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FOTOVOLTAICO, Norme e pratiche per impianti - 2
http://www.notizietg.it/ecco-i-globi-solari-400-volte-piu-efficienti-dei-pannelli-solari-video/#
 

FOTOVOLTAICO
IMPIANTI SOLARI: produrre e scambiare energia per risparmiare con il CONTO ENERGIA e lo SCAMBIO sul POSTO

Con la direttiva 2001/77/CE il Parlamento europeo ha inteso promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero da fonti naturali (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, etc.).
In Italia questa direttiva e' stata recepita dal d.lgs. 387/2003, che ha previsto -tra le altre cose- incentivazioni per la produzione di energia solare introducendo anche il concetto di "scambio sul posto", ovvero di scambio di energia tra l'utente/produttore e il gestore/distributore. Tali disposizioni sono state rese attuative da decreti del Ministero delle Attivita' produttive e dell'Autorita' per l'energia ed il gas (AEEG).
Di particolare importanza sono il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e la Delibera AEEG n.90/07, attuativa del DM.
 
Grazie a queste disposizioni, alla realizzazione di un impianto solare fotovoltaico puo' essere associata la fruizione di incentivi sull'energia prodotta (Conto Energia) nonche' guadagni diretti se si vende l'energia o forti risparmi sulla bolletta se l'energia prodotta viene consumata (Scambio sul posto).
vedi: Impianto fotovoltaico  +  Modulo Fotovoltaico  +  Impianto Solare Fotovoltaico

Il CONTO ENERGIA 
Cos'e' e come funziona
Si tratta di un sistema di incentivi legati alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (pannelli solari) installati dagli utenti/produttori sulle proprie case e collegati alla rete elettrica locale.
In pratica il Conto Energia e' il valore dell'energia prodotta dall'impianto solare e remunerata dal gestore locale (GSE) a tariffe particolari, dette "incentivanti".

Il sistema consente all'utente/produttore di vedersi riconosciute, per un periodo che puo' arrivare fino a 20 anni (a seconda della classe di appartenenza dell'impianto, definita in base alla sua potenza), delle tariffe incentivanti differenziate a seconda del tipo di impianto ed attualmente fissate dal DM 19/2/07 (si veda piu' avanti).
 
Allo scopo vengono installati impianti fotovoltaici dotati di un apparecchio (inverter) che converte e immette l'energia prodotta nella rete locale e di tre contatori che conteggiano, rispettivamente, l'energia totale prodotta dall'impianto, quella che viene immessa in rete e quella che viene consumata (il normale contatore presente in tutte le nostre case). Gli ultimi due possono in alcuni casi essere uniti in un unico contatore "bidirezionale".
 
Gli impianti sono suddivisi a seconda del loro grado di integrazione architettonica. Vi sono impianti non integrati (per es. con moduli ubicati al suolo), parzialmente integrati (per es. con moduli posizionati sui tetti) od integrati (es. moduli sostituiti alle coperture di tetti o posti a copertura di pensiline).
Al variare del tipo di impianto -e della sua potenza- cambia la tariffa incentivante.
Gli impianti piu' "remunerativi" sono quelli piccoli (fino a 3kW) integrati.
Per i dettagli sui tipi di impianto si vedano gli allegati 2 e 3 del DM 19/2/07, inserito tra i link utili in calce alla scheda.
 
Agli incentivi del conto energia (produzione) possono essere aggiunti quelli della vendita o dello "scambio sul posto".
L'energia prodotta infatti puo' essere tutta ceduta, ceduta ed in parte auto-consumata, oppure tutta consumata.
Tutte le soluzioni sono vantaggiose, le prime due in modo esplicito (alla remunerazione della produzione si aggiunge quella della vendita), l'ultima in modo indiretto, poiche' alla remunerazione della produzione si aggiunge comunque un risparmio sulla bolletta elettrica.
 
La vendita di energia puo' avvenire
- direttamente, in borsa o ad un grossista, tramite stipula di una convenzione col GME, Gestore del mercato elettrico;
- indirettamente tramite il cosiddetto regime di "ritiro dedicato" (o "commerciale"), una convenzione col gestore elettrico GSE a tariffe stabilite dall'Autorita' per l'energia ed il gas;
Queste forme di vendita sono adatte ad impianti di grossa dimensione (aziendali o industriali) aventi potenza superiore ai 20 kW, per i quali e' obbligatoria la configurazione come "produttore di energia" (officina elettrica) e che possono consumare l'energia prodotta solo mentre l'impianto la produce. 
 
Una forma particolare di "vendita" (o meglio di scambio) e' il servizio di "scambio sul posto", riservato agli impianti di potenza inferiore ai 20 kw dove il punto di immissione dell'energia coincide con quello di prelievo, tipicamente gli impianti montati sulle case di abitazione, di dimensioni "familiare". In questo caso l'energia viene da una parte prodotta ed immessa sulla rete e dall'altra prelevata dalla rete e consumata, con conteggio di una sorta di "saldo" annuale. Si paga solo se si consuma piu' di quanto si e' prodotto, ed in caso contrario l'energia prodotta in piu' non viene venduta ma "immagazzinata" virtualmente per futuri utilizzi.
 
Per una famiglia media la cui priorita' sia produrre energia sufficiente per il proprio auto-consumo e' piu' che adeguato un impianto di 3kW con una superficie in pannelli di circa 20 mq, magari montata come copertura del tetto, con attivazione del servizio di "scambio sul posto".
In questa scheda ci proponiamo di approfondire questo tipo di soluzione, quella che a nostro avviso riguarda tipicamente l'utente domestico.
 
Chi puo' accedere alle "tariffe incentivanti"
Gli incentivi sono usufruibili da persone fisiche (oltre e quelle giuridiche e dai condomini) che siano proprietarie dell'immobile ove e' installato l'impianto o che possano disporre di autorizzazione sottoscritta dal proprietario (o dai proprietari, se piu' di uno) dell'immobile.
Questi soggetti, nell'espletamento della pratica, sono detti "soggetti responsabili dell'impianto".
 
Gli impianti solari possono accedere al conto energia se hanno potenza nominale superiore a 1 kW. Essi devono essere conformi a determinate norme tecniche, devono rientrare nelle tre categorie gia' viste e devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni impianto dovra' avere un unico punto di connessione alla rete non condiviso con altri impianti.
Si vedano in proposito l'art. 2 comma 1 e l'allegato 1 del DM 19/2/07 inserito tra i link utili.
 
Le tariffe e i premi previsti dal DM 19/2/07 possono essere usufruiti per gli impianti entrati in esercizio (a seguito di nuova costruzione o rifacimento) successivamente al 13/7/07, data di entrata in vigore della delibera AEEG 90/07.
 
Come accedere
La prima cosa da fare e' ovviamente rivolgersi ad una ditta specializzata che progetti e realizzi l'impianto. E' bene anche informarsi presso il proprio Comune per verificare se si debbano chiedere permessi o autorizzazioni. Se l'impianto ha potenza superiore ai 20 kW dovra' anche essere presentata (all'Ufficio tecnico di finanza) una denuncia di apertura dell'"officina elettrica".
Annotiamo, in proposito, che per le opere di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici "integrati su tetti di edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda", il d.lgs.115/08 (art.11 comma 3) ha previsto che non sia necessaria la DIA (denuncia inizio attivita') ma che basti una comunicazione preventiva al Comune. Ogni informazione utile potra' essere chiesta direttamente agli uffici urbanistici del Comune.
 
Il soggetto responsabile (di solito il proprietario dell'immobile o comunque una persona autorizzata dal proprietario, come gia' detto) deve inoltrare al gestore di rete locale (Enel, Acea, Hera, etc.) il progetto preliminare dell'impianto e chiederne la connessione alla rete.
Se l'impianto ha potenza fino a 20 kW dovra' anche precisare se intende avvalersi del servizio dello scambio sul posto.
Il gestore comunica il punto di allaccio e il proprio preventivo con i tempi di realizzazione, preventivo che dev'essere accettato.
Una volta ultimato l'impianto, il soggetto responsabile dovra' darne notizia al gestore e quest'ultimo dovra' allacciare l'impianto alla rete.
 
L'AEEG (Autorita' per l'energia elettrica ed il gas) ha stabilito che la realizzazione della connessione debba avvenire entro massimo 30 giorni lavorativi, se il lavoro e' semplice, e di 120 giorni lavorativi se il lavoro e' complesso. In caso di mancato rispetto, se non vi sono cause di forza maggiore o imputabili al soggetto richiedente, deve essere corrisposto un indennizzo automatico pari al maggior valore tra l'1% del costo totale della connessione e 5 euro, per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 180 giorni.
 
L'AEEG ha fissato anche i corrispettivi applicabili alle connessioni in bassa tensione, si veda il testo della guida del GSE inserita tra i link utili e la Delibera AEEG 89/07.
 
Successivamente, entro 60 giorni dalla entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile deve poi far pervenire al Gestore locale (GSE) una richiesta di concessione della tariffa incentivante, con allegata documentazione finale di entrata in esercizio dell'impianto. Il mancato rispetto del termine comporta l'impossibilita' di accedere all'incentivazione.
 
E' possibile consegnare la richiesta a mano od inviarla tramite corriere o per posta, meglio se tramite raccomandata a/r in quanto in questo caso l'invio e' dimostrabile ed inoltre la data valida ai fini del conteggio dei 60 giorni e' quella di spedizione (mentre utilizzando la posta ordinaria vale la data di arrivo al GSE).
 
Documenti da presentare:
- richiesta dell'incentivo (allegato A1 della delibera 90/07)
- scheda tecnica finale dell'impianto (allegato A2 della delibera 90/07)
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegato A4 della delibera 90/07)
- documentazione tecnica (documentazione finale di progetto, elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori, certificato di collaudo,dichiarazione di proprieta' dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione all'installazione dell'impianto, etc.etc.).
 
Per i dettagli sulla documentazione tecnica da allegare -che puo' variare da caso a caso- si veda l'allegato 4 del DM 19/2/07 riportato tra i link utili.

E' possibile preparare la domanda e tutti gli allegati necessari tramite il sito del Gse (previa registrazione), al link: https://fotovoltaico.gsel.it.
 
L'invio, o la consegna a mano, va poi fatto all'indirizzo;
Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. Viale Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 Roma. riportando sul plico esterno la seguente dicitura:
"GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19/02/2007 – Richiesta di Concessione della tariffa incentivante - Numero Identificativo Impianto (N°= ……….)".

I tempi di risposta del GSE sono di 60 giorni, sia per comunicare l'ammissione alla tariffa (con indicazione di quella riconosciuta) sia per comunicare eventuali carenze della documentazione presentata. In quest'ultimo caso vengono concessi al richiedente altri 90 giorni.
All'impianto ammesso alle tariffe incentivanti viene attribuito un numero identificativo che dovra' poi essere utilizzato per ogni comunicazione.

Dopo aver ricevuto risposta positiva dal GSE, il responsabile dell'impianto deve stipulare la convenzione collegandosi al sito https://fotovoltaico.gsel.it, stampando il relativo modulo, firmandolo e inviandolo all'indirizzo del GSE gia' detto, riportando sul plico la dicitura:
"GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19/02/2007 – Invio convenzione fotovoltaico - Numero Identificativo Impianto (N°= ……….)".
 Fonte: DM 19/2/07 e Delibera AEEG 90/07
 
Le tariffe incentivanti e il loro pagamento
La tariffa incentivante a cui viene pagata l'energia prodotta dipende dal tipo di impianto e dalla sua potenza nominale. La tariffa e' riconosciuta -e mantenuta costante- per 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

Potenza dell'impianto in kW
 

Impianto non integrato
 

Impianto parzialmente integrato
 

Impianto integrato
 

tra 1 kW e 3 kW
 

0,40/kW
 

0,44/kW
 

0,49/kW
 

tra 3 kW e 20 kW
 

0,38/kW
 

0,42/kW
 

0,46/kW
 

superiore a 20 kW
 

0,36/kW
 

0,40/kW
 

0,44/kW
 

Attenzione ! Le suddette tariffe valgono per impianti entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della Delibera AEEG 90/07) e prima del 31 dicembre 2008.

Per gli impianti che entreranno in esercizio tra il 1/1/09 e il 31/12/2010 le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, ferma la validita' ventennale. Per i periodi successivi al 2010 le tariffe cambieranno ulteriormente e verranno fissate con ulteriori decreti ministeriali.
 
Le tariffe di cui sopra sono incrementate del 5% per:
- impianti ricadenti nelle ultime due righe della colonna 1 (superiori ai 3 kW non integrati) il cui soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto (art.2 comma 2 d.lgs.79/1999);
- impianti integrati in edifici con destinazione agricola sostituiti a coperture in eternit o contenenti amianto;
- impianti utilizzati in scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado, in strutture sanitarie o in enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti.
 
Ai benefici delle tariffe incentivanti gia' dette se ne aggiungono altri qualora venga attivato il servizio di "scambio sul posto". Per i dettagli si veda la sezione successiva.
 
Il pagamento degli incentivi, per quanto riguarda gli impianti di potenza fino a 20 kW per i quali e' stato attivato il servizio di "scambio sul posto", avviene con cadenza bimestrale -a condizione che la somma superi i 250 euro- sul conto corrente bancario indicato dal soggetto responsabile con valuta a fine mese.
La cifra e' calcolata moltiplicando l'energia prodotta e la tariffa incentivante riconosciuta, eventualmente maggiorata dei premi aggiuntivi. La misura dell'energia prodotta mensilmente viene comunicata al GSE dai gestori di rete con i quali i soggetti responsabili hanno stipulato i contratti di "scambio sul posto".
Sulla tariffa incentivante pagata non viene aggiunta l'iva, nemmeno se il soggetto destinatario e' un'azienda. Cio' in quanto si tratta di un contributo a fondo perduto reso in assenza di controprestazione (circolare Agenzia delle Entrate 46/2007).
 
E' interessante aggiungere che per la persona fisica che non usa l'impianto nell'ambito dell'attivita' di impresa, le cifre percepite come incentivi non sono soggette al pagamento delle imposte dirette (irpef) se non nel caso in cui l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi venga venduta alla rete, caso che NON riguarda chi usufruisce del servizio di "scambio sul posto", dove l'energia in surplus viene "immagazzinata". Maggiori informazioni al riguardo possono si trovano nella circolare suddetta (46/2007) oppure possono essere chieste direttamente agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.
 
IL SERVIZIO di "SCAMBIO sul POSTO"
Cos'e' e come funziona
Per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili aventi potenza nominale fino a 20 kWp (Chilowatt picco, la potenza massima dell'impianto) e per i quali il punto di immissione e di prelievo di energia coincidono, e' possibile attivare il servizio di "scambio sul posto" -o "net metering"-, ovvero una sorta di scambio di energia tra l'utente/produttore e il gestore di rete, regolato da un contratto, col calcolo di un "saldo" annuale.
 
L'utente da una parte produce energia e la immette in rete, dall'altro la consuma prelevandola dalla rete.
Si possono verificare questi casi:
- energia prodotta uguale a energia consumata: saldo annuale a zero;
- energia prodotta superiore a energia consumata: il surplus viene "immagazzinato" virtualmente ed e' utilizzabile per tre anni (dopodiche' , se non usato, viene perso);
- energia prodotta inferiore a energia consumata: il surplus viene pagato in bolletta alle tariffe del proprio contratto stipulato. Viene considerata, ovviamente, anche l'eventuale energia "immagazzinata" in precedenza.
 
Il "saldo" annuo puo' anche essere calcolato per fasce (a scelta del richiedente alla stipula del contratto). In questo caso l'energia immessa e quella prelevata si compensano anche sulla base di ciascuna fascia oraria, oltre che in base all'anno. L'impianto, in questo caso, deve essere abilitato alla misurazione per fascia oraria, ovviamente.
 
Il servizio di scambio e' reso dal distributore della rete locale (che puo' essere Enel come Acea, Hera, etc, a seconda della zona).
Tale distributore provvedera' a effettuare, ad ogni fine anno, il conteggio del "saldo" suddetto e il relativo conguaglio, emettendo una bolletta (in caso di consumi che superino la produzione) o quantificando il credito "immagazzinato" virtualmente per i successivi tre anni.
Per il primo anno di funzionamento del servizio e' possibile che il distributore addebiti degli "acconti" basati su consumi presunti calcolati sui consumi degli anni precedenti senza tener conto della produzione dell'impianto. Cio' e' lecito ma ovviamente tali acconti dovranno essere scalati dall'eventuale somma dovuta a fine anno oppure rimborsati qualora a fine anno il "saldo" energia fosse a credito.
 
I benefici dello scambio si sommano a quelli -tariffari- del "conto energia". Il totale dell'energia prodotta, quindi, viene remunerato alle tariffe incentivanti indipendentemente dal consumo.
 
Lo scambio sul posto e' usufruibile anche per piu' di 20 anni, ed e' particolarmente adatto agli utenti che installano impianti (nell'abitazione o nell'azienda) dimensionati in base al proprio consumo o a chi consuma di notte, quando il proprio impianto non produce.
 
Come accedere al servizio
Come gia' visto l'intenzione di attivare sull'impianto il servizio di scambio sul posto, deve essere comunicata fin dalla prima richiesta di connessione alla rete elettrica inviata al gestore locale (Enel, Acea, etc.).
Nella pratica l'utente (che sia del mercato vincolato o del mercato libero) deve prima chiedere la connessione alla rete e poi sottoscrivere il contratto di "scambio sul posto" con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui e ubicato l'impianto.
Alla richiesta dell'utente deve corrispondere l'invio di una bozza di contratto entro 30 giorni, bozza che deve essere conforme ai dettami dell'Autorita' per l'energia ed il gas (delibera 28/06), con indicazione dei tempi medi di attivazione del servizio.
 
Se gli interventi necessari per la connessione richiedono piu' di 90 giorni decorrenti dal ricevimento del contratto sottoscritto, il gestore deve darne comunicazione indicando le motivazioni.

L'Autorita' per l'energia ed il gas ha fissato come contributo annuo per i costi operativi del gestore la cifra di 30 euro per punto di connessione, a cui si aggiungono 20 euro se l'utente chiede l'applicazione di modalita' di calcolo del saldo diverse da quelle standard.

Novita' in vigore dal 2009
L'Autorita' per l'energia ed il gas ha adottato, il 3/6/2008, il Testo integrato delle modalita' e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP), con approvazione della delibera 74/08.
Questo testo -che entrera' in vigore il 1/1/2009- ha semplificato e in parte modificato le regole di fruizione del servizio di scambio sul posto, annullando le precedenti disposizioni (delibera 28/06) che comunque rimangono valide fino alla fine del 2008.

Le principali novita' sono:
- il servizio di scambio sul posto non verra' piu' erogato dai distributori locali ma direttamente dal GSE attraverso un portale informatico accessibile dal sito http://www.gsel.it/Pagine/default.aspx ;
- il sistema di scambio e' diversificato nel senso che il consumo di energia continua ad essere erogato e fatturato dal venditore con cui l'utente ha sottoscritto il contratto di fornitura (del mercato libero o vincolato), mentre il GSE eroga un contributo calcolato in base al valore dell'energia immessa sulla rete, con cadenza trimestrale (acconti) e con un conguaglio annuale.
- il conguaglio di energia a credito eventualmente maturato annualmente sara' usufruibile senza limiti di tempo (non piu' quindi entro tre anni);
- il servizio di scambio sul posto sara' usufruibile anche da titolari di impianti di produzione da cogenerazione ad altro rendimento con potenza fino a 200 kW (si tratta di impianti che producono simultaneamente energia elettrica e energia termica mediante il recupero dell'energia termica che, nelle produzioni tradizionali di energia elettrica, andrebbe dispersa. Maggiori dettagli sul d.lgs. 20/07);
- con l'emanazione di prossimi decreti del ministero dello Sviluppo Economico -ancora da adottarsi- lo scambio sul posto sara' inoltre esteso anche agli impianti solari (in generale agli impianti alimentati con fonti rinnovabili) aventi potenza fino a 200 kW. Cio' a seguito di quanto previsto dalla legge Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.2 comma 150).

Il GSE ha chiarito che la richiesta di connessione alla rete dell'impianto nuovo deve, come prima, essere presentata al distributore locale. Si tratta infatti di pratiche diverse: prima l'impianto viene connesso, poi viene presentata la domanda di accesso alle tariffe incentivanti (Conto Energia), poi viene eventualmente chiesto l'accesso al servizio di scambio sul posto. Per i chiarimenti si veda la prima parte di questa scheda.
 
Riguardo al primo punto l'Autorita' per l'energia ha chiarito che fino al 31/12/08 il soggetto erogatore del servizio rimane l'impresa distributrice locale, mentre a partire dal 1/1/2009 i contratti dovranno essere sottoscritti con il Gestore dei Servizi Elettici (GSE).
 
Per quanto riguarda i contratti gia' attivi nel 2008:
- al 31/12/08 cesseranno, anche quelli per i quali l'anno contrattuale scade successivamente. Chi fosse interessato a continuare ad usufruire del servizio di scambio sul posto dovra' stipulare un nuovo contratto con il GSE, attraverso il sito Internet gia' detto, inviando la richiesta per conoscenza all'impresa di vendita con la quale e' attivo il contratto di fornitura di energia elettrica;
- di detta cessazione il distributore locale dovra' dare comunicazione scritta all'utente, con tutte le informazioni sulla possibilita' di sottoscrivere un nuovo contratto con il GSE;
- la cessazione suddetta riguarda solo il contratto di scambio sul posto, mentre rimane attivo il contratto di fornitura di energia elettrica in vigore nel 2008;
- il saldo per l'anno 2008 sara' calcolato dal distributore locale entro Febbraio 2009 e comunicato al GSE (si veda Comunicato dell'AEEG del 7/11/08 riportato nella pagina della delibera 74/08 al link presente in fondo alla scheda).
 
Per chiarimenti e' bene contattare il GSE ai recapiti indicati sul loro sito o cercare le informazioni sul sito stesso:
http://www.gsel.it/Pagine/default.aspx
 
IL PREMIO AGGIUNTIVO del CONTO ENERGIA
Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico operi nel regime di "scambio sul posto" e' possibile usufruire di un premio aggiuntivo, qualora il richiedente (soggetto responsabile) si sia dotato di un attestato di certificazione energetica -o attestato di qualificazione energetica- relativo all'edificio ed effettui, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, interventi che consentano una riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia (si veda l'art.6 comma 9 del d.lgs.192/05).
 
Il premio consiste nella maggiorazione percentuale della tariffa incentivante riconosciuta sull'energia prodotta, nella misura della meta' della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. Detta maggiorazione non puo' in ogni caso eccedere il 30% della stessa tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Esso e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento, da parte del gestore GSE, delle certificazioni energetiche gia' dette e vale per l'intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
 
Il premio aggiuntivo spetta anche per gli impianti che operano in regime "scambio sul posto" in edifici di nuova costruzione che conseguano un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati dal d.lgs. 192/2005 nell'Allegato C, comma 1, tabella1. Occorre ugualmente un'adeguata certificazione.
 
La richiesta di fruizione del premio aggiuntivo va inviata successivamente all'ottenimento delle tariffe incentivanti del Conto Energia (vedi sopra).
 
Essa va inoltrata al GSE all'indirizzo e alle modalita' gia' viste per le tariffe incentivanti (a mano, per corriere o per raccomandata a/r) indicando sul plico la dicitura
"GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19/02/2007 – Richiesta del Premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia - Numero Identificativo Impianto (N°= ……….)".
 
La domanda (Allegati A3a e A3b della delbera AEEG 90/07) e gli allegati possono essere preparati collegandosi al sito
http://www.gsel.it
Gli allegati variano a seconda del caso, ovvero a seconda che si tratti di edifici oggetto di opere di miglioramento o di edifici di nuova costruzione.
Dettagli si trovano all'art.7 del DM 19/2/07 e negli allegati A3a e A3b della delibera AEEG 90/07, ambedue presenti tra i link utili in calce alla scheda.
 
Il GSE comunichera' l'ammissione o la non ammissione al premio, con indicazione nel primo caso del premio stesso, entro 60 giorni. Entro lo stesso termine potra' comunicare la carenza di documentazione che potra' essere integrata entro ulteriori 90 giorni
 
Nota: Se il soggetto responsabile, dopo che gli e' stato concesso il premio, decide di non avvalersi piu' del servizio di "scambio sul posto", il diritto al premio decade dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di "scambio sul posto":
 
CUMULABILITA' con ALTRI INCENTIVI e DETRAZIONI FISCALI
Le tariffe incentivanti del Conto Energia non sono applicabili all'energia prodotta con impianti che abbiano goduto di:
- contributi pubblici, goduti per la realizzazione, che eccedano il 20% del costo dell'investimento (sono escluse le scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie pubbliche);
- certificati verdi e titoli di efficienza energetica;
- detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie prorogata dall'ultima legge finanziaria (Finanziaria 2008) fino al 2010.
 
L'Agenzia delle entrate precisa anche che ai costi sostenuti per la realizzazione di impianti solari e per l'acquisto dei pannelli NON e' applicabile la detrazione fiscale del 55% prevista dalla Finanziaria 2007 (e poi prorogata fino al 2010) per gli interventi di risparmio energetico.
La detrazione e' applicabile solo agli interventi di riqualificazione energetica come, in questi casi, l'eventuale isolamento del tetto, a condizione che tali interventi abbiano conseguito un indice di prestazione per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% i valori riportati nell'Allegato C del decreto 7/4/08.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle entrate n.207/2008
 
Se l'impianto a pannelli solari serve anche per la produzione di acqua calda e' in ogni caso usufruibile la detrazione fiscale del 55% (con massimale detraibile di 60.000 euro ripartibile fino a 10 anni), prorogata fino al 2010 dalla stessa Finanziaria 2008.
Fonte: Risoluzione Agenzia delle entrate n.299/2008
 
Per informazioni sulle detrazioni fiscali si veda la scheda INCENTIVI 2008: ROTTAMAZIONE AUTO, INTERVENTI SULLA CASA E 'BONUS'
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=206239
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Decreto Legislativo 387 del 2003 (art.6 e 7) istitutore del sistema poi definito "Conto Energia" e del servizio di "scambio sul posto".
- DM del Ministero delle attivita' produttive del 28 luglio 2005, integrato dal DM del 6 febbraio 2006, di prima attuazione dell'art.7 (Conto energia) del d.lgs.387/2003, applicabile agli impianti che hanno gia' acquisito il diritto di accesso alle tariffe incentivanti entro il 2006.
- DM del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 che ha rinnovato e semplificato il meccanismo di funzionamento del Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in funzione dopo il 13/7/07;
- Delibere attuative AEEG n. 88/07, 89/07 e 90/07, emesse nell'aprile 2007 dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e del Gas. La 90/07, in particolare, e' attuativa del DM 19/2/07.

- Delibera AEEG n.28/06, attuativa dell'art.6 (scambio sul posto) del d.lgs.387/2003.
- Delibera AEEG n.ARG/elt 74/08 che modifica le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di "scambio sul posto" per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Entra In vigore dal 1/1/2009 al posto della delibera 28/06.

LINK UTILI
- Sito del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE spa):
http://www.gsel.it/Pagine/default.aspx
- GUIDA del GESTORE:
http://www.gsel.it/attivita'/ContoEnergiaF/servizi/Documents/20080514_ContoEnergia2008.pdf
- Testo del DM 19/2/2007:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/leggienorme/legg_mostra.php?id=240662
- Testo della delibera AEEG 90/07:
http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07.htm
- Testo della delibera AEEG 74/08:
http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08arg.htm
By Rita Sabelli - Tratto da: aduc.it


vedi: ECONOMIA del FOTOVOLTAICO, ma non al Silicio

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IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Nuove regole per lo scambio sul posto
Dal primo gennaio il servizio è fornito dal solo Gestore dei servizi elettrici, secondo modalità uniformi per tutta la nazione. Per una maggiore trasparenza e qualche vantaggio economico 

Dal 1° gennaio 2008 sono in vigore nuove regole per l’energia prodotta nei piccoli impianti da fonti rinnovabili. Con la delibera 74/08 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha infatti cambiato le modalità di funzionamento e le condizioni tecnico-economiche per il meccanismo di “scambio sul posto” (Ssp).

Con questo sistema, chi ha installato in casa degli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica ed energia termica) può immettere in rete l’energia elettrica prodotta e non consumata immediatamente, per utilizzarla in momenti successivi, quando effettivamente necessario (vedi Galileo, Centrali fai da te).

Fino allo scorso anno, il servizio era gestito dai diversi distributori territoriali, quindi con modalità non uniformi.
Dal 2009, invece, il servizio di scambio sul posto è erogato dal solo Gestore dei servizi elettrici (Gse), secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale. Obiettivo del nuovo sistema è “garantire una maggiore semplicità contrattuale, più trasparenza ed efficacia di gestione e la corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e consumata”, come si legge nella delibera dell'Autorità. Il nuovo regime, che si applica agli impianti di produzione da fonti rinnovabili con potenza  fino a 20 chiloWatt e a quelli da cogenerazione fino a 200 chiloWatt, prevede infatti un unico prezzo fisso incentivante, la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva.

La novità più importante, infatti, è che la compensazione fra le differenze positive o negative (saldi) di energia prodotta e consumata non sarà più calcolata sulla base dei chilowattora prodotti e consumati, ma sul valore economico dell’energia. Ciò rappresenta un vantaggio in quanto i saldi positivi (quando cioè la produzione è maggiore rispetto ai consumi) avverranno in ore in cui il prezzo dell’energia è alto. Al contrario i saldi negativi (produzione inferiore ai consumi) sono previsti in ore in cui il prezzo dell’energia è minore (ore serali e notturne, quando non vi è insolazione).

I soggetti che usufruiscono già del servizio di scambio sul posto dovranno presentare domanda al Gse entro il 31 marzo 2009 per stipulare una nuova convenzione. Il nuovo regime, precisa il Gse, non comporterà nessuna modifica delle modalità di ottenimento e di erogazione dell’incentivo previsto per gli impianti fotovoltaici in base al Conto Energia, né alcuna spesa. Anzi, ci sarà un vantaggio:
- il credito di energia prodotta ma non utilizzata maturato alla fine dell'anno non scadrà più a distanza di tre anni, come previsto fino ad oggi, ma potrà essere riscosso senza limite temporale. Nel caso degli impianti da produzione da cogenerazione, si può scegliere se recuperare il credito negli anni successivi sotto forma di energia prelevata, oppure di incassare l'equivalente in denaro alla fine dell’anno nel quale è stato maturato il credito. Tutti i dettagli su
gse.it. (r.p.)
Tratto da: galileonet.it