CLASS ACTION
Un'azione collettiva (in lingua
inglese class action), è un'azione
legale condotta da uno o più soggetti che,
membri di una determinata categoria di soggetti,
chiedono che la soluzione di una questione
comune di fatto o di diritto avvenga con
effetti ultra partes per tutti i componenti
presenti e futuri della categoria.
La class action (o,
più propriamente, "azione di classe") è un
particolare procedimento previsto dal Codice del
Consumo. Quando un consumatore o utente ha già
avviato una causa di risarcimento danni contro
un terzo (ad esempio, contro il produttore di un
bene difettoso, contro un'azienda che fornisce
un certo servizio, ecc.), il meccanismo della
class action consente a più consumatori o
utenti, che si trovano in una situazione
identica o similare a quella di tale persona, di
aderire all'azione legale già iniziata, anche
mediante l'appoggio fornito dalle associazioni
consumeristiche.
Lo scopo principale della class action è di
suddividere il "peso" ed il costo della causa
legale fra i vari consumatori interessati,
secondo il principio "l'unione fa la forza".
La particolarità del modello statunitense di
tutela dei consumatori si
incentra soprattutto su due aspetti: la
possibilità di ricorrere ad un'azione collettiva
a fini risarcitori e quella di ottenere i
cosiddetti danni
punitivi. È un meccanismo processuale che
consente di estendere i rimedi concessi a chi
abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto
riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli
appartenenti alla medesima categoria di soggetti
che non si siano attivati. È quindi ammesso al
risarcimento anche chi agisce in giudizio dopo
le sentenze concludono l'azione collettiva, ed è
ammesso sia al risarcimento del danno che alla
quantificazione dei danni punitivi.
L'azione collettiva nasce dall'esigenza di
consentire, per ragioni di giustizia, di
economia processuale e di certezza del diritto,
a chi si trovi in una determinata situazione di
beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito
in giudizio ed essendo risultati vittoriosi,
possono esercitare nei confronti del convenuto.
Nel modello anglosassone, singoli cittadini
studi legali possono promuovere azioni
collettive, e la legittimazione ad agire non è
limitata a singolo soggetti istituzionali
qualificati dalla legge, come le associazioni
dei consumatori.
L'azione collettiva deve conciliarsi col diritto
di difesa del singolo cittadino. Nel diritto
statunitense il ricorrente deve essere informato
del suo diritto di non aderire all'azione
collettiva in tutte le fasi del procedimento,
dall'avvio alla sentenza. Qualora il
risarcimento risultasse penalizzante, il
ricorrente conserva il diritto di rifiutare e
intraprendere un'azione individuale.
Diversamente, l'azione collettiva potrebbe
essere strumentalizzata da ricorrenti che,
promuovendo l'azione per primi in accordo alla
controparte, accettano risarcimenti o
transazioni di minimo importo, vincolanti anche
per gli altri ricorrenti.
Tratto in parte da it.wikipedia.org
vedi:
CRIMINI dell'INDUSTRIA FARMACEUTICA - 1
+
BIG PHARMA
Sindrome infiammatoria chiamata
"Asia" scatenata dai vaccini !
ASIA_Sindrome
infiammatoria-dai-vaccini-Riassunto.pdf
Tratto da: http://www.assis.it/wp-content/uploads/2014/12/ASIARiassunto.pdf
... ed e' noto che... le infiammazioni sono
foriere di qualsiasi tipo di sintomi, che i medici
impreparati allopati chiamano
erroneamente "malattie"....
Class action delle mie brame....
La Corte si e'
riunita ed ha emesso la sentenza dopo due
ore di camera di consiglio: il gestore e'
condannato al risarcimento dei singoli
addebiti non dovuti e 295 euro per i danni
provocati col suo comportamento
anti-contrattuale, avendo addebitato in
bolletta importi non dovuti, reiterandoli
nel tempo e mai rispondendo alle richieste
di chiarimento piu' volte giunte da parte
degli utenti. La sentenza inoltre, avvisa il
gestore che, per evitare in futuro azioni
del genere, dovra' modificare in modo piu'
esplicito e trasparente i propri contratti.
La sentenza dovra' essere pubblicata sulle
prime pagine di 12 quotidiani nazionali.
Infine la sentenza intima al gestore di
cessare le pubblicita' con lo sfruttamento
improprio di immagini e frasi del Mahatma
Gandhi, in quanto ingannevoli e fuorvianti
oltre che offensive nei confronti di un
personaggio storico, spirituale e politico
che e' vissuto in modo completamente diverso
rispetto all'immagine di sfruttamento
commerciale che il gestore ha voluto
utilizzare.
La sentenza e' operativa subito
e il coordinatore dell'azione collettiva
deve darne notizia, a spese del gestore
condannato tramite le pubblicazioni di cui
sopra, a tutti coloro che hanno contribuito
alla denuncia collettiva, nonche' a coloro
che, vittime dei medesimi illeciti, non ne
sono stati ancora informati, si' che possano
aggiungersi ai gia' convenuti per
beneficiare della sentenza.
Questo avremmo
potuto chiedere diventasse realta' se
- credendo a Babbo Natale o alla Befana -
avessimo scritto la letterina per queste
feste.
E poi
avremmo potuto chiedere i risarcimenti al
Comune per le bollette non-chiare
dell'acqua, per le rette del nonno alla
residenza sanitaria assistenziale, al Fisco
che sono 7 anni che ci deve rimborsare
quanto ingiustamente ci aveva imposto di
pagare pena il fermo amministrativo
dell'auto, alla banca che ci ha fregato con
quei prodotti finanziari e con quelle
commissioni nascoste... etc etc... ma Babbo
Natale e la Befana, anche per chi li usa
nella propria vita, sono comunque soggetti
alle regole di un mondo che c'e'.
Per cui non c'e'
Babbo Natale che tenga, l'Italia e' questa!
Per tutti, letterina o non letterina, calza
o non calza, albero o non albero.
E'
quel Paese in cui lo scorso 19 dicembre il
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
a chi gli chiedeva spiegazioni
dell'ulteriore rinvio di sei mesi deciso il
giorno prima in Consiglio dei ministri con
il Dl milleproroghe all'avvio della class
action previsto il 1 gennaio 2009, rispose:
"Non credo che questo sia il momento per
dividere, questo e' il momento in cui ci si
deve unire" (1). Che, tradotto dal
politichese, significa qualcosa tipo:
scordatevi la class action e, anche se
dovesse un giorno esistere qualcosa del
genere, tutti gli illeciti commessi prima
del 1 luglio 2008 sono prescritti e, per il
resto, sara' di un blando, ma cosi' blando
che piu' inutile non si poteva concepire.
Una conferma che le regole del gioco non
esistono e decide solo chi comanda: per la
class action le prescrizioni degli illeciti
sono considerate diverse da come prevede la
legge, cosi' come diverse sono state
considerate le regole antitrust per la
Cai-Alitalia-AirOne... solo per citare due
esempi eclatanti e recenti.
E' bene che chiunque abbia
chiaro questo concetto:
se in Italia non ci sara' una class action
di stile americano (2), i banditi
delle istituzioni,
delle aziende private o para-private,
nonche' delle
banche,
l'avranno sempre vinta e continueranno a
rubare ai loro clienti. Il furto di piccoli
importi in contesti di centinaia di migliaia
di clienti, sono all'ordine del giorno.
Importi per i quali quasi sempre il singolo
non ha tempo e denaro da investire per
cercare di avere giustizia: anche se ci sono
singole sentenze precedenti che sicuramente
aiuterebbero ad una pronuncia positiva del
giudice, si tratta pur sempre di affrontare
una causa giudiziaria, perche' i vari
tentativi di conciliazione prima di andare
in causa vera e propria servono solo nei
casi in cui il presunto inadempiente si
vergogna di se stesso e fa l'elemosina al
derubato... avete mai visto un ladro che si
vergogna?
Quel che piu' ci
irrita, in questa situazione, e' che per
cercare di farsi meno male c'e' sempre piu'
bisogno di associazioni come la nostra (3).
Questo non ci piace, perche' e' come se, per
attenuare un dolore fisico, si fosse
costretti per tutta la vita a prendere un
farmaco. Chiaro, il
disagio ?
(1)
http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=244185
(2) come quella, per esempio, del disegno di
legge che per noi ha presentato la senatrice
Donatella Poretti:
http://www.aduc.it/dyn/parlamento/arti.php?id=218574
(3) diciamo e specifichiamo "come la
nostra", perche' per capire come sono la
maggior parte delle altre associazioni,
valga questo ultimo episodio:
http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=244465
By Vincenzo Donvito - Tratto da:
aduc.it
Parlamentari pagati dalle Lobbies ? -
Roma Ott. 2013
L'intervista a un assistente di un Senatore
che svelerebbe i traffici illeciti tra
parlamentari e
Lobbies.
Video dell'intervista:
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/390060/roma-parlamentari-pagati-dalle-lobbies.html
Informatore dei
CDC
CONFESSA la FRODE e le FALSIFICAZIONI sugli
studi della correlazione VACCINO=AUTISMO
Legami
segreti tra organizzazioni di pazienti e
compagnie farmaceutiche:
Fonte: Inchiesta del Philadelphia Inquirer, il
quotidiano statunitense The Philadelphia
Inquirer ha pubblicato un'inchiesta sui
legami quasi mai dichiarati di sei
organizzazioni non-profit, che affermano di
agire nell'interesse dei pazienti di altrettante
malattie, e le compagnie farmaceutiche.
Le sei organizzazioni, che lo scorso anno hanno
ricevuto complessivamente 29 milioni di dollari
in donazioni dalle
industrie farmaceutiche.
+ Comparaggio
farmaceutico
Visionate questo video, parla un'informatore
farmaceutico,
sul Business dei Farmaci e Vaccini
http://ildocumento.it/farmaci/il-business-farmaceutico-current.html
FINALMENTE !
CACCIA al TESORO
FINALE: TROVA
e RICHIEDI
anche TU il TUO VALORE
(vedi qui, cosa fare)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=930784986957334&id=647200125315823&__mref=message_bubble
La CLASS ACTION PENALE OPPT PARTE da
BRESCIA (I) - 07/10/2015
- LIBERI dalla SCHIAVITU' - PERCHE ? A
QUALE SCOPO ?
PREMESSO CHE
...troppe volte carpita ai singoli individui
come ad interi popoli, “la Buona Fede”,
viene carpita al popolo americano che viene
defraudato di diritti sin dalla
dichiarazione di indipendenza; questo popolo
non ha mai avuto cognizione che quella che
ancora oggi considerano la loro nazione era
stata, ed è tutt'ora, fondata sotto
l'amministrazione di organizzazioni
commerciali di gestione di trust, di cui la
più famosa era, al periodo, la
Virginia Company.
Già appena dopo la guerra di indipendenza,
chi rappresento' il popolo americano
formalizzo' un governo civile nazionale
costituito alla stessa stregua di una
società commerciale.
I diversi Stati sono stati poi
progressivamente incorporati, tramite
contratti, con un
Trust Management Organization denominato
"Stati Uniti" atto a fornire sia
rappresentanza internazionale per la stipula
di servizi pubblici in comune.............
Il governo civile americano basato sulle
sovranità individuali e organiche dei
singoli Stati è riconosciuto come “la
Repubblica.”, di cui un più recente Trust
Management Organization denominato “the
United States of America, Inc.” ha
ammesso chiaramente il suo status di mero
rappresentante della 'Repubblica' quando ha
diffuso il Giuramento di Fedeltà:
“…..and to the Republic for which it stands.”
La Repubblica in origine ha funzionato nel
commercio internazionale tramite la predetta
Agenzia di Trust commerciale incorporato.
Questo Trust Management Organization era
conosciuto semplicemente come “United States”,
ed era registrato a Londra.
Di questo Trust Management Organization,
George Washington ne è stato l'undicesimo
Presidente. Il predetto Trust Management
Organization preesisteva comunque alla
Guerra di Indipendenza.
Di conseguenza in America sono sempre
esistiti due governi, 'La Repubblica' che è
il governo civile del Popolo Americano, ed
un Trust Management Organization che è
incaricato di fornire diciannove servizi per
gli Stati Sovrani, la maggior parte dei
quali sono riferiti al commercio
internazionale.
Riepilogando:
La Repubblica degli Stati membri che ha
stipulato il contratto azionario originale
conosciuto come “La Costituzione degli Stati
Uniti d'America” era rappresentata
dall'iniziale Trust Management Organization
denominato "Stati Uniti", 1789-1863, fino a
quando ne fu dichiarato il fallimento a
causa della spesa della Guerra
Civile..............
La meccanica
contrattuale e commerciale su cui sin dalle
origini si era basata la Corporation “Stati
uniti d'America”, tra le altre iniziative,
negli anni '40, portò, per migliorare la
legge delle vendite integrandola con il
diritto dei contratti, a dare incarico per
la creazione di un Codice Uniforme per il
Commercio, l'Uniform
Commercial Code (UCC), pubblicato infine
nel 1952, ed adottato in tutti gli stati
americani e per il commercio internazionale,
se non diversamente pattuito nei contratti.
Uniform Commercial Code ("UCC") impone un
obbligo di buona fede nello svolgimento di
tutti i contratti e gli obblighi contemplati
dal UCC. Questo dovere di buona fede può
sottilmente, o drammaticamente, incidere sui
diritti di contrarre tra le parti e gli
altri.
In estrema sintesi, in contraltare alla
'buonafede', se si osserva la 'malafede' di
chi ha pianificato buona parte della storia
tutta commerciale americana, si potrebbe
dire che:
L'UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC),quindi, in
un contesto completamente commerciale, come
dimostratosi quello della Corporation United
States of America, Incorpored, che sovrasta
e sostituisce quello sociale e di vita
civile, ha tutte le caratteristiche per
presentarsi come la legge più adatta,
tramite le sue meccaniche di offerta e di
contratti unilaterali, nel consentire a
qualsiasi altra struttura privata che si
presentasse come pseudo ente pubblico, di
vincolare cittadini inconsapevoli ed imprese
private a contratti obbliganti ed onerosi, e
l'argomento che segue è centrale nella frode
che le corporations-stati e le strutture
finanziarie hanno ordito contro il genere
umano:
“Quando nasciamo veniamo registrati
all’anagrafe e viene creato il codice
fiscale dall’Agenzia delle Entrate. Al
momento della registrazione viene creata
un’altra entità fittizia, definita in
americano strawman, ovvero “uomo di paglia”,
e a questa entità legano un bond, ovvero un
titolo di Stato (che attualmente sembra si
aggiri intorno ai due milioni di dollari)
che viene quotato in Borsa. La cosa bizzarra
è che tutte le leggi dello Stato, siano esse
civili o penali , ricadono solo ed
esclusivamente sullo strawman e non
sull’Essere Umano in carne, ossa e sangue.”
Consultare i seguenti documenti per
approfondire:
1. Ordine Esecutivo 13037 datato 4 Marzo
1997 "L'ESSERE UMANO definito come CAPITALE"
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1997-03-10/pdf/WCPD-1997-03-10-Pg277.pdf
http://i-uv.com/wp-content/uploads/2014/03/Exe-Order-No.-13037-UCC-that-humans-are-capital.pdf
2. UCC Doc # 0000000181425776 depositato 12
agosto 2011 che fa riferimento a cittadini
degli
Stati Uniti come patrimonio immobiliare:
"(Omissis) ... VERI UOMINI CON BRACCIA E
GAMBE".
Prestare attenzione particolare alla
somma di $14,3 Quadrilioni, (miliardi di
miliardi di miliardi di miliardi) registrata
in transazione tra la la Federal Reserve
System e Gli Stati Uniti -Dipartimento del
Tesoro 1789
3. UCC Doc # 2001059388 evidenzia il modello
della Federal Reserve Bank di New York
utilizzato per rendere certi i fondi
collaterali in tutto il Mondo, compresi i
relativi certificati di assicurazione, ivi
comprese le polizze, i beni e i nascituri,
definiti “CUCCIOLI di ANIMALE”.......
Specchietto riassuntivo con riferimenti
legislativi a questo link:
http://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac
Avvocati
Londinesi costituiscono e registrano "The
One peolpe 's pubblic trust" presso il
Country Clerk di Washington,
identificandosi come amministratori di un
Trust.
- i trustess rendono beneficiari del trust
OPPT non solo il popolo americano ma ogni
individuo del pianeta, la Federal Reserve
bank of Usa e tutte le banche ad essa
direttamente o indirettamente collegate ivi
comprese le banche vengono pignorate dal
predetto fondo, così come la società per
azioni Repubblica Italiana , l'atto è
registrato presso il pubblico registro
internazionale del Washington District of
Columbia, Washington USA , di questa
iniziativa viene data pubblica notizia nel
dicembre dell'anno 2012.
Tramite le normative internazionali - dell'UCC
- utilizzate dai vari stati del mondo per
regolamentare i loro rapporti commerciali e
bancari , i tre avvocati hanno ricostituito
un Trust con le predette regole e con le
motivazioni di cui sopra che non sono state
confutate, oggi hanno valore perfettamente
legale ….............
L'Italia è una
corporation aderente alla Securities
Exchange Commission di Washington.
Ma torniamo a fare un passo indietro. Era il
lontano 1934 quando il Presidente degli USA
Franklin Delano Roosevelt, dopo la crisi
finanziaria del 1929, fondò la Securities
and Exchange Commission (Commissione per i
Titoli e gli Scambi), l’ente federale
statunitense preposto alla vigilanza della
borsa valori. Questa agenzia, esistente a
tutt’oggi, è analoga all’Italiana Consob che
tutti conoscono.
Molti Stati (ad oggi quasi 200) si
trasformarono, seguendo l'esempio delle
stesse Corporations United States Inc, in
corporations private iscritte alla
S.E.C. e proprio l’Italia fu uno dei
primi Stati ad associarvisi.
Se si entra nel sito della S.E.C. è
possibile osservare i numeri di
registrazione della Società REPUBLIC OF
ITALY e scaricare anche tutti i suoi report
annuali.
Osservando la data di iscrizione alla
S.E.C. (Security and Excange Commission)
nel 1934, è interessante notare che quando
Mussolini stipulò gli accordi
politico-militari dapprima con la Germania
di Hitler attraverso l’Asse Roma Berlino nel
1936, ancora con la stessa Germania,
firmando il Patto d’Acciaio nel 1939, per
concludere con il Giappone tramite il Patto
Tripartito, detto anche Asse Roma Berlino
Tokyo, nel 1940, in realtà, il Regno
d’Italia, a livello giuridico, era già una
società registrata in America).
Ma anche nell'immediato dopo guerra,
esattamente il 15 Dicembre del 1947,
burocrati del nuovo stato, ancor prima della
promulgazione della Costituzione Italiana
erano già in America per cambiare il nome
della corporation “KINGDOM OF ITALY” in
“REPUBLIC OF ITALY”, registrando a nome
della nuova Corporation italica $
131.971.700 in Bond.
QUINDI
Questo comporta che essendo l’Italia come
altri stati in Europa sono società, tutte le
richieste di pagamento, come ad esempio le
tasse (casa, automobile, sevizi vari), i
verbali, le cartelle esattoriali inviate
dalla Società Italia o da altre società che
ad essa sottostanno (in pratica i vari
Ministeri), dal punto di vista prettamente
giuridico sono dei contratti. E, in
generale, affinché un contratto sia valido
necessita di due figure: un Proponente,
colui che propone il contratto, e un
Rispondente, colui che può accettare o
rifiutare il contratto. La validità di un
contratto scritto è data dalla firma in
umido del Proponente. Il Rispondente può
accettare il contratto firmandolo a sua
volta in umido o può accettarlo per silenzio
assenso dove previsto. Quest’ultimo caso,
che riguarda il contratto unilaterale e,
cioè, il contratto con obbligazioni a carico
del solo Proponente...........
Ecco che si comprende facilmente che nei
confronti di tutte le richieste di
pagamento pervenute dalla Società Italia (e
anche dalle Banche) i cittadini sono i
Rispondenti.
Tutte le aziende e gli Stati che sono
iscritti per autocontrollo alla S.E.C.
sottostanno alle leggi dell’UCC.
Ecco che, quindi, anche l’Italia ed i suoi
cittadini devono sottostare alle leggi dell’UCC.
La predetta affermazione è confermata anche
dal seguente documento:
Registration Statement No. 333-152589 del 09
aprile 2013 a firma dell'Ambasciatore
italiano Claudio Bisogniero , presente al
link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/emissioni_sui_mercati_internazionali/Prospectus_Global_2013.PDF
come viene replicata (è uno dei tanti testi)
la subalternita' giurisdizionale italiana
(civile e commerciale) rispetto agli organi
giudicanti, S.E.C. compresa, americani,
estratto dalle pagine 1 e 2:
“...... Italy will irrevocably submit to the
jurisdiction of the Federal and State courts
in The City of New York and will irrevocably
waive any immunity from the jurisdiction of
such courts , to the extent permitted by
Italian law, but not execution, attachment
or process in the nature thereof. Italy will
waive any objection to venue, in connection
with any action arising out of or based upon
the debt securities or the warrants brought
by any holder of debt securities or warrants.
Italy reserves the right to plead sovereign
immunity under the United States Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976 with
respect to actions brought against it under
United States Federal securities laws or any
state securities laws. In the absence of a
waiver of immunity by Italy with respect to
these actions, it would not be possible to
obtain a United States judgment in such an
action against Italy unless a court were to
determine that Italy is not entitled under
the Immunities Act to sovereign immunity
with respect to such action. Enforceability
in Italy of final judgments of U.S. courts
obtained in actions based on the civil
liability provisions of the U.S. federal
securities laws is subject, among other
things, to the absence of a conflicting
final judgment by an Italian court or of a
previously instituted action pending in
Italy among the same parties and arising
from the same facts and circumstances and to
the Italian courts’ determination that the
U.S. courts had jurisdiction, that process
was appropriately served on the defendant,
and that enforcement would not violate
Italian public policy.
In general, the enforceability in Italy of
final judgments of U.S. courts obtained
would not require retrial in Italy. In
origin all actions brought before Italian
courts, there is doubt as to the
enforceability of liabilities based on the
U.S. federal securities laws. The Italian
courts may enter and enforce judgments in
foreign currencies. “
La predetta dichiarazione dell'ambasciatore
Claudio Bisognero è ulteriormente confermata
dall'art. 10 comma 1 e 2 del D.Lgs. 170/2004
e D.Lgs. 24.03.2011 n.48.
RICHIESTA
CHE i COLPEVOLI VENGANO SANZIONATI e che
le NOSTRE SOMME di DENARO SIANO a NOI,
ETERNE ESSENZE, RESTITUITE e che la
SCHIAVITU' UMANA SIA FINITA per SEMPRE !