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La
medicina ufficiale preferisce sempre dei reperti “cartesiani e galileiani” con cui poter fare diagnosi ed è poco orientata a guardare
l’inizio delle malattie croniche, vero flagello della nostra era in cui,
ahinoi, aumentano smisuratamente anche le patologie autoimmuni. Le
malattie croniche avendo una lunga latenza di innesco ed anche di
sintomatologia manifesta, non vengono evidenziate sul nascere; eppure il
modo in cui viviamo, mangiamo, la socialità superficiale ed affrettata,
l’intossicazione cronica del tessuto interstiziale e l’acidosi latente
sempre presente, i mezzi ed i materiali “antiage” che innestiamo nel
nostro corpo, dovrebbero farci capire l’elevato rischio cui ci
sottoponiamo. Spesso questa tipologia di pazienti
viene addirittura trattata in modo “psichico” data la varietà, la
variabilità dei sintomi e la mancanza, spesso, di riscontri
“oggettivi” della medicina allopatica tradizionale.
Compito
del medico è indagare queste “alterazioni sine materia o
funzionali” ed ancor più è compito, a mio avviso, del medico dentista.
vedi:
Materiali Dentari e denti tossici
+
Metallici
tossici nell'organismo - 1 +
Metalli tossici - 3 +
Metalli
Tossici dai vaccini
MINERALOGRAMMA
= test per conoscere il livello ed il tipo di
intossicazioni da minerali e metalli tossici
vedi: Amalgami
dentali: citta' USA, che ha bandito l'amalgama
dai suoi dentisti
Secondo l'ente internazionale
IUPAC, tutti quegli elementi
legati all'ossigeno
sono definiti
ossidi,
metalloidi. Quindi questi elementi se
dissocianti possono essere definiti
tossici e
tutti possono essere
metalli pesanti per i vari sistemi
biologici. Comunque quelli ritenuti più
pericolosi
sono quelli che gassificano di cui al primo
posto è il
mercurio, il
cromo e tutti quelli resi in polvere e
quindi respirabili o che filtrano attraverso la
pelle o che sono iniettati, come per esempio con
i
vaccini.
SCILIPOTI (IdV):
BANDIRE il MERCURIO dalle
OTTURAZIONI e dai
VACCINI, I
METALLI PESANTI ed i
FTALATI dalla VITA e dall'AMBIENTE –
Italy, Roma 28/09/10
"Tutti, quotidianamente, possono preservare
l'ambiente e la nostra salute, facendo più
attenzione e cura alle sostanze tossiche che si
trovano in commercio, negli alimenti e,
purtroppo, anche nei vaccini".
Così l'On. Scilipoti (IdV), con riferimento al
primo incontro svoltosi a Milano sul Forum
Mercurio Zero creato anche a sostegno della sua
proposta di legge n. 3510/10 sull'abolizione del
mercurio odontoiatrico contenuto nelle
otturazioni in amalgama e nei vaccini.
L'On. Scilipoti ha evidenziato come il rispetto
della vita e dell'ambiente siano alla base di
quella Ecologia Profonda che dovrebbe guidare
anche l'attività medica. "La proposta di legge
n. 1209/08 relativa ai ftalati presenti nella
plastica ad uso alimentare - prosegue Scilipoti
(IdV) - vuole essere un allarme fortissimo sulla
tossicità di questa sostanza ad alto rischio di
cancro".
L'incontro è proseguito con gli interventi dei
Dottori Pische, Ronchi, Lesmo e Rossi che hanno
trattato della tossicità dell'amalgama e del
mercurio contenuti nelle otturazioni e dell'
importanza della rimozione protetta; di danni
derivanti dai metalli pesanti presenti negli
alimenti, nei prodotti per l'igiene personale e
persino nei vaccini; dell'utilità del
mineralogramma come mezzo diagnostico per la
rilevazione delle intossicazioni croniche dovute
anche a sostanze chimiche.
By Angelica Bianco - Ufficio Stampa, On. Dott.
Domenico Scilipoti
La Guardia di Finanza di Padova ha portato a
termine il sequestro di 38mila tra rubinetti,
soffioni per doccia e potenzialmente tossici e
cancerogeni, stoccati in due magazzini nel
padovano - Italy, Padova, Feb. -2011
La merce made in China, tutta contraffatta e
proveniente dallo stesso paese asiatico, è stata
analizzata dal Dipartimento di medicina
ambientale e sanità pubblica dell'università di
Padova, rivelando valori di piombo, cromo e
nichel ben superiori alle soglie tollerate dalla
legge, gravemente tossici per l'uomo.
SECONDO LE PERIZIE I SOFFIONI REAGIVANO A
CONTATTO CON L'ACQUA.
Anche l'ulteriore perizia, eseguita dagli
esperti del dipartimento di processi chimici
dell'ingegneria dello stesso ateneo, ha
certificato che i campioni esaminati, realizzati
con criteri non rispondenti alle norme tecniche
riconosciute a livello nazionale ed
internazionale, reagissero al contatto con
l'acqua potabile con modalità altamente
pericolose, nel lungo periodo, per la salute
umana. Nei medesimi capannoni sono stati inoltre
trovati e sequestrati altri 50mila prodotti e
utensili privi o recanti il marchio ce falso
nonchè 3700 metri di cavo elettrico sprovvisto
di certificazione di sicurezza. L'imprenditore
cinese, titolare di entrambi i depositi e
peraltro evasore totale, è stato denunciato
all'autorità giudiziaria in quanto responsabile
dei reati di contraffazione e adulterazione di
acque o sostanze alimentari e delitti contro la
salute pubblica, con una pena che oscilla tra i
3 e i 10 anni di reclusione.
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-ba7abdb1-12e9-4c4d-9b6d-6d22ad30c3eb.html
Commento NdR: Come mai nel dentale gli
odontoiatri fanno realizzare agli odontotecnici
protesi al cromo e nichel per poi venderle al
malcapitato paziente e nessuna autorità
sanitaria ne contesta nulla ?
Eppure il
Sig. Muto ha fatto un esposto ai NAS e alla
GUARDIA di FINANZA per tale pratica e per ora
nulla si muove...
Come mai chi è deputato ad applicare il marchio
CEE, non lo fa anche su prodotti tossici ? Come
mai si attaccano i prodotti cinesi e quelli
tossici europei no ?
L’inquinamento
esogeno ed endogeno riveste sempre più una rivelante importanza per la
nostra salute e molte patologie sono innescate o favorite da costituenti
chimici e da sostanze tossiche con cui veniamo più o meno consciamente a
contatto.
Senza
troppo dilungarsi, non essendo questa la sede, desidero ricordare quanti
anticrittogamici e quante sostanze siano presenti ormai nelle “chiare,
fresche e dolci acque” che beviamo e con cui si cucina il cibo che
mangeremo… per tacere di alcune acque dette “minerali” ed acquistate
a caro prezzo che avrebbero bisogno di una energica filtrata per ridurre i
loro carichi tossici; il modo stesso di conservazione degli alimenti-
vaschette usa e getta di Al, cucinare in vecchie pentole di Al, usare
posate nella cui lega siano presenti Cr e Ni può accrescere il carico
tossico già rilevante cui l’organismo è già sottoposto.
Il
medico dentista ha la responsabilità morale di verificare cosa usa e cosa
mette nella bocca dei suoi fiduciosi pazienti, perché il potenziale
elettrochimico dei metalli- o carica elettrica- è presente in tutti gli
elementi metallici: i cosiddetti metal free (lega ossidi metallici di
zirconia con carica elettrica ben 5 volte superiore alle comuni leghe
metalliche), leghe al titanio, leghe al cromo-cobalto, leghe preziose,
e non.
Le
leghe a base preziosa che vengono usate in odontoiatria, anche se
controllate per purezza e tollerabilità, in seguito a lavorazione non
corretta e soprattutto se si tratta di leghe dette “vili”, possono
innescare ossidazione con produzione più o meno marcata di ioni e dare
l’avvio a patologie orali o a sintomatologie- all’inizio dette
funzionali- ed in seguito tramutarsi in vere e proprie patologie
degenerative o addirittura concorrere a deficit od alterazioni
immunitarie. Come si vedrà in seguito la lega odontoiatrica a causa
della saliva, la presenza di altri inquinanti ambientali e non, una
alimentazione non perfettamente adatta, una lavorazione male eseguita in
laboratorio anche con riutilizzo massivo di vecchia lega anche se di
ottima qualità- per questi ed altri motivi si modifica e da reticolo
cristallino regolare si passa ad una forma instabile con elettroni liberi
ed elevato potenziale elettrochimico e formazione di ossidi che
diffonderanno continuamente nell’organismo sotto forma di sali,
interessando oltremodo il sistema linfatico difensivo e sovraccaricandolo
in modo quasi sempre eccessivo.
La
lega, come avverte il nome, è un insieme di metalli ed il loro insieme,
se il reticolo non rimane ben chiuso diffonde con ioni e quindi con
l’ossidazione.
Utilizzate
per la costruzione delle protesi dentarie mobili ma, soprattutto, fisse,
sono state concepite allo scopo di non nuocere all'organismo, ma purtroppo
pur essendo vicine a questo traguardo, non lo hanno ancora raggiunto,
spesso per esigenze dettate dall'uso cui sono destinate. Insieme all'Oro,
base di queste leghe, sono associati altri componenti metallici come il
Palladio, l'Indio, l'Iridio, il Gallio, l'Argento lo Zinco ed anche il
Rame, che durante i processi di fusione della lega e di preparazione del
manufatto protesico, sviluppano sia in superficie che in profondità
OSSIDI.
Si
possono facilmente ascrivere all'azione tossica locale fenomeni come:
sanguinamento delle gengive, tatuaggi gengivali, afte, stomatiti,
arrossamento della lingua, alterazioni del gusto, iperplasie gengivali
associate a parodontiti croniche responsabili di riassorbimento osseo ed
eccessiva produzione di placca, dovuta a numerosi tipi di batteri
differenti, alcuni dei quali sono ritenuti responsabili di malattie
cardiache e sono stati isolati talvolta anche in sede di infarto
miocardico.
Gli
effetti sistemici invece possono manifestarsi in varie parti del corpo con
allergie, eczemi, disturbi oftalmici, disturbi neurologici, patologie
gastroenteriche, riniti, faringiti, acufeni e via dicendo sopratutto a
contatto con oggetti di provenienza dall'industria orafa, come anelli,
orecchini, collane, piercing.
Il
potenziale elettrochimico è una carica elettrica presente in tutti gli
elementi metallici e non, le leghe a base aurea sono le uniche che
attraverso un preciso trattamento termico di inertizzazione cinetica sotto
strato vetroso, possono essere stabilizzate
e rese innocue, citocompatibili semplicemente modificando
il potenziale elettrochimico dinamico in forma statica bloccando di
conseguenza la formazione degli ossidi e del loro rilascio.
Comunque
gli effetti locali e generali nell’organismo corrispondono all’azione
dei metalli liberati, si tratta di un campo molto vasto, ancora oggetto di
ricerche.
Una
volta entrati nell’ organismo, questi ioni si diffondono più o meno
rapidamente, possono anche essere trasportati e successivamente espulsi in
parte o completamente oppure possono accumularsi selettivamente a livello
di certi tessuti.
Ecco
di seguito alcuni sintomi provocati dalle correnti indotte, ed alcuni
effetti determinati dai metalli nelle persone “sensibili”:
I
sintomi e le conseguenze della corrosione elettrochimica
nella cavità orale sono:
1) Gli ioni metallici liberati nella cavità orale si diffondono
-
nei tessuti duri:
-
nei tessuti molli e nei liquidi
Gli
effetti locali o generali nell’organismo corrispondono all’azione dei
metalli liberati, si tratta di un campo molto vasto, comunque, i sintomi
si riferiscono alle correnti indotte sia a livello locale che generale.
2)
Effetti locali determinati dalle correnti e dalla diffusione di ioni
metallici: sensazione di bruciore , discronia dentale, dolore
galvanico, pulpite dentale “shok elettrico pulpare”, modificazione del
pH, alterazione della mielasi (digestione primaria), aumento della
temperatura corporea e irritazione cronica dei tessuti, acufeni ed
emicranie, cariogenesi, sapore
metallico ( rilevato al mattino durante il risveglio, e fastidiose
sensazioni lungo l’arco della giornata, alitosi, xarostomia, maggiore o
minore salivazione, maggiore formazione di placca, glossite, eritema
allergica, stomatite da contatto, erosione, ulcerazione della lingua e
della mucosa orale, dolori nevralgici lungo le branche del trigemino,
lichen piano, leucoplasia, chelite, boccarola, fratture radicolari,
tatuaggi gengivali, retrazione gengivali, patologie paradontali,
corrosione degli impianti dentari, perimplantite, iperplasie poliformi,
neoplasie maligne o benigne.
3)
Effetti generali degli ioni metallici nell’organismo attraverso la
saliva, intestino, sangue, pelle: allergie, riniti faringiti, eczema alle
mani, eczema generalizzato, dermatite eczematosa, oftalmico,
otorinolaringologico, gastroenterologico, neurologico, sulle costanti
biologiche del sangue.
Inevitabilmente
in una lega con caratteristiche del genere riscontriamo un potenziale
elettrochimico che, non solo è responsabile di situazioni quali
bimetallismo e elettro-galvanismo con conseguente
ionizzazione di elementi ossidati verso vari tessuti, ma è causa
anche di disgregazione dei
cementi dentali dando luogo successivamente ad infiltrazioni salivari,
trasudazione dei liquidi nella lega danneggiando il dispositivo stesso e
causare anche tutta una altra
serie di reazioni in quanto l’effetto
produce anche il trattenimento di focolai
batterici.
By
Rosario muto, C.T.U. del Trib. di Prato,
riconosciuto dal Ministero di Grazia e
Giustizia - Esperto Consulente abilitato nella
conoscenza e uso di materiali Bio-Compatibili
Odontoprotesici.
vedi
Protocollo
della Salute - Come eliminare le
Amalgami
dentali
Ricordiamo anche che
ogni
protesi introdotta in bocca
e/o nel corpo, che
contenga
leghe metalliche basate su legami
ossigeno, sono pericolose in quanto
l'ossigeno (potente ossidante) permette ai
metalli della lega il rilascio di
ioni che
sicuramente
interferiscono con le reazioni
biochimiche dell'organismo !
Commento
NdR:
Nel corso degli anni, circa 5 secoli, si
è sempre sostenuto ed evidenziato
scientificamente che oltre all'elettrogalvanismo
il problema reale tossico che stravolge
patologicamente l'essere umano e
ambientale sono i metalli, metalli che
si rilasciano sotto forma ionica, come
possiamo dire che la zirconia non ha
effetti dannosi quando questa è
costruita proprio in base a elementi
ossidi metallici di cui alcuni
radioattivi, i quali sensibili agli
acidi ed agli alcalini, quindi
anch'essi hanno lo stesso comportamento
di rilascio ionico e siccome si
intrappolano nei tessuti, possono
attivare processi precancerosi fino poi
a vere situazioni lesive, mortali.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mental Health Problems Linked to Toxic
Exposures
Increasing evidence in the medical and
scientific literature suggests that
chemical exposure and resultant toxicant
bioaccumulation are correlated with
pathophysiology in neurological
development and brain function.
Health professionals and other officials
should consider toxicant exposure and
adverse chemical accumulation as a
potential determinant when individuals
present with inexplicable mental health
problems or disordered behavior.
http://www.americanchronicle.com/articles/view/96400
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Caso di
intossicazione da leghe metalliche attraverso la
pelle
Se
parlassimo di danni biologici attraverso la
mucosa orale e la diffusione di ioni nei liquidi
organici ?
Osserva
Il sig. Bocedi Mario propone ricorso per
cassazione avverso la sentenza del 2 luglio 1999
con la quale la Corte di appello di Bologna
confermava la sentenza del Pretore di Ravenna,
Sez. distaccata di Lugo, lo condannava alla pena
di lire 900.000 di multa per il reato di lesioni
colpose gravi in danno della lavoratrice Savioli
Viviana - lesioni cutanee consistite in
dermatite eczematosa alla mano destra, ai polsi
bilateralmente e alle pieghe dei gomiti guarite
oltre i gg 40 -, fatto commesso in Massalombarda
dal giugno 1991 al dicembre 1992.
Si addebitava al Bocedi, quale datore di lavoro,
di aver cagionato le surriferite lesioni alla
Savioli per colpa (negligenza, imprudenza ed
imperizia) nonchè per inosservanza degli artt.
4, lett. b), e 33, D.P.R. n. 303/1956, e cioè
per non avere fornito alla menzionata dipendente
addetta alla macchina uncinatrice e sagomatrice
nel reparto lavorazione ferro, le prescritte
informazioni su rischi e modi per prevenire i
danni da malattie professionali, per non averla
sottoposta agli accertamenti sanitari periodici
previsti dalla Tabella 10 allegata al D.P.R.
citato e comunque per non averla esonerata da
attività comportanti contatto con leghe
metalliche e cemento.
CORTE di CASSAZIONE
Sez. pen. - Sentenza 22 settembre 2000, n. 9948
Pres. Losapio - Est. De Grazia (ric. Bocedi)
Osserva
Bocedi Mario propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 2 luglio 1999 con la
quale la Corte di appello di Bologna confermava
la sentenza del Pretore di Ravenna, Sez.
distaccata di Lugo, lo condannava alla pena di
lire 900.000 di multa per il reato di lesioni
colpose gravi in danno della lavoratrice Savioli
Viviana - lesioni cutanee consistite in
dermatite eczematosa alla mano destra, ai polsi
bilateralmente e alle pieghe dei gomiti guarite
oltre i gg 40 -, fatto commesso in Massalombarda
dal giugno 1991 al dicembre 1992.
Si addebitava al Bocedi, quale datore di lavoro,
di aver cagionato le surriferite lesioni alla
Savioli per colpa (negligenza, imprudenza ed
imperizia) nonchè per inosservanza degli artt.
4, lett. b), e 33, D.P.R. n. 303/1956, e cioè
per non avere fornito alla menzionata dipendente
addetta alla macchina uncinatrice e sagomatrice
nel reparto lavorazione ferro, le prescritte
informazioni su rischi e modi per prevenire i
danni da malattie professionali, per non averla
sottoposta agli accertamenti sanitari periodici
previsti dalla Tabella 10 allegata al D.P.R.
citato e comunque per non averla esonerata da
attività comportanti contatto con leghe
metalliche e cemento.
Deduce inosservanza della legge processuale
penale e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione. Lamenta a tale riguardo la
posizione assunta nel giudizio di primo grado
dal funzionario di medicina preventiva dr.
Broccoli che, avendo svolto indagini per conto
del P.M., viene citato e assunto dapprima come
teste e di poi trasformatosi da teste in
consulente in quanto il Pretore dispone -
udienza del 16 luglio 1996 - l'acquisizione al
fascicolo del dibattimento la relazione da
questi redatta e attinente alla comparsa della
malattia professionale, all'anamnesi lavorativa
e di rischio, agli accertamenti sanitari,
all'analisi su materiali, con le relative
conclusioni.
Il ricorrente evidenzia la inutilizzabilità di
detta relazione, acquisita in violazione
dell'art. 431 cod. proc. pen. e posta a
fondamento del giudizio di colpevolezza,
costituente oggetto di specifica doglianza in
sede di appello e non assolutamente affrontata
in sede di motivazione.
Lamenta di poi che il giudice di primo grado, se
pure alla udienza del 4 luglio 1996 su istanza
della difesa aveva ammesso perizia tecnica sulla
parte offesa, alla udienza del 19 novembre 1996,
esaurita l'assunzione delle testimonianze (fra
queste quella del dr. Broccoli), aveva respinto
la richiesta di perizia e nulla il giudice di
appello aveva in sentenza detto circa la
specifica domanda formulata nella impugnazione e
diretta ad ottenere la rinnovazione ex art. 603
cod. proc. pen. dell'istruzione dibattimentale
attraverso l'espletamento di una perizia sulla
parte offesa.
Lamenta, infine, che il giudice di appello non
aveva sottoposto ad alcuna valutazione documenti
prodotti dalla difesa (denuncia ed esito della
procedura per il riconoscimento della malattia
professionale dell'INAIL, relazioni tecniche di
analisi del dr. Cremante ed analisi
dell'Istituto Giordano sul cemento) ed aventi
rilevanza decisiva circa il ritenuto rapporto in
sentenza e contestato dalla difesa tra attività
lavorativa svolta dalla Savioli e stato
patologico denunciato, evidenziando a tale
riguardo che l'INAIL, con lettera del 12
dicembre 1991, nel respingere la richiesta di
riconoscimento della denunciata malattia, aveva
comunicato al datore di lavoro che "gli
accertamenti effettuati non avevano messo in
evidenza a quella data alcuno stato morboso e
che l'indagine effettuata dal dr. Cremante sul
tondino di acciaio utilizzato dalla ditta aveva
escluso la presenza nel campione di prodotti
quali cobalto, nickel solfato, palladio cloruro,
cromotricloruro, ritenuti invece nella diagnosi
della dott.ssa Geminiani all'origine dello
"eczema da contatto" contratto dalla lavoratrice
- v. relazione del 6 luglio 1991".
Deduce il ricorrente infine che egli aveva solo
poteri sulla gestione economica e commerciale
della società e non aveva potere in materia di
prevenzione infortuni, questo essendo stato
conferito con lettera del 25 luglio 1969 e con
riferimento all'impianto di Massalombarda al
geom. Paolo Zanella che ne era stato nominato
responsabile, tant'è che la denuncia per la
malattia professionale all'INAIL non era stata
da lui firmata, la proposta e i contatti con
l'operaia per il cambio del posto di lavoro con
turnazione nell'aprile 1991 era stata
pacificamente del geom. Zanella e non era stata
sua la decisione - a fine dicembre 1992 - del
cambio di mansioni con destinazione della
Savioli al reparto scarico cotto.
Ha rilievo la censura in relazione alla
prospettata carenza e comunque non adeguata
motivazione circa la non effettuata perizia
tecnica sulla parte offesa, richiesta in sede di
merito, ammessa dal Pretore e di poi revocata e,
infine, riproposta con i motivi di appello ex
art. 603 cod. proc. pen.
Sul punto menzionato, invero, il giudice di
appello, investito della questione, se pure ha
ritenuto non utilizzabili le conclusioni
tecniche del dr. Broccoli, consulente del P.M.
non ritualmente nominato e sentito come teste
con acquisizione agli atti del dibattimento
della sua relazione tecnica, pure in relazione
al rapporto causale, per altro contestato, tra
attività lavorativa svolta dalla dipendente e
insorgere della dermatite eczematosa, non ha
ritenuto di effettuare un accertamento che
sarebbe stato opportuno e doveroso, non valendo
a giustificare il diniego di effettuarlo in sede
di appello le argomentazioni contenute nella
sentenza impugnata e prospettate già dal
Pretore, quale il fatto che la dipendente
assunta e impiegata come ferraiola a contatto di
leghe metalliche e cemento, prima di allora
avesse sofferto di tale malattia e non essendo
sufficiente l'attestato della dott.ssa Geminiani
sulla ipotesi di diagnosi prospettata e che
andava, in sede di giudizio, verificata.
Tanto più che, sulla base di quanto asserito dal
ricorrente, dalla documentazione da lui prodotta
ed acquisita in atti, era contestata, a seguito
di analisi effettuate per suo incarico, la
presenza nell'ambiente di lavoro di quegli
elementi indicati o elencati dalla dott.ssa
Geminiani all'origine della dermatite.
In relazione alla prodotta documentazione che
pur contiene apprezzamenti rilevanti perchè
incidenti sul rapporto tra esposizione a metalli
e cemento e sorgere della malattia, alcuna
valutazione è contenuta nella sentenza impugnata
sicchè anche per detta ulteriore ragione non
certamente adeguatamente motivata è da ritenere
il giudizio che quel rapporto causale ha
ritenuto sussistente e ha fatto a meno
dell'accertamento peritale, ammesso in primo
grado e di poi non espletato.
La riconosciuta fondatezza della censura sul
punto comporta l'annullamento della sentenza con
rinvio alla Corte di appello di Bologna, altra
Sezione, per nuovo esame.
Non ritiene questa Corte, quanto all'altra
censura prospettata circa la non competenza del
ricorrente in materia di prevenzione
antinfortunistica per asserita delega conferita
nel settore per lo stabilimento di Massalombarda
al geom. Paolo Zanella, che l'assunto difensivo
abbia concreto fondamento e ciò alla stregua
delle argomentazioni contenute nella sentenza
impugnata.
Invero, il Bocedi non ha potuto negare di essere
il legale rappresentante della RDB e l'asserita
diversificazione dei compiti all'interno
dell'azienda con più stabilimenti potrebbe
allargare la sfera dei soggetti penalmente
responsabili e non già escludere quella del
referente sul piano giuridico della società.
Tanto più, come osservato in sentenza, la
sovrapposizione di altre competenze facenti capo
a terzi soggetti e con finalità di sgravio
totale dei poteri-doveri in materia
antinfortunistica, non risulta contrariamente a
quanto dedotto dal ricorrente confortata da
elementi documentali.
Per questi motivi
La Corte di cassazione annulla la sentenza
impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Bologna, altra Sezione, per nuovo
esame.
Tratto da:
http://88.149.206.6/web_v3/areesito.nsf/dcb3587bc422dbf2c1257132004a0b80/4a1352141b56883ac12571b80048e7ab?OpenDocument
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