Regolamento (CEE) n. 1829/2003
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003
CAPO II ALIMENTI GENETICAMENTE
MODIFICATI
Sezione 2 Etichettatura - Articolo 12 - Campo d'applicazione1.
La presente sezione si applica agli alimenti
destinati in quanto tali al consumatore finale o ai fornitori di
alimenti per collettività nella Comunità e che:
2. La presente sezione non si applica agli alimenti
che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a
partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 % degli
ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti
costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia
accidentale o tecnicamente inevitabile.
3. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o
tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di
dimostrare alle autorità competenti di avere preso tutte le misure
appropriate per evitarne la presenza.
4. Possono essere stabilite appropriate soglie inferiori, secondo la
procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, in particolare per quanto
riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti a partire da OGM
o per tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici.
CAPO III MANGIMI GENETICAMENTE
MODIFICATI
Sezione 2 Etichettatura - Articolo 24
- Campo di applicazione1.
La presente sezione si applica ai mangimi di cui
all'articolo 15, paragrafo 1.
2. La presente sezione non si applica ai mangimi che contengono
materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM
presenti in una proporzione non superiore allo 0,9 % per mangime e per
ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza sia
accidentale o tecnicamente inevitabile.
3. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o
tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di
dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure
appropriate per evitarne la presenza.
4. Possono essere stabilite appropriate soglie inferiori, secondo la
procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, in particolare per quanto
riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti a partire da OGM
o per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici.
vedi:
Tracciabilita' dei Cibi