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Fine
della ns Democrazia
vedi articoli riguardanti la Salute:
LEGGI Italiane in materia
di SALUTE +
Costituzione Italiana
+
Legge
Consuetudinaria
Costituzione Europea
ARTICOLO I-17
Settori
delle azioni di sostegno, di coordinamento o di
complemento
L'Unione
ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di
coordinamento o di complemento. I settori di tali
azioni, nella loro finalità europea, sono i
seguenti:
a)
tutela e miglioramento della salute umana,
b)
industria,
c)
cultura,
d)
turismo,
e)
istruzione, gioventù, sport e formazione
professionale,
f)
protezione civile,
g)
cooperazione amministrativa.
ARTICOLO
II-92
Divieto
del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro
Il
lavoro minorile è vietato. L'età minima per
l'ammissione al lavoro non può essere inferiore
all'età in cui termina la scuola dell'obbligo,
fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed
eccettuate deroghe limitate.
I
giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di
condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed
essere protetti contro lo sfruttamento economico o
contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza,
la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o
sociale o che possa mettere a rischio la loro
istruzione.
ARTICOLO
II-95
Protezione
della salute
Ogni
persona ha il diritto di accedere alla prevenzione
sanitaria e di ottenere cure mediche alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi
nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di
tutte le politiche ed attività dell'Unione è
garantito un livello elevato di protezione della
salute umana.
ARTICOLO
III-117
Nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e
azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene
conto delle esigenze connesse con la promozione di
un livello di occupazione elevato, la garanzia di
una protezione sociale adeguata, la lotta contro
l’esclusione sociale e un livello elevato di
istruzione, formazione e tutela della salute
umana.
ARTICOLO
III-154
L'articolo
III-153 lascia impregiudicati i divieti o
restrizioni all'importazione‚ all'esportazione e
al transito giustificati da motivi di moralità
pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica
sicurezza‚ di tutela della salute e della vita
delle persone e degli animali o di preservazione
dei vegetali‚ di protezione del patrimonio
artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o
di tutela della proprietà industriale e
commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o
restrizioni non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria‚ né una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
ARTICOLO
III-172
1.
Salvo che la Costituzione non disponga
diversamente‚ si applica il presente articolo
per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo
III-130. La legge o legge quadro europea
stabilisce le misure relative al ravvicinamento
delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che hanno per
oggetto l'instaurazione o il funzionamento del
mercato interno. È adottata previa consultazione
del Comitato economico e sociale.
2.
Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni
fiscali‚ a quelle relative alla libera
circolazione delle persone e a quelle relative ai
diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3.
La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi
del paragrafo 1 in materia di sanità,
sicurezza,
protezione dell'ambiente e protezione dei
consumatori, si basa su un livello di protezione
elevato, tenuto conto, in particolare, degli
eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri
scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il
Consiglio, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, si sforzano di conseguire tale
obiettivo.
4.
Allorché, dopo l'adozione di una misura di
armonizzazione tramite una legge o legge quadro
europea o tramite un regolamento europeo della
Commissione, uno Stato membro ritenga necessario
mantenere disposizioni nazionali giustificate da
esigenze importanti di cui all'articolo III–154
o relative alla protezione dell'ambiente o
dell'ambiente di lavoro, notifica tali
disposizioni alla Commissione precisando i motivi
del mantenimento delle stesse.
5.
Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché,
dopo l'adozione di una misura di armonizzazione
tramite una legge o legge quadro europea o tramite
un regolamento europeo della Commissione, uno
Stato membro ritenga necessario introdurre
disposizioni nazionali fondate su nuove prove
scientifiche inerenti alla protezione
dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro,
giustificate da un problema specifico a detto
Stato membro insorto dopo l'adozione della misura
di armonizzazione, esso notifica le disposizioni
previste alla Commissione precisandone la
motivazione.
6.
La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di
cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione
europea con cui approva o respinge le disposizioni
nazionali in questione dopo aver verificato se
esse costituiscano o no uno strumento di
discriminazione arbitraria o una restrizione
dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e
se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento
del mercato interno.
In
mancanza di decisione della Commissione entro
detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai
paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se
giustificato dalla complessità della questione e
in assenza di pericolo per la salute umana, la
Commissione può notificare allo Stato membro
interessato che il periodo di cui al presente
paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo
di massimo sei mesi.
7.
Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma
del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre
disposizioni nazionali che derogano a una misura
di armonizzazione, la Commissione esamina
immediatamente l'opportunità di proporre un
adeguamento di detta misura.
8.
Quando uno Stato membro solleva un problema
specifico di sanità pubblica in un settore che è
stato precedentemente oggetto di misure di
armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che
esamina immediatamente l'opportunità di proporre
misure appropriate.
9.
In deroga alla procedura di cui agli articoli
III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi
Stato membro può adire direttamente la Corte di
giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un
altro Stato membro faccia un uso abusivo dei
poteri contemplati dal presente articolo.
10.
Le misure di armonizzazione di cui al presente
articolo comportano, nei casi opportuni, una
clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati
membri ad adottare, per uno o più dei motivi di
carattere non economico di cui all'articolo
III-154, misure provvisorie soggette ad una
procedura di controllo dell'Unione.
ARTICOLO
III-210
1.
Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo
III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione
degli Stati membri nei seguenti settori:
a)
miglioramento, in particolare, dell'ambiente di
lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza
dei lavoratori,
b)
condizioni di lavoro,
c)
sicurezza sociale e protezione sociale dei
lavoratori,
d)
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione
del contratto di lavoro,
e)
informazione e consultazione dei lavoratori,
f)
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi
dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
g)
condizioni di impiego dei cittadini dei paesi
terzi che soggiornano legalmente nel territorio
dell'Unione,
h)
integrazione delle persone escluse dal mercato del
lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,
i)
parità tra donne e uomini per quanto riguarda le
opportunità sul mercato del lavoro ed il
trattamento
sul lavoro, j) lotta contro l'esclusione sociale,
k)
modernizzazione dei regimi di protezione sociale,
fatta salva la lettera c).
2.
Ai fini del paragrafo 1:
a)
la legge o legge quadro europea può stabilire
misure destinate a incoraggiare la cooperazione
tra Stati membri attraverso iniziative volte a
migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi
di informazioni e di migliori prassi, a promuovere
approcci innovativi e a valutare le esperienze
fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri;
b)
nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a
i), la legge quadro europea può stabilire le
prescrizioni minime applicabili progressivamente,
tenendo conto delle condizioni e delle normative
tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa
evita di imporre vincoli amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e
medie imprese.
In
tutti i casi, la legge o legge quadro europea è
adottata previa consultazione del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.
3.
In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al
paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o
legge quadro europea è adottata dal Consiglio che
delibera all'unanimità, previa consultazione del
Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e
del Comitato economico e sociale.
Il
Consiglio può adottare, su proposta della
Commissione, una decisione europea per rendere
applicabile la procedura legislativa ordinaria al
paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera
all'unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo.
4.
Uno Stato membro può affidare alle parti sociali,
a loro richiesta congiunta, il compito di mettere
in atto le leggi quadro europee adottate a norma
dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti
o decisioni europei adottati conformemente
all'articolo III-212.
In
tal caso esso si assicura che, al più tardi alla
data in cui la legge quadro europea deve essere
recepita e alla data in cui il regolamento europeo
o la decisione europea deve essere messo in atto,
le parti sociali abbiano stabilito mediante
accordo le necessarie disposizioni, fermo restando
che lo Stato membro interessato deve adottare le
disposizioni necessarie che gli permettano di
garantire in qualsiasi momento i risultati imposti
da detta legge quadro, detto regolamento o detta
decisione.
5.
Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma
del presente articolo:
a)
non compromettono la facoltà riconosciuta agli
Stati membri di definire i principi
fondamentali
del sistema di sicurezza sociale e non devono
alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario
dello stesso,
b)
non ostano a che uno Stato membro mantenga o
stabilisca misure, compatibili con la
Costituzione, che prevedano una maggiore
protezione.
6.
Il presente articolo non si applica alle
retribuzioni, al diritto di associazione, al
diritto di sciopero, né al diritto di serrata.
ARTICOLO
III-233
1.
La politica dell'Unione in materia ambientale
contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
a)
salvaguardia‚ tutela e miglioramento della
qualità dell'ambiente;
b)
protezione della salute umana;
c)
utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali;
d)
promozione, sul piano internazionale, di misure
destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a
livello regionale o mondiale.
2.
La politica dell'Unione in materia ambientale mira
a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto
della diversità delle situazioni nelle varie
regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi
della precauzione e dell'azione preventiva‚ sul
principio della correzione‚ in via prioritaria
alla fonte‚ dei danni causati all'ambiente e sul
principio "chi inquina paga".
In
tale contesto‚ le misure di armonizzazione
rispondenti ad esigenze di protezione
dell'ambiente comportano‚ nei casi opportuni‚
una clausola di salvaguardia che autorizza gli
Stati membri a prendere‚ per motivi ambientali
di natura non economica‚ disposizioni
provvisorie soggette ad una procedura di controllo
dell'Unione.
3.
Nel predisporre la politica in materia ambientale
l'Unione tiene conto:
a)
dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b)
delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni
dell'Unione;
c)
dei vantaggi e degli oneri che possono derivare
dall'azione o dall'assenza di azione;
d)
dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo
insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole
regioni.
4.
Nel quadro delle rispettive competenze‚ l'Unione
e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e
le organizzazioni internazionali competenti. Le
modalità della cooperazione dell'Unione possono
formare oggetto di accordi tra questa e i terzi
interessati.
Il
primo comma non pregiudica la competenza degli
Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali
e a concludere accordi internazionali.
PROTEZIONE
DEI CONSUMATORI
ARTICOLO
III-235
1.
Al fine di promuovere gli interessi dei
consumatori ed assicurare un livello elevato di
protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce
a tutelarne la salute, la sicurezza e gli
interessi economici e a promuovere il loro diritto
all'informazione, all'educazione e
all'organizzazione per la salvaguardia dei propri
interessi.
2.
L'Unione contribuisce al conseguimento degli
obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a)
misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel
quadro dell'instaurazione o del funzionamento del
mercato interno,
b)
misure di sostegno, di complemento e di controllo
della politica svolta dagli Stati membri.
3.
La legge o legge quadro europea stabilisce le
misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È
adottata previa consultazione del Comitato
economico e sociale.
4.
Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o
di introdurre disposizioni di protezione più
rigorose. Tali disposizioni devono essere
compatibili con la Costituzione. Esse sono
notificate alla Commissione.
SANITÀ
PUBBLICA
ARTICOLO
III-278
1.
Nella definizione e nell'attuazione di tutte le
politiche e azioni dell'Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione
dell'Unione, che completa le politiche nazionali,
si indirizza al miglioramento della sanità
pubblica, alla prevenzione delle malattie e
affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di
pericolo per la salute fisica e mentale. Tale
azione comprende inoltre:
a)
la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la
ricerca su cause, propagazione e prevenzione -
l'informazione e l'educazione in materia
sanitaria;
b)
la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro
gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero.
L'Unione
completa l'azione degli Stati membri, comprese
l'informazione e la prevenzione, volta a ridurre
gli effetti nocivi per la salute umana derivanti
dall'uso di stupefacenti.
2.
L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati
membri nei settori di cui al presente articolo e,
se necessario, ne appoggia l'azione. Essa
incoraggia in particolare la cooperazione tra gli
Stati membri per migliorare la complementarità
dei loro servizi sanitari nelle regioni di
frontiera.
Gli
Stati membri coordinano tra loro, in collegamento
con la Commissione, le rispettive politiche e i
rispettivi programmi nei settori di cui al
paragrafo 1. La Commissione può prendere, in
stretto contatto con gli Stati membri, ogni
iniziativa utile a promuovere detto coordinamento,
in particolare iniziative finalizzate alla
definizione di orientamenti e indicatori,
all'organizzazione di scambi di migliori pratiche
e alla preparazione di elementi necessari per il
controllo e la valutazione periodici.
Il
Parlamento europeo è pienamente informato.
3.
L'Unione e gli Stati membri favoriscono la
cooperazione con i paesi terzi e con le
organizzazioni internazionali competenti in
materia di sanità pubblica.
4.
In deroga all’articolo I-12, paragrafo 5 e
all’articolo I-17, lettera a) e in conformità
dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la
legge o legge quadro europea contribuisce alla
realizzazione degli obiettivi previsti dal
presente articolo, stabilendo le seguenti misure
per affrontare i problemi comuni di sicurezza:
a)
misure che fissino parametri elevati di qualità e
sicurezza degli organi e sostanze di origine
umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure
non ostano a che gli Stati membri mantengano o
introducano misure protettive più rigorose;
b)
misure nei settori veterinario e fitosanitario il
cui obiettivo diretto sia la protezione della
sanità pubblica;
c)
misure che fissino parametri elevati di qualità e
sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di
impiego medico;
d)
misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e
la lotta contro gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero.
La
legge o legge quadro europea è adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale.
5.
La legge o legge quadro europea può anche
stabilire misure di incentivazione per proteggere
e migliorare la salute umana, in particolare per
lottare contro i grandi flagelli che si propagano
oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto
sia la protezione della sanità pubblica in
relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri. Essa è adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale.
6.
Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su
proposta della Commissione, può altresì adottare
raccomandazioni.
7.
L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità
degli Stati membri per la definizione della loro
politica sanitaria e per l’organizzazione e la
fornitura di servizi sanitari e assistenza medica.
Le responsabilità degli Stati membri includono la
gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza
medica e l’assegnazione delle risorse loro
destinate.
Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non
pregiudicano le disposizioni nazionali sulla
donazione e l'impiego medico di organi e sangue.
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LEGGI
ITALIANE
TUTTI
hanno DIRITTO di MANIFESTARE LIBERAMENTE il
PROPRIO PENSIERO con la PAROLA, lo SCRITTO ed OGNI
ALTRO MEZZO di DIFFUSIONE ecc.
(Art. 21 della Costituzione Italiana)
TUTTI
hanno DIRITTO di PROFESSARE LIBERAMENTE la PROPRIA
FEDE RELIGIOSA in QUALSIASI FORMA, INDIVIDUALE od
ASSOCIATA, di FARNE PROPAGANDA e di ESERCITARNE in
PRIVATO ed in PUBBLICO il CULTO (LA
PRATICA), PURCHE‘ NON SI TRATTI di RITI
CONTRARI al BUON COSTUME.
(Art. 19 della Costituzione Italiana)
La
Repubblica TUTELA la SALUTE come FONDAMENTALE
DIRITTO dell’INDIVIDUO e
interesse della Collettività e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO ad un
determinato trattamento sanitario, se non per
disposizioni di legge.
LA LEGGE NON PUO’ IN NESSUN CASO (neanche
nel caso delle leggi vaccinali) VIOLARE I
LIMITI IMPOSTI dal RISPETTO della PERSONA UMANA.
(Art. 32 della Costituzione Italiana).
La
TUTELA della SALUTE FISICA e PSICHICA
deve avvenire nel RISPETTO della dignità
e della LIBERTA’ della PERSONA UMANA.
(Legge 23/12/78 n. 833 - Titoli I, capo I, "I
Principi")
TUTTI
i Cittadini (anche
quelli non vaccinati) sono uguali davanti alla
Legge... E’ COMPITO della Repubblica RIMUOVERE
gli OSTACOLI di ordine economico e sociale che,
LIMITANDO di fatto la LIBERTA’ e l’UGUAGLIANZA
dei Cittadini, IMPEDISCONO il PIENO SVILUPPO della
PERSONA UMANA......
Art. 3 della Costituzione Italiana)
La
scuola è APERTA a TUTTI (non
solo ai vaccinati).
L’istruzione inferiore impartita per almeno 8
anni è OBBLIGATORIA e gratuita...
(Art. 34 della Costituzione Italiana)
Infatti,
giustamente, tutti i bambini sieropositivi o
malati di Aids sono ammessi alla frequenza
regolare della scuola, mentre i bambini SANI ma
non vaccinati sono allontanati dalla scuola
dell’obbligo...
Ecco
la "giustizia democratica" dello
Stato Italiano; questo è semplicemente vergognoso
e discriminatorio. Ai bambini SANI ma non
vaccinati, si impedisce di ottenere il pieno
sviluppo della loro personalità e l’art. 3
della Costituzione che prevede ...l’uguaglianza
dei cittadini rispetto alle leggi e ...l’obbligo
dello stato a rimuovere gli ostacoli che limitano
di fatto la libertà e l’uguaglianza del
cittadino davanti alla legge, viene calpestato.
Ecco
come viene applicata nei fatti la Dittatura
Sanitaria, in Italia.
Un
grande pensatore ha detto: " Nella vita è
meglio essere nessuno e fare qualcosa, che essere
qualcuno e fare niente" ....sembra
proprio quello che sono oggi i nostri politici
!!
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