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Per
conoscere ed aver coscienza dei propri diritti,
per combattere le arroganze di ogni tipo.
Quindicinale telematico sulle politiche dei
consumatori, edito da Aduc - associazione per i
diritti degli utenti e consumatori N.6/2001
(Anno IV) del 15 marzo 2001
In Internet:
http://www.aduc.it/Avvertenze/AVVultima.html
Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze - tel.
055290606 fax 0552302452
URL:
http://www.aduc.it
- Mailto:
aduc.it@aduc.it
Il PAESE di
PINOCCHIO si RIFA' il VESTITO ? ed i DIRITTI dei
CONSUMATORI ?
"Ma ... che .. siamo nel Paese di
Pinocchio". E' quanto mi ha detto un amico
architetto alcuni giorni fa quando, ascoltando la
spiegazione che davo ad altrettanto amico del suo
stesso studio sul comportamento di un'autorita'
amministrativa comunale in materia di multe per
condono edilizio e danno ambientale: l'incertezza
di un ricorso ad una richiesta di pagamento del
cittadino presunto leso era totale grazie a non
sapere l'autorita' da adire e, soprattutto,
perche' questa richiesta era gia' stata superata
da una antecedente modifica alla norma della
stessa amministrazione che vantava il risarcimento
del danno. E questo amico non sembrava essere il
solito brontolone da bar, perche'
quell'amministrazione comunale era tale grazie al
suo voto convinto nelle ultime elezioni: insomma
era toccato nel cuore dei suoi ideali di
architetto e di cittadino, turbato per un mondo e
una citta' che non potevano essere edificati come
nelle idee e nei progetti di Le Corbusier e
amministrata come la Repubblica di Platone.
Alcuni, questa presa d'atto della realta', la
chiamano "soglia oltre la quale c'e' la
maturita'", e sono abitualmente coloro
che ne hanno solo un approccio intellettuale.
Altri -tra cui annovero anche quelli come me- la
considerano -piu' semplicemente e meno
cinicamente- il momento in cui si comincia a
"non poterne piu'", e nella mente anche
del piu' impeccabile fa varco la comprensione e la
giustezza dell'illegalita', cioe' della
clandestinita' giuridica ed amministrativa del
singolo rispetto alla comunita' in cui ha scelto
di vivere. Uno stato d'animo che, in periodi
pre-elettorali come questo, diventa sempre piu'
diffuso; e dove anche il fatidico motto "se
non ci pensi te, sono altri che lo fanno per te,
ma secondo i loro interessi", non riesce a
scuotere questa introspezione civica ed economica.
Basta prestare l'orecchio alle promesse e alle
non-promesse, allo scambi di battute
-obbligatoriamente al veleno- su programmi
talmente abbozzati e semplificati che perdono
qualunque spessore di credibilita'.
Un clima da "vota Antonio", per dirla
alla Toto. Ma tant'e': questo e' quello che passa
il convento, ed e' quello con cui dobbiamo
misurarci pe la conquista dei diritti dei
consumatori. Per cui, dalla consapevolezza di
questa situazione, nelle prossime settimane
alzeremo la guardia aguzzeremo la vista e
drizzeremo le orecchie, per ascoltare
l'inascoltabile, e pervicacemente rivendicare i
diritti del singolo consumatore di fronte alle
schiacciasassi civiche che ci vengono proposte.
Abbiamo la certezza che i diritti saranno i grandi
assenti delle prossime settimane e, con molta
probabilita', anche del prossimo Parlamento: per
noi, come associazione, non conta chi vince le
elezioni, ma la capacita' di chi, una volta al
Governo e al Parlamento, sa esser chiaro e deciso
in cio' che fa e dispone, in modo da consentirci
altrettanta chiarezza e decisione per individuare
i problemi e cercare di risolverli con certezza
del diritto. Una prerogativa che non crediamo
appartenga ad una o ad un'altra parte, ma che
dovrebbe essere la base portante del nostro
sistema: nonostante tutto ci crediamo ancora, ed
e' per questo che siamo qui a ricordarcelo e a
ricordarvelo.
By Vincenzo Donvito
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LA PULCE NELL'ORECCHIO
Articoli e riflessioni con il preciso scopo
di mettere il dubbio -con l'informazione- sulla
solidita' di diffuse certezze o distrazioni sui
nostri consumi o sui servizi di cui usufruiamo.
MORS TUA, VITA MEA?
Per completare la rassegna della normativa
italiana piu' recente sul trattamento degli
animali, cominciata il 15 febbraio scorso con il
Decreto legislativo 388/98 (trasporto degli
animali), e proseguita il 1 marzo con i Decreti
legislativi 331/98 e 534/92 (sulle condizioni di
allevamento rispettivamente dei vitelli e dei
suini), e' oggi la volta del D.Lgs.333/1998 -
http://www.aduc.it/pulce/archivio/20010315allegato1.html
-
che si occupa della "protezione degli animali
durante la MACELLAZIONE o l'ABBATTIMENTO", in
ottemperanza a una direttiva europea.
Poiche' il
decreto parla da se', come chiunque puo'
verificare, mi limito a un'avvertenza e a poche
osservazioni. L'avvertenza: Come ho gia' detto
altre volte -ma ricordarlo mi pare
indispensabile-, quando una legge stabilisce un
determinato comportamento, cio' significa che
esso, per quanto ritenuto necessario per il buon
andamento di quella certa societa', non verrebbe
seguito spontaneamente. La legge, dunque, puo'
essere considerata la spia attendibile di un
diffuso comportamento contrario a quello che
adesso viene solennemente stabilito dal
legislatore. Ma il fatto che esista una legge non
garantisce del tutto che sia davvero scomparso
quel comportamento che essa ha proibito, ne' che
siano completamente rispettate le norme adesso
imposte, specialmente in ambienti in cui si e' di
solito al riparo da occhi "indiscreti",
come sono senz'altro i macelli. In questo caso
specifico, poi, se e' vero che nell'87% dei
macelli italiani non si trova il tempo per fare
una pulizia adeguata (denuncia del CONAZO ripresa
dal "Sole 24 ore" del 24.11.2000), sara'
un'illazione pensare che non ci sara' neppure la
cura e l'attenzione necessarie per rispettare gli
animali nei loro ultimi momenti di vita?
Le osservazioni:
1. Questo decreto ci mette a confronto con
la morte. E morte violenta. Provocata a esseri
senzienti molto simili a noi, per soddisfare cio'
che chiamiamo nostri "bisogni".
2. Al di la' delle suggestioni
colpevolizzanti a cui, a volte, tende -non so con
quale risultato- la pubblicita' di alcune
associazioni "animaliste", c'e' una
possibilita', dentro di noi, di far posto a questa
semplice domanda:
DI CHE COSA - CHE PROVIENE DAL
MONDO ANIMALE- noi, qui, in questa precisa parte
del mondo e con le informazioni di cui disponiamo
per uscire da eventuali abitudini anche nocive o
comunque superflue, ABBIAMO DAVVERO NECESSITA' per
vivere bene ?
3. Una volta anche solo immaginata la
sofferenza che c'e' dietro a prodotti di origine
animale che esigono la soppressione violenta della
bestia, ci possiamo assumere la responsabilita' di
continuare a consumarli con la disinvoltura di
prima?
4. E infine: possiamo dire di sapere davvero
che cosa accade nel momento della morte - e della
morte violenta - in un essere senziente ? E che
cosa puo' passare al nostro corpo - al nostro
essere - nel caso in cui ci cibiamo di esso? E
sarebbe proprio assurdo chiederci anche se la
sofferenza e la morte violenta imposta con
superficialita' a esseri certamente innocenti
possa diffondere nell'atmosfera materiale e
psicologica della terra un qualche effetto
negativo ?
E ora veniamo al Decreto 333/98. Che, ricordo,
intende essere a tutela della "protezione
degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento", ma che comincia subito con
una serie di deroghe alla sua applicazione, fra le
quali spicca quella nei confronti degli
"animali abbattuti in occasione di
manifestazioni culturali o sportive"
(art.1,
comma b).
Dalla lettura del titolo sorge un'immediata
domanda: che differenza c'e' fra macellazione e
abbattimento ?
Lo spiega l'art. 2 comma 1. L'ABBATTIMENTO e
"qualsiasi procedimento che produca la morte
dell'animale", mentre la MACELLAZIONE e'
"l'uccisione dell'animale mediante
dissanguamento".
Nello stesso articolo si precisa anche che lo
STORDIMENTO e' "qualsiasi procedimento che,
praticato sugli animali, determina rapidamente
uno stato di incoscienza che si protrae fino a
quando non intervenga la morte".
Lo
stordimento e' obbligatorio per gli animali da
carne, salvo il caso della macellazione rituale,
di cui si fara' cenno alla fine.
Bisogna tenere presente che questo decreto
si occupa dell'uccisione di tutti gli animali sia
per alimentazione (allegati A, B, C e D) sia da
pelliccia (allegato F), cosi' come
dell'abbattimento degli animali affetti da
malattie (allegato E) e dell'eliminazione dei
pulcini ed embrioni in eccedenza (allegato G). La
normativa, comunque, sembra occuparsi piu' di
tutto del rispetto degli animali da macello,
perche' ai macelli e alle operazioni sugli animali
dentro di essi si riferiscono gli articoli 3 e 4
dove si ripete di "risparmiare agli animali
eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili".
Si occupa ancora "delle operazioni di
trasferimento, stabulazione, immobilizzazione,
stordimento, macellazione o abbattimento"
l'art. 7, che parla del personale addetto per dire
che esso deve "essere in possesso della
preparazione teorica e pratica necessaria a
svolgere tali attivita' in modo UMANITARIO ED
EFFICACE". All'abbattimento degli animali da
pelliccia e' dedicato espressamente solo il comma
2 dell'art.10, che rimanda all'allegato F, dove il
linguaggio e' esclusivamente tecnico. Comunque, di
questo argomento ci si occupera' in un prossimo
futuro.
L'art.14, infine, esige che le carni
provenienti da un paese terzo (rispetto alla UE)
siano accompagnate da un'attestazione che
garantisca che gli animali sono stati
"macellati nel rispetto di condizioni almeno
equivalenti a quelle previste dal presente
decreto". Ben quattro dei sette allegati si
riferiscono agli animali da macello.
Le modalita'
da seguire durante lo scarico degli animali dai
camion e la loro eventuale sosta nelle stalle dei
macelli sono stabilite dall'allegato A, in cui si
dispone anche la macellazione immediata (e
comunque non oltre le due ore dall'arrivo) degli
animali non svezzati e di quelli che hanno
accusato sofferenze o dolori durante il trasporto.
L'abbattimento sul posto e' richiesto anche per
gli animali che non sono in grado di camminare,
proibendo il punto I/6 di trascinare questi
animali fino al luogo della macellazione. In
alternativa all'abbattimento immediato e se
l'operazione "non comporta alcuna inutile
sofferenza" questi animali possono essere
trasportati su un carrello fino al locale per la
macellazione d'emergenza.
L'all. A raccomanda anche di non spaventare,
eccitare o maltrattare gli animali nella fase di
scarico, e aggiunge che "gli animali non
devono essere sollevati per la testa, le corna, le
orecchie, le zampe, la coda o il vello in maniera
che causi loro dolori o sofferenze inutili".
Scariche elettriche, di non piu' di due secondi e
applicate soltanto ai muscoli posteriori, sono
consentite solo per i bovini adulti e i suini che
rifiutano di muoversi.
Per gli animali trasportati
nei contenitori, lo stesso allegato (punto III/1)
stabilisce che tali contenitori siano maneggiati
con cura e che NON DEBBANO ESSERE GETTATI O
LASCIATI CADERE A TERRA O ROVESCIATI.
IMMOBILIZZAZIONE Se ne occupa l'allegato B,
stabilendo che essa deve avvenire in modo da
"risparmiare dolori, sofferenze, agitazioni,
ferite o contusioni evitabili" (punto 1), e
che "gli animali non devono essere legati per
le zampe ne' devono essere sospesi prima di essere
storditi o abbattuti".
Per i volatili da cortile e i conigli, che possono
essere sospesi prima di essere storditi, il punto
2) stabilisce che "siano in uno stato di
rilassamento tale che l'operazione (di
stordimento) possa effettuarsi efficacemente e
senza inutili indugi".
STORDIMENTO E ABBATTIMENTO PER GLI ANIMALI
DIVERSI DA QUELLI DA PELLICCIA
Se ne occupa l'all.C,
nel quale si indicano i metodi consentiti per le
due operazioni. Per lo stordimento, che "non
deve essere praticato se non e' possibile
l'immediato dissanguamento degli animali"
(punto II), sono ammessi 4 metodi:
1. pistola a proiettile captivo
2. commozione cerebrale
3. elettronarcosi
4. esposizione al biossido di carbonio
Il primo metodo, lo SPARO DI UN PROIETTILE
che deve penetrare nella corteccia cerebrale e che
poi ritorna al suo posto, e' riservato a bovini,
ovini e caprini; il secondo, chiamato PERCUSSIONE,
che "e' ammesso soltanto se si utilizza uno
strumento a funzionamento meccanico che procuri
una scossa al cervello" (cioe' una botta in
capo), "senza la frattura del cranio"
pare piu' usata per animali piccoli, come i
conigli.
L'ELETTRONARCOSI, a sua volta, puo'
essere usata in modi diversi: o con l'applicazione
di "elettrodi intorno al cervello in modo da
consentire alla corrente di attraversarlo", o
con i bagni d'acqua , metodo impiegato per i
volatili da cortile, che, appesi per le zampe a
dei ganci, abbiano la testa a diretto contatto con
l'acqua attraverso cui passera' la scarica di
corrente, a una intensita' tale "da garantire
che l'animale passi immediatamente a uno stato di
incoscienza persistente fino alla morte".
Vi e' infine L'ESPOSIZIONE AL BIOSSIDO DI
CARBONIO, trattamento che pare riservato ai suini,
i quali vengono fatti entrare in una cella in cui
e' stato immesso il biossido di carbonio.
"Essi devono essere convogliati il piu'
rapidamente possibile dalla soglia al punto di
massima concentrazione di gas ed essere esposti al
gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato
di incoscienza fino a che la morte
sopraggiunga".
MACELLAZIONE
degli animali per Alimentazione:
DISSANGUAMENTO L'allegato D precisa che "per
gli animali storditi, l'operazione di
dissanguamento deve iniziare il piu' presto
possibile dopo lo stordimento, in modo da
provocare un dissanguamento rapido, profuso e
completo. Il dissanguamento deve essere effettuato
prima che l'animale riprenda coscienza"
(punto 1). Il dissanguamento avviene per
"recisione di almeno una delle due carotidi o
dei vasi sanguigni che da esse si dipartono",
dopo la quale "non vanno effettuate altre
operazioni sugli animali ne' alcuna stimolazion
elettrica prima della fine del
dissanguamento" (punto 2). Il punto 3 prevede
che "il responsabile dello stordimento,
impastoiamento, carico e dissanguamento degli
animali, deve eseguirle consecutivamente su un
solo animale prima di passare a un altro
animale". Per i volatili da cortile, infine,
si precisa che il dissanguamento puo' avvenire
"mediante decapitazione eseguita
automaticamente" e in tal caso "dev'essere
possibile l'intervento manuale diretto in modo
che, in caso di mancato funzionamento del
dispositivo, l'animale possa essere macellato
immediatamente" (punto 4).
La normativa si
premura, dunque, di assicurare che gli animali
storditi passino immediatamente alla morte
(dissanguamento), ma non puo' sfuggire che, almeno
nel caso dei volatili e dei suini, che vengono
storditi tutti insieme in grandi quantita', cio'
non e' materialmente possibile per i singoli
animali, tranne che per il primo.
Tutti gli altri
dovranno comunque aspettare un certo lasso di
tempo, che puo' non essere poco, il tempo che
occorre alla macchina decapitatrice o al singolo
macellaio di fare, animale dopo animale, il loro
lavoro.
E dunque, anche ammesso che gli operatori
dei macelli si attengano scrupolosamente alla
legge, non e' impossibile che alcuni di questi
animali si ridestino dallo stordimento e quindi
debbano soffrire due volte, invece di una.
Nell'allegato C, il capitolo III da'
disposizioni per l'ABBATTIMENTO riservato alla
grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, per i
quali va usata la pistola o il fucile a proiettili
liberi, e i volatili da cortile che, in alcuni
casi, possono essere uccisi per
"decapitazione e dislocazione del
collo". Vi e' inoltre previsto un altro
mezzo, il "cassone a vuoto", metodo
riservato all'abbattimento senza dissanguamento
(in particolare per selvaggina d'allevamento come
quaglie, pernici e fagiani). Prima di trattare la
macellazione rituale, mi sembra giusto spendere
qualche parola sull'ELIMINAZIONE DI PULCINI IN
ECCEDENZA, di cui si occupa l'art. 10 (comma 3),
che parla di "pulcini di un giorno" e
l'allegato G. Questi pulcini possono essere
abbattuti con due sistemi. Il primo e' "un
dispositivo meccanico che produca una morte
rapida", che consiste di uno strumento
"munito di lame a rapida rotazione o
protuberanze di spugna". Il secondo metodo
consiste nell'esposizione al gia' citato biossido
di carbonio, con la disposizione che restino
nell'atmosfera satura del gas finche' non siano
morti.
La MACELLAZIONE
RITUALE Di essa si occupa l'art. 2
(comma 1/h), la' dove il decreto parla dell'autorita'
competente per il controllo sulla macellazione
(Ministero della sanita', servizio veterinario
della regione o provincia autonoma, veterinario
ufficiale ...), per dire subito che "tuttavia
per le macellazioni secondo determinati riti
religiosi, l'autorita' competente in materia di
applicazione e controllo delle disposizioni
particolari relative alla macellazione secondo i
rispettivi riti religiosi e' l'autorita' religiosa
per conto della quale sono effettuate le
macellazioni; questa opera sotto la
responsabilita' del veterinario ufficiale per le
altre disposizioni contenute nel presente
decreto".
Il successivo comma 2 stabilisce
che "i titolari degli stabilimenti di
macellazione presso i quali si intende macellare
secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorita'
sanitaria territorialmente competente, per il
successivo inoltro al Ministero della sanita', di
essere in possesso dei requisiti prescritti".
Essa non prevede lo stordimento preventivo e
quindi l'animale si trova vis-a'-vis con la morte.
Rimandando, per una trattazione piu' ampia,
all'ALLEGATO MACELLAZIONE
RITUALE -
http://www.aduc.it/pulce/archivio/20010315allegato2.html
-
concludo con due domande che mi sembrano
legittime: perche' lo Stato acconsente a una
deroga, sia pure in nome della liberta' religiosa,
la' dove la sensibilita' generale ha ritenuto
necessario, piu' rispettoso per gli animali,
alleviare loro la paura e l'esperienza diretta
della morte, ed eliminare il dolore fisico
facendoceli arrivare storditi ?
Dato che lo "sgozzamento
rituale" fu certamente, al momento della sua
introduzione, una forma di eutanasia, per quale
motivo le religioni ebraica ed islamica non
accettano di rimettere in discussione questo
metodo che oggi, invece, sembra essere soltanto
crudele ? Prima, pero', di scagliarsi su ebrei e
islamici, come se fossero gli unici responsabili
di ogni crudelta' sugli animali, come capita di
sentire e di vedere dove si parla dell'argomento,
e' bene che chi e' ebreo e islamico non osservi
bene tutto il suo comportamento - diretto o
indiretto - che provoca sofferenze agli animali.
(Annapaola Laldi)
Commento
sulla Macellazione
Rituale (NdR):
si e' mai verificata la piu' o meno nocivita' (salubrita'
o meno) NON dissanguando l'animale a mezzo
sgozzamento, sui fisici di coloro che se ne cibano
???
NO ! assolutamente ! nessuno
studio scientifico e' stato effettuato IN TAL
SENSO, si e' seguita l'onda emozionale del non far
soffrire l'animale....come se fosse un'essere che
non capisce che lo stanno uccidendo....si prega di
andare a vedere cio' che succede nei
macelli....... ESSI SANNO che vanno a morire, ma
non potendo opporsi.....accettano non sempre
supinamente il loro sacrifizio ! se
volete NON far soffrire gli animali DIVENITE
vegetariani ! e NON fate gli IPOCRITI, chiedendo
di stordire l'animale, prima di ucciderlo !
VERGOGNA !
vedi:
Diritti degli
Animali
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