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DIRITTI
dell'UOMO
- CONVENZIONE di OVIEDO
(Dichiarazione
Universale)
Da settembre 2013, in
tutta l’UE (Unione Europea), sul foglietto illustrativo
(bugiardino) di determinati medicinali
farà la sua apparizione un triangolo capovolto.
Un contrassegno che segnala a pazienti ed operatori
sanitari quei farmaci per i quali i consumatori
sono caldamente invitati a segnalare agli operatori
nazionali, eventuali effetti collaterali inattesi.
In gergo tecnico, le medicine sottoposte a monitoraggio
addizionale.
Si tratta di tutte le confezioni autorizzate dopo il 1°
gennaio 2011 che contengono una nuova sostanza attiva;
vaccini o prodotti
derivati dal plasma di origine biologica; i medicamenti
per i quali sono necessarie determinate informazioni
supplementari nella fase successiva alla messa in
commercio, o la cui autorizzazione è subordinata al
rispetto di determinate condizioni o restrizioni per un
impiego sicuro ed efficace.- vedi:
PDF del comunicato stampa Commissione Europea
Universo Intelligente +
Universo Elettrico +
SOVRANITA' INDIVIDUALE
(Dichiarazione)
http://humans.it/humans.it/umani_di_gaia_blog/rss.xml
La descrizione del meccanismo
che nel secolo scorso permise ai grossi
capitali
finanziari
dei
Rothschild, di impadronirsi
dell’intero sistema medico
americano e non solo, attraverso il
controllo dell’insegnamento
universitario,
i
Rockefeller (legati ai
Rothschild), amavano chiamarla
“filantropia
efficiente”, e' qui in
questa pagina,
ben descritto.
QUESTI I VERI PADRONI del
MONDO
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DIRITTI UMANI
vedi
anche: DIRITTI dell'UOMO
+
Diritti Traditi 1
+
Diritti
+
Diritti dell'Uomo
+
Diritti
Umani traditi
+
Esperimenti sui bambini
+
Conflitto
di Interesse
+
Difensori dei Diritti Umani +
Sovranita' Individuale
Il tema dei diritti
umani è un argomento decisamente ostico. Vuoi
per l’ampiezza della materia, vuoi per il fatto
che quasi sempre i diritti umani sono enunciati in
documenti lunghissimi e non pienamente
comprensibili ad una prima lettura, vuoi perché
alla fine si ha sempre la sensazione che anche
in questo campo prevalgano gli interessi
politici e che il dibattito rimanga nelle mani
di pochi.
I diritti umani, tuttavia, sono e devono
rimanere un patrimonio dell’umanità, della
società civile. E in questo senso sembra che si
stia modificando anche il trend a livello
internazionale, per esempio vengono sempre più
spesso coinvolte nelle riunioni ufficiali in
tema di diritti umani anche organizzazioni non
governative, che, in quanto tali, rappresentano
quella società civile cui si accennava sopra.
Bisogna prendere coscienza del fatto che il
pieno rispetto dei diritti umani è prima di
tutto una nostra responsabilità. Purtroppo le
violazioni dei diritti umani sono all’ordine del
giorno ed è evidente che gli strumenti di
repressione e prevenzione esistenti non siano
sufficienti ad eliminarle. Ecco quindi che
improntare la propria vita sulla consapevolezza
e sul rispetto dei diritti umani potrà portare
benefici, seppur nel lungo periodo.
Questo vale per ognuno di noi, ma a maggior
ragione per gli insegnanti, che hanno un compito
ulteriore, quello di trasmettere ai propri
alunni questa sorta di nuova coscienza civica.
Insegnare e imparare i diritti umani è possibile
attraverso dei percorsi nuovi e
multidisciplinari che insegnino ai bambini ad
opporsi ad ogni forma di violenza e
discriminazione, che facciano capire
l’arricchimento derivante dal convivere e
cooperare con soggetti appartenenti a gruppi
culturali diversi: educare non vuol dire solo
trasmettere nozioni e concetti, ma anche e
principalmente favorire l’interiorizzazione di
un certo tipo di valori che guideranno poi il
comportamento quotidiano individuale.
Con l’elaborazione di questa scheda si intende
semplicemente fornire degli input che stimolino
gli insegnanti ad elaborare dei percorsi
didattici per l’educazione ai diritti umani.
Sarebbe opportuno tarare le attività in base
all’età dei bambini, alla composizione ed alle
dinamiche della classe, tuttavia anche la stessa
scheda può essere utilizzata come percorso
didattico. Infatti, nell’esposizione degli
argomenti si è cercato di seguire una struttura
logica ben precisa, dal generale al particolare,
partendo dalla definizione dei diritti umani,
passando per una breve esposizione della loro
evoluzione nel tempo per arrivare alla
descrizione delle singole categorie. Sono poi
stati individuati degli strumenti per ciascun
argomento esposto, cui è possibile collegarsi
direttamente tramite dei links.
Investire nell’educazione significa investire
per il futuro. Lo scopo è rendere consapevoli i
bambini di essere titolari di una serie di
diritti, che spettano loro in qualità di esseri
umani e che per questo motivo spettano anche a
tutti gli individui della terra. Di far capire
che questi diritti potrebbero essere
ingiustamente calpestati e che di fatto questo
avviene nel mondo. Infine che esistono dei
canali per rivendicare e far rispettare i propri
diritti e quelli degli altri. La consapevolezza
di essere titolari di diritti porterà ad un
sentimento di responsabilizzazione nei confronti
dei diritti degli altri: lo scopo finale che ci
si prefigge promuovendo l’educazione ai diritti
umani è quella di sviluppare negli individui la
capacità a il desiderio non solo di difendere i
propri diritti ma di battersi anche per
l’affermazione di quegli degli altri.
vedi:
Manuale dei Diritti dell'Uomo - PDF dal sito
Senato.it
La Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo del 1948 è
senza dubbio il documento che segna una tappa
fondamentale nell’affermazione dei diritti
umani. Tuttavia non si può affermare che i
diritti umani siano “nati” nel 1948 e forse non
si può stabilire nemmeno con precisione una data
precisa. La verità è che ciascun diritto
proclamato nella Dichiarazione è frutto di un
lungo percorso storico che ne ha portato
all’affermazione.
Si pensi al diritto di voto: un tempo non era
nemmeno concepito che i cittadini potessero
contribuire alla vita politica del loro Paese,
poi questo diritto è stato concesso agli uomini
appartenenti a certe classi sociali, poi a tutti
gli uomini e si parlava di suffragio universale,
che in realtà universale non era perchè per
molti anni ancora le donne furono escluse
dall’esercizio di questo diritto.
Molti diritti, poi, si sono evoluti o
addirittura sono nati proprio in seguito alla
proclamazione della Dichiarazione.
E’ interessante a questo proposito capire come
nel corso delle epoche storiche il concetto e il
contenuto di diritto umano si sia evoluto. Come
vedremo e come sopra accennato si tratta di un
lunghissimo percorso storico e questo ci fa
comprendere ancora più a fondo l’importanza
della conquista dei diritti umani, un patrimonio
che va quindi gelosamente custodito.
La Grecia e l’antica Roma
Iniziamo la nostra analisi da una delle culle
della civiltà: la Grecia Antica. Un elemento
evocativo di Atene è l’agorà, ossia la piazza in
cui si svolgeva la vita politica e sociale della
città, dove i cittadini si confrontavano per
prendere le decisioni più importanti. Tuttavia,
gran parte della popolazione ne era esclusa: le
persone che potevano partecipare alla vita
politica erano solo i cittadini e, anche se può
apparire strano ai giorni nostri, erano
considerati tali solo gli uomini adulti e liberi
ad esclusione di tutte le altre persone che
componevano la popolazione: bambini, donne e
schiavi.
Un po’ la stessa cosa accadeva nell’antica Roma,
dove come in Atene, essere titolari di diritti
dipendeva dall’avere una certa posizione
sociale: non tutta la popolazione era degna di
essere inclusa nella categoria di popolo, ad
alcuni soggetti era precluso l’esercizio di
qualsiasi diritto , riservati esclusivamente ai
cittadini liberi maschi e pater familiae.
Al contrario, la concezione moderna di diritti
umani prevede che qualsiasi soggetto possa
essere titolare di tali diritti a prescindere
dalla sua posizione sociale.
Il feudalesimo
Un contributo importante è stato dato dal
Cristianesimo, che si fonda sull’idea
dell’uguaglianza degli uomini davanti a Dio. In
realtà questo principio si scontrava con la
realtà dell’epoca e in particolare con i
fondamenti su cui si basava il potere politico,
che presupponeva una forte gerarchizzazione e
delle profonde diseguaglianze sociali:
condizioni essenziali per il feudalesimo, che
presupponeva l’esistenza dei servi della gleba e
quindi di soggetti sostanzialmente equiparati ad
oggetti, che si potevano vendere o scambiare.
Risale a questo periodo un importante documento:
la Magna Charta Libertatum del 1215, un
documento emanato dal re d’Inghilterra Giovanni
Senza Terra che contiene un elenco di diritti
come, per esempio, il diritto alla proprietà
privata, il diritto alla libertà, il diritto a
non essere condannati senza motivo e comunque ad
essere giudicati da un organo legittimo.
Tuttavia questi diritti, che possono
assomigliare a quelli contenuti nella
Dichiarazione universale, non venivano
riconosciuti a tutti gli individui, ma solo a
quelle classi sociali ritenute più importanti:
arcivescovi, vescovi, abati, priori, conti e
baroni.
Sempre in Inghilterra, ma nel 1679 viene emanato
un documento fondamentale nell’affermazione dei
diritti umani: l’Habeas corpus Act. In pratica
si stabiliva che nessuno può potesse essere
arrestato, e quindi privato della sua libertà
personale, in modo arbitrario, senza, cioè delle
prove concrete sulla sua colpevolezza. Sulla
scia di questo documento nel 1689 viene
approvato anche il così detto Bill of rights (la
Carta dei diritti) in cui si affermano, in
particolare, la libertà di di religione, di
parola e di stampa.
La Dichiarazione di indipendenza delle colonie
americane e la Dichiarazione francese dei
diritti dell’uomo e del cittadino
Nel corsi del 1700 si svilupparono in America e
in Francia dei movimenti di pensiero e politici
che sfociarono nell’approvazione di due
importanti documenti nella storia
dell’evoluzione dei diritti umani: la
Dichiarazione di indipendenza delle colonie
americane e la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino in Francia.
Le colonie inglesi in America, a causa dei
continui conflitti con il governo inglese,
decisero di proclamare la Dichiarazione di
indipendenza, cui era allegata anche una
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, che
rivendicava in particolare il diritto alla vita
e alla libertà, nonché il diritto alla libertà
di parola, di stampa, di religione e di
riunione.
Così come in America anche in Francia si
sviluppò un movimento per la rivendicazione dei
diritti fondamentali. In questo caso perché il
governo, impegnato in una serie di guerre, aveva
investito in questa attività molto denaro,
sottraendolo alla popolazione ed andandone
quindi ad incrementare la povertà. Così al
termine della Rivoluzione francese nel 1789
viene redatta la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino. Vennero sanciti
diritti fondamentali come l’uguaglianza, la
libertà di stampa, pensiero e religione, la
presunzione di innocenza, il diritto alla
proprietà privata.
Grazie a questi due precedenti, a partire dal
1900 prende il via un fenomeno che coinvolge
tutto il mondo occidentale. Quindi nelle
costituzioni, cioè nelle leggi fondamentali dei
nuovi stati che via via si vanno formando, si
sente la necessità di sancire gli stessi diritti
rivendicati nella Dichiarazione di indipendenza
americana e nella Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino francese.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite e il
concetto di universalità dei diritti umani
A conclusione di questa breve carrellata storica
possiamo trarre delle conclusioni. I diritti
umani non nascono in un preciso momento storico,
ma sono il frutto di un’evoluzione, dovuta alle
rivendicazioni di fasce di popolazione che si
ritenevano naturalmente titolari di certi
diritti che però non venivano loro riconosciuti
da chi gestiva il potere.
Occorre però sottolineare che ancora non si può
parlare del riconoscimento di diritti
universali: le dichiarazioni che abbiamo visto
sopra sono legate ai cittadini di determinati
Stati (per esempio l’Inghilterra, la Francia o
gli Stati Americani), non si parla ancora di
diritti riconosciuti nei confronti di tutti gli
esseri umani e quindi ancora non si può parlare
di universalità dei diritti. In questo senso la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
rappresenta un passo storico: perché non è la
dichiarazione di un solo Stato.
Come è stato possibile questo cambiamento di
prospettiva ?
La risposta è semplice: perché
molti Stati del mondo si sono associati è hanno
dato vita ad una grande organizzazione:
l’organizzazione delle Nazioni Unite.
L’ONU nasce ufficialmente nel 1945, quando i
rappresentanti di 50 Stati elaborano ed
approvano, nel corso della Conferenza di San
Francisco, la Carta delle Nazioni Unite, che
contiene le regole generali per il funzionamento
dell’organizzazione. Oggi gli Stati membri
dell’ONU sono 189, quindi praticamente tutti gli
Stati del mondo.
Il fine principale dell’ONU è di mantenere la
pace e la sicurezza internazionale, in
particolare, promuovendo ed incoraggiando il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzioni di
razza, di sesso, di lingua o di religione.
All’interno delle Nazioni Unite, che in realtà
si occupano di molte altre questioni, ci sono
rappresentanti di ogni Stato, insieme discutono
e alla fine, con una votazione, prendono una
decisione. In sintesi l’ONU funziona così, anche
se in realtà ci sarebbero aspetti più
problematici che, tuttavia, non è necessario
sottolineare in questo momento.
La cosa
importante è con l’istituzione di questa
organizzazione è stato finalmente possibile
prendere delle decisioni in materia di diritti
umani che non valessero per un solo Stato. Con
questa procedura è stata adottata la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
nel 1948 e, successivamente, molti altri
documenti importanti per la promozione e la
tutela dei diritti umani.
A partire da questa
data, infatti, l’attività nel settore dei
diritti umani è incrementata notevolmente dando
vita a molte altre dichiarazioni e trattati che
si occupano della tutela dei diritti di
particolare categorie di individui: come donne,
bambini, rifugiati ecc…
E’ importante sottolineare che gli stati membri
delle Nazioni Unite sono poi obbligati ad
osservare i principi stabiliti nei documenti
approvati dall’organizzazione nel momento in cui
emanano delle leggi nazionali.
Tratto da: volint.it
vedi anche:
Diritti degli Umani +
Convenzione
dei Diritti dell'Uomo +
Diritti e
Doveri +
Diritti
+
Diritti
Umani traditi
Video sui DIRITTI
dell'UOMO, 1948
Costituzione Italiana: Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
Commento NdR: questo articolo come altri
della Costituzione Italiana sono da sempre
trasgrediti e disattesi proprio da coloro che lo
rappresentano, specie nella Sanita', Finanza,
tutela, commercio, agricoltura, ecc.
Per cui invitiamo i cittadini di questi stati
trasgressori, compresi i loro rappresentanti e
dirigenti, a DENUNCIARE all'autorita'
giudiziaria tutti questi farabutti che
trasgrediscono la Costituzione; verra' il
momento, il tempo comunque nel quale il
Popolo
Sovrano, si sollevera' ed arrestera' tutti
questi "soggetti" che compiono questi misfatti,
sulla pelle del Popolo reso suddito... !
Questo perche' il
presunto stato italiano, e' un'azienda privata
in mano ai mafiosi Banchieri...
vedi:
Republic of italy colonia US in mano ai
Banchieri -
fin dalla sua
fondazione nel 1800...
vedi:
Garibaldi, Cavour, i Savoia e relativi debiti, i
mafiosi ed i banchieri inglesi
CONVENZIONE dei DIRITTI dell'UOMO
10
dicembre 1948 - Assemblea Generale dell'ONU
+
CONVENZIONE
(EU) PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, EMENDATA DAL
PROTOCOLLO N. 11
Roma, 4 novembre 1950
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
IMPORTANTE commento all'art. 18 dei Diritti
dell'Uomo e della
Costituzione italiana art. 21:
La libertà di
opinione ed espressione sono il cuore della
democrazia. Ognuno ha diritto di avere le
proprie opinioni senza interferenze e diritto
alla libertà di espressione, il che include la
libertà di scoprire, ricevere e diffondere
informazioni ed idee d’ogni genere, senza
curarsi di frontiere, sia verbalmente che
tramite qualunque mezzo di comunicazione di sua
scelta. Nessuno può essere oggetto di alcuna
forma di restrizione, nocumento o sanzione a
causa di dichiarazioni, opinioni o credenze che
abbia espresso.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROTOCOLLO ICCPR: vedi
www.dirittiumani.donne.aidos.it
Con la sua risoluzione 2200A (XXI) del 16
dicembre 1966, la Assemblea generale dellOnu ha
adottato il Patto internazionale sui diritti
civili e politici e avviato il processo di
firma, ratifica e adesione. Il Patto è entrato
in vigore il 23 marzo 1976 e a metà del 2001 era
stato ratificato da 147 stati. Questo Patto ed
il Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali sono i primi strumenti
internazionali onnicomprensivi e giuridicamente
vincolanti nel campo dei diritti umani, e,
insieme alla Dichiarazione universale dei
diritti umani costituiscono il nucleo della
Carta internazionale dei diritti umani.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Convenzione di
Oviedo [Consiglio d’Europa - 1997]
Convenzione per la
protezione dei diritti dell’uomo e la dignità
dell’essere umano riguardo alle applicazioni
della biologia e della medicina (Convenzione sui
diritti dell’uomo e la biomedicina)
Preambolo
Gli Stati membri dei Consiglio d’Europa, gli
altri Stati e la Comunità Europea firmatari
della presente Convenzione,
Considerando la
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo,
proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948;Considerando la
Convenzione di tutela dei Diritti dell’Uomo e
delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950;
Considerando la
Carta sociale europea del 18 ottobre 1961;
Considerando il Patto Internazionale sul Diritti
civili e politici e il Patto internazionale
relativo al diritti economici, sociali e
culturali del 16 dicembre 1966; Considerando la
Convenzione per la protezione dell’individuo
riguardo all’elaborazione dei dati a carattere
personale del 28 gennaio 1981; Considerando
anche la Convenzione relativa al diritti del
bambino del 20 novembre 1989; Considerando che
lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare
una unione più stretta fra i suoi membri, e che
uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la
tutela e lo sviluppo dei diritti dell’Uomo e
delle libertà fondamentali; Consapevoli dei
rapidi sviluppi della biologia e della medicina;
Convinti della necessità di rispettare l’essere
umano sia come individuo che nella sua
appartenenza alla specie umana e riconoscendo
l’importanza di assicurare la sua dignità;
Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere
in pericolo la dignità umana da un uso improprio
della biologia e della medicina; Affermando che
i progressi della biologia e della medicina
debbono essere utilizzati per il beneficio delle
generazioni presenti e future; Sottolineando la
necessità di una cooperazione internazionale
affinché l’Umanità tutta intera possa
beneficiare dell’apporto della biologia e della
medicina; Riconoscendo l’importanza di
promuovere un dibattito pubblico sulle questioni
poste dall’applicazione della biologia e della
medicina e sulle risposte da fornire; Desiderosi
di ricordare a ciascun membro del corpo sociale
i suoi diritti e le sue responsabilità;
Prendendo in considerazione i lavori
dell’Assemblea Parlamentare in questo campo,
compresa la Raccomandazione 1160 (1991)
sull’elaborazione di una Convenzione di
bioetica;
Decisi a prendere,
nel campo delle applicazioni della biologia e
della medicina, le misure proprie a garantire la
dignità dell’essere umano e i diritti e le
libertà fondamentali della persona; Si sono
accordati su ciò che segue:
Capitolo I:
Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e finalità
Le Parti di cui alla presente Convenzione
proteggono l’essere umano nella sua dignità e
nella sua identità e garantiscono ad ogni
persona, senza discriminazione, il
rispetto della sua
integrità e dei suoi altri diritti e libertà
fondamentali riguardo alle applicazioni della
biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel
suo diritto interno le misure necessarie per
rendere effettive le disposizioni della presente
Convenzione. Art. 2 Primato dell’essere umano
L’interesse e il bene dell’essere umano debbono
prevalere sul solo interesse della società o
della scienza. Art. 3 Accesso equo alle cure
sanitarie. Le Parti prendono, tenuto conto dei
bisogni della salute e delle risorse
disponibili, le misure appropriate in vista di
assicurare, ciascuna nella propria sfera di
giurisdizione, un accesso equo a cure della
salute di qualità appropriata.
Art. 4 Obblighi
professionali e regole di condotta Ogni
intervento nel campo della salute, compresa la
ricerca, deve essere effettuato nel rispetto
delle norme e degli obblighi professionali, così
come nel rispetto delle regole di condotta
applicabili nella fattispecie 2. Capitolo II:
Consenso
Art. 5 Regola
generale Un intervento nel campo della salute
non può essere effettuato se non dopo che la
persona interessata abbia dato consenso libero e
informato.
Questa persona riceve innanzitutto una
informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi
rischi. La persona interessata può, in qualsiasi
momento, liberamente ritirare il proprio
consenso.
Art. 6 Protezione
delle persone che non hanno la capacità di dare
consenso (1) Sotto riserva degli articoli 17 e
20, un intervento non può essere effettuato su
una persona che non ha capacità di dare
consenso, se non per un diretto beneficio della
stessa.
(2) Quando, secondo
la legge, un minore non ha la capacità di dare
consenso a un intervento, questo non può essere
effettuato senza l’autorizzazione del suo
rappresentante, di un’autorità o di una persona
o di un organo designato dalla legge. Il parere
di un minore è preso in considerazione come un
fattore sempre più determinante, in funzione
della sua età e del suo grado di maturità.
(3) Allorquando,
secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un
handicap mentale, di una malattia o per un
motivo similare, non ha la capacità di dare
consenso ad un intervento, questo non può essere
effettuato senza l’autorizzazione del suo
rappresentante, di un’autorità o di una persona
o di un organo designato dalla legge.
La persona
interessata deve nei limiti del possibile essere
associata alla procedura di autorizzazione.
(4) Il
rappresentante, l’autorità, la persona o
l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono,
alle stesse condizioni, l’informazione
menzionata all’articolo 5.
(5) L’autorizzazione
menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi
momento, essere ritirata nell’interesse della
persona interessata.
Art. 7 Tutela delle
persone che soffrono di un disturbo mentale. La
persona che soffre di un disturbo mentale grave
non può essere sottoposta, senza il proprio
consenso, a un intervento avente per oggetto il
trattamento di questo disturbo se non quando
l’assenza di un tale trattamento rischia di
essere gravemente pregiudizievole alla sua
salute e sotto riserva delle condizioni di
protezione previste dalla legge comprendenti le
procedure di sorveglianza e di controllo e le
vie di ricorso.
Art. 8 Situazioni
d’urgenza
Allorquando in ragione di una situazione
d’urgenza, il consenso appropriato non può
essere ottenuto, si potrà procedere
immediatamente a qualsiasi intervento medico
indispensabile per il beneficio della salute
della persona interessata.
Art. 9 Desideri
precedentemente espressi. I desideri
precedentemente espressi a proposito di un
intervento medico da parte di un paziente che,
al momento dell’intervento, non è in grado di
esprimere la sua volontà saranno tenuti in
considerazione.
Capitolo III: Vita
privata e diritto all’informazione
Art. 10 Vita privata
e diritto all’informazione
(1) Ogni persona ha
diritto al rispetto della propria vita privata
allorché si tratta di informazioni relative alla
propria salute.
(2) Ogni persona ha
il diritto di conoscere ogni informazione
raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la
volontà di una persona di non essere informata
deve essere rispettata.
(3) A titolo
eccezionale, la legge può prevedere,
nell’interesse del paziente, delle restrizioni
all’esercizio dei diritti menzionati al
paragrafo 2.
Capitolo IV: Genoma
umano
Art. 11 Non
discriminazione
Ogni forma di
discriminazione nei confronti di una persona in
ragione del suo patrimonio genetico è vietata.
Art. 12 Test
genetici predittivi
Non si potrà procedere a dei test predittivi di
malattie genetiche o che permettano sia di
identificare il soggetto come portatore di un
gene responsabile di una malattia sia di
rivelare una predisposizione o una
suscettibilità genetica a una malattia se non a
fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva
di una consulenza genetica appropriata.
Art. 13 Interventi
sul Genoma Umano
Un intervento che ha come obiettivo di
modificare il genoma umano non può essere
intrapreso che per delle ragioni preventive,
diagnostiche o terapeutiche e solamente se non
ha come scopo di introdurre una modifica nel
genoma dei discendenti.
Art. 14 Non
selezione dei sesso
L’utilizzazione delle tecniche di assistenza
medica alla procreazione non è ammessa per
scegliere il sesso del nascituro, salvo che in
vista di evitare una malattia ereditaria legata
al sesso.
Capitolo V: Ricerca
scientifica
Art. 15 Regola
generale
La ricerca scientifica nel campo della biologia
e della medicina si esercita liberamente sotto
riserva delle disposizioni della presente
Convenzione e delle altre disposizioni
giuridiche che assicurano la protezione
dell’essere umano.
Art. 16 Tutela delle
persone che si prestano ad una ricerca
Nessuna ricerca può
essere intrapresa su una persona a meno che le
condizioni seguenti non siano riunite:
i) non esiste metodo
alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di
efficacia paragonabile, ii) i rischi che può
correre la persona non sono sproporzionati in
rapporto con i benefici potenziali della
ricerca, iii) il progetto di ricerca è stato
approvato da un’istanza competente, dopo averne
fatto oggetto di un esame indipendente sul piano
della sua pertinenza scientifica, ivi compresa
una valutazione dell’importanza dell’obiettivo
della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare
della sua accettabilità sul piano etico, iv) la
persona che si presta ad una ricerca è informata
dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla
legge per la sua tutela, v) il consenso di cui
all’articolo 5 è stato donato espressamente,
specificamente ed è stato messo per iscritto.
Questo consenso può, in ogni momento, essere
liberamente ritirato.
Art. 17 Tutela delle
persone che non hanno la capacità di consentire
ad una ricerca
(1) Una ricerca non
può essere intrapresa su una persona che non ha,
conformemente all’articolo 5, la capacità di
consentirvi a meno che le condizioni seguenti
siano riunite:
i) le condizioni
enunciate all’articolo 16, dall’alinea (1) al
(4) sono soddisfatte; ii) i risultati attesi
dalla ricerca comportano un beneficio reale e
diretto per la sua salute; iii) la ricerca non
può effettuarsi con una efficacia paragonabile
su dei soggetti capaci di consentirvi; iv)
l’autorizzazione prevista all’articolo 6 è stata
data specificamente e per iscritto, e v) la
persona non vi oppone rifiuto.
(2) A titolo
eccezionale e nelle condizioni di tutela
previste dalla legge, una ricerca di cui i
risultati attesi non comportino dei benefici
diretti per la salute della persona può essere
autorizzata se le condizioni enunciate agli
alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui
sopra riportato, e le condizioni supplementari
seguenti sono riunite:
i) la ricerca ha per
oggetto di contribuire, con un miglioramento
significativo della conoscenza scientifica dello
stato della persona, della sua malattia o del
suo disturbo, all’ottenimento, a termine, di
risultati che permettano un beneficio per la
persona interessata o per altre persone della
stessa fascia d’età o che soffrano della
medesima malattia o disturbo o che presentino le
stesse caratteristiche, ii) la ricerca non
presenta per la persona che un rischio minimo e
una costrizione minima.
Art. 18 Ricerca
sugli embrioni in vitro
(1) Quando la
ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla
legge, questa assicura una protezione adeguata
all’embrione.
(2) La costituzione
di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.
Capitolo VI:
Prelievo di organi e di tessuti da donatori
viventi a fini di trapianto
Art. 19 Regola
generale
(1) Il prelievo di
organi o di tessuti a fini di trapianto non può
essere effettuato su un donatore vivente che
nell’interesse terapeutico del ricevente e
allorché non si dispone di organo o di tessuto
appropriati di una persona deceduta né di metodo
terapeutico alternativo di efficacia
paragonabile.
(2) Il consenso di
cui all’articolo 5 deve essere dato
espressamente e specificamente, sia per iscritto
sia davanti a un organo ufficiale.
Art. 20 Tutela delle
persone incapaci di consentire al prelievo
d’organo (1) Nessun prelievo d’organo o di
tessuto può essere effettuato su una persona che
non ha la capacità di consentire conformemente
all’articolo 5.
(2) A titolo
eccezionale e nelle condizioni di tutela
previste dalla legge, il prelievo di tessuti
rigenerabili su una persona che non ha la
capacità di consentire può essere autorizzata se
le condizioni seguenti sono riunite:
i) non si dispone di
un donatore compatibile che gode della capacità
di consentire, ii) il ricevente è un fratello o
una sorella del donatore, iii) la donazione deve
essere di natura tale da preservare la vita del
ricevente, iv) l’autorizzazione prevista ai
paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è stata data
specificamente e per iscritto, secondo la legge
e in accordo con l’istanza competente, v) il
donatore potenziale non oppone rifiuto.
Capitolo VII:
Divieto del profitto e utilizzazione di una
parte del corpo umano
Art. 21 Divieto dei
profitto
Il corpo umano e le
sue parti non debbono essere, in quanto tali,
fonte di profitto.
Art. 22 Utilizzo di
una parte del corpo umano prelevato
Allorquando una
parte del corpo umano è stata prelevata nel
corso di un intervento, questa non può essere
conservata e utilizzata per scopo diverso da
quello per cui è stata prelevata se non in
conformità alle procedure di informazione e di
consenso appropriate.
Capitolo VIII:
Violazione delle disposizioni della convenzione
Art. 23 Violazione
dei diritti o principi
Le Parti assicurano
una tutela giurisdizionale appropriata al fine
di impedire o far cessare a breve scadenza una
violazione illecita ai diritti e ai principi
riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 24 Risarcimento
per danno ingiusto
La persona che ha
subito un danno ingiustificato risultante da un
intervento ha diritto a un equo indennizzo nelle
condizioni e secondo le modalità previste dalla
legge.
Art. 25 Sanzioni
Le Parti prevedono
delle sanzioni appropriate nel caso di
trasgressione alle disposizioni della presente
Convenzione.
Capitolo IX:
Relazione fra la presente convenzione e altre
disposizioni
Art. 26 Restrizione
all’esercizio dei diritti
(1) L’esercizio dei
diritti e le disposizioni di tutela contenute
nella presente Convenzione non possono essere
oggetto di altre restrizioni all’infuori di
quelle che, previste dalla legge, costituiscono
delle misure necessarie, in una società
democratica, alla sicurezza pubblica, alla
prevenzione delle infrazioni penali, alla
protezione della salute pubblica o alla
protezione dei diritti e libertà altrui.
(2) Le restrizioni
di cui all’alinea precedente non possono essere
applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19,
20 e 21.
Art. 27 Protezione
più estesa
Nessuna delle
disposizioni della presente Convenzione sarà
interpretata come limitante o recante
pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di
accordare una tutela più estesa a riguardo delle
applicazioni della biologia e della medicina
rispetto a quelle previste dalla presente
Convenzione.
Capitolo X:
Dibattito pubblico
Art. 28 Dibattito
pubblico
Le Parti di cui alla
presente Convenzione vigilano a che le domande
fondamentali poste dallo sviluppo della biologia
e della medicina siano oggetto di un dibattito
pubblico appropriato alla luce, in particolare,
delle implicazioni mediche, sociali, economiche,
etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro
possibili applicazioni siano oggetto di
consultazioni appropriate.
Capitolo XI:
Interpretazione e seguito della convenzione
Art. 29
Interpretazione della Convenzione
La Corte europea dei
diritti dell’uomo può dare, al di fuori di ogni
lite concreta che si svolga davanti a una
giurisdizione, dei pareri consultivi su delle
questioni giuridiche che concernono
l’interpretazione della presente Convenzione su
richiesta:
– del Governo di una
Parte, dopo averne informato le altre Parti, –
del Comitato istituito dall’articolo 32, nella
sua composizione ristretta ai Rappresentanti
delle Parti di cui alla presente Convenzione,
per decisione presa a maggioranza dei due terzi
dei voti espressi.
Art. 30 Rapporti
sull’applicazione della Convenzione
Ogni Parte fornirà,
su domanda del Segretario Generale del Consiglio
d’Europa, le spiegazioni richieste sul modo in
cui il diritto interno del proprio Paese
assicura l’applicazione effettiva di tutte le
disposizioni di questa Convenzione.
Capitolo XII:
Protocolli
Art. 31 Protocolli
Dei Protocolli
possono essere elaborati conformemente alle
disposizioni dell’articolo 32, in vista di
sviluppare, in campi specifici, i principi
contenuti nella presente Convenzione.
I Protocolli sono
aperti alla firma dei Firmatari la Convenzione.
Essi saranno sottomessi a ratifica, accettazione
o approvazione. Un firmatario non può
ratificare, accettare o approvare i Protocolli
senza avere precedentemente o contemporaneamente
ratificato accettato o approvato la Convenzione.
Capitolo XIII:
Emendamenti alla Convenzione
Art. 32 Emendamenti
alla Convenzione
(1) I compiti
affidati al «Comitato» nel presente articolo e
nell’articolo 29 sono effettuati dal Comitato
Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro
comitato designato a questo fine dal Comitato
dei Ministri. (2) Senza pregiudizio delle
disposizioni specifiche dell’articolo 29, ogni
Stato membro del Consiglio d’Europa così come
ogni Parte di cui alla presente Convenzione che
non è membro del Consiglio d’Europa, può farsi
rappresentare in seno al Comitato allorché
questo adempie ai compiti affidati dalla
presente Convenzione, e dispone di un voto.
(3) Ogni Stato
menzionato all’articolo 33 o invitato ad aderire
alla Convenzione conformemente alle disposizioni
dell’articolo 34, che non fa parte della
presente Convenzione, può designare un
osservatore presso il Comitato. Se la Comunità
europea non è Parte, essa può designare un
osservatore presso il Comitato. (4) Al fine di
tenere conto degli sviluppi scientifici, la
presente Convenzione farà l’oggetto di un esame
in seno al Comitato in un tempo massimo di
cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e in
seguito ad intervalli che il Comitato potrà
determinare.
(5) Ogni proposta di
emendamenti alla presente Convenzione come ogni
proposta di protocollo o di emendamenti a un
Protocollo, presentata da una Parte, dal
Comitato o dal Comitato dei Ministri, è
comunicata al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa e trasmessa a cura dello stesso agli
Stati membri del Consiglio d’Europa, alla
Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni
Parte, a ogni Stato invitato a firmare la
presente Convenzione conformemente alle
disposizioni dell’articolo 33, e a ogni Stato
invitato ad aderirvi conformemente alle
disposizioni dell’articolo 34.
(6) Il Comitato
esamina la proposta al più presto due mesi dopo
che è stata trasmessa dal Segretario Generale
conformemente al paragrafo 5. Il Comitato
sottopone il testo adottato a maggioranza dei
due terzi dei voti espressi all’approvazione del
Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione,
questo testo è comunicato alle Parti in vista
della sua ratifica, sua accettazione o sua
approvazione.
(7) Ogni emendamento
entrerà in vigore, riguardo alle Parti che
l’hanno accettato, il primo giorno del mese che
segue la scadenza di un periodo di un mese dopo
la data alla quale cinque Parti, ivi compresi
almeno quattro Stati membri del Consiglio
d’Europa, avranno informato il Segretario
Generale che essi l’hanno accettato.
Per ogni Parte che l’avrà accettata
ulteriormente, l’emendamento entrerà in vigore
il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di un mese dopo la data alla quale
la suddetta Parte avrà informato il Segretario
Generale della sua accettazione.
Capitolo XIV:
Clausole finali
Art. 33 Firma,
ratifica ed entrata in vigore
(1) La presente
Convenzione è aperta alla firma degli Stati
membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non
membri che hanno partecipato alla sua
elaborazione e della Comunità europea.
(2) La presente
Convenzione sarà sottoposta a ratifica,
accettazione o approvazione.
Gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale
del Consiglio d’Europa.
(3) La presente
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del mese che segue la scadenza di un periodo di
tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati,
includenti almeno quattro Stati membri del
Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro
consenso ad essere vincolati dalla Convenzione,
conformemente alle disposizioni del paragrafo
precedente.
(4) Per ogni
Firmatario che esprimerà ulteriormente il suo
consenso a essere vincolato alla Convenzione,
questa entrerà in vigore il primo giorno del
mese che segue la scadenza di un periodo di tre
mesi dopo la data di deposito del suo strumento
di ratifica,di accettazione o di approvazione.
Art. 34 Stati non membri (1) Dopo l’entrata in
vigore della presente Convenzione, il Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo
consultazione delle Parti, invitare ogni Stato
non membro del Consiglio d’Europa ad aderire
alla presente Convenzione con una decisione
presa con la maggioranza prevista all’articolo
20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio
d’Europa e all’unanimità dei voti dei
rappresentanti degli Stati contraenti aventi il
diritto di sedere in Comitato dei Minist
ri.
(2) Per ogni Stato
aderente, la Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del mese che segue la scadenza di
un periodo di tre mesi dopo la data di deposito
dello strumento di adesione presso il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 35 Applicazione
territoriale
(1) Ogni Firmatario
può, al momento della firma o al momento del
deposito del suo documento di ratifica, di
accettazione o di approvazione, designare il
territorio o i territori ai quali si applicherà
la presente Convenzione. Ogni altro Stato può
formulare la stessa dichiarazione al momento del
deposito del suo strumento di adesione.
(2) Ogni Parte può,
in qualsiasi momento in seguito, con una
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione
della presente Convenzione a ogni altro
territorio designato nella dichiarazione e di
cui essa assicura le relazioni internazionali o
per la quale essa è stata abilitata a stipulare.
La Convenzione
entrerà in vigore riguardo a questo territorio
il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di tre mesi dopo la data di
ricevimento della dichiarazione da parte del
Segretario Generale.
(3) Ogni
dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi
precedenti potrà essere ritirata, per ciò che
concerne ogni territorio designato in questa
dichiarazione, da una notifica indirizzata al
Segretario Generale. La revoca avrà effetto il
primo giorno del mese che segue la scadenza di
un periodo di tre mesi dopo la data di
ricevimento della notifica da parte del
Segretario Generale.
Art. 36 Riserve
(1) Ogni Stato e la
Comunità europea possono, al momento della firma
della presente Convenzione o del deposito del
documento di ratifica, formulare una riserva al
contenuto di una disposizione particolare della
Convenzione, nella misura in cui una legge in
quel momento in vigore sul suo territorio non è
conforme a questa disposizione.
Le riserve di
carattere generale non sono autorizzate ai sensi
del presente articolo.
(2) Ogni riserva
emessa conformemente al presente articolo
comporta una breve esposizione della legge
pertinente.
(3) Ogni Parte che
estende l’applicazione della presente
Convenzione a un territorio designato da una
dichiarazione prevista in applicazione del
paragrafo 2 dell’articolo 35 può, per il
territorio concernente, formulare una riserva,
conformemente alle disposizioni dei paragrafi
precedenti.
(4) Ogni Parte che
ha formulato la riserva prevista nel presente
articolo può ritirarla a mezzo di una
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa.
La revoca avrà
effetto il primo giorno del mese che segue la
scadenza di un periodo di un mese dopo la data
di ricevimento da parte del Segretario Generale.
Art. 37 Denuncia
(1) Ogni Parte può,
in qualsiasi momento, denunciare la presente
Convenzione indirizzandone una notifica al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
(2) La notifica avrà
effetto il primo giorno del mese che segue la
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data
di ricevimento della notifica da parte del
Segretario Generale.
Art. 38 Notifiche
Il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli
Stati membri del Consiglio, alla Comunità
europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad
ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire
alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di
ogni strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione;
c) ogni data di
entrata in vigore della presente Convenzione,
conformemente ai suoi articoli 33 o 34;
d) ogni emendamento
o protocollo adottato conformemente all’articolo
32, e la data alla quale questo emendamento o
protocollo entra in vigore;
e) ogni
dichiarazione formulata in virtù delle
disposizioni dell’articolo 35;
f) ogni riserva e
ogni revoca di riserva formulate conformemente
alle disposizioni dell’articolo 36;
g) ogni altro atto,
notifica o comunicazione che hanno riguardo alla
seguente Convenzione.
In fede di ciò, i
sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Oviedo il 4
aprile 1997 in francese e in inglese, i due
testi fanno egualmente fede, in un solo
esemplare che sarà depositato negli archivi del
Consiglio d’Europa.
Il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà
copia certificata conforme a ciascuno degli
Stati membri del Consiglio d’Europa, alla
Comunità europea, agli Stati non membri che
hanno partecipato all’elaborazione della
presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad
aderire alla presente Convenzione.
Commento NdR: questi articoli come altri
della Costituzione Italiana sono da sempre
trasgrediti e disattesi proprio da coloro che lo
rappresentano, specie nella Sanita', Finanza,
tutela, commercio, agricoltura, ecc.
Per cui invitiamo i cittadini di questi stati
trasgressori, compresi i loro rappresentanti e
dirigenti, a DENUNCIARE all'autorita'
giudiziaria tutti questi farabutti che
trasgrediscono la Costituzione; verra' il
momento, il tempo comunque nel quale il
Popolo
Sovrano, si sollevera' ed arrestera' tutti
questi "soggetti" che compiono questi misfatti,
sulla pelle del Popolo reso suddito... !
Questo perche' il
presunto stato italiano, e' un'azienda privata
in mano ai mafiosi Banchieri...
vedi:
Republic of italy colonia US in mano ai
Banchieri - fin dalla sua fondazione nel
1800...
vedi:
Garibaldi, Cavour, i Savoia e relativi debiti, i
mafiosi ed i banchieri inglesi
video: COMANDO GESUITI
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