tali disposizioni sono state rese attuative da decreti del
Ministero delle Attivita' produttive e dell'Autorita' per
l'energia ed il gas (AEEG).
Di particolare importanza sono il Decreto del Ministero
dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e la Delibera AEEG
n.90/07, attuativa del DM.
Grazie a queste disposizioni, alla realizzazione di un
impianto solare fotovoltaico puo' essere associata la
fruizione di incentivi sull'energia prodotta (Conto Energia)
nonche' guadagni diretti se si vende l'energia o forti
risparmi sulla bolletta se l'energia prodotta viene
consumata (Scambio sul posto).
vedi:
Impianto fotovoltaico + Modulo
Fotovoltaico
+
Impianto Solare Fotovoltaico
Il CONTO ENERGIA
Cos'e' e come funziona
Si tratta di un sistema di incentivi legati alla produzione
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
(pannelli solari) installati dagli utenti/produttori sulle
proprie case e collegati alla rete elettrica locale.
In pratica il Conto Energia e' il valore dell'energia
prodotta dall'impianto solare e remunerata dal gestore
locale (GSE) a tariffe particolari, dette "incentivanti".
Il sistema consente
all'utente/produttore di vedersi riconosciute, per un
periodo che puo' arrivare fino a 20 anni (a seconda della
classe di appartenenza dell'impianto, definita in base alla
sua potenza), delle tariffe incentivanti differenziate a
seconda del tipo di impianto ed attualmente fissate dal DM
19/2/07 (si veda piu' avanti).
Allo scopo vengono installati impianti fotovoltaici dotati
di un apparecchio (inverter) che converte e immette
l'energia prodotta nella rete locale e di tre contatori che
conteggiano, rispettivamente, l'energia totale prodotta
dall'impianto, quella che viene immessa in rete e quella che
viene consumata (il normale contatore presente in tutte le
nostre case). Gli ultimi due possono in alcuni casi essere
uniti in un unico contatore "bidirezionale".
Gli impianti sono suddivisi a seconda del loro grado di
integrazione architettonica. Vi sono impianti non integrati
(per es. con moduli ubicati al suolo), parzialmente
integrati (per es. con moduli posizionati sui tetti) od
integrati (es. moduli sostituiti alle coperture di tetti o
posti a copertura di pensiline).
Al variare del tipo di impianto -e della sua potenza- cambia
la tariffa incentivante.
Gli impianti piu' "remunerativi" sono quelli piccoli (fino a
3kW) integrati.
Per i dettagli sui tipi di impianto si vedano gli allegati 2
e 3 del DM 19/2/07, inserito tra i link utili in calce alla
scheda.
Agli incentivi del conto energia (produzione) possono essere
aggiunti quelli della vendita o dello "scambio sul posto".
L'energia prodotta infatti puo' essere tutta ceduta, ceduta
ed in parte auto-consumata, oppure tutta consumata.
Tutte le soluzioni sono vantaggiose, le prime due in modo
esplicito (alla remunerazione della produzione si aggiunge
quella della vendita), l'ultima in modo indiretto, poiche'
alla remunerazione della produzione si aggiunge comunque un
risparmio sulla bolletta elettrica.
La vendita di energia puo' avvenire
- direttamente, in borsa o ad un grossista, tramite stipula
di una convenzione col GME, Gestore del mercato elettrico;
- indirettamente tramite il cosiddetto regime di "ritiro
dedicato" (o "commerciale"), una convenzione col gestore
elettrico GSE a tariffe stabilite dall'Autorita' per
l'energia ed il gas;
Queste forme di vendita sono adatte ad impianti di grossa
dimensione (aziendali o industriali) aventi potenza
superiore ai 20 kW, per i quali e' obbligatoria la
configurazione come "produttore di energia" (officina
elettrica) e che possono consumare l'energia prodotta solo
mentre l'impianto la produce.
Una forma particolare di "vendita" (o meglio di scambio) e'
il servizio di "scambio sul posto", riservato agli impianti
di potenza inferiore ai 20 kw dove il punto di immissione
dell'energia coincide con quello di prelievo, tipicamente
gli impianti montati sulle case di abitazione, di dimensioni
"familiare". In questo caso l'energia viene da una parte
prodotta ed immessa sulla rete e dall'altra prelevata dalla
rete e consumata, con conteggio di una sorta di "saldo"
annuale. Si paga solo se si consuma piu' di quanto si e'
prodotto, ed in caso contrario l'energia prodotta in piu'
non viene venduta ma "immagazzinata" virtualmente per futuri
utilizzi.
Per una famiglia media la cui priorita' sia produrre energia
sufficiente per il proprio auto-consumo e' piu' che adeguato
un impianto di 3kW con una superficie in pannelli di circa
20 mq, magari montata come copertura del tetto, con
attivazione del servizio di "scambio sul posto".
In questa scheda ci proponiamo di approfondire questo tipo
di soluzione, quella che a nostro avviso riguarda
tipicamente l'utente domestico.
Chi puo' accedere alle "tariffe incentivanti"
Gli incentivi sono usufruibili da persone fisiche (oltre e
quelle giuridiche e dai condomini) che siano proprietarie
dell'immobile ove e' installato l'impianto o che possano
disporre di autorizzazione sottoscritta dal proprietario (o
dai proprietari, se piu' di uno) dell'immobile.
Questi soggetti, nell'espletamento della pratica, sono detti
"soggetti responsabili dell'impianto".
Gli impianti solari possono accedere al conto energia se
hanno potenza nominale superiore a 1 kW. Essi devono essere
conformi a determinate norme tecniche, devono rientrare
nelle tre categorie gia' viste e devono essere collegati
alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni impianto
dovra' avere un unico punto di connessione alla rete non
condiviso con altri impianti.
Si vedano in proposito l'art. 2 comma 1 e l'allegato 1 del
DM 19/2/07 inserito tra i link utili.
Le tariffe e i premi previsti dal DM 19/2/07 possono essere
usufruiti per gli impianti entrati in esercizio (a seguito
di nuova costruzione o rifacimento) successivamente al
13/7/07, data di entrata in vigore della delibera AEEG
90/07.
Come accedere
La prima cosa da fare e' ovviamente rivolgersi ad una ditta
specializzata che progetti e realizzi l'impianto. E' bene
anche informarsi presso il proprio Comune per verificare se
si debbano chiedere permessi o autorizzazioni. Se l'impianto
ha potenza superiore ai 20 kW dovra' anche essere presentata
(all'Ufficio tecnico di finanza) una denuncia di apertura
dell'"officina elettrica".
Annotiamo, in proposito, che per le opere di realizzazione
di piccoli impianti fotovoltaici "integrati su tetti di
edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda", il d.lgs.115/08 (art.11 comma 3) ha previsto
che non sia necessaria la DIA (denuncia inizio attivita') ma
che basti una comunicazione preventiva al Comune. Ogni
informazione utile potra' essere chiesta direttamente agli
uffici urbanistici del Comune.
Il soggetto responsabile (di solito il proprietario
dell'immobile o comunque una persona autorizzata dal
proprietario, come gia' detto) deve inoltrare al gestore di
rete locale (Enel, Acea, Hera, etc.) il progetto preliminare
dell'impianto e chiederne la connessione alla rete.
Se l'impianto ha potenza fino a 20 kW dovra' anche precisare
se intende avvalersi del servizio dello scambio sul posto.
Il gestore comunica il punto di allaccio e il proprio
preventivo con i tempi di realizzazione, preventivo che dev'essere
accettato.
Una volta ultimato l'impianto, il soggetto responsabile
dovra' darne notizia al gestore e quest'ultimo dovra'
allacciare l'impianto alla rete.
L'AEEG (Autorita' per l'energia elettrica ed il gas) ha
stabilito che la realizzazione della connessione debba
avvenire entro massimo 30 giorni lavorativi, se il lavoro e'
semplice, e di 120 giorni lavorativi se il lavoro e'
complesso. In caso di mancato rispetto, se non vi sono cause
di forza maggiore o imputabili al soggetto richiedente, deve
essere corrisposto un indennizzo automatico pari al maggior
valore tra l'1% del costo totale della connessione e 5 euro,
per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 180 giorni.
L'AEEG ha fissato anche i corrispettivi applicabili alle
connessioni in bassa tensione, si veda il testo della guida
del GSE inserita tra i link utili e la Delibera AEEG 89/07.
Successivamente, entro 60 giorni dalla entrata in esercizio
dell'impianto il soggetto responsabile deve poi far
pervenire al Gestore locale (GSE) una richiesta di
concessione della tariffa incentivante, con allegata
documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto.
Il mancato rispetto del termine comporta l'impossibilita' di
accedere all'incentivazione.
E' possibile consegnare la richiesta a mano od inviarla
tramite corriere o per posta, meglio se tramite raccomandata
a/r in quanto in questo caso l'invio e' dimostrabile ed
inoltre la data valida ai fini del conteggio dei 60 giorni
e' quella di spedizione (mentre utilizzando la posta
ordinaria vale la data di arrivo al GSE).
Documenti da presentare:
- richiesta dell'incentivo (allegato A1 della delibera
90/07)
- scheda tecnica finale dell'impianto (allegato A2 della
delibera 90/07)
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegato
A4 della delibera 90/07)
- documentazione tecnica (documentazione finale di progetto,
elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori,
certificato di collaudo,dichiarazione di proprieta'
dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto,
ovvero autorizzazione all'installazione dell'impianto,
etc.etc.).
Per i dettagli sulla documentazione tecnica da allegare -che
puo' variare da caso a caso- si veda l'allegato 4 del DM
19/2/07 riportato tra i link utili.
E' possibile preparare la domanda e tutti
gli allegati necessari tramite il sito del Gse (previa
registrazione), al link:
https://fotovoltaico.gsel.it.
L'invio, o la consegna a mano, va poi fatto all'indirizzo;
Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. Viale Maresciallo
Pilsudski 92 - 00197 Roma. riportando sul plico esterno la
seguente dicitura:
"GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM
19/02/2007 – Richiesta di Concessione della tariffa
incentivante - Numero Identificativo Impianto (N°= ……….)".
I tempi di risposta del GSE sono di 60 giorni, sia per
comunicare l'ammissione alla tariffa (con indicazione di
quella riconosciuta) sia per comunicare eventuali carenze
della documentazione presentata. In quest'ultimo caso
vengono concessi al richiedente altri 90 giorni.
All'impianto ammesso alle tariffe incentivanti viene
attribuito un numero identificativo che dovra' poi essere
utilizzato per ogni comunicazione.
Dopo aver ricevuto risposta positiva dal
GSE, il responsabile dell'impianto deve stipulare la
convenzione collegandosi al sito
https://fotovoltaico.gsel.it,
stampando il relativo modulo, firmandolo e inviandolo
all'indirizzo del GSE gia' detto, riportando sul plico la
dicitura:
"GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM
19/02/2007 – Invio convenzione fotovoltaico - Numero
Identificativo Impianto (N°= ……….)".
Fonte: DM 19/2/07 e Delibera AEEG 90/07
Le tariffe incentivanti e il loro pagamento
La tariffa incentivante a cui viene pagata l'energia
prodotta dipende dal tipo di impianto e dalla sua potenza
nominale. La tariffa e' riconosciuta -e mantenuta costante-
per 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
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Potenza dell'impianto in kW
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Impianto non integrato
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Impianto parzialmente
integrato
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Impianto integrato
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tra 1 kW e 3 kW
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0,40/kW
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0,44/kW
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0,49/kW
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tra 3 kW e 20 kW
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0,38/kW
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0,42/kW
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0,46/kW
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superiore a 20 kW
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0,36/kW
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0,40/kW
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0,44/kW
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Attenzione ! Le
suddette tariffe valgono per impianti entrati in esercizio
dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG
90/07) e prima del 31 dicembre 2008.
Per gli impianti che entreranno
in esercizio tra il 1/1/09 e il 31/12/2010 le tariffe di cui
sopra saranno ridotte del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008, ferma la validita'
ventennale. Per i periodi successivi al 2010 le tariffe
cambieranno ulteriormente e verranno fissate con ulteriori
decreti ministeriali.
Le tariffe di cui sopra sono incrementate del 5% per:
- impianti ricadenti nelle ultime due righe della colonna 1
(superiori ai 3 kW non integrati) il cui soggetto
responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta
dall'impianto (art.2 comma 2 d.lgs.79/1999);
- impianti integrati in edifici con destinazione agricola
sostituiti a coperture in eternit o contenenti amianto;
- impianti utilizzati in scuole pubbliche o paritarie di
qualunque ordine e grado, in strutture sanitarie o in enti
locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti.
Ai benefici delle tariffe incentivanti gia' dette se ne
aggiungono altri qualora venga attivato il servizio di
"scambio sul posto". Per i dettagli si veda la sezione
successiva.
Il pagamento degli incentivi, per quanto riguarda gli
impianti di potenza fino a 20 kW per i quali e' stato
attivato il servizio di "scambio sul posto", avviene con
cadenza bimestrale -a condizione che la somma superi i 250
euro- sul conto corrente bancario indicato dal soggetto
responsabile con valuta a fine mese.
La cifra e' calcolata moltiplicando l'energia prodotta e la
tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata
dei premi aggiuntivi. La misura dell'energia prodotta
mensilmente viene comunicata al GSE dai gestori di rete con
i quali i soggetti responsabili hanno stipulato i contratti
di "scambio sul posto".
Sulla tariffa incentivante pagata non viene aggiunta l'iva,
nemmeno se il soggetto destinatario e' un'azienda. Cio' in
quanto si tratta di un contributo a fondo perduto reso in
assenza di controprestazione (circolare Agenzia delle
Entrate 46/2007).
E' interessante aggiungere che per la persona fisica che non
usa l'impianto nell'ambito dell'attivita' di impresa, le
cifre percepite come incentivi non sono soggette al
pagamento delle imposte dirette (irpef) se non nel caso in
cui l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi
venga venduta alla rete, caso che NON riguarda chi
usufruisce del servizio di "scambio sul posto", dove
l'energia in surplus viene "immagazzinata". Maggiori
informazioni al riguardo possono si trovano nella circolare
suddetta (46/2007) oppure possono essere chieste
direttamente agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.
IL SERVIZIO di "SCAMBIO sul POSTO"
Cos'e' e come funziona
Per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili
aventi potenza nominale fino a 20 kWp (Chilowatt picco, la
potenza massima dell'impianto) e per i quali il punto di
immissione e di prelievo di energia coincidono, e' possibile
attivare il servizio di "scambio sul posto" -o "net metering"-,
ovvero una sorta di scambio di energia tra
l'utente/produttore e il gestore di rete, regolato da un
contratto, col calcolo di un "saldo" annuale.
L'utente da una parte produce energia e la immette in rete,
dall'altro la consuma prelevandola dalla rete.
Si possono verificare questi casi:
- energia prodotta uguale a energia consumata: saldo annuale
a zero;
- energia prodotta superiore a energia consumata: il surplus
viene "immagazzinato" virtualmente ed e' utilizzabile per
tre anni (dopodiche' , se non usato, viene perso);
- energia prodotta inferiore a energia consumata: il surplus
viene pagato in bolletta alle tariffe del proprio contratto
stipulato. Viene considerata, ovviamente, anche l'eventuale
energia "immagazzinata" in precedenza.
Il "saldo" annuo puo' anche essere calcolato per fasce (a
scelta del richiedente alla stipula del contratto). In
questo caso l'energia immessa e quella prelevata si
compensano anche sulla base di ciascuna fascia oraria, oltre
che in base all'anno. L'impianto, in questo caso, deve
essere abilitato alla misurazione per fascia oraria,
ovviamente.
Il servizio di scambio e' reso dal distributore della rete
locale (che puo' essere Enel come Acea, Hera, etc, a seconda
della zona).
Tale distributore provvedera' a effettuare, ad ogni fine
anno, il conteggio del "saldo" suddetto e il relativo
conguaglio, emettendo una bolletta (in caso di consumi che
superino la produzione) o quantificando il credito
"immagazzinato" virtualmente per i successivi tre anni.
Per il primo anno di funzionamento del servizio e' possibile
che il distributore addebiti degli "acconti" basati su
consumi presunti calcolati sui consumi degli anni precedenti
senza tener conto della produzione dell'impianto. Cio' e'
lecito ma ovviamente tali acconti dovranno essere scalati
dall'eventuale somma dovuta a fine anno oppure rimborsati
qualora a fine anno il "saldo" energia fosse a credito.
I benefici dello scambio si sommano a quelli -tariffari- del
"conto energia". Il totale dell'energia prodotta, quindi,
viene remunerato alle tariffe incentivanti indipendentemente
dal consumo.
Lo scambio sul posto e' usufruibile anche per piu' di 20
anni, ed e' particolarmente adatto agli utenti che
installano impianti (nell'abitazione o nell'azienda)
dimensionati in base al proprio consumo o a chi consuma di
notte, quando il proprio impianto non produce.
Come accedere al servizio
Come gia' visto l'intenzione di attivare sull'impianto il
servizio di scambio sul posto, deve essere comunicata fin
dalla prima richiesta di connessione alla rete elettrica
inviata al gestore locale (Enel, Acea, etc.).
Nella pratica l'utente (che sia del mercato vincolato o del
mercato libero) deve prima chiedere la connessione alla rete
e poi sottoscrivere il contratto di "scambio sul posto" con
l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale
in cui e ubicato l'impianto.
Alla richiesta dell'utente deve corrispondere l'invio di una
bozza di contratto entro 30 giorni, bozza che deve essere
conforme ai dettami dell'Autorita' per l'energia ed il gas
(delibera 28/06), con indicazione dei tempi medi di
attivazione del servizio.
Se gli interventi necessari per la connessione richiedono
piu' di 90 giorni decorrenti dal ricevimento del contratto
sottoscritto, il gestore deve darne comunicazione indicando
le motivazioni.
L'Autorita' per l'energia ed il
gas ha fissato come contributo annuo per i costi operativi
del gestore la cifra di 30 euro per punto di connessione, a
cui si aggiungono 20 euro se l'utente chiede l'applicazione
di modalita' di calcolo del saldo diverse da quelle
standard.
Novita' in vigore dal 2009
L'Autorita' per l'energia ed il gas ha adottato, il
3/6/2008, il Testo integrato delle modalita' e delle
condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP),
con approvazione della delibera 74/08.
Questo testo -che entrera' in vigore il 1/1/2009- ha
semplificato e in parte modificato le regole di fruizione
del servizio di scambio sul posto, annullando le precedenti
disposizioni (delibera 28/06) che comunque rimangono valide
fino alla fine del 2008.
Le principali novita' sono:
- il servizio di
scambio sul posto non verra' piu' erogato dai distributori
locali ma direttamente dal GSE attraverso un portale
informatico accessibile dal sito
http://www.gsel.it/Pagine/default.aspx ;
- il sistema di scambio e' diversificato nel senso che il
consumo di energia continua ad essere erogato e fatturato
dal venditore con cui l'utente ha sottoscritto il contratto
di fornitura (del mercato libero o vincolato), mentre il GSE
eroga un contributo calcolato in base al valore
dell'energia immessa sulla rete, con cadenza trimestrale
(acconti) e con un conguaglio annuale.
- il conguaglio di energia a credito eventualmente maturato
annualmente sara' usufruibile senza limiti di tempo (non
piu' quindi entro tre anni);
- il servizio di
scambio sul posto sara' usufruibile anche da titolari di
impianti di produzione da cogenerazione ad altro rendimento
con potenza fino a 200 kW (si tratta di impianti che
producono simultaneamente energia elettrica e energia
termica mediante il recupero dell'energia termica che, nelle
produzioni tradizionali di energia elettrica, andrebbe
dispersa. Maggiori dettagli sul d.lgs. 20/07);
- con l'emanazione di prossimi decreti del ministero dello
Sviluppo Economico -ancora da adottarsi- lo scambio sul
posto sara' inoltre esteso anche agli impianti solari (in
generale agli impianti alimentati con fonti rinnovabili)
aventi potenza fino a 200 kW. Cio' a seguito di quanto
previsto dalla legge Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.2
comma 150).
Il GSE ha chiarito che la richiesta di
connessione alla rete dell'impianto nuovo deve, come prima,
essere presentata al distributore locale. Si tratta infatti
di pratiche diverse: prima l'impianto viene connesso, poi
viene presentata la domanda di accesso alle tariffe
incentivanti (Conto Energia), poi viene eventualmente
chiesto l'accesso al servizio di scambio sul posto. Per i
chiarimenti si veda la prima parte di questa scheda.
Riguardo al primo punto l'Autorita' per l'energia ha
chiarito che fino al 31/12/08 il soggetto erogatore del
servizio rimane l'impresa distributrice locale, mentre a
partire dal 1/1/2009 i contratti dovranno essere
sottoscritti con il Gestore dei Servizi Elettici (GSE).
Per quanto riguarda i contratti gia' attivi nel 2008:
- al 31/12/08 cesseranno, anche quelli per i quali l'anno
contrattuale scade successivamente. Chi fosse interessato a
continuare ad usufruire del servizio di scambio sul posto
dovra' stipulare un nuovo contratto con il GSE, attraverso
il sito Internet gia' detto, inviando la richiesta per
conoscenza all'impresa di vendita con la quale e' attivo il
contratto di fornitura di energia elettrica;
- di detta cessazione il distributore locale dovra' dare
comunicazione scritta all'utente, con tutte le informazioni
sulla possibilita' di sottoscrivere un nuovo contratto con
il GSE;
- la cessazione suddetta riguarda solo il contratto di
scambio sul posto, mentre rimane attivo il contratto di
fornitura di energia elettrica in vigore nel 2008;
- il saldo per l'anno 2008 sara' calcolato dal distributore
locale entro Febbraio 2009 e comunicato al GSE (si veda
Comunicato dell'AEEG del 7/11/08 riportato nella pagina
della delibera 74/08 al link presente in fondo alla scheda).
Per chiarimenti e' bene contattare il GSE ai recapiti
indicati sul loro sito o cercare le informazioni sul sito
stesso:
http://www.gsel.it/Pagine/default.aspx
IL PREMIO AGGIUNTIVO del CONTO ENERGIA
Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico operi nel regime di
"scambio sul posto" e' possibile usufruire di un premio
aggiuntivo, qualora il richiedente (soggetto responsabile)
si sia dotato di un attestato di certificazione energetica
-o attestato di qualificazione energetica- relativo
all'edificio ed effettui, successivamente all'entrata in
esercizio dell'impianto, interventi che consentano una
riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia (si
veda l'art.6 comma 9 del d.lgs.192/05).
Il premio consiste nella maggiorazione percentuale della
tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta,
nella misura della meta' della percentuale di riduzione del
fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. Detta
maggiorazione non puo' in ogni caso eccedere il 30% della
stessa tariffa incentivante riconosciuta alla data di
entrata in esercizio dell'impianto.
Esso e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo
alla data di ricevimento, da parte del gestore GSE, delle
certificazioni energetiche gia' dette e vale per l'intero
periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Il premio aggiuntivo spetta anche per gli impianti che
operano in regime "scambio sul posto" in edifici di nuova
costruzione che conseguano un indice di prestazione
energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori
riportati dal d.lgs. 192/2005 nell'Allegato C, comma 1,
tabella1. Occorre ugualmente un'adeguata certificazione.
La richiesta di fruizione del premio aggiuntivo va inviata
successivamente all'ottenimento delle tariffe incentivanti
del Conto Energia (vedi sopra).
Essa va inoltrata al GSE all'indirizzo e alle modalita' gia'
viste per le tariffe incentivanti (a mano, per corriere o
per raccomandata a/r) indicando sul plico la dicitura
"GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM
19/02/2007 – Richiesta del Premio per impianti fotovoltaici
abbinati all'uso efficiente dell'energia - Numero
Identificativo Impianto (N°= ……….)".
La domanda (Allegati A3a e A3b della delbera AEEG 90/07) e
gli allegati possono essere preparati collegandosi al sito
http://www.gsel.it
Gli allegati variano a seconda del caso, ovvero a seconda
che si tratti di edifici oggetto di opere di miglioramento o
di edifici di nuova costruzione.
Dettagli si trovano all'art.7 del DM 19/2/07 e negli
allegati A3a e A3b della delibera AEEG 90/07, ambedue
presenti tra i link utili in calce alla scheda.
Il GSE comunichera' l'ammissione o la non ammissione al
premio, con indicazione nel primo caso del premio stesso,
entro 60 giorni. Entro lo stesso termine potra' comunicare
la carenza di documentazione che potra' essere integrata
entro ulteriori 90 giorni
Nota: Se il soggetto responsabile, dopo che gli e' stato
concesso il premio, decide di non avvalersi piu' del
servizio di "scambio sul posto", il diritto al premio decade
dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto
di "scambio sul posto":
CUMULABILITA' con ALTRI INCENTIVI e DETRAZIONI FISCALI
Le tariffe incentivanti del Conto Energia non sono
applicabili all'energia prodotta con impianti che abbiano
goduto di:
- contributi pubblici, goduti per la realizzazione, che
eccedano il 20% del costo dell'investimento (sono escluse le
scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie
pubbliche);
- certificati verdi e titoli di efficienza energetica;
- detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie
prorogata dall'ultima legge finanziaria (Finanziaria 2008)
fino al 2010.
L'Agenzia delle entrate precisa anche che ai costi sostenuti
per la realizzazione di impianti solari e per l'acquisto dei
pannelli NON e' applicabile la detrazione fiscale del 55%
prevista dalla Finanziaria 2007 (e poi prorogata fino al
2010) per gli interventi di risparmio energetico.
La detrazione e' applicabile solo agli interventi di
riqualificazione energetica come, in questi casi,
l'eventuale isolamento del tetto, a condizione che tali
interventi abbiano conseguito un indice di prestazione per
la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% i
valori riportati nell'Allegato C del decreto 7/4/08.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle entrate n.207/2008
Se l'impianto a pannelli solari serve anche per la
produzione di acqua calda e' in ogni caso usufruibile la
detrazione fiscale del 55% (con massimale detraibile di
60.000 euro ripartibile fino a 10 anni), prorogata fino al
2010 dalla stessa Finanziaria 2008.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle entrate n.299/2008
Per informazioni sulle detrazioni fiscali si veda la scheda
INCENTIVI 2008: ROTTAMAZIONE AUTO, INTERVENTI SULLA CASA E
'BONUS'
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=206239
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Decreto Legislativo 387 del 2003 (art.6 e 7) istitutore
del sistema poi definito "Conto Energia" e del servizio di
"scambio sul posto".
- DM del Ministero delle attivita' produttive del 28 luglio
2005, integrato dal DM del 6 febbraio 2006, di prima
attuazione dell'art.7 (Conto energia) del d.lgs.387/2003,
applicabile agli impianti che hanno gia' acquisito il
diritto di accesso alle tariffe incentivanti entro il 2006.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio
2007 che ha rinnovato e semplificato il meccanismo di
funzionamento del Conto Energia, applicabile agli impianti
entrati in funzione dopo il 13/7/07;
- Delibere attuative AEEG n. 88/07, 89/07 e 90/07, emesse
nell'aprile 2007 dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e
del Gas. La 90/07, in particolare, e' attuativa del DM
19/2/07.
- Delibera AEEG n.28/06, attuativa dell'art.6 (scambio sul
posto) del d.lgs.387/2003.
- Delibera AEEG n.ARG/elt 74/08 che modifica le condizioni
tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di "scambio
sul posto" per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Entra In vigore dal 1/1/2009 al posto della delibera 28/06.
LINK UTILI
- Sito del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE spa):
http://www.gsel.it/Pagine/default.aspx
- GUIDA del GESTORE:
http://www.gsel.it/attivita'/ContoEnergiaF/servizi/Documents/20080514_ContoEnergia2008.pdf
- Testo del DM 19/2/2007:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/leggienorme/legg_mostra.php?id=240662
- Testo della delibera AEEG 90/07:
http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07.htm
- Testo della delibera AEEG 74/08:
http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08arg.htm
By Rita Sabelli - Tratto da: aduc.it
vedi:
ECONOMIA del FOTOVOLTAICO, ma non al Silicio
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IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
- Nuove regole per lo scambio sul posto
Dal primo gennaio il servizio è
fornito dal solo Gestore dei servizi elettrici, secondo
modalità uniformi per tutta la nazione. Per una maggiore
trasparenza e qualche vantaggio economico
Dal 1°
gennaio 2008 sono in vigore nuove regole per l’energia
prodotta nei piccoli impianti da fonti rinnovabili. Con la
delibera 74/08
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha infatti
cambiato le modalità di funzionamento e le condizioni
tecnico-economiche per il meccanismo di “scambio sul posto”
(Ssp).
Con questo
sistema, chi ha installato in casa degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili o da cogenerazione (produzione
combinata di energia elettrica ed energia termica) può
immettere in rete l’energia elettrica prodotta e non
consumata immediatamente, per utilizzarla in momenti
successivi, quando effettivamente necessario (vedi Galileo,
Centrali fai da te).
Fino allo scorso anno, il
servizio era gestito dai diversi distributori territoriali,
quindi con modalità non uniformi.
Dal 2009, invece, il servizio di scambio sul posto è erogato
dal solo Gestore dei servizi elettrici (Gse), secondo
modalità uniformi per tutto il sistema nazionale. Obiettivo
del nuovo sistema è “garantire una maggiore semplicità
contrattuale, più trasparenza ed efficacia di gestione e la
corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica
immessa e consumata”, come si legge nella delibera
dell'Autorità. Il nuovo regime, che si applica agli impianti
di produzione da fonti rinnovabili con potenza fino a 20
chiloWatt e a quelli da cogenerazione fino a 200 chiloWatt,
prevede infatti un unico prezzo fisso incentivante, la
cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva.
La novità più importante,
infatti, è che la compensazione fra le differenze positive o
negative (saldi) di energia prodotta e consumata non sarà
più calcolata sulla base dei chilowattora prodotti e
consumati, ma sul valore economico dell’energia. Ciò
rappresenta un vantaggio in quanto i saldi positivi (quando
cioè la produzione è maggiore rispetto ai consumi)
avverranno in ore in cui il prezzo dell’energia è alto. Al
contrario i saldi negativi (produzione inferiore ai consumi)
sono previsti in ore in cui il prezzo dell’energia è minore
(ore serali e notturne, quando non vi è insolazione).
I soggetti
che usufruiscono già del servizio di scambio sul posto
dovranno presentare domanda al Gse entro il 31 marzo 2009
per stipulare una nuova convenzione. Il nuovo regime,
precisa il Gse, non comporterà nessuna modifica delle
modalità di ottenimento e di erogazione dell’incentivo
previsto per gli impianti fotovoltaici in base al Conto
Energia, né alcuna spesa. Anzi, ci sarà un vantaggio:
- il
credito di energia prodotta ma non utilizzata maturato alla
fine dell'anno non scadrà più a distanza di tre anni, come
previsto fino ad oggi, ma potrà essere riscosso senza limite
temporale. Nel caso degli impianti da produzione da
cogenerazione, si può scegliere se recuperare il credito
negli anni successivi sotto forma di energia prelevata,
oppure di incassare l'equivalente in denaro alla fine
dell’anno nel quale è stato maturato il credito. Tutti i
dettagli su
gse.it.
(r.p.)
Tratto da: galileonet.it
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