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ACQUA POTABILE
L'acqua potabile, come ogni altra sostanza, puo’
contenere piccole quantità di batteri. La
maggior parte di questi batteri sono batteri
comuni e non sono generalmente nocivi.
Il cloro purtroppo, viene solitamente aggiunto
all'acqua potabile, mentre si potrebbe
utilizzare l’ossigeno, per impedire lo sviluppo
batterico mentre l'acqua fluisce attraverso le
condutture. Ecco perchè l'acqua potabile
contiene anche quantità minime di cloro.
L'acqua consiste principalmente di minerali e di
altri composti inorganici, quale il calcio, che
difficilmente si metabolizza, in genere si
accumula sotto forma di calcoli.
Da dove viene l'acqua potabile ?
L'acqua potabile può provenire da diverse fonti:
può ad esempio essere pompata dal terreno
attraverso pozzi. Tale acqua freatica viene
quindi purificata, in modo che non contenga
agenti inquinanti ed è adatta ad essere bevuta.
L'acqua potabile può anche essere preparata
direttamente da sorgenti d'acqua superficiale,
quali fiumi, laghi e corsi d'acqua.
L'acqua di superficie solitamente deve subire
molte piu'
fasi di depurazione rispetto all'acqua
freatica per divenire adatta ad essere bevuta.
La preparazione dell'acqua potabile da acqua di
superficie è molto più costosa proprio a causa
di cio'. Tuttavia il 66% di tutta la popolazione
e' servita da un sistema di acqua che sfrutta
l'acqua superficiale.
Parte della nostra acqua potabile è pompata dal
terreno, solitamente sotto dune sabbiose: in
essa l'acqua può anche infiltrarsi. Appena essa
affonda nel terreno attraverso le dune viene
naturalmente purificata. Questo processo costa
molto rispetto alla depurazione dell'acqua
superficiale. Parte della nostra acqua potabile
proviene dall'acqua di duna.
Come e' depurata l'acqua potabile ?
Trattare l'acqua per renderla adatta ad essere
bevuta è simile a trattare l'acqua reflua. Nelle
zone che dipendono da acqua di superficie è di
solito immagazzinata in un serbatoio per
parecchi giorni, per migliorarne la chiarezza ed
il gusto permettendo ad una quantita' maggiore
di ossigeno dell'aria di dissolversi in essa e
permettendo che la materia sospesa sedimenti.
L'acqua è successivamente pompata ad un impianto
di depurazione attraverso le condutture ed in
esso è trattata, di modo da soddisfare gli
standard di trattamento governativi che variano
da nazione e nazione. L'acqua solitamente passa
per prima cosa attraverso filtri a sabbia e
qualche volta attraverso filtri a carbone
attivo, prima di venire disinfettata. La
disinfezione può essere fatta da batteri o
aggiungendo alcune sostanze per rimuovere da
essa gli agenti inquinanti.
Il numero di misure di depurazione che si
prendono dipende dalla qualità di acqua che
entra nell'impianto di depurazione. Nelle aree
con fonti di acqua freatica molto pura poco
trattamento è necessario.
Tratto in parte da: lenntech.it
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Il
25 dicembre 2003 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia
di acque potabili, quelle del rubinetto, per interderci.
Il vecchio
Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 236 del 1988 che le
regolava, va in pensione (si dovranno attendere ancora specifiche norme
tecniche da approvare con appositi decreti ministeriali) ed entra
definitivamente operativo il nuovo Decreto
Legislativo (D. L.vo) n.31
del 2001 che applica una apposita direttiva dell’Unione Europea.
Proviamo
a vedere alcune differenze.
I
parametri, cioè la varie sostanze analizzate, pur rimanendo dello
stesso numero sono decisamente cambiati: si va verso un controllo di
acque a più rischio di inquinamento chimico e di acque potabili di
provenienza dai sistemi di potabilizzazione. Infatti oltre che a due
controlli sugli antiparassitari si ricercano sostanze di provenienza
industriale a rischio tossicologico quali il cloruro di vinile, benzene,
benzopirene, trieline, dicloroetano. Bromati ed epicloridina, possono
provenire dagli impianti di trattamento il primo come risultato
dell’utilizzo dell’ozono per la disinfezione delle acque, l’altro
come residuo del trattamento in sostituzione al cloro.
Va
detto comunque, che se si escludono quelli di competenza delle regioni
come la radioattività, quelli previsti per le acque potabili in
bottiglia, quelli accessori (lo dice la parola), lasciati alla
discrezionalità delle Az. U.s.l. , quelli usati da pochissimi impianti
di depurazione, i parametri di controllo calano evidentemente di numero,
rispetto alla precedente norma (50 su 62).
Si
passa dalle 5 classi di parametri (organolettici, chimico-fisici,
sostanze indesiderabili, sostanze tossiche, microbiologici) del DPR
236/88 alle 3 classi (microbiologici, chimici, indicatori del D.L.vo
31/01. A questi vanno inoltre aggiunti il nuovissimo controllo sulla
radioattività dell’acqua e una serie di parametri accessori di tipo
microbilogico, che verranno ricercati “a giudizio dell’autorità
competente”.
Nei
parametri batteriologici, vanno aggiunte delle analisi specifiche da
effettuarsi sull’acqua potabile “messe in vendita in bottiglie o
contenitori”. Un ulteriore sistema di approvvigionamento di acque
alimentari che si aggiunge a quelli esistenti e previsto dall’articolo
2 comma 1. Da quando è stato pubblicato il nuovo decreto legislativo,
moltissime aziende del settore, si sono lanciate su questa nuova fetta
di mercato delle acque e su molti nostri supermercati si può trovare
questa acqua potabile in bottiglia a basso costo. E’ anche la stessa,
proposta per i nostri bambini, dopo essere stata “microfiltrata” o
“ultrapurificata” e con prezzi elevati.
Per
la vecchia normativa era sufficiente superare uno qualsiasi dei 62
parametri per andare in difformità e così obbligare i sindaci ad
emettere specifiche ordinanze; diversamente si applicava il codice
penale.
Con
la nuova normativa se si superano i parametri batteriologici e chimici
(30 in tutto) ci sono solo sanzioni amministrative da 10.329 € a 61974
€; per il superamento dei parametri indicatori non è prevista alcuna
sanzione.
In
caso di difformità dei parametri “l’autorità d’ambito (figura
aggiunta dal D. L. vo: è il sindaco se l’acquedotto è locale, o
l’Autorità Territoriale Ottimale ATO, se l’acquedotto fornisce più
cittadine e comunque ”fino alla piena operatività del servizio idrico
integrato”), d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale e con
il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformità,
indica i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità, dando
priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell’entità del
superamento del valore del parametro pertinente e del potenziale
pericolo per la salute umana”.
L’ente
gestore (può essere anche una società o un gruppo privato) è
obbligato ad avere laboratorio di analisi interno, o a convenzionarsi
con laboratori di altri gestori idrici, al fine di garantire un
controllo adeguato e continuo, anche se poi il giudizio di conformità
dell’acqua spetta all’Azienda U.s.l. .
Le
frequenze delle analisi previste dal DPR, dipendevano dal numero degli
abitanti ed erano raddoppiate l’analisi batteriologiche delle acque
sottoposte a disinfezione (in comuni da 5.000 a 10.000 abitanti una al
mese), nel controllo minimo dei parametri.
Ora
con la nuova normativa è previsto il “controllo di routine” che
accerti l’analisi di 3 parametri batteriologici e 11 chimici (14 in
tutto) di cui solo due sanzionabili se si superano i valori previsti
(l’escherechia coli ed i nitriti, quest’ultimi da rilevare solo se
si usa cloroammina come disinfettante, che negli impianti di
potabilizzazione pochi usano).
Tutti
gli altri parametri previsti dalla normativa rientrano nel controllo di
verifica.
Questo
ultimo tipo di controlli viene effettuato in base ai metri cubi di acqua
fornita. Se prendiamo comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti (nella stessa
normativa è indicato un consumo orientativo per abitante di 200 litri
al giorno), essi rientrano tra i 1000 e 10.000 metri cubi di acqua
fornita, per cui in un anno, si effettueranno 4 “controlli di
routine” fissi, più 3 ogni 1000 metri cubi al giorno del volume
d’acqua fornita ed un “controllo di verifica” annuale: decisamente
inferiori rispetto alla vecchia normativa.
In
caso di difformità non si sa bene se occorrerà emettere le vecchie
ordinanze di divieto di uso dell’acqua: infatti l’articolo 12
prevede tra le competenze delle Regioni, la gestione delle emergenze, le
deroghe ai valori dei parametri, i poteri sostitutivi in caso di inerzia
delle autorità locali e la definizione delle competenze delle Aziende
U.s.l. . Gli stessi laboratori pubblici, seppure certificati, non sono
ancora in grado di garantire tutte le analisi dei parametri previsti
dalla nuova norma.
Una
curiosità va detta: alla prima uscita del decreto esso conteneva una
serie di errori ed imprecisioni, che si è dovuto rifare una norma
correttiva il D. L. vo n°27 del 2.2.2002, di diverse pagine, al fine di
abrogare gli articoli e commi errati e sostituirli con quelli corretti,
nonché inserire le parti mancanti.
Come
possiamo tutelarci come consumatori ?
Non
servirebbe certo buttarsi all’acquisto delle cosiddette, “acque
minerali”. Esse soffrono degli stessi rischi di inquinamento delle
acque potabili e, fra l’altro, con alcuni parametri tollerati in dosi
maggiori: arsenico 5 volte, manganese 40 volte, boro 5 volte, bario 1
microgrammo al litro quando nelle acque potabili deve essere assente,
fluoro nessun limite mentre al rubinetto 1,5 milligrammo al litro ( si
legga a questo proposito il libro di Giuseppe Altamore “Qualcuno vuol
darcela a bere”).
Le
stesse normative da tempo parlano di doppia rete (la legge n.36 del 1994
ed il Decreto Ministero della Sanità n.443 del 1990) una per
l’impianto tecnologico l’altra per uso alimentare, ottenibile anche
attraverso la messa in opera di appositi apparecchi di trattamento
domestico delle acque potabili.
Una
ulteriore possibilità, sarebbe il riutilizzo e la rivalorizzazione
delle numerose sorgenti di cui è ricco tutto il nostro territorio. Ce
ne sono moltissime di buona qualità che con piccoli interventi,
ripulitura, sistemazione, applicazione di lampade battericida alimentate
magari da celle fotovoltaiche, possono fornici acqua pubblica, non
manipolata e soprattutto ben lontana dagli interessi economici delle
multinazionali del settore. Si potrebbe inoltre chiedere
l’applicazione della vecchia disposizione, sull’utilizzo pubblico di
un rubinetto esterno situato presso le sorgenti di imbottigliamento
delle acque.
Occorre
ancora, come cittadini, chiedere la visione delle analisi delle nostre
acque pubbliche, comprese quelle prodotte dai laboratori del gestore
dell’impianto; anche l’azienda privata che gestisce un bene pubblico
deve dare la possibilità di accedere alle analisi prodotte dal proprio
laboratorio, cosi come prevede il D. L.vo n. 39/97 sulle informazioni
ambientali. Uno stimolo per il gestore a fare bene le cose, sotto il
controllo continuo dei propri utenti.
Bibliografia
Pasquale
Merlino “Che acqua beviamo” ed. Ma.C.An.Fra 1999 Lavello Pz
Giuseppe Altamore “Qualcuno vuol darcela a bere” Fratelli Frilli ed.
2003 Genova
Le
leggi
D. P.
R. n. 236 del 24.5.88 la vecchia norma sulle acque potabili
D. L.vo n. 31 del 2.2.2001 la nuova norma sulle acque potabili
D. L.vo n.27 del 2.2.2002 contiene le modifiche al D. L.vo n.31/2001
D.L.vo n. 105 del 25.1.1992 relativa alle acque minerali
D. M. Sanità n.542 del 12.12.1992 caratteristiche acque minerali
D. L.vo n.339 del 4.8.1999 acque di sorgente e minerali
D. M. Sanità del 31.5.2001 modifiche al D. M. n. 542/92
D. M. Sanità n.443 del 21.12.1990 sulle apparecchiature per il
trattamento domestico delle acque potabili.
www.contrattoacqua.it
-
www.acqua.com
-
www.acquaminerale.net
By Giuseppe Dini
- Tratto
da:
www.dirittoambiente.com
vedi:
Tracciabilita' dei Cibi
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