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Medicina Alternativa"  
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Alternative Medicine"
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GUIDA alla SALUTE NATURALE 

Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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DITTATURA SANITARIA in ITALIA
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Corruzione e sistemi sanitari nel mondo: vedi http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/globalcorrupt.asp
La Teoria sui germi che generano malattie e' Falsa  +  Norimberga 2  +  Potere e Giustizia
L'Aids e' stato INVENTATO con il VACCINO ORALE per la Polio in Africa:
http://www.biasco.ch/originedelmale/download/files/Tgcom2.pdf
BARONIE, Universita' e MEDICI  +  FARMACI e CONTROINDICAZIONI
FILM interessantissimo da visionare:  http://video.google.it/videoplay?docid=4684006660448941414

"Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione,  verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e  senza farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. E il tentativo di limitare l'arte della medicina solo ad una classe di persone, e la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la Bastiglia della scienza medica". 
(By Benjamin Rush, firmatario  della Dichiarazione  d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)
Rapporto Flexner e Dichiarazione di Alma Ata

I dittatori nascosti (clandestini) della medicina, d’altra parte li conosciamo molto bene…..; che vestano gli abiti dei “baroni” e degli “scienziati”, che si mimetizzano nelle “lobbies accademiche” od operino nelle multinazionali del farmaci,
sono loro quelli che “contano” e “governano” la medicina ufficiale.
Alle menti aperte e liberali il compito di reagire a questa marea montante di intolleranza anti-scientifica, prima che questi nuovi tiranni arrivino ad insegnarci perfino cosa e’ giusto e non e’ giusto pensare…!


220 anni dopo, questa situazione di dittatura sanitaria si e' realizzata
e TU caro lettore cosa fai per contrastarla ??

L'F.D.A. (USA) ha TENUTO NASCOSTE le PROVE della PERICOLOSITÀ dei CIBI TRANSGENICI
 
e di molti Farmaci e Vaccini   (vedi la trasmissione Report -Rai3 del 20704/08)

"Le persone disposte a barattare la propria libertà per una sicurezza temporanea non meritano nessuna delle due e perderanno entrambe". (frase attribuita a Benjamin Franklin)
Corruzione nella Sanita' italiana = Aifa
 

DITTATURA SANITARIA negli USA - Maryland
VACCINAZIONI FORZATE IN UN TRIBUNALE DEL MARYLAND

Facendo seguito alle minacce rivolte dallo Stato del Maryland contro i genitori che rifiutano di fare vaccinare i propri figli, diversi bambini sono stati radunati in un tribunale di Prince George, sorvegliati da personale armato e provvisto di cani da attacco. All’interno, i bambini sono stati vaccinati con la forza, molti contro la loro volontà, per ordine del procuratore generale dello Stato del Maryland, di diversi giudici del luogo e del locale Direttore dell’Istituzione Scolastica; tutti costoro hanno cospirato illegalmente, minacciando di carcerazione i genitori dei bambini se non avessero sottoposto i loro figli alle vaccinazioni.

Lo Stato del Maryland è dunque ricorso a tattiche da Gestapo per imporre al popolo le proprie direttive sanitarie, privando i genitori del diritto di decidere come proteggere i propri figli dalle malattie infettive. Le autorità sanitarie hanno già annunciato il proposito di rapire, in sostanza, i genitori e buttarli in galera, separandoli dai bambini per un periodo che può durare fino a trenta giorni, se continueranno a rifiutarsi di sottoporre i figli a vaccinazione. Tutto questo verrà fatto sotto la minaccia delle armi, con personale armato e cani da attacco addestrati, assicurandosi che tutti restino in riga e sopprimendo ogni germoglio di pubblico dissenso contro questa politica di vaccinazione orwelliana.

La stessa campagna di stampa condotta contro questi genitori è palesemente illegale. Nessuna legge, nel Maryland, impone la vaccinazione dei bambini, dunque i genitori che la rifiutano non possono essere accusati di aver violato alcuna legge. Per questo la sanità del Maryland e le istituzioni scolastiche usano metodi da Gestapo, minacciando di incriminare i genitori per violazione degli obblighi parentali, criminalizzandoli per aver osato proteggere i propri figli dalle pericolose sostanze chimiche scoperte nei vaccini (tra le quali il thimerosal, un additivo chimico che contiene una sostanza neurotossica a base di mercurio).

La disperazione della medicina organizzata è sempre più evidente

Via via che un numero sempre maggiore di genitori viene informato dei pericoli delle vaccinazioni e del loro stretto legame con l’autismo, le autorità sanitarie di Stato vanno trasformandosi in “Medicina a Mano Armata” per costringere la gente ad assoggettarsi ai veleni della medicina tradizionale. I genitori che tentano di salvare i propri figli dalle chemioterapie assassine, vengono arrestati e si vedono portar via i bambini dai Servizi di Protezione per l’Infanzia (vedi
QUI); e gli oncologi, un tempo armati soltanto di macchinari per le radiazioni e di siringhe di chemioterapici, ora si armano di agenti di pubblica sicurezza e di altre autorità di polizia locale che usano armi cariche per imporre “il volere dello Stato” ai genitori che fanno resistenza.

Perfino l’AAPS, l’Associazione Americana Medici e Chirurghi, ha annunciato la propria ferma condanna della campagna di “Medicina a Mano Armata” dello stato del Maryland. In un comunicato stampa del 16 novembre, l’AAPS afferma: “L’Associazione Americana Medici e Chirurghi ha condannato quest’oggi la “retata di vaccinazioni” eseguita questa settimana a Prince George, nel Maryland, e ha promesso di fare tutto il possibile per sostenere quei genitori che rifiutano di vaccinare i propri figli. “Questo sfoggio di potere distrugge il consenso fondato sull’informazione e i diritti dei genitori”, ha affermato Kathryn Serkes, direttrice delle politiche dell’AAPS, uno dei pochi gruppi sanitari nazionali che rifiutano le sovvenzioni delle compagnie farmaceutiche.

In uno scenario che ricorda i raduni di bestiame, il procuratore dello stato ha inviato mandati di comparizione a più di 1600 genitori che non hanno presentato il certificato di vaccinazione per i propri bambini. Solo che anziché impugnare un pungolo per il bestiame, il procuratore di stato ha deciso di agitare una siringa per tenere in riga la “mandria”.

QUI si può leggere il resto del comunicato stampa.

Medicina a Mano Armata: perché gli spacciatori di droga si affidano a tattiche da Gestapo

La medicina tradizionale (farmacologica) è l’unico sistema curativo del mondo così impopolare presso i consumatori informati che deve essere amministrata sotto la minaccia di una pistola. Non esiste nessun altro sistema curativo al mondo che debba ricorrere a simili metodi per reclutare i propri pazienti.

Mentre in Maryland si svolgevano i fatti del 17 novembre, gli attivisti Jim Moody e Kelly Ann Davis del sito SafeMinds (www.SafeMinds.org) sono riusciti a presentarsi di fronte alle telecamere dei notiziari e ad esprimere a gran voce la propria avversione per questa politica di vaccinazione coatta. Eppure, stranamente, molti genitori si sono messi in fila come bestie pronte ad essere marchiate, senza mettere in discussione la moralità o la legalità del sistema che stanno contribuendo a sostenere.

Anche un blog per la libertà della salute che si chiama Center for the Common Interest (www.CommonInterest.info) ha dato ampio risalto alla vicenda e riferisce che un attivista locale di nome Donovan Hubbard ha ripreso tutto l’accaduto e sta per mettere il video online (NewsTarget vorrebbe contattare Donovan e/o pubblicizzare il suo video. Se sapete come contattarlo, chiamateci per cortesia al (520) 232-9300).

Cosa farà adesso la Medicina a Mano Armata ?

Mentre continua ad emergere la verità sugli estremi pericoli dei vaccini e dei prodotti farmaceutici, la Big Pharma è sempre più disperata, non sapendo più come costringere il pubblico a fidarsi dei suoi prodotti. Ora sta lavorando in stretta collaborazione con le autorità politiche (inclusi i governatori di diversi stati) per rendere coercitive le vaccinazioni sui bambini. Ciò contempla la criminalizzazione dei genitori che rifiutino di esporre i propri figli ai pericoli derivanti da queste sostanze chimiche.

In sostanza, la Big Pharma spera di trasformare in criminali i seguaci della medicina naturale.

La FDA ha già criminalizzato le compagnie produttrici di supplementi nutrizionali che osino dire la verità sui benefici alla salute derivanti dai loro prodotti (Leggete QUI la storia degli assalti a mano armata contro le compagnie produttrici di supplementi vitaminici). Inoltre, i genitori che rifiutano di iniettare ai propri figli i prodotti farmaceutici imposti da Big Pharma, verranno criminalizzati, radunati e incarcerati per “rifiuto di accondiscendere alle politiche sanitarie”. Tutto ciò viene perpetrato dallo Stato col pretesto di “proteggere i bambini” dai genitori che credono nella medicina naturale (è folle, vero, pensare che proteggere i propri figli da sostanze chimiche tossiche è oggi un crimine negli Stati Uniti?).

Il fine ultimo di tutto questo è l’applicazione delle tattiche di Medicina a Mano Armata a tutti noi. Compresi gli adulti e gli anziani. Chiunque soffra, per esempio, di colesterolo alto e non si assoggetti ai farmaci statinici della Big Pharma, potrà essere arrestato, legato a un tavolo e curato contro la sua volontà. Chi è affetto da cancro, potrà essere arrestato per aver scelto di curarlo con medicine botaniche sicure ed efficaci, anziché con farmaci brevettati e fonti di alti profitti per la Big Pharma. Se pensate che già oggi le prigioni siano strapiene a causa degli arresti per possesso di marijuana e per altri crimini di nessun rilievo, aspettate che lo Stato inizi ad arrestare tutte le mamme e i papà del paese che rifiutano di partecipare al pazzesco e dannosissimo sistema farmacologico che domina oggi la sanità americana.

Lo Stato è molto esplicito riguardo alla medicina: se volete restare liberi cittadini, dovete assoggettarvi alle droghe sintetiche fabbricate dalle stesse corporazioni che controllano i regolamenti sanitari del governo. Qualsiasi persona che faccia resistenza a queste “cure”, verrà additata come minaccia alla salute pubblica, una definizione che agli occhi di molti burocrati di governo viene subito dopo quella di “terrorista”. Essi credono dunque che non debba esservi limite al livello di forza da utilizzare per costringere la gente a sottoporsi ai trattamenti farmaceutici della Big Pharma. Oggi usano guardie armate e cani da attacco. Domani potrebbero utilizzare il “water boarding” o altri metodi di tortura. Pensate sia impossibile? Ripensateci: solo cinque anni fa, nessuna persona sana di mente avrebbe mai creduto che dei genitori che non volevano vaccinare i propri figli potessero finire in prigione, che i loro bambini potessero essere rapiti dalle autorità di Stato e costretti a sottoporsi a pericolose iniezioni di prodotti chimici sotto la minaccia delle armi. Invece questo è proprio ciò che accade oggi nello Stato del Maryland. E’ accaduto sabato scorso, per la precisione.

Dov’è lo sdegno ?

La cosa più interessante in questa storia di utilizzare la minaccia del carcere per costringere i bambini a vaccinarsi, non sta in chi si ribella a tutto questo, ma in chi sceglie di restare in silenzio.

La American Medical Association, ad esempio, non ha detto nulla contro questo tipo di politica. E neanche la Food and Drug Administration. E dov’è lo sdegno della Associazione Ospedaliera del Maryland? Nessuna di queste associazioni sembra aver qualcosa da obiettare alla Medicina a Mano Armata. Il fatto che dei genitori vengano ammassati in una stanza e i loro bambini costretti a subire iniezioni di prodotti chimici tossici, a queste organizzazioni non sembra interessare. E perché dovrebbe interessargli? Tutte queste organizzazioni sono strettamente connesse alla Big Pharma. A quanto pare sono tutte a favore delle vaccinazioni universali e non ho dubbi che alcuni loro membri (soprattutto nella AMA) siano decisamente favorevoli alla politica di vaccinazioni forzate della Medicina a Mano Armata che viene messa in pratica nel Maryland proprio in questo momento.

La medicina organizzata è convinta che la gente sia troppo stupida per poter prendere da sola le decisioni riguardanti la propria salute. Burocrati e medici, questo ci viene detto, sono i soli ad aver diritto di prendere delle decisioni e chiunque non le condivida verrà etichettato come criminale, arrestato e processato. Non si tratta di un’esagerazione. Si tratta, in effetti, di una descrizione spaventosamente accurata dell’attuale politica di profilassi dello Stato del Maryland.

Non molto tempo fa, gli americani si sarebbero sollevati in massa e avrebbero protestato contro questa specie di tirannia sanitaria. I notiziari avrebbero denunciato la politica di vaccinazioni del Maryland con un linguaggio forte e con accuse durissime. La gente avrebbe sfilato per le strade, chiedendo la libertà di decidere della propria salute. Ma oggi l’America è diversa. La gente è drogata di farmaci e inebetita dal fluoruro. E’ troppo intossicata per ragionare, è indotta a sottomettersi da un governo fondato sulla paura che invoca la tirannia interna per avere ogni opportunità di controllare le persone, manipolarle e spingerle a fare ciò che esso desidera.

L’America “libera” che conoscevamo è morta da molto tempo ed è stata rimpiazzata dagli Stati Uniti dell’America Corporativa, dove metodi polizieschi vengono utilizzati per sostenere politiche sanitarie devastanti e chi governa lo Stato non pensa più che ci sia qualcosa di sbagliato nel radunare la popolazione con la forza ed eseguire esperimenti medici su larga scala sui suoi figli. In fondo è questo che sono i vaccini: un enorme esperimento medico, i cui effetti saranno conosciuti solo dopo che una generazione sottoposta all’avvelenamento di massa sarà venuta e passata.
Versione originale: By Mike Adams - Fonte: www.newstarget.com
Link: http://www.newstarget.com/022280.html - 21.11.07 - Versione italiana: Fonte: http://blogghete.blog.dada.net/ - 22.11.07
Traduzione a cura di Gianluca Freda

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FARMACI e PROTOCOLLI per Bambini
(da Panorama di Apr. 2008)
SOLO il 2 % degli studi clinici per testare i farmaci a scopo pediatrico, si basa su Comitati di Controllo Indipendenti (non legati ad industrie farmaceutiche), per valutare l’eventuale presenza di reazioni avverse.
Questo e’ quanto emerge da un’analisi, effettuata dall’Universita’ di Nottingham (UK) ed apparsa sulla rivista Acta Pediatrica di 739 trial internazionali  effettuati fra il 1996 ed il 2002, ed alcuni test comprendevano anche adulti assieme ai bambini…
Mentre il 74 % degli studi pubblicati descriveva il modo in cui era stato condotto il monitoraggio sulla sicurezza, solo 13 su 739 avevano comitati composti da membri NON arruolati dalle aziende farmaceutiche !
Reazioni avverse ai medicinali (fra cui l’ipertensione, emorragie, insufficienza renale, psicosi, ecc.) sono state segnalate in circa 37 % dei trial; nell’11 % le reazioni erano da moderate a serie, e 6 studi clinici sono stati interrotti precocemente a causa della grave tossicita’ del farmaco; non a caso erano anche quelli con comitati di controllo indipendenti !


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UK - GOVERNO INGLESE VACCINERA' TUTTI CITTADINI IN CASO PANDEMIA INFLUENZA
Lo ha annunciato ministro Sanità, Johnson (Nov. 2007)
Londra, 22 nov. (Ap) - La Gran Bretagna intende vaccinare l'intera popolazione se ci fosse una pandemia influenzale. Lo ha annunciato il governo di Londra.
Alan Johnson, il ministro della Sanità, ha affermato che una pandemia di influenza "è uno dei rischi più gravi" che il Paese potrebbe esser chiamato a fronteggiare; ha spiegato ai parlamentari di aver firmato un accordo che garantisce la consegna di vaccini per una eventuale pandemia influenzale in quantità sufficiente per ogni cittadino.
Gli esperti metteranno a punto il vaccino non appena la variante del virus sarà individuata. Le autorità hanno detto che è impossibile prevedere quando colpirà la prossima pandemia e quale forma assumerà.

Commento NdR: ....magari le renderanno obbligatorie come nel Maryland (vedi sopra)....come potete vedere...tutto e' controllato e gestito da BIG Pharma

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Ecco l'applicazione in Italia, della DITTATURA SANITARIA

"Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione,  verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e  senza farsene accorgere, in una dittatura. E il tentativo di limitare  l'arte della medicina solo ad una classe di persone, rappresenterà la Battaglia della scienza medica". 
(By Benjamin Rush, firmatario  della Dichiarazione  d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)

220 anni dopo, questa situazione di
dittatura sanitaria si e' realizzata  e TU caro lettore cosa fai per contrastarla ??

Italy – Medicina - Per vendere ed operare nelle medicine alternative e consigliare e vendere i farmaci omeopatici ci vuole la laurea in medicina - Giovedí 25.10.2007

Con sentenza 34200/2007 del 6 settembre 2007 la Corte di Cassazione, dopo avere descritto le caratteristiche proprie della medicina omeopatica in questi termini: l 'omeopatia è un metodo di cura consistente nella somministrazione in minime dosi di sostanze che, se somministrate ad alte dosi ad una persona sana provocherebbero gli stessi sintomi della malattia che si vuole combattere.

Una tale metodologia, alla cui base è la c.d. "legge della similitudine", secondo cui un determinato disturbo può essere curato col suo simile comporta la regola che la malattia si può curare (o prevenire) con ciò che può provocarla. Si tratta, dunque, di un metodo alternativo alla c.d. "allopatia", un sistema di cura che sfrutta l'azione dei principi contrari a quelli che hanno provocato la malattia; precisa che l'esclusione della omeopatia dalle professioni mediche non può essere fondata sulla circostanza che trattasi di attività non ricompressa nelle discipline universitarie, poiché vale il dato di fatto che trattasi di una metodologia che opera in un campo - la cura delle malattie - corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale.

Ciò detto poiché la somministrazione di tali farmaci e cure avviene negli stessi termini della medicina ufficiale, appare evidente (secondo la Corte) che la attività dell'esercente deve essere sottoposta ad un controllo pubblico circa la sussistenza della laurea, di un esame di abilitazione, e della iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione medica, rilevando con ciò, che  sarebbe paradossale imporre tali oneri a chi intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un'attività terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica.


L'attività dell'omeopata, precisa la Corte incide sul bene della salute bene protetto dalla stessa Costituzione, e non vi è dubbio pertanto  che integra il reato di abusivo esercizio della professione medica la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perché tali attività coincidono con un'attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo;.

Seguendo la stessa linea interpretativa precisa la Corte sono state annoverate tra le attività di esclusiva competenza dei medici la chiropratica, l'agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Sono state invece escluse dall'esercizio della attività medica la misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti a contatto, l'attivazione di una ginnastica oculare rieducativi mediante apparecchiatura elettronica, la depilazione con gli aghi, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con indicazione della loro modalità di azione, la realizzazione di tatuaggi.

By Maria Pia Pinucci

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Sentenza Integrale: Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.34200/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE

Composta dai signori:
Dott. Giorgio Lattanzi Presidente
1. Dott. Gianluigi Ambrosiani Consigliere
2. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere
4. Dott. Giacomo Paoloni Consigliere

Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna,
avverso la sentenza 28 settembre 2005 della Corte di appello di Bologna.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di M. M. , avvocato Giancarlo Rizzieri.

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 28 settembre 2005 la corte di appello di Bologna, in riforma della decisione 3 luglio 2002 del Tribunale di Modena che aveva condannato M. M. per il reato di cui all'ar. 348 c.p. [1], per avere esercitato, attraverso visite mediche, diagnosi e terapie, l'attività di medico senza aver conseguito alcuna abilitazione all'esercizio della professione medica, assolveva il M. dal detto reato perché il fatto non sussiste.
Rilevava, piu' in particolare, la Corte che per il periodo corrente tra il gennaio 1998 e l'ottobre 2001 tutti i testimoni avevano riferito che il M. non aveva compiuto atti riconducibili all'esercizio della professione medica.
Relativamente al periodo dal 1993 al 16 gennaio 1998 (data della perquisizione presso lo studio):
a. coloro che avevano contattato il M. per assoggettarsi a cure omeopatiche erano consapevoli che l'imputato non aveva conseguito alcuna laurea in medicina;
b. la sottoposizione alle cure omeopatiche era avvenuta per libera scelta ed, in alcuni casi, con il contemporaneo ricorso alla medicina tradizionale;
c. non sussisteva la prova certa che l'imputato avesse effettuato diagnosi o eseguito visite; con tutta probabilità, le annotazioni di patologie erano relative a diagnosi riferite dai clienti;
d. le prescrizioni "terapeutiche" riguardavano prodotti omeopatici di origine naturale innocui ed inidonei ad interagire con altri farmaci;
e. l'imputato si era limitato a consigliare l'uso esclusivo dei prodotti omeopatici; in un solo caso aveva sconsigliato l'uso della tachipirina.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna denunciando violazione dell'art. 348 c.p. .
Osserva, piu' in particolare:
a. L'irrilevanza della libera scelta dei pazienti, considerato il bene protetto dall'art. 348 c.p.;
b. l'esclusivo rilevo del mancato conseguimento di titoli abilitativi,a prescindere dalla capacità del M. di effettuare le cure e dall'esito di esse;
c. l'irrilevanza della innocuità dei prodotti prescritti;
d. il rilievo della prescrizione (anche verbale) o della diretta somministrazione di sostanze specificamente indirizzate all'eliminazione di una malattia o a lenirne i sintomi, comunque qualificabile come atto di esclusiva competenza del medico, a prescindere dal atto che la prescrizione venisse formalizzata in una ricetta;
e. la circostanza che solo il medico può effettuare prescrizione anche di "medicina alternativa".

Il ricorso è fondato.

2. L'impugnazione del Procuratore Generale si riferisce all'esercizio abusivo della professione medica da parte del M. per il periodo compreso tra il 1993 ed il 16 gennaio 1998, data della perquisizione a seguito della denuncia del Golinelli perché - almeno a quel che risulta dal ricorso - sembrerebbe pacifico, alla stregua di quanto esposto dall'ufficio ricorrente,che per il periodo successivo, l'attività dell'imputato non si estrinsecò in veri e propri atti di esercizio della professione medica.
Il difensore dell'imputato, in una memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perché con esso si richiederebbe una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, nonostante questa non sia ancora maturata. Una tesi da disattendere subito giacché risulta evidente dalla sentenza impugnata che la perquisizione nello studio del M. ha determinato la cessazione della permanenza, istaurandosi successivamente un'ulteriore attività peraltro ritenuta irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p..
Piu' precisamente, il sezionamento, così operato, dei due periodi di attività, l'uno antecedente, l'altro susseguente alla perquisizione, ha consentito una pronuncia del tutto liberatoria da parte della Corte di appello. La devoluzione, poi, di un solo frammento (quello iniziale) dell'attività abusiva, in forza dell'arco temporale oggetto dell'impugnazione del pubblico ministero, potrebbe, al piu', comportare - se il ricorso venisse accolto - il permanere della pronuncia di proscioglimento nel merito per la seconda fase (non ancora estinta) ovvero, se la Corte dovesse annullare la sentenza impugnata nei termini indicati dal pubblico ministero, che l'annullamento dovrà disporsi senza rinvio per il periodo considerato per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Ciò posto, sulla base della sentenza qui denunciata risulta evidente l'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento in merito ex art. 129,comma 2, c.p.p. per il periodo di tempo contestato, proprio nei termini indicati nell'atto di impugnazione del pubblico ministero, potendosi richiamare integralmente il contenuto di tali doglianze.

4. Come è noto, l'omeopatia è un metodo di cura consistente nella somministrazione in minime dosi di sostanze che, se somministrate ad alte dosi ad una persona sana provocherebbero gli stessi sintomi della malattia che si vuole combattere. Una tale metodologia,alla cui base è la c.d. "legge della similitudine",secondo cui un determinato disturbo può essere curato col suo simile comporta la regola che la malattia si può curare (o prevenire) con ciò che può provocarla. Si tratta, dunque, di un metodo alternativo alla c.d. "allopatia", un sistema di cura che sfrutta l'azione dei principi contrari a quelli che hanno provocato la malattia.
Va avvertito però che non vale ad escludere l'omeopatia dalle professioni mediche la circostanza per la quale questa attività non sia oggetto di disciplina universitaria o di successiva professione per la quale è necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato, esplicandosi comunque la detta metodologia in un campo - la cura delle malattie - corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale.
Lo stesso oggetto dell'omeopatia, di fatto, non sembra così diverso da quello della medicina tradizionale, poiché pur se attuato con metodi e tecniche da questa non riconosciuti, è finalizzata alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'uomo.
Se a ciò si aggiunge l'intrinseca eccentricità dell'omeopatia rispetto al sapere medico tradizionale, pare evidente, a fortiori, che l'esercizio di tale attività deve essere subordinato al controllo, di natura pubblicistica, dell'esame di abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina.
Come è stato perspicuamente rilevato, infatti, sarebbe paradossale imporre tali oneri a chi intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un'attività terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica. Una conclusione - quella ora ricordata - che risulta confermata anche considerando l'indubbia interferenza dell'attività dell'omeopata con un bene giuridico primario come la salute, che viene tutelata attraverso un imponente complesso di norme anche di rango costituzionale, attraverso la predisposizione di strutture pubbliche ad hoc, con la previsione di specifici controlli sui soggetti che esercitano privatamente l'attività medica.
Questa corte ha avuto già modo di precisare che integra il reato di abusivo esercizio della professione medica la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perché tali attività coincidono con un'attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo; rimarcando che, se i rimedi omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell'interessato d'accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte; sempre applicando l'art. 348 c.p., si è ritenuto, perciò, realizzato il reato in questione quando l'attività non venga svolta da un esercente la professione medica e si sostanzi nella diagnosi e nella prescrizione dei rimedi suggeriti e delle modalità della loro assunzione (sez. VI, 25 febbraio 1999, n. 2652). Tanto piu' che numerosi prodotti utilizzati in omeopatia sono oggi iscritti nella farmacopea ufficiale italiana, atteso che risultano comunemente utilizzati dalla stessa medicina allopatica.
Peraltro, dal 1992, prima a livello comunitario e poi nazionale, sono state emanate norme che prevedono la registrazione dei farmaci omeopatici presso il Ministero della Salute, mentre rigorose direttive stabiliscono i dettami ed i confini per la produzione e il commercio di tali prodotti nel territorio nazionale.
Il tutto in un quadro interpretativo che - come si vedrà piu' analiticamente fra poco - ha annoverato tra le attività di esclusiva competenza dei medici la chiropratica, l'agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Ha escluso, invece, dall'attività medica la misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti a contatto, l'attivazione di una ginnastica oculare rieducativi mediante apparecchiatura elettronica, la depilazione con gli aghi, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con indicazione della loro modalità di azione, la realizzazione di tatuaggi (cfr. anche Sez. VI, 30 luglio 2001, n. 29961).

6. La sentenza impugnata ha impropriamente chiamato in causa l'ordinanza costituzionale n. 149 del 1988, quale statuizione legittimante l'esercizio dell'attività in esame da parte di soggetti non abilitati ad esercitare la professione medica, così equivocando microscopicamente circa l'effettiva statuizione contenuta in tale pronuncia (cfr. , amplius, Sez. VI, 10 ottobre 2003, Bennati).

Nell'occasione la Corte era stata investita, in riferimento agli artt. 10 e 25 della Costituzione, della questione di legittimità dell'art. 348 c.p., sollevata dal giudice a quo nel corso di un processo a carico di tre cittadini statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di "chiropratici" senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato, sotto il profilo che la norma denunciata manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da un lato, gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono riconosciuti nella nostra repubblica e, dall'altro lato, non esiste nel nostro Stato né un corso di laurea in chiropratica né, conseguentemente, l'omologa abilitazione professionale, per cui non potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Costituzione (l'art. 10 della costituzione risultava indicato nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione).
La corte, dopo aver osservato che la fattispecie denunciata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e che, dunque, l'abuso punti dall'art. 348 c.p. consiste proprio nell'esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda una speciale abilitazione, da parte di chi non l'abbia conseguita, ritenne la questione manifestamente inammissibile perché irrilevante; lo stesso giudice rimettente aveva, infatti, riconosciuto che lo stato italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di "chiropratico" che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229 c.c. affida, appunto, alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Stante, dunque, il "disinteresse" della legge ordinaria, la corte ne ha inferito che "non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché , fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, 1° comma, della Costituzione, in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 della costituzione", con la conseguenza che "l'art. 348 c.p. risulta assolutamente inapplicabile perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato".
Da ciò pare chiaramente emergere - contrariamente da quanto argomentato dalla sentenza impugnata - che il ricordato "disinteresse" dell'ordinamento italiano per la professione di "chiropratico" - al pari di quella di "omeopata" - vale se e sempre che l'attività concretamente esercitata non implichi il compimento di "operazioni" che solo chi è abilitato all'esercizio della professione medica può lecitamente eseguire.

8. Questa corte, è del resto, costante nella linea interpretativa in base alla quale l'art. 348 c.p. è norma penale in bianco - una proposizione , peraltro, in parte da rimeditare alla stregua della sentenza costituzionale n. 199 del 1993, senza che, peraltro ciò possa comportare decisivi riverberi sui tracciati ermeneutica in esame - che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette "professioni protette"; così da trarne la conseguenza che l'eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con la prescrizione di regole generali o astratte.
La norma in esame tutela, quindi, non certo interessi di tipo "corporativo", ma l'interesse della collettività al regolare svolgimento delle professioni per le quali sono richieste una speciale abilitazione e la iscrizione nell'albo; con la conseguenza che la condotta costitutiva dell'abusivo esercizio, deve consistere nel compimento di uno o piu' atti riservati in modo esclusivo alla attività professionale (Sez. VI, 29 novembre 1983, Rosellini).
Tanto da far emergere come non sia il nomen della professione esercitata a designare il tipo di attività come corrispondente a quella esclusiva del medico ma le concrete operazioni eseguite, a meno che l'attività (ci si riferisce a modelli di confine con l'esercizio della professione medica) sia di per sé qualificabile come esercizio di attività esclusiva del medico e pure se, quando la professione è regolamentata dalla legge, il superamento dei limiti da essa tracciati comporta esercizio abusivo della professione medica.
In un quadro in cui fa da decisivo punto di riferimento il principio espresso dall'art. 32 della costituzione in base al quale "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", attraverso una verifica della norma ordinaria (anche incriminitrace) in chiave costituzionale, secondo una linea ermeneutica, del reato ormai consolidata nella giurisprudenza del giudice della legittimità delle leggi (cfr. ex plurimis, la sentenza costituzionale n. 184 del 1986.


9. Piu' specificamente, in relazione alla prima tipologia in cui si manifesta la fattispecie di cui all'art. 348 c.p., e sempre con riferimento all'attività esclusiva del medico, questa Corte ha affermato perciò che l'attività professionale di optometrista che non poteva essere prevista in occasione della regolamentazione della professione di ottico non implica necessariamente esercizio della professione medica; demandando al giudice del merito il compito di verificare se le pratiche professionali corrispondano ad una mera attività di rilevazione e misurazione strumentale, e ad una semplice attività di ginnastica oculare - nel qual caso dovrebbero considerarsi solo ausiliari e funzionali all'espletamento della professione medica e non integranti il reato - oppure se esse necessariamente comportano nella loro essenziale esecuzione, scelte e valutazioni di carattere diagnostico, tipiche dell'atto medico (Sez. VI, 3 aprile 1995, Schifone).

Sulla stessa linea si è affermato, in relazione alla professione medica che si intrinseca nella capacità di individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, che commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato; precisandosi che da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 c.p.: nella fattispecie, i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica a carico degli operatori di un centro non abilitato ove i pazienti venivano sottoposti, tra l'altro, a sedute psicoanalitiche (Sez. II, 9 febbraio 1995, Avanzini).
Piu' di recente, ribadendo una giurisprudenza ultraventennale (Sez. VI, 6 aprile 1982, De Carolis), si è ritenuto che l'agopuntura, in quanto terapia invasiva che, oltre all'effetto tipico ipnotico ed anestetico che essa provoca sul paziente, è esposta a tutti i rischi collegati ad un intervento di tale natura, quali quelli di lesioni gravi causate da invasioni in parti non appropriate del corpo umano, senza contare il rischio di infezioni per l'uso di "utensili" non sterilizzati nel rispetto degli standards attualmente previsti e periodicamente verificati dai servizi sanitari, e costituisce esercizio della professione medica (Sez. VI, 27 marzo 2003, Carrabba).
Ed è interessante notare come mentre, all'epoca in cui fu pronunciata la prima decisione, l'agopuntura non costituiva materia oggetto di insegnamento nelle università italiane, allorché è stata pronunciata la seconda, la facoltà di medicina e chirurgia della facoltà di Roma "La Sapienza" ha inserito "il bando di attivazione del master di II livello in agopuntura per l'anno 2003, il cui titolo di ammissione è il diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. Cosi' da far concludere circa l'esercizio della c.d. "medicina alternativa", in rapporto alla fattispecie di reato anche adesso contestata, che "l'agopuntura si esplica mediante atti propri della professione medica, oltre che per la scelta terapeutica della malattia da curare, anche per i suoi intrinseci mediti applicativi che possono definirsi "clinici" (così Sez. VI, 27 marzo 2003 Carrabba).
Tale decisione ha avuto, ancora, cura di ricordare come la giurisprudenza di questa Corte si sia orientata nel senso che integra il reato di esercizio della professione medica "la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perché tali attività rientrano nell'esercizio di un'attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo; rimarcando che se i rimedi "omeopatici" non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell'interessato d'accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte; sempre applicando l'art. 348 c.p., si ritenne, perciò realizzato il reato in questione quando l'attività non venga svolta da un esercente la professione medica e si sostanzi in un'attività diagnostica e in quella prescrittivi dei rimedi suggeriti e delle modalità della loro assunzione (Sez. VI, 25 febbraio 1999, Cattaneo).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, recepito la costruzione ermeneutica inaugurata dalla sentenza costituzionale n. 1999 del 1993, che ha ravvisato nella previsione dell'art. 348 c.p. una fattispecie caratterizzata da autonomia precettiva che la rende autosufficiente rispetto alla disciplina dei contenuti e dei limiti imposti dai titoli abilitativi. Così superando la linea interpretativa che ravvisa nella norma adesso ricorda una norma "penale in bianco". Designando il provvedimento abilitativi non come elemento strutturale della fattispecie incriminatrice, ma come presupposto che "in negativo condiziona la capacità giuridica del soggetto in ordine all'oggetto di quella specifica professione, qualificandone la condotta come abusiva e, per ciò stesso, illecita".
Con decisivi riverberi quanto alle professioni c.d. di "confine" con l'attività medica, perché ciò che designa l'opera dell'interprete è la necessità di pervenire ad una corretta individuazione della condotta, in modo da verificare se essa abbia il contenuto di atti tipici della professione medica che, a norma del d.p.r. 5 aprile 1950, n. 221, può essere esercitata da coloro che, oltre ad avere conseguito la laurea e superato i prescritti esami di abilitazione, risultino iscritti negli appositi albi (così ancora Sez. VI, 27 marzo 2003, Carrabbia; nonché , Sez. VI, 9 febbraio 1995, Avanzino Sez. VI, 11 maggio 1990, Mancariello, nel senso che, in relazione alla professione medica che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo di tale professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli ed appresti cure al malato).

10. Sotto il secondo profilo, si è ritenuto che commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell'art. 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è escluso ogni rapporto, essendo autorizzato "unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte… fornite da medici-chirurghi…. Con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire (art. 11 dell'ora ricordato regio decreto: nella specie la corte ha osservato che correttamente la Corte di merito aveva ritenuto che l'imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto aveva:
1) esaminato il ponte di una paziente prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il suo giudizio al riguardo;
2) visitato un paziente che lamentava dolore ad un dente facendolo distendere sul lettino, esaminandogli la bocca ed affermando che erano necessari altri lavori,
3) visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere un preventivo;
4) esaminato la bocca di un paziente prescrivendogli radiografie nonché, all'esito, l'applicazione di un apparecchio (Sez. VI, 9 novembre 1992, Cagalli; Sez. I, 12 febbraio 1997, De Luca). Si è ritenuto, ancora, che commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (o paramedica) il biologo che sia pure preposto a un laboratorio di analisi; effettui un prelievo di sangue venoso a fine di analisi; precisandosi che tale intervento, pur se appartenente alla ordinaria amministrazione nella pratica medica, ove non eseguito da soggetti professionalmente preparati e secondo precise tecniche e metodologie, è idoneo a ledere l'integrità fisica o addirittura a mettere a repentaglio la salute della persona su cui esso si compie, ed è di esclusiva pertinenza della professione medica o di quelle professioni paramediche, come quelle esercitate dagli infermieri professionali, come quelle esercitate dagli infermieri professionali o dalle ostetriche, per le quali la relativa abilitazione deriva da specifiche previsioni di legge; aggiungendosi che se è vero che l'art. 3, comma 2, della legge 24 maggio 1967, n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo", consente ai biologi iscritti nell'albo attività ulteriore rispetto a quelle tipicamente elencate nel comma 1 di detto articolo, tale disposizione prevede espressamente anche che simili ulteriori attività siano attribuite alla competenza dei biologi da leggi o regolamenti, e nessuna fonte normativa, primaria o regolamentare, abilita i biologi ad effettuare prelievi di sangue finalizzati all'analisi (Sez. VI, 6 dicembre 1996, Manzi).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condotta protrattasi fino al 16 gennaio 1998 perché relativamente a tale periodo il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 20 giugno 2007
IL RELATORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 6 SETTEMBRE 200
7

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Importante: ….pur segnalando le gravi anomalie (anche criminali) della Sanita’ Mondiale gestita dalle Lobbies  farmaceutiche e dei loro “agenti-rappresentanti” inseriti a tutti i livelli, Politici e Sanitari nel Mondo intero, vogliamo anche ricordare e spendere per Giustizia delle parole per gratificare e ringraziare quei centinaia di migliaia di medici (quelli in buona fede) che, malgrado le interferenze degli interessi di quelle Lobbies, incessantemente si prodigano ogni giorno aiutare i malati che a loro si rivolgono e che con i progressi delle apparecchiature tecnologiche per la diagnostica e delle tecniche interventive, stanno facendo notevoli progressi e raggiungono per essi risultati ed effetti benefici, che fino a qualche anno fa erano impensabili.
Vediamo ogni giorno progressi in tal senso, ma la terapeutica indicata dalla direzione della Sanita’ ufficiale Mondiale = OMS (che e' legata alle linee guida di dette Lobbies), non segue, salvo rari casi, quella curva progressiva di benessere per i malati.

Se questi bravi medici che operano giornalmente sul campo, conoscessero anche la Medicina Naturale, potrebbero migliorare e di molto le loro tecniche terapeutiche, con grande beneficio per tutti i malati.
 

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