Cos’è il
Consenso Informato:
MASSIMA
“Il
consenso informato non può esaurirsi nella
comunicazione del nome del prodotto che verrà
somministrato o di generiche informazioni ma
deve investire, soprattutto nel caso di
trattamenti diretti a finalità estetiche, gli
eventuali effetti negativi della
somministrazione in modo che sia consentito al
paziente di valutare congruamente il rapporto
costi-benefici del trattamento e di mettere
comunque in conto l’esistenza e la gravità delle
conseguenze negative ipotizzabili.”
(Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 8
maggio 2008, n. 32423)
Sottoscrizione
modulo di consenso e difetto di informazione
La finalità dell'informazione che il medico è
tenuto a dare è quella di assicurare il diritto
all'autodeterminazione del paziente, il quale
sarà libero di accettare o rifiutare la
prestazione medica.
È irrilevante la qualità del paziente al fine di
stabilire se vi sia stato o meno consenso
informato, potendo essa incidere solo sulle
modalità di informazione, in quanto
l'informazione deve sostanziarsi in spiegazioni
dettagliate ed adeguate al livello culturale del
pazien te, con l'adozione di un linguaggio che
tenga conto del suo particolare stato soggettivo
e del grado delle conoscenze specifiche di cui
dispone. Il consenso deve però essere sempre
completo, effettivo e consapevole ed è onere del
medico provare di aver adempiuto tale
obbligazione, a fronte dell'allegazione di
inadempimento da parte del paziente.
Esito del giudizio
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso
proposto da un paziente esercente la professione
di avvocato al quale era stato fatto
sottoscrivere dalla segretaria un modulo
prestampato.
By Avv. Ennio Grassini - dirittosanitario.net
Obbligatorie informazioni esaustive
Il
professionista sanitario ha l'obbligo
di fornire al paziente tutte le informazioni
possibili in relazione alle cure mediche
(vaccinazioni
comprese) o all'intervento chirurgico
da effettuare, tanto è vero che deve
sottoporgli, affinchè sottoscriva, un modulo non
generico, dal quale sia possibile desumere con
certezza l'ottenimento in modo esaustivo delle
informazioni medesime.
In questi termini si è espressa la Suprema
Corte, aggiungendo che il medico-chirurgo viene
meno all'obbligo a suo carico in ordine
all'ottenimento del cosiddetto consenso
informato ove non fornisca al paziente, in modo
completo ed esaustivo, tutte le informazioni
scientificamente possibili sull'intervento
chirurgico che intende eseguire e soprattutto
sul bilancio rischi/vantaggi.
La legge italiana
prevede che i medici e gli operatori sanitari
possono curare una persona solo questa è
d’accordo e dà il consenso informato.
Il malato deve, cioè, poter decidere se
vuole essere curato per una malattia:
ha il diritto/dovere di conoscere tutte le
informazioni disponibili sulla propria salute,
chiedendo al medico ciò che non è chiaro, e di
scegliere, di conseguenza in modo
informato, se sottoporsi ad una
determinata terapia.
Esistono due forme di Consenso Informato,
verbale e scritto. Il consenso deve
essere scritto nei casi in cui l’esame
clinico o la terapia medica possono comportare
gravi conseguenze per la salute e l’incolumità
della persona.
Se il consenso è rifiutato, il
medico ha l’OBBLIGO di
NON eseguire o di interrompere
l’esame clinico o la terapia in questione.
Il consenso scritto è anche obbligatorio, per
legge, quando si dona o si riceve sangue, nei
casi in cui si assume un farmaco ancora
sperimentale, negli accertamenti di un’infezione
da HIV.
Negli altri casi, soprattutto quando è consolidato
il rapporto di fiducia tra il medico e
l’ammalato, il consenso può essere solo
verbale, ma deve essere espresso
direttamente al medico. (NdR: meglio se
davanti ad un testimone).
In ogni caso, il consenso informato dato dal
malato deve essere attuale,
deve cioè riguardare una situazione presente e
non una futura. Per questo, la legge non
riconosce la validità dei testamenti biologici.
Se la cura considerata prevede più fasi diverse
e separabili, ogni fase necessita di un consenso
separato: la persona malata deve dare il suo
consenso per ogni singola parte di cura.
È legittimo revocare un consenso già dato
ed interrompere una cura in corso,
sempre che questo non sia materialmente
impossibile o non metta a serio rischio la vita
della persona.
Il consenso informato ad una determinata cura
può essere espresso da un'altra persona
solo se questa è stata delegata
chiaramente dal malato stesso. Se la persona
malata è minorenne, il consenso
è automaticamente delegato ai genitori.
Il minorenne, però, ha diritto ad essere
informato e ad esprimere i suoi desideri, che
devono essere tenuti in considerazione.
Se il malato è maggiorenne ma è incapace
di decidere, è il tutore legale
a dovere esprimere il consenso alla cura. ma la
persona interdetta ha diritto ad essere
informato e di veder presa in considerazione
la sua volontà.
Le uniche eccezioni
all’obbligo del consenso
informato sono:
- le situazioni
nelle quali la persona malata ha
espresso esplicitamente la
volontà di non essere informata;
- le condizioni
della persona siano talmente gravi e pericolose
per la sua vita da richiedere un
immediato intervento "di
necessità e urgenza" indispensabile. In questi
casi si parla di consenso presunto;
- i casi in cui si
può parlare di consenso implicito,
per esempio per quelle cure di routine, o per
quei farmaci prescritti per una malattia nota.
Si suppone, infatti, che in questo caso sia
consolidata l’informazione ed il consenso
relativo;
- in caso di rischi
che riguardano conseguenze atipiche,
eccezionali ed imprevedibili
di un intervento chirurgico, che
possono causare ansie e timori inutili. Se,
però, il malato richiede direttamente questo
tipo di informazioni, il medico deve fornirle;
- i
Trattamenti
Sanitari Obbligatori
(TSO), in caso di particolari disturbi
psichici;
- le
Vaccinazioni
"obbligatorie", stabilite nei
programmi nazionali di salute pubblica.
Percio'
RICHIEDETE
il
Consenso Informato - anche con i
DANNI dei VACCINI - al
medico vaccinatore
PRIMA
di vaccinare i Vs figli, e leggete in
Danni dei Vaccini le
loro gravi pericolosita' !
Sindrome infiammatoria chiamata
"Asia" scatenata dai vaccini !
ASIA_Sindrome
infiammatoria-dai-vaccini-Riassunto.pdf
Tratto da: http://www.assis.it/wp-content/uploads/2014/12/ASIARiassunto.pdf
... ed e' noto che... le infiammazioni sono
foriere di qualsiasi tipo di sintomi, che i medici
impreparati allopati chiamano
erroneamente "malattie"....
Corruzione e
sistemi sanitari nel mondo: vedi
http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/globalcorrupt.asp
Visionare questi
link:
http://www.informatori.it/informatori/filepdf/sperimentazioni.pdf
video:
http://www.youtube.com/watch?v=DoS02m0OevM
vedi: Dissenso
Informato
+
Eutanasia
+
Conflitto
di Interesse
RICERCA DEVIATA ai MEDICINALI
che MANTENGONO la MALATTIA CRONICA.
INTERVISTA al PREMIO NOBEL per la MEDICINA:
RICHARD J. ROBERTS. - MEDITATE e
CONDIVIDETE !
Il vincitore del Premio Nobel per la Medicina,
Richard J.Roberts, denuncia il modo in cui
operano le grandi
industrie farmaceutiche
nel sistema capitalistico, anteponendo i
benefici economici alla salute e rallentando lo
sviluppo scientifico nella cura delle malattie
perché guarire non è fruttuoso come la
cronicità.
Visionate questo video, parla un'informatore
farmaceutico, sul Business dei Farmaci e Vaccini
http://ildocumento.it/farmaci/il-business-farmaceutico-current.html
vedi anche:
Conflitto
di Interesse
+
Conflitti di interesse
PDF - 1
+
Conflitti di
interesse PDF
- 2 +
Conflitti di Interesse, denuncia del Governo Ii
- PDF
+
CDC - 1
+
CDC - 2
+
FDA
+
Corruzione
e Conflitti di Interesse per farmaci e vaccini
+
Conflitti di
interesse dell'AIFA
+
Corruzione
vedi anche:
ISS
+
Ministero della salute
+
EMA
+
Consenso Informato
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CASSAZIONE: NO
INTERVENTO MEDICO SE PAZIENTE RIFIUTA CURE -
Sett. 2008
Il medico, di regola, "non puo' intervenire
senza il consenso o malgrado il dissenso del
paziente".
Lo sottolinea la Cassazione, tornando ad
affrontare la questione del rifiuto delle cure
mediche.
"Non e' discutibile che l'attivita'
medico-chirurgica - osservano i giudici di
piazza Cavour con la sentenza n. 37077 della
quarta sezione penale depositata ieri - per
essere legittima presuppone il consenso del
paziente" che "costituisce un presupposto di
liceita' del trattamento", al di fuori di casi
eccezionali, come quello dello stato di
necessita' o quello in cui "il paziente non sia
in grado, per le sue condizioni, di prestare un
qualsiasi consenso o dissenso".
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Il
Diritto alla Salute
(commenti dell'Avv. Luca Troyer)
Com'è noto, uno dei nodi
problematici più tradizionali in
dottrina ed in giurisprudenza
riguardo ai limiti dell'attività
medico-chirurgica è rappresentato
dalla individuazione dei fondamenti
idonei a consentire che un estraneo,
sia pure qualificato come il medico,
possa intervenire nell'ambito di una
sfera, l'integrità fisica o - più
genericamente - la salute, di un
altro soggetto.
Non è qui il caso di ripercorrere le
molteplici teorie che ad oggi
vengono formulate al riguardo.
Occorre pur tuttavia evidenziare
come le diverse soluzioni ruotino
attorno a due distinti approcci
dogmatici:
-
da un lato, vi è chi individua
il fondamento della liceità
dell'attività medica nel
consenso dell'avente diritto. In
altri termini: poiché il
paziente è libero di
salvaguardare la propria
integrità psico-fisica, ogni
attività medica nei suoi
confronti trova la sua naturale
giustificazione nel consenso del
paziente stesso, salvo
naturalmente le ipotesi in cui
si riscontrino i fondamenti
dello stato di necessità;
-
dall'altro lato, vi sono autori,
per la verità minoritari, che
insistono sulla dimensione anche
collettiva del bene "salute", e
che pertanto, a fronte del ruolo
sociale svolto dalla classe
medica, individuano un tale
fondamento nel dovere del medico
di salvaguardare la vita e
l'integrità fisica di ogni uomo.
Si darà naturalmente conto
dell'orientamento sviluppatosi
nella giurisprudenza di
legittimità sul punto.
Non può tuttavia non
sottolinearsi come una tale
dicotomia, per certi versi, a
mio parere, irriducibile
(l'attuale dibattito in tema di
eutanasia ne è la migliore
dimostrazione), trovi la propria
genesi nello stesso dettato
costituzionale.
Infatti, l'art. 32 della
Costituzione, e cioè la norma
che primieramente riconosce a
livello costituzionale il
diritto alla salute, racchiude
indubbiamente in sé una certa
ambiguità fosse inevitabile,
individuando nel bene "salute"
un risvolto sia individuale che
collettivo.
Così, se "la Repubblica
tutela la salute come
fondamentale diritto
dell'individuo", è anche
vero che una tale tutela è
indicata anche come "interesse
della collettività".
D'altra parte, il secondo comma
dell'art. 32 evidenzia come "NESSUNO
(NdR: quindi anche
chi NON vuole vaccinarsi) può esser obbligato a un
determinato trattamento
sanitario se non per
disposizione di legge".
Fondamento della liceità
dell'intervento medico
Se dunque la regola è la
intangibilità, da parte della
collettività, della salute come
bene individuale, nondimeno sono
previste eccezioni, sia pure,
"riservate" alla legge (si pensi
anche soltanto ai casi di
vaccinazione obbligatoria, cui
il cittadino non può sottrarsi,
per ragioni di salute pubblica).
Orbene, pur consapevoli che i
nodi problematici che ancora
emergono in tema di
responsabilità penale del medico
traggono origine proprio da una
tale ambivalenza, occorre
evidenziare come negli ultimi
anni la giurisprudenza abbia
decisamente individuato il
fondamento della liceità
dell'intervento medico nel
preventivo assolvimento di
precisi doveri di informazione
nei confronti del paziente.
In altri termini: il medico deve
agire con il consenso del
paziente, ed un tale consenso
deve essere preceduto da una
idonea ed esaustiva informazione
sulle sue condizioni e
prospettive terapeutiche.
Ma, occorre chiedersi, quali
sono i fondamenti normativi del
c.d. "consenso informato" ?
La questione non può che
inquadrarsi negli artt. 32 e 13
Cost., da un lato, e 5 c.c.,
dall'altro.
Dell'art. 32 si è detto. L'art.
13, affermando l'inviolabilità
della libertà personale, ed
ancorandone ogni restrizione
alla riserva di legge, rafforza
il carattere "personalistico"
del bene salute.
Semmai, l'art. 5 c.c. suggerisce
di per sé un argomento di
altrettanto scottante attualità.
Cioè a dire: fino a che punto un
soggetto è libero di disporre
della propria salute?
Volutamente intendiamo riferirci
alla nozione di "salute" più che
non a quella di "corpo" giacché
la sistematica lettura degli
articoli in questione comporta
che non tanto siano vietati gli
atti di disposizione del proprio
corpo tali da cagionare una
diminuzione permanente
dell'integrità fisica, quanto
invece che sono consentiti tutti
quegli interventi, concernenti
"anche" l'integrità fisica, che
tuttavia siano idonei a tutelare
il bene "salute" nella sua
accezione più ampia, anche
psichica (1).
Basti pensare all'evoluzione
giurisprudenziale in tema di
cambiamento "chirurgico" dei
caratteri sessuali, per rendersi
perfettamente conto di una tale
inversione non solo
metodologica.
Il consenso informato nel nuovo
codice deontologico.
In quest'ottica, il cd. consenso
informato è stato alfine "normativizzato"
da ultimo nell'art. 31 nel nuovo
codice di deontologia medica
adottato nel 1995 (2).
È pur vero che il codice
deontologico non costituisce
atto legislativo. Tuttavia, è
chiaro che il giudice, nel
valutare il comportamento del
medico, ne apprezzerà la
rispondenza anche al codice
deontologico.
Tanto più che una tale
codificazione del principio in
discussione è intervenuta
nell'ambito di una nutrita
giurisprudenza che ha imperniato
proprio sulla corretta
informazione del paziente e sul
suo previo consenso la liceità
dell'intervento medico.
Così, ad es., Cass., sezione V,
13 maggio 1992, Massimo: "soltanto
il consenso, manifestazione
della volontà di disporre del
proprio corpo, può escludere in
concreto l'antigiuridicità del
fatto e rendere questo
legittimo. Ed in proposito,
mentre non sembra inutile
ricordare che, ai sensi
dell'articolo 89 del Codice di
deontologia medica (previgente:
n.d.a.), il consenso del
paziente deve obbligatoriamente
essere richiesto per ogni atto
medico, deve ricordarsi altresì,
intorno al trattamento
medico-chirurgico, che
l'antigiuridicità può,
indipendentemente dal consenso,
solo essere esclusa da cause di
giustificazione, che nella
fattispecie non vengono
configurate (il preteso stato di
necessità). (...) Se il
trattamento, eseguito a scopo
non illecito, abbia esito
sfavorevole, si deve, pur
sempre, distinguere l'ipotesi in
cui esso sia consentito
dall'ipotesi in cui il consenso
invece non sia prestato.
E si deve ritenere che, se il
trattamento non consentito ha
uno scopo terapeutico e l'esito
sia favorevole, il reato di
lesioni sussiste, non potendosi
ignorare il diritto di ognuno di
privilegiare il proprio stato
attuale (art. 32, secondo comma,
Cost.), e che a fortiori il
reato sussiste ove l'esito sia
sfavorevole".
Se il medico interviene senza il
preventivo consenso, egli è in
ogni caso responsabile di
lesioni personali ovvero, in
caso di esito mortale, di
omicidio preterintenzionale.
Infatti, il suo intervento non
può in alcun modo qualificarsi
come colposo, poiché egli agisce
rappresentandosi correttamente
la situazione di fatto e volendo
l'evento dannoso o pericoloso da
cui la legge fa dipendere
l'esistenza del reato. Del
resto, è qui sufficiente il
semplice dolo generico, non
essendo richiesto il
perseguimento di alcun fine
ulteriore. Da ciò discende il
fatto che il medico risponderà a
titolo di dolo anche se il suo
fine fosse di tutelare nel
migliore dei modi l'integrità
del paziente.
Se invece l'intervento avesse un
esito felice, senza alcuna
conseguenza sia pure minima
sull'integrità fisica del
malato, si ritiene che sia
configurabile il delitto di
violenza privata di cui
all'articolo 610 c.p..
Requisiti del valido consenso
Innanzitutto deve esser chiaro
che il consenso debba esser dato
prima dell'inizio del
trattamento terapeutico. Esso è
naturalmente revocabile in ogni
momento (sempre che il soggetto
sia capace di intendere e di
volere, e salvo - in tale
ipotesi - i casi di stato di
necessità, quando ad esempio
l'interruzione repentina del
trattamento possa provocare
gravissimi rischi per il
paziente).
Destinatario del consenso è
evidentemente il medico che
effettua la particolare
prestazione che di volta in
volta viene in considerazione.
Si ritiene, tuttavia, che il
consenso dato ad un medico senza
particolari limitazioni valga a
rendere lecito l'intervento
anche di un altro medico, dotato
tuttavia dello stesso grado di
capacità o di specializzazione
(non sarebbe cioè "fungibile" un
consenso dato ad uno specialista
rispetto all'opera prestata da
un medico generico).
Tuttavia, se il paziente
specifica che il possesso viene
prestato a condizione che il
trattamento sia posto in essere
da un medico determinato, il
consenso varrà esclusivamente
per quest'ultimo.
Oggetto del consenso
Oggetto del consenso è il
trattamento (si ricorda infatti
che il medico è tenuto ad
un'obbligazione di mezzi e non
di risultato).
Tuttavia il consenso dovrà
essere preceduto da una
illustrazione il più possibile
esaustiva della terapia, sebbene
la dottrina abbia evidenziato
come il medico debba guardarsi
da un vero e proprio "eccesso
informativo" che potrebbe
fondatamente rivelarsi
controproducente, quale ad es.
nel caso che si prospettassero
al paziente in attesa di essere
operato conseguenze nefaste del
tutto remote, atte soltanto ad
aumentarne lo stato di ansia che
potrebbe pregiudicare gli
effetti dell'intervento (3).
Del resto, la stessa
giurisprudenza di merito ha
recentemente evidenziato come
non possa esser tenuto
responsabile di lesioni
personali volontarie,
conseguenti alla mancanza di
consenso informato, il medico
che abbia eseguito una
escissione di un linfonodo
cervicale, da cui sia derivato
un danno neurologico al nervo
accessorio spinale, quando di
tale intervento il paziente sia
stato preventivamente informato,
pur senza esser stato edotto
circa lo specifico rischio poi
concretizzatosi. Infatti la
sentenza da' atto della "non
rilevante incidenza statistica
dell'evento lesivo, quale
conseguenza della pratica
osservata dal chirurgo" (4).
Secondo la recente dottrina, "il
medico dovrà illustrare in
termini comprensibili:
-
la condizione patologica in
atto;
-
le scelte programmate tanto
ai fini diagnostici che
terapeutici;
-
i rischi connessi
all'attuazione dei mezzi
diagnostici-terapeutici
prescelti, prospettando,
ove possibile, le
possibili alternative;
-
i risultati prevedibili
di ciascuna scelta;
-
gli effetti
collaterali, le
menomazioni e le
mutilazioni
inevitabili (...);
-
le percentuali di
rischio connesse, in
particolare in
relazione alla
sopravvivenza" (5).
Particolarmente
delicata è poi la
questione relativa
alla possibilità che
il medico limiti
l'informazione al
paziente che debba
affrontare
un'intervento
chirurgico
particolarmente
rischioso ed, al
tempo stesso,
imprescindibile.
Sebbene la nuova
norma deontologica
imponga alla medico
una maggiore
informazione del
paziente rispetto al
codice previgente (6).
Peraltro, vi è in
dottrina chi
sostiene che, ove
un'informazione
dettagliata possa
pregiudicare la
stessa salute del
paziente a causa
inevitabili
ripercussioni
psicologiche che
inevitabilmente si
riverbererebbero sul
suo generale tono
psico-fisico, il
medico ben potrebbe
ometterla in virtù
dell'articolo 54
c.p. (stato di
necessità) (7).
Riteniamo che una
tale opzione sia del
tutto condivisibile,
anche alla luce del
generale obbligo di
garanzia incombente
sul medico.
Documentazione
Come è facile
intuire, occorre
prestare particolare
attenzione al
problema della
documentazione del
consenso.
Così, se è vero che
il consenso può ben
esser dato anche
oralmente, non vi è
dubbio che l'atto
scritto, debitamente
controfirmato dal
paziente, sia tale
da evitare tanto
spiacevoli
incomprensioni o
ambiguità, quanto
difficoltose
necessità
probatorie.
Semmai, occorre
precisare che, tanto
meno "necessario"
sia l'intervento da
effettuarsi (basti
pensare alla
chirurgia estetica),
tanto più scrupoloso
dovrà essere il
medico nell'ottenere
un consenso scritto.
In tale ipotesi
infatti il medico
non potrebbe
invocare l'esimente
dello stato di
necessità, e si
troverebbe dunque
esposto ad ipotesi
di responsabilità
penale.
Teoricamente è
comunque sufficiente
anche un mero
consenso tacito
(deducibile cioè
univocamente dal
comportamento
concludente del
paziente). Gli
inconvenienti di una
tale opzione,
tuttavia, sono fin
troppo evidenti.
Titolarità
Ovviamente, il
consenso deve esser
prestato da chi è
titolare del bene
giuridico tutelato,
e quindi dal
paziente.
Nel caso in cui il
paziente sia
minorenne ovvero
incapace di
intendere e di
volere, il valido
consenso dovrà esser
prestato da chi ne
esercita la potestà
ovvero dal
rappresentante
legale (tutore o
curatore)
dell'incapace
(interdetto o
inabilitato).
La dottrina
maggioritaria
ritiene che solo il
maggiorenne possa
consentire ad
interventi medici
sulla propria
persona: tale tesi
appare certamente
preferibile (in
ottemperanza del
resto alle
disposizioni
civilistiche in
materia di capacità
di agire), sebbene
vi siano autori che
evidenziano come in
diritto penale
diverse siano le
soglie di età da
valutare, mentre
altri richiamano
addirittura alla
necessità di
valutare di volta in
volta la capacità
del soggetto, a
prescindere dall'età
dello stesso (8).
Assai più delicata
appare la questione
relativa ai prossimi
congiunti.
È infatti prassi
ormai consolidata
che il sanitario, a
fronte di un
paziente in
momentaneo stato di
incapacità (ad es.
perché in coma), si
rivolga ai prossimi
congiunti chiedendo
loro il preventivo
consenso ad un
intervento di
particolare
difficoltà.
A tal proposito
occorre essere ben
chiari. Sotto il
profilo strettamente
giuridico, e
specificamente
penale, il consenso
dei prossimi
congiunti non ha
alcun effetto
discriminante.
Il consenso,
infatti, per avere
efficacia penalmente
rilevante, deve
essere prestato dal
titolare del bene
giuridico protetto
ovvero da colui che
riveste una
posizione di
garanzia (rectius di
protezione) rispetto
a quel bene, e
pertanto dal
genitore (se il
paziente è
minorenne) o ancora
dal rappresentante
legale (se quello è
incapace).
Certamente non dai
prossimi congiunti.
Semmai, la
preventiva
informazione dei
prossimi congiunti
dovrà essere
effettuata sia per
conoscere eventuali
determinazioni
precedentemente
espresse dal
paziente (pur
rimando in tale caso
al medico il potere
- dovere di decidere
nell'interesse
esclusivo del
paziente), sia per
evitare successivi
problemi giudiziari,
in quanto è forse il
caso di ricordare
che normalmente gli
atti di denuncia nei
confronti di
sanitari traggono
origine proprio dai
prossimi congiunti a
motivo
(eminentemente
psicologico) della
mancanza di
preventiva
informazione nei
loro confronti circa
i rischi connessi ad
intervento
medico-chirurgico.
Sia come sia, per
superare ogni
dubbio, deve essere
chiaro che solo
queste sono le
ragioni che
consigliano una
preventiva
informazione dei
congiunti, la
mancanza della quale
- si ripete - non
rileva sotto il
profilo strettamente
giuridico-penale.
Mancanza di consenso
Nelle ipotesi in cui
il paziente non
possa
prestare alcun valido
consenso, pertanto,
il medico dovrà
assumersi in prima
persona ogni
responsabilità, e,
qualora decidesse di
intervenire, non
sarà punibile:
-
purché
sussistano i
requisiti di cui
al art. 54 c.p.,
e cioè lo stato
di necessità,
che risulta
integrato quando
egli debba agire
mosso dalla
necessità di
salvare il
paziente dal
pericolo attuale
di un danno
grave alla
persona (cd.
soccorso di
necessità),
sempre che il
pericolo non sia
stato da lui
volontariamente
causato, né sia
altrimenti
evitabile, e
l'intervento sia
proporzionale al
pericolo;
-
ovvero purché
emerga il
proprio obbligo
di attivarsi. Si
ricorda infatti
che l'art. 54
c.p. prevede
semplicemente
una causa di
giustificazione
che facoltizza
il medico ad
intervenire, ma
non lo obbliga a
farlo. Peraltro,
in capo al
medico stanno
una serie di
obblighi di
garanzia nei
confronti del
paziente,
obblighi
derivanti dalla
sua "posizione",
dal suo ruolo.
Lo stesso codice
deontologico è
chiaro sul punto
(9),
imponendo,
e non solo
facoltizzando,
l'intervento
medico, sia in
casi di
necessità e di
urgenza, sia
nelle ipotesi in
cui il paziente
- versando in
condizioni gravi
- non possa
esprimere una
volontà
contraria.
Ciò introduce al
diverso problema
concernente il
manifesto
dissenso del
paziente.
Dissenso
Occorre
innanzitutto
distinguere le
ipotesi in cui
il dissenso
provenga
direttamente dal
paziente da
quelle in cui
invece sia il
rappresentante
legale del
paziente ad
opporsi.
Di tale secondo
caso, infatti,
l'esperienza
giurisprudenziale
ha avuto modo di
occuparsi: si
ricorderà la
nota vicenda
relativa
all'opposizione
dei genitori,
appartenenti
alla setta dei
cd. Testimoni di
Geova, rispetto
alla
indispensabile
trasfusione di
sangue nei
confronti della
loro figlia (10).
In tale
situazione, deve
ritenersi
doveroso, da
parte del
medico,
rivolgersi
all'autorità
giudiziaria,
evidenziando la
situazione
sanitaria del
paziente ed il
rifiuto del suo
rappresentante
legale. Sempre
che,
naturalmente,
non sussistano
ragioni tanto
gravi di
urgenza, da non
consentire alcun
ritardo. È
evidente, in
tale ultima
ipotesi, che il
sanitario debba
attivarsi
immediatamente.
In ordine al
rifiuto da parte
del paziente
stesso,
viceversa, i
problemi sono
ancor più
accentuati,
anche a fronte
del totale vuoto
normativo, ciò
che lascia il
medico
completamente
solo di fronte a
scelte di così
evidente
rilevanza.
Si scontrano in
proposito due
orientamenti
dottrinali, una
dicotomia che,
come si è detto
all'inizio,
discende
direttamente
dalla effettiva
ambiguità della
norma
costituzionale.
Da un lato, si
sostiene che
l'ordinamento
non possa
consentire
comportamenti
suicidari,
specie ove
questi vengano
posti in essere
al cospetto di
un medico (11).
Si giustifica un
tale assunto in
relazione
all'art. 32
Cost., nel quale
viene
evidenziato
anche il valore
collettivo del
bene salute. Per
di più, occorre
tener conto di
una serie di
obblighi
discendenti
dalla normativa
deontologia,
della
possibilità di
incorrere nel
reato di
omissione di
soccorso cui in
caso di inerzia
il medico
andrebbe
incontro, ed
inoltre della
posizione di
garanzia
rivestita dal
medico nei
confronti del
paziente anche
dissenziente.
Dall'altro lato,
in riferimento
al combinato
disposto di cui
agli artt. 32 e
13 Cost., si
evidenzia come
il bene salute
abbia una
rilevanza
eminentemente
personale,
tollerando
limitazioni nei
soli casi
previsti dalla
legge (in
materia ad es.
di trattamenti
sanitari
obbligatori per
la tutela della
salute
pubblica).
Pertanto, a
fronte del
valido dissenso
di un paziente
in normale stato
di capacità (12),
il medico
dovrebbe
astenersi da
alcun
intervento.
È evidente che
una tale
problematica sta
alla base
dell'attuale
dibattito anche
in tema di
eutanasia.
Pare allo scrivente
più che mai
opportuno, in
presenza degli
accennati
divergenti
approdi
dottrinali i
quali pongono a
proprio
fondamento le
medesime
disposizioni
costituzionali,
che il
legislatore
intervenga a
disciplinare
compiutamente la
materia, anche
per limitare
l'attuale
disorientamento
degli esercenti
la professione
medica.
1 . Si vedano,
sul punto, le
puntuali
notazioni di C.
PARODI - V.
NIZZA, La
responsabilità
penale del
personale medico
e paramedico, in
Giurisprudenza
sistematica di
diritto penale,
diretta da F.
Bricola e V.
Zagrebelsky,
Torino, 1996, p.
398 ss.
2 . Art. 31.
Consenso
informato. Il
medico non deve
intraprendere
attività
diagnostica o
terapeutica
senza il
consenso del
paziente
validamente
informato.
Il consenso, in
forma scritta
nei casi in cui
per la
particolarità
delle
prestazioni
diagnostiche o
terapeutiche o
per le possibili
conseguenze
sulla integrità
fisica si renda
opportuna una
manifestazione
inequivoca della
volontà del
paziente, è
integrativo e
non sostitutivo
del consenso
informato di cui
all'articolo 29.
Il procedimento
diagnostico e il
trattamento
terapeutico che
possono
comportare grave
rischio per
l'incolumità del
paziente, devono
essere
intrapresi,
comunque, solo
in caso di
estrema
necessità e
previa
informazione
sulle possibili
conseguenze, cui
deve far seguito
una opportuna
documentazione
del consenso.
In ogni caso, in
presenza di
esplicito
rifiuto del
paziente capace
di intendere e
di volere, il
medico deve
desistere da
qualsiasi atto
diagnostico e
curativo, non
essendo
consentito alcun
trattamento
medico contro la
volontà del
paziente, ove
non ricorrano le
condizioni di
cui al
successivo art.
33.
3 . Sul punto si
veda in generale
CHIODI, Il
consenso del
paziente, in
La
responsabilità
medica,
Milano, 1982.
4 . Così Corte
d'Appello di
Firenze, 11
luglio 1995,
Gervino e altro,
in Foro it.,
1996, II, c. 188
ss..
5 . Così C.
PARODI - V.
NIZZA, La
responsabilità
penale, cit.,
p. 417.
6 . Così
disponeva l'art.
39 del codice
deontologico del
1989: "Il
medico potrà
valutare,
segnatamente in
rapporto alla
reattività del
paziente,
l'opportunità di
non rivelare al
malato o di
attenuare una
prognosi grave o
infausta".
Così invece
l'articolo 29,
quarto comma,
del nuovo codice
deontologico: "Le
informazioni
riguardanti
prognosi gravi o
infauste o tali
da poter
procurare
preoccupazioni e
sofferenze
particolari al
paziente, devono
essere fornite
con
circospezione,
usando
terminologie non
traumatizzanti
senza escludere
mai elementi di
speranza".
7 . Sul punto si
veda la
risalente, ma
sempre attuale,
opinione di
CRESPI, La
responsabilità
penale nel
trattamento
medico
chirurgico con
esito infausto,
Palermo, 1955,
p.56.
8 . In tale
ultimo senso si
veda Antolisei,
Manuale di
diritto penale,
parte generale,
Milano, 1994, p.
255 ss.
9 . Così l'art.
34. Necessità e
urgenza.
Allorché
sussistano
condizioni di
necessità e
urgenza e in
casi implicanti
pericolo per la
vita di un
paziente, che
non possa
esprimere al
momento una
volontà
contraria,
il medico
deve
prestare
l'assistenza e
le cure
indispensabili.
10 . Sul punto
si veda Pretore
di Catanzaro, 13
gennaio 1981, in
Giur. Cost., I,
1981, p. 3098.
11. In tal senso
IADECOLA,
Consenso del
paziente e
trattamento
medico-chirurgico,
in Riv. it.
med. leg.,
1986, p. 49 ss.
12 . Peraltro
occorrerebbe
indagare sulla
reale "capacità"
del soggetto in
gravi condizioni
di salute, ma ci
addentreremmo in
un terreno assai
ostico, irto di
obiezioni morali
prima ancora che
giuridiche.
Tratto da:
http://www.aisa.it/angolo_legale/consenso_informato.htm
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Consenso informato NON
mette al riparo il medico - Italy -
Cassazione -
Roma, 15 Apr. 2008
(Adnkronos Salute) - Informare un paziente sui
rischi dell'intervento o della terapia cui deve
essere sottoposto, non mette al riparo il medico
da ogni responsabilità. Se il malato muore, il
camice bianco finisce comunque sotto processo
per omicidio colposo, e non preterintenzionale.
A prescindere dal consenso informato. A
stabilirlo è una sentenza della Cassazione,
secondo cui, al di là del consenso informato, è
dovere del medico "tutelare la salute e la
vita del paziente e di impedire gli eventi
letali".
Secondo i giudici della IV sezione penale della
Corte suprema di Cassazione, in questi casi i
camici bianchi rispondono delle leggerezze
compiute, anche se viene esclusa la
premeditazione a uccidere il paziente.
Tratto da:
adnkronos.com
Il dott. S.
Stagnaro ha scritto il 16/04/2008
Io Medico ormai in Pensione dopo oltre 40 aa. di
attività come medico di Medicina Generale alla
Corte di Cassazione vorrei sottoporre alcune
precise domande, se possibile, cioè se non si
deve considerare DANNO da riparare da parte di
chi l’ha arrecato, quello provocato ai pazienti
che per settimane (spesso mesi) soffrono le pene
dell’inferno in attesa di conoscere il verdetto
diagnostico, Tumore SI e Tumore NO, a causa del
desolante fatto che in Italia gli Oncologi, i
Docenti Universitari, le Autorità Sanitarie, a
partire dal Ministro della Salute scendendo giù
fino al Dirigente ASL, ignorano (o forse fingono
di ignorare ?) l’esistenza del
Terreno Oncologico e del relativo
Congenito Reale Rischio Oncologico in
ben definiti sistemi biologici ?
Perché sottoporre a terrorismo psicologico gli
individui negativi per il
Terreno Oncologico e quelli positivi, ma
senza reale rischio CONGENITO nel
tessuto, apparato, viscere malato (il tutto
diagnosticabile in pochi minuti con un
fonendoscopio !), per esempio, prostata,
polmone, stomaco, sottoponendoli a lunghi,
ansiogeni accertamenti ?
E infine, perché, TUTTI i mass-media
interpellati o tacciono o si limitano a
punzecchiare, secondo la politica (anche questa
americana) di wait and see ? - continua su:
dott.
S. Stagnaro
- vedi suo curriculum
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Costituzione Italiana: Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
Commento NdR: questo articolo come altri
della Costituzione Italiana sono da sempre
trasgrediti e disattesi proprio da coloro che lo
rappresentano, specie nella Sanita', Finanza,
tutela, commercio, agricoltura, ecc.
Per cui invitiamo i cittadini di questi stati
trasgressori, compresi i loro rappresentanti e
dirigenti, a DENUNCIARE all'autorita'
giudiziaria tutti questi farabutti che
trasgrediscono la Costituzione; verra' il
momento, il tempo comunque nel quale il Popolo
Sovrano, si sollevera' ed arrestera' tutti
questi "soggetti" che compiono questi misfatti,
sulla pelle del Popolo reso suddito... !
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