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T.S.O. = TRATTAMENTO SANITARIO
OBBLIGATORIO
Da settembre 2013, in
tutta l’UE (Unione Europea), sul foglietto illustrativo
(bugiardino) di determinati medicinali
farà la sua apparizione un triangolo capovolto.
Un contrassegno che segnala a pazienti ed operatori
sanitari quei farmaci per i quali i consumatori
sono caldamente invitati a segnalare agli operatori
nazionali, eventuali effetti collaterali inattesi.
In gergo tecnico, le medicine sottoposte a monitoraggio
addizionale.
Si tratta di tutte le confezioni autorizzate dopo il 1°
gennaio 2011 che contengono una nuova sostanza attiva;
vaccini o prodotti
derivati dal plasma di origine biologica; i medicamenti
per i quali sono necessarie determinate informazioni
supplementari nella fase successiva alla messa in
commercio, o la cui autorizzazione è subordinata al
rispetto di determinate condizioni o restrizioni per un
impiego sicuro ed efficace.- vedi:
PDF del comunicato stampa Commissione Europea
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Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo
-
Diritti Umani
+
Dichiarazione di Pechino
10 dicembre 1948 - Assemblea Generale dell'ONU
Il
T.S.O
(Trattamento Sanitario Obbligatorio) e’ un
provvedimento emanato dal
Sindaco che dispone
che una persona sia sottoposta a cure
psichiatriche contro la sua volonta’,
normalmente attraverso il ricovero presso i
reparti di psichiatria degli ospedali generali
(SPDC - Servizi Psichiatrici di Diagnosi e
Cura).
Perché un determinato trattamento sanitario
possa essere imposto come obbligatorio dalla
legge, saranno necessari non solo l'assenza di
rimedi
alternativi, ma soprattutto che lo stesso
sia in grado di assicurare, allo stato delle
conoscenze scientifiche, un miglioramento o
quanto meno la conservazione della condizione di
salute di chi vi è assoggettato oltre che degli
altri consociati.
E seppure l'obbligo, ricadente
su ciascun individuo, di sottoporsi ad un
trattamento sanitario sarebbe accettabile pure a
costo di qualche "rischio specifico" di
contagio, esso non potrebbe mai postulare
il "sacrificio della
salute di ciascuno per la tutela della salute
degli altri" (Corte Cost. sent. n.
307 del 1990).
In alcune zone del
nostro paese e’ uso consolidato attuare il TSO,
oltre che nei reparti psichiatrici, anche presso
il domicilio della persona. Ma in linea generale
e nella stragrande maggioranza dei casi, il
provvedimento di TSO si risolve
nell'accompagnamento coatto, tramite i vigili
urbani, presso i reparti psichiatrici.
La
legge regola due istituti di coercizione: l'A.S.O.
(Accertamento
Sanitario Obbligatorio) e il T.S.O.
(trattamento sanitario obbligatorio).
Il Sindaco puo’
emanare l'ordinanza di TSO nei confronti di un
libero cittadino solo in presenza di due
certificazioni mediche che attestino che:
1 - la persona si trova in una situazione di
alterazione tale da necessitare urgenti interventi
terapeutici.
2 - gli interventi proposti vengono
rifiutati.
3 - non e’ possibile adottare tempestive misure
extraospedaliere.
Le tre condizioni di
cui sopra devono essere presenti
contemporaneamente e devono essere certificate
da un primo medico (che puo’ essere il medico di
famiglia, ma anche un qualsiasi esercente la
professione medica) e convalidate da un secondo
medico che deve appartenere alla struttura
pubblica. La legge non prevede che i due medici
debbano essere psichiatri.
Le certificazioni
oltre a contenere l'attestazione delle
condizioni che giustificano la proposta di TSO,
devono essere motivate nella situazione
concreta. In altre parole non dovrebbero essere
ammesse certificazioni che si limitano alla mera
enunciazione delle tre condizioni, ne’ tantomeno
prestampati. Cosi’ come non dovrebbero essere
prese in considerazione certificazioni che si
limitano alla sola indicazione della
diagnosi. In realta’ l'uso di prestampati e’ una
prassi comune accettata dai sindaci e dai
giudici tutelari che dovrebbero vigilare sul
rispetto delle procedure e delle garanzie
previste dalla legge. (Nella sezione
sentenze trovate alcune decisioni della
magistratura che ratificano l'obbligo
di motivare i TSO in maniera sostanziale e non
meramente formale).
Ricevute le
certificazioni mediche, il sindaco ha 48 ore per
disporre, tramite un'ordinanza, il trattamento
sanitario obbligatorio facendo accompagnare la
persona dai vigili urbani presso un reparto
psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC). In
genere il reparto e’ scelto secondo la
disponibilit dei posti, ma in teoria la legge
fornisce il diritto alla persona di scegliere il
reparto dove essere ricoverati.
Va sottolineato
comunque che il TSO puo’ essere realizzato solo
in questi reparti. Qualsiasi altro ricovero in
una qualsiasi altra struttura psichiatrica o
sociale, indipendentemente dalle modalita’ con
cui avviene, e’ da considerarsi sempre
ricovero volontario. Nessuno puo’ essere
trattenuto contro la sua volonta’ presso nessuna
di queste strutture e, in SPDC, cio’ e’
possibile solo in presenza di un provvedimento
di TSO.
Un capitolo
importante in questa fase, non ancora
approfondito e affrontato dal movimento
antipsichiatrico, e’ quello della notifica del
TSO a chi vi e’ sottoposto.
In altre parole,
come fa un cittadino a difendersi legalmente
rispetto ad un atto di cui non e’ a conoscenza ?
E ancora, come si fa a sapere quando si e’
obbligati alle cure e quando invece abbiamo ogni
diritto legale di rifiutarle ?
In genere le
persone si orientano a naso nelle situazioni. Se
si e’ fuori, e’ la presenza dei vigili urbani
che ci fa supporre di essere in TSO; se si e’ gia’ ricoverati, volontari o meno, ci si fa
capire subito che non abbiamo alcun diritto e
dobbiamo sottostare alle cure senza avere
possibilita’ di andarcene o di rifiutarle.
La notifica del
provvedimento va richiesta nel momento in cui
qualcuno ci impone di seguirlo, di assumere una
terapia, di entrare in un reparto. In assenza di
tale provvedimento, infatti, ogni azione di
coazione nei nostri confronti puo’ essere
denunciata come reato penale. Restano fuori le
situazioni in cui puo’ essere invocato l'art. 56
del codice penale sullo stato di necessita’
("non e’ punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé o d altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato
al pericolo).
Negli altri casi possono
ravvisarsi gli estremi di violenza privata,
sequestro di persona...
Pur se la legge non
dispone esplicitamente l'obbligo di tale
notifica, lo stesso e’ connaturato alla natura
stessa del provvedimento.
Il TSO infatti e’ un
provvedimento di limitazione della liberta’
personale (necessita infatti, come vedremo,
della convalida dell'autorita’ giudiziaria) e ha
la forma giuridica dell'ordinanza sindacale che,
come sappiamo, acquista efficacia in ragione
della notifica ai soggetti interessati (si pensi
alle ordinanze di sgombero....). Ciononostante
non ci risulta che tale obbligo venga
soddisfatto da nessuno dei Sindaci italiani che
emanano provvedimenti di TSO. Da qui la
campagna del Comitato d'Iniziativa
Antipsichiatrica che rivendica, fra gli altri,
il diritto alla notifica del TSO a chi vi e’
sottoposto.
Una volta che il
sindaco ha emanato il provvedimento di TSO, e
esso ci è stato notificato, possiamo essere
condotti presso uno dei reparti di psichiatria (SPDC
- servizio psichiatrico diagnosi e cura)
funzionanti presso gli ospedali generali. In
nessun caso possiamo essere condotti contro la
nostra volontà in altre strutture psichiatriche
sia pubbliche che private (reparti universitari,
comunità alloggio, Comunità etc.).
Il Sindaco ha
l'obbligo di inviare il provvedimento di TSO al
Giudice Tutelare (entro le 48 ore successive al
ricovero) per la necessaria convalida. Il
Giudice Tutelare, assunte le informazioni del
caso, convalida il provvedimento entro le 48 ore
successive.
La mancata convalida da parte del
Giudice Tutelare del provvedimento fa decadere
automaticamente il TSO.
L'esperienza
maturata negli anni ci dice che il Giudice
Tutelare raramente esercita la sua funzione di
controllo sui TSO.
In genere si limita ad un controllo "formale",
verificando se la documentazione è completa e se
sono stati rispettati i tempi di notifica del
provvedimento etc. In realtà detto controllo
potrebbe avere effetti più incisivi se i Giudici
Tutelari esercitassero concretamente i loro
poteri di convalida (vedi a proposito la
sentenza del pretore di torino).
Una volta ricoverati
in TSO presso il servizio psichiatrico i nostri
diritti (primo fra tutti quello alla libertà di
movimento e di scelta) vengono limitati e siamo
obbligati a subire gli interventi degli
operatori del reparto.Anche in questa situazione
di coazione manteniamo una serie di diritti
inalienabili.
1) Possiamo fare
ricorso al Sindaco contro il TSO. Questa
possibilità, oltre che all'interessato, è
allargata a "chiunque vi abbia interesse"
(quindi anche amici, familiari,
associazioni...).
Il Sindaco deve rispondere entro 10 giorni.
Fatto paradossale se si pensa che il TSO dura di
norma 7 (sette) giorni, eventualmente
prorogabili di 7 giorni in 7 giorni. Se
presentiamo ricorso entro le 48 ore successive
al ricovero, è conveniente mandarne copia al
Giudice Tutelare per attivarne l'azione di
controllo. In caso di risposta negativa, il
ricoverato può presentare richiesta di
revoca direttamente al Tribunale, chiedendo
al contempo la sospensione immediata del TSO e
delegando una persona di sua fiducia per
rappresentarlo in giudizio davanti al Tribunale.
2) Seppure non
possiamo rifiutare le cure, abbiamo senz'altro
diritto di essere informati sulle terapie che ci
sono somministrate e di poter scegliere su un
ventaglio di proposte diverse. In ogni caso, è
conveniente, ove le terapie somministrateci ci
risultino particolarmente invasive, presentare
al responsabile del reparto una dichiarazione di
diffida ai sanitari rispetto alla
somministrazione di terapie che si ritengano
lesive, chiedendo che venga inserita nella
nostra cartella clinica.
3) Anche se ci viene
fatto credere il contrario, il TSO non
giustifica la contenzione o la violenza fisica
ai danni di chi vi è sottoposto. L'uso della
forza deve essere sempre legato alle esigenze
terapeutiche e non travalicare il rispetto della
dignità e dell'integrità fisica della persona.
Non è quindi legalmente ammissibile l'uso
punitivo della contenzione, le violenze fisiche
e verbali degli infermieri, l'essere legati per
un periodo superiore a quello necessario alla
somministrazione di una terapia... Queste
situazioni vanno e possono essere denunciate
alla magistratura.
4) Abbiamo diritto
di comunicare con chi riteniamo opportuno. In
questo senso non è ammissibile una selezione da
parte del personale dei soggetti autorizzati a
entrare in contatto con noi. Ciò è molto
importante perché gli operatori tendono a
limitare l'accesso a coloro che possono darci
una mano a praticare i nostri diritti. In questo
senso è importante per coloro che sono a rischio
di TSO rivolgersi alla sede di
telefono viola più vicina e sottoscrivere la
Procura contro i trattamenti psichiatrici
coatti e l'elettroshock. La procura è un atto
con il quale affermiamo le nostre volontà
rispetto alle cure psichiatriche e diamo mandato
ai soci del Telefono Viola di farle valere.
Il TSO, come abbiamo
detto, ha la durata di 7 giorni. Alla scadenza
il responsabile del reparto deve comunicare al
Sindaco se ritiene necessario prorogare il
trattamento obbligatorio. In caso contrario la
persona viene dimessa, oppure il suo ricovero
viene trasformato in "volontario".
La proroga del TSO
avviene attraverso tutti i passaggi di cui
abbiamo già parlato (ordinanza del sindaco,
convalida del giudice tutelare). Anche nel caso
di proroga, va richiesta la notifica per evitare
di rimanere rinchiusi in reparto pur risultando
formalmente volontari.
Aldilà di quello che
ci lasciano a volte credere, nessuno 'firma' per
la nostra scarcerazione, né è necessario che
qualcuno ci accompagni o si prenda la
'responsabilità' per noi. Chi viene ricoverato
(o si ricovera) in psichiatria non è una persona
incapace e interdetta, per cui mantiene tutti i
diritti e doveri di qualsiasi altro utente della
struttura sanitaria.
Una volta venuto meno il
TSO, per scadenza dei termini, revoca o altro,
possiamo chiedere di essere dimessi in ogni
momento e tale richiesta non può essere
disattesa senza integrare gli estremi di reato
del sequestro di persona.
Per le strategie, i
moduli e le prassi di autodifesa vedi la sezione
come difendersi.
Tratto da:
http://isole.ecn.org/antipsichiatria/autotutTSO.html
Commento NdR: quello che e' GRAVISSIMO e'
che il T.S.O. viene utilizzato e
quindi applicato anche per il
rifiuto dei
genitori alle
vaccinazioni, affievolendo con il
Tribunale dei Minori la
patria potesta' ed effettuando la
vaccinazione coatta dei figli, per mezzo dei
Carabinieri, malgrado che la Corte
Costituzionale abbia sentenziato:
T.S.O. = "Perché un determinato
trattamento sanitario possa essere imposto come
obbligatorio dalla legge, saranno necessari non
solo l'assenza di
rimedi
alternativi, ma soprattutto che lo stesso
sia in grado di assicurare, allo stato delle
conoscenze scientifiche, un
miglioramento o quanto meno la
conservazione della
condizione di salute di chi vi è
assoggettato oltre che degli altri consociati. E
seppure l'obbligo, ricadente su ciascun
individuo, di sottoporsi ad un trattamento
sanitario sarebbe accettabile pure a costo di
qualche "rischio specifico" di contagio, esso
non potrebbe mai postulare il "sacrificio
della salute di ciascuno per la tutela della
salute degli altri" (Corte Cost. sent.
n. 307 del 1990).
vedi:
GUIDA all'AUTO DIFESA
+
T.S.O.
Trattamento Sanitario obbligatorio
(stampa alternativa) +
MINISTERO "SALUTE" informato sui
Danni dei Vaccini
+
DIRITTI dell'UOMO
+
DITTATURA SANITARIA
+ Diritti Traditi 1
+ Diritti +
DANNI
dei VACCINI
+
Falsita' della medicina
ufficiale
+
Pubblico
Credulone +
Le case farmaceutiche
ingannano i medici e questi danneggiano i malati
+
I medici sono una
minaccia
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SEGNALAZIONE di UNO dei diversi casi che
avvengono in Italia di applicazione del TSO
CONTRO la volonta'
del soggetto.
Ho letto nel Web
il Vostro link a questa pagina,
riguardante il trattamento sanitario
obbligatorio e, a questo proposito, vorrei
rendervi noto il fatto che sono stata
sottoposta a ricovero coatto più di una
volta e in nessun caso mi è stata concessa
la possibilità di oppormi ne' tramite
avvocati, ne' in altro modo. Sono quindi
molto allarmata , dato che temo che la cosa
possa ripetersi e causarmi altri danni in
più ,peggiorandomi quelli che ormai grazie a
ciò che è accaduto, gia' ho subito.
Il problema in
casi come il mio, non è solo quello di non
potersi ne' opporre, ne' difendere, ma
soprattutto, quello di non riuscire mai a
venire a capo dei"promotori
dell'intervento".
Una delle ultime
volte mi sono difesa minacciando un esposto,
che poi, alla fin fine è arrivato solo al
mio amministratore di sostegno -Avv. E.
F. - (altro "provvedimento" preso nei
miei confronti senza ne' chiedere il mio
parere, ne', come è evidente, rispettare la
mia volontà).
Allego a questa
lettera il link che ho trovato su facebook riguardante
appunto il TSO e gli altri provvedimenti
voluti dalla
Dittatura
Sanitaria e
Psichiatrica.
Mando questa
lettera a voi e alla mia amministratrice di
sostegno, oltre che al Dott. M., ossia il
medico che, a suo tempo, mi ha periziata
(sotto effetto
psicofarmaci - non vi sto a spiegare
come mi avevano ridotta).
Vorrei che
fossero presi dei seri provvedimenti
affinche' quello che è successo a me non
succeda più a nessuno.
Spero che,
mettendomi e mettendovi in contatto,
possiamo incontrarci o risolvere la
situazione insieme in modo da modificare
questo scandaloso stato di cose.
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