Rapporto Flexner e
Dichiarazione di Alma Ata +
Conflitto
di Interesse
+
Ordine dei medici
+
Consenso
informato
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TESTO
completo:
I N D I C E - DEFINIZIONE -
GIURAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO I
OGGETTO e CAMPO di APPLICAZIONE
-Art. 1 Definizione
-Art. 2 Potestà disciplinare - Sanzioni
TITOLO II
COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I Indipendenza e dignità della professione
-Art. 3 Doveri del medico
-Art. 4 Libertà e indipendenza della professione
-Art. 5 Esercizio dell'attività professionale
-Art. 6 Limiti dell'attività professionale
CAPO II Prestazioni d'urgenza
-Art. 7 Obbligo di intervento
-Art. 8 Calamità
CAPO III Obblighi peculiari del medico
-Art. 9 Segreto professionale
-Art.10 Documentazione e tutela dei dati
-Art.11 Comunicazione e diffusione di dati
CAPO IV Accertamenti diagnostici e trattamenti
terapeutici
-Art.12 Prescrizione e trattamento terapeutico
-Art.13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di
abusivismo
-Art.14 Accanimento diagnostico-terapeutico
-Art.15 Trattamenti che incidono sulla integrità
psico-fisica
CAPO V Obblighi professionali
-Art.16 Aggiornamento e formazione professionale
permanente
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I Regole generali di comportamento
-Art.17 Rispetto dei diritti del cittadino
-Art.18 Competenza professionale
-Art.19 Rifiuto d'opera professionale
-Art.20 Continuità delle cure
-Art.21 Documentazione clinica
-Art.22 Certificazione
-Art.23 Cartella clinica
CAPO II Doveri del medico e diritti del
cittadino
-Art.24 Libera scelta del medico e del luogo di
cura
-Art.25 Sfiducia del cittadino
-Art.26 Soccorso d'urgenza
-Art.27 Fornitura di medicinali
-Art.28 Comparaggio
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli
anziani ed i disabili
-Art.29 Assistenza
CAPO IV Informazione e consenso
-Art.30 Informazioni al cittadino
-Art.31 Informazione a terzi
-Art.32 Acquisizione del consenso
-Art.33 Consenso del legale rappresentante
-Art.34 Autonomia del cittadino
-Art.35 Assistenza d'urgenza
CAPO V Assistenza ai malati inguaribili
-Art.36 Eutanasia
-Art.37 Assistenza al malato inguaribile
CAPO VI Trapianti
-Art.38 Prelievo di parti di cadavere
-Art.39 Prelievo di organi e tessuti da persona
vivente
CAPO VII Sessualità e riproduzione
-Art.40 Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione
-Art.41 Interruzione volontaria di gravidanza
-Art.42 Fecondazione assistita
CAPO VIII Sperimentazione
-Art.43 Interventi sul genoma e sull'embrione
umano
-Art.44 Test genetici predittivi
-Art.45 Sperimentazione scientifica
-Art.46 Ricerca biomedica e sperimentazione
sull'Uomo
-Art.47 Sperimentazione clinica
-Art.48 Sperimentazione sull'animale
CAPO IX Trattamento medico e libertà personale
-Art.49 Obblighi del medico
-Art.50 Tortura e trattamenti disumani
-Art.51 Rifiuto consapevole di nutrirsi
CAPO X Onorari professionali
-Art.52 Onorari professionali
CAPO XI Pubblicità in materia sanitaria e
informazione al pubblico
-Art.53 Pubblicità sanitaria
-Art.54 Informazione sanitaria
-Art.55 Scoperte scientifiche
-Art.56 Divieto di patrocinio
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I Solidarietà tra medici
-Art.57 Rispetto reciproco
-Art.58 Rapporti con il medico curante
CAPO II Consulenza e consulto
-Art.59 Consulenza e consulto
-Art.60 Divergenza tra curante e consulente
CAPO III Altri rapporti tra medici
-Art.61 Supplenza
-Art.62 Medico curante e ospedaliero
-Art.63 Giudizio clinico - Rispetto della
professionalità
CAPO IV Medicina legale
-Art.64 Compiti e funzioni medico-legali
-Art.65 Visite fiscali
CAPO V Rapporti con l'Ordine professionale
-Art.66 Doveri di collaborazione
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I Svolgimento dell'attività professionale
-Art.67 Modalità e forme di espletamento
dell'attività professionale
-Art.68 Rapporto con le altre professioni
sanitarie
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I Obblighi deontologici del medico a
rapporto di impiego o convenzionato
-Art.69 Medico dipendente o convenzionato
-Art.70 Direzione sanitaria
-Art.71 Collegialità
-Art.72 Eccesso di prestazioni
-Art.73 Conflitto di interessi
CAPO II Medicina dello Sport
-Art.74 Accertamento della idoneità fisica
-Art.75 Idoneità - Valutazione medica
-Art.76 Doping
CAPO III Tutela della salute collettiva
-Art.77 Attività nell'interesse della
collettività
-Art.78 Trattamento sanitario obbligatorio e
denunce obbligatorie
-Art.79 Prevenzione, assistenza e cura della
dipendenza da sostanze da abuso
DISPOSIZIONE FINALE
"L'etica ha raccolto il nome più espressivo di
deontologia"
J. Bentham
IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA E' UN CORPUS DI
REGOLE DI AUTODISCIPLINA PREDETERMINATE DALLA
PROFESSIONE, VINCOLANTI PER GLI ISCRITTI
ALL'ORDINE CHE A QUELLE NORME DEVONO QUINDI
ADEGUARE LA LORO CONDOTTA PROFESSIONALE
GIURAMENTO PROFESSIONALE
Consapevole dell'importanza e della solennità
dell'atto che compio e dell'impegno che assumo,
giuro:
- di esercitare la medicina in libertà e
indipendenza di giudizio e di comportamento;
- di perseguire come scopi esclusivi la difesa
della vita, la tutela della salute fisica e
psichica dell'Uomo e il sollievo della
sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e
costante impegno scientifico, culturale e
sociale, ogni mio atto professionale;
- di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente;
- di attenermi nella mia attività ai principi
etici della solidarietà umana, contro i quali,
nel rispetto della vita e della persona, non
utilizzerò mai le mie conoscenze;
- di prestare la mia opera con diligenza,
perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e
osservando le norme deontologiche che regolano
l'esercizio della medicina e quelle giuridiche
che non risultino in contrasto con gli scopi
della mia professione;
- di affidare la mia reputazione esclusivamente
alla mia capacità professionale e alle mie doti
morali;
- di evitare, anche al di fuori dell'esercizio
professionale, ogni atto e comportamento che
possano ledere il prestigio e la dignità della
categoria;
- di rispettare i colleghi anche in caso di
contrasto di opinioni;
- di curare tutti i miei pazienti con eguale
scrupolo e impegno indipendentemente dai
sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo
da ogni differenza di razza, religione,
nazionalità, condizione sociale e ideologia
politica;
- di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi
infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso
di pubblica calamità, a disposizione
dell'Autorità competente;
- di rispettare e facilitare in ogni caso il
diritto del malato alla libera scelta del suo
medico, tenuto conto che il rapporto tra medico
e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni
caso sul reciproco rispetto;
- di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e
terapeutico;
- di osservare il segreto su tutto ciò che mi è
confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o
intuito nell'esercizio della mia professione o
in ragione del mio stato.
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TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica contiene
principi e regole che il medico-chirurgo e
l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, di seguito indicati con il termine
di medico, devono osservare nell'esercizio della
professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori
dell'esercizio della professione, deve essere
consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme
del presente Codice, la cui ignoranza non lo
esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2
- Potestà disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e
dei divieti fissati dal presente Codice di
Deontologia Medica e ogni azione od omissione,
comunque disdicevoli al decoro o al corretto
esercizio della professione, sono punibili con
le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità
degli atti.
TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAP. I
Indipendenza e dignità della professione
Art. 3 - Doveri del medico -
Dovere del medico è la tutela della vita, della
salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo
dalla sofferenza nel rispetto della libertà e
della dignità della persona umana, senza
discriminazioni di età, di sesso, di razza, di
religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, in tempo di pace come in
tempo di guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del
termine, come condizione cioè di benessere
fisico e psichico della persona .
Art. 4 - Libertà e indipendenza della
professione -
L'esercizio della medicina è fondato sulla
libertà e sull'indipendenza della professione.
Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale -
Il medico nell'esercizio della professione deve
attenersi alle conoscenze scientifiche e
ispirarsi ai valori etici fondamentali,
assumendo come principio il rispetto della vita,
della salute fisica e psichica, della libertà e
della dignità della persona; non deve soggiacere
a interessi, imposizioni e suggestioni di
qualsiasi natura.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni
iniziativa tendente a imporgli comportamenti non
conformi alla deontologia professionale, da
qualunque parte essa provenga.
Art. 6 - Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo
status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può
avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II
Prestazioni d'urgenza
Art. 7 - Obbligo di intervento -
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale
attività, non può mai rifiutarsi di prestare
soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente
attivarsi per assicurare ogni specifica e
adeguata assistenza.
Art. 8 - Calamità -
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o
di epidemia, deve mettersi a disposizione
dell'Autorità competente.
CAPO III
Obblighi peculiari del medico
Art. 9 - Segreto professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò
che gli è confidato o che può conoscere in
ragione della sua professione; deve, altresì,
conservare il massimo riserbo sulle prestazioni
professionali effettuate o programmate, nel
rispetto dei principi che garantiscano la tutela
della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando
ne derivi profitto, proprio o altrui, o
nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre
alle inderogabili ottemperanze a specifiche
norme legislative (referti, denunce, notifiche e
certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte
della persona assistita o del suo legale
rappresentante, previa specifica informazione
sulle conseguenze o sull'opportunità o meno
della rivelazione stessa;
b) - l'urgenza di salvaguardare la vita o la
salute dell'interessato o di terzi, nel caso in
cui l'interessato stesso non sia in grado di
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere e di volere;
c)- l'urgenza di salvaguardare la vita o la
salute di terzi, anche nel caso di diniego
dell'interessato, ma previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico
dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice
testimonianza su ciò che gli è stato confidato o
è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio
della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente
il medico dagli obblighi del presente articolo.
Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati -
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati
personali e della documentazione in suo
possesso riguardante le persone anche se
affidata a codici o sistemi informatici.
Il medico deve informare i suoi collaboratori
dell'obbligo del segreto professionale e deve
vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici
o di osservazioni relative a singole persone, il
medico deve assicurare la non identificabilità
delle stesse.
Analogamente il medico non deve diffondere,
attraverso la stampa o altri mezzi di
informazione, notizie che possano consentire la
identificazione del soggetto cui si riferiscono.
Art. 11 - Comunicazione e diffusione di dati -
Nella comunicazione di atti o di documenti
relativi a singole persone, anche se destinati a
Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria,
il medico deve porre in essere ogni precauzione
atta a garantire la tutela del segreto
professionale.
Il medico, nella diffusione di bollettini
medici, deve preventivamente acquisire il
consenso dell'interessato o dei suoi legali
rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione
di banche di dati sanitari, ove non esistano
garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti
terapeutici
Art. 12 - Prescrizione e trattamento terapeutico
-
La prescrizione di un accertamento diagnostico
e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che
far seguito a una diagnosi circostanziata o,
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta
autonomia nella programmazione, nella scelta e
nella applicazione di ogni presidio diagnostico
e terapeutico, anche in regime di ricovero,
fatta salva la libertà del paziente di
rifiutarle e di assumersi la responsabilità del
rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere
ispirati ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso
appropriato delle risorse, sempre perseguendo il
beneficio del paziente.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza
della natura e degli effetti dei farmaci, delle
loro indicazioni, controindicazioni, interazioni
e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè
delle caratteristiche di impiego dei mezzi
diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai
dati scientifici accreditati e alle evidenze
metodologicamente fondate.
Sono vietate l'adozione e la diffusione di
terapie e di presidi diagnostici non provati
scientificamente o non supportati da adeguata
sperimentazione e documentazione
clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a
richieste del paziente in contrasto con i
principi di scienza e coscienza allo scopo di
compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed
efficaci cure disponibili.
La prescrizione di farmaci, per indicazioni non
previste dalla scheda tecnica o non ancora
autorizzate al commercio, è consentita purchè la
loro efficacia e tollerabilità sia
scientificamente documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del
paziente debitamente informato, il medico si
assume la responsabilità della cura ed è tenuto
a monitorarne gli effetti.
E' obbligo del medico segnalare tempestivamente
alle autorità competenti, le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un trattamento
terapeutico.
Art. 13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia
di abusivismo -
La potestà di scelta di pratiche non
convenzionali nel rispetto del decoro e
della dignità della professione si esprime
nell'esclusivo ambito della diretta e non
delegabile responsabilità professionale, fermo
restando, comunque, che qualsiasi terapia non
convenzionale non deve sottrarre il cittadino a
specifici trattamenti di comprovata efficacia e
richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al medico di collaborare a qualsiasi
titolo o di favorire chi eserciti abusivamente
la professione anche nel settore delle
cosiddette "pratiche non convenzionali".
Il medico venuto a conoscenza di casi di
esercizio abusivo o di favoreggiamento o
collaborazione anche nel settore delle pratiche
di cui al precedente comma, è obbligato a farne
denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che nell'esercizio professionale venga
a conoscenza di prestazioni mediche e/o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla
professione è obbligato a farne denuncia anche
all'Ordine di appartenenza.
Art. 14 - Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico deve astenersi dall'ostinazione in
trattamenti, da cui non si possa fondatamente
attendere un beneficio per la salute del malato
e/o un miglioramento della qualità della vita.
Art. 15 - Trattamenti che incidono sulla
integrità psico-fisica -
I trattamenti che comportino una diminuzione
della integrità e della resistenza psico-fisica
del malato possono essere attuati, previo
accertamento delle necessità terapeutiche, e
solo al fine di procurare un concreto beneficio
clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V
Obblighi professionali
Art. 16 - Aggiornamento e formazione
professionale permanente -
Il medico ha l'obbligo dell'aggiornamento
e della formazione professionale permanente,
onde garantire il continuo adeguamento delle sue
conoscenze e competenze al progresso clinico
scientifico.
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I
Regole generali di comportamento
Art. 17 - Rispetto dei diritti del cittadino -
Il medico nel rapporto con il cittadino deve
improntare la propria attività professionale al
rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art. 18 - Competenza professionale -
Il medico deve garantire impegno e competenza
professionale, non assumendo obblighi che non
sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con
il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo
necessario per un approfondito colloquio e per
un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle
indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative deve fornire, in
termini comprensibili e documentati, tutte le
idonee informazioni e verificarne, per quanto
possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni
cliniche, alle quali non sia in grado di
provvedere efficacemente, deve indicare al
paziente le specifiche competenze necessarie al
caso in esame.
Art. 19 - Rifiuto d'opera professionale -
Il medico al quale vengano richieste prestazioni
che contrastino con la sua coscienza o con il
suo convincimento clinico, può rifiutare la
propria opera, a meno che questo comportamento
non sia di grave e immediato nocumento per la
salute della persona assistita.
Art. 20 - Continuità delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la
continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del
venir meno del rapporto di fiducia deve
assicurare la propria sostituzione, informandone
il cittadino e, se richiesto, affidandolo a
colleghi di adeguata competenza.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto
inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo
anche al solo fine di lenirne la sofferenza
fisica e psichica.
Art. 21 - Documentazione clinica -
Il medico deve, nell'interesse esclusivo della
persona assistita, mettere la documentazione
clinica in suo possesso a disposizione della
stessa, o dei suoi legali rappresentanti,
o di medici e istituzioni da essa indicati per
iscritto.
Art. 22 - Certificazione -
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare
direttamente al cittadino certificati relativi
al suo stato di salute.
Il medico, nel redigere certificazioni, deve
valutare e attestare soltanto dati clinici che
abbia direttamente constatato.
Art. 23 - Cartella clinica -
La cartella clinica deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel
rispetto delle regole della buona pratica
clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo
relativo alla condizione patologica e al suo
decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 24 - Libera scelta del medico e del luogo
di cura -
La libera scelta del medico e del luogo di cura
costituisce principio fondamentale del rapporto
medico-paziente.
Nell'esercizio dell'attività libero
professionale svolta presso le strutture
pubbliche e private, la scelta del medico
costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra
medici tendente a influire sul diritto del
cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, ma non pretendere,
che il cittadino si rivolga a determinati
presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 - Sfiducia del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte
della persona assistita o dei suoi legali
rappresentanti, se minore o incapace, il medico
può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché
ne dia tempestivo avviso; deve, comunque,
prestare la sua opera sino alla sostituzione con
altro collega, cui competono le
informazioni e la documentazione utili
alla prosecuzione delle cure, previo consenso
scritto dell'interessato.
Art. 26 - Soccorso d'urgenza -
Il medico che presti soccorso d'urgenza a un
malato curato da altro collega o che assista
temporaneamente un paziente in assenza del
curante, non può pretendere che gli venga
affidata la continuazione delle cure.
Art. 27
- Fornitura di medicinali -
Il medico non può fornire i medicinali
necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al medico ogni forma di prescrizione
che procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Art. 28 - Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli anziani e
i disabili
Art. 29 - Assistenza -
Il medico deve contribuire a proteggere il
minore, l'anziano e il disabile, in particolare
quando ritenga che l'ambiente, familiare o
extrafamiliare, nel quale vivono, non sia
sufficientemente sollecito alla cura della loro
salute, ovvero sia sede di maltrattamenti,
violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi di referto o di denuncia all'autorità
giudiziaria nei casi specificatamente previsti
dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi
circostanza, perché il minore possa fruire di
quanto necessario a un armonico sviluppo
psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano
e al disabile siano garantite qualità e dignità
di vita, ponendo particolare attenzione alla
tutela dei diritti degli assistiti non
autosufficienti sul piano psichico e sociale,
qualora vi sia incapacità manifesta di intendere
e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali
rappresentanti alla necessaria cura dei minori e
degli incapaci, deve ricorrere alla competente
autorità giudiziaria.
CAPO IV
Informazione e consenso
Art. 30 - Informazione al cittadino -
Il medico deve fornire al paziente
la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla
prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle
prevedibili conseguenze delle scelte operate; il
medico nell'informarlo dovrà tenere conto delle
sue capacità di comprensione, al fine di
promuoverne la massima adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da
parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste
di informazione del cittadino in tema di
prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o
infauste o tali da poter procurare
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono
essere fornite con prudenza, usando terminologie
non traumatizzanti e senza escludere elementi di
speranza.
La documentata volontà della persona assistita
di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l'informazione deve essere rispettata.
Art. 31 - Informazione a terzi -
L'informazione a terzi è ammessa solo con il
consenso esplicitamente espresso dal
paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9
allorchè sia in grave pericolo la salute o la
vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve
raccogliere gli eventuali nominativi delle
persone preliminarmente indicate dallo stesso a
ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32 - Acquisizione del consenso -
Il medico non deve intraprendere attività
diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione
del consenso informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta
nei casi previsti dalla legge e
nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche
o per le possibili conseguenze delle stesse
sulla integrità fisica si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volontà della
persona, è integrativo e non sostitutivo
del processo informativo di cui all'art. 30.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento
terapeutico che possano comportare grave rischio
per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e
previa informazione sulle possibili conseguenze,
cui deve far seguito una opportuna
documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto
di persona capace di intendere e di volere, il
medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà
della persona, ove non ricorrano le
condizioni di cui al successivo articolo 78.
Art. 33 - Consenso del legale rappresentante -
Allorché si tratti di minore, interdetto o
inabilitato il consenso agli interventi
diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento
dei dati sensibili, deve essere espresso dal
rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del
rappresentante legale al trattamento necessario
e indifferibile a favore di minori o di
incapaci, il medico è tenuto a informare
l'autorità giudiziaria.
Art. 34 - Autonomia del cittadino -
Il medico deve attenersi, nel rispetto della
dignità, della libertà e dell'indipendenza
professionale, alla volontà di curarsi,
liberamente espressa dalla persona
Il medico, se il paziente non è in grado di
esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita, non può non tenere conto di
quanto precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al
minore e di tenere conto della sua volontà,
compatibilmente con l'età e con la capacità di
comprensione, fermo restando il rispetto dei
diritti del legale rappresentante; analogamente
deve comportarsi di fronte a un maggiorenne
infermo di mente.
Art. 35 - Assistenza d'urgenza -
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in
caso di pericolo per la vita di una persona, che
non possa esprimere, al momento, volontà
contraria, il medico deve prestare l'assistenza
e le cure indispensabili.
CAPO V
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 36 - Eutanasia -
Il medico, anche su richiesta del malato, non
deve effettuare né favorire trattamenti
diretti a provocarne la morte.
Art. 37- Assistenza al malato inguaribile -
In caso di malattie a prognosi sicuramente
infausta o pervenute alla fase terminale, il
medico deve limitare la sua opera all'assistenza
morale e alla terapia atta a risparmiare inutili
sofferenze, fornendo al malato i trattamenti
appropriati a tutela, per quanto possibile,
della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di
coscienza, il medico deve proseguire nella
terapia di sostegno vitale finchè ritenuta
ragionevolmente utile.
CAPO VI
Trapianti
Art. 38 - Prelievo di parti di cadavere -
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico può essere effettuato solo
nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi
in vigore.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a
quando non sia accertata la perdita
irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo.
Art. 39 - Prelievo di organi e tessuti da
persona vivente -
Il prelievo di organi e tessuti da persona
vivente è consentito solo se diretto a fini
diagnostici, terapeutici o di ricerca
scientifica e se non produttivo di menomazioni
permanenti dell'integrità fisica o psichica del
donatore, fatte salve le previsioni normative in
materia.
Il prelievo non può essere effettuato per fini
di commercio e di lucro e presuppone
l'informazione e il consenso scritto del
donatore o dei suoi legali rappresentanti.
CAPO VII
Sessualità e riproduzione
Art. 40 - Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del
diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e
alla coppia, nel rispetto della
libera determinazione della persona, ogni
corretta informazione in materia di sessualità,
di riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in
materia di sessualità e di riproduzione è
consentito soltanto al fine di tutelare
la salute.
Art. 41 - Interruzione volontaria di gravidanza
-
L'interruzione della gravidanza, al di
fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce
grave infrazione deontologica tanto più se
compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non
sussista imminente pericolo per la vita della
donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa
essere sostituito da altro collega altrettanto
efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire
nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42 - Fecondazione assistita -
Le tecniche di procreazione umana medicalmente
assistita hanno lo scopo di ovviare alla
sterilità.
E' fatto divieto al medico, anche nell'interesse
del bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori
di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne
in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte
del partner.
E' proscritta ogni pratica di fecondazione
assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è
consentita alcuna selezione dei gameti ed è
bandito ogni sfruttamento commerciale,
pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali, nonché la
produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita
in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi
di idonei requisiti.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art. 43 - Interventi sul genoma e sull'embrione
umano -
Ogni intervento sul genoma umano non può che
tendere alla prevenzione e alla correzione di
condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche
sull'embrione che non abbiano finalità di
prevenzione e correzione di condizioni
patologiche.
Art. 44 - Test genetici predittivi -
Non sono ammessi test genetici se non diretti in
modo esclusivo a rilevare o predire
malformazioni o malattie ereditarie e se non
espressamente richiesti, per iscritto, dalla
persona interessata o dalla madre del concepito,
che hanno diritto alle preliminari informazioni
e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul
loro significato, sul loro risultato, sui rischi
della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze
sulla salute e sulla qualità della vita, nonché
sui possibili interventi di prevenzione e di
terapia.
Il medico non deve, in particolare, eseguire
test genetici predittivi a fini assicurativi od
occupazionali se non a seguito di espressa e
consapevole manifestazione di volontà da parte
del cittadino interessato.
Art. 45 - Sperimentazione scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla
ricerca scientifica che si avvale anche della
sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46 - Ricerca biomedica e sperimentazione
sull'Uomo -
La ricerca biomedica e la sperimentazione
sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile
principio dell'inviolabilità, dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse
sono subordinate al consenso del soggetto in
esperimento, che deve essere espresso per
iscritto, liberamente e consapevolmente, previa
specifica informazione sugli obiettivi, sui
metodi, sui benefici previsti, nonchè sui rischi
potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in
qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa
solo la sperimentazione per finalità preventive
e terapeutiche a favore degli stessi; il
consenso deve essere espresso dai legali
rappresentanti.
Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata
la sperimentazione clinica su minori, su infermi
di mente o su soggetti che versino in condizioni
di soggezione o dietro compenso di qualsiasi
natura.
La sperimentazione deve essere programmata e
attuata secondo idonei protocolli nel quadro
della normativa vigente e dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico
indipendente.
Art. 47- Sperimentazione clinica -
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di
buona pratica clinica, può essere inserita in
trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in
quanto sia razionalmente e scientificamente
suscettibile di utilità diagnostica o
terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non
potrà essere deliberatamente privato dei
consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino
dello stato di salute.
Art. 48 - Sperimentazione sull'animale -
La sperimentazione sull'animale deve essere
improntata a esigenze e a finalità scientifiche
non altrimenti conseguibili, a una fondata
aspettativa di progresso della scienza medica e
deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a
evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato
etico.
CAPO IX
Trattamento medico e libertà personale
Art. 49 - Obblighi del medico -
Il medico che assista un cittadino in condizioni
limitative della libertà personale è tenuto al
rispetto rigoroso dei diritti della persona,
fermi restando gli obblighi connessi con le sue
specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il
medico non deve porre in essere o autorizzare
misure coattive, salvo casi di effettiva
necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50 - Tortura e trattamenti disumani -
Il medico non deve in alcun modo o caso
collaborare, partecipare o semplicemente
presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o
ad atti di tortura o a trattamenti
crudeli, disumani o degradanti.
E' vietato al medico di praticare qualsiasi
forma di mutilazione sessuale femminile.
Art. 51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi -
Quando una persona, sana di mente, rifiuta
volontariamente e consapevolmente di nutrirsi,
il medico ha il dovere di informarla sulle
conseguenze che tale decisione può comportare
sulle sue condizioni di salute. Se la persona
è consapevole delle possibili conseguenze
della propria decisione, il medico non deve
assumere iniziative costrittive né collaborare a
manovre coattive di nutrizione artificiale, ma
deve continuare ad assisterla.
CAPO X
Onorari professionali
Art. 52 - Onorari professionali -
Nell'esercizio libero professionale vale il
principio generale dell'intesa diretta tra
medico e cittadino. L'onorario deve
rispettare il minimo professionale approvato
dall'Ordine anche per le prestazioni svolte
all'interno di società di professionisti o a
favore della mutualità volontaria compresa
l'attività libero professionale intramoenia,
esercitata dai medici dipendenti delle aziende
ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
che si configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino
il suo onorario che va accettato preventivamente
e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche
non possono essere subordinati ai risultati
delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della
tariffa minima professionale, ma anche al
rispetto della tariffa massima stabilita da
ciascun Ordine provinciale con propria delibera,
sulla base di criteri definiti dalla Federazione
Nazionale con proprio atto di indirizzo e
coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze,
prestare gratuitamente la sua opera, purchè tale
comportamento non costituisca concorrenza sleale
o illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI
Pubblicità in materia sanitaria e informazione
al pubblico
Art. 53 - Pubblicità in materia sanitaria -
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o
indirette, di pubblicità personale o a vantaggio
della struttura, pubblica o privata, nella quale
presta la sua opera.
Il medico è responsabile dell'uso che si fa del
suo nome, delle sue qualifiche professionali e
delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di
stampa, strumenti televisivi e/o informatici,
collaborazione a inchieste e interventi
televisivi, si concretizzi una condizione di
promozione e di sfruttamento pubblicitario del
suo nome o di altri colleghi.
Art. 54
- Informazione sanitaria -
L'informazione sanitaria non può assumere le
caratteristiche della pubblicità commerciale.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e
consapevole tra strutture, servizi e
professionisti è indispensabile che
l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non
sia arbitraria e discrezionale, ma utile,
veritiera, certificata con dati oggettivi e
controllabili e previo nulla osta rilasciato per
iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale
di appartenenza sulla base di principi di
indirizzo e di coordinamento della Federazione
Nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di
educazione alla salute, su temi corrispondenti
alle sue conoscenze e competenze, deve
garantire, indipendentemente dal mezzo
impiegato, informazioni scientificamente
rigorose, obbiettive, prudenti (che non
producano timori infondati, spinte consumistiche
o illusorie attese nella pubblica opinione) ed
evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma
pubblicitaria personale o della struttura nella
quale opera.
Art. 55 - Scoperte scientifiche -
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico
su innovazioni in campo sanitario se non ancora
accreditate dalla comunità scientifica, al fine
di non suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Art. 56- Divieto di patrocinio -
Il medico o associazioni di medici non devono
concedere patrocinio e avallo a pubblicità per
istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di
esclusivo interesse promozionale.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I
Solidarietà tra medici
Art. 57 - Rispetto reciproco -
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai
principi del reciproco rispetto e della
considerazione della rispettiva attività
professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i
principi di un collegiale comportamento e di un
civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini
di lucro, salvo il diritto al recupero delle
spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei
colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Art. 58 - Rapporti con il medico curante -
Il medico che presti la propria opera in
situazioni di urgenza o per ragioni di
specializzazione a un ammalato in cura
presso altro collega, acquisito il consenso per
il trattamento dei dati sensibili dal cittadino
o dal legale rappresentante, è tenuto a
dare comunicazione al medico curante o ad
altro medico eventualmente indicato dal
paziente, degli indirizzi
diagnostico-terapeutici attuati e delle
valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero
ospedaliero.
CAPO II
Consulenza e consulto
Art. 59 - Consulenza e consulto -
Il medico curante deve proporre il consulto con
altro collega o la consulenza presso
idonee strutture di specifica qualificazione,
ponendo gli adeguati quesiti e fornendo
la documentazione in suo possesso,
qualora la complessità del caso clinico o
l'interesse del malato esigano il ricorso a
specifiche competenze specialistiche
diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso,
qualora il consulto sia richiesto dal malato o
dai suoi familiari, può astenersi dal
parteciparvi fornendo, comunque, tutte le
informazioni e l'eventuale documentazione
relativa al caso.
Il modo e i tempi per la consulenza sono
stabiliti tra il consulente e il curante secondo
le regole della collegiale collaborazione.
Art. 60 - Divergenza tra curante e consulente -
I giudizi espressi in sede di consulto o di
consulenza devono rispettare la dignità sia
del curante che del consulente.
E' affidato al medico curante il compito di
attuare l'indirizzo terapeutico concordato con
il consulente e eventualmente adeguarlo alle
situazioni emergenti.
In caso di divergenza di opinioni il curante può
richiedere altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un
ammalato in assenza del curante deve fornire una
dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo
terapeutico consigliato.
CAPO III
Altri rapporti tra medici
Art. 61 - Supplenza -
Il medico che sostituisce nell'attività
professionale un collega è tenuto, cessata la
supplenza, a fornire al collega sostituito le
informazioni cliniche relative ai malati sino
allora assistiti, al fine di assicurare la
continuità terapeutica.
Art. 62 - Medico curante e ospedaliero -
Tra medico curante e medici operanti nelle
strutture pubbliche e private, anche per
assicurare la corretta informazione
all'ammalato, deve sussistere, nel rispetto
dell'autonomia e del diritto alla riservatezza,
un rapporto di consultazione, di collaborazione
e di informazione reciproca al fine di garantire
coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
Art. 63 - Giudizio clinico - Rispetto della
professionalità -
I giudizi clinici comunque formulati, durante la
degenza in reparti clinico-ospedalieri e in case
di cura private e anche dopo la dimissione del
malato, devono essere espressi senza ledere la
reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico
curante dopo la dimissione del malato.
CAPO IV
Medicina legale
Art. 64 - Compiti e funzioni medico-legali -
Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni
di natura medico legale, il medico deve essere
consapevole delle gravi implicazioni penali,
civili, amministrative e assicurative che
tali compiti e funzioni possono comportare e
deve procedere, sul piano tecnico, in modo da
soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al
caso in esame nel rispetto della verità
scientifica, dei diritti della persona e delle
norme del presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni
medico-legali di ufficio o di controparte in
casi che interessano la persona da lui assistita
.
Art. 65 - Visite fiscali -
Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il
medico:
- deve far conoscere al soggetto sottoposto
all'accertamento la propria qualifica e la
propria funzione;
- non deve rendere palesi al soggetto le proprie
valutazioni in merito alla diagnosi e alla
terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica
il medico di controllo deve adottare le
necessarie misure, a tutela del malato, dandone
sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V
Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 66
- Doveri di collaborazione -
Il medico è obbligato a prestare la massima
collaborazione e disponibilità nei rapporti con
il proprio Ordine professionale, tra l'altro
ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce
in altra provincia la sua attività o modifica la
sua condizione di esercizio o cessa di
esercitare la professione, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio
provinciale dell'Ordine.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo
aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne
informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente
dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al
reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia
delle specifiche competenze che devono informare
i rapporti della professione medica con le altre
professioni sanitarie.
Nell'ambito del procedimento disciplinare la
mancata collaborazione e disponibilità del
medico convocato dal Presidente dell'Ordine
costituisce ulteriore elemento di valutazione a
fini disciplinari.
Il Presidente dell'Ordine provinciale,
nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza
deontologica, può invitare i medici esercenti la
professione nella provincia stessa, sia in
ambito pubblico che privato, anche se iscritti
ad altro Ordine, informandone l'Ordine di
appartenenza per le eventuali conseguenti
valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali
dell'Ordine deve adempiere all'incarico con
diligenza e imparzialità nell'interesse della
collettività e osservare prudenza e riservatezza
nell'espletamento dei propri compiti.
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I
Svolgimento dell'attività professionale
Art. 67 -
Modalità e forme di espletamento
dell'attività professionale -
Gli accordi, i contratti e le convenzioni
diretti allo svolgimento di attività
professionale in forma singola o associata,
utilizzando strutture di società per la
prestazione di servizi, devono essere approvati
dagli Ordini, se conformi alle regole della
deontologia professionale, che gli Ordini sono
tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti
di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Federazione, sentito il Consiglio Nazionale
della stessa, ivi compresa la notificazione
dello statuto all'Ordine competente per
territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese
industriali, commerciali o di altra natura che
ne condizionino la dignità e l'indipendenza
professionale.
L'attività professionale può essere svolta anche
in forma associata con le modalità previste
dall'atto di indirizzo della Federazione
Nazionale.
Il medico nell'ambito di ogni forma
partecipativa o associativa dell'esercizio della
professione:
- è e resta responsabile dei propri atti e delle
proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti della sua
autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti di tempo e di modo
della propria attività, nè forme di
remunerazione in contrasto con le vigenti norme
legislative e ordinistiche e lesive della
dignità e della autonomia professionale.
Art. 68 - Rapporto con altre professioni
sanitarie -
Il medico non deve stabilire accordi diretti o
indiretti con altre professioni sanitarie che
svolgano attività o effettuino iniziative di
tipo industriale o commerciale inerenti
l'esercizio professionale.
Nell'interesse del cittadino il medico deve
intrattenere buoni rapporti di collaborazione
con le altre professioni sanitarie rispettandone
le competenze professionali.
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E
CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I
Obblighi deontologici del medico a rapporto di
impiego o convenzionato
Art. 69 - Medico dipendente o convenzionato -
Il medico che presta la propria opera a rapporto
d'impiego o di convenzione, nell'ambito di
strutture sanitarie pubbliche o private, è
soggetto alla potestà disciplinare dell'Ordine
anche in adempimento degli obblighi connessi al
rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le
norme deontologiche e quelle proprie dell'ente,
pubblico o privato, per cui presta la propria
attività professionale, deve chiedere
l'intervento dell'Ordine, onde siano
salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della composizione della vertenza Egli
deve assicurare il servizio, salvo i casi di
grave violazione dei diritti e dei valori umani
delle persone a lui affidate e della dignità,
libertà e indipendenza della propria attività
professionale.
Art. 70 - Direzione sanitaria -
Il medico che svolge funzioni di direzione o di
dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o
private deve garantire, nell'espletamento della
sua attività, il rispetto delle norme del Codice
di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia
e della dignità professionale all'interno della
struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con l'Ordine
professionale, competente per territorio, nei
compiti di vigilanza sulla collegialità nei
rapporti con e tra medici per la correttezza
delle prestazioni professionali nell'interesse
dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza
del materiale informativo attinente alla
organizzazione e alle prestazioni erogate dalla
struttura.
Art. 71 - Collegialità -
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni
e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti
e/o convenzionati, operanti in strutture
pubbliche o private devono ispirarsi ai
principi del reciproco rispetto, di collegialità
e di collaborazione.
Art. 72 - Eccesso di prestazioni -
Il medico dipendente o convenzionato deve
esigere da parte della struttura in cui
opera ogni garanzia affinchè le modalità del suo
impegno non incidano negativamente sulla qualità
e l'equità delle prestazioni, nonché sul
rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni
professionali che comportino eccessi di
prestazioni tali da pregiudicare la qualità
della sua opera professionale e la sicurezza del
malato.
Art. 73 - Conflitto di interessi -
Il medico dipendente o convenzionato con le
strutture pubbliche e private non può in alcun
modo adottare comportamenti che possano favorire
direttamente o indirettamente la propria
attività libero-professionale.
CAPO II
Medicina dello Sport
Art. 74 - Accertamento della idoneità fisica -
La valutazione della idoneità alla pratica degli
sport deve essere ispirata a esclusivi criteri
di tutela della salute e della integrità fisica
e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio
con obiettività e chiarezza, in base alle
conoscenze scientifiche più recenti e previa
adeguata informazione al soggetto sugli
eventuali rischi che la specifica attività
sportiva può comportare.
Art. 75 - Idoneità - Valutazione medica -
Il
medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza,
di valutare se un soggetto può intraprendere o
proseguire la preparazione atletica e la
prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione
sia accolta, in particolare negli sport che
possano comportare danni all'integrità
psico-fisica degli atleti, denunciandone il
mancato accoglimento alle autorità competenti e
all'Ordine professionale.
Art. 76 - Doping -
Il medico non deve consigliare, prescrivere o
somministrare trattamenti farmacologici o di
altra natura diretti ad alterare le prestazioni
di un atleta, in particolare qualora tali
interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale
equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO III
Tutela della salute collettiva
Art. 77- Attività nell'interesse della
collettività -
Il medico è tenuto a partecipare all'attività e
ai programmi di tutela della salute
nell'interesse della collettività.
Art. 78
-
Trattamento sanitario obbligatorio e denunce
obbligatorie -
Il medico deve svolgere i compiti
assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti
sanitari obbligatori e deve curare con la
massima diligenza e tempestività la informativa
alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei
modi, nei tempi e con le procedure stabilite
dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la
tutela dell'anonimato.
Art. 79
-
Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza
da sostanze da abuso
-
L'impegno professionale del medico nella
prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e
reinserimento sociale del dipendente da sostanze
da abuso deve, nel rispetto dei diritti della
persona e senza pregiudizi, concretizzarsi
nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato
al superamento della situazione di
dipendenza, in collaborazione con le famiglie e
le altre organizzazioni sanitarie e sociali
pubbliche e private che si occupano di questo
grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri sono tenuti a inviare ai
singoli iscritti all'Albo il Codice di
Deontologia Medica e a tenere periodicamente
corsi di aggiornamento e di approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra devono prestare il
giuramento professionale.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Importante:
….pur segnalando in questo Portale
Guida alla Salute Naturale le gravi anomalie (anche criminali)
della Sanita’ Mondiale gestita dalle
Lobbies farmaceutiche e dei
loro “agenti-rappresentanti”
inseriti a tutti i livelli, Politici e Sanitari nel
Mondo intero, vogliamo anche ricordare e spendere per
Giustizia delle parole per gratificare e
ringraziare quei centinaia di migliaia di
medici (quelli in buona
fede) che, malgrado le interferenze degli interessi
di quelle
Lobbies,
incessantemente si prodigano ogni giorno aiutare i
malati che a loro si rivolgono e che con i progressi
delle apparecchiature tecnologiche per la
diagnostica
e delle tecniche interventive, stanno facendo
notevoli progressi e raggiungono per essi risultati ed
effetti benefici, che fino a qualche anno fa erano
impensabili.
Vediamo ogni
giorno progressi in tal senso, ma la terapeutica
indicata dalla direzione della Sanita’ ufficiale
Mondiale = OMS (che e' legata alle
linee guida di dette
Lobbies),
non segue, salvo rari casi, quella curva progressiva di
benessere per i malati.
Se questi bravi medici che
operano giornalmente sul campo, conoscessero anche la
Medicina Naturale,
e le sue tecniche
diagnostiche
e terapeutiche, potrebbero
migliorare e di molto le loro tecniche, con
grande beneficio per tutti i malati.
Auspichiamo che questi nuovi "medici",
quelli veri, imparino a "curare" e non a ritenersi
dispensatori di vita o di
morte...che
imparino UMILMENTE tutte le
tecniche sanitarie
possibili....per accompagnare il malato sulla via
della guarigione e/o delle morte se e' divenuto
impossibile curarlo, dopo aver provato QUALSIASI
metodo di "cura", anche
quelli non insegnati dalle "Universita" !
Questo e' il vero medico che
auspichiamo
divenga al piu'
presto l'operatore sanitario che
tutti i pazienti vorrebbero
e nel quale porre la propria fiducia..... !
Anche se la tecnologia medica (apparecchiature e
chirurgia) fanno passi da giganti, rimane pur sempre la
terapeutica come fase di completamento per la
guarigione dei malati, fase che sta ormai dimostrando
nella medicina moderna
allopatica, sempre piu' i
suoi gravi limiti, per l'impreparazione e la
mancanza di informazioni atte alla cura che hanno gli
attuali medici ... sfornati cosi
impreparati dalle
Universita' ....al
soldo- ideologico delle
Case farmaceutiche
e dei
cartelli della chimica...- vedi:
Riforma
Sanitaria
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