ETICHETTATURA: altre
questioni importanti - vedi anche:
OGM
alimenti NOCIVI !
Innanzitutto
nelle etichette si troverà l’aggettivo biologico soltanto accompagnato
dal sostantivo agricoltura. Più precisamente la frase ammessa sarà:
proveniente da agricoltura biologica, ma soltanto se il produttore rientra
nel registro dei produttori biologici del Ministero delle politiche
agricole e perciò è sotto la vigilanza di un organismo di controllo.
In secondo luogo tale dicitura si può usare affiancata al nome del
prodotto se almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola è di tipo
biologico.
Se invece ne contiene meno del 95% (ma più del 70%), la frase da
agricoltura biologica va usata soltanto nella lista degli ingredienti,
con caratteri delle stesse dimensioni di quelli degli ingredienti.
Se il prodotto contiene meno del 70% di ingredienti agricoli biologici,
non si può assolutamente fare alcun cenno al metodo di produzione
biologico.
I
regolamenti base
Reg.
Cee 2092/9 1
Il
regolamento Cee 2092 è la legge base che regola la produzione biologica
nella Comunità europea. E stato emanato nel 1991.
Ha avuto più di trenta modifiche fra il 1991 e il 2001. Si applica ai
prodotti che portano sull’etichetta l’indicazione del metodo di
produzione biologico. Riguarda prodotti vegetali e prodotti trasformati
che contengano ingredienti vegetali.
Le
parti fondamentali di questa legge riguardano: il sistema di controllo, le
etichette (e la pubblicità), norme di produzione di sementi e piante,
norme di conversione di un terreno all’agricoltura biologica, norme per
conservare la fertilità del terreno, la lotta contro i parassiti, le
malattie e le piante infestanti.
In
alcuni allegati al regolamento sono riportati gli elenchi dei prodotti
naturali che si possono usare in agricoltura biologica (per la
concimazione, per la difesa in caso di malattia, come additivi innocui,
come eccipienti); ad esempio: carbonato di sodio, agar, pectina, azoto
ecc.
Si
tratta di elenchi chiusi, cioè si possono usare solo le sostanze che vi
sono contenute e solo allo scopo previsto in elenco. A volte solo per una
determinata coltivazione oppure
solo fino ad un anno definito, oppure solo su autorizzazione
dell’Organismo di controllo.
Reg.Ce
1804/99
Nell’agosto 1999 è uscito il regolamento della Comunità europea
(n. 1804/99) sui prodotti animali.
Il regolamento riguarda bovini, suini, ovini e caprini, equini, pollame e
api. Sono esclusi i conigli, che nel resto d’Europa non si mangiano.
Innanzi tutto il regolamento vieta di tenere gli animali in allevamenti
intensivi, sempre al chiuso e senza rispettare le loro più elementari
esigenze. Una norma importante riguarda l’alimentazione: gli animali
possono mangiare di tutto purché provenga da agricoltura biologica, a
patto che almeno il 60% della razione sia costituita da foraggi freschi o
insilati o essiccati. Esistono delle deroghe: ancora per qualche anno è
ammesso l’utilizzo di 10-20% di alimenti convenzionali (cioè non
biologici). L’elenco degli alimenti ammessi è riportato
dettagliatamente: si tratta di tutti i prodotti vegetali e di alcuni
prodotti animali (pesce, latte e derivati).
Per quanto riguarda invece i trattamenti sanitari si punta molto sulla
prevenzione (proprio come per le coltivazioni) e su terapie naturali, come
l’omeopatia.
Il benessere degli animali è salvaguardato da varie norme. Per esempio
tutti i mammiferi devono avere la possibilità di uscire nel terreno a
pascolo ogni volta che è possibile. Comunque possono essere tenuti nelle
stalle per un massimo di 1/5 della loro vita media (bovini e suini). Altre
norme descrivono dettagliatamente la superficie minima coperta da
assegnare a ogni animale nelle stalle.
Il regolamento stabilisce inoltre norme per le api.
Agricoltura
biologica e Ogm
Il Reg. 1804 contiene alcune
modifiche al Reg. 2092, la più importante delle quali è il divieto di
usare in agricoltura biologica organismi modificati geneticamente o
prodotti da essi derivati.
La filosofia dell’agricoltura biologica è agli antipodi rispetto alle
manipolazioni genetiche, anche se nel Reg. 2092 non se ne fa quasi cenno
(nel 1991, data di uscita del Reg. 2092, il problema non era così
impellente). Questa opposizione appare evidente proprio nel nuovo
regolamento sulla zootecnia. Il divieto di utilizzo di Ogm in
agricoltura biologica è infatti l’unica norma che è entrata in vigore
immediatamente, il giorno stesso della pubblicazione del Reg. 1804 sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea: 24 agosto 1999.
Il
termine “biologico”
L’aggettivo
biologico deriva da biologia, la scienza che studia gli esseri viventi.
Dal 1991 però ha assunto un altro significato specifico, indica un
prodotto alimentare proveniente dall’agricoltura biologica. La legge che
definisce l’uso del termine biologico è il già citato Reg. Cee 2092.
Il legislatore ha tenuto a disciplinare molto rigidamente l’uso del
termine “biologico”, limitando tale uso al metodo di produzione
agricola. Perciò non si troverà mai scritto in etichetta: riso
biologico, arance biologiche, grissini biologici ecc. perché è proibito.
È permesso soltanto: “arance provenienti da agricoltura
biologica”,”riso proveniente da agricoltura biologica” ecc.
È anche vero che nel linguaggio comune si usa tranquillamente la
denominazione “prodotti biologici”,”biscotti biologici”, “latte
biologico” ecc. Si tratta di un uso improprio del linguaggio parlato,
non di legge; consentito nel linguaggio, è proibito nelle etichette e
nella pubblicità.
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Autosufficienza in Agricoltura
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