|
Italy - Un'ordinanza del Tribunale di Como spezza una lancia a favore della
tutela preventiva della salute
Da
ItaliaOggi del 24.01.2002 - vedi:
Elettrosmog
Si alla tutela preventiva della salute, in pericolo per le immissioni
elettromagnetiche. Non e' un errore parlare di
<<immissioni>>, invece che di "emissioni";
giuridicamente parlando, e' proprio di immissioni intollerabili che si
tratta, come tali vietate dalla legge (articolo 844 codice civile) e
suscettibili di essere inibite, in via cautelare, per evitare che si
verifichino, anche in futuro, lesioni alla salute dei proprietari dei
fondi pių vicini alla fonte di rischio.
Questioni giuridiche a parte, importante e' che i tribunali, fra un
rigetto e l'altro, non siano insensibili alla tutela della salute dei
cittadini, ne' la trascurino per presunti prevalenti e prioritari
interessi generali, legati all'erogazione dell'energia elettrica.
E cosė ha fatto il Tribunale ordinario di Como, con l'ordinanza del 30
novembre scorso, con la quale ha imposta all' Enel l'interramento di
alcune linee aeree di elettrodotto (con potenza di 132 e 220 kV), che da
anni mettevano a rischio la salute di 25 cittadini di Carimate,
generando campi elettromagnetici di valore compreso fra 1 e 2 microtesla
(la migliore letteratura scientifica pone, come valore-soglia di
rischio,il limite di 0,3-0,4 microtesla), del tipo Elf (campi a bassa
frequenza); campi inseriti dallo Iarc (International agency for research
of cancer) nella classe 2B, relativa ai possibili cancerogeni umani.
Il provvedimento cautelare, lungamente motivato č consultabile sul sito
Internet
www.giust.it
Elettrosmog e giurisdizione.
In primo luogo, il tribunale chiarisce che la materia del contendere non
rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai
sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n.80 del 1998:
la causa, si legge in motivazione, "appare certamente, da un
lato, riconducibile all'ipotesi escludente di cui alla seconda
parte della lettera e) del 2° comma dell'art.33 (rapporti individuali
di utenza con soggetti privati, controversie meramente risarcitorie che
riguardano il danno alla persona o a cose e controversie in materia di
invalidita', ndr), e, d'altro canto, non assumibile nella previsione di
cui alla prima parte di cui alla medesima lettera e) (controversie
riguardanti attivita' e prestazioni di ogni genere, anche di natura
patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese
quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, ndr)".
Immissioni e rischio elettrosmog. Secondo i giudici, il soggetto
protetto dall'art.844 c.c. ha diritto di essere esente non solo da
propagazioni immediatamente - avvertibilmente dannose, ma anche da
propagazioni "rischiose", e cio' sia sotto il profilo del
diritto soggettivo domenicale (il fondo gravato e' oggettivamente e
indebitamente menomato).
Non tutti i rischi, tuttavia, fanno scattare la
tutela giuridisdizionale, ma solo quello "che supera la soglia,
la cui ragionevolezza (...) deve essere determinata scientificamente".
Un tipo di rischio, quest'ultimo, nel quale deve ritenersi che il danno
e' gia' in atto e che percio' va "prevenuto e risarcito (risarcimento in forma specifica) anche se si tratta di un
ipotesi, per cosi dire, ambulatoria, nel senso che non
si sa quando e chi l'evento materialmente lesivo colpira'".
A tal fine, il tribunale ha chiamato in causa il concetto di
possibilita'-probabilita' meramente statistica dell'accadimento, per
accertare la presenza del nesso eziologico fra rischio elettromagnetico
e danno alla salute delle persone: il risultato č stato che, grazie a
un'approfondita consulenza tecnica d'ufficio, i giudici hanno dichiarato
intollerabili ai sensi dell'art.844 c.c., e percio' dannose per la
salute, le immissioni elettromagnetiche ove superino il parametro di
0,3-0,4 microtesla di campo magnetico.
Tutela preventiva della salute.
Nessun ostacolo, infine, per il momento in cui la tutela di tipo
risarcitorio e' stata accordata.
Su questo punto ha fatto scuola la
sentenza (storica, la prima del genere) della Cassazione (n.9893/2000),
nella quale si statuiva che "la tutela della salute puo' essere
preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie, se, prima ancora che
l'opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile
accertare, considerando la situazione che si avra' una volta iniziato
l'esercizio, che nella medesima situazione e' insito un
pericolo di compressione per la salute di chi agisce in
giudizio".
Quello in commento e' insomma un provvedimento di grande importanza, ha
evidenziato Marcello Adriano Mazzola, responsabile giuridico Vas e
legale dei ricorrenti, "in quanto depositato in un
periodo di indubbia risacca giurisdizionale e
legislativa".
Per l'avvocato,
infatti, il legislatore, dopo aver varato una suggestiva legge quadro
sull'inquinamento elettromagnetico, appare ora quanto mai titubante
nell'approvare i decreti attuativi e nell'accogliere i valori espressi
come conclusivi dalla piu' autorevole letteratura scientifica.
By Silvana Saturno
|