|
La Legge
- vedi:
Consenso
Informato 1
La prima doverosa citazione
è riservata alla Costituzione:
"La libertà personale è inviolabile" (art. 13) e
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana" (art. 32).
L'articolo 50 del Codice Penale stabilisce la non punibilità
di chi lede un diritto, o lo mette in pericolo, con il consenso di
chi può validamente disporne. Disattendere a questa norma può
comportare il reato di lesioni personali (art. 582) o lesioni
personali colpose (art. 590).
L'articolo 1325 del Codice Civile sancisce l’obbligo
dell’accordo tra le parti per il perfezionamento del contratto,
accordo la cui carenza dà luogo a nullità del contratto stesso
(art. 1418).
Nella Convenzione del Consiglio d'Europa, invece, la materia
è molto più dettagliata. In particolare il testo afferma:
“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento
medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non
è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in
considerazione" (art. 9)
e più avanti:
“Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione
raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona
di non essere informata deve essere rispettata" (art. 10).
Le
norme italiane più esplicite e complete si ritrovano nel Codice
Deontologico del Medico, la disciplina cui ogni professionista
si deve attenere nell'esercizio della professione.
Più precisamente in
maniera molto dettagliata l’attuale Codice Deontologico sancisce
l’obbligo di informazione al paziente (art. 30) o all’eventuale
terzo (art. 31), nonché l’obbligo di acquisire il consenso
informato del paziente (art. 32) o del legale rappresentante
nell’ipotesi di minore (art. 33).
Lo stesso Codice Deontologico stabilisce poi l’obbligo di
rispettare la reale ed effettiva volontà del paziente (art. 34)
nonché i comportamenti da tenere nell’ipotesi di assistenza
d’urgenza (art. 35).
Si può pertanto sostenere che sussiste un obbligo diretto, di
natura deontologica, all’informazione al paziente, nonché
all’acquisizione del consenso informato. Obbligo che, ove non
ottemperato, potrebbe dar luogo di per sé, indipendentemente da
eventuali danni in capo al paziente, all’apertura di procedimento
disciplinare a carico del sanitario, avanti all’Ordine
professionale competente.
Chi
acconsente
Il consenso, per essere valido, deve essere rilasciato
esclusivamente dal diretto interessato, salvo alcune eccezioni. Nel
caso in cui il paziente sia minorenne ovvero incapace di intendere e
di volere, il valido consenso dovrà esser prestato da chi ne
esercita la potestà: i genitori o il tutore legalmente designato,
ovvero il rappresentante legale (tutore o curatore) dell'incapace.
Il minorenne, però, ha diritto a essere informato e a esprimere i
suoi desideri, che devono essere tenuti in considerazione. Lo stesso
vale per la persona interdetta, che ha diritto a essere informata e
di veder presa in considerazione la sua volontà. Nel caso in cui il
diniego del consenso provenga da un tutore legale il medico ha il
dovere di sottoporre la questione all'autorità giudiziaria.
Accade spesso, nel caso di paziente temporaneamente impossibilitato
a fornire il proprio consenso (per esempio perché in coma), che il
medico si rivolga ai prossimi congiunti, chiedendo loro il
preventivo consenso ad un intervento di particolare difficoltà.
Sotto il profilo strettamente giuridico, e specificamente penale,
occorre sottolineare che il consenso dei prossimi congiunti non ha
alcun valore.
Nelle ipotesi in cui il paziente non possa prestare alcun valido
consenso, pertanto, il medico dovrà assumersi in prima persona ogni
responsabilità, e, qualora decidesse di intervenire, non sarà
punibile. Sia il Codice Penale (art. 54), infatti, sia il Codice
Deontologico (artt. 7 e 35) prevedono che, in situazioni
d'emergenza, il medico è tenuto a prestare la sua opera per
salvaguardare la salute del paziente.
Il medico può agire senza l'assenso del malato anche nelle
situazioni che mettono a repentaglio la salute della collettività.
Per esempio per prevenire la diffusione di epidemie sono
obbligatorie alcune vaccinazioni o la cura forzata della tubercolosi
e delle malattie veneree contagiose.
Informare
come e perché
Per
poter esprimere o negare il proprio consenso occorre essere
opportunamente informati sulla questione in oggetto. Il compito di
informare il paziente in modo chiaro e comprensibile spetta al
medico. Egli dovrà spiegare al paziente: quale trattamento
(diagnostico, chirurgico o farmacologico) gli sta proponendo; quali
benefici il paziente può attendersi dal trattamento stesso; quali
inconvenienti potrebbero verificarsi in caso di accettazione; a
quali rischi per la salute si espone il paziente con un eventuale
rifiuto; quali trattamenti alternativi, se ve ne sono, sono
disponibili. Informativa e consenso possono essere solo verbali
oppure scritti: la legge non prescrive alcun obbligo perciò,
generalmente, si ricorre al documento scritto solo quando
l'intervento presenta rischi consistenti.
Sulle modalità d'informazione, l'articolo 30, quarto comma, del
nuovo Codice Deontologico prescrive: "Le informazioni
riguardanti prognosi gravi o infauste, o tali da poter procurare
preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere
fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti,
senza escludere mai elementi di speranza".
Questo comma si rifà al testo costituzionale, interpretando la
tutela della salute nella sua accezione più ampia di integrità
fisica e psicologica. Comunicare con eccessiva crudezza la gravità
di una situazione fisica, infatti, può causare sentimenti di ansia,
angoscia e depressione nel malato. Ove non necessario, perciò, il
medico non deve compromettere l'equilibrio psicologico del malato
che, oltre a essere un suo diritto tutelato dalla legge, è un
fattore fondamentale, capace di incidere positivamente sul decorso
della malattia. Il paziente, tuttavia, ha diritto di chiedere e
ricevere informazioni più dettagliate, oppure può scegliere di non
essere informato o delegare una terza persona a ricevere le
informazioni ed esprimere il consenso.
By Elisa Lucchesini
Tratto da :
http://www.dica33.it/argomenti/bioetica/consenso_informato/consenso_info1.asp
Corruzione e sistemi sanitari nel mondo:
vedi
http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/globalcorrupt.asp
Visionare questi
link:
http://www.informatori.it/informatori/filepdf/sperimentazioni.pdf
video:
http://www.youtube.com/watch?v=DoS02m0OevM
Visionate questo video, parla un'informatore
farmaceutico,
sul Business dei Farmaci e Vaccini
http://ildocumento.it/farmaci/il-business-farmaceutico-current.html
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Consenso
informato e rifiuto di trattamenti sanitari
L’origine della regola del necessario consenso
del paziente ai trattamenti sanitari - Il
principio del necessario consenso ai trattamenti
sanitari nell’ordinamento italiano - Dal
consenso ai trattamenti al “consenso
informato”. Dal consenso informato al rifiuto
di cure - Il concetto di salute - Il rispetto
dell’autodeterminazione del paziente non più
cosciente - A proposito della disciplina
normativa del testamento biologico.
By Alessandra Pioggia, professore ordinario di
Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Perugia.
vedi:
PDF sul Tema
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
IL
CONSENSO INFORMATO
Con il termine consenso informato si identifica una procedura con
cui i genitori dei pazienti minorenni (o i loro rappresentanti
legali) vengono messi a conoscenza delle eventuali terapie mediche o
chirurgiche e dei trattamenti che il loro bambino dovrà subire.
In un consenso informato ci deve essere:
|
-
|
una spiegazione chiara delle condizioni mediche del piccolo
paziente;
|
|
-
|
lo scopo finale del trattamento;
|
|
-
|
una descrizione dettagliata delle procedure e degli effetti
collaterali;
|
|
-
|
una discussione dei rischi e benefici cui va incontro il
piccolo paziente con tale terapia;
|
|
-
|
una possibile presentazione di vie alternative di
trattamento o di procedure;
|
|
-
|
una spiegazione delle conseguenze a cui va incontro il
piccolo paziente se il trattamento viene rifiutato;
|
|
-
|
una spiegazione sul fatto che, i genitori del piccolo
paziente in qualsiasi momento possono decidere di interrompere
il trattamento e che questa decisione non inficerà le
possibilità di essere comunque trattato e seguito.
|
E’ responsabilità del medico tentare di spiegare tutte queste
informazioni nel miglior modo possibile, cercando parole chiare.
Se necessario altre persone, come il personale infermieristico con
esperienza specifica, possono rispondere alle domande dei genitori,
integrando il discorso del medico curante.
Da parte del medico, si devono incoraggiare domande su tutto quello
che è stato spiegato, per permettere ai genitori di capire fino in
fondo a che cosa và incontro il piccolo paziente.
Per tale motivo molto spesso sono richiesti più colloqui.
Per molte procedure e trattamenti si usa un consenso informato
scritto e tale documento deve contenere tutte quelle informazioni
che abbiamo citato sopra e chiaramente essere conforme alla
discussione che il medico ha tenuto con i genitori.
Firmare un documento del genere, non esula i genitori dal poter fare
ancora altre domande di chiarimento.
Tale documento viene generalmente firmato anche dal medico, di
fronte ai genitori, e se è possibile anche da una terza persona,
che viene detta testimone.
Una copia del consenso firmato viene inserito nella cartella
di ricovero del piccolo paziente ed una copia è sempre a
disposizione dei genitori, se questi lo richiedono.
Le informazioni sulla malattia
e l’acquisizione del Consenso Informato del Paziente vengono
effettuate rispettando i principi e le regole stabilite dal Codice
di Deontologia Medica.
Articolo 30 : Informazione al
Cittadino
Il Medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive di cura ed eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze
delle scelte operate.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
La documentata volontà della persona assistita di non essere
informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve
essere rispettata.
Articolo 31 : Informazione a
Terzi
L’informazione a Terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente.
Il Medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone
preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione
delle informazioni.
Articolo 32 : Acquisizione del
Consenso Informato
Il Medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o
terapeutica senza l’acquisizione del Consenso Informato del
Paziente.
Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti
dalla legge e nei casi in cui, per la pericolosità della
prestazione diagnostico e/o terapeutiche o per le possibili
conseguenze delle stesse sulla integrità fisica, si renda
opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona
stessa.
In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona
capace di intendere e di volere, il Medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o terapeutici ,non essendo consentito
alcun trattamento contro la volontà della persona,ove non ricorrano
le condizioni di incapacità di esprimere la propria volontà in
caso di grave pericolo di vita ( art. 34 ).
Articolo 33 : Consenso del
legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, di interdetto o di
inabilitato, il Consenso agli interventi diagnostici e terapeutici,
nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal
rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al
trattamento necessario e indifferibile a favore dei minori o di
incapaci, il Medico è tenuto ad informare l’autorità
giudiziaria.
Articolo 34 : Autonomia del
cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità ,della libertà
e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi
,liberamente espressa dalla persona.
Il medico ,se il paziente non è in grado di esprimere la propria
volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere
conto di quanto precedentemente espresso dallo stesso
Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di
tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con
la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti
del legale rappresentante.
Tratto da:
http://www.ail.it/bambini/il_consenso_informato.htm
Commento
all’art 33
NdR:
Ma chi
determina che il trattamento sia necessario ed indifferibile (il
medico ??) non di certo anche perche’ DEVE essere rispettato il
volere del paziente (art. 32 Costituzione) inoltre
i medici della
medicina ufficiale
NON conoscono Tutte le tecniche sanitarie possibili quindi non conoscendole, NON sono in grado di
valutare con cognizione di causa la necessita’ improrogabile od
indeferibile o meno di un determinato trattamento sanitario !
HOME
|