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PHARMA +
Rapporto Flexner e
Dichiarazione di Alma Ata
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CONVENZIONE
EUROPEA per la SALVAGUARDIA dei DIRITTI dell'UOMO e
delle LIBERTA' FONDAMENTALI
Firmata
a Roma il 4 novembre 1950
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al
Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11
maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998
I
Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;
Considerata
la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,
proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il
10 dicembre 1948;
Considerato
che questa Dichiarazione tende a garantire il
riconoscimento e l'applicazione universali ed
effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato
che il fine del Consiglio d'Europa è quello di
realizzare un'unione più stretta tra i suoi
Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale
fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato
il loro profondo attaccamento a queste Libertà
fondamentali che costituiscono le basi stesse
della giustizia e della pace nel mondo e il cui
mantenimento si fonda essenzialmente, da una
parte, su un regime politico veramente democratico
e, dall'altra, su una concezione comune e un
comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi
si appellano;
Risoluti,
in quanto governi di Stati europei animati da uno
stesso spirito e forti di un patrimonio comune di
tradizioni e di ideali politici, di rispetto della
libertà e di preminenza del diritto, a prendere
le prime misure atte ad assicurare la garanzia
collettiva di certi diritti enunciati nella
Dichiarazione Universale.
hanno
convenuto quanto segue:
Articolo
1
-
Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.
Le
Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona
soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le
libertà definiti al Titolo primo della presente
Convenzione.
TITOLO
I
Diritti
e libertà
Articolo
2
- Diritto alla vita
1.
Il diritto alla vita di ogni persona è protetto
dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente
privato della vita, salvo che in esecuzione di una
sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel
caso in cui il delitto è punito dalla legge con
tale pena.
2.
La morte non si considera inflitta in violazione
di questo articolo quando risulta da un ricorso
alla forza resosi assolutamente necessario:
a.
per assicurare la difesa di ogni persona dalla
violenza illegale;
b.
per eseguire un arresto regolare o per impedire
l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c.
per reprimere, in modo conforme alla legge, una
sommossa o una insurrezione.
Articolo
3
- Divieto della tortura.
Nessuno
può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti.
Articolo
4
- Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di
schiavitù o di servitù.
2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato o obbligatorio.
3.
Non è considerato lavoro forzato o
obbligatorio" ai sensi di questo articolo:
a.
ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona
detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5
della presente Convenzione o durante il periodo di
libertà condizionata;
b.
ogni servizio di carattere militare o, nel caso di
obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione
di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro
servizio sostitutivo di quello militare
obbligatorio;
c.
ogni servizio richiesto in caso di crisi o di
calamità che minacciano la vita o il benessere
della comunità;
d.
ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali
doveri civici.
Articolo
5 -
Diritto alla libertà ed alla sicurezza.
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla
sicurezza. Nessuno può essere privato della
libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi
prescritti dalla legge:
a.
se è detenuto regolarmente in seguito a condanna
da parte di un tribunale competente;
b.
se è in regolare stato di arresto o di detenzione
per violazione di un provvedimento emesso,
conformemente alla legge, da un tribunale o per
garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto
dalla legge;
c.
se è stato arrestato o detenuto per essere
tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria
competente, quando vi sono ragioni plausibili per
sospettare che egli abbia commesso un reato o vi
sono motivi fondati per ritenere che sia
necessario impedirgli di commettere un reato o di
fuggire dopo averlo commesso;
d.
se si tratta della detenzione regolare di un
minore decisa per sorvegliare la sua educazione o
della sua detenzione regolare al fine di tradurlo
dinanzi all'autorità competente;
e.
se si tratta della detenzione regolare di una
persona suscettibile di propagare una malattia
contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di
un tossicomane o di un vagabondo;
f.
se si tratta dell'arresto o della detenzione
regolari di una persona per impedirle di entrare
irregolarmente nel territorio, o di una persona
contro la quale è in corso un procedimento
d'espulsione o d'estradizione.
2.
Ogni persona arrestata deve essere informata, al
più presto e in una lingua a lei comprensibile,
dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a
suo carico.
3.
Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente
alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del
presente articolo, deve essere tradotta al più
presto dinanzi ad un giudice o ad un altro
magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare
funzioni giudiziarie e ha diritto di essere
giudicata entro un termine ragionevole o di essere
messa in libertà durante la procedura. La
scarcerazione può essere subordinata ad una
garanzia che assicuri la comparizione della
persona all'udienza.
4.
Ogni persona privata della libertà mediante
arresto o detenzione ha il diritto di presentare
un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro
breve termine sulla legittimità della sua
detenzione e ne ordini la scarcerazione se la
detenzione è illegittima.
5.
Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in
violazione ad une delle disposizioni di questo
articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo
6
- Diritto ad un processo equo.
1.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indipendente e
imparziale, costituito per legge, il quale deciderà
sia delle controversie sui suoi diritti e doveri
di carattere civile, sia della fondatezza di ogni
accusa penale che le venga rivolta.
La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma
l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato
alla stampa e al pubblico durante tutto o parte
del processo nell'interesse della morale,
dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale
in una società democratica, quando lo esigono gli
interessi dei minori o la protezione della vita
privata delle parti in causa, o nella misura
giudicata strettamente necessaria dal tribunale,
quando in circostanze speciali la pubblicità puó
pregiudicare gli interessi della giustizia.
2.
Ogni persona accusata di un reato è presunta
innocente fino a quando la sua colpevolezza non
sia stata legalmente accertata.
3.
In particolare, ogni accusato ha diritto a :
a.
essere informato, nel più breve tempo possibile,
in una lingua a lui comprensibile e in un modo
dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa
elevata a suo carico;
b.
disporre del tempo e delle facilitazioni
necessarie a preparare la sua difesa;
c.
difendersi personalmente o avere l'assistenza di
un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi
per retribuire un difensore, poter essere
assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio,
quando lo esigono gli interessi della giustizia;
d.
esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed
ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a
discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a
carico;
e.
farsi assistere gratuitamente da un interprete se
non comprende o non parla la lingua usata
all'udienza.
Articolo
7
- Nessuna pena senza legge.
1.
Nessuno può essere condannato per una azione o
una omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di quella
applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso.
2.
Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e
la condanna di una persona colpevole di una azione
o di una omissione che, al momento in cui è stata
commessa, era un crimine secondo i principi
generale di diritto riconosciuti dalle nazioni
civili.
Articolo
8
- Diritto al rispetto della vita privata e
familiare.
1.
Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo domicilio e della sua
corrispondenza.
2.
Non può esservi ingerenza di una autorità
pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza
nazionale, per la pubblica sicurezza, per il
benessere economico del paese, per la difesa
dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la
protezione della salute o della morale, o per la
protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo
9 -
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione; tale diritto include
la libertà di cambiare religione o credo, così
come la libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e
l'osservanza dei riti.
2.
La libertà di manifestare la propria religione o
il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite
dalla legge e costituiscono misure necessarie, in
una società democratica, per la pubblica
sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute
o della morale pubblica, o per la protezione dei
diritti e della libertà altrui.
Articolo
10
- Libertà di espressione.
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà
d'espressione. Tale diritto include la libertà
d'opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il
presente articolo non impedisce agli Stati di
sottoporre a un regime di autorizzazione le
imprese di radiodiffusione, di cinema o di
televisione.
2.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta
doveri e responsabilità, può essere sottoposto
alle formalità, condizioni, restrizioni o
sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, per
l'integrità territoriale o per la pubblica
sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della
salute o della morale, per la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, per impedire la
divulgazione di informazioni riservate o per
garantire l'autorità e l'imparzialità del potere
giudiziario.
Articolo
11
- Libertà di riunione e di associazione.
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione
pacifica e alla libertà d'associazione, ivi
compreso il diritto di partecipare alla
costituzione di sindacati e di aderire ad essi per
la difesa dei propri interessi.
2.
L'esercizio di questi diritti non può essere
oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono
stabilite dalla legge e costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, per la
sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza,
per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della
morale e per la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. Il presente articolo non vieta
che restrizioni legittime siano imposte
all'esercizio di questi diritti da parte dei
membri delle forze armate, della polizia o
dell'amministrazione dello Stato.
Articolo
12
- Diritto al matrimonio.
Uomini
e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo le
leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale
diritto.
Articolo
13
- Diritto ad un ricorso effettivo.
Ogni
persona i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella presente Convenzione siano
stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo
davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la
violazione sia stata commessa da persone che
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni
ufficiali.
Articolo
14
- Divieto di discriminazione.
Il
godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve
essere assicurato senza nessuna discriminazione,
in particolare quelle fondate sul sesso, la razza,
il colore, la lingua, la religione, le opinioni
politiche o di altro genere, l'origine nazionale o
sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale,
la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Articolo
15
- Deroga in caso di stato di urgenza.
1.
In caso di guerra o in caso di altro pericolo
pubblico che minacci la vita della nazione, ogni
Alta Parte Contraente può prendere misure in
deroga agli obblighi previsti dalla presente
Convenzione, nella stretta misura in cui la
situazione lo richieda e a condizione che tali
misure non siano in contraddizione con gli altri
obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2.
La disposizione precedente non autorizza alcuna
deroga all'articolo 2, salvo per il caso di
decesso causato da legittimi atti di guerra, e
agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3.
Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale
diritto di deroga tiene informato nel modo più
completo il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le
hanno determinate. Deve ugualmente informare il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa della
data in cui queste misure cessano d'essere in
vigore e in cui le disposizioni della Convenzione
riacquistano piena applicazione.
Articolo
16
- Restrizioni all’attività politica degli
stranieri.
Nessuna
delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può
essere considerata come un divieto per le Alte
Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività
politica degli stranieri.
Articolo
17
- Divieto dell'abuso del diritto.
Nessuna
disposizione della presente Convenzione può
essere interpretata come implicante il diritto per
uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare
un'attività o compiere un atto che miri alla
distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione o porre a
questi diritti e a queste libertà limitazioni più
ampie di quelle previste in detta Convenzione.
Articolo
18
- Restrizione dell’uso di restrizioni ai
diritti.
Le
restrizioni che, in base alla presente
Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà
possono essere applicate solo allo scopo per cui
sono state previste.
TITOLO
II
Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo
Articolo
19 -
Istituzione della Corte
Per
assicurare il rispetto degli impegni derivanti
alle Alte Parti Contraenti dalla presente
Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita
una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di
seguito denominata "la Corte". Essa
funziona in maniera permanente,
Articolo
20
- Numero di giudici
La
Corte si compone di un numero di giudici pari a
quello delle Alte Parti Contraenti.
Articolo
21
- Condizioni per l'esercizio delle funzioni
1.
I giudici devono godere della più alta
considerazione morale e possedere i requisiti
richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni
giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di
riconosciuta competenza.
2.
I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3.
Per tutta la durata del loro mandato, i giudici
non possono esercitare alcuna attività
incompatibile con le esigenze di indipendenza, di
imparzialità o di disponibilità richieste da una
attività esercitata a tempo pieno; ogni problema
che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è
deciso dalla Corte.
Articolo
22
- Elezione dei giudici
1.
I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare
a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a
maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre
candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.
2.
La stessa procedura è seguita per completare la
Corte nel caso in cui altre Alti Parti Contraenti
aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti
vacanti.
Articolo
23
- Durata del mandato
1.I
giudici sono eletti per un periodo di sei anni.
Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto
concerne i giudici designati alla prima elezione,
i mandati di una metà di essi scadranno al
termine di tre anni.
2.
I giudici il cui mandato scade al termine dei
periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte
dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
immediatamente dopo la loro elezione.
3.
Al fine di assicurare, nella misura del possibile,
il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici
ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare puó,
prima di procedere ad ogni ulteriore elezione,
decidere che uno o più mandati dei giudici da
eleggere abbiano una durata diversa da quella di
sei anni, senza tuttavia che questa durata possa
eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4.Nel
caso in cui si debbano conferire più mandati e
l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo
precedente, la ripartizione dei mandati avviene
mediante estrazione a sorte effettuata dal
Segretario generale del Consiglio d'Europa
immediatamente dopo l'elezione.
5.Il
giudice eletto in sostituzione di un giudice che
non abbia completato il periodo delle sue
funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del
periodo di mandato del suo predecessore.
6.Il
mandato dei giudici termina quando essi
raggiungono l'età di 70 anni.
7.I
giudici restano in funzione fino a che i loro
posti non siano ricoperti. Tuttavia essi
continuano a trattare le cause di cui sono già
stati investiti.
Articolo
24
- Revoca
Un
giudice può essere sollevato dalle sue funzioni
solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza
dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai
requisiti richiesti.
Articolo
25
-
Ufficio di cancelleria e referendari
La
Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui
compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal
regolamento della Corte, Essa è assistita da
referendari.
Articolo
26
- Assemblea plenaria della Corte
La
Corte riunita in Assemblea plenaria
a.
elegge per un periodo di tre anni il suo
presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono
rieleggibili;
b. costituisce Camere per un periodo determinato;
c. elegge i presidenti delle Camere della Corte
che sono rieleggibili;
d. adotta il regolamento della Corte; e
e.
elegge il cancelliere ed uno o più
vice-cancellieri.
Articolo
27
- Comitati, Camere e Grande Camera
1.Per
la trattazione di ogni caso che le viene
sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato
di tre giudici, in una Camera composta da sette
giudici ed in una Grande Camera di diciassette
giudici. Le Camere della Corte istituiscono i
comitati per un periodo determinato.
2.Il
giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla
controversia è membro di diritto della Camera e
della Grande Camera; in caso di assenza di questo
giudice, o se egli non è in grado di svolgere la
sua funzione, lo Stato parte nomina una persona
che siede in qualità di giudice.
3.Fanno
altresì parte della Grande Camera il presidente
dalla Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle
Camere e altri giudici designati in conformità
con il regolamento della Corte, Se la controversia
è deferita alla Grande Camera ai sensi
dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che
ha pronunciato la sentenza può essere presente
nella grande Camera, ad eccezione del presidente
della Camera e del giudice che siede a titolo
dello Stato parte interessato.
Articolo
28
- Dichiarazioni di irricevibilità da
parte dei comitati
Un
comitato può, con voto unanime, dichiarare
irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso
individuale presentato ai sensi dell'articolo 34
quando tale decisione può essere adottata senza
un esame complementare. La decisione è
definitiva.
Articolo
29
- Decisioni delle Camere sulla ricevibilità
ed il merito.
1.Se
nessuna decisione è stata adottata ai sensi
dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia
sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi
individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
2.Una
delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e
sul merito dei ricorsi governativi presentati in
virtù dell'articolo 33.
3.Salvo
diversa decisione della Corte in casi eccezionali,
la decisione sulla ricevibilità é adottata
separatamente.
Articolo
30
- Dichiarazione d'incompetenza a favore
della Grande Camera.
Se
la questione oggetto del ricorso all'esame di una
Camera solleva gravi problemi di interpretazione
della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la
sua soluzione rischia di condurre ad una
contraddizione con una sentenza pronunciata
anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a
quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può
spogliarsi della propria competenza a favore della
Grande Camera a meno che una delle parti non vi si
opponga.
Articolo
31
- Competenze della Grande Camera
La
Grande Camera
a.
si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi
dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso
le sia stato deferito dalla Camera ai sensi
dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato
deferito ai sensi dell'articolo 43; e
b.
esamina le richieste di pareri consultivi
presentate ai sensi dell'articolo 47.
Articolo
32
- Competenza della Corte
1.La
competenza della Corte si estende a tutte le
questioni concernenti l'interpretazione e
l'applicazione della Convenzione e dei suoi
protocolli che siano sottoposte ad essa nelle
condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
2.In
caso di contestazione sulla questione della
propria competenza, é la Corte che decide.
Articolo
33
- Ricorsi interstatali.
Ogni
Alta Parte Contraente può deferire alla Corte
ogni inosservanza delle disposizioni della
Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga
possa essere imputata ad un'altra Alta Parte
Contraente.
Articolo
34
- Ricorsi individuali.
La
Corte può essere investita di un ricorso fatto
pervenire da ogni persona fisica, ogni
organizzazione non governativa o gruppo di privati
che pretenda d'essere vittima di una violazione da
parte di una delle Alte Parti contraenti dei
diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi
protocolli.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non
ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio
efficace di tale diritto.
Articolo
35
- Condizioni di ricevibilità.
1.La
Corte non può essere adita se non dopo
l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è
inteso secondo i principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro
un periodo di sei mesi a partire dalla data della
decisione interna definitiva.
2.La
Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla
base dell'articolo 34, se:
a.
è anonimo; oppure
b.
è essenzialmente identico ad uno precedentemente
esaminato dalla Corte o già sottoposto ad
un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di
regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3.La
Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato
in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale
ricorso incompatibile con le disposizioni della
Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente
infondato o abusivo.
4.La
Corte respinge ogni ricorso che consideri
irricevibile in applicazione dei presente
articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni
fase della procedura.
Articolo
36
- Intervento di terzi
1.
Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e
o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il
cui cittadino sia ricorrente ha diritto di
presentare osservazioni per iscritto e di
partecipare alle udienze.
2.Nell'interesse
di una corretta amministrazione della giustizia,
il presidente della Corte può invitare ogni Alta
Parte Contraente che non è parte in causa o ogni
persona interessata diversa dal ricorrente a
presentare osservazioni per !scritto o a
partecipare alle udienze.
Articolo
37
- Cancellazione
1.
In ogni momento della procedura, la Corte può
decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando
le circostanze consentono di concludere:
a.
che il ricorrente non intende più mantenerlo;
oppure
b.
che la controversia è stata risolta; oppure
c.
che non è più giustificato, per ogni altro
motivo di cui la Corte accerta l'esistenza,
proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia
la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò
sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo
garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2.
La Corte può decidere una nuova iscrizione al
ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò é
giustificato dalle circostanze.
Articolo
38
- Esame in contraddittorio dei caso e
procedura di regolamento amichevole
1.Quando
dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
a.
procede all'esame della questione in
contraddittorio con i rappresentanti delle Parti
e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti
gli Stati interessati forniranno tutte le
facilitazioni necessarie ai fini della sua
efficace conduzione;
b.
si mette a disposizione degli interessati per
pervenire ad un regolamento amichevole della
controversia sulla base del rispetto dei diritti
dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e
dai suoi protocolli.
2.
La procedura descritta al paragrafo 1. b è
riservata.
Articolo
39
-
Conclusione di un regolamento amichevole
In
caso di regolamento amichevole, la Corte cancella
il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si
limita ad una breve esposizione dei fatti e della
soluzione adottata.
Articolo
40
- Udienza pubblica e accesso ai documenti
1.
L'udienza è pubblica a meno che la Corte non
decida diversamente a causa di circostanze
eccezionali.
2.I
documenti depositati presso l'ufficio di
cancelleria sono accessibili al pubblico a meno
che il presidente della Corte non decida
diversamente.
Articolo
41
-
Equa soddisfazione
Se
la Corte dichiara che vi e stata violazione della
Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto
interno dell'Alta Parte contraente non permette
che in modo incompleto di riparare le conseguenze
di tale violazione, la Corte accorda, quando è il
caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.
Articolo
42
-
Sentenze delle Camere
Le
sentenze delle Camere divengono definitive in
conformità con le disposizioni dell'articolo 44,
paragrafo 2.
Articolo
43
- Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
1.Entro
un termine di tre mesi a decorrere dalla data
della sentenza di una Camera, ogni parte alla
controversia può, in casi eccezionali, chiedere
che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande
Camera.
2.Un
collegio di cinque giudici della Grande Camera
accoglie la domanda quando la questione oggetto
del ricorso solleva gravi problemi di
interpretazione o di applicazione della
Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una
grave questione di carattere generale.
3.Se
il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera
si pronuncia sul caso con una sentenza.
Articolo
44
- Sentenze definitive
1.
La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2.
La sentenza di una Camera diviene definitiva
a.
quando le parti dichiarano che non richiederanno
il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera;
oppure
b.
tre mesi dopo la data della sentenza, se non è
stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla
Grande Camera; oppure
c.
se il Collegio della Grande Camera respinge una
richiesta di rinvio formulata secondo l'articolo
43.
3.
La sentenza definitiva è pubblicata.
Articolo
45
- Motivazione delle sentenze e delle
decisioni
1.Le
sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi
ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2.
Se la sentenza non esprime in tutto o in parte
l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà
diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione
individuale.
Articolo
46
-
Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1.
Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi
alle sentenze definitive della Corte nelle
controversie nelle quali sono parti.
2.
La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al
Comitato dei Ministri che ne sorveglia
l'esecuzione.
Articolo
47
- Pareri consultivi
1.
La Corte può, su richiesta del Comitato dei
Ministri, fornire pareri consultivi su questioni
giuridiche relative all'interpretazione della
Convenzione e dei suoi protocolli.
2.Tali
pareri non devono riguardare questioni inerenti al
contenuto o alla portata dei diritti e libertà
definiti nel Titolo I della Convenzione e nei
protocolli, né su altre questioni che la Corte o
il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover
giudicare in seguito alla presentazione di un
ricorso previsto dalla Convenzione.
3.La
decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un
parere alla Corte è adottata con un voto della
maggioranza dei rappresentanti che hanno il
diritto di avere un seggio al Comitato.
Articolo
48
- Competenza consultiva della Corte
La
Corte decide se la domanda di parere consultivo
presentata dal Comitato dei Ministri è di sua
competenza secondo l'articolo 47.
Articolo
49
- Motivazione dei pareri consultivi
1.
Il parere della Corte è motivato.
2.
Se il parere non esprime in tutto o in parte
l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà
diritto di unirvi ;l'esposizione della sua
opinione individuale.
3.
Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei
Ministri.
Articolo
50 -
Spese di funzionamento della Corte
Le
spese di funzionamento della Corte sono a carico
del Consiglio d'Europa.
Articolo
51 -
Privilegi ed immunità dei giudici
I
giudici beneficiano, durante l'esercizio delle
loro funzioni, dei privilegi e delle immunità
previste all'articolo 40 dello Statuto del
Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in
base a questo articolo.
TITOLO
III
Disposizioni
varie
Articolo
52
-
Indagini del Segretario Generale.
Ogni
Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le
spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio
diritto interno assicura l'effettiva applicazione
di tutte le disposizioni della presente
Convenzione.
Articolo
53
- Salvaguardia dei diritti dell’uomo
riconosciuti
Nessuna
delle disposizioni della presente Convenzione può
essere interpretata in modo da limitare o
pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà
fondamentali che possano essere riconosciuti in
base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base
ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Articolo
54 -
Poteri del Comitato dei Ministri.
Nessuna
disposizione della presente Convenzione porta
pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei
Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.
Articolo
55
- Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle
controversie.
Le
Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente,
salvo compromesso speciale, a prevalersi dei
trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni
che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre,
mediante ricorso, una controversia nata
dall'interpretazione o dell'applicazione della
presente Convenzione ad una procedura di
regolamentazione diversa da quelle previste da
detta Convenzione.
Articolo
56
- Applicazione territoriale
1.
Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni
altro momento successivo, può dichiarare,
mediante notifica indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, che la presente
Convenzione si applicherà, con riserva del
paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i
territori o in determinati territori di cui
assicura le relazioni internazionali
2.
La Convenzione si applicherà nel territorio o nei
territori designati nella notifica a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data in cui il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà
ricevuto tale notifica.
3.
Nei suddetti territori le disposizioni della
presente Convenzione saranno applicate tenendo
conto delle necessità locali.
4.
Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione
conformemente al primo paragrafo di questo
articolo può, in ogni momento, dichiarare
relativamente a uno o a più territori previsti in
tale dichiarazione che accetta la competenza della
Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di
organizzazioni non governative o di gruppi di
privati come previsto dall'articolo 34 della
Convenzione.
Articolo
57
-
Riserva.
1.
Ogni Stato, al momento della firma della presente
Convenzione o del deposito del suo strumento di
ratifica, può formulare una riserva riguardo ad
una particolare disposizione della Convenzione,
nella misura in cui una legge in quel momento in
vigore sul suo territorio non sia conforme a tale
disposizione. Le riserve di carattere generale non
sono autorizzate ai termini del presente articolo.
2.
Ogni riserva emessa in conformità al presente
articolo comporta un breve esposto della legge in
questione.
Articolo
58 -
Denuncia
1.
Un'Alta Parte Contraente può denunciare la
presente Convenzione solo dopo un periodo di
cinque anni a partire dalla data di entrata in
vigore della Convenzione nei suoi confronti e
dando un preavviso di sei mesi mediante una
notifica indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti
Contraenti.
2.
Tale denuncia non può avere l'effetto di
svincolare l'Alta Parte Contraente interessata
dalle obbligazioni contenute nella presente
Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto
che, potendo costituire una violazione di queste
obbligazioni fosse stato compiuto da essa
anteriormente alla data in cui la denuncia produce
il suo effetto.
3.
Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla
presente Convenzione ogni Parte Contraente che
cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
4.
La Convenzione può essere denunciata in conformità
alle disposizioni dei precedenti paragrafi per
quanto riguarda ogni territorio nel quale sia
stata dichiarata applicabile in base all'articolo
56.
Articolo
59
-
Firma e ratifica.
1.
La presente Convenzione è aperta alla firma dei
Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà
ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso
il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2.
La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il
deposito di dieci strumenti di ratifica.
3.
Per ogni firmatario che la ratificherà
successivamente, la Convenzione entrerà in vigore
dal momento dei deposito dello strumento di
ratifica.
4.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
notificherà a tutti i Membri del Consiglio
d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i
nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno
ratificata, nonché il deposito di ogni altro
strumento di ratifica che si sia avuto
successivamente.
Fatto
a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in
inglese, i due testi facendo egualmente fede, in
un unico esemplare che sarà depositato negli
archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario
Generale ne trasmetterà copie certificate
conformi a tutti i firmatari.
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correlati
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Protocollo
addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952
IV
Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il
16 settembre 1963
VI
Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il
28 aprile 1983
VII
Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il
22 novembre 1984
Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(ricerca).
Carta
dei diritti fondamentali (testo degli
articoli, analisi introduttiva).
Nota
di sintesi della Carta dei diritti, a cura del
Servizio Studi del senato della Repubblica.
Comparazione
ed analisi delle Fonti della Carta
Tratto
da:
http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html
Commento NdR: questi articoli come altri
della Costituzione Italiana sono da sempre
trasgrediti e disattesi proprio da coloro che lo
rappresentano, specie nella Sanita', Finanza,
tutela, commercio, agricoltura, ecc.
Per cui invitiamo i cittadini di questi stati
trasgressori, compresi i loro rappresentanti e
dirigenti, a DENUNCIARE all'autorita'
giudiziaria tutti questi farabutti che
trasgrediscono la Costituzione; verra' il
momento, il tempo comunque nel quale il
Popolo
Sovrano, si sollevera' ed arrestera' tutti
questi "soggetti" che compiono questi misfatti,
sulla pelle del Popolo reso suddito... !
Questo perche' il
presunto stato italiano, e' un'azienda privata
in mano ai mafiosi Banchieri...
vedi:
Republic of italy colonia US in mano ai
Banchieri - fin dalla sua fondazione nel
1800...
vedi:
Garibaldi, Cavour, i Savoia e relativi debiti, i
mafiosi ed i banchieri inglesi
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